La privacy non nasconde i redditi del coniuge separato
by user
Comments
Transcript
La privacy non nasconde i redditi del coniuge separato
NOTIZIARIO DIPENDENTI PAGINA 9 La privacy non nasconde i redditi del coniuge separato Il coniuge che intende separarsi e vuole ottenere un assegno di mantenimento per sé e/o per i figli ha diritto di chiedere alla Pubblica amministrazione, (Legge n. 241/1990 sulla trasparenza amministrativa) e prima di rivolgersi al giudice della separazione, di visionare e ottenere copia di tutta la documentazione economicoreddituale dell'altro coniuge (dichiarazioni dei redditi, buste paga, estratti conto previdenziali,etc.), per avere contezza delle reali capacità economiche di quest'ultimo e supportare, nei termini più concreti possibili, la richiesta di mantenimento. Per dimostrare che il coniuge richiedente vanta un interesse giuridicamente rilevante a conoscere tali documenti non è necessario dimostrare che è stato già proposto un giudizio di separazione o di divorzio, ma è sufficiente che il coniuge dichiari che ha intenzione di proporre tale giudizio e che i documenti richiesti sono necessari per valutare la proponibilità dell'azione e per quantificare gli importi che il coniuge obbligato dovrà corrispondere tramite assegno di mantenimento. Quanto al contenuto dell'istanza di accesso, da un canto, potrà avere come oggetto soltanto gli atti e i documenti che sono già in possesso della Pa, la quale non è tenuta a elaborare dati al fine di soddisfare le richieste del coniuge; d'altro canto, il coniuge non può ritenersi sottoposto, nella formulazione dell'istanza, ad obblighi, meramente formali, di puntuale specificazione e individuazione degli atti di cui si chiede l'accesso, soprattutto quando l'Amministrazione è in grado di percepire l'esatto ambito cui la richiesta è rivolta (ad esempio, allorché si chieda la copia del documento con cui è stato corrisposto il trattamento di fine rapporto all'altro coniuge, senza specificare il numero di protocollo o la data di emissione di tale documento). Tuttavia, può accadere che la Pubblica amministrazione (ad esempio, l'agenzia delle Entrate, il Centro per l'impiego oppure l'Inps) opponga un rifiuto alla richiesta di accesso del coniuge richiedente, motivandolo con l'esigenza di tutelare la privacy dell'altro coniuge. Tale motivo di diniego è stato dichiarato illegittimo, in più di una occasione, sia dai Tribunali amministrativi regionali che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La motivazione, per un verso, è che la conoscenza del reddito percepito dall'altro coniuge non costituisce un dato sensibile (non rientra nell'elencazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) del Dlgs n. 196/2003), ma solo un dato patrimoniale (Tar del Lazio sede di Roma, sentenza n. 35020/2010, in www.giustiziaamministrativa.it, nonché Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione del 27 settembre 2011, in www.commissioneaccesso.it: i dati relativi alle dichiarazioni contributive non sono ricompresi nel novero di quelli sensibili per i quali, viceversa, il legislatore ha inteso formulare un elenco Pentha servizi Integrati per le imprese PAG. 9 NOTIZIARIO DIPENDENTI PAGINA 10 tassativo contenuto nell'articolo 4 citato). D'altro canto, il diritto di difesa dei propri diritti, da parte del coniuge richiedente l'assegno, ha pari rango del diritto alla riservatezza delle persone cui si riferiscono i dati, con la conseguenza che il riferimento alla tutela della riservatezza dell'altro coniuge deve essere ritenuto recessivo rispetto al diritto di accesso ai suoi documenti reddituali e fiscali (Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione del 13 settembre 2011, ibidem, secondo cui l'interesse alla tutela della riservatezza del contribuente, in relazione alle informazioni e ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, non può non recedere quando la conoscenza di tali dati, da parte dell'ex moglie, sia necessaria per contrastare la domanda di revoca dell'assegno divorzile proposta dall'ex coniuge). Per evitare inutili contenziosi, è consigliabile inserire, nell'istanza di accesso, anche la richiesta rivolta all'Amministrazione di oscurare, tramite annerimento o apposizione di "omissis", gli eventuali dati sensibili contenuti nei documenti richiesti, quale l'appartenenza a un sindacato o a un movimento religioso. Fonte: Il Sole 24 Ore Pentha servizi Integrati per le imprese PAG. 10