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L`opuscolo Vademecum del neo-assunto
Direzione Regionale dell’Abruzzo ______________ Ufficio Risorse Umane Progetto Benvenuto in Agenzia VADEMECUM del neo-assunto Assunzione di n. 20 Assistenti per il Centro di Assistenza Multicanale di Pescara (Seconda Area, fascia retributiva F3) Direzione Regionale dell’Abruzzo – Ufficio Risorse Umane e-mail: [email protected] Il Direttore Regionale A nome mio e di tutti i colleghi, Le porgo un cordiale benvenuto nell’Agenzia delle Entrate. Oggi più che mai la decisione di prestare servizio presso una Pubblica Amministrazione deve essere il frutto di una scelta ponderata e consapevole; non possiamo infatti dimenticare che tutti coloro che lavorano nelle Amministrazioni pubbliche operano per il benessere della collettività e devono contribuire con le loro azioni a costruire una società migliore. Si tratta di una vera e propria missione, che richiede impegno quotidiano, serietà, senso del dovere, umiltà e la ferma convinzione della prevalenza dell’interesse pubblico su ogni altro tipo di interesse. Il lavoro che Lei si troverà a svolgere non sarà facile. Le sarà richiesto di (re)agire con fermezza e coraggio per affermare i valori di onestà, lealtà istituzionale e rigore professionale. Questo è ciò che l’Agenzia delle Entrate si aspetta da Lei e sono certa che con l’aiuto e l’esempio positivo dei colleghi più anziani saprà affrontare questa importante sfida professionale. Buon lavoro e in bocca al lupo. Rossella Rotondo 2 Statuto Approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 Aggiornato fino alla delibera del Comitato di gestione n. 11 del 21 marzo 2011 Art. 1 (Agenzia delle Entrate) 1. L’Agenzia delle Entrate, di seguito denominata Agenzia, istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. 2. L’Agenzia è sottoposta all’alta vigilanza del Ministro dell’Economia e delle Finanze e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge. 3. L’attività dell’Agenzia è regolata dal decreto istitutivo, dalle norme del presente statuto e dalle norme regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia. 4. L’Agenzia ha la sua sede centrale in Roma. Art. 2 (Fini istituzionali) 1. L’Agenzia svolge tutte le funzioni ed i compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di entrate tributarie e diritti erariali, al fine di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali. A tal fine l’Agenzia assicura e sviluppa l’assistenza ai contribuenti, il miglioramento delle relazioni con i contribuenti, i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l’evasione fiscale, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia. 2. L’Agenzia assicura, in materia di entrate tributarie erariali, i servizi relativi all’amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti, dell’imposta sul valore aggiunto e di tutte le imposte, diritti o entrate erariali già di competenza del Dipartimento delle Entrate, ad essa affidati con il decreto del Ministro di cui all’articolo 62, comma 3, del decreto istitutivo. 3. L’Agenzia assicura il supporto alle attività del Ministero dell’Economia e delle Finanze e la collaborazione con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti o organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza statale. 3 4. L’Agenzia presta la propria collaborazione, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, alle istituzioni dell’Unione europea e svolge i compiti necessari per l’adempimento, nelle materie di competenza, degli obblighi internazionali assunti dallo Stato. Art. 3 (Federalismo fiscale) 1. L’Agenzia, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, assicura la collaborazione con il sistema delle autonomie locali, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, secondo i principi del federalismo fiscale. 2. L’Agenzia promuove e fornisce servizi alle regioni ed agli enti locali per la gestione dei tributi di loro competenza, stipulando convenzioni per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso dei tributi e articolando la propria organizzazione periferica in modo da favorire lo svolgimento delle attività di collaborazione e di supporto alle regioni e agli enti locali. 3. L’Agenzia stabilisce forme e strumenti di collaborazione e reciproca informazione con il sistema delle autonomie locali, anche ai fini della determinazione dei contenuti della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo e del perseguimento dei risultati previsti dalla convenzione stessa. Art. 4 (Attribuzioni) 1. L’Agenzia, nel perseguimento della propria missione e dei propri scopi istituzionali, esercita, in particolare, le seguenti funzioni ed attribuzioni: a) assistenza ai contribuenti, assicurando l’informazione, semplificando gli adempimenti, riducendo gli oneri e fornendo servizi di consulenza ai contribuenti e agli altri enti interessati dal sistema della fiscalità; b) riscossione dei tributi, assicurando la gestione dell’archivio delle dichiarazioni, le operazioni di riscossione, il controllo sull’operato dei concessionari e degli intermediari, i rimborsi ai contribuenti, il controllo sulla regolarità e tempestività della messa a disposizione delle risorse finanziarie acquisite per l’erario e gli altri enti impositori; c) contrasto dell’evasione fiscale, assicurando le attività di controllo e di verifica, il controllo sui concessionari e sugli intermediari; d) (lettera soppressa); e) gestione del contenzioso, assicurando la tutela degli interessi erariali nelle diverse sedi giudiziarie, anche favorendo il ricorso agli strumenti di conciliazione; f) fornitura di servizi, nella materia di competenza, ad altri enti, sulla base di disposizioni di legge o di rapporti convenzionali; 4 g) promozione e partecipazione ai consorzi e alle società previsti dall’articolo 59, comma 5, del decreto istitutivo. 2. Nell’esercizio delle proprie funzioni ed attribuzioni, l’Agenzia determina regole di condotta per gli uffici e per i contribuenti, assicurando la massima efficienza dell’attività degli uffici e la minima onerosità per i contribuenti, la qualità del servizio di assistenza, l’efficacia e l’adeguatezza delle azioni mirate a contrastare l’evasione, anche sulla base dello sviluppo degli strumenti valutativi e conoscitivi. Art. 5 (Organi) 1. Ai sensi dell’articolo 67 del decreto istitutivo, gli organi dell’Agenzia sono: a) il Direttore dell’Agenzia; b) il Comitato di gestione; c) il Collegio dei revisori dei conti. 2. Il Direttore dell’Agenzia, nominato con le modalità di cui all’articolo 67, comma 2 del decreto istitutivo, resta in carica per tre anni. L’incarico è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell’Agenzia. 3. Il Comitato di gestione è nominato per la durata di tre anni, secondo le modalità stabilite dall’articolo 67, comma 3, del decreto istitutivo ed è composto da quattro membri, oltre al direttore dell’Agenzia che lo presiede. Due dei componenti sono nominati in quanto dirigenti preposti ad una delle direzioni centrali e delle direzioni regionali. Con le medesime modalità si procede anche alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall’incarico, inclusa la sostituzione dei componenti che cessano dagli incarichi dirigenziali in base ai quali sono stati scelti. 4. Le incompatibilità sancite dall’articolo 67, comma 2 e comma 5, del decreto istitutivo operano a partire dalla data fissata con il decreto ministeriale di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo. 5. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato per la durata di tre anni, ai sensi dell’articolo 67, comma 4, del decreto istitutivo ed è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori contabili. I membri del collegio dei revisori possono essere confermati una sola volta. Ai membri del collegio si applica l’articolo 2399 del codice civile. 6. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, e sono posti a carico del bilancio dell’Agenzia. 