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Documento ABI La fiscalità delle banche

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Documento ABI La fiscalità delle banche
La
L fiscallità dellee banchee:
i prrincipali gap
g comp
petitivi e l’’armonizzzazione fiscale a livvello europeo
Roma, aprile 20155
Con l’Unio
one Bancarria sono ven
nute menoo, quanto allla disciplinaa prudenziaale, le resid
due barrieree
nazionali, con un uniico “campo
o di gioco” e un’unica Autorità dii vigilanza. Il recente esercizio
e
dii
valutazion
ne approfon
ndita condo
otto dalla B
Banca Cen
ntrale Europea (BCE)) prima di assumere i
nuovi com
mpiti di viggilanza pru
udenziale, hha dimostrrato, però, che non sono più giustificatee
differenze di trattam
mento in altri settori di diritto e,
e in particolare, per tutti queglli elementi,,
inclusa la materia fisscale, che sono in grrado di inccidere sulla redditivitàà delle ban
nche e, perr
questa viaa, sulla loro
o capacità di sosteneere l’econo
omia e la crescita.
c
E’’ pertanto necessario
o
promuoveere, in un orizzonte
o
teemporale ddi medio-lun
ngo period
do, la realizzzazione di un quadro
o
normativo
o omogeneo
o per tutte le
l banche ooperanti in Europa. .
Sul fronte nazionale, la normativva fiscale contiene numerose e sp
pecifiche ppenalizzazio
oni gravantii
sulle banch
he italiane, che sarebb
be necessarrio rimuoveere poiché,, anche in qquesto caso
o, incidono
o
sulla reddiitività dellee banche e, per questaa via, sulla loro capaccità di sosteenere l’eco
onomia e laa
crescita. A
Alcuni interrventi norm
mativi si pprestano ad
d essere reealizzati utiilizzando laa Legge dii
Delega fiscale, la cui attuazione è stata proorogata dal comma 2 dell’articoloo unico dellla legge 244
marzo 20115, n. 341 dal
d 27 marrzo al 27 ggiugno 20155 (estensibiile, a determ
rminate con
ndizioni, dii
ulteriori 900 giorni).
1.
I prrincipali gap competitivi delle
d banche ittaliane in maateria fiscale
Come an
nticipato, l’armonizz
l
zazione a llivello eurropeo della
a normativ
iva fiscale non è un
n
obiettivo “semplicee” e raggiu
ungibile in
n tempi breevi, visto che
c incontraa la resisten
nza politicaa
di quegli SStati memb
bri che utillizzano la fiscalità co
ome arma competitiva
c
a. Con rifeerimento aii
meccanism
mi per deterrminare le basi
b imponnibili e a preescindere dal livello deelle aliquotee applicate,,
alcuni Paeesi, infatti, puntano a “superare”” gli altri suulle deduziioni che acccordano, finendo
f
coll
tassare una quota inffinitesima – o comunqque molto bassa - deii ricavi. La mera circo
ostanza chee
nel confro
onto tra Paaesi, le aliqu
uote nominnali sul red
ddito di impresa posssano risultaare simili, ill
perverso ggioco delle minori ded
duzioni e ddi riprese a tassazionee può traduursi in uno svantaggio
o
enorme a ddanno dellee banche op
peranti in IItalia in term
mini di aliquota effettiiva.
Tali penaliizzazioni so
ono accum
munate dal ffatto che sii ripercuoto
ono inevitaabilmente sulle risorsee
disponibilii delle baanche e, quindi,
q
sullla loro caapacità di fornire addeguato su
upporto all
finanziam
mento dell’eeconomia reale.
r
La legge 244 marzo 2015, n. 34, recaante ”Converrsione in leggge, con modifficazioni, del decreto-leggge 24 gennaio
o
2015, n. 4, rrecante misurre urgenti in materia di eesenzione IM
MU. Proroga di
d termini con
oncernenti l’esercizio dellaa
delega in m
materia di reviisione del sisstema fiscale””, è stata pub
bblicata nel Supplementoo Ordinario alla
a Gazzettaa
Ufficiale n. 770 del 25 marrzo 2015.
1
1
Alcune dii esse inciddono diretttamente suui bilanci sotto form
ma di magggiori impo
oste, moltee
incidono iindirettameente sotto forma di maggiori oneri
o
di ad
dempimentto, sanzion
ni, spese dii
contenziosso, perdita di occasion
ni di investiimento, lim
mitazione neella scelta ddei prodottii da offrire,,
disaffezion
ne della clieentela. Tuttte incidonoo sulle risorrse disponib
bili per le bbanche per svolgere laa
loro princiipale missio
one, cioè, erogare cred
dito all’eco
onomia.
