Comments
Description
Transcript
Documento ABI La fiscalità delle banche
La L fiscallità dellee banchee: i prrincipali gap g comp petitivi e l’’armonizzzazione fiscale a livvello europeo Roma, aprile 20155 Con l’Unio one Bancarria sono ven nute menoo, quanto allla disciplinaa prudenziaale, le resid due barrieree nazionali, con un uniico “campo o di gioco” e un’unica Autorità dii vigilanza. Il recente esercizio e dii valutazion ne approfon ndita condo otto dalla B Banca Cen ntrale Europea (BCE)) prima di assumere i nuovi com mpiti di viggilanza pru udenziale, hha dimostrrato, però, che non sono più giustificatee differenze di trattam mento in altri settori di diritto e, e in particolare, per tutti queglli elementi,, inclusa la materia fisscale, che sono in grrado di inccidere sulla redditivitàà delle ban nche e, perr questa viaa, sulla loro o capacità di sosteneere l’econo omia e la crescita. c E’’ pertanto necessario o promuoveere, in un orizzonte o teemporale ddi medio-lun ngo period do, la realizzzazione di un quadro o normativo o omogeneo o per tutte le l banche ooperanti in Europa. . Sul fronte nazionale, la normativva fiscale contiene numerose e sp pecifiche ppenalizzazio oni gravantii sulle banch he italiane, che sarebb be necessarrio rimuoveere poiché,, anche in qquesto caso o, incidono o sulla reddiitività dellee banche e, per questaa via, sulla loro capaccità di sosteenere l’eco onomia e laa crescita. A Alcuni interrventi norm mativi si pprestano ad d essere reealizzati utiilizzando laa Legge dii Delega fiscale, la cui attuazione è stata proorogata dal comma 2 dell’articoloo unico dellla legge 244 marzo 20115, n. 341 dal d 27 marrzo al 27 ggiugno 20155 (estensibiile, a determ rminate con ndizioni, dii ulteriori 900 giorni). 1. I prrincipali gap competitivi delle d banche ittaliane in maateria fiscale Come an nticipato, l’armonizz l zazione a llivello eurropeo della a normativ iva fiscale non è un n obiettivo “semplicee” e raggiu ungibile in n tempi breevi, visto che c incontraa la resisten nza politicaa di quegli SStati memb bri che utillizzano la fiscalità co ome arma competitiva c a. Con rifeerimento aii meccanism mi per deterrminare le basi b imponnibili e a preescindere dal livello deelle aliquotee applicate,, alcuni Paeesi, infatti, puntano a “superare”” gli altri suulle deduziioni che acccordano, finendo f coll tassare una quota inffinitesima – o comunqque molto bassa - deii ricavi. La mera circo ostanza chee nel confro onto tra Paaesi, le aliqu uote nominnali sul red ddito di impresa posssano risultaare simili, ill perverso ggioco delle minori ded duzioni e ddi riprese a tassazionee può traduursi in uno svantaggio o enorme a ddanno dellee banche op peranti in IItalia in term mini di aliquota effettiiva. Tali penaliizzazioni so ono accum munate dal ffatto che sii ripercuoto ono inevitaabilmente sulle risorsee disponibilii delle baanche e, quindi, q sullla loro caapacità di fornire addeguato su upporto all finanziam mento dell’eeconomia reale. r La legge 244 marzo 2015, n. 34, recaante ”Converrsione in leggge, con modifficazioni, del decreto-leggge 24 gennaio o 2015, n. 4, rrecante misurre urgenti in materia di eesenzione IM MU. Proroga di d termini con oncernenti l’esercizio dellaa delega in m materia di reviisione del sisstema fiscale””, è stata pub bblicata nel Supplementoo Ordinario alla a Gazzettaa Ufficiale n. 770 del 25 marrzo 2015. 1 1 Alcune dii esse inciddono diretttamente suui bilanci sotto form ma di magggiori impo oste, moltee incidono iindirettameente sotto forma di maggiori oneri o di ad dempimentto, sanzion ni, spese dii contenziosso, perdita di occasion ni di investiimento, lim mitazione neella scelta ddei prodottii da offrire,, disaffezion ne della clieentela. Tuttte incidonoo sulle risorrse disponib bili per le bbanche per svolgere laa loro princiipale missio one, cioè, erogare cred dito all’eco onomia. DI seguito o, si riportaa una prim ma mappattura delle principali p penalizzaz p zioni fiscaali cui sono o soggette lee banche itaaliane che potrebbero p essere ogggetto di anallisi comparrativa: tratttamento IR RES e IRA AP delle retttifiche di valore v “da valutazionee” dei cred diti verso laa clieentela tratttamento IR RES e