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L`indagine psicosociale : aspetti giuridici
Da chi è richiesta, In che tipo di procedimento In che fase del procedimento Le norme giuridiche Cosa si aspetta dalla nostra relazione l’Autorità Giudiziaria L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 2 la quale prevedeva, fra gli altri, il compito delle assistenti sociali dipendenti dall’ONMI di riferire al proprio ente circa situazioni che richiedevano l’intervento di un giudice. Il comitato dell’ONMI poteva (ex art. 171 del regolamento – R.D. N. 718 /1926) svolgere un’inchiesta e, qualora ne ricorressero i presupposti, informare il Procuratore del Re perché richiedesse un provvedimento di limitazione della potestà; inoltre, ex art. 182, il Comitato poteva promuovere “dal Presidente del Tribunale” la dichiarazione di perdita dei diritti di patria potestà o di tutela. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 4 Le prime assistenti sociali dipendenti dallo Stato sono quelle inquadrate nell’ambito dei CENTRI DI RIEDUCAZIONE, istituiti con la L. 1404/1934 (istitutiva dei T.M.) e disciplinati con la L. 1085/1962: l’art. 2 di tale ultima disposizione prevede che gli uffici del servizio sociale per i minorenni “svolgono … in relazione a provvedimenti penali, civili e amministrativi dell’autorità giudiziaria inchieste e trattamenti”. psicologico-sociali ed ogni altra attività diagnostica e rieducativa L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 5 , sul DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, la funzione assistenziale (c.d. “Beneficenza pubblica”) passa dalla competenza dello Stato a quella dei Comuni. Sono ricompresi in quest’ambito “gli interventi in favore dei minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza”. Pertanto, anziché rivolgersi agli organi amministrativa e civile ministeriali, i Tribunali per i Minorenni, nella materia civile ed amministrativa, si avvalgono dei servizi sociali comunali. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 6 Solo con la legge quadro dei servizi sociali, 328/2000, si chiarisce in via definitiva che le funzioni amministrative in materia di servizi sociali ed il compito precipuo dell’erogazione dei relativi servizi fanno capo ai Comuni. LACUNE : o non appare soddisfacente sul piano della tutela dei diritti dei minori, poiché si limita a citare solo alcune funzioni o non disciplina dei rapporti fra servizi e autorità giudiziaria minorile: o diseguaglianza di risposte su tutto il territorio nazionale L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 7 competenze del GIUDICE TUTELARE, l’art. 344 del Codice civile prevede che “il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono”. La L. 194/1978 (sull’aborto) prevede espressamente la facoltà del giudice tutelare di avvalersi dell’ausilio dei servizi sociosanitari, per le decisioni sull’interruzione di gravidanza della minorenne. L. 184/83 sull’adozione, la quale precisa che il giudice può disporre, tramite “”, accertamenti sulle condizioni i servizi locali giuridiche e sull’ambiente del minore. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 8 la collaborazione con l’autorità giudiziaria fa carico non solo ai servizi sociali comunali, ma a tutti i servizi territoriali, ivi compresi consultori, centri di salute mentale, servizi tossicodipendenze neuropischiatria Infantile ….. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 9 le diverse istituzioni offrono servizi molto diversi e mettono, al contempo, a disposizione dell’autorità giudiziaria figure professionali diverse e con differenti specializzazioni. È importante che l’autorità giudiziaria valuti tali circostanze al momento di affidare un’indagine, interrogandosi, quindi, su quali siano le professionalità e le specifiche competenze più idonee a fornire il supporto necessario alla migliore soluzione di un determinato caso. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 10 In difetto di una specifica previsione normativa, i Tribunali ordinari, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, possano avvalersi dell’opera dei servizi sociali? anche il Tribunale ordinario, in questo tipo di procedimenti, deve essere considerato come “” autorità giudiziaria minorile secondo la definizione della L. 616/1977 (cfr. Trib. Genova 08/02/85 in Dir. Fam.) Infatti, il giudice della separazione e del divorzio, non decide con esclusivo riferimento agli interessi delle parti in causa (i genitori) ma anche e soprattutto in funzione di un interesse diverso, che è quello dei figli minori. I servizi devono essere considerati come ausiliari del giudice, rientrando nell’ambito della previsione dell’art. 68 Cod Proc. Civ.: “nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, il giudice può farsi assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da solo» L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 11 Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Tribunale per i Minorenni Tribunale Ordinario L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 12 Sommarie informazioni Finalità apertura fascicolo Elementi essenziali L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 13 L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 14 Art. 330 – 333 – 336 Codice Civile domanda di Adozione Istruttoria dichiarazione stato di adottabilità L'autorizzazione ex art 31 co 3 D Lvo 286/98 Adozione speciale 44 b – d Procedimenti Amministrativi Procedimenti Penali L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 15 TRIBUNALE PER I MINORENNI di BRESCIA Via Vittorio Emanuele II n. 96 N. 9999/13 R.G.C.C. (citare sempre nella risposta) Brescia, 19.08.2014 Spett. - Servizio Tutela Minori Comunità Sociale Cremasca - CPS di Cremona - NPI di Cremona OGGETTO: richiesta di aggiornamento sulla situazione personale e familiare del minore: xxxxxx xxxxxx nato a Mantova il 19.10.1900 figlia di XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX residente a xxxxxCremasco v. rossi 3/A assistiti e difesi dall’Avv. Xxxxxxxx del Foro di Brescia Innanzi a questo Tribunale pende procedimento su ricorso ex art. 330 -333 - 336 C.C. depositato dal P.M. presso il Tribunale Minorenni di Brescia con il quale chiedeva decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e provvedimenti a sostegno psicologico del minore ; ritenuto necessario istruire il ricorso; Richiedo cortesemente al Servizio tutela Minori , di svolgere, entro il 30.10.2014 approfondita relazione psicosociale sulla situazione personale e familiare del minore e dei genitori, che evidenzi tutti gli elementi utili ai fini della decisione eventualmente suggerendo – ove ritenuti opportuni – interventi a tutela dello stesso; al Sert di Casalmaggiore aggiornamento sulla presa in carico del padre, relazionando a questo Tribunale entro il 30.10.2014 alla NPI di Viadana (MN) aggiornamento sulla presa in carico del minore, relazionando a questo Tribunale entro il 30.10.2014 In data 3.11.2014 e 10.11.2014 i genitori saranno sentiti, da questo Tribunale, in persona del Giudice Onorario dott. xxxxxxxxxx. In caso di necessità, a tutela del minore, i servizi incaricati dovranno aggiornare immediatamente questo Tribunale. Si ringrazia per la collaborazione. Il Giudice Relatore Dott.ssa xxxxxxxxxxxx L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 16 Il Giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale caso, per gravi motivi, il Giudice può ordinare l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore . L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 18 Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il Giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 19 I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il Tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un difensore . L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 20 Ricevuta quindi la domanda di adozione, presentata dai coniugi aspiranti, i Tribunali per i Minorenni dispongo l’esecuzione (art. 57 L. 184/1983) di adeguate indagini da effettuarsi tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza. L’indagine dovrà riguardare in particolare: a) l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare; b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare un minore; c) la personalità del minore; d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 21 Per quanto riguarda i servizi locali, la ASL della zona di residenza della famiglia, avvierà tramite i propri Psicologi e Assistenti Sociali dei consultori dei colloqui preliminari, alla fine verrà redatta una relazione psicosociale riguardante i coniugi. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 22 I contenuti che gli operatori sono tenuti a trasmettere al Tribunale per i Minorenni sono i seguenti: la storia individuale di ciascuno dei coniugi: in particolare le informazioni sulla famiglia d’origine, la carriera scolastica, il contesto lavorativo, gli eventi critici della propria vita; la storia di coppia: il momento in cui i coniugi si sono conosciuti, il matrimonio, la vita insieme, le relazioni con le famiglie estese, i rispettivi ruoli all’interno della coppia, gli interessi culturali e sociali, le caratteristiche del rapporto con gli eventuali figli, gli eventi critici, l’eventuale sterilità; l’organizzazione attuale della vita familiare; gli atteggiamenti della coppia nei confronti dell’adozione: chi ha avuto l’idea per la prima volta, quali informazioni hanno ricevuto e da chi, la conoscenza di altre famiglie adottive, le motivazioni della scelta adottiva, le aspettative e le preferenze, le eventuali divergenze d’opinione, le risorse che ritengono di possedere; L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 23 gli atteggiamenti dei familiari, conviventi e non conviventi, nei confronti dell’adozione; le previsioni dell’adattamento della