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L`attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla

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L`attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla
ISSN 1831-0869
L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI
DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI
MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA
IT
2013
Relazione speciale n. 18
CORTE DEI CONTI
EUROPEA
Relazione speciale n. 18
2013
L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI
DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI
MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA
(presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE)
CORTE DEI CONTI EUROPEA
CORTE DEI CONTI EUROPEA
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxembourg
LUSSEMBURGO
Tel. +352 4398-1
Fax +352 4398-46410
E-mail: [email protected]
Internet: http://eca.europa.eu
Relazione speciale n. 18
2013
Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet
consultando il portale Europa (http://europa.eu).
Una scheda catalografica figura alla fine del volume.
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014
ISBN 978-92-9241-573-0
doi:10.2865/13698
© Unione europea, 2014
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.
Printed in Luxembourg
3
INDICE
Paragrafi
ABBREVIAZIONI
GLOSSARIO
I-XSINTESI
1-20INTRODUZIONE
1-5
LA FINALITÀ DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI A LIVELLO DI STATO MEMBRO NELL’AMBITO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
6-20
PREPARAZIONE, COMPILAZIONE E VERIFICA DELLE RELAZIONI STATISTICHE
7-12GLI ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI EFFETTUANO I CONTROLLI RICHIESTI E PREPARANO LE RELAZIONI
STATISTICHE
13-17GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLANO LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI E VERIFICANO
I DATI SOTTOSTANTI
18-20
LA COMMISSIONE CONTROLLA LE SINGOLE RELAZIONI STATISTICHE
21-27
ESTENSIONE, OBIETTIVI E APPROCCIO DELL’AUDIT
28-89OSSERVAZIONI
28-36
I CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SVOLTI DA QUASI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI
SONO SOLTANTO PARZIALMENTE EFFICACI
30-32LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEAGA BASATE
SULLA SUPERFICIE PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ
33-36LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEASR PORTANO
ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
4
37-46
A COMPILAZIONE E LA VERIFICA INADEGUATE DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI
L
PAGATORI INFLUENZANO ULTERIORMENTE L’ATTENDIBILITÀ DI QUESTE ULTIME
38-41IMPRECISIONI NELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INFLUISCONO SULL’ACCURATEZZA E LA PERTINENZA
DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE
42-46I SISTEMI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELLE RELAZIONI
NON SONO EFFICACI
47-57
IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA LA QUALITÀ
DEI CONTROLLI IN LOCO E L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE
47-51I CONTROLLI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI
PAGATORI SONO INSUFFICIENTI PER NUMERO E QUALITÀ
52-54PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CHE HANNO APPLICATO LA PROCEDURA
DI «RAFFORZAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ», LE LORO VALUTAZIONI DEI RISULTATI DEGLI ESTESI CAMPIONI
CONTROLLATI SONO INFICIATE DA GRAVI LACUNE
55-57IL RIESAME DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLATI
HA PORTATA LIMITATA E NON FORNISCE UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DI DETTE
RELAZIONI
58-69
C ARENZE INDIVIDUATE NEL RIESAME, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE RELAZIONI STATISTICHE
DEGLI STATI MEMBRI
58-62LA CONCEZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMMISSIONE NON È ADATTA ALLE DIVERSE FINALITÀ
PER LE QUALI LE INFORMAZIONI VENGONO UTILIZZATE
63-65NONOSTANTE LE CARENZE SOPRA CITATE, LA COMMISSIONE HA RILEVATO ERRORI IN PIÙ DELLA METÀ
DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI
66-69L’ESAME SVOLTO DALLA COMMISSIONE SULLE RELAZIONI STATISTICHE NEL CORSO DEGLI AUDIT
DI CONFORMITÀ DA ESSA ESPLETATI NON È SUFFICIENTE
70-89
LA STIMA DEI PAGAMENTI IRREGOLARI OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA
E INCIDE SULL’ATTENDIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI AFFIDABILITÀ DELLA DG AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE
70-72GLI APPROCCI SEGUITI DAGLI STATI MEMBRI PER ESTRARRE CAMPIONI CASUALI NON SEMPRE SONO
STATISTICAMENTE VALIDI E INFICIANO LA RAPPRESENTATIVITÀ DI DETTI CAMPIONI
73-78IL METODO UTILIZZATO DALLA COMMISSIONE PER STIMARE IL TASSO DI ERRORE RESIDUO
NON È STATISTICAMENTE VALIDO
79-89IL LIVELLO DI ERRORE COMUNICATO DALLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE NON PUÒ ESSERE
RAFFRONTATO ALL’ERRORE PIÙ PROBABILE DETERMINATO DALLA CORTE
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
5
90-99
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
91
’EFFICACIA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E DI QUELLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI
L
DEV’ESSERE CONSIDEREVOLMENTE MIGLIORATA
92-93
E RELAZIONI STATISTICHE PRODOTTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DOVREBBERO ESSERE VERIFICATE
L
E COMPILATE IN MODO PIÙ RIGOROSO PRIMA DI ESSERE TRASMESSE ALLA COMMISSIONE
94
I L LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE ALLA COMMISSIONE SUFFICIENTI
GARANZIE CIRCA L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE
95-97
LA COMMISSIONE HA SVOLTO UN CONTROLLO LIMITATO SULLE STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI
E LE HA UTILIZZATE IN MODO INAPPROPRIATO
98-99
LA STIMA DEL TASSO DI ERRORE RESIDUO OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA
ALLEGATO I
—DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEI TASSI DI ERRORE
RESIDUO PER LA RAA 2012
ALLEGATO II —RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
SELEZIONATI: FEAGA SIGC
ALLEGATO III —RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
SELEZIONATI: FEASR
ALLEGATO IV —QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ERRORI RILEVANTI RISCONTRATI NEL CORSO
DEI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI 414 FASCICOLI
ALLEGATO V —PERIODO COPERTO DALLE RELAZIONI STATISTICHE E RELATIVI TERMINI
ULTIMI DI TRASMISSIONE
RISPOSTE DELLA COMMISSIONE
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
6
ABBREVIAZIONI
BCAA: Buone condizioni agronomiche e ambientali
CGO: Criteri di gestione obbligatori
DAS: Dichiarazione di affidabilità (Déclaration d’assurance)
DG Agricoltura e sviluppo rurale: Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
FEAGA: Fondo europeo agricolo di garanzia
FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
IVA: Imposta sul valore aggiunto
OC: Organismo di certificazione
PAC: Politica agricola comune
RAA: Relazione annuale di attività
RPU: Regime di pagamento unico
RPUS: Regime di pagamento unico per superficie
SIGC: Sistema integrato di gestione e di controllo
SIPA: Sistema di identificazione delle parcelle agricole
TER: Tasso di errore residuo
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
7
GLOSSARIO
Audit di verifica della conformità: Audit di conformità su misure di aiuto selezionate, svolti dai servizi della
Commissione su base pluriennale, per verificare se gli organismi pagatori abbiano eseguito la spesa agricola
nel rispetto della normativa dell’UE. Il mancato rispetto della normativa ha per conseguenza, nella maggior
parte dei casi, l’imposizione di rettifiche finanziarie forfettarie a carico degli Stati membri.
Controlli amministrativi: Controlli formalizzati e automatizzati effettuati dagli organismi pagatori su tutte le
domande, al fine di verificare l’ammissibilità delle domande e individuare ogni eventuale irregolarità.
Controllo in loco: Verifica svolta dagli ispettori dell’organismo pagatore sulla legittimità e regolarità delle
operazioni. Comporta una visita presso la sede del richiedente (ad esempio, ispezioni presso l’azienda agricola
per misurare e valutare l’ammissibilità delle parcelle dichiarate).
Gestione concorrente: Modalità di esecuzione del bilancio UE nella quale i compiti di attuazione sono delegati agli Stati membri. A tal fine, le autorità degli Stati membri designano organismi responsabili della gestione
e del controllo dei fondi dell’Unione europea. Tali organismi devono render conto alla Commissione. Nel quadro della presente relazione, tali organismi sono gli «organismi pagatori» e gli «organismi di certificazione».
Popolazione FEAGA SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e gestite nell’ambito del
sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, RPU o RPUS).
Popolazione FEASR non-SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che non
sono gestite nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, tutte le misure basate su un
progetto e non connesse alla superficie, quale l’ammodernamento delle aziende agricole).
Popolazione FEASR SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e gestite
nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, misure connesse alla superficie o agli
animali, quali i pagamenti agroambientali).
Relazione annuale della Corte: Documento, pubblicato a novembre di ogni anno, che presenta le risultanze
degli audit finanziari sotto forma di dichiarazioni di affidabilità sul bilancio generale dell’UE e del Fondo europeo di sviluppo.
Relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale: Valutazione, condotta annualmente
dalla direzione della DG Agricoltura e sviluppo rurale, del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo in
opera. Sulla base di questo documento, pubblicato nel mese di marzo, il direttore generale redige una dichiarazione di affidabilità per la spesa della DG Agricoltura e sviluppo rurale. Entrambi i documenti vengono poi
usati per la procedura di discarico con il Consiglio e il Parlamento europeo.
Relazioni statistiche: Relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione, contenenti i risultati
dei controlli amministrative e sul posto effettuati dagli organismi pagatori.
SIGC: Sistema integrato comprendente banche dati delle aziende, delle domande, delle parcelle agricole e dei
diritti all’aiuto (in quegli Stati membri che applicano l’RPU). Dette banche dati sono usate per controlli amministrativi incrociati su tutte le domande di aiuto per la maggior parte delle misure FEAGA (ad esempio, RPU,
RPUS o altri pagamenti diretti).
SIPA: Banca dati contenente dati registrati relativi all’intera superficie agricola (parcelle di riferimento) dello
Stato membro e alle superfici ammissibili. La sua attendibilità è di cruciale importanza per la qualità dei controlli amministrativi incrociati, volti a verificare che l’aiuto sia pagato solo per i terreni ammissibili.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
8
Tabella delle X: Scheda completa di tutte le informazioni contabili richieste per finalità statistiche e di controllo. Gli Stati membri devono trasmetterla ogni anno alla Commissione entro il 15 febbraio dell’anno che
segue quello al quale si riferiscono i dati 1 .
Tassi di errore: Tassi di errore calcolati nelle relazioni statistiche per misura di aiuto e per modalità di controllo (ispezioni in loco/controlli amministrativi). Il tasso è l’importo di errore individuato espresso in percentuale degli importi dichiarati nella rispettiva categoria.
Tasso di errore più probabile: A giudizio della Corte, la migliore stima (annua) degli errori inficianti una
classe di pagamenti. Viene calcolato sulla base dei risultati dei test svolti su un campione di operazioni rappresentativo di quella classe. Viene espresso in percentuale dell’importo totale dei pagamenti in quella classe.
Detta percentuale si colloca, con una probabilità del 95 %, all’interno di un intervallo di affidabilità determinato
da un limite inferiore e da un limite superiore.
Tasso di errore residuo: Stima, effettuata dalla Commissione, del livello di irregolarità rimanente nelle operazioni dopo che sono stati svolti tutti i controlli. La Commissione calcola quattro tassi di errore residuo al livello
dell’UE (uno per ogni popolazione di spesa) e li pubblica nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura
e sviluppo rurale.
1
Il modo in cui strutturare le informazioni è spiegato in dettaglio nel Regolamento (UE) n. 825/2010 della Commissione,
del 20 settembre 2010, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai
fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 247 del 21.9.2010, pag. 1).
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
9
SINTESI
I.
La Commissione condivide la responsabilità dell’attuazione della politica agricola comune con gli Stati
membri. La spesa agricola è dunque gestita e pagata
dagli organismi pagatori nazionali o regionali. Questi
ultimi rendono conto alla Commissione. Organismi di
certificazione indipendenti designati dagli Stati membri certificano alla Commissione i conti annuali degli
organismi pagatori e la qualità dei sistemi di controllo
che detti organismi hanno posto in essere.
II.
Gli organismi pagatori svolgono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, al fine di verificarne
l’ammissibilità. Effettuano anche controlli in loco su
un campione di richiedenti. Gli errori individuati tramite tali controlli danno luogo a riduzioni dell’importo
dell’aiuto richiesto dal beneficiario.
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione i risultati di tali controlli (relazioni statistiche).
III.
La Commissione utilizza queste informazioni nel
contesto della procedura di discarico dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni statistiche degli Stati membri sono gli elementi fondamentali usati per stimare il tasso di errore residuo, che si
considera rappresenti l’impatto finanziario, espresso
in percentuale dell’ammontare dei pagamenti, delle
irregolarità presenti nei pagamenti eseguiti una volta
effettuati tutti i controlli. Una versione consolidata
a livello UE delle relazioni statistiche e il tasso di errore
residuo vengono pubblicati nella relazione annuale di
attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale.
IV.
La Commissione pubblica linee guida riguardo all’istituzione dei sistemi di controllo negli organismi
pagatori e alla compilazione delle relazioni statistiche.
Dall’audit è però emerso che queste linee guida non
sono sempre attuate correttamente. La maggior parte
degli organismi pagatori non si accerta dell’accuratezza delle relazioni prima che esse vengano trasmesse
alla Commissione. Gli organismi pagatori controllati
hanno effettuato test di verifica, ma la natura e la
portata limitata di questi test non hanno impedito il
verificarsi di errori, successivamente rilevati tramite
le verifiche documentali svolte dai servizi dalla Commissione oppure tramite gli audit della Corte dei conti
europea.
V.
Nel complesso, la Corte conclude che i risultati dei
controlli sulla spesa agricola svolti dagli Stati membri, poi pubblicati dalla Commissione, non sono
attendibili.
VI.
Gli audit espletati dalla Corte, ed anche quelli espletati
dalla stessa Commissione, mostrano che i sistemi posti
in essere presso gli organismi pagatori per i controlli
amministrativi e in loco erano solo parzialmente efficaci nel rilevare la spesa irregolare, nuocendo quindi
gravemente all’affidabilità delle informazioni che gli
Stati membri forniscono alla Commissione.
VII.
La Corte ha altresì concluso che il lavoro svolto attualmente dagli organismi di certificazione non fornisce
sufficienti garanzie né sull’adeguatezza dei controlli
in loco né sull’attendibilità delle relazioni statistiche.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
10
SINTESI
VIII.
La Corte ritiene che il sistema informativo attualmente
a disposizione della Commissione non risponda efficacemente ai bisogni della Commissione. Alcune
delle informazioni rese disponibili attualmente non
sono pienamente pertinenti oppure sono incomplete
e imprecise per essere usate come tali nella relazione
annuale di attività e per la procedura di discarico. Il
fatto che la Commissione conduca un esame limitato
delle statistiche degli Stati membri non può garantire
l’attendibilità delle stesse.
IX.
A causa delle carenze illustrate in dettaglio dalla presente relazione, le informazioni di cui dispone la Commissione non le forniscono una base attendibile per la
stima del tasso di errore residuo. In aggiunta, gli aggiustamenti operati dalla Commissione sui tassi di errore
risultanti dalle relazioni statistiche non sono validi dal
punto di vista statistico. E dunque non è valido neanche il tasso di errore residuo che ne risulta.
X.
La Corte formula le seguenti raccomandazioni:
— — i controlli amministrativi e in loco dovrebbero essere condotti dagli organismi pagatori in modo
più rigoroso e la qualità delle banche dati SIPA
dovrebbe essere migliorata;
— — le linee guida della Commissione destinate agli
organismi di cer tificazione dovrebbero esse re modificate per aumentare la dimensione dei
campioni di controlli in loco testati, per rendere
obbligatoria la riesecuzione dei controlli, e per
verificare più da vicino la compilazione delle relazioni statistiche;
— — la Commissione dovrebbe riesaminare l’attuale
sistema di rendicontazione cui sono soggetti gli
organismi pagatori, al fine di assicurarsi di rice vere nel momento più appropriato informazioni
complete e pertinenti che possano essere usate
nella procedura di discarico. In aggiunta, la Commissione dovrebbe altresì incrementare l’efficacia
delle proprie verifiche documentali ed in loco sulle relazioni statistiche degli Stati membri;
— — la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per giungere ad una stima statisticamente valida delle irregolarità presenti nei pagamenti,
sulla base del lavoro degli organismi pagatori ed
del ruolo esteso degli organismi di certificazione,
purché abbiano luogo sufficienti miglioramenti
nel lavoro di questi organismi.
— — le linee guida pubblicate dalla Commissione per
l’attuazione di sistemi di controllo adeguati e per
la compilazione delle relazioni statistiche dovrebbero essere esplicitate e la loro attuazione dovrebbe essere monitorata in modo più stringente;
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
11
INTRODUZIONE
LA FINALITÀ DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
A LIVELLO DI STATO MEMBRO NELL’AMBITO
DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE
1.
La Commissione condivide con gli Stati membri la responsabilità dell’attuazione della politica agricola comune (PAC).
2.
Il bilancio dell’UE finanzia la spesa per la PAC tramite due fondi 2: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia in toto gli aiuti
diretti dell’UE e le misure di mercato 3, e il Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), che co‑finanzia i programmi di sviluppo rurale.
3.
Per la maggior parte, gli aiuti diretti sono distribuiti nel quadro del regime di pagamento unico (RPU) 4 e, in dieci Stati membri 5, nel quadro del
transitorio regime di pagamento unico per superficie (RPUS) 6. In aggiunta, altri 30 regimi di aiuto diretto complementari sostengono specifici
settori agricoli.
4.
Il sostegno allo sviluppo rurale viene attuato tramite programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali. Può assumere la forma di aiuti connessi alla superficie (quali i pagamenti agroambientali o i pagamenti
compensativi agli agricoltori in zone svantaggiate dal punto di vista
naturale) oppure di aiuti a progetti specifici (quali l’ammodernamento
delle aziende agricole o l’istituzione di servizi di base per la popolazione
rurale).
5.
Poiché alla Commissione compete la responsabilità generale dell’esecuzione del bilancio dell’UE, essa ha bisogno di ottenere dagli Stati membri
informazioni utili sull’attuazione, da parte loro, della PAC. Le relazioni
statistiche annuali, che contengono i risultati dei controlli amministrativi
e in loco effettuati dagli organismi pagatori nazionali 7, costituiscono una
importante fonte di informazioni.
2
Regolamento (CE)
n. 1290/2005 del Consiglio,
del 21 giugno 2005, relativo
al finanziamento della politica
agricola comune (GU L 209
dell’11.8.2005, pag. 1).
3
Ad eccezione di alcune
misure, quali le misure di
promozione ed il regime
«frutta per le scuole», che
sono cofinanziate.
4
L’RPU è un regime di
sostegno al reddito per gli
agricoltori che detengono
diritti all’aiuto e li attivano
annualmente per i terreni
agricoli a loro disposizione al
fine di ricevere il pagamento.
I diritti vengono assegnati agli
agricoltori usando modelli
forniti dalla normativa UE.
5
Bulgaria, Repubblica ceca,
Estonia, Cipro, Lettonia,
Lituania, Ungheria, Polonia,
Romania e Slovacchia.
6
L’RPUS è un regime
semplificato di sostegno
al reddito degli agricoltori,
nell’ambito del quale
gli aiuti vengono pagati
annualmente in base
alla superficie di terreni
ammissibili a disposizione
degli agricoltori.
7
Per le relazioni sulle misure di sostegno diretto nell’ambito del FEAGA, cfr. articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della
Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la
condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al
medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito
del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).
Per le relazioni relative alle misure FEASR, cfr. articolo 31 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce
modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della
condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
12
PREPARAZIONE, COMPILAZIONE E VERIFICA
DELLE RELAZIONI STATISTICHE
6.
La figura 1 mostra i processi chiave per la preparazione, compilazione
e verifica delle relazioni statistiche relative alle misure FEAGA connesse
alla superficie. Il ruolo degli organismi coinvolti è ulteriormente spiegato
in appresso. Meccanismi simili si applicano alle relazioni presentate in
merito ad altre misure FEAGA o FEASR.
FIGURA 1
PROCESSI CHIAVE PER LE RELAZIONI STATISTICHE RELATIVE ALLE DOMANDE
D’AIUTO 2010 PER LE MISURE FEAGA CONNESSE ALLA SUPERFICIE
Presentazione
delle domande di
sostegno (entro maggio 2010)
Organismo pagatore
Controlli amministrativi su tutte le domande
Selezione di campioni casuali e basati sul rischio per
i controlli in loco
Svolgimento dei controlli in loco
Inserimento dei risultati dei controlli nella banca
dati Calcolo del sostegno
Autorizzazione e pagamento degli aiuti
(da dicembre 2010 a giugno 2011)
Organismo di certificazione
Controlli dell’OC
Caricamento
dei dati
sottostanti
Valutazione dell’ambiente di controllo
Verifica di conformità sui controlli in loco svolti dagli OP
Esame delle statistiche sui controlli
Organismo pagatore
Compilazione delle relazioni statistiche
Riconciliazione dei dati contenuti nelle relazioni con
quelli della banca dati e ulteriori test di verifica
Trasmissione delle
statistiche entro
il 15 luglio 2011
Corrispondenza /
modifiche
Commissione
Verifica delle singole statistiche degli Stati membri
Compilazione delle singole statistiche degli SM in
statistiche sintetiche
Verifica delle statistiche consolidate e calcolo dei
tassi di errore residuo
Pubblicazione nella RAA (marzo 2012)
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Relazione e parere
dell’OC presentati entro
il 15 febbraio 2012
13
GLI ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI EFFETTUANO I CONTROLLI
RICHIESTI E PREPARANO LE RELAZIONI STATISTICHE
7.
