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REGOLAMENTO CRITERI PER L`ATTUAZIONE DEI CONTROLLI
REGOLAMENTO CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE DOMANDE PER L’OTTENIMENTO DEI BENEFICI EROGATI DAL CIDiS I criteri sotto riportati vengono adottati partendo dal presupposto che l’assenza o la carenza di controllo sulle dichiarazioni relative alle condizioni di merito e a quelle socio-economiche dei richiedenti i benefici per l’attuazione del Diritto allo Studio determina disparità di trattamento nell’erogazione della prestazione sociale agevolata, rendendo possibile l’ammissione ai benefici di nuclei o persone che non posseggono, o posseggono in forma ridotta, i requisiti previsti dalla normativa vigente. ART. 1 – OGGETTO Il presente regolamento ha per oggetto le modalità di effettuazione dei controlli sulle domande presentate dagli studenti per l’ottenimento dei benefici erogati dal CIDiS, con riferimento sia ai controlli dei requisiti di merito, sia a quelli di reddito. ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI Le principali fonti normative per l’attuazione dei controlli sono: articolo 4, comma 7, D. Lgs. n. 109/98 “Gli enti erogatori controllano la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontano i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze. A tal fine possono stipulare convenzioni con il Ministero delle Finanze. L'ente erogatore provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati. Le amministrazioni possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità”; DPCM n. 221 del 7/5/1999 e DPCM n. 242 del 4/4/2001 “Norme integrate ISEE” DPCM 9.4.2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” DPR 223/89 “Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”; Legge n. 390/91; D. LGS. N. 68/2012; DPR n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”; schemi di Bandi di Concorso regionali emanati annualmente dalla Regione Lombardia; ogni norma sostitutiva, integrativa o modificativa di quelle sopra menzionate. ART. 3 – TIPOLOGIA DEGLI ACCERTAMENTI Gli accertamenti hanno per oggetto: Dati anagrafici Dati e notizie personali (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) Dati economici, finanziari e patrimoniali Dati di merito 1 e possono essere con riferimento ai tempi di effettuazione: Preventivi, quando sono effettuati durante l’iter procedimentale; Successivi, quando sono effettuati a seguito dell’assegnazione del beneficio. con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati: Diretti, quando il controllo è effettuato mediante accesso diretto alle informazioni detenute dalla amministrazione certificante; Indiretti, quando il controllo è effettuato mediante l’attivazione dell’amministrazione certificante affinché confronti i dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi; Documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori. ART. 4 – CONTROLLI 1. L’attività di accertamento della veridicità delle autocertificazioni presentate sarà effettuata, relativamente agli studenti risultati idonei nelle graduatorie dei relativi benefici, con controlli sia a campione, sia puntuali e mirati qualora sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei documenti o del contenuto delle dichiarazioni rilasciate. In ogni caso dovranno essere sottoposte a verifica un numero di domande non inferiore al 20% dei beneficiari. 2. Ai sensi dell’art. 2947 del Codice Civile, CIDiS può effettuare i controlli sui dati autocertificati e procedere, in caso di rilevato illecito, in un arco di tempo pari a 5 anni che decorrono, trattandosi di ipotesi di illecito permanente, dall’ultima effettiva percezione di benefici fruiti grazie all’autocertificazione non veritiera. 3. Nel dettaglio, i controlli reddituali saranno volti a verificare: l’esatta composizione del nucleo familiare così come definito ai fini ISEE/ISEEU; la corrispondenza tra i redditi dichiarati e i redditi risultanti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate; la corrispondenza tra il patrimonio immobiliare dichiarato e quanto presente nella banca dati catastale; la corretta dichiarazione del patrimonio mobiliare; ogni altro dato ritenuto funzionale per l’accertamento dei dati sopra evidenziati. I dati acquisiti verranno utilizzati per effettuare un ricalcolo ufficioso dell’attestato ISEE/ISEEU al fine di determinare un valore ISEE/ISEEU finale che verrà confrontato con quanto dichiarato e con i limiti previsti dai Bandi di Concorso. Per avere conferma di quanto indicato dall’Ente, l’interessato potrà rivolgersi al soggetto che ha elaborato l’ISEEU oggetto di contestazione chiedendo un ricalcolo ufficiale (ovvero una nuova attestazione ISEEU) che tenga conto di quanto accertato. 