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INDAGINI FINANZIARIE - Scuola di Formazione IPSOA
INDAGINI FINANZIARIE - APPROFONDIMENTI- Informazioni acquisibili Tutte le informazioni relative ai flussi finanziari, disponibilità di qualsiasi genere, titoli e valori riconducibili ai contribuenti monitorati. Rapporti e servizi: tutti i rapporti di carattere continuativo esercitabili dagli intermediari e i servizi dai medesimi offerti continuativamente al cliente. Operazioni: tutte le attività svolte dagli intermediari che non hanno carattere di continuatività e che si risolvono in una singola transazione di rilevanza contabile, riconducibili ad un rapporto o extra-conto. Informazioni circa intestazione beni, strumenti finanziari e partecipazioni, detenute da società fiduciarie. Finalità perseguite dalla Legge 311/2004 – – – Snellimento delle procedure al fine di facilitare il ricorso allo strumento delle indagini bancarie e di comprimerne i tempi tecnici Aumento dell’efficacia dei controlli in esame, soprattutto nei confronti della categoria dei professionisti (lavoratori autonomi) Razionalizzazione dell’impianto normativo alla luce delle ristrutturazioni dell’Amministrazione finanziaria e del Corpo della Guardia di Finanza nonché del sistema creditizio Principali novità rispetto al sistema previgente Carattere procedimentale delle novelle introdotte e conseguente applicabilità anche per annualità antecedenti al 2005. Espressa estensione dell’ambito applicativo delle norme anche ai rapporti “fuori conto” (ad es. acquisto/vendita valuta estera, movimentazioni di denaro alla cassa, negoziazioni allo sportello di assegni, richiesta bonifico senza addebito in conto ecc.). Prima della modifica normativa, la Circolare 10 maggio 1996, n. 116 del Min. Fin. precisava che le banche erano tenute a non trasmettere le operazioni bancarie che non rientrassero nella tipologia dei conti, ivi compresi i c.d. conti transitori (cioè quelli creati internamente dalla banca per finalità organizzatorie interne) ed i servizi accessori (ex: cassette di sicurezza). “Ampliamento” della deroga al segreto Estensione dell'accesso non solo ai conti bancari, ma a "qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati con i loro clienti nonché alle garanzie prestate da terzi” A decorrere dal 1°gennaio 2005 non può essere negata la conoscenza di alcuna operazione o rapporto, a prescindere dalle modalità di regolamentazione e, cioè, se transitata o meno sui conti. “Ampliamento” della deroga al segreto La norma di fatto consente di superare tutte le limitazioni oggettive all’esercizio del potere di indagine bancaria che sono state via via ritagliate dalla prassi e dalla giurisprudenza, in favore di una generale accessibilità da parte degli organi verificatori ed accertatori di ogni genere di informazione tra il contribuente ed le imprese bancarie e finanziarie Passaggio dalla nozione di ACCERTAMENTI BANCARI a quella di ACCERTAMENTI FINANZIARI Altri soggetti destinatari delle richieste Le richieste di acquisizione dei rapporti intrattenuti e delle operazioni effettuate possono ora essere inoltrate anche: - agli intermediari finanziari; - alle imprese di investimento ed agli organismi di investimento collettivo del risparmio; - alle società di gestione del risparmio; - alle società fiduciarie. A queste ultime è possibile richiedere, altresì, le generalità dei soggetti per conto dei quali hanno detenuto o amministrato beni, strumenti finanziari, partecipazioni. Modalità di attuazione Le disposizioni attuative del nuovo sistema di posta elettronica certificata, che dal 1°settembre 2006 deve essere utilizzato per l’invio delle richieste d’indagine finanziaria, sono contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate datato 22 dicembre 2005, parzialmente integrato e modificato con provvedimenti del 24 febbraio e 28 aprile 2006. In ordine alle nuove modalità esecutive delle indagini finanziarie, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha fornito istruzioni operative con Circolare n. 165860/06 in data 30.8.2006 e l’Agenzia delle Entrate ha emanato la Circolare n. 32/E datata 19 ottobre 2006. Attualmente le disposizioni