DI seguito
o, si riportaa una prim
ma mappattura delle principali
p
penalizzaz
p
zioni fiscaali cui sono
o
soggette lee banche itaaliane che potrebbero
p
essere ogggetto di anallisi comparrativa:
 tratttamento IR
RES e IRA
AP delle retttifiche di valore
v
“da valutazionee” dei cred
diti verso laa
clieentela
 tratttamento IR
RES e IRA
AP degli inteeressi passivvi
 imp
posizione in
ndiretta
 tasssazione diggitale.
a)
Traattamento IR
RES e IRAP
P delle rettificche di valore “da valutazioone” dei credi
diti verso la cllientela
La Legge di Stabilitàà per il 2014 ha modiificato la diisciplina deelle rettifichhe di valoree su creditii
prevedenddo dal perio
odo d’imposta 2013:
i) ai fini IR
RES:
- la deduciibilità immediata dellee perdite reelative ai creediti verso la clientelaa derivanti da
d cessionee
a titolo on
neroso
- la deduccibilità in cinque
c
ann
ni delle svaalutazioni e delle perrdite relativve ai crediiti verso laa
clientela, diverse daa quelle deerivanti da cessione a titolo oneroso (coome detto deducibilii
integralmeente)
ii) ai fini IIRAP, la deeducibilità in
i cinque annni delle svvalutazioni e delle perrdite relativve ai creditii
verso la cclientela diiverse da quelle deri
rivanti da cessione a titolo onneroso, già deducibilii
integralmeente nell’eseercizio di co
ontabilizzazzione.
Tali intervventi hanno
o certamentte attenuatoo, ma non ancora dell tutto rimoosso le pen
nalizzazionii
implicite n
nella normaativa fiscale italiana.
b)
Traattamento IR
RES e IRAP
P degli interesssi passivi
Gli interesssi passivi sono deducibili sia aii fini IRES che IRAP
P in misura del 96%. Ai soli finii
IRES, è p
prevista, invvece, la ded
ducibilità inntegrale deggli interessii relativi a specifiche operazionii
del c.d. consolidato
finanziariee (pronti contro
c
term
mine) e di quelli infrragruppo nell’ambito
n
c
o
fiscale.
La limitaziione della deducibilità
d
à, nel caso delle banch
he, non tro
ova giustificcazione alcu
una se non
n
nelle esigeenze di getttito. In Eurropa, generralmente lee limitazion
ni alla deduucibilità deggli interessii
passivi son
no dirette a sanzionarre fiscalmeente i soggeetti che preesentano sqquilibri nellla gestionee
finanziariaa (eccedenzze di interesssi passivi rrispetto a quelli
q
attivi),, e non riguuardano i soggetti chee
fisiologicamente non
n presentano
o squilibri iin tal senso
o (come le banche).
b
2
c)
Impposizione inddiretta
Altri elemeenti di disaallineamento
o in campoo fiscale possono esserre individuaati nel com
mparto dellaa
imposizio
one indirettta, dove laa varietà sttessa dei triibuti rende ancora piùù difficile ogni
o sforzo
o
di comparrazione.
Una indaggine potrebbe comunq
que essere pproduttivam
mente svoltta con riferrimento allee principalii
imposte in
ndirette graavanti sull’o
operatività bancaria, quali
q
quellee di registrro e quella di bollo e
all’impostta sostituttiva sui fin
nanziamen
nti a med
dio/lungo termine. Una nota critica sull
permaneree stesso – nel
n sistemaa tributario italiano - di
d imposte indirette ddel tipo “sttamp duty””
che colpisscono le singole
s
transazioni ccon aliquotte proporzzionali appplicate su valori
v
non
n
rappresenttativi del co
osto sosten
nuto dall’appparato statale per la gestione deegli atti (ess: costi vivii
della regisstrazione) proviene
p
prroprio di reecente dalll’Organizzaazione per la Cooperaazione e lo
o
2
Sviluppo Economico
o (OCSE) , che nel proprio raapporto “E
Economic ssurvey – Italy
I
2015””
pubblicato
o lo scorso febbraio haa evidenziaato una seriie di distorssioni createe, in via gen
nerale, daglii
attuali meccanismi di
d tassazion
ne indiretta . Si tratta di ragionam
menti sviluuppati nel documento
d
o
OCSE sop
prattutto per
p il comp
parto della tassazione immobiliare (impostaa di registrro) ma chee
possono eessere estessi anche allla tassazioone indirettta dei finanziamenti e di altre operazionii
bancarie.
Finanche ssul tributo armonizzatto per eccelllenza, l’IV
VA, permangono gravi gap compeetitivi:
- l’ob
biettivo deell’introduziione anchee in Italia del regimee dell’IVA di Gruppo incontraa
tutttora ostaco
oli, nonostante l’impeegno assun
nto dal Go
overno conn la Legge di Delegaa
fisccale la cui attuazione,
a
come
c
dettoo, è stata prrorogata al 27
2 giugno 22015
- le rregole italiaane di deterrminazionee del pro-raata dell’IV
VA detraibbile sono più rigorosee
di qquelle in vigore negli altri
a Paesi. Questo com
mporta chee l’IVA ha un caratterre peculiaree
perr le banchee italiane per
p le qual
ali il tributo
o perde i connotati tipici dellaa neutralitàà
trassformandosi in un verro e proprioo costo a co
ompleto caarico delle bbanche.
