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Giuristi dell`Università di Perugia
A12 291 Questo libro è stato realizzato grazie al contributo finanziario dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PERUGIA della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI “LORENZO MIGLIORINI” dell’Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Giurisprudenza Giuristi dell’Università di Perugia Contributi per il VII centenario dell’Ateneo Giovanni Barberini • Antonio Bartolini • Carlo Calvieri Severino Caprioli • Francesco Cerrone • Alberto Donati Adolfo Giuliani • Antonio Palazzo • Marco Pastorelli Edoardo Ruffini • Anna Talamanca • Ferdinando Treggiari a cura di Ferdinando Treggiari Copyright © MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it [email protected] via Raffaele Garofalo, /A–B Roma () ISBN –––– I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell’Editore. I edizione: giugno Indice Pio Fedele, maestro di scienza canonistica Giovanni Barberini Pietro Gasparri: ultimo dei concettualisti, primo degli analitici Antonio Bartolini La cattedra di Diritto costituzionale di Manfredi Siotto Pintòr. Brevi note sull’insegnamento e il metodo giuspubblicistico nella “Libera” Università di Perugia nei primi anni del Novecento Carlo Calvieri Alessandro Giuliani: la storicità del diritto fra logica ed etica Francesco Cerrone La filosofia del diritto di Antonio Palazzo Alberto Donati Tre giuristi perugini cinquecenteschi: Benincasio Benincasa, Giovan Paolo Lancellotti e Paolo Comitoli Adolfo Giuliani Scienza e insegnamento del diritto civile a Perugia. Dalla Scuola del commento alla giurisprudenza degli interessi Antonio Palazzo Le Lezioni perugine di Massimo Severo Giannini Marco Pastorelli 6 Indice Lettere da Borgofranco su principio maggioritario e dintorni Edoardo Ruffini a cura di Severino Caprioli e Ferdinando Treggiari La tradizione degli studi di Diritto canonico ed ecclesiastico nell’Università di Perugia. Vincenzo Del Giudice, un maestro del Novecento Anna Talamanca Giuristi tra scienza e pratica Ferdinando Treggiari Giuristi dell'Università di Perugia ISBN 978-88-548-3212-1 DOI 10.4399/97888548321211 pag. 7–29 Pio Fedele, maestro di scienza canonistica Giovanni Barberini Ricordare Pio Fedele, maestro insigne nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia e poi in quella dell’Università di Roma “La Sapienza”, significa ricordare uno dei più raffinati giuristi canonisti dell’epoca contemporanea; e non si può parlare e discutere di scienza canonistica senza parlare di Pio Fedele. Il suo magistero si è svolto a Perugia per un lunghissimo periodo, dal al , ma esso non è rimasto circoscritto né agli studenti, né agli studiosi che sono stati stimolati dai risultati della sua ricerca scientifica, che abbiano o no condiviso le soluzioni e le conclusioni presentate. Egli ha insegnato con la sua paziente dedizione allo studio, con la lettura attenta delle fonti e della canonistica classica, con la meditazione sui lavori degli altri studiosi, e poi con le sue pubblicazioni conosciute in tutto il mondo. Questa fama non riusciva a scalfire il suo temperamento di persona riservata, schiva e parsimoniosa; Pio Fedele sapeva però essere un conversatore brillante se coloro che lo incontravano erano in grado di stimolare i suoi interessi e la sua cultura. Scientificamente, fu allievo di Roberto De Ruggiero e poi di Filippo Vassalli a Roma, quindi Pio Fedele nacque come civilista e questo dato segnò molto la sua produzione scientifica. Cominciò ad occuparsi nel lontano di temi rilevanti per il diritto civile nei quali però seppe subito cogliere con originalità la rilevanza canonistica, soprattutto sui temi relativi al matrimonio; anche perché si dimostrò molto sensibile . Era nato a Ceccano (Frosinone) il novembre ed è morto a Roma il febbraio . Giovanni Barberini alla forte ripresa degli studi ecclesiasticistici e canonistici che avrebbe consentito il radicamento di tali materie nelle università statali. La solidità della preparazione scientifica di Pio Fedele, come si manifestò poi nell’elaborazione canonistica, si spiega con il riuscito amalgama di tre interessi culturali come avvertiti da un grande e vero studioso quale egli era: teoria generale del diritto, diritto civile e diritto canonico. Tutto questo era sostenuto dal nutrito bagaglio di un approfondito studio storico e di scienza teologica, ambedue indispensabili per chi vuole studiare il diritto canonico; una carenza che egli avvertiva in alcuni suoi colleghi. Ma non si può dimenticare la sua cultura classica e letteraria in particolare, che gli consentì di discettare di diritto canonico leggendo Dante Alighieri, Francesco Petrarca e Alessandro Manzoni. Nessun altro studioso lo avrebbe osato. E va ricordato l’ammirato interesse con cui il corpo docente dell’Università di Perugia ascoltò la sua prolusione, all’inizio dell’anno accademico -, dedicata a “Dante e il concetto di diritto”. Le trattazioni via via più numerose attinenti soprattutto al diritto canonico, che gli consentiranno di ricevere prima l’incarico di diritto ecclesiastico nell’Università di Urbino nel e poi di vincere il concorso nazionale per la cattedra della stessa disciplina nel presso l’Università di Perugia, nascono da spunti e da argomenti fondamentalmente privatisti e civilisti; ma era sempre molto forte e presente la trama teorica affrontando i vari temi con la quale Fedele dimostrerà particolare dimestichezza. Nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia fu attivato e gli fu affidato anche l’incarico di insegnamento di diritto canonico. A lungo le sedi preferite per i suoi scritti furono le riviste «Il diritto ecclesiastico», l’«Archivio di diritto ecclesiastico» (da lui fondato) e poi, dal , «Ephemerides iuris canonici» che rappresentò la sua creatura preferita e che ben presto si impose come la rivista canonistica