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VIAGGIARE PROTETTI

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VIAGGIARE PROTETTI
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Cattolica Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 n° 00320160237 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237 E' iscritta all'albo Imprese IVASS n. 1.00012 www.cattolica.it CAT_AUTOJ.jpg Telefono: 045/8391622 Fax: 045/8391131 Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona (Italia) 800.57.53.53 [email protected] CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP. 800.23.34.12 015.255.95.71 Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
D112
F90C0008J.bmp 100 C:\plain Dott. Mazzucchelli Giovan Battista Dott. Milani Stefano E-mail: [email protected] Fax: 045/8372354
MOD. VIAGGI/D 5 - ED. 02/05/2013 Viaggiare Protetti
VIAGGIARE PROTETTI
Contratto di assicurazione infortuni
Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
§ Nota Informativa, comprensiva del glossario
§ Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
VIAGGIARE PROTETTI
La presente nota informativa MOD. VIAGGI/D 5 - ED. 02/05/2013 deve essere consegnata unitamente alle condizioni di
assicurazione INF. MAL. - MOD. VIAGGI/D 2 - ED. 12/2010
La presente nota informativa è redatta secondo lo schema previsto dal Regolamento ISVAP n° 35 del 26/05/2010,
ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
GLOSSARIO
Agenzia
Assicurato
Assicurazione
Contraente
Durata
Franchigia per sinistro
Gessatura
Indennizzo
Infortunio
Invalidità permanente
Parti
Polizza
Premio
Ricovero (degenza)
Rischio
Sinistro
Società
IVASS (ex ISVAP)
L'Agenzia della Società alla quale è assegnata la polizza.
Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Il contratto di assicurazione.
Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Periodo di validità della polizza, determinato concordemente tra le parti
al momento della stipula del contratto stesso ed indicato sulla scheda di
polizza.
La somma a carico dell'Assicurato, in cifra assoluta o calcolata in base
a quanto pattuito nel contratto, detraibile dall'importo indennizzabile.
Immobilizzazione con gesso o altro materiale rigido e rimovibile solo
mediante demolizione, comprese le osteosintesi e i fissatori esterni
(escluse quindi le fasciature funzionali, i collari, i tutori e simili), applicati
a titolo curativo per lesioni traumatiche. Non è equiparata a gessatura
l'applicazione di presidi di contenimento delle fratture nasali.
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
E' considerato infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta
ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le
quali abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva la morte, l'invalidità
permanente o l'inabilità temporanea.
La perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a
svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
Il Contraente e la Società.
Il documento che prova l'assicurazione.
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
La permanenza in un Istituto di Cura che comporti il pernottamento.
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia
assicurativa.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la
stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con
modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le
funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo
all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, “ogni
riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni
normative è da intendersi effettuato all'IVASS”.
Definizioni valide per la sezione Assistenza
Centrale Operativa
La struttura di Mapfre Warranty – Strada Trossi 66 – 13871 Verrone
(Biella), costituita da: medici tecnici, operatori. E' in funzione 24 ore su
24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta
con Duomo UniOne provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MOD. VIAGGI/D 5 - ED. 02/05/2013
stampata in data 30/05/2013
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Preventivo/Polizza n° ..................
COPIA PER IL CONTRAENTE
Viaggiare Protetti
Malattia
Trasporto sanitario
Rimpatrio
Biglietto di viaggio
telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico di
Duomo UniOne stessa, le prestazioni di assistenza previste nel
contratto.
Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro
medico in grado di prestare le cure del caso.
Trasferimento di persone al domicilio previsto nel contratto.
Biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica.
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stampata in data 30/05/2013
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COPIA PER IL CONTRAENTE
Viaggiare Protetti
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1.
Informazioni generali
Dati Societari
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n°
16 – 37126 Verona – tel. 0458391111 – fax 0458391112 – sito internet: www.cattolica.it – e-mail:
[email protected]
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle
Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, Capogruppo del gruppo
Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n° 019.