IRA AP degli inteeressi passivvi imp posizione in ndiretta tasssazione diggitale. a) Traattamento IR RES e IRAP P delle rettificche di valore “da valutazioone” dei credi diti verso la cllientela La Legge di Stabilitàà per il 2014 ha modiificato la diisciplina deelle rettifichhe di valoree su creditii prevedenddo dal perio odo d’imposta 2013: i) ai fini IR RES: - la deduciibilità immediata dellee perdite reelative ai creediti verso la clientelaa derivanti da d cessionee a titolo on neroso - la deduccibilità in cinque c ann ni delle svaalutazioni e delle perrdite relativve ai crediiti verso laa clientela, diverse daa quelle deerivanti da cessione a titolo oneroso (coome detto deducibilii integralmeente) ii) ai fini IIRAP, la deeducibilità in i cinque annni delle svvalutazioni e delle perrdite relativve ai creditii verso la cclientela diiverse da quelle deri rivanti da cessione a titolo onneroso, già deducibilii integralmeente nell’eseercizio di co ontabilizzazzione. Tali intervventi hanno o certamentte attenuatoo, ma non ancora dell tutto rimoosso le pen nalizzazionii implicite n nella normaativa fiscale italiana. b) Traattamento IR RES e IRAP P degli interesssi passivi Gli interesssi passivi sono deducibili sia aii fini IRES che IRAP P in misura del 96%. Ai soli finii IRES, è p prevista, invvece, la ded ducibilità inntegrale deggli interessii relativi a specifiche operazionii del c.d. consolidato finanziariee (pronti contro c term mine) e di quelli infrragruppo nell’ambito n c o fiscale. La limitaziione della deducibilità d à, nel caso delle banch he, non tro ova giustificcazione alcu una se non n nelle esigeenze di getttito. In Eurropa, generralmente lee limitazion ni alla deduucibilità deggli interessii passivi son no dirette a sanzionarre fiscalmeente i soggeetti che preesentano sqquilibri nellla gestionee finanziariaa (eccedenzze di interesssi passivi rrispetto a quelli q attivi),, e non riguuardano i soggetti chee fisiologicamente non n presentano o squilibri iin tal senso o (come le banche). b 2 c) Impposizione inddiretta Altri elemeenti di disaallineamento o in campoo fiscale possono esserre individuaati nel com mparto dellaa imposizio one indirettta, dove laa varietà sttessa dei triibuti rende ancora piùù difficile ogni o sforzo o di comparrazione. Una indaggine potrebbe comunq que essere pproduttivam mente svoltta con riferrimento allee principalii imposte in ndirette graavanti sull’o operatività bancaria, quali q quellee di registrro e quella di bollo e all’impostta sostituttiva sui fin nanziamen nti a med dio/lungo termine. Una nota critica sull permaneree stesso – nel n sistemaa tributario italiano - di d imposte indirette ddel tipo “sttamp duty”” che colpisscono le singole s transazioni ccon aliquotte proporzzionali appplicate su valori v non n rappresenttativi del co osto sosten nuto dall’appparato statale per la gestione deegli atti (ess: costi vivii della regisstrazione) proviene p prroprio di reecente dalll’Organizzaazione per la Cooperaazione e lo o 2 Sviluppo Economico o (OCSE) , che nel proprio raapporto “E Economic ssurvey – Italy I 2015”” pubblicato o lo scorso febbraio haa evidenziaato una seriie di distorssioni createe, in via gen nerale, daglii attuali meccanismi di d tassazion ne indiretta . Si tratta di ragionam menti sviluuppati nel documento d o OCSE sop prattutto per p il comp parto della tassazione immobiliare (impostaa di registrro) ma chee possono eessere estessi anche allla tassazioone indirettta dei finanziamenti e di altre operazionii bancarie. Finanche ssul tributo armonizzatto per eccelllenza, l’IV VA, permangono gravi gap compeetitivi: - l’ob biettivo deell’introduziione anchee in Italia del regimee dell’IVA di Gruppo incontraa tutttora ostaco oli, nonostante l’impeegno assun nto dal Go overno conn la Legge di Delegaa fisccale la cui attuazione, a come c dettoo, è stata prrorogata al 27 2 giugno 22015 - le rregole italiaane di deterrminazionee del pro-raata dell’IV VA detraibbile sono più rigorosee di qquelle in vigore negli altri a Paesi. Questo com mporta chee l’IVA ha un caratterre peculiaree perr le banchee italiane per p le qual ali il tributo o perde i connotati tipici dellaa neutralitàà trassformandosi in un verro e