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Dei delitti e delle pene - Polo Liceale Statale P. Aldi

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Dei delitti e delle pene - Polo Liceale Statale P. Aldi
Dei delitti.doc
Materiale ad uso didattico di P. Carmignani
1
Dei delitti e delle pene ( pubblicato anonimo a Livorno nel 1764 presso l’editore Coltellini)
<<…perché ogni pena non sia una violenza di uno o di molti
contro un privato cittadino, deve essere essenzialmente pubblica,
pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze,
proporzionata ai delitti, dettata dalle leggi.>>.
INTRODUZIONE
(Si evince il tono enfatico e il pathos che coinvolge l’autore su temi così delicati)
Gli uomini mostrano di essere superficiali e non si occupano con dovizia d’impegno a conservare quei regolamenti che
rendono universali i vantaggi resistendo ai tentativi di chi vorrebbe, invece, che i vantaggi fossero concentrati nelle
mani di pochi a detrimento dei molti.
La Storia mostra che spesso le leggi non sono state fatte per diffondere la maggiore felicità per il maggior numero di
uomini1; esse non derivano dal patto di uomini liberi, ma sono state asservite alle passioni di pochi.
Illustri pensatori hanno correlato le buone leggi con l’accelerazione dei popoli e delle nazioni verso il bene e di esempi
in tal senso il nostro secolo ne ha molti, anche se pochissimi sono coloro che, invece, si sono soffermati sulla crudeltà
delle pene e sugli esempi negativi di legislazioni criminali, spesso trascurate e irregolari.
Riconducendo i sistemi penali e legislativi a pochi principi si nascondono le atrocità e gli errori che nel passato e nel
presente costellano la storia dei medesimi.
ORIGINE DELLE PENE
Cosa sono le leggi?
Sono le condizioni che hanno permesso agli uomini di unirsi in una società che garantisse loro sicurezza per sé e per i
loro beni2.
Le leggi limitano l’assoluta libertà naturale degli uomini, ma proprio questa rinuncia consente loro di uscire dallo stato
di conflittualità permanente e di ottenere tranquillità e sicurezza.
La sovranità di una nazione consiste nella sommatoria di tutte queste porzioni di libertà individuali3 a cui i singoli
hanno rinunciato. (esempio: il diritto di farsi giustizia da soli delegando l’uso legittimo della forza allo Stato.)
Per difendere questo”deposito di libertà” fu necessario ricorrere a motivi sensibili (ovvero le pene comminate ai
violatori delle leggi); l’esperienza insegna che buoni propositi e/o dotta eloquenza .non sono sufficienti a garantirci
dalle usurpazioni.
DIRITTO DI PUNIRE (in cosa consiste?)
È determinato dalla necessità di difendere l’interesse di ciascuno, ma deve essere esercitato nell’ambito della legge e
per assoluta necessità.
Ogni punizione attuata senza assoluta necessità e limitandone l’effetto alla sola efficacia correttiva è un abuso e dunque
è tirannica.
Le pene giuste sono quelle comminate per difendere dalle usurpazioni individuali il patrimonio delle libertà di
tutti.
Nessun uomo rinuncia alla propria libertà senza un corrispettivo, ovvero gratuitamente, perché ogni uomo è
egocentrico4.
La società nasce per la necessità della sopravvivenza5 che costrinse gli uomini a cedere parte della loro libertà.
L’aggregato di queste minime porzioni forma il diritto di punire, mentre la GIUSTIZIA è il vincolo necessario per
tenere uniti gli interessi particolari. (cosa è la giustizia???)
Tutte le pene che oltrepassano questo vincolo sono ingiuste.
1
È uno dei temi che saranno ripresi dall’utilitarismo di Jeremy Bentham
Cfr. Locke “Secondo trattato sul governo civile”, in cui si motiva l’origine dello Stato proprio in virtù di queste
ragioni
3
Notare la differenza con Rousseau che concepisce la sovranità dello Stato nella Volontà Generale che è altro dalla
Volontà di tutti intesa come sommatoria delle volontà dei singoli individui. Mentre Beccaria riconosce comunque al
singolo individuo il primato inderogabile a cui ricondurre il senso di qualunque legge o autorità dello Stato,
Rousseau pensa che la sfera individuale riguardi soprattutto l’amor proprio, ovvero l’interesse individuale e
l’egocentrismo del singolo, e che per questo vada subordinato ad un interesse superiore, quello dello Stato, espresso
dalla Volontà generale.
