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SLIDE ING.GENTILUOMO - Sportello Unico Condomini

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SLIDE ING.GENTILUOMO - Sportello Unico Condomini
D.P.R. 151 del 1/8/2011
“La nuova prevenzione incendi”
Cosa cambia per le nuove attività
Relatore: Ing. Luigi Gentiluomo
Dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Ing. Luigi Gentiluomo - Le novità del D.P.R n. 151/2011- Cosa cambia per le nuove attività-
Il NUOVO ELENCO DELLE ATTIVITÀ SOGGETTE A CONTROLLO VV.F.
Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, ha individuato un nuovo elenco di 80
attività (denominate "attività soggette"), considerate a maggior rischio in caso d'incendio, sottoposte a controllo dei Vigili del Fuoco.
Sono stati abrogati:
 Il DM 16 febbraio 1982 che nella tabella allegata conteneva
l’elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi;
 il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689 che nelle tabelle A e B riportava le
aziende e lavorazioni soggette al controllo del vigili del fuoco.
Ufficio II°– Affari Legislativi e Parlamentari – Questioni Normative – Palazzo del Viminale-Roma Tel.06.465.27271
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Ing. Luigi Gentiluomo - Le novità del D.P.R n. 151/2011- Cosa cambia per le nuove attività-
D.M. 16 febbraio 1982
D.P.R. 26 maggio 1959 n. 689
97 attività
Tab. A 54 attività
Tab. B 7 attività
Tab. “A”: aziende e lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti (Attuazione dell’art. 36 lett. a del DPR 547/55).
Tab. “B”: aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed
altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori (Attuazione dell’art. 36 lett. b del DPR
547/55)
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Esigenze tecniche
Fondate sulla evoluzione tecnologica, sulla pratica e sull’esperienza;
Esigenze amministrative
Fondate sul principio della semplificazione e proporzionalità degli
adempimenti in relazione alle dimensioni e alle esigenze di tutela degli interessi pubblici;
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D.lvo 8 marzo 2006, n. 139
“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, …………..”
l’art. 16 prevedeva:
l’emanazione di un nuovo regolamento
l’individuazione delle attività soggette ai controlli dei
Vigili del Fuoco.
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97 ATTIVITA’
D.M. 16.02.1982
ACCORPAMENTI
SUDDIVISIONI
RIDEFINIZIONI
CANCELLAZIONI
NUOVE ATTIVITA’
80 ATTIVITA’
DPR 151/2011
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E’ stata mantenuta la suddivisione in macrocategorie industriali, artigianali, commerciali e civili;
1. Gli accorpamenti hanno riguardato le attività che presentano
le medesime tipologie di rischio consentendo di individuarle in
modo univoco e oggettivo
 Lavorazioni con gas infiammabili;
 Stabilimenti ove si producono e impiegano liquidi infiammabili;
 Prodotti in gomma;
 Materiali plastici.
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2. Le suddivisioni hanno tenuto conto delle diversità dei processi
produttivi;
 Aziende per la costruzione di veicoli e quelle per la relativa manutenzione.
3. Le ridefinizioni hanno consentito di individuare con certezza
l’assoggettabilità di alcune attività;
 Edifici destinati a uso civile;
 Locali di pubblico spettacolo;
 Edifici sottoposti a tutela;
 Strutture Sanitarie.
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4. Le cancellazioni sono state effettuate per attività obsolete o,
comunque, riconducibili ad altre;
 Vani ascensori e montacarichi;
 Stabilimenti per la produzione di pellicole cinematografiche con
supporti infiammabili.
5. Le nuove attività sono state inserite per effetto della loro trasformazione nel tempo e/o per la tipologia di rischio associato,
legato principalmente all’affollamento o alle difficoltà operative.
 Aerostazioni;
Interporti; Metropolitane;
 Stazioni ferroviarie e marittime; Gallerie ferroviarie e stradali;
 Demolizioni di veicoli;
 Campeggi, villaggi turistici, club pubblici e privati.
