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Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna
ESPERIENZA E PROSPETTIVE DEL REGIONALISMO IN SPAGNA Emilia Girón Reguera Prof.ssa. di Diritto Costituzionale Universitá di Cadice (Spagna) SUMMARIO. I. Premessa. II. Esperienza del sistema delle autonomie territoriali spagnole. II.1. L’avvio del proceso di decentralizzazione. II.2. Gli Statuti delle Comunità Autonome: natura, ruolo, contenuto e limiti. II.3. L’organizzazione istituzionale. II.4. La ripartizione territoriale delle competenze tra Stato centrale e Comunità Autonome. II.5. Fatti differenziali. II.6. Il sistema di finanziamento dello Stato Autonomico. II.7. I controlli. III. Prospettive dello Stato Autonomico spagnolo. I. PREMESSA. A partire dalla Costituzione spagnola del 1978, sopratutto dal suo articolo 2 –che, accanto all’unità indissolubile della Nazione spagnola, riconosce e garantisce anche il diritto dall’autonomia delle nazionalità e delle regioni che la compongono- e dal suo Titolo VIII –dedicato all’organizzazione territoriale di Spagna- si è avviato un ampio e graduale processo di decentramento politico in Spagna, parallelo al processo di democratizzazione, che nei suoi ventisette anni di vita, ha portato al consolidamento di uno Stato Democratico di Diritto ed anche di uno Stato delle Autonomie con un forte decentramento istituzionale, il cui é articolato in diciasette Comunità Autonome (d’ora in avanti CCAA), con piena autonomia politica1. Lo Stato Spagnolo è oggi una forma decentrata intermedia tra lo Stato regionale e lo Stato federale, perchè, benché nasca con forma regionale, ha acquisito progresivamente tratti e connotazioni di tipo federale e ha dato origine a un modello fortemente decentralizzato e, quindi, si può dire che è uno Stato cuasi-federale. Secondo me, più vicino a uno Stato Federale che a uno Stato Regionale. 1 Le diciasette Comunità Autonome sono: Andalusia, Aragona, Asturie, Baleari, Canarie, Cantabria, Castiglia-La Mancha, Castiglia e Leòn, Catalogna, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra e Paese Basco. Vi sono inoltre due città autonome, Ceuta e Melilla, che non sono configurate come Comunità Autonome, anche se la Costituzione prevede una tale possibilità. Emilia Girón Reguera In tal modo, la peculiarità più importante della Costituzione spagnola, rispetto a quanto succede nel diritto comparato, consiste nel non compiere una definizione del modello territoriale adottato. Il Costituente, invece di adottare uno dei modelli tradizionali di forma territoriale decentrata dello Stato (Stato federale o regionale) ha seguito un diverso camino, che si caratterizza, fondamentalmente, per evitare la definizione della forma di Stato, lasciando aperto un processo dal punto di vista giuridico e politico dell’attuazione concreta dell’organizzazione territoriale dello Stato. II. ESPERIENZA DEL SISTEMA DELLE AUTONOMIE TERRITORIALI SPAGNOLE. Il costituente spagnolo del 78, oltre a sancire il ritorno alla democrazia, cercò una soluzione per rispondere alla richieste di autonomia provenienti dalla forze nazionaliste, sopratutto basca e catalana, e, in generale, per risolvere le diversità regionali che caratterizano Spagna, come Stato plurinazionale, ma rifiutate dal regime autoritario franchista. La soluzione che emerge dalla Costituzione del 1978 constituisce il compromesso raggiunto tra le forze potitiche con diverse posizioni rispetto al decentramento dello Stato, che oscillavano fra la idea di uno Stato unitario e centralizzato o una qualche forma di “federazione”. Il disegno di decentramento territoriale del potere contenuto nella Costituzione spagnola ha un carattere sostanzialmente aperto. La costituzione spagnola, a differenza di quella italiana, non indica, infatti, quali sono le regioni in cui si ripartisce lo Stato, nè le istituisce, ma si limita solamente a prevedere il procedimento attraverso il quale le comunità territoriali possono, se vogliono, acconsetire all’autonomia politica e organizzarsi in Comunità Autonome oppure le competenze alle quali le comunità autonome una volta costituitesi possono accedere. L’autonomia politica è riconosciuta como un diritto all’autogoverno, che le regioni potevano esescitare o no. Questo principio è conosciuto come principio “dispositivo” o di “voluntarietà”. Alla fine, tutte 2 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna le regioni, non solo le regioni storiche2, lo esercitarono e già nel 1983, tutte le province spagnole erano organizzate in comunità autonome; alcune formate da più province, altre da una sola. Tutto il territorio nazionale fu diviso in diciasette Comunità Autonome – quindici di regime comune e due di regime forale (Paesi Baschi e Navarra)-, che furono costituendosi progresivamente tra il 1979 e il 1983. In questo processo, gli Accordi Autonomici del 31 luglio del 1981, sottoscritti dal Governo della Nazione e dal partito che lo sosteneva (Uniòn de Centro Democrático), insieme ai rappresentanti