Riforma del Bilancio Il recepimento della direttiva 34
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Riforma del Bilancio Il recepimento della direttiva 34
Riforma del Bilancio Atti del Roadshow di febbraio e marzo 2016 Il recepimento della direttiva 34 Quali impatti per le imprese? 2 Riforma contabile: DLgs 139/15 Il DLgs 139/15 (GU 4 Settembre 2015): – ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva europea 2013/34 – comporta modifiche al codice civile, al DLgs 127/91, al DLgs 38/05, al DLgs 173/97 per le assicurazioni e al DLgs 38/10 per le modifiche alla relazione del revisore. – Si rivolge a SpA, a SApA, a Srl e a società di persone (snc o sas) qualora i soci siano società di capitali. – entra in vigore a partire dagli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016. Le novità introdotte dalla Dir. 2013/34 rispondono ai seguenti obiettivi: 1. ridurre gli oneri amministrativi a carico soprattutto delle PMI; 2. migliorare la comparabilità dell’informativa resa con i bilanci; 3. tutelare l’interesse degli utilizzatori dei bilanci attraverso una corretta rappresentazione delle informazioni contabili più rilevanti. PwC 2 Il ruolo dell'OIC L'art. 20 del DL 91/14 (L. 116/14) riconosce il ruolo e le funzioni svolte dall'OIC in ambito nazionale ed internazionale quale "standard setter" E' riconosciuto che l'OIC. - emana i principi contabili nazionali utilizzati per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del c.c., - fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli organi governativi in materia di normativa contabile, - esprime pareri alle altre istituzioni pubbliche. L’art. 12 della riforma contabile stabilisce un preciso compito dell’OIC per l’implementazione delle nuove norme. L’art. 12, comma 3 del DLgs 139/15 stabilisce: «L’Organismo italiano di contabilità aggiorna i principi contabili nazionali di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, sulla base delle disposizioni contenute nel presente decreto». PwC 3 Impatti contabili Differenze tra i valori determinati secondo il nuovo principio contabile e quelli determinati secondo quello precedente: o «di apertura» = aggiustamenti da apportare agli elementi del patrimonio esistenti al 1/1/2016, determinati in accordo alle precedenti disposizioni legislative, affinché lo stesso sia espresso secondo le nuove norme; o «prospettici» = che si produrranno a partire dal 2016 sui conti economici, sugli aggregati economico/finanziari e sugli indicatori di performance conseguenti ai nuovi modelli valutativi e criteri di misurazione delle poste di bilancio. In attesa dei chiarimenti da parte dell’OIC le differenze di apertura: - secondo l’attuale OIC 29 si imputano al conto economico del 2016, - secondo i principi contabili internazionali si imputerebbero ad una riserva di Patrimonio netto. PwC 4 Transizione alle nuove norme Il Decreto consente di applicare in modo prospettico (cioè senza modificare i dati di apertura) i cambiamenti nei criteri di misurazione di alcune voci: • Debiti, crediti e titoli iscritti nel bilancio nel 2015 possono continuare ad essere misurati con gli stessi criteri. • L’avviamento nel bilancio 2015 continua il piano di ammortamento originario, senza necessità che sia allineato alla nuova normativa. Bilancio abbreviato: facoltà di utilizzare l’amortized cost PwC 5 Aree di intervento nel codice civile e nel DLgs 127/91 Disposizioni generali: Principi generali di redazione del bilancio Contenuto della nota integrativa e Relazione sulla gestione Schemi di bilancio: Rendiconto finanziario Bilancio consolidato: Cambiati i limiti di esenzione Stesse modifiche del c.c. agli schemi, ai criteri di misurazione e nota integrativa Consentito il deposito del bilancio della controllante anche in lingua inglese Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Nuovi criteri di valutazione PwC Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese 6 Principi generali di redazione del bilancio Rilevanza – art. 2423 c.c. «non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione» Sostanza sulla forma – art. 2423-bis c.c. «nella redazione del bilancio devono essere salvaguardati seguenti principi: 1) la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività. 