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SCHEMA DEL NUOVO ALLEGATO
Al DPR 151/2011
N.
ATTIVITÀ
Codice
Descrizione Attivita’
A
Soglie
CATEGORIA
B
Soglie
C
Soglie
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SCHEMA DEL VECCHIO ALLEGATO
AL D.M. 16 febbraio 1982
N.
ATTIVITÀ
Scadenza
C.P.I.
Codice
Descrizione Attivita’
N° anni
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ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”
Il nuovo regolamento ha reso esenti alcune categorie di attività,
prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982.
Possiamo individuare 2 casi:
1) Attività prima soggette a controllo, ma non più presenti nel
nuovo regolamento (es. att. n. 19, 20, 52, 95 dell'allegato al
D.M. 16/2/1982).
2) Attività resi esenti per effetto dei nuovi limiti (es. autorimesse,
locali adibiti a deposito, officine riparazione veicoli, ecc.).
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ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”
(considerate "non più pericolose"):
I vecchi codici n. 19 e 20 del DM 16/2/1982 possono essere equiparati rispettivamente ai n. 10 e 12 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011,
Stralcio Allegato al DM 16/2/1982
Stralcio Allegato I al DPR 151/2011
Stabilimenti ed impianti ove si producono,
Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o
impiegano o detengono vernici, inchiostri
19 e lacche infiammabili e/o combustibili con 10 combustibili con punto di infiammabilità
fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciquantitativi globali in ciclo e/o in deposito
clo e/o in deposito superiori a 1 m3
superiori a 500 kg
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammaDepositi e/o rivendite di vernici, inchiostri
bili e/o combustibili e/o oli lubrificanti,
20 e lacche infiammabili e/o combustibili: con 12 diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a
quantitativi superiori a 500
1 m3
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ATTIVITÀ NON PIÙ “SOGGETTE A CONTROLLO”
i vecchi codici n. 52 e 95 sono stati eliminati.
Stralcio Allegato al DM 16/2/1982
52 Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche
Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore
95 di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli di cui
all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497
Sono state escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Stralcio allegato I al DPR 151/2011
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superfi69 cie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
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NUOVE ATTIVITÀ “SOGGETTE A CONTROLLO”
(1)
Il nuovo regolamento ha reso soggette alcune categorie di attività,
prima assenti nel D.M. 16/2/1982
Possiamo individuare 3 casi:
1) Nuove attività con nuovi codici (es. att. n. 55, 73, 78, 79, 80
dell'allegato I al D.P.R. 151/2011).
2) Nuove attività inserite in codici esistenti (es. campeggi inseriti
in att. n. 66, asili nido in att. n. 67, ecc.).
3) Nuove attività per effetto dei nuovi limiti (es. aziende e uffici,
autorimesse, officine riparazione veicoli, ecc.).
1
Dovranno espletare gli adempimenti entro il 6/10/2012 (un anno dall’entrata in vigore).
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Istituzione di nuovi codici di attività
N.
ATTIVITÀ
Attività di demolizioni di veicoli e simili
55 con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2
A
CATEGORIA
B
C
fino a 5.000
m2
oltre 5.000
m2
L’ inserimento è stato dettato dall’esigenza di comprendere attività
particolarmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano
difficoltose operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i
soccorritori.
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Istituzione di nuovi codici di attività
N.
ATTIVITÀ
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da
promiscuità strutturale e/o dei sistemi
delle vie di esodo e/o impiantistica con
73 presenza di persone superiore a 300
unità, ovvero di superficie complessiva
superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
A
CATEGORIA
B
C
fino a 500
unità ovvero
fino a 6.000
m2
oltre 500
unità ovvero oltre
6.000 m2
L’attività è stata introdotta per assoggettare ai controlli i complessi
polifunzionali sia nel settore terziario che industriale, gestiti da più
soggetti, che necessitano del coordinamento delle misure di prevenzione, di protezione e di gestione antincendio.