proprioo costo a co ompleto caarico delle bbanche. Un discorsso a parte, poi, dovreb bbe essere svolto con n riferimento all’impossta sulle trransazionii finanziariie (Financiaal Transaction Tax - F FTT), che ili legislatoree italiano hha deciso di introdurree sin dal 22013, collo ocando così l’Italia nel perim metro ristreetto dei ppochi Paessi che giàà sperimentaano, con diverse d rego ole e presuupposti, tale tipo di im mposta. Ciiò senza atttendere glii esiti del diibattito com munitario ill cui svilupppo in quessti anni ha incontrato i non pochee difficoltà,, come dim mostra il fattto stesso ch he – rivelattosi imposssibile un acccordo chee coinvolgesse tutti glii Stati mem mbri – la reealizzazionee del progeetto è ora affidata ai meccanism mi della cooperazionee rafforzata secondo cui la direttiiva (quandoo approvatta) troverà applicazionne solo da parte deglii undici Staati membri che si son no impegnaati in tal seenso3. Non è da escluudere che le l intese in n corso di fformazione conducano ad una F FTT europ pea applicatta limitatam mente alle azioni a e add alcuni derrivati, analo oga sotto questo q aspeetto a quellla italiana. Ciò, tuttaavia, non scongiura ill rischio chee le caratteristiche app plicative deella FTT euuropea possano esseree divergentti rispetto a Dai 20 Paeesi iniziali, traa cui l’Italia, Paese P fondatoore, l’OCSE raccoglie ogggi 34 Paesi m membri (Austrralia, Austria,, Belgio, Cannada, Cile, Danimarca, D Estonia, E Finlaandia, Franciia, Germaniaa, Giappone, Gran Bretaagna, Grecia,, Irlanda, Islaanda, Israelee, Italia, Lu ussemburgo, Messico, Norvegia, N Nu uova Zelandaa, Paesi Bassi, Polonia,, Portogallo, Repubblica Ceca, C Repubblica di Coreea, Repubblica Slovacca, Slovenia, Sppagna, Stati Uniti, U Svezia,, Svizzera, Tuurchia, Ungheeria). 3 Gli undici Stati membrii sono: Austr ria, Belgio, Esstonia, Franciia, Germaniaa, Grecia, Italiia, Portogallo o, Slovacchia,, Slovenia e Spagna. 2 3 quelle delll’imposta domestica d così c da richhiedere mod difiche alle complessee e costose proceduree che le bannche italianee hanno dovuto già im mplementare. d) Tasssazione digittale L’attuale qquadro no ormativo ap ppare deciisamente in nadeguato a regolam mentare uno scenario o economicaamente nuo ovo quale quello q rapppresentato dal d commeercio elettroonico. Tale fenomeno o è caratterizzzato dalla presenza di d alcuni coolossi del WEB, W quali Google, Am mazon, eccc, che sono o in grado ddi penetraree ogni merccato stabilendo un con ntatto direttto tra il prooduttore ed d il singolo o consumato ore. Tali operaatori del WEB, W solitamente ubiccati in paeesi a bassa fiscalità, hhanno comp pletamentee disintermeediato le vaarie fasi deel commerccio tradizio onale assum mendo via via un ruo olo sempree maggiore; è sufficien nte pensare che ad ogggi il volum me d’affari del d commerrcio elettronico è parii al PIL dellla Danimarrca (circa il 10% del prrodotto UE E) ed è stim mato che poossa raggiun ngere il 25-30 per cen nto nei prosssimi anni. A livello eeuropeo è completame c ente mancaata una reazzione comu une a tale ffenomeno, soltanto in n tempi reccenti alcun ni paesi membri m hhanno varaato un’app posita webb tax gen neralmentee rappresenttata da un’aaliquota parrametrata aal valore dellla transazio one. Tale soluzzione allo sttato attualee appare la più agevolee per contrrastare sia laa mancata percezionee dell’impossta sulle soccietà, sia per la mancatta applicaziione dell’IV VA. Paradosssale apparre, infine, laa circostanza di dover inseguire un u reddito nnonostantee tutte le traansazioni ssul web sian no regolatee con pagam menti eseguuiti con meezzi tracciaabili, quali bonifici b e carte c di creedito. Bisoggna evitaree però che in Italia venga intrrodotta unn’imposta che c con l’obiettivo ddi contrasttare questii fenomeni finisca, invvece, per peenalizzare lee operazion ni compiutee da soggettti come le banche b chee sono, inveece, già amp piamente taassati. L’esperien nza inglese: Diverted Profits Taax (DPT): I lineameenti della nuova n impo osta inglesee - DPT - sono statii dettagliati all’interno della bozza di leggee finanziaria per il 2015 (Finannce Bill 20015), che ill Governo U UK ha pub bblicato perr consultaziione. L’intenzione – come confermatto anche neelle dichiarazioni ufficciali del Gooverno preccedenti allaa pubblicaziione definittiva della leegge finanziiaria è quellla di appliccare tale im mposta a paartire dal 1°° aprile 20155. L’imposta, comunem mente deno ominata ancche Google tax, sarà applicata nnella misurra del 25% % sugli utili generati neel Regno Unito U dalle multinazio onali ma ch he vengonoo attualmen nte spostatii artificialmeente altrovee per motivvi fiscali. Sono disciiplinate duee distinte faattispecie suuscettibili di d dare luogo all’appliccazione dellla DPT: - Avoidedd UK permaanent estab blishment - L’ipotesi è quella di costruzioni ni giuridichee dirette add erodere la base impo onibile UK grazie alla m mancata co ostituzione di una stabbile organizzzazione, in n modo da p poter effetttuare cessio oni di benii e prestazio oni di servizi a clientii UK senzaa che vi siaa una stabilee organizzaazione. L’im mposta si appplica al ricorrere di taaluni presuppposti, la cu ui presenzaa rende “raggionevole assumere” che la coostruzione sia finalizzzata ad evvitare che si creino i presuppossti di impon nibilità secondo le noorme ordin narie UK. In I tal caso,, la base im mponibile è rappresenttata dall’am mmontare di d profitti chhe sarebbe consideratto “giusto e ragionevo ole” tassaree 4 secondo i principi OCSE O in tem ma di attribbuzione deei profitti allle stabili oorganizzazio oni qualoraa l’attività deella società non resideente fosse s tata svolta in UK tram mite una staabile organiizzazione; - Insufficient econom mic substan nce – la secconda ipottesi si riferisce a situazzioni in cu ui le societàà UK o le stabili orgganizzazion ni in UK di societàà estere ab bbiano creaato delle costruzioni c i giuridiche con entitàà ad esse connesse c ddalle quali originano dei mismaatch fiscali (arbitraggii fiscali), come ad esem mpio nel caaso di pagam mento di ro oyalties ded ducibili in U UK, quando o la societàà estera che percepiscee le sommee è localizz ata in un paese p a fiscalità più baassa di queella UK. Laa norma in ttali casi app plica quand do la societàà estera sia caratterizzata da una “sostanza economicaa insufficien nte”. Le societàà potenziallmente com mprese nelll’ambito di d applicaziione della DPT sono o tenute a notificare tale loro po osizione al fisco UK (H (HMRC) en ntro terminii prestabilitti (con appllicazione dii sanzioni n nel caso in cui c tale adempimento venga omeesso). La no otifica fa sccattare un processo p dii accertamen nto da paarte del fissco UK, aal quale faa seguito l’emissione di una liiquidazionee presuntivaa con riguuardo alla quale il ccontribuentte può op pporre dellle osservaazioni, con n possibilità anche di appello, ili tutto nell rispetto di un preciso calenddario, a teempi stetti.. L’appello non bloccca comunq que il pagam mento delll’imposta che c va effeettuato enttro terminii ristretti daalla liquidazione definitiva. 2. Armonizzzazione fiscaale Come dettto, le diverrgenze di trrattamento in campo fiscale a liivello europpeo posson no risultaree fortementee accentuatte per effetto delle diiverse polittiche attuatte dai Govverni nazion nali e dellaa circostanza che in materia m fiscale a livello comunitariio le decisioni possonno essere asssunte solo o con la com mpleta unan nimità. La difficoltà d ddi prendere un accordo o in questoo settore rissulta esseree confermatta anche quando q per superare ll’ostacolo dell’unanim mità di tuttti i 28 Statti si vogliaa sperimentaare la stradda della coo operazione rafforzata come si è già g accennaato con rifeerimento all progetto ddi introduzzione di un na imposta armonizzaata sulle traansazioni fiinanziarie. Ed invero,, tale contraastato proggetto, anch he se portaato a comp pimento, non n potrà cche condurrre ad unaa armonizzaazione parzziale, in qu uanto limitaata ad un gruppo di 11 Stati, ddai quali risulterebbe r e oltretutto esclusa un na delle maggiori m piaazze finanzziarie mondiali stantee la netta contrarietàà manifestatta dal Regn no Unito. In taluni Stati gli obiettivi o di attrazionee di capitaali dall’esteero sono sstati tradiziionalmentee perseguiti (anche) atttraverso misure m fiscaali di particcolare favo ore per le imprese operanti sull territorio, configuran