1bis) la rilevazione la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione del contratto» PwC 7 Rendiconto finanziario Prospetto obbligatorio (art. 2423) – esonerate le micro imprese e quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata Schema libero – riferimento all’OIC 10 Risorsa finanziaria presa a riferimento: liquidità Dati comparativi: richiesti dall’art. 2425-ter c.c. Art. 2425-ter: «dal rendiconto finanziario risultano, per l’esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l’ammontare la composizione delle disponibilità liquide, all’inizio alla fine dell’esercizio, ed i flussi dell’esercizio, derivanti dall’attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi compresi, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci» PwC 8 Rendiconto finanziario Alcune riflessioni 1) Modalità operative legate alla produzione del nuovo documento: - manualmente (fogli di calcolo) - automaticamente attraverso il sistema o software integrati con il sistema di contabilità 2) Come presentare il flusso della gestione operativa (metodo diretto/indiretto) 3) Come modificare/adattare il sistema informativo 4) Assicurare completezza e adeguatezza delle nuove informazioni richieste 5) Monitoraggio 6) Responsabilità PwC 9 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Azioni proprie Transizione: aspetti contabili Le azioni proprie iscritte nell’attivo sono cancellate ed iscritte in una riserva negativa, da classificare alla voce “X – Riserva per azioni proprie in portafoglio” prevista dal nuovo schema di stato patrimoniale. Con riferimento alla precedente riserva per azioni proprie costituita ai sensi del c. 3 dell’art. 2427-ter c.c. si ritiene che debba essere liberata. E’ stato infatti abrogato il vecchio c. 3 dell’art 2357-ter c.c. che richiedeva l’iscrizione e il mantenimento in bilancio della riserva azioni proprie finché le stesse non fossero state trasferite o annullate. Criticità – Ripristino di passate svalutazioni – Utili e perdite da negoziazione PwC 10 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Costi di ricerca applicata e spese di pubblicità Modificato lo schema di stato patrimoniale: a partire dal 1° gennaio non è più prevista una specifica voce nell’attivo patrimoniale per le spese di pubblicità e per le spese di ricerca applicata che l’OIC 24 consentiva di capitalizzare. Per i costi di pubblicità si devono attendere i chiarimenti dell’OIC. I costi di ricerca accumulati nel bilancio 2015 devono essere eliminati. L’effetto presumibile derivante dalla transizione alle nuove norme Attuale OIC 29: impatto al conto economico. Alternativa plausibile qualora l’OIC decidesse di utilizzare le disposizioni degli IFRS: impatti in una riserva del patrimonio netto. . PwC 11 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Operazioni con imprese controllate da controllanti Vengono introdotte specifiche voci nello stato patrimoniale per i crediti e i debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti e nel conto economico dei proventi di natura finanziaria derivanti dai rapporti intrattenuti con queste entità Impatti • piano dei conti – nuove voci nei partitari • sui sistemi - rilevazione aggiornata e tempestiva delle società del gruppo e delle operazioni intrattenute con esse. • dati comparativi – riclassificazione di crediti, debiti e proventi finanziari pubblicati nel bilancio 2015 nelle voci “altri crediti», «altri debiti» e «altri proventi • controlli – nuovi controlli anche di natura informatica per la correttezza/riconciliazione dei dati. PwC 12 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Conti d’ordine La nuova normativa abolisce i conti d’ordine. Il n. 4.h) dell’art. 6 del DLgs 139/15 abroga il 3° comma dell’art. 2424 c.c. L’iscrizione di impegni e garanzie “sotto la riga” è stata sostituita dalla richiesta di informazioni analitiche nella nota integrativa. Impatti Maggiori informazioni nelle note al bilancio. Il nuovo comma 9 dell’art. 2427 c.c. dispone di indicare: “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime sono distintamente indicati”. PwC 13 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Aggi disaggi di emissione Eliminata dalle voci ratei/risconti la richiesta di separata indicazione degli aggi e disaggi di emissione. Introdotto il criterio del costo ammortizzato per titoli e debiti: conseguentemente gli aggi e i disaggi sono portati a rettifica del valore di iscrizione del titolo o del prestito. PwC 14 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Valutazione costante Abrogato il n. 12 dell’art. 2426 c.c. che prevedeva l’iscrizione al valore costante nell’attivo patrimoniale delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e delle attrezzature industriali e commerciali “di scarsa importanza” rispetto ai totali di bilancio. La facoltà era consentita quando non sussistevano variazioni sensibili nell’entità nel valore e nella composizione di tali attività. Impatti Scelta di un nuovo metodo di valutazione • Scegliere quale modello di configurazione di costo utilizzare (LIFO; FIFO; CMP) • Inventario • Aggiornare i sistemi informativi e la contabilità di magazzino PwC 15 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Avviamento A partire dal 2016 l’ammortamento dell’avviamento è in base alla sua vita utile. Se la vita utile è indefinita, l’ammortamento è effettuato al massimo in 10 anni. Per gli avviamenti nei bilanci 2015 è possibile non modificare il piano di ammortamento. Se la società ha in programma di acquistare una controllata oppure una collegata dovrà tenere in considerazione che a partire