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Promiscuità strutturale: una struttura che sottoposta all’azione del
fuoco induce sollecitazioni non dovute alle strutture limitrofe mettendo a repentaglio il requisito della stabilità;
Promiscuità impiantistica: l’impianto considerato come fonte di innesco (impianti elettrici, impianto fluidi infiammabili ecc.) può determinare la propagazione dell’incendio agli ambienti limitrofi.
Se è presente un impianto di protezione attiva una eventuale promiscuità và attentamente valutata e gestita in quanto potrebbe determinare un cattivo o mancato funzionamento.
Le 300 unità si riferiscono all’intero complesso edilizio quale somma del numero di persone presenti in ogni edificio o sub ambiente.
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Istituzione di nuovi codici di attività
N.
ATTIVITÀ
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta
78 accessibile al pubblico superiore a
5.000 m2; metropolitane in tutto o in
parte sotterranee.
A
CATEGORIA
B
C
Tutti
Attività introdotta per prendere in considerazione la tendenza alla
riqualificazione delle grandi stazioni in centri polifunzionali.
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Istituzione di nuovi codici di attività
N.
ATTIVITÀ
Interporti con superficie superiore a
20.000 m2
Gallerie stradali di lunghezza superiore
80 a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 tutte
m
79
A
CATEGORIA
B
C
Tutti
L’inserimento è stato dettato dall’esigenza di comprendere attività
particolarmente esposte al rischio di incendi che spesso comportano
difficoltose operazioni di spegnimento con rischio di infortunio per i
soccorritori.
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NUOVE ATTIVITÀ inserite in codici esistenti
Stralcio allegato I al DPR 151/2011
N.
ATTIVITÀ
A
CATEGORIA
B
C
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e
l’aeronautica; contenitori – distributori rimovibili di carburanti liquidi.
13 a) Impianti di distribuzione carburanti liquidi
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi
e di tipo misto (liquidi e gassosi)
Contenitori
distributori rimovibili e non di
carburanti liquidi Solo liquidi
fino a 9 mc con combustibili
punto
di
infiammabilità superiore a 65 °C
tutti gli altri
Tutti
Oltre ad essere state accorpate in un’unica voce le varie tipologie di
distributori carburanti liquidi e gassosi (ex att. 7 e 18) e sono stati
inseriti i distributori mobili indipendentemente dall’utilizzazione.
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NUOVE ATTIVITÀ inserite in codici esistenti
N.
ATTIVITÀ
Esercizi di minuta vendita e/o depositi
di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, e successive
18
modificazioni ed integrazioni.
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici
declassificati in “libera vendita” con
quantitativi complessivi in vendita e/o
deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
A
CATEGORIA
B
Esercizi
di
vendita
di
artifici pirotecnici
declassificati in
“libera vendita”
C
Esercizi
di
minuta vendita di sostanze
esplodenti
classificate
come tali dal
reg. di esecuz.
del
TULPS
approvato con
R.D.
6/5/1940, n.
635,
e
s.m.i.”
La ex att. 25 è stata integrata con gli esercizi commerciali che detengono prodotti pirotecnici declassificati
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NUOVE ATTIVITÀ inserite in codici esistenti
N.
ATTIVITÀ
Gruppi per la produzione di energia
elettrica sussidiaria con motori endoFino
49 termici ed impianti di cogenerazione di KW
potenza complessiva superiore a 25
kW.
CATEGORIA
B
A
a
350
Oltre 350 KW
Oltre
e fino a 700
KW
KW
C
700
La ex att. 64 è stata integrata con gli impianti di cogenerazione
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NUOVE ATTIVITÀ inserite in codici esistenti
N.
ATTIVITÀ
A
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi
agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, fino a 50
66
case per ferie, con oltre 25 posti-letto; posti letto
Strutture turistico-ricettive nell’aria
aperta
(campeggi,
villaggi-turistici,
ecc.) con capacità ricettiva superiore a
400 persone.