operative sono contenute nella circolare n. 1/2008. Modifiche apportate con le ultime manovre Rivisitazione dello strumento istruttorio con il D.L. 98/2011 - Sotto il profilo soggettivo, estensione delle indagini finanziarie alle società ed enti di assicurazione; - Sotto il profilo oggettivo, dalla limitazione della conoscibilità delle garanzie prestate al contribuente unicamente da terzi, si è estesa l’accessibilità anche alle garanzie prestate dagli intermediari finanziari e alla generalità dei soggetti con i quali gli intermediari finanziari abbiano intrattenuto rapporti; - Accesso presso gli intermediari finanziari: dal concetto di rilevazioni ad a quello di ispezioni. Novità decreto Monti LA NUOVA VERSIONE DEL DECRETO MONTI – art. 11 D.L. 201/2011 Dal 1°gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali, nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate nella suddetta disposizione. I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria prevista dall’ all’art.7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni Novità decreto Monti COME AVVERA’ LO SCAMBIO ARTICOLO 11 DEL D.L. 201/2011 Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari, il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di comunicazione di cui al comma 2, estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie ai fini dei controlli fiscali. Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza, di natura tecnico-organizzativa per la trasmissione dei dati e per la loro conservazione che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Novità decreto Monti UTILIZZO DEI DATI ARTICOLO 11 DEL D.L. 201/2011 I dati ottenuti,grazie agli articoli precedentemente citati, vengono, inoltre, utilizzati dall’Agenzia delle entrate per elaborare con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento del Direttore della medesima, specifiche liste selettive di contribuenti e maggior rischio di evasione La rilevanza delle indagini finanziarie ai fini istruttori Le indagini finanziarie assumono rilevanza fondamentale nella strategia della Guardia di Finanza di contrasto alle frodi e ai fenomeni illeciti in genere in quanto consentono di: – contrastare la criminalità economica sotto il profilo patrimoniale; – individuare i canali di riciclaggio e tracciare i flussi finanziari allo scopo di risalire agli effettivi beneficiari delle frodi; – acquisire elementi evasioni fiscali. di prova di consistenti La rilevanza delle indagini finanziarie ai fini istruttori L’efficacia dello strumento investigativo è stata nel tempo accresciuta – dal punto di vista normativo mediante • l’ampliamento dell’ambito soggettivo ed oggettivo delle indagini finanziarie ai fini fiscali; • l’introduzione di strumenti presuntivi di accertamento basati sulle risultanze delle indagini finanziarie; – dal punto di vista tecnico mediante • la previsione di un canale telematico per l’inoltro delle richieste e l’invio delle risposte da e verso gli intermediari; • la semplificazione dei processi di lavoro per effetto dell’utilizzo dell’Archivio dei rapporti. Deroghe al segreto bancario La Guardia di Finanza può eseguire indagini finanziarie nell’ambito delle attività: – di polizia giudiziaria (art. 248, secondo comma C.P.P.); – di contrasto all’evasione fiscale (art. 32 D.P.R. 600/1973, art. 51 D.P.R. 633/1972, art. 53-bis D.P.R. 131/1986) e alle frodi nel settore delle accise (art. 18, terzo comma D.Lgs. 504/1995); – antiriciclaggio e antiterrorismo (art. 8, quarto comma, D.Lgs. 231/2007 e art. 11 D.Lgs. 109/2007); – a tutela del risparmio (art. 22 Legge 262/2005 e D.Lgs. 58/1998 -T.U.F. ); – antimafia (art. 2-bis, comma 6, Legge 575/1965 e art. 25 Legge 646/1982) confluiti nell’art 19 D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, Codice delle Leggi Antimafia. – in tema di cause di separazione (art. 5, comma 9, Legge 898/1970). D.Lgs. 68/2001 – Attività GdF A mente del D.Lgs. 68/2001, sono demandati alla Guardia di Finanza compiti di pevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: - - imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite del bilancio dell'Unione europea; ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale; attivita' di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potesta' amministrativa d'imposizione; risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa; D.Lgs. 68/2001 – Attività GdF (2) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; ̶ demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione; ̶ valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonchè movimentazioni finanziarie e di capitali; ̶ mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; ̶ diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico; ̶ ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'UE. Nell’espletamento di detti compiti i militari del Corpo di avvalgono delle facoltà previste dagli artt. 32 e 33 del DPR 600/73, artt. 51 e 52 del DPR 633/72. ̶ Ambito di applicazione della procedura telematica La procedura operativa telematica trova applicazione nel caso di indagini finanziarie eseguite in ambito fiscale ed effettuate mediante l’utilizzo dei richiamati poteri di polizia tributaria. Per le indagini bancarie eseguite: – mediante i poteri di polizia giudiziaria, ancorché finalizzate all’accertamento di reati tributari, – in occasione di indagini di polizia valutaria – per gli accertamenti disposti dal Giudice Civile nelle cause di separazione; il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto l’estensione di tale procedura, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Procedura di richiesta della copia dei conti L’iter procedurale degli accertamenti bancari si compone di due fasi: –la prima, interna all’organo procedente, che si sostanzia nella richiesta di autorizzazione al Comandante Regionale e nel provvedimento autorizzativo di quest’ultimo; –la seconda, a rilevanza esterna, che prima dell’entrata in vigore della Legge 311/2004 prevedeva la notifica dell’autorizzazione all’istituto di credito o all’Ente Poste, consiste nell’invio in forma telematica della richiesta e relativa risposta da parte degli intermediari. Procedura interna Le indagini finanziarie possono essere attivate ogni qualvolta ciò risulti utile, opportuno e consigliabile per poter giungere all’esatta ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti oggetto di attività ispettiva. Di fatto, le richieste vengono normalmente avanzate durante l’attività di verifica e, comunque, quando siano funzionali e/o necessarie al maggior approfondimento delle indagini. Ciò comporta una preventiva valutazione dei Comandanti dei Reparti procedenti che, sulla base dei parametri dettati dalla comune esperienza operativa, avvieranno tale procedura in relazione alla maggiore remuneratività ispettiva conseguibile. Particolare rilevanza assumono le “motivazioni” a supporto della stessa, cioè le ragioni che fanno ritenere utile e proficua l’esecuzione dell’indagine finanziaria. CASISTICA (circ.1/2008) – – – – – – – Contribuente che risulta evasore totale o paratotale; Mancata istituzione delle scritture contabili o inattendibilità delle stesse; Emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o commissione delle “frodi carosello”; Evidenza di una capacità contributiva in contrasto con i redditi dichiarati, anche sulla base di rilevazioni concernenti il tipo e la natura dell’impresa o dell’attività professionale esercitata e la consistenza del patrimonio economico-finanziario del contribuente; Sussistenza delle condizioni contemplate dalla vigente normativa per l’espletamento dell’accertamento induttivo; Accertamento di ripetute omissioni nella registrazione di operazioni attive; Rilevanti elementi di evasione desunti da indagini penali o da controlli antiriciclaggio Procedura Interna Natura dell’ dell’autorizzazione – Attribuzioni del Comandante Regionale L’autorizzazione non costituisce atto dovuto, ma riveste la duplice funzione di atto legittimante l’uso dello strumento istruttorio degli accertamenti bancari e di atto di controllo del corretto loro utilizzo. La dottrina più recente, considerando l’autorizzazione come un vero e proprio atto provvedimentale, ne ammette l’immediata impugnabilità. La prassi e la giurisprudenza, invece, la escludono in ragione della sua natura endo–procedimentale. Spetta al Comandante Regionale