In tutta l’UE, la spesa PAC è gestita ed erogata da 81 organismi pagatori
nazionali o regionali. Questi organismi pagatori devono, direttamente
o tramite organismi delegati, controllare l’ammissibilità delle domande
di aiuto che ricevono dagli agricoltori.
8.
Il controllo è svolto per mezzo di controlli amministrativi e in loco. I controlli amministrativi vengono svolti su tutte le domande, mentre i controlli in loco solo su campioni di domande.
9.
La normativa UE contiene le norme comuni disciplinanti lo svolgimento
di tali controlli, incluso cosa si debba verificare, in che modo debbano
essere selezionati i campioni e quale sia la copertura minima per ciascun
tipo di sostegno. Mentre per i regimi d’aiuto FEAGA e FEASR nell’ambito
del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) 8 vi è sempre stato
l’obbligo giuridico di estrarre un campione casuale di richiedenti da
sottoporre a controlli in loco, per le misure FEASR non connesse alla
superficie 9 tale obbligo non era stato sancito prima del 2011.
10. Le risultanze dei controlli amministrativi e di quelli in loco vengono
registrate nelle banche dati degli organismi pagatori. Gli errori individuati tramite tali controlli danno luogo a riduzioni dell’importo dell’aiuto
richiesto dai beneficiari.
11. Le relazioni statistiche illustranti i risultati di tali controlli devono rispettare il formato stabilito dalla Commissione. Detto formato è illustrato
in linee guida e modelli elettronici e varia a seconda delle specifiche
caratteristiche delle singole misure PAC. La maggior parte delle relazioni
statistiche devono contenere:
a)
il numero totale dei richiedenti l’aiuto e il numero di richiedenti
controllati in loco;
b)
l’importo totale chiesto a rimborso dai richiedenti (o pagato a questi ultimi) e l’importo totale controllato in loco;
c)
le riduzioni dell’aiuto applicate dagli organismi pagatori, dividendo
l’ammontare totale tra i richiedenti che sono stati controllati in loco
e quelli che non lo sono stati.
8
In base all’articolo 31
del regolamento (CE)
n. 1122/2009, i controlli in
loco devono riguardare
almeno il 5 % di tutti
i beneficiari e gli Stati membri
devono selezionare in modo
casuale tra il 20 e il 25 % di
questo 5 % di beneficiari.
Il resto dovrebbe essere
selezionato sulla base di una
analisi del rischio.
9
In base all’articolo 25 del
regolamento (UE) n. 65/2011,
la spesa oggetto dei
controlli in loco dev’essere
pari ad almeno il 4 % della
spesa erogata nell’anno in
questione ed essere pari,
in totale, ad almeno il 5 %
della spesa per l’intero
periodo di programmazione.
Questo regolamento ha
altresì introdotto l’obbligo di
estrarre un campione casuale
di beneficiari da sottoporre
a controlli in loco (tra il 20 e il
25 % della spesa selezionata
per i controlli in loco).
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
14
12. I risultati di questi controlli, per organismo pagatore e per Stato membro, devono essere comunicate annualmente alla Commissione entro
il 15 luglio dell’anno che segue quello al quale si riferiscono i dati. Ad
esempio, per quanto riguarda le domande presentate nel 2010 (anno n),
gli organismi pagatori devono riferire dei controlli da essi effettuati su
tali domande entro il 15 luglio 2011 (anno n+1).
10
Vi sono
quattro popolazioni di
spesa: spesa FEAGA coperta
dal SIGC, spesa FEAGA
non coperta dal SIGC,
spesa FEASR coperta dal SIGC
e spesa FEASR non coperta
dal SIGC.
11
GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLANO LA COMPILAZIONE
DELLE RELAZIONI E VERIFICANO I DATI SOTTOSTANTI
Questa valutazione
è stata richiesta dalla
Commissione sin dall’esercizio
finanziario 2008.
12
13. 14. 15. Gli organismi di certificazione (OC) sono organismi di audit indipendenti
cui gli Stati membri affidano l’esame dei conti e delle registrazioni di
pagamento degli organismi pagatori e la presentazione di relazioni alla
Commissione. Queste relazioni devono essere trasmesse alla Commissione, insieme ai conti annuali degli organismi pagatori, entro il 15 febbraio
dell’anno successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati. Ad
esempio, le domande presentate nel 2010 (anno n) sono pagate nel 2011
(anno n + 1) e gli organismi di certificazione presentano le relazioni entro
il 15 febbraio 2012 (anno n + 2).
La Commissione ha emanato linee guida sul lavoro che deve essere svolto
dagli organismi di certificazione, nonché sul formato delle relazioni che
devono esserle presentate. Gli organismi di certificazione devono, tra
l’altro, formulare un giudizio:
a)
sulla qualità dell’ambiente di controllo, rieseguendo almeno 10 controlli in loco (per popolazione di spesa) 10 svolti dall’organismo pagatore, e
b)
in merito a se le relazioni statistiche illustranti le risultanze dei
controlli amministrativi e in loco siano state o meno correttamente
compilate e oggetto di riconciliazione con la banca dati dell’organismo pagatore, con una pista di controllo adeguata 11.
Dal 2010, la Commissione ha dato agli Stati membri la possibilità che
gli organismi pagatori fossero soggetti ad un audit esteso espletato da
organismi di certificazione. Nel quadro di tali audit estesi, i controlli in
loco svolti dagli organismi pagatori devono essere interamente rieseguiti
dagli organismi di certificazione 12 per un campione contenente tra i 110
e i 180 controlli per popolazione di spesa 13. Tale audit approfondito viene
chiamato «rafforzamento dell’affidabilità in materia di legittimità e re golarità delle operazioni al livello dei beneficiari finali tramite il lavoro
degli organismi di certificazione».
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
La dimensione del
campione dipende dal
grado di certezza che
l’organismo di certificazione
ha potuto ottenere in
merito al funzionamento del
sistema di controllo interno
dell’organismo pagatore.
13
Secondo le linee guida
della Commissione, il lavoro
dell’OC non dovrebbe
limitarsi alla verifica della
qualità dei controlli in
loco dell’organismo
pagatore, bensì coprire
l’intero trattamento del
fascicolo, dal ricevimento
della domanda di aiuto al
calcolo e all’esecuzione del
pagamento finale, inclusa
l’applicazione di riduzioni
e penali.
15
16. Nell’ambito di tale procedura di «rafforzamento dell’affidabilità», l’ammontare delle rettifiche finanziarie imposte dalla Commissione si limiterebbe all’importo che corrisponde al tasso di errore risultante dai controlli certificati dagli organismi di certificazione. Fino ad oggi, cinque
Stati membri — Bulgaria, Grecia, Lussemburgo, Romania e Regno Unito
(Irlanda del Nord) — hanno accettato di applicare questa procedura.
17. Il regolamento finanziario 14 adottato il 25 ottobre 2012 prescrive che gli
organismi di certificazione forniscano un giudizio sulla legittimità e sulla
regolarità delle operazioni sottostanti. Per tale motivo, il «rafforzamento dell’affidabilità» diventerà obbligatorio in tutti gli Stati membri. Le
proposte legislative per la PAC 2014-2020 includono anche disposizioni
a tal fine e la Commissione sta preparando nuove linee guida su come
attuare tali disposizioni.
14
Articolo 59, paragrafo 5, del
regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, che
stabilisce le regole finanziarie
applicabili al bilancio
generale dell’Unione e che
abroga il regolamento (CE,
Euratom) n. 1605/2002 (GU
L 298 del 26.10.2012, pag. 1).
LA COMMISSIONE CONTROLLA LE SINGOLE RELAZIONI STATISTICHE
18. La Commissione effettua verifiche documentali delle relazioni statistiche.
Queste verifiche includono un misto di controlli automatizzati, che testano la coerenza interna dei dati contenuti nella relazione, e di controlli
manuali, che confrontano i dati contenuti nella relazione con informazioni provenienti da esercizi precedenti o da altre relazioni. Laddove la
Commissione rilevi errori o incongruenze in una relazione, chiede allo
Stato membro di rimediarvi, di solito chiedendogli di fornirle dati che
siano stati corretti.
19. La Commissione espleta anche audit di conformità sul funzionamento
dei sistemi di gestione e controllo di organismi pagatori selezionati.
Nel corso di detti audit, la Commissione in genere verifica l’affidabilità
dei controlli in loco eseguiti dall’organismo pagatore rieseguendone un
campione.
20. Una volta che le singole relazioni di tutti gli organismi pagatori sono
state convalidate, i dati vengono poi utilizzati dalla Commissione per il
calcolo del tasso di errore residuo, che è riportato nella relazione annuale
di attività (cfr. l’allegato I, illustrante il metodo con cui la Commissione
calcola il tasso di errore residuo).
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
16
ESTENSIONE, OBIETTIVI E APPROCCIO
DELL’AUDIT
21. L’audit ha inteso rispondere al seguente quesito principale: «I risultati dei
controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola, poi comunicati
alla Commissione, sono attendibili?».
22. Questo quesito generale può essere suddiviso in cinque sottoquesiti:
a)
i controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori
sono efficaci?
b)
le relazioni statistiche contenenti i risultati dei controlli svolti dagli
organismi pagatori sono compilate e verificate in maniera corretta
prima di essere presentate alla Commissione?
c)
il lavoro degli organismi di certificazione fornisce sufficienti garanzie circa la qualità dei controlli in loco e l’affidabilità delle relazioni
statistiche?
d)
la Commissione si accerta che le relazioni statistiche siano affidabili?
e)
il calcolo del tasso di errore residuo operato dalla Commissione
è valido dal punto di vista statistico?
23. L’audit ha riguardato le relazioni statistiche concernenti i risultati dei
controlli amministrativi e in loco relativi al 2010 per i regimi di sviluppo
rurale e aiuti diretti che sono stati inclusi nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale per l’esercizio finanziario 2011. Si
è altresì proceduto ad esaminare il calcolo dei tassi di errore residuo e la
loro presentazione nelle relazioni annuali di attività della DG Agricoltura
e sviluppo rurale per gli esercizi finanziari 2011 e 2012.
24. L’estensione dell’audit della Corte comprendeva le relazioni statistiche
di audit concernenti i regimi d’aiuto più importanti dal punto di vista
finanziario, che rappresentavano oltre l’86 % della spesa per la PAC. Ciò
è illustrato nella tabella 1.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
17
25. La valutazione dell’efficacia dei sistemi posti in essere dagli organismi
pagatori per svolgere i controlli amministrativi e in loco si basa sui risultati degli audit DAS della Corte relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012.
26. Nel corso dell’audit, gli auditor della Corte hanno visitato nove organismi pagatori in otto Stati membri 15 . Questi nove organismi pagatori
hanno gestito il 28 % degli aiuti diretti FEAGA e il 41 % della spesa FEASR
nel 2011. Gli auditori della Corte hanno anche incontrato rappresentanti
dei rispettivi organismi di certificazione e personale della Commissione
che si occupava delle relazioni statistiche.
15
L’estensione dell’audit
ricomprendeva i seguenti
Stati membri (organismi
pagatori): Bulgaria (SFA),
Repubblica ceca (SAIF),
Grecia (Opekepe), Spagna
(Castiglia‑La Mancha), Italia
(AGEA), Polonia (ARMA),
Romania (PIAA & PARDF)
e Regno Unito.
TABELLA 1
QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI REGIMI D’AIUTO NELL’AMBITO DELLA PAC
E DELLA RELATIVA SPESA PER IL 2011
Spesa sostenuta nell’esercizio
finanziario 2011
Titolo
milioni di euro
Interventi sui mercati agricoli (popolazione di spesa FEAGA
non-SIGC)
percentuale
Inclusa nell’ambito
dell’audit?
3 533
6,3 %
No
31 082
55,4 %
Sì
Regime di pagamento unico per superficie (parte della
popolazione di spesa FEAGA SIGC)
5 084
9,1 %
Sì
Altri aiuti diretti (parte della popolazione di spesa FEAGA SIGC)
4 012
7,1 %
No
Sviluppo rurale (popolazione di spesa FEASR SIGC e non-SIGC)
12 394
22,1 %
Sì
56 105
100,0 %
86,6 %
Regime di pagamento unico (parte della popolazione di spesa
FEAGA SIGC)
TOTALE
Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
18
27. L’audit è stato incentrato sull’efficacia dei sistemi concepiti per assicurare l’affidabilità delle statistiche sui controlli degli Stati membri. In
particolare:
a)
al livello degli organismi pagatori, la Corte ha esaminato i sistemi
di gestione posti in essere per la compilazione e la convalida dei
controlli amministrativi e in loco, sia per le misure FEAGA che per
quelle FEASR. La Corte ha operato verifiche documentali di 415 domande controllate in loco dagli ispettori degli organismi pagatori,
al fine di stabilire se tali domande erano presentate con accuratezza
nelle relazioni presentate alla Commissione. Inoltre, la Corte ha esaminato la selezione su base casuale dei campioni, al fine di stabilire
se questi fossero statisticamente rappresentativi;
b)
al livello degli organismi di certificazione, la Corte ha esaminato le
procedure di verifica e di convalida dell’affidabilità delle relazioni
statistiche, ed anche la valutazione della qualità dei controlli in loco
compiuti dagli organismi pagatori;
c)
al livello della Commissione, la Corte ha analizzato le procedure
impiegate per controllare le relazioni statistiche, incluso il calcolo,
da parte della Commissione, del tasso di errore residuo; particolare
attenzione è stata prestata alla giustificazione di importanti aggiustamenti e correzioni apportati a queste relazioni.
Nella propria relazione annuale relativa all’esercizio 2012 la Corte, a proposito della relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo
rurale, osservava il cambiamento di approccio della Commissione circa
la definizione del tasso di errore residuo per l’aiuto disaccoppiato per
le superfici (FEAGA). Nella presente relazione speciale, la Corte elabora
ulteriormente le proprie precedenti osservazioni, includendo una valutazione approfondita dell’attendibilità dei controlli sulla spesa agricola
(sia FEASR che FEAGA) effettuati dagli Stati membri, nonché della validità
del calcolo, da parte della Commissione, del tasso di errore residuo. L’estensione del presente audit è dunque più ampia rispetto a quella della
relazione annuale relativa all’esercizio 2012.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
19
OSSERVAZIONI
I CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SVOLTI
DA QUASI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI
CONTROLLATI SONO SOLTANTO PARZIALMENTE
EFFICACI
28. I controlli amministrativi includono tutti i controlli formalizzati e i controlli incrociati automatizzati necessari per verificare l’ammissibilità delle
domande e per individuare ogni possibile irregolarità. Ad esempio, le
domande per specifiche parcelle dovrebbero essere controllate confrontandole con le banche dati dei terreni ammissibili.
29. Riguardo ai controlli in loco, gli ispettori degli organismi pagatori devono
verificare che le caratteristiche della parcella o del progetto che stanno
visitando corrispondano alle informazioni contenute nella domanda, ad
esempio misurando la parcella, esaminando le specifiche caratteristiche
di un progetto oppure esaminando la documentazione concernente una
procedura d’appalto.
16
La Corte stima il tasso
di errore basandosi su un
campione rappresentativo.
Il dato qui menzionato
rappresenta la migliore
stima. La Corte è certa al
95 % che il tasso di errore
nella popolazione 2011 sia
compreso tra l’1,1 % (limite
inferiore) e il 4,7 % (limite
superiore) e che quello
della popolazione 2012 sia
compreso tra l’1,7 % (limite
inferiore) e il 5,9 % (limite
superiore).
LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI
E IN LOCO SULLE MISURE FEAGA BASATE SULLA SUPERFICIE
PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE
DI IRREGOLARITÀ
30. Tra il 2010 e il 2012, la Corte ha visitato 15 organismi pagatori in dieci
Stati membri, al fine di valutare l’efficacia dei loro sistemi di supervisione
e controllo per l’RPU/RPUS. Un solo organismo pagatore è stato ritenuto
avere sistemi efficaci sia per i controlli amministrativi che per i controlli
in loco, mentre i sistemi dei rimanenti 14 sono stati considerati solo
parzialmente efficaci o non efficaci in almeno un’area. Una sintesi delle
valutazioni è contenuta nell’allegato II.
31. Per il 2011 e il 2012, la verifica condotta dalla Corte su 180 operazioni
relative alla spesa FEAGA ha rivelato che il 39 % e il 41 %, rispettivamente, di tali operazioni era inficiato da errori. L’errore più probabile stimato
dalla Corte era pari al 2,9 % per il 2011 e al 3,8 % 16 per il 2012. Una parte
significativa di tali errori era conseguenza di controlli amministrativi inefficaci o di calcoli dell’aiuto non esatti operati dagli organismi pagatori.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
20
32. In base agli audit di cui sopra 17, nonché in base ai controlli di gestione
sull’RPUS e sull’RPU 18, la Corte ha individuato le seguenti principali carenze che inficiano i dati contenuti nelle relazioni degli organismi pagatori e,
di conseguenza, il calcolo operato dalla Commissione del tasso di errore
residuo:
— — le procedure operanti sono insufficienti per garantire che gli aiuti
RPUS o RPU siano corrisposti soltanto ai beneficiari che soddisfano
la definizione di «agricoltore» del regolamento;
— — vi sono carenze concernenti l’affidabilità del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) 19, visto che superfici inammissibili sono state registrate come ammissibili al pagamento (cfr. esempi nel riquadro 1);
— — gli organismi pagatori hanno sostituito le parcelle inammissibili
dichiarate dagli agricoltori con altre parcelle dopo il termine ultimo
previsto dalla normativa 20;
— — gli organismi pagatori hanno calcolato gli aiuti in maniera non
corretta (per lo più in riferimento a «diritti al pagamento» erronei,
anch’essi stabiliti dagli organismi pagatori); e
— — valutazione inaccurata dei terreni ammissibili all’interno delle parcelle dichiarate 21 (cfr. esempio nel riquadro 2).
17
Cfr. relazioni annuali della
Corte sull’esecuzione del
bilancio concernenti gli esercizi
finanziari dal 2010 al 2012.
18
Cfr. relazione speciale
n. 5/2011 «Il regime di
pagamento unico (RPU):
aspetti da considerare per
migliorare la sana gestione
finanziaria» e relazione speciale
n. 16/2012 «L’efficacia del
regime di pagamento unico
per superficie quale sistema
transitorio di sostegno agli
agricoltori nei nuovi Stati
membri» (http://eca.europa.eu).
19
Il SIPA è una banca dati
contenente dati registrati
relativi all’intera superficie
agricola (parcelle di riferimento)
dello Stato membro e alle
superfici ammissibili. La sua
attendibilità è di cruciale
importanza per la qualità
dei controlli amministrativi
incrociati, volti a verificare
che l’aiuto sia pagato solo per
i terreni ammissibili.
20
Cfr. esempio 3.3 della
relazione annuale della Corte
sull’esercizio finanziario 2011
(GU C 344 del 12.11.2012,
pag. 1).
21
Nel corso degli audit DAS sui sistemi dell’RPU/RPUS 2010-2012, la Corte ha rieseguito 80 controlli in loco effettuati da ispettori degli organismi
pagatori in 10 Stati membri. Ciò ha comportato una ri‑misurazione e determinazione delle superfici di 511 parcelle di terreno. La Corte ha constatato
errori nell’11 % delle parcelle, visto che le superfici determinate dagli auditor della Corte differivano, oltre i margini di tolleranza applicabili, da quelle
determinate dagli organismi pagatori.
RIQUADRO 1
ESEMPIO DI DATI ERRATI NEL SIPA
In due organismi pagatori (Lombardia in Italia e Galizia in Spagna), la Corte ha riscontrato alcuni casi in cui le
parcelle erano registrate nel SIPA come pienamente ammissibili, nonostante fossero coperte da fitta foresta
o presentassero altre caratteristiche che le rendevano inammissibili. La Corte ha altresì constatato che il SIPA
non era stato aggiornato con i risultati dei recenti controlli in loco eseguiti dagli organismi pagatori di Spagna
(Galizia), Italia (Lombardia) e Ungheria.
Fonte: Esempio 3.4 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
21
RIQUADRO 2
TERRENI NON AMMISSIBILI VALUTATI COME QUASI PIENAMENTE AMMISSIBILI
NEL CORSO DELL’ISPEZIONE DELL’ORGANISMO PAGATORE
In Polonia, le BCAA richiedono che vengano svolte periodiche attività sui seminativi. La Corte ha però riscontrato
che venivano corrisposti aiuti RPUS relativamente a seminativi non utilizzati (cfr. esempio in foto 1). Tra i beneficiari visitati, la Corte ha spesso riscontrato situazioni simili. Nella maggior parte dei casi, i beneficiari RPUS
hanno ricevuto il pieno pagamento dell’aiuto oppure sono stati assoggettati a riduzioni molto modeste, anche
quando le autorità avevano riscontrato che i loro terreni non erano stati utilizzati per diversi anni.
Foto 1 — Terreno già a seminativo inutilizzato da diversi anni
Fonte: Relazione speciale n. 16/2012 della Corte, pag. 23.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
22
LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI
E IN LOCO SULLE MISURE FEASR PORTANO ALLA MANCATA
INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ
33. Tra il 2010 e il 2012, nel corso dei propri audit di conformità sui sistemi di
gestione delle misure di sviluppo rurale, la Corte ha visitato 21 organismi
pagatori in 16 Stati membri. La Corte ha ritenuto che un solo organismo
pagatore disponesse di sistemi efficaci relativamente ai controlli amministrativi e che solo sei organismi pagatori fossero efficaci per quanto
riguarda i propri sistemi per i controlli in loco. Ciò significa che la grande
maggioranza degli organismi pagatori controllati è stata giudicata solo
parzialmente efficace o persino non efficace in almeno un’area. Una
sintesi delle valutazioni è contenuta nell’allegato III.
