Accertamento “batte” ravvedimento e voluntary per convenienza
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Accertamento “batte” ravvedimento e voluntary per convenienza
FISCO Accertamento “batte” ravvedimento e voluntary per convenienza Il quadro normativo non rende agevole confrontare le diverse opzioni a disposizione dei contribuenti / Alessandro BORGOGLIO Non appena sarà approvato il provvedimento direttoriale relativo alla voluntary disclosure, entro il 31 gennaio prossimo, i contribuenti avranno tre possibilità in relazione ad eventuali periodi d’imposta per i quali non siano stati correttamente dichiarati gli imponibili e le imposte dovute (tralasciando qui la questione dei capitali detenuti all’estero). La prima è quella di attendere l’eventuale azione accertatrice del Fisco, la seconda è di ricorrere al ravvedimento operoso, utilizzando le nuove misure sanzionatorie previste dalla legge di stabilità 2015 ed, infine, l’ultima è quella di optare per la voluntary cosiddetta “interna”. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 218/1997, la definizione dell’accertamento per mancata impugnazione – c.d. “acquiescenza” – comporta l’irrogazione delle sanzioni ridotte ad un sesto, con applicazione degli istituti di cui all’art. 12 dello stesso decreto per la determinazione della sanzione unica (progressione, continuazione, rilevanza per più periodi d’imposta, etc). Il nuovo ravvedimento operoso, a seguito delle modifiche apportate all’art. 13 del DLgs. 472/1997 dall’art. 1, comma 637, lett. b) della L. 190/2014, consente sostanzialmente, per quel che qui rileva, di sanare la violazione di dichiarazione infedele (errata competenza fiscale, deduzione di costi non inerenti, omessa dichiarazione di ricavi e così via) entro il 30 settembre 2015 in relazione: a UNICO 2014 (periodo d’imposta 2013), con riduzione della sanzione a 1/8 del minimo a UNICO 2013 (periodo d’imposta 2012), con riduzione della sanzione a 1/7 del minimo a UNICO 2012 e agli antecedenti (periodo d’imposta 2011 e precedenti), con riduzione della sanzione a 1/6 del minimo. Per quanto riguarda la voluntary disclosure interna, infine, ai sensi del combinato disposto dell’art. 5-quinquies, comma 4, del DL 167/1990, introdotto dell’art. 1, comma 1, della L. 186/2014, e del comma 2 del predetto art. 1, che ha esteso le disposizioni della voluntary alle violazioni riguardanti gli obblighi dichiarativi “interni”, le sanzioni sono fissate al minimo edittale ridotto di un quarto, quindi se si prende l’esempio della dichiarazione infedele (art. 1 del DLgs. 471/97), la sanzione non ha un minimo pari al 100% dell’imposta ma al 75% della stessa. Inoltre, il contribuente che presta adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio, che l’Ufficio deve notificare secondo quanto previsto dal nuovo art. 5-quater del DL 167/1990, può usufruire altresì della riduzione delle sanzioni ad un sesto ex art. 5, comma 1-bis del DLgs. 218/1997. In questo caso, in applica/ EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 08 GENNAIO 2015 zione dell’art. 12, comma 8 del DLgs. 472/1997, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica, previste dai commi 1 e 2 del medesimo articolo, si applicano per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta. È evidente che un siffatto quadro normativo non renda agevole confrontare le diverse opzioni a disposizione dei contribuenti. Nel caso di dichiarazione infedele per periodi d’imposta fino al 2012, potrebbe infatti sembrare, a prima vista, che la via più economica per regolarizzare la posizione fiscale sia quella della voluntary disclosure, che prevede sostanzialmente una sanzione del 12,5%, a fronte delle alternative più elevate. Invece, come si mostrerà a breve, ciò può essere vero in relazione ad un singolo periodo d’imposta, ma se il contribuente deve “sanare” più annualità, perché ad esempio ha omesso