4
Il tema dell’egoismo (egocentrismo) umano è ripreso da Adam Smith, autore nel 1776 dell’opera Saggio sulle cause
ed origine della ricchezza delle nazioni, in cui sono posti i principi del liberismo economico.
5
Tema classico si trova in Platone, ma anche negli autori giusnaturalisti come Hobbes, Locke, Rousseau.
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2
La GIUSTIZIA non è una cosa reale o una forza fisica; essa è un semplice modo ‘d’intendere degli uomini che
influisce sulla loro felicità.6
Prima conseguenza: Solo le leggi possono stabilire il tipo di pena, non può certamente l’arbitrio del magistrato
aggravare la pena prevista dalla legge.
Seconda conseguenza: Esiste un contratto che pone obbligazioni dei singoli verso lo Stato e dello Stato verso tutti i
singoli. Il Sovrano che rappresenta tutti non può avere il potere giudiziario che è terzo rispetto al Sovrano ed ai cittadini
e solo chi è terzo può giudicare se c’è stata o meno violazione del patto.
Terza conseguenza: Se l’atrocità delle pene è dimostrato essere inutile al ristabilimento del contratto sociale, essa è di
per sé una violazione del patto medesimo.
Quarta conseguenza: il giudice non può essere interprete delle leggi; il giudice deve stabilire solamente la colpevolezza
o meno dell’imputato e comminare la pena prevista dalla legge. Le leggi non possono essere oggetto d’interpretazione,
questo condurrebbe ad un’insicurezza nella conduzione dei processi e nella comminazione delle pene.
L’interprete della legge non può che essere il sovrano che è il rappresentante di tutti; il giudice deve solamente
applicarle7. Il Codice di leggi deve essere osservato alla lettera, la nozione di giusto o ingiusto non può essere affare di
controversia.
OSCURITÁ DELLE LEGGI
È sicuramente un male come l’interpretazione delle leggi. Se l’interpretazione può portare all’arbitrio del giudice,
l’oscurità di un testo legislativo che non sia facilmente comprensibile dal popolo è ancora peggio. Soprattutto quando la
legge è scritta in una lingua straniera (es. il LATINO) che pone i molti alla mercè di pochi. Il codice delle leggi deve
essere scritto e pubblicato a stampa affinché tutti possano leggerlo, conoscerlo e dunque rispettarlo. Tanto maggiore
la conoscenza delle leggi è diffusa tanto minore è la diffusione dei delitti8
PROPORZIONE FRA DELITTI E PENE
Poiché esistono delitti di varia gravità, così devono esservi pene diverse, proporzionali ai delitti commessi.
Per stabilire la gravità di un delitto è necessario prima di tutto definirlo. DELITTI sono tutte le azioni opposte al bene
pubblico. Il più grave è quello che distrugge immediatamente la società, il meno grave quello che lede minimamente la
giustizia privata di un membro. Tra questi due estremi vi sono tutte le azioni che è lecito chiamare delitti.
Ora le pene comminate devono essere proporzionali ai delitti commessi.
Per Beccaria non dobbiamo lasciarci condizionare dai cosiddetti vizi o virtù, perché l’onore e il vizio si sono modificati
continuamente nei secoli, per cui ciò che è vizio in un secolo, diventa virtù nel seguente o viceversa.
Non si deve neppure comminare la pena in base all’intenzione di chi commette il delitto, ma si deve tenere presente
solamente il danno arrecato al bene pubblico. La giustizi a si fonda sull’utilità comune.
Solo Dio è legislatore e giudice allo stesso tempo.
L’unica misura dei delitti è il danno arrecato alla società.
a) Delitti che arrecano danno alla sicurezza sociale sono i più gravi.
b) Delitti che arrecano danno alla sicurezza dei singoli (furti, omicidi, ecc…)
c) Delitti che turbano la tranquillità sociale (contro i regolamenti di polizia urbana, ecc…) sono i meno gravi
Beccaria è critico verso coloro che si appellano al cosiddetto codice d’onore per giustificare azioni contrarie al codice
civile. L’onore è un concetto così volubile che giustifica un’azione violenta ( di riparazione) non consentita dalla legge
e che, non è altro che un ritorno al primigenio stato di natura9.
6
Mi sembra si possa notare un certo “realismo” da parte di Beccarla che esula da qualsiasi tentativo di definire la
giustizia come valore trascendente, o come realtà sussistente a cui tutti gli uomini si devono conformare. Per questo
precisa che non si intende qui parlare della giustizia divina.
Ogni popolazione ha il suo modo d’intendere la felicità e dunque di concepire il modo di difenderla e mantenerla.
