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ci sono molte novità - Agricoltura e pesca
086_88AG5_08Agroindustria 8-05-2008 18:56 Pagina 86 AGROINDUSTRIA AVICOLTURA Per il settore delle uova ci sono molte novità Una panoramica dei mutamenti normativi comunitari e nazionali. Regioni e Province autonome possono autorizzare e controllare l’attività delle strutture di imballaggio. MARCO GARDENGHI NICOLA RAVEGNINI Servizio Produzioni Animali, Regione Emilia-Romagna ultima parte del 2007 ha portato sostanziali novità nel settore della produzione e commercializzazione delle uova. Da un lato, l’entrata in vigore di nuove norme nazionali (D.m. 13/11/2007 “Applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di commercializzazione delle uova”) e comunitarie (in primis il Regolamento Ce n. 1234 del 22 ottobre 2007,“Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli”, cioè l’annunciata Ocm unica per i vari settori produttivi). Un’altra novità è consistita nell’attribuire alle Regioni e Provincie autonome l’incarico e la competenza istituzionale al rilascio dell’autorizzazione alle nuove strutture di imballaggio delle uova, ma anche di procedere alla sospensione temporanea - o nei casi più gravi di infrazione - alla revoca dell’autorizzazione stessa. Infine, va ricordato l’atto della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 305 del 10 marzo 2008, con cui si disciplina il settore delle uova, accogliendo e applicando tutte le disposizioni legali e tecniche, compresa la modulistica, contenute nelle norme prima richiamate. L’ COSA CAMBIA Dall’1 luglio 2008 entrerà in vigore il Reg. Ce n. 1234/ 2007, che disciplina la nuova Ocm unica. L’art. 116 del regolamento dispone che la commercializzazione dei prodotti del settore delle uova e carne di pollame, avvenga in conformità alle indicazioni contenute nell’allegato XIV; l’art. 201, punto 1, lett. c), dispone l’abrogazione della precedente Ocm del settore uova (costituita dal Reg. Cee n. 86 MAGGIO 2008 2771/1975, dal Reg. Ce n. 1028/2006 e dal Reg. Ce n. 557/2007 di attuazione). L’art. 204 stabilisce la data di applicazione delle norme sempre dall’1 luglio 2008. Tutta la precedente normativa comunitaria in materia di uova è stata sostituita e raggruppata o compresa quindi in un unico regolamento. Le Regioni e Provincie autonome debbono verificare anche i requisiti delle strutture autorizzate per l’imballaggio uova almeno una volta in un triennio. Particolarmente importante e grave è la perdita da parte dei centri di imballaggio delle condizioni o caratteristiche igienico-sanitarie accertate e verificate dall’organo di controllo competente per territorio (l’Asl e, al suo interno, il Servizio veterinario). Dopo la delibera della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 305 del 10 marzo 2008, la legge 10 aprile 1991 n. 137 (“Norme per l’esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova”) e il decreto 16 dicembre 1991 n. 434, applicativo della legge n. 137, restano in vigore fino al 30 giugno 2008 solo gli articoli 5 e 6 della stessa legge n. 137. Resta altresì in vigore il decreto legislativo del 29 luglio 2003 n. 267 (“Attuazione della Direttive 1999/74/Ce e 2002/4/Ce per la protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento”). Scompaiono di fatto le “Commissioni provinciali uova”, previste dalla legge n. 419/1971, anche se non è stato ancora approvato un equivalente atto (legge o decreto legislativo) che abroghi la norma del 1971. Di fatto, perché il decreto ministeriale 13/11/2007, come abbiamo detto, attribuisce alle Regioni le funzioni di autorizzare, sospendere temporaneamente e revocare i Centri di imballaggio delle uova. LA CLASSIFICAZIONE Per la classificazione delle uova si indicano tre categorie: Prima: vi rientrano le uova di cat. A, con guscio e membrana rispettivamente di forma normale e trasparente, la cui caratteristica peculiare è lo spessore della camera d’aria, che non dev’essere superio- 086_88AG5_08Agroindustria 8-05-2008 18:56 Pagina 87 re a 6 millimetri. All’interno di questa categoria si collocano le uova extra, cioè quelle con camera d’aria fino a 4 mm. Seconda: si riferisce alle uova di cat. B, definibili anche di seconda qualità o conservabili, la cui camera d’aria è superiore ai 6 millimetri, destinate in prevalenza all’industria alimentare e non alimentare. Terza: è quella delle uova per uso non alimentare, che devono essere commercializzate apponendo sull’imballaggio un’etichetta rossa, su cui deve essere indicato nome e indirizzo dell’operatore cui sono destinate le uova, nome e indirizzo del soggetto che ha spedito le uova e che si tratta di “uova industriali” inadatte al consumo umano. Un uovo di categoria. “A” viene lavorato secondo una sequenza che rispetta e risponde a esigenze pratiche e commerciali. Le uova vengono classificate, un passaggio che comprende le operazioni di selezione - scartando quelle imperfette, con guscio sporco e rotto - e di “speratura”, cioè di osservazione dell'uovo con una fonte luminosa per capire se è fecondato. L’ultima fase della classificazione è la catalogazione: le uova di categoria “A” vengono separate in base al loro peso, per essere poi imballate in