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L`indagine psicosociale : aspetti giuridici

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L`indagine psicosociale : aspetti giuridici


Da chi è richiesta,
 In che tipo di procedimento
 In che fase del procedimento
 Le norme giuridiche
 Cosa si aspetta dalla nostra
relazione l’Autorità Giudiziaria

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




la quale prevedeva, fra gli altri, il compito delle assistenti
sociali dipendenti dall’ONMI di riferire al proprio ente circa
situazioni che richiedevano l’intervento di un giudice.
Il comitato dell’ONMI poteva (ex art. 171 del regolamento – R.D. N. 718
/1926) svolgere un’inchiesta e, qualora ne ricorressero i
presupposti, informare il Procuratore del Re perché
richiedesse un provvedimento di limitazione della potestà;
inoltre, ex art. 182, il Comitato poteva promuovere “dal
Presidente del Tribunale” la dichiarazione di perdita dei
diritti di patria potestà o di tutela.
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 Le
prime assistenti sociali dipendenti dallo Stato sono
quelle inquadrate nell’ambito dei CENTRI DI
RIEDUCAZIONE, istituiti con la L. 1404/1934 (istitutiva
dei T.M.) e disciplinati con la L. 1085/1962: l’art. 2 di
tale ultima disposizione prevede che gli uffici del
servizio sociale per i minorenni
 “svolgono … in relazione a provvedimenti penali, civili
e amministrativi dell’autorità giudiziaria inchieste e
trattamenti”. psicologico-sociali ed ogni altra attività
diagnostica e rieducativa
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


, sul DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO, la funzione
assistenziale (c.d. “Beneficenza pubblica”) passa dalla
competenza dello Stato a quella dei Comuni.
Sono ricompresi in quest’ambito “gli interventi in favore dei
minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie
minorili nell’ambito della competenza”.
Pertanto, anziché rivolgersi agli organi amministrativa e civile
ministeriali, i Tribunali per i Minorenni, nella materia civile ed
amministrativa, si avvalgono dei servizi sociali comunali.
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Solo con la legge quadro dei servizi sociali, 328/2000, si
chiarisce in via definitiva che le funzioni amministrative in
materia di servizi sociali ed il compito precipuo dell’erogazione
dei relativi servizi fanno capo ai Comuni.
LACUNE :
o non appare soddisfacente sul piano della tutela dei diritti dei
minori, poiché si limita a citare solo alcune funzioni
o non disciplina dei rapporti fra servizi e autorità giudiziaria
minorile:
o diseguaglianza di risposte su tutto il territorio nazionale

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


competenze del GIUDICE TUTELARE, l’art. 344 del Codice civile
prevede che “il giudice tutelare può chiedere l’assistenza degli
organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi
corrispondono”.
La L. 194/1978 (sull’aborto) prevede espressamente la facoltà
del giudice tutelare di avvalersi dell’ausilio dei servizi sociosanitari, per le decisioni sull’interruzione di gravidanza della
minorenne.
L. 184/83 sull’adozione, la quale precisa che il giudice può
disporre, tramite “”, accertamenti sulle condizioni i servizi locali
giuridiche e sull’ambiente del minore.
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la collaborazione con l’autorità giudiziaria fa carico
non solo ai servizi sociali comunali, ma a tutti i servizi
territoriali, ivi compresi
consultori,
centri
di salute mentale,
servizi tossicodipendenze
neuropischiatria Infantile …..
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
le diverse istituzioni offrono servizi molto diversi e mettono,
al contempo, a disposizione dell’autorità giudiziaria figure
professionali diverse e con differenti specializzazioni.

È importante che l’autorità giudiziaria valuti tali circostanze
al momento di affidare un’indagine, interrogandosi, quindi,
su quali siano le professionalità e le specifiche competenze
più idonee a fornire il supporto necessario alla migliore
soluzione di un determinato caso.
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In difetto di una specifica previsione normativa, i Tribunali ordinari,
nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, possano avvalersi
dell’opera dei servizi sociali?