del Partito Socialista, ebbero una straordinaria importanza storica, dissolvendo qualsiasi dubbio sul modello di stato che sarebbe stato adottato in Spagna a partire dalla Costituzione del 1978. Essi orientarono la struttura dello Stato verso una generalizzazione della formula delle Comunità Autonome ed una omogeneizzazione dell’autonomia politica di cui queste avrebbero goduto. Si approvò la mappa autonomica, si adottò il calendario per l’elaborazione ed approvazione degli Statuti di Autonomia, si definirono le competenze delle Comunità Autonome, gli organi rappresentativi e di governo delle stesse ed il calendario per il trasferimento di competenze da parte dello Stato. II.1. L’avvio del proceso di decentralizzazione. La Costituzione disegna due differenti vie per costitutirsi in Comunità Autonome ed esse potevano scegliere quale procedimiento di acceso all’autonomia seguire. La prima via, chiamata procedimento ordinario, c’è nell’articolo 143 e prevede per “le province limitrofe, con caratteristiche storiche, culturali ed economiche comuni, i territori insulari e le province d’importanza regionale storica” la possibilità di accedere all’autogoverno costituendosi in comunità autonome. Quest’articolo richiede l’esercizio dell’iniziativa per tutte le Province e due terzi dei Comuni, la cui popolazione abbia la 2 Le regioni storiche sono Catalogna, Paesi Baschi e Galicia, cioé, quelle che già prima del regime franchista, durante la Seconda Reppublica, avessero visto approvati giá i propi Statuti d’autonomia. 3 Emilia Girón Reguera maggioranza dal censimento elettorale d’ogni Provincia, e dopo l’approvazione dello Statuto regionale mediante legge organica. Le Comunità autonome sono costituite con la approvazione dello Statuto di autonomia. L’altra modalità per l’ottenimento dell’autonomia è prevista nell’articolo 151 CE, ed è chiamata procedimento aggravato, perchè era più complicata, perciò le Comunità dovevano soddisfare complessi requisiti procedurali. In primo luogo si richiede l’esercizio dell’iniciativa per le Province e tre quarti delle Comuni, nonchè la ratifica della maggioranza degli elettori d’ogni provincia attraverso referendum popolari. Nonostante le regione storiche non rispettarono questa fase del procedimento di costituzione previsto dall’art. 151, perché era suficiente l’accordo, per maggioranza assoluta degli organi preautonomici in virtù della disposizione transitoria seconda della Costituzione. In secondo luogo, l’approvazione dello Statuto regionale che deve essere approvato anche mediante un nuovo referendum e per il Parlamento mediante legge organica. Le regioni storiche, insieme all’Andalusia, hanno utilizzato questa seconda via. Qual’era l’importanza di seguire un procedimento di formazione invece di un’altro? L’articolo 143 prevedeva un acceso graduale all’autonomia, riconoscendo in un primo tempo le sole competenze ordinarie, quelle minime previste dall’articolo 148 –che elenca le competenze regionali alle quali comunità autonome una volta costituite possono accedere-. È, quindi, solo dopo cinque anni avevano la possibilità di ampliare con una riforma statutaria le competenze nell’ambito stabilito dall’articolo 149, che enumera le competenze esclusive dello Stato (relazioni internazionali e difesa, condizioni di uguaglianza dei cittadini, amministrazione della gistuzia, eccetera). Al contrario, l’articolo 151 CE prefigurava una strada più veloce/rapida che consenteva alle Comunità Autonome di accedere subito a un livello superiore di autonomia, potevano assumere direttamente tutte le competenze desiderate, cioé, il più ampio ambito di competenze, eccezioni fatta solo per le competenze esclusive dello Stato riferite espressamente nell’articolo 149 comma uno. 4 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna Per questo motivo si possono distinguere due tipologie di Comunità: le Comunità dal’articolo 143 CE, che si sono chiamate Comunità di via lenta, di secondo grado oppure di livello ordinario o autonomia limitata. Al contrario, le Comunità dell’articolo 151 CE si sono chiamate Comunità autonome di via rapida, di primo grado, di piena autonomia oppure di livello superiore di autonomia. Ma la costituzione prevedeva la possibilità che le Comunità di livello ordinario potessero trascorsi cinque anni dall’approvazione dei loro statuti, ricevere maggiori competenze, raggiungendo quelle di livello superiore. II.2. Gli Statuti delle Comunità Autonome: natura, ruolo, contenuto e limiti. Per quanto riguarda allo Statuto della Comunità Autonoma è la norma istituzionale principale d’ogni Comunità Autonoma, essendo definita dalla Costituzione spagnola come la « norma istituzionale basica della Comunità Autonoma ». In tal senso lo statuto, non la Costituzione, è la norma che crea, costituisce e pone in essere la Comunità Autonoma. Dal punto di vista della natura degli Statuti, essi sono leggi organiche e, pertanto, dello Stato, che richiedano l’approvazione del Parlamento nazionale (Cortes