7
Oggi esistono vari gradi di processo per cui succede che un imputato condannato in primo grado venga poi assolto o
condannato ma con attenuati ecc… ecc… Mentre questo è un progresso delle norme di amministrazione della
giustizia a tutela dell’imputato, Beccaria considerava ciò un arbitrio del giudice che dava adito ad abusi inaccettabili,
come era tipico dei tempi dell’Ancient Regime. Basti pensare alla richiesta di Habeas Corpus da parte del Parlamento
inglese nel 1679.
8
Si nota come per Beccaria sia fondamentale un livello d’istruzione che metta tutti i cittadini in grado di conoscere
personalmente il sistema legislativo, ovvero le regole della convivenza civile.
9
È il caso, ad esempio, del cosiddetto delitto d’onore che è riconosciuto in alcuni sistemi giuridici. In Italia il delitto
d’onore era riconosciuto in alcuni casi come ad esempio l’adulterio. In questi casi l’assassino godeva di una serie di
attenuati che ne riducevano la pena. Anche la faida e il duello rientrano in questa concezione del cosiddetto codice
d’onore. In uno stato di diritto, il principio è che il singolo non può legittimamente farsi giustizia da solo.
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3
Per Beccaria ogni cittadino può fare tutto ciò che non è contrario alla legge (p.78)10
In ogni caso tutti i delitti devono essere codificati e non possono essere lasciati all’arbitrio del giudice.
Ogni cittadino deve sapere quando compie un’azione che va contro la legge oppure no. Così come ognuno deve sapere
se è reo oppure innocente.
CAP. XII Definiti i delitti, quali sono le pene giuste da applicare ad essi?
Bisogna stabilire il fine di una pena : il fine di una pena non è tormentare o affliggere un essere sensibile, né
disfare un delitto già commesso. (La pena non è neppure una vendetta).
Il fine di una pena è d’impedire al reo la reiterazione di nuovi danni ai cittadini e la dissuasione degli altri dal
commetterli.
Quali pene , dunque, saranno più efficaci per conseguire il fine di cui abbiamo detto?
Qualunque accusa necessita di un buon numero di testimoni credibili e di prove oggettive del reato commesso. In caso
di assenza di questi requisiti prevale il principio della presunzione d’innocenza.
CAP. XIV B. parla della necessità di ammettere un impianto accusatorio basato su prove chiare e certe. Il giudice
dovrà essere coadiuvato da persone estratte a sorte (i cosiddetti giudici popolari) fra persone di estrazione sociale simile
a quella dell’imputato. In ogni caso nel processo non deve assolutamente prevalere un pregiudizio sociale dei giudici sia
nei confronti del reo che eventualmente dell’accusatore.
B. è contrario anche all’utilizzo di accuse e testimonianze segrete11
CAP. XVI DELLA TORTURA
B è contrario alla tortura ritenuta una crudeltà inutile consacrata dall’uso.
La tortura è ingiusta e inaffidabile perché:
a) Se utilizzata durante un processo per far confessare l’imputato è illegittima perché un giudice non può
infliggere tormento ad alcuno prima né dopo che esso sia riconosciuto colpevole. Infatti una tortura preventiva
finalizzata a far confessare una persona sospettata, ma non ancora colpevole, viola comunque il diritto di
presunzione d’innocenza e, dunque, rompe il patto dello Stato che assicura a tutti la protezione e la sicurezza.
b) Se utilizzata allo scopo di far confessare un sospettato essa è uno strumento insicuro perché ingiusto e perché
favorisce non il presunto innocente ma il colpevole. Infatti chi è colpevole è maggiormente motivato a
sopportare il dolore di chi, invece, è innocente e si lascia andare alla disperazione perché non comprende
questo accanimento nei suoi confronti. Inoltre la tortura favorisce non il presunto innocente, ma colui che ha
una maggiore prestanza fisica e che riesce a sopportare meglio il dolore, anche se è colpevole.
Per queste ragioni la tortura non deve essere mai utilizzata.
Fra le altre ragioni che B. non accetta vi è quella di coloro che sostengono che il dolore della tortura purifica in
qualche modo dall’infamia; e il caso in cui è utilizzata quando il presunto reo cade in contraddizione. Ma sotto il
dolore fisico si confesserebbe qualsiasi cosa per farlo cessare.
La tortura non è né utile, né affidabile nello scoprire la verità oltre ad essere una crudeltà, per questo B. è
contrario
[si nota come la pena non coincida più con il supplizio12, cioè l’accanimento nei confronti del corpo del
condannato]
CAP XVII ….. Con la tortura il giudice s’impadronisce del corpo del condannato ed esige una confessione estorta con
il dolore e lo strazio del corpo al punto che una confessione stragiudiziale (fuori dal rio giudiziario) acquisita senza la
tortura stessa non viene ritenuta valida.