dal 2016 l’avviamento sarà ammortizzato in base alla sua vita utile e nel caso di avviamento a vita utile indefinita occorrerà ammortizzarlo per un massimo di 10 anni. PwC 16 Modifiche agli schemi – disposizioni specifiche per talune voci Componenti straordinari Eliminata la sezione E del conto economico. Gli oneri e i proventi separati non saranno più esposti separatamente ma compresi per natura tra le altre classi del conto economico (A, B, C, D, imposte). Eventi accidentali ed infrequenti ed elementi di ricavo o di costi di entità o incidenza eccezionali saranno commentati nella nota integrativa (art. 2427 n. 13). Impatti Performance future Ratios/coventants PwC 17 Nuovi criteri di valutazione Costo ammortizzato Titoli immobilizzati Crediti – nuovo OIC 15 Debiti – nuovo OIC 19 Criticità: - Fattore temporale (attualizzazioni) - Ammortamento costi iniziali e up-front (tasso di interesse effettivo) PwC 18 Nuovi criteri di valutazione Costo ammortizzato Il costo ammortizzato di un’attività o passività finanziaria è il valore: - a cui l’attività o la passività finanziaria è stata valutata al momento della rilevazione iniziale al netto dei rimborsi di capitale, - aumentato o diminuito dall’ammortamento cumulato utilizzando il criterio dell’interesse effettivo su qualsiasi differenza tra il valore iniziale e quello a scadenza, - dedotta qualsiasi riduzione (operata direttamente o attraverso l’uso di un accantonamento) a seguito di una riduzione di valore. Il modello è basato sul tasso di interesse effettivo (TIR) PwC 19 Nuovi criteri di valutazione Derivati Le criticità Valutazioni a fair value Variazioni di fair value imputate al conto economico, voce D Copertura dei rischi finanziari Cash flow hedge Fair value hedge Efficacia delle coperture Documentazione a supporto Derivati incorporati Individuazione PwC 20 Nuovi criteri di valutazione Coperture dei rischi finanziari La riserva di copertura non si considera per: • il computo del patrimonio netto per stabilire i limiti all’emissione di obbligazioni al portatore o nominative (art. 2412 n. 1 c.c.), • distribuire utili ai soci (art. 2433 c.c.), • il passaggio delle riserve a capitale, nel caso di aumento del capitale sociale (art. 2442 c.c.), • ridurre il capitale sociale quando risulta che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (art. 2446 c.c.), • intraprendere le azioni previste dall’art. 2447 c.c. quando il capitale si riduce al di sotto del limite legale a causa di perdita di oltre il terzo del capitale (art. 2447 c.c.). La nuova norma dispone inoltre che qualora le variazioni di fair value siano positive (e quindi la riserva aumenti il valore complessivo del patrimonio netto) gli importi accantonati nella riserva non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite. PwC 21 Nuove informazioni nella nota integrativa 1. La ripartizione dei ricavi (dell’attività e per area geografica) deve essere sempre indicata in nota integrativa: nel nuovo n. 10 dell’art. 2427 le parole “se significativa” sono soppresse. 2. Con l’eliminazione degli oneri e dei proventi straordinari dallo schema del conto economico la nota integrativa descrive l’importo e la natura dei ricavi e dei costi di entità o incidenza eccezionali. 3. Con l’eliminazione dei conti d’ordine dallo SP la nota integrativa descrive l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; inoltre l’art. 2427 (n. 9) ora richiede di indicare distintamente gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonché gli impegni assunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonché controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime. 4. Oltre ai compensi, ora l’art. 2427 (n.16) richiede di indicare anche le anticipazioni e i crediti concessi ad amministratori e sindaci. PwC 22 Nuove informazioni nella nota integrativa 5. Le operazioni con parti correlate devono essere sempre indicate: la nuova norma ha cancellato le parole “se rilevanti”. 6. Ratei/risconti. In passato la vecchia formulazione del n. 7 dell’art. 2427 c.c. prevedeva l’indicazione della composizione delle voci solo quando il loro ammontare fosse apprezzabile. Con l’introduzione di nuovi modelli contabili per la rilevazione di ratei e risconti (ad es. ripartizione di costi con il criterio del tasso effettivo di interesse) la rilevanza dell’informazione circa la composizione delle “classi generiche” è ritenuta dal legislatore di primaria importanza tanto da richiedere specifiche informazioni nella nota integrativa. 7. La descrizione degli eventi successivi (natura e ed effetti patrimoniali, finanziari ed economici) non è più fornita nella Relazione sulla gestione ma nella nota integrativa (art. 2427 n. 23); conseguentemente è stato abrogato l’ex n. 5 dell’art. 2428 c.c.. 8. Il nome e la sede legale dell’impresa che redige il bilancio consolidato dell’insieme più grande e dell’insieme più piccolo di cui l’impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo dove è disponibile la copia del bilancio consolidato sono nuove informazioni che devono essere indicate nella nota integrativa ai sensi dei n. 24 e 25 dell’art. 2427 c.c.. PwC 23 Nuove informazioni nella nota integrativa 9. La proposta di destinazione dell’utile e della copertura delle perdite deve essere ora indicata in nota integrava. 