Convenzione con Boston Scientific SpA per l - ASST-PG23
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Convenzione con Boston Scientific SpA per l - ASST-PG23
DELIBERAZIONE N. 1787/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014 OGGETTO: Convenzione con Boston Scientific S.p.A. per l’esecuzione di attività di consulenza scientifica del dott. Giulio Guagliumi. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: - sulla base di apposita convenzione questa azienda ospedaliera ha garantito a Boston Scientific S.p.A.– tramite l’attività del dott. Giulio Guagliumi - la consulenza per il progetto di ricerca clinica e sperimentale relativo alla valutazione con tecniche ottiche in alta risoluzione a navigazione tridimensionale e nuove tecnologie ad ultrasuoni ad aumentata risoluzione assiale, delle caratteristiche di espansione meccanica e dei processi locali di rivestimento e risposta vascolare a lungo termine di nuovi stent a polimero riassorbibile; - Boston Scientific S.p.A. ha comunicato con lettera prot. A.O. n. 38413 del 23/10/2014, che intende rinnovare la convenzione al fine di proseguire il progetto di ricerca; Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in data 17/10/2013, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni; Acquisito il parere favorevole del dott. Giulio Guagliumi in riferimento alla compatibilità con le attività istituzionali; Ritenuto di dover precisare che: - l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Giulio Guagliumi con un impegno quantificabile in 26 giornate su base annua, al di fuori dell’orario di lavoro e gli introiti derivanti rientranti nell’ambito delle Libera professione / Consulenze saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale; - gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell’azienda ospedaliera ove dovute; Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio; Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo USC Formazione, marketing e libera professione DELIBERA 1. di approvare le premesse e di stipulare con Boston Scientific S.p.A specifico accordo con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A); 2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione, siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni; 3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito orario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi. IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Nicora IL DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Laura Chiappa IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dr. Peter Assembergs Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo USC Formazione, marketing e libera professione ALLEGATO A MRK Mod. Contratto 04 / Consulenza prestazioni non sanitarie CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA Tra Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”) e Boston Scientific S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Forlanini n. 23, C.F. e Partita IVA n. 11206730159, rappresentata per la firma del presente atto nella persona del dott. Raffaele Stefanelli, con la qualifica legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della convenzione”), “Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche "Parti"). PREMESSO CHE a) il “Titolare della convenzione”: - è l’affiliata italiana del gruppo multinazionale Boston Scientific che si occupa di sviluppo, produzione e commercializzazione di apparecchiature e dispositivi elettromedicali anche in ambito cardiologico; - usufruisce dal 1994 delle attività di consulenza scientifca in regime di convenzione da parte della ”Azienda”; - ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di proseguire tale collaborazione in particolare della consulenza del dott. Giulio Guagliumi, dipendente della “Azienda” con contratto di esclusività (d'ora in poi detto anche il “Professionista”) e domiciliato presso la “Azienda” per gli aspetti connessi alla presente convenzione; - dichiara di conoscere il codice etico della “Azienda” impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti; b) la “Azienda”: - ha provveduto con la deliberazione n. 1412 del 17/10/2013 a disciplinare nell’ambito dell’ Atto aziendale per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria le MRK – Convenzione HPG23 / Boston Pag. 1 di 9 modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste ai propri Professionisti da soggetti esterni; - considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali e che tale attività non comporta per l’Azienda oneri aggiuntivi, ivi compresa la copertura di rischio professionale per le attività svolte presso le sedi del “Titolare della convenzione”; - ha verificato la disponibilità del “Professionista” che svolgerà dette attività, a fronte di specifici compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della azienda ; c) le “Parti” ed il “Professionista”: - danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell’art. 5, comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria; - danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le reciproche attività di istituto; - si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di conflitto di interessi. Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue: Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI 2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare della convenzione” nell’arco di validità del contratto. 