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Stato Civile Denuncia di nascita

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Stato Civile Denuncia di nascita
Stato Civile
Attività dell'Ufficio
L’ufficio predispone e redige gli atti di Stato Civile relativi alle nascite, alle morti, ai matrimoni
ed alla cittadinanza.
Trascrive gli atti di stato civile pervenuti da altri Comuni, da privati o da pubbliche autorità.
Rilascia certificati relativi agli atti in suo possesso (tranne che per gli atti di cittadinanza, per il
rilascio dei quali è competente l’Ufficio Anagrafe).
Gli interessati a ricevere notizie in merito, possono inviare al succitato indirizzo di posta
elettronica le loro richieste, che verranno esaminate dall’Ufficio.
Tutti gli atti in possesso dell’ufficio e comunicabili all’esterno, nel rispetto delle leggi vigenti,
saranno spediti ai richiedenti via posta ordinaria.
Tutte le altre comunicazioni avverranno via posta elettronica.
Occorre rivolgersi all'ufficio per:
Denuncia di nascita figli
Domanda di pubblicazione matrimonio
Dichiarazioni di cittadinanza
Denuncia di morte e rilascio permesso di seppellimento
Rilascio di certificati, estratti e copie integrali di stato civile (Nascita, morte, matrimoni)
________________________
Denuncia di nascita
Figli naturali
Per la denuncia di nascita di un figlio naturale valgono le stesse norme che servono per figli
legittimi, ma la denuncia deve essere fatta da entrambi i genitori.
Se la denuncia di nascita viene fatta da uno solo, il nato risulterà figlio di quel solo genitore.
Successivamente il figlio potrà, in qualunque momento ed in qualunque Comune, essere
riconosciuto anche dall'altro genitore, previo consenso del genitore che per primo l'ha
riconosciuto.
Se il riconoscimento paterno è successivo a quello materno (e se nel frattempo i genitori non
si sono sposati) per il cambio di cognome, è competente il Tribunale per i Minorenni.
Il riconoscimento non può essere fatto da genitori che non hanno compiuto il sedicesimo anno
di età.
Il riconoscimento può essere fatto prima della nascita - riconoscimento prenatale - da entrambi
i genitori o soltanto dalla madre (mai dal solo padre) presentando all'Ufficio dello Stato Civile
certificato medico di gravidanza. In mancanza di riconoscimento, cioè se la sua nascita non
viene denunciata da alcuno, il nato viene indicato allo Stato Civile, come figlio di genitori
ignoti.
La dichiarazione tardiva di nascita (cioè dopo i 10 giorni) può essere fatta soltanto all'Ufficio
dello Stato Civile - mai all'A.S.L. – spiegando i motivi del ritardo.
NOTA BENE: Per tutte le denunce di nascita non è più necessaria la presenza di due
testimoni; Non è possibile imporre al nato il doppio cognome (quello del padre e quello della
madre); Non è possibile imporre al nato il nome del padre vivente, di un fratello o di una
sorella, nomi indicanti una località, nomi ridicoli o vergognosi o contrari all'ordine pubblico. Il
nome deve corrispondere al sesso.
Figli legittimi
La denuncia di nascita è obbligatoria e deve essere fatta da un genitore:
a.
entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto,
indipendentemente dal fatto che i genitori siano o meno residenti in quel Comune;
documento necessario: certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.;
b.
entro 10 giorni dall'evento allo Stato Civile del Comune di residenza dei genitori - se gli
stessi hanno due residenze diverse, salvo diverso accordo, al Comune di residenza della
madre - (caso in cui il Comune non coincide con il Comune di nascita del figlio);
documento necessario: certificato di assistenza al parto rilasciato dall'A.S.L.;
c.
entro 3 giorni dall'evento alla segreteria dell'A.S.L. dove è avvenuto il parto, la quale
provvederà ad inoltrare copia atto di dichiarazione di nascita al Comune in cui è avvenuta la
nascita, oppure, su richiesta dei genitori di residenza dei genitori.
NOTA BENE - In questi due ultimi casi - b - c - i certificati di nascita sono rilasciati
esclusivamente dal Comune dove è stato iscritto o trascritto l'atto di nascita, Comune che
sovente non coincide con quello di nascita.
