Corso LA SICUREZZA LASER L`organizzazione aziendale per la
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Corso LA SICUREZZA LASER L`organizzazione aziendale per la
Sincrotrone Trieste S.C.p.A. Servizio di Prevenzione e Protezione Corso LA SICUREZZA LASER L’organizzazione aziendale per la sicurezza Ing. Stefano Bergamasco Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Sincrotrone Trieste Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08 Titolo I – Capo III – Artt. 36 e 37 1 Schema generale dell’organizzazione della sicurezza aziendale Linea operativa per la gestione della prevenzione Organizzazione tecnico-professionale di supporto alla linea operativa Datore di lavoro Servizio di Prevenzione e Protezione Servizio di Radioprotezione Esperto Qualificato Dirigenti Medico Competente - Autorizzato Preposti Lavoratori Addetti alla Gestione delle Emergenze Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) Fonte: Legislazione sicurezza anni ’50 (DPR 547/55 – DPR 303/56 – etc.) D.Lgs 81/08 - D.Lgs 626/94 e ss.mm. ed ii. D.Lgs 230/95 e ss.mm. ed ii. Giurisprudenza (in primis sentenze della Corte di Cassazione) 2 Il Datore di Lavoro Il Datore di Lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa” Il Datore di Lavoro è la figura cardine del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha svariati obblighi, tra cui i principali sono: • DESIGNARE il Responsabile del SPP – Compito non delegabile • NOMINARE il Medico Competente • PROVVEDERE alla valutazione dei rischi – Compito non delegabile • REDARRE il Documento di Valutazione dei Rischi – Compito non delegabile • DESIGNARE gli Addetti del SPP • NOMINARE i lavoratori Addetti alla Gestione dell’Emergenza • DESIGNARE gli Addetti al Primo Soccorso • ADOTTARE il piano di emergenza ed evacuazione • INDIRE la Riunione Periodica – Compito non delegabile • INFORMARE E CONSULTARE i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza • FORMARE E INFORMARE i lavoratori sui rischi presenti negli ambienti di lavoro • AGGIORNARE le misure di prevenzione destinate a contenere i rischi nei luoghi di lavoro • COLLABORARE con le ditte appaltatrici alla gestione della sicurezza comune • Etc. 3 Il Datore di Lavoro in ST Nel caso di imprese gestite da società di capitali la responsabilità dell’attuazione delle norme di sicurezza ricade sul soggetto che, in base allo statuto societario, a delibere del Consiglio di Amministrazione o al conferimento di specifico atto di delega, abbia la responsabilità della sicurezza in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Datore di Lavoro = Amministratore Delegato La posizione di Datore di Lavoro non può derivare esclusivamente da una investitura formale ma deve essere accompagnata da una effettiva autonomia operativa e finanziaria, la quale, secondo il principio di effettività, venga esercitata in concreto nella conduzione operativa dell’Ente. 4 I Dirigenti e i Preposti in tema di sicurezza Il Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa Il Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa NB: nell’individuazione delle figure aziendali che possono essere ricondotte alla categoria dei Dirigenti piuttosto che a quella dei Preposti in tema di sicurezza del lavoro non bisogna confondersi con i ruoli dirigenziali derivanti direttamente dall’inquadramento contrattuale dei lavoratori Dirigenti e Preposti possono essere “individuati”, NON “nominati”. Sono ruoli automaticamente assunti a seguito delle attività aziendali svolte, non nomine specifiche • ruoli e responsabilità conseguenti non possono essere rifiutati • le responsabilità sono “automatiche” e non derivano dall’individuazione formale L’organizzazione del lavoro e l’adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori gravano sul Datore di Lavoro e sui Dirigenti, mentre il Preposto sarà tenuto alla mera sorveglianza sull’esecuzione dei lavori rispetto alle direttive ricevute (Cass., Sez. IV penale 17 ottobre 52003 n. 41985) Il Servizio di Prevenzione e Protezione Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto dal Responsabile del SPP e da eventuali Addetti al SPP: i compiti del SPP sono dettagliati all’Art. 33 del D.Lgs 81/08: • individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; • elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i Dispositivi di Protezione Individuali; • elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; • proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35; • fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36. È una funzione di staff NON di linea operativa. È un consulente del Datore di Lavoro per l’organizzazione del lavoro in sicurezza. NB: A differenza di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, nel D.Lgs 81/08 non ci sono compiti sanzionati a carico del RSPP, ma recenti pronunce giurisprudenziali confermano la responsabilità penale del RSPP in riferimento alla propria attività professionale (Cass., Sez. IV penale, 17 aprile 2007 n. 15266) 6 Il SPP in ST Attualmente il SPP in Sincrotrone Trieste è così composto: Ing. Stefano Bergamasco: Responsabile SPP Tel. 040-375-8437 – GSM 3357551663 (89755) E-mail: [email protected] Dott.ssa Teresa Bonifacio: Supporto tecnico-amministrativo Tel. 040-375-8297 E-mail: [email protected] Sig. Massimo Divo: Supporto tecnico Tel. 040-375-8705 – GSM 3351272647 E-mail: [email protected] http://www.elettra.trieste.it/Safety 7 Lavoratore (1/2) È chi presta la propria opera con rapporto di lavoro subordinato anche temporaneo, speciale, solo per apprendere un mestiere o una professione con o senza retribuzione. Ha diritto di: ricevere DPI adatti ai rischi a cui è esposto abbandonare posto di lavoro in caso di pericolo grave ricevere compiti commisurati alle capacità e alla salute verificare, attraverso gli RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza ricevere un'adeguata formazione e informazione 8 Lavoratore (2/2) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 9 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza In tema di sicurezza, rappresenta i lavoratori, dai quali è eletto, nei confronti del datore di lavoro. a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva; c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22; h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11; m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione; n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire 10 la sicurezza e la salute durante il lavoro. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in ST Fabio Barbo Tel. 040-375-8508 – GSM 3351272633 (89503) E-mail: [email protected] Silvia Di Fonzo Tel. 040-375-8651 E-mail: [email protected] Cristina Pasotti Tel. 040-375-8576 E-mail: [email protected] 11 Medico Competente - Autorizzato È un medico con i requisiti professionali specifici richiesti dalla normativa, che si cura dello stato di salute dei lavoratori e segue gli aspetti di carattere più strettamente medico della prevenzione. collabora col DL ed il SPP alla valutazione dei rischi e alla attuazione delle misure di sicurezza effettua gli accertamenti sanitari sui lavoratori istituisce e aggiorna la cartella sanitaria di ogni lavoratore, anche in riferimento all’esposizione a radiazioni ionizzanti informa i lavoratori sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari esprime giudizi sulla idoneità alla mansione dei lavoratori visita i luoghi e gli ambienti di lavoro 12