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Convenzione con Boston Scientific SpA per l - ASST-PG23

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Convenzione con Boston Scientific SpA per l - ASST-PG23
DELIBERAZIONE N. 1787/2014 ADOTTATA IN DATA 13/11/2014
OGGETTO: Convenzione con Boston Scientific S.p.A. per l’esecuzione di attività di
consulenza scientifica del dott. Giulio Guagliumi.
IL DIRETTORE GENERALE
Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le
funzioni di verbalizzante;
Premesso che:
-
sulla base di apposita convenzione questa azienda ospedaliera ha garantito a Boston
Scientific S.p.A.– tramite l’attività del dott. Giulio Guagliumi - la consulenza per il
progetto di ricerca clinica e sperimentale relativo alla valutazione con tecniche ottiche
in alta risoluzione a navigazione tridimensionale e nuove tecnologie ad ultrasuoni ad
aumentata risoluzione assiale, delle caratteristiche di espansione meccanica e dei
processi locali di rivestimento e risposta vascolare a lungo termine di nuovi stent a
polimero riassorbibile;
-
Boston Scientific S.p.A. ha comunicato con lettera prot. A.O. n. 38413 del
23/10/2014, che intende rinnovare la convenzione al fine di proseguire il progetto di
ricerca;
Atteso che questa azienda ha provveduto, con deliberazione n. 1412 adottata in
data 17/10/2013, a disciplinare nell’ambito del “Regolamento per la gestione delle attività
sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza
aziendale” le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;
Acquisito il parere favorevole del dott. Giulio Guagliumi in riferimento alla
compatibilità con le attività istituzionali;
Ritenuto di dover precisare che:
-
l’attività di consulenza specialistica sarà svolta dal dott. Giulio Guagliumi con un
impegno quantificabile in 26 giornate su base annua, al di fuori dell’orario di lavoro e
gli introiti derivanti rientranti nell’ambito delle Libera professione / Consulenze
saranno assegnati al professionista secondo quanto previsto dal vigente regolamento
aziendale;
-
gli importi indicati nel contratto allegato al presente provvedimento sono comprensivi
delle competenze aziendali, dell’aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a
carico dell’azienda ospedaliera ove dovute;
Visto il testo della convenzione predisposto dal competente ufficio;
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
USC Formazione, marketing e libera professione
DELIBERA
1.
di approvare le premesse e di stipulare con Boston Scientific S.p.A specifico accordo
con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A);
2.
di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività oggetto della
convenzione, siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero
professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale
che ha garantito l’esecuzione delle prestazioni;
3.
di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggio
dell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delle
attività svolte con le quote orarie eventualmente da contabilizzare oltre il debito
orario, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fattura e la
contabilizzazione come sopra specificato, (3) a validare la liquidazione dei compensi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Carlo Nicora
IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Laura Chiappa
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Peter Assembergs
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli
FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo
USC Formazione, marketing e libera professione
ALLEGATO A
MRK Mod. Contratto 04 / Consulenza prestazioni non sanitarie
CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA
Tra
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con
recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], C.F. n.
80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore
Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”)
e
Boston Scientific S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Forlanini n. 23, C.F. e Partita IVA n.
11206730159, rappresentata per la firma del presente atto nella persona del dott. Raffaele Stefanelli,
con la qualifica legale rappresentante con poteri di firma (d'ora in poi detta anche “Titolare della
convenzione”),
“Azienda” e "Titolare della convenzione" d'ora in poi saranno definite congiuntamente
anche "Parti").
