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5.6.13 54-VP-2013 - Vice Procuratori Onorari
Regime delle incompatibilità per i Vice Procuratori onorari a seguito degli interventi normativi di modifica delle circoscrizioni giudiziarie. (Risposta a quesito del 5 giugno 2013) Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 5 giugno 2013, ha adottato la seguente delibera: “- letta la nota in data 31 gennaio 2013 con la quale l'avv. …, vice procuratore onorario della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di …, assegnato alla sezione distaccata del Tribunale di …, chiede chiarimenti in merito ad eventuali adempimenti da compiere al fine di non incorrere nella causa di incompatibilità di cui agli artt. 42 quater, 2° comma, e 71 bis del R.D. n. 12 del 30 gennaio 1941, a seguito della chiusura della predetta sezione distaccata ed, inoltre, se l'art. 1, comma 2°, della legge n. 148 del 14 settembre 2011 relativo alla “riorganizzazione sul territorio degli uffici giudiziari” sia applicabile ed in quale misura agli Uffici del Giudice di pace atteso che il predetto Ufficio a … non è stato ancora soppresso; - visto l'art. 42 quater 2° co., O.G., applicabile ai vice procuratori onorari in forza dell'art. 71 cpv. O.G. il quale prevede: “Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di giudice onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici.”; - visto l'art. 71 bis, O.G. il quale prevede “Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni del pubblico ministero soltanto presso la sede principale del Tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità di cui all'art. 42 quater, 2° comma, è riferita unicamente all'ufficio o agli uffici presso i quali sono svolte le funzioni.”; - considerato, altresì, che l'art. 5 della circolare consiliare prot. P-10370/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di vice procuratore onorario, ai punti 2, 3 e 4 prevede che “2. Gli avvocati ed i praticanti ammessi al patrocinio non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale presso il quale svolgono le funzioni di vice procuratore onorario e non possono rappresentare o difendere le parti, nelle fasi successive, in procedimenti svoltisi dinanzi ai medesimi uffici. 3. Il Procuratore della Repubblica può stabilire che determinati vice procuratori onorari addetti al suo ufficio esercitino le funzioni di pubblico ministero soltanto presso la sede principale del tribunale o presso una o più sezioni distaccate, ovvero presso la sede principale e una o più sezioni distaccate. In tal caso, per i vice procuratori onorari che esercitano la professione forense l'incompatibilità è limitata unicamente all'ufficio o agli uffici presso le quali sono svolte le funzioni. 4. Non è compatibile con le funzioni onorarie l'esercizio dell'attività legale c.d. stragiudiziale diretta all'esercizio dell'attività professionale davanti all'ufficio o agli uffici nei quali il magistrato onorario svolge le sue funzioni.”; - rilevato che la normativa primaria e secondaria impone il divieto per il vice procuratore onorario di svolgere la professione forense sia giudiziale che stragiudiziale nella sede o nelle sedi presso le quali svolge l'attività di vice procuratore onorario. La ratio della previsione è di tutelare la corretta ed imparziale amministrazione della giustizia tenuto conto della necessità di prevenire condizionamenti che potrebbero derivare dalla sovrapposizione e dall'intreccio, nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, dell'esercizio delle funzioni onorarie e dallo svolgimento dell'attività forense; - rilevato che essendo venuta meno la funzionalità della Sezione distaccata di … a seguito dell'accorpamento alla sede centrale dei procedimenti in essa trattati la suddetta incompatibilità si estende a tutti gli uffici giudiziari ricompresi nel circondario del Tribunale e, pertanto il dott. … dovrà astenersi dallo svolgimento della professione forense in tutti gli uffici del circondario ai sensi della normativa richiamata, e dovrà inoltre dismettere tutti mandati ricevuti per i procedimenti trattati negli uffici giudiziari del circondario del Tribunale ordinario di …; - considerato, inoltre, come più volte precisato dal Consiglio superiore della magistratura che l'incompatibilità ex art. 42 quater 2° co., O.G., applicabile ai vice procuratori onorari in forza dell'art. 71 cpv. O.G. si estende non solo alla materia penale ma anche a quella civile (cfr del. CSM P-9302/2008 dell'11 aprile 2008) delibera di rispondere che l'esercizio della professione forense in materia sia civile che penale, sia giudiziale che stragiudiziale è incompatibile, nei termini sopra riportati, con l'esercizio dell'attività di vice procuratore onorario."