5 Art. 6 (Attribuzioni del direttore) 1. Il Direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia, la dirige e ne è responsabile. Il Direttore svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare: a) presiede il Comitato di gestione e propone allo stesso lo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio e le spese superiori all’ammontare di duemilioniseicentomila euro2, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo; b) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all’articolo 59 del decreto istitutivo, le scelte strategiche aziendali, previa valutazione del comitato di gestione; c) stipula la convenzione di cui all’art. 59 del decreto istitutivo, sentito il Comitato di gestione e consultate, a termini dell’articolo 16, comma 2, del presente statuto, le organizzazioni sindacali; d) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme e dai contratti collettivi, alle nomine dei dirigenti sottoponendo quelle relative alle strutture di vertice alla valutazione preventiva del comitato di gestione; e) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l’attuazione dei programmi e dei progetti; f) pone in essere gli atti di gestione ed esercita i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, fatte salve le competenze dei dirigenti; g) determina le forme e gli strumenti di collaborazione diretta con le altre Agenzie fiscali e con gli altri enti e organi che comunque esercitano funzioni in settori della fiscalità di competenza dello Stato, nonché con il sistema delle autonomie locali e dà attuazione agli indirizzi del Ministro ai fini del coordinamento di cui all’articolo 56, comma 1, lettera d) del decreto istitutivo; h) assicura l’attività di supporto dell’Agenzia nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; i) partecipa, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alla contrattazione del comparto delle Agenzie fiscali e sottoscrive i contratti integrativi e gli accordi collettivi dell’Agenzia. 2. In caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, le attribuzioni del Direttore sono esercitate da un componente del Comitato di gestione, nominato dallo stesso Comitato di gestione tra i dirigenti dell’Agenzia, su proposta del Direttore, nella prima seduta successiva all’entrata in vigore del presente statuto. La delibera è trasmessa al Ministro. 6 Art. 7 (Attribuzioni del Comitato di gestione) 1. Il Comitato di gestione: a) delibera, su proposta del Direttore, sullo statuto, i regolamenti, gli atti generali che regolano il funzionamento dell’agenzia, i piani aziendali, il budget aziendale, il bilancio, le spese superiori all’ammontare di duemilioniseicentomila euro3, la costituzione o la partecipazione ai consorzi e alle società di cui all’articolo 59, comma 5 del decreto istitutivo, e in tutti i casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione; b) valuta le scelte strategiche aziendali ed esprime parere in tutti i casi previsti dalle disposizioni del decreto istitutivo e del presente statuto e negli altri casi previsti dai regolamenti di contabilità e di amministrazione; c) valuta ogni questione che il Direttore ponga all’ordine del giorno. Art. 8 (Funzionamento del Comitato di gestione) 1. Il Comitato di gestione si riunisce su convocazione del Direttore ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all’anno. 2. Su specifici argomenti, il Direttore ha facoltà di invitare ad assistere alla seduta del Comitato di gestione i rappresentanti di altre amministrazioni o Agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare. 3. L’avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l’ora della stessa e l’ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo telefax o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d’urgenza, almeno dodici ore prima. 4. (comma soppresso). 5. Il Comitato si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. In mancanza dell’avviso di convocazione, il Comitato si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, ogni componente può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene sufficientemente informato. 5-bis. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire l’identificazione, la partecipazione ininterrotta alla discussione, l’intervento in tempo reale alla trattazione degli argomenti e la valutazione consapevole. In tal caso, la riunione del Comitato si considera tenuta nel luogo dove si trovano il Presidente e il segretario. 6. Le sedute del Comitato sono presiedute dal Direttore o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, ovvero dal componente più anziano di età. 7 7. Le deliberazioni di competenza del Comitato sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che presiede il collegio. 8. Quando il Comitato è chiamato a deliberare sullo statuto, le deliberazioni sono adottate con la maggioranza assoluta dei componenti. 9. Delle sedute del Comitato è redatto apposito verbale. Art. 9 (Attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti: a) accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; b) vigila sull’osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti dell’Agenzia; c) esamina il budget e controlla il bilancio; d) accerta periodicamente la consistenza di cassa; e) redige le relazioni di propria competenza; f) può chiedere al Direttore notizie sull’andamento e la gestione dell’Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell’Economia e delle Finanze le eventuali irregolarità riscontrate; g) svolge il controllo di regolarità secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; h) esercita ogni altro compito relativo alle funzioni di revisore dei conti. 2. I membri del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato di gestione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all’art. 8, comma 5-bis. I membri che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato di gestione, decadono dall’ufficio. Art. 10 (Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti) 1. Il Collegio dei revisori dei conti è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre. 1-bis. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all’art. 8, comma 5-bis. 2. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il componente dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale il proprio dissenso. 3. Le sedute del Collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del Collegio, custodito presso l’Agenzia. 8 Art. 11 (Dirigenza) 1. I dirigenti dell’Agenzia: a) curano l’attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal Direttore per l’attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore; c) dirigono, controllano e coordinano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici. Art. 12 (Strutture di controllo interno) 1. Gli organi di controllo interno dell’Agenzia sono strutturati secondo le disposizioni generali del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e secondo le specifiche modalità previste dal regolamento di amministrazione. Art. 13 (Principi generali di organizzazione e di funzionamento) 1. L’Agenzia è articolata in uffici centrali e periferici. Tale articolazione, sino all’approvazione del regolamento di amministrazione5, corrisponde a quella attualmente in essere per le strutture del Dipartimento delle Entrate, le cui funzioni, ai sensi dell’articolo 57, comma 1 del decreto istitutivo, sono trasferite all’Agenzia. 2. Con il regolamento di amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia organizzativa, l’Agenzia, ai sensi dell’articolo 71, comma 3 del decreto istitutivo,disciplina, favorendo il decentramento delle responsabilità operative, la semplificazione dei rapporti con i cittadini e l’erogazione efficiente ed adeguata dei servizi, l’organizzazione interna centrale e periferica e il funzionamento degli uffici, stabilendo la dotazione organica complessiva degli stessi e dettando le norme per l’assunzione del personale, per la formazione professionale e le regole e le modalità per l’accesso alla dirigenza, in conformità con le disposizioni della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro. Art. 14 (Attività dell’Agenzia) 1. L’attività dell’Agenzia si uniforma, oltre che ai principi e ai criteri individuati ai sensi dell’articolo 61, comma 3 del decreto istitutivo, alle disposizioni stabilite dalla legislazione vigente nelle materie ad essa affidate e, in particolare, alle disposizioni 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legislazione nazionale e comunitaria disciplinante gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. Art. 15 (Bilancio dell’Agenzia) 1. Le entrate dell’Agenzia sono individuate ai sensi dell’articolo 70, comma 1 del decreto istitutivo. 2. Le norme contenute nel regolamento di contabilità disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell’Agenzia. Il bilancio dovrà essere redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Art. 16 (Personale e relazioni sindacali) 1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell’Agenzia uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con il regolamento di cui all’articolo 71, comma 2, del decreto istitutivo. 2. L’Agenzia adotta un sistema di relazioni sindacali conforme alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Preliminarmente alla stipula della convenzione di cui all’art. 59 del decreto istitutivo, le linee di pianificazione aziendale sono sottoposte alla valutazione delle organizzazioni sindacali in una apposita sede di confronto. 