Generali), cioé, devono essere approvati dallo Stato centrale con la maggioranza qualificata (absoluta) della Camera dei Deputati, invece de quella semplice, ordinariamente richiesta. Allora sono leggi organiche rinforzate perchè non possono essere approvate oppure modificate senza il consenso della Comunità. Una volta approvate dal Parlamento centrale non possono essere più modifichate da parte della legislazione ordinaria, neanche statale. Gli Statuti di Autonomia sono “quasi-costituzioni”, “norme quasi-costituzionali”, perchè presiede all’ordinamento della Comunitá. Questo spiega che le leggi regionali (ordinarie) siano gerarchicamente inferiori agli statuti di autonomia, ma leggi statali non sono gerarchicamente superiori alle leggi regionali, il rapporto tra legge regionale e legge statale si spiega con il principio di competenza. 5 Emilia Girón Reguera La Costituzione spagnola delinea i contenuti degli Statuti in maniera minima. Secondo la costituzione, gli statuti di autonomia devono contenere necessariamente: a) la denominazzione della Comunità. b) la delimitazione del suo territorio. c) le competenze assunte dalla comunità autonoma nel quadro stabilito dalla Costituzione. d) la definizione dell’organizzazione istituzionale. e) il suo procedimento di riforma. Dunque gli Statuti avrebbero dovuto disciplinare in ordine, sopratutto, all’organizzazione interna. Nonostante un minimum di configurazione istituzionale è stato previsto per quelle Comunità autonome il cui processo di attuazione si sarebbe svolto secondo quanto previsto dai meccanismi dall’art. 151 CE (Comunità autonome di via rapida) e che, ab initio, avrebbero goduto di un livello superiore di competenze. II.3. Organizzazione istituzionale. Per queste ultime l’art. 152 prevede che l’organizzazione istituzionale debba fondarsi “su un’assamblea legislativa eletta a sufragio universale secondo un sistema di rappresentanza proporcionale che assicuri, inoltre, la rappresentanza delle diverse zone del territorio; un Consiglio di governo con funzioni esecutive ed amministrative, e un Presidente eletto dall’Assemblea tra i suoi membri e nominato dal Re”. Tuttavia, in virtù del’Accordo autonomico del 1981 tra l’Unione del Centro Democratico al governo e l’opposizione socialista, anche le Comunità di via lenta” hanno la stessa configurazione istituzionale prevista nell’art. 152 CE. Sul piano istituzionale, nello Stato delle autonomie, ogni Comunità è dotata degli istituzioni di autogoverno riferite nell’articolo 152 CE: 6 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna a) Un parlamento regionale unicamerale o assamblea rappresentativa eletta a sufragio universale, con la potestà legislativa e le funzioni finanziaria e di controllo del governo regionale. b) l’esecutivo regionale o governo regionale, formato dal Presidente della regione e dai consiglieri, responsabile di fronte a Parlamento, e con poteri esecutivi. La figura del Presidente è al vertice dell’esecutivo regionale. Al Presidente spetta la direzione del Consiglio di Governo, la suprema rappresentanza della Comunità e l’ordinaria rappresentanza dello Stato in essa. c) l’amministrazione pubblica regionale. d) Le finanze autonoma. e) Il tribunal superiore di giustizia, benché le Comunità non possiedano un propio potere giudizario –sí un potere legislativo ed un potere esecutivo-, perchè il potere giudiziario non è decentralizzato, è unico in tutto lo Stato. f) La Corte Costituzionale è il organo competente per la risoluzione dei conflitti di competenza fra le autonomie ed il governo centrale, ma le Comunita Autonomè non partecipano al processo di designazione dei suoi membri. Inoltre le leggi regionali sono controllate da parte del Tribunale Costituzionale. La forma di governo regionale è di tipo parlamentare, dov’è fondamentale il rapporto fiduciario tra il presidente e l’Assamblea. Il Presidente e i membri del Consiglio di Governo sono politicamente responsabili davanti all’Assamblea e, pertanto, il governo deve dimettersi se viene approvata una mozione di sfiducia. Peraltro c’è il Senato spagnolo, anche se è definito dalla costituzione come camera di rappresentanza territoriale, offre alle Comunità Autonome una possibilità molto limitata di partecipazione alle decisioni nazionali: a) In primo luogo, solo un quinto dei senatori sul totale (51 su 259 –cinquantuno su duecentocinquantanove-) viene infatti designato dai parlamenti regionali –nella misura di un rappresentante per ciascuna Comunità, più un altro pero ogni 7 Emilia Girón Reguera milione di abitanti-; i restanti quattro quinti sono invece eletti in modo analogo al Congreso dei Deputati (camera bassa). b) In secondo luogo, il bicameralismo spagnolo è imperfetto, perchè attribuisce al Senato funzioni più ridotte rispetto all’altra camera, per esempio, sebbene il Senato partecipi alla funzione legislativa, il suo potere di veto è meramente sospensivo in quanto la camera bassa può superarlo per maggioranza assoluta, e trascorsi due mesi