L`attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla
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L`attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla
ISSN 1831-0869 L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA IT 2013 Relazione speciale n. 18 CORTE DEI CONTI EUROPEA Relazione speciale n. 18 2013 L’ATTENDIBILITÀ DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SVOLTI DAGLI STATI MEMBRI SULLA SPESA AGRICOLA (presentata in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, secondo comma del TFUE) CORTE DEI CONTI EUROPEA CORTE DEI CONTI EUROPEA 12, rue Alcide De Gasperi 1615 Luxembourg LUSSEMBURGO Tel. +352 4398-1 Fax +352 4398-46410 E-mail: [email protected] Internet: http://eca.europa.eu Relazione speciale n. 18 2013 Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (http://europa.eu). Una scheda catalografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2014 ISBN 978-92-9241-573-0 doi:10.2865/13698 © Unione europea, 2014 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Luxembourg 3 INDICE Paragrafi ABBREVIAZIONI GLOSSARIO I-XSINTESI 1-20INTRODUZIONE 1-5 LA FINALITÀ DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI A LIVELLO DI STATO MEMBRO NELL’AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 6-20 PREPARAZIONE, COMPILAZIONE E VERIFICA DELLE RELAZIONI STATISTICHE 7-12GLI ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI EFFETTUANO I CONTROLLI RICHIESTI E PREPARANO LE RELAZIONI STATISTICHE 13-17GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLANO LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI E VERIFICANO I DATI SOTTOSTANTI 18-20 LA COMMISSIONE CONTROLLA LE SINGOLE RELAZIONI STATISTICHE 21-27 ESTENSIONE, OBIETTIVI E APPROCCIO DELL’AUDIT 28-89OSSERVAZIONI 28-36 I CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SVOLTI DA QUASI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI SONO SOLTANTO PARZIALMENTE EFFICACI 30-32LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEAGA BASATE SULLA SUPERFICIE PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ 33-36LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEASR PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 4 37-46 A COMPILAZIONE E LA VERIFICA INADEGUATE DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI L PAGATORI INFLUENZANO ULTERIORMENTE L’ATTENDIBILITÀ DI QUESTE ULTIME 38-41IMPRECISIONI NELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INFLUISCONO SULL’ACCURATEZZA E LA PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE 42-46I SISTEMI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELLE RELAZIONI NON SONO EFFICACI 47-57 IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA LA QUALITÀ DEI CONTROLLI IN LOCO E L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE 47-51I CONTROLLI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI SONO INSUFFICIENTI PER NUMERO E QUALITÀ 52-54PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CHE HANNO APPLICATO LA PROCEDURA DI «RAFFORZAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ», LE LORO VALUTAZIONI DEI RISULTATI DEGLI ESTESI CAMPIONI CONTROLLATI SONO INFICIATE DA GRAVI LACUNE 55-57IL RIESAME DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLATI HA PORTATA LIMITATA E NON FORNISCE UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DI DETTE RELAZIONI 58-69 C ARENZE INDIVIDUATE NEL RIESAME, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE RELAZIONI STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI 58-62LA CONCEZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMMISSIONE NON È ADATTA ALLE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI LE INFORMAZIONI VENGONO UTILIZZATE 63-65NONOSTANTE LE CARENZE SOPRA CITATE, LA COMMISSIONE HA RILEVATO ERRORI IN PIÙ DELLA METÀ DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI 66-69L’ESAME SVOLTO DALLA COMMISSIONE SULLE RELAZIONI STATISTICHE NEL CORSO DEGLI AUDIT DI CONFORMITÀ DA ESSA ESPLETATI NON È SUFFICIENTE 70-89 LA STIMA DEI PAGAMENTI IRREGOLARI OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA E INCIDE SULL’ATTENDIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI AFFIDABILITÀ DELLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE 70-72GLI APPROCCI SEGUITI DAGLI STATI MEMBRI PER ESTRARRE CAMPIONI CASUALI NON SEMPRE SONO STATISTICAMENTE VALIDI E INFICIANO LA RAPPRESENTATIVITÀ DI DETTI CAMPIONI 73-78IL METODO UTILIZZATO DALLA COMMISSIONE PER STIMARE IL TASSO DI ERRORE RESIDUO NON È STATISTICAMENTE VALIDO 79-89IL LIVELLO DI ERRORE COMUNICATO DALLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE NON PUÒ ESSERE RAFFRONTATO ALL’ERRORE PIÙ PROBABILE DETERMINATO DALLA CORTE Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 5 90-99 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 91 ’EFFICACIA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E DI QUELLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI L DEV’ESSERE CONSIDEREVOLMENTE MIGLIORATA 92-93 E RELAZIONI STATISTICHE PRODOTTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DOVREBBERO ESSERE VERIFICATE L E COMPILATE IN MODO PIÙ RIGOROSO PRIMA DI ESSERE TRASMESSE ALLA COMMISSIONE 94 I L LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE ALLA COMMISSIONE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE 95-97 LA COMMISSIONE HA SVOLTO UN CONTROLLO LIMITATO SULLE STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI E LE HA UTILIZZATE IN MODO INAPPROPRIATO 98-99 LA STIMA DEL TASSO DI ERRORE RESIDUO OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA ALLEGATO I —DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEI TASSI DI ERRORE RESIDUO PER LA RAA 2012 ALLEGATO II —RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEAGA SIGC ALLEGATO III —RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEASR ALLEGATO IV —QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ERRORI RILEVANTI RISCONTRATI NEL CORSO DEI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI 414 FASCICOLI ALLEGATO V —PERIODO COPERTO DALLE RELAZIONI STATISTICHE E RELATIVI TERMINI ULTIMI DI TRASMISSIONE RISPOSTE DELLA COMMISSIONE Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 6 ABBREVIAZIONI BCAA: Buone condizioni agronomiche e ambientali CGO: Criteri di gestione obbligatori DAS: Dichiarazione di affidabilità (Déclaration d’assurance) DG Agricoltura e sviluppo rurale: Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale FEAGA: Fondo europeo agricolo di garanzia FEASR: Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale IVA: Imposta sul valore aggiunto OC: Organismo di certificazione PAC: Politica agricola comune RAA: Relazione annuale di attività RPU: Regime di pagamento unico RPUS: Regime di pagamento unico per superficie SIGC: Sistema integrato di gestione e di controllo SIPA: Sistema di identificazione delle parcelle agricole TER: Tasso di errore residuo Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 7 GLOSSARIO Audit di verifica della conformità: Audit di conformità su misure di aiuto selezionate, svolti dai servizi della Commissione su base pluriennale, per verificare se gli organismi pagatori abbiano eseguito la spesa agricola nel rispetto della normativa dell’UE. Il mancato rispetto della normativa ha per conseguenza, nella maggior parte dei casi, l’imposizione di rettifiche finanziarie forfettarie a carico degli Stati membri. Controlli amministrativi: Controlli formalizzati e automatizzati effettuati dagli organismi pagatori su tutte le domande, al fine di verificare l’ammissibilità delle domande e individuare ogni eventuale irregolarità. Controllo in loco: Verifica svolta dagli ispettori dell’organismo pagatore sulla legittimità e regolarità delle operazioni. Comporta una visita presso la sede del richiedente (ad esempio, ispezioni presso l’azienda agricola per misurare e valutare l’ammissibilità delle parcelle dichiarate). Gestione concorrente: Modalità di esecuzione del bilancio UE nella quale i compiti di attuazione sono delegati agli Stati membri. A tal fine, le autorità degli Stati membri designano organismi responsabili della gestione e del controllo dei fondi dell’Unione europea. Tali organismi devono render conto alla Commissione. Nel quadro della presente relazione, tali organismi sono gli «organismi pagatori» e gli «organismi di certificazione». Popolazione FEAGA SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e gestite nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, RPU o RPUS). Popolazione FEASR non-SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale che non sono gestite nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, tutte le misure basate su un progetto e non connesse alla superficie, quale l’ammodernamento delle aziende agricole). Popolazione FEASR SIGC: Misure finanziate dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e gestite nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (ad esempio, misure connesse alla superficie o agli animali, quali i pagamenti agroambientali). Relazione annuale della Corte: Documento, pubblicato a novembre di ogni anno, che presenta le risultanze degli audit finanziari sotto forma di dichiarazioni di affidabilità sul bilancio generale dell’UE e del Fondo europeo di sviluppo. Relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale: Valutazione, condotta annualmente dalla direzione della DG Agricoltura e sviluppo rurale, del funzionamento dei sistemi di gestione e controllo in opera. Sulla base di questo documento, pubblicato nel mese di marzo, il direttore generale redige una dichiarazione di affidabilità per la spesa della DG Agricoltura e sviluppo rurale. Entrambi i documenti vengono poi usati per la procedura di discarico con il Consiglio e il Parlamento europeo. Relazioni statistiche: Relazioni annuali presentate dagli Stati membri alla Commissione, contenenti i risultati dei controlli amministrative e sul posto effettuati dagli organismi pagatori. SIGC: Sistema integrato comprendente banche dati delle aziende, delle domande, delle parcelle agricole e dei diritti all’aiuto (in quegli Stati membri che applicano l’RPU). Dette banche dati sono usate per controlli amministrativi incrociati su tutte le domande di aiuto per la maggior parte delle misure FEAGA (ad esempio, RPU, RPUS o altri pagamenti diretti). SIPA: Banca dati contenente dati registrati relativi all’intera superficie agricola (parcelle di riferimento) dello Stato membro e alle superfici ammissibili. La sua attendibilità è di cruciale importanza per la qualità dei controlli amministrativi incrociati, volti a verificare che l’aiuto sia pagato solo per i terreni ammissibili. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 8 Tabella delle X: Scheda completa di tutte le informazioni contabili richieste per finalità statistiche e di controllo. Gli Stati membri devono trasmetterla ogni anno alla Commissione entro il 15 febbraio dell’anno che segue quello al quale si riferiscono i dati 1 . Tassi di errore: Tassi di errore calcolati nelle relazioni statistiche per misura di aiuto e per modalità di controllo (ispezioni in loco/controlli amministrativi). Il tasso è l’importo di errore individuato espresso in percentuale degli importi dichiarati nella rispettiva categoria. Tasso di errore più probabile: A giudizio della Corte, la migliore stima (annua) degli errori inficianti una classe di pagamenti. Viene calcolato sulla base dei risultati dei test svolti su un campione di operazioni rappresentativo di quella classe. Viene espresso in percentuale dell’importo totale dei pagamenti in quella classe. Detta percentuale si colloca, con una probabilità del 95 %, all’interno di un intervallo di affidabilità determinato da un limite inferiore e da un limite superiore. Tasso di errore residuo: Stima, effettuata dalla Commissione, del livello di irregolarità rimanente nelle operazioni dopo che sono stati svolti tutti i controlli. La Commissione calcola quattro tassi di errore residuo al livello dell’UE (uno per ogni popolazione di spesa) e li pubblica nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale. 1 Il modo in cui strutturare le informazioni è spiegato in dettaglio nel Regolamento (UE) n. 825/2010 della Commissione, del 20 settembre 2010, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 247 del 21.9.2010, pag. 1). Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 9 SINTESI I. La Commissione condivide la responsabilità dell’attuazione della politica agricola comune con gli Stati membri. La spesa agricola è dunque gestita e pagata dagli organismi pagatori nazionali o regionali. Questi ultimi rendono conto alla Commissione. Organismi di certificazione indipendenti designati dagli Stati membri certificano alla Commissione i conti annuali degli organismi pagatori e la qualità dei sistemi di controllo che detti organismi hanno posto in essere. II. Gli organismi pagatori svolgono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, al fine di verificarne l’ammissibilità. Effettuano anche controlli in loco su un campione di richiedenti. Gli errori individuati tramite tali controlli danno luogo a riduzioni dell’importo dell’aiuto richiesto dal beneficiario. Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione i risultati di tali controlli (relazioni statistiche). III. La Commissione utilizza queste informazioni nel contesto della procedura di discarico dinanzi al Parlamento europeo e al Consiglio. Le relazioni statistiche degli Stati membri sono gli elementi fondamentali usati per stimare il tasso di errore residuo, che si considera rappresenti l’impatto finanziario, espresso in percentuale dell’ammontare dei pagamenti, delle irregolarità presenti nei pagamenti eseguiti una volta effettuati tutti i controlli. Una versione consolidata a livello UE delle relazioni statistiche e il tasso di errore residuo vengono pubblicati nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale. IV. La Commissione pubblica linee guida riguardo all’istituzione dei sistemi di controllo negli organismi pagatori e alla compilazione delle relazioni statistiche. Dall’audit è però emerso che queste linee guida non sono sempre attuate correttamente. La maggior parte degli organismi pagatori non si accerta dell’accuratezza delle relazioni prima che esse vengano trasmesse alla Commissione. Gli organismi pagatori controllati hanno effettuato test di verifica, ma la natura e la portata limitata di questi test non hanno impedito il verificarsi di errori, successivamente rilevati tramite le verifiche documentali svolte dai servizi dalla Commissione oppure tramite gli audit della Corte dei conti europea. V. Nel complesso, la Corte conclude che i risultati dei controlli sulla spesa agricola svolti dagli Stati membri, poi pubblicati dalla Commissione, non sono attendibili. VI. Gli audit espletati dalla Corte, ed anche quelli espletati dalla stessa Commissione, mostrano che i sistemi posti in essere presso gli organismi pagatori per i controlli amministrativi e in loco erano solo parzialmente efficaci nel rilevare la spesa irregolare, nuocendo quindi gravemente all’affidabilità delle informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione. VII. La Corte ha altresì concluso che il lavoro svolto attualmente dagli organismi di certificazione non fornisce sufficienti garanzie né sull’adeguatezza dei controlli in loco né sull’attendibilità delle relazioni statistiche. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 10 SINTESI VIII. La Corte ritiene che il sistema informativo attualmente a disposizione della Commissione non risponda efficacemente ai bisogni della Commissione. Alcune delle informazioni rese disponibili attualmente non sono pienamente pertinenti oppure sono incomplete e imprecise per essere usate come tali nella relazione annuale di attività e per la procedura di discarico. Il fatto che la Commissione conduca un esame limitato delle statistiche degli Stati membri non può garantire l’attendibilità delle stesse. IX. A causa delle carenze illustrate in dettaglio dalla presente relazione, le informazioni di cui dispone la Commissione non le forniscono una base attendibile per la stima del tasso di errore residuo. In aggiunta, gli aggiustamenti operati dalla Commissione sui tassi di errore risultanti dalle relazioni statistiche non sono validi dal punto di vista statistico. E dunque non è valido neanche il tasso di errore residuo che ne risulta. X. La Corte formula le seguenti raccomandazioni: — — i controlli amministrativi e in loco dovrebbero essere condotti dagli organismi pagatori in modo più rigoroso e la qualità delle banche dati SIPA dovrebbe essere migliorata; — — le linee guida della Commissione destinate agli organismi di cer tificazione dovrebbero esse re modificate per aumentare la dimensione dei campioni di controlli in loco testati, per rendere obbligatoria la riesecuzione dei controlli, e per verificare più da vicino la compilazione delle relazioni statistiche; — — la Commissione dovrebbe riesaminare l’attuale sistema di rendicontazione cui sono soggetti gli organismi pagatori, al fine di assicurarsi di rice vere nel momento più appropriato informazioni complete e pertinenti che possano essere usate nella procedura di discarico. In aggiunta, la Commissione dovrebbe altresì incrementare l’efficacia delle proprie verifiche documentali ed in loco sulle relazioni statistiche degli Stati membri; — — la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per giungere ad una stima statisticamente valida delle irregolarità presenti nei pagamenti, sulla base del lavoro degli organismi pagatori ed del ruolo esteso degli organismi di certificazione, purché abbiano luogo sufficienti miglioramenti nel lavoro di questi organismi. — — le linee guida pubblicate dalla Commissione per l’attuazione di sistemi di controllo adeguati e per la compilazione delle relazioni statistiche dovrebbero essere esplicitate e la loro attuazione dovrebbe essere monitorata in modo più stringente; Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 11 INTRODUZIONE LA FINALITÀ DEI CONTROLLI SULLE OPERAZIONI A LIVELLO DI STATO MEMBRO NELL’AMBITO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE 1. La Commissione condivide con gli Stati membri la responsabilità dell’attuazione della politica agricola comune (PAC). 2. Il bilancio dell’UE finanzia la spesa per la PAC tramite due fondi 2: il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), che finanzia in toto gli aiuti diretti dell’UE e le misure di mercato 3, e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che co‑finanzia i programmi di sviluppo rurale. 3. Per la maggior parte, gli aiuti diretti sono distribuiti nel quadro del regime di pagamento unico (RPU) 4 e, in dieci Stati membri 5, nel quadro del transitorio regime di pagamento unico per superficie (RPUS) 6. In aggiunta, altri 30 regimi di aiuto diretto complementari sostengono specifici settori agricoli. 4. Il sostegno allo sviluppo rurale viene attuato tramite programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali. Può assumere la forma di aiuti connessi alla superficie (quali i pagamenti agroambientali o i pagamenti compensativi agli agricoltori in zone svantaggiate dal punto di vista naturale) oppure di aiuti a progetti specifici (quali l’ammodernamento delle aziende agricole o l’istituzione di servizi di base per la popolazione rurale). 5. Poiché alla Commissione compete la responsabilità generale dell’esecuzione del bilancio dell’UE, essa ha bisogno di ottenere dagli Stati membri informazioni utili sull’attuazione, da parte loro, della PAC. Le relazioni statistiche annuali, che contengono i risultati dei controlli amministrativi e in loco effettuati dagli organismi pagatori nazionali 7, costituiscono una importante fonte di informazioni. 2 Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1). 3 Ad eccezione di alcune misure, quali le misure di promozione ed il regime «frutta per le scuole», che sono cofinanziate. 4 L’RPU è un regime di sostegno al reddito per gli agricoltori che detengono diritti all’aiuto e li attivano annualmente per i terreni agricoli a loro disposizione al fine di ricevere il pagamento. I diritti vengono assegnati agli agricoltori usando modelli forniti dalla normativa UE. 5 Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia. 6 L’RPUS è un regime semplificato di sostegno al reddito degli agricoltori, nell’ambito del quale gli aiuti vengono pagati annualmente in base alla superficie di terreni ammissibili a disposizione degli agricoltori. 7 Per le relazioni sulle misure di sostegno diretto nell’ambito del FEAGA, cfr. articolo 84, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65). Per le relazioni relative alle misure FEASR, cfr. articolo 31 del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8). Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 12 PREPARAZIONE, COMPILAZIONE E VERIFICA DELLE RELAZIONI STATISTICHE 6. La figura 1 mostra i processi chiave per la preparazione, compilazione e verifica delle relazioni statistiche relative alle misure FEAGA connesse alla superficie. Il ruolo degli organismi coinvolti è ulteriormente spiegato in appresso. Meccanismi simili si applicano alle relazioni presentate in merito ad altre misure FEAGA o FEASR. FIGURA 1 PROCESSI CHIAVE PER LE RELAZIONI STATISTICHE RELATIVE ALLE DOMANDE D’AIUTO 2010 PER LE MISURE FEAGA CONNESSE ALLA SUPERFICIE Presentazione delle domande di sostegno (entro maggio 2010) Organismo pagatore Controlli amministrativi su tutte le domande Selezione di campioni casuali e basati sul rischio per i controlli in loco Svolgimento dei controlli in loco Inserimento dei risultati dei controlli nella banca dati Calcolo del sostegno Autorizzazione e pagamento degli aiuti (da dicembre 2010 a giugno 2011) Organismo di certificazione Controlli dell’OC Caricamento dei dati sottostanti Valutazione dell’ambiente di controllo Verifica di conformità sui controlli in loco svolti dagli OP Esame delle statistiche sui controlli Organismo pagatore Compilazione delle relazioni statistiche Riconciliazione dei dati contenuti nelle relazioni con quelli della banca dati e ulteriori test di verifica Trasmissione delle statistiche entro il 15 luglio 2011 Corrispondenza / modifiche Commissione Verifica delle singole statistiche degli Stati membri Compilazione delle singole statistiche degli SM in statistiche sintetiche Verifica delle statistiche consolidate e calcolo dei tassi di errore residuo Pubblicazione nella RAA (marzo 2012) Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Relazione e parere dell’OC presentati entro il 15 febbraio 2012 13 GLI ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI EFFETTUANO I CONTROLLI RICHIESTI E PREPARANO LE RELAZIONI STATISTICHE 7. In tutta l’UE, la spesa PAC è gestita ed erogata da 81 organismi pagatori nazionali o regionali. Questi organismi pagatori devono, direttamente o tramite organismi delegati, controllare l’ammissibilità delle domande di aiuto che ricevono dagli agricoltori. 