anche il Tribunale ordinario, in questo tipo di procedimenti, deve essere
considerato come “” autorità giudiziaria minorile secondo la definizione della
L. 616/1977 (cfr. Trib. Genova 08/02/85 in Dir. Fam.)
Infatti, il giudice della separazione e del divorzio, non decide con esclusivo
riferimento agli interessi delle parti in causa (i genitori) ma anche e
soprattutto in funzione di un interesse diverso, che è quello dei figli minori.
I servizi devono essere considerati come ausiliari del giudice, rientrando
nell’ambito della previsione dell’art. 68 Cod Proc. Civ.: “nei casi previsti dalla
legge o quando ne sorga la necessità, il giudice può farsi assistere da esperti
in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al
compimento di atti che non è in grado di compiere da solo»
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Procura
della Repubblica presso il
Tribunale per i Minorenni
Tribunale
per i Minorenni
Tribunale
Ordinario
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Sommarie
informazioni
Finalità apertura fascicolo
Elementi essenziali
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 Art.
330 – 333 – 336 Codice Civile
 domanda di Adozione
 Istruttoria dichiarazione stato di adottabilità
 L'autorizzazione ex art 31 co 3 D Lvo 286/98
 Adozione speciale 44 b – d
 Procedimenti Amministrativi
 Procedimenti Penali
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TRIBUNALE PER I MINORENNI di BRESCIA
Via Vittorio Emanuele II n. 96
N. 9999/13 R.G.C.C.
(citare sempre nella risposta)
Brescia, 19.08.2014
Spett.
- Servizio Tutela Minori
Comunità Sociale Cremasca
- CPS di Cremona
- NPI di Cremona

OGGETTO: richiesta di aggiornamento sulla situazione personale e familiare del minore:
xxxxxx xxxxxx nato a Mantova il 19.10.1900
figlia di XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX residente a xxxxxCremasco v. rossi
3/A assistiti e difesi dall’Avv. Xxxxxxxx del Foro di Brescia
Innanzi a questo Tribunale pende procedimento su ricorso ex art. 330 -333 - 336 C.C. depositato dal
P.M. presso il Tribunale Minorenni di Brescia con il quale chiedeva decadenza del padre dalla
responsabilità genitoriale e provvedimenti a sostegno psicologico del minore ;
ritenuto necessario istruire il ricorso;
Richiedo cortesemente
 al Servizio tutela Minori , di svolgere, entro il 30.10.2014 approfondita relazione psicosociale
sulla situazione personale e familiare del minore e dei genitori, che evidenzi tutti gli elementi
utili ai fini della decisione eventualmente suggerendo – ove ritenuti opportuni – interventi a
tutela dello stesso;
 al Sert di Casalmaggiore aggiornamento sulla presa in carico del padre, relazionando a questo
Tribunale entro il 30.10.2014
 alla NPI di Viadana (MN) aggiornamento sulla presa in carico del minore, relazionando a questo
Tribunale entro il 30.10.2014
In data 3.11.2014 e 10.11.2014 i genitori saranno sentiti, da questo Tribunale, in persona del
Giudice Onorario dott. xxxxxxxxxx.
In caso di necessità, a tutela del minore, i servizi incaricati dovranno aggiornare immediatamente
questo Tribunale.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Giudice Relatore
Dott.ssa xxxxxxxxxxxx
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Il Giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità
quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o
abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. In tale
caso, per gravi motivi, il Giudice può ordinare l'allontanamento
del figlio dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del
genitore o convivente che maltratta o abusa del minore .
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
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è
tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista
dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio,
il Giudice, secondo le circostanze può adottare i
provvedimenti convenienti e può anche disporre
l'allontanamento di lui dalla residenza familiare, ovvero
l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o
abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in
qualsiasi momento.
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I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati
su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico
ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni
anteriori, anche del genitore interessato.
Il Tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero.
Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il
Tribunale può adottare, anche di ufficio, provvedimenti
temporanei nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il
minore sono assistiti da un difensore .
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Ricevuta quindi la domanda di adozione, presentata dai coniugi
aspiranti, i Tribunali per i Minorenni dispongo l’esecuzione (art. 57
L. 184/1983) di adeguate indagini da effettuarsi tramite i servizi
locali e gli organi di pubblica sicurezza.
L’indagine dovrà riguardare in particolare:
 a) l’attitudine a educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l’ambiente familiare;
 b) i motivi per i quali l’adottante desidera adottare un minore;
 c) la personalità del minore;
 d) la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della
personalità dell’adottante e del minore.
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 Per
quanto riguarda i servizi locali, la ASL
della zona di residenza della famiglia,
avvierà tramite i propri Psicologi e Assistenti
Sociali dei consultori dei colloqui preliminari,
alla fine verrà redatta una relazione psicosociale riguardante i coniugi.
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I contenuti che gli operatori sono tenuti a trasmettere al Tribunale per i
Minorenni sono i seguenti:
 la storia individuale di ciascuno dei coniugi: in particolare le informazioni
sulla famiglia d’origine, la carriera scolastica, il contesto lavorativo, gli
eventi critici della propria vita;
 la storia di coppia: il momento in cui i coniugi si sono conosciuti, il
matrimonio, la vita insieme, le relazioni con le famiglie estese, i rispettivi
ruoli all’interno della coppia, gli interessi culturali e sociali, le
caratteristiche del rapporto con gli eventuali figli, gli eventi critici,
l’eventuale sterilità;
 l’organizzazione attuale della vita familiare;
 gli atteggiamenti della coppia nei confronti dell’adozione: chi ha avuto
l’idea per la prima volta, quali informazioni hanno ricevuto e da chi, la
conoscenza di altre famiglie adottive, le motivazioni della scelta adottiva,
le aspettative e le preferenze, le eventuali divergenze d’opinione, le
risorse che ritengono di possedere;
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

