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Giuristi dell`Università di Perugia

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Giuristi dell`Università di Perugia
A12
291
Questo libro è stato realizzato grazie al contributo finanziario
dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA
della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI “LORENZO MIGLIORINI”
dell’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza
Giuristi dell’Università di Perugia
Contributi per il VII centenario dell’Ateneo
Giovanni Barberini • Antonio Bartolini • Carlo Calvieri
Severino Caprioli • Francesco Cerrone • Alberto Donati
Adolfo Giuliani • Antonio Palazzo • Marco Pastorelli
Edoardo Ruffini • Anna Talamanca • Ferdinando Treggiari
a cura di
Ferdinando Treggiari
Copyright © MMX
ARACNE editrice S.r.l.
www.aracneeditrice.it
[email protected]
via Raffaele Garofalo, /A–B
 Roma
() 
ISBN
––––
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica,
di riproduzione e di adattamento anche parziale,
con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.
Non sono assolutamente consentite le fotocopie
senza il permesso scritto dell’Editore.
I edizione: giugno 
Indice
 Pio Fedele, maestro di scienza canonistica
Giovanni Barberini
 Pietro Gasparri: ultimo dei concettualisti, primo degli analitici
Antonio Bartolini
 La cattedra di Diritto costituzionale di Manfredi Siotto Pintòr.
Brevi note sull’insegnamento e il metodo giuspubblicistico nella
“Libera” Università di Perugia nei primi anni del Novecento
Carlo Calvieri
 Alessandro Giuliani: la storicità del diritto fra logica ed etica
Francesco Cerrone
 La filosofia del diritto di Antonio Palazzo
Alberto Donati
 Tre giuristi perugini cinquecenteschi: Benincasio Benincasa, Giovan Paolo Lancellotti e Paolo Comitoli
Adolfo Giuliani
 Scienza e insegnamento del diritto civile a Perugia. Dalla Scuola
del commento alla giurisprudenza degli interessi
Antonio Palazzo
 Le Lezioni perugine di Massimo Severo Giannini
Marco Pastorelli

6
Indice
 Lettere da Borgofranco su principio maggioritario e dintorni
Edoardo Ruffini
a cura di Severino Caprioli e Ferdinando Treggiari
 La tradizione degli studi di Diritto canonico ed ecclesiastico nell’Università di Perugia. Vincenzo Del Giudice, un maestro del Novecento
Anna Talamanca
 Giuristi tra scienza e pratica
Ferdinando Treggiari
Giuristi dell'Università di Perugia
ISBN 978-88-548-3212-1
DOI 10.4399/97888548321211
pag. 7–29
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica
Giovanni Barberini
Ricordare Pio Fedele, maestro insigne nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia e poi in quella dell’Università di Roma
“La Sapienza”, significa ricordare uno dei più raffinati giuristi canonisti dell’epoca contemporanea; e non si può parlare e discutere di
scienza canonistica senza parlare di Pio Fedele. Il suo magistero si è
svolto a Perugia per un lunghissimo periodo, dal  al , ma esso
non è rimasto circoscritto né agli studenti, né agli studiosi che sono stati
stimolati dai risultati della sua ricerca scientifica, che abbiano o no condiviso le soluzioni e le conclusioni presentate. Egli ha insegnato con la
sua paziente dedizione allo studio, con la lettura attenta delle fonti e
della canonistica classica, con la meditazione sui lavori degli altri studiosi, e poi con le sue pubblicazioni conosciute in tutto il mondo. Questa fama non riusciva a scalfire il suo temperamento di persona riservata, schiva e parsimoniosa; Pio Fedele sapeva però essere un
conversatore brillante se coloro che lo incontravano erano in grado di
stimolare i suoi interessi e la sua cultura.
Scientificamente, fu allievo di Roberto De Ruggiero e poi di Filippo
Vassalli a Roma, quindi Pio Fedele nacque come civilista e questo
dato segnò molto la sua produzione scientifica. Cominciò ad occuparsi
nel lontano  di temi rilevanti per il diritto civile nei quali però seppe
subito cogliere con originalità la rilevanza canonistica, soprattutto sui
temi relativi al matrimonio; anche perché si dimostrò molto sensibile
. Era nato a Ceccano (Frosinone) il  novembre  ed è morto a Roma il  febbraio
.


Giovanni Barberini
alla forte ripresa degli studi ecclesiasticistici e canonistici che avrebbe
consentito il radicamento di tali materie nelle università statali.
La solidità della preparazione scientifica di Pio Fedele, come si manifestò poi nell’elaborazione canonistica, si spiega con il riuscito amalgama di tre interessi culturali come avvertiti da un grande e vero studioso quale egli era: teoria generale del diritto, diritto civile e diritto
canonico. Tutto questo era sostenuto dal nutrito bagaglio di un approfondito studio storico e di scienza teologica, ambedue indispensabili
per chi vuole studiare il diritto canonico; una carenza che egli avvertiva
in alcuni suoi colleghi. Ma non si può dimenticare la sua cultura classica e letteraria in particolare, che gli consentì di discettare di diritto canonico leggendo Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Alessandro
Manzoni. Nessun altro studioso lo avrebbe osato. E va ricordato l’ammirato interesse con cui il corpo docente dell’Università di Perugia
ascoltò la sua prolusione, all’inizio dell’anno accademico -, dedicata a “Dante e il concetto di diritto”.
Le trattazioni via via più numerose attinenti soprattutto al diritto canonico, che gli consentiranno di ricevere prima l’incarico di diritto ecclesiastico nell’Università di Urbino nel  e poi di vincere il concorso
nazionale per la cattedra della stessa disciplina nel  presso l’Università di Perugia, nascono da spunti e da argomenti fondamentalmente
privatisti e civilisti; ma era sempre molto forte e presente la trama teorica affrontando i vari temi con la quale Fedele dimostrerà particolare
dimestichezza. Nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia fu attivato e gli fu affidato anche l’incarico di insegnamento di diritto canonico. A lungo le sedi preferite per i suoi scritti furono le riviste «Il diritto ecclesiastico», l’«Archivio di diritto ecclesiastico» (da lui
fondato) e poi, dal , «Ephemerides iuris canonici» che rappresentò
la sua creatura preferita e che ben presto si impose come la rivista canonistica autorevolissima, molto seguita e circondata sempre da grande
attenzione per i suoi contenuti, anche perché fu la prima ad essere edita
come specialistica della materia, espressione della scuola canonistica
laica italiana. Pio Fedele fu un riconosciuto grande maestro canonista
prima che un autorevole ecclesiasticista.
Il cammino scientifico di Pio Fedele è segnato da una produzione imponente: poco meno di  titoli fra volumi, articoli, rassegne, raccolte,
voci di enciclopedie; inoltre, più di  recensioni, note a sentenze, presentazioni e schede bibliografiche. Da questo materiale, sempre inte-
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