autorevolissima, molto seguita e circondata sempre da grande attenzione per i suoi contenuti, anche perché fu la prima ad essere edita come specialistica della materia, espressione della scuola canonistica laica italiana. Pio Fedele fu un riconosciuto grande maestro canonista prima che un autorevole ecclesiasticista. Il cammino scientifico di Pio Fedele è segnato da una produzione imponente: poco meno di titoli fra volumi, articoli, rassegne, raccolte, voci di enciclopedie; inoltre, più di recensioni, note a sentenze, presentazioni e schede bibliografiche. Da questo materiale, sempre inte- Pio Fedele, maestro di scienza canonistica ressantissimo, si evince la fantastica capacità di Pio Fedele di spaziare con padronanza sicura delle materie nei diversi campi della scienza giuridica. Il primo lavoro scientifico – in assoluto – fu pubblicato nel su «Il diritto ecclesiastico» e riguardava l’error qualitatis redundans in errorem personae: un classico tema del diritto canonico matrimoniale vigente con numerosi spunti civilistici; era un tema che aveva costituito l’argomento della sua tesi di laurea di cui era stato relatore il prof. De Ruggiero. Ancor oggi impressiona il corredo bibliografico che si trova nell’articolo. Il diritto matrimoniale ha preso poi grande parte della sua produzione scientifica, in tutti i suoi aspetti. A questo lavoro del seguirono altri articoli sempre nel campo del diritto matrimoniale, fra diritto civile e diritto canonico. Rileggendo oggi quei primi lavori pubblicati negli anni trenta del secolo scorso è possibile ancora cogliere la spinta fortissima che pervase Fedele verso gli studi di diritto canonico, in questo incoraggiato dal prof. Filippo Vassalli, in un periodo in cui non erano molti i cultori di questa disciplina. Via via fu preso da un interesse sempre più forte e profondo, fin quasi all’entusiasmo; la cattedra conseguita a soli anni soprattutto con titoli canonistici lo confermò certamente sulla bontà delle sue scelte. Un gusto della scoperta è dato cogliere nello scritto pubblicato in «Studi Urbinati» intitolato Generalia iuris principia cum aequitate canonica servata, riprendendo la formulazione del can. del codice canonico del . L’argomento dell’equità canonica, fra altri, segnò la produzione scientifica di Pio Fedele che sul tema ha lasciato pagine molto belle e stimolanti. Si può dire che fin da questo scritto cominciò a manifestarsi l’originalità del suo pensiero: una originalità coraggiosa che lo portò a confrontarsi e anche a polemizzare con altri autorevoli studiosi, suoi cari amici, come Pio Ciprotti e Orio Giacchi. Nei suoi lavori compaiono nomi prestigiosi della scienza giuridica contemporanea con i quali ebbe intensi rapporti di studio, senza rifuggire da vivaci polemiche se le riteneva necessarie: Capograssi, Carnelutti, Scialoja, Astuti, Jemolo, Edoardo Ruffini, Del Giudice, Graziani, Le Bras, Gaudemet, Kuttner, Falco, Lombardia e molti altri. Non si possono dimenticare insigni prelati della Curia romana, come i cardinali Pericle Felici, Castillo Lara, Fagiolo, Sabattani, e altri, e i professori gesuiti Lener e Navarrete; tutti dimostrarono al prof. Fedele grande stima e sincera amicizia. Giovanni Barberini Credo che oggi debba destare molta meraviglia e anche ammirazione il lavoro di ricerca scientifica e di studio svolto fra il e il dalla generazione di giovani professori giunti da poco tempo alla cattedra universitaria. Superando difficoltà inimmaginabili trovavano le forze necessarie e i finanziamenti indispensabili per pubblicare articoli e scritti che spaziavano nel mondo del diritto, quasi assenti (ma di fatto non lo erano) dai drammi che in quegli anni colpivano la nazione. Di questo, si ha una bella diretta testimonianza dello stesso Fedele che, ricordando la fondazione della rivista «Meridiano. Rassegna di vita sociale e politica», ha scritto: «In uno dei periodi più drammatici della storia di questa nostra povera Italia era ancora dinanzi al nostri occhi atterriti lo sconcertante spettacolo delle rovine materiali e morali causate dall’infame e infausta guerra nazifascista, della quale non era ancora spenta l’eco sinistra». Voglio ricordare come nasceva uno scritto di Pio Fedele. Esso nasceva con una elaborazione che si sviluppava gradualmente con riflessioni e integrazioni, con le quali egli sembrava far chiarezza nei propri pensieri, fino a giungere alla forma definitiva, anche a distanza di anni. Le sue più complesse e ampie trattazioni erano spesso il frutto di articoli e di riflessioni sovente nate da casi giurisprudenziali e comunque da una elaborazione prolungata. Nulla gli sfuggiva, né sentenze, né pubblicazioni, né scritti, sempre pronto a confrontarsi, a discutere, a polemizzare. Anche gli scritti più brevi che non apparivano come trattazioni, come le Postille o i Ricordi o le Note a sentenze o le Risposte, erano carichi di spunti dottrinali. Sugli stessi argomenti (potrei citare i temi dell’essenza del matrimonio, del consenso matrimoniale, dell’equità, dell’ordinatio ad prolem, dell’impotenza nel matrimonio) ritornava più volte riproponendoli ma anche arricchendoli di riflessioni ai fini delle conclusioni. Come ho detto, molti spunti venivano a lui da casi risolti dalla giurisprudenza; e in molti di essi era stato parte in causa nel periodo in cui più esercitò la professione di avvocato rotale. La sua prosa era complessa; con essa egli sembrava inseguire pensieri e intuizioni; una prosa poco adatta per un manuale ad uso degli studenti, che egli mai scrisse. Grande attenzione e approfondita riflessione dedicò alle innovazioni dottrinali portate dai documenti del Concilio Vaticano II e da quelli di . Un quindicinale del , in Studi in memoria di Mario Petroncelli, I, Jovene, Napoli , p. . Pio Fedele, maestro di scienza canonistica Paolo VI. Con molta soddisfazione, quasi fanciullesca, volle sentirsi in sintonia