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
gli atteggiamenti dei familiari, conviventi e non conviventi, nei confronti
dell’adozione;
le previsioni dell’adattamento della coppia all’evento: come i coniugi
pensano di affrontare i cambiamenti nell’organizzazione familiare, la
rivelazione al bambino della condizione di figlio adottivo, le differenze
biologiche ed etniche, le reazioni della famiglia estesa e della comunità di
appartenenza, etc.
le motivazioni dei coniugi all’adozione, valutandone la consapevolezza
anche rispetto ai loro bisogni ed alla loro situazione emozionale e
relazionale, ed accertare la loro idoneità affettiva, le capacità empatiche,
educative e di gestione delle difficoltà, nonché le conoscenze relative agli
stadi evolutivi di un bambino.
le fantasie della coppia nei confronti del bambino (il cosiddetto “bambino
immaginato”), rapportandole alla realtà e lavorando anche su eventuali
pregiudizi e stereotipi razziali e culturali.
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
Lo psicologo valuterà inoltre gli aspetti intrapsichici e le
dinamiche interpersonali dei coniugi, esaminando in
particolare la personalità, l’immagine del Sé, il tipo di
relazione instauratasi tra di loro, con gli eventuali figli e con
gli altri familiari, ed i modelli genitoriali a cui fanno
riferimento. Verrà poi approfondito in modo esauriente il
vissuto individuale e di coppia di fronte all’eventuale
impossibilità di procreare e come ciò influisce sulla scelta
adottiva.
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L'art. 7 della legge n. 184/1983 prevede che l'adozione è
consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità.
Il successivo art. 8 dispone che sono dichiarati in stato di
adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si
trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono
perché privi di assistenza morale e materiale da parte dei
genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di
assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere
transitorio
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L’art. 31 del Testo Unico sull’Immigrazione - DLG 286/98
“"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
 riconosce
al Tribunale per i minorenni il potere e
dovere di autorizzare il rilascio di un permesso di
soggiorno ai genitori di un minore straniero,
qualora sussistano particolari esigenze di tutela .
Questo in deroga alle disposizioni in materia
d’ingresso e soggiorno per gli stranieri.
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
L’articolo recita infatti che “Il Tribunale per i minorenni, per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto
conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si
trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la
permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando
vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il
rilascio o per attività del familiare incompatibili con le
esigenze del minore o con la permanenza in Italia.”.
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
Questo tipo di autorizzazione, di durata pari al periodo
determinato con specifico decreto dal Tribunale per i
minorenni, consente al genitore di ottenere il rilascio di un
permesso di soggiorno che permette di svolgere attività
lavorativa. Resta ferma l’impossibilità di convertire questo
permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro

La presentazione dell’istanza non prevede l’obbligo di
assistenza tecnica legale, può dunque essere presentata
direttamente dagli interessati presso la Cancelleria Civile
del Tribunale per i Minorenni -
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Normalmente l'istruttoria viene svolta mediante:
 - audizione dei genitori presenti sul territorio nazionale e dei minori
capaci di discernimento (preadolescenti e adolescenti);
 - verifica del domicilio a mezzo di polizia locale salvo che uno dei due
genitori non sia già in possesso di permesso di soggiorno e sia
prodotto un regolare contratto di locazione;
 - acquisizione tramite la Questura di informazioni sulla pendenza di
denunce a carico dei genitori o di altre informazioni utili.
 Se a fondamento del ricorso vi sono profili sanitari e sono allegate
certificazioni se ne chiede conferma al medico curante.
 Se necessario vengono acquisite informazioni e indagini dalle
strutture scolastiche frequentate dai minori e dai servizi sociali.
 relazione di accompagnamento Servizi Sociali
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



copia dei passaporti e dei documenti di identità dei genitori;
copia del o dei permessi di soggiorno (scaduto o in possesso da parte di uno
dei genitori) e delle ricevute di presentazione delle istanze di rinnovo;
copia dello stato di famiglia (anche a mezzo di autocertificazione);
copia del certificato di nascita del minore;
copia della documentazione medica relativa allo stato di salute del/dei
minore/i (se a fondamento della domanda vi sono ragioni di salute);
copia del contratto di lavoro o copia della dichiarazione d’impegno
all’assunzione rilasciata dal datore di lavoro;
copia del contratto di locazione o altro documento equivalente;
copia del certificato di iscrizione o frequenza ad istituti scolastici del/i
minore/i;
altro (es.copia dei decreti emessi dal Tribunale per i Minorenni, relazione di
accompagnamento Servizi Sociali o servizi del Terzo Settore , copia dei
documenti attestanti la parentela tra il ricorrente - se diverso dai genitori - e i
minori, etc.)
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La legge sull’adozione (art.44 della legge 184/83 ) prevede,
accanto all’adozione tradizionale, quattro casi di adozione
particolare, applicabile nei confronti del minore che non possa
essere dichiarato in stato di adottabilità sul territorio italiano:
a) persone unite al minore da parentela fino al sesto grado, ovvero
da un rapporto stabile e duraturo quando il minore sia orfano di
padre e di madre;
b)
il coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo
dell'altro coniuge;
c) i minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3 della
legge n. 104/92, e siano orfani di entrambe i genitori;
d) constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
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




L’adozione nei casi particolari è consentita:
alle persone coniugate e non separate; non si richiede che
il legame matrimoniale persista da un certo periodo di
tempo; l’unica condizione è che il minore debba essere
adottato da entrambi i coniugi
alla persona singola, non coniugata
per estensione interpretativa, ai conviventi more uxorio.
L’adozione è consentita anche in presenza di figli legittimi.
E’ ammessa l’adozione di più minori anche con atti
successivi.
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

Sono procedimenti (rientranti nella tipologia generale della
materia civilistica, o comunque non legata a condotte
penalmente rilevanti) aperti nei confronti di adolescenti in
difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere. In
questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale,
ma supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la
responsabilità della propria vita.
Il fondamento di questi provvedimenti è l’art. 25 della legge
istitutiva dei Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934
sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888) anche se
ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato
rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori ormai da decenni
eliminati).
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Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di
irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della
Repubblica, l'ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il
tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza
dell'infanzia e dell'adolescenza, possono riferire i fatti al
Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi
componenti all'uopo designato dal presidente, esplica
approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con
decreto motivato una delle seguenti misure:
1) affidamento del minore al servizio sociale minorile;
2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto
medico-psico-pedagogico.

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
La logica attuale è quella di fornire all’adolescente i cui genitori
non sanno esercitarla, una funzione di "contenimento" da parte
dei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a
consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della
crisi adolescenziale in esiti di devianza.

Tale intervento può prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Classico
esempio è l’inserimento in Comunità. Superati i 18 anni tale
inserimento però deve essere accettato dal minore, libero di
interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento,
essendo già maggiorenne.
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 La
richiesta di un tale procedimento (c.d.
prosieguo amministrativo) avviene ad opera
dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L’età
minima non è prevista, quindi di applica
anche agli infraquattordicenni, nella pratica
però viene ormai utilizzato per estendere
l’inserimento in Comunità oltre il 18esimo e
fino al 21esimo anno di età del soggetto.
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interventi essenziali che l'A.S. dovrebbe attuare per rispondere alla richiesta di indagine





