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CARABINIERI AUSILIARI - Per sapere

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CARABINIERI AUSILIARI - Per sapere
CARABINIERI AUSILIARI
- Per sapere - premesso che:
I carabinieri ausiliari potevano permanere in servizio a domanda in qualità
di carabinieri effettivi, previa verifica dei requisiti previsti, commutando
i periodi di ferma volontaria di leva in ferma quadriennale, nel limite del
30 per cento del volume organico delle immissioni annuali e tale possibilità
di arruolamento restava aperta anche ad altre categorie di personale;
il decreto-legge 16 aprile 2002, n. 64, convertito dalla legge 15 giugno
2002, n. 116, provvide al reintegro in servizio nell'Arma dei carabinieri
per le esigenze delle forze di completamento (tale normativa è stata
reiterata anche nel 2003), ma ha favorito soprattutto coloro che hanno
prestati servizio come «carabiniere ausiliario in ferma biennale»,
discriminando i restanti carabinieri in congedo;
ulteriori opportunità occupazionali in favore dei carabinieri ausiliari
congedati furono introdotte dalla legge 23 agosto 2004, n. 226, che
prevedeva l'istituzione, per l'anno 2005, di una riserva pari al 70 per
cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma
prefissata di un anno, a favore dei volontari in ferma annuale, in servizio o
in congedo senza demerito e al personale che avesse completato senza
demerito il servizio di leva, in qualità di ausiliario nelle forze di polizia ad
ordinamento civile e militare, ma non si tenne conto che i più dei
carabinieri ausiliari erano fuori età ponendo un limite d'età a 23 anni,
innalzato solo successivamente a 25 anni, creando, a giudizio
dell'interrogante,
sempre
più
strane
e
colpevoli
disparità;
l'Arma dei carabinieri, ai fini di completamento dell'organico, ha più volte
indetto concorsi pubblici, ai quali hanno avuto accesso sia ex appartenenti
alle Forze armate sia privati cittadini;
il decreto legislativo n. 198 del 1995, sebbene successivamente abrogato,
nel dettare norme relative al reclutamento dei carabinieri, ha richiamato
la legge n. 537 del 1993 che prevedeva che il Governo emanasse uno o più
regolamenti per «incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre
1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati
senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi
armati e nel Corpo militare della Croce rossa»;
nonostante nel tempo siano state emanate norme (decreto-legge n. 64 del
2002, legge n. 226 del 2004) per il reintegro nei ruoli dell'Arma dei
carabinieri degli ausiliari in congedo, solo un numero esiguo di ausiliari ha
visto soddisfatte le proprie aspettative;
le quote di cui sopra non sono state mai introdotte, tanto che nei recenti
concorsi banditi dall'Arma dei carabinieri per gli ausiliari in congedo non è
stata prevista alcuna riserva di posti, essendo questi ultimi
esclusivamente destinati agli altri Corpi delle forze armate;
uguale discriminazione si è verificata con l'approvazione della legge n. 226
del 2004 per i volontari dei vigili del fuoco, che ha trovato giusta
risoluzione con l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, il quale ha permesso nell'anno 2008 di bandire un concorso
con riserva di posti a favore dei volontari ausiliari dei vigili del fuoco in
congedo;
vittime di questa situazione sono stati i ragazzi di allora, oggi giovani
uomini in attesa di giustizia. Essi nel tempo hanno provato a «riscattare»
la propria divisa nei tribunali della Repubblica italiana -:
quali iniziative intenda intraprendere affinché sia incentivato il
reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive
modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso
alle carriere iniziali nella difesa, nei corpi armati e nel corpo militare della
croce rossa, in modo da garantire ai carabinieri ausiliari congedati la
possibilità di partecipare a concorsi che prevedano posti loro riservati
superando una effettiva, grave e incomprensibile discriminazione.
Michele Fuoco
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