3. Ai fini della contrattazione collettiva, l’Agenzia partecipa, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente, alla definizione delle direttive, nel Comitato di settore, per il comparto delle Agenzie fiscali e alla stipula dei contratti collettivi nazionali. La contrattazione integrativa aziendale si svolge nei limiti e per le materie definiti dal contratto collettivo nazionale. In base a quanto previsto dall’art. 41, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 3 del d. lgs. n. 173 del 2003, per le Agenzie fiscali opera come comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica [oggi Ministro dell’Economia e delle Finanze] e sentiti i direttori delle Agenzie stesse. Art. 17. (Norma transitoria) 1. Alla data stabilita con il decreto del Ministro di cui all’articolo 73, comma 4, del decreto istitutivo, l’Agenzia subentra al Ministero delle Finanze nei rapporti giuridici, poteri e competenze relativi ai servizi ad essa trasferiti o assegnati. 2. (comma soppresso) 3. (comma soppresso) 10 Regolamento di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali Decreto del Presidente della Repubblica del 16 gennaio 2002, n. 18 in vigore dal 14 marzo 2002 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 2, 23 e 55; Visto, in particolare, l'articolo 71, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, il quale dispone che, al fine di garantire l'imparzialità' e il buon andamento nell'esercizio della funzione pubblica assegnata alle Agenzie fiscali, sono emanate disposizioni regolamentari idonee a garantire l'indipendenza e l'autonomia tecnica del personale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente; Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, con il quale e' stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 novembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2000; Visti i pareri della struttura interdisciplinare di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, resi nelle sedute dell'8 ottobre 2001 e del 26 novembre 2001; 11 Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Articolo 1 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento definisce i principi diretti a garantire indipendenza e autonomia tecniche delle attività svolte dal personale delle Agenzie fiscali, fermi restando i doveri e le tutele stabilite dalla normativa primaria e secondaria generale e di settore, nonché dai contratti di lavoro. 2. Le agenzie assicurano, in concertazione con le OO.SS. rappresentative, nelle forme e nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale le condizioni organizzative e di funzionamento dei servizi necessarie per il rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento e emanano disposizioni attuative. 3. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Articolo 2 - Condizioni di organizzazione e funzionamento 1. Le agenzie fiscali, al fine di promuovere le condizioni per la piena autonomia professionale dei dipendenti, assicurano una adeguata attività di formazione ed aggiornamento permanente, nonché un ambiente di lavoro e gli strumenti tecnici idonei. 2. I programmi di formazione devono assicurare, anche attraverso la periodica verifica dei risultati, il costante aggiornamento del personale in relazione all'evoluzione della normativa, della tecnologia e ai programmi di attività posti in essere dall'Agenzia, anche al fine della valorizzazione delle professionalità acquisite. 3. Le agenzie forniscono gli strumenti necessari per l'autonomia professionale dei dipendenti anche garantendo agli stessi la disponibilità di tecnologie informatiche e telematiche, con l'idonea formazione per ottimali livelli di conoscenza dell'uso delle stesse, e le condizioni di lavoro, con la disponibilità dei beni, infrastrutture e servizi, necessari per il migliore svolgimento dell'attività lavorativa ad esse connessa. 12 4. Le Agenzie istituiscono forme di monitoraggio degli eventuali casi di molestie o comportamenti lesivi della dignità e professionalità dei dipendenti, precostituendo ogni utile rimedio per prevenirli e reprimerli. Articolo 3 - Indipendenza e autonomia tecniche del personale 1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli e' propria. 2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza. 3. Il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale. 4. Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell' attività di servizio. 5. Il dipendente si astiene dall'intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro. 6. Il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali. Articolo 4 - Incompatibilità e conflitto di interessi 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali. 13 2. Al personale delle agenzie e' inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell' attività affidata all'Agenzia fiscale. Articolo 5 - Rapporti con i mezzi di informazione 1. Fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi. Articolo 6 - Monitoraggio 1. Al fine di verificare il rispetto e l'attuazione dei principi fissati con il presente regolamento, le OO.SS. rappresentative e i direttori delle Agenzie si incontrano almeno due volte l'anno, per verificare l'applicazione concreta delle disposizioni contenute nel presente regolamento; dell'esito dell'incontro e' informato il Ministro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 14 Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni TESTO COORDINATO DELLE NORME IN MATERIA DISCIPLINARE RIGUARDANTI IL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI APPARTENENTE ALL’AGENZIA DELLE ENTRATE Sommario 1. Obblighi del dipendente 2. Sanzioni disciplinari 3. Codice disciplinare 4. Procedure disciplinari 5. Responsabilità’ disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’ azione disciplinare 6. Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale 7. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 8. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 9. Impugnazione delle sanzioni disciplinari § 1. Obblighi del dipendente (art. 65 CCNL, art. 55-novies d.lgs. 165/01, artt. 3, 4 e 5 D.P.R. 18/2002) 1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo l’osservanza della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri o altrui. Il dipendente adegua altresì la propria condotta ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. 2. Il comportamento del dipendente deve essere tale da favorire l’instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra l’Agenzia e i cittadini. 3. In tale specifico contesto e nell’obiettivo di migliorare la qualità del servizio, il dipendente deve in particolare: a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo di comparto e le disposizioni impartite dall’Agenzia, per l’esecuzione e la disciplina del lavoro, anche in relazione alle vigenti norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 15 b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e modi previsti dalle norme regolamentari ai sensi dell’art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241; c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio; d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Agenzia nonché attuare le disposizioni del d.lgs. n. 443 del 28 dicembre 2000 e del D.P.R del 28 dicembre 2000 n. 445, in tema di autocertificazione; e) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del dirigente responsabile; f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, una condotta uniformata a principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona; g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività, che ritardino il recupero psico-fisico, in periodo di malattia o infortunio; h) eseguire gli ordini inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni impartiti dai superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo; i) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati; l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Agenzia per ragioni che non siano di servizio; m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa; n) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Agenzia da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Agenzia stessa in locali non aperti al pubblico; o) comunicare all'Agenzia la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea nonché ogni successivo mutamento delle stesse; 16 p) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento; q) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; r) utilizzare il cartellino identificativo o targhe da apporre presso la postazione di lavoro al fine di rendere conoscibili il proprio nominativo nelle attività a contatto con il pubblico e nel rispetto delle direttive impartite al riguardo dall’Agenzia (art. 55-novies d. lgs n.165/01). 