Comments
Description
Transcript
Legge sulle vaccinazioni
500.400 Legge sulle vaccinazioni pubbliche per la profilassi delle malattie contagiose (Legge sulle vaccinazioni) del 13 ottobre 1957 (stato 1 gennaio 2016) accettata dal Popolo il 13 ottobre 19571) Art. 1 Norma fondamentale 1 Il Cantone promuove le vaccinazioni pubbliche facoltative organizzate a scopo di profilassi delle malattie contagiose dell'uomo. Art. 2 * Mezzi cantonali 1 Per l'assolvimento di questo compito si mettono a disposizione del Governo i mezzi necessari nell'ambito del preventivo. Art. 3 Vaccinazioni pubbliche 1 Le vaccinazioni pubbliche vanno effettuate in serie. 2 Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità fissa il programma di vaccinazione e designa d'intesa coi comuni i medici competenti e il luogo. 3 I comuni devono prendere i necessari provvedimenti per l'effettuazione delle vaccinazioni pubbliche. In ispecie essi possono essere incaricati di compilare le liste di vaccinazione, di mettere a disposizione locali, aiuti, materiale sanitario e simili, di comunicare le date di vaccinazione e di convocare coloro che desiderano farsi vaccinare. Art. 4 Vaccinazioni private 1 Questa legge non fa stato per le vaccinazioni private. Art. 5 Vaccinazione contro la tubercolosi 1 Le spese del procedimento di vaccinazione pubblica contro la tubercolosi sono a carico del Cantone. Esso può obbligare i vaccinati a versare un contributo alle spese di radioscopia. 1) M 18 apr. 1957, 141; PGC 1957, 125 e 130 * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo 1 500.400 2 Le vaccinazioni pubbliche contro la tubercolosi vanno di regola organizzate dal servizio medico scolastico dei comuni. 1) Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità può incaricarne organizzazioni riconosciute dalla previdenza antitubercolare. Art. 6 Vaccinazione pubblica contro la poliomielite a) Finanziamento 1 Le vaccinazioni pubbliche contro la paralisi infantile (poliomielite) vengono effet tuate e finanziate assieme dal Cantone e dai comuni. 2 Il Cantone fornisce e paga il vaccino. 3 I comuni si assumono le altre spese, specialmente l'onorario del medico. Art. 7 b) Sussidi 1 I comuni percepiscono sussidi per le loro spese nette comprovate a norma delle disposizioni federali.2) 2 Il Cantone può concedere ai comuni sussidi massimi corrispondenti all'ammontare dei sussidi federali. Art. 8 c) Contributi dei vaccinati 1 I comuni possono addebitare parte delle loro spese ai vaccinati. Art. 9 Vaccinazione privata contro la poliomielite 1 Per promuovere la vaccinazione contro la poliomielite all'infuori del programma di vaccinazione in serie il Governo può ridurre il prezzo del vaccino. Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità distribuisce il vaccino ai medici che esercitano nei Gri gioni. Esso fissa le condizioni di distribuzione.3) Art. 10 Vaccinazione antivaiolosa 1 Il Cantone organizza vaccinazioni pubbliche per la profilassi del vaiolo e ne sop porta le spese. Queste vaccinazioni vengono effettuate dai medici delegati. * 2 Se necessario, il Governo può dichiarare obbligatoria per la popolazione di tutto il Cantone o di singole regioni la vaccinazione antivaiolosa. Art. 11 Altre vaccinazioni 1 Il Governo è competente a ordinare vaccinazioni profilattiche anche per altre malattie contagiose. 1) 2) 3) 2 Cfr. l'ordinanza governativa sul servizio medico scolastico, CSC 421.750 Cfr. l'ordinanza federale concernente i sussidi federali previsti dalla LF sulle epidemie, RS 818.161.1 Cfr. la disposizione del Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità sulla consegna di vaccino contro la poliomielite epidemica, FU 1958, 238 (non tradotto) 500.400 Art. 12 Misure di soccorso 1 Il Governo ha a disposizione un credito annuo di 50 000 franchi al massimo per la lotta e la terapia della poliomielite, della tubercolosi e delle loro sequele nonché per la cura delle eventuali conseguenze dannose della vaccinazione antivaiolosa. Esso emana le necessarie disposizioni per l'impiego del credito. Art. 13 Esecuzione 1 L'esecuzione di questa legge è compito del Governo. Art. 14 Entrata in vigore 1 Questa legge entra in vigore ad opera del Governo, una volta accettata dal Popolo e approvata dal Consiglio federale. 1) 2 A tal data si abrogano tutte le disposizioni in contraddizione con essa e specialmente l'ordinanza governativa sulla vaccinazione antivaiolosa dell'11 febbraio 1949. 1) Entrata in vigore il 1° gen. 1958 giusta DG 22 nov. 1957. Il Consiglio federale ha approvato la legge l'8 nov. 1957 per quanto essa contiene disposizioni di attuazione della LF 13 giu. 1928 per la lotta contro la tubercolosi e della legislazione federale contro le epidemie 3 500.400 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione 13.10.1957 19.10.2011 13.01.2015 4 Entrata in vigore 01.01.1958 01.12.2012 01.01.2016 Elemento atto normativo Art. 2 Art. 10 cpv. 1 Cambiamento prima versione revisione totale modifica Rimando AGS 2015-005 500.400 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento atto normativo Art. 2 Art. 10 cpv. 1 Decisione 13.10.1957 19.10.2011 13.01.2015 Entrata in vigore 01.01.1958 01.12.2012 01.01.2016 Cambiamento prima versione revisione totale modifica Rimando AGS 2015-005 5