per maggioranza semplice. Per questi ragioni, la riforma del Senato è oggetto di discussione da anni in quanto la sua trasformazione in camera di effettiva rappresentanza delle diverse Comunità Autonome è fondamentale per il consolidamento dello Stato delle Autonomie e per configurarsi come un vero Stato Federale. II.4. La ripartizione territoriale delle competenze tra Stato Centrale e Comunità Autonome. Per quanto riguarda le regole di ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, la Costituzione Spagnola, dopo aver elencato nell’articolo 148 le competenze ordinarie che ogni CA può assumere facultativamente negli propi Statuti (3), indica le materia riservate allo Stato nell’articolo 149, comma 1, Cost, che siano materie di indubbia rilevanza nazionale (4). (3) Quelle competenze spettanti alle CCAA sono di rilievo eminentemente locale, quali: l’autorganizzazione delle istituzioni di autogoverno; l’ordinamento del territorio; lo sviluppo economico, l’urbanistica, abitazione e opere pubbliche, trasporti locali; l’agricoltura, l’allevamento, i boschi e migliorie forestali, la tutela ambientale; gli impianti idraulici e i sistema di irrigazione, la gestione di terme e fonti; pesca, caccia, mercati locali, l’artigianato, i musei, le biblioteche e i conservatori, il patrimonio artistico, l’aiuto alla cultura e alla ricerca, turismo, sport, tempo libero; assistenza sociale, sanitá e higiene; la polizia locale, eccetera. (4) L’elenco è lungo e dettagliato, tra le quali sono: le condizioni fondamentali che garantiscono l’uguaglianza dei cittadini spagnoli di fronte ai diritti e ai doveri costituzionali sanciti; nazionalitá, immigrazione ed emigrazione; rapporti internazionali; difesa e forze armate; amministrazione della giustizia; diritto del lavoro, commerciale, penale, processuale, penitenziario e civile, propietà intellettuale e industriale; normativa doganale e tariffaria, commercio con l’estero; sistema monetario, bancario, creditizio e assicurativo; pesi, misure, finanza e debito pubblico; legislazione di base in materia di sanitá, previdenza sociale, ambiente, amministrazioni pubbliche, ambiente, boschi, regime minerario ed energetico ed 8 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna Le stesse materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato lo sono con un diverso grado di esclusività nell’articolo 149.1 Cost. In quest’articolo alcuni campi materiali sono di esclusiva spettanza dello Stato, per cui lo Stato esercita in talune materie tutte le funzioni (è il caso, ad esempio, i rapporti internazionali o l’immigrazione); ma la maggior parte delle competenze sono condivise oppure concorrenti. Alcuni materie sono ripartite: la competenza legislativa spetta allo Stato, mentre la funzione esecutiva viene demandata alle Regioni (ad esempio, il diritto del lavoro). Infine le competenze possono essere concorrenti: la legislazione fondamentale oppure basica spetta allo Stato, mentre lo sviluppo legislativo e l’esecuzione spetta alle Comunità Autonome. Cosí la legge regionale di sviluppo può disciplinare la materia in dettaglio solo nella missura e nei limiti della legge statale che detta la disciplina di base (ad esempio, ciò avviene nella sanitá o tutela dell’ambiente). I due elenchi di materia contenuti in Costituzione, nonostante il grado di precisione che li caratterizzano, non hanno carattere esaustivo di tutte le competenze pubbliche, perció esistono settori che non sono ricompresi né nell’uno né nell’altro elenco. Inoltre, in realtà, sono poche le materia di competenza autenticamente esclusiva delle Comunità Autonome, dal momento que lo Stato centrale ha titoli trasversali e generici che gli consentono di intervenire nelle materie riservate alle Comunità. Quindi, benché la relazioni tra ordinamento statale ed ordinamento delle Comunità Autonome non siano regolate dal principio di gerarchia, è frequente che si venga a creare una tensione dialettica tra i due sistemi. C’è un alto grado di conflittualità e si produce spesso sovrapposizioni di competenze. La Costituzione non attribuisce le competenze alle CCAA. Ciascuna CA poteva scegliere liberamente le competenze che voleva assumere nel suo statuto. L’acquisizione di competenze da parte delle CCAA infatti dipende dalla loro stessa volontà. Dunque, la puntuale delimitazione delle competenze delle CCAA non è effettuata direttamente a livello costituzionale, le competenze della rispettiva CA sono mezzi di comunicazione; porti di interesse generale, aeroporti e gli altri trasporti che attraversino il territorio di più Comunità; opere pubbliche di interesse generale; tutela del 9 Emilia Girón Reguera contenute nei singoli Statuti. Le CCAA possono determinare la quantità delle propie competenze attraverso lo Statuto. Bisogna dire che nell’articolo 149.3 Cost. sono stabilite, infine, tre clausole di chiusura del sistema di ripartizione delle competenze: a) La clausola residuale che gioca in favore dello Stato. Significa che quelle competenze non