2.2 – Le prestazioni professionali richieste: MRK – Convenzione HPG23 / Boston Pag. 2 di 9 - saranno svolte dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che mantengono titolo prioritario ad essere espletate, - saranno programmate per un numero di circa 26 giornate su base annua presso le sedi concordate con il “Titolare della convenzione”, - potranno comprendere una delle specifiche attività sottoelencate: 2.2.1. Attività di consulenza in prosecuzione del progetto di ricerca clinica e sperimentale relativo alla valutazione con tecniche ottiche in alta risoluzione a navigazione tridimensionale e nuove tecnologie ad ultrasuoni ad aumentata risoluzione assiale, delle caratteristiche di espansione meccanica e dei processi locali di rivestimento e risposta vascolare a lungo termine di nuovi stent a polimero riassorbibile. Nello specifico: a. progettazione, supervisione, coordinamento e monitoraggio di studi di efficacia e sicurezza a breve e lungo termine di stents ad eluizione di Everolimus di nuova generazione con piattaforme in platino-cromo sottile (75 micron), polimero bioriassorbibile (PLGA, 4 micron) applicato solo alla superficie abluminale. Le valutazioni verranno eseguite mediante nuove tecniche di immagine a rappresentazione tridimensionale ed altissima risoluzione (Tomografia a Coerenza Ottica, OPTIStm) e con sistemi di immagini ad ultrasuoni di nuova generazione (Opticross tm Coronary Imaging Catheter e sue evoluzioni). In particolare verrà valutata la risposta precoce di ricopertura dello stent e la capacità di ridurre a distanza la formazione di neoaterosclerosi nello stent, responsabile di eventi maggiori negli stent a rilascio controllato di farmaci e polimeri permanenti attualmente in uso. Software dedicati di caratterizzazione tissutale verrano impiegati nell’analisi offline di immagini intracoronariche per valutare tipo e gradi di maturità dei rivestimenti. b. Contributo di conoscenze applicato allo sviluppo di nuovi software di analisi dei sistemi ad ultrasuoni intracoronarici, con particolare riguardo all’analisi longitudinale (L-mode) e a migliorare la definizione all’interfaccia vaso-lume. c. Valutazione di nuovi sistemi di misura della riserva di flusso intracoronarico a bassa deriva. d. Sviluppo di nuovi progetti di analisi sulla comparsa di disturbi di conduzione che seguono l’impianto di valvole aortiche percutanee, identificando meccanismi e fattori di impatto. MRK – Convenzione HPG23 / Boston Pag. 3 di 9 e. Interazione diretta con i responsabili dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico della società del gruppo Boston Scientific con sede a Minneapolis (MN, US), Fremont (CA, US) e con i rappresentanti clinici di Boston Scientific Corporation (Natick, MN, US, EMEA) per la revisione di elaborati, dati, metodi per test di laboratorio, metodi per test pre-clinici e clinici, revisione di analisi statistiche, organizzazione di presentazioni, stesura di abstract, di articoli scientifici, e pubblicazioni, nonché suggerimenti di strategie di sviluppo di programmi investigativi pre-clinici e clinici, incluse le versioni bozza degli studi. L’interazione prevede la partecipazione ad incontri, conference call e/o videoconferenze ed inoltre la possibilità di ospitare presso la struttura ospedaliera del Papa Giovanni XXIII e del relativo laboratorio di Emodinamica le figure professionali della Boston Scientific che sono deputate a collaborare con il Dr. Giulio Guagliumi nella realizzazione di suddetti programmi scientifici. f. Programmazione ed organizzazione di simposi scientifici e nazionali ed internazionali con discussione e presentazione di studi pre-clinici e clinici randomizzati, studi osservazionali, casi di esemplificazione su stent con polimeri riassorbibili, impiego di tecniche di imaging intravascolare , sistemi di misura del significato funzionale delle lesioni coronariche, nuove valvole aortiche percutanee. 2.2.2. Attività di valutazione e supervisione generale delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&D) del “Titolare della convenzione”; in particolare, il Dott. Giulio Guagliumi dovrà mantenere contatti con i centri di sviluppo della Boston Scientific Corporation situati a Minneapolis, Minnesota e Natick (MN, USA) nonché Fremont (CA,USA), al fine di esaminare le attività di ricerca e sviluppo, fornire suggerimenti relativi a tali attivtà e proporre nuove attività di ricerca evidenziandone i potenziali benefici e fornendo indicazioni su ambiti d’indagine, obiettivi e modalità della ricerca. 2.2.3. Attività di consulenza all’interno dello European Medical Advisory Board che consentirà nella valutazione di tecnologie innovative, suggerimenti sugli aspetti clinici di prodotti in fase di ricerca e valutazione, pareri concernenti studi clinici o animali e ogni altro parere richiesto dai rappresentanti R&D di Boston Scientific Corporation. 2.3 La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per accettazione la presente convenzione ed in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente verificatesi nel corso di validità del presente contratto. Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO MRK – Convenzione HPG23 / Boston Pag. 4 di 9 3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un corrispettivo di € 44.384,00 (quarantaquattromilatrecentottantaquattro/00) su base annua, di attività omnicomprensive, tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali gestione contrattuale e imposte a carico della “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti aziendali. 3.2 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta. 3.3 – In caso di partecipazione a incontri, conferenze, seminari, etc., BSI provvederà alle spese di viaggio e soggiorno strettamente correlate allo svolgimento della consulenza scientifica pattuita nel presente accordo e comunque nel rispetto delle vigenti normative e di tutte le disposizioni in materia contenute nelle Linee Guida di Assobiomedica e del Code of Ethical Business Practice di EUCOMED. In ogni caso, dovrà essere data comunicazione alla “Azienda” di tali voci di spesa (in special modo per i viaggi internazionali/intercontinentali). 3.4 – Il “Professionista” provvederà a produrre con cadenza quadrimestrale idoneo report di rendicontazione delle attività consulenziali effettivamente rese nel periodo che recapiterà contestualmente all’USC Formazione, marketing e libera professione dell’Azienda Ospedaliera e a Boston Scientifc a seguito del quale la “Azienda” procederà all’emissione della corrispondente fatturazione. 3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla “AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN IT75Z0569611100000008001X73. 