PREMESSO CHE
a) il “Titolare della convenzione”:
-
è l’affiliata italiana del gruppo multinazionale Boston Scientific che si occupa di sviluppo,
produzione e commercializzazione di apparecchiature e dispositivi elettromedicali anche in
ambito cardiologico;
-
usufruisce dal 1994 delle attività di consulenza scientifca in regime di convenzione da parte
della ”Azienda”;
-
ha manifestato con specifica richiesta alla “Azienda” la volontà di proseguire tale
collaborazione in particolare della consulenza del dott. Giulio Guagliumi, dipendente della
“Azienda” con contratto di esclusività (d'ora in poi detto anche il “Professionista”) e domiciliato
presso la “Azienda” per gli aspetti connessi alla presente convenzione;
-
dichiara di conoscere il codice etico della “Azienda” impegnandosi al rispetto formale e
sostanziale dei contenuti;
b) la “Azienda”:
-
ha provveduto con la deliberazione n. 1412 del 17/10/2013 a disciplinare nell’ambito dell’ Atto
aziendale per la disciplina e l’organizzazione dell’attività libero professionale intramuraria le
MRK – Convenzione HPG23 / Boston
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modalità di gestione delle attività di consulenza professionale richieste ai propri Professionisti
da soggetti esterni;
- considera lo svolgimento delle attività richieste, per tipologia e bacino di utenza cui sono
rivolte, non in contrasto e concorrenza o conflitto di interesse con le proprie attività istituzionali
e che tale attività non comporta per l’Azienda oneri aggiuntivi, ivi compresa la
copertura di rischio professionale per le attività svolte presso le sedi del “Titolare della
convenzione”;
-
ha verificato la disponibilità del “Professionista” che svolgerà dette attività, a fronte di specifici
compensi, al di fuori del debito orario nelle forme previste dal provvedimento di cui al punto
precedente e compatibilmente con gli impegni istituzionali a favore della azienda ;
c) le “Parti” ed il “Professionista”:
-
danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell’art. 5, comma 6, della
legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende ospedaliere, soddisfatte
prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e fermo restando il pareggio di
bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri servizi sanitari a terzi oppure a
soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme integrative di assistenza sanitaria;
-
danno atto e attestano che le attività previste dalla presente convenzione sono compatibili con le
reciproche attività di istituto;
-
si impegnano alla reciproca correttezza di rapporti nel garantire - ciascuno per i propri ambiti di
competenza - la completa integrità, autonomia scientifica e appropriatezza delle prestazioni
sanitarie erogate, con particolare riguardo ad ogni forma di vigilanza e verifica di assenza di
conflitto di interessi.
Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:
Art. 1 - PREMESSE E ALLEGATI
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI
2.1 - La “Azienda” autorizza il “Professionista” ad effettuare la consulenza richiesta dal “Titolare
della convenzione” nell’arco di validità del contratto.
2.2 – Le prestazioni professionali richieste:
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-
saranno svolte dal “Professionista” al di fuori dell’orario di lavoro e del debito orario dovuto
alla “Azienda” garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa che
mantengono titolo prioritario ad essere espletate,
-
saranno programmate per un numero di circa 26 giornate su base annua presso le sedi
concordate con il “Titolare della convenzione”,
-
potranno comprendere una delle specifiche attività sottoelencate:
2.2.1. Attività di consulenza in prosecuzione del progetto di ricerca clinica e sperimentale
relativo alla valutazione con tecniche ottiche in alta risoluzione a navigazione tridimensionale e
nuove tecnologie ad ultrasuoni ad aumentata risoluzione assiale, delle caratteristiche di
espansione meccanica e dei processi locali di rivestimento e risposta vascolare a lungo termine
di nuovi stent a polimero riassorbibile.
Nello specifico:
a.
progettazione, supervisione, coordinamento e monitoraggio di studi di efficacia e sicurezza
a breve e lungo termine di stents ad eluizione di Everolimus di nuova generazione con
piattaforme in platino-cromo sottile (75 micron), polimero bioriassorbibile (PLGA, 4
micron) applicato solo alla superficie abluminale. Le valutazioni verranno eseguite
mediante nuove tecniche di immagine a rappresentazione tridimensionale ed altissima
risoluzione (Tomografia a Coerenza Ottica, OPTIStm) e con sistemi di immagini ad
ultrasuoni di nuova generazione (Opticross tm Coronary Imaging Catheter e sue
evoluzioni). In particolare verrà valutata la risposta precoce di ricopertura dello stent e la
capacità di ridurre a distanza la formazione di neoaterosclerosi nello stent, responsabile di
eventi maggiori negli stent a rilascio controllato di farmaci e polimeri permanenti
attualmente in uso. Software dedicati di caratterizzazione tissutale verrano impiegati
nell’analisi offline di immagini intracoronariche per valutare tipo e gradi di maturità dei
rivestimenti.
b. Contributo di conoscenze applicato allo sviluppo di nuovi software di analisi dei sistemi
ad ultrasuoni intracoronarici, con particolare riguardo all’analisi longitudinale (L-mode) e
a migliorare la definizione all’interfaccia vaso-lume.
c.