CATEGORIA
B
C
oltre 50 posti
letto fino a
100 posti letto; Strutture
oltre
100
turisticoricettive
posti letto
nell’aria aperta (campeggi,
villaggituristici, ecc.)
Nella ex att. 84, oltre ad essere state esplicitate le attività turistico alberghiere soggette, sono stati inseriti i campeggi ( > 400 persone presenti).
Per villaggi turistici all’aria aperta si intendono i villaggi costituiti da strutture
leggere.
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NUOVE ATTIVITÀ inserite in codici esistenti
Stralcio allegato I al DPR 151/2011
N.
ATTIVITÀ
A
CATEGORIA
B
C
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, cololtre 150 e
legi, accademie con oltre 100 persone fino a 150 fino a 300 oltre
300
67
presenti; Asili nido con oltre 30 perso- persone
persone;
persone
ne presenti.
asili nido
La ex att. 85 è stata integrata con gli asili nido con oltre 30 persone
presenti
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NUOVE ATTIVITÀ inserite in codici esistenti
N.
ATTIVITÀ
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
e/o residenziale a ciclo continuativo
e/o diurno, case di riposo per anziani
con oltre 25 posti letto;
68 Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
A
fino a 50 posti
letto;
Strutture riabilitative,
di
diagnostica
strumentale e
di laboratorio
fino a 1.000
m2
CATEGORIA
B
C
Strutture fino
a 100 posti
letto;
Strutture riaoltre 100 pobilitative,
di
sti letto
diagnostica
strumentale e
di laboratorio
oltre 1.000 m2
Nella ex att. 86 sono state inserite le strutture sanitarie che erogano
prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale (>
500 mq.) e sono state esplicitate le Case di riposo per anziani.
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NUOVE ATTIVITÀ inserite in codici esistenti
N.
ATTIVITÀ
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore
a 300 m2;
locali adibiti al ricovero di natanti ed
75
aeromobili di superficie superiore a
500 m2;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram
ecc.) di superficie coperta superiore a
1.000 m2.
A
CATEGORIA
B
C
Autorimesse
2
Autorimesse ol- oltre 3000 m ;
2
tre 1.000 m e
fino a 3.000 m2;
ricovero di natanti ed aeroAutorimesse fino
ricovero di na- mobili di sua 1.000 m2
tanti ed aero- perficie oltre i
2
mobili oltre 500 1000 m ;
m2 e fino a 1000
m2
depositi
di
mezzi rotabili
Nella ex att. 92 sono stati inseriti i depositi dei mezzi rotabili e il limite di assoggettabilità è stato legato alla superficie. Parametro più
oggettivo rispetto al numero di veicoli che tiene conto anche della
diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, auto, autobus ecc).
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NUOVE ATTIVITÀ per effetto dei nuovi limiti
Per effetto dei nuovi limiti sono diventate soggette alcune attività
prima esenti e viceversa.
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
Officine per la riparazione di:
- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta 72 - Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli.
53 superiore a 300 m2;
Officine meccaniche per lavorazioni a freddo
- materiale rotabile ferroviario, tramvia- con oltre venticinque addetti.
rio e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m2;
La soglia del numero di autoveicoli è stata sostituita con il limite di
superficie distinto per tipologia di mezzi. Parametro più oggettivo rispetto al numero di veicoli e tiene conto della diversità dei mezzi.
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NUOVE ATTIVITÀ per effetto dei nuovi limiti
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
Locali di spettacolo e di trattenimento in
genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 perso- 83 - Locali di spettacolo e di tratteni65 ne, ovvero di superficie lorda in pianta mento in genere con capienza supeal chiuso superiore a 200 m2 . Sono riore a 100 posti
escluse le manifestazioni temporanee,
di qualsiasi genere, che si effettuano in
locali o luoghi aperti al pubblico.
E’ stato specificato che i locali soggetti sono sia quelli a carattere
pubblico che privato nonché gli impianti sportivi e palestre.
E’ stato introdotto anche il parametro della superficie.