_______________________________________________________________________
Contatta l'ufficio
Indirizzo: Piazza Umberto I°, 1 – S. Stefano Belbo
tel. 0141/841815 fax 0141/841825
Email: [email protected]
Orario dell'ufficio stato civile:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00;
martedì e venerdì apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Domanda di pubblicazione matrimonio
Per sposarsi, sia con rito civile che con rito concordatario, occorre richiedere le pubblicazioni
di matrimonio all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza di uno dei nubendi (i futuri
sposi), indipendentemente da dove si celebrerà il matrimonio.
Col termine "pubblicazione di matrimonio" si intende il procedimento con il quale l'Ufficiale
dello Stato Civile accerta l'inesistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio,
rendendo nota a chiunque la volontà dei futuri sposi e permettendo ai terzi legittimati di
opporsi.
CONDIZIONI INDEROGABILI PER POTER CONTRARRE MATRIMONIO
diversità di sesso
età superiore ai 18 anni (riducibile a 16 con autorizzazione del Tribunale per i Minorenni)
mutuo consenso
capacità intellettiva
libertà di stato
mancanza di particolari vincoli di parentela o affinità
inesistenza di delitto
DOVE E QUANDO SI RICEVONO LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO
Le pubblicazioni di matrimonio si ricevono esclusivamente su prenotazione presso l'Ufficio di
Stato Civile in Piazza Umberto I° n. 1 S. Stefano Belbo , nei seguenti giorni ed orari:
lunedì (dalle 8.00 alle 12.30)
martedì (dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00)
mercoledì (dalle 8.00 alle 12.30)
giovedì (dalle 8.00 alle 12.30)
venerdì (dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00)
sabato (dalle 8.00 alle 12.00)
Per informazioni, nonché per effettuare telefonicamente la prenotazione, è possibile contattare
il n. 0141 841815 – 841814.
AVVIO DEL PROCEDIMENTO
La richiesta della pubblicazione deve essere effettuata da entrambi i nubendi presentandosi
personalmente all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove uno di loro ha la residenza, senza la
presenza di eventuali testimoni.
In casi eccezionali e debitamente motivati può altresì presentare la richiesta :
uno solo dei nubendi, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni, redatta su
carta semplice e firmata dal nubendo assente, nonché copia del documento di identità del
nubendo assente;
una terza persona, con idonea procura speciale a eseguire le pubblicazioni, redatta su carta
semplice e firmata da entrambi i nubendi, nonché le copie dei documenti di identità dei
nubendi assenti.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
Preventivamente alla richiesta di pubblicazioni, uno dei due nubendi che sia a conoscenza di
tutti i dati anagrafici degli interessati deve presentarsi all’Ufficio di stato civile negli orari di
apertura sportello, per fare richiedere dall’Ufficiale di Stato Civile ai Comuni di residenza e di
nascita dei nubendi le relative certificazioni al fine di verificare l'esattezza delle dichiarazioni
che i nubendi renderanno nel verbale di pubblicazione di matrimonio.
Quando la documentazione sarà acquisita, verrà fissato un appuntamento nei giorni e negli
orari sopra indicati e nel giorno stabilito ciascun nubendo deve presentarsi all'Ufficio di Stato
civile munito di un valido documento di identità, nonché con una marca da bollo da € 16,00 se
entrambi gli sposi sono residenti nel Comune di S. Stefano Belbo, oppure con due marche da
bollo da € 16,00 se uno degli sposi è residente in un altro Comune italiano (se entrambi i
nubendi sono cittadini stranieri non residenti in Italia, non è previsto il pagamento di alcuna
imposta di bollo) per la firma del verbale di pubblicazioni di matrimonio.