3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione. 3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40 (quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della convenzione”. Art. 4 – DURATA 4.1 - Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l’ultima sottoscrizione da parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle “Parti” come risultante dalle firme in calce al presente atto ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico MRK – Convenzione HPG23 / Boston Pag. 5 di 9 rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”. 4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi per iscritto. Art. 5 - PROPRIETA’ INTELLETTUALI Nel caso in cui il “Professionista” da solo o in cooperazione con altri sviluppi un prodotto, un’invenzione, una tipologia di lavoro od altra proprietà intellettuale nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo e/o utilizzando informazioni riservate di BSI, tali invenzioni, sviluppi o know how saranno automaticamente proprietà esclusiva di BSI. Le parti accettano che tutte le invenzioni che possono derivare dai servizi oggetto del presente contratto, nonché qualsiasi miglioramento, scoperta o know how fatti dal Dott. Giulio Guagliumi da solo o in cooperazione con altri in occasione o quale conseguenza delle prestazioni di consulenza rese in virtù del presente accordo, saranno di proprietà esclusiva del BSI, nei limiti previsti dalle leggi in vigore, sempre a condizione che tali invenzioni, miglioramenti, scoperte o know how siano relativi alle attività realizzate dal “Professionista” nell’ambito di applicazione del presente contratto. Al fine di dissipare i dubbi, la presente clausola non si applicherà alle invenzioni, miglioramenti o scoperte realizzate dal Dott. Giulio Guagliumi nell’ambito di accordi con terzi o nell’ambito di proprie attività istituzionalmente svolte nell’ambito del rapporto di lavoro in essere con la “Azienda” e che non sono correlati alle attività previste dal presente contratto. Art. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI 6.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica. 6.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati. 6.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni. 6.4 - “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico aziendale” ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le MRK – Convenzione HPG23 / Boston Pag. 6 di 9 eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala l’inadempienza. 6.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività di consulenza svolte dal “Professionista” a favore del “Titolare della convenzione”. 6.6 - Il “Titolare della convenzione” dichiara di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni e di aver adottato un modello di organizzazione e gestione (“Modello Organizzativo 231”) idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dalla suddetta normativa, di aver formato e di aggiornare periodicamente il proprio personale, nonché di monitorare le attività aziendali mediante apposito Organismo di Vigilanza finalizzato a garantire la corretta attuazione del Modello Organizzativo 231. 6.7 - La “Azienda” ed il “Professionista” danno atto di aver ricevuto copia, e preso visione, del suddetto “Modello Organizzativo 231”, e del “Codice di Condotta” di BSI, che impongono a BSI il rispetto dei più alti standard etici, di trasparenza e di onestà sia nei rapporti interni sia con terzi. Reciprocamente, l’Ospedale dichiara di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., nonché di aver provveduto a predisporre il Piano Anticorruzione ed alla nomina del Responsabile Anticorruzione previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Le parti sono quindi consapevoli, e danno espressamente atto, che eventuali condotte che anche solo all’apparenza possono risultare non etiche o comunque in violazione di quanto previsto dalla normativa e dai rispettivi modelli di organizzazione e gestione si considerano in grave violazione del presente accordo e consentono l’immediata risoluzione dello stesso . 6.9 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo. Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO 7.1 - La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto. 7.1 - Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo MRK – Convenzione HPG23 / Boston Pag. 7 di 9 automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. 7.3 - Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del rapporto per la causa sopraindicata. Art. 8 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO 8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento. 8.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo. 8.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della convenzione” per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione si compone di 260 righi. Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la “Azienda” Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Carlo Nicora Dott. Raffaele Stefanelli firma MRK – Convenzione HPG23 / Boston firma Il “Professionista” Dott. Giulio Guagliumi firma Pag. 8 di 9 Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, e dell’art. 1342 Codice civile: premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI), articolo 4 (DURATA), articolo 5 PARTI), (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7 (FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO). Letto, approvato e sottoscritto Data Data Data Per la “Azienda” Per il “Titolare della convenzione” IL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE Dott. Carlo Nicora Dott. Raffaele Stefanelli firma MRK – Convenzione HPG23 / Boston firma Il “Professionista” Dott. Giulio Guagliumi firma Pag. 9 di 9 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ----------------------------------------------------- Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” Bergamo per 15 giorni ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------