8. Il controllo è svolto per mezzo di controlli amministrativi e in loco. I controlli amministrativi vengono svolti su tutte le domande, mentre i controlli in loco solo su campioni di domande. 9. La normativa UE contiene le norme comuni disciplinanti lo svolgimento di tali controlli, incluso cosa si debba verificare, in che modo debbano essere selezionati i campioni e quale sia la copertura minima per ciascun tipo di sostegno. Mentre per i regimi d’aiuto FEAGA e FEASR nell’ambito del sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) 8 vi è sempre stato l’obbligo giuridico di estrarre un campione casuale di richiedenti da sottoporre a controlli in loco, per le misure FEASR non connesse alla superficie 9 tale obbligo non era stato sancito prima del 2011. 10. Le risultanze dei controlli amministrativi e di quelli in loco vengono registrate nelle banche dati degli organismi pagatori. Gli errori individuati tramite tali controlli danno luogo a riduzioni dell’importo dell’aiuto richiesto dai beneficiari. 11. Le relazioni statistiche illustranti i risultati di tali controlli devono rispettare il formato stabilito dalla Commissione. Detto formato è illustrato in linee guida e modelli elettronici e varia a seconda delle specifiche caratteristiche delle singole misure PAC. La maggior parte delle relazioni statistiche devono contenere: a) il numero totale dei richiedenti l’aiuto e il numero di richiedenti controllati in loco; b) l’importo totale chiesto a rimborso dai richiedenti (o pagato a questi ultimi) e l’importo totale controllato in loco; c) le riduzioni dell’aiuto applicate dagli organismi pagatori, dividendo l’ammontare totale tra i richiedenti che sono stati controllati in loco e quelli che non lo sono stati. 8 In base all’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1122/2009, i controlli in loco devono riguardare almeno il 5 % di tutti i beneficiari e gli Stati membri devono selezionare in modo casuale tra il 20 e il 25 % di questo 5 % di beneficiari. Il resto dovrebbe essere selezionato sulla base di una analisi del rischio. 9 In base all’articolo 25 del regolamento (UE) n. 65/2011, la spesa oggetto dei controlli in loco dev’essere pari ad almeno il 4 % della spesa erogata nell’anno in questione ed essere pari, in totale, ad almeno il 5 % della spesa per l’intero periodo di programmazione. Questo regolamento ha altresì introdotto l’obbligo di estrarre un campione casuale di beneficiari da sottoporre a controlli in loco (tra il 20 e il 25 % della spesa selezionata per i controlli in loco). Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 14 12. I risultati di questi controlli, per organismo pagatore e per Stato membro, devono essere comunicate annualmente alla Commissione entro il 15 luglio dell’anno che segue quello al quale si riferiscono i dati. Ad esempio, per quanto riguarda le domande presentate nel 2010 (anno n), gli organismi pagatori devono riferire dei controlli da essi effettuati su tali domande entro il 15 luglio 2011 (anno n+1). 10 Vi sono quattro popolazioni di spesa: spesa FEAGA coperta dal SIGC, spesa FEAGA non coperta dal SIGC, spesa FEASR coperta dal SIGC e spesa FEASR non coperta dal SIGC. 11 GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLANO LA COMPILAZIONE DELLE RELAZIONI E VERIFICANO I DATI SOTTOSTANTI Questa valutazione è stata richiesta dalla Commissione sin dall’esercizio finanziario 2008. 12 13. 14. 15. Gli organismi di certificazione (OC) sono organismi di audit indipendenti cui gli Stati membri affidano l’esame dei conti e delle registrazioni di pagamento degli organismi pagatori e la presentazione di relazioni alla Commissione. Queste relazioni devono essere trasmesse alla Commissione, insieme ai conti annuali degli organismi pagatori, entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati. Ad esempio, le domande presentate nel 2010 (anno n) sono pagate nel 2011 (anno n + 1) e gli organismi di certificazione presentano le relazioni entro il 15 febbraio 2012 (anno n + 2). La Commissione ha emanato linee guida sul lavoro che deve essere svolto dagli organismi di certificazione, nonché sul formato delle relazioni che devono esserle presentate. Gli organismi di certificazione devono, tra l’altro, formulare un giudizio: a) sulla qualità dell’ambiente di controllo, rieseguendo almeno 10 controlli in loco (per popolazione di spesa) 10 svolti dall’organismo pagatore, e b) in merito a se le relazioni statistiche illustranti le risultanze dei controlli amministrativi e in loco siano state o meno correttamente compilate e oggetto di riconciliazione con la banca dati dell’organismo pagatore, con una pista di controllo adeguata 11. Dal 2010, la Commissione ha dato agli Stati membri la possibilità che gli organismi pagatori fossero soggetti ad un audit esteso espletato da organismi di certificazione. Nel quadro di tali audit estesi, i controlli in loco svolti dagli organismi pagatori devono essere interamente rieseguiti dagli organismi di certificazione 12 per un campione contenente tra i 110 e i 180 controlli per popolazione di spesa 13. Tale audit approfondito viene chiamato «rafforzamento dell’affidabilità in materia di legittimità e re golarità delle operazioni al livello dei beneficiari finali tramite il lavoro degli organismi di certificazione». Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola La dimensione del campione dipende dal grado di certezza che l’organismo di certificazione ha potuto ottenere in merito al funzionamento del sistema di controllo interno dell’organismo pagatore. 13 Secondo le linee guida della Commissione, il lavoro dell’OC non dovrebbe limitarsi alla verifica della qualità dei controlli in loco dell’organismo pagatore, bensì coprire l’intero trattamento del fascicolo, dal ricevimento della domanda di aiuto al calcolo e all’esecuzione del pagamento finale, inclusa l’applicazione di riduzioni e penali. 15 16. Nell’ambito di tale procedura di «rafforzamento dell’affidabilità», l’ammontare delle rettifiche finanziarie imposte dalla Commissione si limiterebbe all’importo che corrisponde al tasso di errore risultante dai controlli certificati dagli organismi di certificazione. Fino ad oggi, cinque Stati membri — Bulgaria, Grecia, Lussemburgo, Romania e Regno Unito (Irlanda del Nord) — hanno accettato di applicare questa procedura. 17. Il regolamento finanziario 14 adottato il 25 ottobre 2012 prescrive che gli organismi di certificazione forniscano un giudizio sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni sottostanti. Per tale motivo, il «rafforzamento dell’affidabilità» diventerà obbligatorio in tutti gli Stati membri. Le proposte legislative per la PAC 2014-2020 includono anche disposizioni a tal fine e la Commissione sta preparando nuove linee guida su come attuare tali disposizioni. 14 Articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). LA COMMISSIONE CONTROLLA LE SINGOLE RELAZIONI STATISTICHE 18. La Commissione effettua verifiche documentali delle relazioni statistiche. Queste verifiche includono un misto di controlli automatizzati, che testano la coerenza interna dei dati contenuti nella relazione, e di controlli manuali, che confrontano i dati contenuti nella relazione con informazioni provenienti da esercizi precedenti o da altre relazioni. Laddove la Commissione rilevi errori o incongruenze in una relazione, chiede allo Stato membro di rimediarvi, di solito chiedendogli di fornirle dati che siano stati corretti. 19. La Commissione espleta anche audit di conformità sul funzionamento dei sistemi di gestione e controllo di organismi pagatori selezionati. Nel corso di detti audit, la Commissione in genere verifica l’affidabilità dei controlli in loco eseguiti dall’organismo pagatore rieseguendone un campione. 20. Una volta che le singole relazioni di tutti gli organismi pagatori sono state convalidate, i dati vengono poi utilizzati dalla Commissione per il calcolo del tasso di errore residuo, che è riportato nella relazione annuale di attività (cfr. l’allegato I, illustrante il metodo con cui la Commissione calcola il tasso di errore residuo). Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 16 ESTENSIONE, OBIETTIVI E APPROCCIO DELL’AUDIT 21. L’audit ha inteso rispondere al seguente quesito principale: «I risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola, poi comunicati alla Commissione, sono attendibili?». 22. Questo quesito generale può essere suddiviso in cinque sottoquesiti: a) i controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori sono efficaci? b) le relazioni statistiche contenenti i risultati dei controlli svolti dagli organismi pagatori sono compilate e verificate in maniera corretta prima di essere presentate alla Commissione? c) il lavoro degli organismi di certificazione fornisce sufficienti garanzie circa la qualità dei controlli in loco e l’affidabilità delle relazioni statistiche? d) la Commissione si accerta che le relazioni statistiche siano affidabili? e) il calcolo del tasso di errore residuo operato dalla Commissione è valido dal punto di vista statistico? 23. L’audit ha riguardato le relazioni statistiche concernenti i risultati dei controlli amministrativi e in loco relativi al 2010 per i regimi di sviluppo rurale e aiuti diretti che sono stati inclusi nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale per l’esercizio finanziario 2011. Si è altresì proceduto ad esaminare il calcolo dei tassi di errore residuo e la loro presentazione nelle relazioni annuali di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale per gli esercizi finanziari 2011 e 2012. 24. L’estensione dell’audit della Corte comprendeva le relazioni statistiche di audit concernenti i regimi d’aiuto più importanti dal punto di vista finanziario, che rappresentavano oltre l’86 % della spesa per la PAC. Ciò è illustrato nella tabella 1. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 17 25. La valutazione dell’efficacia dei sistemi posti in essere dagli organismi pagatori per svolgere i controlli amministrativi e in loco si basa sui risultati degli audit DAS della Corte relativi agli esercizi 2010, 2011 e 2012. 26. Nel corso dell’audit, gli auditor della Corte hanno visitato nove organismi pagatori in otto Stati membri 15 . Questi nove organismi pagatori hanno gestito il 28 % degli aiuti diretti FEAGA e il 41 % della spesa FEASR nel 2011. Gli auditori della Corte hanno anche incontrato rappresentanti dei rispettivi organismi di certificazione e personale della Commissione che si occupava delle relazioni statistiche. 15 L’estensione dell’audit ricomprendeva i seguenti Stati membri (organismi pagatori): Bulgaria (SFA), Repubblica ceca (SAIF), Grecia (Opekepe), Spagna (Castiglia‑La Mancha), Italia (AGEA), Polonia (ARMA), Romania (PIAA & PARDF) e Regno Unito. TABELLA 1 QUADRO SINTETICO DEI PRINCIPALI REGIMI D’AIUTO NELL’AMBITO DELLA PAC E DELLA RELATIVA SPESA PER IL 2011 Spesa sostenuta nell’esercizio finanziario 2011 Titolo milioni di euro Interventi sui mercati agricoli (popolazione di spesa FEAGA non-SIGC) percentuale Inclusa nell’ambito dell’audit? 3 533 6,3 % No 31 082 55,4 % Sì Regime di pagamento unico per superficie (parte della popolazione di spesa FEAGA SIGC) 5 084 9,1 % Sì Altri aiuti diretti (parte della popolazione di spesa FEAGA SIGC) 4 012 7,1 % No Sviluppo rurale (popolazione di spesa FEASR SIGC e non-SIGC) 12 394 22,1 % Sì 56 105 100,0 % 86,6 % Regime di pagamento unico (parte della popolazione di spesa FEAGA SIGC) TOTALE Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 18 27. L’audit è stato incentrato sull’efficacia dei sistemi concepiti per assicurare l’affidabilità delle statistiche sui controlli degli Stati membri. In particolare: a) al livello degli organismi pagatori, la Corte ha esaminato i sistemi di gestione posti in essere per la compilazione e la convalida dei controlli amministrativi e in loco, sia per le misure FEAGA che per quelle FEASR. La Corte ha operato verifiche documentali di 415 domande controllate in loco dagli ispettori degli organismi pagatori, al fine di stabilire se tali domande erano presentate con accuratezza nelle relazioni presentate alla Commissione. Inoltre, la Corte ha esaminato la selezione su base casuale dei campioni, al fine di stabilire se questi fossero statisticamente rappresentativi; b) al livello degli organismi di certificazione, la Corte ha esaminato le procedure di verifica e di convalida dell’affidabilità delle relazioni statistiche, ed anche la valutazione della qualità dei controlli in loco compiuti dagli organismi pagatori; c) al livello della Commissione, la Corte ha analizzato le procedure impiegate per controllare le relazioni statistiche, incluso il calcolo, da parte della Commissione, del tasso di errore residuo; particolare attenzione è stata prestata alla giustificazione di importanti aggiustamenti e correzioni apportati a queste relazioni. Nella propria relazione annuale relativa all’esercizio 2012 la Corte, a proposito della relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale, osservava il cambiamento di approccio della Commissione circa la definizione del tasso di errore residuo per l’aiuto disaccoppiato per le superfici (FEAGA). Nella presente relazione speciale, la Corte elabora ulteriormente le proprie precedenti osservazioni, includendo una valutazione approfondita dell’attendibilità dei controlli sulla spesa agricola (sia FEASR che FEAGA) effettuati dagli Stati membri, nonché della validità del calcolo, da parte della Commissione, del tasso di errore residuo. L’estensione del presente audit è dunque più ampia rispetto a quella della relazione annuale relativa all’esercizio 2012. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 19 OSSERVAZIONI I CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SVOLTI DA QUASI TUTTI GLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI SONO SOLTANTO PARZIALMENTE EFFICACI 28. I controlli amministrativi includono tutti i controlli formalizzati e i controlli incrociati automatizzati necessari per verificare l’ammissibilità delle domande e per individuare ogni possibile irregolarità. Ad esempio, le domande per specifiche parcelle dovrebbero essere controllate confrontandole con le banche dati dei terreni ammissibili. 29. Riguardo ai controlli in loco, gli ispettori degli organismi pagatori devono verificare che le caratteristiche della parcella o del progetto che stanno visitando corrispondano alle informazioni contenute nella domanda, ad esempio misurando la parcella, esaminando le specifiche caratteristiche di un progetto oppure esaminando la documentazione concernente una procedura d’appalto. 16 La Corte stima il tasso di errore basandosi su un campione rappresentativo. Il dato qui menzionato rappresenta la migliore stima. La Corte è certa al 95 % che il tasso di errore nella popolazione 2011 sia compreso tra l’1,1 % (limite inferiore) e il 4,7 % (limite superiore) e che quello della popolazione 2012 sia compreso tra l’1,7 % (limite inferiore) e il 5,9 % (limite superiore). LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEAGA BASATE SULLA SUPERFICIE PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ 30. Tra il 2010 e il 2012, la Corte ha visitato 15 organismi pagatori in dieci Stati membri, al fine di valutare l’efficacia dei loro sistemi di supervisione e controllo per l’RPU/RPUS. Un solo organismo pagatore è stato ritenuto avere sistemi efficaci sia per i controlli amministrativi che per i controlli in loco, mentre i sistemi dei rimanenti 14 sono stati considerati solo parzialmente efficaci o non efficaci in almeno un’area. Una sintesi delle valutazioni è contenuta nell’allegato II. 31. Per il 2011 e il 2012, la verifica condotta dalla Corte su 180 operazioni relative alla spesa FEAGA ha rivelato che il 39 % e il 41 %, rispettivamente, di tali operazioni era inficiato da errori. L’errore più probabile stimato dalla Corte era pari al 2,9 % per il 2011 e al 3,8 % 16 per il 2012. Una parte significativa di tali errori era conseguenza di controlli amministrativi inefficaci o di calcoli dell’aiuto non esatti operati dagli organismi pagatori. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 20 32. In base agli audit di cui sopra 17, nonché in base ai controlli di gestione sull’RPUS e sull’RPU 18, la Corte ha individuato le seguenti principali carenze che inficiano i dati contenuti nelle relazioni degli organismi pagatori e, di conseguenza, il calcolo operato dalla Commissione del tasso di errore residuo: — — le procedure operanti sono insufficienti per garantire che gli aiuti RPUS o RPU siano corrisposti soltanto ai beneficiari che soddisfano la definizione di «agricoltore» del regolamento; — — vi sono carenze concernenti l’affidabilità del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) 19, visto che superfici inammissibili sono state registrate come ammissibili al pagamento (cfr. esempi nel riquadro 1); — — gli organismi pagatori hanno sostituito le parcelle inammissibili dichiarate dagli agricoltori con altre parcelle dopo il termine ultimo previsto dalla normativa 20; — — gli organismi pagatori hanno calcolato gli aiuti in maniera non corretta (per lo più in riferimento a «diritti al pagamento» erronei, anch’essi stabiliti dagli organismi pagatori); e — — valutazione inaccurata dei terreni ammissibili all’interno delle parcelle dichiarate 21 (cfr. esempio nel riquadro 2). 17 Cfr. relazioni annuali della Corte sull’esecuzione del bilancio concernenti gli esercizi finanziari dal 2010 al 2012. 18 Cfr. relazione speciale n. 5/2011 «Il regime di pagamento unico (RPU): aspetti da considerare per migliorare la sana gestione finanziaria» e relazione speciale n. 16/2012 «L’efficacia del regime di pagamento unico per superficie quale sistema transitorio di sostegno agli agricoltori nei nuovi Stati membri» (http://eca.europa.eu). 19 Il SIPA è una banca dati contenente dati registrati relativi all’intera superficie agricola (parcelle di riferimento) dello Stato membro e alle superfici ammissibili. La sua attendibilità è di cruciale importanza per la qualità dei controlli amministrativi incrociati, volti a verificare che l’aiuto sia pagato solo per i terreni ammissibili. 20 Cfr. esempio 3.3 della relazione annuale della Corte sull’esercizio finanziario 2011 (GU C 344 del 12.11.2012, pag. 1). 21 Nel corso degli audit DAS sui sistemi dell’RPU/RPUS 2010-2012, la Corte ha rieseguito 80 controlli in loco effettuati da ispettori degli organismi pagatori in 10 Stati membri. Ciò ha comportato una ri‑misurazione e determinazione delle superfici di 511 parcelle di terreno. La Corte ha constatato errori nell’11 % delle parcelle, visto che le superfici determinate dagli auditor della Corte differivano, oltre i margini di tolleranza applicabili, da quelle determinate dagli organismi pagatori. RIQUADRO 1 ESEMPIO DI DATI ERRATI NEL SIPA In due organismi pagatori (Lombardia in Italia e Galizia in Spagna), la Corte ha riscontrato alcuni casi in cui le parcelle erano registrate nel SIPA come pienamente ammissibili, nonostante fossero coperte da fitta foresta o presentassero altre caratteristiche che le rendevano inammissibili. La Corte ha altresì constatato che il SIPA non era stato aggiornato con i risultati dei recenti controlli in loco eseguiti dagli organismi pagatori di Spagna (Galizia), Italia (Lombardia) e Ungheria. Fonte: Esempio 3.4 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 21 RIQUADRO 2 TERRENI NON AMMISSIBILI VALUTATI COME QUASI PIENAMENTE AMMISSIBILI NEL CORSO DELL’ISPEZIONE DELL’ORGANISMO PAGATORE In Polonia, le BCAA richiedono che vengano svolte periodiche attività sui seminativi. La Corte ha però riscontrato che venivano corrisposti aiuti RPUS relativamente a seminativi non utilizzati (cfr. esempio in foto 1). Tra i beneficiari visitati, la Corte ha spesso riscontrato situazioni simili. Nella maggior parte dei casi, i beneficiari RPUS hanno ricevuto il pieno pagamento dell’aiuto oppure sono stati assoggettati a riduzioni molto modeste, anche quando le autorità avevano riscontrato che i loro terreni non erano stati utilizzati per diversi anni. Foto 1 — Terreno già a seminativo inutilizzato da diversi anni Fonte: Relazione speciale n. 16/2012 della Corte, pag. 23. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 22 LE CARENZE NELLA QUALITÀ DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO SULLE MISURE FEASR PORTANO ALLA MANCATA INDIVIDUAZIONE O COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ 33. Tra il 2010 e il 2012, nel corso dei propri audit di conformità sui sistemi di gestione delle misure di sviluppo rurale, la Corte ha visitato 21 organismi pagatori in 16 Stati membri. La Corte ha ritenuto che un solo organismo pagatore disponesse di sistemi efficaci relativamente ai controlli amministrativi e che solo sei organismi pagatori fossero efficaci per quanto riguarda i propri sistemi per i controlli in loco. Ciò significa che la grande maggioranza degli organismi pagatori controllati è stata giudicata solo parzialmente efficace o persino non efficace in almeno un’area. Una sintesi delle valutazioni è contenuta nell’allegato III. 22 Delle 178 operazioni del 2011 e delle 177 operazioni del 2013, solo 160 erano relative alla spese per lo sviluppo rurale; le rimanenti 18 e 17, rispettivamente, erano relative a spesa per azioni in tema di ambiente e clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori. 23 34. Per il 2011 e il 2012, la Corte ha rilevato che il 57 % e il 63 %, rispettivamente, delle 178 operazioni 22 incluse nel campione della spesa FEASR era inficiate da errori. L’errore più probabile stimato dalla Corte era pari al 7,7 % per il 2011 e al 7,9 % 23 per il 2012. La maggior parte degli errori rilevati dalla Corte avrebbero dovuto essere individuati dagli organismi pagatori nel corso dei loro controlli amministrativi. 35. La Corte ha individuato le seguenti principali carenze che inficiano i dati contenuti nelle relazioni statistiche degli Stati membri e, di conseguenza, il calcolo del tasso di errore residuo 24 effettuato dalla Commissione: — — calcolo e pagamento degli aiuti inesatti; — — carenze sistematiche nei controlli amministrativi, che hanno avuto come conseguenza il finanziamento di spese inammissibili (come l’IVA, per esempio); — — mancato rilevamento di non‑conformità durante i controlli in loco (cfr. esempio nel riquadro 3); — — inosservanza delle procedure in materia di appalti pubblici, che avrebbe dovuto essere rilevata dagli organismi pagatori (cfr. esempio nel riquadro 4); e — — carenze nelle metodologie di campionamento e mancato rispetto del numero minimo di controlli in loco previsto dalla normativa. 