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agenzie d`affari - SUAP
AGENZIE D'AFFARI - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull’istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE Per agenzia d'affari si intende un'impresa organizzata che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. Gli elementi che caratterizzano un'agenzia d'affari sono: - la prestazione d’opera, ovvero che l'attività sia svolta con carattere di abitualità e quindi non occasionalmente, utilizzando adeguata professionalità ed una minima organizzazione configurandosi con l’obbligo di fare; - l’offerta pubblica, cioè un’offerta di prestazione rivolta a chiunque ne faccia richiesta; - la natura dell’attività, ovvero la prestazione deve consistere in una trattazione di affari per conto di altri e quindi in una attività di intermediazione; - il fine di lucro, cioè l’attività svolta è espletata dietro compenso. Sono agenzie d'affari di competenza del SUAP quelle per: - abbonamenti a giornali e riviste; - informazioni commerciali; - allestimento ed organizzazione di spettacoli, compreso il procacciamento di attori; - collocamento complessi di musica leggera; - organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive; - organizzazione di congressi, riunioni, feste; - compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere (in questo caso è necessario presentare o aver presentato anche SCIA per esercizio di vicinato e SCIA per rimessa); - organizzazione di servizi per la comunità, ovvero ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d'opera: - compravendita ed esposizione di cose usate od oggetti d'arte o di antiquariato su mandato di terzi (in questo caso è necessario presentare o aver presentato anche SCIA per vendita di cose antiche ed usate); 1 di 5 - prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni; disbrigo pratiche amministrative inerenti il rilascio di documenti o certificazioni; pubblicità; disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative; disbrigo pratiche inerenti le onoranze funebri; gestione e servizi immobiliari; agenzie di mediazione; agenzie di mediazione marittima; agenzie di spedizionieri; agenzie di agente o rappresentante di commercio. PREREQUISITI Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia e dei requisiti soggettivi morali REQUISITI MORALI Ai sensi dell'articolo 11 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza", salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate a chi: - ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione - è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta. Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione. Ai sensi dell'articolo 92 del Regio Decreto, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'articolo 89 dello stesso non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti. Infine, ai sensi dell'articolo 113 del Regio Decreto le autorizzazioni di polizia previste in questo titolo non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi. REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa. L’attività può essere svolta anche avvalendosi di locali posti all’interno di un’abitazione, in questo caso il richiedente dovrà provvedere ad una separazione effettiva tra l’abitazione ed i locali della stessa unità immobiliare dedicati all’esercizio dell’attività, all’interno dei quali non possono svolgersi più attività. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). È necessario, infine, fornire il consenso a sottoporsi alle prescrizioni definite dall’articolo 16 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, in base al quale gli ufficiali e gli agenti della pubblica sicurezza hanno facoltà di accedere in qualunque momento nei locali destinati all’esercizio dell'attività per assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi vigenti. 2 di 5 ALTRI REQUISITI Ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 , l'esercizio dell'attività è subordinato al possesso di: - il registro giornaliero delle operazioni che sarà posto in uso solo ad avvenuta vidimazione da parte dell’ufficio comunale territorialmente competente, previo pagamento dell’imposta di bollo; - la tabella delle operazioni che dovrà essere esposta in modo visibile nell'esercizio ad avvenuta vidimazione da parte dell’ufficio comunale territorialmente competente, previo pagamento dell’imposta di bollo. COSA OCCORRE FARE L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA) per agenzia d'affari ai sensi dell'articolo 115 del Regio Decreto e dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241. La SCIA deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. INFORMAZIONI SULL’ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA EUROPEA - Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno NORMATIVA NAZIONALE - Decreto Legge 26 marzo 2010 , n. 59. Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 3 di 5 - mercato interno Decreto Ministeriale 21 dicembre 1990, n. 452. Regolamento recante norme di attuazione della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sulla disciplina degli agenti di affari in mediazione Legge 3 febbraio 1989, n. 39. Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore Regio Decreto 6-5-1940, n. 635. Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza Regio Decreto 18-6-1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza NORMATIVA REGIONALE - CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 L SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI 63.9 ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE 63.91 Attività delle agenzie di stampa Attività delle agenzie di stampa e delle agenzie di informazione consistenti nel fornire informazioni, immagini e servizi speciali ai mezzi di comunicazione 63.91.0 O Attività delle agenzie di stampa ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO 73.1 PUBBLICITÀ 73.11 Agenzie pubblicitarie Dalla classe 73.11 sono escluse: - stampa di materiale pubblicitario, cfr. 18.12; - edizione di materiale pubblicitario, cfr. 58.19; - produzione di messaggi pubblicitari destinati ad essere diffusi via televisione o proiettati nelle sale cinematografiche, cfr. 59.11; - produzione di messaggi pubblicitari destinati ad essere diffusi via radio, cfr. 59.12; - intermediazione di servizi pubblicitari, cfr. 73.12; - ricerche di mercato, cfr. 73.20; - fotografia pubblicitaria, cfr. 74.20; - attività relative alla corrispondenza pubblicitaria, cfr. 82.19; - organizzazione di convegni e di fiere campionarie, cfr. 82.30. 73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie Attività di: - ideazione di campagne pubblicitarie: creazione e collocazione di pubblicità per giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione; - creazione e strategia di diffusione di pubblicità esterna, ad esempio: cartelloni pubblicitari, pannelli pubblicitari, opuscoli, allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione, scritte pubblicitarie su autobus e autoveicoli eccetera; - creazione di stand ed altre strutture e spazi espositivi. 73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari Attività di: conduzione di campagne pubblicitarie: collocazione di pubblicità in giornali, periodici, radio, televisioni, internet ed altri mezzi di comunicazione; - conduzione di campagne di marketing ed altri servizi pubblicitari mirati ad attirare e ad assicurare la fedeltà dei clienti; - promozione dei prodotti; - realizzazione di pubblicità aerea; - distribuzione o consegna di materiale pubblicitario o di campioni; - consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita; - realizzazione di pubblicità postale. P NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 4 di 5 82 ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE 82.9 SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA 82.99 Altri servizi di supporto alle imprese nca 82.99.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche - U incluse le agenzie di pratiche auto e infortunistica stradale; attività dei visuristi. ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 96.0 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 96.09 Attività di servizi per la persona nca Dalla classe 96.09 sono escluse: - attività di veterinari, cfr. 75.00 - attività delle agenzie di collocamento e fornitura del personale, cfr. 78.10 - affissioni di manifesti, cfr.82.99 macchine per gioco d'azzardo e videogiochi funzionanti a moneta, cfr. 92.00 - lavatrici funzionanti a moneta, cfr. 96.01 96.09.05 96.09.09 Organizzazione di feste e cerimonie - organizzazione di matrimoni, compleanni eccetera Altre attività di servizi per la persona nca Attività di: - astrologi e spiritisti - servizi di ricerca genealogica - servizi di lustrascarpe, addetti al parcheggio di automobili eccetera - gestione di macchine a moneta per servizi alla persona (cabine per fototessera, bilance pesapersone, macchine per misurare la pressione del sangue, armadietti a chiave funzionanti a moneta) - assistenza bagnanti (bagnini) - servizi domestici svolti da lavoratori autonomi ANNOTAZIONI I SUAP comunali non sono competenti per tutte le tipologie di attività rientranti nel campo delle “agenzie d’affari”. Per l’esercizio di “agenzie per le pratiche automobilistiche” che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 08/08/1991, n. 264) occorre presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia territorialmente competente. Sono di competenza dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le agenzie di assicurazione. Per l’avvio di agenzie di intermediazione finanziaria bisogna, invece, fare riferimento alla CONSOB, mentre rientrano nella competenza della Banca d'Italia le agenzie di mediazione creditizia (Legge 07/03/1996, n. 108). Sono, infine, di competenza della Questura: - le agenzie di recupero crediti; - le agenzie di pubblici incanti; - le agenzie matrimoniali; - le agenzie di pubbliche relazioni; - le agenzie di scommesse (articolo 88 del Regio Decreto 18/06/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"); - il commercio/fabbricazione e mediazione di oggetti preziosi (articolo 127 del Regio Decreto 18/06/1931 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza") Sono, infine, di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri le agenzie di stampa (Legge 05/08/1981, n. 416). 5 di 5