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Art. 37 Formazione dei lavoratori

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Art. 37 Formazione dei lavoratori
Formazione, informazione,
addestramento: le
caratteristiche dei percorsi
formativi previste per le
diverse figure
30 ottobre 2008 - Como
Nicoletta Cornaggia
U.O. Governo della Prevenzione, tutela sanitaria,
piano sicurezza luoghi lavoro e emergenze
sanitarie
Direzione Generale Sanità - Regione Lombardia
Art. 2 comma 1 - Definizioni
aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per
lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di
lavoro;
cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere
ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
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Titolo I Capo III Sez. IV - Principi
L’informazione e la formazione non devono più essere
attuate in modo generico ed indifferenziato ma devono
invece essere diversificate ed adattate ad ogni singolo
destinatario, il quale deve essere posto in condizione, alla
stregua delle proprie capacità di apprendimento e del suo
livello di cultura ed istruzione, di acquisire conoscenze ed
esperienze che possano portarlo, in consapevolezza del
proprio ruolo, a saper essere e saper agire in ottemperanza
ai requisiti del sistema salute e sicurezza.
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TITOLO I Capo III Sez. I Art. 15
Misure generali di tutela
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
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Art. 36 Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore
riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi
alla attività
attività della impresa in generale;
generale
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione e protezione, e del medico competente.
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Art. 36 Informazione ai lavoratori
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun
lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’
all’attività
attività
svolta,
svolta le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali
in materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona
tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione
adottate.
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Ratio della disposizione
L’informazione deve essere completata con
l’indicazione delle normative di sicurezza e le
relative determinazioni aziendali adottate in
materia, al pari delle misure e le attività di
protezione e prevenzione intraprese.
L’informazione non deve essere generica ed
indifferenziata ma indirizzata a ciascun
lavoratore
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Art. 36 Informazione ai lavoratori
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative
conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa
avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel
percorso informativo.
Novità rispetto all’art. 21 DLgs 626/94
Il contenuto deve :
• essere facilmente comprensibile;
• consentire di acquisire le relative conoscenze.
Per i lavoratori immigrati l’informazione avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti
La formazione è lo strumento attraverso il quale ottenere la
massima efficacia dell’intero sistema.
Non è infatti svolgendo le valutazioni dei rischi che i
lavoratori sono coinvolti nel processo di sicurezza, ma è
attraverso la loro formazione che si costruisce all’interno
dell’azienda un modello organizzativo in grado di
conservare la propria efficacia nel corso del tempo.
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Art. 30- Modelli di organizzazione
e di gestione
1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad
avere
efficacia
esimente
della
responsabilità
amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridica di
cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un
sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi
giuridici relativi:
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza,
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento
a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore
o comparto di appartenenza dell’azienda.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
Ogni lavoratore è titolare del diritto a ricevere una formazione
sufficiente ed adeguata relativamente ai concetti di “rischio, danno,
prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza”
ed in particolare per i rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili
danni, alle misure e procedure di prevenzione e protezione
specifiche per il proprio settore o comparto.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali,
entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo.
Entro il 15 maggio 2009
Fino all’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni si
applicano le disposizioni già in vigore in materia.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
Dei percorsi definiti dall’Accordo possono avvalersi anche “i
componenti dell’
dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis
del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere
o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli
imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci
delle società
società semplici operanti nel settore agricolo” (Art. 37,
comma 8)
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai
titoli del presente decreto successivi al I.
Questa formazione sarà definita all’interno dell’Accordo Stato – Regioni,
entro il 15 maggio 2009.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono
avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico per quanto
riguarda la somministrazione di lavoro deve avvenire:
da parte dell’utilizzatore
all’atto della costituzione del rapporto di lavoro
o dell’inizio dell’utilizzazione
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
5. L’addestramento
addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di
lavoro.
… si intende quella pratica di “training on the job” effettuata da un altro
lavoratore esperto: alla costituzione del rapporto di lavoro
(compreso il caso di lavoro somministrato); in occasione di eventuale
trasferimento o di cambiamento di mansione; in occasione
dell’introduzione di nuove attrezzature o strumenti di lavoro, nuove
tecnologie o di sostanze e preparati pericolosi.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o
all’insorgenza di nuovi rischi.