coppia all’evento: come i coniugi pensano di affrontare i cambiamenti nell’organizzazione familiare, la rivelazione al bambino della condizione di figlio adottivo, le differenze biologiche ed etniche, le reazioni della famiglia estesa e della comunità di appartenenza, etc. le motivazioni dei coniugi all’adozione, valutandone la consapevolezza anche rispetto ai loro bisogni ed alla loro situazione emozionale e relazionale, ed accertare la loro idoneità affettiva, le capacità empatiche, educative e di gestione delle difficoltà, nonché le conoscenze relative agli stadi evolutivi di un bambino. le fantasie della coppia nei confronti del bambino (il cosiddetto “bambino immaginato”), rapportandole alla realtà e lavorando anche su eventuali pregiudizi e stereotipi razziali e culturali. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 24 Lo psicologo valuterà inoltre gli aspetti intrapsichici e le dinamiche interpersonali dei coniugi, esaminando in particolare la personalità, l’immagine del Sé, il tipo di relazione instauratasi tra di loro, con gli eventuali figli e con gli altri familiari, ed i modelli genitoriali a cui fanno riferimento. Verrà poi approfondito in modo esauriente il vissuto individuale e di coppia di fronte all’eventuale impossibilità di procreare e come ciò influisce sulla scelta adottiva. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 25 L'art. 7 della legge n. 184/1983 prevede che l'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità. Il successivo art. 8 dispone che sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 26 L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione - DLG 286/98 “"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” riconosce al Tribunale per i minorenni il potere e dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, qualora sussistano particolari esigenze di tutela . Questo in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 27 L’articolo recita infatti che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 28 Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo determinato con specifico decreto dal Tribunale per i minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno che permette di svolgere attività lavorativa. Resta ferma l’impossibilità di convertire questo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro La presentazione dell’istanza non prevede l’obbligo di assistenza tecnica legale, può dunque essere presentata direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile del Tribunale per i Minorenni - L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 29 Normalmente l'istruttoria viene svolta mediante: - audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti); - verifica del domicilio a mezzo di polizia locale salvo che uno dei due genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia prodotto un regolare contratto di locazione; - acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili. Se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e sono allegate certificazioni se ne chiede conferma al medico curante. Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali. relazione di accompagnamento Servizi Sociali L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 30 copia dei passaporti e dei documenti di identità dei genitori; copia del o dei permessi di soggiorno (scaduto o in possesso da parte di uno dei genitori) e delle ricevute di presentazione delle istanze di rinnovo; copia dello stato di famiglia (anche a mezzo di autocertificazione); copia del certificato di nascita del minore; copia della documentazione medica relativa allo stato di salute del/dei minore/i (se a fondamento della domanda vi sono ragioni di salute); copia del contratto di lavoro o copia della dichiarazione d’impegno all’assunzione rilasciata dal datore di lavoro; copia del contratto di locazione o altro documento equivalente; copia del certificato di iscrizione o frequenza ad istituti scolastici del/i minore/i; altro (es.copia dei decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni, relazione di accompagnamento Servizi Sociali o servizi del Terzo Settore , copia dei documenti attestanti la parentela tra il ricorrente - se diverso dai genitori - e i minori, etc.) L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 31 La legge sull’adozione (art.44 della legge 184/83 ) prevede, accanto all’adozione tradizionale, quattro casi di adozione particolare, applicabile nei confronti del minore che non possa essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano: a) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di padre e di madre; b) il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge; c) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori; d) constatata impossibilità di affidamento preadottivo. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 32 L’adozione nei casi particolari è consentita: alle persone coniugate e non separate; non si richiede che il legame matrimoniale persista da un certo periodo di tempo; l’unica condizione è che il minore debba essere adottato da entrambi i coniugi alla persona singola, non coniugata per estensione interpretativa, ai conviventi more uxorio. L’adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi. E’ ammessa l’adozione di più minori anche con atti successivi. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 33 Sono procedimenti (rientranti nella tipologia generale della materia civilistica, o comunque non legata a condotte penalmente rilevanti) aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere. In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita. Il fondamento di questi provvedimenti è l’art. 25 della legge istitutiva dei Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934 sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888) anche se ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori ormai da decenni eliminati). L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 34 Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all'uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 35 La logica attuale è quella di fornire all’adolescente i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di "contenimento" da parte dei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza. Tale intervento può prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Classico esempio è l’inserimento in Comunità. Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 36 La richiesta di un tale procedimento (c.d. prosieguo amministrativo) avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età minima non è prevista, quindi di applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 37 interventi essenziali che l'A.S. dovrebbe attuare per rispondere alla richiesta di indagine gli interventi devono basarsi sulla domanda. Nel caso specifico, il Tribunale è chiamato a disporre sull'affidamento del minore, sul regime patrimoniale, e sulla regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente. L'indagine del servizio deve configurarsi come descrittiva, valutativa e conclusiva. Non è richiesta un'osservazione diagnostica sulla famiglia, a meno che non emergano dubbi circa l'eventuale presenza di una patologia in uno o entrambi i genitori. Quanto più sono importanti le problematiche che da subito emergono nei genitori, tanto più l'indagine del servizio dovrà approfondirsi a raggiera coinvolgendo nuovi interlocutori, che in altre situazioni potrebbero non essere sentiti (per es.la scuola). La L. 54/2006 prevede che il bambino sia affidato congiuntamente ai genitori, a meno che tale scelta non gli rechi pregiudizio, nel qual caso il Tribunale può optare per un affidamento esclusivo che deve essere adeguatamente motivato. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 38 Rispetto alle questioni patrimoniali il Tribunale per i Minorenni acquisisce direttamente dagli Avvocati di parte la documentazione utile per stabilire un congruo mantenimento per il minore. l'assistente sociale può approfondire l'aspetto economico, ponendo ai genitori domande sulla loro situazione reddituale e patrimoniale. Risulta importante verificare lo stato delle rispettive abitazioni tramite visita domiciliare, ponendo attenzione sia alle condizioni dell'immobile sia agli arredi ed agli oggetti. per quantificare l'assegno di mantenimento è importante capire quanto tempo il minore trascorra con ogni genitore, perché qualora il bambino stia quasi esclusivamente con uno dei due, l'altro dovrà versare un contributo proporzionato alle spese quotidiane che ciò comporta. Il servizio sociale deve dunque rilevare come si svolge la vita quotidiana del padre e della madre, ponendo particolare attenzione alle esigenze ed ai desideri del bambino, a prescindere dalla sua età. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 39 dalla relazione del servizio sociale dovrebbe emergere il tipo di rapporto che si è configurato tra il servizio e la famiglia (collaboranti, partecipi, si mettono in discussione, mediano...). si dovrebbero evidenziare le risorse ed i punti di forza o debolezza in ambito familiare, anche allargato. Qualora emergano problematiche in uno o entrambi i genitori, è opportuno rilevare come la famiglia allargata si pone riguardo a ciò: in modo obiettivo, critico o coeso, ed in che rapporto è col minore e viceversa. La relazione deve indicare come sta il minore dal punto di vista fisico, affettivo-emozionale e relazionale, che rapporti ha con i genitori e gli altri familiari. Inoltre, deve descrivere come vive, se va a scuola, dove e con chi abita prevalentemente, come è la sua giornata: tempo libero, amicizie, attività, progetti. È necessario riportare come i genitori vedano i figli e valutare che consapevolezza abbiano del loro eventuale disagio in seguito alla separazione. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 40 Bisogna accertarsi di come i genitori considerino la propria situazione e di quali siano le loro proposte in relazione al procedimento in corso. Approfondire quali siano i loro rapporti reciproci, se vengono sentiti da soli, rilevare come si vedano l'un l'altro (si svalutano o meno), inoltre valutare se e come la loro relazione incida sul minore. L'assistente sociale deve riferire dove abitano i genitori, come vivono, quale lavoro svolgono; come è la quotidianità con il bambino e che tipo di rapporto hanno con lui, inoltre deve descrivere casa, orari, stile di vita, rapporti con la famiglia allargata. La relazione deve evidenziare se uno o entrambi i genitori hanno grandi difficoltà ad esprimersi, in tal caso è significativo riportare le loro parole testuali. nell'elaborato non devono mancare le impressioni dell'assistente sociale. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 41 la conoscenza del bambino, Distinguere I Minori Per Fasce D'età. Per quanto riguarda i bambini che non hanno ancora raggiunto un'età tale da essere sentiti dal Giudice, l'assistente sociale deve raccogliere elementi filtrandoli dai racconti dei genitori e degli insegnanti. conoscere direttamente il minore tramite visita domiciliare e, se si ritiene opportuno, in ufficio assieme ad uno o entrambi i genitori per osservarne l'interazione ponendo attenzione alla relazione fra il bambino ed i genitori ed ai contenuti verbali e non verbali evidenziati dal minore. osservare il bambino nel corso della visita domiciliare nella sua quotidianità facendosi mostrare la casa e la sua cameretta. Quando i bambini hanno raggiunto un'età tale da essere sentiti dal Giudice, l'assistente sociale deve capire se sia opportuno condurre un colloquio individuale. Nel caso in cui scelga di sentirlo, l'operatore dovrà tenere conto che il minore sarà interpellato anche in Tribunale e quindi dovrà condurre un colloquio non troppo gravoso e non verbalizzare. Potrà rilevare cosa pensi il minore della situazione, evitando di porgli domande che possano indurlo a pensare che sia lui a decidere. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 42 Per alcune figure tipiche con cui il giudice è solito rapportarsi (avvocati consulenti tecnici) sono previste regole molto precise, non esiste, invece, una, regolamentazione del rapporto tra il giudice ed i servizi né fra questi ultimi e gli avvocati. non solo non troviamo alcuna regola per interagire con i servizi ma non troviamo neppure un dovere del giudice di chiamare i servizi, di sentirli: il giudice può andare avanti per la sua strada ignorando i servizi e interferendo pesantemente con il loro operato l’inchiesta sociale può essere assimilabile ad una consulenza tecnica e, conseguentemente, ad essa sono applicabili le norme previste in relazione alla CTU ? La Cassazione, in proposito, ha affermato che “le relazioni degli assistenti sociali prudentemente vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di, prova indiziaria e di consulenza tecnica, sicché sono pienamente utilizzabili dal giudice in sede di libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai fatti obiettivamente constatati dall'assistente, sia quanto ai pareri che, sulla base di quei fatti, egli abbia espresso e che il giudice, condividendoli, faccia propri ” (Cass. n. 1032/1986) L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 44 non si tratta di stabilire se siano o meno applicabili le regole proprie della consulenza tecnica, ma di comprendere con quali modalità debba essere compiuta l’indagine delegata in modo da portare ad un risultato valido. l’attività, sia del servizio che del CTU, andrà svolta con i metodi e le tecniche proprie della specifica professionalità dell’operatore incaricato. Il “colloquio” dell’assistente sociale, così come la “seduta” dello psicologo, richiedono, per poter portare ad un risultato scientificamente valido, alcuni accorgimenti, fra i quali può esserci l’esclusione della presenza di altre persone. Se è così, è evidente che tali modalità andranno rispettate anche se comportano una compressione dei diritti della difesa, e ciò non perché non siano applicabili le regole anche formali del contraddittorio, ma perché detta compressione è funzionale all’efficacia dell’indagine delegata. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 45 Tuttavia, non si può nemmeno categoricamente escludere che il difensore partecipi a qualsiasi colloquio con i servizi sociali. le regole si possono dedurre dalla correttezza professionale degli operatori e degli stessi difensori: ad esempio, non v’è motivo per escludere che il difensore possa partecipare ad un colloquio che abbia come unico obiettivo quello di raccogliere informazioni o di esporre la “versione dei fatti” di una parte, anzi sarà precipuo compito del difensore quello di farsi portavoce del proprio cliente per una migliore illustrazione delle proprie ragioni. Al contrario, ove il servizio debba affrontare un incontro di tipo terapeutico, il comune buon senso induce ad escludere che possa consentirsi la presenza del difensore che, evidentemente, altererebbe la spontaneità e la genuinità dei colloqui con l’operatore. Analogamente sarà inammissibile la presenza del difensore agli incontri in luogo neutro fra genitore e figlio. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 46 Ed in ogni caso, sarà opportuno che nei casi particolari sia il Giudice a stabilire, ai sensi dell’art. 175 C.p.c., le modalità più efficaci per il “più sollecito e leale svolgimento”, stabilendo, a seconda del tipo di indagine richiesta, se sia del procedimento consentita la presenza dei difensori e/o delle parti. L’avvocato potrà assistere all’audizione degli operatori del servizio dinanzi al magistrato, nel corso del procedimento giudiziario. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 47 È essenziale che l’inchiesta si concluda in tempi brevi, per salvaguardare l’esigenza di “durata ragionevole del processo” richiesta dall’art. 111 della Costituzione. A conclusione dell’inchiesta, il sevizio sarà chiamato a riferire oralmente al Tribunale i risultati dell’indagine ovvero a stendere una relazione. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 48 Per quanto concerne, invece, le relazioni scritte, è oramai pacifico che esse non possano essere considerate rapporti confidenziali diretti al giudice, ma, in ossequio al principio del contraddittorio, debbano essere messe a disposizione delle parti del procedimento. Ciò tanto nei procedimenti di carattere contenzioso, sia in quelli di volontaria giurisdizione. Il giudice potrà disporre la segretazione di alcuni atti, solo se la loro comunicazione possa diventare di pregiudizio per il minore; detta segretazione cesserà, in ogni caso, alla fine dell’istruttoria, per consentire alle parti di studiare il fascicolo prima della udienza in camera di consiglio. Pertanto, le relazioni dei servizi, appena depositate nel fascicolo del Tribunale, saranno conoscibili, nella loro interezza, dalle parti e dai difensori Nella prassi dei Tribunale per i Minorenni del Piemonte, si esclude che il difensore abbia il diritto di prendere visione delle relazioni e dei documenti, prima che siano depositati nella cancelleria del Tribunale: il difensore non può pretendere di avere accesso agli atti che il servizio conserva presso il proprio ufficio. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 49 L’inchiesta sociale di norma comprende la visita domiciliare. A questo proposito appare opportuno sottolineare che l’operatore del servizio, pur essendo incaricato di un pubblico servizio, non ha potere coercitivo sulla persona in relazione alla quale è stata disposta l’indagine; quest’ultima può rifiutarsi di accettare l’ingresso dell’operatore nella propria abitazione. Il servizio può chiedere al Giudice l’ausilio della forza pubblica, ma anche in questo caso, non è consentito obbligare le persone a sottoporsi alle indagini o ad ispezioni personali. Tuttavia, se il rifiuto riguarda il minorenne, il Giudice può disporne l’allontanamento dalla casa familiare al fine di effettuare le indagini (art. 336 e art. 10 L. 184/83). In ogni caso il giudice può desumere argomenti di prova, ex art. 116 e 118 c.p.c. dal rifiuto ingiustificato delle parti di sottoporsi alle indagini ed, in generale, dal loro contegno. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 50 possono essere: - Il Procuratore della Repubblica se la segnalazione parte dal Servizio e non è ancora stato individuato un Procuratore o Sostituto Procuratore di riferimento. - Il Procuratore di riferimento su richiesta precisa o se si invia una relazione di aggiornamento Per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni il destinatario è il Presidente se al Servizio non risulta già assegnato il fascicolo, oppure il Giudice Relatore. Anche il Giudice Onorario può chiedere relazioni quindi va considerato un destinatario in subordine al G. R. Indicare n° del fascicolo L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 52 Segnalazione Valutazione richiesta da codesta Autorità Giudiziaria, Aggiornamenti. Indicare sempre i dati anagrafici del/dei minori, la motivazione per cui si scrive (es. segnalazione, aggiornamento, indagine psico-sociale ….) e, quando è nota, la data dell’udienza; L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 53 Contiene il richiamo al mandato istituzionale a seguito del quale è stata svolta l’indagine/valutazione e riporta sinteticamente gli interventi svolti dall’assistente sociale: indicazione del numero complessivo dei colloqui/visite domiciliari svolte e con chi, gli strumenti e il modello teorico/operativo di riferimento, gli altri soggetti istituzionali coinvolti ecc. Si può,inoltre, indicare il periodo a cui l’intervento si riferisce (es. la relazione è comprensiva dell’intervento svolto dal-al). E’ consigliabile segnalare gli appuntamenti mancati (es. quanti appuntamenti mancati sul totale) e le relative motivazioni/giustificazioni, esplicitando se si tratta di incontri precedentemente concordati. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 54 Comprende le informazioni di tipo anagrafico di tutti i componenti del nucleo familiare (data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio, attività lavorativa e/o scolastica), il rapporto di parentela tra gli stessi, le eventuali separazioni e ricomposizioni a seguito di nuovi legami; per le famiglie straniere o miste segnalare le date d’ingresso dei diversi componenti, la posizione rispetto alla normativa sull’immigrazione. Se è possibile è utile disegnare un semplice organigramma (o il Genogramma ) Nel corso della relazione è preferibile non usare più i nomi e i cognomi di genitori o parenti, ma il solo ruolo giuridico rispetto al minore, che rimane sempre il soggetto principale: il padre, la madre, la nonna/o/i materni, la nonna/o/i paterni, il marito o compagno della madre, la compagna o moglie del padre, ecc. E’ importante sottolineare, infatti, che per gli operatori i protagonisti sono persone conosciute, mentre per il magistrato che è fondamentale individuare subito di chi si sta parlando. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 55 La relazione non deve essere esageratamente lunga Può essere opportuno dividere tale sezione in sotto-paragrafi, che potranno cambiare intestazione per ogni specifica situazione. In modo indicativo si può seguire questa struttura e fornire le informazioni fondamentali relative ai seguenti aspetti: contesto economico-sociale-culturale-lavorativo del minore e del nucleo condizioni di vita del minore; descrizione di eventuali comportamenti sintomatici di sofferenza del minore in oggetto (aggressività, come, dove e quando, passività, reazioni eccessive, ecc.) L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 56 relazioni tra genitori e figli e funzionamento familiare, ossia il comportamento messo in atto dai genitori, causa presumibile (quando è possibile determinarla come tale) delle reazioni dei figli; segnalazione degli elementi significativi della storia familiare e individuale dei genitori e della storia della coppia che abbiano attinenza con i problemi attuali; livello di consapevolezza dei problemi del figlio e sue cause; rapporto collaborativo o e evitante con il servizio. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 57 E’ raccomandabile illustrare tali importanti aspetti tramite esempi concreti L’operatore dovrà fare attenzione in questa parte della relazione a far emergere chiaramente come i genitori vivono e descrivono la situazione, oltre alle condizioni di vita “oggettive” e ai vissuti del bambino. In particolare rispetto alle condizioni di vita del minore è necessario che venga indicato come sta il bambino dal punto di vista fisico-affettivo-emozionale e relazionale e l’articolazione della sua vita quotidiana. Devono essere descritti in modo esplicito gli eventuali danni arrecati al bambino e chi tra gli adulti di riferimento ne è maggiormente responsabile. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 58 E’ opportuno valutare di volta in volta se inserire anche un paragrafo intitolato ad es. “descrizione cronologica dei fatti” qualora vi siano eventi rilevanti da raccontare che potrebbero confondersi nella parte descrittiva. E’ importante che la descrizione dei vari soggetti del nucleo e del suo funzionamento, quindi di ciò che fa riferimento agli aspetti relazionali e generazionali nonché alla posizione in cui si trova il minore all’interno della famiglia, venga proposta in modo polifonico e cioè secondo più prospettive: quella del racconto dei diretti interessati (il padre riferisce che…., la madre racconta che…), attraverso le osservazioni degli operatori e narrando gli eventi e i fatti concreti che sono stati raccolti. L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 59 Questa parte può essere intitolata “Elementi conclusivi di tipo valutativo”, oppure “Conclusioni e diagnosi sociale” ecc. In essa l’assistente sociale dovrà presentare, come si è detto, una sintesi degli elementi emersi nella parte descrittiva, riportando anche le proprie impressioni (parere professionale) sulla situazione. Sulla base del parere diagnostico espresso sarà infine possibile prefigurare all’Autorità Giudiziaria le ipotesi di intervento nelle tre diverse aree del sostegno spontaneo, della cura e della protezione, parte che conclude la relazione. E’ importante inserire le proposte, auspicabilmente concordate con i genitori durante la restituzione, per sollecitare una corresponsabilità. Occorre, eventualmente, anche segnalare la presenza/assenza di risorse (è inutile proporre un intervento se non si dispone della relativa risorsa) L'indagine psicosociale : aspetti giuridici 24 ottobre 2014 60