con il magistero del Concilio Vaticano II, almeno su due questioni da lui ritenute fondamentali. La prima riguardava il fine dell’ordinamento canonico, la salus animarum, la sua “scoperta” che vedeva canonizzata nel can. ; norma che nel vecchio codice non esisteva, da lui propugnata come immanente in tutto l’ordinamento canonico, divenuta principio universale di diritto positivo, suscettibile, a suo giudizio, di inimmaginabili applicazioni. La seconda riguardava l’aspetto pubblicistico del diritto della Chiesa e quasi con enfasi ricordava il passo di un discorso di Paolo VI del che precisava come i diritti fondamentali dei battezzati possono essere esercitati solo in comunione con la Chiesa. Anche in questo – in qualche modo sofferto periodo di studio – molto interesse dedicò alla dottrina matrimoniale. Con lo spirito del vero studioso si confrontò con una dottrina che andava, per così dire, a scompaginare quella costruzione dottrinale che egli aveva contribuito con molta determinazione ad affermare. Non accettava, comunque, le superficialità che si divulgavano circa il c.d. carattere personalistico del vincolo matrimoniale. Egli era fortemente ancorato ad una visione e ad una concezione giuridica del matrimonio. Il gennaio , in un’aula della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma “La Sapienza” avvenne la cerimonia della consegna della Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele, in due volumi, ricchi di contributi scientifici di studiosi italiani e stranieri. Fu invitato il prof. Pedro Lombardia, dell’Università Complutense di Madrid, nella sua qualità di Presidente della Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo, a tenere l’orazione ufficiale per illustrare l’opera dell’insigne Maestro. Il prof. Lombardia dedicò, a ragione, una parte considerevole della sua orazione all’opera Discorso generale sull’ordinamento canonico affermando che il momento storico in cui la riflessione sul principio della salus animarum, come principio-base e sintesi di tutto il corpo legislativo della Chiesa «raggiunse la sua massima forza creativa e l’analisi delle sue conseguenze la maggiore vis expansiva fu nel , allorché Pio Fedele pubblicò il suo Discorso generale». Conferma emblematica Pedro Lombardia vedeva nel can. del codice canonico del che, chiudendo il corpo di leggi, sancisce che ogni provvedimento disciplinare sia assunto «servata aequitate canonica et prae oculis habita salute animarum, quae in Ecclesia suprema semper lex esse debet». Il canonista spagnolo continuò ricordando: Giovanni Barberini aveva ragione A.C. Jemolo nel vedere in questo breve libro, suggestivo e brillantissimo, «una di quelle opere che serbano la loro utilità e la loro dignità, e che possono segnare una pietra miliare, quando anche non una sola delle conclusioni cui pervengono sia accettata, o resti ferma: esse fanno epoca non per le conclusioni che pongono, ma per i problemi che agitano». Jemolo scrisse così lodevolmente pur non condividendo alcune pagine del lavoro. Lo stesso Jemolo, suo grande estimatore, in una lettera del gennaio , lo gratificava riconoscendogli lo «spirito di fine giurista, di contemplatore della realtà, di storico e di conoscitore della teologia e della morale cattolica; cioè con quella pluralità d’interessamenti che è indispensabile per giungere a risultati che tutti possano accettare». Di problemi ineludibili il libro di Fedele però ne pose, se è vero che, pur se non molti studiosi accettarono tutte le affermazioni di questa profonda riflessione sulle linee maestre dell’ordinamento giuridico della Chiesa, dal momento della pubblicazione dell’opera quasi tutti gli studiosi di teoria generale del diritto canonico sono stati quasi obbligati a prendere posizione su alcuni dei numerosi problemi posti allora da Pio Fedele. Essa insomma, sviluppata in sole pagine, rappresentò un punto di riferimento obbligato. Quest’opera, che era stata preparata da una Introduzione allo studio del diritto della Chiesa, merita ancor oggi attenzione. L’opera era stata scritta da Fedele all’età di soli anni, fra i primi nella storia moderna del diritto canonico, e affrontava con coraggio tre temi basilari del diritto della Chiesa, con tutte le loro implicazioni e applicazioni: il problema della giuridicità dell’ordinamento canonico, la rilevanza giuridica del principio religioso e la natura pubblica del diritto della Chiesa. Non si può non condividere la rilevanza dell’opera; il suo autore si presentava come un caposcuola a livello mondiale. Alcune affermazioni di Fedele contenute nel suo Discorso suonavano certamente come dogmatiche, non furono condivise da molti soprattutto dopo il Vaticano II, ma erano fondamentali nella logica della trattazione: si deve ricordare che il più sicuro e manifesto argomento per respingere dal territorio dell’ordinamento canonico la distinzione di diritto pubblico e diritto privato e per affermare che tutto il diritto della Chiesa deve considerarsi come pubblico si deve trarre dalla contemplazione del fine e del carattere peculiari di questo diritto […]. La posizione dell’individuo nella Chiesa è quella di soggezione ad un fine che lo trascende. La tutela giuridica è tutela non de- Pio Fedele, maestro di scienza canonistica gli interessi e dei fini particolari dei soggetti, ma di un interesse e di un fine superiore, soprannaturale. Agli individui non è riconosciuta alcuna autonomia e libertà nella cura e nella soddisfazione del proprio interesse. Ora, poiché questa autonomia e questa libertà sono caratteristiche del rapporto di diritto privato, è evidente che quando esse mancano siamo fuori del campo del diritto privato […]. Inoltre, sebbene il diritto canonico arrivi, come nessun altro diritto, con le sue prescrizioni, al lato più intimo della vita degli uomini […], tuttavia l’unica missione che esso si attribuisce abbraccia l’universalità del genere