4. Ai sensi del regolamento recante le norme in tema di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie Fiscali (D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18): a) il personale delle Agenzie fiscali, nell’adempimento del servizio, ispira la sua condotta all’osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria; b) il personale esercita i propri compiti e funzioni nell’ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l’assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all’agenzia di appartenenza; c) il dipendente non e' tenuto ad eseguire un ordine o ad attuare un atto direttivo emanati da soggetto non competente o non legittimato; in tali casi, il dipendente deve dare immediata comunicazione dell'ordine o dell'atto direttivo ricevuti al superiore gerarchico o al sovraordinato in senso funzionale; d) il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia di appartenenza e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell’attività di servizio; e) il dipendente si astiene dall’intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti economici o di affari con i contribuenti con i quali ha contatti per ragioni di lavoro; f) il dipendente evita le attività che possono condurre a conflitti di interesse con l'Agenzia di appartenenza e che possono interferire con la sua capacità di adottare decisioni imparziali; g) fermo restando quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, il personale delle agenzie fiscali non svolge attività o prestazioni che possano incidere sull’adempimento 17 corretto e imparziale dei doveri d'ufficio, e non esercita, a favore di terzi, attività di consulenza, assistenza e rappresentanza in questioni di carattere fiscale, tributario e comunque connesse ai propri compiti istituzionali; h) al personale delle agenzie è inibito lo svolgimento, in particolare, delle attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché delle attività relative a servizi contabili e elaborazione dati, nonché a servizi di certificazione delle firme elettroniche o altri servizi connessi a tali firme, di informazione commerciale, delle attività proprie o tipiche degli ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, consulenti immobiliari, agenti immobiliari e delle attività relative a servizi connessi agli immobili, nonché delle attività proprie o tipiche degli spedizionieri doganali, e di ogni altra attività che appaia incompatibile con la corretta ed imparziale esecuzione dell'attività affidata all’Agenzia fiscale. i) fermo il dovere di osservanza delle norme sul segreto di ufficio, i dipendenti, nel rispetto dei principi e delle norme sulla trasparenza delle attività, si astengono dal divulgare ai mezzi di informazione le notizie riservate connesse allo svolgimento delle attività lavorative, salvo specifica autorizzazione, o lesive dei diritti dei terzi. § 2. Sanzioni disciplinari (art. 66 CCNL, artt. 55-bis e 55-novies d.lgs. 165/01) 1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi previsti dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 1 del presente documento danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa di importo variabile fino ad un massimo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10 giorni; e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi; f) licenziamento con preavviso; g) licenziamento senza preavviso. 2. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. 18 3. I provvedimenti elencati nelle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. § 3. Codice disciplinare (art. 67 CCNL, art. 55-quater d.lgs. 165/01) 1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall’art. 55 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati i seguenti criteri generali: a) il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati anche in relazione: ● alla intenzionalità del comportamento, alla rilevanza della violazione di norme o disposizioni; ● al grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento; ● all’eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; ● alle responsabilità derivanti dalla posizione di lavoro occupata dal dipendente; ● al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro; ● al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo ai precedenti disciplinari, nell’ambito del biennio previsto dalla legge; ● al comportamento verso gli utenti; b) al lavoratore che abbia commesso mancanze della stessa natura già sanzionate nel biennio di riferimento, è irrogata, a seconda della gravità del caso e delle circostanze, una sanzione di maggiore entità prevista dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo; c) al dipendente responsabile di più mancanze compiute in un’unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave, se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità. 2. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente per: 19 a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell’orario di lavoro e degli obblighi connessi alla rilevazione delle presenze: timbratura del cartellino orologio, utilizzo del badge magnetico ed ogni altra forma di rilevazione dell’orario; b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso altri dipendenti o nei confronti del pubblico; c) negligenza nella cura dei locali o dei beni mobili o strumentali a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione vigilanza; d) inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro nel caso in cui non ne sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi dell’Agenzia o di terzi; e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto dall’art.6 della legge n. 300/1970; f) insufficiente rendimento. L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’Agenzia e destinato ad attività sociali. 3. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica per : a) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo presentino carattere particolare gravità; b) assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono del servizio, salvo le più gravi ipotesi previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 5, lett. h); c) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dall’Agenzia; d) svolgimento di altre attività lavorative durante lo stato di malattia o di infortunio; e) minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico o altri dipendenti;alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Agenzia, tenuto conto del rispetto della libertà di pensiero e di espressione ai sensi dell’art.1 della legge n. 300/1970; g) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; 20 h) sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente. 4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica per: a) recidiva nel biennio delle mancanze previste dal punto precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 3) presentino carattere di particolare gravità; b) occultamento di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione di somme o beni di spettanza o di pertinenza dell’Agenzia o ad essa affidati, quando, in relazione alla posizione rivestita, il lavoratore abbia un obbligo di vigilanza o di controllo; c) insufficiente, persistente, scarso rendimento dovuto a comportamento negligente; d) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; e) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona; f) alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti; g) qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all’Agenzia, o a terzi. Nella sospensione dal servizio, prevista dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo, il dipendente è privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso l’indennità di cui alle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 8 (punto 7) del presente documento, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio. 5. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica nelle seguenti fattispecie: a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, di una delle mancanze previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punti 3 e 4), anche se di diversa natura o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia 21 comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi dalla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto dalle medesime disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 6, lett. a); b) recidiva nelle infrazioni previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 4, lettera b); c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Agenzia per motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia di mobilità attivata; d) continuità, nel biennio, dei comportamenti attestanti il perdurare di una situazione di insufficiente scarso rendimento dovuta a comportamento negligente ovvero per qualsiasi fatto grave che dimostri la piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio; e) recidiva nel biennio, anche nei confronti di persona diversa, di sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi, ostili e denigratori e forme di violenza morale o di persecuzione psicologica verso un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo; f) recidiva nel biennio di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona; g) condanna passata in giudicato, per un delitto che commesso in servizio o fuori dal servizio ma non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità; h) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a 3 nell’arco di un biennio o comunque per più di 7 giorni nel corso degli ultimi 10 anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata entro il termine fissato dall’Agenzia (art. 55quater, comma 1, lett. b) d.lgs. n.165/01); i) prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’Agenzia formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’Agenzia o dal Codice di comportamento di cui all’art. 54 (art. 55-quater, comma 2, d.lgs. n.165/01). 6. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica nelle seguenti fattispecie: 22 a) reiterazione, nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale altrui (art. 55-quater, comma 1, lett. e) d.lgs. n.165/01); b) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia (art. 55-quater, comma 1, lett. a) d.lgs. n.165/01); c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori dal servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consente neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità; d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera (art. 55-quater, comma 1, lett. d) d.lgs. n.165/01) o accertamento che l’impiego fu conseguito con mezzi fraudolenti; e) commissione, in genere - anche nei confronti di terzi- di fatti o atti, anche dolosi che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; f) ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto in flagranza a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l’arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari; g) condanna passata in giudicato: 1) per i delitti indicati dall’art. 15, commi 1 e 4-septies lettere a) e b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 55 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni; 2) quando dalla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro (art. 55-quater, comma 1, lett. f) d.lgs. n.165/01); 3) per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001. 7. Le mancanze non espressamente previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punti da 2 a 6) sono comunque sanzionate secondo i criteri di legge, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi del dipendente previsti dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 1 del presente documento e quanto al tipo ed alla natura delle sanzioni, ai principi desumibili dalle disposizioni normative richiamate nei precedenti punti del presente paragrafo. 23 § 4. Procedimento disciplinare (art. 55-bis d.lgs. n.165/01) 1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 2). Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 4). Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo. La predetta sanzione deve essere comminata dal dirigente l’ufficio entro il termine di 20 giorni da quando è venuto a conoscenza del fatto. 2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui all’art. 55bis del d.lgs. n.165/01 contesta, senza indugio e comunque non oltre 20 giorni, per iscritto l’addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l’eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell’associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno 10 giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa. Dopo l’espletamento dell’eventuale ulteriore attività istruttoria, l’autorità disciplinare procedente conclude il procedimento, con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 60 giorni dalla contestazione dell’addebito. In caso di differimento superiore a 10 giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente punto comporta, per l’Agenzia, la decadenza dall’azione disciplinare, ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. 24 3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 1), trasmette gli atti, entro 5 giorni dalla notizia del fatto, all’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, dandone contestuale comunicazione all’interessato. 4. L’Ufficio competente per i procedimenti disciplinari contesta l’addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 1), con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l’eventuale sospensione ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 6 del presente documento. Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 3) ovvero dalla data nella quale l’ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell’infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente punto comporta, per l’Agenzia, la decadenza dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto di difesa. 5. Ogni comunicazione al dipendente, nell’ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell’addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all’uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente o, su sua espressa delega, il suo difensore ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento a suo carico. È esclusa l’applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo. 6. Nel corso dell’istruttoria, l’autorità disciplinare procedente può acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini. 25 7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell’incolpato o ad una diversa che - essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso - rifiuta, senza giustificato motivo, a collaborazione richiesta dall’autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all’applicazione, da parte dell’Agenzia, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell’illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di 15 giorni. 8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un’altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest’ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell’addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento. 9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l’infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro. § 5. Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l’Amministrazione e limitazione della responsabilità per l’esercizio dell’azione disciplinare. False attestazioni o certificazioni (artt. 55-quinquies e 55-sexies d.lgs. 165/01) 1. La condanna dell’Agenzia al risarcimento del danno derivante dalla violazione, da parte del lavoratore dipendente, degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’Agenzia o dai codici di comportamento di cui all’articolo 54 del d.lgs. n.165/01, comporta l’applicazione nei suoi confronti, ove già non ricorrano i presupposti per l’applicazione di un’altra sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi, in proporzione all’entità del risarcimento. 2. Fuori dei casi previsti nel precedente punto 1, il lavoratore, quando cagiona grave danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per 26 inefficienza o incompetenza professionale accertate dall’Agenzia ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, è collocato in disponibilità, all’esito del procedimento disciplinare che accerta tale responsabilità e si applicano nei suoi confronti le disposizioni di cui all’articolo 33, comma 8, e all’articolo 34, commi 1, 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Il provvedimento che definisce il giudizio disciplinare stabilisce le mansioni e la qualifica per le quali può avvenire l’eventuale ricollocamento. Durante il periodo nel quale è collocato in disponibilità, il lavoratore non ha diritto di percepire aumenti retributivi sopravvenuti. 3. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestatamene infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo. 4. La responsabilità civile eventualmente configurabile a carico del dirigente in relazione a profili di illiceità nelle determinazioni concernenti lo svolgimento del procedimento disciplinare è limitata, in conformità ai principi generali, ai casi di dolo o colpa grave. 5. Il dipendente che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente ovvero giustifica l’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione nonché il danno all’immagine subito dall’Agenzia (art. 55 - sexies, comma 1, d.lgs. 165/01). 