invalidita` civile, indennita` di accompagnamento, stato di
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invalidita` civile, indennita` di accompagnamento, stato di
INVALIDITA’ CIVILE, INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO, STATO DI HANDICAP (L. 104/92) PREMESSA Il tema è molto sentito, dato il progressivo aumento dell’aspettativa di vita e considerati gli eventuali benefici ai quali l’utente o i familiari possono accedere, tanto da evidenziare un costante e progressivo incremento di domande di riconoscimento fatte pervenire all’INPS. Per diversi motivi, però, le procedure non sono ancora da tutti ben assimilate e accettate (anche perchè francamente un po’ difficili), certe definizioni e concetti sono molto complessi e tecnici, le aspettative di molti utenti poco o male informati vanno ben al di là dell’effetiva realtà dei fatti. In estrema sintesi bisogna assimilare alcuni concetti cardine e di base: la procedura prevede al minimo tre passaggi: Medico di Medicina Generale, Ente di Patronato o Associazione di categoria, Commissione Integrata ASL-INPS; il giudizio può e deve essere dato solo ed esclusivamente dalla Commissione Integrata; qualsiasi altra forma di parere o espressione di merito non ha alcuna consistenza; l’esito è dato da un insieme di considerazioni, regole, tabelle e punteggi obiettivi, oggettivi e mai soggettivi; la valutazione deve prevedere di considerare un mix di aspetti clinici (la salute fisica), l’inquadramento mentale o cognitivo (ritardo mentale, psicosi, demenza), lo stato funzionale inteso come autonomia o disautonomia del soggetto nelle attività di base della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, uso dei servizi, deambulazione, continenza, alimentazione); il processo non considerà l’età anagrafica (si può essere lucidi e autonomi anche a 92 anni), né lo stato economico dell’utente (non può essere ad es. un’integrazione economica ad una pensione minima). In base a quanto esposto si possono già prefigurare due tipici esempi: il malato di demenza grave, del tutto incapace di badare a se stesso ma fisicamente sano e prestante; il paziente polipatologico grave, su una carrozzina e assistito 24h. ma del tutto lucido, orientato, critico. Entrambi qs. soggetti probabilmente avranno l’invalidità al 100% con assegno di accompagnamento. Per ogni evenienza, chiarimento, dubbio ci si può rivolgere al proprio Curante, agli Uffici Invalidi dell’ASL, agli Enti di Patronato o Associazioni di categoria. INVALIDITÀ CIVILE L'invalidità è la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell'udito. L'invalidità è "civile" quando non deriva da cause di servizio, di guerra, di lavoro. L'esatta definizione di legge risale al 1971 (Legge 118/1971): "si considerano mutilati e invalidi civili i cittadini affetti da minorazione congenita e/o acquisita comprendenti gli esiti permanenti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo, o se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età." In linea generale l'invalidità civile viene definita in percentuale nel caso in cui l'interessato sia maggiorenne. Ai soli fini dell'assistenza sociosanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati e invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO Massimo grado dell’invalidità civile, l’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps per le persone dichiarate totalmente invalide (100%) e contemporaneamente "impossibilitate a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che "necessitino di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte. L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. I quaderni della farfalla – Associazione Alzheimer e Demenze della Provincia di Sondrio 1 L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica Integrata (ASL-INPS) presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita". L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali. La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture ribilitative o lungodegenziali ospedaliere (che sospendono per tutta la degenza l’indennità di accompagnamento) oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento (es. in RSA), deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione su un modello prestampato inviato dall’Inps al domicilio. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata. STATO DI HANDICAP L'art. 3 della Legge 104/92 definisce lo stato handicap nel seguente modo: “è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.” DIFFERENZE TRA INVALIDITA’ E HANDICAP E’ importante fare alcune precisazioni relative alla differenza tra invalidità civile e la situazione di handicap poiché si tratta di due riconoscimenti diversi. La valutazione dell'invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa, o per i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, con la conseguente attribuzione di una percentuale. Nel riconoscimento dello stato di handicap, invece, viene presa in considerazione la difficoltà d'inserimento sociale dovuta alla patologia o menomazione riscontrata. Il concetto di handicap - sempre come definito dalla Legge n. 104/92 esprime la condizione di svantaggio sociale che una persona presenta nei confronti delle altre persone ritenute normali e si differenzia dalla menomazione (fisica, psichica o sensoriale) che da quella condizione ne è la causa. La diversità dei criteri di valutazione tra l'invalidità civile e la situazione di handicap è importante dal momento che essa può determinare che ad una percentuale di invalidità inferiore al 100%, corrisponda contemporaneamente il riconoscimento della situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92. Difatti, essendo diversi i criteri di valutazione dei due accertamenti, l'uno non è legato all'altro né in maniera proporzionale né consequenziale, al punto che si può ottenere lo stato di handicap grave anche in assenza il riconoscimento di un'invalidità civile. Espresso in un altro modo, questo significa, come già precisato, che anche in alcuni casi dove la malattia o menomazione non ha dato luogo a un 100%, è possibile essere riconosciuto in situazione di gravità. Il riconoscimento della situazione di handicap non dà luogo a provvidenze economiche ma è la condizione indispensabile per poter usufruire di varie agevolazioni, tra cui i permessi lavorativi concessi ai lavoratori disabili e ai familiari che li assistono e il congedo retribuito di due anni solo per familiari che assistono disabili riconosciuti in situazione di gravità. Il requisito della situazione di gravità si considera soddisfatto quando sul verbale è sbarrata la voce: “handicap grave .......ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92”. ITER DI INOLTRO DELLA DOMANDA DI INVALIDITA’ CIVILE, INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO, RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI HANDICAP SECONDO LA L. 104/92 Può presentare domanda di visita di accertamento qualsiasi persona, maggiorenne o minorenne che abbia una menomazione, perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico, psicologico. Pertanto, ogni persona a cui è stata riscontrata una malattia o menomazione ha diritto a fare richiesta di accertamento dell'invalidità civile. Saranno soltanto la commissione medica integrata (ASL-INPS), e/o in seguito la commissione INPS, a valutare la situazione clinica del richiedente e decidere sul diritto o meno ad un riconoscimento dell'invalidità civile e di handicap o di handicap grave. Qualsiasi opinione formulata a priori, cioè prima della visita medica da parte delle apposite commissioni, è da ritenersi soltanto un parere e, quindi, assolutamente non vincolante allo scopo della presentazione della domanda. Questo I quaderni della farfalla – Associazione Alzheimer e Demenze della Provincia di Sondrio 2 perché non rientra nelle competenze di altri soggetti, al di fuori delle Commissioni che effettueranno l'accertamento, poter esprimere una valutazione dal punto di vista medico-legale, valutazione riservata strettamente alle suddette commissioni. Visite unificate Poiché per ottenere sia l'invalidità civile sia la situazione di handicap la procedura, nei due casi, è uguale, può essere presentata in un'unica domanda la richiesta di accertamento dell'invalidità civile e quella dell'handicap. In questo modo i due accertamenti saranno effettuati contemporaneamente senza necessità di essere sottoposti a due diverse visite con le difficoltà che questa procedura comportava in passato. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le domande volte ad ottenere i benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, corredate di certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica. 1) IL CERTIFICATO DEL MEDICO DI FIDUCIA Per prima cosa il cittadino deve farsi rilasciare il certificato dal proprio medico di medicina generale o da altro medico di fiducia che sia registrato e possa inserirsi nella procedura informatizzata sul sito internet dell’INPS. Il certificato sarà salvato in modalità digitale. Il medico stesso provvede a stampare e consegnare al richiedente la ricevuta generata dal sistema e una copia stampata del certificato firmato in originale, che dovrà essere poi esibito all'atto della visita della Commissione. Nel caso venga richiesta la visita domiciliare della Commissione, il medico certificatore dovrà compilare l'apposito modello, dove specifica che: "...la persona è in condizioni di intrasportabilità e necessita quindi di visita domiciliare". Il certificato ha validità massima di 90 giorni, termine entro il quale dovrà essere presentata la domanda. 2) LA DOMANDA La domanda potrebbe essere inoltrata direttamente on line dal cittadino in possesso del PIN rilasciato dall'INPS e solo per via telematica. Tuttavia per comodità si consiglia di rivolgersi a un Ente di Patronato o a un’associazione di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS, ecc.) A seguito dell'invio telematico della domanda, la procedura consentirà la stampa della ricevuta della domanda stessa. 3) LA CONVOCAZIONE A VISITA Normalmente il cittadino, viene convocato a visita dalla Commissione, tramite lettera raccomandata (A/R), o viene visitato a domicilio: entro i 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, per l'effettuazione delle visite ordinarie; entro i 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di patologia oncologica. Impossibilità di presentarsi a visita Qualora subentri l'impossibilità di presentarsi a visita ambulatoriale e sussistano le condizioni per richiedere la visita domiciliare, il medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo deve compilare ed inviare (sempre per via telematica, collegandosi al sito dell'INPS) il certificato medico di richiesta visita domiciliare, almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica valuta il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare. In caso di accoglimento, il cittadino sarà informato della data e dell'ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti sarà indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Tali comunicazioni saranno notificate con le consuete modalità. 4) LA VISITA DA PARTE DELLA COMMISSIONE MEDICA INTEGRATA (ASL-INPS) Nello schema di lettera di invito a visita sono riportate, in particolare, le seguenti informazioni: durante la visita il cittadino può farsi assistere dal suo medico di fiducia documentazione da portare all'atto della visita: documento di identità valido, stampa originale del certificato firmata dal medico certificatore, lettera di convocazione a visita, documentazione sanitaria, ecc. Mancata presentazione a visita Nel caso in cui il richiedente non si presenti alla visita disposta dalla Commissione Medica lo stesso sarà convocato a visita entro i successivi tre mesi. Qualora non si presenti nemmeno a quest'ultima la domanda perderà efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza. 5) L'ESITO DELLA VISITA MEDICA I quaderni della farfalla – Associazione Alzheimer e Demenze della Provincia di Sondrio 3 La Commissione, dopo aver effettuato la visita, redige il verbale medico in formato elettronico. L'accertamento sanitario potrà concludersi con: A. giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione integrata dal medico INPS; B. giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione. A. Giudizio medico-legale espresso all'unanimità dei componenti della Commissione Fermo restando che l'accertamento definitivo è in ogni caso effettuato dall'INPS, il verbale deve essere sottoposto, con la massima tempestività, alla valutazione del Responsabile del Centro Medico Legale. A seguito della validazione, il verbale sarà trasmesso da parte dell'INPS, al domicilio del cittadino richiedente e, laddove dal riconoscimento possa derivare un beneficio economico, sarà contestualmente attivato il flusso amministrativo per l'erogazione dello stesso. L'invio del verbale al domicilio del cittadino è effettuato dall'Istituto. B. Giudizio medico-legale espresso a maggioranza dei componenti della Commissione In questi casi l'INPS sospende l'invio del verbale al cittadino ed acquisisce dalla ASL la documentazione sanitaria. Il Responsabile del Centro Medico Legale territorialmente competente potrà, entro dieci giorni dalla sospensione, validare il verbale agli atti oppure disporre una visita diretta da effettuarsi entro i successivi venti giorni. La