Un discorsso a parte, poi, dovreb
bbe essere svolto con
n riferimento all’impossta sulle trransazionii
finanziariie (Financiaal Transaction Tax - F
FTT), che ili legislatoree italiano hha deciso di introdurree
sin dal 22013, collo
ocando così l’Italia nel perim
metro ristreetto dei ppochi Paessi che giàà
sperimentaano, con diverse
d
rego
ole e presuupposti, tale tipo di im
mposta. Ciiò senza atttendere glii
esiti del diibattito com
munitario ill cui svilupppo in quessti anni ha incontrato
i
non pochee difficoltà,,
come dim
mostra il fattto stesso ch
he – rivelattosi imposssibile un acccordo chee coinvolgesse tutti glii
Stati mem
mbri – la reealizzazionee del progeetto è ora affidata ai meccanism
mi della cooperazionee
rafforzata secondo cui la direttiiva (quandoo approvatta) troverà applicazionne solo da parte deglii
undici Staati membri che si son
no impegnaati in tal seenso3. Non è da escluudere che le
l intese in
n
corso di fformazione conducano ad una F
FTT europ
pea applicatta limitatam
mente alle azioni
a
e add
alcuni derrivati, analo
oga sotto questo
q
aspeetto a quellla italiana. Ciò, tuttaavia, non scongiura ill
rischio chee le caratteristiche app
plicative deella FTT euuropea possano esseree divergentti rispetto a
Dai 20 Paeesi iniziali, traa cui l’Italia, Paese
P
fondatoore, l’OCSE raccoglie ogggi 34 Paesi m
membri (Austrralia, Austria,,
Belgio, Cannada, Cile, Danimarca,
D
Estonia,
E
Finlaandia, Franciia, Germaniaa, Giappone, Gran Bretaagna, Grecia,,
Irlanda, Islaanda, Israelee, Italia, Lu
ussemburgo, Messico, Norvegia,
N
Nu
uova Zelandaa, Paesi Bassi, Polonia,,
Portogallo, Repubblica Ceca,
C
Repubblica di Coreea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sppagna, Stati Uniti,
U
Svezia,,
Svizzera, Tuurchia, Ungheeria).
3 Gli undici Stati membrii sono: Austr
ria, Belgio, Esstonia, Franciia, Germaniaa, Grecia, Italiia, Portogallo
o, Slovacchia,,
Slovenia e Spagna.
2
3
quelle delll’imposta domestica
d
così
c da richhiedere mod
difiche alle complessee e costose proceduree
che le bannche italianee hanno dovuto già im
mplementare.
d)
Tasssazione digittale
L’attuale qquadro no
ormativo ap
ppare deciisamente in
nadeguato a regolam
mentare uno scenario
o
economicaamente nuo
ovo quale quello
q
rapppresentato dal
d commeercio elettroonico. Tale fenomeno
o
è caratterizzzato dalla presenza di
d alcuni coolossi del WEB,
W
quali Google, Am
mazon, eccc, che sono
o
in grado ddi penetraree ogni merccato stabilendo un con
ntatto direttto tra il prooduttore ed
d il singolo
o
consumato
ore.
Tali operaatori del WEB,
W
solitamente ubiccati in paeesi a bassa fiscalità, hhanno comp
pletamentee
disintermeediato le vaarie fasi deel commerccio tradizio
onale assum
mendo via via un ruo
olo sempree
maggiore; è sufficien
nte pensare che ad ogggi il volum
me d’affari del
d commerrcio elettronico è parii
al PIL dellla Danimarrca (circa il 10% del prrodotto UE
E) ed è stim
mato che poossa raggiun
ngere il 25-30 per cen
nto nei prosssimi anni.
A livello eeuropeo è completame
c
ente mancaata una reazzione comu
une a tale ffenomeno, soltanto in
n
tempi reccenti alcun
ni paesi membri
m
hhanno varaato un’app
posita webb tax gen
neralmentee
rappresenttata da un’aaliquota parrametrata aal valore dellla transazio
one.
Tale soluzzione allo sttato attualee appare la più agevolee per contrrastare sia laa mancata percezionee
dell’impossta sulle soccietà, sia per la mancatta applicaziione dell’IV
VA. Paradosssale apparre, infine, laa
circostanza di dover inseguire un
u reddito nnonostantee tutte le traansazioni ssul web sian
no regolatee
con pagam
menti eseguuiti con meezzi tracciaabili, quali bonifici
b
e carte
c
di creedito. Bisoggna evitaree
però che in Italia venga intrrodotta unn’imposta che
c con l’obiettivo ddi contrasttare questii
fenomeni finisca, invvece, per peenalizzare lee operazion
ni compiutee da soggettti come le banche
b
chee
sono, inveece, già amp
piamente taassati.
L’esperien
nza inglese:
Diverted Profits Taax (DPT): I lineameenti della nuova
n
impo
osta inglesee - DPT - sono statii
dettagliati all’interno della bozza di leggee finanziaria per il 2015 (Finannce Bill 20015), che ill
Governo U
UK ha pub
bblicato perr consultaziione.