DOCUMENTI DA PRESENTARE IN CASI PARTICOLARI
Alcuni documenti non sono acquisibili dall'Ufficio di Stato civile e devono essere
obbligatoriamente prodotti dagli interessati:
Matrimonio religioso concordatario: richiesta di pubblicazione da parte del parroco
Matrimonio con rito acattolico: richiesta di pubblicazione da parte del Ministro di Culto (si
tratta del rito Ebraico, Valdese, Chiese Cristiane Avventiste, Assemblee di Dio in Italia,
Congregazione dei Testimoni di Geova)
Nubendo minorenne: se ha compiuto i 16 anni serve il Decreto di ammissione al matrimonio
da richiedersi al Tribunale per i Minorenni nella cui circoscrizione si trova il Comune di
residenza
Nubendi parenti o affini: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 87 del codice civile, da
richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
Nubenda vedova da meno di 300 giorni: dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del
codice civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di
residenza
Nubenda divorziata da meno di 300 giorni: sentenza di scioglimento, cessazioni effetti civili o
annullamento dalla quale siano evidenziabili alcune casistiche previste dalla legge per poter
derogare tale termine; in mancanza, dispensa dall'impedimento di cui all'art. 89 del codice
civile, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza
Riduzione o dispensa dei termini di pubblicazione: decreto di dispensa o riduzione dei
termini di pubblicazione, da richiedersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune
di residenza
Nubendi residenti all'estero: se entrambi i nubendi sono cittadini italiani residenti all'estero
(iscritti all'AIRE) la pubblicazioni di matrimonio vanno eseguite rivolgendosi al Consolato
Italiano competente per territorio rispetto all'indirizzo di residenza. Se uno solo di loro è
residente all'estero (iscritto all'AIRE) e l'altro è residente a S. Stefano Belbo, le pubblicazioni
possono essere fatte indistintamente presso il Consolato o presso il Comune. E' comunque
suggeribile eseguirle nel luogo dove verrà celebrato il matrimonio.
Nubendi cittadini stranieri: si veda il paragrafo sottostante.
inoltre
Se uno dei nubendi vorrà procedere, nell'atto di matrimonio, al riconoscimento di figli naturali
avuti in precedenza con l'altro nubendo, l'Ufficio di Stato civile dovrà essere prontamente
informato di tale intenzione, al fine di acquisire d'ufficio i documenti necessari, verificare la
presenza di possibili cause ostative, informare i nubendi della necessità di produrre
eventuali documenti non acquisibili d'ufficio.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER I CITTADINI STRANIERI
Il cittadino straniero che vuole effettuare le pubblicazioni di matrimonio deve presentare i
seguenti documenti:
Carta di identità italiana (se residente in Italia) o passaporto straniero in corso di validità
Nulla-osta al matrimonio rilasciato dalle competenti autorità diplomatiche o consolari in Italia,
con firma dell'Ambasciatore o Console legalizzata dalla Prefettura
Un valido titolo di soggiorno che sia idoneo a dimostrare la regolarità del cittadino straniero
sul territorio italiano (si veda in proposito quanto necessario rispettivamente per il cittadino
extracomunitario e per il cittadino comunitario)
Con riferimento ai requisiti che la documentazione straniera deve possedere per avere validità
in Italia (es. necessità di legalizzazione, traduzione, apposizione di Apostille, ecc.), si invita a
consultare questa breve guida esplicativa.
Il nulla-osta deve indicare che non vi sono impedimenti al matrimonio secondo le leggi dello
Stato di appartenenza, cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza,
domicilio e stato civile del nubendo, nonché le generalità dei genitori. Per la donna divorziata o
vedova occorre, inoltre, la data di scioglimento del matrimonio o di vedovanza (se tale data
non è indicata nel nulla osta, è necessario esibire copia della sentenza di divorzio o certificato
di morte del coniuge).
Qualora nel nulla-osta non fossero indicate le generalità dei genitori è necessario l'atto di
nascita del richiedente o idonea certificazione rilasciata dal proprio Consolato in Italia.
Si consiglia di verificare sempre che le generalità riportate sul nulla-osta o nelle altre
certificazioni citate coincidano esattamente con quelle indicate sul passaporto e con quelle
registrate all'anagrafe del Comune di residenza.
Lo straniero che risulta rifugiato politico deve presentare:
certificato rilasciato dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite in Roma
atto di notorietà con 2 testimoni effettuato presso il Tribunale e riguardante il rispetto delle
condizioni che non possono essere provate con idonea certificazione
documento di viaggio attestante lo stato di rifugiato politico
documento d'identità valido.