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Art. 28 Formazione dei lavoratori
1. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), … deve …
contenere:
f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Definizione dell’adeguatezza della formazione e dell’
dell’addestramento dei
lavoratori le cui mansioni espongono a rischi specifici.
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Art. 73 Formazione dei lavoratori
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari
di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e
specifica, tale da consentirne l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo
e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad
altre persone.
Definizione di percorsi formativi relativi alle attrezzature di lavoro che
richiedono conoscenze e responsabilità
responsabilità particolari, per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché
nonché le modalità
modalità
per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori,
formatori, la durata,
gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità
validità della formazione una volta
definite.
In attesa dell’
dell’Accordo Stato – Regioni.
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Art. 37 Formazione dei preposti
I preposti ricevono, in azienda a cura del datore di lavoro,
un’adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico
in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro.
Contenuti della formazione:
•Principali soggetti coinvolti e loro obblighi
•Definizione ed individuazione dei fattori di rischio
•Valutazione dei rischi
•Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione
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Art. 37 Formazione dei preposti
Il percorso formativo ottimale è quello che declina gli ambiti a partire
dagli obblighi imposti al ruolo ex Art. 19 - Obblighi del preposto
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza
l osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
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Art. 37 Formazione dei preposti
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale,
sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali
venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo
37.
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Art. 15 Formazione dei dirigenti
?
Il percorso formativo ottimale è ancora certamente quello che declina gli
ambiti a partire dagli obblighi imposti al ruolo ex Art. 18 - Obblighi del
dirigente a partire dalle attribuzioni e dalle competenze che gli sono
state attribuite
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Art. 37 Formazione degli addetti a
compiti speciali
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono
ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico;
I lavoratori incaricati dell’attività di :
prevenzione incendi e lotta antincendio
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato
salvataggio, primo soccorso e gestione dell’emergenza
devono ricevere adeguata e specifica formazione e aggiornamento
periodico
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Art. 37 Formazione degli addetti a
compiti speciali
In attesa della definizione tramite decreti dei criteri,
contenuti, misure precauzionali, requisiti del personale
addetto e sua formazione da parte dei Ministri dell’interno,
del lavoro e della previdenza sociale, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministero
dell’Interno in data 10 marzo 1998.
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Art. 37 Formazione dei
rappresentanti dei lavoratori
Ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
La durata ed i contenuti sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva
nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dal comma 11
articolo 37.
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Art. 37 Formazione dei
rappresentanti dei lavoratori
11. … nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a)
principi giuridici comunitari e nazionali;
b)
legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c)
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d)
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e)
valutazione dei rischi;
f)
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione;
g)
aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h)
nozioni di tecnica della comunicazione.
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Art. 37 Formazione dei
rappresentanti dei lavoratori
Durata minima corsi 32 ore iniziali di cui 12 sui rischi specifici di azienda
e misure di prevenzione e protezione. E’ prevista verifica di
apprendimento.
L’aggiornamento periodico non può essere inferiore a:
4 ore annue per imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori
8 ore annue per imprese con più di 50 lavoratori.
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Art. 37 Formazione dei lavoratori e
dei loro rappresentanti
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all’articolo
50 ove presenti, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
Durante l’orario di lavoro
Non può comportare oneri a carico dei lavoratori
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile, in
presenza di lavoratori stranieri deve essere verificata la comprensione
della lingua.
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Art. 37 Libretto formativo
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di
formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore
di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli
organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui
al presente decreto.
“ … luoghi normativi che assegnano al libretto formativo del cittadino
cittadino
compiti e funzioni non esattamente propri dello strumento … ribadendo
il carattere di sperimentalità che ad oggi caratterizza il dispositivo …”
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Art. 48 Formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Esercita la propria attività in rif. all’articolo 50 per tutte le aziende od
unità produttive del territorio o del comparto si competenza nel quale
non sia stato eletto o designato il RLS.
Ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza
concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la
rappresentanza, tale da assicurare adeguate competenze
sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.
Modalità e durata della formazione stabiliti dalla contrattazione collettiva
con minimo:
64 ore iniziali da effettuare entro 3 mesi dalla elezione o designazione
8 ore di aggiornamento annuale.
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Art. 34 Svolgimento diretto compiti
RSPP da parte del datore di lavoro
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di responsabile del
SPP deve frequentare corsi di formazione della durata minima di 16
ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul
lavoro e relativi alle attività lavorative
Entro il 15 maggio 2009 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province Autonome definirà mediante accordo i
contenuti e l’articolazione dei corsi.