22
Delle 178 operazioni del
2011 e delle 177 operazioni
del 2013, solo 160 erano
relative alla spese per lo
sviluppo rurale; le rimanenti
18 e 17, rispettivamente,
erano relative a spesa per
azioni in tema di ambiente
e clima, affari marittimi
e pesca, salute e tutela dei
consumatori.
23
34. Per il 2011 e il 2012, la Corte ha rilevato che il 57 % e il 63 %, rispettivamente, delle 178 operazioni 22 incluse nel campione della spesa FEASR
era inficiate da errori. L’errore più probabile stimato dalla Corte era pari
al 7,7 % per il 2011 e al 7,9 % 23 per il 2012. La maggior parte degli errori
rilevati dalla Corte avrebbero dovuto essere individuati dagli organismi
pagatori nel corso dei loro controlli amministrativi.
35. La Corte ha individuato le seguenti principali carenze che inficiano i dati
contenuti nelle relazioni statistiche degli Stati membri e, di conseguenza,
il calcolo del tasso di errore residuo 24 effettuato dalla Commissione:
— — calcolo e pagamento degli aiuti inesatti;
— — carenze sistematiche nei controlli amministrativi, che hanno avuto
come conseguenza il finanziamento di spese inammissibili (come
l’IVA, per esempio);
— — mancato rilevamento di non‑conformità durante i controlli in loco
(cfr. esempio nel riquadro 3);
— — inosservanza delle procedure in materia di appalti pubblici, che
avrebbe dovuto essere rilevata dagli organismi pagatori (cfr. esempio nel riquadro 4); e
— — carenze nelle metodologie di campionamento e mancato rispetto
del numero minimo di controlli in loco previsto dalla normativa.
36. Gli esempi contenuti nei riquadri da 1 a 4 mostrano che l’affidabilità
delle relazioni statistiche degli Stati membri è seriamente compromessa
dal fatto che gli organismi pagatori controllati non riescono a rilevare un
notevole numero di errori, dei quali non si fa pertanto menzione nelle
relazioni inviate alla Commissione.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
La Corte stima il tasso
di errore basandosi su un
campione rappresentativo.
Il dato qui menzionato
rappresenta la migliore
stima. La Corte è certa al
95 % che il tasso di errore
nella popolazione 2011 sia
compreso tra il 4,5 % (limite
inferiore) ed il 10,9 % (limite
superiore) e che quello
della popolazione 2012 sia
compreso tra il 4,5 % (limite
inferiore) e l’11,3 % (limite
superiore).
24
Cfr. relazioni annuali
della Corte sull’esecuzione
del bilancio concernenti
gli esercizi finanziari dal
2010 al 2012.
23
RIQUADRO 3
ESEMPIO DI CONTROLLI DI QUALITÀ INSUFFICIENTE IN UNO STATO MEMBRO
La Corte ha rieseguito i controlli su un progetto in Italia (Lombardia), il quale aveva come scopo la costruzione
presso un’azienda agricola di un edificio a due piani comprendente un laboratorio per la trasformazione di frutta
e altri prodotti agricoli, un magazzino e una terrazza per far seccare la frutta.
Dopo aver eseguito controlli amministrativi e controlli in loco, l’organismo pagatore ha approvato l’intero importo della domanda di pagamento finale, ossia 221 205 euro.
Gli auditor della Corte hanno però constatato che l’edificio aveva prevalentemente le caratteristiche di un’abitazione privata, e non di un edificio costruito a fini agricoli: i relativi costi non erano pertanto ammissibili. Il
fatto che le autorità nazionali abbiano accettato l’intero importo della spesa dichiarata denota fondamentali
carenze tanto nei controlli amministrativi che in quelli in loco.
Fonte: Esempio 4.5 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011.
RIQUADRO 4
ESEMPIO DI UNA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
NON RILEVATA
In Romania, il beneficiario (un comune rurale) ha presentato domanda di sostegno per un progetto di investimento che comprendeva una rete di rifornimento idrico, un sistema fognario, il miglioramento di strade locali
e un edificio comunale. Nell’ambito della gara d’appalto sono pervenute sette offerte, cinque delle quali sono
state respinte dal beneficiario perché non rispondenti ai requisiti. La Corte ha scoperto che l’aggiudicatario
non aveva rispettato due requisiti del bando e che, per giunta, altre offerte erano state respinte proprio per il
mancato rispetto dei medesimi requisiti. L’organismo pagatore avrebbe dunque dovuto rilevare che la spesa in
questione non era ammissibile.
La Corte ha riscontrato simili casi di violazione delle norme sugli appalti pubblici in Spagna (Andalusia), Francia,
Lituania, Polonia e Slovenia.
Fonte: Esempio 4.3 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2012.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
24
LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA INADEGUATE DELLE
RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI
PAGATORI INFLUENZANO ULTERIORMENTE
L’ATTENDIBILITÀ DI QUESTE ULTIME
37. Affinché i risultati dei controlli riportati nelle relazioni siano comparabili
tra uno Stato membro e l’altro, devono essere compilati usando la stessa
metodologia. A tal fine, la Commissione ha emanato linee guida per gli
organismi pagatori.
IMPRECISIONI NELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INFLUISCONO
SULL’ACCURATEZZA E LA PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE
38. Le linee guida disciplinanti il modo in cui riferire dei risultati dei controlli
forniscono in molti aspetti orientamenti chiari agli organismi pagatori;
ciononostante, tramite il proprio audit, la Corte ha individuato una serie di
carenze che incidono sulla comparabilità e sulla coerenza dei dati riportati.
39. In primo luogo, le linee guida non obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sulle date di separazione utilizzate per la compilazione delle relazioni statistiche e neanche sul trattamento delle domande che non erano
del tutto evase al momento della stesura della relazione. Di conseguenza,
la Commissione non è in grado di valutare pienamente la completezza
e la coerenza dei dati contenuti nelle relazioni (cfr. riquadro 5 per diversi
esempi di dati incompleti o inaccurati riportati da alcuni degli organismi
pagatori controllati).
RIQUADRO 5
ESEMPI DI DATI INCOMPLETI O INACCURATI RIPORTATI DA ALCUNI DEGLI ORGANISMI
PAGATORI CONTROLLATI
In Bulgaria, la relazione iniziale sulle misure FEASR-SIGC è stata compilata all’inizio del giugno 2011, e conteneva
soltanto il 75 % delle domande per le misure agroambientali. Le autorità bulgare hanno presentato una relazione
aggiornata nel gennaio 2012, la quale tuttavia copriva ancora solo l’85 % delle domande.
In Romania, gli auditor della Corte hanno osservato che un significativo numero di decisioni di pagamento
usate per la compilazione delle relazioni statistiche sono state in seguito modificate. Di conseguenza, la relazione presentata alla Commissione per le popolazioni FEASR SIGC e FEASR non‑SIGC conteneva solo il 55,4 %
e il 73,4 %, rispettivamente, del totale delle riduzioni e sanzioni definitive applicate.
Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
25
40. In secondo luogo, gli Stati membri devono presentare le proprie relazioni
a luglio di ogni anno e, sei mesi dopo, dette relazioni vengono utilizzate
dalla Commissione per calcolare i tassi di errore residuo. Tuttavia, le linee
guida non obbligano in maniera specifica gli organismi pagatori a fornire
statistiche aggiornate per tale scopo.
41. In terzo luogo, le linee guida non obbligano gli organismi pagatori a conservare una chiara pista di audit che consenta di dimostrare che un numero minimo di controlli di coerenza e di accuratezza sui dati contenuti
nelle relazioni statistiche siano stati condotti prima della presentazione
di queste ultime alla Commissione. Ciò assume particolare importanza
nel contesto delle deboli procedure di verifica riscontrate dalla Corte
nella maggior parte degli organismi pagatori visitati (cfr. paragrafo 43).
25
Il fine era di esaminare, per
ciascun organismo pagatore,
almeno 15 fascicoli per
ognuna delle tre popolazioni
di spesa oggetto dell’audit.
Data la dimensione dei
campioni ed il fatto che essi
sono stati selezionati per la
maggior parte in maniera
discrezionale, non è possibile
estrapolare i risultati di
tali verifiche all’intera
popolazione.
I SISTEMI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI PER LA
COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELLE RELAZIONI NON SONO EFFICACI
42. La Corte ha analizzato i sistemi degli organismi pagatori per la compilazione e la verifica delle relazioni, provando a riconciliare i dati presentati
nelle statistiche con i dati sottostanti contenuti nelle banche dati degli
organismi pagatori (per 24 relazioni statistiche). In aggiunta, gli auditor
della Corte hanno esaminato 414 fascicoli 25 per stabilire se i risultati dei
controlli in loco e altre informazioni di supporto (domande, richieste di
pagamento ecc.) fossero state registrate con precisione nelle banche dati
e incluse nelle relazioni presentate alla Commissione. Gli auditor della
Corte hanno altresì verificato i calcoli degli importi dell’aiuto, incluse le
riduzioni e le sanzioni applicate.
43. Gli auditor della Corte hanno riscontrato che, in otto dei nove organismi
pagatori controllati, le procedure scritte in vigore per la verifica dei dati
e la compilazione delle relazioni non erano sufficientemente dettagliate.
Sebbene i rappresentanti degli organismi pagatori sostenessero che tali
verifiche erano state svolte, lo svolgimento delle verifiche non era confermato in modo adeguato da appropriata documentazione probatoria.
Queste carenze possono aver contribuito all’inclusione nelle relazioni di
dati non corretti, che in seguito sono stati rilevati come tali dalla Commissione o dalla Corte stessa.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
26
44. Dei 414 fascicoli esaminati dalla Corte, in 118 casi (28,5 %) la documentazione probatoria non confermava gli importi inclusi nelle relazioni statistiche.
La maggior parte degli errori era relativa all’imprecisione dei dati sottostanti registrati nelle banche dati oppure all’errata applicazione delle regole di
compilazione dettate dalla Commissione. Le carenze più significative o più
frequenti, aventi un’incidenza sul calcolo dei tassi di errore, sono illustrate
di seguito (l’allegato IV contiene ulteriori dettagli sugli errori rilevati):
——
la registrazione dei risultati dei controlli in loco nelle banche dati non
sempre è stata accurata (Italia, Romania e Regno Unito);
——
le banche dati indicavano che i richiedenti o gli importi erano stati
oggetto di controlli in loco, sebbene ciò non fosse vero o sebbene
non fossero stati soddisfatti tutti i requisiti dei controlli in loco (FEASR
per Grecia, Spagna, Polonia, Romania), cfr. esempi nel riquadro 6;
——
per la compilazione delle relazioni sono state usate norme per la
separazione non documentate, e ciò ha comportato l’applicazione
di approcci non uniformi da parte degli organismi pagatori, il che
ha inciso negativamente sulla completezza e l’accuratezza dei dati
presentati (Grecia, Italia e Romania); e
——
nelle relazioni sono state erroneamente incluse riduzioni degli aiuti relative agli esercizi precedenti, e informazioni relative ad alcune
misure sono state presentate in tabelle sbagliate delle relazioni (Repubblica ceca e Regno Unito) 26.
26
Alcune misure di
sviluppo rurale hanno sia
una componente basata
sulla superficie sia una
componente d’investimento,
e avrebbero dovuto essere
presentate in modo separato
in due distinte tabelle.
RIQUADRO 6
ESEMPI DI PRESENTAZIONE NON ACCURATA DEL NUMERO O DEL VALORE
DEI CONTROLLI IN LOCO
In Polonia, l’organismo pagatore ha considerato alcuni controlli in loco come visite in situ 27 (parte dei controlli
amministrativi) e viceversa nella relazione sulle misure FEASR non basate sulla superficie. La rettifica di questo
errore avrebbe fatto aumentare il tasso di errore per i richiedenti visitati in loco dallo 0,24 % allo 0,71 %.
In Romania, gli anticipi pagati relativamente a misure FEASR non connesse alla superficie sono stati erroneamente presentati sotto la rubrica «Ammontare dei pagamenti coperti da controlli in loco per l’esercizio 2010»,
e ciò ha prodotto una dichiarazione in eccesso di tale ammontare dell’84 %. Insieme ad altri errori rilevati, ciò
ha avuto per conseguenza una dichiarazione complessiva del tasso di errore in difetto del 16 % (il tasso di errore
dichiarato era pari al 2,44 %, mentre avrebbe dovuto essere pari al 2,88 %).
27
Le visite in situ sono definite all’articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che
stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di
controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74). La loro finalità è di verificare
la realizzazione materiale di un progetto. In genere, esse non soddisfano tutti i requisiti dei controlli in loco definiti dall’articolo 27 del
medesimo regolamento.
Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
27
45. Inoltre, in 16 delle 24 relazioni controllate (66,6 %), gli auditor della Corte
hanno riscontrato alcune rilevanti e non spiegate discrepanze 28 tra i dati
contenuti nelle relazioni statistiche ed i dati tratti dalle banche dati degli
organismi pagatori.
46. Gli errori e i problemi descritti precedentemente in maniera sintetica
hanno impatti diversi sui tassi di errore riferiti alla Commissione. Tutti gli
Stati membri controllati hanno riscontrato difficoltà nella compilazione
delle relazioni: queste ultime, sebbene fossero state controllate dalle
autorità nazionali e poi dalla Commissione tramite esame documentale,
contenevano ancora errori non rilevati (cfr. esempi nel riquadro 7).
28
La soglia di rilevanza
è stata posta al 5 % del
relativo totale delle
popolazioni controllate
(FEAGA SIGC, FEASR SIGC
e FEASR non‑SIGC).
RIQUADRO 7
ESEMPI DI ERRORI RISCONTRATI AVENTI UN’INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI TASSI
DI ERRORE COMUNICATI ALLA COMMISSIONE
In Romania, i dati sottostanti usati per la compilazione delle relazioni contenenti i risultati dei controlli per le popolazioni FEASR SIGC e non‑SIGC sono stati successivamente modifi cati; ne è conseguito che alla Commissione sono state comunicate riduzioni di minore entità
(cfr. riquadro 5). In base alle informazioni che le autorità romene hanno in seguito fornito alla Corte, quest’ultima ha potuto valutare soltanto l’incidenza degli errori di compilazione rilevati per la popolazione FEASR
non‑SIGC, per la quale il tasso di errore è aumentato dal 2,44 % al 2,88 %.
In sei delle 13 domande FEASR non‑SIGC esaminate in Bulgaria, gli auditor della Corte hanno riscontrato riduzioni
fortemente sovradichiarate nella relazione statistica. Per l’insieme del campione, queste riduzioni erano state
dichiarate in eccesso dell’84,2 %. Ciò avrebbe un’incidenza significativa sul tasso di errore calcolato per detto
campione (diminuzione dal 6,96 % al 3,9 %).
Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
28
IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
NON FORNISCE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA LA
QUALITÀ DEI CONTROLLI IN LOCO E L’AFFIDABILITÀ
DELLE RELAZIONI STATISTICHE
I CONTROLLI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI
IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI SONO INSUFFICIENTI
PER NUMERO E QUALITÀ
47. La verifica di conformità eseguita dagli organismi di certificazione sui
controlli in loco svolti dagli organismi pagatori ed oggetto del presente
audit è descritta in maniera sintetica nella tabella 2.
TABELLA 2
PANORAMICA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ CONDOTTE DAGLI ORGANISMI
DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI
PER L’ANNO DI DOMANDA 2010 1
Stato membro
(organismo pagatore)
Dimensione dei campioni di conformità (convalida)
controllati per ciascuna popolazione
Le ispezioni sono rieseguite
o affiancate?
FEAGA SIGC
FEASR SIGC
FEASR non-SIGC
Bulgaria (SFA)1
115
137
10
rieseguite per FEAGA e FEASR SIGC/
affiancate per FEASR non-SIGC
Repubblica ceca (SAIF)
11
13
10
affiancate
Grecia (Opekepe)1
111
111
25
rieseguite per FEAGA e FEASR SIGC/
affiancate per FEASR non-SIGC
Spagna (Castiglia La Mancha)
11
10
10
rieseguite
Italia (AGEA)
10
10
10
rieseguite/affiancate
10
17
10
rieseguite
Romania (PIAA e PARDF)
184
183
0
rieseguite
Regno Unito (RPA)
10
10
10
affiancate
Polonia (ARMA)
1
Nel caso della Bulgaria, della Grecia e della Romania, la procedura di rafforzamento dell’affidabilità per quanto concerne la legittimità
e regolarità delle operazioni sottostanti è stata introdotta nel 2011 per l’anno di domanda 2010 e riguardava le popolazioni FEAGA SIGC
e FEASR SIGC. Per questi tre Stati membri, gli OC hanno svolto test di convalida e rieseguito le ispezioni in loco.
1
Fonte: Corte dei conti europea.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
29
48. Sebbene la Commissione raccomandi di rieseguire in modo completo
diversi controlli in loco svolti dagli organismi pagatori, due degli otto organismi di certificazione controllati si sono limitati ad accompagnare gli
ispettori degli organismi pagatori durante le ispezioni iniziali. La Corte
ritiene che tale approccio non fornisca una valutazione veritiera dell’ambiente di controllo degli organismi pagatori, in quanto gli ispettori verosimilmente svolgono i controlli in modo più attento in presenza degli
auditor dell’organismo di certificazione.
49. Inoltre, tranne che per gli organismi di certificazione che hanno applicato la procedura facoltativa del «rafforzamento dell’affidabilità», la
dimensione dei campioni per i test di conformità (10-17 operazioni per
popolazione di spesa) non è abbastanza grande da consentire di trarre
alcuna conclusione valida in merito alla qualità dei controlli in loco.
RIQUADRO 8
ESEMPI DI CARENZE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE: LE LORO VERIFICHE
NON RIGUARDAVANO TUTTI I REQUISITI PER UN FINANZIAMENTO UE
In Repubblica ceca, Polonia e Regno Unito, i questionari utilizzati dagli organismi di certificazione per verificare
i controlli in loco effettuati presso i richiedenti l’aiuto RPU o RPUS non facevano riferimento ad alcune essenziali
condizioni di ammissibilità per gli aiuti RPU/RPUS. Ad esempio, non veniva verificato:
ο ο se il richiedente fosse un «agricoltore» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del
Consiglio 29, ossia se esercitasse un’attività agricola;
ο ο se il richiedente avesse le parcelle dichiarate a propria disposizione alla data fissata dallo Stato membro
(articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009);
ο ο se la superficie fosse ammissibile all’RPU/RPUS (articolo 35, paragrafo 1 e articolo 124 del regolamento (CE)
n. 73/2009); e
ο ο se le parcelle fossero state identificate in maniera affidabile, in modo da poter essere localizzate e misurate
(articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009).
29
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto
agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica
i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009,
pag. 16).
Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
30
50. Gli auditor della Corte hanno esaminato i documenti di lavoro, selezionati
su base casuale, degli organismi di certificazione per uno dei controlli in
loco rieseguiti per ognuna delle popolazioni di spesa controllate (FEAGA
SIGC, FEASR SIGC e non‑SIGC). Tale esame ha rivelato che le verifiche
effettuate da quattro degli otto organismi di certificazione non riguardavano tutti i requisiti della normativa UE, e che il loro lavoro non era
sufficientemente corroborato da documentazione probatoria (cfr. esempi
nel riquadro 8).
51. Per le ragioni esposte, la Corte ritiene che le valutazioni operate dagli
organismi di certificazione controllati non forniscono garanzie sufficienti
sull’efficacia dei controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori e che
esse non possono dunque contribuire in maniera significativa alla valutazione dell’attendibilità delle relazioni statistiche.
PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
CHE HANNO APPLICATO LA PROCEDURA DI «RAFFORZAMENTO
DELL’AFFIDABILITÀ», LE LORO VALUTAZIONI DEI RISULTATI DEGLI ESTESI
CAMPIONI CONTROLLATI SONO INFICIATE DA GRAVI LACUNE
52. 30
«Le istruzioni della
Commissione contemplano
[...] un margine di tolleranza
del 2 % tra gli importi
degli aiuti convalidati
dall’organismo pagatore
e quelli determinati
dall’organismo di
certificazione, nonché un
ulteriore margine di tolleranza
del 2 % per eventuali errori di
compilazione delle statistiche
sulle verifiche in loco da parte
degli organismi pagatori.
In virtù di tali due margini
di tolleranza, gli organismi
di certificazione possono
convalidare tassi di errori
residui che potrebbero
essere sottostimati fino
a 4 punti percentuali,
compromettendo così
l’applicazione della soglia
di rilevanza definita».
(Fonte: paragrafo 3.37 della
relazione annuale della Corte
sull’esercizio 2011).
Nella propria relazione annuale sull’esercizio 2011, la Corte ha menzionato le incongruenze concettuali 30 esistenti nelle linee guida della Commissione applicabili al lavoro degli organismi di certificazione circa la
«procedura di rafforzamento dell’affidabilità in materia di legittimità e regolarità delle operazioni al livello dei beneficiari finali». La Commissione
non ha ancora adottato alcuna misura per risolvere tali incongruenze.
RIQUADRO 9
CARENZE NEL LAVORO SVOLTO DAGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
In Bulgaria, l’organismo di certificazione ha esternalizzato ad un fornitore di servizi la riesecuzione dei controlli
in loco. In parecchi casi, la Corte ha rilevato che il fornitore di servizi aveva valutato in modo erroneo l’ammissibilità dei terreni. Per di più, l’organismo di certificazione non aveva rilevato che, nel caso in cui la stessa superficie era dichiarata da due agricoltori (domande multiple), l’organismo pagatore, in violazione della normativa
UE, sostituiva la superficie dichiarata da uno dei due agricoltori con una superficie equivalente non dichiarata
situata in un’altra parte della parcella di riferimento.