umano […]. Onde il suo fine supremo – la salvezza eterna delle anime – postula il riferimento delle sue disposizioni legislative e regolamentari agli uomini considerati uti universi, non già agli uomini considerati uti singuli. Ho voluto ricordare una pagina, scientificamente molto “provocatoria”; ma voglio ricordare anche la modestia con cui Pio Fedele nel presentava il suo scritto, prima di dare inizio alla trattazione: con questo “Discorso generale”, a cui forse si converrebbe più la forma orale che la scritta, tanto è volutamente spoglio di erudizione, di richiami bibliografici, di citazioni, che talvolta servono solo a supplire la povertà del pensiero, ho inteso offrire il primo frutto di alcune meditazioni, che vorrebbero essere utili alla scienza, alla scuola e alla pratica. Se queste, come spero, ne trarranno qualche giovamento una fede più salda mi sosterrà nell’ardua impresa di condurre in porto un lavoro, lungamente vagheggiato, di ben più ampio respiro, sullo spirito del diritto della Chiesa. Intendeva parlare del volume Lo spirito del diritto canonico che verrà edito nel . Questa posizione dottrinale di Pio Fedele può essere ben compresa se si tiene presente la sua naturale sfiducia, anzi, contrarietà, all’utilizzazione nel diritto canonico di nozioni e costruzioni tecniche proprie del diritto dello Stato moderno; egli temeva, a ragione, che la loro applicazione, se indiscriminata, impedisse di cogliere il genuino spirito del diritto canonico. Nell’edizione del , Pio Fedele pone il suo Discorso generale di fronte alla critica e poi svolge molte considerazioni sul diritto canonico dopo il Vaticano II. Anzitutto, per quanto concerneva le discussioni provocate dall’opera, Pio Fedele scriveva che ad essa è toccata una sorte certamente sproporzionata al suo contenuto e soprattutto inadeguata al merito del suo autore, la sorte insperata ed ambita di esser preso in attenta considerazione da numerosi studiosi seri, canonisti e, quel che più Giovanni Barberini mi ha lusingato, non canonisti. Avverto subito che i dissensi hanno superato di gran lunga i consensi. Ma, se questi sono stati per me fonte di viva soddisfazione, quelli mi sono stati particolarmente fruttuosi, poiché mi hanno fornito la gradita occasione di rimeditare sullo scopo generale del mio lavoro e su una serie di temi particolari, che, in seguito alle osservazioni fattemi, sono diventati problemi. Riprendeva le questioni fondamentali su cui si era scientificamente esposto, polemizzando, ampliando i concetti, integrando, precisando, ma senza arretrare da quelli che egli riteneva i principi caratterizzanti e immutabili del diritto della Chiesa. Per quanto riguardava la letteratura canonistica seguente al Concilio, non seppe nascondere la sua soddisfazione esaminando il magistero di Paolo VI in particolare sul tema della natura giuridica dell’ordinamento canonico. Scriveva che il papa contro gli atteggiamenti antigiuridici, antigerarchici ed autoritari, assunti da più parti, ed anche autorevolmente, nei confronti dell’Ecclesia iuris a favore dell’Ecclesia caritatis – atteggiamenti che risalgono alla rappresentazione dantesca del diritto canonico, secondo la quale l’Ecclesia spiritualis deve prevalere sull’Ecclesia carnalis – in varie occasioni ed a più riprese ha tenuto ad affermare anche per la Chiesa la necessità di un ordinamento giuridico, di una struttura gerarchica e del principio di autorità senza però poter concedere spazio ad un positivismo giuridico. Rivendicava la logica della sua posizione dottrinale «tutta ancorata com’è, e come ben sanno coloro che proprio per questo l’hanno criticata, ad un leit-motiv, quello della salus animarum, così antagonista rispetto al positivismo giuridico e al principio di legalità, così congeniale con quanto è antitetico all’uno ed all’altro». Mi sono soffermato a riflettere, seppur brevemente, su questa fondamentale e magistrale opera che ho sempre considerato con particolare interesse, che lo stesso Maestro mi ha comunicato. Ma il Discorso va letto, per così dire, con l’altra fondamentale opera, già ricordata, dedicata a Lo spirito del diritto canonico, del . Sono moltissimi i lavori – articoli e volumi, senza dimenticare le note a sentenze – riguardanti vari temi di diritto matrimoniale canonico. Come ho già fatto cenno, Fedele fu obbligato a confrontare le sue posizioni in materia matrimoniale con la dottrina del Vaticano II. Nella sua Pio Fedele, maestro di scienza canonistica produzione manca un volume comprendente tutto il suo pensiero in materia; ma, dopo le elaborazioni relative all’impotenza, al consenso e alle proprietà del matrimonio, devo ricordare i lavori che sembrano fondamentali nella fase postconciliare: L’ordinatio ad prolem e i fini del matrimonio con particolare riferimento alla Costituzione Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II (); L’essenza del matrimonio canonico (); Introduzione al diritto matrimoniale canonico, nel quale sono ripresi e sviluppati e, in qualche modo, aggiornati temi in precedenza trattati () e L’essenza del matrimonio e la sua esclusione (). In questi scritti, cui ne dovrebbero essere aggiunti altri, in particolare quelli pubblicati sulla sua rivista «Ephemerides», è evidente la ritrosia ad accogliere e a far propria quella concezione personalistica che poi sarà adottata in larga misura dal codice canonico del . Finché fu possibile egli tenne la concezione c.d. procreazionista del matrimonio che, fra l’altro, gli faceva escludere la rilevanza giuridica dell’amore coniugale. Pedro Lombardia, nell’orazione ufficiale sopra ricordata, ha dedicato attenzione anche alla monografia La libertà religiosa: un libro difficile da capire ma, una volta meditato, molto bello. Il volume fu libro di testo per gli studenti di Perugia per molto tempo. Essi avevano molta difficoltà ad assimilarlo, ma comunque riuscivano a gustare alcune