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Regolamento per il recupero degli ungulati feriti (cani da traccia)

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Regolamento per il recupero degli ungulati feriti (cani da traccia)
REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI
ART. 1
GENERALITÀ
La Provincia disciplina, sul proprio territorio, l’attività di recupero dei capi feriti che si
configura come parte integrante dell’attività di gestione inerente gli ungulati selvatici.
Il recupero viene svolto da conduttori all’uopo abilitati ed autorizzati anche in giornate, orari
e luoghi in cui vige il divieto di caccia nonché in conseguenza di azioni non attinenti all’esercizio
venatorio stesso.
L’ausiliare, da impiegare nelle operazioni di recupero, deve appartenere ad una delle
razze il cui standard di lavoro specifico preveda il lavoro su traccia.
I cani utilizzati, a garanzia della continuità genetica delle qualità naturali, devono
essere iscritti al Libro Origini Italiane (L.O.I.) ovvero in quelli riconosciuti dalla Federazione
Cinologica Internazionale. La loro età non deve essere inferiore a 18 mesi.
ART. 2
ISTITUZIONE DELL'ALBO PROVINCIALE
E' istituito presso gli Uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale di Trieste, l'Albo
Provinciale dei conduttori e dei cani da traccia autorizzati al recupero degli ungulati feriti.
All’Albo Provinciale possono essere iscritti, con determinazione del Dirigente provinciale
competente, i soggetti che abbiano conseguito almeno il giudizio di molto buono nella prova pratica di
valutazione, davanti ad un’apposita Commissione, nominata dall’Amministrazione Provinciale.
ART. 3
COMMISSIONE PER LA VERIFICA DELLE ATTITUDINI DI LAVORO DEI CANI
DA TRACCIA
La Commissione, nominata dall’Amministrazione Provinciale, secondo le proprie norme
statutarie, è così composta:
un funzionario dell’Amministrazione Provinciale, con funzioni di Presidente;
due esperti scelti dall’Amministrazione Provinciale, di cui un Giudice cinofilo
ENCI per la specialità su traccia
Funge da segretario un dipendente degli Uffici competenti.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno due dei componenti la
Commissione.
I componenti la Commissione durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
Ai Commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura
stabilita dalle vigenti normative.
In caso di esito positivo della prova verrà rilasciato dall’ Amministrazione Provinciale un
attestato abilitativo all’ausiliario fermo restando il vincolo conduttore-cane che caratterizza
l’abilitazione stessa.
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ART. 4
ABILITAZIONE DEI CANI DA TRACCIA
La domanda di ammissione alle prove deve essere presentata alla Provincia dagli interessati
residenti nel territorio provinciale.
Nella domanda di cui al comma precedente, oltre ai dati anagrafici del conduttore, deve essere
individuato il soggetto di sua proprietà da sottoporre alla prova di valutazione e ove trattasi di persona
munita di licenza di caccia deve essere anche indicata l’arma di cui il conduttore potrà avvalersi per
esplicare l’attività di recupero.
Debbono essere indicati i dati anagrafici dell’animale, copia del certificato L.O.I., nonché i
dati relativi all’iscrizione all’anagrafe canina in base alla normativa vigente.
ART. 5
PROVA PRATICA DI VALUTAZIONE
La prova pratica di valutazione verrà espletata in base alle indicazioni tecniche stabilite dalla
Commissione di cui all’articolo 3.
Il soggetto che non abbia conseguito il giudizio di molto buono nella prima prova pratica di
valutazione viene ammesso a ripetere la prova medesima ancora per una volta, previa regolare
domanda del conduttore, da presentarsi sempre all’Amministrazione provinciale.
La Commissione provvede all’effettuazione della prova richiesta entro il semestre successivo
all’anno di presentazione della domanda.
ART. 6
DISPOSIZIONI PER L’ISCRIZIONE DEI CONDUTTORI E DEI CANI DA TRACCIA
ALL’ALBO PROVINCIALE
Per l'iscrizione all'Albo Provinciale dei conduttori e dei cani da traccia, i richiedenti devono
presentare alla Provincia la seguente documentazione:
-
dati anagrafici;
eventuale numero dell'autorizzazione di porto di fucile uso caccia;
eventuali caratteristiche del fucile usato nel recupero;
dati dell’animale relativi all’iscrizione all’anagrafe canina in base alla normativa vigente;
esibizione da parte del conduttore dell’attestato di abilitazione rilasciato dalla Provincia.