Valutazione di nuovi sistemi di misura della riserva di flusso intracoronarico a bassa
deriva.
d. Sviluppo di nuovi progetti di analisi sulla comparsa di disturbi di conduzione che seguono
l’impianto di valvole aortiche percutanee, identificando meccanismi e fattori di impatto.
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e.
Interazione diretta con i responsabili dei programmi di ricerca e sviluppo tecnologico della
società del gruppo Boston Scientific con sede a Minneapolis (MN, US), Fremont (CA, US) e
con i rappresentanti clinici di Boston Scientific Corporation (Natick, MN, US, EMEA) per la
revisione di elaborati, dati, metodi per test di laboratorio, metodi per test pre-clinici e
clinici, revisione di analisi statistiche, organizzazione di presentazioni, stesura di abstract,
di articoli scientifici, e pubblicazioni, nonché suggerimenti di strategie di sviluppo di
programmi investigativi pre-clinici e clinici, incluse le versioni bozza degli studi.
L’interazione prevede la partecipazione ad incontri, conference call e/o videoconferenze ed
inoltre la possibilità di ospitare presso la struttura ospedaliera del Papa Giovanni XXIII e
del relativo laboratorio di Emodinamica le figure professionali della Boston Scientific che
sono deputate a collaborare con il Dr. Giulio Guagliumi nella realizzazione di suddetti
programmi scientifici.
f.
Programmazione ed organizzazione di simposi scientifici e nazionali ed internazionali con
discussione e presentazione di studi pre-clinici e clinici randomizzati, studi osservazionali,
casi di esemplificazione su stent con polimeri riassorbibili, impiego di tecniche di imaging
intravascolare , sistemi di misura del significato funzionale delle lesioni coronariche, nuove
valvole aortiche percutanee.
2.2.2. Attività di valutazione e supervisione generale delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&D)
del “Titolare della convenzione”; in particolare, il Dott. Giulio Guagliumi dovrà mantenere
contatti con i centri di sviluppo della Boston Scientific Corporation situati a Minneapolis,
Minnesota e Natick (MN, USA) nonché Fremont (CA,USA), al fine di esaminare le attività di
ricerca e sviluppo, fornire suggerimenti relativi a tali attivtà e proporre nuove attività di ricerca
evidenziandone i potenziali benefici e fornendo indicazioni su ambiti d’indagine, obiettivi e
modalità della ricerca.
2.2.3. Attività di consulenza all’interno dello European Medical Advisory Board che consentirà
nella valutazione di tecnologie innovative, suggerimenti sugli aspetti clinici di prodotti in fase
di ricerca e valutazione, pareri concernenti studi clinici o animali e ogni altro parere richiesto
dai rappresentanti R&D di Boston Scientific Corporation.
2.3 La continuità dei servizi oggetto della presente convenzione viene garantita esclusivamente
tramite la disponibilità e le prestazioni del “Professionista” individuato e che sottoscrive per
accettazione la presente convenzione ed in nessun caso la “Azienda” sarà tenuta a provvedere a
compiti sostitutivi o a responsabilità derivanti da indisponibilità dello stesso eventualmente
verificatesi nel corso di validità del presente contratto.
Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO
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3.1 - Per l’attività di consulenza il “Titolare della convenzione” corrisponderà alla “Azienda” un
corrispettivo di € 44.384,00 (quarantaquattromilatrecentottantaquattro/00) su base annua, di attività
omnicomprensive,
tenuto conto che tale corrispettivo e comprensivo di: (a) compenso
professionale di competenza del professionista (base imponibile IRAP e per calcolo quote riservate
alla Azienda dalla normativa vigente); (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali
gestione contrattuale e imposte a carico della “Azienda” secondo quanto previsto dai regolamenti
aziendali.
