transfer price: rapporti tra casa madre e la sua stabile organizzazione
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transfer price: rapporti tra casa madre e la sua stabile organizzazione
Mercoledì,06Luglio2016-Direttore:AntonioGigliotti L'ESPERTORISPONDE 13NOVEMBRE2013 TRANSFERPRICE:RAPPORTITRACASAMADREELASUA STABILEORGANIZZAZIONE AcuradiMarcoBargagli Ilcaso-Unnostroclientehacostituitoun’impresainBulgariaepossiedeancheunabranchsulterritoriodelloStato italiano.Ladisciplinasuiprezziditrasferimentosirendeapplicabileancheairapportitrastabileorganizzazionee casamadre? Ledifferentiformediinternazionalizzazione:branchvssubsidiary. L’investimentoinunmercatoestero,dapartediun’impresa,puòavvenireattraversodueformulealternative: - costituire un soggetto economico controllato (c.d. subsidiary), ovvero un’entità economica distinta dalla casa madre; - creare una filiale (c.d. stabile organizzazione, branch, permanent establishment), priva di autonomia, in quanto giuridicamenteèunasuccursaledellacasamadre. Ancheaifinifiscali,possiamotracciareirispettivielementidistintivi: - la subsidiary è un’entità giuridica, costituita secondo le leggi estere, distinta dalla casa madre e dotata di una propriaautonomia. In questo caso il risultato economico derivante dalla sua attività (reddito o perdita d’esercizio) dovrà essere contabilizzato nel conto economico dell’impresa controllata, sarà soggetta ad Ires locale ed eventualmente a beneficiodellacasamadreandrannoidividendi(qualiproventidapartecipazione). -Labranch,invece,èunasedefissadiaffari,costituitadabenie/opersone,attraversocuiunasocietàresidentein unoStatoesercitalapropriaattivitàinunaltroStato. Quindi, la stessa rappresenta un’articolazione operativa della casa madre, con la conseguenza che i risultati economici conseguiti all’estero dalla succursale (reddito o perdita), confluiranno direttamente nel bilancio della societàcontrollantedicuilamedesimarappresentauna“filiale”all’estero. Iltransferpriceneirapportitrastabileorganizzazioneecasamadre. Amentedell’articolo110,comma7,delD.P.R.n.917/1986, icomponentidelredditoderivantidaoperazionicon società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllateosonocontrollatedallastessasocietàchecontrollal’impresa,sonovalutatiinb asealvalorenormaledei b eni ceduti, dei servizi prestati e dei b eni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2 del medesimo articolo,senederivaaumentodelreddito;lastessadisposizionesiapplicaanchesenederivaunadiminuzionedel reddito,masoltantoinesecuzionedegliaccordiconclusiconleautoritàcompetentidegliStatiesteriaseguitodelle speciali“procedureamichevoli”previstedalleconvenzioniinternazionalicontroledoppieimposizionisuiredditi. Leproblematicheriguardantilacorrettadeterminazionedeiprezziditrasferimentoriguardanoancheirapportitra casamadreestabileorganizzazione. Infatti,allastabileorganizzazionedellacasamadreitalianaoesteradovrannoessereattribuitiiprofittichelastessa avrebbeconseguitoaparitàdicondizioni,comesefossestataun’impresaindipendente. Sul punto, nel modello Ocse la «permanentestab lishment» rileva ai fini dell’art. 7, paragrafo 1, secondo cui se l’impresa di uno Stato contraente svolge la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazioneivisituata,gliutilidaessaconseguitisonoimponibili,oltrechenelloStatodiresidenza,anchenello Statodellafonte,maunicamentenellamisuraincuisianoattribuibiliallastabileorganizzazionestessa. Sempre l’OCSE, nel rapporto 2010, ha precisato che ladeterminazione del reddito da attribuire alla stabile organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività,inclusele transazioni con partiindipendenti,conparticorrelateeconlealtrepartidell’impresa(“fromallitsactivities,includingtransactions with other unrelated enterprises, transactions with related enterprises […] and dealings with other parts of the enterprise”). Ilmetododianalisideiprofittisuggeritodall’OCSEèilc.d.“functionallyseparateentityapproach”,ilqualeprevede unaprecisabipartizione: •nelprimostep,sitrattalastabileorganizzazionecomeun’entitàseparataeindipendente; •nelsecondostep,sideterminailredditodell’ipotizzataentitàseparataeindipendentesullabasediun’analisidi comparabilità,tipicamenteprevistaperladeterminazionedelvalorenormaleinambitodeltransferprice. Il risultato derivante dall’applicazione dei duestepconsente di effettuare il calcolo dei profitti (o delle perdite) da attribuireallastabileorganizzazione. Quindi,possiamoaffermarecheladisciplinatributariadeltransferpricingsopraenunciata,siapplicanonsoloalle transazionieconomicheecommercialiintercorsetralasocietàcontrollataequellacontrollanteresidentiinStatio territori differenti, ma anche ai rapporti tra imprese italiane e stabili organizzazioni all’estero, ovvero tra società estereestabiliorganizzazioniitaliane. AnchelaC.M.22settembre1980,n.32haconfermatol’applicabilitàdeltransferpriceedelcorrelatoprincipio“at arm’s length” (o prezzo di libera concorrenza), previsto dall’art. 7 del Modello OCSE, anche alle transazioni economicheavvenutetralacasamadreelasuastabileorganizzazione. In merito, il citato documento di prassi ha chiarito che sebbene il dettato normativo faccia letterale riferimento a "società”esembri,quindi,escluderedalsuoambitoapplicativolestabiliorganizzazioni,deve,tuttavia,considerarsi che la stabile organizzazione non localizzata in Italia di una società estera è sprovvista di autonomia giuridica distintadallacasa-madre,sicchéleoperazionidaessaposteinesseresonoriconducibilidirettamenteallasocietà dallaqualepromana. Il termine "società” è riferibile cioè alle operazioni compiute dal soggetto estero indipendentemente dalla entità, sedecentraleostabileorganizzazione,chelehaposteinessere. In conclusione, le transazioni avvenute tra una società e la propria stabile organizzazione,ricadono pienamente nelladisciplinadelprezzoditrasferimentoinquanto,sottoilprofilofiscale,lastabileorganizzazioneassumeuna sua autonomia riconosciuta sia dal diritto interno che da quello convenzionale, con particolare riferimento alle modalitàdideterminazionedelredditodaattribuireallastabile. ©Informatisrl.Tuttiidirittiriserv ati.Allrightsreserv ed. ViaAlemanni1-88040Pianopoli(CZ)-ITALY P.IVA03426730796 E-mail:info@fisc al-foc us.it