2 4. Nel dettaglio, i controlli dei dati di merito saranno volti a verificare: la corrispondenza tra numero di crediti e media dei voti dichiarati con quanto presente nelle banche dati delle Segreterie Studenti; la regolare iscrizione a un anno di corso; la presenza di eventuali pregresse iscrizioni ad altri Atenei per lo stesso livello di studi; la convalida di esami sostenuti precedentemente all’immatricolazione al corso di studi per i quali si richiedono i benefici. 5. Nell’ambito della propria attività di verifica e controllo, CIDiS può richiedere documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati, con particolare riferimento ai dati non detenuti presso altre Pubbliche Amministrazioni o, se detenuti, non accessibili in base alla Legge. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le richieste di documentazione potranno riguardare: a) contratto di locazione; b) estratto conto al 31.12 dell’anno di riferimento di depositi e conti correnti bancari e postali; c) estratto conto titoli mobiliari (Titoli di Stato, obbligazioni, partecipazioni azionarie, etc.); d) documenti contabili in caso di lavoratori autonomi o partecipazioni in società e) dichiarazioni di successione f) sentenze di omologazione di separazione o divorzio ART. 5 – IRREGOLARITÀ E OMISSIONI 1. Se nel corso dell’attività di controllo, emergono irregolarità od omissioni che non comportano variazioni di fascia né decadenza dal beneficio, l’Ente archivia d’ufficio il procedimento senza alcuna conseguenza nei confronti del beneficiario. 2. Qualora invece l’esito del controllo determini una variazione di fascia o la decadenza dal beneficio, CIDiS provvederà: a inviare all’interessato, a norma dell’ art. 7 della L. 241/90 e successive modificazioni, formale comunicazione di avvio del procedimento, segnalando le omissioni o irregolarità riscontrate e dando 30 giorni di tempo per produrre controdeduzioni; a prorogare, su richiesta dell’interessato e solo in caso di comprovate motivazioni, il termine dei 30 giorni; a valutare le eventuali controdeduzioni di cui sopra e, conseguentemente, ad archiviare il procedimento avviato ovvero a predisporre un supplemento di istruttoria (con eventuale richiesta di documentazione probatoria ai sensi dell’art. 4, comma 5) ovvero concluderlo confermando la variazione o decadenza e adottando espresso provvedimento finale. 3. In caso di conferma nel provvedimento finale di quanto emerso in fase di istruttoria si precisa che, fatte salve le sanzioni di cui all’art. 6: la variazione di fascia comporta l’obbligo di restituzione della differenza tra quanto erogato e quanto in realtà spettante, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte servizi accessori. la decadenza dal beneficio comporta l’obbligo di restituzione dell’intera somma erogata, con riferimento sia alla parte monetaria sia alla parte servizi accessori. 3 ART. 6 – SANZIONI 1. Nel caso previsto dall’art. 5, comma 2 si applicheranno le sanzioni di cui all’art. 23 della Legge 390/91 (restituzione di un importo pari al doppio di quanto percepito) per accertamenti fino all’a.a. 2011/2012 o di cui all’art. 10 del D. Lgs. 68/2012 (restituzione di un importo pari al triplo di quanto percepito) per accertamenti dall’a.a. 2012/2013 in avanti. 2. L’Ente si riserva altresì il diritto di applicare le sanzioni di cui sopra anche nei casi di controlli di merito, valutata la gravità della non veridicità riscontrata. ART. 7 – TERMINE DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 1. Ai sensi dell’art. 2 della L. 241/90 s.m.i., il termine per la conclusione dei procedimenti di accertamento di cui al presente Regolamento viene fissato in 90 giorni decorrenti dalla data di comunicazione di avvio del procedimento. 2. Qualora le controdeduzioni dell’interessato o l’effettiva eventuale complessità della materia oggetto di contestazione determinino la necessità di un supplemento di istruttoria, il termine di cui al comma precedente è aumentato fino a 180 giorni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, L. 241/90. 3. E’ fatta salva la possibilità prevista dall’art. 2, comma 7 della L. 241/90 di sospensione dei termini di cui sopra per un massimo di 30 giorni per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso di CIDiS o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. ART. 8 – NORME PENALI PER I FATTI COSTITUENTI REATO Qualora in sede di controllo siano rilevati elementi costituenti reato, l’Ente provvederà alla presentazione del rapporto di cui all’art. 331 c.p.p. ART. 9 – COMUNICAZIONE DEGLI ESITI In caso di decadenza dalla Borsa di Studio conseguente agli esiti dei controlli, CIDiS ne darà comunicazione agli Atenei di riferimento per l’espletamento delle pratiche relative al calcolo delle tasse universitarie. ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Regolamento entra in vigore il 1° luglio 2013 e si applica agli accertamenti avviati, con riferimento all’art. 7 della Legge 241/90, a partire dalla data indicata. 4