In Romania, l’organismo pagatore ha trattenuto tutti i pagamenti selezionati dall’organismo di certificazione
e ha fornito a quest’ultimo simulazioni di pagamento che escludevano le superfici inammissibili. Ciò ha compromesso l’affidabilità del lavoro dell’organismo di certificazione.
Fonte: Esempio 3.6 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
31
53. La Corte ha esaminato gli audit espletati dagli organismi di certificazione sulle popolazioni FEAGA SIGC in Bulgaria e Romania per l’anno di
domanda 2010 e in Lussemburgo e Regno Unito (Irlanda del Nord) per
l’anno di domanda 2011 e ha concluso che la qualità del lavoro svolto
dagli organismi di certificazione era insufficiente (cfr. riquadro 9).
54. Alla luce delle constatazioni di audit sopra esposte, la Corte ritiene che il
lavoro svolto dagli organismi di certificazione nell’attuare le linee guida
relative al «rafforzamento dell’affidabilità» non fornisca sufficiente certezza circa l’efficacia dei controlli in loco operati dagli organismi pagatori
e, di conseguenza, circa l’attendibilità delle relazioni statistiche.
IL RIESAME DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI
ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLATI HA PORTATA
LIMITATA E NON FORNISCE UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA CIRCA
L’ATTENDIBILITÀ DI DETTE RELAZIONI
55. Le linee guida della Commissione illustrano il lavoro che dovrebbe essere
svolto dagli organismi di certificazione sulle relazioni statistiche presentate dagli organismi pagatori al fine di giungere ad una conclusione in
merito alla corretta compilazione di tali relazioni e alla riconciliazione
delle stesse con le relative banche dati, con una pista di audit adeguata.
In particolare, gli organismi di certificazione dovrebbero verificare la
precisione delle informazioni registrate nelle banche dati ed usate per
la compilazione delle relazioni raffrontandole ai documenti sottostanti
(domande e relazioni ispettive) per un campione di almeno 20 relazioni
ispettive.
56. Gli auditor della Corte hanno individuato le seguenti carenze nell’attuazione delle linee guida citate:
— — le conclusioni cui era giunto l’organismo di certificazione — ossia
che la riconciliazione delle relazioni con le banche dati dell’organismo pagatore era corroborata da una pista di audit adeguata —
non hanno trovato conferma in quanto constatato dalla Corte (Bulgaria, Grecia, Polonia e Romania);
— — il campione di 20 fascicoli includeva solo pagamenti relativi a misure FEASR SIGC e non comprendeva alcun pagamento a titolo delle
misure FEASR non basate sulla superficie (Bulgaria); e
— — l’esame dei campioni di 20 fascicoli era inadeguato, nella misura
in cui non garantiva che i dati presentati nelle relazioni statistiche
fossero stati verificati tramite confronto con la documentazione
sottostante, ad esempio con le domande (Grecia e Italia).
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
32
57. Inoltre, la Corte ritiene che le linee guida della Commissione non siano
chiare a sufficienza e che alcuni controlli abbiano portata limitata, il che
riduce la loro efficacia. In particolare:
— — le linee guida della Commissione non obbligano gli organismi di
certificazione a fornire commenti sulle procedure operanti presso l’organismo pagatore per la compilazione e la verifica delle
statistiche;
— — l’organismo di certificazione non è obbligato a svolgere alcuna verifica di coerenza o di completezza raffrontando i dati contenuti nelle
relazioni statistiche alle informazioni contenute in altre relazioni
disponibili (ad esempio, relazioni dell’anno precedente, relazioni
trimestrali di pagamento FEASR, elenchi di richiedenti selezionati per i controlli in loco ed elenchi di richiedenti effettivamente
ispezionati);
— — la verifica di un campione di 20 relazioni ispettive per popolazione
è troppo strettamente incentrata sul corretto inserimento dei risultati dell’ispezione nella banca dati e sull’inclusione di tali risultati
nelle relazioni statistiche (anziché essere focalizzata sulla correttezza dei dati sottostanti). La Corte ritiene che la verifica debba
essere estesa ad una valutazione dell’adeguatezza del lavoro svolto
dall’organismo pagatore a partire dal momento in cui quest’ultimo
ha ricevuto le domande, ed includere pertanto un esame dei controlli amministrativi svolti sulle domande; e
— — la dimensione dei campioni (20 operazioni) da verificare è troppo
piccola per consentire di estrapolare i risultati di tali verifiche all’intera popolazione, impedendo dunque la quantificazione dell’incidenza sui tassi di errore.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
33
CARENZE INDIVIDUATE NEL RIESAME, DA PARTE
DELLA COMMISSIONE, DELLE RELAZIONI STATISTICHE
DEGLI STATI MEMBRI
LA CONCEZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMMISSIONE
NON È ADATTA ALLE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI LE INFORMAZIONI
VENGONO UTILIZZATE
58. Le informazioni richieste agli Stati membri dovrebbero essere definite in
modo chiaro e basate sulle esigenze della Commissione; in altre parole,
dovrebbero essere disponibili al momento giusto e possedere il livello
qualitativo necessario in termini di accuratezza e completezza.
59. La Commissione raccoglie informazioni sui risultati dei controlli amministrativi e in loco per l’anno di domanda n il 15 luglio dell’anno n + 1 e le
utilizza per monitorare l’attuazione, da parte degli Stati membri, dei vari
regimi di sostegno, ai fini della pianificazione degli audit e per calcolare
il tasso di errore residuo pubblicato nella relazione annuale di attività
alla fine di marzo dell’anno n + 2 (cfr. allegato V).
60. Mentre le domande di aiuto FEAGA SIGC per l’anno n dovrebbero essere
pagate entro il 30 giugno dell’anno successivo 31 , tale limite temporale
non esiste per i regimi di aiuto FEASR rientranti nel SIGC, per cui è legale
effettuare i pagamenti dopo il 15 luglio dell’anno n + 1. Le risultanze
delle visite della Corte presso gli Stati membri hanno mostrato che parecchi organismi pagatori avevano trattato un considerevole numero di
domande FEASR SIGC per l’anno di domanda 2010 dopo il 15 luglio 2011.
Per di più, dato il tempo occorrente per compilare le relazioni statistiche,
alcuni organismi pagatori che trattano un elevato numero di domande
non sono nemmeno stati in grado di includere nelle rispettive relazioni
i dati definitivi relativi alle domande trattate dopo la fine di maggio 2011.
Tali dati sono stati o comunicati sotto forma di stime oppure omessi del
tutto.
61. Le relazioni statistiche sulle misure FEASR non‑SIGC incluse nella RAA
per un dato anno contengono i risultati dei controlli in loco relativi alle
domande che erano state pagate nel corso dell’anno precedente. Le
statistiche utilizzate nella RAA non sono dunque pienamente pertinenti
per il periodo di riferimento in questione.
31
Articolo 29, paragrafo 2, del
regolamento (CE) n. 73/2009.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
34
62. Nel complesso, la Corte ritiene che il sistema informativo della Commissione fornisca dati che non sono sufficientemente accurati e completi,
e che inoltre non sono pienamente pertinenti, per permettere alla Commissione di stimare il tasso di errore residuo.
NONOSTANTE LE CARENZE SOPRA CITATE, LA COMMISSIONE
HA RILEVATO ERRORI IN PIÙ DELLA METÀ DELLE RELAZIONI
DEGLI STATI MEMBRI
63. I dati di dettaglio a sostegno delle relazioni statistiche (tabelle delle X)
non sono rese disponibili alla Commissione in tempo per l’esame documentale, e non sono nemmeno in un formato adatto a tale esame. Di
conseguenza, l’esame condotto dalla Commissione si limita a controllare
la coerenza interna di tali relazioni. Questa limitazione spiega perché
alcuni errori individuati nel corso dell’audit espletato dalla Corte non
fossero stati rilevati in occasione dell’esame documentale condotto dalla
Commissione.
64. I risultati dell’esame documentale svolto dalla Commissione sono sintetizzati nella figura 2.
FIGURA 2
QUADRO D’INSIEME DELLE CORREZIONI APPORTATE ALLE RELAZIONI STATISTICHE
IN SEGUITO ALL’ESAME DOCUMENTALE SVOLTO DALLA COMMISSIONE
Relazioni che sono state
corrette dopo esser state
pubblicate nella Relazione
annuale di attività 2011
6%
Correzioni apportate alle
relazioni aventi incidenza
rilevante sui tassi di errore
22 %
Correzioni minori apportate
alle relazioni aventi incidenza
limitata sui tassi di errore
26 %
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Relazioni non modificate
dopo esser state presentate
46 %
35
65. Se da un lato la Corte ha individuato alcune carenze relative all’attuazione, da parte della Commissione, delle procedure di verifica, il considerevole numero di errori rilevati dalla Commissione per i tre tipi di relazioni
controllate (FEAGA‑SIGC, FEASR‑SIGC e FEASR non‑SIGC) dimostra che
l’esame documentale effettuato da quest’ultima è nondimeno capace
di rilevare una serie di errori, per lo più di compilazione, che non erano
stati individuati al livello degli Stati membri. Ciò evidenzia anche il fatto
che la maggior parte degli Stati membri non riesce a fornire statistiche
complete e accurate entro il termine ultimo fissato.
L’ESAME SVOLTO DALLA COMMISSIONE SULLE RELAZIONI
STATISTICHE NEL CORSO DEGLI AUDIT DI CONFORMITÀ DA ESSA
ESPLETATI NONÈ SUFFICIENTE
66. Come spiegato in precedenza, l’estensione dell’esame documentale delle
relazioni ha alcune limitazioni, ma queste ultime possono essere attenuate tramite le visite effettuate presso gli Stati membri selezionati nel
quadro dell’audit di conformità (che formano parte della procedura di
liquidazione dei conti).
67. Tuttavia, l’estensione del lavoro non era illustrata in dettaglio in nessuno
dei documenti interni della Commissione. Di conseguenza, il personale
della Commissione ha adottato approcci diversi nel corso delle visite di
audit presso gli organismi pagatori. Inoltre, la portata delle riconciliazioni
e dei test di verifica era limitata e, in alcuni casi, addirittura escludeva
i controlli sulle riduzioni comunicate, sebbene tale informazione sia cruciale per il calcolo del tasso di errore residuo.
68. La maggior parte degli errori e delle anomalie riscontrate dalla Commissione nel corso degli audit di conformità era relativa a relazioni sulle
misure FEASR. Gli errori maggiormente significativi sono stati rilevati in
tre organismi pagatori controllati tra il settembre e il dicembre 2011.
Ciononostante, la Commissione non ha chiesto agli organismi pagatori
in questione di presentarle versioni corrette delle relazioni, oppure le
ha ricevute troppo tardi per tenerne conto ai fini del calcolo del tasso di errore residuo pubblicato nella relazione annuale di attività nel
marzo 2012.
69. La Corte ritiene che gli audit di verifica della conformità possano meglio
contribuire a migliorare la qualità delle relazioni statistiche degli Stati
membri procedendo regolarmente alla verifica delle statistiche comunicate, mediante raffronto con i dati sottostanti degli organismi pagatori.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
36
LA STIMA DEI PAGAMENTI IRREGOLARI OPERATA
DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE
VALIDA E INCIDE SULL’ATTENDIBILITÀ DELLA
DICHIARAZIONE ANNUALE DI AFFIDABILITÀ
DELLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
GLI APPROCCI SEGUITI DAGLI STATI MEMBRI PER ESTRARRE
CAMPIONI CASUALI NON SEMPRE SONO STATISTICAMENTE VALIDI
E INFICIANO LA RAPPRESENTATIVITÀ DI DETTI CAMPIONI
70. La Corte ha dapprima appurato se la Commissione fornisse agli Stati
membri orientamenti chiari su come estrarre un campione casuale di
richiedenti da sottoporre a controlli in loco e, in seconda battuta, se le
procedure attuate dagli organismi pagatori garantissero che i richiedenti
fossero selezionati su base casuale e fossero il più possibile rappresentativi dell’intera popolazione. In merito al primo punto, la Corte ha osservato che la Commissione non fornisce orientamenti sufficientemente chiari
sul campionamento su base casuale ed inoltre non obbliga gli organismi
pagatori a verificare ex post se il campione casuale sia rappresentativo
dell’intera popolazione con riferimento a certe caratteristiche chiave
(ad esempio, dimensione dell’azienda agricola o tipo di superficie agricola coltivata).
71. Quanto al secondo punto, la Corte ha rilevato le seguenti carenze concernenti le selezioni su base casuale:
— — gli organismi pagatori non documentavano in modo abbastanza
chiaro i passi da seguire nella selezione su base casuale per evitare
di applicare metodi diversi da un anno all’altro (Spagna (Castiglia
La Mancha), Italia (AGEA), Polonia e Romania);
— — i campioni casuali erano a volte tratti esclusivamente da popolazioni ad elevato rischio (Spagna (Castiglia La Mancha)), risultando
quindi un campione basato sul rischio piuttosto che un campione
estratto su base casuale;
— — il metodo di campionamento utilizzato dava priorità a coloro che
avevano richiesto l’aiuto per più di una misura basata sulla superficie, il che significava che il campione non era pienamente rappresentativo dell’intera popolazione: coloro che richiedevano l’aiuto
RPUS e quello per le zone svantaggiate avevano una probabilità più
alta di essere selezionati rispetto a coloro che richiedevano soltanto
l’aiuto RPUS (Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia e Romania);
— — alcuni nuovi richiedenti per le misure FEASR basate sulla superficie
non avevano alcuna possibilità di essere selezionati per i controlli in
loco, poiché il campione casuale veniva estratto prima dello scadere
del termine di presentazione della domanda (Grecia); e
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
37
— — tra la popolazione del campione casuale e l’intera popolazione vi
erano differenze significative e non spiegate riguardo ad alcune
caratteristiche chiave, quali la media della superficie agricola dichiarata (Italia (AGEA)). Ciò fa sorgere dubbi circa il metodo di campionamento casuale applicato.
72. Le carenze nel campionamento su base casuale dei richiedenti per i controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori hanno inficiato la rappresentatività statistica dei campioni e, di conseguenza, l’attendibilità dei
tassi di errore. La maggior parte di dette carenze, prese singolarmente,
avrebbe solo una limitata incidenza sui tassi di errore, ma nel caso di un
organismo pagatore (Spagna (Castiglia La Mancha)) l’incidenza potenziale potrebbe essere importante, dato che i problemi riscontrati erano
più gravi.
32
Queste valutazioni per
il 2011 sono consistite in
esami documentali delle
informazioni a disposizione
dei servizi della Commissione
(risultati degli audit di
conformità, relazioni della
Corte e relazioni degli
organismi di certificazione)
che per lo più si riferivano ad
anni precedenti.
IL METODO UTILIZZATO DALLA COMMISSIONE PER STIMARE IL TASSO
DI ERRORE RESIDUO NON È STATISTICAMENTE VALIDO
73. La Corte ha valutato se i calcoli del tasso di errore residuo effettuati dalla Commissione fossero stati svolti correttamente da un punto di vista
aritmetico e se la Commissione fosse in grado di fornire stime statisticamente valide dei tassi di errore nei pagamenti una volta svolti tutti
i controlli.
74. Prima della RAA 2012, la DG Agricoltura e sviluppo rurale basava il proprio calcolo del tasso di errore residuo sui risultati dei controlli in loco
contenuti nelle relazioni statistiche degli Stati membri. Tuttavia, per tener
conto delle carenze nei controlli amministrativi e in loco, la Commissione
aumentava i tassi di errore comunicati del 25 %.
75. Nella RAA 2012, in seguito ad una valutazione dell’affidabilità delle procedure applicate, la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha rivisto il proprio
approccio. La Commissione ha operato valutazioni di ogni organismo
pagatore 32 e, sulla base dei risultati di tali valutazioni, ha corretto i tassi
di errore riportati (cfr. anche allegato I). Nel 2012, i tassi di errore comunicati sono stati dunque rivisti di 2-5 punti percentuali in 37 degli 81 organismi pagatori.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
38
76. Di conseguenza, il tasso di errore residuo calcolato dalla Commissione
per la spesa FEAGA SIGC per il 2012 è pari al 2,4 %, ossia 4,5 volte maggiore del tasso di errore dello 0,54 % 33 calcolato sulla base delle relazioni
statistiche degli Stati membri.
77. I risultati del nuovo approccio confermano che le relazioni statistiche,
le dichiarazioni dei direttori degli organismi pagatori e il lavoro svolto
dagli organismi di certificazione possono offrire soltanto una garanzia
limitata. In effetti, nei 37 organismi pagatori il cui tasso di errore relativo
alla spesa FEAGA SIGC è stato corretto dalla Commissione, i direttori
avevano espresso un giudizio senza rilievi e, per 32 di essi, anche gli
organismi di certificazione avevano espresso un giudizio senza rilievi.
78. Il cambio di approccio del 2012 prende atto delle carenze rilevate nelle
relazioni annuali della Corte e confermate dal Servizio di audit interno
della Commissione nel 2013. La Corte ritiene che questo nuovo approccio
rappresenti un passo nella giusta direzione, ma esso è applicato solo parzialmente; dovrebbe altresì osservarsi che l’incremento da 2 fino 5 punti
percentuali nei tassi di errore comunicati non è statisticamente valido
e non fornisce attualmente una base attendibile per la stima del tasso
di errore residuo.
33
Media ponderata dei tassi
di errore dell’UE a 27 indicati
dagli Stati membri nelle
relazioni statistiche per la
popolazione di spesa FEAGA
SIGC.
TABELLA 3
EVOLUZIONE DEI TASSI DI ERRORE PIÙ PROBABILE STIMATI DALLA CORTE E DEI TASSI DI
ERRORE RESIDUO CALCOLATI DALLA COMMISSIONE
Risultati dei controlli sulle operazioni
effettuati dalla Corte
Spesa
Limite inferiore
Tasso di errore
più probabile
Limite superiore
Calcolo dei tassi
di errore residuo operato
dalla Commissione
FEAGA per l'esercizio 2011
1,1 %
2,9 %
4,7 %
0,55 %
FEAGA per l'esercizio 2012
1,7 %
3,8 %
5,9 %
2,24 %
FEASR per l'esercizio 20111
4,5 %
7,7 %
10,9 %
1,89 %
FEASR per l'esercizio 2012
4,5 %
7,9 %
11,3 %
1,62 %
1
Delle 178 operazioni del 2011 e delle 177 operazioni del 2012, soltanto 160 riguardavano la spesa per lo sviluppo rurale; le restanti 18
e 17 riguardavano rispettivamente la spesa per ambiente e azione per il clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori.
1
Fonte: Relazioni annuali della Corte sull’esecuzione del bilancio concernenti gli esercizi finanziari 2011 e 2012 e relazione annuale di
attività 2012 della DG Agricoltura e sviluppo rurale.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
39
IL LIVELLO DI ERRORE COMUNICATO DALLA DG AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE NON PUÒ ESSERE RAFFRONTATO ALL’ERRORE
PIÙ PROBABILE DETERMINATO DALLA CORTE
79. La Corte ha confrontato la propria metodologia per la verifica delle operazioni e la stima del tasso di errore più probabile con la metodologia
usata dalla Commissione per il calcolo del tasso di errore residuo.
80. Come indicato in tabella 3, negli ultimi anni la Commissione ha ripetutamente pubblicato tassi di errore residuo più bassi del tasso di errore
più probabile stimato dalla Corte.
81. Le significative differenze tra le stime dei tassi di errore effettuate dalla
Corte e quelle effettuate dalla Commissione richiedono un chiarimento.
Partendo da quanto constatato dalla Corte, le spiegazioni possono essere
trovate negli elementi sintetizzati nei paragrafi che seguono.
82. In primo luogo, le metodologie impiegate per calcolare i tassi di errore
sono diverse.
83. In secondo luogo, per quanto riguarda gli «aggiustamenti» apportati
dalla Commissione (cfr. paragrafi 74-78), la Corte ritiene che essi non
siano validi dal punto di vista statistico per tener conto della natura
inattendibile delle relazioni statistiche degli Stati membri, che sono
la componente fondamentale del tasso di errore residuo stimato dalla
Commissione.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
40
84. In terzo luogo, i campioni di beneficiari oggetto di controlli in loco da
parte degli organismi pagatori sono notevolmente più grandi dei campioni utilizzati dalla Corte e dovrebbero, in teoria, consentire stime più
precise del tasso di errore residuo; tuttavia, le carenze individuate nell’efficacia dei controlli e nella compilazione delle relazioni compromettono
l’attendibilità delle relazioni presentate alla Commissione. Da parte sua,
la Corte espleta approfonditi controlli documentali e sul posto di tutte
le condizioni di ammissibilità per i pagamenti selezionati nei campioni
e, in molti casi, rileva errori che avrebbero dovuto essere scoperti dagli
organismi pagatori tramite i controlli amministrativi o quelli in loco.
85. Ciò è illustrato con maggiori dettagli dai due grafici seguenti, che analizzano gli errori riscontrati nelle operazioni testate dalla Corte per l’e sercizio finanziario 2011. La figura 3 mostra che, per quanto riguarda le
operazioni FEAGA, il 55 % degli errori rilevati dalla Corte avrebbe dovuto
essere corretto in una fase precedente dagli organismi pagatori.
86. La figura 4 mostra che, per quanto riguarda le operazioni FEASR, il 76 %
degli errori rilevati dalla Corte avrebbe dovuto essere corretto in una
fase precedente dagli organismi pagatori.