tematiche. Secondo Lombardia, Fedele avvertì il “clima di libertà” che fece seguito al periodo del regime totalitario. Opportunamente Lombardia coglieva alcuni elementi caratterizzanti dello scritto: un ritorno a Francesco Ruffini, che Fedele ammirava “con tanto affetto”; l’atteggiamento polemico e la franca dialettica che compaiono in ogni pagina; il concetto “negativo” di libertà religiosa pur sostenendo il dovere degli universi cives a non interferire nella sfera privata del singolo; infine, la concezione unitaria delle libertà. Fra tutti gli argomenti trattati nel volume va ricordato quello che, a mio giudizio, manifesta la completa libertà di pensiero di Fedele: il capitolo III Libertà religiosa e uguaglianza. Egli evidentemente riteneva intoccabile il principio di libertà religiosa dei singoli, in tutte le sue implicazioni, ma non temeva di essere considerato un fautore del confessionismo di Stato, facendo sua la posizione dottrinale di Francesco Ruffini (prima ancora di Ahrens e di Kahl) secondo cui rispondeva alla logica respingere un principio di uguaglianza assoluta e astratta applicato tout court in Italia alla confessione cattolica e alle altre confessioni religiose. Ricordo la passione che dimostrava quando cercava di far capire agli studenti che «trattare Giovanni Barberini in modo uguale rapporti giuridici disuguali è altrettanto ingiusto quanto il trattare in modo disuguale rapporti giuridici uguali»; inoltre, che «il vero principio di parità non suona: a ciascuno lo stesso, ma a ciascuno il suo». Le pagine di La libertà religiosa sono una stupenda dimostrazione dell’onestà intellettuale di Pio Fedele, uomo libero, con il gusto della libertà. Termino questo ricordo del Maestro trascrivendo alcuni passi del discorso, commovente e pieno di intensità interiore, da lui pronunciato al momento della consegna della Raccolta di scritti in suo onore nel gennaio ; sono pensieri e sentimenti che egli forse avvertiva di dover lasciare come ricordo a tutti noi che ascoltavamo. Ringrazio di cuore l’amico Pedro Lombardia sia per quanto benevolmente ha detto sia per il viaggio da lui affrontato da Madrid a Roma proprio per parlare di me in questa occasione che è insieme occasio e occasus: occasione di incontro per ritrovarci con i valori umani di cui ognuno di noi è portatore e che acquistano un significato particolare nello spirito del diritto canonico, e occasus perché nell’occasione si celebra il tramonto di uno che, come me, ha consumato l’intero corso della sua vita nello studio e nella ricerca di ciò che costituisce l’anima del diritto canonico, il tramonto, dicevo, di uno che, come me, ha sempre creduto nei valori della vita e che perciò oggi afferma di credere anche nel valore della morte, un tema quello della morte, che (come quello della grazia) purtroppo sfugge quasi a tutti i cultori di diritto canonico, e che invece è così immanente ad esso da dare senso e contenuto al fine supremo della legge canonica, che è la salus animarum. Dopo aver espresso i suoi ringraziamenti a chi aveva organizzato l’evento, a chi aveva partecipato e a chi aveva prodotto un contributo negli Scritti, e dopo aver ricordato in modo particolare Perugia «a me tanto cara, dove ho trascorso gli anni migliori della mia vita e dove è sbocciato il frutto d’amore, santificato nel matrimonio, che ha formato la mia famiglia» (il pensiero era per la sua amata Clelia), Pio Fedele così continuava con franchezza quasi disarmante considerato il momento: ma non possiamo lasciarci senza che pure io dica qualcosa di me, tralasciando gli infiniti ricordi, piacevoli e non, i soprusi che ho subìto, le amarezze patite, i sacrifici sofferti; tutte cose a cui non davo e non do peso alcuno, perché non valgono niente di fronte all’animo sincero e puro dello studioso, ma valgono semmai e soltanto a dare la misura umana, non dico meschina ma certamente povera di chi in un modo o in un altro procura sofferenze al prossimo. Non Pio Fedele, maestro di scienza canonistica sono queste le cose che possono valere sul piano accademico, bensì la ricchezza interiore, che, chiunque ed in qualsiasi sede chiamato a scoprire ed insegnare la verità, sa dare agli altri. E – se almeno oggi in questa occasione mi è consentita una punta di orgoglio – io credo di aver dato qualcosa al mondo del diritto, ed a quello del diritto canonico in particolare. Si dilungava a riflettere su due cose che gli erano state sempre a cuore: la salus animarum fine supremo della legge canonica e poi il carattere pubblicistico di tutto il diritto della Chiesa, una posizione «variamente avversata, notava polemicamente, nel corso degli anni da parte di chi, in definitiva, non riusciva né ad intuire né a capire dal di dentro lo spirito del diritto canonico». Ma con soddisfazione ricordava il riconoscimento che gli era venuto da quanto aveva scritto il canonista mons. Fagiolo nel , su «Ephemerides iuris canonici», secondo cui questa sua posizione aveva anticipato lo spirito del Concilio Vaticano II. Concludeva questa parte del discorso dicendo: «Spero che quanto sto dicendo quest’oggi possa servire agli studiosi del futuro, prima di tutto per il bene della scienza, e poi per avere ancora la consolazione di sapere che c’è gente che pensa veramente e che pensa liberamente, come si conviene ai figli di Dio». Poi, provocando commozione, pronunciava parole che mettevano in luce tutta la sua ricca personalità. Io, per mio conto, non vorrei più pensare, o, per lo meno, non vorrei più pensare per scrivere; esco ogni mattina da casa e penso, ma non più nel chiuso di una biblioteca, penso per strada, all’aria aperta, penso leggendo il giornale, penso in mezzo al traffico caotico, penso davanti ai modelli dei missili e dei computers, penso incontrando i barboni, penso sentendo dire che c’è gente che muore per fame, penso davanti ad una umanità che va e corre come impazzita, e