I nuovi regolamenti per gli scarichi di acque reflue urbane e di prima
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I nuovi regolamenti per gli scarichi di acque reflue urbane e di prima
Claudio Boldori Responsabile Segreteria Tecnica A.ATO Provincia di Cremona NORMATIVA SULLE ACQUE Evoluzione della normativa sulle acque in Italia RIFERIMENTO NORMATIVO APPROCCIO ALLA TUTELA L. 319/76 Limiti allo scarico Norme di recepimento di Direttive Comunitarie (balneazione, molluschi coltura, vita dei pesci, acque destinate a potabilizzazione) Limiti al corpo idrico recettore in funzione dei differenti usi D.Lvo 152/99 e 258/2000 Limiti allo scarico ed al corpo idrico recettore; classificazione in funzione obiettivi qualità ambientale WFD (Direttiva Quadro Europea 200/60) Protezione della qualità ecologica D.Lvo 152/2006 Recepimento WFD con sostituzione D.Lvo 152/99 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D.Lgs 152/2006 – limite di inquinamento espresso in macrodescrittori (LIM) 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Cardini ed obiettivi della Direttiva Acque 24 Cardini ed obiettivi della Direttiva Acque 25 Cardini ed obiettivi della Direttiva Acque 26 Cardini ed obiettivi della Direttiva Acque 27 Cardini ed obiettivi della Direttiva Acque 28 Cardini ed obiettivi della Direttiva Acque 29 Cardini ed obiettivi della Direttiva Acque I piani di gestione dei bacini comprendono i seguenti elementi: 30 Stato di recepimento della Direttiva Acque 31 Stato di recepimento della Direttiva Acque 32 33 Avvio di uno studio sulle acque di estuario Riuso delle acque reflue depurate Gare per il servizio idrico integrato Istituzione e definizione compiti dell’Autorità dell’acqua e dei rifiuti 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 Provvedimenti regionali Incentrati sul bacino idrografico quale entità territoriale per attuare il risanamento delle acque Finalizzati all’attuazione delle direttive europee sulla tutela delle acque, con particolare riferimento al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici 63 Provvedimenti regionali Affermazione di una politica di risanamento a livello di bacino per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici attraverso: • il programma di tutela e uso delle acque (d.g.r.29 marzo 2006,n.2244) il regolamento sulla disciplina dell'uso, del risparmio e del riutilizzo dell'acqua (24 marzo 2006, n.2) il regolamento sulla disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie (24 marzo 2006, n.3) il regolamento sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio (24 marzo 2006, n.4) 64 Disciplina dell’uso, del risparmio e del riutilizzo dell’acqua Il Regolamento 24 marzo 2006, n. 2: - Disciplina l’uso delle acque superficiali e sotterranee; - Disciplina l’utilizzo delle acque ad uso domestico; - Disciplina il risparmio idrico e il riutilizzo dell’acqua. 65 Disciplina dell’uso, del risparmio e del riutilizzo dell’acqua DEFINIZIONI • Acque destinate al consumo umano • Aree di salvaguardia (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) • Autorità di polizia idraulica: autorità competente all’esercizio delle funzioni di polizia idraulica di cui al R.D. 25.7.1904 n. 523 (T.U. opere idrauliche) • Derivazioni e prelievo di acqua da corpi idrici superficiali e sotterranei 66 Disciplina dell’uso, del risparmio e del riutilizzo dell’acqua INDIVIDUA GLI USI DELLE ACQUE: POTABILE, IRRIGUO, IDROELETTRICO, INDUSTRIALE, PISCICOLO, ZOOTECNICO, IGIENICO, ANTINCENDIO, ECC. CHE SONO SOGGETTI A CONCESSIONE USO DOMESTICO DI ACQUE SOTTERRANEE NON E’ SOGGETTO A CONCESSIONE SE: PORTATA MAX < 1 l/sec. PRELIEVO < 1.500mc/anno OBBLIGO COMUNICAZIONE PER ISCRITTTO ALLA PROVINCIA USO POTABILE: CONSENTITO OVE NON E’ POSSIBILE USUFRUIRE DELL’ACQUEDOTTO NON C’E’ OBBLIGO INSTALLAZIONE CONTATORE SALVO DIVERSA DISP. PROVINCIA QUESTE DISPOSIZIONI NON SI APPLICANO ALLE UTENZE ESISTENTI 67 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Il Regolamento 24 marzo 2006, n.3: • Disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche; • Individua i trattamenti appropriati per scarichi di acque reflue urbane da agglomerati di piccole dimensioni (D.G.R. 5 aprile 2006, n. 2318); • Fissa i valori limite di emissione per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; • Detta disposizioni per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche; • Prevede i contenuti essenziali da considerare per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico. 68 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DEFINIZIONI (art. 74 D.lgs. 152/2006): • Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno; • Acque reflue domestiche: acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; • Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici e installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione beni … 69 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DEFINIZIONI (art. 74 D.lgs. 152/2006): • Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato; • Agglomerato: l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente … la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica di acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale; 70 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DEFINIZIONI (art. 74 D.lgs. 152/2006): • Autorità d’ambito (ATO): la forma di cooperazione tra comuni e province per l’organizzazione del servizio idrico integrato; • Gestore del servizio idrico integrato (S.I.I.): il soggetto che gestisce il S.I.I. in un ATO… • Scarico: qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposta a preventivo trattamento di depurazione. 