FIGURA 3
TIPI DI ERRORE RISCONTRATI NELL’AMBITO DELL’AUDIT SULLA REGOLARITÀ
DELLE OPERAZIONI RELATIVE AD «AGRICOLTURA: SOSTEGNO AL MERCATO
E AIUTI DIRETTI» (ESERCIZIO 2011)
Errori di condizionalità
7%
Errori amministrativi
(violazione delle
disposizioni
sugli appalti)
20 %
Errori di sovradichiarazione
della superficie
38 %
Errori amministrativi
(inefficaci controlli
incrociati con la banca
dati sugli animali)
10 %
Errori aministrativi
(calcolo errato dei
pagamenti/diritti)
25 %
Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
41
87. In quarto luogo, l’incidenza quantitativa di un errore può essere valutata
dalla Corte in modo diverso rispetto a quanto raccomandato dalle linee
guida della Commissione. Ad esempio, la Corte considera una violazione
rilevante delle norme in materia di appalti come un errore del 100 %
(dato che l’operazione non avrebbe dovuto essere nemmeno autorizzata), mentre le linee guida della Commissione prescrivono una valutazione
della «gravità» della violazione, il che può comportare che un errore sia
stimato soltanto al 20 % dell’intero pagamento.
88. In quinto luogo, la violazione delle norme in materia di condizionalità
è inclusa nel calcolo del tasso di errore stimato dalla Corte, mentre la
Commissione esclude tali violazioni dal proprio calcolo dei tassi di errore
residuo. Ad esempio, le violazioni della condizionalità hanno rappresentato 0,2 punti percentuali del tasso di errore più probabile calcolato dalla
Corte per la spesa FEAGA nel 2011.
89. Infine, i controlli degli organismi pagatori sono svolti ex ante (ossia prima
di procedere ai pagamenti), mentre la Corte controlla i pagamenti già
effettuati (ossia ex post).
FIGURA 4
TIPI DI ERRORE RISCONTRATI NELL’AMBITO DELL’AUDIT SULLA REGOLARITÀ
DELLE OPERAZIONI RELATIVE A «SVILUPPO RURALE» (ESERCIZIO 2011)
Mancato rispetto
degli impegni
agroambientali
9%
Errori amministrativi
(calcolo dei pagamenti
errato / pagamenti
inammissibili)
45 %
Errori di condizionalità
3%
Altri errori
4%
Errori di sovradichiarazione
della superficie
8%
Errori amministrativi
(violazione delle norme
sugli appalti)
31 %
Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
42
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
90. La Corte ha valutato se le relazioni contenenti i risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti dagli organismi pagatori
relativamente all’anno di domanda 2010 fossero attendibili. Ha inoltre
valutato se l’uso da parte della Commissione di tali relazioni statistiche
e il calcolo di un tasso di errore residuo da questa operato fornissero
una stima valida dal punto di vista statistico delle irregolarità presenti
nei pagamenti. Nel complesso, la Corte conclude che i risultati dei controlli sulla spesa agricola svolti dagli Stati membri, poi pubblicati dalla
Commissione, non sono attendibili.
L’EFFICACIA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI
E DI QUELLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI
PAGATORI DEV’ESSERE CONSIDEREVOLMENTE
MIGLIORATA
91. Gli audit espletati in passato dalla Corte, e anche quelli espletati dalla
stessa Commissione, mostrano che i sistemi posti in essere per i controlli
amministrativi e in loco erano solo parzialmente efficaci, nuocendo quindi gravemente all’attendibilità delle informazioni che gli Stati membri
forniscono alla Commissione (paragrafi 30-36).
RACCOMANDAZIONE 1
La Commissione dovrebbe assicurarsi che i controlli amministrativi e in
loco svolti dagli organismi pagatori siano efficaci. La Corte ribadisce
a tal proposito le raccomandazioni specifiche formulate nelle proprie
due ultime relazioni annuali:
——
gli organismi pagatori dovrebbero significativamente migliorare i loro controlli amministrativi (procedure di verifica delle
domande, rilevazione di spese inammissibili) e avvalersi di tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono per individuare
e correggere gli errori contenuti nelle domande;
——
la qualità delle banche dati SIPA dovrebbe essere significativamente migliorata, al fine di individuare in modo chiaro superfici
inammissibili; e
——
le ispezioni in loco dovrebbero essere condotte in modo più rigoroso, al fine di stabilire in modo corretto le superfici e la spesa
ammissibili.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
43
LE RELAZIONI STATISTICHE PRODOTTE DAGLI
ORGANISMI PAGATORI DOVREBBERO ESSERE
VERIFICATE E COMPILATE IN MODO PIÙ RIGOROSO
PRIMA DI ESSERE TRASMESSE ALLA COMMISSIONE
92. Sebbene la Commissione fornisca linee guida dettagliate per la compilazione delle relazioni statistiche, gli organismi pagatori non sempre le
applicano in modo corretto. Inoltre, i dati inclusi nelle relazioni erano
spesso incompleti o basati su stime, dato che le relazioni venivano finalizzate prima che tutte le domande fossero trattate (paragrafi 37-41).
93. La maggior parte degli organismi pagatori controllati non disponeva
di procedure scritte per determinare l’accuratezza delle relazioni prima
che esse venissero presentate alla Commissione. Gli organismi pagatori hanno effettuato alcuni test di verifica, ma la natura e la portata di
tali test erano limitate e non consentivano di individuare errori successivamente rilevati dall’esame documentale svolto dalla Commissione
o dall’audit espletato dalla Corte. Per di più, la maggior parte dei controlli
effettuati dagli organismi pagatori non erano debitamente documentati
(paragrafi 42-46).
RACCOMANDAZIONE 2
La Commissione dovrebbe migliorare la chiarezza delle sue linee guida
per la compilazione delle relazioni statistiche. In particolare, le linee
guida dovrebbero fornire istruzioni sulle date di separazione degli
esercizi da utilizzare e sul trattamento delle domande non ancora evase, nonché sulla natura e sulla portata dei controlli che gli organismi
pagatori devono svolgere prima che le relazioni siano presentate alla
Commissione.
Gli organismi pagatori degli Stati membri dovrebbero porre in essere
procedure scritte per la verifica e la compilazione dei dati inclusi nelle
relazioni e dovrebbero documentare in modo adeguato tutti i controlli
svolti.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
44
IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
NON FORNISCE ALLA COMMISSIONE SUFFICIENTI
GARANZIE CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI
STATISTICHE
94. Gli organismi di certificazione non forniscono alla Commissione sufficienti garanzie sull’adeguatezza dei controlli in loco svolti dagli organismi
pagatori e sull’attendibilità delle statistiche (paragrafi 47-57).
RACCOMANDAZIONE 3
La Commissione dovrebbe modificare le linee guida emanate per gli
organismi di certificazione e monitorare la corretta attuazione delle
stesse. Le modifiche dovrebbero essere concepite per:
——
aumentare le dimensioni minime del campione di controlli in loco
svolti dagli organismi pagatori che dovrebbe essere verificato
dagli organismi di certificazione;
——
prescrivere la riesecuzione di tali controlli, invece del solo affiancamento degli ispettori degli organismi pagatori; e
——
chiarire ulteriormente il lavoro di verifica che deve essere svolto
sulla compilazione delle relazioni statistiche.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
45
LA COMMISSIONE HA SVOLTO UN CONTROLLO
LIMITATO SULLE STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI
E LE HA UTILIZZATE IN MODO INAPPROPRIATO
95. La Corte ritiene che il sistema informativo della Commissione sui risultati
dei controlli degli Stati membri non risponda efficacemente alle esigenze
della Commissione. Alcune delle informazioni rese attualmente disponibili non sono del tutto pertinenti o sono incomplete e imprecise per
essere usate come tali nella relazione annuale di attività e nella procedura di discarico (paragrafi 58-62).
96. Il fatto che la Commissione conduca un esame limitato delle statistiche
degli Stati membri non può garantire l’attendibilità delle stesse. L’esame
documentale operato dalla Commissione sulle relazioni statistiche si
limita al controllo della coerenza interna delle informazioni in esse contenute, e non permette di verificare il loro contenuto tramite raffronto
con i dati sottostanti (paragrafi 63-65).
97. Queste limitazioni non sono del tutto attenuate tramite gli audit (di
conformità) sul posto espletati dalla Commissione negli Stati membri
selezionati. Inoltre, quando nel corso di tali audit la Commissione ha
individuato dati non corretti nelle relazioni statistiche, ciò non ha condotto ad una correzione dei dati usati nella relazione annuale di attività
(paragrafi 66-69).
RACCOMANDAZIONE 4
La Commissione dovrebbe fare in modo di ricevere, al momento più
appropriato, informazioni complete sui controlli svolti dagli organismi
pagatori. In particolare, le scadenze per la presentazione delle relazioni
statistiche alla Commissione dovrebbero essere riesaminate, cercando
di allinearle meglio al periodo dell’anno in cui le relazioni sono effettivamente verificate e utilizzate dai servizi della Commissione. Ciò
riveste particolare importanza per il calcolo del tasso di errore residuo
effettuato dalla Commissione.
La Commissione dovrebbe armonizzare i sistemi per la verifica delle
relazioni statistiche. Le verifiche documentali dovrebbero essere, per
quanto possibile, automatizzate e includere la sistematica riconciliazione dei dati contenuti nelle relazioni con i dati sottostanti.
Gli audit di conformità espletati dalla Commissione dovrebbero riguardare anche l’esame delle verifiche svolte da organismi pagatori e organismi di certificazione.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
46
LA STIMA DEL TASSO DI ERRORE RESIDUO OPERATA
DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE
VALIDA
98. Nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale, la dichiarazione di affidabilità del direttore generale, riguardante tra
l’altro la legittimità e regolarità delle operazioni a livello dei beneficiari
finali, viene suffragata da tassi di errore residuo stimati sulla base delle
relazioni statistiche degli Stati membri sui risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori.
99. Come illustrato nella presente relazione, le statistiche degli Stati membri,
a causa delle carenze in esse presenti, non forniscono in quanto tali una
base affidabile per le stime del tasso di errore residuo da parte della Commissione. Inoltre, gli aggiustamenti operati dalla Commissione sui tassi di
errore calcolati per ciascun organismo pagatore non sono statisticamente
validi, così come non lo è il tasso di errore residuo (paragrafi 73-78).
RACCOMANDAZIONE 5
La Commissione, sulla base del lavoro degli organismi pagatori e del
ruolo esteso degli organismi di certificazione, dovrebbe adottare le
misure necessarie per giungere a una stima statisticamente valida
dell’attuale incidenza delle irregolarità sui pagamenti, dopo che siano
stati svolti tutti i controlli.
Tuttavia, l’affidabilità e la validità statistica del lavoro svolto dagli organismi pagatori e dagli organismi di certificazione necessiterebbe di
sostanziali miglioramenti (in linea con quanto indicato nella presente
relazione) per permettere alla Commissione 34 di ricavare da esso una
stima valida del tasso di errore residuo.
La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da
Jan KINŠT, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella
riunione del 18 dicembre 2013.
Per la Corte dei conti europea
Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA
Presidente
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
34
Cfr. paragrafo 27 del
parere n. 1/2012 della
Corte su alcune proposte di
regolamenti concernenti la
politica agricola comune per
il periodo 2014-2020.
Controlli
amministrativi 100 %
delle
domande
Risultato
dei controlli
in loco
Random
selection
(1 % of
all applications)
Controlli
amministrativi 100 %
delle
domande
+
Tasso di errore
FEAGA
FEASR
Selezione in
base al
rischio
FEAGA
1,18 %
Tasso di errore
Tasso di errore
FEASR
Selezione su
base casuale
(tra lo 0,20 %
e lo 0,25 % di
tutte le domande)
Condizionalità
Nota: Gli organismi pagatori trasmettono alla Commissione i risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti per le quattro popolazioni di spesa (due per le misure FEASR e due per
quelle FEAGA).
La Commissione calcola il tasso di errore residuo per le misure FEAGA e FEASR sulla base dei risultati dei controlli in loco (su un campione casuale) svolti dagli organismi pagatori.
Ai fini del calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione non tiene conto delle riduzioni finanziarie applicate dagli Stati membri per violazioni della condizionalità (la Corte include
invece tali riduzioni).
2,24 %
1,62 %
0,77 %
Commissione: calcolo del tasso di errore residuo per il FEAGA
2,32 %
Tasso di errore
Tasso di errore
Risultato
dei controlli
in loco
Selezione su
base casuale
(1 % di
tutte le
domande)
Commissione: calcolo del tasso di errore residuo per il FEASR
0,79 %
. .+. .
Tasso di errore
Risultato
dei controlli
in loco
Selezione
in base
al rischio
FEAGA non rientrante nel SIGC
Aggiustamento DG AGRI
Risultato
dei controlli
in loco
Selezione
in base
al rischio
FEAGA SIGC
Stato membro «B», Organismo pagatore «Y»
Tasso di errore
Risultato
dei controlli
in loco
2,65 %
Result
of onthe-spot
checks
Selezione su
base casuale
(1 % della
spesa
pubblica)
Tasso di errore
Controlli
amministrativi 100 %
delle
domande
Selezione in
base al
rischio
Misure di sviluppo rurale
non connesse alla superficie
(non rientranti nel SIGC)
Tasso di errore
Tasso di errore
Risultato
dei
controlli
in loco
Risultato
dei
controlli
in loco
a livello UE
Controlli
amministrativi
100 %
delle
domande
Selezione
su base
casuale
(1 % di tutte
le domande)
Selezione
in base
al rischio
Misure di sviluppo rurale
connesse alla superficie
(SIGC)
Stato membro «A», Organismo pagatore «X»
47
ALLEGATO I
DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEI TASSI DI ERRORE RESIDUO
PER LA RAA 2012
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
2010
RPU
RPU
Paesi Bassi
Regno Unito
(Galles)
RPU
Spagna (Castiglia
La Mancha)
RPU
RPU
Germania
(Sassonia)
Spagna
(Estremadura)
RPU
Germania
(Bassa Sassonia)
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Efficaci
Efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Efficaci
Efficaci
—
—
Superfici inammissibili a pascolo permanente coperte da
fitta foresta non sono identificate in modo attendibile
Trattamento non corretto delle modifiche delle domande
SIPA non aggiornato correttamente dopo i controlli in
loco
Il concetto di errore palese non è applicato correttamente
Superfici inammissibili a pascolo permanente coperte da
fitta foresta non sono identificate in modo attendibile
Sanzioni per dichiarazione in eccesso e in difetto non
correttamente applicate
Trattamento non corretto delle modifiche delle domande
—
—
Procedure amministrative e di controllo per
Esercigarantire la corret- Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attenStato membro Regime
zio
tezza dei pagamenti,
dibilità delle statistiche sui controlli)
compresa la qualità
delle banche dati
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Efficaci
Parzialmente efficaci
Metodologia, selezione, esecuzione,
controllo qualità
per i controlli in loco
e comunicazione dei
singoli risultati
Veloci visite in loco considerate come
controlli in loco
Qualità insufficiente dei controlli in loco
Qualità insufficiente dei controlli in loco
La superficie ammissibile per un
gruppo di colture non è determinata in
modo corretto
L’assegnazione della popolazione
controllata alla selezione basata sul
rischio o a quella su base casuale nelle
statistiche sui controlli è fatta ex post
Veloci visite in loco considerate come
controlli in loco
—
La superficie ammissibile per un
gruppo di colture non è determinata in
modo corretto
Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
48
ALLEGATO II
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE
E CONTROLLO SELEZIONATI: FEAGA SIGC
2011
RPUS
RPU
RPU
Austria
Finlandia
RPU
Italia (Lombardia)
Ungheria
RPU
RPU
Spagna (Galizia)
Danimarca
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Efficaci
Mancato aggiornamento del SIPA dopo i controli in loco
Le domande non contengono informazioni che
permettono di determinare l’ubicazione delle parcelle
agricole
Le correzioni di errori palesi non soddisfano il concetto
di errore palese
Carenze concernenti il SIPA
Base per il calcolo del pagamento non corretta
Pista di audit insufficiente nelle banche dati SIGC
Le domande non contengono informazioni che
permettono di determinare l’ubicazione delle parcelle
agricole
Carenze nella procedura di registrazione delle domande
Le correzioni di errori palesi non soddisfano il concetto
di errore palese
Parzialmente efficaci
Efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Carenze riguardanti il SIPA
Mancato aggiornamento del SIPA dopo i controlli in loco
Pista di audit insufficiente nelle banche dati SIGC
Mancato aggiornamento del SIPA dopo i controlli in loco
Solo limitati controlli retroattivi su possibili
sovradichiarazioni in anni precedenti
Base per il calcolo del pagamento non corretta
Parzialmente efficaci
Metodologia, selezione, esecuzione,
controllo qualità
per i controlli in loco
e comunicazione dei
singoli risultati
Carenze riguardanti il SIPA
Carenze nella procedura di registrazione delle domande
Le correzioni di errori palesi non soddisfano il concetto
di errore palese
Procedure amministrative e di controllo per
Esercigarantire la corret- Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attenStato membro Regime
zio
tezza dei pagamenti,
dibilità delle statistiche sui controlli)
compresa la qualità
delle banche dati
Qualità insufficiente nella misurazione
della superficie durante i controlli in loco
Informazioni non corrette o incomplete
nelle relazioni ispettive dei controlli
in loco
—
Mancata compensazione di
sovradichiarazioni e sottodichiarazioni
di superfici all’interno di un gruppo di
colture
Insufficiente qualità nella misurazione
della superficie nel corso dei controlli
in loco
—
Qualità insufficiente nella misurazione
della superficie durante i controli in loco
Informazioni non corrette o incomplete
nelle relazioni ispettive sui controlli
in loco
Qualità insufficiente nella misurazione
della superficie durante i controlli in
loco
Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
49
ALLEGATO II
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Regno Unito
(Irlanda del Nord)
RPU
RPU
Regno Unito
(Inghilterra)
Non efficaci
Non efficaci
Parzialmente efficaci
Fonte: Relazioni annuali della Corte per il 2010-2012.