ndo così fo orme di coompetizionee fiscale deestinate a ggiocare pessantementee sugli equiliibri concorrrenziali dellle imprese stesse. Si tratta dii comportaamenti che hanno trovvato sinoraa pacifica giustificazio g one nel prin ncipio dellaa sovranità ddi ciascun Paese P in am mbito fiscalee. Ma anchee in questto comparrto lo sceenario inteernazionale di riferim mento sta mutando,, imponenddo un ripen nsamento complessivoo dello stattus quo, a fronte f dellee nuove co onnotazionii dei rapporrti tra gli Stati S sul fro onte della fiscalità in senso più ù generale, e della com mpetizionee fiscale inteernazionalee in modo più p specificoo. 5 La cadutaa del segretto bancario o è ormai un dato di d fatto, che si è deteerminato per l’effetto o cumulato di una mo olteplicità di d iniziativee maturate pressochéé in contem mporanea nei n più altii consessi in nternazionaali, a partirre dai prim mi impulsi di fonte OCSE O ed U Unione Eu uropea. Un n punto di svolta è sttata l’introd duzione deella legge USA U per ill contrastoo dell’evasio one fiscalee realizzata oltrefrontieera, comun nemente deenominata come Forreign Accoount Tax Compliance C e Act (FATC CA), per il tramite della quale si è rotto quell’equilibriio che in paassato caratterizzava i rapporti ffiscali tra gli g Stati, basato b sullla accettaziione tacitaa del princcipio secon ndo cui laa regolamen ntazione fisscale intern na di uno SStato ordin namento no on poteva incidere diirettamentee sulla norm mativa fiscalle interna di d un altro P Paese. L’onda d’uurto della riforma r fiscale USA hha aperto quindi q la sttrada per la concretizzzazione dii progetti dii collaborazzione fiscalle tra ordinnamenti con una velocità sorpreendente, siaa sul frontee dello scam mbio di in nformazion ni di tipo automatico o e di tip po multilatterale – su ul quale sii troveranno o impegnatti gli Stati UE U già dall 2016 per effetto dellla Direttivva sulla Cooperazionee Amministrrativa (c.d. DAC 2) – sia su quelllo dello scambio bilatterale, autoomatico o su richiesta,, basato sullla stipula dii accordi tra i singoli SStati, secondo i nuovi standard O OCSE. In particolare, ben 58 5 giurisdizioni, ivi incclusa l’Italiia e molti paesi p EU, ssi sono imp pegnate add 4 attivare lo scambio auutomatico di informazzioni finanziarie già a partire daal 2017. Altri 35 Paesi,, tra i qualii importantti piazze finanziarie fi qquali la Svvizzera, Ho ong Kong e Singaporre, si sono o impegnati a scambiarre le inform mazioni a paartire dal 20018. Sintomaticco, e politticamente altamente significativvo, è stato o il raggiuungimento in questee settimane di accordi per lo scam mbio di infformazioni su richiestaa tra il Govverno Italiaano e quellii di Svizzerra, Liechten nstein e deel Principatto di Monaaco. Anchee San Mariino, dopo l’entrata in n vigore dellla convenzzione contrro le dopppie imposizzioni, è oraa incluso nnel novero degli Statii collaboratiivi, tanto da d essere staato aggiuntto alla Whitte list che elenca e i Paeesi con i qu uali sussistee un adeguaato scambio o di informaazioni fiscaali. L’importan nza di tali sviluppi no on può perrò essere cirrcoscritta agli a effetti, sia pur fon ndamentali,, che essi ddeterminano o ai fini deella lotta alll’evasione fiscale inteernazionale.. Il processso che si è avviato asssume inveero maggio ore significcatività ladd dove si co onsideri chhe la rimozzione dellee barriere allla comuniccazione deelle informaazioni fiscaali rappreseenta una pprima presaa d’atto, daa parte deglii Stati, di co ome il princcipio della ssovranità nazionale n in n materia fisscale debbaa ora esseree necessariam mente rivissitato. Allo stesso o modo in cui ora no on è più ippotizzabile una concorrenza fiscaale basata sul segreto o bancario, o occorre quiindi ora domandarsi sse possa anccora avere senso, in prrospettiva, il concetto o stesso di cconcorrenzaa fiscale. Il passo suuccessivo dovrà d pertan nto essere quello dell’’accettazion ne di un nuuovo princiipio, quello o della “neggatività” deella compeetizione traa ordinameenti fiscali, in primo luogo e soprattutto o quando ci si colloca in un contesto europpeo, dove la l ricerca di d linguaggii comuni ed uniformii appare unaa costante in i tutti i comparti, trannne in quelllo fiscale. 