36. Gli esempi contenuti nei riquadri da 1 a 4 mostrano che l’affidabilità delle relazioni statistiche degli Stati membri è seriamente compromessa dal fatto che gli organismi pagatori controllati non riescono a rilevare un notevole numero di errori, dei quali non si fa pertanto menzione nelle relazioni inviate alla Commissione. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola La Corte stima il tasso di errore basandosi su un campione rappresentativo. Il dato qui menzionato rappresenta la migliore stima. La Corte è certa al 95 % che il tasso di errore nella popolazione 2011 sia compreso tra il 4,5 % (limite inferiore) ed il 10,9 % (limite superiore) e che quello della popolazione 2012 sia compreso tra il 4,5 % (limite inferiore) e l’11,3 % (limite superiore). 24 Cfr. relazioni annuali della Corte sull’esecuzione del bilancio concernenti gli esercizi finanziari dal 2010 al 2012. 23 RIQUADRO 3 ESEMPIO DI CONTROLLI DI QUALITÀ INSUFFICIENTE IN UNO STATO MEMBRO La Corte ha rieseguito i controlli su un progetto in Italia (Lombardia), il quale aveva come scopo la costruzione presso un’azienda agricola di un edificio a due piani comprendente un laboratorio per la trasformazione di frutta e altri prodotti agricoli, un magazzino e una terrazza per far seccare la frutta. Dopo aver eseguito controlli amministrativi e controlli in loco, l’organismo pagatore ha approvato l’intero importo della domanda di pagamento finale, ossia 221 205 euro. Gli auditor della Corte hanno però constatato che l’edificio aveva prevalentemente le caratteristiche di un’abitazione privata, e non di un edificio costruito a fini agricoli: i relativi costi non erano pertanto ammissibili. Il fatto che le autorità nazionali abbiano accettato l’intero importo della spesa dichiarata denota fondamentali carenze tanto nei controlli amministrativi che in quelli in loco. Fonte: Esempio 4.5 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011. RIQUADRO 4 ESEMPIO DI UNA VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI NON RILEVATA In Romania, il beneficiario (un comune rurale) ha presentato domanda di sostegno per un progetto di investimento che comprendeva una rete di rifornimento idrico, un sistema fognario, il miglioramento di strade locali e un edificio comunale. Nell’ambito della gara d’appalto sono pervenute sette offerte, cinque delle quali sono state respinte dal beneficiario perché non rispondenti ai requisiti. La Corte ha scoperto che l’aggiudicatario non aveva rispettato due requisiti del bando e che, per giunta, altre offerte erano state respinte proprio per il mancato rispetto dei medesimi requisiti. L’organismo pagatore avrebbe dunque dovuto rilevare che la spesa in questione non era ammissibile. La Corte ha riscontrato simili casi di violazione delle norme sugli appalti pubblici in Spagna (Andalusia), Francia, Lituania, Polonia e Slovenia. Fonte: Esempio 4.3 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2012. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 24 LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA INADEGUATE DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI PAGATORI INFLUENZANO ULTERIORMENTE L’ATTENDIBILITÀ DI QUESTE ULTIME 37. Affinché i risultati dei controlli riportati nelle relazioni siano comparabili tra uno Stato membro e l’altro, devono essere compilati usando la stessa metodologia. A tal fine, la Commissione ha emanato linee guida per gli organismi pagatori. IMPRECISIONI NELLE LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE INFLUISCONO SULL’ACCURATEZZA E LA PERTINENZA DELLE INFORMAZIONI RACCOLTE 38. Le linee guida disciplinanti il modo in cui riferire dei risultati dei controlli forniscono in molti aspetti orientamenti chiari agli organismi pagatori; ciononostante, tramite il proprio audit, la Corte ha individuato una serie di carenze che incidono sulla comparabilità e sulla coerenza dei dati riportati. 39. In primo luogo, le linee guida non obbligano gli Stati membri a fornire informazioni sulle date di separazione utilizzate per la compilazione delle relazioni statistiche e neanche sul trattamento delle domande che non erano del tutto evase al momento della stesura della relazione. Di conseguenza, la Commissione non è in grado di valutare pienamente la completezza e la coerenza dei dati contenuti nelle relazioni (cfr. riquadro 5 per diversi esempi di dati incompleti o inaccurati riportati da alcuni degli organismi pagatori controllati). RIQUADRO 5 ESEMPI DI DATI INCOMPLETI O INACCURATI RIPORTATI DA ALCUNI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI In Bulgaria, la relazione iniziale sulle misure FEASR-SIGC è stata compilata all’inizio del giugno 2011, e conteneva soltanto il 75 % delle domande per le misure agroambientali. Le autorità bulgare hanno presentato una relazione aggiornata nel gennaio 2012, la quale tuttavia copriva ancora solo l’85 % delle domande. In Romania, gli auditor della Corte hanno osservato che un significativo numero di decisioni di pagamento usate per la compilazione delle relazioni statistiche sono state in seguito modificate. Di conseguenza, la relazione presentata alla Commissione per le popolazioni FEASR SIGC e FEASR non‑SIGC conteneva solo il 55,4 % e il 73,4 %, rispettivamente, del totale delle riduzioni e sanzioni definitive applicate. Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 25 40. In secondo luogo, gli Stati membri devono presentare le proprie relazioni a luglio di ogni anno e, sei mesi dopo, dette relazioni vengono utilizzate dalla Commissione per calcolare i tassi di errore residuo. Tuttavia, le linee guida non obbligano in maniera specifica gli organismi pagatori a fornire statistiche aggiornate per tale scopo. 41. In terzo luogo, le linee guida non obbligano gli organismi pagatori a conservare una chiara pista di audit che consenta di dimostrare che un numero minimo di controlli di coerenza e di accuratezza sui dati contenuti nelle relazioni statistiche siano stati condotti prima della presentazione di queste ultime alla Commissione. Ciò assume particolare importanza nel contesto delle deboli procedure di verifica riscontrate dalla Corte nella maggior parte degli organismi pagatori visitati (cfr. paragrafo 43). 25 Il fine era di esaminare, per ciascun organismo pagatore, almeno 15 fascicoli per ognuna delle tre popolazioni di spesa oggetto dell’audit. Data la dimensione dei campioni ed il fatto che essi sono stati selezionati per la maggior parte in maniera discrezionale, non è possibile estrapolare i risultati di tali verifiche all’intera popolazione. I SISTEMI DEGLI ORGANISMI PAGATORI CONTROLLATI PER LA COMPILAZIONE E LA VERIFICA DELLE RELAZIONI NON SONO EFFICACI 42. La Corte ha analizzato i sistemi degli organismi pagatori per la compilazione e la verifica delle relazioni, provando a riconciliare i dati presentati nelle statistiche con i dati sottostanti contenuti nelle banche dati degli organismi pagatori (per 24 relazioni statistiche). In aggiunta, gli auditor della Corte hanno esaminato 414 fascicoli 25 per stabilire se i risultati dei controlli in loco e altre informazioni di supporto (domande, richieste di pagamento ecc.) fossero state registrate con precisione nelle banche dati e incluse nelle relazioni presentate alla Commissione. Gli auditor della Corte hanno altresì verificato i calcoli degli importi dell’aiuto, incluse le riduzioni e le sanzioni applicate. 43. Gli auditor della Corte hanno riscontrato che, in otto dei nove organismi pagatori controllati, le procedure scritte in vigore per la verifica dei dati e la compilazione delle relazioni non erano sufficientemente dettagliate. Sebbene i rappresentanti degli organismi pagatori sostenessero che tali verifiche erano state svolte, lo svolgimento delle verifiche non era confermato in modo adeguato da appropriata documentazione probatoria. Queste carenze possono aver contribuito all’inclusione nelle relazioni di dati non corretti, che in seguito sono stati rilevati come tali dalla Commissione o dalla Corte stessa. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 26 44. Dei 414 fascicoli esaminati dalla Corte, in 118 casi (28,5 %) la documentazione probatoria non confermava gli importi inclusi nelle relazioni statistiche. La maggior parte degli errori era relativa all’imprecisione dei dati sottostanti registrati nelle banche dati oppure all’errata applicazione delle regole di compilazione dettate dalla Commissione. Le carenze più significative o più frequenti, aventi un’incidenza sul calcolo dei tassi di errore, sono illustrate di seguito (l’allegato IV contiene ulteriori dettagli sugli errori rilevati): —— la registrazione dei risultati dei controlli in loco nelle banche dati non sempre è stata accurata (Italia, Romania e Regno Unito); —— le banche dati indicavano che i richiedenti o gli importi erano stati oggetto di controlli in loco, sebbene ciò non fosse vero o sebbene non fossero stati soddisfatti tutti i requisiti dei controlli in loco (FEASR per Grecia, Spagna, Polonia, Romania), cfr. esempi nel riquadro 6; —— per la compilazione delle relazioni sono state usate norme per la separazione non documentate, e ciò ha comportato l’applicazione di approcci non uniformi da parte degli organismi pagatori, il che ha inciso negativamente sulla completezza e l’accuratezza dei dati presentati (Grecia, Italia e Romania); e —— nelle relazioni sono state erroneamente incluse riduzioni degli aiuti relative agli esercizi precedenti, e informazioni relative ad alcune misure sono state presentate in tabelle sbagliate delle relazioni (Repubblica ceca e Regno Unito) 26. 26 Alcune misure di sviluppo rurale hanno sia una componente basata sulla superficie sia una componente d’investimento, e avrebbero dovuto essere presentate in modo separato in due distinte tabelle. RIQUADRO 6 ESEMPI DI PRESENTAZIONE NON ACCURATA DEL NUMERO O DEL VALORE DEI CONTROLLI IN LOCO In Polonia, l’organismo pagatore ha considerato alcuni controlli in loco come visite in situ 27 (parte dei controlli amministrativi) e viceversa nella relazione sulle misure FEASR non basate sulla superficie. La rettifica di questo errore avrebbe fatto aumentare il tasso di errore per i richiedenti visitati in loco dallo 0,24 % allo 0,71 %. In Romania, gli anticipi pagati relativamente a misure FEASR non connesse alla superficie sono stati erroneamente presentati sotto la rubrica «Ammontare dei pagamenti coperti da controlli in loco per l’esercizio 2010», e ciò ha prodotto una dichiarazione in eccesso di tale ammontare dell’84 %. Insieme ad altri errori rilevati, ciò ha avuto per conseguenza una dichiarazione complessiva del tasso di errore in difetto del 16 % (il tasso di errore dichiarato era pari al 2,44 %, mentre avrebbe dovuto essere pari al 2,88 %). 27 Le visite in situ sono definite all’articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 74). La loro finalità è di verificare la realizzazione materiale di un progetto. In genere, esse non soddisfano tutti i requisiti dei controlli in loco definiti dall’articolo 27 del medesimo regolamento. Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 27 45. Inoltre, in 16 delle 24 relazioni controllate (66,6 %), gli auditor della Corte hanno riscontrato alcune rilevanti e non spiegate discrepanze 28 tra i dati contenuti nelle relazioni statistiche ed i dati tratti dalle banche dati degli organismi pagatori. 46. Gli errori e i problemi descritti precedentemente in maniera sintetica hanno impatti diversi sui tassi di errore riferiti alla Commissione. Tutti gli Stati membri controllati hanno riscontrato difficoltà nella compilazione delle relazioni: queste ultime, sebbene fossero state controllate dalle autorità nazionali e poi dalla Commissione tramite esame documentale, contenevano ancora errori non rilevati (cfr. esempi nel riquadro 7). 28 La soglia di rilevanza è stata posta al 5 % del relativo totale delle popolazioni controllate (FEAGA SIGC, FEASR SIGC e FEASR non‑SIGC). RIQUADRO 7 ESEMPI DI ERRORI RISCONTRATI AVENTI UN’INCIDENZA SIGNIFICATIVA SUI TASSI DI ERRORE COMUNICATI ALLA COMMISSIONE In Romania, i dati sottostanti usati per la compilazione delle relazioni contenenti i risultati dei controlli per le popolazioni FEASR SIGC e non‑SIGC sono stati successivamente modifi cati; ne è conseguito che alla Commissione sono state comunicate riduzioni di minore entità (cfr. riquadro 5). In base alle informazioni che le autorità romene hanno in seguito fornito alla Corte, quest’ultima ha potuto valutare soltanto l’incidenza degli errori di compilazione rilevati per la popolazione FEASR non‑SIGC, per la quale il tasso di errore è aumentato dal 2,44 % al 2,88 %. In sei delle 13 domande FEASR non‑SIGC esaminate in Bulgaria, gli auditor della Corte hanno riscontrato riduzioni fortemente sovradichiarate nella relazione statistica. Per l’insieme del campione, queste riduzioni erano state dichiarate in eccesso dell’84,2 %. Ciò avrebbe un’incidenza significativa sul tasso di errore calcolato per detto campione (diminuzione dal 6,96 % al 3,9 %). Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 28 IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA LA QUALITÀ DEI CONTROLLI IN LOCO E L’AFFIDABILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE I CONTROLLI DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI SONO INSUFFICIENTI PER NUMERO E QUALITÀ 47. La verifica di conformità eseguita dagli organismi di certificazione sui controlli in loco svolti dagli organismi pagatori ed oggetto del presente audit è descritta in maniera sintetica nella tabella 2. TABELLA 2 PANORAMICA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ CONDOTTE DAGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE SUI CONTROLLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI PER L’ANNO DI DOMANDA 2010 1 Stato membro (organismo pagatore) Dimensione dei campioni di conformità (convalida) controllati per ciascuna popolazione Le ispezioni sono rieseguite o affiancate? FEAGA SIGC FEASR SIGC FEASR non-SIGC Bulgaria (SFA)1 115 137 10 rieseguite per FEAGA e FEASR SIGC/ affiancate per FEASR non-SIGC Repubblica ceca (SAIF) 11 13 10 affiancate Grecia (Opekepe)1 111 111 25 rieseguite per FEAGA e FEASR SIGC/ affiancate per FEASR non-SIGC Spagna (Castiglia La Mancha) 11 10 10 rieseguite Italia (AGEA) 10 10 10 rieseguite/affiancate 10 17 10 rieseguite Romania (PIAA e PARDF) 184 183 0 rieseguite Regno Unito (RPA) 10 10 10 affiancate Polonia (ARMA) 1 Nel caso della Bulgaria, della Grecia e della Romania, la procedura di rafforzamento dell’affidabilità per quanto concerne la legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti è stata introdotta nel 2011 per l’anno di domanda 2010 e riguardava le popolazioni FEAGA SIGC e FEASR SIGC. Per questi tre Stati membri, gli OC hanno svolto test di convalida e rieseguito le ispezioni in loco. 1 Fonte: Corte dei conti europea. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 29 48. Sebbene la Commissione raccomandi di rieseguire in modo completo diversi controlli in loco svolti dagli organismi pagatori, due degli otto organismi di certificazione controllati si sono limitati ad accompagnare gli ispettori degli organismi pagatori durante le ispezioni iniziali. La Corte ritiene che tale approccio non fornisca una valutazione veritiera dell’ambiente di controllo degli organismi pagatori, in quanto gli ispettori verosimilmente svolgono i controlli in modo più attento in presenza degli auditor dell’organismo di certificazione. 49. Inoltre, tranne che per gli organismi di certificazione che hanno applicato la procedura facoltativa del «rafforzamento dell’affidabilità», la dimensione dei campioni per i test di conformità (10-17 operazioni per popolazione di spesa) non è abbastanza grande da consentire di trarre alcuna conclusione valida in merito alla qualità dei controlli in loco. RIQUADRO 8 ESEMPI DI CARENZE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE: LE LORO VERIFICHE NON RIGUARDAVANO TUTTI I REQUISITI PER UN FINANZIAMENTO UE In Repubblica ceca, Polonia e Regno Unito, i questionari utilizzati dagli organismi di certificazione per verificare i controlli in loco effettuati presso i richiedenti l’aiuto RPU o RPUS non facevano riferimento ad alcune essenziali condizioni di ammissibilità per gli aiuti RPU/RPUS. Ad esempio, non veniva verificato: ο ο se il richiedente fosse un «agricoltore» ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio 29, ossia se esercitasse un’attività agricola; ο ο se il richiedente avesse le parcelle dichiarate a propria disposizione alla data fissata dallo Stato membro (articolo 124, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009); ο ο se la superficie fosse ammissibile all’RPU/RPUS (articolo 35, paragrafo 1 e articolo 124 del regolamento (CE) n. 73/2009); e ο ο se le parcelle fossero state identificate in maniera affidabile, in modo da poter essere localizzate e misurate (articolo 6 del regolamento (CE) n. 1122/2009). 29 Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16). Fonte: Elementi probatori raccolti nel corso dell’audit espletato dalla Corte. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 30 50. Gli auditor della Corte hanno esaminato i documenti di lavoro, selezionati su base casuale, degli organismi di certificazione per uno dei controlli in loco rieseguiti per ognuna delle popolazioni di spesa controllate (FEAGA SIGC, FEASR SIGC e non‑SIGC). Tale esame ha rivelato che le verifiche effettuate da quattro degli otto organismi di certificazione non riguardavano tutti i requisiti della normativa UE, e che il loro lavoro non era sufficientemente corroborato da documentazione probatoria (cfr. esempi nel riquadro 8). 51. Per le ragioni esposte, la Corte ritiene che le valutazioni operate dagli organismi di certificazione controllati non forniscono garanzie sufficienti sull’efficacia dei controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori e che esse non possono dunque contribuire in maniera significativa alla valutazione dell’attendibilità delle relazioni statistiche. PER QUANTO RIGUARDA GLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CHE HANNO APPLICATO LA PROCEDURA DI «RAFFORZAMENTO DELL’AFFIDABILITÀ», LE LORO VALUTAZIONI DEI RISULTATI DEGLI ESTESI CAMPIONI CONTROLLATI SONO INFICIATE DA GRAVI LACUNE 52. 30 «Le istruzioni della Commissione contemplano [...] un margine di tolleranza del 2 % tra gli importi degli aiuti convalidati dall’organismo pagatore e quelli determinati dall’organismo di certificazione, nonché un ulteriore margine di tolleranza del 2 % per eventuali errori di compilazione delle statistiche sulle verifiche in loco da parte degli organismi pagatori. In virtù di tali due margini di tolleranza, gli organismi di certificazione possono convalidare tassi di errori residui che potrebbero essere sottostimati fino a 4 punti percentuali, compromettendo così l’applicazione della soglia di rilevanza definita». (Fonte: paragrafo 3.37 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011). Nella propria relazione annuale sull’esercizio 2011, la Corte ha menzionato le incongruenze concettuali 30 esistenti nelle linee guida della Commissione applicabili al lavoro degli organismi di certificazione circa la «procedura di rafforzamento dell’affidabilità in materia di legittimità e regolarità delle operazioni al livello dei beneficiari finali». La Commissione non ha ancora adottato alcuna misura per risolvere tali incongruenze. RIQUADRO 9 CARENZE NEL LAVORO SVOLTO DAGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE In Bulgaria, l’organismo di certificazione ha esternalizzato ad un fornitore di servizi la riesecuzione dei controlli in loco. In parecchi casi, la Corte ha rilevato che il fornitore di servizi aveva valutato in modo erroneo l’ammissibilità dei terreni. Per di più, l’organismo di certificazione non aveva rilevato che, nel caso in cui la stessa superficie era dichiarata da due agricoltori (domande multiple), l’organismo pagatore, in violazione della normativa UE, sostituiva la superficie dichiarata da uno dei due agricoltori con una superficie equivalente non dichiarata situata in un’altra parte della parcella di riferimento. In Romania, l’organismo pagatore ha trattenuto tutti i pagamenti selezionati dall’organismo di certificazione e ha fornito a quest’ultimo simulazioni di pagamento che escludevano le superfici inammissibili. Ciò ha compromesso l’affidabilità del lavoro dell’organismo di certificazione. Fonte: Esempio 3.6 della relazione annuale della Corte sull’esercizio 2011. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 31 53. La Corte ha esaminato gli audit espletati dagli organismi di certificazione sulle popolazioni FEAGA SIGC in Bulgaria e Romania per l’anno di domanda 2010 e in Lussemburgo e Regno Unito (Irlanda del Nord) per l’anno di domanda 2011 e ha concluso che la qualità del lavoro svolto dagli organismi di certificazione era insufficiente (cfr. riquadro 9). 54. Alla luce delle constatazioni di audit sopra esposte, la Corte ritiene che il lavoro svolto dagli organismi di certificazione nell’attuare le linee guida relative al «rafforzamento dell’affidabilità» non fornisca sufficiente certezza circa l’efficacia dei controlli in loco operati dagli organismi pagatori e, di conseguenza, circa l’attendibilità delle relazioni statistiche. IL RIESAME DELLE RELAZIONI STATISTICHE DA PARTE DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE CONTROLLATI HA PORTATA LIMITATA E NON FORNISCE UNA RAGIONEVOLE CERTEZZA CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DI DETTE RELAZIONI 55. Le linee guida della Commissione illustrano il lavoro che dovrebbe essere svolto dagli organismi di certificazione sulle relazioni statistiche presentate dagli organismi pagatori al fine di giungere ad una conclusione in merito alla corretta compilazione di tali relazioni e alla riconciliazione delle stesse con le relative banche dati, con una pista di audit adeguata. In particolare, gli organismi di certificazione dovrebbero verificare la precisione delle informazioni registrate nelle banche dati ed usate per la compilazione delle relazioni raffrontandole ai documenti sottostanti (domande e relazioni ispettive) per un campione di almeno 20 relazioni ispettive. 