Regolamento per il recupero degli ungulati feriti (cani da traccia)
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Regolamento per il recupero degli ungulati feriti (cani da traccia)
REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI ART. 1 GENERALITÀ La Provincia disciplina, sul proprio territorio, l’attività di recupero dei capi feriti che si configura come parte integrante dell’attività di gestione inerente gli ungulati selvatici. Il recupero viene svolto da conduttori all’uopo abilitati ed autorizzati anche in giornate, orari e luoghi in cui vige il divieto di caccia nonché in conseguenza di azioni non attinenti all’esercizio venatorio stesso. L’ausiliare, da impiegare nelle operazioni di recupero, deve appartenere ad una delle razze il cui standard di lavoro specifico preveda il lavoro su traccia. I cani utilizzati, a garanzia della continuità genetica delle qualità naturali, devono essere iscritti al Libro Origini Italiane (L.O.I.) ovvero in quelli riconosciuti dalla Federazione Cinologica Internazionale. La loro età non deve essere inferiore a 18 mesi. ART. 2 ISTITUZIONE DELL'ALBO PROVINCIALE E' istituito presso gli Uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale di Trieste, l'Albo Provinciale dei conduttori e dei cani da traccia autorizzati al recupero degli ungulati feriti. All’Albo Provinciale possono essere iscritti, con determinazione del Dirigente provinciale competente, i soggetti che abbiano conseguito almeno il giudizio di molto buono nella prova pratica di valutazione, davanti ad un’apposita Commissione, nominata dall’Amministrazione Provinciale. ART. 3 COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE ATTITUDINI DI LAVORO DEI CANI DA TRACCIA La Commissione, nominata dall’Amministrazione Provinciale, secondo le proprie norme statutarie, è così composta: un funzionario dell’Amministrazione Provinciale, con funzioni di Presidente; due esperti scelti dall’Amministrazione Provinciale, di cui un Giudice cinofilo ENCI per la specialità su traccia Funge da segretario un dipendente degli Uffici competenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno due dei componenti la Commissione. I componenti la Commissione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dalle vigenti normative. In caso di esito positivo della prova verrà rilasciato dall’ Amministrazione Provinciale un attestato abilitativo all’ausiliario fermo restando il vincolo conduttore-cane che caratterizza l’abilitazione stessa. 1 ART. 4 ABILITAZIONE DEI CANI DA TRACCIA La domanda di ammissione alle prove deve essere presentata alla Provincia dagli interessati residenti nel territorio provinciale. Nella domanda di cui al comma precedente, oltre ai dati anagrafici del conduttore, deve essere individuato il soggetto di sua proprietà da sottoporre alla prova di valutazione e ove trattasi di persona munita di licenza di caccia deve essere anche indicata l’arma di cui il conduttore potrà avvalersi per esplicare l’attività di recupero. Debbono essere indicati i dati anagrafici dell’animale, copia del certificato L.O.I., nonché i dati relativi all’iscrizione all’anagrafe canina in base alla normativa vigente. ART. 5 PROVA PRATICA DI VALUTAZIONE La prova pratica di valutazione verrà espletata in base alle indicazioni tecniche stabilite dalla Commissione di cui all’articolo 3. Il soggetto che non abbia conseguito il giudizio di molto buono nella prima prova pratica di valutazione viene ammesso a ripetere la prova medesima ancora per una volta, previa regolare domanda del conduttore, da presentarsi sempre all’Amministrazione provinciale. La Commissione provvede all’effettuazione della prova richiesta entro il semestre successivo all’anno di presentazione della domanda. ART. 6 DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI CONDUTTORI E DEI CANI DA TRACCIA ALL’ALBO PROVINCIALE Per l'iscrizione all'Albo Provinciale dei conduttori e dei cani da traccia, i richiedenti devono presentare alla Provincia la seguente documentazione: - dati anagrafici; eventuale numero dell'autorizzazione di porto di fucile uso caccia; eventuali caratteristiche del fucile usato nel recupero; dati dell’animale relativi all’iscrizione all’anagrafe canina in base alla normativa vigente; esibizione da parte del conduttore