4 L’accordo quadro multi tilaterale secondo il Comm mon Reportin ng Standard (c.d. CRS) elaaborato dall’O OCSE è stato o one del Globaal Forum delll’OCSE di Berlino B per la trasparenza e lo scambio o firmato il 299 ottobre 20114, in occasio di informaziioni. 6 In questa llogica si co olloca quind di l’esigenzaa di una traasformazion ne, che connsenta la realizzazionee di una fisccalità comuune all’inteerno dell’Unnione Euro opea, quan nto meno pper quei so oggetti che,, come le banche, sp perimentan no in moddo diretto ed immeediato gli effetti neggativi dellaa persistenzaa di normee nazionali non n uniforrmi, nel mo omento stessso in cui ssi trovano pienamente p e coinvolte n nel processso di realizzzazione delll’Unione baancaria. I beneficii di un siiffatto processo potrranno riguuardare tutti i comp arti della fiscalità, a cominciaree da quella gravante su ui redditi soocietari. Ed invero o, riguardo al concettto di basse imponibile, ci sono oggi 2 8 diverse legislazionii tributarie e 28 diverrse interpreetazioni: si tratta di uno u dei pro oblemi cenntrali dell'in ntegrazionee europea cche se non n sarà affro ontato conn tempestivvità può in nficiare il rraggiungim mento deglii obiettivi allla base dell'Unione Bancaria. Almeno per gli Stati membri ch he partecipaano all’Unio one Bancarria, e che haanno deciso o di cederee importantii quote di sovranità s in n tema di vvigilanza ban ncaria per conseguire l’obiettivo di una piùù stretta integrazione è infatti paradossale manteneree uno statuus quo che a livello tributario t è lasciato allla più estreema discrezzionalità nazzionale, e che c per queesto motivoo è diventaato uno deii più "divisivvi" argomeenti europeii. Per fare un n primo maa importan nte passo veerso la soluuzione di qu uesto probllema, la Co ommissionee europea sii è già ado operata in passato quuanto all’im mposta sullee società ee, nonostan nte tutte lee difficoltà e le resisteenze che ha incontratto, nel 20111 ha pubb blicato la bbozza di diirettiva perr armonizzzare le reg gole per la determ minazione della basse imponiibile dellee impresee (Common n Consolidaated Corporrate Tax Baase – c.d. CCCTB). C Dalla verssione di co ompromessso che la P Presidenza italiana è riuscita a finalizzaree nel 2014,, emerge ch hiaramente che la diretttiva CCCT TB potrebbe essere il veicolo v norrmativo con n il quale sii potrebbero o trasporree molti dei temi propoosti con il progetto Base B Erosioon and Profit Shiftingg (c.d. BEPSS) presentaato dall’OC CSE, in occcasione delll'incontro del G20 dii luglio 201135. Ove sii volesse uttilizzare quuesta diretttiva per p rocedere ad a una serria unificazzione dellee regole dii tassazionee societaria,, sarà da vaalutare l'eveentuale elim minazione del d caratterre di opzionalità dellaa CCCTB. Il progetto o CCCTB è destinato a fermarsi almeno peer un anno. Per l’estatee 2015 è in nvece attesaa una propo osta legislatiiva della Co ommissionne per comiinciare a reccepire le prrime raccom mandazionii dell’OCSE E. Il Comitatoo Affari Tributari dell’OC CSE, su indicaazione del G--20, sta lavorando a delle pproposte perr modificare i propri standdard – e, se saarà necessario, i Trattati – per aggiorn nare le regole sulla doppiaa imposizionee alla luce dell mutato conntesto econo omico mond diale. L’obietttivo è quelllo di identiificare e coontrastare le pratiche dii pianificazionne fiscale agggressiva che permette allle società multinazionali m di erodere la base imp ponibile nellee giurisdizionii con aliquotte più alte peer spostare i profitti nellee giurisdizion ni che hanno aliquote più ù basse (Basee Erosion andd Profit Shiftting - BEPS). Per una dissamina sullo stato di avan nzamento lavvori del BEP PS si rimandaa all’allegato contenuto neel presente do ocumento. 