71 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DEFINIZIONI (art. 74 D.lgs. 152/2006): • Rete fognaria il sistema di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue domestiche, industriali ed urbane fino al recapito finale; • Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia; 72 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DEFINIZIONI (art. 74 D.lgs. 152/2006): • Trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che, dopo lo scarico, garantisca la conformità dei corpi idrici ricettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni della parte terza del presente decreto; • Trattamento primario: il trattamento delle acque reflue che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi mediante processi fisici e/o chimici e/o altri, a seguito dei quali prima dello scarico il BOD5 delle acque in trattamento sia ridotto almeno del 20% ed i solidi sospesi almeno del 50%; 73 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DEFINIZIONI (art. 74 D.lgs. 152/2006): • Trattamento secondario: il trattamento delle acque reflue mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria o mediante altro processo in cui vengono comunque rispettati i requisiti di cui alla tabella 1 dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto 74 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Il Regolamento, per le acque reflue domestiche: • Indica i tempi e modalità (D.G.R. 17 maggio 2006, n. 2557) per individuare gli agglomerati da parte delle Autorità d’Ambito, operazione importante anche per l’attuazione della direttiva 91/271/CEE; • Definisce i criteri per assimilare alle acque reflue domestiche le acque derivanti da attività commerciali e di produzione di beni; • Prevede l’obbligo di allacciare gli scarichi in argomento alla rete fognaria delle zone servite; • Indica i trattamenti, i valori limite di emissione e i recapiti non consentiti per gli scarichi di insediamenti isolati; • Prevede il rinnovo tacito dell’autorizzazione per gli scarichi di cui al punto precedente 75 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie INDIVIDUAZIONE AGGLOMERATI (ART. 4 R.R. 3/2006) Prima individuazione Autorità d’Ambito (A.T.O.) individuano agglomerati e parti degli agglomerati sprovviste di reti fognarie, con atto (Delibera Conferenza ATO) da assumere entro ottobre 2006. Successivi aggiornamenti Autorità d’Ambito, entro 6 mesi dall’attivazione degli ampliamenti delle reti fognarie, provvedono ad aggiornare la situazione degli agglomerati. 76 Individuazione degli Agglomerati STRATI INFORMATIVI NECESSARI ALLA INDIVIDUAZIONE GRAFICA DEGLI AGGLOMERATI SECONDO LA METODOLOGIA TECNICA PROPOSTA DA REGIONE LOMBARDIA 77 Collettamento, rete fognaria e depuratori 78 DUSAF 79 Aree di espansione del P.R.G. 80 Sezioni di censimento ISTAT 2000 81 Agglomerati DEFINIZIONE (D.Lgs. 152/99) “Area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile (e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile) anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale”. TIPO DI AGGLOMERATO Gli agglomerati sono stati classificati nelle seguenti tipologie: AGGLOMERATI TIPO 1 1 agglomerato → 1 impianto esistente AGGLOMERATI TIPO 2 1 agglomerato → n impianti esistenti AGGLOMERATI TIPO 3 1 agglomerato→ nessun impianto o sistema di trattamento esistente oppure 1 impianto di progetto 82 Agglomerati - Tipo 1 AGGLOMERATI TIPO 1 1 agglomerato → 1 impianto esistente 83 Agglomerati – Tipo 2 AGGLOMERATI TIPO 2 1 agglomerato → n impianti esistenti 84 Agglomerati – Tipo 3 AGGLOMERATI TIPO 3 1 agglomerato→ nessun impianto o sistema di trattamento esistente oppure 1 impianto di progetto 85 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DEFINIZIONI (Art. 2 R.R. 24 marzo 2006, n. 3) Insediamenti, installazioni o edifici isolati Le costruzioni edilizie ubicate esternamente agli agglomerati le cui acque domestiche o assimilate: • Se smaltite tramite un unico scarico e provengano da una sola struttura o da strutture tra loro funzionalmente collegate; • Se provenienti da più costruzioni indipendenti, siano smaltite tramite distinti scarichi e siano di norma caratterizzate da un carico organico complessivo inferiore a 50 a.e. 86 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Art. 5 R.R. 24 marzo 2006, n. 3 ACQUE REFLUE DOMESTICHE Sono da considerare acque reflue domestiche, oltre a quelle provenienti da insediamenti residenziali, le acque reflue derivanti dalle seguenti attività: • Dal metabolismo umano e dall’attività domestica ovvero da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni; • Da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano, le acque reflue provenienti da: • Laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza; • Lavanderie a secco a ciclo chiuso e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale; • Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa; • Attività alberghiera e di ristorazione. 