B. fa una critica al processo offensivo ovvero quello in cui l’accusatore e il giudice sono la stessa persona e, dunque, il
rito processuale serve per confermare l’impianto accusatorio; il vero processo è il processo informativo (oggi
accusatorio) l’inquirente (procuratore) ed il giudice non due persone diverse.
CAP XIX Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso sarà tanto più giusta e utile. L’incertezza
protratta crea inutile ansia e tormento al reo. La detenzione in attesa di giudizio deve essere ridotta al minimo
indispensabile e deve essere meno dura possibile, essa serve ad impedire la fuga e l’occultamento delle prove.13
10
Si nota come Beccaria sia un sostenitore della libertà d’iniziativa purché non vada contro la legge. Tutto ciò che non è
illegale è legale. Se da un lato questo favorisce la libertà, dall’altro lato lascia ampie zone d’ombra in cui il
comportamento umano è regolato non dalla legge, bensì dalla morale o dalla religione.
11
Un procedimento che utilizzava anche accuse e testimonianze segrete era il processo inquisitorio per stregoneria.
12
Cfr. Foucault , Sorvegliare e punire, in cui viene descritto un pubblico supplizio.
13
È questo un problema che purtroppo riguarda il sistema giudiziario italiano in cui i processi durano tantissimo e
quindi l’imputato che sia innocente o colpevole deve comunque, per ragioni diverse, sopportare quelle ansie e
tormenti inutili di cui già Beccaria si era reso conto nel XVIII secolo.
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Poiché lo scopo della pena e la dissuasione dal reiterare un determinato delitto, essa deve essere il più possibile
conforme ad esso.
CAP XX Le violenze alla persona devono essere puniti con pene corporali e non possono essere convertite in pene
pecuniarie che avvantaggerebbero il ricco rispetto al povero; né, d’altra parte, devono esserci privilegi che avvantaggino
i nobili o il clero (come normalmente avveniva in quel periodo)
CAP XXI Per i furti B. propone una pena pecuniaria che impoverisca il ladro quanto egli ha rubato per arricchirsi. Ma
poiché i furti sono perpetrati da persone che vivono nella totale miseria, oppure perché togliere al ladro metterebbe
nell’indigenza anche i suoi famigliari che sono innocenti, B. propone di comminare una pena che preveda i lavori
forzati per quel tanto che serva a restituire alla società la ricchezza che le è stata tolta.14
CAP XXVII DELLA DOLCEZZA DELLE PENE
B. è convinto che una pena deve essere infallibile e non crudele. Dunque occorre vigilanza dei magistrati ed
inesorabilità da parte del giudice. La certezza della pena fa più timore di un castigo terribile ma unito alla speranza
dell’impunità.
Tanto più una pena è crudele, tanto maggiore sarà la forza che il reo avrà per cercare di schivarla.
L’atrocità delle pene provoca un indurimento dell’animo umano al punto che non faranno più la paura per cui
erano state concepite. Alla lunga la paura del supplizio è uguale alla paura della prigionia perpetua.
Il male comminato dalla pena deve essere tanto quanto basta per eccedere il bene che si ricava dal delitto senza
eccedenze che sarebbero un’inutile crudeltà e, dunque, un ricadere nella tirannia.
Bisogna conservare una proporzione fra il delitto e la pena. Un supplizio provoca raccapriccio e per questo cessa, in
quanto pena, di avere quella funzione educativa nella società. Gli uomini fremono nel vedere sofferenze inutili inflitte
con fredda determinazione ad infelici, pur se colpevoli, e provano indignazione15
CAP XXVIII DELLA PENA DI MORTE
Il problema che B. si pone è se la pena di morte sia utile e giusta in uno Stato ben organizzato.
La pena di morte non può essere un diritto.
(Argomentazione) La comminazione della pena di morte non può derivare dalla sovranità dello Stato in quanto tale
sovranità non è altro che la sommatoria delle libertà individuali a cui ognuno rinuncia in favore dello Stato che esercita
il potere derivandolo da esse (libertà) per la salvaguardia stessa dei singoli. Ora in questa delega non può essere
previsto la rinuncia alla vita che è il bene massimo che ogni uomo possiede16.
Dunque la pena di morte non è un diritto, ma uno “stato di guerra” della nazione contro il cittadino, perché la sua
distruzione è giudicata utile o necessaria.