L’intenzione – come confermatto anche neelle dichiarazioni ufficciali del Gooverno preccedenti allaa
pubblicaziione definittiva della leegge finanziiaria è quellla di appliccare tale im
mposta a paartire dal 1°°
aprile 20155.
L’imposta, comunem
mente deno
ominata ancche Google tax, sarà applicata nnella misurra del 25%
%
sugli utili generati neel Regno Unito
U
dalle multinazio
onali ma ch
he vengonoo attualmen
nte spostatii
artificialmeente altrovee per motivvi fiscali.
Sono disciiplinate duee distinte faattispecie suuscettibili di
d dare luogo all’appliccazione dellla DPT:
- Avoidedd UK permaanent estab
blishment - L’ipotesi è quella di costruzioni
ni giuridichee dirette add
erodere la base impo
onibile UK grazie alla m
mancata co
ostituzione di una stabbile organizzzazione, in
n
modo da p
poter effetttuare cessio
oni di benii e prestazio
oni di servizi a clientii UK senzaa che vi siaa
una stabilee organizzaazione. L’im
mposta si appplica al ricorrere di taaluni presuppposti, la cu
ui presenzaa
rende “raggionevole assumere” che la coostruzione sia finalizzzata ad evvitare che si creino i
presuppossti di impon
nibilità secondo le noorme ordin
narie UK. In
I tal caso,, la base im
mponibile è
rappresenttata dall’am
mmontare di
d profitti chhe sarebbe consideratto “giusto e ragionevo
ole” tassaree
4
secondo i principi OCSE
O
in tem
ma di attribbuzione deei profitti allle stabili oorganizzazio
oni qualoraa
l’attività deella società non resideente fosse s tata svolta in UK tram
mite una staabile organiizzazione;
- Insufficient econom
mic substan
nce – la secconda ipottesi si riferisce a situazzioni in cu
ui le societàà
UK o le stabili orgganizzazion
ni in UK di societàà estere ab
bbiano creaato delle costruzioni
c
i
giuridiche con entitàà ad esse connesse
c
ddalle quali originano dei mismaatch fiscali (arbitraggii
fiscali), come ad esem
mpio nel caaso di pagam
mento di ro
oyalties ded
ducibili in U
UK, quando
o la societàà
estera che percepiscee le sommee è localizz ata in un paese
p
a fiscalità più baassa di queella UK. Laa
norma in ttali casi app
plica quand
do la societàà estera sia caratterizzata da una “sostanza economicaa
insufficien
nte”.
Le societàà potenziallmente com
mprese nelll’ambito di
d applicaziione della DPT sono
o tenute a
notificare tale loro po
osizione al fisco UK (H
(HMRC) en
ntro terminii prestabilitti (con appllicazione dii
sanzioni n
nel caso in cui
c tale adempimento venga omeesso). La no
otifica fa sccattare un processo
p
dii
accertamen
nto da paarte del fissco UK, aal quale faa seguito l’emissione di una liiquidazionee
presuntivaa con riguuardo alla quale il ccontribuentte può op
pporre dellle osservaazioni, con
n
possibilità anche di appello, ili tutto nell rispetto di un preciso calenddario, a teempi stetti..
L’appello non bloccca comunq
que il pagam
mento delll’imposta che
c va effeettuato enttro terminii
ristretti daalla liquidazione definitiva.
2. Armonizzzazione fiscaale
Come dettto, le diverrgenze di trrattamento in campo fiscale a liivello europpeo posson
no risultaree
fortementee accentuatte per effetto delle diiverse polittiche attuatte dai Govverni nazion
nali e dellaa
circostanza che in materia
m
fiscale a livello comunitariio le decisioni possonno essere asssunte solo
o
con la com
mpleta unan
nimità. La difficoltà
d
ddi prendere un accordo
o in questoo settore rissulta esseree
confermatta anche quando
q
per superare ll’ostacolo dell’unanim
mità di tuttti i 28 Statti si vogliaa
sperimentaare la stradda della coo
operazione rafforzata come si è già
g accennaato con rifeerimento all
progetto ddi introduzzione di un
na imposta armonizzaata sulle traansazioni fiinanziarie. Ed invero,,
tale contraastato proggetto, anch
he se portaato a comp
pimento, non
n potrà cche condurrre ad unaa
armonizzaazione parzziale, in qu
uanto limitaata ad un gruppo di 11 Stati, ddai quali risulterebbe
r
e
oltretutto esclusa un
na delle maggiori
m
piaazze finanzziarie mondiali stantee la netta contrarietàà
manifestatta dal Regn
no Unito.
In taluni Stati gli obiettivi
o
di attrazionee di capitaali dall’esteero sono sstati tradiziionalmentee
perseguiti (anche) atttraverso misure
m
fiscaali di particcolare favo
ore per le imprese operanti sull
territorio, configuran
ndo così fo
orme di coompetizionee fiscale deestinate a ggiocare pessantementee
sugli equiliibri concorrrenziali dellle imprese stesse.