Nel caso in cui si abbia un locale al chiuso che non supera le 100 persone ma di superficie superiore a 200 mq, l’attività risulta comunque soggetta.
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NUOVE ATTIVITÀ per effetto dei nuovi limiti
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
Locali adibiti a depositi di superficie lor88 - Locali adibiti a depositi di merci e mada superiore a 1000 m2 con quantitativi
teriali vari con superficie lorda superiore a
70
di merci e materiali combustibili supe- 1.000 mq
riori complessivamente a 5.000 kg
La ex att. 88 è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità non solo alla superficie lorda del deposito, che rimane fissata
a 1000 mq, ma anche ai quantitativi di merci e materiali combustibili
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30
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NUOVE ATTIVITÀ per effetto dei nuovi limiti
N.
71
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
Aziende ed uffici con oltre 300 persone 89 - Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti
presenti
Per la ex att. 89 il limite di assoggettabilità è stato ridotto a 300
persone considerando non solo gli addetti ma le effettive presenze.
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NUOVE ATTIVITÀ per effetto dei nuovi limiti
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a
300 m2;
92 - Autorimesse private con più di 9 autolocali adibiti al ricovero di natanti ed ae75
veicoli, autorimesse pubbliche, ricovero naromobili di superficie superiore a 500 tanti, ricovero aeromobili
m2 ;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram
ecc.) di superficie coperta superiore a
1.000 m2.
Il limite di assoggettabilità della ex att. 92 è stato legato alla superficie che risulta un parametro più oggettivo rispetto al numero dei
veicoli e tiene conto della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, auto, autobus ecc)
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NUOVE ATTIVITÀ per effetto dei nuovi limiti
N.
77
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
Edifici destinati ad uso civile con altezza 94 - Edifici destinati a civile abitazione con
altezza in gronda superiore a 24 metri
antincendio superiore a 24 m
Il limite di assoggettabilità della ex att. 94 è stato riferito a tutti gli
edifici ad uso civile e non più ai soli edifici di civile abitazione
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Ing. Luigi Gentiluomo - Le novità del D.P.R n. 151/2011- Cosa cambia per le nuove attività-
Nuove riformulazioni
Le definizioni di alcune attività sono state riformulate.
N.
ATTIVITÀ All. I DPR 151/2011
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del
d.lgs. 22/1/2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche
72
ed archivi, musei, gallerie, esposizioni
e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.
A
CATEGORIA
B
C
Tutti
(come chiarito in precedenti quesiti) rientrano tra le “attività soggette” solo gli “edifici pregevoli”, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, e
qualsiasi altra attività dell’allegato, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.
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ACCORPAMENTI
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
1 - Stabilimenti ed impianti ove si producono
e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con
quantità globali in ciclo o in deposito supeStabilimenti ed impianti ove si produ- riori a 50 Nmc/h
cono e/o impiegano gas infiammabili 9 - Impianti per il trattamento di prodotti or1
e/o comburenti con quantità globali in tofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili
ciclo superiori a 25 Nm3/h.
10 – Impianti per l'idrogenazione di oli e
grassi.
11 - Aziende per la seconda lavorazione del
vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas
Nell’accorpamento è stato modificato il termine “gas combustibile”
con “gas infiammabile” per rendere coerente la classificazione della
sostanza con le frasi di rischio utilizzate per identificare le sostanze
pericolose. Il valore di 50 Nm3/h è stato portato a 25 Nm3/h
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ACCORPAMENTI
N.
10
ATTIVITÀ DPR 151/2011
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
12 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto
Stabilimenti ed impianti ove si produ- di infiammabilità fino a 65 °C) con quantitacono e/o impiegano, liquidi infiamma- tivi globali in ciclo e/o in deposito superiori a
bili e/o combustibili con punto di in- 0,5 mc
fiammabilità fino a 125 °C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito 13 - Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con
superiori a 1 m3
punto di infiammabilità da 65 °C a 125 °C,
per quantitativi globali in
Sono stati accorpati i depositi di liquidi infiammabili e combustibili,
elevando la soglia da 0,5 m3 a 1 m3 in considerazione dell’evoluzione
delle caratteristiche tecnologiche e di sicurezza dei depositi stessi.