Se, dice B., dimostrerò che la morte di un cittadino non è né utile né necessaria, allora potrò affermare che la
pena di morte è inutile e dannosa e, con ciò, vincerò la causa dell’umanità.
La morte di un cittadino è necessaria in due casi esclusivi: 1) quando egli pur imprigionato costituisca ancora un
pericolo per la società; 2) quando la sua morte dissuada gli altri uomini dal reiterare tale delitto.
Nel caso 1) la morte è ammissibile solamente in caso di guerra o di anarchia, quando lo stato si trova in una condizione
di estrema debolezza ed è costretto a difendersi con tutti i mezzi possibili, fino alle estreme conseguenze, da un nemico
che potrebbe minacciarlo fintantoché resta in vita. Ma non si capisce che danno possa arrecare un reo, quando è
imprigionato e strettamente sorvegliato, ad uno Stato ben organizzato. Dunque la pena di morte è inutile e risulta essere
una pena eccessiva.
Nel caso 2) la pena di morte agisce assai meno da deterrente per eventuali altri uomini intenzionati a commettere un
reato simile, in quanto l’esperienza c’insegna che non è l’intensità della pena ma l’estensione di essa ad essere il
deterrente più efficace.
Non un supplizio, dunque, ma una condanna certa ai lavori forzati a vita che per B. costituisce un deterrente maggiore
ed un insegnamento quotidiano dal momento che tutti possono osservare l’effetto di un comportamento delittuoso.
Dolcezza, certezza e durata della pena sono i parametri che Beccaria ha in mente.
14
In questo capitolo B. modifica la seconda edizione rispetto alla prima livornese del 1764. Nella prima B. definisce la
proprietà privata << un terribile, ma forse necessario diritto >>; nella seconda definisce la proprietà << terribile, ma
forse non necessario diritto >>, probabilmente perché influenzato dalle discussioni settecentesche sull’origine e
legittimità della proprietà privata
15
Una pena eccessiva provoca indignazione come, se non di più, il delitto per cui viene comminata. Questo fa sì che la
pena cessi di avere la funzione educativa che, invece, dovrebbe avere.
16
Sarebbe assolutamente contrario alla ragione costituire un’istituzione come lo Stato, concepito per la salvaguardia dei
propri beni e della propria persona (il massimo bene), per poi delegargli il diritto di togliere la vita proprio a colui che
lo ha costituito per difenderla.
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5
La paura della pena di morte che dura un attimo è inferiore alla paura di chi immagina se stesso schiavo per lunghi anni
di fronte ai suoi simili. [leggere corsivo]
Egli è pur convinto che un buon sovrano debba sì punire ma porre le condizioni di prevenzione del delitto. Spesso
l’ignoranza, la miseria e l’ingiustizia sociale provoca le condizioni di un’azione delittuosa.
[cap XLI, pag. 153]
B. propone alcune iniziative per prevenire il delitto. Fare leggi chiare e semplici che impegnino tutta la nazione a
difenderle. Leggi che favoriscano tutti gli uomini e non alcune classi sociali. Fare che gli uomini temano le leggi:
il timore delle leggi è salutare, non lo è il timore dell’uomo per l’uomo.
Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà
[cap. XLIII, pag 157]
Un altro mezzo per prevenire i delitti è interessare i magistrati all’ osservanza delle leggi che non alla loro corruzione.
[cap. XLIV, pag 157]
Un altro mezzo per prevenire i delitti è ricompensare la virtù.
[cap. XLV, pag 158]
Uno dei mezzi più sicuri per prevenire i delitti è migliorare l’educazione dei cittadini.17
17
Mi sembra opportuno riflettere sulla parte terminale dello scritto di Beccarla in cui il pensatore illuminista evidenzia
il rapporto fra la condizione sociale e il comportamento delittuoso. Si comprende lo spirito illuminista e riformista
che anima il Beccaria convinto assertore della bontà delle riforme volte a migliorare la condizione dei meno fortunati
ed a limitare i privilegi e gli abusi favoriti da un sistema, quello della società per ceti ( o ordini sociali), tipico di una
realtà politica quella dell’assolutismo non illuminato e fautore, dunque, di oscurantismo. L’appello ai principi
affinché promuovano tali riforme è assai palese. Pochi anni dopo, il 30 Novembre 1786, il Granduca di Toscana
Pietro Leopoldo promulgherà un Editto che prevede l’abolizione della tortura e della pana di morte nel sistema
penale dello Stato, un esempio di come le idee degli illuministi siano state assimilate dalla dirigenza politica
dell’epoca costituita dai principi.
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