3.2 - Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell’IVA se dovuta.
3.3 – In caso di partecipazione a incontri, conferenze, seminari, etc., BSI provvederà alle spese di
viaggio e soggiorno strettamente correlate allo svolgimento della consulenza scientifica pattuita nel
presente accordo e comunque nel rispetto delle vigenti normative e di tutte le disposizioni in
materia contenute nelle Linee Guida di Assobiomedica e del Code of Ethical Business Practice di
EUCOMED. In ogni caso, dovrà essere data comunicazione alla “Azienda” di tali voci di spesa (in
special modo per i viaggi internazionali/intercontinentali).
3.4 – Il “Professionista” provvederà a produrre con cadenza quadrimestrale idoneo report di
rendicontazione delle attività consulenziali effettivamente rese nel periodo che recapiterà
contestualmente all’USC Formazione, marketing e libera professione dell’Azienda Ospedaliera e a
Boston Scientifc a seguito del quale la “Azienda” procederà all’emissione della corrispondente
fatturazione.
3.5 - Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 30 (trenta)
giorni dalla emissione provvedendo mediante bonifico sul conto corrente intestato alla “AZIENDA
OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII”, IBAN
IT75Z0569611100000008001X73.
3.6 – Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del presente
contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento virtuale al momento della
sottoscrizione.
3.7 - La “Azienda” provvederà ad erogare i compensi di competenza del “Professionista” entro 40
(quaranta) giorni dalla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal “Titolare della
convenzione”.
Art. 4 – DURATA
4.1 - Il presente contratto ha validità dalla data in cui sia stata effettuata l’ultima sottoscrizione da
parte del legale rappresentante con poteri di firma di ciascuna delle “Parti” come risultante dalle
firme in calce al presente atto ed ha la durata di un anno senza facoltà di tacito o automatico
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rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto
termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.
4.2 - Le “Parti” ed il “Professionista” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del
contratto prima dei termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno
90 giorni da comunicarsi per iscritto.
Art. 5 - PROPRIETA’ INTELLETTUALI
Nel caso in cui il “Professionista” da solo o in cooperazione con altri sviluppi un prodotto,
un’invenzione, una tipologia di lavoro od altra proprietà intellettuale nello svolgimento delle
attività oggetto del presente accordo e/o utilizzando informazioni riservate di BSI, tali invenzioni,
sviluppi o know how saranno automaticamente proprietà esclusiva di BSI. Le parti accettano che
tutte le invenzioni che possono derivare dai servizi oggetto del presente contratto, nonché qualsiasi
miglioramento, scoperta o know how fatti dal Dott. Giulio Guagliumi da solo o in cooperazione
con altri in
occasione o quale conseguenza delle prestazioni di consulenza rese in virtù del
presente accordo, saranno di proprietà esclusiva del BSI, nei limiti previsti dalle leggi in vigore,
sempre a condizione che tali invenzioni, miglioramenti, scoperte o know how siano relativi alle
attività realizzate dal “Professionista” nell’ambito di applicazione del presente contratto.
Al fine di dissipare i dubbi, la presente clausola non si applicherà alle invenzioni, miglioramenti o
scoperte realizzate dal Dott. Giulio Guagliumi nell’ambito di accordi con terzi o nell’ambito di
proprie attività istituzionalmente svolte nell’ambito del rapporto di lavoro in essere con la
“Azienda” e che non sono correlati alle attività previste dal presente contratto.
Art. 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI
6.1 - Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle
rispettive strutture organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle
norme vigenti ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale,
a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.
6.2 - Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” ed il “Professionista” utilizzeranno in adempimento
degli obblighi derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono
destinati.
6.3 - Le “Parti” ed il “Professionista” si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria
competenza ad osservare tutto quanto disposto del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia
di protezione di dati personali” e sue successive modifiche ed integrazioni.