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ACCORPAMENTI
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli
12 lubrificanti, diatermici, di qualsiasi
derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
15 - Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso
industriale, agricolo, artigianale
e privato:
- per capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc.
- per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc
16 - Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc
17 - Depositi e/o rivendite di oli lubrificanti, di oli diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc
Sono state accorpate più attività per inglobare tutti i depositi di liquidi infiammabili, combustibili e lubrificanti, a
qualsiasi titolo detenuti nello stesso sito di stoccaggio.
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ACCORPAMENTI
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione
della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con
43 quantitativi in massa superiori a
5.000 kg;
depositi di prodotti della gomma,
pneumatici e simili, con quantitativi
in massa superiori a 10.000 kg
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
54 - Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma con quantitativi superiori a 50 q.li
55 - Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e
simili con oltre 100 q.li
56 - Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di
gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito
L’attività 43 accorpa le ex att. 54, 55, 56 in quanto risultano
omogenei ai fini del rischio.
Analoga considerazione per l’attività 44 che ha accorpato le ex att.
57 e 58 dove venivano trattate materie plastiche.
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ACCORPAMENTI
N.
ATTIVITÀ DPR 151/2011
Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per
la costruzione di aeromobili, veicoli a
motore, materiale rotabile ferroviario
52
e tramviario, carrozzerie e rimorchi
per autoveicoli;
cantieri navali con oltre 5 addetti
ATTIVITA’ D.M. 16.02.82
68 - Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili
e motocicli
69 - Cantieri navali con oltre cinque addetti
70 - Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti
71 - Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi
per autoveicoli con oltre cinque addetti
Sono stati accorpate tutte le attività per la costruzione di autoveicoli,
motoveicoli, navi, treni ecc. Per queste attività è stata definita una
soglia di assoggettabilità pari a 5 addetti, mentre le attività di manutenzione sono state incluse nell’attività n. 53.
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ATTIVITA’ N° 49
N.
ATTIVITÀ
Gruppi per la produzione di energia
elettrica sussidiaria con motori endoFino
49 termici ed impianti di cogenerazione di KW
potenza complessiva superiore a 25
kW.
CATEGORIA
B
A
a
350
Oltre 350 KW
Oltre
e fino a 700
KW
KW
C
700
 Il limite di assoggettabilità non cambia.
 Per nuovi impianti fino a 350 Kw solo SCIA;
 Per impianti esistenti Attestazione di Rinnovo Periodico
di Conformità Antincendio (ARPCA)
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ATTIVITA’ N° 71
N.
71
ATTIVITÀ
A
Aziende ed uffici con oltre 300 persone Fino a
persone
presenti
CATEGORIA
B
C
Oltre 500 e fi500
Oltre
800
no a 800 perpersone
sone
 Il limite si è abbassato da 500 a 300 presenti;
 Presenze effettive e non solo gli addetti;
 Le attività esistenti (con oltre 300 presenti), per effetto del nuovo
limite diventano attività soggette per le quali entro il 7 ottobre
2012 bisogna attivare le procedure e presentare la SCIA.
 Per attività esistenti Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (ARPCA)
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42
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ATTIVITA’ N° 73
N.
ATTIVITÀ
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da
promiscuità strutturale e/o dei sistemi
delle vie di esodo e/o impiantistica con
73 presenza di persone superiore a 300
unità, ovvero di superficie complessiva
superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità.
A
CATEGORIA
B
C
fino a 500
unità ovvero
fino a 6.000
m2
oltre 500
unità ovvero oltre
6.000 m2
 Nuova attività gestita da più soggetti in condominio
che necessitano del coordinamento delle misure di
prevenzione e di protezione incendi e di pianificazione e di gestione delle emergenze.
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Cosa garantire???