gli interventi devono basarsi sulla domanda. Nel caso specifico, il Tribunale è chiamato
a disporre sull'affidamento del minore, sul regime patrimoniale, e sulla
regolamentazione dei rapporti con il genitore non convivente.
L'indagine del servizio deve configurarsi come descrittiva, valutativa e conclusiva.
Non è richiesta un'osservazione diagnostica sulla famiglia, a meno che non emergano
dubbi circa l'eventuale presenza di una patologia in uno o entrambi i genitori.
Quanto più sono importanti le problematiche che da subito emergono nei genitori,
tanto più l'indagine del servizio dovrà approfondirsi a raggiera coinvolgendo nuovi
interlocutori, che in altre situazioni potrebbero non essere sentiti (per es.la scuola).
La L. 54/2006 prevede che il bambino sia affidato congiuntamente ai genitori, a meno
che tale scelta non gli rechi pregiudizio, nel qual caso il Tribunale può optare per un
affidamento esclusivo che deve essere adeguatamente motivato.
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



Rispetto alle questioni patrimoniali il Tribunale per i Minorenni acquisisce
direttamente dagli Avvocati di parte la documentazione utile per stabilire un
congruo mantenimento per il minore.
l'assistente sociale può approfondire l'aspetto economico, ponendo ai genitori
domande sulla loro situazione reddituale e patrimoniale. Risulta importante
verificare lo stato delle rispettive abitazioni tramite visita domiciliare, ponendo
attenzione sia alle condizioni dell'immobile sia agli arredi ed agli oggetti.
per quantificare l'assegno di mantenimento è importante capire quanto tempo
il minore trascorra con ogni genitore, perché qualora il bambino stia quasi
esclusivamente con uno dei due, l'altro dovrà versare un contributo
proporzionato alle spese quotidiane che ciò comporta.
Il servizio sociale deve dunque rilevare come si svolge la vita quotidiana del
padre e della madre, ponendo particolare attenzione alle esigenze ed ai
desideri del bambino, a prescindere dalla sua età.
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



dalla relazione del servizio sociale dovrebbe emergere il tipo di
rapporto che si è configurato tra il servizio e la famiglia (collaboranti,
partecipi, si mettono in discussione, mediano...).
si dovrebbero evidenziare le risorse ed i punti di forza o debolezza in
ambito familiare, anche allargato. Qualora emergano problematiche in
uno o entrambi i genitori, è opportuno rilevare come la famiglia
allargata si pone riguardo a ciò: in modo obiettivo, critico o coeso, ed
in che rapporto è col minore e viceversa.
La relazione deve indicare come sta il minore dal punto di vista fisico,
affettivo-emozionale e relazionale, che rapporti ha con i genitori e gli
altri familiari. Inoltre, deve descrivere come vive, se va a scuola, dove e
con chi abita prevalentemente, come è la sua giornata: tempo libero,
amicizie, attività, progetti.
È necessario riportare come i genitori vedano i figli e valutare che
consapevolezza abbiano del loro eventuale disagio in seguito alla
separazione.
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