87 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie R.R. 24 marzo 2006, n. 3 – Allegato B - Tabella 1 ACQUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE Le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile inferiore ai limiti della tabella seguente: 88 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Art. 7 R.R. 24 marzo 2006, n. 3 RECAPITO ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE • Nelle zone servite da reti fognarie: allacciati alle reti, nell’osservanza Regolamento Gestori; • Nelle zone non individuate dal Comune come servite dalle reti fognarie, in attesa individuazione degli agglomerati, il Gestore valuta realizzabilità allacciamenti; • Nel caso di insussistenza presupposti per l’allacciamento alla rete fognaria, scarichi possono essere recapitati in acque superficiali o sul suolo, nel rispetto disciplina dei nuovi insediamenti isolati. 89 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Art. 8 R.R. 24 marzo 2006, n. 3 DISCIPLINA INSEDIAMENTI ISOLATI Nuovi scarichi < 50 a.e. NON possono essere recapitati: • In corpi d’acqua superficiali • Sul suolo o negli strati del sottosuolo, nelle zone appartenenti al bacino idrografico dei laghi delimitate dalla fascia di 1 km dalla costa. TRATTAMENTO SCARICHI • Vasca Imhoff o fossa settica • Trincee sub-irrigazione, senza o con drenaggio, in relazione alla permeabilità del terreno • Acque meteoriche raccolte separatamente 90 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Art. 8 R.R. 24 marzo 2006, n. 3 SCARICHI INSEDIAMENTI ISOLATI ≤ 50 A.E. sono soggetti, in rapporto al loro essere nuovi o in atto, alla natura del recapito e al carico organico, alle disposizioni per gli scarichi delle reti fognarie relative ad agglomerati di uguale popolazione equivalente SCARICHI IN ATTO: da adeguare entro 3 anni 91 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie R.R. 24 marzo 2006, n. 3 Il Regolamento delle acque reflue urbane: • Definisce i valori limite di emissione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e i tempi di adeguamento; • Indica i dimensionamenti dei manufatti per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche; • Prevede i contenuti essenziali da considerare per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico. 92 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie DIRETTIVA 91/271/CEE E NORMATIVA NAZIONALE Trattamenti: • • • • più spinto del secondario per agglomerati con più di 10.000 AE in aree sensibili (tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006) secondario per agglomerati con più di 15.000 AE in aree normali (tabella 1 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006) Termine: 31-12-2000 secondario per restanti agglomerati con più di 2.000 AE (tabella 1 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/2006) Termine: 31-12-2005 appropriato per agglomerati con meno di 2.000 AE dotati di rete fognaria Termine: 31-12-2005 93 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie R.R. 24 marzo 2006, n. 3 Per gli scarichi di acque reflue urbane recapitati nei laghi e nei relativi bacini drenanti, il regolamento prevede, al 31 dicembre 2008, il rispetto di valori limite di emissione più restrittivi di quelli: • Della Tabella 1 dell’Allegato 5 al D.lgs. 152/06 per impianti di potenzialità pari o superiore a 50.000 A.E.; • Della Tabella 2 per il fosforo totale per impianti di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E. (per l’azoto totale è richiesto il rispetto della Tabella 2). 94 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie R.R. 24 marzo 2006, n. 3 Per gli scarichi recapitati nella restante parte del territorio regionale, il regolamento prevede: • Al 31 dicembre 2008, valori limite di emissione di cui alla tabella 2 per impianti di potenzialità pari o superiore a 10.000 A.E.; • Al 31 dicembre 2016, valori limiti più restrittivi di quelli della Tabella 1 per impianti di potenzialità pari o superiore a 50.000 A.E. e di quelli della Tabella 2 per il fosforo totale per impianti di potenzialità pari o superiore a 50.000 A.E. e inferiore a 100.000 A.E. 95 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N. 3 – Art. 11 Scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con popolazione equivalente < 2.000 AE • Sono sottoposti a trattamento appropriato secondo le previsioni di cui alle norme tecniche regionali in materia (o a trattamento alternativi proposti dal titolare dello scarico), nel rispetto dei valori limite di emissioneprevisti dal regolamento Termine: 31-12-2005 96 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N. 3 – Allegato B 97 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N. 3 98 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie REGOLAMENTO REGIONALE 24 MARZO 2006, N. 3 99 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie 100 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Per le acque meteoriche, il regolamento contiene disposizioni: • Per il dimensionamento degli sfioratori di piena; • Per la realizzazione delle reti fognarie separate; • Per la realizzazione delle vasche di accumulo delle acque di pioggia. Quanto ai tempi, il regolamento prevede: • L’adeguamento degli sfioratori e la realizzazione delle vasche di accumulo entro il 31 dicembre 2016; • La modulazione degli indicati interventi da parte dei piani d’Ambito. 