56. Gli auditor della Corte hanno individuato le seguenti carenze nell’attuazione delle linee guida citate: — — le conclusioni cui era giunto l’organismo di certificazione — ossia che la riconciliazione delle relazioni con le banche dati dell’organismo pagatore era corroborata da una pista di audit adeguata — non hanno trovato conferma in quanto constatato dalla Corte (Bulgaria, Grecia, Polonia e Romania); — — il campione di 20 fascicoli includeva solo pagamenti relativi a misure FEASR SIGC e non comprendeva alcun pagamento a titolo delle misure FEASR non basate sulla superficie (Bulgaria); e — — l’esame dei campioni di 20 fascicoli era inadeguato, nella misura in cui non garantiva che i dati presentati nelle relazioni statistiche fossero stati verificati tramite confronto con la documentazione sottostante, ad esempio con le domande (Grecia e Italia). Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 32 57. Inoltre, la Corte ritiene che le linee guida della Commissione non siano chiare a sufficienza e che alcuni controlli abbiano portata limitata, il che riduce la loro efficacia. In particolare: — — le linee guida della Commissione non obbligano gli organismi di certificazione a fornire commenti sulle procedure operanti presso l’organismo pagatore per la compilazione e la verifica delle statistiche; — — l’organismo di certificazione non è obbligato a svolgere alcuna verifica di coerenza o di completezza raffrontando i dati contenuti nelle relazioni statistiche alle informazioni contenute in altre relazioni disponibili (ad esempio, relazioni dell’anno precedente, relazioni trimestrali di pagamento FEASR, elenchi di richiedenti selezionati per i controlli in loco ed elenchi di richiedenti effettivamente ispezionati); — — la verifica di un campione di 20 relazioni ispettive per popolazione è troppo strettamente incentrata sul corretto inserimento dei risultati dell’ispezione nella banca dati e sull’inclusione di tali risultati nelle relazioni statistiche (anziché essere focalizzata sulla correttezza dei dati sottostanti). La Corte ritiene che la verifica debba essere estesa ad una valutazione dell’adeguatezza del lavoro svolto dall’organismo pagatore a partire dal momento in cui quest’ultimo ha ricevuto le domande, ed includere pertanto un esame dei controlli amministrativi svolti sulle domande; e — — la dimensione dei campioni (20 operazioni) da verificare è troppo piccola per consentire di estrapolare i risultati di tali verifiche all’intera popolazione, impedendo dunque la quantificazione dell’incidenza sui tassi di errore. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 33 CARENZE INDIVIDUATE NEL RIESAME, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELLE RELAZIONI STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI LA CONCEZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA COMMISSIONE NON È ADATTA ALLE DIVERSE FINALITÀ PER LE QUALI LE INFORMAZIONI VENGONO UTILIZZATE 58. Le informazioni richieste agli Stati membri dovrebbero essere definite in modo chiaro e basate sulle esigenze della Commissione; in altre parole, dovrebbero essere disponibili al momento giusto e possedere il livello qualitativo necessario in termini di accuratezza e completezza. 59. La Commissione raccoglie informazioni sui risultati dei controlli amministrativi e in loco per l’anno di domanda n il 15 luglio dell’anno n + 1 e le utilizza per monitorare l’attuazione, da parte degli Stati membri, dei vari regimi di sostegno, ai fini della pianificazione degli audit e per calcolare il tasso di errore residuo pubblicato nella relazione annuale di attività alla fine di marzo dell’anno n + 2 (cfr. allegato V). 60. Mentre le domande di aiuto FEAGA SIGC per l’anno n dovrebbero essere pagate entro il 30 giugno dell’anno successivo 31 , tale limite temporale non esiste per i regimi di aiuto FEASR rientranti nel SIGC, per cui è legale effettuare i pagamenti dopo il 15 luglio dell’anno n + 1. Le risultanze delle visite della Corte presso gli Stati membri hanno mostrato che parecchi organismi pagatori avevano trattato un considerevole numero di domande FEASR SIGC per l’anno di domanda 2010 dopo il 15 luglio 2011. Per di più, dato il tempo occorrente per compilare le relazioni statistiche, alcuni organismi pagatori che trattano un elevato numero di domande non sono nemmeno stati in grado di includere nelle rispettive relazioni i dati definitivi relativi alle domande trattate dopo la fine di maggio 2011. Tali dati sono stati o comunicati sotto forma di stime oppure omessi del tutto. 61. Le relazioni statistiche sulle misure FEASR non‑SIGC incluse nella RAA per un dato anno contengono i risultati dei controlli in loco relativi alle domande che erano state pagate nel corso dell’anno precedente. Le statistiche utilizzate nella RAA non sono dunque pienamente pertinenti per il periodo di riferimento in questione. 31 Articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 34 62. Nel complesso, la Corte ritiene che il sistema informativo della Commissione fornisca dati che non sono sufficientemente accurati e completi, e che inoltre non sono pienamente pertinenti, per permettere alla Commissione di stimare il tasso di errore residuo. NONOSTANTE LE CARENZE SOPRA CITATE, LA COMMISSIONE HA RILEVATO ERRORI IN PIÙ DELLA METÀ DELLE RELAZIONI DEGLI STATI MEMBRI 63. I dati di dettaglio a sostegno delle relazioni statistiche (tabelle delle X) non sono rese disponibili alla Commissione in tempo per l’esame documentale, e non sono nemmeno in un formato adatto a tale esame. Di conseguenza, l’esame condotto dalla Commissione si limita a controllare la coerenza interna di tali relazioni. Questa limitazione spiega perché alcuni errori individuati nel corso dell’audit espletato dalla Corte non fossero stati rilevati in occasione dell’esame documentale condotto dalla Commissione. 64. I risultati dell’esame documentale svolto dalla Commissione sono sintetizzati nella figura 2. FIGURA 2 QUADRO D’INSIEME DELLE CORREZIONI APPORTATE ALLE RELAZIONI STATISTICHE IN SEGUITO ALL’ESAME DOCUMENTALE SVOLTO DALLA COMMISSIONE Relazioni che sono state corrette dopo esser state pubblicate nella Relazione annuale di attività 2011 6% Correzioni apportate alle relazioni aventi incidenza rilevante sui tassi di errore 22 % Correzioni minori apportate alle relazioni aventi incidenza limitata sui tassi di errore 26 % Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Relazioni non modificate dopo esser state presentate 46 % 35 65. Se da un lato la Corte ha individuato alcune carenze relative all’attuazione, da parte della Commissione, delle procedure di verifica, il considerevole numero di errori rilevati dalla Commissione per i tre tipi di relazioni controllate (FEAGA‑SIGC, FEASR‑SIGC e FEASR non‑SIGC) dimostra che l’esame documentale effettuato da quest’ultima è nondimeno capace di rilevare una serie di errori, per lo più di compilazione, che non erano stati individuati al livello degli Stati membri. Ciò evidenzia anche il fatto che la maggior parte degli Stati membri non riesce a fornire statistiche complete e accurate entro il termine ultimo fissato. L’ESAME SVOLTO DALLA COMMISSIONE SULLE RELAZIONI STATISTICHE NEL CORSO DEGLI AUDIT DI CONFORMITÀ DA ESSA ESPLETATI NONÈ SUFFICIENTE 66. Come spiegato in precedenza, l’estensione dell’esame documentale delle relazioni ha alcune limitazioni, ma queste ultime possono essere attenuate tramite le visite effettuate presso gli Stati membri selezionati nel quadro dell’audit di conformità (che formano parte della procedura di liquidazione dei conti). 67. Tuttavia, l’estensione del lavoro non era illustrata in dettaglio in nessuno dei documenti interni della Commissione. Di conseguenza, il personale della Commissione ha adottato approcci diversi nel corso delle visite di audit presso gli organismi pagatori. Inoltre, la portata delle riconciliazioni e dei test di verifica era limitata e, in alcuni casi, addirittura escludeva i controlli sulle riduzioni comunicate, sebbene tale informazione sia cruciale per il calcolo del tasso di errore residuo. 68. La maggior parte degli errori e delle anomalie riscontrate dalla Commissione nel corso degli audit di conformità era relativa a relazioni sulle misure FEASR. Gli errori maggiormente significativi sono stati rilevati in tre organismi pagatori controllati tra il settembre e il dicembre 2011. Ciononostante, la Commissione non ha chiesto agli organismi pagatori in questione di presentarle versioni corrette delle relazioni, oppure le ha ricevute troppo tardi per tenerne conto ai fini del calcolo del tasso di errore residuo pubblicato nella relazione annuale di attività nel marzo 2012. 69. La Corte ritiene che gli audit di verifica della conformità possano meglio contribuire a migliorare la qualità delle relazioni statistiche degli Stati membri procedendo regolarmente alla verifica delle statistiche comunicate, mediante raffronto con i dati sottostanti degli organismi pagatori. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 36 LA STIMA DEI PAGAMENTI IRREGOLARI OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA E INCIDE SULL’ATTENDIBILITÀ DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI AFFIDABILITÀ DELLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE GLI APPROCCI SEGUITI DAGLI STATI MEMBRI PER ESTRARRE CAMPIONI CASUALI NON SEMPRE SONO STATISTICAMENTE VALIDI E INFICIANO LA RAPPRESENTATIVITÀ DI DETTI CAMPIONI 70. La Corte ha dapprima appurato se la Commissione fornisse agli Stati membri orientamenti chiari su come estrarre un campione casuale di richiedenti da sottoporre a controlli in loco e, in seconda battuta, se le procedure attuate dagli organismi pagatori garantissero che i richiedenti fossero selezionati su base casuale e fossero il più possibile rappresentativi dell’intera popolazione. In merito al primo punto, la Corte ha osservato che la Commissione non fornisce orientamenti sufficientemente chiari sul campionamento su base casuale ed inoltre non obbliga gli organismi pagatori a verificare ex post se il campione casuale sia rappresentativo dell’intera popolazione con riferimento a certe caratteristiche chiave (ad esempio, dimensione dell’azienda agricola o tipo di superficie agricola coltivata). 71. Quanto al secondo punto, la Corte ha rilevato le seguenti carenze concernenti le selezioni su base casuale: — — gli organismi pagatori non documentavano in modo abbastanza chiaro i passi da seguire nella selezione su base casuale per evitare di applicare metodi diversi da un anno all’altro (Spagna (Castiglia La Mancha), Italia (AGEA), Polonia e Romania); — — i campioni casuali erano a volte tratti esclusivamente da popolazioni ad elevato rischio (Spagna (Castiglia La Mancha)), risultando quindi un campione basato sul rischio piuttosto che un campione estratto su base casuale; — — il metodo di campionamento utilizzato dava priorità a coloro che avevano richiesto l’aiuto per più di una misura basata sulla superficie, il che significava che il campione non era pienamente rappresentativo dell’intera popolazione: coloro che richiedevano l’aiuto RPUS e quello per le zone svantaggiate avevano una probabilità più alta di essere selezionati rispetto a coloro che richiedevano soltanto l’aiuto RPUS (Bulgaria, Repubblica ceca, Grecia e Romania); — — alcuni nuovi richiedenti per le misure FEASR basate sulla superficie non avevano alcuna possibilità di essere selezionati per i controlli in loco, poiché il campione casuale veniva estratto prima dello scadere del termine di presentazione della domanda (Grecia); e Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 37 — — tra la popolazione del campione casuale e l’intera popolazione vi erano differenze significative e non spiegate riguardo ad alcune caratteristiche chiave, quali la media della superficie agricola dichiarata (Italia (AGEA)). Ciò fa sorgere dubbi circa il metodo di campionamento casuale applicato. 72. Le carenze nel campionamento su base casuale dei richiedenti per i controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori hanno inficiato la rappresentatività statistica dei campioni e, di conseguenza, l’attendibilità dei tassi di errore. La maggior parte di dette carenze, prese singolarmente, avrebbe solo una limitata incidenza sui tassi di errore, ma nel caso di un organismo pagatore (Spagna (Castiglia La Mancha)) l’incidenza potenziale potrebbe essere importante, dato che i problemi riscontrati erano più gravi. 32 Queste valutazioni per il 2011 sono consistite in esami documentali delle informazioni a disposizione dei servizi della Commissione (risultati degli audit di conformità, relazioni della Corte e relazioni degli organismi di certificazione) che per lo più si riferivano ad anni precedenti. IL METODO UTILIZZATO DALLA COMMISSIONE PER STIMARE IL TASSO DI ERRORE RESIDUO NON È STATISTICAMENTE VALIDO 73. La Corte ha valutato se i calcoli del tasso di errore residuo effettuati dalla Commissione fossero stati svolti correttamente da un punto di vista aritmetico e se la Commissione fosse in grado di fornire stime statisticamente valide dei tassi di errore nei pagamenti una volta svolti tutti i controlli. 74. Prima della RAA 2012, la DG Agricoltura e sviluppo rurale basava il proprio calcolo del tasso di errore residuo sui risultati dei controlli in loco contenuti nelle relazioni statistiche degli Stati membri. Tuttavia, per tener conto delle carenze nei controlli amministrativi e in loco, la Commissione aumentava i tassi di errore comunicati del 25 %. 75. Nella RAA 2012, in seguito ad una valutazione dell’affidabilità delle procedure applicate, la DG Agricoltura e sviluppo rurale ha rivisto il proprio approccio. La Commissione ha operato valutazioni di ogni organismo pagatore 32 e, sulla base dei risultati di tali valutazioni, ha corretto i tassi di errore riportati (cfr. anche allegato I). Nel 2012, i tassi di errore comunicati sono stati dunque rivisti di 2-5 punti percentuali in 37 degli 81 organismi pagatori. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 38 76. Di conseguenza, il tasso di errore residuo calcolato dalla Commissione per la spesa FEAGA SIGC per il 2012 è pari al 2,4 %, ossia 4,5 volte maggiore del tasso di errore dello 0,54 % 33 calcolato sulla base delle relazioni statistiche degli Stati membri. 77. I risultati del nuovo approccio confermano che le relazioni statistiche, le dichiarazioni dei direttori degli organismi pagatori e il lavoro svolto dagli organismi di certificazione possono offrire soltanto una garanzia limitata. In effetti, nei 37 organismi pagatori il cui tasso di errore relativo alla spesa FEAGA SIGC è stato corretto dalla Commissione, i direttori avevano espresso un giudizio senza rilievi e, per 32 di essi, anche gli organismi di certificazione avevano espresso un giudizio senza rilievi. 78. Il cambio di approccio del 2012 prende atto delle carenze rilevate nelle relazioni annuali della Corte e confermate dal Servizio di audit interno della Commissione nel 2013. La Corte ritiene che questo nuovo approccio rappresenti un passo nella giusta direzione, ma esso è applicato solo parzialmente; dovrebbe altresì osservarsi che l’incremento da 2 fino 5 punti percentuali nei tassi di errore comunicati non è statisticamente valido e non fornisce attualmente una base attendibile per la stima del tasso di errore residuo. 33 Media ponderata dei tassi di errore dell’UE a 27 indicati dagli Stati membri nelle relazioni statistiche per la popolazione di spesa FEAGA SIGC. TABELLA 3 EVOLUZIONE DEI TASSI DI ERRORE PIÙ PROBABILE STIMATI DALLA CORTE E DEI TASSI DI ERRORE RESIDUO CALCOLATI DALLA COMMISSIONE Risultati dei controlli sulle operazioni effettuati dalla Corte Spesa Limite inferiore Tasso di errore più probabile Limite superiore Calcolo dei tassi di errore residuo operato dalla Commissione FEAGA per l'esercizio 2011 1,1 % 2,9 % 4,7 % 0,55 % FEAGA per l'esercizio 2012 1,7 % 3,8 % 5,9 % 2,24 % FEASR per l'esercizio 20111 4,5 % 7,7 % 10,9 % 1,89 % FEASR per l'esercizio 2012 4,5 % 7,9 % 11,3 % 1,62 % 1 Delle 178 operazioni del 2011 e delle 177 operazioni del 2012, soltanto 160 riguardavano la spesa per lo sviluppo rurale; le restanti 18 e 17 riguardavano rispettivamente la spesa per ambiente e azione per il clima, affari marittimi e pesca, salute e tutela dei consumatori. 1 Fonte: Relazioni annuali della Corte sull’esecuzione del bilancio concernenti gli esercizi finanziari 2011 e 2012 e relazione annuale di attività 2012 della DG Agricoltura e sviluppo rurale. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 39 IL LIVELLO DI ERRORE COMUNICATO DALLA DG AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE NON PUÒ ESSERE RAFFRONTATO ALL’ERRORE PIÙ PROBABILE DETERMINATO DALLA CORTE 79. La Corte ha confrontato la propria metodologia per la verifica delle operazioni e la stima del tasso di errore più probabile con la metodologia usata dalla Commissione per il calcolo del tasso di errore residuo. 80. Come indicato in tabella 3, negli ultimi anni la Commissione ha ripetutamente pubblicato tassi di errore residuo più bassi del tasso di errore più probabile stimato dalla Corte. 81. Le significative differenze tra le stime dei tassi di errore effettuate dalla Corte e quelle effettuate dalla Commissione richiedono un chiarimento. Partendo da quanto constatato dalla Corte, le spiegazioni possono essere trovate negli elementi sintetizzati nei paragrafi che seguono. 82. In primo luogo, le metodologie impiegate per calcolare i tassi di errore sono diverse. 83. In secondo luogo, per quanto riguarda gli «aggiustamenti» apportati dalla Commissione (cfr. paragrafi 74-78), la Corte ritiene che essi non siano validi dal punto di vista statistico per tener conto della natura inattendibile delle relazioni statistiche degli Stati membri, che sono la componente fondamentale del tasso di errore residuo stimato dalla Commissione. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 40 84. In terzo luogo, i campioni di beneficiari oggetto di controlli in loco da parte degli organismi pagatori sono notevolmente più grandi dei campioni utilizzati dalla Corte e dovrebbero, in teoria, consentire stime più precise del tasso di errore residuo; tuttavia, le carenze individuate nell’efficacia dei controlli e nella compilazione delle relazioni compromettono l’attendibilità delle relazioni presentate alla Commissione. Da parte sua, la Corte espleta approfonditi controlli documentali e sul posto di tutte le condizioni di ammissibilità per i pagamenti selezionati nei campioni e, in molti casi, rileva errori che avrebbero dovuto essere scoperti dagli organismi pagatori tramite i controlli amministrativi o quelli in loco. 85. Ciò è illustrato con maggiori dettagli dai due grafici seguenti, che analizzano gli errori riscontrati nelle operazioni testate dalla Corte per l’e sercizio finanziario 2011. La figura 3 mostra che, per quanto riguarda le operazioni FEAGA, il 55 % degli errori rilevati dalla Corte avrebbe dovuto essere corretto in una fase precedente dagli organismi pagatori. 86. La figura 4 mostra che, per quanto riguarda le operazioni FEASR, il 76 % degli errori rilevati dalla Corte avrebbe dovuto essere corretto in una fase precedente dagli organismi pagatori. FIGURA 3 TIPI DI ERRORE RISCONTRATI NELL’AMBITO DELL’AUDIT SULLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI RELATIVE AD «AGRICOLTURA: SOSTEGNO AL MERCATO E AIUTI DIRETTI» (ESERCIZIO 2011) Errori di condizionalità 7% Errori amministrativi (violazione delle disposizioni sugli appalti) 20 % Errori di sovradichiarazione della superficie 38 % Errori amministrativi (inefficaci controlli incrociati con la banca dati sugli animali) 10 % Errori aministrativi (calcolo errato dei pagamenti/diritti) 25 % Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 41 87. In quarto luogo, l’incidenza quantitativa di un errore può essere valutata dalla Corte in modo diverso rispetto a quanto raccomandato dalle linee guida della Commissione. Ad esempio, la Corte considera una violazione rilevante delle norme in materia di appalti come un errore del 100 % (dato che l’operazione non avrebbe dovuto essere nemmeno autorizzata), mentre le linee guida della Commissione prescrivono una valutazione della «gravità» della violazione, il che può comportare che un errore sia stimato soltanto al 20 % dell’intero pagamento. 88. In quinto luogo, la violazione delle norme in materia di condizionalità è inclusa nel calcolo del tasso di errore stimato dalla Corte, mentre la Commissione esclude tali violazioni dal proprio calcolo dei tassi di errore residuo. Ad esempio, le violazioni della condizionalità hanno rappresentato 0,2 punti percentuali del tasso di errore più probabile calcolato dalla Corte per la spesa FEAGA nel 2011. 89. Infine, i controlli degli organismi pagatori sono svolti ex ante (ossia prima di procedere ai pagamenti), mentre la Corte controlla i pagamenti già effettuati (ossia ex post). FIGURA 4 TIPI DI ERRORE RISCONTRATI NELL’AMBITO DELL’AUDIT SULLA REGOLARITÀ DELLE OPERAZIONI RELATIVE A «SVILUPPO RURALE» (ESERCIZIO 2011) Mancato rispetto degli impegni agroambientali 9% Errori amministrativi (calcolo dei pagamenti errato / pagamenti inammissibili) 45 % Errori di condizionalità 3% Altri errori 4% Errori di sovradichiarazione della superficie 8% Errori amministrativi (violazione delle norme sugli appalti) 31 % Fonte: Relazione annuale della Corte sull’esecuzione del bilancio concernente l’esercizio finanziario 2011. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 42 CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 90. La Corte ha valutato se le relazioni contenenti i risultati dei controlli amministrativi e dei controlli in loco svolti dagli organismi pagatori relativamente all’anno di domanda 2010 fossero attendibili. Ha inoltre valutato se l’uso da parte della Commissione di tali relazioni statistiche e il calcolo di un tasso di errore residuo da questa operato fornissero una stima valida dal punto di vista statistico delle irregolarità presenti nei pagamenti. Nel complesso, la Corte conclude che i risultati dei controlli sulla spesa agricola svolti dagli Stati membri, poi pubblicati dalla Commissione, non sono attendibili. L’EFFICACIA DEI CONTROLLI AMMINISTRATIVI E DI QUELLI IN LOCO SVOLTI DAGLI ORGANISMI PAGATORI DEV’ESSERE CONSIDEREVOLMENTE MIGLIORATA 91. Gli audit espletati in passato dalla Corte, e anche quelli espletati dalla stessa Commissione, mostrano che i sistemi posti in essere per i controlli amministrativi e in loco erano solo parzialmente efficaci, nuocendo quindi gravemente all’attendibilità delle informazioni che gli Stati membri forniscono alla Commissione (paragrafi 30-36). RACCOMANDAZIONE 1 La Commissione dovrebbe assicurarsi che i controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori siano efficaci. La Corte ribadisce a tal proposito le raccomandazioni specifiche formulate nelle proprie due ultime relazioni annuali: —— gli organismi pagatori dovrebbero significativamente migliorare i loro controlli amministrativi (procedure di verifica delle domande, rilevazione di spese inammissibili) e avvalersi di tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono per individuare e correggere gli errori contenuti nelle domande; —— la qualità delle banche dati SIPA dovrebbe essere significativamente migliorata, al fine di individuare in modo chiaro superfici inammissibili; e —— le ispezioni in loco dovrebbero essere condotte in modo più rigoroso, al fine di stabilire in modo corretto le superfici e la spesa ammissibili. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 43 LE RELAZIONI STATISTICHE PRODOTTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DOVREBBERO ESSERE VERIFICATE E COMPILATE IN MODO PIÙ RIGOROSO PRIMA DI ESSERE TRASMESSE ALLA COMMISSIONE 92. Sebbene la Commissione fornisca linee guida dettagliate per la compilazione delle relazioni statistiche, gli organismi pagatori non sempre le applicano in modo corretto. Inoltre, i dati inclusi nelle relazioni erano spesso incompleti o basati su stime, dato che le relazioni venivano finalizzate prima che tutte le domande fossero trattate (paragrafi 37-41). 93. La maggior parte degli organismi pagatori controllati non disponeva di procedure scritte per determinare l’accuratezza delle relazioni prima che esse venissero presentate alla Commissione. Gli organismi pagatori hanno effettuato alcuni test di verifica, ma la natura e la portata di tali test erano limitate e non consentivano di individuare errori successivamente rilevati dall’esame documentale svolto dalla Commissione o dall’audit espletato dalla Corte. Per di più, la maggior parte dei controlli effettuati dagli organismi pagatori non erano debitamente documentati (paragrafi 42-46). RACCOMANDAZIONE 2 La Commissione dovrebbe migliorare la chiarezza delle sue linee guida per la compilazione delle relazioni statistiche. In particolare, le linee guida dovrebbero fornire istruzioni sulle date di separazione degli esercizi da utilizzare e sul trattamento delle domande non ancora evase, nonché sulla natura e sulla portata dei controlli che gli organismi pagatori devono svolgere prima che le relazioni siano presentate alla Commissione. Gli organismi pagatori degli Stati membri dovrebbero porre in essere procedure scritte per la verifica e la compilazione dei dati inclusi nelle relazioni e dovrebbero documentare in modo adeguato tutti i controlli svolti. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 44 IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE ALLA COMMISSIONE SUFFICIENTI GARANZIE CIRCA L’ATTENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE 94. Gli organismi di certificazione non forniscono alla Commissione sufficienti garanzie sull’adeguatezza dei controlli in loco svolti dagli organismi pagatori e sull’attendibilità delle statistiche (paragrafi 47-57). RACCOMANDAZIONE 3 La Commissione dovrebbe modificare le linee guida emanate per gli organismi di certificazione e monitorare la corretta attuazione delle stesse. Le modifiche dovrebbero essere concepite per: —— aumentare le dimensioni minime del campione di controlli in loco svolti dagli organismi pagatori che dovrebbe essere verificato dagli organismi di certificazione; —— prescrivere la riesecuzione di tali controlli, invece del solo affiancamento degli ispettori degli organismi pagatori; e —— chiarire ulteriormente il lavoro di verifica che deve essere svolto sulla compilazione delle relazioni statistiche. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 45 LA COMMISSIONE HA SVOLTO UN CONTROLLO LIMITATO SULLE STATISTICHE DEGLI STATI MEMBRI E LE HA UTILIZZATE IN MODO INAPPROPRIATO 95. La Corte ritiene che il sistema informativo della Commissione sui risultati dei controlli degli Stati membri non risponda efficacemente alle esigenze della Commissione. Alcune delle informazioni rese attualmente disponibili non sono del tutto pertinenti o sono incomplete e imprecise per essere usate come tali nella relazione annuale di attività e nella procedura di discarico (paragrafi 58-62). 96. Il fatto che la Commissione conduca un esame limitato delle statistiche degli Stati membri non può garantire l’attendibilità delle stesse. L’esame documentale operato dalla Commissione sulle relazioni statistiche si limita al controllo della coerenza interna delle informazioni in esse contenute, e non permette di verificare il loro contenuto tramite raffronto con i dati sottostanti (paragrafi 63-65). 97. Queste limitazioni non sono del tutto attenuate tramite gli audit (di conformità) sul posto espletati dalla Commissione negli Stati membri selezionati. Inoltre, quando nel corso di tali audit la Commissione ha individuato dati non corretti nelle relazioni statistiche, ciò non ha condotto ad una correzione dei dati usati nella relazione annuale di attività (paragrafi 66-69). RACCOMANDAZIONE 4 La Commissione dovrebbe fare in modo di ricevere, al momento più appropriato, informazioni complete sui controlli svolti dagli organismi pagatori. In particolare, le scadenze per la presentazione delle relazioni statistiche alla Commissione dovrebbero essere riesaminate, cercando di allinearle meglio al periodo dell’anno in cui le relazioni sono effettivamente verificate e utilizzate dai servizi della Commissione. Ciò riveste particolare importanza per il calcolo del tasso di errore residuo effettuato dalla Commissione. La Commissione dovrebbe armonizzare i sistemi per la verifica delle relazioni statistiche. Le verifiche documentali dovrebbero essere, per quanto possibile, automatizzate e includere la sistematica riconciliazione dei dati contenuti nelle relazioni con i dati sottostanti. Gli audit di conformità espletati dalla Commissione dovrebbero riguardare anche l’esame delle verifiche svolte da organismi pagatori e organismi di certificazione. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 46 LA STIMA DEL TASSO DI ERRORE RESIDUO OPERATA DALLA COMMISSIONE NON È STATISTICAMENTE VALIDA 98. Nella relazione annuale di attività della DG Agricoltura e sviluppo rurale, la dichiarazione di affidabilità del direttore generale, riguardante tra l’altro la legittimità e regolarità delle operazioni a livello dei beneficiari finali, viene suffragata da tassi di errore residuo stimati sulla base delle relazioni statistiche degli Stati membri sui risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori. 99. Come illustrato nella presente relazione, le statistiche degli Stati membri, a causa delle carenze in esse presenti, non forniscono in quanto tali una base affidabile per le stime del tasso di errore residuo da parte della Commissione. Inoltre, gli aggiustamenti operati dalla Commissione sui tassi di errore calcolati per ciascun organismo pagatore non sono statisticamente validi, così come non lo è il tasso di errore residuo (paragrafi 73-78). RACCOMANDAZIONE 5 La Commissione, sulla base del lavoro degli organismi pagatori e del ruolo esteso degli organismi di certificazione, dovrebbe adottare le misure necessarie per giungere a una stima statisticamente valida dell’attuale incidenza delle irregolarità sui pagamenti, dopo che siano stati svolti tutti i controlli. Tuttavia, l’affidabilità e la validità statistica del lavoro svolto dagli organismi pagatori e dagli organismi di certificazione necessiterebbe di sostanziali miglioramenti (in linea con quanto indicato nella presente relazione) per permettere alla Commissione 34 di ricavare da esso una stima valida del tasso di errore residuo. La presente relazione è stata adottata dalla Sezione I, presieduta da Jan KINŠT, Membro della Corte dei conti europea, a Lussemburgo, nella riunione del 18 dicembre 2013. Per la Corte dei conti europea Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA Presidente Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 34 Cfr. paragrafo 27 del parere n. 1/2012 della Corte su alcune proposte di regolamenti concernenti la politica agricola comune per il periodo 2014-2020. Controlli amministrativi 100 % delle domande Risultato dei controlli in loco Random selection (1 % of all applications) Controlli amministrativi 100 % delle domande + Tasso di errore FEAGA FEASR Selezione in base al rischio FEAGA 1,18 % Tasso di errore Tasso di errore FEASR Selezione su base casuale (tra lo 0,20 % e lo 0,25 % di tutte le domande) Condizionalità Nota: Gli organismi pagatori trasmettono alla Commissione i risultati dei controlli amministrativi e in loco svolti per le quattro popolazioni di spesa (due per le misure FEASR e due per quelle FEAGA). La Commissione calcola il tasso di errore residuo per le misure FEAGA e FEASR sulla base dei risultati dei controlli in loco (su un campione casuale) svolti dagli organismi pagatori. Ai fini del calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione non tiene conto delle riduzioni finanziarie applicate dagli Stati membri per violazioni della condizionalità (la Corte include invece tali riduzioni). 2,24 % 1,62 % 0,77 % Commissione: calcolo del tasso di errore residuo per il FEAGA 2,32 % Tasso di errore Tasso di errore Risultato dei controlli in loco Selezione su base casuale (1 % di tutte le domande) Commissione: calcolo del tasso di errore residuo per il FEASR 0,79 % . .+. . Tasso di errore Risultato dei controlli in loco Selezione in base al rischio FEAGA non rientrante nel SIGC Aggiustamento DG AGRI Risultato dei controlli in loco Selezione in base al rischio FEAGA SIGC Stato membro «B», Organismo pagatore «Y» Tasso di errore Risultato dei controlli in loco 2,65 % Result of onthe-spot checks Selezione su base casuale (1 % della spesa pubblica) Tasso di errore Controlli amministrativi 100 % delle domande Selezione in base al rischio Misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie (non rientranti nel SIGC) Tasso di errore Tasso di errore Risultato dei controlli in loco Risultato dei controlli in loco a livello UE Controlli amministrativi 100 % delle domande Selezione su base casuale (1 % di tutte le domande) Selezione in base al rischio Misure di sviluppo rurale connesse alla superficie (SIGC) Stato membro «A», Organismo pagatore «X» 47 ALLEGATO I DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEI TASSI DI ERRORE RESIDUO PER LA RAA 2012 Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 2010 RPU RPU Paesi Bassi Regno Unito (Galles) RPU Spagna (Castiglia La Mancha) RPU RPU Germania (Sassonia) Spagna (Estremadura) RPU Germania (Bassa Sassonia) Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Efficaci Efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Efficaci Efficaci — — Superfici inammissibili a pascolo permanente coperte da fitta foresta non sono identificate in modo attendibile Trattamento non corretto delle modifiche delle domande SIPA non aggiornato correttamente dopo i controlli in loco Il concetto di errore palese non è applicato correttamente Superfici inammissibili a pascolo permanente coperte da fitta foresta non sono identificate in modo attendibile Sanzioni per dichiarazione in eccesso e in difetto non correttamente applicate Trattamento non corretto delle modifiche delle domande — — Procedure amministrative e di controllo per Esercigarantire la corret- Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attenStato membro Regime zio tezza dei pagamenti, dibilità delle statistiche sui controlli) compresa la qualità delle banche dati Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Efficaci Parzialmente efficaci Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Veloci visite in loco considerate come controlli in loco Qualità insufficiente dei controlli in loco Qualità insufficiente dei controlli in loco La superficie ammissibile per un gruppo di colture non è determinata in modo corretto L’assegnazione della popolazione controllata alla selezione basata sul rischio o a quella su base casuale nelle statistiche sui controlli è fatta ex post Veloci visite in loco considerate come controlli in loco — La superficie ammissibile per un gruppo di colture non è determinata in modo corretto Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 48 ALLEGATO II RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEAGA SIGC 2011 RPUS RPU RPU Austria Finlandia RPU Italia (Lombardia) Ungheria RPU RPU Spagna (Galizia) Danimarca Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Efficaci Mancato aggiornamento del SIPA dopo i controli in loco Le domande non contengono informazioni che permettono di determinare l’ubicazione delle parcelle agricole Le correzioni di errori palesi non soddisfano il concetto di errore palese Carenze concernenti il SIPA Base per il calcolo del pagamento non corretta Pista di audit insufficiente nelle banche dati SIGC Le domande non contengono informazioni che permettono di determinare l’ubicazione delle parcelle agricole Carenze nella procedura di registrazione delle domande Le correzioni di errori palesi non soddisfano il concetto di errore palese Parzialmente efficaci Efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Carenze riguardanti il SIPA Mancato aggiornamento del SIPA dopo i controlli in loco Pista di audit insufficiente nelle banche dati SIGC Mancato aggiornamento del SIPA dopo i controlli in loco Solo limitati controlli retroattivi su possibili sovradichiarazioni in anni precedenti Base per il calcolo del pagamento non corretta Parzialmente efficaci Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Carenze riguardanti il SIPA Carenze nella procedura di registrazione delle domande Le correzioni di errori palesi non soddisfano il concetto di errore palese Procedure amministrative e di controllo per Esercigarantire la corret- Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attenStato membro Regime zio tezza dei pagamenti, dibilità delle statistiche sui controlli) compresa la qualità delle banche dati Qualità insufficiente nella misurazione della superficie durante i controlli in loco Informazioni non corrette o incomplete nelle relazioni ispettive dei controlli in loco — Mancata compensazione di sovradichiarazioni e sottodichiarazioni di superfici all’interno di un gruppo di colture Insufficiente qualità nella misurazione della superficie nel corso dei controlli in loco — Qualità insufficiente nella misurazione della superficie durante i controli in loco Informazioni non corrette o incomplete nelle relazioni ispettive sui controlli in loco Qualità insufficiente nella misurazione della superficie durante i controlli in loco Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 49 ALLEGATO II Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Regno Unito (Irlanda del Nord) RPU RPU Regno Unito (Inghilterra) Non efficaci Non efficaci Parzialmente efficaci Fonte: Relazioni annuali della Corte per il 2010-2012. 2012 RPU Lussemburgo I valori dei diritti sono stati aumentati in violazione della normativa UE Informazioni incomplete o inesatte sulla dimensione e l’ammissibilità dei terreni nella banca dati SIPA Erronea applicazione della definizione UE di agricoltore Pagamenti dell’aiuto effettuati per superfici non ammissibili Incongruenze nella banca dati dei diritti Mancata applicazione di sanzioni per superfici dichiarate in modo errato su terreni di proprietà pubblica Risultati delle ispezioni non trattati correttamente nelle banche dati SIGC Informazioni incomplete o inesatte sulla dimensione e l’ammissibilità dei terreni nella banca dati SIPA Errori presenti nelle domande sono stati corretti considerandoli errori palesi senza applicare sanzioni, quando invece si sarebbe dovuto applicarle Erronea applicazione della definizione UE di agricoltore Pagamenti dell’aiuto effettuati per superfici non ammissibili Risultati delle ispezioni non trattati correttamente nelle banche dati SIGC Carenze nei controlli amministrativi incrociati e pagamenti di aiuti effettuati prima di aver risolto le anomalie Procedure amministrative e di controllo per Esercigarantire la corret- Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attenStato membro Regime zio tezza dei pagamenti, dibilità delle statistiche sui controlli) compresa la qualità delle banche dati Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Efficaci Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Qualità insufficiente nella misurazione della superficie durante i controlli in loco Qualità insufficiente nella misurazione della superficie durante i controlli in loco — Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 50 ALLEGATO II 2010 Esercizio Lettonia Italia (Toscana) Francia Germania (MeclemburgoPomerania anteriore) Repubblica ceca Non efficaci Parzialmente efficaci Non efficaci Efficaci Parzialmente efficaci Procedure amministrative e di controllo per garantire Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati Parzialmente efficaci Efficaci Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili, riduzioni) Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni Parzialmente efficaci Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili, riduzioni) Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni Pagamenti effettuati prima del completamento dei controlli obbligatori Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili, riduzioni) Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni Efficaci Parzialmente efficaci Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili, riduzioni) Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni — Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) — Mancata valutazione dei risultati dei controli in loco Carenze nella metodologia di selezione e mancato rispetto del tasso minimo obbligatorio per i controlli in loco Carenze relative alla qualità dei controlli in loco svolti e alla qualità dei controlli ex post Mancata valutazione dei risultati dei controli in loco Carenze nella metodologia di selezione e mancato rispetto del tasso minimo obbligatorio per i controlli in loco Carenze relative alla qualità dei controlli in loco svolti e alla qualità dei controlli ex post — Carenze relative alla qualità dei controlli sul posto svolti e alla qualità dei controlli ex post Le norme sulle sanzioni violano la normativa UE Controlli svolti con ritardi e non distribuiti nel corso dell’anno Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 51 ALLEGATO III RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI SISTEMI DI SUPERVISIONE E CONTROLLO SELEZIONATI: FEASR Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 2010 Esercizio Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Regno Unito (Scozia) Parzialmente efficaci Portogallo Romania Parzialmente efficaci Polonia Procedure amministrative e di controllo per garantire Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Pagamenti effettuati prima del completamento dei controlli obbligatori Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili, riduzioni) Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Efficaci Regole, calcoli e pagamenti non corretti (pagamenti in eccesso, regole di tolleranza, spese non ammissibili, riduzioni) Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) Pagamenti effettuati prima del completamento dei controlli obbligatori Carenze relative alla qualità dei controlli in loco svolti e alla qualità dei controlli ex post Ritardi e incongruenze riguardanti le statistiche e i risultati dei controlli Assenza di elementi probatori, carenze e controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni Carenze relative alla qualità dei controlli in loco svolti e alla qualità dei controlli ex post Carenze nella metodologia di selezione e mancato rispetto del tasso minimo obbligatorio per i controlli in loco Carenze relative alla qualità dei controlli in loco svolti e alla qualità dei controlli ex post Ritardi e incongruenze riguardanti le statistiche e i risultati dei controlli Carenze nella metodologia di selezione e mancato rispetto del tasso minimo obbligatorio per i controlli in loco Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 52 ALLEGATO III 2011 Esercizio Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Austria Finlandia Parzialmente efficaci Italia (Lombardia) Ungheria Parzialmente efficaci Non efficaci Spagna (Galizia) Danimarca Procedure amministrative e di controllo per garantire Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati Controlli inefficaci relativi alle condizioni di ammissibilità e agli impegni Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Controlli inefficaci relativi alle condizioni di ammissibilità e agli impegni Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Calcoli e pagamenti inesatti Parzialmente efficaci Efficaci Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Controlli inefficaci relativi alle condizioni di ammissibilità e agli impegni Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Calcoli e pagamenti inesatti Controlli inefficaci relativi alle condizioni di ammissibilità e agli impegni Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Controlli inefficaci relativi alle condizioni di ammissibilità e agli impegni Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Calcoli e pagamenti inesatti Carenze sistemativche nelle misure del Titolo II, risultanti nell’accettazione di spese non ammissibili Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Qualità insufficiente dei controlli Carenze nella pianificazione e nel calendario dei controlli Dettagli insufficienti sulla portata dei controlli svolti Dettagli insufficienti sulla portata dei controlli svolti Qualità insufficiente dei controlli Carenze nella pianificazione e nel calendario dei controlli Dettagli insufficienti sulla portata dei controlli svolti Qualità insufficiente dei controlli Carenze nella pianificazione e nel calendario dei controlli Incongruenze riguardanti il numero di controlli svolti Qualità insufficiente dei controlli Carenze nella pianificazione e nel calendario dei controlli Dettagli insufficienti sulla portata dei controlli svolti Incongruenze riguardanti il numero di controlli svolti Qualità insufficiente dei controlli Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 53 ALLEGATO III Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 2012 Esercizio Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Francia (solo seguito dato a precedenti osservazioni) Parzialmente efficaci Germania (Brandeburgo e Berlino) Bulgaria Procedure amministrative e di controllo per garantire Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati Parzialmente efficaci Parzialmente efficaci Controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni (ad esempio, inclusione di IVA non ammissibile, doppio finanziamento) Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Parzialmente efficaci Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Mancanza di un sistema adatto a valutare la ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di sostegno Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni non applicate) oppure carenze nei recuperi Carenze nella verifica delle procedure di appalto pubblico Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni non applicate) oppure carenze nei recuperi Carenze nella verifica delle procedure di appalto pubblico Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni non applicate) oppure carenze nei recuperi Insufficiente qualità dei controlli: mancata rilevazione di casi di non conformità e/o mancata copertura di tutti gli impegni e gli obblighi; carenze nel calendario dei controlli Incongruenze relative al numero di controlli svolti (includendo la selezione basata sul rischio e quella su base casuale), differenze rispetto ai dati comunicati alla Commissione Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni non applicate) oppure carenze nei recuperi Insufficiente qualità dei controlli: mancata rilevazione di casi di non conformità e/o mancata copertura di tutti gli impegni e gli obblighi; carenze nel calendario dei controlli Incongruenze relative al numero di controlli svolti (includendo la selezione basata sul rischio e quella su base casuale), differenze rispetto ai dati comunicati alla Commissione Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 54 ALLEGATO III Svezia Romania (PIAA e PARDF) Polonia Parzialmente efficaci Non efficaci Parzialmente efficaci Procedure amministrative e di controllo per garantire Stato membro la correttezza dei pagamenti, compresa la qualità delle banche dati Fonte: Relazioni annuali della Corte per il 2010-2012. 