espressamente attribuite allo Stato, possono competere alle Comunità, includendole nei loro Statuti. Ma, allo stesso tempo, la competenza in materie non inserite negli statuti di autonomia, rimane allo Stato. Pertanto, allo Stato competono i poteri residui non contenuti fra quelli a esso riservati né assunti dalle Comunitá nei loro Statuti. b) La clausola preferenziale oppure di preminenza del diritto statale. La regola della prevalenza significa che le norme statali prevalgono in caso di conflitto con quelle regionali negli ambiti non espressamente attribuiti alla competenza esclusiva delle CCAA. La norma dello Stato prevale sempre, a meno che non si tratti di materia di esclusiva competenza delle Comunità Autonome. Opera, infatti, quando ci siano due norme entrambe valide e competente, ma incompatibili. c) La clausola di supplenza o di suppletorietà del diritto statale, secondo cui, il diritto statale è suppletivo del diritto regionale quando occorra colmare una lacuna legale nel diritto autonomico. Però il sistema di ripartizione è aperto, flessibile e indeterminato, perchè nessuna competenza risulta, al meno teoricamente, esclusa dalla posibilità di essere ceduta, con il limite dell’unità indissolubile della nazione spagnola. L’art. 150 della Costituzione prevedeve due tipi di leggi in questo senso: patrimonio artistico e culturale, pubblica sicurezza, eccetera. 10 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna In primo luogo, lo Stato, attaverso la Legge Organica di trasferimento delle competenze dall’articolo 150.2 CE, potrà trasferire allè Comunità materie di competenze esclusive, suscettibili di tale trasferimento, riservandosi forme di controllo. In caso di delega, lo Stato dovrá fornire alle Comunità i mezzi finanziari necessari. Si tratta, comunque, di competenze revocabili in qualsiasi momento. In secondo luogo, c’è la legge quadro dall’art. 150 CE. Lo Stato, con questa legge, potrà attribuire, a tutte o ad alcune comunità, la facoltà di emanare norme legislative che regoli una materia di aspettanza dello Stato all’interno dei principi fissati da leggiquadro dall’articolo 150.1 CE. Inoltre, la Costituzione consente allo Stato nel suo articolo 150.3 di emanare leggi per armonizzare disposizioni normative delle comunità, quando lo esiga l’interesse generale apprezzato dalla maggioranza assoluta dei entreambi Camere. In tal caso il legislatore statale può emanare norme che stabiliscono i principi necessari ad armonizzare le differenti legislazioni delle Comunitá. Non si è approvata mai nessuna legge d’armonizzazione, perché la LOAPA fu annullata dalla Corte Costituzionale prima di essere approvata. Come anticipato in precedenza, all’inicio del processo c’era un’asimmetria tra le Comunità con competenze ordinarie, quelle comprese nell’articolo 148 Cost., e Comunitá con competenze elevate, le quale raggiungerono un livello di autonomia competenciale superiore rispetto alle altre. La diversità fra i due tipologie di CA ha riguardato principalmente le competenze in materia di istruzione scolastica e universitaria ed sanità. Era una diversità significativa, in quanto le sole competenze sanitarie assorbivano il 43% delle risorse finanziarie, mentre quelle di pubblica istruzione il 39%. 11 Emilia Girón Reguera Con il tempo, le competenze delle Comunità autonome si sono progresivamente ampliate. Con gli accordi politici successivi, particolare del 1992 e 2002, si è avuto una sostanziale equiparazione, le competenze delle comunità ordinarie sono state ampliate gradualmente fino al raggiungimento dello stesso livello delle Comunitá di primo grado. Dunque, nel 1992, con la firma dei Patti Autonomistici fra il governo centrale e i due grandi partiti nazionali –Partito Socialista (al governo dal 1982) e Partito Popolare-, si accordò il trasferimento di nuove competenze alle Comunità dall’art. 143 CE o di livello ordinario al fine di equipararle a quelle di livello superiore. Dopo nell’anno 2001 si accordò il trasferimento della competenza sanitaria alle Comunità dell’art. 143 CE che mancava da trasferire. Fino a quell’anno sette Comunità Autonome (le tre comunità di nazionalità periferica, più Andalusia, Navarra, Comunità Valenziana e Isole Canarie) possedevano un livello di competenze superiore, mentre le restanti sono rimasti di livello ordinario. Oggi tutte le Comunità Autonome possiedono sostanzialmente le stesse competenze, benché alcune competenze speciali, come la lingua oppure il diritto civile forale, sono esclusive di alcune Comunità Autonome (5). II.5. Fatti differenziali. Gli elementi peculiari di alcune Comunitá Autonome, chiamati fatti differenziali, trovano riconoscimento negli Statuti di Autonomia e perfino nella Costituzione, come segni di autoidentificazione. La Costituzione del 1978 è la prima ed unica costituzione spagnola che riconosce i fatti differenziali. (5) Al riguardo della lingua. Il castigliano è utilizzato como lengua ufficiale in tutto il territorio; ma il catalano, il galiziano, l’Euskera (la lingua basca), il valenziano e la lingua di Majorca sono considerate lingue coufficiali nelle relative Comunità. La Lingua è un fatto differenziale molto importante in Spagna. 