5 7 3. Armonizzzazione conttabile Al tema ddell’armonizzzazione fiiscale si riccollega con n immediateezza quelloo dell’armo onizzazionee delle regolle contabili,, visto che la l fiscalità dd’impresa si s basa sui dati d contabiili. La creazio one di un liinguaggio contabile unico è necessaria n anche per reendere effeettivamentee operativa l'unione baancaria vistto che la reeportistica di vigilanzza verso la BCE si baasa sui datii contabili. IInfatti, la BCE, B utilizzzando i datti di vigilan nza costruisce modelli di vigilanzza unici perr tutte le ban nche operaanti in Euro opa e perfeeziona eserccizi di stress che possoono inciderre in modo o significativvo sulla prrofittabilità e – in alccuni casi – sulla sop pravvivenzaa stessa deelle banchee vigilate. Il linguagggio contabille comune per l’Euroopa sono i principi p con ntabili inter ernazionali IAS/IFRS,, oggi obbliigatori nell’’Unione eu uropea soloo per i bilan nci consoliidati delle ssocietà quo otate o con n titoli diffuusi in misuraa rilevante. L’adozionne obbligato oria degli IA AS/IFRS ddovrebbe esssere estesaa ai bilanci individualli delle banche operranti in Euuropa, anaalogamente a quanto o fatto dall Legislatoree italiano con c il D. Lgs. L 28 febbbraio 2005 n. 38 in sede di essercizio delle opzionii previste daal Regolam mento IAS n. n 1606 del 2002. 8 ALLEGA ATO “Stato di avanzam mento lavo ori del BE EPS” A settemb bre 2014 il G-20 di d Cairns ((Australia) ha approvato 7 racccomandazzioni finalii dell’OCSE E delle 15 azioni prreviste dal progetto BEPS. Lee giurisdiziioni che partecipano p o all’OCSE dovranno recepirle r neei rispettivi ordinamen nti nazionalli. Le sette m misure (deelle 15 prevviste) che il G20 ha dato d mandaato all’OCSSE di indivviduare perr meglio com mbattere l’eevasione fisscale internnazionale rigguardano: ori criticitàà Aziione 1: la tassazione dell’econoomia digitalle, che nell’identificaree le maggio nellla mobilitàà (tra giuriisdizioni) ddegli attivi immateriali delle im mprese digittali e nellaa posssibilità di accentrare tutte le ooperazioni in i un solo Paese sfruuttando po oi canali dii disttribuzione terzi per la consegnna di prod dotti in alttri Paesi, ppropone un esplicito o rim mando alle azioni a che l’OCSE l sta intraprend dendo in tem ma di identtificazione delle d stabilii orgganizzazion ni, riforma del d regime di esenzion ne sulle imp poste sul va valore aggiu unto (VAT)) e suull’estensione alle imp prese digitalli del regim me CFC. h Aziione 2: le modalità di utilizzoo degli struumenti finaanziari ibriidi (hybrid mismatch arraangements)), con la qu uale l’OCSE E raccoman nda di negaare la deduccibilità (o l’’esenzione)) perr i pagamen nti (interessi, cedole, ecc) che so ono deduciibili anche nella giurisdizione dii em missione, e negare n la deduzione ddei pagameenti che non n sono sogggetti a tasssazione nell Paeese di residdenza del beneficiario b o (naturalm mente nel caso in cui non siano soggetti a reggimi Contro olled Foreiggn Compannies - CFC). c alle a pratichee fiscali dan nnose, che si sostanziia in propo oste volte a Aziione 5: il contrasto pro omuovere lo l scambio automaticoo di inform mazioni tra amministraazioni fiscaali. Il punto o piùù rilevante di tale azio one è l’esteensione di tali pratich he ai Paesii che non aderiscono o all’O OCSE. p ripristinnare i beneffici previstii Aziione 6: rialllineare la taassazione e la sostanza rilevanti per perr gli standarrd internazionali e perr prevenire l’abuso di Trattati fis cali. In queesto caso lee raccomandaziioni OCSE E si sostannziano nellla richiestaa di modiificare i Trattati T perr includere un esplicito riferimento all’obiettivo o di evitaree fenomeni ni di non-taassazione o riduuzione dellla tassazion ne, oltre chhe introdurrre nuove regole ad hhoc (sul modello m dell “lim mitation-on n-benefits – LOB” addottato daggli Stati Un niti, che preevede una sostanzialee resttrizione deel campo dii applicazioone del Traattato ai so oli residentii dei Paesi che hanno o sotttoscritto il Trattato, per p evitare sspecifici cassi di abuso;; e del “prinncipal purp poses test – PPT T rule”, ch he invece si riferisce allle regole che permetttono, ai fini ni dell’appliccazione dell Traattato, di fare rifeerimento aagli effetttivi benefiiciari dell’’operazionee, e non n all’iintermediarrio – il “conduit” – chhe le pone in essere) - volte a evvitare l’appllicazione dii ben nefici che permettono p o di conseguuire l’indesiiderato obieettivo di osstacolare le regole antii abuuso. L’OCSSE riconosce tuttavia che su tale azione permangonoo delle critiicità legate,, perr esempio, all’esistenza di regolee europee che c non