10. Sono state apportate alcune modifiche all’art. 2427-bis c.c. in merito alle informazioni sul fair value degli strumenti finanziari. È stato inoltre modificato il comma 2 dell’art. 2427: ora è specificatamente richiesto che le informazioni in nota integrativa relative alle voci dello stato patrimoniale del conto economico devono essere presentate secondo l’ordine in cui sono indicate le relative voci nei prospetti. Questa disposizione è analoga a quella contenuta nei principi contabili internazionali. PwC 24 Relazione sulla gestione L’art. 2428 c.c. non ha subito rilevanti modificazioni in quanto risultava già coerente in via generale con la Direttiva 2013/34. L’unico cambiamento di rilievo riguarda gli eventi successivi: i “fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio”, in attuazione delle modificazioni apportate dall’articolo 19 della direttiva, non si indicano più nella relazione sulla gestione ma nella nota integrativa. PwC 25 Non solo effetti contabili Le innovazioni non riguarderanno solo la contabilità e la presentazione del bilancio ma gli effetti coinvolgeranno anche i sistemi informativi, i processi organizzativi, il sistema di controllo interno e saranno richieste nuove competenze agli operatori. • Piano dei conti • Sistemi informativi, soprattutto con riferimento alle modalità di presentazione del rendiconto finanziario • Processi organizzativi • Budget e previsione dei risultati operativi (eliminati componenti straordinari; fair value derivati) • Volatilità conto economico • Ratios e covenants • Nuove competenze agli operatori (fair value/amortized cost) PwC 26 Bilancio consolidato Il recepimento della direttiva 2013/34 ha comportato le modifiche al DLgs 127/91 con riferimento alla redazione del bilancio consolidato. Sono state aggiornate le soglie quantitative a superamento delle quali sorge l’obbligo di consolidamento, in linea con quanto previsto dall’articolo tre, paragrafo sette, della direttiva. Non è cambiato la modalità di calcolo e delle soglie, che continuano ad essere computate al lordo dei rapporti fra gruppo, in linea con l’impostazione finora seguita nella disciplina del bilancio consolidato. a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali; b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio PwC 27 Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese Bilancio abbreviato 1. Esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario, 2. Facoltà di iscrivere i titoli immobilizzati al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale, 3. Nota integrativa minima: • criteri di valutazione (2427 n. 1) • movimenti delle immobilizzazioni (2427 n. 3) • debiti di durata residua superiore a cinque anni (2427 n. 6 con modifiche) • oneri finanziari imputati ai valori dell’attivo (2427 n. 8) • impegni e garanzie (2427 n. 9) • costi e ricavi di costo o entità eccezionali (2427 n. 13), • n° medio dipendenti (2427 n. 15), • compensi, crediti e anticipazioni ad amministratori e sindaci (2427 n. 16), • operazioni con parti correlate (2427 n. 22-bis), • accordi non risultanti da stato patrimoniale (2427 n. 22-ter) • eventi successivi (2427 n. 22-quater) PwC 28 Semplificazioni per micro imprese e piccole imprese Micro-imprese • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 175.000 • ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 350.000; • dipendenti occupati in media durante l’esercizio 5 unità. Applicano la stessa disciplina delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata Le microimprese sono esonerate dalla redazione: • del rendiconto finanziario • della nota integrativa (perché in calce lo stato patrimoniale sono previste specifiche informazioni); • della relazione sulla gestione (in calce lo stato patrimoniale sono fornite le informazioni richieste dai n. 3 e 4 dell’art. 2428 c.c. PwC 29 Riforma del Bilancio Atti del Roadshow di febbraio e marzo 2016 Strumenti finanziari derivati e costo ammortizzato Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Strumenti finanziari derivati – cosa cambia Nuove voci in SP e CE per la rilevazione dei fair value Fair value dei derivati Riforma contabile Derivati di copertura • Effetti in bilancio • Efficacia delle coperture PwC Nuove informazioni in nota integrativa 2 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Strumenti finanziari derivati DERIVATO • Strumenti finanziari • Valore basato su un sottostante • Investimento iniziale nullo o limitato • Regolamento differito La normativa dispone (art. 2426, c.1, n. 11-bis, c.c.): PwC • l’iscrizione a bilancio degli strumenti finanziari derivati, anche se incorporati in altri strumenti finanziari, in base al fair value, • con imputazione delle variazioni di fair value a conto economico, a meno che i derivati siano di copertura. 