2012 Esercizio Mancanza di un sistema adatto a valutare la ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di sostegno Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni non applicate) oppure carenze nei recuperi Carenze nella verifica delle procedure di appalto pubblico Controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni (ad esempio, inclusione di IVA non ammissibile, doppio finanziamento) Mancanza di un sistema adatto a valutare la ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di sostegno Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni non applicate) oppure carenze nei recuperi Carenze nella verifica delle procedure di appalto pubblico Controlli inefficaci sulle condizioni di ammissibilità e sugli impegni (ad esempio, inclusione di IVA non ammissibile, doppio finanziamento) Mancanza di un sistema adatto a valutare la ragionevolezza dei costi proposti nella domanda di sostegno Calcoli e pagamenti inesatti (ad esempio, riduzioni non applicate) oppure carenze nei recuperi Carenze nella verifica delle procedure di appalto pubblico Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) Efficaci Non efficaci Efficaci Metodologia, selezione, esecuzione, controllo qualità per i controlli in loco e comunicazione dei singoli risultati Insufficiente qualità dei controlli: mancata rilevazione di casi di non conformità e/o mancata copertura di tutti gli impegni e gli obblighi; carenze nel calendario dei controlli Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Incongruenze relative al numero di controlli svolti (includendo la selezione basata sul rischio e quella su base casuale), differenze rispetto ai dati comunicati alla Commissione Insufficiente qualità dei controlli: mancata rilevazione di casi di non conformità e/o mancata copertura di tutti gli impegni e gli obblighi; carenze nel calendario dei controlli Carenze nell’organizzazione amministrativa e nel controllo interno dei controlli Insufficiente qualità dei controlli: mancata rilevazione di casi di non conformità e/o mancata copertura di tutti gli impegni e gli obblighi; carenze nel calendario dei controlli Tipi di carenze rilevate (incidenti sull’attendibilità delle statistiche sui controlli) 55 ALLEGATO III Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 18 30 15 15 15 Repubblica ceca (SAIF) Grecia (Opekepe) Spagna (Castilla La Mancha) Italia (AGEA) FEAGA SIGC Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 14 15 6 17 16 FEASR SIGC 14 15 15 27 13 FEASR non-SIGC Numero totale di fascicoli esaminati Bulgaria (SFA) Stato membro (organismo pagatore) 8 2 9 0 7 FEAGA SIGC 8 7 6 1 9 FEASR SIGC 2 0 5 0 6 FEASR non-SIGC Errore riscontrato nel fascicolo avente incidenza sulla presentazione nelle statistiche sui controlli Dati, principalmente superfici dichiarate e riduzioni, registrati in modo erroneo nella banca dati e nella relazione (FEAGA SIGC) Dati contenuti nella relazione presentata alla Commissione non basati sulla documentazione di sostegno disponibile (FEASR SIGC) Mancata applicazione di riduzioni supplementari (FEASR non-SIGC) Informazioni contenute nelle varie banche dati dell’organismo pagatore non sempre coerenti — differenza tra il valore dei diritti nella banca dati e quello nei fascicoli del pagamento, e nessuna sovradichiarazione rivelata nelle statistiche (FEAGA SIGC) Errori nel riportare le riduzioni nella banca dati e nelle statistiche e nell’inserimento dei dati nelle banche dati e nelle statistiche (FEASR SIGC) Errori nel calcolo dei pagamenti e mancate riduzioni (FEASR non-SIGC) Modifiche non giustificate delle superfici dichiarate da parte dell’organismo pagatore; alle parcelle dichiarate due volte sono stati rimossi del tutto i diritti senza alcun intervento successivo per stabilire il legittimo richiedente (FEAGA SIGC) Riduzioni riportate in modo non corretto nella banca dati e nelle statistiche: doppioni, riduzioni riportate come sanzioni, riduzioni non riportate (FEASR SIGC e non-SIGC) Solo constatazione non significativa di origine non sistematica (FEASR SIGC) Compilazione non corretta delle statistiche: notevole sovradichiarazione dell’importo delle sanzioni applicate (FEAGA SIGC) Errore sistematico nel calcolo delle riduzioni dell’aiuto per i pagamenti a favore delle zone svantaggiate (FEASR SIGC) Sovradichiarazione sistematica delle riduzioni e delle sanzioni nelle statistiche (FEASR non-SIGC) Tipi di errori riscontrati 56 ALLEGATO IV QUADRO RIEPILOGATIVO DEGLI ERRORI RILEVANTI RISCONTRATI NEL CORSO DEI CONTROLLI DOCUMENTALI SUI 414 FASCICOLI Occorrenza di errori in tutti i fascicoli controllati Occorrenza di errori nelle popolazioni 414 121 163 Totale parziale Totale 15 28 Regno Unito (RPA) 15 23 FEASR SIGC 25 17 FEAGA SIGC 130 14 15 17 FEASR non-SIGC Numero totale di fascicoli esaminati Romania (PIAA e PARDF) Polonia (ARMA) Stato membro (organismo pagatore) 20,9 % 34 2 6 0 FEAGA SIGC 28,5 % 47,9 % 118 58 14 9 4 FEASR SIGC 20,0 % 26 8 0 5 FEASR non-SIGC Errore riscontrato nel fascicolo avente incidenza sulla presentazione nelle statistiche sui controlli Errori nei dati inclusi nelle statistiche: importo dichiarato e controllato in loco, riduzioni e sanzioni (FEASR SIGC) Differenze non giustificate tra le riduzioni e le riduzioni supplementari riportate nelle statistiche e quelle nella banca dati (FEASR non-SIGC) Errata classificazione dei beneficiari nella banca dati (le dichiarazioni in eccesso per oltre il 20 % sono state considerate come dichiarazioni in eccesso per una percentuale compresa tra il 3 % e il 20 %); i beneficiari che avevano dichiarato in eccesso per oltre il 20 %, che avrebbero dovuto essere esclusi dal pagamento, sono stati registrati nella banca dati come aventi ricevuto un pagamento (FEAGA SIGC) Importi delle riduzioni e delle sanzioni inesatti nella banca dati (FEASR SIGC) Presentazione erronea delle riduzioni avente incidenza sul calcolo del tasso di errore (FEASR non-SIGC) Sono state consentite correzioni alle domande di pagamento dopo i controlli amministrativi senza applicare riduzioni e riduzioni supplementari (FEASR non-SIGC) Non si è tenuto conto di decisioni amministrative per il calcolo delle riduzioni nelle statistiche: problema della data di separazione degli esercizi (FEASR SIGC) Tipi di errori riscontrati 57 ALLEGATO IV Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Attuale meccanismo di rendicontazione Pagamenti FEASR non-SIGC effettuati nel 2010 Periodo di domanda per FEAGA e FEASR SIGC Esercizio finanziario 2010 2011 2012 Pubblicazione RAA per il 2011 30/3/2012 Esercizio finanziario 2011 Calc. TER Termine ultimo per le relazioni degli OC e singoli dati sui pagamenti eseguiti nell’esercizio 2011 (15/2/2012) Verifiche della Commissione Esercizio finanziario 2012 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Maggior parte dei pagamenti FEAGA e FEASR SIGC 2010 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 2009 Nov Dic Attuale termine per la presentazione delle relazioni 15/7/2011 58 ALLEGATO V PERIODO COPERTO DALLE RELAZIONI STATISTICHE E RELATIVI TERMINI ULTIMI DI TRASMISSIONE Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 59 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE SINTESI Risposta comune ai paragrafi I-IX Da alcuni anni la Corte dei conti europea critica il fatto che la Commissione faccia affidamento sulle statistiche degli Stati membri relative ai risultati dei controlli da loro svolti, utilizzandole come fonte di informazioni per calcolare il tasso di errore residuo. In primo luogo, la Commissione era consapevole di non poter fare completo affidamento sulle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri quale unico indicatore del livello di errore della spesa agricola, ragion per cui per molti anni, fino alla relazione annuale di attività (RAA) del 2012, ha applicato un «margine di sicurezza» del 25 % al tasso di errore residuo calcolato in base alle statistiche, fatto che è stato costantemente contestato dalla Corte. In secondo luogo, nella sua RAA del 2012, la direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) ha recepito le preoccupazioni relative alle statistiche di controllo e ha modificato il suo approccio dopo aver consultato i servizi centrali della Commissione responsabili per le questioni metodologiche. Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012 la Corte non ha criticato tale approccio e si è anzi espressa positivamente in merito, raccomandando l’applicazione di un approccio analogo per il FEASR. Inoltre, il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal gennaio 2014, prevede un aumento significativo delle responsabilità degli organismi di certificazione degli Stati membri per quanto concerne la formulazione di un parere sulla legittimità e la regolarità della spesa, compresa la convalida dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri che vengono comunicati alla Commissione. Di conseguenza, la relazione della Cor te riguarda una metodologia che è cambiata ed è tuttora in evoluzione. Pertanto, anziché concentrarsi su elementi storici, la Commissione preferirebbe concentrarsi sul presente e sul futuro nonché sull’elaborazione, anche con il contributo costruttivo della Corte, di una metodologia valida. III. Per la sua relazione annuale di attività del 2012, la DG AGRI ha sviluppato un metodo per calcolare il tasso di errore residuo che tiene conto dei propri audit e di quelli della Corte. Questo metodo è stato impiegato per i pagamenti diretti (che costituiscono il 70 % circa delle spese della PAC) relativi all’esercizio finanziario 2012 e la sua applicazione verrà estesa, a partire dall’esercizio finanziario 2013, anche ad altre spese della PAC e, in particolare, allo sviluppo rurale. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 60 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE IV. VI. L’istituzione di sistemi di controllo è disciplinata da norme dell’UE precise, integrate ove opportuno da linee guida della Commissione. Per esempio, gli organismi pagatori devono effettuare controlli amministrativi sul 100 % delle domande prima di dar corso ai pagamenti e almeno il 5 % delle domande deve essere sottoposto a controllo in loco. La conformità dei sistemi di controllo alle norme viene verificata dai revisori della DG AGRI e i rischi per il bilancio dell’UE che possono derivare dalle carenze individuate nei sistemi di controllo sono coperti da rettifiche finanziarie. Il nuovo metodo descritto nella risposta al paragrafo III prevede che la Commissione corregga il tasso di errore che risulta dalle statistiche fornite dagli Stati membri nel caso in cui la Commissione stessa e/o la Corte abbiano individuato carenze nei sistemi di rilevamento delle irregolarità nella spesa. Gli organismi pagatori sono inoltre responsabili della trasformazione dei risultati delle proprie verifiche in dati statistici di controllo da trasmettere annualmente alla Commissione. Gli organismi di certificazione devono verificare sistematicamente l’accuratezza di queste elaborate statistiche, in particolar modo mediante l’armonizzazione con singole operazioni, e fornire un parere in merito. Infine, per quanto concerne l’anno di domanda 2012, la DG AGRI ha verificato, relativamente ai pagamenti del settore, la trasmissione dei singoli dati di controllo tramite il sistema informatico impiegato per i pagamenti (la cosiddetta banca dati CATS). Il test ha avuto esito positivo e questa trasmissione automatica dei dati di controllo verrà estesa alla maggior parte delle misure della PAC e alla spesa per l’anno di domanda 2014. Questo impedirà che le statistiche di controllo presentino inesattezze dovute a un’elaborazione inadeguata dei singoli dati. V. Gli stessi audit della Commissione indicano che in alcuni Stati membri i sistemi di controllo non sono conformi alle norme e non rilevano tutti gli errori che potrebbero essere riscontrati. La Commissione era pertanto consapevole di non poter fare completo affidamento sulle statistiche di controllo fornite dagli Stati membri quale unico indicatore del livello di errore della spesa agricola, ragion per cui per molti anni, fino alla RAA del 2012, ha applicato un «margine di sicurezza» del 25 % al tasso di errore residuo calcolato in base alle statistiche, fatto che è stato costantemente contestato dalla Corte, la quale tuttavia ha omesso di valutare in che misura questo accorgimento fosse insufficiente. VII. La Commissione era altresì consapevole delle limitazioni alle quali era soggetto il lavoro affidato agli organismi di certificazione. Perciò, a partire dall’anno di domanda 2014, in applicazione della riforma della PAC, gli organismi di certificazione dovranno svolgere un lavoro molto più approfondito sull’attendibilità dei controlli effettuati dagli organismi pagatori. VIII. Nonostante alcune carenze, le informazioni fornite sono considerate utili ai fini del monitoraggio e indicative degli errori rilevati dagli Stati membri nel corso dei loro controlli amministrativi e in loco. Come già affermato più sopra, la Commissione utilizza un nuovo metodo in modo da pervenire a una stima del livello di errore maggiormente documentata rispetto a quella ricavabile esclusivamente dalle statistiche di controllo degli Stati membri. IX. La Commissione non sostiene che la correzione da essa apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza di altri dati più attendibili, costituisca la stima migliore possibile. Questo approccio è stato il frutto di un ampio dibattito interno condotto non solo in seno alla DG AGRI, ma anche con i servizi centrali della Commissione. La Commissione osserva che, nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012, la Corte raccomanda quanto segue: «La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore». Nondimeno, la DG AGRI ha recepito le preoccupazioni relative alle statistiche di controllo e ha modificato il suo approccio (cfr. la risposta al paragrafo III) dopo aver consultato i servizi centrali della Commissione responsabili per le questioni metodologiche. Nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012 la Corte non ha criticato tale approccio e si è anzi espressa positivamente in merito, proponendo l’estensione di tale approccio ad altre spese della PAC e, in particolare, allo sviluppo rurale. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 61 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE X. X. Primo trattino La Commissione condivide il parere della Corte sulla necessità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L’adeguatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occasione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare. Inoltre, la Commissione informa regolarmente gli Stati membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit al fine di incoraggiare l’adozione delle migliori pratiche. Le linee guida sui controlli da eseguire verranno aggiornate nel quadro della riforma della PAC, parallelamente all’adozione di atti delegati e di esecuzione, e saranno discusse e spiegate tanto agli organismi pagatori che dovranno applicarle quanto agli organismi di certificazione che dovranno verificarne l’applicazione. La Commissione ritiene di adottare costantemente questa raccomandazione come indicato qui di seguito e ha potenziato alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC. Nel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati membri, la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua disposizione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Questi strumenti includono la procedura di liquidazione di conformità, che si concretizza in rettifiche finanziarie che non solo proteggono il bilancio dell’UE, ma servono anche da potente incentivo per gli Stati membri, e il requisito di adottare piani d’azione per sanare le carenze. Per il FEASR ci si è avvalsi anche dell’interruzione dei pagamenti e il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entrerà in vigore nel gennaio 2014, contempla un meccanismo rafforzato per la sospensione dei pagamenti per gli Stati membri che non attuano un piano d’azione correttivo. I programmi di aiuti per il settore in generale e il SIPA (sistema di identificazione delle parcelle agricole) in particolare sono soggetti a una serie continua di controlli per rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA inefficace rappresenta un problema molto grave e si richiede agli Stati membri di adottare modifiche urgenti che la stessa Commissione segue da vicino mediante audit di follow-up. Nel contempo, qualsiasi rischio per il bilancio dell’UE viene coperto da rettifiche finanziarie. La Commissione esaminerà inoltre le linee guida fornite agli Stati membri per l’elaborazione delle statistiche e, nello specifico, si sforzerà di armonizzare le buone pratiche tra i vari settori. Le linee guida saranno riviste, in particolare, nel contesto dell’automazione delle statistiche e dell’attuazione delle norme per la riforma della PAC. La Commissione continuerà a chiedere agli Stati membri di migliorare le loro procedure interne ai fini della verifica dei dati di controllo trasmessi. X. Secondo trattino Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità dei dati di controllo degli organismi pagatori e, unitamente al parere dell’organismo di certificazione, produrrà miglioramenti per quanto riguarda il livello di affidabilità ottenibile. X. Terzo trattino La Commissione evidenzia che le varie scadenze per inviare le statistiche sono state fissate per una serie di ragioni operative e non semplicemente ai fini della redazione della RAA. La Commissione osserva che occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli. Nel 2012 la Commissione ha condotto un esercizio pilota per la trasmissione automatica dei dati di controllo per i pagamenti relativi al settore. Tali dati sono stati trasmessi nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la loro qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate correzioni per automatizzare in tal modo tutti i dati di controllo pertinenti, il che limiterà il rischio di errori dovuti a un’elaborazione inesatta e garantirà che in tutti gli Stati membri venga utilizzata un’unica metodologia. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 62 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE OSSERVAZIONI Risposta comune ai paragrafi 28-36 Nel nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC è stata introdotta una disposizione che permette alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri che non abbiano inviato i suddetti dati di controllo entro le scadenze specificate. Infine, con il nuovo lavoro degli organismi di certificazione sulla legittimità e sulla regolarità, la Commissione otterrà un parere più affidabile sull’attendibilità dei controlli stessi e un’affidabilità maggiore per quanto concerne i tassi di errore. X. Quarto trattino Il nuovo regolamento orizzontale prevede che gli organismi di certificazione debbano verificare sistematicamente, su campioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l’attendibilità dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commissione mirano a garantire che questo lavoro venga condotto con una metodologia statistica affidabile, che i suoi risultati rafforzino la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni e forniscano una stima valida del tasso di errore residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun Fondo. Ciò permetterebbe alla Commissione di ridurre progressivamente la necessità delle singole correzioni che essa apporta attualmente alle statistiche fornite dagli Stati membri. Nel frattempo, la Commissione adotterà il nuovo approccio menzionato nella risposta al paragrafo III e attuerà la raccomandazione nella relazione annuale del 2012: «La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disaccoppiato per le super fici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore». Per quanto riguarda le sue stesse attività di audit, la Commissione continuerà a concentrarsi sugli audit di sistema degli organismi pagatori, sulla base del rischio e nel quadro della procedura di liquidazione di conformità, per garantire che si correggano i rischi derivanti dalle carenze individuate nei sistemi di controllo. Le attività di audit riguarderanno anche i nuovi compiti degli organismi di certificazione in materia di legittimità e regolarità per fornire orientamenti tecnici e contribuire al raggiungimento dell’obiettivo di un’affidabilità consolidata. La DG AGRI ha già dichiarato nella RAA del 2012 che «le statistiche di controllo degli Stati membri vanno considerate con una certa cautela». La DG AGRI si è già impegnata ad estendere l’approccio integrato adottato nella RAA del 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati ad altri settori della spesa della PAC per la RAA del 2013 — vale a dire che le statistiche degli Stati membri verranno corrette tenendo conto dei risultati delle conclusioni del processo di audit della DG AGRI, della Corte e degli organismi di certificazione. 