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La vicenda anatocismo: Due interventi in sei mesi e ancora nessuna

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La vicenda anatocismo: Due interventi in sei mesi e ancora nessuna
La vicenda anatocismo:
Due interventi in sei mesi e ancora nessuna chiarezza e/o certezza per l’utente.
Prima “puntata” – Dicembre 2013
L’art. 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) pubblicata in Gazzetta
Ufficiale G.u. 27.12.2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, ha modificato l’art. 120 TUB in tema di
anatocismo.
Il testo del comma 629 recita:
“All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 è
sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni
poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto
corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia
debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori
che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»”.
La disposizione di cui all’art. 120 TUB, fino alla predetta modifica, sanciva esclusivamente il principio volto
ad assicurare alla clientela che, con riferimento alle operazioni in conto corrente, vi fosse eguale periodicità
nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.
L’emendamento alla normativa può essere così riassunta
Spetta al CICR (Comitato interministeriale credito e risparmio) stabilire modalità e criteri con riferimento
alla produzione degli interessi nelle operazioni bancarie, nel rispetto di due condizioni tassativamente
indicate.
Alla lettera a) …che nelle operazioni in conto corrente deve essere assicurata alla clientela la parità di
conteggio nella produzione degli interessi composti.
Nella sostanza nulla di nuovo visto che trattasi di riproposta di quanto stabilito dall’art. 25, comma 2, d.lgs.
4 agosto 1999, n. 342, che aveva introdotto nel corpo dell’art. 120 del TUB, stabilendo, proprio come la
norma in esame, il potere del CICR di definire modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli
interessi nelle operazioni in conto corrente, garantendo la coincidenza temporale, nel computo di questi, in
tutte le operazione di dare e avere.
Alla lettera b) invece risiede la sostanziale novità visto che si stabilisce: “che gli interessi periodicamente
capitalizzati non possono produrre altri interessi e che, nelle operazioni contabili successive, gli interessi
sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
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REA: VE - 378310
Di fatto però le buone intenzioni del legislatore paiono vanificate dalla possibilità di un’interpretazione
letterale che conduce al risultato opposto a quello che si intendeva ottenere; infatti se lo scopo era quello
di vietare che gli interessi, una volta capitalizzati, possano produrre in via ulteriore interessi, ponendo fine
all’anatocismo, risulta difficile comprendere come, nella pratica, detti interessi una volta capitalizzati
possano essere sterilizzati dal monte capitale e resi infruttuosi
Verosimilmente sarebbe necessario un saldo finale modulato separatamente con riferimento allo stato
(passivo o attivo) del conto capitale e degli interessi maturati sullo stesso nello medesimo spazio
temporale, senza che questi ultimi possano essere incorporati nel primo per le operazioni contabili
conseguenti.
Comunque le perplessità che un testo così proposto sollevano potranno essere fugate solo in sede
interpretativa richiamandosi più alla ratio ispiratrice che alla formulazione letterale.
Seconda puntata: Giugno 2014
L’attuale governo nella G.u. Serie Generale n.144 del 24 giugno 2014, del D.L. n. 91, recante “Disposizioni
urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche,
nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” (c.d. Misure per la
crescita economica), è intervenuto, con l’art. 31, sul testo dell’art. 120 Tub (Decorrenza delle valute e
calcolo degli interessi), generando nuovi “dubbi” anziché chiarendo i vecchi.
Ma veniamo al testo della nuova norma:
«1. Il comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
“2. Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi
sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo.
Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la
stessa periodicità nell’addebito e nell’accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun
anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per i contratti conclusi nel corso
dell’anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre”.
2. Fino all’entrata in vigore della delibera del Cicr prevista dal comma 2 dell’articolo 120 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del Cicr del 9 febbraio 2000,
recante“Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in
essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2 del Testo Unico Bancario, come
modificato dall’art. 25 del cligs. 342/99)”, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente
articolo.
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3. La periodicità di cui al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, si
applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei
due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con
l’introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell’articolo 118 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385».
Dal 1° gennaio 2014 al 23 giugno 2014 il testo dell’art. 120 ha previsto, invece che:
“Il Cicr stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere
nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive
operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale».”
La norma indubbiamente rappresentava un passo in avanti nella ricerca dell’ effettiva trasparenza ma
risultava di dubbia e imprecisa interpretazione, quindi ci si aspettava un qualcosa che fugasse
definitivamente eventuali dubbi, invece la nuova formulazione appare ancora più ermetica e di certo non
chiara e linare.
Nella precedente formulazione dell’art. 120 Tub la banca avrebbe dovuto creare, non si sa bene come, un
monte interessi da liquidazione periodica d’interessi che non poteva essere capitalizzato e, dunque, il
creditore non poteva esprimere il consenso ad imputare il pagamento al capitale, piuttosto che ad interessi
e alle spese. Il pagamento effettuato dal debitore, salvo impossibile diversa volontà della banca, doveva
sempre essere imputato prima agli interessi e spese e poi al capitale, essendo venuta meno la possibilità
della banca di poter capitalizzare.
Mentre ora si è tornati alla vecchia consuetudine della banca, unica a gestire il rapporto bancario: la banca
procede all’imputazione dei pagamenti, secondo la prassi bancaria, imputandoli contestualmente a
capitale, interessi e spese, esprimendo di fatto il consenso a derogare a quanto previsto dall’art. 1194 c.c. in
tema d’imputazione dei pagamenti.
Decisamente anziché avvicinarsi pare che la trasparenza bancaria venga ulteriormente rinviata.
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