27 § 6. Rapporto fra procedimento disciplinare e procedimento penale (art. 55-ter d.lgs. 165/01) 1. Il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l’Autorità giudiziaria, continua a svolgersi e viene concluso anche in pendenza di procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, previste dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 4 del presente documento (punto 1, primo periodo), non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità previste dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 4 del presente documento (punto 1, secondo periodo), l’autorità disciplinare competente, nei casi di particolare complessità dell’accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando, all’esito dell’istruttoria, non si disponga di elementi sufficienti a motivare l’irrogazione della sanzione può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine del procedimento penale, salva la possibilità di sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente. 2. Se il procedimento disciplinare, non sospeso, si conclude con l’irrogazione di una sanzione e, successivamente, il procedimento penale viene definito con un sentenza irrevocabile di assoluzione, la quale stabilisce che il fatto addebitato al dipendente non sussiste o non costituisce illecito penale o che il dipendente non lo ha commesso, l’autorità disciplinare competente su istanza del lavoratore, da proporsi entro il termine di decadenza di sei mesi dall’irrevocabilità della pronuncia penale, riapre il procedimento disciplinare per modificarne o confermarne l’atto conclusivo in relazione all’esito del giudizio penale. 3. Se il procedimento disciplinare si conclude con l’archiviazione, mentre quello penale con una sentenza irrevocabile di condanna, l’autorità disciplinare competente riapre il procedimento disciplinare per adeguarne le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penale. Il procedimento disciplinare è riaperto, altresì, se dalla sentenza irrevocabile di condanna risulta che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta la sanzione del licenziamento, mentre ne è stata applicata una diversa. 4. Nei casi previsti dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punti 2 e 3) il procedimento disciplinare è rispettivamente ripreso o riaperto entro 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione della sentenza all’amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riapertura ed è concluso entro 180 giorni dalla ripresa o 28 riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell’addebito da parte dell’autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 4 del presente documento. Ai fini delle determinazioni conclusive, l’autorità procedente, nel procedimento disciplinare ripreso o riaperto, applica la disposizione dell’art. 653, commi 1 e 1-bis, del codice di procedura penale. § 7. Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare (art. 69 CCNL) 1. L’Agenzia, laddove riscontri la necessita di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazioni disciplinari punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre nel corso del procedimento disciplinare l’allontanamento dal servizio per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione il periodo di allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione erogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio. § 8. Sospensione cautelare in caso di procedimento penale (art.70 CCNL) 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d’ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. L’Agenzia, cessato lo stato di restrizione della libertà personale, può prolungare il periodo di sospensione del dipendente sino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo (punto 3). 3. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale, quando sia stato rinviato a 29 giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o, comunque, per fatti tali da comportare se accertati, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 3 del presente documento (punti 5 e 6). 4. Resta fermo l’obbligo di sospensione per i delitti già indicati dall’art. 1, commi 1 e 4-septies, lett. a) e b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Nel caso di rinvio a giudizio per i delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, in alternativa alla sospensione di cui alle disposizioni normative richiamate nel presente paragrafo, possono essere applicate le misure previste dallo stesso art. 3 della predetta legge. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, si applica l’art. 4, comma, 1 della citata legge n. 97/2001. 6. Nei casi indicati dall’art. 97 del CCNL si applica quanto previsto dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 6 del presente documento, in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale. 7. Al dipendente sospeso ai sensi dei punti da 1 a 5, sono corrisposti una indennità pari al 50% della retribuzione indicata nell’art. 78 del CCNL, comma 2, primo alinea (retribuzione e sue definizioni - retribuzione base mensile), nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento, pronunciate con la formula “il fatto non sussiste” o “non costituisce illecito penale” o “l’imputato non lo ha commesso”, quanto corrisposto nel periodo di sospensione cautelare a titolo di indennità verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi speciali o per prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, per altre infrazioni, il conguaglio dovrà tenere conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o compensi per servizi e funzioni speciali o per prestazioni di carattere straordinario nonché i periodi di sospensione previsto dalle disposizioni normative richiamate nel 30 presente paragrafo (punto 1) e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato e a seguito di condanna penale. 10. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo comunque non superiore a 5 anni. Decorso tale termine la sospensione cautelare, dipendente dal procedimento penale, è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio, salvi i casi in cui, per i reati che comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni normative richiamate nel paragrafo § 3 del presente documento (punti 5 e 6), l’Agenzia ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi pregiudizio alla credibilità della stessa a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o, comunque, per ragioni di opportunità e operative dell’Agenzia stessa. In tale caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Il procedimento disciplinare, comunque, se sospeso, rimane tale sino all’esito del procedimento penale. § 9. Impugnazione delle sanzioni disciplinari (artt. 55 e 63 d.lgs. 165/01) 1. Resta ferma la devoluzione al giudice ordinario delle controversie relative al procedimento e alle sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 165/2001. 2. La contrattazione collettiva non può istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari. Resta salva la facoltà di disciplinare mediante i contratti collettivi procedure di conciliazione non obbligatoria, fuori dei casi per i quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento, da instaurarsi e concludersi entro un termine non superiore a 30 giorni dalla contestazione dell’addebito e comunque prima dell’irrogazione della sanzione. La sanzione concordemente determinata all’esito di tali procedure non può essere di specie diversa da quella prevista dalla legge o dal contratto collettivo, per l’infrazione per la quale si procede e non è soggetta ad impugnazione. I termini del procedimento disciplinare restano sospesi dalla data di apertura della procedura conciliativa e riprendono a decorrere nel caso di conclusione con esito negativo. Il contratto collettivo definisce gli atti della procedura conciliativa che ne determinano l’inizio e la conclusione. 2. Fermo quanto previsto nell’articolo 21, per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente ai sensi degli articoli 55-bis, comma 7, e 55- sexies, 31 comma 3, del d.lgs. 165/01 si applicano, ove non diversamente stabilito contratto collettivo, le disposizioni di cui al comma 4 del predetto articolo bis, ma le determinazioni conclusive del procedimento sono adottate dirigente generale o titolare di incarico conferito ai sensi dell’articolo comma 3, del d.lgs. 165/01. dal 55dal 19, APPENDICE Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (D.P.C.M. 28 dicembre 2000, pubblicato sulla G.U. n. 84 del 10 aprile 2001) IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto l'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale, nel più ampio quadro della delega conferita al Governo per la riforma della pubblica amministrazione, ha, tra l'altro, specificamente conferito al Governo la delega per apportare modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della predetta legge n. 59 del 1997; Visto, in particolare, l'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 27 del predetto decreto legislativo n. 80 del 1998; Visto il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994, con il quale è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993; Ritenuta la necessità di provvedere all'aggiornamento del predetto codice di comportamento alla luce delle modificazioni intervenute all'art. 58-bis del decreto legislativo n. 29 del 1993; Sentite le confederazioni sindacali rappresentative; Decreta: 32 Art. 1. Disposizioni di carattere generale 1. I principi e i contenuti del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà e imparzialità, che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa. I dipendenti pubblici - escluso il personale militare, quello della polizia di Stato ed il Corpo di polizia penitenziaria, nonché i componenti delle magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - si impegnano ad osservarli all'atto dell'assunzione in servizio. 