visita sarà effettuata da una Commissione medica costituita da: un medico INPS, indicato dal Responsabile del CML e diverso dal componente della Commissione medica integrata, con funzione di Presidente al quale compete il giudizio definitivo, da un medico rappresentante delle associazioni di categoria (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) dall'operatore sociale nei casi previsti dalla legge. La Commissione medica potrà avvalersi della consulenza di un medico specialista della patologia oggetto di valutazione. Le consulenze potranno essere effettuate da medici specialisti INPS o da medici già convenzionati con l'Istituto. In ogni caso, la razionalizzazione del flusso procedurale tende a contenere i tempi dell'eventuale concessione entro il tempo soglia di 120 giorni dalla data di presentazione della domanda. (Gli interessi decorrono dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa) 6) ITER DI CONCESSIONE DELLE PROVVIDENZE ECONOMICHE Una volta concluso l'iter sanitario la procedura provvede all'inoltro del verbale all'interessato con lettera a firma del Direttore della struttura territoriale INPS competente. Il verbale inviato è in duplice esemplare: una versione integrale contenente tutti i dati sensibili e una versione contenente solo il giudizio finale per un eventuale uso amministrativo da parte del destinatario. L'invio del verbale attiva il processo amministrativo nel caso in cui il riconoscimento preveda un beneficio economico. In questo caso la comunicazione a cui è allegato il verbale sanitario contiene anche la richiesta dei dati necessari all'accertamento dei requisiti socio economici, nonché delle certificazioni da esibire alla sede INPS territorialmente competente. Al termine delle operazioni di accertamento dei requisiti amministrativi viene inviato il provvedimento di concessione ed erogazione del trattamento oppure il provvedimento di rigetto amministrativo, a firma del responsabile dell'unità organizzativa della struttura territoriale INPS. Per maggiori approfondimenti o consultazione ci si può riferire anche ai seguenti link: http://www.fibrosicisticaromagna.it/files/tabella-invalidita.pdf http://spazioinwind.libero.it/gastroepato2/tabelle.htm http://www.anffassondrio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=96:critiche-per-valutare-inpercentuale-linvalidita-civile&catid=28:invalidita&Itemid=88 I quaderni della farfalla – Associazione Alzheimer e Demenze della Provincia di Sondrio 4 RANGE DI INVALIDITA' SISTEMA NERVOSO CENTRALE Min. 0 ALZHEIMER CON DELIRI O DEPRESSIONE AD ESORDIO SENILE Max. 0 Fisso 100 RANGE DI INVALIDITA' APPARATO PSICHICO DEMENZA INIZIALE DEMENZA GRAVE DISTURBI CICLOTIMICI CON CRISI SUBENTRANTI O FORME CRONICHE GRAVI CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA DISTURBI CICLOTIMICI CHE CONSENTONO UNA LIMITATA ATTIVITA' PROFESSIONALE E SOCIALE DISTURBI CICLOTIMICI CON RIPERCUSSIONI SULLA VITA SOCIALE ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DI MEMORIA ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DI MEMORIA DI MEDIA ENTITA' ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DI MEMORIA ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO DI MEDIA ENTITA' ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI GRAVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ESITI DI SOFFERENZA ORGANICA ACCERTATA STRUMENTALMENTE CHE COMPORTI ISOLATI E LIEVI DISTURBI DEL COMPORTAMENTO INSUFFICIENZA MENTALE LIEVE INSUFFICIENZA MENTALE MEDIA INSUFFICIENZA MENTALE GRAVE NEVROSI FOBICO OSSESSIVA E/O IPOCONDRIACA DI MEDIA ENTITA' NEVROSI FOBICO OSSESSIVA LIEVE NEVROSI FOBICO OSSESSIVA GRAVE NEVROSI ISTERICA LIEVE NEVROSI ISTERICA GRAVE NEVROSI ANSIOSA PSICOSI OSSESSIVA SINDROME DELIRANTE CRONICA GRAVE CON NECESSITA' DI TERAPIA CONTINUA SINDROME DELIRANTE CRONICA SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA LIEVE SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA GRAVE SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA LIEVE SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE Min. 61 0 0 0 51 11 21 41 21 41 11 41 61 91 21 0 41 0 41 0 71 0 71 0 0 31 0 41 71 Max. 70 0 0 0 60 20 30 50 30 50 20 50 70 100 30 0 50 0 50 0 80 0 80 0 0 40 0 50 80 Fisso 0 100 100 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 15 0 100 0 10 25 0 30 0 0 Estratto dalle tabelle ministeriali per l’invalidità civile I quaderni della farfalla – Associazione Alzheimer e Demenze della Provincia di Sondrio 5