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indennità di accompagnamento
INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
L’ indennità di accompagnamento è stata istituita con la l.18/1980 e modificata, per un’esigenza di
chiarimento largamente diffusa, dall’ art. 1 della l. 508/1988.Infatti, la formulazione della l. 18/1980
aveva dato luogo a difficoltà applicative in quanto, prevedendo la totale perdita della capacità
lavorativa, escludeva dal diritto gli invalidi che pur essendo impossibilitati a compiere gli atti
quotidiani della vita avessero conservato una residua capacità lavorativa confacente alla loro
minorazione.
REQUISITI PER IL DIRITTO
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riconoscimento di una invalidità totale e permanente del 100%accompagnata dalla:
impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e conseguente necessità di
un'assistenza continua;
spetta al solo titolo della minorazione indipendentemente dall'età e dalle condizioni
reddituali;
cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale.
Le domande per ottenere i benefici previsti dalle leggi in materia d’invalidità civile a decorrere dal
1° gennaio 2010 vanno presentate all'Inps esclusivamente in via telematica.
Le provvidenze economiche decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della
presentazione della domanda per l’ accertamento sanitario dell’invalidità.
L’ indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o
psichiche si trovino anche nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un
accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognino di
una assistenza continua.
L’indennità non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è concessa anche ai
minorati nei cui confronti l’accertamento delle prescritte condizioni sia intervenuto a seguito di
istanza presentata dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Relativamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività
lavorativa, il diritto all’indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni dell’età (art. 6 d. lgs. 509/1988): impossibilità alla deambulazione
autonoma e mancanza assoluta di autosufficienza.
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi che, oltre ai requisiti sanitari predetti, siano
cittadini italiani e siano residenti in Italia.
Hanno altresì diritto all’indennità di accompagnamento i cittadini degli Stati membri dell’Unione
Europea, residenti in Italia.
Possono avere diritto all’indennità anche gli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di
soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o
nel loro permesso di soggiorno.
Successivamente, l’ art. 80. comma 19, l. 388/2000 ha ammesso a detti benefici dal 1° gennaio 2001
i soli stranieri titolari di carta di soggiorno.
Ulteriore novità riguardo i cittadini stranieri è l'emanazione del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 3, che
recepisce una Direttiva Comunitaria del 2003 (Direttiva/2003/109CE), in favore di cittadini di Paesi
terzi "soggiornanti di lungo periodo" (msg. 7742/07).
Il Decreto, modificando l'art. 9 del Testo Unico sull'immigrazione, ha introdotto - in sostituzione
della Carta di soggiorno - il permesso di soggiorno CE per i cittadini soggiornanti di lungo periodo;
il titolo di soggiorno di lungo periodo viene concesso a chi possiede da almeno cinque anni un
regolare permesso di soggiorno rilasciato in un paese UE, purché in possesso dei seguenti requisiti:
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un periodo minimo di cinque anni (prima erano sei) di permanenza legale ed ininterrotta sul
territorio;
un reddito non inferiore all'assegno sociale annuo (requisito rimasto invariato).
ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
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siano ricoverati gratuitamente in istituto;
percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di
servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
Si precisa - relativamente alle pensioni di guerra - che la prestazione analoga all’indennità di
accompagnamento è l’indennità di assistenza e di accompagnamento, che è concessa ai titolari di
pensione di guerra di prima categoria. Quest’ultima indennità non è compatibile con l’indennità di
accompagnamento prevista per gli invalidi civili e per i ciechi civili.
L'indennità di accompagnamento concessa agli invalidi civili è compatibile e cumulabile con le
pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali e con le pensioni e le indennità
speciali per i ciechi parziali (soggetti pluriminorati). Per ricovero gratuito deve intendersi quello
con retta o mantenimento a totale carico di un Ente pubblico, anche se a tale retta si aggiunga una
contribuzione da parte di privati per ottenere un migliore trattamento. Di conseguenza l’indennità
compete anche quando il contributo della Pubblica Amministrazione copra soltanto una parte della
retta di ricovero.
Una volta ottenuta l’indennità, gli interessati dovranno produrre annualmente - entro il 31 marzo una dichiarazione di responsabilità (ICRIC) attestante l’eventuale ricovero in casa di cura. In caso
affermativo è necessario precisare se il ricovero medesimo è a carico dello Stato o a carico
dell’invalido.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO IN CASO DI RICOVERO IN ISTITUTO
INPS 26 Settembre 2011)
In esito ai quesiti posti da alcune Sedi, riguardo all’interpretazione da dare al disposto
di legge sul riconoscimento dell’indennità di accompagnamento in caso di ricovero, si
forniscono i seguenti chiarimenti.
Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 1 della legge n. 18/1980, sono esclusi
dall’indennità di accompagnamento gli invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in
istituto.
L’indennità di accompagnamento inoltre, non spetta in caso di ricovero di lunga
degenza o per fini riabilitativi.
Per ricovero gratuito si intende quello presso strutture ospedaliere oppure istituti, con
retta o mantenimento a totale carico di ente pubblico; il ricovero viene considerato
gratuito anche nel caso che venga corrisposta contribuzione da parte di privati
esclusivamente per ottenere un trattamento migliore rispetto a quello di base.
Si considera invece ricovero a pagamento quello per il quale l’interessato (o chi per
lui) versa l’intera retta, oppure ne versa solo una parte, essendo l’altra versata
dall’ente pubblico.
In questo caso, per mantenere l’indennità di accompagnamento, l’interessato dovrà
presentare idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è
ricoverato, che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di
quello a carico dell'interessato o dei suoi familiari.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, il ricovero si pone come elemento ostativo
non del riconoscimento del diritto, bensì dell’erogazione dell’indennità per il tempo in
cui l’inabile sia ricoverato a carico dell’erario e non abbisogni dell’accompagnatore. La
condizione del non ricovero non è tra i fatti costitutivi del diritto all’indennità, ma si
pone come elemento esterno alla fattispecie, al quale è subordinata la corresponsione
della prestazione assistenziale.
Pertanto, in caso di ricovero gratuito, la prestazione viene comunque concessa anche
se ne viene sospeso il pagamento per il periodo di durata della condizione stessa di
ricovero.
Con riguardo ai casi di ricovero presso le strutture pubbliche o riabilitative di lunga
degenza, si osserva che, in linea generale e ferma restando la necessità di un esame
puntuale delle singole concrete situazioni, i ricoveri in quelle strutture (ad esempio le
residenze sanitarie assistenziali), autorizzate dalle Regioni, con funzioni socio-sanitarie
di assistenza alle persone anziane, non sono equiparati a quelli in reparti di
lungodegenza e/o riabilitativi che escludono l’erogazione della prestazione economica
Il ricovero previsto in tali strutture (es. RSA) assicura prestazioni post ospedaliere
mirate al mantenimento delle capacità funzionali residue ovvero al recupero
dell’autonomia o al raggiungimento/mantenimento del miglior livello possibile di
qualità della vita degli utenti stessi, con spese ripartite tra il S.S.N. e gli utenti in
percentuali determinate dalle Regioni e non viene pertanto considerato gratuito nel
caso in cui vi è compartecipazione alle spese e pagamento delle rette giornaliere da
parte del disabile.
Nell’evenienza in cui, invece, la quota dell’interessato resti a carico di altra
amministrazione pubblica, il ricovero dovrà considerarsi gratuito.
Per quanto concerne poi l’Hospice, questa è una struttura sanitaria che consente le
cure e l’assistenza di quei malati che, per vari motivi, non possono vivere a casa i
tempi ultimi della malattia o che necessitano di un periodo di ricovero per
adeguamento della terapia o devono essere seguiti fino al decesso.
Le cure in Hospice sono rivolte ai pazienti in fase terminale di malattia che
temporaneamente o definitivamente, non dispongono di assistenza familiare (o per
assenza o per inidoneità della famiglia ad accogliere il malato in casa), oppure ai
pazienti con sintomi di difficile controllo domiciliare.
La degenza in Hospice, per il cittadino è gratuita e le spese sono a totale carico del
SSN. Tale situazione esclude conseguentemente l’erogazione dell’indennità di
accompagnamento per tutto il periodo di effettiva permanenza in tale struttura.
Non è considerato ricovero quello in forma di day-hospital ricovero che, come tale, è
ininfluente sul mantenimento dell’indennità di accompagnamento.
Si ricorda infine che l’interessato, con la dichiarazione di responsabilità ex articolo 1,
comma 248, legge 23 dicembre 1996, n. 662,(modificato dalla legge n. 106/2011) ai
sensi delle leggi n. 15/1968 e n. 45/1986, deve dichiarare l’esistenza o meno di
periodi di ricovero gratuito in istituto e, in caso affermativo, deve indicarne la durata.