12 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna Cinque sono le situazioni di differenziazione sono il regime di diritto civile forale, il pluralismo linguistico, un livello di governo intermedio diverso alle Province chiamati “Diputaciones Forali” in Paesi Baschi e “Cabildos” in Isole Canarie e Baleari, propie forze di policia e il sistema di finanziamento. In particolare, l’elenco dei fatti differenziali per Comunità Autonoma è il seguente: 1. Paesi Baschi: territori forali (Alava, Guipùzcoa e Vizcaya), lingua, diritto civile forale, polizia propia e sistema di finanziamento speciale. 2. Catalogna: lingua, diritto civile speciale e polizia propia. 3. Galicia: lingua e diritto civile forale. 4. Navarra: diritto civile forale, polizia propia, sistema di finanziamento speciale (“convenio economico”), ed euskera (cioè, la lingua basca) nel area bascoparlante. 5. Canarie: “Cabildos” e particolare regime economico e fiscale, giustificato nell’insularità. 6. Le Baleari: Lingua, “consiglii insulari”, diritto civile speciale. 7. Comunità Valenciana: lingua e diritto civile. 8. Aragona, soltanto il diritto civile. Sul questo punto della lingua e del diritto forale, l’accordo del Consiglio Generale del Potere Giudiziario, del 25 febbraio 1998, è stato molto polemico. Secondo quest’accordo la conoscenza delle lingue coufficiali e del diritto civile forale o speciale è considerato come titolo preferenziale per concorrere al posto di giudice in quelle Comunità in cui tali idiomi si parlano e tale diritto speciale si applica. Il Tribunale Supremo spagnolo ha avallato la legalità di quest’accordo, perchè, sotto il suo punto di vista, è giustificabile incentivare i giudici ad apprendere lingua e diritti speciali delle Comunità in cui intendono esercitare la professione. La Corte Suprema ha considerato che l’Accordo non viola il diritto di accedere, in condizioni di eguaglianza, alle 13 Emilia Girón Reguera funzione ed agli impieghi pubblici di cui all’art. 23 della Costituzione spagnola, giacchè la conoscenza degli idiomi è un valore relativo e non escludente nei concorsi. II.6. Il sistema di finanziamento dello Stato Autonomico. L’autonomia finanziaria delle Comunità è garantita dall’art. 156 Cost, ma é limitata per il principio di coordinazione e collaborazione finanziaria ed il principio de solidarietà, in virtù del quale non si debbono avere differenze sostanziali di finanziamento fra le varie Comunità. Secondo la Costituzione, le risorse regionali possono essere costituite da tributi propi, da imposte di provenienza statale, in tutto o in parte, e da trasferimenti dal bilancio statale. Anche nell’art. 158 Cost. sono istituite due fondi di compensazione, in applicazione del principio di solidarietà tra le Comunità. La Costituzione non dice quale tipo de finanziamento debba prevalere, rimandando la scelta ad un’apposita legge organica prevista dall’art. 157.3 della Costituzione. Per quanto riguarda il sistema di finanziamento, ci sono due diversi regimi di autonomia: il regime forale, fatto differenziale applicato solo alle Comunitá dei Paesi Baschi e Navarra, e il regime comune, applicato alle restante quindici Comunitá: a) Alle Comunità Autonome del regime comune si aplica la Legge Organica di Finanziamento delle Comunità Autonome (LOFCA). La LOFCA, però, non ha delineato in modo nitido ed inequivocabile un sistema di finanziamento, dando spazio ad una pluralità di sistema molto differenti gli uni dagli altri. Per questo motivo, il sistema di finanziamento della LOFCA è definito attaverso dei modelli quinquenali che sono approvati dal Consiglio di Politica Fiscale e Finanziaria, che riuniscono gli esecutivi dello Stato e delle Comunità Autonome. 14 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna Occorre mencionare che per molto tempo agli enti autonomici è stata riconosciuta un’autonomia finanziaria intensa nel senso di autonomia nel determinare le spese, ma non le entrate, giungendo cosí una deresponsabilizzazione politica degli enti medesimi. I trasferimenti statali hanno rappresentato la forma principale di finanziamento delle Comunità Autonome, coprendo, fino alla metà degli anni 90, circa il 70% del loro fabbisogno. Queste Comunità Autonome hanno avuto una capacità impositiva più limitata e si finanziarono in larga mistura attraverso i trasferimenti finanziari del governo centrale. I tre primi modelli configurano Finanze dipendenti finanziariamente dal governo centrale, ma dal 1993 si è prodotto un ampliamento dei poteri impositivi regionali, perché la centralizzazione fiscale era uno dei punti di maggiore debolezza dello Stato delle Autonomie. C’era un’assenza di un vero e propio federalismo fiscale, con l’eccezione di Paesi Baschi e Navarra, che sí hanno un modello di federalismo fiscale ab initio. Perciò nel 1996 e 