ressantissimo, si evince la fantastica capacità di Pio Fedele di spaziare
con padronanza sicura delle materie nei diversi campi della scienza giuridica.
Il primo lavoro scientifico – in assoluto – fu pubblicato nel  su
«Il diritto ecclesiastico» e riguardava l’error qualitatis redundans in errorem personae: un classico tema del diritto canonico matrimoniale vigente con numerosi spunti civilistici; era un tema che aveva costituito
l’argomento della sua tesi di laurea di cui era stato relatore il prof. De
Ruggiero. Ancor oggi impressiona il corredo bibliografico che si trova
nell’articolo. Il diritto matrimoniale ha preso poi grande parte della sua
produzione scientifica, in tutti i suoi aspetti. A questo lavoro del 
seguirono altri articoli sempre nel campo del diritto matrimoniale, fra
diritto civile e diritto canonico. Rileggendo oggi quei primi lavori pubblicati negli anni trenta del secolo scorso è possibile ancora cogliere la
spinta fortissima che pervase Fedele verso gli studi di diritto canonico,
in questo incoraggiato dal prof. Filippo Vassalli, in un periodo in cui
non erano molti i cultori di questa disciplina. Via via fu preso da un interesse sempre più forte e profondo, fin quasi all’entusiasmo; la cattedra conseguita a soli  anni soprattutto con titoli canonistici lo confermò certamente sulla bontà delle sue scelte.
Un gusto della scoperta è dato cogliere nello scritto pubblicato in
«Studi Urbinati» intitolato Generalia iuris principia cum aequitate canonica servata, riprendendo la formulazione del can.  del codice canonico del . L’argomento dell’equità canonica, fra altri, segnò la produzione scientifica di Pio Fedele che sul tema ha lasciato pagine molto
belle e stimolanti. Si può dire che fin da questo scritto cominciò a manifestarsi l’originalità del suo pensiero: una originalità coraggiosa che
lo portò a confrontarsi e anche a polemizzare con altri autorevoli studiosi, suoi cari amici, come Pio Ciprotti e Orio Giacchi. Nei suoi lavori
compaiono nomi prestigiosi della scienza giuridica contemporanea
con i quali ebbe intensi rapporti di studio, senza rifuggire da vivaci polemiche se le riteneva necessarie: Capograssi, Carnelutti, Scialoja,
Astuti, Jemolo, Edoardo Ruffini, Del Giudice, Graziani, Le Bras, Gaudemet, Kuttner, Falco, Lombardia e molti altri. Non si possono dimenticare insigni prelati della Curia romana, come i cardinali Pericle
Felici, Castillo Lara, Fagiolo, Sabattani, e altri, e i professori gesuiti Lener e Navarrete; tutti dimostrarono al prof. Fedele grande stima e sincera amicizia.

Giovanni Barberini
Credo che oggi debba destare molta meraviglia e anche ammirazione
il lavoro di ricerca scientifica e di studio svolto fra il  e il  dalla
generazione di giovani professori giunti da poco tempo alla cattedra
universitaria. Superando difficoltà inimmaginabili trovavano le forze necessarie e i finanziamenti indispensabili per pubblicare articoli e scritti
che spaziavano nel mondo del diritto, quasi assenti (ma di fatto non lo
erano) dai drammi che in quegli anni colpivano la nazione. Di questo,
si ha una bella diretta testimonianza dello stesso Fedele che, ricordando
la fondazione della rivista «Meridiano. Rassegna di vita sociale e politica», ha scritto: «In uno dei periodi più drammatici della storia di questa nostra povera Italia era ancora dinanzi al nostri occhi atterriti lo
sconcertante spettacolo delle rovine materiali e morali causate dall’infame e infausta guerra nazifascista, della quale non era ancora spenta
l’eco sinistra».
Voglio ricordare come nasceva uno scritto di Pio Fedele. Esso nasceva
con una elaborazione che si sviluppava gradualmente con riflessioni e integrazioni, con le quali egli sembrava far chiarezza nei propri pensieri,
fino a giungere alla forma definitiva, anche a distanza di anni. Le sue più
complesse e ampie trattazioni erano spesso il frutto di articoli e di riflessioni sovente nate da casi giurisprudenziali e comunque da una elaborazione prolungata. Nulla gli sfuggiva, né sentenze, né pubblicazioni, né
scritti, sempre pronto a confrontarsi, a discutere, a polemizzare. Anche
gli scritti più brevi che non apparivano come trattazioni, come le Postille
o i Ricordi o le Note a sentenze o le Risposte, erano carichi di spunti dottrinali. Sugli stessi argomenti (potrei citare i temi dell’essenza del matrimonio, del consenso matrimoniale, dell’equità, dell’ordinatio ad prolem, dell’impotenza nel matrimonio) ritornava più volte riproponendoli
ma anche arricchendoli di riflessioni ai fini delle conclusioni. Come ho
detto, molti spunti venivano a lui da casi risolti dalla giurisprudenza; e
in molti di essi era stato parte in causa nel periodo in cui più esercitò la
professione di avvocato rotale. La sua prosa era complessa; con essa egli
sembrava inseguire pensieri e intuizioni; una prosa poco adatta per un
manuale ad uso degli studenti, che egli mai scrisse.
Grande attenzione e approfondita riflessione dedicò alle innovazioni
dottrinali portate dai documenti del Concilio Vaticano II e da quelli di
. Un quindicinale del , in Studi in memoria di Mario Petroncelli, I, Jovene, Napoli
, p. .
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

Paolo VI. Con molta soddisfazione, quasi fanciullesca, volle sentirsi in
sintonia con il magistero del Concilio Vaticano II, almeno su due questioni da lui ritenute fondamentali. La prima riguardava il fine dell’ordinamento canonico, la salus animarum, la sua “scoperta” che vedeva
canonizzata nel can. ; norma che nel vecchio codice non esisteva,
da lui propugnata come immanente in tutto l’ordinamento canonico,
divenuta principio universale di diritto positivo, suscettibile, a suo
giudizio, di inimmaginabili applicazioni. La seconda riguardava
l’aspetto pubblicistico del diritto della Chiesa e quasi con enfasi ricordava il passo di un discorso di Paolo VI del  che precisava come i
diritti fondamentali dei battezzati possono essere esercitati solo in comunione con la Chiesa. Anche in questo – in qualche modo sofferto periodo di studio – molto interesse dedicò alla dottrina matrimoniale. Con
lo spirito del vero studioso si confrontò con una dottrina che andava,
per così dire, a scompaginare quella costruzione dottrinale che egli
aveva contribuito con molta determinazione ad affermare. Non accettava, comunque, le superficialità che si divulgavano circa il c.d. carattere personalistico del vincolo matrimoniale. Egli era fortemente ancorato ad una visione e ad una concezione giuridica del matrimonio.
Il  gennaio , in un’aula della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” avvenne la cerimonia della consegna della Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, in due volumi, ricchi di contributi scientifici di  studiosi italiani e stranieri. Fu invitato
il prof. Pedro Lombardia, dell’Università Complutense di Madrid,
nella sua qualità di Presidente della Consociatio internationalis studio
iuris canonici promovendo, a tenere l’orazione ufficiale per illustrare
l’opera dell’insigne Maestro. Il prof. Lombardia dedicò, a ragione,
una parte considerevole della sua orazione all’opera Discorso generale
sull’ordinamento canonico affermando che il momento storico in cui la
riflessione sul principio della salus animarum, come principio-base e sintesi di tutto il corpo legislativo della Chiesa «raggiunse la sua massima
forza creativa e l’analisi delle sue conseguenze la maggiore vis expansiva fu nel , allorché Pio Fedele pubblicò il suo Discorso generale».
Conferma emblematica Pedro Lombardia vedeva nel can.  del codice canonico del  che, chiudendo il corpo di leggi, sancisce che
ogni provvedimento disciplinare sia assunto «servata aequitate canonica
et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet». Il canonista spagnolo continuò ricordando:

Giovanni Barberini
aveva ragione A.C. Jemolo nel vedere in questo breve libro, suggestivo e brillantissimo, «una di quelle opere che serbano la loro utilità e la loro dignità, e
che possono segnare una pietra miliare, quando anche non una sola delle conclusioni cui pervengono sia accettata, o resti ferma: esse fanno epoca non per
le conclusioni che pongono, ma per i problemi che agitano».
Jemolo scrisse così lodevolmente pur non condividendo alcune pagine del lavoro. Lo stesso Jemolo, suo grande estimatore, in una lettera
del  gennaio , lo gratificava riconoscendogli lo «spirito di fine giurista, di contemplatore della realtà, di storico e di conoscitore della teologia e della morale cattolica; cioè con quella pluralità d’interessamenti che è indispensabile per giungere a risultati che tutti possano
accettare». Di problemi ineludibili il libro di Fedele però ne pose, se è
vero che, pur se non molti studiosi accettarono tutte le affermazioni di
questa profonda riflessione sulle linee maestre dell’ordinamento giuridico della Chiesa, dal momento della pubblicazione dell’opera quasi
tutti gli studiosi di teoria generale del diritto canonico sono stati quasi
obbligati a prendere posizione su alcuni dei numerosi problemi posti
allora da Pio Fedele. Essa insomma, sviluppata in sole  pagine, rappresentò un punto di riferimento obbligato. Quest’opera, che era stata
preparata da una Introduzione allo studio del diritto della Chiesa, merita ancor oggi attenzione. L’opera era stata scritta da Fedele all’età di
soli  anni, fra i primi nella storia moderna del diritto canonico, e affrontava con coraggio tre temi basilari del diritto della Chiesa, con tutte
le loro implicazioni e applicazioni: il problema della giuridicità dell’ordinamento canonico, la rilevanza giuridica del principio religioso e
la natura pubblica del diritto della Chiesa. Non si può non condividere
la rilevanza dell’opera; il suo autore si presentava come un caposcuola
a livello mondiale. Alcune affermazioni di Fedele contenute nel suo Discorso suonavano certamente come dogmatiche, non furono condivise
da molti soprattutto dopo il Vaticano II, ma erano fondamentali nella
logica della trattazione:
si deve ricordare che il più sicuro e manifesto argomento per respingere dal
territorio dell’ordinamento canonico la distinzione di diritto pubblico e diritto
privato e per affermare che tutto il diritto della Chiesa deve considerarsi
come pubblico si deve trarre dalla contemplazione del fine e del carattere peculiari di questo diritto […]. La posizione dell’individuo nella Chiesa è quella
di soggezione ad un fine che lo trascende. La tutela giuridica è tutela non de-
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

gli interessi e dei fini particolari dei soggetti, ma di un interesse e di un fine superiore, soprannaturale. Agli individui non è riconosciuta alcuna autonomia
e libertà nella cura e nella soddisfazione del proprio interesse. Ora, poiché questa autonomia e questa libertà sono caratteristiche del rapporto di diritto privato, è evidente che quando esse mancano siamo fuori del campo del diritto
privato […]. Inoltre, sebbene il diritto canonico arrivi, come nessun altro diritto, con le sue prescrizioni, al lato più intimo della vita degli uomini […], tuttavia l’unica missione che esso si attribuisce abbraccia l’universalità del genere
umano […]. Onde il suo fine supremo – la salvezza eterna delle anime – postula il riferimento delle sue disposizioni legislative e regolamentari agli uomini
considerati uti universi, non già agli uomini considerati uti singuli.
Ho voluto ricordare una pagina, scientificamente molto “provocatoria”; ma voglio ricordare anche la modestia con cui Pio Fedele nel 
presentava il suo scritto, prima di dare inizio alla trattazione:
con questo “Discorso generale”, a cui forse si converrebbe più la forma orale
che la scritta, tanto è volutamente spoglio di erudizione, di richiami bibliografici, di citazioni, che talvolta servono solo a supplire la povertà del pensiero,
ho inteso offrire il primo frutto di alcune meditazioni, che vorrebbero essere
utili alla scienza, alla scuola e alla pratica. Se queste, come spero, ne trarranno
qualche giovamento una fede più salda mi sosterrà nell’ardua impresa di condurre in porto un lavoro, lungamente vagheggiato, di ben più ampio respiro,
sullo spirito del diritto della Chiesa.
Intendeva parlare del volume Lo spirito del diritto canonico che
verrà edito nel . Questa posizione dottrinale di Pio Fedele può essere ben compresa se si tiene presente la sua naturale sfiducia, anzi, contrarietà, all’utilizzazione nel diritto canonico di nozioni e costruzioni tecniche proprie del diritto dello Stato moderno; egli temeva, a ragione,
che la loro applicazione, se indiscriminata, impedisse di cogliere il genuino spirito del diritto canonico.
Nell’edizione del , Pio Fedele pone il suo Discorso generale di
fronte alla critica e poi svolge molte considerazioni sul diritto canonico
dopo il Vaticano II. Anzitutto, per quanto concerneva le discussioni
provocate dall’opera, Pio Fedele scriveva che ad essa
è toccata una sorte certamente sproporzionata al suo contenuto e soprattutto
inadeguata al merito del suo autore, la sorte insperata ed ambita di esser preso
in attenta considerazione da numerosi studiosi seri, canonisti e, quel che più

Giovanni Barberini
mi ha lusingato, non canonisti. Avverto subito che i dissensi hanno superato
di gran lunga i consensi. Ma, se questi sono stati per me fonte di viva soddisfazione, quelli mi sono stati particolarmente fruttuosi, poiché mi hanno fornito la gradita occasione di rimeditare sullo scopo generale del mio lavoro e
su una serie di temi particolari, che, in seguito alle osservazioni fattemi, sono
diventati problemi.
Riprendeva le questioni fondamentali su cui si era scientificamente
esposto, polemizzando, ampliando i concetti, integrando, precisando,
ma senza arretrare da quelli che egli riteneva i principi caratterizzanti
e immutabili del diritto della Chiesa. Per quanto riguardava la letteratura canonistica seguente al Concilio, non seppe nascondere la sua soddisfazione esaminando il magistero di Paolo VI in particolare sul tema
della natura giuridica dell’ordinamento canonico.
Scriveva che il papa
contro gli atteggiamenti antigiuridici, antigerarchici ed autoritari, assunti da
più parti, ed anche autorevolmente, nei confronti dell’Ecclesia iuris a favore
dell’Ecclesia caritatis – atteggiamenti che risalgono alla rappresentazione dantesca del diritto canonico, secondo la quale l’Ecclesia spiritualis deve prevalere
sull’Ecclesia carnalis – in varie occasioni ed a più riprese ha tenuto ad affermare
anche per la Chiesa la necessità di un ordinamento giuridico, di una struttura
gerarchica e del principio di autorità
senza però poter concedere spazio ad un positivismo giuridico. Rivendicava la logica della sua posizione dottrinale «tutta ancorata com’è, e
come ben sanno coloro che proprio per questo l’hanno criticata, ad un
leit-motiv, quello della salus animarum, così antagonista rispetto al positivismo giuridico e al principio di legalità, così congeniale con quanto
è antitetico all’uno ed all’altro».
Mi sono soffermato a riflettere, seppur brevemente, su questa fondamentale e magistrale opera che ho sempre considerato con particolare interesse, che lo stesso Maestro mi ha comunicato. Ma il Discorso
va letto, per così dire, con l’altra fondamentale opera, già ricordata, dedicata a Lo spirito del diritto canonico, del .
Sono moltissimi i lavori – articoli e volumi, senza dimenticare le note
a sentenze – riguardanti vari temi di diritto matrimoniale canonico.
Come ho già fatto cenno, Fedele fu obbligato a confrontare le sue posizioni in materia matrimoniale con la dottrina del Vaticano II. Nella sua
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