ART. 7
USO DEI CANI DA TRACCIA
Non possono effettuare operazioni di ricerca e di recupero conduttori e cani che non sono
iscritti nell’Albo Provinciale.
Le operazioni di recupero di cui al presente Regolamento si svolgono sull’intero territorio
provinciale, durante tutti i giorni dell’anno, ed ove necessario, anche nelle zone escluse dall’esercizio
venatorio, previo assenso degli Organismi preposti alla loro gestione.
Nell’esclusivo ambito dell’attività selettiva, il cacciatore che, dal controllo dell’effetto del
tiro, accerti il ferimento di un ungulato deve immediatamente segnalare l’accaduto al Direttore della
Riserva nella quale il fatto si è verificato e provvedere tempestivamente alla ricerca avvalendosi di un
conduttore e del suo ausiliario iscritto all’Albo Provinciale.
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Le operazioni di recupero dovranno svolgersi, nel rispetto delle norme vigenti, dal cacciatore
autore del ferimento e/o dal Direttore di Riserva (o suo delegato) e dal conduttore autorizzato dandone
preventiva comunicazione alla Provincia; alle operazioni di recupero possono partecipare dipendenti
dell’Amministrazione provinciale appartenenti al Corpo di Polizia Ambientale e Territoriale
provinciale;
L’attività di recupero dovrà essere necessariamente concordata con gli Uffici competenti.
Il recupero di ungulati feriti in conseguenza di fatti non attinenti l’esercizio venatorio deve
essere effettuato dal conduttore autorizzato su richiesta, anche verbale, dell’Amministrazione
Provinciale ed in presenza del personale del Corpo di Polizia Ambientale e Territoriale provinciale.
Il recuperatore abilitato e iscritto all’Albo, per le operazioni di recupero, per addestrare e/o
allenare l’ausiliare e per portarsi in zona del recupero, deve essere fornito di contrassegnoautorizzazione per l’accesso alle strade interdette al passaggio di veicoli, rilasciato dalle competenti
Autorità.
L’attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria.
ART. 8
DIVIETI ED OBBLIGHI PER I CONDUTTORI
Non possono operare nelle attività di recupero i conduttori ai quali sia stata comunicata la
sospensione dell’attività venatoria con provvedimento da parte delle Autorità competenti.
L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di escludere dall’Albo di cui all’art. 2, con
provvedimento del Dirigente provinciale competente, i conduttori ed i relativi ausiliari in caso di
inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento nello svolgimento delle attività di
recupero da parte di tali soggetti di cui l’Ente venga a conoscenza.
Ove i conduttori autorizzati senza giustificato motivo rifiutino di svolgere le attività richieste
per più di due volte di seguito verranno esclusi definitivamente dall’Albo di cui all’art. 2.
I conduttori autorizzati iscritti all’Albo di cui all’art. 2 dovranno tempestivamente, e
comunque entra 30 giorni, informare di qualsiasi variazione dei propri dati già comunicati, per
consentire l’aggiornamento dell’Albo.
Entro il 15 febbraio di ogni anno ogni conduttore è tenuto a comunicare all’Amministrazione
provinciale le richieste ricevute, gli eventuali rifiuti a svolgere l’attività di recupero e le relative
motivazioni, gli interventi effettuati e l’esito degli stessi ed ogni altra informazione ritenuta utile.
Inoltre su richiesta dell’Amministrazione provinciale gli stessi saranno tenuti a fornire in qualsiasi
momento tutte le informazioni ritenute necessarie dall’Ente stesso.
ART. 9
ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA TRACCIA
Ai conduttori, sia che risultino già abilitati ovvero ancora da abilitare, è consentito addestrare
e allenare gli ausiliari nelle zone e nei periodi consentiti dalla normativa in vigore.
ART. 10
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti
disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, con particolare riferimento alle
norme che disciplinano il prelievo venatorio nella Regione Friuli-Venezia Giulia.
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Documento firmato da
NOME: Rita Benini
CODICE FISCALE: BNNRTI57S49H199K
DATA FIRMA: 31/03/11 14:13:18
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