perrmettono l’’agevole introduzionee di rregole di LOB L (per essempio la llibertà di sttabilimento o). Infine, l’’OCSE rico onosce chee 9 alcuune interp pretazioni dei Trattaati fornite da alcunee Corti inn merito all’effettivaa preevalenza deella sostanza econom mica sulla forma giurridica in eeffetti perm mettono dii con nseguire glii stessi obieettivi anti ellusione delll’azione 6. p di trasferimen t nto e gli inntangibles (brevetti, maarchi). Il laavoro sullee Aziione 8: i prezzi raccomandaziioni volte ad a assicuraare che i prrezzi di traasferimentoo dei beni immateriali i i sian no in lineaa con la creeazione di valore si è rilevato molto m compplesso, e all momento o l’O OCSE non è riuscito a trovare unaa soluzionee di compro omesso. Suul punto, peertanto, si è decciso di rim mandare la stesura dii un docuumento deffinitivo nell corso deel 2015, in n coo ordinamentto con il lavvoro sulle P PE e sul CF FC. o attraversoo il modello o Paese perr Aziione 13: la documentaazione sui pprezzi di traasferimento Paeese (country by country). In sintesi, per miglio orare la trassparenza peer le Ammiinistrazionii fisccali e rafforrzare la cerrtezza e la prevedibillità per i co ontribuentii, l’OCSE propone p dii imp porre alle imprese multinazion m nali di dich hiarare, perr ciascun P Paese dovee operano,, l’am mmontare del d fatturatto, l’utile prrima delle imposte, lee imposte vversate, il numero n deii dip pendenti, il capitale, i profitti pportati a nuovo e le attività m materiale. Su ul punto è imp portante ricordare ch he il settoree bancario europeo già g forniscee tali inforrmazioni aii sen nsi dell’art. 89 della CR RD4. o studio di fattibilità ccondotto dall’OCSE d ha dimostrrato la fatttibilità (e laa Aziione 15: lo dessiderabilità)) di uno strrumento giiuridico muultilaterale di modificaa dei trattaati bilateralii perr facilitare un’adozion u e uniformee delle misuure BEPS nei n Paesi paartecipanti. Si tratta dii un progetto ambizioso a e sicuramennte innovattivo che l’O OCSE si è ppertanto im mpegnato a porrtare a terrmine avviaando le neecessarie negoziazion n ni con i P Paesi che partecipano p o all’O OCSE. Entro settembre 2015 l’OCSE si è impegn gnato ad em manare le seguenti racccomandazio oni: Aziione 3: Raaccomandazzione sullaa definizion ne delle reggole per raffforzare il Controlledd Forreign Comp panies (CFC C). R azione sullla deduzion ne degli in nteressi e degli altri pagamentii Aziione 4: Raccomanda finaanziari, la cui c consultaazione si è aappena con nclusa6. M per evitare l’ellusione delllo status di d PE. In particolaree, obiettivo o Aziione 7: Misure delll’OCSE è quello q di co ontrastare i fenomeni di erosione della basee imponibille connessii allo o status dii stabile orrganizzazioone. La con nsultazionee è scadutaa a gennaiio 2015. Ill disccussion pap per non è stato comm mentato daa FBE e IB BFed, ma ssolo dalle associazioni a i nazzionali inglese e franccese, che inn estrema sintesi han nno criticato to la propo osta perchéé pro odurrebbe l’effetto (“indesideerato”) dii costringere le bbanche co on attivitàà tran nsfrontalierra a riorgaanizzare la propria sttruttura perr tenere coonto delle PE che sii verrrebbero a creare c nei Paesi P in cui operano. mento. Aziioni 9 e 10: Modifichee alle regolee sui prezzii di trasferim 6 Sulla citataa consultazion ne, l’ABI ha risposto r per iil tramite della FBE e dell’’IBFed. 100 R azione sullaa raccolta dei d dati dell BEPS e ssulla metod dologia perr Aziione 11: Raccomanda preedisporre un n’analisi economica. d disclosuree dei tax plaanning aggressivi. Aziione 12: Raaccomandaazione suglii obblighi di M per rendere piiù efficaci i meccanissmi di risooluzione deelle disputee Aziione 14: Misure preevisti dai Trrattati. Infine, perr il mese di dicembree 2015, l’O CSE si è im mpegnata ad d emanare: p la deduz uzione deglii interessi e Aziione 4: Le modifiche alle regolee sul transfeer pricing per deggli altri paggamenti finaanziari. La definizionee dello stru umento giuuridico multtilaterale dii mo odifica dei trattati t bilatterali per faacilitare un’adozione uniforme u ddelle misuree BEPS neii Paeesi partecip panti. ole per il coontrasto allee pratiche fiscali f dannnose. Aziione 5: Le nuove rego 11