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La privacy non nasconde i redditi del coniuge separato

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La privacy non nasconde i redditi del coniuge separato
NOTIZIARIO DIPENDENTI
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La privacy non nasconde i redditi del coniuge
separato
Il coniuge che intende separarsi e vuole ottenere un assegno
di mantenimento per sé e/o per i figli ha diritto di chiedere alla
Pubblica amministrazione, (Legge n. 241/1990 sulla trasparenza
amministrativa) e prima di rivolgersi al giudice della separazione, di
visionare e ottenere copia di tutta la documentazione economicoreddituale dell'altro coniuge (dichiarazioni dei redditi, buste paga,
estratti conto previdenziali,etc.), per avere contezza delle reali
capacità economiche di quest'ultimo e supportare, nei termini più
concreti possibili, la richiesta di mantenimento.
Per dimostrare che il coniuge richiedente vanta un interesse
giuridicamente rilevante a conoscere tali documenti non è
necessario dimostrare che è stato già proposto un giudizio di
separazione o di divorzio, ma è sufficiente che il coniuge dichiari
che ha intenzione di proporre tale giudizio e che i documenti
richiesti sono necessari per valutare la proponibilità dell'azione e
per quantificare gli importi che il coniuge obbligato dovrà
corrispondere tramite assegno di mantenimento. Quanto al
contenuto dell'istanza di accesso, da un canto, potrà avere come
oggetto soltanto gli atti e i documenti che sono già in possesso
della Pa, la quale non è tenuta a elaborare dati al fine di
soddisfare le richieste del coniuge; d'altro canto, il coniuge non
può ritenersi sottoposto, nella formulazione dell'istanza, ad obblighi,
meramente formali, di puntuale specificazione e individuazione
degli atti di cui si chiede l'accesso, soprattutto quando
l'Amministrazione è in grado di percepire l'esatto ambito cui la
richiesta è rivolta (ad esempio, allorché si chieda la copia del
documento con cui è stato corrisposto il trattamento di fine
rapporto all'altro coniuge, senza specificare il numero di protocollo
o la data di emissione di tale documento).
Tuttavia, può accadere che la Pubblica amministrazione (ad
esempio, l'agenzia delle Entrate, il Centro per l'impiego oppure
l'Inps) opponga un rifiuto alla richiesta di accesso del coniuge
richiedente, motivandolo con l'esigenza di tutelare la privacy
dell'altro coniuge. Tale motivo di diniego è stato dichiarato
illegittimo, in più di una occasione, sia dai Tribunali amministrativi
regionali che dalla Presidenza del Consiglio dei ministri Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La
motivazione, per un verso, è che la conoscenza del reddito
percepito dall'altro coniuge non costituisce un dato sensibile (non
rientra nell'elencazione di cui all'articolo 4, comma 1 lettera d) del
Dlgs n. 196/2003), ma solo un dato patrimoniale (Tar del Lazio sede di Roma, sentenza n.
35020/2010, in www.giustiziaamministrativa.it, nonché Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi,
decisione
del
27
settembre
2011,
in
www.commissioneaccesso.it: i dati relativi alle dichiarazioni
contributive non sono ricompresi nel novero di quelli sensibili per i
quali, viceversa, il legislatore ha inteso formulare un elenco
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tassativo contenuto nell'articolo 4 citato). D'altro canto, il diritto di
difesa dei propri diritti, da parte del coniuge richiedente l'assegno,
ha pari rango del diritto alla riservatezza delle persone cui si
riferiscono i dati, con la conseguenza che il riferimento alla tutela
della riservatezza dell'altro coniuge deve essere ritenuto recessivo
rispetto al diritto di accesso ai suoi documenti reddituali e fiscali
(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, decisione
del 13 settembre 2011, ibidem, secondo cui l'interesse alla tutela
della riservatezza del contribuente, in relazione alle informazioni e ai
dati contenuti nella dichiarazione dei redditi, non può non
recedere quando la conoscenza di tali dati, da parte dell'ex
moglie, sia necessaria per contrastare la domanda di revoca
dell'assegno divorzile proposta dall'ex coniuge).
Per evitare inutili contenziosi, è consigliabile inserire, nell'istanza
di accesso, anche la richiesta rivolta all'Amministrazione di
oscurare, tramite annerimento o apposizione di "omissis", gli
eventuali dati sensibili contenuti nei documenti richiesti, quale
l'appartenenza a un sindacato o a un movimento religioso.
Fonte: Il Sole 24 Ore
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