 Destinazione d’uso dei locali compatibile con le strutture e la
tipologia di attività;
 Fruibilità delle vie di esodo comuni;
 Utilizzo e gestione degli spazi comuni;
 Fruibilità delle uscite di sicurezza comuni;
 Gestione e manutenzione periodica delle misure di protezione
attive condominiali (Rilevazione fumi, Impianti di allarme, Evacuatori di fumo, idranti, naspi, impianto di pompaggio, ecc);
 Pianificazione di emergenza condominiale coordinata;
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44
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Cosa fare???
 Attività esistenti: entro il 7 ottobre 2012 bisogna attivare le procedure e presentare la SCIA.
 Attività nuove: Attivazione delle procedure prima dell’esercizio
del complesso edilizio.
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ATTIVITA’ N° 74
N.
ATTIVITÀ
A
Impianti per la produzione di calore
alimentati a combustibile solido, liqui- Fino a 350
74
do o gassoso con potenzialità superiore Kw
a 116 Kw
CATEGORIA
B
Oltre 350
Kw e fino a
700 Kw
C
oltre 700
Kw
 Il limite di assoggettabilità non cambia. (Cambia l’unità di misura)
 Per nuovi impianti fino a 350 Kw solo SCIA;
 Per impianti esistenti Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (ARPCA)
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ATTIVITA’ N° 75
N.
ATTIVITÀ
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore
a 300 m2;
locali adibiti al ricovero di natanti ed
75
aeromobili di superficie superiore a
500 m2;
depositi di mezzi rotabili (treni, tram
ecc.) di superficie coperta superiore a
1.000 m2.
A
CATEGORIA
B
Autorimesse oltre 1.000 mq e
fino a 3.000 mq
Autorimesse fino
a 1.000 mq
Ricovero di natanti ed aeromobili oltre 500
mq e fino a
1.000 mq
C
Autorimesse
oltre 3.000 mq
Ricovero di natanti ed aeromobili di sup.
oltre 1.000 mq
Depositi di
mezzi rotabili
 Cambia il limite di assoggettabilità. Da posti auto
a superficie.
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Possono verificarsi due casi:
 autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m2
(prima soggette, ora non più)
Cosa fare??????
 Asseverazione della superficie da parte di tecnico abilitato;
 Comunicazione al Comando VVF che l’attività non è più soggetta chiedendone l’archiviazione;
 Garantire le condizioni di esercizio previste dalla regola tecnica;
 Garantire verifica periodica misure di protezione attive e passive antincendio (Chiusura porte REI, estintori, impianti elettrici
ecc);
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 autorimesse con 9 o meno autoveicoli, ma con superficie > 300 m2
(prima non soggette, ora soggette)
Cosa fare??????
 entro il 7 ottobre 2012 bisogna attivare le procedure e presentare la SCIA.
 Per i rimanenti impianti esistenti Attestazione di Rinnovo Periodico di Conformità Antincendio (ARPCA)
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ATTIVITA’ N° 77
N.
ATTIVITÀ
Edifici destinati ad uso civile con altez77 za antincendio superiore a 24 mt.
A
Fino a 32 mt
CATEGORIA
B
Oltre 32 mt e fino a 54
C
Oltre 54 mt
E’ stata riformulata la definizione della voce, assoggettando al controllo dei Vigili del fuoco tutte le attività ad
uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m e
non più solo gli edifici di civile abitazione.
Cosa fare??????
 Per quelli esistenti entro il 7 ottobre 2012 bisogna attivare le
procedure e presentare la SCIA.
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Ex ATTIVITA’ N° 95 (Ascensori)
Cosa fare??????
Il comando provvederà d’ufficio all’archiviazione della pratica o alla cancellazione dell’attività.
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51
Ing. Luigi Gentiluomo - Le novità del D.P.R n. 151/2011- Cosa cambia per le nuove attività-
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52
Ing. Luigi Gentiluomo - Le novità del D.P.R n. 151/2011- Cosa cambia per le nuove attività-
Grazie per l’attenzione
[email protected]
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53
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