produzione manca un volume comprendente tutto il suo pensiero in materia; ma, dopo le elaborazioni relative all’impotenza, al consenso e alle
proprietà del matrimonio, devo ricordare i lavori che sembrano fondamentali nella fase postconciliare: L’ordinatio ad prolem e i fini del matrimonio con particolare riferimento alla Costituzione Gaudium et Spes
del Concilio Vaticano II (); L’essenza del matrimonio canonico ();
Introduzione al diritto matrimoniale canonico, nel quale sono ripresi e sviluppati e, in qualche modo, aggiornati temi in precedenza trattati ()
e L’essenza del matrimonio e la sua esclusione (). In questi scritti, cui
ne dovrebbero essere aggiunti altri, in particolare quelli pubblicati sulla
sua rivista «Ephemerides», è evidente la ritrosia ad accogliere e a far propria quella concezione personalistica che poi sarà adottata in larga misura dal codice canonico del . Finché fu possibile egli tenne la concezione c.d. procreazionista del matrimonio che, fra l’altro, gli faceva
escludere la rilevanza giuridica dell’amore coniugale.
Pedro Lombardia, nell’orazione ufficiale sopra ricordata, ha dedicato attenzione anche alla monografia La libertà religiosa: un libro difficile da capire ma, una volta meditato, molto bello. Il volume fu libro
di testo per gli studenti di Perugia per molto tempo. Essi avevano molta
difficoltà ad assimilarlo, ma comunque riuscivano a gustare alcune tematiche. Secondo Lombardia, Fedele avvertì il “clima di libertà” che
fece seguito al periodo del regime totalitario. Opportunamente Lombardia coglieva alcuni elementi caratterizzanti dello scritto: un ritorno
a Francesco Ruffini, che Fedele ammirava “con tanto affetto”; l’atteggiamento polemico e la franca dialettica che compaiono in ogni pagina; il concetto “negativo” di libertà religiosa pur sostenendo il dovere
degli universi cives a non interferire nella sfera privata del singolo; infine,
la concezione unitaria delle libertà. Fra tutti gli argomenti trattati nel
volume va ricordato quello che, a mio giudizio, manifesta la completa
libertà di pensiero di Fedele: il capitolo III Libertà religiosa e uguaglianza. Egli evidentemente riteneva intoccabile il principio di libertà
religiosa dei singoli, in tutte le sue implicazioni, ma non temeva di essere considerato un fautore del confessionismo di Stato, facendo sua la
posizione dottrinale di Francesco Ruffini (prima ancora di Ahrens e di
Kahl) secondo cui rispondeva alla logica respingere un principio di
uguaglianza assoluta e astratta applicato tout court in Italia alla confessione cattolica e alle altre confessioni religiose. Ricordo la passione
che dimostrava quando cercava di far capire agli studenti che «trattare

Giovanni Barberini
in modo uguale rapporti giuridici disuguali è altrettanto ingiusto quanto
il trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali»; inoltre, che «il
vero principio di parità non suona: a ciascuno lo stesso, ma a ciascuno
il suo». Le pagine di La libertà religiosa sono una stupenda dimostrazione dell’onestà intellettuale di Pio Fedele, uomo libero, con il gusto
della libertà.
Termino questo ricordo del Maestro trascrivendo alcuni passi del discorso, commovente e pieno di intensità interiore, da lui pronunciato
al momento della consegna della Raccolta di scritti in suo onore nel gennaio ; sono pensieri e sentimenti che egli forse avvertiva di dover
lasciare come ricordo a tutti noi che ascoltavamo.
Ringrazio di cuore l’amico Pedro Lombardia sia per quanto benevolmente ha
detto sia per il viaggio da lui affrontato da Madrid a Roma proprio per parlare di me in questa occasione che è insieme occasio e occasus: occasione di incontro per ritrovarci con i valori umani di cui ognuno di noi è portatore e che
acquistano un significato particolare nello spirito del diritto canonico, e occasus perché nell’occasione si celebra il tramonto di uno che, come me, ha consumato l’intero corso della sua vita nello studio e nella ricerca di ciò che costituisce l’anima del diritto canonico, il tramonto, dicevo, di uno che, come me,
ha sempre creduto nei valori della vita e che perciò oggi afferma di credere anche nel valore della morte, un tema quello della morte, che (come quello della
grazia) purtroppo sfugge quasi a tutti i cultori di diritto canonico, e che invece
è così immanente ad esso da dare senso e contenuto al fine supremo della legge
canonica, che è la salus animarum.
Dopo aver espresso i suoi ringraziamenti a chi aveva organizzato
l’evento, a chi aveva partecipato e a chi aveva prodotto un contributo
negli Scritti, e dopo aver ricordato in modo particolare Perugia «a me
tanto cara, dove ho trascorso gli anni migliori della mia vita e dove è
sbocciato il frutto d’amore, santificato nel matrimonio, che ha formato
la mia famiglia» (il pensiero era per la sua amata Clelia), Pio Fedele così
continuava con franchezza quasi disarmante considerato il momento:
ma non possiamo lasciarci senza che pure io dica qualcosa di me, tralasciando
gli infiniti ricordi, piacevoli e non, i soprusi che ho subìto, le amarezze patite,
i sacrifici sofferti; tutte cose a cui non davo e non do peso alcuno, perché non
valgono niente di fronte all’animo sincero e puro dello studioso, ma valgono
semmai e soltanto a dare la misura umana, non dico meschina ma certamente
povera di chi in un modo o in un altro procura sofferenze al prossimo. Non
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

sono queste le cose che possono valere sul piano accademico, bensì la ricchezza
interiore, che, chiunque ed in qualsiasi sede chiamato a scoprire ed insegnare
la verità, sa dare agli altri. E – se almeno oggi in questa occasione mi è consentita una punta di orgoglio – io credo di aver dato qualcosa al mondo del
diritto, ed a quello del diritto canonico in particolare.
Si dilungava a riflettere su due cose che gli erano state sempre a
cuore: la salus animarum fine supremo della legge canonica e poi il carattere pubblicistico di tutto il diritto della Chiesa, una posizione «variamente avversata, notava polemicamente, nel corso degli anni da
parte di chi, in definitiva, non riusciva né ad intuire né a capire dal di
dentro lo spirito del diritto canonico». Ma con soddisfazione ricordava
il riconoscimento che gli era venuto da quanto aveva scritto il canonista mons. Fagiolo nel , su «Ephemerides iuris canonici», secondo
cui questa sua posizione aveva anticipato lo spirito del Concilio Vaticano II. Concludeva questa parte del discorso dicendo: «Spero che
quanto sto dicendo quest’oggi possa servire agli studiosi del futuro,
prima di tutto per il bene della scienza, e poi per avere ancora la consolazione di sapere che c’è gente che pensa veramente e che pensa liberamente, come si conviene ai figli di Dio». Poi, provocando commozione, pronunciava parole che mettevano in luce tutta la sua ricca
personalità.
Io, per mio conto, non vorrei più pensare, o, per lo meno, non vorrei più pensare per scrivere; esco ogni mattina da casa e penso, ma non più nel chiuso di
una biblioteca, penso per strada, all’aria aperta, penso leggendo il giornale,
penso in mezzo al traffico caotico, penso davanti ai modelli dei missili e dei
computers, penso incontrando i barboni, penso sentendo dire che c’è gente
che muore per fame, penso davanti ad una umanità che va e corre come impazzita, e corre chissà dove! Penso osservando le masse che vanno dal Papa,
penso davanti al Papa, che parla come Maestro di Verità, e alla fine mi chiedo:
servono – se pure devo constatare che pensare e scrivere è un’esigenza insopprimibile dell’uomo che vuole manifestare così il suo mondo interiore e
dare anche in questo modo testimonianza di se stesso nella storia –, servono,
dicevo, scritti e trattati a non finire per vivere in pace e per aiutare gli altri a
vivere in pace? Come risponde il diritto canonico a tutto questo? Pensateci,
come faccio io, e vi auguro di scoprire che c’è un libro che supera ogni trattato, un libro di una semplicità estrema, il Vangelo, ed accanto ad esso c’è il
Pastore della Chiesa che vi guida: questo vi basti a vostro salvamento.