2001 sono state attuate due riforme del sistema fiscale, che ha innestato una sorta di federalismo in materia fiscale, accrescendo l’autonomia delle Comunità. Due ultimi modelli – quinquennio 1997-2001 e quinquenio 2002-2006hanno fatto una riforma della finanza pubblica ispirata nei principi del federalismo fiscale, che hanno ridotto la dipendenza dai traferimenti statali e sono aumentati considerevolmente l’ammontare dei finanziamenti. L’autonomia finanziara è stata ampliata con la cessione di maggiore tributi statali, inclusi i poteri impositivi, cioé, con i tributi ceduti. I tributi ceduti sono di titolarità nazionale, ma lo Stato effettua una cessione di alcune competenze normative, del rendimento –totale oppure parziale- è della gestione. - 33% del gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con una serie di facoltà nella definizione dell’imponible e dell’aliquota. - 35% dell’imposta sul valore aggiunto. - 40% degli imposte speciali sugli idrocarburi, tabacco, alcol e birra. 15 Emilia Girón Reguera - 100% delle imposte sul patrimonio, successioni e donazioni, sulle trasmissioni patrimoniali e sugli atti giuridici documentati. - 100% del gettito delle imposte sull’elettricitá ed immatricolazione dei veicoli. - 100% del imposta minorista sugli idrocarburi. - 100% della Tassa sul Gioco. b) Le Comunità Autonome del regime forale, invece, godono di un sistema di finanziamento speciale, definito di “concerto” o di “convenio” economico, riconosciuto per motivi storici. Tale sistema, di lontane origini storiche, e pattuito, perchè si basa su un patto fra le Comunità forale ed il governo centrale in base al quale alle Comunità viene riconosciuto pieno potere di determinare, riscuotere e gestire la totalitá dei tributi nei loro territori. I Paesi Baschi e la Navarra hanno un regime d’imposizione fiscale autonome, pertanto, hanno un pieno potere impositivo. Attraverso tali tributi si finanziano non solo le competenze assunte dalle due Comunità, ma anche i servizi di titolaritá statale. Questi servizi sono finanziati attraverso i risorse finanziarie dalle Comunità allo Stato. Questa quantità trasferita si chiama “cupo” nei Paesi Baschi ed apportazione in Navarra. Si tratta di un assetto di natura quasi confederale. Quest’asimmetria, sotto il profilo fiscale, è diventata contraria ai principi di uguaglianza territoriale e di non-discriminazione tra i diversi territori, perchè rende alle Comunità forale maggiore risorse per abitanti che alle altre comunità, è di solidarietà tra Comunità. 16 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna II.7. I controlli. Sull’attività delle CCAA gli apparati centrali esercitano un controllo principalmente di carattere giurisdizionale: alla giurisdizione contenzioso-amministrativa è affidato il controllo sull’amministrazione autonoma e i rispettivi regolamenti, mentre la giustizia costituzionale esercita il controllo sulle disposizione normative con forza di legge e risolve i conflitti sulle attribuzioni di competenze fra lo Stato e le Comunità Autonome. In fine, il Tribunale dei Conti vigila sulle correttezze economiche e del bilancio. C’é anche il Delegato del Governo, il cui è designato per il Governo centrale. Il Delegato dirige l’Amministrazione dello Stato nel territorio della Comunità e la coordina con l’Amministrazione propia delle Comunità. Infine i poteri centrali possono esercitare anche un potere di sostituzione degli organi delle CCAA, nel caso in cui una Comunità non adempia ai propi obblighi imposti dalla Costituzione o da altre leggi o attenti gravemente all’interese nazionale. A tale intervento non si è ancora mai dovuto ricorrere. III. LE PROSPETTIVE DELLO STATO AUTONOMICO SPAGNOLO. Dagli anni ottanta fino ad oggi se é svolto un processo di regionalizzazione in Spagna, il cui é ancora aperto. Nello sviluppo dello Stato autonomico spagnolo, i principali partiti nazionali hanno ricoperto un ruolo di primo piano. Quando il governo centrale è stato in minoranza, come attualmente, i partiti politici nazionalisti – sopratuttto basco e catalano- acquisiscono e giungono a stipulare patti, che danno un impulso al processo di federalizzazione. Sebbene non abbia questa denominazione, lo Stato autonomico spagnolo può considerarsi di indole federale, perchè possiede quasi tutte le caratteristiche propie di uno stato federale: autonomia garantita a livello costituzionale; istituzioni 17 Emilia Girón Reguera rappresentative proprie; distribuzione di competenze politiche, e amministrative, che comprendono la potestá legislativa in numerose materie e soluzioni dei conflitti da parte dalla Corte Costituzionale. Di conseguenza le Comunità Autonome possiedono un autentico potere politico, come gli Stati o i Länder di una Federazione. Tuttavia, secondo il mio punto di vista, lo Stato delle Autonomie è molto decentrato, ma non è ancora uno Stato Federale. L’attribuzione della cualifica di federale allo Stato Spagnolo non é tuttora possibile per diversi ragioni: 1. Non c’é una vera Camera delle Autonomie nel parlamento nazionale. Non esiste, nel sistema istituzionale spagnolo, una camera federale che rappresenti le diverse comunità autonome. Oggi il Senato è composto solo da un numero limitato di rappresentanti delle comunità e ha limitati poteri costituzionali e, in campo legislativo, solo un debole potere di veto. Dunque è necesaria una riforma del Senato in Spagna. 