confezioni omogenee, secondo quanto illustrato dalla tabella 1. Tab. 1 - Catalogazione delle uova: categorie, definizione e peso. CATEGORIA DEFINIZIONE S PICCOLE M MEDIE L GRANDI XL GRANDISSIME PESO (grammi) INFERIORE A 53 DA 53 A 63 DA 63 A 73 MAGGIORE DI 73 Successivamente le uova vengono stampigliate, cioè sul guscio di ogni uovo viene apposto un timbro ad inchiostro, che riporta un codice alfanumerico, corrispondente all’allevatore-produttore delle uova, ma che indica anche il tipo di allevamento, la sigla del paese di produzione, il codice Istat della Provincia dell’allevamento, la sigla della provincia di produzione, ove è situato l’allevamento e, infine, il numero progressivo dell’allevamento, all’interno di quella provincia. Ad esempio nel codice: 1 IT 037 BO 021 1 indica uova da allevamento all’aperto (oltre a questo, la normativa prevede i seguenti altri tipi di allevamento: 2 indica uova da allevamento a terra; 3 indica uova da allevamento in gabbie; 0 indica uova da agricoltura biologica); 87 MAGGIO 2008 086_88AG5_08Agroindustria 8-05-2008 18:56 Pagina 88 AGROINDUSTRIA IT è la sigla dello Stato membro Italia, all’interno dell’Ue; 037 è il codice Istat della provincia; BO è la sigla della provincia di produzione (Bologna); 021 è il numero progressivo dell’allevamento, all’interno di quella provincia. Foto Banzi LA COMMERCIALIZZAZIONE Con l’imballaggio le uova della stessa categoria di peso vengono messe in apposite confezioni per essere commercializzate. L’attuale normativa stabilisce che tutte queste operazioni siano svolte entro 10 giorni dalla data di deposizione per le uova di categoria “A”. Inoltre, per la stessa categoria di uova, è stabilito che, se vengono commercializzate con una delle diciture aggiuntive: “extra” o “extra fresche”, l’insieme delle lavorazioni sopra descritte, debba avvenire entro 4 giorni dalla data di deposizione. Cosa accade alle uova di categoria “A”“extra”o “extra fresche”dopo i 10 giorni? Se le uova non sono vendute, in tutto o in parte, al consumatore finale o all’utilizzatore, vengono declassate, cioè tornano ad essere uova di categoria “A”. In tal caso la dicitura “extra”o “extra fresche”dev’essere tolta dall’etichetta della confezione. Trascorsi i primi 10 giorni, le uova restano utilizzabili come alimento per i restanti 18 giorni. Se le uova vengono tutte vendute, non si devono declassare, ma l’acquirente utilizzatore finale dev’essere correttamente informato sul modo di conservarle. Si devono tenere le uova in frigorifero a +4° C per tutto il tempo che intercorre fra l’acquisto e l’utilizzo. Una volta messe in frigorifero le uova non 88 MAGGIO 2008 vanno tolte e successivamente rimesse, poiché lo sbalzo di temperatura provoca un passaggio di impurità o sostanze inquinanti, potenzialmente presenti sul guscio, dall’esterno all’interno. Sull’etichetta deve essere chiaramente indicato il modo corretto di conservazione post-vendita. Per la commercializzazione le uova vanno immagazzinate e trasportate alla temperatura più adatta, preferibilmente costante, per garantire una conservazione ottimale delle loro caratteristiche igieniche. È consentita la vendita di uova sfuse, direttamente dal produttore al consumatore finale nel luogo di produzione, cioè nell’allevamento o nelle immediate pertinenze; nella “regione di produzione”, ossia in un territorio compreso nel raggio massimo di 10 chilometri dal luogo di produzione; in un mercato pubblico locale o nella vendita porta a porta. Le uova devono essere marchiate con il codice del produttore, ad eccezione di quelle provenienti da produttori aventi fino a 50 galline ovaiole e a condizione che il nome e l’indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita o comunicati all’acquirente nel caso di vendita porta a porta. Il termine massimo per la consegna dell'uovo al consumatore finale è entro ventuno giorni dalla data di deposizione. Nei locali del produttore e fino al momento in cui vengono vendute al consumatore, le uova vanno conservate pulite, all'asciutto e al riparo da odori estranei, protette in modo efficace dagli urti e sottratte all'esposizione diretta ai raggi solari. Infine, per «luogo di produzione» si intende uno stabilimento che alleva galline ovaiole registrato a norma della direttiva 2002/4/Ce; il «centro di imballaggio», secondo il regolamento Ce n. 853/2004, dev’essere autorizzato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento attuativo (D.m.13/11/2007). Mentre scriviamo questo articolo, l’amministrazione regionale è impegnata nell’esame degli elenchi del Mipaaf e del ministero della Salute, per individuare le strutture di lavorazione delle uova o centri d’imballaggio che vengono visitati e controllati. Questa attività - prevista dal D.m. 13/11/2007 - permette di verificare il funzionamento di queste strutture, le loro dotazioni in attrezzature e macchinari e le caratteristiche igienico-sanitarie minime che devono possedere per continuare ad operare; di conoscere la loro ubicazione nel territorio dell’Emilia-Romagna; infine, consente di redigere un “nuovo elenco” dei centri d’imballaggio uova, eliminando vecchie denominazioni, strutture non più operanti e inserendo le nuove autorizzazioni.