dell’attestato di abilitazione rilasciato dalla Provincia. ART. 7 USO DEI CANI DA TRACCIA Non possono effettuare operazioni di ricerca e di recupero conduttori e cani che non sono iscritti nell’Albo Provinciale. Le operazioni di recupero di cui al presente Regolamento si svolgono sull’intero territorio provinciale, durante tutti i giorni dell’anno, ed ove necessario, anche nelle zone escluse dall’esercizio venatorio, previo assenso degli Organismi preposti alla loro gestione. Nell’esclusivo ambito dell’attività selettiva, il cacciatore che, dal controllo dell’effetto del tiro, accerti il ferimento di un ungulato deve immediatamente segnalare l’accaduto al Direttore della Riserva nella quale il fatto si è verificato e provvedere tempestivamente alla ricerca avvalendosi di un conduttore e del suo ausiliario iscritto all’Albo Provinciale. 2 Le operazioni di recupero dovranno svolgersi, nel rispetto delle norme vigenti, dal cacciatore autore del ferimento e/o dal Direttore di Riserva (o suo delegato) e dal conduttore autorizzato dandone preventiva comunicazione alla Provincia; alle operazioni di recupero possono partecipare dipendenti dell’Amministrazione provinciale appartenenti al Corpo di Polizia Ambientale e Territoriale provinciale; L’attività di recupero dovrà essere necessariamente concordata con gli Uffici competenti. Il recupero di ungulati feriti in conseguenza di fatti non attinenti l’esercizio venatorio deve essere effettuato dal conduttore autorizzato su richiesta, anche verbale, dell’Amministrazione Provinciale ed in presenza del personale del Corpo di Polizia Ambientale e Territoriale provinciale. Il recuperatore abilitato e iscritto all’Albo, per le operazioni di recupero, per addestrare e/o allenare l’ausiliare e per portarsi in zona del recupero, deve essere fornito di contrassegnoautorizzazione per l’accesso alle strade interdette al passaggio di veicoli, rilasciato dalle competenti Autorità. L’attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria. ART. 8 DIVIETI ED OBBLIGHI PER I CONDUTTORI Non possono operare nelle attività di recupero i conduttori ai quali sia stata comunicata la sospensione dell’attività venatoria con provvedimento da parte delle Autorità competenti. L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di escludere dall’Albo di cui all’art. 2, con provvedimento del Dirigente provinciale competente, i conduttori ed i relativi ausiliari in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento nello svolgimento delle attività di recupero da parte di tali soggetti di cui l’Ente venga a conoscenza. Ove i conduttori autorizzati senza giustificato motivo rifiutino di svolgere le attività richieste per più di due volte di seguito verranno esclusi definitivamente dall’Albo di cui all’art. 2. I conduttori autorizzati iscritti all’Albo di cui all’art. 2 dovranno tempestivamente, e comunque entra 30 giorni, informare di qualsiasi variazione dei propri dati già comunicati, per consentire l’aggiornamento dell’Albo. Entro il 15 febbraio di ogni anno ogni conduttore è tenuto a comunicare all’Amministrazione provinciale le richieste ricevute, gli eventuali rifiuti a svolgere l’attività di recupero e le relative motivazioni, gli interventi effettuati e l’esito degli stessi ed ogni altra informazione ritenuta utile. Inoltre su richiesta dell’Amministrazione provinciale gli stessi saranno tenuti a fornire in qualsiasi momento tutte le informazioni ritenute necessarie dall’Ente stesso. ART. 9 ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA TRACCIA Ai conduttori, sia che risultino già abilitati ovvero ancora da abilitare, è consentito addestrare e allenare gli ausiliari nelle zone e nei periodi consentiti dalla normativa in vigore. ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, con particolare riferimento alle norme che disciplinano il prelievo venatorio nella Regione Friuli-Venezia Giulia. 3 Documento firmato da NOME: Rita Benini CODICE FISCALE: BNNRTI57S49H199K DATA FIRMA: 31/03/11 14:13:18 IMPRONTA: a23570e05b69a4775352ec8643af488cf0c55532d1c74b90de9c6c24b126979c f0c55532d1c74b90de9c6c24b126979c0e78e2f58e0ef9d52fa14ba4e2be8c6e 0e78e2f58e0ef9d52fa14ba4e2be8c6e9d1d9ce95c1edbb118b1cd48d624aa81 9d1d9ce95c1edbb118b1cd48d624aa81e43f2962e794d70803d266333b99e99f