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transfer price: rapporti tra casa madre e la sua stabile organizzazione

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transfer price: rapporti tra casa madre e la sua stabile organizzazione
Mercoledì,06Luglio2016-Direttore:AntonioGigliotti
L'ESPERTORISPONDE
13NOVEMBRE2013
TRANSFERPRICE:RAPPORTITRACASAMADREELASUA
STABILEORGANIZZAZIONE
AcuradiMarcoBargagli
Ilcaso-Unnostroclientehacostituitoun’impresainBulgariaepossiedeancheunabranchsulterritoriodelloStato
italiano.Ladisciplinasuiprezziditrasferimentosirendeapplicabileancheairapportitrastabileorganizzazionee
casamadre?
Ledifferentiformediinternazionalizzazione:branchvssubsidiary.
L’investimentoinunmercatoestero,dapartediun’impresa,puòavvenireattraversodueformulealternative:
- costituire un soggetto economico controllato (c.d. subsidiary), ovvero un’entità economica distinta dalla casa
madre;
- creare una filiale (c.d. stabile organizzazione, branch, permanent establishment), priva di autonomia, in quanto
giuridicamenteèunasuccursaledellacasamadre.
Ancheaifinifiscali,possiamotracciareirispettivielementidistintivi:
- la subsidiary è un’entità giuridica, costituita secondo le leggi estere, distinta dalla casa madre e dotata di una
propriaautonomia.
In questo caso il risultato economico derivante dalla sua attività (reddito o perdita d’esercizio) dovrà essere
contabilizzato nel conto economico dell’impresa controllata, sarà soggetta ad Ires locale ed eventualmente a
beneficiodellacasamadreandrannoidividendi(qualiproventidapartecipazione).
-Labranch,invece,èunasedefissadiaffari,costituitadabenie/opersone,attraversocuiunasocietàresidentein
unoStatoesercitalapropriaattivitàinunaltroStato.
Quindi, la stessa rappresenta un’articolazione operativa della casa madre, con la conseguenza che i risultati
economici conseguiti all’estero dalla succursale (reddito o perdita), confluiranno direttamente nel bilancio della
societàcontrollantedicuilamedesimarappresentauna“filiale”all’estero.
Iltransferpriceneirapportitrastabileorganizzazioneecasamadre.
Amentedell’articolo110,comma7,delD.P.R.n.917/1986, icomponentidelredditoderivantidaoperazionicon
società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono
controllateosonocontrollatedallastessasocietàchecontrollal’impresa,sonovalutatiinb asealvalorenormaledei
b eni ceduti, dei servizi prestati e dei b eni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2 del medesimo
articolo,senederivaaumentodelreddito;lastessadisposizionesiapplicaanchesenederivaunadiminuzionedel
reddito,masoltantoinesecuzionedegliaccordiconclusiconleautoritàcompetentidegliStatiesteriaseguitodelle
speciali“procedureamichevoli”previstedalleconvenzioniinternazionalicontroledoppieimposizionisuiredditi.
Leproblematicheriguardantilacorrettadeterminazionedeiprezziditrasferimentoriguardanoancheirapportitra
casamadreestabileorganizzazione.
Infatti,allastabileorganizzazionedellacasamadreitalianaoesteradovrannoessereattribuitiiprofittichelastessa
avrebbeconseguitoaparitàdicondizioni,comesefossestataun’impresaindipendente.
Sul punto, nel modello Ocse la «permanentestab lishment» rileva ai fini dell’art. 7, paragrafo 1, secondo cui se
l’impresa di uno Stato contraente svolge la propria attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile
organizzazioneivisituata,gliutilidaessaconseguitisonoimponibili,oltrechenelloStatodiresidenza,anchenello
Statodellafonte,maunicamentenellamisuraincuisianoattribuibiliallastabileorganizzazionestessa.
Sempre l’OCSE, nel rapporto 2010, ha precisato che ladeterminazione del reddito da attribuire alla stabile
organizzazione implica il calcolo dei profitti (o delle perdite) derivanti da tutte le attività,inclusele transazioni con
partiindipendenti,conparticorrelateeconlealtrepartidell’impresa(“fromallitsactivities,includingtransactions
with other unrelated enterprises, transactions with related enterprises […] and dealings with other parts of the
enterprise”).
Ilmetododianalisideiprofittisuggeritodall’OCSEèilc.d.“functionallyseparateentityapproach”,ilqualeprevede
unaprecisabipartizione:
•nelprimostep,sitrattalastabileorganizzazionecomeun’entitàseparataeindipendente;
•nelsecondostep,sideterminailredditodell’ipotizzataentitàseparataeindipendentesullabasediun’analisidi
comparabilità,tipicamenteprevistaperladeterminazionedelvalorenormaleinambitodeltransferprice.
Il risultato derivante dall’applicazione dei duestepconsente di effettuare il calcolo dei profitti (o delle perdite) da
attribuireallastabileorganizzazione.
Quindi,possiamoaffermarecheladisciplinatributariadeltransferpricingsopraenunciata,siapplicanonsoloalle
transazionieconomicheecommercialiintercorsetralasocietàcontrollataequellacontrollanteresidentiinStatio
territori differenti, ma anche ai rapporti tra imprese italiane e stabili organizzazioni all’estero, ovvero tra società
estereestabiliorganizzazioniitaliane.
AnchelaC.M.22settembre1980,n.32haconfermatol’applicabilitàdeltransferpriceedelcorrelatoprincipio“at
arm’s length” (o prezzo di libera concorrenza), previsto dall’art. 7 del Modello OCSE, anche alle transazioni
economicheavvenutetralacasamadreelasuastabileorganizzazione.
In merito, il citato documento di prassi ha chiarito che sebbene il dettato normativo faccia letterale riferimento a
"società”esembri,quindi,escluderedalsuoambitoapplicativolestabiliorganizzazioni,deve,tuttavia,considerarsi
che la stabile organizzazione non localizzata in Italia di una società estera è sprovvista di autonomia giuridica
distintadallacasa-madre,sicchéleoperazionidaessaposteinesseresonoriconducibilidirettamenteallasocietà
dallaqualepromana.
Il termine "società” è riferibile cioè alle operazioni compiute dal soggetto estero indipendentemente dalla entità,
sedecentraleostabileorganizzazione,chelehaposteinessere.
In conclusione, le transazioni avvenute tra una società e la propria stabile organizzazione,ricadono pienamente
nelladisciplinadelprezzoditrasferimentoinquanto,sottoilprofilofiscale,lastabileorganizzazioneassumeuna
sua autonomia riconosciuta sia dal diritto interno che da quello convenzionale, con particolare riferimento alle
modalitàdideterminazionedelredditodaattribuireallastabile.
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