2.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.303 milioni di euro (capitale sociale:
170 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.074 milioni di euro).
L'indice di solvibilità della gestione danni è pari a 3,48 ed è determinato dal rapporto tra l'ammontare del margine di
solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto può essere stipulato sia nella forma “con tacito rinnovo” che nella forma “senza tacito rinnovo”.
AVVERTENZA: Qualora fosse scelta la forma “con tacito rinnovo”, le parti possono disdettare il contratto
comunicando tale decisione all'altra parte tramite lettera raccomandata a.r. che deve pervenire almeno trenta 30
giorni prima della scadenza contrattuale; diversamente il contratto si intende prorogato per la durata di un anno
e così successivamente. Si rinvia all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Qualora fosse scelta la forma “senza tacito rinnovo”, la copertura assicurativa cessa automaticamente alla
scadenza del contratto.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il presente contratto ha per oggetto la prestazione delle seguenti garanzie:
Sezione Infortuni
-
morte per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 15 delle condizioni generali di assicurazione cui si
rinvia per gli aspetti di dettaglio;
invalidità permanente per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 16 delle condizioni generali di
assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
diaria da ricovero per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 18 delle condizioni generali di
assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
diaria da gessatura: meglio descritta e disciplinata nell'art. 19 delle condizioni generali di assicurazione cui si
rinvia per gli aspetti di dettaglio;
rimborso spese di cura per infortunio: meglio descritta e disciplinata nell'art. 20 delle condizioni generali di
assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio;
danno estetico: meglio descritta e disciplinata nell'art. 21 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia
per gli aspetti di dettaglio.
Sezione Assistenza
Con la garanzia assistenza la Società assicura, tramite l'intervento della Centrale Operativa di Mapfre Warranty, le
prestazioni di servizi di assistenza meglio descritte e disciplinate nell'art. 34 delle condizioni generali di assicurazione cui
si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca:
a)
1.
2.
3.
in qualità di conducente o trasportato di:
velocipedi, ciclomotori e motocicli;
autovetture ad uso privato, autocaravan, autocase e camper;
autoveicoli per trasporto promiscuo ed autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35 quintali, esclusi,
per entrambi, gli impieghi professionali;
4. natanti ad uso privato o da diporto, windsurf, esclusi i mezzi di locomozione subacquei;
5. Sono compresi gli infortuni subiti in occasione di riparazione di fortuna di guasti sopravvenuti al veicolo durante
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MOD. VIAGGI/D 5 - ED. 02/05/2013
stampata in data 30/05/2013
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COPIA PER IL CONTRAENTE
Viaggiare Protetti
la sua circolazione o navigazione o nel tentativo di salvataggio del mezzo stesso e dei suoi passeggeri;
b) durante l'uso, in qualità di passeggero, di qualsiasi mezzo di trasporto pubblico, ivi compresi gli infortuni subiti
nel salire o scendere dallo stesso;
c) in qualità di passeggero di aerei, durante i voli di linea regolari e i chartered entrambi eserciti da società di
Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è rilevabile dalla pubblicazione “ABC World Airways Guide”). Il viaggio
aereo s'intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso al
momento in cui ne è disceso.
d) Sono considerati indennizzabili solo gli infortuni connessi all'uso dei mezzi indicati nei precedenti punti a), b), c)
e) quale pedone, a causa di investimento da parte di veicoli azionati da motore e non;
f) durante la pratica del nuoto a seguito di investimento provocato da qualsiasi imbarcazione o natante.