30. La Commissione sta dando seguito all’osservazione della Corte sull’efficacia dei sistemi di supervisione e di controllo degli organismi pagatori impegnati nell’ambito delle sue procedure di conformità in corso. Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che, nella maggior parte dei casi, gli errori cui si fa riferimento erano relativamente modesti in termini finanziari e consistevano principalmente in piccole differenze riscontrate con la nuova misurazione di parcelle agricole eseguita dalla Corte (42 degli errori rilevati da quest’ultima riguardavano differenze minime riscontrate a seguito della nuova misurazione e, in 24 casi, l’errore era inferiore al 2 %). Analogamente, anche per quanto riguarda il 2012, la maggior par te degli errori quantificabili era relativamente modesta in termini finanziari e, anche in questo caso, consisteva in differenze minime riscontrate con la nuova misurazione delle parcelle eseguita dalla Corte (36 degli errori rilevati da quest’ultima erano inferiori al 5 % e 23 di questi erano di entità inferiore al 2 %). 32. Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri. 32. Primo trattino La Commissione deve attenersi alla definizione di agricoltore di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 63 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 32. Secondo trattino Benché la Commissione non condivida sempre la valutazione dei revisori della Corte relativa all’effettiva ammissibilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno Stato membro non abbia registrato correttamente una superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla procedura di liquidazione dei conti. 32. Terzo trattino Nel caso specifico segnalato dalla Cor te, gli organismi pagatori in questione hanno considerato la sostituzione delle parcelle una correzione di «errori manifesti», concetto previsto dalla legislazione/dalle linee guida dell’UE. Come ha affermato nelle sue risposte precedenti, la Commissione non condivide l’opinione della Corte in merito all’applicazione del concetto di errore manifesto in caso di sostituzione impropria delle parcelle. 32. Quarto trattino La Commissione ha inoltre rilevato alcuni casi in Ungheria in cui il SIPA non è stato aggiornato con i risultati dei controlli in loco e ha richiesto per iscritto alle autorità ungheresi di intraprendere azioni correttive a questo riguardo. 33. Le carenze cui la Corte si riferisce sono state già segnalate negli anni precedenti. Le relative raccomandazioni vengono adottate dal 2010 in collaborazione con gli Stati membri e monitorate, ove necessario, nel contesto delle procedure di conformità. 34. Per quanto riguarda il 2011, la Commissione osserva che la maggior parte degli errori segnalati era di entità relativamente modesta in termini finanziari (la metà degli errori era inferiore al 5 %). gli organismi pagatori non sono sempre responsabili per la corretta modalità di calcolo dei diritti al pagamento. In alcuni casi le istruzioni per tale calcolo vengono stabilite dall’autorità competente del relativo Stato membro. 35. 32. Quinto trattino Riquadro 3 benché la Commissione non condivida sempre la valutazione dei revisori della Corte relativa all’effettiva ammissibilità delle superfici, nei casi in cui essa riscontri che uno Stato membro non abbia registrato correttamente una superficie ammissibile, esamina il problema ricorrendo alla procedura di liquidazione dei conti. Il problema è stato monitorato nel corso di un’indagine che ha avuto il seguente esito: Riquadro 1 —— la procedura di verifica/le checklist sono state aggiornate per escludere che un ispettore possa non accorgersi che un edificio agricolo presenta prevalentemente le caratteristiche di un’abitazione privata; Secondo le autorità italiane, il caso della Lombardia è stato rettificato nel 2011 e la Commissione lo sta seguendo mediante la procedura di liquidazione di conformità dei conti. La Commissione è a conoscenza dei problemi relativi all’ammissibilità delle zone di pascolo in Spagna. Le autorità spagnole, cui è stato richiesto di intervenire nel merito, hanno presentato il piano di miglioramento del SIPA che contiene, in particolare, misure per applicare un coefficiente di ammissibilità alle parcelle di pascolo e garantire un aggiornamento sistematico del SIPA con i risultati dei controlli in loco. La Commissione continuerà a monitorare l’attuazione di questo piano da parte delle autorità nazionali. Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri. —— l’organismo pagatore ha deciso, dopo aver sottoposto il caso a una nuova valutazione, di recuperare l’importo già corrisposto a titolo di aiuto per il progetto specifico; —— sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti verificati e ritenuti idonei dallo stesso ispettore che ha approvato il progetto non ammissibile; —— sono stati rieseguiti i controlli (ex post) su tutti i progetti che presentano caratteristiche analoghe a quelle del progetto non ammissibile; —— da questi controlli ex post sono emerse irregolarità di scarso rilievo, ora sottoposte ai procedimenti in contraddittorio standard, che probabilmente implicheranno il recupero di parte dell’importo già corrisposto a titolo di aiuto; Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 64 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE —— nondimeno, poiché l’ultima riesecuzione dei controlli ha coinvolto solo i progetti riguardanti nuove costruzioni senza includere la ristrutturazione di edifici esistenti, la Commissione ha chiesto alle autorità italiane di verificare nuovamente tali progetti. I risultati di questi controlli definitivi ex post verranno trasmessi entro il 30 novembre 2013. Riquadro 4 Come indicato nella risposta alla relazione annuale 2012, i servizi della Commissione daranno seguito alle conclusioni della Corte dinanzi alle autorità nazionali al fine di tutelare l’interesse finanziario dell’UE e di recuperare tutti i pagamenti indebiti. Per quanto concerne la Romania, la Commissione ha rilevato nei propri audit carenze sostanziali ed è in corso una procedura di liquidazione dei conti. 36. La stessa Commissione ha riconosciuto questa carenza e, pertanto, nella sua RAA del 2012 ha cambiato il modo di desumere il livello di affidabilità dalle statistiche di controllo degli Stati membri, prendendo pertanto in considerazione altri pareri di audit, compresi elementi probatori della Corte dei conti europea, in modo da conoscere la portata degli errori non rilevati dagli Stati membri e conseguentemente non segnalati nelle loro statistiche. 38. La Commissione sta automatizzando la trasmissione delle statistiche di controllo (con un esercizio pilota effettuato con successo nel luglio 2012) e, in tale contesto, sta pre parando procedure e linee guida più dettagliate a livello interno e per gli Stati membri. Cfr. anche la risposta ai paragrafi 39-41. 39. La DG AGRI non ha stabilito una data di scadenza precisa per la compilazione delle relazioni statistiche, dal momento che preferisce ricevere statistiche aggiornate anche per l’anno successivo. Tuttavia, il comitato per lo sviluppo rurale ricorda costantemente agli Stati membri l’importanza di trasmettere le statistiche. Si potrebbe comunque introdurre una data di scadenza «intermedia». La DG AGRI verifica la completezza delle statistiche tramite la relazione annuale degli organismi di certificazione, relazione da essa stessa esaminata che può dar luogo a procedure di liquidazione di conformità a fini di monitoraggio. È vero che i dati non sono completi e che il tasso di errore viene calcolato esclusivamente in base alla spesa per cui sono disponibili le statistiche di controllo. Tuttavia, la Commissione calcola che solo lo 0,6 % circa dell’importo dei pagamenti diretti relativi all’anno di domanda 2010 è stato liquidato dopo il termine di scadenza del 30 giugno 2011 e che è pertanto possibile che non sia stato riportato nelle statistiche di controllo. Di conseguenza, è assai limitato l’impatto di questo 0,6 % sull’esattezza di queste statistiche impiegate come base per il calcolo di tasso di errore. Riquadro 5 Cfr. la risposta al paragrafo 92. 40. Come la Corte ha fatto presente, le linee guida attuali non rispecchiano le modifiche dovute alla ripresentazione delle statistiche. Nondimeno, durante il periodo che intercorre tra l’invio delle statistiche da parte dello Stato membro e il loro trattamento nella RAA da parte della Commissione, quest’ultima svolge controlli di coerenza e di plausibilità e contatta gli Stati membri, ove necessario, per verificare eventuali anomalie. Vengono richiesti aggiornamenti anche presso il comitato per lo sviluppo rurale, nonché in occasione di missioni di audit e di riunioni bilaterali, se lo si ritiene opportuno. Oltretutto, la richiesta di aggiornamenti sistematici comporterebbe un ulteriore onere amministrativo non solo per gli Stati membri, ma anche per la Commissione, giacché quest’ultima dovrebbe rieseguire il proprio lavoro di verifica e incorporare i dati modificati nella complessa base di calcolo del tasso di errore residuo. C’è, in sostanza, un ventaglio di opportunità molto ristretto per ricevere, verificare ed elaborare tutti i dati rivisti al fine di poterli inserire nella relazione annuale di attività del direttore generale. La Commissione sottolinea che le statistiche di controllo e il tasso di errore che ne deriva non sono i conti annuali dello Stato membro e pertanto non devono presentare lo stesso grado di accuratezza. Essi vengono anzi utilizzati affinché indichino dove risiede l’errore e, anche prima di introdurre il suo nuovo metodo per correggere il tasso di errore, la Commissione applicava alle statistiche di controllo e al tasso di errore derivante un margine significativo di apprezzamento, in modo da rispecchiare la probabilità che fossero sottostimati. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 65 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 44. Quarto trattino È stato infine condotto un esercizio pilota relativamente all’automazione delle statistiche sugli aiuti per le superfici per l’anno di domanda 2012. Questo lavoro è già cominciato nel 2011 con la notifica preventiva necessaria dei requisiti tecnici inviata agli Stati membri e i dati risultanti per l’anno di domanda 2012 sono stati trasmessi ed elaborati automaticamente nella banca dati della Commissione entro il 15 luglio 2013. Le valutazioni iniziali della qualità effettuate dalla Commissione sono state positive. Quando tutte le verifiche necessarie saranno state completate, avrà inizio il lavoro sull’ampliamento dell’automazione agli altri settori di spesa della PAC, la cui messa in atto è prevista per l’anno di domanda 2014. In tale contesto, la Commissione sta preparando procedure e linee guida più dettagliate a livello interno e per gli Stati membri. L’inclusione di informazioni supplementari relative agli esercizi precedenti ha solo provocato una sopravvalutazione del livello di errore. Anche se le informazioni vengono riportate nella tabella sbagliata, il tasso di errore residuo per lo sviluppo rurale, nell’insieme, non ne viene intaccato. Si può pertanto concludere che nessuno dei due errori menzionati ha causato una sottostima del livello di errore. 41. Riquadro 7 — Secondo paragrafo La Commissione si premurerà di non aumentare eccessivamente l’onere amministrativo che grava sugli Stati membri. Nondimeno, l’automazione della trasmissione delle statistiche di controllo dovrebbe migliorare la tracciabilità dei controlli effettuati. Nell’esempio relativo alla Bulgaria, l’organismo pagatore, pur avendo effettuato segnalazioni errate, aveva di fatto sovradichiarato il tasso di errore. Risposta comune ai paragrafi 42-46 La Commissione è consapevole che alcuni organismi pagatori devono ancora compiere progressi nella compilazione e nella verifica dei dati di controllo. Nella maggior parte dei suoi stessi audit, infatti, la Commissione verifica la corrispondenza delle relazioni statistiche con singoli dati di controllo e rileva frequentemente incongruenze. Per questo motivo la Commissione ha avviato una procedura automatica in virtù della quale gli organismi pagatori possono comunicare i loro dati di controllo con il sistema impiegato per i singoli pagamenti. Un esercizio pilota riguardante i pagamenti relativi al settore in tutti gli Stati membri per l’anno di domanda 2012 (comunicazione del 15 luglio 2013) ha avuto esito positivo e il metodo verrà esteso ad altre misure della PAC. L’automazione riduce l’onere amministrativo ed elimina tutti gli errori di compilazione. Riquadro 6 Nell’esempio riguardante la Polonia, i controlli sono stati svolti e l’organismo pagatore ha effettivamente identificato e registrato l’errore, ma l’ha in parte inavvertitamente classificato in modo improprio, considerandolo un controllo amministrativo anziché qualificarlo come controllo in loco. Risposta comune ai paragrafi 47-50 Il numero dei controlli svolti dagli organismi di certificazione è conforme alla dimensione dei campioni richiesta dalla Commissione a tali organismi nelle sue linee guida. Tuttavia, per alcuni anni la Commissione ha ritenuto che fosse necessario migliorare anche la qualità dei controlli degli Stati membri, il modo in cui questi ultimi riferivano in merito a tali controlli e il modo in cui gli organismi di certificazione potevano fornire una maggiore affidabilità. Alla fine del 2009 la Commissione ha istituito un esercizio volontario di rafforzamento dell’affidabilità fornita dagli organismi di certificazione che richiedeva loro di eseguire nuovamente un campione rappresentativo dei controlli in loco effettuati dagli organismi pagatori. Solo un piccolo numero di organismi pagatori ha colto quest’opportunità, con esiti piuttosto discordi. Tuttavia, nel contesto della riforma della PAC, è stato raggiunto un accordo politico su una disposizione contenuta nel nuovo regolamento orizzontale per il finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Tale disposizione richiede agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni su cui si basa la spesa. Ciò implicherà un esame esaustivo e la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni (il cui numero sarà compreso tra 60 e 170 per ciascun fondo, in base a una serie di fattori che includono la dimensione della popolazione). Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 66 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE Risposta comune ai paragrafi 56-57 La Commissione ritiene pertanto che le risultanze della Corte siano state considerate nelle iniziative legislative che ha già intrapreso e che verranno adottate all’inizio del 2014. Riquadro 8 Le risultanze della Corte dei conti europea verranno prese in considerazione nell’analisi di rischio della squadra di certificazione. 51. Quando lo si è ritenuto necessario, sono state inviate raccomandazioni agli organismi di certificazione interessati per migliorare la qualità del loro lavoro in futuro. Le conclusioni e le raccomandazioni sono state inoltre condivise e messe a disposizione di tutti gli organismi di certificazione durante una riunione del gruppo di esperti tenutasi nel settembre 2012. Alcuni organismi di cer tificazione mostrano di conoscere bene i controlli da effettuare e le loro finalità, mentre altri, a volte, non vanno sufficiente mente a fondo nelle loro verifiche e si attestano su un livello di valutazione piuttosto formalistico. La Commissione ritiene che la maggior parte delle risultanze sia di scarso rilievo e non metta in dubbio l’affidabilità che la Commissione può desumere dalla RAA a questo riguardo. Risposta comune ai paragrafi 52-54 Di norma la Commissione continua a rivedere l’operato degli organismi di cer tificazione mediante l’analisi dei documenti relativi alla liquidazione finanziaria dei conti e missioni di audit presso tali organismi. Alla luce delle esperienze maturate nell’applicazione volontaria della «procedura di rafforzamento dell’affidabilità», le linee guida per gli organismi di certificazione vengono riviste affinché questi ultimi possano assumersi il nuovo compito di occuparsi della legittimità e della regolarità della spesa. La Commissione condivide il parere della Corte in base al quale il campione attualmente sottoposto ai controlli degli organismi di certificazione è troppo ridotto. A tale scopo il progetto di linee guida per i nuovi compiti degli organismi di certificazione su cui si fonda il parere sulla legittimità e sulla regolarità istituisce un modello statisticamente valido per eseguire il lavoro di verifica ed è stato ampliato, per quanto riguarda la natura del lavoro che gli organismi di certificazione devono svolgere, per garantire un test completo ed esaustivo su ciascuna operazione scelta. Si intende inoltre che in futuro il lavoro degli organismi di certificazione verrà sottoposto a una supervisione più rigorosa. 58. La Commissione ritiene che il suo sistema informativo sia adatto per le finalità previste. In particolare, le informazioni provenienti dagli Stati membri soddisfano le esigenze dei servizi operativi e di audit. Verranno mantenute e rispettate le scadenze normative. 59. La Commissione raccoglie informazioni sui risultati dei controlli amministrativi e in loco per l’anno di domanda n, i cui pagamenti vengono corrisposti agli agricoltori a partire dal dicembre n fino al giugno n + 1 e quindi comunicati alla Commissione nel luglio n + 1. La RAA per l’esercizio finanziario n + 1 viene redatta nel marzo dell’esercizio n + 2. La Commissione osserva che, anziché utilizzare le statistiche per monitorare l’attuazione da parte degli Stati membri dei regimi di sostegno, essa le impiega per verificare, inter alia, se il numero dei controlli rispetti i requisiti normativi. Un’altra finalità delle statistiche è quella di essere utilizzate come strumento di gestione per gli Stati membri, costituendo una fonte utile di informazioni sugli errori rilevati che dovrebbero essere corretti in un determinato anno. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 67 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 60. Risposta comune ai paragrafi 66-68 Per quanto riguarda i pagamenti diretti, il periodo di pagamento per l ’anno di domanda n va dal 15/10/n al 30/06/n + 1 (il periodo di pagamento cade quindi nell’ambito dell’esercizio finanziario n + 1, che costituisce l’oggetto della RAA per l’anno n + 1 redatta nel marzo dell’anno n + 2). Le statistiche di controllo non si possono dunque inviare finché non siano state trattate le domande dell’anno n. Se è vero che ci sono alcuni pagamenti effettuati dopo questa data, è anche vero che di norma sono relativamente pochi e a basso impatto finanziario. Il progetto legislativo per la riforma della PAC propone di allineare il periodo di pagamento e la scadenza per il FEAGA SIGC a quella per il FEASR SIGC al fine di stabilire una relazione migliore tra anno di domanda ed esecuzione finanziaria. Il termine del 15 luglio permette inoltre agli Stati membri di effettuare tutte le correzioni necessarie prima dell’anno di domanda successivo. La Commissione ritiene che non sia possibile verificare sistematicamente tutti i dati presentati nelle statistiche durante gli audit di conformità svolti negli Stati membri. La DG AGRI calcola che ogni anno i controlli svolti dagli Stati membri alla base delle statistiche di controllo siano più di 900 000 e che pertanto sia impossibile garantire il livello di verifica richiesto dalla Corte. 61. I termini per l’invio delle statistiche sui controlli svolti vengono stabiliti dalla normativa pertinente dell’UE. Non è sempre possibile ottenere per tempo aggiornamenti delle statistiche da includere nella RAA. Gli audit devono coprire i rischi fondamentali. Benché parte del lavoro venga dedicata a questo aspetto, non è possibile seguire tutte le problematiche rilevate nelle statistiche. La verifica delle statistiche di controllo non è l’oggetto principale degli audit di conformità, che si concentrano piuttosto sul funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo. Inoltre, numerosi audit relativi all’anno in questione vengono svolti ad avvenuto completamento della RAA. Considerando il ritardo dovuto alla legislazione dell’UE e alla procedura di audit, non è sempre possibile ottenere per tempo aggiornamenti delle statistiche da includere nella RAA. La Commissione osserva che le sole statistiche che possano essere considerate «non pienamente pertinenti» sono quelle per il FEASR non-SIGC per le quali il periodo rispetto a cui sono riportate le statistiche non corrisponda interamente all’esercizio finanziario della RAA. L’ampia gamma di elementi che già devono essere verificati e controllati dai revisori della Commissione nella DG AGRI rende impossibile, nel contesto delle risorse disponibili, la messa in atto della proposta della Corte senza che si incida negativamente sull’attività principale. Tuttavia, il lavoro che gli organismi di certificazione dovranno svolgere nell’ambito della legittimità e della regolarità si fonderà su una maggiore attenzione nei confronti delle relazioni statistiche. 63. 69. I dati cui la Corte si riferisce sono stati inviati per via elettronica direttamente alla banca dati CATS in occasione di un esercizio pilota nel luglio 2013. Tutti i dati relativi agli aiuti diretti al settore sono stati ricevuti in questo modo, aumentando così le opportunità per la Commissione di svolgere i controlli. Tuttavia, si osserva che le dichiarazioni finanziarie formali degli Stati membri (comprese le tabelle delle X cui si riferisce la Corte) in merito alle operazioni alla base di queste statistiche vengono inviate nel febbraio n+1, ovvero solo 4 mesi dopo la fine dell’esercizio finanziario in questione. La tempistica per le dichiarazioni annuali, contigua a quella della relazione annuale di attività del direttore generale che deve essere firmata entro la fine del marzo n+1, rende impossibile la realizzazione di un’armonizzazione approfondita tra i dati delle tabelle delle X e quelli delle statistiche trasmesse nel luglio precedente. Come già spiegato più sopra, lo scopo della procedura di liquidazione di conformità non è principalmente quello di verificare le statistiche di controllo degli Stati membri, ma piuttosto quello di verificare i loro sistemi di gestione e di controllo, oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in merito alla DAS e contrastare i rischi per il bilancio dell’UE. 62. 