corre chissà dove! Penso osservando le masse che vanno dal Papa, penso davanti al Papa, che parla come Maestro di Verità, e alla fine mi chiedo: servono – se pure devo constatare che pensare e scrivere è un’esigenza insopprimibile dell’uomo che vuole manifestare così il suo mondo interiore e dare anche in questo modo testimonianza di se stesso nella storia –, servono, dicevo, scritti e trattati a non finire per vivere in pace e per aiutare gli altri a vivere in pace? Come risponde il diritto canonico a tutto questo? Pensateci, come faccio io, e vi auguro di scoprire che c’è un libro che supera ogni trattato, un libro di una semplicità estrema, il Vangelo, ed accanto ad esso c’è il Pastore della Chiesa che vi guida: questo vi basti a vostro salvamento. Giovanni Barberini Bibliografia di Pio Fedele La presente bibliografia, con esclusione di note a sentenze, schede bibliografiche, recensioni e presentazioni, è stata compilata utilizzando quella pubblicata nel vol. I della Raccolta di scritti in onore di Pio Fedele del , gli elenchi stesi dal prof. Fedele e le ricerche personali sui titoli più recenti. Abbreviazioni Arch. dir. eccl.: Archivio di diritto ecclesiastico Arch. giur.: Archivio giuridico Arch. pen.: Archivio penale Coll. di monografie dir. priv.: Collana di monografie di diritto privato Diz. prat. dir. priv.: Dizionario pratico del diritto privato Eph. i. c.: Ephemerides iuris canonici Giur. comp. dir. civ.: Giurisprudenza comparata di diritto civile Giurispr. compl. Corte Supr. di Cassaz.: Giurisprudenza completa della Suprema Corte di Cassazione Giurispr. ital.: Giurisprudenza italiana Il dir. eccl. e rass. dir. matr.: Il diritto ecclesiastico e rassegna di diritto matrimoniale Il F. ital.: Il Foro italiano Rev. esp. der. can.: Revista española de derecho canónico Riv. dir. civ.: Rivista di diritto civile Riv. ital. dir. e proc. pen.: Rivista italiana di diritto e procedura penale Riv. ital. sc. giur.: Rivista italiana per le scienze giuridiche Riv. dir. matr. ital. e dei rapp. di fam.: Rivista di diritto matrimoniale italiano e dei rapporti di famiglia Riv. dir. priv.: Rivista di diritto privato Riv. ital. dir. pen.: Rivista italiana di diritto penale “Error qualitatis redundans in errorem personae”, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Diritto d’uso perpetuo a favore di ente ecclesiastico: codice civile, leggi eversive, leggi concordatarie, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Figlio nato “extra torum” e matrimonio putativo, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Su un caso controverso di impotenza muliebre, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Impedimenti pubblici occulti e dubii nel matrimonio putativo, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Pio Fedele, maestro di scienza canonistica Figlio nato “extra torum” e dispensa da matrimonio rato e non consumato, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. “Metus ab extrinseco iniuste incussum consulto illatus”, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Appunti sui vizi del consenso matrimoniale. Metus ab estrinseco iniuste incussus consulto illatus, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Sull’espressione “metus cadens in virum constantem” nella violenza come vizio del consenso matrimoniale, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Condizione di non celebrare il matrimonio religioso apposta alla istituzione di erede del coniuge superstite, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Effetti civili del “titulus patrimonii”: Concordato febbraio del Regno delle due Sicilie; legislazione civile; regime concordatario italiano, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Generalia iuris principia cum aequitate canonica servata (Contributo alla interpretazione del can. C.J.C.), in Studi Urbinati. Rivista di scienze giuridiche, X, , pp. ss. Osservazioni su una nota alla sentenza Aegypti giugno coram Prior della Sacra Romana Rota, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Condizione di vedovanza e matrimonio di coscienza, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Il funzionario di fatto nel diritto canonico, in Studi in onore di Francesco Scaduto, I, Poligrafica universitaria, Firenze , pp. ss. “Intentio” e “conditio contra matrimonii substantiam”, in Riv. di dir. priv., /, , pp. ss. Il matrimonio dello scomparso. Progetto di riforma del libro primo del codice. Diritto canonico – Regime concordatario, in Riv. dir. civ., , , pp. ss. La simulazione nel matrimonio civile, in Riv. dir. matr. ital. e dei rapporti di fam., , , pp. ss. Ancora sulla condizione di vedovanza rispetto al matrimonio religioso, in Riv. dir. matr. ital. e dei rapporti di fam., , , pp. ss. L’art. della Legge maggio , n. , in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. ss. Il principio “nullum crimen sine praevia lege poenali” e il diritto penale canonico, in Riv. ital. dir. pen., , , pp. ss. Delle pensioni ecclesiastiche, Giuffrè, Milano Il problema dell’“animus communitatis” nella dottrina canonistica della consuetudine, Giuffrè, Milano Considerazioni sull’efficacia dei patti nudi nel diritto canonico, in Annali dell’Università di Macerata, LI, , pp. ss. Appunti di diritto concordatario, in Studi Urbinati. Rivista di scienze giuridiche, XI, , pp. ss. L’art. ult. cpv. della legge maggio , n. , in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. s. Giovanni Barberini L’autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici. Diritto dello Stato – Diritto della Chiesa – Regime concordatario, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., , , pp. s. Programma per uno studio sullo spirito del diritto della Chiesa, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, LI, , pp. ss. Patrimonio, “Coll. di monografie dir. priv., ”, Athenaeum, Roma Patrimonio ecclesiastico, in