Giovanni Barberini
Bibliografia di Pio Fedele
La presente bibliografia, con esclusione di note a sentenze, schede
bibliografiche, recensioni e presentazioni, è stata compilata utilizzando
quella pubblicata nel vol. I della Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele del , gli elenchi stesi dal prof. Fedele e le ricerche personali sui
titoli più recenti.
Abbreviazioni
Arch. dir. eccl.: Archivio di diritto ecclesiastico
Arch. giur.: Archivio giuridico
Arch. pen.: Archivio penale
Coll. di monografie dir. priv.: Collana di monografie di diritto privato
Diz. prat. dir. priv.: Dizionario pratico del diritto privato
Eph. i. c.: Ephemerides iuris canonici
Giur. comp. dir. civ.: Giurisprudenza comparata di diritto civile
Giurispr. compl. Corte Supr. di Cassaz.: Giurisprudenza completa della Suprema Corte di Cassazione
Giurispr. ital.: Giurisprudenza italiana
Il dir. eccl. e rass. dir. matr.: Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale
Il F. ital.: Il Foro italiano
Rev. esp. der. can.: Revista española de derecho canónico
Riv. dir. civ.: Rivista di diritto civile
Riv. ital. dir. e proc. pen.: Rivista italiana di diritto e procedura penale
Riv. ital. sc. giur.: Rivista italiana per le scienze giuridiche
Riv. dir. matr. ital. e dei rapp. di fam.: Rivista di diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di
famiglia
Riv. dir. priv.: Rivista di diritto privato
Riv. ital. dir. pen.: Rivista italiana di diritto penale
“Error qualitatis redundans in errorem personae”, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , ,
pp.  ss.
Diritto d’uso perpetuo a favore di ente ecclesiastico: codice civile, leggi eversive, leggi
concordatarie, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp.  ss.
Figlio nato “extra torum” e matrimonio putativo, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , ,
pp.  ss.
Su un caso controverso di impotenza muliebre, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , ,
pp.  ss.
Impedimenti pubblici occulti e dubii nel matrimonio putativo, in Il dir. eccl. e rass. dir.
matr., , , pp.  ss.
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

Figlio nato “extra torum” e dispensa da matrimonio rato e non consumato, in Il dir. eccl.
e rass. dir. matr., , , pp.  ss.
“Metus ab extrinseco iniuste incussum consulto illatus”, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr.,
, , pp.  ss.
Appunti sui vizi del consenso matrimoniale. Metus ab estrinseco iniuste incussus consulto illatus, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp.  ss.
Sull’espressione “metus cadens in virum constantem” nella violenza come vizio del consenso matrimoniale, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp.  ss.
Condizione di non celebrare il matrimonio religioso apposta alla istituzione di erede del
coniuge superstite, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp.  ss.
Effetti civili del “titulus patrimonii”: Concordato  febbraio  del Regno delle due
Sicilie; legislazione civile; regime concordatario italiano, in Il dir. eccl. e rass. dir.
matr., , , pp.  ss.
Generalia iuris principia cum aequitate canonica servata (Contributo alla interpretazione
del can.  C.J.C.), in Studi Urbinati. Rivista di scienze giuridiche, X, , pp. 
ss.
Osservazioni su una nota alla sentenza Aegypti  giugno  coram Prior della Sacra
Romana Rota, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp.  ss.
Condizione di vedovanza e matrimonio di coscienza, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., ,
, pp.  ss.
Il funzionario di fatto nel diritto canonico, in Studi in onore di Francesco Scaduto, I, Poligrafica universitaria, Firenze , pp.  ss.
“Intentio” e “conditio contra matrimonii substantiam”, in Riv. di dir. priv., /, , pp.
 ss.
Il matrimonio dello scomparso. Progetto di riforma del libro primo del codice. Diritto
canonico – Regime concordatario, in Riv. dir. civ., , , pp.  ss.
La simulazione nel matrimonio civile, in Riv. dir. matr. ital. e dei rapporti di fam., , ,
pp.  ss.
Ancora sulla condizione di vedovanza rispetto al matrimonio religioso, in Riv. dir. matr.
ital. e dei rapporti di fam., , , pp.  ss.
L’art.  della Legge  maggio , n. , in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp.
 ss.
Il principio “nullum crimen sine praevia lege poenali” e il diritto penale canonico, in Riv.
ital. dir. pen., , , pp.  ss.
Delle pensioni ecclesiastiche, Giuffrè, Milano 
Il problema dell’“animus communitatis” nella dottrina canonistica della consuetudine,
Giuffrè, Milano 
Considerazioni sull’efficacia dei patti nudi nel diritto canonico, in Annali dell’Università di Macerata, LI, , pp.  ss.
Appunti di diritto concordatario, in Studi Urbinati. Rivista di scienze giuridiche, XI, ,
pp.  ss.
L’art.  ult. cpv. della legge  maggio , n. , in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., ,
, pp.  s.

Giovanni Barberini
L’autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici. Diritto dello Stato – Diritto della
Chiesa – Regime concordatario, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp.  s.
Programma per uno studio sullo spirito del diritto della Chiesa, in Annali della Facoltà
di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, LI, , pp.  ss.
Patrimonio, “Coll. di monografie dir. priv., ”, Athenaeum, Roma 
Patrimonio ecclesiastico, in Diz. prat. dir. priv., V, I, Vallardi, Milano -, pp. 
ss.
Pensioni ecclesiastiche, in Diz. prat. dir. priv., V, I, cit., pp.  ss.
L’essenza della buona fede nella dottrina canonistica del matrimonio putativo, in Riv.
dir. civ., , , pp.  ss.,  ss. e  ss.
Valore delle norme concordatarie nell’ordinamento canonico, in Chiesa e Stato. Studi
storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia, II,
Vita e Pensiero, Milano , pp.  ss.
Patrimonio sacro, voce in Nuovo Digesto italiano, IX, Utet, Torino , pp.  ss.
Patronato, voce in Nuovo Digesto italiano, IX, cit., pp.  ss.
Pontificalis (Liber), voce in Nuovo Digesto italiano, IX, cit., pp.  ss.
Sacramenti, voce in Nuovo Digesto italiano, IX, cit., pp.  ss.
Il problema dello studio e dell’insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico in Italia, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale (Premessa), in
Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale, a) In tema di “intentio” e “conditio contra matrimonium substantiam”, in Arch. dir. eccl., , , pp.
 ss. e  ss.
Sulla pretesa analogia, agli effetti meramente civili, tra dispensa dal matrimonio rato e
non consumato e dichiarazione di nullità del matrimonio, in Arch. dir. eccl., , ,
pp.  ss.
Sulla personalità giuridica dei singoli enti ecclesiastici, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Sul nuovo ordinamento dei tribunali ecclesiastici in Italia per la trattazione delle cause
matrimoniali, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Ancora su lo studio e l’insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in
Italia, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale, f) “Vis et metus”
e simulazione, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Sugli effetti civili di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio “ex capite conditionis contra substantiam”, in Arch. dir. eccl., , , p.  ss.
Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale, e) “Metus consulto
illatus”, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
La volontà e la causa nei rescritti pontifici, in Studi di storia e diritto in onore di Carlo
Calisse, II, Giuffrè, Milano -, pp.  ss.
Sui limiti della competenza della S. Congregazione dei Sacramenti sulle cause di nullità
di matrimonio, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
“Conscientia angelica, bestialis, rationabilis”, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