I periodi di ricovero devono essere dichiarati all’INPS annualmente, rilasciando la
dichiarazione ICRIC al CAF ovvero, per i possessori del PIN dispositivo, utilizzando
l’apposita procedura on line presente sul sito www.inps.it – funzione dichiarazione
ICRIC, ICLAV, ACCAS/PS.
Di tutti i periodi di ricovero, ai fini della sospensione dell’indennità di
accompagnamento, si terrà conto soltanto di quelli pari o superiori ai 30 giorni, in
coerenza con le disposizioni, a suo tempo emanate in materia, dagli Enti che hanno
esercitato la potestà concessoria prima dell’attribuzione di detta funzione all’Istituto.
Si rammenta infatti, in proposito, il contenuto della sentenza della Corte
Costituzionale n. 183 del 22 – 29 aprile 1991, nella quale, per la decisione del caso di
riferimento, viene applicata una disposizione del Ministero dell’Interno che non
prevedeva la sospensione della prestazione per i ricoveri inferiori al mese.
L’art 1, comma 254 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede inoltre che i
disabili intellettivi e i minorati psichici sono obbligati, entro il 31 marzo…., a
presentare in sostituzione della dichiarazione di responsabilità di cui ai commi 248 e
249 un certificato medico. Il certificato è valido per tutta la durata in vita dei soggetti
interessati.
Al riguardo, si coglie l’occasione per far presente che non vi sono elementi per limitare
tali certificati a quelli redatti da medici specialisti ovvero da medici incaricati di un
pubblico servizio. Ne discende che qualsiasi medico in costanza di iscrizione all'albo
professionale può certificare la sussistenza dei requisiti per l'esonero.
Quanto ai contenuti del certificato, è evidente che questo deve comprendere la chiara
indicazione diagnostica delle infermità ascrivibili a una disabilità intellettiva ovvero a
una minorazione psichica.
E' altresì chiaro che le infermità in diagnosi devono rispondere ad un rigoroso requisito
di permanenza, da intendersi come fondata previsione di insuscettibilità di
modificazione migliorativa nel corso del tempo, idonea a sorreggere la certezza del
diritto ad un vantaggio il quale, per legge, vale per tutta la durata in vita dei soggetti
interessati.
In ultimo, per quanto attiene alla gravità delle patologie oggetto di certificazione, la
ratio della norma sottende che queste siano di entità tale da rendere impossibile una
responsabile autocertificazione, non rilevando, di contro, la coincidenza con le
condizioni morbose che costituirono il diritto alla concessione del beneficio economico.
Il Direttore Generale
Nori
MINORI
Le provvidenze economiche previste per i soggetti minori di anni 18 sono (l. 289/1990) l’indennità
di accompagnamento o l’indennità mensile di frequenza.
INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO AI MINORI
Requisiti: vengono integralmente riportati quelli indicati per la concessione dell’indennità di
accompagnamento ai soggetti maggiori di anni 18.
Per i minori titolari di indennità di accompagnamento, in attesa del rilascio dell'implementazione
informatica e salvo accordi locali, la Sede Inps che ha in carico il pagamento della prestazione invia
- con anticipo di sei mesi rispetto alla data di raggiungimento della maggiore età - alle competenti
ASL la lista contenente i nominativi dei soggetti che devono essere sottoposti a visita. La
convocazione a visita è effettuata dalla ASL.
Il compimento del 18° anno non comporta l’automatica concessione di alcuna prestazione.
Pertanto è necessario che l’interessato, ove sia in possesso anche degli altri requisiti previsti,
presenti una specifica domanda i cui effetti decorreranno dal mese successivo alla data di
presentazione.
Tale domanda si rende necessaria in quanto, essendo l’invalido divenuto maggiorenne, deve
assumere direttamente e non più attraverso il suo legale rappresentante la responsabilità di quanto
affermato. Ovviamente, se l’invalido è interdetto, la dichiarazione è resa dal suo tutore.
Nelle more dell’accertamento sanitario l’invalido continua a percepire l’indennità anche se, nel
frattempo, ha raggiunto il 18° anno.
Nel caso in cui l’accertamento sanitario sia avvenuto d’ufficio, esso può essere fatto valere anche ai
fini del conseguimento della pensione previa formale istanza all’Ente che ha la potestà concessoria.
Qualora, infine, l’accertamento dello stato invalidante sia avvenuto in via giudiziaria, esso può
essere fatto valere anche ai fini del conseguimento della pensione, previa istanza all’Ente che ha la
potestà concessoria, con decorrenza ex-nunc.
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