Bisogna accertarsi di come i genitori considerino la propria situazione
e di quali siano le loro proposte in relazione al procedimento in corso.
Approfondire quali siano i loro rapporti reciproci, se vengono sentiti da
soli, rilevare come si vedano l'un l'altro (si svalutano o meno), inoltre
valutare se e come la loro relazione incida sul minore.
L'assistente sociale deve riferire dove abitano i genitori, come vivono,
quale lavoro svolgono; come è la quotidianità con il bambino e che tipo
di rapporto hanno con lui, inoltre deve descrivere casa, orari, stile di
vita, rapporti con la famiglia allargata.
La relazione deve evidenziare se uno o entrambi i genitori hanno
grandi difficoltà ad esprimersi, in tal caso è significativo riportare le
loro parole testuali.
nell'elaborato non devono mancare le impressioni dell'assistente
sociale.
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la conoscenza del bambino,
Distinguere I Minori Per Fasce D'età.
Per quanto riguarda i bambini che non hanno ancora raggiunto un'età tale da essere
sentiti dal Giudice, l'assistente sociale deve
 raccogliere elementi filtrandoli dai racconti dei genitori e degli insegnanti.
 conoscere direttamente il minore tramite visita domiciliare e, se si ritiene opportuno, in
ufficio assieme ad uno o entrambi i genitori per osservarne l'interazione ponendo
attenzione alla relazione fra il bambino ed i genitori ed ai contenuti verbali e non
verbali evidenziati dal minore.
 osservare il bambino nel corso della visita domiciliare nella sua quotidianità facendosi
mostrare la casa e la sua cameretta.
Quando i bambini hanno raggiunto un'età tale da essere sentiti dal Giudice, l'assistente
sociale deve capire se sia opportuno condurre un colloquio individuale.
 Nel caso in cui scelga di sentirlo, l'operatore dovrà tenere conto che il minore sarà
interpellato anche in Tribunale e quindi dovrà condurre un colloquio non troppo gravoso
e non verbalizzare. Potrà rilevare cosa pensi il minore della situazione, evitando di
porgli domande che possano indurlo a pensare che sia lui a decidere.
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Per alcune figure tipiche con cui il giudice è solito rapportarsi (avvocati
consulenti tecnici) sono previste regole molto precise, non esiste, invece, una,
regolamentazione del rapporto tra il giudice ed i servizi né fra questi ultimi e gli
avvocati.
non solo
non troviamo alcuna regola per interagire con i servizi ma non troviamo neppure
un dovere del giudice di chiamare i servizi, di sentirli: il giudice può andare avanti
per la sua strada ignorando i servizi e interferendo pesantemente con il loro
operato