Ancora in tema di “intentio” e di “conditio contra matrimonii substantiam”, in Arch.
dir. eccl., , , pp.  ss.
La conferma degli atti giuridici nel diritto canonico, in Studi in onore di Arrigo Solmi,
II, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Introduzione allo studio del diritto della Chiesa, Cya, Firenze 
Considerazioni canonistiche sulla disciplina del matrimonio nel nuovo codice civile, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, LIV, , pp.  ss.
Discorso generale sull’ordinamento canonico, Cedam, Padova 
Contributi alla teoria canonistica dei vizi del consenso matrimoniale, Cya, Firenze 
Condizione di non procreare apposta al matrimonio civile, in Arch. dir. eccl., , , pp.
 ss.
In tema di “ius accusandi nullitatem matrimonii”, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Intorno ad un novissimo manuale di diritto matrimoniale canonico, in Arch. dir. eccl.,
, , pp.  ss.
Un nuovo caso di infermità mentale come causa di nullità del matrimonio?, in Arch.
dir. eccl., , , pp.  ss.
Diritto processuale canonico e dogmatica giuridica moderna, in Arch. dir. eccl., , ,
pp.  ss.
In tema di “animus se non obligandi” e “animus non adimplendi” nella “intentio” e nella
“conditio contra matrimonii substantiam”, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Nota al responso “De separatione coniugum”,  aprile , della Pont. Commissio ad
codicis canones authentice interpretandos, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Principi e direttive in materia matrimoniale in un discorso di Pio XII, in Arch. dir. eccl.,
, , pp.  ss.
In tema di dichiarazione di morte presunta, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
In tema di “intentio” e “conditio contra bonum sacramenti”, in Arch. dir. eccl., , ,
pp.  ss.
A proposito di indagini prematrimoniali disposte dalla S. Congregazione dei Sacramenti,
in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
In tema di “error qualitatis redundans in errorem personae”, in Arch. dir. eccl., , ,
pp.  ss.
In margine ad una polemica, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
In tema di impotenza muliebre, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Il principio della certezza morale nei giudizi in un discorso di Pio XII, in Arch. dir. eccl.,
, , pp.  ss.
Prova dell’impotenza e dell’inconsumazione del matrimonio, in Arch. dir. eccl., , ,
pp.  ss.
Chi è “inhabilis ad accusandum matrimonium”?, in Arch. dir. eccl., , ,  ss.
Precedenti canonistici dell’art.  del nuovo codice civile, in Annali della Facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, XVI, , pp.  ss.
In margine ad un discorso di Pio XII, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Il mio “Discorso generale sull’ordinamento canonico” di fronte alla critica, in Arch. dir.
eccl., , , pp.  ss.,  ss.,  ss. e  ss.

Giovanni Barberini
Postilla a una nota di F. Carnelutti, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Il XXV anniversario del “Codex iuris canonici”, in Arch. di dir. eccl., , , pp.  ss.
Un convegno canonistico a Roma, in Arch. di dir. eccl., , , pp.  ss.
La certezza del diritto e l’ordinamento canonico, in Arch. dir. eccl., , , pp.  ss.
Ancora su la natura del matrimonio e l’oggetto del consenso matrimoniale, in Arch. dir.
eccl., , , pp.  ss.
A proposito di eventuali perfezionamenti della legislazione ecclesiastica in materia matrimoniale, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., LIV, , pp.  ss.
Ultime battute di una polemica, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., LIV, , pp.  ss.
Su lo stato di coniugato ai fini delle nomine e promozione degli impiegati statali, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp.  ss.
In tema di nullità del matrimonio per impotenza, in Giurispr. comp. dir. civ., , ,
pp.  ss.
In tema di esecutività della sentenza ecclesiastica che revoca una precedente sentenza
ecclesiastica di nullità matrimoniale, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp.  ss.
In tema di nullità del matrimonio per errore sulla persona, in Giurispr. comp. dir. civ.,
, , pp.  ss.
In tema di affiliazione della prole adulterina, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. 
ss.
In tema di prescrizione dell’azione di annullamento del matrimonio per vizio di consenso,
in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp.  ss.
Su la qualità di pubblico ufficiale del ministro di culto che celebra un matrimonio concordatario, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp.  ss.
In tema di riconoscimento dei figli adulterini, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp.
 ss.
In tema di esecutorietà agli effetti civili della dispensa da matrimonio rato e non consumato, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp.  ss.
In tema di trascrizione di matrimonio pre-concordatario, in Giurispr. comp. dir. civ., ,
, pp.  ss.
Per la difesa dell’attuale legislazione ecclesiastica in materia matrimoniale, in Il dir. eccl.
e rass. dir. matr., LV-LVI, -, pp.  ss.
In tema di presunzione di morte nel diritto matrimoniale canonico, in Il dir. eccl. e rass.
dir. matr., LV-LVI, -, pp.  ss.
La definizione del matrimonio in diritto canonico, in Eph. i. c., I, , pp.  ss.
Il processo matrimoniale canonico in un discorso di Pio XII, in Eph. i. c., I, , pp.  ss.
Postilla, in Eph. i. c., I, , pp.  ss.
Problemi medico-legali nella giurisprudenza rotale, in Eph. i. c., I, , pp.  ss.
Impedimento razziale al matrimonio e cessazione della materia del contendere, in Giurispr. compl. Corte Supr. di Cassaz., sez. civili, s. II, XVIII, , pp.  ss.
Delibazione di sentenze straniere di annullamento di matrimoni concordatari, in Giurispr. compl. Corte Supr. di Cassaz., sez. civili, s. II, XVIII, , pp.  ss.
Costituzione e rapporti tra Stato e Chiesa, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, LVII, , pp.  ss.
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

On the juridical nature of pontifical rescripts, in Eph. i. c., II, , pp.  s.
Origine e natura del potere giudiziario ecclesiastico, in Eph. i. c., II, , pp.  ss.
Domande e risposte, in Eph. i. c., II, , pp.  ss.
Organizzazione interna e autonomia della Chiesa, in Giurispr. compl. della Corte Supr.
di Cassaz., sez. civ., s. II, XXI, , pp.  ss.
Omissione di pubblicazioni matrimoniali e trascrizione del matrimonio religioso, in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II, XXI, , pp.  ss.
Singolare interpretazione dell’art.  della legge  maggio , n. , in Giurispr.
compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II, XXII/, , pp.  ss.
Vaginismo e impotenza, in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II,
XXII/, , pp.  ss.
Consideraciones sobre la dispensa y sobre otras instituciones en la ordinación canónica,
in Rev. esp. der. can., , , pp.  ss.
Controlli governativi e canonici sugli atti degli enti ecclesiastici in materia di assicurazioni, in Assicurazioni, , , pp.  s.
Il concetto di buona fede nel diritto canonico (a proposito di una recente pubblicazione),
in Eph. i. c., III, , pp.  ss.
Sinossi di diritto ecclesiastico, Roma 
Santuari e concordato, in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II,
XXVII/, , pp.  ss.
Ancora in tema di “error qualitatis redundans in errorem personae”, in Eph. i. c., VI,
, pp.  ss.
A proposito di una recente innovazione in tema di matrimonio putativo, in Eph. i. c.,
VI, , pp.  ss.
La revocabilità del giuramento in diritto canonico, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Cedam, Padova , pp.  ss.
Punti controversi in tema d’impotenza nella più recente giurisprudenza della Sacra Romana Rota, Zacchia, in Archivio di medicina legale, sociale e criminologica, , ,
pp.  ss.
L’influence du droit canonique dans la doctrine des contrats, in Actes du Congrès International de droit privé, Unidroit, Rome , pp.  ss.
Note per uno studio sulla simulazione nel matrimonio in diritto canonico, in Studi in onore
di Vincenzo Del Giudice, I, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Privilegium competentiae, in Diz. prat. dir. priv., V, II, Vallardi, Milano , pp. 
ss.
Il problema del diritto soggettivo e dell’azione in relazione al problema della distinzione
tra diritto pubblico e diritto privato nell’ordinamento canonico, in Acta congressus
internationalis iuris canonici, Officium Libri Cathtolici, Roma , pp.  ss.
La libertà religiosa come principio giuridico, in Scritti di sociologia e politica in onore
di Luigi Sturzo, Zanichelli, Bologna , pp.  ss.
Analisi di recenti sentenze ecclesiastiche in tema di nullità di matrimonio, in Annali della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, LIX-LX: Studi in
onore di Lanciotto Rossi, , pp.  ss.