Si tratta dii comportaamenti che hanno trovvato sinoraa pacifica giustificazio
g
one nel prin
ncipio dellaa
sovranità ddi ciascun Paese
P
in am
mbito fiscalee.
Ma anchee in questto comparrto lo sceenario inteernazionale di riferim
mento sta mutando,,
imponenddo un ripen
nsamento complessivoo dello stattus quo, a fronte
f
dellee nuove co
onnotazionii
dei rapporrti tra gli Stati
S
sul fro
onte della fiscalità in senso più
ù generale, e della com
mpetizionee
fiscale inteernazionalee in modo più
p specificoo.
5
La cadutaa del segretto bancario
o è ormai un dato di
d fatto, che si è deteerminato per l’effetto
o
cumulato di una mo
olteplicità di
d iniziativee maturate pressochéé in contem
mporanea nei
n più altii
consessi in
nternazionaali, a partirre dai prim
mi impulsi di fonte OCSE
O
ed U
Unione Eu
uropea. Un
n
punto di svolta è sttata l’introd
duzione deella legge USA
U
per ill contrastoo dell’evasio
one fiscalee
realizzata oltrefrontieera, comun
nemente deenominata come Forreign Accoount Tax Compliance
C
e
Act (FATC
CA), per il tramite della quale si è rotto quell’equilibriio che in paassato caratterizzava i
rapporti ffiscali tra gli
g Stati, basato
b
sullla accettaziione tacitaa del princcipio secon
ndo cui laa
regolamen
ntazione fisscale intern
na di uno SStato ordin
namento no
on poteva incidere diirettamentee
sulla norm
mativa fiscalle interna di
d un altro P
Paese.
L’onda d’uurto della riforma
r
fiscale USA hha aperto quindi
q
la sttrada per la concretizzzazione dii
progetti dii collaborazzione fiscalle tra ordinnamenti con una velocità sorpreendente, siaa sul frontee
dello scam
mbio di in
nformazion
ni di tipo automatico
o e di tip
po multilatterale – su
ul quale sii
troveranno
o impegnatti gli Stati UE
U già dall 2016 per effetto dellla Direttivva sulla Cooperazionee
Amministrrativa (c.d. DAC 2) – sia su quelllo dello scambio bilatterale, autoomatico o su richiesta,,
basato sullla stipula dii accordi tra i singoli SStati, secondo i nuovi standard O
OCSE.
In particolare, ben 58
5 giurisdizioni, ivi incclusa l’Italiia e molti paesi
p
EU, ssi sono imp
pegnate add
4
attivare lo scambio auutomatico di informazzioni finanziarie già a partire daal 2017. Altri 35 Paesi,,
tra i qualii importantti piazze finanziarie
fi
qquali la Svvizzera, Ho
ong Kong e Singaporre, si sono
o
impegnati a scambiarre le inform
mazioni a paartire dal 20018.
Sintomaticco, e politticamente altamente significativvo, è stato
o il raggiuungimento in questee
settimane di accordi per lo scam
mbio di infformazioni su richiestaa tra il Govverno Italiaano e quellii
di Svizzerra, Liechten
nstein e deel Principatto di Monaaco. Anchee San Mariino, dopo l’entrata in
n
vigore dellla convenzzione contrro le dopppie imposizzioni, è oraa incluso nnel novero degli Statii
collaboratiivi, tanto da
d essere staato aggiuntto alla Whitte list che elenca
e
i Paeesi con i qu
uali sussistee
un adeguaato scambio
o di informaazioni fiscaali.
L’importan
nza di tali sviluppi no
on può perrò essere cirrcoscritta agli
a effetti, sia pur fon
ndamentali,,
che essi ddeterminano
o ai fini deella lotta alll’evasione fiscale inteernazionale.. Il processso che si è
avviato asssume inveero maggio
ore significcatività ladd
dove si co
onsideri chhe la rimozzione dellee
barriere allla comuniccazione deelle informaazioni fiscaali rappreseenta una pprima presaa d’atto, daa
parte deglii Stati, di co
ome il princcipio della ssovranità nazionale
n
in
n materia fisscale debbaa ora esseree
necessariam
mente rivissitato.
Allo stesso
o modo in cui ora no
on è più ippotizzabile una concorrenza fiscaale basata sul segreto
o
bancario, o
occorre quiindi ora domandarsi sse possa anccora avere senso, in prrospettiva, il concetto
o
stesso di cconcorrenzaa fiscale.
Il passo suuccessivo dovrà
d
pertan
nto essere quello dell’’accettazion
ne di un nuuovo princiipio, quello
o
della “neggatività” deella compeetizione traa ordinameenti fiscali, in primo luogo e soprattutto
o
quando ci si colloca in un contesto europpeo, dove la
l ricerca di
d linguaggii comuni ed uniformii
appare unaa costante in
i tutti i comparti, trannne in quelllo fiscale.