l’inchiesta sociale può essere assimilabile ad una consulenza tecnica e, conseguentemente, ad
essa sono applicabili le norme previste in relazione alla CTU ?
 La Cassazione, in proposito, ha affermato che “le relazioni degli assistenti sociali
prudentemente vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di, prova
indiziaria e di consulenza tecnica, sicché sono pienamente utilizzabili dal giudice in sede di
libera formazione del proprio convincimento sia quanto ai fatti obiettivamente constatati
dall'assistente, sia quanto ai pareri che, sulla base di quei fatti, egli abbia espresso e che il
giudice, condividendoli, faccia propri ” (Cass. n. 1032/1986)
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non si tratta di stabilire se siano o meno applicabili le regole proprie
della consulenza tecnica, ma di comprendere con quali modalità debba
essere compiuta l’indagine delegata in modo da portare ad un risultato
valido.
l’attività, sia del servizio che del CTU, andrà svolta con i metodi e le
tecniche proprie della specifica professionalità dell’operatore
incaricato. Il “colloquio” dell’assistente sociale, così come la “seduta”
dello psicologo, richiedono, per poter portare ad un risultato
scientificamente valido, alcuni accorgimenti, fra i quali può esserci
l’esclusione della presenza di altre persone.
Se è così, è evidente che tali modalità andranno rispettate anche se
comportano una compressione dei diritti della difesa, e ciò non perché
non siano applicabili le regole anche formali del contraddittorio, ma
perché detta compressione è funzionale all’efficacia dell’indagine
delegata.
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Tuttavia, non si può nemmeno categoricamente escludere che il difensore
partecipi a qualsiasi colloquio con i servizi sociali.
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le regole si possono dedurre dalla correttezza professionale degli
operatori e degli stessi difensori:
ad esempio, non v’è motivo per escludere che il difensore possa
partecipare ad un colloquio che abbia come unico obiettivo quello di
raccogliere informazioni o di esporre la “versione dei fatti” di una parte,
anzi sarà precipuo compito del difensore quello di farsi portavoce del
proprio cliente per una migliore illustrazione delle proprie ragioni.
Al contrario, ove il servizio debba affrontare un incontro di tipo
terapeutico, il comune buon senso induce ad escludere che possa
consentirsi la presenza del difensore che, evidentemente, altererebbe
la spontaneità e la genuinità dei colloqui con l’operatore. Analogamente
sarà inammissibile la presenza del difensore agli incontri in luogo
neutro fra genitore e figlio.
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 Ed
in ogni caso, sarà opportuno che nei casi particolari
sia il Giudice a stabilire, ai sensi dell’art. 175 C.p.c., le
modalità più efficaci per il “più sollecito e leale
svolgimento”, stabilendo, a seconda del tipo di indagine
richiesta, se sia del procedimento consentita la
presenza dei difensori e/o delle parti.
 L’avvocato potrà assistere all’audizione degli operatori
del servizio dinanzi al magistrato, nel corso del
procedimento giudiziario.
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È essenziale che l’inchiesta si concluda in tempi brevi, per
salvaguardare l’esigenza di “durata ragionevole del
processo” richiesta dall’art. 111 della Costituzione.
A conclusione dell’inchiesta, il sevizio sarà chiamato a
riferire oralmente al Tribunale i risultati dell’indagine ovvero
a stendere una relazione.
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Per quanto concerne, invece, le relazioni scritte, è oramai pacifico che esse
non possano essere considerate rapporti confidenziali diretti al giudice, ma,
in ossequio al principio del contraddittorio, debbano essere messe a
disposizione delle parti del procedimento. Ciò tanto nei procedimenti di
carattere contenzioso, sia in quelli di volontaria giurisdizione.
Il giudice potrà disporre la segretazione di alcuni atti, solo se la loro
comunicazione possa diventare di pregiudizio per il minore; detta
segretazione cesserà, in ogni caso, alla fine dell’istruttoria, per consentire
alle parti di studiare il fascicolo prima della udienza in camera di consiglio.
Pertanto, le relazioni dei servizi, appena depositate nel fascicolo del
Tribunale, saranno conoscibili, nella loro interezza, dalle parti e dai difensori
Nella prassi dei Tribunale per i Minorenni del Piemonte, si esclude che il
difensore abbia il diritto di prendere visione delle relazioni e dei documenti,
prima che siano depositati nella cancelleria del Tribunale: il difensore non
può pretendere di avere accesso agli atti che il servizio conserva presso il
proprio ufficio.
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L’inchiesta sociale di norma comprende la visita domiciliare. A questo
proposito appare opportuno sottolineare che l’operatore del servizio,
pur essendo incaricato di un pubblico servizio, non ha potere coercitivo
sulla persona in relazione alla quale è stata disposta l’indagine;
quest’ultima può rifiutarsi di accettare l’ingresso dell’operatore nella
propria abitazione. Il servizio può chiedere al Giudice l’ausilio della
forza pubblica, ma anche in questo caso, non è consentito obbligare le
persone a sottoporsi alle indagini o ad ispezioni personali.
Tuttavia, se il rifiuto riguarda il minorenne, il Giudice può disporne
l’allontanamento dalla casa familiare al fine di effettuare le indagini
(art. 336 e art. 10 L. 184/83). In ogni caso il giudice può desumere
argomenti di prova, ex art. 116 e 118 c.p.c. dal rifiuto ingiustificato
delle parti di sottoporsi alle indagini ed, in generale, dal loro contegno.
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possono essere:
- Il Procuratore della Repubblica se la segnalazione parte
dal Servizio e non è ancora stato individuato un Procuratore
o Sostituto Procuratore di riferimento.
- Il Procuratore di riferimento su richiesta precisa o se si
invia una relazione di aggiornamento