Giovanni Barberini
Analisi di recenti pubblicazioni italiane sul matrimonio in diritto canonico, in Eph. i.
c., X, , pp.  ss.
“Index rerum notabilium de iure matrimoniali ex S. R. Rotae decisionibus anni  (vol.
XXXVI)”, in Eph. i. c., X. , pp.  ss.
L’“ordinatio ad prolem” nel matrimonio in diritto canonico, in Riv. ital. sc. giur., s. III,
, , pp.  ss.; , -, pp.  ss.; , -, pp.  ss.
Acta Apostolicae Sedis, voce Novissimo Digesto italiano, I, Utet, Torino , p. 
Apocrifi, ivi, pp.  s.
Battesimo, voce Novissimo Digesto italiano, II, Utet, Torino , pp.  s.
Canoni (Raccolta di), ivi, pp.  s.
“Error recidens in conditionem” nella dottrina degli atti giuridici in diritto canonico, in
Eph. i. c., XV, , pp.  ss.
Cerimoniale ecclesiastico, voce Novissimo Digesto italiano, III, Utet, Torino , p.

Corpus reformatorum, ivi, pp.  s.
Corte pontificia, voce Novissimo Digesto italiano, IV, Utet, Torino , p. 
Cresima, ivi, pp.  s.
Beneficio ecclesiastico (diritto canonico), voce Enciclopedia del diritto, V, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Canone (diritto canonico), ivi, pp.  s.
Beni ecclesiastici, ivi, pp.  ss.
L’art.  del Concordato, in Quaderni di Iustitia, , , pp.  ss.
Capacità (diritto canonico). Teoria generale, voce Enciclopedia del diritto, VI, Giuffrè,
Milano , pp.  ss.
Caso fortuito e forza maggiore (diritto canonico), ivi, pp.  ss.
Causa del negozio giuridico (diritto canonico), ivi, pp.  ss.
Causa giusta (diritto canonico), ivi, pp.  ss.
Colpa (diritto canonico), voce Enciclopedia del diritto, VII, Giuffrè, Milano , pp.
 ss.
Decretali, voce Novissimo Digesto italiano, V, cit., p. 
Decretalisti, ivi, pp.  s.
Decretisti, ivi, p. 
Estrema unzione, voce Novissimo Digesto italiano, VI, cit., p. 
Eucarestia, ivi, pp.  ss.
“Actio humana e actio naturae”, in Eph. i. c., XVII, , pp.  ss.
Conferma (diritto canonico), voce Enciclopedia del diritto, VIII, Giuffrè, Milano ,
pp.  ss.
Congregazioni romane, ivi, p. 
“Mulier excisa”, in Eph. i. c., XVIII, , pp.  ss.
“Actus humanus”, in Eph. i. c., XVIII, , pp.  ss.
Rassegna di dottrina canonistica matrimoniale, in Eph. i. c., XVIII, , pp.  ss.
Considerazioni sulla nullità del matrimonio religioso di Napoleone con Giuseppina Beauharnais, in Arch. giur., VI, XXXII, , p.  s.
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

L’“ordinatio ad prolem” nel matrimonio in diritto canonico, Giuffrè, Milano 
Lo spirito del diritto canonico, Cedam, Padova 
Problemi di diritto canonico. L’impotenza, Officium Libri Catholici, Roma 
La libertà religiosa, Giuffrè, Milano 
Introduzione allo studio del diritto canonico, Cedam, Padova 
Il caso-limite dell’impotenza muliebre in diritto canonico, in Raccolta di scritti in onore
di Arturo Carlo Jemolo, I, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
La teoria generale del diritto canonico nella letteratura dell’ultimo decennio, in Eph. i.
c., XIX, , pp.  ss.
Contributi di Arturo Carlo Jemolo allo studio del diritto canonico, in Eph. i. c., XIX,
, pp.  ss.
L’obiezione di coscienza, in Cultura e scuola, , , , pp.  ss.
“Nihil aliud est aequitas quam Deus”, in Eph. i. c., XX, , pp.  ss.
Denuncia evangelica, voce Enciclopedia del diritto, XII, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Diritto canonico, ivi, pp.  ss.
Dispensa (diritto canonico), voce Enciclopedia del diritto, XIII, Giuffrè, Milano ,
pp.  ss.
Dogma, ivi, pp.  s.
Dolo (diritto canonico), ivi, pp.  ss.
Scuola e libertà religiosa, in Scritti giuridici in memoria di Marcello Barberio Corsetti,
Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Uguaglianza giuridica e libertà religiosa, in Studi in memoria di Guido Zanobini, IV,
Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Dante e il diritto canonico, in Eph. i. c., XXI, , pp.  ss.
Dubbio (diritto canonico), voce Enciclopedia del diritto, XIV, Giuffrè, Milano , pp.
 ss.
Equità canonica, voce Enciclopedia del diritto, XV, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Errore (diritto canonico), ivi, pp.  ss.
Esecutore testamentario (premessa storica), ivi, pp.  ss.
Dante e il concetto di diritto, in Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, I, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Il dolo nel matrimonio canonico. Ius vetus e ius condendum, in Apollinaris, , ,
pp.  ss.
L’“ordination ad prolem” e i fini del matrimonio con particolare riferimento alla Costituzione “Gaudium et Spes” del Concilio Vaticano II, in Eph. i. c., XXIII, , pp.  ss.
In tema di esclusione della prole nel matrimonio canonico, in Eph. i. c., XXIII, ,
pp.  ss.
Primato pontificio ed episcopato con particolare riferimento alla dottrina dell’Ostiense,
in Studia Gratiana, XIV, , pp.  ss.
Problemi costituzionali dell’ordinamento matrimoniale italiano, in Temi Romana, ,
, pp.  ss.
Casi controversi d’impotenza nel matrimonio canonico, in Eph. i. c., XXIV, , pp.
 ss.

Giovanni Barberini
L’enciclica “Humanae vitae” e l’essenza del matrimonio canonico, in Eph. i. c., XXIV,
, pp.  ss.
Essenza e fini del matrimonio nel Concilio Vaticano II, in Cultura e scuola, , , ,
pp.  ss.
Fondazione (diritto intermedio), voce Enciclopedia del diritto, XVII, Giuffrè, Milano
, pp.  ss.
Giudicato (diritto canonico), voce Enciclopedia del diritto, XVIII, Giuffrè, Milano ,
pp.  ss.
La Chiesa e il controllo delle nascite, in Cultura e scuola, , , , pp.  ss.
Limiti della censura cinematografica e suoi rapporti con le leggi penali, in Cultura e
scuola, , , , pp.  ss.
L’essenza del matrimonio nella dottrina della Chiesa, in Studi in onore di Gioacchino
Scaduto, IV, Cedam, Padova , pp.  ss.
Giuramento (diritto canonico ed ecclesiastico), voce Enciclopedia del diritto, XIX, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Diritto divino e diritto umano nella vita della Chiesa, in Eph. i. c., XXVI, , pp.  ss.
A proposito del Motu proprio “Causas matrimoniales” sui processi canonici di nullità
di matrimonio, in Eph. i. c., XXVII, , pp.  ss.
Prospettive “de iure condendo” circa l’esclusione dell’essenza del matrimonio, in L’Année canonique, , , pp.  ss.
Considerazioni sul diritto canonico dopo il Concilio Vaticano II, in Studi in onore di
Francesco Santoro Passarelli, VI, Jovene, Napoli , pp.  ss.
Errore improprio o condizione impropria non verificata nel consenso matrimoniale in
diritto canonico, in Jus Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor, III,
Unversità Gregoriana, Roma , pp.  ss.
Il dolo nel matrimonio in diritto canonico, in Il dolo nel consenso matrimoniale, Libreria
editrice vaticana, Città del Vaticano , pp.  ss.
Lo spirito del diritto penale canonico, in Arch. pen., XXVIII, , pp.  ss.
Ricordo di Enrico da Susa, in Eph. i. c., XXVIII, , pp.  ss.
Per la difesa della dignità e della libertà degli avvocati del foro ecclesiastico italiano, in
Eph. i. c., XXVIII, , pp.  ss.
Ancora per la dignità e la libertà degli avvocati del foro ecclesiastico italiano, in Il dir.
eccl. e rass. dir. matr., LXXXIV, , I, pp.  ss.
A proposito delle innovazioni proposte dalla Commissione per la revisione del C.J.C. in
tema di consenso matrimoniale, in L’Année canonique, , , pp.  ss.
A proposito di due risposte interpretative del Motu proprio “Causas matrimoniales”, in
Eph. i. c., XXIX, , pp.  s.
Il diritto canonico nei “Promessi sposi”, in Eph. i. c., XXIX, , pp.  ss.
Attualità di Francesco Ruffini, in Atti del Convegno di diritto ecclesiastico di Siena, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Discorsi sul diritto canonico, Officium Libri Catholici, Roma 
Il divieto agli ecclesiastici di esercitare il commercio, in Studi in memoria di Domenico
Pettiti, I, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