Lo straniero che non conosce perfettamente la lingua italiana, deve farsi assistere da un
interprete maggiorenne (munito di valido documento di riconoscimento) sia alla richiesta di
pubblicazione che durante la celebrazione del matrimonio.
In virtù di appositi accordi internazionali, i cittadini dei Paesi stranieri sotto riportati presentano
una disciplina diversa rispetto a quella generica:
per i cittadini dei paesi che hanno aderito alla convenzione di Monaco del 1980 (Austria,
Germania, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Repubblica di Moldova, Spagna, Svizzera,
Turchia), serve il certificato di capacità matrimoniale (invece del "generico" nulla-osta),
redatto su modello plurilingue, esente da qualsiasi formalità, rilasciato dal Comune estero di
residenza oppure dal Consolato straniero in Italia
per i cittadini svedesi residenti in Svezia, il nulla-osta sarà rilasciato direttamente dal
competente ufficio anagrafe di residenza svedese; tale documento dovrà pervenire all'Ufficio
di stato civile debitamente tradotto e apostillato
per i cittadini norvegesi, ovunque siano residenti, il nulla-osta è rilasciato direttamente dal
competente ufficio anagrafe del Comune di residenza norvegese, direttamente in lingua
italiana, oppure in norvegese con traduzione effettuata dal traduttore giurato in Norvegia. Su
tale documento verrà apposta l'Apostilla.
per i cittadini statunitensi, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi
alla competente autorità Consolare degli USA competente in Italia attestante il fatto che
nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle
competenti autorità negli USA (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti indirettamente
che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino statunitense è impossibilitato a presentare detti
ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata, anche atto notorio
con 4 testimoni, reso davanti al notaio, dal quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è
soggetto negli USA, nulla osta al matrimonio che intende contrarre
per i cittadini australiani, il nulla-osta è sostituito da una dichiarazione giurata resa innanzi
alla competente autorità Consolare australiana competente in Italia attestante il fatto che
nulla-osta al matrimonio che si intende contrarre in Italia, oltre a documenti rilasciati dalle
competenti autorità in Australia (muniti di traduzione e Apostille) dai quali risulti
indirettamente che nulla osta al matrimonio. Se il cittadino australiano è impossibilitato a
presentare detti ultimi documenti, sarà necessario esibire, oltre alla dichiarazione giurata,
anche atto notorio con 4 testimoni, reso davanti all'Ufficiale dello stato civile italiano, dal
quale risulti che, giusta le leggi cui l'interessato è soggetto in Australia, nulla osta al
matrimonio che intende contrarre
per i cittadini polacchi, competente al rilascio del nulla-osta è il capo dell'Ufficio di Stato civile
polacco, a meno che il cittadino polacco residente all'estero non abbia mai avuto la
residenza in Polonia, non sia in grado di risalire all'ultimo Comune di residenza polacco, o
sia espatriato prima del compimento del 16° anno di età, casi in cui il documento viene
rilasciato dall'Autorità diplomatica o consolare polacca in Italia. In ambedue i casi, il nullaosta è esente da legalizzazione e da qualsiasi altra formalità
per i cittadini moldavi, il certificato attestante l'assenza degli impedimenti a contrarre
matrimonio in Italia rilasciato dal servizio di Stato Civile presso il Ministero della Giustizia
della Repubblica di Moldavia (tale certificato dovrà pervenire all'Ufficio di stato civile tradotto
e apostillato)
ESPOSIZIONE DELLE PUBBLICAZIONI
Completata l'acquisizione della documentazione necessaria, l'Ufficiale di Stato Civile provvede
alla pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune; provvede inoltre a richiederne
l'esposizione presso l'eventuale altro Comune di residenza di uno dei due nubendi.
Le pubblicazioni rimangono esposte per 8 giorni consecutivi; seguono poi 3 giorni liberi per
eventuali opposizioni. Il matrimonio potrà quindi essere celebrato, in qualsiasi Comune
italiano, non oltre 180 giorni dalla data di compiuta esposizione della pubblicazione. Decorso
tale termine senza che il matrimonio sia stato celebrato, le pubblicazioni perdono di efficacia.