2. I contratti collettivi provvedono, a norma dell'art. 58-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al coordinamento con le previsioni in materia di responsabilità disciplinare. Restano ferme le disposizioni riguardanti le altre forme di responsabilità dei pubblici dipendenti. 3. Le disposizioni che seguono trovano applicazione in tutti i casi in cui non siano applicabili norme di legge o di regolamento o comunque per i profili non diversamente disciplinati da leggi o regolamenti. Nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 2, le previsioni degli articoli 3 e seguenti possono essere integrate e specificate dai codici adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'art. 58-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Art. 2. Principi 1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse pubblico; ispira le proprie decisioni ed i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico che gli è affidato. 2. Il dipendente mantiene una posizione di indipendenza, al fine di evitare di prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione. 3. Nel rispetto dell'orario di lavoro, il dipendente dedica la giusta quantità di tempo e di energie allo svolgimento delle proprie competenze, si impegna ad 33 adempierle nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse dei cittadini e assume le responsabilità connesse ai propri compiti. 4. Il dipendente usa e custodisce con cura i beni di cui dispone per ragioni di ufficio e non utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio. 5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione. Nei rapporti con i cittadini, egli dimostra la massima disponibilità e non ne ostacola l'esercizio dei diritti. Favorisce l'accesso degli stessi alle informazioni a cui abbiano titolo e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, fornisce tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i comportamenti dei dipendenti. 6. Il dipendente limita gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese a quelli indispensabili e applica ogni possibile misura di semplificazione dell'attività amministrativa, agevolando, comunque, lo svolgimento, da parte dei cittadini, delle attività loro consentite, o comunque non contrarie alle norme giuridiche in vigore. 7. Nello svolgimento dei propri compiti, il dipendente rispetta la distribuzione delle funzioni tra Stato ed enti territoriali. Nei limiti delle proprie competenze, favorisce l'esercizio delle funzioni e dei compiti da parte dell'autorità territorialmente competente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati. Art. 3. Regali e altre utilità 1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, neanche in occasione di festività, regali o altre utilità salvo quelli d'uso di modico valore, da soggetti che abbiano tratto o comunque possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio. 2. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, né accetta, regali o altre utilità da un subordinato o da suoi parenti entro il quarto grado. Il dipendente non offre regali o altre utilità ad un sovraordinato o a suoi parenti entro il quarto grado, o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore. Art. 4. Partecipazione ad associazioni e altre organizzazioni 1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica al dirigente dell'ufficio la propria adesione ad associazioni ed 34 organizzazioni, anche a carattere non riservato, i cui interessi siano coinvolti dallo svolgimento dell'attività dell'ufficio, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati. 2. Il dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni ed organizzazioni, né li induce a farlo promettendo vantaggi di carriera. Art. 5. Trasparenza negli interessi finanziari 1. Il dipendente informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti di collaborazione in qualunque modo retribuiti che egli abbia avuto nell'ultimo quinquennio, precisando: a) se egli, o suoi parenti entro il quarto grado o conviventi, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate. 2. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti entro il quarto grado o affini entro il secondo, o conviventi che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che egli dovrà dirigere o che siano coinvolte nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Su motivata richiesta del dirigente competente in materia di affari generali e personale, egli fornisce ulteriori informazioni sulla propria situazione patrimoniale e tributaria. Art. 6. Obbligo di astensione 1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri ovvero: di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi; di individui od organizzazioni con cui egli stesso o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui egli sia tutore, curatore, procuratore o agente; di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il 35 dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il dirigente dell'ufficio. Art. 7. Attività collaterali 1. Il dipendente non accetta da soggetti diversi dall'amministrazione retribuzioni o altre utilità per prestazioni alle quali è tenuto per lo svolgimento dei propri compiti d'ufficio. 2. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione con individui od organizzazioni che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico in decisioni o attività inerenti all'ufficio. 3. Il dipendente non sollecita ai propri superiori il conferimento di incarichi remunerati. Art. 8. Imparzialità 1. Il dipendente, nell'adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di trattamento tra i cittadini che vengono in contatto con l'amministrazione da cui dipende. A tal fine, egli non rifiuta né accorda ad alcuno prestazioni che siano normalmente accordate o rifiutate ad altri. 2. Il dipendente si attiene a corrette modalità di svolgimento dell'attività amministrativa di sua competenza, respingendo in particolare ogni illegittima pressione, ancorché esercitata dai suoi superiori. Art. 9. Comportamento nella vita sociale 1. Il dipendente non sfrutta la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino. Nei rapporti privati, in particolare con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non menziona né fa altrimenti intendere, di propria iniziativa, tale posizione, qualora ciò possa nuocere all'immagine dell'amministrazione. Art. 10. Comportamento in servizio 1. Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. 36 2. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro a quelle strettamente necessarie. 3. Il dipendente non utilizza a fini privati materiale o attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio. Salvo casi d'urgenza, egli non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali. Il dipendente che dispone di mezzi di trasporto dell'amministrazione se ne serve per lo svolgimento dei suoi compiti d'ufficio e non vi trasporta abitualmente persone estranee all'amministrazione. 4. Il dipendente non accetta per uso personale, né detiene o gode a titolo personale, utilità spettanti all'acquirente, in relazione all'acquisto di beni o servizi per ragioni di ufficio. Art. 11. Rapporti con il pubblico 1. Il dipendente in diretto rapporto con il pubblico presta adeguata attenzione alle domande di ciascuno e fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio. Nella trattazione delle pratiche egli rispetta l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto motivando genericamente con la quantità di lavoro da svolgere o la mancanza di tempo a disposizione. Egli rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde sollecitamente ai loro reclami. 2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali e dei cittadini, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione. Il dipendente tiene informato il dirigente dell'ufficio dei propri rapporti con gli organi di stampa. 