2. Le regioni spagnole sono autonome, ma non sono sovrane come negli Stati Federali. La Corte Costituzionale spagnola ha chiarito che autonomia e sovranità sono due cose distinte. Dunque le Comunitá Autonome spagnole non sono dotati di un vero e propio potere costituente, benche siano investite di una potestà statutaria. 3. Non stabilisce la partecipazione delle regioni ai processi di revisione costituzionale o alla nomina dei membri della Corte Costituzionale. 4. Lo Stato Autonomico deve rinforzare strumenti di cooperazione territoriale. 5. Affrontare i problemi di “eguaglianza” fra i cittadini delle differenti Comunità Autonome per conseguire l’omogeneità territoriale. 6. Oltre a questo, esistono le leggi d’armonizzazione, cioè, la facoltà di emanare leggi, anche in materia di competenza delle comunità, quando lo esiga l’interesse generale. 18 Esperienza e prospettive del regionalismo in Spagna Insomma non si può perciò parlare in senso stretto di federalismo spagnolo. Il decentramento spagnolo si colloca oggi in una posizione intermedia tra regionalismo e vero e propio federalismo. Dal 1996 si stanno discutendo riforme che riguardano in particolare le competenze finanziarie e fiscali delle Comunità Autonome e la loro partecipazione al Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. Ora si svolge anche un processo di riforme statutarie in Spagna in particulare nelle due regioni del nazionalismo storico: Catalogna e Paesi Baschi sono in atto processi paralleli per giungere a un più vasto autogoverno, nella prospettiva della società distinta dal resto del Paese, come accade nel Quebec francofono rispetto al Canada. Anche Andalusia, Madrid, Aragón, Canarias richiedeno in questo periodo nuovi Statuti. Il Parlamento basco approvò il progetto di nuovo statuto della comunità basca, conosciuto come Plan Ibarretxe, l’anno scorso. La proposta di Statuto della Comunità di Euskadi rappresentava più che una riforma statutaria, una vera e propria proclamazione di sovranità della comunità basca, che vorrebbe trasformare il Paese basco in nazione «liberamente associata alla Spagna». Secondo il lehendakari Ibarretxe, il progetto dovrebbe mettere fine al conflitto basco grazie all'autodeterminazione, alla “libera associazione” alla Spagna e alla “sovranità condivisa”. Il Parlamento nazionale ha respinto il piano di Ibarretxe in un’approvazione parlamentare il passato uno di febbraio, perchè era un progetto secessionista. Il Governo centrale ha difuso che la proposta rappresentava una rottura con la Costituzione. Catalogna ha presentato anche il passato 27 di aprile il suo progetto di riforma dello Statuto regionale, il cui ha l’obiettivo di maggiori competenze, soprattutto in campo fiscale. Si vuole che il gettito delle imposte rimanga nella Regione e allo Stato siano versati una semplice percentuale ed un contributo di solidarietà. In pratica quello che già avviene nei Paesi baschi. Questo progetto ha provocato una grande polemica nelle due settimane scorse, perchè proporre un modelo di federalismo fiscale inaccettabile per lo Stato centrale. 19 Emilia Girón Reguera In generale, le Comunità autonome chiedono riformare i sugli Statuti d’Autonomia per introdurre alcune modifiche: 1. Migliorare il sistema elettorale. 2. Concretare di forma esaustiva le competenze propie negli Statuti con la finalità di proteggere il loro spazio competenziale piú effetivamente di fronte allo Stato, rafforzando cosí il loro livello di autogoverno. 3. Configurare la Corte Suprema d ‘ogni CA come l’ultima istituzione giudiziaria nei suoi rispettivi territori. In materia di amministrazione della giustizia, la Costituzione spagnola prevede la competenza esclusiva dello Stato, escludendo perciò qualsiasi intervento delle Comunità Autonome nell’art. 149, comma 1, n. della Costituzione e cosí gli organi giurisdizionali presenti nella CA sono organi statali "nella" CA e non "della" CA 4. Aumentare le competenze in tema di fisco. 5. La creazione di un’Agenzia Fiscale propia. 6. La partecipazione delle regioni alla determinazione della posizione dello Stato rispetto all’Unione Europea. Ovviamente non è sufficiente, quindi, che l’iniziativa di riforma provenga dai parlamenti autonomici, è necessario che la proposta sia appoggiata dal Parlamento centrale. Le riforme degli Statuti di autonomia non possono assumere una funzione costituente, adottando decisioni che siano di competenza della Costituzione. Allora credo che sarebbe necessario una previa riforma costituzionale, come in Italia, la cui razionalizzi questa seconda fase statutaria, che si avvicina in Spagna. 20