4 L’accordo quadro multi
tilaterale secondo il Comm
mon Reportin
ng Standard (c.d. CRS) elaaborato dall’O
OCSE è stato
o
one del Globaal Forum delll’OCSE di Berlino
B
per la trasparenza e lo scambio
o
firmato il 299 ottobre 20114, in occasio
di informaziioni.
6
In questa llogica si co
olloca quind
di l’esigenzaa di una traasformazion
ne, che connsenta la realizzazionee
di una fisccalità comuune all’inteerno dell’Unnione Euro
opea, quan
nto meno pper quei so
oggetti che,,
come le banche, sp
perimentan
no in moddo diretto ed immeediato gli effetti neggativi dellaa
persistenzaa di normee nazionali non
n uniforrmi, nel mo
omento stessso in cui ssi trovano pienamente
p
e
coinvolte n
nel processso di realizzzazione delll’Unione baancaria.
I beneficii di un siiffatto processo potrranno riguuardare tutti i comp arti della fiscalità, a
cominciaree da quella gravante su
ui redditi soocietari.
Ed invero
o, riguardo al concettto di basse imponibile, ci sono oggi 2 8 diverse legislazionii
tributarie e 28 diverrse interpreetazioni: si tratta di uno
u dei pro
oblemi cenntrali dell'in
ntegrazionee
europea cche se non
n sarà affro
ontato conn tempestivvità può in
nficiare il rraggiungim
mento deglii
obiettivi allla base dell'Unione Bancaria.
Almeno per gli Stati membri ch
he partecipaano all’Unio
one Bancarria, e che haanno deciso
o di cederee
importantii quote di sovranità
s
in
n tema di vvigilanza ban
ncaria per conseguire l’obiettivo di una piùù
stretta integrazione è infatti paradossale manteneree uno statuus quo che a livello tributario
t
è
lasciato allla più estreema discrezzionalità nazzionale, e che
c per queesto motivoo è diventaato uno deii
più "divisivvi" argomeenti europeii.
Per fare un
n primo maa importan
nte passo veerso la soluuzione di qu
uesto probllema, la Co
ommissionee
europea sii è già ado
operata in passato quuanto all’im
mposta sullee società ee, nonostan
nte tutte lee
difficoltà e le resisteenze che ha incontratto, nel 20111 ha pubb
blicato la bbozza di diirettiva perr
armonizzzare le reg
gole per la determ
minazione della basse imponiibile dellee impresee
(Common
n Consolidaated Corporrate Tax Baase – c.d. CCCTB).
C
Dalla verssione di co
ompromessso che la P
Presidenza italiana è riuscita a finalizzaree nel 2014,,
emerge ch
hiaramente che la diretttiva CCCT
TB potrebbe essere il veicolo
v
norrmativo con
n il quale sii
potrebbero
o trasporree molti dei temi propoosti con il progetto Base
B Erosioon and Profit Shiftingg
(c.d. BEPSS) presentaato dall’OC
CSE, in occcasione delll'incontro del G20 dii luglio 201135. Ove sii
volesse uttilizzare quuesta diretttiva per p rocedere ad
a una serria unificazzione dellee regole dii
tassazionee societaria,, sarà da vaalutare l'eveentuale elim
minazione del
d caratterre di opzionalità dellaa
CCCTB.
Il progetto
o CCCTB è destinato a fermarsi almeno peer un anno. Per l’estatee 2015 è in
nvece attesaa
una propo
osta legislatiiva della Co
ommissionne per comiinciare a reccepire le prrime raccom
mandazionii
dell’OCSE
E.
Il Comitatoo Affari Tributari dell’OC
CSE, su indicaazione del G--20, sta lavorando a delle pproposte perr modificare i
propri standdard – e, se saarà necessario, i Trattati – per aggiorn
nare le regole sulla doppiaa imposizionee alla luce dell
mutato conntesto econo
omico mond
diale. L’obietttivo è quelllo di identiificare e coontrastare le pratiche dii
pianificazionne fiscale agggressiva che permette allle società multinazionali
m
di erodere la base imp
ponibile nellee
giurisdizionii con aliquotte più alte peer spostare i profitti nellee giurisdizion
ni che hanno aliquote più
ù basse (Basee
Erosion andd Profit Shiftting - BEPS). Per una dissamina sullo stato di avan
nzamento lavvori del BEP
PS si rimandaa
all’allegato contenuto neel presente do
ocumento.
5
7
3. Armonizzzazione conttabile
Al tema ddell’armonizzzazione fiiscale si riccollega con
n immediateezza quelloo dell’armo
onizzazionee
delle regolle contabili,, visto che la
l fiscalità dd’impresa si
s basa sui dati
d contabiili.
La creazio
one di un liinguaggio contabile unico è necessaria
n
anche per reendere effeettivamentee
operativa l'unione baancaria vistto che la reeportistica di vigilanzza verso la BCE si baasa sui datii
contabili. IInfatti, la BCE,
B
utilizzzando i datti di vigilan
nza costruisce modelli di vigilanzza unici perr
tutte le ban
nche operaanti in Euro
opa e perfeeziona eserccizi di stress che possoono inciderre in modo
o
significativvo sulla prrofittabilità e – in alccuni casi – sulla sop
pravvivenzaa stessa deelle banchee
vigilate.