3 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Fair value - definizione • Per la definizione di “fair value” l’art. 2426, c.2, c.c. dispone di fare riferimento ai principi contabili internazionali. • L’IFRS 13 definisce il fair value come “il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione” (par.9) “indipendentemente dal fatto che quel prezzo sia osservabile direttamente o che venga stimato utilizzando un’altra tecnica di valutazione” (par. 24). Prezzi quotati per il medesime strumento? Si No Prezzi quotati per strumenti simili? No Si Prezzo quotato * Quantità FV «può essere derivato dagli strumenti simili» P*Q* Adj Tecniche di valutazione PwC 4 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Fair value – modalità di calcolo • La quotazione in un mercato attivo costituisce la migliore evidenza di fair value da utilizzare per la valutazione di attività e passività finanziarie. • In assenza, è possibile utilizzare il prezzo quotato di strumenti simili (comparable approach), con eventuale aggiustamento di prezzo. • In assenza di un mercato attivo per lo strumento o per strumenti simili, il fair value deve essere determinato mediante una tecnica di valutazione. L’IFRS 13 richiede che la tecnica valutativa massimizzi l’utilizzo di dati di input osservabili e di assunzioni utilizzate dai partecipanti al mercato, sono incluse quelle sul rischio di credito del particolare strumento ed emittente. PwC Mercato attivo quando le quotazioni riflettono normali operazioni di mercato, sono prontamente e regolarmente disponibili e rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato (es. London Metal Exchange per i derivati su commodity, IDEM per i derivati su azioni) Tecnica di valutazione Input osservabili Elaborati utilizzando dati di mercato osservabili direttamente (es. tassi di cambio) o indirettamente (es. curve dei tassi di interesse ricavabili dai prezzi di strumenti quotati) Input non osservabili Elaborati utilizzando stime ed assunzioni sulla base le migliori informazioni disponibili (es. assunzioni relative al rischio dell’emittente o dello strumento) 5 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Fair value –esempi di calcolo 1. Interest Rate Swap: Data di inizio: 30 settembre 2016 Data di scandenza: 30 settembre 2018 Nominale: 50.000.000 Tasso fisso: 0,45%, semestrale Tasso variabile: Euribor a 6 mesi Convenzione giorni: 30/360 Date di pagamento: 31 marzo e 30 settembre 2. Forward su tasso di cambio Nominale acquistato: USD 1.000.000 Nominale venduto: EUR 921.659 Cambio contrattuale: 1,06 Scadenza: 30 aprile 2017 PwC 6 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Fair value –esempi di calcolo Input Tecnica di valutazione Info-provider (Bloomberg, Reuters, …) IRS • Curve dei tassi di interesse per la stima dei tassi di interesse futuri • Curva dei tassi di interesse per la stima dei tassi di sconto Modello implementato in un sistema o file di calcolo Discount cash flow model Differenza tra il valore attuale dei flussi di interesse della gamba variabile (ricevuta) e di quelli della gamba fissa. Date 30-mar-1 7 30-set-1 7 30-mar-1 8 30-set-1 8 Forward • Tasso di cambio relativi alla scadenza del contratto • Curva dei tassi di interesse per la stima dei tassi di sconto Fair Value Euribor forward 0,09% 0,21 % 0,32% 0,54% Flussi v ariabili 22.500 52.500 80.000 1 35.000 Flussi flussi - 1 1 2.500 1 1 2.500 1 1 2.500 1 1 2.500 Fattore di Valore attuale sconto gam ba v ariabile 0,9998 0,9991 0,9981 0,997 2 T otale 22.496 52.453 7 9.848 1 34.622 289.418 Valore attuale gam ba fissa - EURO -159,929 1 1 2.47 8 1 1 2.399 1 1 2.286 1 1 2.1 85 449.348 Differenza tra il nozionale valorizzato al tasso di cambio di mercato (1,085) ed il nozionale valorizzato al cambio contrattuale. La differenza, poiché riferita ad una data futura, deve essere opportunamente scontata. EURO 21.733 (943.396 (1.000.000 / 1,085) – 921.659 (1.000.000 / 1,06) ) * 0,998 PwC Questi valori vanno aggiustati per il merito di credito delle controparti 7 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Fair value – informazioni in nota integrativa Prima Per ogni categoria: • fair value • informazioni sulla loro entità e sulla loro natura PwC Dopo Per ogni categoria (art 2427-bis, c.1, n. 1, c.c.) • fair value • informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l’importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri • assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato • le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; • una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio. 8 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Fair value – implicazioni e criticità Possibile