6.4 - “Titolare della convenzione” ed il “Professionista” dichiarano di conoscere il “Codice etico
aziendale” ed i regolamenti della “Azienda” e si impegnano al completo rispetto degli stessi, le
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eventuali violazioni danno titolo di recesso dal contratto alla parte che ne rileva e segnala
l’inadempienza.
6.5 - Le “Parti” ed il “Professionista” concordano che nessuna forma di responsabilità diretta o
indiretta potrà essere posta in capo alla “Azienda” per le attività di consulenza svolte dal
“Professionista” a favore del “Titolare della convenzione”.
6.6 - Il “Titolare della convenzione” dichiara di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs.
231/2001 e successive modificazioni e integrazioni e di aver adottato un modello di organizzazione
e gestione (“Modello Organizzativo 231”) idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti
dalla suddetta normativa, di aver formato e di aggiornare periodicamente il proprio personale,
nonché di monitorare le attività aziendali mediante apposito Organismo di Vigilanza finalizzato a
garantire la corretta attuazione del Modello Organizzativo 231.
6.7 - La “Azienda” ed il “Professionista” danno atto di aver ricevuto copia, e preso visione, del
suddetto “Modello Organizzativo 231”, e del “Codice di Condotta” di BSI, che impongono a
BSI il rispetto dei più alti standard etici, di trasparenza e di onestà sia nei rapporti interni sia con
terzi.
Reciprocamente, l’Ospedale dichiara di essere in regola con le disposizioni del D.Lgs.
231/2001 e ss.mm.ii., nonché di aver provveduto a predisporre il Piano Anticorruzione ed alla
nomina del Responsabile Anticorruzione previsti dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Le parti
sono quindi consapevoli, e danno espressamente atto, che eventuali condotte che anche solo
all’apparenza possono risultare non etiche o comunque in violazione di quanto previsto dalla
normativa e dai rispettivi modelli di organizzazione e gestione si considerano in grave violazione
del presente accordo e consentono l’immediata risoluzione dello stesso .
6.9 - Le “Parti” concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti,
relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente contratto
deve essere trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente
contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite posta
elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle “Parti” può, attraverso una notifica
trasmessa alla controparte, cambiare il proprio indirizzo.
Art. 7 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO
7.1 - La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del
presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto di propria
competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di diritto.
7.1 - Violazioni a carico di una delle “Parti” o del “Professionista”, per quanto di propria
competenza nella vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente
contratto in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo
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automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la
corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte,
previa presentazione dei relativi giustificativi.
7.3 - Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente
normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero
esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data
in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte interessata. In questa eventualità, le
“Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà legittimata a richiedere la corresponsione delle
competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione
dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun
titolo da ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del
rapporto per la causa sopraindicata.
Art. 8 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO
8.1 - La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso e con onere a carico
della Parte che avrà richiesto tale adempimento.
8.2 - Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione
delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso.
Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero
insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di
Bergamo.
8.3 - L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta
virtualmente dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula
e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della
convenzione” per un importo complessivo di euro 64,00 atteso che la presente convenzione si
compone di 260 righi.
Letto, approvato e sottoscritto
Data
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Carlo Nicora
Dott. Raffaele Stefanelli
firma
MRK – Convenzione HPG23 / Boston
firma
Il “Professionista”
Dott. Giulio Guagliumi
firma
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Le “Parti” ed il “Professionista” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto
delle seguenti clausole che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341,
II comma, e dell’art. 1342 Codice civile:
premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),
articolo 4 (DURATA), articolo 5
PARTI),
(OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE
articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7
(FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).
Letto, approvato e sottoscritto
Data
Data
Data
Per la “Azienda”
Per il “Titolare della convenzione”
IL DIRETTORE GENERALE
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Dott. Carlo Nicora
Dott. Raffaele Stefanelli
firma
MRK – Convenzione HPG23 / Boston
firma
Il “Professionista”
Dott. Giulio Guagliumi
firma
Pag. 9 di 9
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Ospedaliera
“Papa Giovanni XXIII” Bergamo
per 15 giorni
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