Diz. prat. dir. priv., V, I, Vallardi, Milano -, pp. ss. Pensioni ecclesiastiche, in Diz. prat. dir. priv., V, I, cit., pp. ss. L’essenza della buona fede nella dottrina canonistica del matrimonio putativo, in Riv. dir. civ., , , pp. ss., ss. e ss. Valore delle norme concordatarie nell’ordinamento canonico, in Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l’Italia, II, Vita e Pensiero, Milano , pp. ss. Patrimonio sacro, voce in Nuovo Digesto italiano, IX, Utet, Torino , pp. ss. Patronato, voce in Nuovo Digesto italiano, IX, cit., pp. ss. Pontificalis (Liber), voce in Nuovo Digesto italiano, IX, cit., pp. ss. Sacramenti, voce in Nuovo Digesto italiano, IX, cit., pp. ss. Il problema dello studio e dell’insegnamento del diritto ecclesiastico e del diritto canonico in Italia, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale (Premessa), in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale, a) In tema di “intentio” e “conditio contra matrimonium substantiam”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. e ss. Sulla pretesa analogia, agli effetti meramente civili, tra dispensa dal matrimonio rato e non consumato e dichiarazione di nullità del matrimonio, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Sulla personalità giuridica dei singoli enti ecclesiastici, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Sul nuovo ordinamento dei tribunali ecclesiastici in Italia per la trattazione delle cause matrimoniali, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Ancora su lo studio e l’insegnamento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale, f) “Vis et metus” e simulazione, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Sugli effetti civili di una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio “ex capite conditionis contra substantiam”, in Arch. dir. eccl., , , p. ss. Rassegna ragionata di giurisprudenza rotale in materia matrimoniale, e) “Metus consulto illatus”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. La volontà e la causa nei rescritti pontifici, in Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse, II, Giuffrè, Milano -, pp. ss. Sui limiti della competenza della S. Congregazione dei Sacramenti sulle cause di nullità di matrimonio, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. “Conscientia angelica, bestialis, rationabilis”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Pio Fedele, maestro di scienza canonistica Ancora in tema di “intentio” e di “conditio contra matrimonii substantiam”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. La conferma degli atti giuridici nel diritto canonico, in Studi in onore di Arrigo Solmi, II, Giuffrè, Milano , pp. ss. Introduzione allo studio del diritto della Chiesa, Cya, Firenze Considerazioni canonistiche sulla disciplina del matrimonio nel nuovo codice civile, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Perugia, LIV, , pp. ss. Discorso generale sull’ordinamento canonico, Cedam, Padova Contributi alla teoria canonistica dei vizi del consenso matrimoniale, Cya, Firenze Condizione di non procreare apposta al matrimonio civile, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. In tema di “ius accusandi nullitatem matrimonii”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Intorno ad un novissimo manuale di diritto matrimoniale canonico, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Un nuovo caso di infermità mentale come causa di nullità del matrimonio?, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Diritto processuale canonico e dogmatica giuridica moderna, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. In tema di “animus se non obligandi” e “animus non adimplendi” nella “intentio” e nella “conditio contra matrimonii substantiam”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Nota al responso “De separatione coniugum”, aprile , della Pont. Commissio ad codicis canones authentice interpretandos, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Principi e direttive in materia matrimoniale in un discorso di Pio XII, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. In tema di dichiarazione di morte presunta, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. In tema di “intentio” e “conditio contra bonum sacramenti”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. A proposito di indagini prematrimoniali disposte dalla S. Congregazione dei Sacramenti, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. In tema di “error qualitatis redundans in errorem personae”, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. In margine ad una polemica, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. In tema di impotenza muliebre, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Il principio della certezza morale nei giudizi in un discorso di Pio XII, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Prova dell’impotenza e dell’inconsumazione del matrimonio, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Chi è “inhabilis ad accusandum matrimonium”?, in Arch. dir. eccl., , , ss. Precedenti canonistici dell’art. del nuovo codice civile, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, XVI, , pp. ss. In margine ad un discorso di Pio XII, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss. Il mio “Discorso generale sull’ordinamento canonico” di fronte alla critica, in Arch. dir. eccl., , , pp. ss., ss., ss. e ss. 