maggior volatilità nel conto economico. Accounting Processi Governance Sistemi PwC Il nuovo criterio entra a far parte delle «stime di bilancio» che competono alla discrezionalità del management Non sarà più sufficiente richiede alla banca una stima, non indipendente del fair value. Calcolo e monitoraggio del fair value dei derivati: verifica della presenza di un mercato attivo, definizione dell’appropriata tecnica di valutazione e dei dati di input definizione della modalità di stima del rischio di credito Ricognizione delle operazioni in essere, modalità operative, obiettivi, tipologie di strumenti autorizzati dall’Alta Direzione; la funzione delegata alla gestione deve essere dotata di adeguati strumenti di monitoraggio e reporting. Necessarie competenze tecniche per la definizione dei modelli di valutazione ed il calcolo del fair value Controlli finalizzati ad assicurare l’attendibilità delle misurazione del fair value dei derivati e a garantire la verifica periodica dell’adeguatezza dei modelli di valutazione Sistemi di supporto per il calcolo del fair value dei derivati: software di calcolo e information provider. Aggiornamento del piano dei conti con le nuove voci 9 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Derivati di copertura – tipologie di coperture Il c.c all’art 2426, c.1, n. 11-bis menziona le seguenti tipologie di coperture. Attività a tasso variabile Passività a tasso variabile Transazioni future Attività a tasso fisso Cash Flow Hedge Obiettivo di proteggere l’azienda da variazioni avverse dei flussi finanziari attesi associati ad un’attività o passività iscritta in bilancio, come nel caso di pagamenti o incassi futuri di interessi a tasso variabile, ovvero a una transazione futura prevista, come gli impegni di acquisto o di vendita di merci in valuta. PwC Fair Value Hedge Passività a tasso fisso Obiettivo di ridurre o eliminare le perdite che possono derivare dalle variazioni nel fair value della posta di bilancio. Con l’operazione di copertura, quindi, si compensa la variazione del fair value di un elemento coperto con l’opposta variazione del fair value dello strumento di copertura. 10 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Derivati di copertura – criteri di rilevazione Misurazione successiva Derivati di copertura di flussi finanziari Derivati di copertura di fair value Fair value: variazioni in una riserva di Patrimonio Netto. Rigiro della riserva con imputazione al Conto Economico quando si verificano i flussi finanziari attesi oggetto della copertura. Fair value: variazione conto economico Valutazione simmetrica dello strumento oggetto di copertura. Un derivato di copertura può essere contabilizzato come sopra indicato solo in presenza di determinati requisiti. PwC 11 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Derivati di copertura – requisiti per la rilevazione La norma (art. 2426, c.1, n. 11-bis cc) dispone che si considera sussistente la copertura «in presenza, fin dall’inizio, di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell’operazione coperta e quelle dello strumento di copertura». • Se si vuole accedere all’hedge accounting si deve predisporre una documentazione che dimostri la «stretta correlazione» tra elemento coperto e derivato. • Altrimenti il derivato va a conto economico. Attualmente non ci sono dettagli di come dimostrare questa «stretta correlazione». Nel contesto dello IAS 39 e dell’IFRS 9 deve essere misurata efficacia della copertura tramite test. PwC 12 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Derivati di copertura – Requisiti per la copertura Cosa richiede lo IAS 39 Hedge documentation Test di efficacia PwC Designazione e documentazione formale della relazione di copertura. Tale documentazione deve includere: • l’identificazione dello strumento di copertura, l’elemento o l’operazione coperta, • la natura del rischio coperto e • come l’entità valuterà l’efficacia dello strumento di copertura nel compensare l’esposizione alle variazioni di fair value dell’elemento coperto o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto Copertura altamente efficace nel realizzare la compensazione delle variazioni di fair value o dei flussi finanziari attribuibili al rischio coperto, in modo coerente con la strategia di gestione del rischio originariamente documentata per quella particolare relazione di copertura 13 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Derivati di copertura – Test di efficacia Due possibili approcci per verificare l’efficacia delle coperture dei rischi finanziari Approccio qualitativo Approccio quantitativo Ha l’obiettivo di dimostrare la corrispondenza delle caratteristiche tecnico finanziarie del derivato di copertura e dello strumento coperto Modelli quantitativi per dimostrare l’efficacia della copertura. Critical term method I risultati della copertura nell’intervallo dell’80-125% Es. Analisi di scenario e