Rilevanza civile di una innovazione in materia processuale canonica, in Il F. ital., V,
XCVI, , pp.  ss.
In tema di revisione del matrimonio in diritto canonico, in Eph. i. c., XXX, ,  ss.
Problemi del consenso nel matrimonio canonico (a proposito di un recente libro), in Eph.
i. c., XXX, , pp.  ss.
Francesco Petrarca e Giovanni D’Andrea, in Eph. i. c., XXX, , pp.  ss.
Il progetto di un nuovo codice penale canonico, in Riv. ital. dir. proc. pen., XVII, ,
pp.  ss.
Interpretazione teologica del diritto canonico e “Lex Ecclesiae fundamentalis”, in Studi
in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
L’essenza del matrimonio canonico, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, n. s., , pp.  ss.
Persona e ordinamento nel diritto costituzionale della Chiesa, in Atti del II Congresso internazionale di diritto canonico, Vita e Pensiero, Milano , pp.  ss.
In tema di convalida del matrimonio canonico nullo per difetto o vizio di consenso, in
Studi di diritto canonico in onore di Marcello Magliocchetti, II, Officium Libri Catholici, Roma , pp.  ss.
Introduzione al diritto matrimoniale canonico, a.A., Stab. tip. Pliniana, Selci Umbro

Introduzione al diritto canonico, a.A., s.n. 1975
Referendum sul divorzio e revisione del Concordato Lateranense, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Macerata, II, , pp.  ss.
Analisi di saggi dell’ultimo decennio di teoria generale del diritto canonico, in Studi in
onore di Pietro Agostino d’Avack, II, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Considerazioni sul can.  C.J.C. Ius vetus e ius condendum, in J. Lindemans, H. Demeester (a cura di), Liber amicorum Monseigneur Onclin, Duculot, Gembloux
, pp.  ss.
Discorso generale su l’ordinamento canonico, s.n., Roma  (rist. ampliata)
Scienza e fede nello studio del diritto canonico, in Eph. i. c., XXXII, , pp.  ss.
L’amore coniugale e la prole nel matrimonio canonico, in Eph. i. c., XXXII, , pp.
 ss.
Ancora su la definizione del matrimonio in diritto canonico, in Eph. i. c., XXXIII, ,
pp.  ss.
Lezioni di diritto patrimoniale canonico, Stab. tip. Pliniana, Selci Umbro 
Osservazioni e proposte sulla revisione del Concordato, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr.,
I, LXXXVIII, , pp.  ss.
“Utrum definiri possit lex ecclesiastica ex ordinazione ad bonum commune”, in Periodica de re morali, canonica, liturgica, I, , , pp.  ss.
Vedovanza e seconde nozze, in Il matrimonio nella società altomedioevale, II, Centro
italiano di studi sull’alto medioevo, Spoleto , pp.  ss.
Aequitas canonica, in Apollinaris, , pp.  ss.
Le questioni incidentali nella storia del processo canonico, in Eph. i. c., XXXIV, ,
pp.  ss.

Giovanni Barberini
Nuova nozione d’impotenza dell’uomo, in Quaderni romani di diritto canonico, II, ,
pp.  ss.
Persona e ordinamento nel diritto costituzionale canonico, in Eph. i. c., XXXV, ,
pp.  ss.
Equità canonica, in Atti del Colloquio romanistico-canonistico, Libreria editrice della
Pontificia Università Lateranense, Roma , pp.  ss.
La norma fondamentale dell’ordinamento canonico, in La norma en el derecho canónico, II, Universidad de Navarra, Pamplona , pp.  ss.
Ancora sul progetto della Lex Ecclesiae fundamentalis, ivi, pp.  ss.
Il problema dell’autonomia privata nell’ordinamento canonico, ivi, pp.  ss.
Introduzione al diritto canonico, s.n., Roma  (II ediz. ampliata)
La responsabilità del giudice nel processo canonico, in Eph. i. c., XXXV, , pp.  ss.
Il matrimonio nel diritto canonico latino, in La definizione essenziale giuridica del matrimonio, Libreria editrice della Pontificia Università Lateranense, Roma , pp.
 ss.
Insostituibilità e irrevocabilità del consenso matrimoniale, in Jus, XXVII, , pp. 
ss.
L’essenza del matrimonio canonico e la sua esclusione, in P. Fedele, Studi sul matrimonio
canonico, Officium Libri Catholici, Roma , pp.  ss.
Le questioni incidentali nella storia del processo canonico, in Eph. i. c., XLI-XLII, , pp.  ss.
Ancora sul carattere sacro di Roma, in Studi in memoria di Mario Condorelli, I, Giuffrè, Milano , pp.  ss.
Il primato del Vicario di Cristo, in Studi in onore di Guido Saraceni, Jovene, Napoli ,
pp.  ss.
Un quindicinale del , in Studi in memoria di Mario Petroncelli, I, Jovene, Napoli
, pp.  ss.
Terza panoramica canonistica, in Eph. i. c., XLV, , pp.  ss.; XLVI, , pp. 
ss. e  ss.; XLVII, , pp.  ss.; XLVIII, , pp.  ss.
Quarta “lucubratio” in tema di “ius in corpus” e “debitum coniugale”, in Eph. i. c., XLV,
, pp.  ss.
Ricordo di Ermanno Graziani, in Eph. i. c., XLV, , pp.  ss.
Arturo Carlo Jemolo e lo spirito del diritto canonico, in Eph. i. c., XLVII, , pp. 
ss.
Intorno ad un nuovissimo manuale di diritto matrimoniale canonico, in Eph. i. c.,
XLVII, , pp.  ss.
L’interesse pubblico nel processo matrimoniale canonico, in Eph. i. c., XLVII, , pp.
 ss.
Il consenso condizionato, in Eph. i. c., XLVIII, , pp.  ss.
Per la difesa dell’indissolubilità del vincolo coniugale in diritto canonico, in Eph. i. c.,
XLVIII, , pp.  ss.
Quindici temi canonistici svolti in quindici terzine dantesche, in Eph. i. c., XLVIII, ,
pp.  ss.
Pio Fedele, maestro di scienza canonistica

Ricordo di Cesare La Farina, in Eph. i. c., XLVIII, , pp.  ss.
Pericle Felici canonista, in Eph. i. c., XLVIII, , pp.  ss.
La certezza del diritto e l’ordinamento canonico, in Eph. i. c., XLVIII, , pp.  ss.
Ricordo di Orio Giacchi, in Eph. i. c., XLVIII, , pp.  ss.
Ricordo di Innocenzo Parisella, in Eph. i. c., XLIX, , p.  s.
Ricordo di José Pinto Gomez, in Eph. i. c., XLIX, , pp.  ss.
Postilla al ricordo di Orio Giacchi, in Eph. i. c., XLIX, , pp.  ss.
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