2012
RPU
Lussemburgo
I valori dei diritti sono stati aumentati in violazione
della normativa UE
Informazioni incomplete o inesatte sulla dimensione
e l’ammissibilità dei terreni nella banca dati SIPA
Erronea applicazione della definizione UE di agricoltore
Pagamenti dell’aiuto effettuati per superfici non
ammissibili
Incongruenze nella banca dati dei diritti
Mancata applicazione di sanzioni per superfici dichiarate
in modo errato su terreni di proprietà pubblica
Risultati delle ispezioni non trattati correttamente nelle
banche dati SIGC
Informazioni incomplete o inesatte sulla dimensione
e l’ammissibilità dei terreni nella banca dati SIPA
Errori presenti nelle domande sono stati corretti
considerandoli errori palesi senza applicare sanzioni,
quando invece si sarebbe dovuto applicarle
Erronea applicazione della definizione UE di agricoltore
Pagamenti dell’aiuto effettuati per superfici non
ammissibili
Risultati delle ispezioni non trattati correttamente nelle
banche dati SIGC
Carenze nei controlli amministrativi incrociati
e pagamenti di aiuti effettuati prima di aver risolto le
anomalie
Procedure amministrative e di controllo per
Esercigarantire la corret- Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attenStato membro Regime
zio
tezza dei pagamenti,
dibilità delle statistiche sui controlli)
compresa la qualità
delle banche dati
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Efficaci
Metodologia, selezione, esecuzione,
controllo qualità
per i controlli in loco
e comunicazione dei
singoli risultati
Qualità insufficiente nella misurazione
della superficie durante i controlli in
loco
Qualità insufficiente nella misurazione
della superficie durante i controlli in
loco
—
Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
50
ALLEGATO II
2010
Esercizio
Lettonia
Italia (Toscana)
Francia
Germania
(MeclemburgoPomerania
anteriore)
Repubblica ceca
Non efficaci
Parzialmente efficaci
Non efficaci
Efficaci
Parzialmente efficaci
Procedure amministrative
e di controllo per garantire
Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità
delle banche dati
Parzialmente efficaci
Efficaci
Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti
in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili,
riduzioni)
Assenza di elementi probatori, carenze e controlli
inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli
impegni
Parzialmente efficaci
Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti
in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili,
riduzioni)
Assenza di elementi probatori, carenze e controlli
inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli
impegni
Pagamenti effettuati prima del completamento dei
controlli obbligatori
Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti
in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili,
riduzioni)
Assenza di elementi probatori, carenze e controlli
inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli
impegni
Efficaci
Parzialmente efficaci
Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti
in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili,
riduzioni)
Assenza di elementi probatori, carenze e controlli
inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli
impegni
—
Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli
in loco e comunicazione
dei singoli risultati
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
—
Mancata valutazione dei risultati dei controli
in loco
Carenze nella metodologia di selezione
e mancato rispetto del tasso minimo
obbligatorio per i controlli in loco
Carenze relative alla qualità dei controlli in
loco svolti e alla qualità dei controlli ex post
Mancata valutazione dei risultati dei controli
in loco
Carenze nella metodologia di selezione
e mancato rispetto del tasso minimo
obbligatorio per i controlli in loco
Carenze relative alla qualità dei controlli in
loco svolti e alla qualità dei controlli ex post
—
Carenze relative alla qualità dei controlli sul
posto svolti e alla qualità dei controlli ex post
Le norme sulle sanzioni violano la
normativa UE
Controlli svolti con ritardi e non distribuiti nel
corso dell’anno
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
51
ALLEGATO III
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO
SELEZIONATI: FEASR
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
2010
Esercizio
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Regno Unito
(Scozia)
Parzialmente efficaci
Portogallo
Romania
Parzialmente efficaci
Polonia
Procedure amministrative
e di controllo per garantire
Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità
delle banche dati
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Pagamenti effettuati prima del completamento dei
controlli obbligatori
Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti
in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili,
riduzioni)
Assenza di elementi probatori, carenze e controlli
inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli
impegni
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Efficaci
Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti
in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili,
riduzioni)
Assenza di elementi probatori, carenze e controlli
inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli
impegni
Assenza di elementi probatori, carenze e controlli
inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli
impegni
Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli
in loco e comunicazione
dei singoli risultati
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
Pagamenti effettuati prima del
completamento dei controlli obbligatori
Carenze relative alla qualità dei controlli in
loco svolti e alla qualità dei controlli ex post
Ritardi e incongruenze riguardanti le
statistiche e i risultati dei controlli
Assenza di elementi probatori, carenze
e controlli inefficaci sulle condizioni di
ammissibilità e sugli impegni
Carenze relative alla qualità dei controlli in
loco svolti e alla qualità dei controlli ex post
Carenze nella metodologia di selezione
e mancato rispetto del tasso minimo
obbligatorio per i controlli in loco
Carenze relative alla qualità dei controlli in
loco svolti e alla qualità dei controlli ex post
Ritardi e incongruenze riguardanti le
statistiche e i risultati dei controlli
Carenze nella metodologia di selezione
e mancato rispetto del tasso minimo
obbligatorio per i controlli in loco
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
52
ALLEGATO III
2011
Esercizio
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Austria
Finlandia
Parzialmente efficaci
Italia (Lombardia)
Ungheria
Parzialmente efficaci
Non efficaci
Spagna (Galizia)
Danimarca
Procedure amministrative
e di controllo per garantire
Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità
delle banche dati
Controlli inefficaci relativi alle condizioni di
ammissibilità e agli impegni
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Controlli inefficaci relativi alle condizioni di
ammissibilità e agli impegni
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Calcoli e pagamenti inesatti
Parzialmente efficaci
Efficaci
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Controlli inefficaci relativi alle condizioni di
ammissibilità e agli impegni
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Calcoli e pagamenti inesatti
Controlli inefficaci relativi alle condizioni di
ammissibilità e agli impegni
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Controlli inefficaci relativi alle condizioni di
ammissibilità e agli impegni
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Calcoli e pagamenti inesatti
Carenze sistemativche nelle misure del Titolo II,
risultanti nell’accettazione di spese non ammissibili
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli
in loco e comunicazione
dei singoli risultati
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
Carenze nell’organizzazione amministrativa
e nel controllo interno dei controlli
Qualità insufficiente dei controlli
Carenze nella pianificazione e nel calendario
dei controlli
Dettagli insufficienti sulla portata dei
controlli svolti
Dettagli insufficienti sulla portata dei
controlli svolti
Qualità insufficiente dei controlli
Carenze nella pianificazione e nel calendario
dei controlli
Dettagli insufficienti sulla portata dei
controlli svolti
Qualità insufficiente dei controlli
Carenze nella pianificazione e nel calendario
dei controlli
Incongruenze riguardanti il numero di
controlli svolti
Qualità insufficiente dei controlli
Carenze nella pianificazione e nel calendario
dei controlli
Dettagli insufficienti sulla portata dei
controlli svolti
Incongruenze riguardanti il numero di
controlli svolti
Qualità insufficiente dei controlli
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
53
ALLEGATO III
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
2012
Esercizio
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Francia (solo
seguito dato
a precedenti
osservazioni)
Parzialmente efficaci
Germania
(Brandeburgo
e Berlino)
Bulgaria
Procedure amministrative
e di controllo per garantire
Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità
delle banche dati
Parzialmente efficaci
Parzialmente efficaci
Controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità
e sugli impegni (ad esempio, inclusione di IVA non
ammissibile, doppio finanziamento)
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Parzialmente efficaci
Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli
in loco e comunicazione
dei singoli risultati
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Mancanza di un sistema adatto a valutare la
ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di
sostegno
Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni
non applicate) oppure carenze nei recuperi
Carenze nella verifica delle procedure di appalto
pubblico
Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel
controllo interno dei controlli
Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni
non applicate) oppure carenze nei recuperi
Carenze nella verifica delle procedure di appalto
pubblico
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Carenze nell’organizzazione amministrativa
e nel controllo interno dei controlli
Carenze nell’organizzazione amministrativa
e nel controllo interno dei controlli
Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio,
riduzioni non applicate) oppure carenze nei
recuperi
Insufficiente qualità dei controlli: mancata
rilevazione di casi di non conformità e/o
mancata copertura di tutti gli impegni e gli
obblighi; carenze nel calendario dei controlli
Incongruenze relative al numero di controlli
svolti (includendo la selezione basata sul
rischio e quella su base casuale), differenze
rispetto ai dati comunicati alla Commissione
Carenze nell’organizzazione amministrativa
e nel controllo interno dei controlli
Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio,
riduzioni non applicate) oppure carenze nei
recuperi
Insufficiente qualità dei controlli: mancata
rilevazione di casi di non conformità e/o
mancata copertura di tutti gli impegni e gli
obblighi; carenze nel calendario dei controlli
Incongruenze relative al numero di controlli
svolti (includendo la selezione basata sul
rischio e quella su base casuale), differenze
rispetto ai dati comunicati alla Commissione
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
54
ALLEGATO III
Svezia
Romania
(PIAA e PARDF)
Polonia
Parzialmente efficaci
Non efficaci
Parzialmente efficaci
Procedure amministrative
e di controllo per garantire
Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità
delle banche dati
Fonte: Relazioni annuali della Corte per il 2010-2012.
2012
Esercizio
Mancanza di un sistema adatto a valutare la
ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di
sostegno
Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni
non applicate) oppure carenze nei recuperi
Carenze nella verifica delle procedure di appalto
pubblico
Controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità
e sugli impegni (ad esempio, inclusione di IVA non
ammissibile, doppio finanziamento)
Mancanza di un sistema adatto a valutare la
ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di
sostegno
Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni
non applicate) oppure carenze nei recuperi
Carenze nella verifica delle procedure di appalto
pubblico
Controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità
e sugli impegni (ad esempio, inclusione di IVA non
ammissibile, doppio finanziamento)
Mancanza di un sistema adatto a valutare la
ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di
sostegno
Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni
non applicate) oppure carenze nei recuperi
Carenze nella verifica delle procedure di appalto
pubblico
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
Efficaci
Non efficaci
Efficaci
Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli
in loco e comunicazione
dei singoli risultati
Insufficiente qualità dei controlli: mancata
rilevazione di casi di non conformità e/o
mancata copertura di tutti gli impegni e gli
obblighi; carenze nel calendario dei controlli
Carenze nell’organizzazione amministrativa
e nel controllo interno dei controlli
Incongruenze relative al numero di controlli
svolti (includendo la selezione basata sul
rischio e quella su base casuale), differenze
rispetto ai dati comunicati alla Commissione
Insufficiente qualità dei controlli: mancata
rilevazione di casi di non conformità e/o
mancata copertura di tutti gli impegni e gli
obblighi; carenze nel calendario dei controlli
Carenze nell’organizzazione amministrativa
e nel controllo interno dei controlli
Insufficiente qualità dei controlli: mancata
rilevazione di casi di non conformità e/o
mancata copertura di tutti gli impegni e gli
obblighi; carenze nel calendario dei controlli
Tipi di carenze rilevate
(incidenti sull’attendibilità delle
statistiche sui controlli)
55
ALLEGATO III
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
18
30
15
15
15
Repubblica ceca
(SAIF)
Grecia (Opekepe)
Spagna (Castilla
La Mancha)
Italia (AGEA)
FEAGA SIGC
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
14
15
6
17
16
FEASR SIGC
14
15
15
27
13
FEASR non-SIGC
Numero totale di fascicoli
esaminati
Bulgaria (SFA)
Stato
membro
(organismo
pagatore)
8
2
9
0
7
FEAGA SIGC
8
7
6
1
9
FEASR SIGC
2
0
5
0
6
FEASR non-SIGC
Errore riscontrato nel fascicolo
avente incidenza sulla presentazione nelle statistiche sui controlli
Dati, principalmente superfici dichiarate e riduzioni, registrati in modo erroneo nella
banca dati e nella relazione (FEAGA SIGC)
Dati contenuti nella relazione presentata alla Commissione non basati sulla
documentazione di sostegno disponibile (FEASR SIGC)
Mancata applicazione di riduzioni supplementari (FEASR non-SIGC)
Informazioni contenute nelle varie banche dati dell’organismo pagatore non sempre
coerenti — differenza tra il valore dei diritti nella banca dati e quello nei fascicoli del
pagamento, e nessuna sovradichiarazione rivelata nelle statistiche (FEAGA SIGC)
Errori nel riportare le riduzioni nella banca dati e nelle statistiche e nell’inserimento
dei dati nelle banche dati e nelle statistiche (FEASR SIGC)
Errori nel calcolo dei pagamenti e mancate riduzioni (FEASR non-SIGC)
Modifiche non giustificate delle superfici dichiarate da parte dell’organismo
pagatore; alle parcelle dichiarate due volte sono stati rimossi del tutto i diritti senza
alcun intervento successivo per stabilire il legittimo richiedente (FEAGA SIGC)
Riduzioni riportate in modo non corretto nella banca dati e nelle statistiche:
doppioni, riduzioni riportate come sanzioni, riduzioni non riportate (FEASR SIGC
e non-SIGC)
Solo constatazione non significativa di origine non sistematica (FEASR SIGC)
Compilazione non corretta delle statistiche: notevole sovradichiarazione dell’importo
delle sanzioni applicate (FEAGA SIGC)
Errore sistematico nel calcolo delle riduzioni dell’aiuto per i pagamenti a favore delle
zone svantaggiate (FEASR SIGC)
Sovradichiarazione sistematica delle riduzioni e delle sanzioni nelle statistiche
(FEASR non-SIGC)
Tipi di errori riscontrati
56
ALLEGATO IV
QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ERRORI RILEVANTI RISCONTRATI NEL CORSO DEI
CONTROLLI DOCUMENTALI SUI 414 FASCICOLI
Occorrenza di errori in tutti i fascicoli controllati
Occorrenza di errori nelle popolazioni
414
121
163
Totale parziale
Totale
15
28
Regno Unito
(RPA)
15
23
FEASR SIGC
25
17
FEAGA SIGC
130
14
15
17
FEASR non-SIGC
Numero totale di fascicoli
esaminati
Romania (PIAA e
PARDF)
Polonia (ARMA)
Stato
membro
(organismo
pagatore)
20,9 %
34
2
6
0
FEAGA SIGC
28,5 %
47,9 %
118
58
14
9
4
FEASR SIGC
20,0 %
26
8
0
5
FEASR non-SIGC
Errore riscontrato nel fascicolo
avente incidenza sulla presentazione nelle statistiche sui controlli
Errori nei dati inclusi nelle statistiche: importo dichiarato e controllato in loco,
riduzioni e sanzioni (FEASR SIGC)
Differenze non giustificate tra le riduzioni e le riduzioni supplementari riportate nelle
statistiche e quelle nella banca dati (FEASR non-SIGC)
Errata classificazione dei beneficiari nella banca dati (le dichiarazioni in eccesso
per oltre il 20 % sono state considerate come dichiarazioni in eccesso per una
percentuale compresa tra il 3 % e il 20 %); i beneficiari che avevano dichiarato in
eccesso per oltre il 20 %, che avrebbero dovuto essere esclusi dal pagamento, sono
stati registrati nella banca dati come aventi ricevuto un pagamento (FEAGA SIGC)
Importi delle riduzioni e delle sanzioni inesatti nella banca dati (FEASR SIGC)
Presentazione erronea delle riduzioni avente incidenza sul calcolo del tasso di errore
(FEASR non-SIGC)
Sono state consentite correzioni alle domande di pagamento dopo i controlli
amministrativi senza applicare riduzioni e riduzioni supplementari (FEASR non-SIGC)
Non si è tenuto conto di decisioni amministrative per il calcolo delle riduzioni nelle
statistiche: problema della data di separazione degli esercizi (FEASR SIGC)
Tipi di errori riscontrati
57
ALLEGATO IV
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Attuale
meccanismo di
rendicontazione
Pagamenti FEASR non-SIGC effettuati nel 2010
Periodo di domanda per FEAGA e FEASR SIGC
Esercizio finanziario 2010
2011
2012
Pubblicazione RAA
per il 2011
30/3/2012
Esercizio finanziario 2011
Calc. TER
Termine ultimo per le relazioni
degli OC e singoli dati sui pagamenti
eseguiti nell’esercizio
2011 (15/2/2012)
Verifiche della Commissione
Esercizio finanziario 2012
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott
Maggior parte dei pagamenti FEAGA
e FEASR SIGC
2010
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2009
Nov Dic
Attuale termine per la presentazione
delle relazioni 15/7/2011
58
ALLEGATO V
PERIODO COPERTO DALLE RELAZIONI STATISTICHE E RELATIVI TERMINI ULTIMI
DI TRASMISSIONE
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
59
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
SINTESI
Risposta comune ai paragrafi I-IX
Da alcuni anni la Corte dei conti europea critica il fatto che
la Commissione faccia affidamento sulle statistiche degli
Stati membri relative ai risultati dei controlli da loro svolti,
utilizzandole come fonte di informazioni per calcolare il
tasso di errore residuo. In primo luogo, la Commissione era
consapevole di non poter fare completo affidamento sulle
statistiche di controllo fornite dagli Stati membri quale
unico indicatore del livello di errore della spesa agricola,
ragion per cui per molti anni, fino alla relazione annuale di
attività (RAA) del 2012, ha applicato un «margine di sicurezza» del 25 % al tasso di errore residuo calcolato in base
alle statistiche, fatto che è stato costantemente contestato
dalla Corte. In secondo luogo, nella sua RAA del 2012, la
direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale
(DG AGRI) ha recepito le preoccupazioni relative alle statistiche di controllo e ha modificato il suo approccio dopo
aver consultato i servizi centrali della Commissione responsabili per le questioni metodologiche. Nella sua relazione
annuale sull’esercizio 2012 la Corte non ha criticato tale
approccio e si è anzi espressa positivamente in merito, raccomandando l’applicazione di un approccio analogo per
il FEASR.
Inoltre, il nuovo regolamento orizzontale per il controllo,
il finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal
gennaio 2014, prevede un aumento significativo delle
responsabilità degli organismi di certificazione degli Stati
membri per quanto concerne la formulazione di un parere
sulla legittimità e la regolarità della spesa, compresa la
convalida dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri
che vengono comunicati alla Commissione.
Di conseguenza, la relazione della Cor te riguarda una
metodologia che è cambiata ed è tuttora in evoluzione.
Pertanto, anziché concentrarsi su elementi storici, la Commissione preferirebbe concentrarsi sul presente e sul
futuro nonché sull’elaborazione, anche con il contributo
costruttivo della Corte, di una metodologia valida.
III.
Per la sua relazione annuale di attività del 2012, la DG AGRI
ha sviluppato un metodo per calcolare il tasso di errore
residuo che tiene conto dei propri audit e di quelli della
Corte. Questo metodo è stato impiegato per i pagamenti
diretti (che costituiscono il 70 % circa delle spese della
PAC) relativi all’esercizio finanziario 2012 e la sua applicazione verrà estesa, a partire dall’esercizio finanziario 2013,
anche ad altre spese della PAC e, in particolare, allo sviluppo rurale.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
60
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
IV.
VI.
L’istituzione di sistemi di controllo è disciplinata da norme
dell’UE precise, integrate ove opportuno da linee guida
della Commissione. Per esempio, gli organismi pagatori
devono effettuare controlli amministrativi sul 100 % delle
domande prima di dar corso ai pagamenti e almeno il 5 %
delle domande deve essere sottoposto a controllo in loco. La
conformità dei sistemi di controllo alle norme viene verificata
dai revisori della DG AGRI e i rischi per il bilancio dell’UE che
possono derivare dalle carenze individuate nei sistemi di controllo sono coperti da rettifiche finanziarie.
Il nuovo metodo descritto nella risposta al paragrafo III
prevede che la Commissione corregga il tasso di errore che
risulta dalle statistiche fornite dagli Stati membri nel caso
in cui la Commissione stessa e/o la Corte abbiano individuato carenze nei sistemi di rilevamento delle irregolarità
nella spesa.
Gli organismi pagatori sono inoltre responsabili della trasformazione dei risultati delle proprie verifiche in dati statistici
di controllo da trasmettere annualmente alla Commissione.
Gli organismi di certificazione devono verificare sistematicamente l’accuratezza di queste elaborate statistiche, in particolar modo mediante l’armonizzazione con singole operazioni,
e fornire un parere in merito.
Infine, per quanto concerne l’anno di domanda 2012, la DG
AGRI ha verificato, relativamente ai pagamenti del settore,
la trasmissione dei singoli dati di controllo tramite il sistema
informatico impiegato per i pagamenti (la cosiddetta banca
dati CATS). Il test ha avuto esito positivo e questa trasmissione automatica dei dati di controllo verrà estesa alla maggior parte delle misure della PAC e alla spesa per l’anno di
domanda 2014. Questo impedirà che le statistiche di controllo
presentino inesattezze dovute a un’elaborazione inadeguata
dei singoli dati.
V.
Gli stessi audit della Commissione indicano che in alcuni Stati
membri i sistemi di controllo non sono conformi alle norme
e non rilevano tutti gli errori che potrebbero essere riscontrati.
La Commissione era pertanto consapevole di non poter fare
completo affidamento sulle statistiche di controllo fornite
dagli Stati membri quale unico indicatore del livello di errore
della spesa agricola, ragion per cui per molti anni, fino alla
RAA del 2012, ha applicato un «margine di sicurezza» del 25 %
al tasso di errore residuo calcolato in base alle statistiche, fatto
che è stato costantemente contestato dalla Corte, la quale
tuttavia ha omesso di valutare in che misura questo accorgimento fosse insufficiente.
VII.
La Commissione era altresì consapevole delle limitazioni
alle quali era soggetto il lavoro affidato agli organismi di
certificazione. Perciò, a partire dall’anno di domanda 2014,
in applicazione della riforma della PAC, gli organismi di certificazione dovranno svolgere un lavoro molto più approfondito sull’attendibilità dei controlli effettuati dagli organismi pagatori.
VIII.
Nonostante alcune carenze, le informazioni fornite sono
considerate utili ai fini del monitoraggio e indicative degli
errori rilevati dagli Stati membri nel corso dei loro controlli
amministrativi e in loco. Come già affermato più sopra, la
Commissione utilizza un nuovo metodo in modo da pervenire a una stima del livello di errore maggiormente documentata rispetto a quella ricavabile esclusivamente dalle
statistiche di controllo degli Stati membri.
IX.
La Commissione non sostiene che la correzione da essa
apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia
valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza di
altri dati più attendibili, costituisca la stima migliore possibile. Questo approccio è stato il frutto di un ampio dibattito interno condotto non solo in seno alla DG AGRI, ma
anche con i servizi centrali della Commissione.
La Commissione osserva che, nella sua relazione annuale
sull’esercizio 2012, la Corte raccomanda quanto segue:
«La Commissione, nella relazione annuale di attività della
DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio
simile a quello dell’aiuto disaccoppiato per le superfici,
in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo
pagatore».
Nondimeno, la DG AGRI ha recepito le preoccupazioni relative
alle statistiche di controllo e ha modificato il suo approccio
(cfr. la risposta al paragrafo III) dopo aver consultato i servizi
centrali della Commissione responsabili per le questioni metodologiche. Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012 la
Corte non ha criticato tale approccio e si è anzi espressa positivamente in merito, proponendo l’estensione di tale approccio ad altre spese della PAC e, in particolare, allo sviluppo
rurale.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
61
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
X.
X. Primo trattino
La Commissione condivide il parere della Corte sulla necessità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L’adeguatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occasione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono
raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare.
Inoltre, la Commissione informa regolarmente gli Stati
membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit
al fine di incoraggiare l’adozione delle migliori pratiche.
Le linee guida sui controlli da eseguire verranno aggiornate nel quadro della riforma della PAC, parallelamente
all’adozione di atti delegati e di esecuzione, e saranno
discusse e spiegate tanto agli organismi pagatori che
dovranno applicarle quanto agli organismi di certificazione
che dovranno verificarne l’applicazione.
La Commissione ritiene di adottare costantemente questa
raccomandazione come indicato qui di seguito e ha potenziato alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC.
Nel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze
nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati membri,
la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua disposizione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Questi strumenti includono la procedura di liquidazione di
conformità, che si concretizza in rettifiche finanziarie che
non solo proteggono il bilancio dell’UE, ma servono anche
da potente incentivo per gli Stati membri, e il requisito di
adottare piani d’azione per sanare le carenze. Per il FEASR
ci si è avvalsi anche dell’interruzione dei pagamenti e il
nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entrerà in vigore
nel gennaio 2014, contempla un meccanismo rafforzato
per la sospensione dei pagamenti per gli Stati membri che
non attuano un piano d’azione correttivo.
I programmi di aiuti per il settore in generale e il SIPA
(sistema di identificazione delle parcelle agricole) in particolare sono soggetti a una serie continua di controlli per
rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA inefficace
rappresenta un problema molto grave e si richiede agli
Stati membri di adottare modifiche urgenti che la stessa
Commissione segue da vicino mediante audit di follow-up.
Nel contempo, qualsiasi rischio per il bilancio dell’UE viene
coperto da rettifiche finanziarie.