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO
Decorso il termine della pubblicazione, per i matrimoni da celebrare con rito cattolico o
acattolico, l'Ufficio di Stato civile rilascerà il certificato di eseguite pubblicazioni per il Parroco,
oppure l'autorizzazione per il Ministro di Culto. In entrambi i casi, i nubendi interessati
provvederanno a recapitare il documento al Parroco o Ministro di Culto
Per effettuare la celebrazione del matrimonio con rito civile in Santo Stefano Belbo sarà
necessario concordare la data con l'Ufficio di stato civile (si veda a tale proposito il
regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili). Nel caso di matrimonio da
celebrarsi in Comune diverso da quello di residenza degli sposi, l'Ufficio di Stato civile, al
termine della procedura, consegnerà ai nubendi la relativa richiesta per la celebrazione del
matrimonio da recapitare al Sindaco del Comune prescelto.
Si consiglia di non attivare procedimenti inerenti il cambio di residenza per altro Comune dal
momento dell'avvio del procedimento per la richiesta di pubblicazione fino all'avvenuta
celebrazione del matrimonio.
COSTI
Nessuno, a parte le marche da bollo, come meglio specificato sopra.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.P.R.
3.11.2000 N.
396,
"Regolamento per la revisione
e la semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile"
Codice Civile, articoli 84 e seguenti
Legge n. 94/2009, "Disposizioni in materia di sicurezza"
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Contatta l'ufficio
Indirizzo: Piazza Umberto I°, 1 – S. Stefano Belbo
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martedì e venerdì apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Dichiarazione di cittadinanza
Le dichiarazioni per acquistare, conservare, per riacquistare e rinunciare alla cittadinanza e la
prestazione del giuramento, previste dalla legge, sono rese all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune dove il dichiarante risiede o in caso di residenza all'estero, davanti all'Autorità
Diplomatica o Consolare del luogo di residenza.
Le dichiarazioni sopra citate vengono iscritte o trascritte nei registri di cittadinanza e di esse
viene effettuata annotazione a margine dei rispettivi atti di nascita, se nati in Italia.
Il cittadino che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera, conserva quella
italiana, ma può rinunciare ad essa, qualora risieda all'estero.
Nel caso in cui si acquisti la cittadinanza di Austria, Belgio, Danimarca, Lussemburgo,
Norvegia, Germania o Svezia e si trasferisca la residenza nel Paese del quale si è acquistata
la cittadinanza, la perdita della cittadinanza italiana è invece automatica.
I CITTADINI STRANIERI IN ITALIA
Il figlio di cittadini stranieri nato in Italia non acquista la cittadinanza italiana; fanno eccezione:
il figlio di cittadini apolidi,
il figlio di cittadini stranieri che non trasmettono la loro cittadinanza al nato, secondo le leggi
dello Stato di appartenenza.
Lo straniero nato in Italia, ed ivi residente legalmente, senza interruzione, fino al
raggiungimento della maggiore età, diventa cittadino italiano se dichiara, entro il 19° anno di
età, di voler acquistare la cittadinanza italiana, davanti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di residenza.
Lo straniero può richiedere la cittadinanza italiana: a seguito matrimonio con cittadino italiano,
con istanza al Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune
di residenza, dopo sei mesi di residenza legale calcolati dopo il matrimonio, oppure, per il
tramite del Consolato Italiano, se residente all'estero, dopo tre anni di residenza all'estero,
sempre calcolati dopo il matrimonio.
a seguito domanda di naturalizzazione, con istanza al Capo dello Stato, per il
tramite della Prefettura da cui dipende il suo Comune di residenza dopo 10 anni di residenza
legale in Italia;
i 10 anni sono ridotti a 5 anni per gli apolidi e i rifugiati, e a 4 per i cittadini della Comunità
Europea.
L'istanza di naturalizzazione può essere riproposta dopo 5 anni dalla data del provvedimento
di rigetto.
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martedì e venerdì apertura pomeridiana dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Denuncia di morte e rilascio permesso di seppellimento
La denuncia di morte, necessaria per la formazione dell'atto di morte e per il rilascio del
permesso di seppellimento, deve essere fatta all'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove è
avvenuto il decesso ed entro 24 ore dall'evento.
Se il decesso è avvenuto nella propria abitazione, la denuncia deve essere fatta da una
persona informata del decesso o da un loro delegato.