la dichiarazione di ricavi per più anni, la disposizione di cui all’art. 12, comma 5 del DLgs. 472/1997 (quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo), applicabile solo in sede di accertamento, può rendere molto più conveniente attendere l’eventuale iniziativa del Fisco, rispetto a tutte le altre alternative. Un esempio può meglio spiegare quanto sopra riportato. Si consideri il caso di una srl che ha omesso di dichiarare ricavi per i periodi d’imposta dal 2010 al 2012, incorrendo nelle seguenti sanzioni per ognuno degli anni: infedele dichiarazione IRES, 15.000 euro (100% dell’imposta), infedele dichiarazione IRAP, 3.000 euro (100% dell’imposta). Il calcolo delle sanzioni del nuovo ravvedimento operoso è presto fatto, perché è pari ad un sesto del totale delle sanzioni per gli anni 2010 e 2011 ed un settimo per il 2012, ovvero: 3.000 (18.000/6 per il 2010) + 3.000 per il 2011 + 2.571,43 (18.000/7 per il 2012), per un onere complessivo di 8.571,43 euro. Evidenziamo che l’acquiescenza con sanzioni ridotte a 1/6 è destinata a venire meno dall’anno 2016, per effetto dell’art. 1, comma 637, lett. c), numero 4 della legge 190/2014. Per la voluntary disclosure interna, le sanzioni complessive ammontano a 6.750 euro, ovvero al 12,5% del totale delle sanzioni annue (75% di 18.000, ridotto ad un sesto, pari a 2.250 euro), moltiplicato per ognuno dei tre anni. Decisamente più articolato è il calcolo delle sanzioni degli accertamenti per i tre anni in oggetto: per il 2010, il cumulo materiale è pari a 18.000 euro, mentre quello giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/1997 è di 22.500 (15.000 + 1/5 + 1/4), per cui la sanzione applicabile ridotta ad un sesto è di 3.000 euro (18.000/6). Per il 2011, invece, il cumulo materiale è di 36.000 euro, mentre quello giuridico è di 33.750 (15.000 + 1/2 + 1/5 + 1/4), per cui la sanzione irrogabile ridotta ad un sesto è di 5.625 euro, meno quella già irrogata l’anno prima di 3.000 euro, si ha 2.625 euro. Per il 2012, il cumulo materiale ammonta a 54.000 euro, mentre quello giuridico è pari all’anno precedente, dovendosi nuovamente irrogare la sanzione ridotta di 5.625, meno quelle irrogate per gli anni precedenti di 2.625 euro e 3.000 euro, con una sanzione di competenza del 2012 pari a zero. Le sanzioni complessivamente dovute a seguito di accertamento per i tre periodi d’imposta ammontano a 5.625 euro, risultando, quindi, quest’ultima l’opzione più conveniente per il contribuente. Da ultimo mette conto di ricordare che anche per il nuovo ravvedimento operoso non è possibile rateizzare gli importi dovuti, che pertanto, devono essere versati in un’unica soluzione. Diversamente, ai sensi del nuovo art. 5-quater, comma 1, lettera b) del DL 167/1990, richiamato dall’art. 1, / EUTEKNEINFO / GIOVEDÌ, 08 GENNAIO 2015 comma 2 della L. 186/2014, il contribuente può versare gli importi dovuti a seguito di voluntary in un’unica soluzione ovvero, su richiesta, in tre rate mensili di pari importo. L’acquiescenza all’accertamento, invece, può essere rateizzata fino ad otto rate trimestrali. Insomma, anche per questo appare sempre più conveniente l’eventuale accertamento rispetto alle altre possibilità di regolarizzazione spontanea del contribuente poc’anzi rassegnate. Occorre sottolineare, tuttavia, che soltanto la voluntary disclosure consente una “protezione” penale, anche piuttosto ampia, essendo prevista la non punibilità, nel caso di utilizzo della stessa, dei reati di dichiarazione fraudolenta, ovvero infedele od omessa, falsa fatturazione, occultamento e distruzione di documenti contabili, omesso versamento di ritenute ed IVA, indebita compensazione, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio ed, infine, del nuovo reato di autoriciclaggio. Mentre il ravvedimento e l’acquiescenza all’accertamento costituiscono soltanto attenuanti ai fini del procedimento penale.