101 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie Presupposti normativi regolamento sullo smaltimento delle acque di prima pioggia • Articolo 39, comma 3 del d.lgs. 152/99, che demanda alle regioni la disciplina delle acque di prima pioggia e di lavaggio • Articolo 52 della l.r.26/2003, che prevede la disciplina di tali acque mediante un apposito regolamento 102 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Elementi considerati nella predisposizione del regolamento 24 marzo 2006, n. 4 : • Sottoporre a regolamentazione le superfici scolanti potenzialmente inquinate; • Introduzione di profili di flessibilità, con possibilità per alcune tipologie di superfici di delimitare le parti soggette a inquinamento e di proporre l’installazione di idonei sistemi di trattamento; • Semplificazione del procedimento di autorizzazione con rilascio di un’unica autorizzazione per tutti gli scarichi in caso di coincidenza dell’autorità competente 103 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Le definizioni più importanti per l’applicazione della disciplina, riguardano : • Le acque meteoriche di dilavamento; • Le acque di prima pioggia, ripresa sostanzialmente dalla L.R. 62/85; • Le acque di seconda pioggia; • Le acque pluviali; • Le acque di lavaggio. 104 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Acque di prima pioggia soggette alle norme regolamentari se provengono da superfici scolanti : • Di estensione superiore a 2.000 mq., di pertinenza di edifici ed installazioni in cui si svolgono determinate attività; • Di pertinenza di edifici o installazioni in cui si sono svolte attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione. 105 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Aree : • Destinate al carico e alla distribuzione di carburanti e operazioni connesse e complementari; • Destinate al deposito, carico, scarico, travaso e movimentazione di sostanze pericolose. 106 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne • Il rilascio dell’autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia è di competenza: – Del Comune, nel caso di recapito nella rete fognaria; – Della Provincia, negli altri recapiti ammessi. • Per attività soggette a rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, le disposizioni del regolamento si applicano nell’ambito delle procedure di cui al D.Lgs 59/2005 107 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Previsto un ordine preferenziale di recapito delle acque di prima pioggia (rete fognaria, corpo d’acqua superficiale e, nei casi residui, sul suolo). Le acque di prima pioggia, se recapitate : • In rete fognaria, devono rispettare norme tecniche, prescrizioni e valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio e approvati dall’Autorità d’Ambito; • In corpo idrico superficiale o sul suolo, devono essere avviate a vasche di raccolta a perfetta tenuta, di dimensione non inferiore a 50 mc/ha di superficie scolante nel rispetto dei valori limite di emissione delle acque reflue industriali con stesso recapito. 108 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Per lo scarico delle acque di prima pioggia è presentata domanda di autorizzazione all’autorità competente. La domanda deve contenere la descrizione della superficie scolante, delle attività svolte, delle reti di raccolta delle acque reflue e meteoriche e dei sistemi di trattamento adottati. Nella domanda può essere richiesto, per le superfici scolanti indicate : • Il rilascio dell’autorizzazione in base alla valutazione del trattamento da installare e del programma di gestione connesso; • Che le disposizioni del regolamento siano applicate solo alla parte di superficie scolante inquinata; • Di non essere assoggettati alle norme regolamentari se dallo svolgimento delle attività non derivano pericoli di contaminazione delle superfici stesse. 109 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Edifici esistenti • Domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento • L'autorità competente prescrive con l'autorizzazione i termini per la realizzazione delle opere (di norma non oltre 36 mesi, con possibile riduzione a non meno di 18 mesi per situazioni di particolare gravità) 110 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Edifici nuovi • Devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia • L'autorità competente può assegnare per la messa a punto funzionale dei sistemi di trattamento un periodo di tempo massimo 111 Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne Acque di seconda pioggia Soggette alle disposizioni del regolamento, qualora siano verificate le seguenti condizioni: • provengano dalle superfici scolanti espressamente indicate • l'autorità competente ne accerti l'inquinamento dovuto a rilascio di sostanze da materiali accatastati o depositati sulle superfici 112 TIPOLOGIA DI IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 MODALITA’ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI 131 132 133