regressione lineare Esemplificativo 150.000 Copertura di un incasso in USD tramite un derivato di tipo forward su cambio che fissa il cambio a termine EUR/USD dell'incasso in USD Ammontare 1.000.000 1.000.000 Valuta USD USD Scadenza 31-mag-16 31-mag-16 y = -1,04x + 584,49 R² = 1,00 100.000 Delta Hedged Item Flusso coperto Forward su cambio Esemplificativo Regressione Lineare 50.000 -1 50.000 -1 00.000 -50.000 - 50.000 100.000 150.000 -50.000 -1 00.000 Finanziamento a tasso variabile soggetto a rischio di cash flow. Copertura tramite IRS che trasforma il tasso variabile del finanziamento in un tasso fisso -1 50.000 Delta Hedging Instrument Fair Value Finanziam ento 31.12.16 - scenario base PwC 240.000 - Fair Value Δ fair v alue Deriv ato finanziam ento Δ fair v alue deriv ato Rapporto 245.000 31.12.16 - scenario +25 bp 1 80.000 - 1 87 .425 - 60.000 57 .57 5 -96% 31.12.16 - scenario -10 bp 27 6.000 - 27 9.300 36.000 - 34.300 -95% 14 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Derivati di copertura – implicazioni e criticità Possibile maggior volatilità di patrimonio netto e di conto economico. Accounting Processi Governance Sistemi PwC Analisi delle attuali strategie e politiche di coperture, sia dal punto di vista contabile che di Risk Management Definizione delle modalità con cui dimostrare l’efficacia di ciascuna tipologia di copertura Calcolo e monitoraggio dell’esposizione e dell’efficacia della copertura Policy di risk management Ruoli e le responsabilità dell’area delegata alla gestione dei rischi finanziari e della funzione Bilancio nelle scelte di copertura. Controlli finalizzati ad assicurare l’attendibilità delle misurazioni dell’efficacia delle coperture Sistemi di supporto per la determinazione dell’efficacia delle coperture dei rischi finanziari. Aggiornamento del piano dei conti con le nuove voci 15 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Cosa fare Fair Value • Inventario e classificazione dei derivati per tipologia (es. Interest Rate Swap, Forward, Opzioni …) e finalità (speculativi/di copertura) • Definizione delle modalità di misurazione e valutazione degli impatti • In caso di misurazione in house: • definizione dei modelli e dei dati • attrezzarsi con sistemi per la determinazione del fair value e per il reperimento dei dati di mercato • In caso di misurazione da parte di terzi: selezione controparte indipendente Coperture • Analisi ed eventuale revisione delle attuali strategie e politiche di copertura, sia dal punto di vista contabile che di Risk Management • Inventario e classificazione delle tipologie di copertura (cash flow hedge / fair value hedge) • Scenari di misurazione e valutazione degli impatti: il delta fair value del derivato viene contabilizzato a conto economico se non viene dimostrata la correlazione economica tra derivato e sottostante coperto • Definizione delle modalità di misurazione e documentazione dell’efficacia della copertura • Analisi di possibili impatti sui sistemi per la predisposizione delle documentazioni a supporto delle coperture PwC 16 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Costo ammortizzato Crediti e debiti (commerciali e finanziari) Titoli immobilizzati Costo ammortizzato Per la definizione di costo ammortizzato, l’art 2426, c. 2, del codice civile rimanda ai principi contabili internazionali adottati dall’Unione Europea. “Valore di rilevazione iniziale dello strumento finanziario, al netto dei rimborsi di capitale, aumentato o diminuito dell’ammortamento complessivo, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, delle differenze tra il valore iniziale e il valore scadenza” (IAS 39 par. 9). Il tasso d’interesse effettivo è il tasso che sconta esattamente i futuri incassi o pagamenti stimati lungo la vita attesa dello strumento o, quando appropriato, un periodo più breve, per determinare il valore netto di carico dello stesso. Dal punto di vista pratico il costo ammortizzato è il metodo che consente di “spalmare” nel tempo la differenza tra il flusso iniziale e i flussi successivi, compreso quello finale, dell’attività o della passività finanziaria, attraverso il tasso d’interesse effettivo. PwC 17 Cambiamenti nei criteri di misurazione e classificazione delle voci Costo ammortizzato – come calcolarlo 1 2 Determinazione i flussi di cassa dello strumento, in entrata (nominale dello strumento) ed in uscita (flussi periodici di interesse e di capitale) Individuazione dei costi sostenuti per l’accensione dello strumento finanziario (es. commissioni pagate alle banche, spese legali e di consulenza …); La Società ha sottoscritto un finanziamento a tasso fisso (3% annuo) di Eur 100 mln. Per la sottoscrizione del finanziamento, la Società ha sostenuto i seguenti costi: • Fee di strutturazione : Eur 1,5 mln • Altre spese: Eur 0,5 mln 3 Date Nominale Spese Determinazione del tasso di interesse effettivo dello strumento Flussi di cassa 31.12.16 