Fino alla pubblicazione del nuovo accordo mantiene validità la
formazione effettuata ai sensi del decreto ministeriale 16 gennaio 1997
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Art. 32 Capacità e requisiti degli
Addetti e dei Responsabili del SPP
Possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione
secondaria superiore
Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi secondo quanto
disciplinato dall’accordo del 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
Permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano
Obbligo di aggiornamento quinquennale
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Art. 32 comma 5 Esenzioni
L’articolo prevede l’esenzione dalla partecipazione ai corsi A e B
dell’accordo attuativo del decreto 195/03 per coloro che sono in
possesso delle seguenti lauree:
Decreto Ministro università e ricerca scientifica del 16.3.2007
classi L7, L8, L9, L17, L23
Decreto Ministro università e ricerca scientifica del 4 agosto 2000
classi 4, 8, 9, 10
Decreto Ministro università e ricerca scientifica del 2 aprile 2001
classe 4
rinviando alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ulteriori titoli di
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studio
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Classi delle lauree indicate nel decreto del
ministro dell’università e della ricerca
scientifica del 16.3.2007
L7 – Ingegneria civile e ambientale
L8 – Ingegneria dell’informazione
L9 – Ingegneria industriale
L17 – Scienze dell’architettura
L23 – Scienze e tecniche dell’edilizia
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Classi delle lauree indicate nel decreto del
ministro dell’università e della ricerca
scientifica del 4.8.2000
Classe 8 Ingegneria civile e ambientale
Classe 9 Ingegneria dell’informazione
Classe 10 Ingegneria industriale 10
Classe 4 Scienze dell’architettura
dell’ingegneria edile
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Classi delle lauree indicate nel decreto del
ministro dell’università e della ricerca
scientifica del 2.4.2001
4 - Classi delle lauree delle professioni sanitarie:
•Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
•Assistente sanitario
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COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE
DEI LAVORI
La figura del coordinatore per la progettazione e l’esecuzione lavori era
precedentemente disciplinata dal decreto legislativo 494/96 agli articoli 4, 5 e
10.
In particolare l’articolo 10 ne definiva i requisiti professionali indicando il
possesso di attestato di frequenza a specifico corso di formazione in materia di
sicurezza organizzato da:
- Regioni e Province autonome mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale e in via alternativa
da: ISPESL, INAIL, istituto Italiano di Medicina Sociale, Ordini o Collegi
professionali, Università, Associazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori,Organismi Paritetici istituiti nel settore dell’edilizia.
Il contenuto e la durata dei corsi dovevano rispettare almeno le prescrizioni
previste dall’allegato V.
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Art. 98 comma 2
… in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento
finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle
regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa,
dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai
rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.
Stessa dizione par. 4.1.4 dell’Accordo Stato – Regioni per la formazione dei
RSPP e ASPP
mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della
formazione professionale
soggetti formatori accreditati
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Allegato XIV
Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la
progettazione e per l’esecuzione dei lavori
Totale 120 ore
Parte teorica
Parte pratica 24 h
Modulo giuridico 28 h
Modulo tecnico 52 h
Modulo
metodologico/organizzativo 16 h
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Verifica finale di apprendimento
La verifica finale di apprendimento dovrà essere effettuata da una
commissione costituita da almeno 3 docenti del corso, tramite:
SIMULAZIONE al fine di valutare le competenze tecnico
professionale
TEST finalizzati a verificare le competenze cognitive
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Modalità di svolgimento dei corsi
Presenza obbligatoria per almeno il 90% dell’orario
Numero di partecipanti per ogni corso: massimo 30
Obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata
complessiva di 40 ore.
È inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento
quinquennale della durata complessiva di 40 ore.
a
cadenza
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Formazione a distanza FAD
Blended
Attività formativa erogata utilizzando diverse modalità: in parte
attraverso una piattaforma tecnologica e in parte in presenza
E.learning
Formazione a distanza che utilizza la connessione in rete per la
fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attività formative
basate su una tecnologia specifica, detta "piattaforma e-learning"
(Learning Management System, LMS);
Si caratterizza per la presenza di: una funzione , embedded nella
piattaforma, di monitoraggio delle attivita’ svolte dal discente, una
funzione per la comunicazione tra tutor e discente
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grazie
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