Il linguagggio contabille comune per l’Euroopa sono i principi
p
con
ntabili inter
ernazionali IAS/IFRS,,
oggi obbliigatori nell’’Unione eu
uropea soloo per i bilan
nci consoliidati delle ssocietà quo
otate o con
n
titoli diffuusi in misuraa rilevante. L’adozionne obbligato
oria degli IA
AS/IFRS ddovrebbe esssere estesaa
ai bilanci individualli delle banche operranti in Euuropa, anaalogamente a quanto
o fatto dall
Legislatoree italiano con
c il D. Lgs.
L 28 febbbraio 2005 n. 38 in sede di essercizio delle opzionii
previste daal Regolam
mento IAS n.
n 1606 del 2002.
8
ALLEGA
ATO
“Stato di avanzam
mento lavo
ori del BE
EPS”
A settemb
bre 2014 il G-20 di
d Cairns ((Australia) ha approvato 7 racccomandazzioni finalii
dell’OCSE
E delle 15 azioni prreviste dal progetto BEPS. Lee giurisdiziioni che partecipano
p
o
all’OCSE dovranno recepirle
r
neei rispettivi ordinamen
nti nazionalli.
Le sette m
misure (deelle 15 prevviste) che il G20 ha dato
d
mandaato all’OCSSE di indivviduare perr
meglio com
mbattere l’eevasione fisscale internnazionale rigguardano:
ori criticitàà
 Aziione 1: la tassazione dell’econoomia digitalle, che nell’identificaree le maggio
nellla mobilitàà (tra giuriisdizioni) ddegli attivi immateriali delle im
mprese digittali e nellaa
posssibilità di accentrare tutte le ooperazioni in
i un solo Paese sfruuttando po
oi canali dii
disttribuzione terzi per la consegnna di prod
dotti in alttri Paesi, ppropone un esplicito
o
rim
mando alle azioni
a
che l’OCSE
l
sta intraprend
dendo in tem
ma di identtificazione delle
d
stabilii
orgganizzazion
ni, riforma del
d regime di esenzion
ne sulle imp
poste sul va
valore aggiu
unto (VAT))
e suull’estensione alle imp
prese digitalli del regim
me CFC.
h
 Aziione 2: le modalità di utilizzoo degli struumenti finaanziari ibriidi (hybrid mismatch
arraangements)), con la qu
uale l’OCSE
E raccoman
nda di negaare la deduccibilità (o l’’esenzione))
perr i pagamen
nti (interessi, cedole, ecc) che so
ono deduciibili anche nella giurisdizione dii
em
missione, e negare
n
la deduzione ddei pagameenti che non
n sono sogggetti a tasssazione nell
Paeese di residdenza del beneficiario
b
o (naturalm
mente nel caso in cui non siano soggetti a
reggimi Contro
olled Foreiggn Compannies - CFC).
c
alle
a pratichee fiscali dan
nnose, che si sostanziia in propo
oste volte a
 Aziione 5: il contrasto
pro
omuovere lo
l scambio automaticoo di inform
mazioni tra amministraazioni fiscaali. Il punto
o
piùù rilevante di tale azio
one è l’esteensione di tali pratich
he ai Paesii che non aderiscono
o
all’O
OCSE.
p ripristinnare i beneffici previstii
 Aziione 6: rialllineare la taassazione e la sostanza rilevanti per
perr gli standarrd internazionali e perr prevenire l’abuso di Trattati fis cali. In queesto caso lee
raccomandaziioni OCSE
E si sostannziano nellla richiestaa di modiificare i Trattati
T
perr
includere un esplicito riferimento all’obiettivo
o di evitaree fenomeni
ni di non-taassazione o
riduuzione dellla tassazion
ne, oltre chhe introdurrre nuove regole ad hhoc (sul modello
m
dell
“lim
mitation-on
n-benefits – LOB” addottato daggli Stati Un
niti, che preevede una sostanzialee
resttrizione deel campo dii applicazioone del Traattato ai so
oli residentii dei Paesi che hanno
o
sotttoscritto il Trattato, per
p evitare sspecifici cassi di abuso;; e del “prinncipal purp
poses test –
PPT
T rule”, ch
he invece si riferisce allle regole che permetttono, ai fini
ni dell’appliccazione dell
Traattato, di fare rifeerimento aagli effetttivi benefiiciari dell’’operazionee, e non
n
all’iintermediarrio – il “conduit” – chhe le pone in essere) - volte a evvitare l’appllicazione dii
ben
nefici che permettono
p
o di conseguuire l’indesiiderato obieettivo di osstacolare le regole antii
abuuso. L’OCSSE riconosce tuttavia che su tale azione permangonoo delle critiicità legate,,
perr esempio, all’esistenza di regolee europee che
c non perrmettono l’’agevole introduzionee
di rregole di LOB
L
(per essempio la llibertà di sttabilimento
o). Infine, l’’OCSE rico
onosce chee
9
alcuune interp
pretazioni dei Trattaati fornite da alcunee Corti inn merito all’effettivaa
preevalenza deella sostanza econom
mica sulla forma giurridica in eeffetti perm
mettono dii
con
nseguire glii stessi obieettivi anti ellusione delll’azione 6.