70. La Commissione è sempre stata consapevole che le stime degli Stati membri in merito ai pagamenti irregolari non sono pienamente attendibili. Perciò si prendono in considerazione altri elementi di prova a sostegno della dichiarazione annuale di affidabilità del direttore generale della DG AGRI. 71. La Commissione concorda sul fatto che i campioni cui si riferisce la Corte non fossero sufficientemente rappresentativi, ma l’impatto delle pratiche adottate ha portato, nella maggior parte dei casi, a stimare per eccesso il tasso di errore residuo. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 68 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 72. Nel progetto di linee guida per gli organismi di certificazione per il periodo post 2013 è stato proposto un modello statisticamente valido per consolidare l’affidabilità degli audit la cui applicazione verrà consigliata anche agli organismi pagatori. Ci si propone di desumere l’affidabilità non solo dai risultati della verifica del sistema, ma anche da un approccio sostanziale più valido (e, se possibile, da un test a duplice finalità). Risposta comune ai paragrafi 73-78 La Corte ha criticato la Commissione per aver utilizzato i dati comunicati dagli Stati membri sui controlli da essi svolti. Di conseguenza, la Commissione ha adeguato il proprio approccio e poi applicato il proprio giudizio su questi dati per fornire una valutazione degli elementi (per esempio l’errata interpretazione o applicazione della legislazione dell’UE e/o nazionale, controlli difettosi), il che può significare che le statistiche non forniscono un quadro completo. Questo approccio è stato approvato dai servizi centrali della Commissione ed è ritenuto un mezzo appropriato per aumentare l’affidabilità che si può desumere dal lavoro svolto dagli Stati membri nell’ambito della gestione condivisa. In base alla metodologia rivista, le informazioni disponibili provenienti dagli audit della Corte dei conti europea, dalle risultanze degli organismi di certificazione e dagli audit della Commissione vengono integrate in una valutazione complessiva della situazione a livello di organismi pagatori e prese in considerazione quando vengono aggregate a livello di Stato membro e di UE a 27. Come indicato nella risposta alla relazione annuale della Corte sull’esercizio 2012, il nuovo approccio integrato, utilizzato nel 2012 solo per gli aiuti diretti disaccoppiati, verrà ampliato nel limite del possibile alle altre misure della PAC per il 2013, e in particolare al settore dello sviluppo rurale. In tal modo, la Commissione si metterà in linea con la relazione annuale della Corte per l’esercizio 2012, nella quale si raccomanda quanto segue: «La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore». 78. Come già indicato nella risposta alla relazione annuale 2012, il nuovo approccio integrato utilizzato per il 2012 per gli aiuti diretti disaccoppiati verrà ulteriormente sviluppato ed esteso, per quanto possibile, alle altre misure della PAC per l’anno 2013. In tal modo la Commissione ritiene di applicare la raccomandazione della Cor te contenuta nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012: «La Commissione, nella relazione annuale di attività della DG AGRI, dovrebbe applicare per il FEASR un approccio simile a quello dell’aiuto disaccoppiato per le superfici, in cui tenga conto di risultati dei propri audit di conformità nel valutare il tasso di errore per ciascun organismo pagatore». Risposta comune ai paragrafi 79-81 La Commissione concorda che i livelli di errore stimati dalle due istituzioni non possono essere raffrontati. Va osservato che il tasso di errore residuo stimato dalla DG AGRI nel 2012 per il FEAGA è compreso fra i limiti di errore superiore e inferiore del tasso di errore stimato della Corte. 82. Le metodologie impiegate dalle due istituzioni per calcolare il tasso di errore sono diverse. Avendo bisogno di informazioni a livello dei singoli organismi pagatori, la Commissione ha sviluppato la propria metodologia a tale scopo. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 69 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE 83. 88. Come osser va la Cor te nel paragrafo 76, gli aggiustamenti apportati dalla Commissione per gli aiuti disaccoppiati diretti nella sua RAA del 2012 hanno determinato un aumento considerevole della stima del tasso di errore residuo, aumento che la Commissione ritiene adeguato per tenere conto delle carenze presenti nelle statistiche di controllo degli Stati membri. Come indicato nella sua risposta alle relazioni annuali del 2011 e del 2012, la Commissione ritiene che il rispetto degli obblighi di condizionalità non costituisca un crite rio di ammissibilità per i pagamenti della PAC e, pertanto, i controlli relativi a questi requisiti non abbiano attinenza con la legittimità e la regolarità delle operazioni sottostanti. La condizionalità è un meccanismo che penalizza gli agricoltori quando non rispettano una serie di norme che, in generale, derivano da altre politiche diverse dalla PAC e si applicano a tutti i cittadini dell’UE, indipendentemente dalla PAC. Pertanto la Commissione ritiene che le sanzioni inflitte per le violazioni dei requisiti di condizionalità non dovrebbero essere prese in considerazione per il calcolo dei tassi di errore per la PAC. La Commissione osserva che la Corte, nella propria relazione annuale sull’esercizio 2012, ha raccomandato l’estensione di tale approccio a tutta la spesa agricola. 84. Nonostante i problemi attinenti all’attendibilità, la Commissione ritiene che i risultati degli oltre 900 000 controlli svolti dagli Stati membri siano rilevanti e che questo lavoro non possa essere semplicemente ignorato. Cfr. anche la risposta al paragrafo 82. 87. Poiché la Corte può, come spiegato, applicare una valutazione diversa dell’incidenza quantitativa degli errori rispetto a quella stabilita dalla Commissione e notificata agli Stati membri, essa formulerà sempre una stima del tasso di errore più elevata. Ciò non significa che la Commissione, che è l’istituzione responsabile per l’attuazione delle normative sotto il controllo della Corte di giustizia europea, debba uniformare la propria valutazione della gravità di un errore a quella della Corte. Quando determina l’entità di una correzione, la Commissione tiene conto del principio di proporzionalità, del tipo e del livello di irregolarità e delle conseguenze finanziarie delle carenze riscontrate. Non sempre errori puramente formali pregiudicano una buona gestione finanziaria. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 70 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 90. Raccomandazione 1 — Primo trattino La Commissione desidera sottolineare che il proprio trattamento delle statistiche degli Stati membri è considere volmente cambiato nella RAA per il 2012. Fino al 2011, la DG AGRI aveva applicato un margine di sicurezza del 25 % per ovviare all’incompletezza delle statistiche degli Stati membri, ma questo approccio era stato oggetto delle critiche della Corte in quanto inaffidabile. Pertanto la Commissione, nella sua RAA del 2012, ha eseguito un’ulteriore valutazione delle statistiche avvalendosi dei propri audit, di quelli della Corte e delle informazioni che gli organismi di certificazione le avevano messo a disposizione. Nei casi in cui veniva rilevata una discrepanza tra la valutazione di questi organismi di audit e il livello di errore indicato dalle statistiche di controllo degli Stati membri, si effettuava una correzione che rispecchiasse quello che la Commissione riteneva essere un livello di errore più realistico. In seguito alla raccomandazione della Corte nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012, questo approccio viene attualmente applicato ad altri settori di spesa per la RAA del 2013 e, in particolare, al settore dello sviluppo rurale. Nel caso in cui la Commissione e la Corte rilevino carenze nella gestione e nei sistemi di controllo degli Stati membri, la Commissione adotta tutti gli strumenti a sua disposizione per indurre gli Stati membri a porvi rimedio. Questi strumenti includono la procedura di liquidazione di conformità (che si concretizza in rettifiche finanziarie che non solo proteggono il bilancio dell’UE, ma servono anche da potente incentivo per gli Stati membri), il requisito di adottare piani d’azione per far fronte alle carenze e l’interruzione dei pagamenti per il FEASR. Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, contempla un meccanismo rafforzato per la sospensione dei pagamenti per gli Stati membri che non attuano un piano d’azione correttivo. 91. Nel calcolo del tasso di errore residuo, la Commissione tiene conto dell’impatto potenziale delle carenze che incidono sui dati riportati dagli Stati membri. Raccomandazione 1 La Commissione condivide il parere della Corte sulla necessità di migliorare i controlli amministrativi e in loco. L’adeguatezza di tali controlli viene verificata/valutata in occasione degli audit di conformità e gli Stati membri ricevono raccomandazioni in merito ai miglioramenti da apportare. Inoltre la Commissione informa regolarmente gli Stati membri in merito alle risultanze più frequenti degli audit al fine di incoraggiare l’adozione di buone pratiche. La Commissione adotta costantemente questa raccomandazione come indicato qui di seguito e ha potenziato alcuni strumenti nel quadro della riforma della PAC. Raccomandazione 1 — Secondo e terzo trattino I programmi di aiuti per le superfici in generale e il SIPA in particolare sono soggetti a una serie continua di controlli per rilevare le carenze. Per la Commissione un SIPA inefficace rappresenta un problema molto grave e si richiede agli Stati membri di adottare modifiche urgenti che la stessa Commissione segue da vicino mediante audit di follow-up. Nel 2012 la Commissione ha avviato un esercizio in collaborazione con gli Stati membri per individuare le cause di fondo degli errori per il settore dello sviluppo rurale. È stato richiesto a tutti gli Stati membri di allestire piani d’azione al fine di ridurre i tassi di errore. Il miglioramento della qualità dei controlli degli Stati membri è parte integrante del piano. Risposta comune ai paragrafi 92 e 93 Il nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, che entra in vigore nel gennaio 2014, richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità delle statistiche degli organismi pagatori. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 71 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE Raccomandazione 3 — Primo trattino Nondimeno, agli Stati membri si richiederà di svolgere un’ulteriore verifica dei dati trasmessi. Nell’estate 2012 è stato compiuto un passo importante per quanto riguarda le statistiche di controllo per l’anno di domanda 2012 relativamente ai pagamenti diretti; le statistiche sono state trasmesse e inserite direttamente dagli Stati membri nella banca dati CATS della Commissione e le valutazioni iniziali sono state molto positive. Dopo un esame completo e l’effettuazione di tutte le correzioni necessarie, la trasmissione automatica verrà inaugurata anche in altri settori importanti della spesa della PAC. Raccomandazione 2 La Commissione esaminerà le linee guida fornite agli Stati membri per l’elaborazione delle statistiche e, nello specifico, si sforzerà di armonizzare le buone pratiche tra i vari settori. Le linee guida saranno riviste, in particolare, nel contesto dell’automazione delle statistiche e dell’attuazione delle norme per la riforma della PAC. Raccomandazione 2 — Secondo paragrafo Questa parte della raccomandazione è rivolta agli Stati membri. La Commissione continuerà a richiedere agli Stati membri di migliorare le loro procedure interne di verifica e di compilazione dei dati di controllo inviati. 94. Gli organismi di certificazione svolgono le verifiche richieste dalle norme dell’UE e ciò comporta il controllo di un numero piuttosto limitato di operazioni. Il nuovo rego lamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC che verrà adottato all’inizio del 2014 richiede agli organismi di certificazione di effettuare un numero considerevolmente maggiore di controlli e in modo molto più approfondito per formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità della spesa. Le linee guida propongono la riesecuzione, da par te dell’organismo di certificazione, di un campione rappresentativo di controlli svolti dagli organismi pagatori. Raccomandazione 3 — Secondo trattino La riesecuzione è già stata proposta dalla Commissione per l’anno di domanda 2014. Raccomandazione 3 — Terzo trattino Si prevede che questo lavoro supplementare permetterà di migliorare la qualità dei dati di controllo degli organismi pagatori e, unitamente al parere dell’organismo di certificazione, produrrà miglioramenti per quanto riguarda il livello di affidabilità ottenibile. 95. Cfr. le risposte ai paragrafi 58-62. Occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli. 96. Gli esami documentali hanno una por tata limitata e la loro finalità non è quella di verificare ogni singolo dato. È impossibile svolgere un lavoro di questo tipo senza sforzi sproporzionati (le statistiche vengono redatte in base a circa 900 000 controlli svolti in loco). 97. Cfr. la risposta ai paragrafi 66-69. Raccomandazione 3 — Primo paragrafo La Commissione ritiene che la raccomandazione sia affrontata dal nuovo regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, in vigore dal gennaio 2014, e richiederà agli organismi di certificazione di formulare un parere sulla legittimità e sulla regolarità delle operazioni. Ciò implicherà la riesecuzione di un campione rappresentativo di operazioni già verificate dall’organismo pagatore e la convalida (o meno) delle relative statistiche di controllo. Sono a buon punto linee guida dettagliate su come dovrebbe essere svolto questo lavoro. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola 72 RISPOSTE DELLA COMMISSIONE Raccomandazione 4 Risposta comune ai paragrafi 98-99 La Commissione evidenzia che le varie scadenze per inviare le statistiche sono state fissate per una serie di ragioni operative e non semplicemente ai fini della redazione della RAA. La Commissione osserva che occorre raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la tempistica ottimale per la ricezione dei dati, considerando i pesanti oneri amministrativi che la loro elaborazione comporta per gli Stati membri, al fine di evitare le trasmissioni di aggiornamenti multipli. Per quanto riguarda la RAA 2012 per gli aiuti disaccoppiati diretti (che rappresentano il 65 % della spesa della PAC) la Commissione ha adottato un nuovo approccio, descritto nella sua risposta al paragrafo 69. La relazione di sintesi della Commissione dichiara che la DG AGRI estenderà l’approccio ad altri settori di spesa della PAC nella RAA del 2013. Tale estensione è raccomandata anche dalla Corte nella sua relazione annuale sull’esercizio 2012. La Commissione ha verificato il rispetto delle scadenze per la ricezione delle statistiche e nel 2012 ha avviato un esercizio per la trasmissione automatica delle statistiche di controllo per i pagamenti diretti. Questi dati sono stati pertanto trasmessi nel luglio 2013 e le valutazioni iniziali riguardanti la loro qualità e completezza sono positive. Verranno effettuate correzioni per automatizzare in tal modo tutte le statistiche pertinenti, il che limiterà il rischio di errori di segnalazione e garantirà che in tutti gli Stati membri venga utilizzata un’unica metodologia. La Commissione non sostiene che la correzione da essa apportata alle statistiche di controllo degli Stati membri sia valida in termini statistici, ma reputa che essa, in assenza di altri dati più attendibili, costituisca la stima migliore possibile. Inoltre, nell’accordo politico sul regolamento orizzontale per il controllo, il finanziamento e il monitoraggio della PAC, è stata introdotta una nuova disposizione che permette alla Commissione di sospendere i pagamenti per gli Stati membri che non abbiano inviato i suddetti dati di controllo entro le scadenze specificate. Il legislatore europeo ha operato la chiara scelta di migliorare ulteriormente gli elementi alla base dell’attuale affidabilità nel contesto della riforma della PAC e, di conseguenza, la Commissione non ha intenzione di svolgere una verifica completa dei dati su cui si fondano le statistiche di controllo che, peraltro, pregiudicherebbero il principio della gestione condivisa. Se è vero che si dedica una certa mole di lavoro alla verifica delle statistiche di controllo, questa non è la finalità principale della procedura di liquidazione di conformità, che consiste piuttosto nel verificare i loro sistemi di gestione e di controllo, oltre a dar seguito alle conclusioni della Corte in merito alla DAS. L’ampia gamma di elementi che già devono essere verificati e controllati dai revisori della Commissione nella DG AGRI, nel contesto delle risorse disponibili, rende impossibile la messa in atto della proposta della Corte senza che si incida negativamente sulla sua attività principale e sul livello delle rettifiche finanziarie ai fini del recupero degli importi e a tutela degli interessi finanziari dell’UE. Nondimeno, nel corso degli audit della Commissione vengono verificati elementi dei dati pertinenti al fine di risolvere dubbi in merito ad alcuni di essi. Questi elementi vengono anche utilizzati per preparare il campione di operazioni da sottoporre ai controlli in loco. Inoltre, il lavoro che gli organismi di certificazione dovranno svolgere nell’ambito del parere sulla legittimità e regolarità si fonderà su una maggiore attenzione nei confronti delle relazioni statistiche. La stima della Commissione del tasso di errore residuo non si basa soltanto sulle statistiche di controllo degli Stati membri, ma tiene anche conto di altre informazioni pertinenti fondate su un giudizio professionale, in particolare dei risultati degli audit della Commissione e della Corte, nonché delle risultanze degli organismi di certificazione. Raccomandazione 5 — Secondo paragrafo A partire dall’anno di domanda 2014 gli organismi di certificazione dovranno verificare sistematicamente, su campioni rappresentativi del FEAGA e del FEASR, l’attendibilità dei controlli amministrativi e in loco svolti dagli organismi pagatori. Le linee guida preparate dalla Commissione mirano a garantire che questo lavoro venga condotto con una metodologia statistica affidabile, che i suoi risultati rafforzino la garanzia della legittimità e della regolarità delle operazioni e forniscano una stima valida del tasso di errore residuo per ciascuno Stato membro e per ciascun Fondo. La DG AGRI intensificherà la propria super visione degli organismi di cer tificazione al fine di ottenere garanzie sull’attendibilità dei loro nuovi compiti in materia di legittimità e di regolarità. Ciò permetterebbe alla Commissione di ridurre progressivamente la necessità delle singole correzioni che essa apporta attualmente alle statistiche fornite dagli Stati membri. Nel frattempo, e ai fini di una stabilità necessaria, la Commissione applicherà l’approccio integrato e rivisto impiegato per i pagamenti disaccoppiati diretti nella RAA del 2012 della DG AGRI e lo estenderà ad altre misure della PAC, in particolare allo sviluppo rurale, come raccomanda la Corte nella propria relazione annuale sull’esercizio 2012. Relazione speciale n. 18/2013 – L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Corte dei conti europea Relazione speciale n. 18/2013 L’attendibilità dei risultati dei controlli svolti dagli Stati membri sulla spesa agricola Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea 2014 — 72 pagg. — 21 × 29,7 cm ISBN 978-92-9241-573-0 doi:10.2865/13698 COME OTTENERE LE PUBBLICAZIONI DELL’UNIONE EUROPEA Pubblicazioni gratuite: • na sola copia: u tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); • iù di una copia o poster/carte geografiche: p presso le rappresentanze dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/represent_it.htm), presso le delegazioni dell’Unione europea nei paesi terzi (http://eeas.europa.eu/delegations/index_it.htm), contattando uno dei centri Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_it.htm), chiamando il numero 00 800 6 7 8 9 10 11 (gratuito in tutta l’UE) (*). (*)Le informazioni sono fornite gratuitamente e le chiamate sono nella maggior parte dei casi gratuite (con alcuni operatori e in alcuni alberghi e cabine telefoniche il servizio potrebbe essere a pagamento). Pubblicazioni a pagamento: • tramite EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). Abbonamenti: • t ramite i distributori commerciali dell’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea (http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm) M E M B R I S U I R I S U LTAT I D E I CO N T R O L L I AM M I N I S T R AT I V I E I N LO CO DA ESSI EFFET TUATI SULLA SPESA AGRICOLA, NONCHÉ L’UTILIZZO DA PARTE D E L L A CO M M I S S I O N E D I TA L I I N F O R M A Z I O N I . L A CO R T E CO N C LU D E CHE DE T TE RELAZIONI NON SONO AT TENDIBILI, A CAUSA DI ERRORI DI COMPILAZIONE E DELL’EFFICACIA SOLTANTO PARZIALE DEI SISTEMI PER I CONTROLLI AMMINISTRATIVI E IN LOCO NEL RILEVARE SPESE IRREGOLARI. IN AGGIUNTA, IL LAVORO DEGLI ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE NON FORNISCE SUFFICIENTI GARANZIE SULL’ADEGUATEZZA DEI CONTROLLI IN LOCO NÉ SULL’AT TENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI STATISTICHE. INFINE, LA CORTE NON RITIENE CHE GLI AGGIUSTAMENTI APPORTATI DALLA COMMISSIONE AI TASSI DI ERRORE RISULTANTI DALLE RELAZIONI SIANO VALIDI DA UN PUNTO DI VISTA STATISTICO. LA RELAZIONE DELLA CORTE CONTIENE RACCOMANDAZIONI V O LT E A M I G L I O R A R E L’AT T E N D I B I L I TÀ D E L L E R E L A Z I O N I D E G L I S TAT I MEMBRI NONCHÉ LA VALIDITÀ STATISTICA DELLE STIME OPERATE DALLA COMMISSIONE CIRCA LE IRREGOLARITÀ PRESENTI NEI PAGAMENTI DOPO CHE SIANO STATI SVOLTI TUT TI I CONTROLLI. CORTE DEI CONTI EUROPEA QJ-AB-13-017-IT-C LA CORTE HA ESAMINATO L’AT TENDIBILITÀ DELLE RELAZIONI DEGLI STATI