Si rinvia all'art. 12 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: L'assicurazione non comprende gli infortuni verificatisi alla guida di veicoli o natanti, se
l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore, (E' tuttavia compreso l'infortunio subito
dall'Assicurato che guidi con patente scaduta da meno di 180 giorni, purchè lo stesso, al momento del sinistro,
sia in possesso dei requisiti per il rinnovo), cagionati da stato di ubriachezza dell'Assicurato o che siano
conseguenti ad abuso di psicofarmaci o dall'uso di stupefacenti o allucinogeni e da tutte le circostanze elencate
nell'art. 32 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste nel momento in cui si verifica il sinistro e non oltre tre giorni
dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie. Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di
assistenza la centrale operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo
di compensazione. Si rinvia all'art.49 delle condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: Al verificarsi di un infortunio compreso nell'assicurazione, l'assicurato ha diritto ad una
prestazione in denaro sulla base della somma assicurata scelta ed al netto di eventuali franchigie e/o scoperti
previsti in polizza come indicato agli artt. 16-17-20 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli
aspetti di dettaglio.
Esempio
“Al fine di meglio comprendere il funzionamento della franchigia si propone la seguente esemplificazione numerica:
somma assicurata per invalidità permanente per infortunio 100.000€
franchigia pari al 3% assoluta
in caso di sinistri con accertamento di un'invalidità pari al 10% (sulla base delle percentuali indicate nella tabella 1 delle
condizioni generali di assicurazione)
indennizzo pagato all'assicurato pari a 7.000€ (l'indennizzo è calcolato moltiplicando la somma assicurata per la
percentuale di invalidità permanente accertata al netto dell'eventuale franchigia)”
AVVERTENZA: Il presente contratto prevede la limitazione di garanzia in rapporto all'età dell'assicurato e
precisamente: Qualora l'assicurazione sia prestata nella forma “non nominativa” a favore delle persone
costituenti il nucleo familiare del Contraente, la garanzia non vale per le persone di età superiore agli 80 anni.
Tuttavia, per quelle che raggiungano tale età in corso di contratto la garanzia conserva efficacia fino alla sua
naturale scadenza.Si rinvia all' art.33 delle condizioni contrattuali per gli aspetti di dettaglio.
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte e reticenti del contraente relative alle circostanze del rischio possono
essere causa di annullamento del contratti e/o di limitazione dell'indennizzo dovuto, secondo quanto previsto
dagli artt.1892-1893 -1894 C.C. riportati nell'art. 1 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli
aspetti di dettaglio.
AVVERTENZA: Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronica alcolica; tossicodipendenza,
epilessia e sindromi epilettoidi, da sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati
paranoidi ed altre patologie meglio specificate all'art. 33 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia
per gli aspetti di dettaglio. L'assicurazione cessa al manifestarsi di una tali affezioni.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione
L'assicurato deve comunicare per iscritto alla Società i mutamenti che producono un aggravamento o una
diminuzione del rischio secondo quanto previsto dagli artt.1897 -1898 c.c. riportati negli artt. 6-7 delle condizioni
generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla
Società possono comportare la perdita totale o parziale dell'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto, come riportato
nell'art. 6 delle condizioni generali di assicurazione cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
La variazione della professione non determina la modificazione del rischio.
Esempio:
“Aggravamento di rischio: menomazione o infortunio temporaneo di un assicurato. Un assicurato che, in seguito ad una
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stampata in data 30/05/2013
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menomazione o infortunio subito, abbia una limitata capacità fisica che crei pregiudizio alla sua normale deambulazione.”
6. Premi
Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito annualmente alle scadenze pattuite ed indicate nel
contratto
e può essere eseguito con una delle seguenti modalità:
- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società
o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
E' ammesso il frazionamento semestrale del premio, con un aumento del 3%, quando l'importo del premio annuo lordo
totale non sia inferiore ad € 80,00.
AVVERTENZA: la Società e/o l'intermediario possono applicare sconti sul premio di tariffa sulla base di
valutazioni tecnico – commerciali.
7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Come disciplinato dall'art. 24 delle condizioni contrattuali, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo nonché il
premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice nazionale generale dei
“prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” (già costo della vita), elaborato dall'Istituto Centrale di Statistica.