La Commissione esaminerà inoltre le linee guida fornite
agli Stati membri per l’elaborazione delle statistiche e,
nello specifico, si sforzerà di armonizzare le buone pratiche tra i vari settori. Le linee guida saranno riviste, in particolare, nel contesto dell’automazione delle statistiche
e dell’attuazione delle norme per la riforma della PAC.
La Commissione continuerà a chiedere agli Stati membri di
migliorare le loro procedure interne ai fini della verifica dei
dati di controllo trasmessi.
X. Secondo trattino
Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore
nel gennaio 2014, richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di
un campione rappresentativo di operazioni già verificate
dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro
supplementare permetterà di migliorare la qualità dei
dati di controllo degli organismi pagatori e, unitamente al
parere dell’organismo di certificazione, produrrà miglioramenti per quanto riguarda il livello di affidabilità ottenibile.
X. Terzo trattino
La Commissione evidenzia che le varie scadenze per
inviare le statistiche sono state fissate per una serie di
ragioni operative e non semplicemente ai fini della redazione della RAA. La Commissione osserva che occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica
ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti
oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per
gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli.
Nel 2012 la Commissione ha condotto un esercizio pilota
per la trasmissione automatica dei dati di controllo per
i pagamenti relativi al settore. Tali dati sono stati trasmessi
nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la loro
qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate
correzioni per automatizzare in tal modo tutti i dati di controllo pertinenti, il che limiterà il rischio di errori dovuti
a un’elaborazione inesatta e garantirà che in tutti gli Stati
membri venga utilizzata un’unica metodologia.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
62
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
OSSERVAZIONI
Risposta comune ai paragrafi 28-36
Nel nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC è stata introdotta una
disposizione che permette alla Commissione di sospendere
i pagamenti agli Stati membri che non abbiano inviato
i suddetti dati di controllo entro le scadenze specificate.
Infine, con il nuovo lavoro degli organismi di certificazione
sulla legittimità e sulla regolarità, la Commissione otterrà
un parere più affidabile sull’attendibilità dei controlli stessi
e un’affidabilità maggiore per quanto concerne i tassi di
errore.
X. Quarto trattino
Il nuovo regolamento orizzontale prevede che gli organismi di certificazione debbano verificare sistematicamente,
su campioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l’attendibilità dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli
organismi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commissione mirano a garantire che questo lavoro venga condotto
con una metodologia statistica affidabile, che i suoi risultati rafforzino la garanzia della legittimità e della regolarità
delle operazioni e forniscano una stima valida del tasso di
errore residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun
Fondo. Ciò permetterebbe alla Commissione di ridurre
progressivamente la necessità delle singole correzioni che
essa apporta attualmente alle statistiche fornite dagli Stati
membri.
Nel frattempo, la Commissione adotterà il nuovo approccio menzionato nella risposta al paragrafo III e attuerà la
raccomandazione nella relazione annuale del 2012: «La
Commissione, nella relazione annuale di attività della DG
AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile
a quello dell’aiuto disaccoppiato per le super fici, in cui
tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel
valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore».
Per quanto riguarda le sue stesse attività di audit, la Commissione continuerà a concentrarsi sugli audit di sistema
degli organismi pagatori, sulla base del rischio e nel quadro della procedura di liquidazione di conformità, per
garantire che si correggano i rischi derivanti dalle carenze
individuate nei sistemi di controllo. Le attività di audit
riguarderanno anche i nuovi compiti degli organismi di
certificazione in materia di legittimità e regolarità per fornire orientamenti tecnici e contribuire al raggiungimento
dell’obiettivo di un’affidabilità consolidata.
La DG AGRI ha già dichiarato nella RAA del 2012 che «le
statistiche di controllo degli Stati membri vanno considerate con una certa cautela». La DG AGRI si è già impegnata
ad estendere l’approccio integrato adottato nella RAA
del 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati ad altri settori
della spesa della PAC per la RAA del 2013 — vale a dire
che le statistiche degli Stati membri verranno corrette
tenendo conto dei risultati delle conclusioni del processo
di audit della DG AGRI, della Corte e degli organismi di
certificazione.
30.
La Commissione sta dando seguito all’osservazione della
Corte sull’efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo
degli organismi pagatori impegnati nell’ambito delle sue
procedure di conformità in corso.
Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che,
nella maggior parte dei casi, gli errori cui si fa riferimento
erano relativamente modesti in termini finanziari e consistevano principalmente in piccole differenze riscontrate
con la nuova misurazione di parcelle agricole eseguita
dalla Corte (42 degli errori rilevati da quest’ultima riguardavano differenze minime riscontrate a seguito della nuova
misurazione e, in 24 casi, l’errore era inferiore al 2 %).
Analogamente, anche per quanto riguarda il 2012, la maggior par te degli errori quantificabili era relativamente
modesta in termini finanziari e, anche in questo caso, consisteva in differenze minime riscontrate con la nuova misurazione delle parcelle eseguita dalla Corte (36 degli errori
rilevati da quest’ultima erano inferiori al 5 % e 23 di questi
erano di entità inferiore al 2 %).
32.
Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione
tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri.
32. Primo trattino
La Commissione deve attenersi alla definizione di agricoltore di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009
del Consiglio.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
63
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
32. Secondo trattino
Benché la Commissione non condivida sempre la valutazione dei revisori della Corte relativa all’effettiva ammissibilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno
Stato membro non abbia registrato correttamente una
superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla
procedura di liquidazione dei conti.
32. Terzo trattino
Nel caso specifico segnalato dalla Cor te, gli organismi
pagatori in questione hanno considerato la sostituzione
delle parcelle una correzione di «errori manifesti», concetto
previsto dalla legislazione/dalle linee guida dell’UE. Come
ha affermato nelle sue risposte precedenti, la Commissione
non condivide l’opinione della Corte in merito all’applicazione del concetto di errore manifesto in caso di sostituzione impropria delle parcelle.
32. Quarto trattino
La Commissione ha inoltre rilevato alcuni casi in Ungheria
in cui il SIPA non è stato aggiornato con i risultati dei controlli in loco e ha richiesto per iscritto alle autorità ungheresi di intraprendere azioni correttive a questo riguardo.
33.
Le carenze cui la Corte si riferisce sono state già segnalate negli anni precedenti. Le relative raccomandazioni
vengono adottate dal 2010 in collaborazione con gli Stati
membri e monitorate, ove necessario, nel contesto delle
procedure di conformità.
34.
Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che
la maggior parte degli errori segnalati era di entità relativamente modesta in termini finanziari (la metà degli errori
era inferiore al 5 %).
gli organismi pagatori non sono sempre responsabili per
la corretta modalità di calcolo dei diritti al pagamento. In
alcuni casi le istruzioni per tale calcolo vengono stabilite
dall’autorità competente del relativo Stato membro.
35.
32. Quinto trattino
Riquadro 3
benché la Commissione non condivida sempre la valutazione dei revisori della Corte relativa all’effettiva ammissibilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno
Stato membro non abbia registrato correttamente una
superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla
procedura di liquidazione dei conti.
Il problema è stato monitorato nel corso di un’indagine
che ha avuto il seguente esito:
Riquadro 1
—— la procedura di verifica/le checklist sono state aggiornate per
escludere che un ispettore possa non accorgersi che un edificio agricolo presenta prevalentemente le caratteristiche di
un’abitazione privata;
Secondo le autorità italiane, il caso della Lombardia è stato
rettificato nel 2011 e la Commissione lo sta seguendo
mediante la procedura di liquidazione di conformità dei
conti.
La Commissione è a conoscenza dei problemi relativi
all’ammissibilità delle zone di pascolo in Spagna. Le autorità spagnole, cui è stato richiesto di intervenire nel merito,
hanno presentato il piano di miglioramento del SIPA che
contiene, in particolare, misure per applicare un coefficiente di ammissibilità alle parcelle di pascolo e garantire
un aggiornamento sistematico del SIPA con i risultati dei
controlli in loco. La Commissione continuerà a monitorare l’attuazione di questo piano da parte delle autorità
nazionali.
Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione
tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri.
—— l’organismo pagatore ha deciso, dopo aver sottoposto il caso
a una nuova valutazione, di recuperare l’importo già corrisposto a titolo di aiuto per il progetto specifico;
—— sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti verificati e ritenuti idonei dallo stesso ispettore che ha approvato
il progetto non ammissibile;
—— sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti che
presentano caratteristiche analoghe a quelle del progetto non
ammissibile;
—— da questi controlli ex post sono emerse irregolarità di scarso
rilievo, ora sottoposte ai procedimenti in contraddittorio standard, che probabilmente implicheranno il recupero di parte
dell’importo già corrisposto a titolo di aiuto;
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
64
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
—— nondimeno, poiché l’ultima riesecuzione dei controlli ha
coinvolto solo i progetti riguardanti nuove costruzioni senza
includere la ristrutturazione di edifici esistenti, la Commissione
ha chiesto alle autorità italiane di verificare nuovamente tali
progetti. I risultati di questi controlli definitivi ex post verranno
trasmessi entro il 30 novembre 2013.
Riquadro 4
Come indicato nella risposta alla relazione annuale 2012,
i servizi della Commissione daranno seguito alle conclusioni della Corte dinanzi alle autorità nazionali al fine di
tutelare l’interesse finanziario dell’UE e di recuperare tutti
i pagamenti indebiti.
Per quanto concerne la Romania, la Commissione ha rilevato nei propri audit carenze sostanziali ed è in corso una
procedura di liquidazione dei conti.
36.
La stessa Commissione ha riconosciuto questa carenza e,
pertanto, nella sua RAA del 2012 ha cambiato il modo di
desumere il livello di affidabilità dalle statistiche di controllo degli Stati membri, prendendo pertanto in considerazione altri pareri di audit, compresi elementi probatori
della Corte dei conti europea, in modo da conoscere la
portata degli errori non rilevati dagli Stati membri e conseguentemente non segnalati nelle loro statistiche.
38.
La Commissione sta automatizzando la trasmissione delle
statistiche di controllo (con un esercizio pilota effettuato
con successo nel luglio 2012) e, in tale contesto, sta pre parando procedure e linee guida più dettagliate a livello
interno e per gli Stati membri. Cfr. anche la risposta ai
paragrafi 39-41.
39.
La DG AGRI non ha stabilito una data di scadenza precisa per la compilazione delle relazioni statistiche, dal
momento che preferisce ricevere statistiche aggiornate
anche per l’anno successivo. Tuttavia, il comitato per lo sviluppo rurale ricorda costantemente agli Stati membri l’importanza di trasmettere le statistiche. Si potrebbe comunque introdurre una data di scadenza «intermedia».
La DG AGRI verifica la completezza delle statistiche tramite
la relazione annuale degli organismi di certificazione, relazione da essa stessa esaminata che può dar luogo a procedure di liquidazione di conformità a fini di monitoraggio.
È vero che i dati non sono completi e che il tasso di errore
viene calcolato esclusivamente in base alla spesa per cui
sono disponibili le statistiche di controllo. Tuttavia, la Commissione calcola che solo lo 0,6 % circa dell’importo dei
pagamenti diretti relativi all’anno di domanda 2010 è stato
liquidato dopo il termine di scadenza del 30 giugno 2011
e che è pertanto possibile che non sia stato riportato nelle
statistiche di controllo. Di conseguenza, è assai limitato
l’impatto di questo 0,6 % sull’esattezza di queste statistiche impiegate come base per il calcolo di tasso di errore.
Riquadro 5
Cfr. la risposta al paragrafo 92.
40.
Come la Corte ha fatto presente, le linee guida attuali non
rispecchiano le modifiche dovute alla ripresentazione delle
statistiche. Nondimeno, durante il periodo che intercorre
tra l’invio delle statistiche da parte dello Stato membro e il
loro trattamento nella RAA da parte della Commissione,
quest’ultima svolge controlli di coerenza e di plausibilità
e contatta gli Stati membri, ove necessario, per verificare
eventuali anomalie. Vengono richiesti aggiornamenti
anche presso il comitato per lo sviluppo rurale, nonché in
occasione di missioni di audit e di riunioni bilaterali, se lo
si ritiene opportuno.
Oltretutto, la richiesta di aggiornamenti sistematici comporterebbe un ulteriore onere amministrativo non solo per
gli Stati membri, ma anche per la Commissione, giacché
quest’ultima dovrebbe rieseguire il proprio lavoro di verifica e incorporare i dati modificati nella complessa base
di calcolo del tasso di errore residuo. C’è, in sostanza, un
ventaglio di opportunità molto ristretto per ricevere, verificare ed elaborare tutti i dati rivisti al fine di poterli inserire
nella relazione annuale di attività del direttore generale.
La Commissione sottolinea che le statistiche di controllo
e il tasso di errore che ne deriva non sono i conti annuali
dello Stato membro e pertanto non devono presentare lo
stesso grado di accuratezza. Essi vengono anzi utilizzati
affinché indichino dove risiede l’errore e, anche prima di
introdurre il suo nuovo metodo per correggere il tasso di
errore, la Commissione applicava alle statistiche di controllo e al tasso di errore derivante un margine significativo
di apprezzamento, in modo da rispecchiare la probabilità
che fossero sottostimati.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
65
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
44. Quarto trattino
È stato infine condotto un esercizio pilota relativamente
all’automazione delle statistiche sugli aiuti per le superfici
per l’anno di domanda 2012. Questo lavoro è già cominciato nel 2011 con la notifica preventiva necessaria dei
requisiti tecnici inviata agli Stati membri e i dati risultanti
per l’anno di domanda 2012 sono stati trasmessi ed elaborati automaticamente nella banca dati della Commissione
entro il 15 luglio 2013. Le valutazioni iniziali della qualità
effettuate dalla Commissione sono state positive. Quando
tutte le verifiche necessarie saranno state completate, avrà
inizio il lavoro sull’ampliamento dell’automazione agli altri
settori di spesa della PAC, la cui messa in atto è prevista
per l’anno di domanda 2014. In tale contesto, la Commissione sta preparando procedure e linee guida più dettagliate a livello interno e per gli Stati membri.
L’inclusione di informazioni supplementari relative agli
esercizi precedenti ha solo provocato una sopravvalutazione del livello di errore. Anche se le informazioni vengono riportate nella tabella sbagliata, il tasso di errore
residuo per lo sviluppo rurale, nell’insieme, non ne viene
intaccato. Si può pertanto concludere che nessuno dei due
errori menzionati ha causato una sottostima del livello di
errore.
41.
Riquadro 7 — Secondo paragrafo
La Commissione si premurerà di non aumentare eccessivamente l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri.
Nondimeno, l’automazione della trasmissione delle statistiche di controllo dovrebbe migliorare la tracciabilità dei
controlli effettuati.
Nell’esempio relativo alla Bulgaria, l’organismo pagatore,
pur avendo effettuato segnalazioni errate, aveva di fatto
sovradichiarato il tasso di errore.
Risposta comune ai paragrafi 42-46
La Commissione è consapevole che alcuni organismi pagatori devono ancora compiere progressi nella compilazione
e nella verifica dei dati di controllo. Nella maggior parte
dei suoi stessi audit, infatti, la Commissione verifica la corrispondenza delle relazioni statistiche con singoli dati di
controllo e rileva frequentemente incongruenze.
Per questo motivo la Commissione ha avviato una procedura automatica in virtù della quale gli organismi pagatori possono comunicare i loro dati di controllo con il
sistema impiegato per i singoli pagamenti. Un esercizio
pilota riguardante i pagamenti relativi al settore in tutti gli
Stati membri per l’anno di domanda 2012 (comunicazione
del 15 luglio 2013) ha avuto esito positivo e il metodo
verrà esteso ad altre misure della PAC.
L’automazione riduce l’onere amministrativo ed elimina
tutti gli errori di compilazione.
Riquadro 6
Nell’esempio riguardante la Polonia, i controlli sono stati
svolti e l’organismo pagatore ha effettivamente identificato
e registrato l’errore, ma l’ha in parte inavvertitamente classificato in modo improprio, considerandolo un controllo
amministrativo anziché qualificarlo come controllo in loco.
Risposta comune ai paragrafi 47-50
Il numero dei controlli svolti dagli organismi di certificazione è conforme alla dimensione dei campioni richiesta
dalla Commissione a tali organismi nelle sue linee guida.
Tuttavia, per alcuni anni la Commissione ha ritenuto che
fosse necessario migliorare anche la qualità dei controlli
degli Stati membri, il modo in cui questi ultimi riferivano
in merito a tali controlli e il modo in cui gli organismi di
certificazione potevano fornire una maggiore affidabilità.
Alla fine del 2009 la Commissione ha istituito un esercizio
volontario di rafforzamento dell’affidabilità fornita dagli
organismi di certificazione che richiedeva loro di eseguire
nuovamente un campione rappresentativo dei controlli in
loco effettuati dagli organismi pagatori. Solo un piccolo
numero di organismi pagatori ha colto quest’opportunità,
con esiti piuttosto discordi.
Tuttavia, nel contesto della riforma della PAC, è stato raggiunto un accordo politico su una disposizione contenuta
nel nuovo regolamento orizzontale per il finanziamento,
la gestione e il monitoraggio della PAC. Tale disposizione
richiede agli organismi di certificazione di formulare un
parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni
su cui si basa la spesa. Ciò implicherà un esame esaustivo
e la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni (il cui numero sarà compreso tra 60 e 170 per ciascun fondo, in base a una serie di fattori che includono la
dimensione della popolazione).
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
66
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
Risposta comune ai paragrafi 56-57
La Commissione ritiene pertanto che le risultanze della
Corte siano state considerate nelle iniziative legislative
che ha già intrapreso e che verranno adottate all’inizio
del 2014.
Riquadro 8
Le risultanze della Corte dei conti europea verranno prese
in considerazione nell’analisi di rischio della squadra di
certificazione.
51.
Quando lo si è ritenuto necessario, sono state inviate raccomandazioni agli organismi di certificazione interessati
per migliorare la qualità del loro lavoro in futuro. Le conclusioni e le raccomandazioni sono state inoltre condivise
e messe a disposizione di tutti gli organismi di certificazione durante una riunione del gruppo di esperti tenutasi
nel settembre 2012. Alcuni organismi di cer tificazione
mostrano di conoscere bene i controlli da effettuare e le
loro finalità, mentre altri, a volte, non vanno sufficiente mente a fondo nelle loro verifiche e si attestano su un
livello di valutazione piuttosto formalistico.
La Commissione ritiene che la maggior parte delle risultanze sia di scarso rilievo e non metta in dubbio l’affidabilità che la Commissione può desumere dalla RAA a questo
riguardo.
Risposta comune ai paragrafi 52-54
Di norma la Commissione continua a rivedere l’operato
degli organismi di cer tificazione mediante l’analisi dei
documenti relativi alla liquidazione finanziaria dei conti
e missioni di audit presso tali organismi. Alla luce delle
esperienze maturate nell’applicazione volontaria della
«procedura di rafforzamento dell’affidabilità», le linee
guida per gli organismi di certificazione vengono riviste
affinché questi ultimi possano assumersi il nuovo compito
di occuparsi della legittimità e della regolarità della spesa.
La Commissione condivide il parere della Corte in base
al quale il campione attualmente sottoposto ai controlli
degli organismi di certificazione è troppo ridotto. A tale
scopo il progetto di linee guida per i nuovi compiti degli
organismi di certificazione su cui si fonda il parere sulla
legittimità e sulla regolarità istituisce un modello statisticamente valido per eseguire il lavoro di verifica ed è stato
ampliato, per quanto riguarda la natura del lavoro che gli
organismi di certificazione devono svolgere, per garantire
un test completo ed esaustivo su ciascuna operazione
scelta. Si intende inoltre che in futuro il lavoro degli organismi di certificazione verrà sottoposto a una supervisione
più rigorosa.
58.
La Commissione ritiene che il suo sistema informativo sia
adatto per le finalità previste. In particolare, le informazioni
provenienti dagli Stati membri soddisfano le esigenze dei
servizi operativi e di audit. Verranno mantenute e rispettate le scadenze normative.
59.
La Commissione raccoglie informazioni sui risultati dei
controlli amministrativi e in loco per l’anno di domanda n,
i cui pagamenti vengono corrisposti agli agricoltori a partire dal dicembre n fino al giugno n + 1 e quindi comunicati alla Commissione nel luglio n + 1. La RAA per l’esercizio finanziario n + 1 viene redatta nel marzo dell’esercizio
n + 2.
La Commissione osserva che, anziché utilizzare le statistiche per monitorare l’attuazione da parte degli Stati membri dei regimi di sostegno, essa le impiega per verificare,
inter alia, se il numero dei controlli rispetti i requisiti normativi. Un’altra finalità delle statistiche è quella di essere
utilizzate come strumento di gestione per gli Stati membri, costituendo una fonte utile di informazioni sugli errori
rilevati che dovrebbero essere corretti in un determinato
anno.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
67
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
60.
Risposta comune ai paragrafi 66-68
Per quanto riguarda i pagamenti diretti, il periodo di
pagamento per l ’anno di domanda n va dal 15/10/n
al 30/06/n + 1 (il periodo di pagamento cade quindi
nell’ambito dell’esercizio finanziario n + 1, che costituisce l’oggetto della RAA per l’anno n + 1 redatta nel marzo
dell’anno n + 2). Le statistiche di controllo non si possono
dunque inviare finché non siano state trattate le domande
dell’anno n. Se è vero che ci sono alcuni pagamenti effettuati dopo questa data, è anche vero che di norma sono
relativamente pochi e a basso impatto finanziario. Il progetto legislativo per la riforma della PAC propone di allineare il periodo di pagamento e la scadenza per il FEAGA
SIGC a quella per il FEASR SIGC al fine di stabilire una relazione migliore tra anno di domanda ed esecuzione finanziaria. Il termine del 15 luglio permette inoltre agli Stati
membri di effettuare tutte le correzioni necessarie prima
dell’anno di domanda successivo.