100.000.000 -2.000.000 98.000.000 31.12.17 -3.000.000 31.12.18 -3.000.000 31.12.19 -103.000.000 Tasso (i) che uguaglia il valore netto di carico dello strumento ai flussi di cassa futuri 98.000.000 = 3.000.000^(1+i)-1 + 3.000.000^(1+i)-2 + 103.000.000^(1+i)-3 I = 3,54% PwC 18 Riforma del Bilancio Atti del Roadshow di febbraio e marzo 2016 Profili fiscali della riforma Agenda D.Lgs 139/2015 – Le novità con impatto fiscale Mancato coordinamento con la normativa fiscale I possibili impatti fiscali IRES e IRAP Considerazioni conclusive Domande Roadshow Riforma del Bilancio PwC febbraio 2016 2 D.Lgs. 139/2015 – Novità con impatto fiscale Le novità • Nuova formulazione del principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma • Criterio del costo ammortizzato per la rilevazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti • Rilevazione degli strumenti derivati al fair value • Azioni proprie iscritte a riduzione del patrimonio netto • Costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili • Eliminazione area straordinaria (voci E20 e E21) Mancato coordinamento tra normativa civilistica e fiscale • Principio di derivazione ai fini IRES (Art. 83 TUIR) e «presa diretta» dai valori di bilancio ai fini IRAP (Art. 5 D.Lgs. 446/1997) Clausola di invarianza finanziaria «Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» Roadshow Riforma del Bilancio PwC febbraio 2016 3 Nuova formulazione del principio della rilevanza e della prevalenza della sostanza sulla forma – impatto fiscale Nuovo Art. 2423, co. 4 – Principio della rilevanza Nuovo Art. 2423, co. 1 - bis – Prevalenza della sostanza sulla forma Impatto IRES • Rilevanza dei ricavi, degli altri proventi e delle rimanenze anche se non imputati a conto economico (Art. 109 co. 3 TUIR) • Deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito previa imputazione a conto economico nell’esercizio di competenza (Art. 109 co. 4 TUIR) Impatto IRAP • «presa diretta» dati di bilancio dovrebbe comportare riconoscimento del principio N.B.: rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili Roadshow Riforma del Bilancio PwC febbraio 2016 4 Il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione di titoli immobilizzati, crediti e debiti – impatto fiscale Modificato Art. 2426, co. 1, n. 1) – Titoli Nuovo Art. 2426, co. 1, n. 8) – Crediti e debiti Impatto IRES • Maggiori oneri finanziari rilevati a conto economico deducibili con limitazioni (Art. 96 TUIR) • Disallineamento con l’art. 106 TUIR (valore nominale vs costo ammortizzato) Impatto IRAP • Maggior base imponibile per effetto della indeducibilità degli oneri finanziari N.B.: facoltativo per società con bilancio in forma abbreviata e micro-imprese Roadshow Riforma del Bilancio PwC febbraio 2016 5 Rilevazione degli strumenti derivati al fair value – impatto fiscale Nuovo Art. 2426 co. 1, n. 11-bis) Impatto IRES • Art. 112 TUIR non coordinato con la definizione di operazione «fuori bilancio», limite di deducibilità dei componenti negativi e nozione di copertura. Roadshow Riforma del Bilancio PwC febbraio 2016 6 Costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili – impatto fiscale Modificato Art. 2424 Modificato Art. 2426, co. 1, n. 5) Impatto IRES e IRAP • Esclusa possibilità di dilazionare la deduzione • Rilevanza fiscale nel periodo di sostenimento della spesa • Gestione fiscale delle poste sorte per effetto della «transizione»: deducibilità nel periodo della transizione oppure deducibilità secondo il piano di ammortamento originario? Roadshow Riforma del Bilancio PwC febbraio 2016 7 Eliminazione area straordinaria (voci E20 e E21) – impatto fiscale Modificato Art. 2425 Impatto IRES • Inclusione proventi/oneri straordinari nella sezione ordinaria ha effetto sui limiti di deducibilità di: o spese di rappresentanza (Art. 108 TUIR) o interessi passivi (Art. 96 TUIR) o spese per opere e servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti (Art. 100 co. 1 TUIR) Impatto IRAP • Nessun effetto per i componenti di reddito che già assumevano rilevanza in considerazione del principio di correlazione • Possibile rilevanza dei componenti di reddito relativi ad operazioni straordinarie oggi esclusi dalla base imponibile Roadshow Riforma del Bilancio PwC febbraio 2016 8 Contatti Riccardo Bua Odetti Partner | Treasury & Financial Risk Assurance +39 02 66720536 +39 348 4428809 [email protected] Alessandro Turris Associate Partner | Responsabile Technical Accounting +39 02 7785449 +39 348 1505548 [email protected] Federica Cordova Director | Technical Accounting +39 081 3618314 +39 348 2505208 [email protected] Paolo Micanti Director | Corporate Tax +39 02 91605821 +39 348 5737886 [email protected] Antonella Portalupi Senior Manager | Technical Accounting +39 02 7785324 +39 348 9995742 [email protected] Chiara Andreolli Manager | Treasury & Financial Risk Assurance +39 02 806461 + 39 348 2709806 [email protected] PwC