p
di trasferimen
t
nto e gli inntangibles (brevetti, maarchi). Il laavoro sullee
 Aziione 8: i prezzi
raccomandaziioni volte ad
a assicuraare che i prrezzi di traasferimentoo dei beni immateriali
i
i
sian
no in lineaa con la creeazione di valore si è rilevato molto
m
compplesso, e all momento
o
l’O
OCSE non è riuscito a trovare unaa soluzionee di compro
omesso. Suul punto, peertanto, si è
decciso di rim
mandare la stesura dii un docuumento deffinitivo nell corso deel 2015, in
n
coo
ordinamentto con il lavvoro sulle P
PE e sul CF
FC.
o attraversoo il modello
o Paese perr
 Aziione 13: la documentaazione sui pprezzi di traasferimento
Paeese (country by country). In sintesi, per miglio
orare la trassparenza peer le Ammiinistrazionii
fisccali e rafforrzare la cerrtezza e la prevedibillità per i co
ontribuentii, l’OCSE propone
p
dii
imp
porre alle imprese multinazion
m
nali di dich
hiarare, perr ciascun P
Paese dovee operano,,
l’am
mmontare del
d fatturatto, l’utile prrima delle imposte, lee imposte vversate, il numero
n
deii
dip
pendenti, il capitale, i profitti pportati a nuovo e le attività m
materiale. Su
ul punto è
imp
portante ricordare ch
he il settoree bancario europeo già
g forniscee tali inforrmazioni aii
sen
nsi dell’art. 89 della CR
RD4.
o studio di fattibilità ccondotto dall’OCSE
d
ha dimostrrato la fatttibilità (e laa
 Aziione 15: lo
dessiderabilità)) di uno strrumento giiuridico muultilaterale di modificaa dei trattaati bilateralii
perr facilitare un’adozion
u
e uniformee delle misuure BEPS nei
n Paesi paartecipanti. Si tratta dii
un progetto ambizioso
a
e sicuramennte innovattivo che l’O
OCSE si è ppertanto im
mpegnato a
porrtare a terrmine avviaando le neecessarie negoziazion
n
ni con i P
Paesi che partecipano
p
o
all’O
OCSE.
Entro settembre 2015 l’OCSE si è impegn
gnato ad em
manare le seguenti racccomandazio
oni:
 Aziione 3: Raaccomandazzione sullaa definizion
ne delle reggole per raffforzare il Controlledd
Forreign Comp
panies (CFC
C).
R
azione sullla deduzion
ne degli in
nteressi e degli altri pagamentii
 Aziione 4: Raccomanda
finaanziari, la cui
c consultaazione si è aappena con
nclusa6.
M
per evitare l’ellusione delllo status di
d PE. In particolaree, obiettivo
o
 Aziione 7: Misure
delll’OCSE è quello
q
di co
ontrastare i fenomeni di erosione della basee imponibille connessii
allo
o status dii stabile orrganizzazioone. La con
nsultazionee è scadutaa a gennaiio 2015. Ill
disccussion pap
per non è stato comm
mentato daa FBE e IB
BFed, ma ssolo dalle associazioni
a
i
nazzionali inglese e franccese, che inn estrema sintesi han
nno criticato
to la propo
osta perchéé
pro
odurrebbe l’effetto (“indesideerato”) dii costringere le bbanche co
on attivitàà
tran
nsfrontalierra a riorgaanizzare la propria sttruttura perr tenere coonto delle PE che sii
verrrebbero a creare
c
nei Paesi
P
in cui operano.
mento.
 Aziioni 9 e 10: Modifichee alle regolee sui prezzii di trasferim
6
Sulla citataa consultazion
ne, l’ABI ha risposto
r
per iil tramite della FBE e dell’’IBFed.
100
R
azione sullaa raccolta dei
d dati dell BEPS e ssulla metod
dologia perr
 Aziione 11: Raccomanda
preedisporre un
n’analisi economica.
d disclosuree dei tax plaanning aggressivi.
 Aziione 12: Raaccomandaazione suglii obblighi di
M
per rendere piiù efficaci i meccanissmi di risooluzione deelle disputee
 Aziione 14: Misure
preevisti dai Trrattati.
Infine, perr il mese di dicembree 2015, l’O CSE si è im
mpegnata ad
d emanare:
p la deduz
uzione deglii interessi e
 Aziione 4: Le modifiche alle regolee sul transfeer pricing per
deggli altri paggamenti finaanziari. La definizionee dello stru
umento giuuridico multtilaterale dii
mo
odifica dei trattati
t
bilatterali per faacilitare un’adozione uniforme
u
ddelle misuree BEPS neii
Paeesi partecip
panti.
ole per il coontrasto allee pratiche fiscali
f
dannnose.
 Aziione 5: Le nuove rego
11
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