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Corso LA SICUREZZA LASER L`organizzazione aziendale per la

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Corso LA SICUREZZA LASER L`organizzazione aziendale per la
Sincrotrone Trieste S.C.p.A.
Servizio di Prevenzione e Protezione
Corso
LA SICUREZZA LASER
L’organizzazione aziendale per la
sicurezza
Ing. Stefano Bergamasco
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Sincrotrone Trieste
Formazione/Informazione dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/08
Titolo I – Capo III – Artt. 36 e 37
1
Schema generale dell’organizzazione
della sicurezza aziendale
Linea operativa per la
gestione della prevenzione
Organizzazione tecnico-professionale
di supporto alla linea operativa
Datore di lavoro
Servizio di Prevenzione e Protezione
Servizio di Radioprotezione
Esperto Qualificato
Dirigenti
Medico Competente - Autorizzato
Preposti
Lavoratori
Addetti alla Gestione delle Emergenze
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Fonte: Legislazione sicurezza anni ’50 (DPR 547/55 – DPR 303/56 – etc.)
D.Lgs 81/08 - D.Lgs 626/94 e ss.mm. ed ii.
D.Lgs 230/95 e ss.mm. ed ii.
Giurisprudenza (in primis sentenze della Corte di Cassazione)
2
Il Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro è “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la
responsabilità dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa”
Il Datore di Lavoro è la figura cardine del sistema di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro ed
ha svariati obblighi, tra cui i principali sono:
•  DESIGNARE il Responsabile del SPP – Compito non delegabile
•  NOMINARE il Medico Competente
•  PROVVEDERE alla valutazione dei rischi – Compito non delegabile
•  REDARRE il Documento di Valutazione dei Rischi – Compito non delegabile
•  DESIGNARE gli Addetti del SPP
•  NOMINARE i lavoratori Addetti alla Gestione dell’Emergenza
•  DESIGNARE gli Addetti al Primo Soccorso
•  ADOTTARE il piano di emergenza ed evacuazione
•  INDIRE la Riunione Periodica – Compito non delegabile
•  INFORMARE E CONSULTARE i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
•  FORMARE E INFORMARE i lavoratori sui rischi presenti negli ambienti di lavoro
•  AGGIORNARE le misure di prevenzione destinate a contenere i rischi nei luoghi di lavoro
•  COLLABORARE con le ditte appaltatrici alla gestione della sicurezza comune
•  Etc.
3
Il Datore di Lavoro in ST
Nel caso di imprese gestite da società di capitali la responsabilità dell’attuazione delle norme di sicurezza
ricade sul soggetto che, in base allo statuto societario, a delibere del Consiglio di Amministrazione o al
conferimento di specifico atto di delega, abbia la responsabilità della sicurezza in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa.
Datore di Lavoro = Amministratore Delegato
La posizione di Datore di Lavoro non può derivare esclusivamente da una investitura formale ma deve
essere accompagnata da una effettiva autonomia operativa e finanziaria, la quale, secondo il principio di
effettività, venga esercitata in concreto nella conduzione operativa dell’Ente.
4
I Dirigenti e i Preposti in tema di
sicurezza
Il Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa
Il Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa
NB: nell’individuazione delle figure aziendali che possono essere ricondotte alla categoria dei Dirigenti piuttosto
che a quella dei Preposti in tema di sicurezza del lavoro non bisogna confondersi con i ruoli dirigenziali
derivanti direttamente dall’inquadramento contrattuale dei lavoratori
Dirigenti e Preposti possono essere “individuati”, NON “nominati”. Sono ruoli
automaticamente assunti a seguito delle attività aziendali svolte, non nomine specifiche
•  ruoli e responsabilità conseguenti non possono essere rifiutati
•  le responsabilità sono “automatiche” e non derivano dall’individuazione formale
L’organizzazione del lavoro e l’adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei
lavoratori gravano sul Datore di Lavoro e sui Dirigenti, mentre il Preposto sarà tenuto alla mera
sorveglianza sull’esecuzione dei lavori rispetto alle direttive ricevute (Cass., Sez. IV penale 17 ottobre 52003
n. 41985)
Il Servizio di Prevenzione e Protezione
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è composto dal Responsabile del SPP e da eventuali Addetti al SPP: i
compiti del SPP sono dettagliati all’Art. 33 del D.Lgs 81/08:
•  individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro;
•  elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i Dispositivi di Protezione Individuali;
•  elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
•  proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
•  partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35;
•  fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.
È una funzione di staff NON di linea operativa. È un consulente del
Datore di Lavoro per l’organizzazione del lavoro in sicurezza.
NB: A differenza di Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, nel D.Lgs 81/08 non ci sono compiti
sanzionati a carico del RSPP, ma recenti pronunce giurisprudenziali confermano la
responsabilità penale del RSPP in riferimento alla propria attività professionale (Cass.,
Sez. IV penale, 17 aprile 2007 n. 15266)
6
Il SPP in ST
Attualmente il SPP in Sincrotrone Trieste è così composto:
Ing. Stefano Bergamasco: Responsabile SPP
Tel. 040-375-8437 – GSM 3357551663 (89755)
E-mail: [email protected]
Dott.ssa Teresa Bonifacio: Supporto tecnico-amministrativo
Tel. 040-375-8297
E-mail: [email protected]
Sig. Massimo Divo: Supporto tecnico
Tel. 040-375-8705 – GSM 3351272647
E-mail: [email protected]
http://www.elettra.trieste.it/Safety
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Lavoratore (1/2)
È chi presta la propria opera con rapporto di lavoro subordinato anche
temporaneo, speciale, solo per apprendere un mestiere o una professione
con o senza retribuzione.
Ha diritto di:
 
ricevere DPI adatti ai rischi a cui è esposto
 
abbandonare posto di lavoro in caso di pericolo grave
 
ricevere compiti commisurati alle capacità e alla salute
 
verificare, attraverso gli RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza
 
ricevere un'adeguata formazione e informazione
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Lavoratore (2/2)
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e
di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli
effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto
e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei
dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e
possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) 
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente.
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Il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza
In tema di sicurezza, rappresenta i lavoratori, dai quali è eletto, nei
confronti del datore di lavoro.
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità
produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione
incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli
impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai
rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire
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sicurezza e la salute durante il lavoro.
I Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza in ST
Fabio Barbo
Tel. 040-375-8508 – GSM 3351272633 (89503)
E-mail: [email protected]
Silvia Di Fonzo
Tel. 040-375-8651
E-mail: [email protected]
Cristina Pasotti
Tel. 040-375-8576
E-mail: [email protected]
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Medico Competente - Autorizzato
È un medico con i requisiti professionali specifici richiesti dalla normativa,
che si cura dello stato di salute dei lavoratori e segue gli aspetti di carattere
più strettamente medico della prevenzione.
 
 
 
collabora col DL ed il SPP alla valutazione dei
rischi e alla attuazione delle misure di
sicurezza
effettua gli accertamenti sanitari sui lavoratori
istituisce e aggiorna la cartella sanitaria di ogni
lavoratore, anche in riferimento all’esposizione
a radiazioni ionizzanti
 
informa i lavoratori sul significato e sull'esito degli accertamenti sanitari
 
esprime giudizi sulla idoneità alla mansione dei lavoratori
 
visita i luoghi e gli ambienti di lavoro
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