L'adeguamento si effettua, per la prima volta, ponendo a raffronto l'indice corrispondente alla decorrenza contrattuale,
indicato convenzionalmente in polizza con valore 100, con quello di cui al sesto mese precedente la successiva scadenza
annuale del premio e, ove la percentuale risultasse inferiore, l'adeguamento minimo sarà del 2%.
Ai successivi adeguamenti si procederà analogamente, prendendo per base l'indice relativo al sesto mese precedente
l'ultima scadenza annuale e quello di cui al sesto mese precedente la quietanza annuale di premio in scadenza.
E' facoltà delle Parti rinunciare, per il premio in scadenza, all'indicizzazione mediante comunicazione scritta da inviarsi
all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio ed in tal caso le somme assicurate, i limiti di
indennizzo ed il premio rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione accettata.
Quanto sopra non vale per la garanzia Assistenza.
8. Diritto di Recesso
AVVERTENZA: Le parti possono recedere dal contratto mediante raccomandata a.r. inviata almeno 30 giorni
prima della scadenza contrattuale. Si rinvia all'art. 9 delle condizioni generali di assicurazione per la disciplina
degli aspetti di dettaglio.
Dopo ogni sinistro e sino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente e la Società
possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. Si rinvia all'art. 8 delle condizioni di
assicurazione per la disciplina degli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui
si fonda (art.2952 CC).
10. Legge applicabile al contratto
L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.
11. Regime fiscale
La polizza è soggetta all'imposta nella misura del 2,5% per le garanzie infortuni e nella misura del 10% per la garanzia
assistenza.
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stampata in data 30/05/2013
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione indennizzo
AVVERTENZA: per la copertura infortuni il momento di insorgenza del sinistro coincide con la data in cui è
avvenuto l'infortunio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia entro tre giorni
da quando ne ha avuto conoscenza, salvo cause di forza maggiore. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all'art. 44
delle condizioni generali di assicurazione. La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo,
giorno, ora e cause che lo hanno determinato. Deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle
lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia agli artt. 45/ 49
delle condizioni contrattuali.
La Società sostiene le spese di accertamento dei danni (ad esempio visita medico-legale, eventuali accertamenti
sulla dinamica del sinistro) mentre restano a carico dell'assicurato le certificazioni mediche ad uso assicurativo.
E' facoltà della Società sottoporre l'assicurato a visita medico legale da parte di un proprio medico fiduciario
qualora lo ritenga necessario.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al
seguente indirizzo:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. - Servizio Reclami
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
E-mail: [email protected]
Indicando i seguenti dati:
- Nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente;
- Numero della polizza e nominativo del contraente;
- Numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento;
- Indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
Qualora l'esponente ritenga non soddisfacente la risposta al reclamo o non riceva risposta entro il termine di 45 giorni,
potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio tutela degli utenti, Via del Quirinale n° 21 – 00187 Roma – Fax 06 42133745 oppure
06 42133353, allegando copia del reclamo già inoltrato alla Società ed il relativo eventuale riscontro.
Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante,
denominazione dell'impresa, dell'intermediario o del perito di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della
lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero
competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm
Si ricorda che permane la facoltà di ricorrere all'autorità Giudiziaria.
14. Arbitrato
Eventuali controversie di natura medica sulla determinazione dell'indennizzo possono essere risolte in via arbitrale
mediante l'incarico di un collegio di tre medici. Il luogo di svolgimento dell'arbitrato coincide con il comune ove ha sede
l'Istituto di Medicina Legale più vicino alla residenza dell'assicurato.
AVVERTENZA: Resta ferma la facoltà dell'assicurato di ricorrere al'Autorità Giudiziaria.
****
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie
contenuti nella presente Nota Informativa.
Il legale rappresentante
Dott. Mazzucchelli Giovan Battista
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MOD. VIAGGI/D 5 - ED. 02/05/2013
stampata in data 30/05/2013
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