3. Il dipendente non prende impegni né fa promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, se ciò possa generare o confermare sfiducia nell'amministrazione o nella sua indipendenza ed imparzialità. 4. Nella redazione dei testi scritti e in tutte le altre comunicazioni il dipendente adotta un linguaggio chiaro e comprensibile. 5. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in una amministrazione che fornisce servizi al pubblico si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione nelle apposite carte dei servizi. Egli si preoccupa di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità. 37 Art. 12. Contratti 1. Nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, il dipendente non ricorre a mediazione o ad altra opera di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. 2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali egli abbia concluso contratti a titolo privato nel biennio precedente, si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto. 3. Il dipendente che stipula contratti a titolo privato con imprese con cui abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio. 4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente competente in materia di affari generali e personale. Art. 13. Obblighi connessi alla valutazione dei risultati 1. Il dirigente ed il dipendente forniscono all'ufficio interno di controllo tutte le informazioni necessarie ad una piena valutazione dei risultati conseguiti dall'ufficio presso il quale prestano servizio. L'informazione è resa con particolare riguardo alle seguenti finalità: modalità di svolgimento dell'attività dell'ufficio; qualità dei servizi prestati; parità di trattamento tra le diverse categorie di cittadini e utenti; agevole accesso agli uffici, specie per gli utenti disabili; semplificazione e celerità delle procedure; osservanza dei termini prescritti per la conclusione delle procedure; sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni. Art. 14. Abrogazione 1. Il decreto del Ministro della funzione pubblica 31 marzo 1994 è abrogato. Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 novembre 2000 38 La sede del C.A.M. presso il Palazzo Finanziario di Pescara in Via Rio Sparto, n. 21 Centro di Assistenza Multicanale Centralino Fax Codice Ufficio Direttore 085/5771 085/ 5772190 256 dr.ssa Tiziana Capaldo [email protected] Con direttiva del 7 dicembre 2001 il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha disposto l'attivazione, dal giorno 1° gennaio 2002, del Centro di Assistenza Telefonica di Pescara (oggi Centro di Assistenza Multicanale) assieme a quelli di Cagliari, Roma, Salerno, Torino e Venezia. Dal 1° gennaio 2006 é attivo anche il centro di Bari. Il CAM di Pescara dipende dalla Direzione Regionale dell’Abruzzo ed opera sotto il coordinamento funzionale della Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. I Centri di Assistenza Multicanale curano le seguenti attività: • • forniscono informazioni su scadenze ed obblighi fiscali e su iscrizioni a ruolo, avvisi di irregolarità e rimborsi; dispongono l’annullamento degli atti amministrativi di cui accertano l’illegittimità; 39 • • forniscono informazioni, tecniche e normative, per l’utilizzo dei servizi telematici internet e per l’applicazione degli studi di settore e dei parametri; curano l’assistenza specialistica nei confronti di singoli contribuenti, di professionisti, CAF, associazioni di categoria, grandi imprese e altri contribuenti che presentano problematiche di particolare complessità, sia tramite il mezzo telefonico (risposta diretta, in differita o call-back) sia con risposta scritta (web-mail, sms). Per l’utenza, sono attivi i numeri: 848.800.444 per quesiti riguardanti le dichiarazioni e, in generale, l'applicazione delle leggi tributarie. Servizio con operatore (il costo della telefonata è su base tariffa urbana a tempo); 06.96668907 per chiamare con il cellulare (il costo è a carico del chiamante secondo il piano tariffario applicato dal proprio gestore); 003906.96668933 per telefonare dall'estero (il costo è a carico del chiamante); 320.43.08.444 per ricevere informazioni attraverso il servizio sms (il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario). Per quesiti fiscali in forma scritta occorre utilizzare il servizio web mail al link http://www1.agenziaentrate.gov.it/comunicare/contact_center/index.htm • • • • • (Non viene data risposta agli sms e web-mail situazione fiscale.) L'orario del servizio al pubblico: • • dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00 Sabato, dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 40 sulla propria MANSIONI PROFILO PROFESSIONALE SECONDA AREA FUNZIONALE - Fascia retributiva F3 (Allegato egato “A” Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2002/2005) Seconda Area funzionale Profilo professionale: ASSISTENTE Nel quadro di indirizzi definiti, svolge, nei diversi campi di applicazione, compiti specialistici a un livello di approfondimento approfondiment tale da consentire, con la progressiva maturazione dell’esperienza, lo sviluppo di professionalità polivalente. Può essere adibito ad attività interne e di relazione diretta con il pubblico caratterizzate da discreta complessità. Nell’espletamento di tali tali attività applica conoscenze tecniche ed esprime le capacità cognitive idonee a combinare tra loro molteplici nozioni già ben strutturate in quanto oggetto di delucidazioni ufficiali. Nella propria sfera di autonomia e responsabilità raffronta, apprezzandone ndone similitudini e differenze, i casi in esame e le fattispecie normativamente definite, con il compito di eseguire le decisioni e fornire le soluzioni agevolmente riconducibili ai repertori degli orientamenti e delle risoluzioni dell’Agenzia. Accesso all profilo: - dall’esterno alla fascia retributiva F3 della seconda area mediante pubblico concorso; - dalla prima area funzionale alla fascia retributiva F3 della seconda area, con le modalità previste dall’art. 23 del CCNL. 41 Struttura organizzativa dell’Agenzia delle Entrate in Abruzzo La Direzione Regionale dell’Abruzzo La Direzione Regionale si occupa di programmazione, indirizzo, indirizzo, coordinamento e controllo nei confronti degli uffici dell'Agenzia presenti sul territorio regionale. Svolge attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, del contenzioso e cura i rapporti con gli enti pubblici locali. Indirizzo: Via Zara, 10 - 67100 L'Aquila - Centralino: 0862/6481 - Fax: 06-50763061 50763061 E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Le Direzioni provinciali curano l'attività di informazione e assistenza ai contribuenti, la gestione dei tributi, l'accertamento, la riscossione e la trattazione del contenzioso. La D.P. di L’Aquila è strutturata tturata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli Uffici Territoriali di Avezzano, Castel di Sangro, L'Aquila e Sulmona. Indirizzo: Via Filomusi Guelfi, Palazzo Finanziario - 67100 L'AQUILA Centralino: 0862/6481 Fax: 0862/648104 - E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice ufficio: TA2 La D.P. di Chieti è strutturata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli Uffici Territoriali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto. Indirizzo: Viale Unità d’Italia, 90 - 66100 CHIETI Centralino: 0871/5441 Fax: 0871/544275 - E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice ufficio: TAY La D.P. di Pescara è strutturata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e nell'Ufficio Territoriale di Pescara. Indirizzo: Via Rio Sparto, 21 - 65129 PESCARA Centralino: 085/432561 - Fax: 085/43256131 - E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice ufficio: TA5 La D.P. di Teramo è strutturata in un Ufficio Controlli, un Ufficio Legale e negli Uffici Territoriali di Atri, Giulianova e Teramo. Indirizzo: Largo Madonna delle Grazie - 64100 TERAMO Centralino: 0861/25771 - Fax: 0861/247287 - E-mail: [email protected] PEC: [email protected] Codice ufficio: TA8 42 La sede del de Centro ntro di Assistenza ssistenza Multicanale ulticanale di Pescara in via Rio Sparto, n. 21 La Direzione irezione Regionale egionale dell’Abruzzo bruzzo ha sede in L’Aquila, Via Zara, n. 10 Opuscolo realizzato dall’Ufficio dall’Ufficio Risorse Umane della Direzione Regionale dell’Abruzzo Coordinamento: dott. R Roberto Nannarone – a cura di Di Gianfrancesco Giovanna 43 Opuscolo puscolo informativo di base destinato ai nuovi assunti, contenente notizie sull’attività istituzionale nale dell’Agenzia delle Entrate Entrate, le principali norme riguardanti anti il personale, il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il Regolamento di indipendenza ed autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali, informazioni generali sulla sede lavorativa e mansioni profilo professionale profession di appartenenza. 44