Normalmente è l'Impresa di pompe funebri interessata dai familiari che provvede alla
denuncia, come del resto provvede a tutte le altre incombenze e pagamenti per conto dei
familiari.
La stessa Impresa provvede a contattare la Parrocchia per la funzione religiosa, per l'ora del
funerale e per la sistemazione al cimitero della salma, tenuto conto delle volontà della famiglia,
per il rilascio delle schede I.S.T.A.T firmate dal medico curante e per il rilascio, non prima delle
15 ore, del certificato necroscopico da parte del medico dell'A.S.L. e a ritirare il permesso di
seppellimento da consegnare al cimitero, oltre a fornire la cassa e tutta l'assistenza
necessaria.
Se la tumulazione della salma avviene in altro Comune, ai documenti sopra citati occorre
aggiungere l'autorizzazione al trasporto salma in altro Comune, che viene rilasciata su
domanda in bollo redatta dall'Impresa di pompe funebri e vistata dall'AS.L. competente.
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Certificati, estratti e copie integrali di stato civile
L’Ufficio di Stato Civile rilascia estratti e copie integrali di atti di Stato Civile (nascita,
matrimonio, morte) relativi ad atti formati nel Comune di Santo Stefano Belbo e solo certificati
relativi ad atti formati e trascritti in questo Comune.
Presso il Comune di Santo Stefano Belbo i registri di Stato Civile sono istituiti dall’anno 1866.
• Nascita - L’estratto contiene: nome, cognome, data e luogo di nascita, annotazioni sullo
stato civile della persona e l’indicazione della paternità e maternità (in casi particolari e su
richiesta motivata).
Il certificato: solo nome, cognome, data e luogo di nascita.
• Matrimonio - L’estratto contiene: nome e cognome degli sposi, luogo e data della
celebrazione del matrimonio, il regime patrimoniale scelto.
Il certificato: solo nome e cognome degli sposi, luogo e data della celebrazione del
matrimonio.
• Morte - L'estratto e il certificato contengono: nome e cognome della persona deceduta, data
e luogo di morte, annotazione sullo stato civile. L’estratto può sostituire il certificato.
Validità
Le certificazioni di stato civile hanno validità di 6 mesi, ma è possibile presentarle ad organi
della Pubblica Amministrazione anche oltre tale scadenza, dichiarando, in calce al certificato,
che le informazioni contenute non sono cambiate dalla data del rilascio.
Chi può richiedere le certificazioni
Il cittadino, o un suo incaricato, per ottenere il rilascio del certificato o estratto deve fare
richiesta all’Ufficio di Stato Civile compilando l’apposito modulo disponibile presso l’ufficio,
oppure tramite posta allegando alla richiesta una busta già affrancata e allegando copia della
carta d’identità.
La copia integrale di un atto di stato civile deve essere richiesta direttamente dall’interessato o
da uno studio legale avente mandato firmato dall’interessato, tramite richiesta scritta, motivata,
e firmata in carta semplice all’Ufficiale di Stato Civile con allegata fotocopia carta d’identità
presso il cui archivio si trova l’atto, salvo cause ostative al rilascio.
Tempi
Il certificato e l’estratto vengono rilasciati immediatamente, mentre la copia integrale è
rilasciata entro 3 giorni dalla richiesta.
N.B. Tutte le certificazioni citate in oggetto, se presentate a Pubbliche Amministrazioni o
gestori di pubblici servizi sono sostituite da autocertificazione.
NOVITA'
A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 agli
uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art.
40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto, gli uffici comunali possono rilasciare i certificati soltanto ad uso privato, previo il
pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A del D.P.R. 642/1972) e dei diritti di
segreteria, ossia € 16,00 + € 0,52 per ciascun documento. Per quanto concerne i certificati
di stato civile, gli stessi sono esenti dall'imposta di bollo.
Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando
abbia a che fare con “istituzioni private”: banche, assicurazioni, agenzie d’affari, poste italiane,
notai (art. 2, D.P.R. 445/2000).
L’Autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445/2000) e per la stessa
non si deve versare alcuna somma (né in marche da bollo, né tanto meno in diritti di
segreteria) e all’atto della presentazione non è necessaria l’autenticazione della firma.
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