La Commissione ritiene che non sia possibile verificare sistematicamente tutti i dati presentati nelle statistiche durante
gli audit di conformità svolti negli Stati membri. La DG AGRI
calcola che ogni anno i controlli svolti dagli Stati membri
alla base delle statistiche di controllo siano più di 900 000
e che pertanto sia impossibile garantire il livello di verifica
richiesto dalla Corte.
61.
I termini per l’invio delle statistiche sui controlli svolti
vengono stabiliti dalla normativa pertinente dell’UE. Non
è sempre possibile ottenere per tempo aggiornamenti
delle statistiche da includere nella RAA.
Gli audit devono coprire i rischi fondamentali. Benché parte
del lavoro venga dedicata a questo aspetto, non è possibile
seguire tutte le problematiche rilevate nelle statistiche. La
verifica delle statistiche di controllo non è l’oggetto principale degli audit di conformità, che si concentrano piuttosto
sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo.
Inoltre, numerosi audit relativi all’anno in questione vengono svolti ad avvenuto completamento della RAA.
Considerando il ritardo dovuto alla legislazione dell’UE e alla
procedura di audit, non è sempre possibile ottenere per
tempo aggiornamenti delle statistiche da includere nella
RAA.
La Commissione osserva che le sole statistiche che possano essere considerate «non pienamente pertinenti» sono
quelle per il FEASR non-SIGC per le quali il periodo rispetto
a cui sono riportate le statistiche non corrisponda interamente all’esercizio finanziario della RAA.
L’ampia gamma di elementi che già devono essere verificati
e controllati dai revisori della Commissione nella DG AGRI
rende impossibile, nel contesto delle risorse disponibili, la
messa in atto della proposta della Corte senza che si incida
negativamente sull’attività principale. Tuttavia, il lavoro che
gli organismi di certificazione dovranno svolgere nell’ambito della legittimità e della regolarità si fonderà su una
maggiore attenzione nei confronti delle relazioni statistiche.
63.
69.
I dati cui la Corte si riferisce sono stati inviati per via elettronica direttamente alla banca dati CATS in occasione di
un esercizio pilota nel luglio 2013. Tutti i dati relativi agli
aiuti diretti al settore sono stati ricevuti in questo modo,
aumentando così le opportunità per la Commissione di
svolgere i controlli. Tuttavia, si osserva che le dichiarazioni
finanziarie formali degli Stati membri (comprese le tabelle
delle X cui si riferisce la Corte) in merito alle operazioni
alla base di queste statistiche vengono inviate nel febbraio
n+1, ovvero solo 4 mesi dopo la fine dell’esercizio finanziario in questione. La tempistica per le dichiarazioni annuali,
contigua a quella della relazione annuale di attività del
direttore generale che deve essere firmata entro la fine del
marzo n+1, rende impossibile la realizzazione di un’armonizzazione approfondita tra i dati delle tabelle delle X e
quelli delle statistiche trasmesse nel luglio precedente.
Come già spiegato più sopra, lo scopo della procedura di
liquidazione di conformità non è principalmente quello di
verificare le statistiche di controllo degli Stati membri, ma
piuttosto quello di verificare i loro sistemi di gestione e di
controllo, oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in
merito alla DAS e contrastare i rischi per il bilancio dell’UE.
62.
70.
La Commissione è sempre stata consapevole che le stime
degli Stati membri in merito ai pagamenti irregolari non
sono pienamente attendibili. Perciò si prendono in considerazione altri elementi di prova a sostegno della dichiarazione annuale di affidabilità del direttore generale della
DG AGRI.
71.
La Commissione concorda sul fatto che i campioni cui si
riferisce la Corte non fossero sufficientemente rappresentativi, ma l’impatto delle pratiche adottate ha portato, nella
maggior parte dei casi, a stimare per eccesso il tasso di
errore residuo.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
68
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
72.
Nel progetto di linee guida per gli organismi di certificazione per il periodo post 2013 è stato proposto un modello
statisticamente valido per consolidare l’affidabilità degli
audit la cui applicazione verrà consigliata anche agli organismi pagatori. Ci si propone di desumere l’affidabilità non
solo dai risultati della verifica del sistema, ma anche da un
approccio sostanziale più valido (e, se possibile, da un test
a duplice finalità).
Risposta comune ai paragrafi 73-78
La Corte ha criticato la Commissione per aver utilizzato
i dati comunicati dagli Stati membri sui controlli da essi
svolti. Di conseguenza, la Commissione ha adeguato il
proprio approccio e poi applicato il proprio giudizio su
questi dati per fornire una valutazione degli elementi (per
esempio l’errata interpretazione o applicazione della legislazione dell’UE e/o nazionale, controlli difettosi), il che
può significare che le statistiche non forniscono un quadro
completo. Questo approccio è stato approvato dai servizi
centrali della Commissione ed è ritenuto un mezzo appropriato per aumentare l’affidabilità che si può desumere dal
lavoro svolto dagli Stati membri nell’ambito della gestione
condivisa.
In base alla metodologia rivista, le informazioni disponibili
provenienti dagli audit della Corte dei conti europea, dalle
risultanze degli organismi di certificazione e dagli audit
della Commissione vengono integrate in una valutazione
complessiva della situazione a livello di organismi pagatori e prese in considerazione quando vengono aggregate
a livello di Stato membro e di UE a 27.
Come indicato nella risposta alla relazione annuale della
Corte sull’esercizio 2012, il nuovo approccio integrato, utilizzato nel 2012 solo per gli aiuti diretti disaccoppiati, verrà
ampliato nel limite del possibile alle altre misure della PAC
per il 2013, e in particolare al settore dello sviluppo rurale.
In tal modo, la Commissione si metterà in linea con la relazione annuale della Corte per l’esercizio 2012, nella quale
si raccomanda quanto segue: «La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare
per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei
propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per
ciascun organismo pagatore».
78.
Come già indicato nella risposta alla relazione
annuale 2012, il nuovo approccio integrato utilizzato per
il 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati verrà ulteriormente
sviluppato ed esteso, per quanto possibile, alle altre misure
della PAC per l’anno 2013.
In tal modo la Commissione ritiene di applicare la raccomandazione della Cor te contenuta nella sua relazione
annuale sull’esercizio 2012: «La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare
per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei
propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per
ciascun organismo pagatore».
Risposta comune ai paragrafi 79-81
La Commissione concorda che i livelli di errore stimati
dalle due istituzioni non possono essere raffrontati.
Va osservato che il tasso di errore residuo stimato dalla DG
AGRI nel 2012 per il FEAGA è compreso fra i limiti di errore
superiore e inferiore del tasso di errore stimato della Corte.
82.
Le metodologie impiegate dalle due istituzioni per calcolare il tasso di errore sono diverse. Avendo bisogno di
informazioni a livello dei singoli organismi pagatori, la
Commissione ha sviluppato la propria metodologia a tale
scopo.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
69
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
83.
88.
Come osser va la Cor te nel paragrafo 76, gli aggiustamenti apportati dalla Commissione per gli aiuti disaccoppiati diretti nella sua RAA del 2012 hanno determinato
un aumento considerevole della stima del tasso di errore
residuo, aumento che la Commissione ritiene adeguato
per tenere conto delle carenze presenti nelle statistiche di
controllo degli Stati membri.
Come indicato nella sua risposta alle relazioni annuali
del 2011 e del 2012, la Commissione ritiene che il rispetto
degli obblighi di condizionalità non costituisca un crite rio di ammissibilità per i pagamenti della PAC e, pertanto,
i controlli relativi a questi requisiti non abbiano attinenza
con la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La condizionalità è un meccanismo che penalizza gli
agricoltori quando non rispettano una serie di norme che,
in generale, derivano da altre politiche diverse dalla PAC
e si applicano a tutti i cittadini dell’UE, indipendentemente
dalla PAC. Pertanto la Commissione ritiene che le sanzioni
inflitte per le violazioni dei requisiti di condizionalità non
dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo
dei tassi di errore per la PAC.
La Commissione osserva che la Corte, nella propria relazione annuale sull’esercizio 2012, ha raccomandato l’estensione di tale approccio a tutta la spesa agricola.
84.
Nonostante i problemi attinenti all’attendibilità, la Commissione ritiene che i risultati degli oltre 900 000 controlli
svolti dagli Stati membri siano rilevanti e che questo lavoro
non possa essere semplicemente ignorato.
Cfr. anche la risposta al paragrafo 82.
87.
Poiché la Corte può, come spiegato, applicare una valutazione diversa dell’incidenza quantitativa degli errori
rispetto a quella stabilita dalla Commissione e notificata
agli Stati membri, essa formulerà sempre una stima del
tasso di errore più elevata. Ciò non significa che la Commissione, che è l’istituzione responsabile per l’attuazione
delle normative sotto il controllo della Corte di giustizia
europea, debba uniformare la propria valutazione della
gravità di un errore a quella della Corte.
Quando determina l’entità di una correzione, la Commissione tiene conto del principio di proporzionalità, del tipo
e del livello di irregolarità e delle conseguenze finanziarie
delle carenze riscontrate. Non sempre errori puramente
formali pregiudicano una buona gestione finanziaria.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
70
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
90.
Raccomandazione 1 — Primo trattino
La Commissione desidera sottolineare che il proprio trattamento delle statistiche degli Stati membri è considere volmente cambiato nella RAA per il 2012. Fino al 2011, la
DG AGRI aveva applicato un margine di sicurezza del 25 %
per ovviare all’incompletezza delle statistiche degli Stati
membri, ma questo approccio era stato oggetto delle critiche della Corte in quanto inaffidabile. Pertanto la Commissione, nella sua RAA del 2012, ha eseguito un’ulteriore
valutazione delle statistiche avvalendosi dei propri audit,
di quelli della Corte e delle informazioni che gli organismi
di certificazione le avevano messo a disposizione. Nei casi
in cui veniva rilevata una discrepanza tra la valutazione di
questi organismi di audit e il livello di errore indicato dalle
statistiche di controllo degli Stati membri, si effettuava
una correzione che rispecchiasse quello che la Commissione riteneva essere un livello di errore più realistico. In
seguito alla raccomandazione della Corte nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012, questo approccio viene
attualmente applicato ad altri settori di spesa per la RAA
del 2013 e, in particolare, al settore dello sviluppo rurale.
Nel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze
nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati membri, la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua disposizione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Questi
strumenti includono la procedura di liquidazione di conformità (che si concretizza in rettifiche finanziarie che non
solo proteggono il bilancio dell’UE, ma servono anche da
potente incentivo per gli Stati membri), il requisito di adottare piani d’azione per far fronte alle carenze e l’interruzione dei pagamenti per il FEASR. Il nuovo regolamento
orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, contempla un meccanismo rafforzato per la sospensione dei
pagamenti per gli Stati membri che non attuano un piano
d’azione correttivo.
91.
Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione
tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri.
Raccomandazione 1
La Commissione condivide il parere della Corte sulla necessità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L’adeguatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occasione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono
raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare.
Inoltre la Commissione informa regolarmente gli Stati
membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit
al fine di incoraggiare l’adozione di buone pratiche.
La Commissione adotta costantemente questa raccomandazione come indicato qui di seguito e ha potenziato
alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC.
Raccomandazione 1 — Secondo e terzo trattino
I programmi di aiuti per le superfici in generale e il SIPA in
particolare sono soggetti a una serie continua di controlli
per rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA inefficace rappresenta un problema molto grave e si richiede
agli Stati membri di adottare modifiche urgenti che la
stessa Commissione segue da vicino mediante audit di
follow-up.
Nel 2012 la Commissione ha avviato un esercizio in collaborazione con gli Stati membri per individuare le cause
di fondo degli errori per il settore dello sviluppo rurale.
È stato richiesto a tutti gli Stati membri di allestire piani
d’azione al fine di ridurre i tassi di errore. Il miglioramento
della qualità dei controlli degli Stati membri è parte integrante del piano.
Risposta comune ai paragrafi 92 e 93
Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore
nel gennaio 2014, richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di
un campione rappresentativo di operazioni già verificate
dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro
supplementare permetterà di migliorare la qualità delle
statistiche degli organismi pagatori.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
71
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
Raccomandazione 3 — Primo trattino
Nondimeno, agli Stati membri si richiederà di svolgere
un’ulteriore verifica dei dati trasmessi. Nell’estate 2012
è stato compiuto un passo importante per quanto riguarda
le statistiche di controllo per l’anno di domanda 2012 relativamente ai pagamenti diretti; le statistiche sono state
trasmesse e inserite direttamente dagli Stati membri nella
banca dati CATS della Commissione e le valutazioni iniziali
sono state molto positive. Dopo un esame completo e l’effettuazione di tutte le correzioni necessarie, la trasmissione
automatica verrà inaugurata anche in altri settori importanti della spesa della PAC.
Raccomandazione 2
La Commissione esaminerà le linee guida fornite agli Stati
membri per l’elaborazione delle statistiche e, nello specifico, si sforzerà di armonizzare le buone pratiche tra i vari
settori. Le linee guida saranno riviste, in particolare, nel
contesto dell’automazione delle statistiche e dell’attuazione delle norme per la riforma della PAC.
Raccomandazione 2 — Secondo paragrafo
Questa parte della raccomandazione è rivolta agli Stati
membri. La Commissione continuerà a richiedere agli Stati
membri di migliorare le loro procedure interne di verifica
e di compilazione dei dati di controllo inviati.
94.
Gli organismi di certificazione svolgono le verifiche richieste dalle norme dell’UE e ciò comporta il controllo di un
numero piuttosto limitato di operazioni. Il nuovo rego lamento orizzontale per il controllo, il finanziamento
e il monitoraggio della PAC che verrà adottato all’inizio
del 2014 richiede agli organismi di certificazione di effettuare un numero considerevolmente maggiore di controlli
e in modo molto più approfondito per formulare un parere
sulla legittimità e sulla regolarità della spesa.
Le linee guida propongono la riesecuzione, da par te
dell’organismo di certificazione, di un campione rappresentativo di controlli svolti dagli organismi pagatori.
Raccomandazione 3 — Secondo trattino
La riesecuzione è già stata proposta dalla Commissione per
l’anno di domanda 2014.
Raccomandazione 3 — Terzo trattino
Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di
migliorare la qualità dei dati di controllo degli organismi
pagatori e, unitamente al parere dell’organismo di certificazione, produrrà miglioramenti per quanto riguarda il
livello di affidabilità ottenibile.
95.
Cfr. le risposte ai paragrafi 58-62.
Occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la
tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando
i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione
comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli.
96.
Gli esami documentali hanno una por tata limitata e la
loro finalità non è quella di verificare ogni singolo dato.
È impossibile svolgere un lavoro di questo tipo senza sforzi
sproporzionati (le statistiche vengono redatte in base
a circa 900 000 controlli svolti in loco).
97.
Cfr. la risposta ai paragrafi 66-69.
Raccomandazione 3 — Primo paragrafo
La Commissione ritiene che la raccomandazione sia affrontata dal nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il
finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal
gennaio 2014, e richiederà agli organismi di certificazione
di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità
delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative
statistiche di controllo. Sono a buon punto linee guida
dettagliate su come dovrebbe essere svolto questo lavoro.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
72
RISPOSTE DELLA
COMMISSIONE
Raccomandazione 4
Risposta comune ai paragrafi 98-99
La Commissione evidenzia che le varie scadenze per inviare
le statistiche sono state fissate per una serie di ragioni operative e non semplicemente ai fini della redazione della RAA. La
Commissione osserva che occorre raggiungere un equilibrio
per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei
dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro
elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare
le trasmissioni di aggiornamenti multipli.
Per quanto riguarda la RAA 2012 per gli aiuti disaccoppiati diretti (che rappresentano il 65 % della spesa della
PAC) la Commissione ha adottato un nuovo approccio,
descritto nella sua risposta al paragrafo 69. La relazione di
sintesi della Commissione dichiara che la DG AGRI estenderà l’approccio ad altri settori di spesa della PAC nella
RAA del 2013. Tale estensione è raccomandata anche dalla
Corte nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012.
La Commissione ha verificato il rispetto delle scadenze per la
ricezione delle statistiche e nel 2012 ha avviato un esercizio
per la trasmissione automatica delle statistiche di controllo
per i pagamenti diretti. Questi dati sono stati pertanto trasmessi nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la
loro qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate
correzioni per automatizzare in tal modo tutte le statistiche
pertinenti, il che limiterà il rischio di errori di segnalazione
e garantirà che in tutti gli Stati membri venga utilizzata un’unica metodologia.
La Commissione non sostiene che la correzione da essa
apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia
valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza
di altri dati più attendibili, costituisca la stima migliore
possibile.
Inoltre, nell’accordo politico sul regolamento orizzontale per il
controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, è stata
introdotta una nuova disposizione che permette alla Commissione di sospendere i pagamenti per gli Stati membri che non
abbiano inviato i suddetti dati di controllo entro le scadenze
specificate.
Il legislatore europeo ha operato la chiara scelta di migliorare
ulteriormente gli elementi alla base dell’attuale affidabilità nel
contesto della riforma della PAC e, di conseguenza, la Commissione non ha intenzione di svolgere una verifica completa
dei dati su cui si fondano le statistiche di controllo che, peraltro, pregiudicherebbero il principio della gestione condivisa.
Se è vero che si dedica una certa mole di lavoro alla verifica
delle statistiche di controllo, questa non è la finalità principale
della procedura di liquidazione di conformità, che consiste
piuttosto nel verificare i loro sistemi di gestione e di controllo,
oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in merito alla
DAS. L’ampia gamma di elementi che già devono essere verificati e controllati dai revisori della Commissione nella DG
AGRI, nel contesto delle risorse disponibili, rende impossibile la messa in atto della proposta della Corte senza che si
incida negativamente sulla sua attività principale e sul livello
delle rettifiche finanziarie ai fini del recupero degli importi e a
tutela degli interessi finanziari dell’UE. Nondimeno, nel corso
degli audit della Commissione vengono verificati elementi dei
dati pertinenti al fine di risolvere dubbi in merito ad alcuni di
essi. Questi elementi vengono anche utilizzati per preparare
il campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco.
Inoltre, il lavoro che gli organismi di certificazione dovranno
svolgere nell’ambito del parere sulla legittimità e regolarità si
fonderà su una maggiore attenzione nei confronti delle relazioni statistiche.
La stima della Commissione del tasso di errore residuo non
si basa soltanto sulle statistiche di controllo degli Stati
membri, ma tiene anche conto di altre informazioni pertinenti fondate su un giudizio professionale, in particolare
dei risultati degli audit della Commissione e della Corte,
nonché delle risultanze degli organismi di certificazione.
Raccomandazione 5 — Secondo paragrafo
A partire dall’anno di domanda 2014 gli organismi di certificazione dovranno verificare sistematicamente, su campioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l’attendibilità
dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commissione
mirano a garantire che questo lavoro venga condotto con
una metodologia statistica affidabile, che i suoi risultati rafforzino la garanzia della legittimità e della regolarità delle
operazioni e forniscano una stima valida del tasso di errore
residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun Fondo.
La DG AGRI intensificherà la propria super visione degli
organismi di cer tificazione al fine di ottenere garanzie
sull’attendibilità dei loro nuovi compiti in materia di legittimità e di regolarità. Ciò permetterebbe alla Commissione
di ridurre progressivamente la necessità delle singole correzioni che essa apporta attualmente alle statistiche fornite
dagli Stati membri.
Nel frattempo, e ai fini di una stabilità necessaria, la Commissione applicherà l’approccio integrato e rivisto impiegato per i pagamenti disaccoppiati diretti nella RAA
del 2012 della DG AGRI e lo estenderà ad altre misure della
PAC, in particolare allo sviluppo rurale, come raccomanda
la Corte nella propria relazione annuale sull’esercizio 2012.
Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Corte dei conti europea
Relazione speciale n. 18/2013
L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola
Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea
2014 — 72 pagg. — 21 × 29,7 cm
ISBN 978-92-9241-573-0
doi:10.2865/13698
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(*)Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite
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D E L L A CO M M I S S I O N E D I TA L I I N F O R M A Z I O N I . L A CO R T E CO N C LU D E
CHE DE T TE RELAZIONI NON SONO AT TENDIBILI, A CAUSA DI ERRORI DI
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AGGIUNTA, IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE
SUFFICIENTI GARANZIE SULL’ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI IN LOCO NÉ
SULL’AT TENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE. INFINE, LA CORTE NON
RITIENE CHE GLI AGGIUSTAMENTI APPORTATI DALLA COMMISSIONE AI TASSI
DI ERRORE RISULTANTI DALLE RELAZIONI SIANO VALIDI DA UN PUNTO DI VISTA
STATISTICO. LA RELAZIONE DELLA CORTE CONTIENE RACCOMANDAZIONI
V O LT E A M I G L I O R A R E L’AT T E N D I B I L I TÀ D E L L E R E L A Z I O N I D E G L I S TAT I
MEMBRI NONCHÉ LA VALIDITÀ STATISTICA DELLE STIME OPERATE DALLA
COMMISSIONE CIRCA LE IRREGOLARITÀ PRESENTI NEI PAGAMENTI DOPO CHE
SIANO STATI SVOLTI TUT TI I CONTROLLI.
CORTE DEI CONTI EUROPEA
QJ-AB-13-017-IT-C
LA CORTE HA ESAMINATO L’AT TENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI DEGLI STATI
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