Per quanto riguarda il Tribunale per i Minorenni il
destinatario è il Presidente se al Servizio non risulta già
assegnato il fascicolo, oppure il Giudice Relatore.
Anche il Giudice Onorario può chiedere relazioni quindi va
considerato un destinatario in subordine al G. R.
Indicare n° del fascicolo
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 Segnalazione
 Valutazione
richiesta da codesta Autorità Giudiziaria,
 Aggiornamenti.
 Indicare sempre i dati anagrafici del/dei minori, la
motivazione per cui si scrive (es. segnalazione,
aggiornamento, indagine psico-sociale ….) e, quando è
nota, la data dell’udienza;
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Contiene il richiamo al mandato istituzionale a seguito del quale è
stata svolta l’indagine/valutazione e riporta sinteticamente gli
interventi svolti dall’assistente sociale:
 indicazione del numero complessivo dei colloqui/visite
domiciliari svolte e con chi,
 gli strumenti e il modello teorico/operativo di riferimento, gli
altri soggetti istituzionali coinvolti ecc.
 Si può,inoltre, indicare il periodo a cui l’intervento si riferisce
(es. la relazione è comprensiva dell’intervento svolto dal-al).
 E’ consigliabile segnalare gli appuntamenti mancati (es. quanti
appuntamenti mancati sul totale) e le relative
motivazioni/giustificazioni, esplicitando se si tratta di incontri
precedentemente concordati.
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Comprende le informazioni di tipo anagrafico di tutti i componenti del nucleo
familiare (data e luogo di nascita, residenza, titolo di studio, attività lavorativa
e/o scolastica),
il rapporto di parentela tra gli stessi, le eventuali separazioni e ricomposizioni
a seguito di nuovi legami;
per le famiglie straniere o miste segnalare le date d’ingresso dei diversi
componenti, la posizione rispetto alla normativa sull’immigrazione.
Se è possibile è utile disegnare un semplice organigramma (o il Genogramma
)
Nel corso della relazione è preferibile non usare più i nomi e i cognomi di
genitori o parenti, ma il solo ruolo giuridico rispetto al minore, che rimane
sempre il soggetto principale: il padre, la madre, la nonna/o/i materni, la
nonna/o/i paterni, il marito o compagno della madre, la compagna o moglie
del padre, ecc.
E’ importante sottolineare, infatti, che per gli operatori i protagonisti sono
persone conosciute, mentre per il magistrato che è fondamentale individuare
subito di chi si sta parlando.
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La relazione non deve essere esageratamente lunga
 Può essere opportuno dividere tale sezione in sotto-paragrafi,
che potranno cambiare intestazione per ogni specifica
situazione.
In modo indicativo si può seguire questa struttura e fornire le
informazioni fondamentali relative ai seguenti aspetti:
 contesto economico-sociale-culturale-lavorativo del minore e del
nucleo
 condizioni di vita del minore;
 descrizione di eventuali comportamenti sintomatici di sofferenza
del minore in oggetto (aggressività, come, dove e quando,
passività, reazioni eccessive, ecc.)
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 relazioni
tra genitori e figli e funzionamento familiare,
ossia il comportamento messo in atto dai genitori,
causa presumibile (quando è possibile determinarla
come tale) delle reazioni dei figli;
 segnalazione degli elementi significativi della storia
familiare e individuale dei genitori e della storia della
coppia che abbiano attinenza con i problemi attuali;
 livello di consapevolezza dei problemi del figlio e sue
cause;
 rapporto collaborativo o e evitante con il servizio.
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E’ raccomandabile illustrare tali importanti aspetti tramite
esempi concreti
 L’operatore dovrà fare attenzione in questa parte della relazione
a far emergere chiaramente come i genitori vivono e descrivono
la situazione, oltre alle condizioni di vita “oggettive” e ai vissuti
del bambino.
In particolare rispetto alle condizioni di vita del minore è necessario
che venga indicato
 come sta il bambino dal punto di vista fisico-affettivo-emozionale
e relazionale e l’articolazione della sua vita quotidiana. Devono
essere descritti in modo esplicito gli eventuali danni arrecati al
bambino e chi tra gli adulti di riferimento ne è maggiormente
responsabile.
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E’ opportuno valutare di volta in volta se inserire anche un
paragrafo intitolato ad es. “descrizione cronologica dei fatti”
qualora vi siano eventi rilevanti da raccontare che potrebbero
confondersi nella parte descrittiva.
E’ importante che la descrizione dei vari soggetti del nucleo e
del suo funzionamento, quindi di ciò che fa riferimento agli
aspetti relazionali e generazionali nonché alla posizione in cui si
trova il minore all’interno della famiglia, venga proposta in modo
polifonico e cioè secondo più prospettive:
quella del racconto dei diretti interessati (il padre riferisce
che…., la madre racconta che…), attraverso le osservazioni degli
operatori e narrando gli eventi e i fatti concreti che sono stati
raccolti.
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Questa parte può essere intitolata “Elementi conclusivi di tipo valutativo”,
oppure “Conclusioni e diagnosi sociale” ecc.
 In essa l’assistente sociale dovrà presentare, come si è detto, una
sintesi degli elementi emersi nella parte descrittiva, riportando anche le
proprie impressioni (parere professionale) sulla situazione.
 Sulla base del parere diagnostico espresso sarà infine possibile
prefigurare all’Autorità Giudiziaria le ipotesi di intervento nelle tre
diverse aree del sostegno spontaneo, della cura e della protezione,
parte che conclude la relazione.
 E’ importante inserire le proposte, auspicabilmente concordate con i
genitori durante la restituzione, per sollecitare una corresponsabilità.
 Occorre, eventualmente, anche segnalare la presenza/assenza di
risorse (è inutile proporre un intervento se non si dispone della relativa
risorsa)
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