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In tema di esecutività della sentenza ecclesiastica che revoca una precedente sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. In tema di nullità del matrimonio per errore sulla persona, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. In tema di affiliazione della prole adulterina, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. In tema di prescrizione dell’azione di annullamento del matrimonio per vizio di consenso, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. Su la qualità di pubblico ufficiale del ministro di culto che celebra un matrimonio concordatario, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. In tema di riconoscimento dei figli adulterini, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. In tema di esecutorietà agli effetti civili della dispensa da matrimonio rato e non consumato, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. In tema di trascrizione di matrimonio pre-concordatario, in Giurispr. comp. dir. civ., , , pp. ss. Per la difesa dell’attuale legislazione ecclesiastica in materia matrimoniale, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., LV-LVI, -, pp. ss. In tema di presunzione di morte nel diritto matrimoniale canonico, in Il dir. eccl. e rass. dir. matr., LV-LVI, -, pp. ss. La definizione del matrimonio in diritto canonico, in Eph. i. c., I, , pp. ss. Il processo matrimoniale canonico in un discorso di Pio XII, in Eph. i. c., I, , pp. ss. Postilla, in Eph. i. c., I, , pp. ss. Problemi medico-legali nella giurisprudenza rotale, in Eph. i. c., I, , pp. ss. Impedimento razziale al matrimonio e cessazione della materia del contendere, in Giurispr. compl. Corte Supr. di Cassaz., sez. civili, s. II, XVIII, , pp. ss. Delibazione di sentenze straniere di annullamento di matrimoni concordatari, in Giurispr. compl. Corte Supr. di Cassaz., sez. civili, s. II, XVIII, , pp. ss. Costituzione e rapporti tra Stato e Chiesa, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, LVII, , pp. ss. Pio Fedele, maestro di scienza canonistica On the juridical nature of pontifical rescripts, in Eph. i. c., II, , pp. s. Origine e natura del potere giudiziario ecclesiastico, in Eph. i. c., II, , pp. ss. Domande e risposte, in Eph. i. c., II, , pp. ss. Organizzazione interna e autonomia della Chiesa, in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II, XXI, , pp. ss. Omissione di pubblicazioni matrimoniali e trascrizione del matrimonio religioso, in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II, XXI, , pp. ss. Singolare interpretazione dell’art. della legge maggio , n. , in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II, XXII/, , pp. ss. Vaginismo e impotenza, in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II, XXII/, , pp. ss. Consideraciones sobre la dispensa y sobre otras instituciones en la ordinación canónica, in Rev. esp. der. can., , , pp. ss. Controlli governativi e canonici sugli atti degli enti ecclesiastici in materia di assicurazioni, in Assicurazioni, , , pp. s. Il concetto di buona fede nel diritto canonico (a proposito di una recente pubblicazione), in Eph. i. c., III, , pp. ss. Sinossi di diritto ecclesiastico, Roma Santuari e concordato, in Giurispr. compl. della Corte Supr. di Cassaz., sez. civ., s. II, XXVII/, , pp. ss. Ancora in tema di “error qualitatis redundans in errorem personae”, in Eph. i. c., VI, , pp. ss. A proposito di una recente innovazione in tema di matrimonio putativo, in Eph. i. c., VI, , pp. ss. La revocabilità del giuramento in diritto canonico, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, Cedam, Padova , pp. ss. 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Analisi di recenti sentenze ecclesiastiche in tema di nullità di matrimonio, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Perugia, LIX-LX: Studi in onore di Lanciotto Rossi, , pp. ss. Giovanni Barberini Analisi di recenti pubblicazioni italiane sul matrimonio in diritto canonico, in Eph. i. c., X, , pp. ss. “Index rerum notabilium de iure matrimoniali ex S. R. Rotae decisionibus anni (vol. XXXVI)”, in Eph. i. c., X. , pp. ss. L’“ordinatio ad prolem” nel matrimonio in diritto canonico, in Riv. ital. sc. giur., s. III, , , pp. ss.; , -, pp. ss.; , -, pp. ss. Acta Apostolicae Sedis, voce Novissimo Digesto italiano, I, Utet, Torino , p. Apocrifi, ivi, pp. s. Battesimo, voce Novissimo Digesto italiano, II, Utet, Torino , pp. s. Canoni (Raccolta di), ivi, pp. s. “Error recidens in conditionem” nella dottrina degli atti giuridici in diritto canonico, in Eph. i. c., XV, , pp. ss. Cerimoniale ecclesiastico, voce Novissimo Digesto italiano, III, Utet, Torino , p. 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Conferma (diritto canonico), voce Enciclopedia del diritto, VIII, Giuffrè, Milano , pp. ss. Congregazioni romane, ivi, p. “Mulier excisa”, in Eph. i. c., XVIII, , pp. ss. “Actus humanus”, in Eph. i. c., XVIII, , pp. ss. Rassegna di dottrina canonistica matrimoniale, in Eph. i. c., XVIII, , pp. ss. Considerazioni sulla nullità del matrimonio religioso di Napoleone con Giuseppina Beauharnais, in Arch. giur., VI, XXXII, , p. s. Pio Fedele, maestro di scienza canonistica L’“ordinatio ad prolem” nel matrimonio in diritto canonico, Giuffrè, Milano Lo spirito del diritto canonico, Cedam, Padova Problemi di diritto canonico. L’impotenza, Officium Libri Catholici, Roma La libertà religiosa, Giuffrè, Milano Introduzione allo studio del diritto canonico, Cedam, Padova Il caso-limite dell’impotenza muliebre in diritto canonico, in Raccolta di scritti in onore di Arturo Carlo Jemolo, I, Giuffrè, Milano , pp. ss. 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Per la difesa dell’indissolubilità del vincolo coniugale in diritto canonico, in Eph. i. c., XLVIII, , pp. ss. Quindici temi canonistici svolti in quindici terzine dantesche, in Eph. i. c., XLVIII, , pp. ss. Pio Fedele, maestro di scienza canonistica Ricordo di Cesare La Farina, in Eph. i. c., XLVIII, , pp. ss. Pericle Felici canonista, in Eph. i. c., XLVIII, , pp. ss. La certezza del diritto e l’ordinamento canonico, in Eph. i. c., XLVIII, , pp. ss. Ricordo di Orio Giacchi, in Eph. i. c., XLVIII, , pp. ss. Ricordo di Innocenzo Parisella, in Eph. i. c., XLIX, , p. s. Ricordo di José Pinto Gomez, in Eph. i. c., XLIX, , pp. ss. Postilla al ricordo di Orio Giacchi, in Eph. i. c., XLIX, , pp. ss.