effettuare un controllo sia di legittimità che di merito sull’istanza avanzata dal Comandante del Reparto operante. Il Comandante Regionale deve approntare separati provvedimenti di autorizzazione per ogni singolo soggetto interessato dal controllo, nel caso in cui la richiesta riguardi cumulativamente più nominativi. Caso particolare: indagini finanziarie da e per l’estero Le informazioni bancarie possono, al pari di altri dati fiscalmente rilevanti, essere oggetto di scambio di informazioni tra Amministrazioni finanziarie di diversi paesi. Per le richieste provenienti dall’estero deve essere seguita in toto la procedura prevista per lo sviluppo delle indagini finanziarie nel territorio nazionale. Per le richieste verso l’estero, basate su attività ispettive in corso sul territorio nazionale, non è necessario il preventivo rilascio dell’autorizzazione. Circolare 42/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate: confluiscono nell’Archivio dei Rapporti Finanziari anche i rapporti intrattenuti e le operazioni effettuate presso le strutture operative estere delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia (art. 7, comma 6, DPR 605/1973): finalità controllo del rispetto delle disposizioni sul c.d. “Monitoraggio fiscale”. Diritto d’ d’accesso agli atti amministrativi – l’autorizzazione del Comandante Regionale ̶ Principi generali in tema di accesso ai documenti delle verifiche fiscali: Adempimenti preliminari volti a verificare che: ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ il richiedente sia titolare di un interesse ad accedere all’atto, diretto concreto ed attuale, collegato al documento al quale è volto l’accesso; La richiesta sia ammissibile in quanto motivata e diretta all’esame di atti posti alla base di attività ispettive per le quali l’A.E. abbia già emanato e notificato l’avviso di accertamento (cfr. Consiglio di Stato, sent. n.5144/2008); L’atto non rientri tra quelli oggettivamente sottratti al diritto di accesso ai sensi del D.M. n.603/1996, anche sulla base di un processo valutativo dell’Amministrazione. Onere di trasmettere la richiesta di accesso all’Agenzia delle Entrate competente, dandone notizia all’interessato Diretto riscontro a cura del reparto della GdF che ha formato l’atto qualora questo non sia nella disponibilità dell’A.E.. Il consiglio di Stato, con la sentenza n. 925/2011, ha ritenuto accessibile, nella fase successiva all’emissione dell’avviso di accertamento, il provvedimento di autorizzazione del Comandante regionale. AUTORIZZAZIONE ALLE INDAGINI FINANZIARIE Circolare 32/E/2006 “L’autorizzazione, quale atto preparatorio allo svolgimento della fase endoprocedimentale dell’istruttoria, non assume rilevanza esterna, autonoma ai fini della sua immediata impugnabilità in quanto non immediatamente, né certamente lesiva sotto il profilo tributario della posizione giuridica del contribuente interessato che non ha ancora subito o potrebbe addirittura non subire alcun atto impositivo”. CONSIGLIO DI STATO - SENTENZE n.264 del 19.04.1995 e n.982 del 26.09.1995 – – – L’autorizzazione si inserisce all’apice di un sub-procedimento interno, il quale, attraverso le determinazioni del competente ufficio finanziario, sfocerà nell’avviso di accertamento in rettifica, il quale costituisce provvedimento impugnabile: solo in tale momento il contribuente potrà ottenere copia anche dell’autorizzazione all’accesso ai dati bancari e potrà così verificare la legittimità ed, eventualmente, sindacare l’atto di accertamento; L’impedimento all’accesso stabilito dal legislatore per atti non è assoluto, ma solo temporaneo, in quanto esiste una sorta di rinvio al termine del provvedimento tributario, con un’impugnabilità non diretta, ma derivata attraverso il ricorso avverso l’avviso di accertamento. L’atto autorizzativo è strumentale al procedimento tributario ed il contribuente trova la possibilità di difesa contro l’atto conclusivo dell’accertamento, avvalendosi della possibilità dell’impugnativa qualora tale atto sia affetto da vizi propri ed in tale sede il contribuente potrà conoscere anche gli atti preparatori – cfr. altresì Sent. Cass. n.1023/2007 ESECUZIONE DELLE INDAGINI FINANZIARIE Utilizzazione dei dati – – – – Dalla lettura del dettato normativo (artt. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/73 e 51, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/72) l’esecuzione degli accertamenti bancari si fonda essenzialmente sulle seguenti fasi: ANALISI DEI DATI ACQUISITI e predisposizione di un elenco di movimentazioni da approfondire; IL CONTRADDITORIO con il contribuente ispezionato il quale deve essere invitato a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Causa di possibile esclusione tecnica può essere l’imminente decadenza dei termini di accertamento; Il contraddittorio non è obbligatorio ai fini dell’operatività delle presunzioni, anche se auspicato – Sent. Cass. n.2821/2008 e n.2752/2009; LA CONTESTAZIONE effettuata sulla base di dati ed elementi risultanti dai rapporti e dalle operazioni per le quali il contribuente non fornisca idoneo giustificativo; LA REDAZIONE DI UN APPOSITO VERBALE controfirmato dal contribuente o da un suo rappresentante, dal quale risultino le richieste fatte e le risposte ricevute. Utilizzazione dei dati - contradditorio Al contribuente va concesso un lasso temporale non inferiore a 15 giorni, prorogabile non oltre i 60 giorni in casi di particolare complessità, necessari per acquisire gli elementi di prova indispensabili per soddisfare le richieste dei militari operanti, in assenza dei quali: Prelevamenti non giustificati Versamenti non giustificati Art. 32 D.P.R. 600/73 Ricavi o compensi non dichiarati Ricavi o compensi non dichiarati Art. 51, 2° comma nr. 2, D.P.R. 633/72* Operazioni passive non autofatturate Operazioni attive non fatturate *Alla base imponibile si applica l’aliquota con cui il contribuente prevalentemente effettua le operazioni. Utilizzazione e valenza dei dati I dati acquisiti con il particolare mezzo istruttorio delle Indagini finanziarie hanno valenza autonoma e non necessitano di ulteriori riscontri, come l’effettuazione di controlli di coerenza esterna – Sent. Corte Cass. n.21695/2010. La norma prevede, infatti, espressamente che i dati e gli elementi attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti dall'ufficio sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli da 38 a 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile o che non hanno rilevanza allo stesso fine. Alle stesse condizioni sono anche posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti e operazioni. La normativa rappresenta, in un certo senso, un vincolo alla discrezionalità dell’A.F.. Utilizzazione dei dati – procedura operativa In sede di chiusura della verifica, mediante la stesura del relativo p.v. di constatazione definitivo, verrà sinteticamente, ma esaustivamente delineato il procedimento logicodeduttivo eseguito per lo sviluppo dell’indagine bancaria, riportando i risultati conseguiti. ULTERIORI APPROFONDIMENTI Tutela della privacy nelle indagini finanziarie Il Comandante del Reparto abilita unicamente i militari verificatori che dovranno analizzare i dati comunicati dagli intermediari con l’applicativo. Al termine dell’attività ispettiva, i profili dei militari vengono disabilitati. I dati informatici estratti per l’analisi vengono raccolti in un’unica cartella che deve essere crittografata dal Comandante del reparto. La documentazione estratta deve essere compendiata in un plico chiuso da inserirsi nel fascicolo del contribuente. I dati acquisiti permangono in un apposito data-base gestito da SOGEI SpA, anche dopo la chiusura dell’attività. Utilizzo dei dati finanziari acquisiti in altri contesti e/o in forza di potestà diverse da quella tributaria AMBITO PROCEDIMENTO PENALE Pacifico l’ingresso nell’accertamento fiscale delle risultanze finanziarie emerse in sede penale, in forza dell’art. 33, comma 3, D.R.P. 600/1973 e dell’art. 63, comma 1, D.P.R. 633/1972. Corte Costituzionale con ordinanza n.33 del 14 febbraio 2002 ha dichiarato inammissibili le censure effettuate dalle sentenze di merito volte ad escludere l’effetto delle presunzioni legali operati su dati acquisiti in ambito penale. La valorizzazione nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui confronti sono stati acquisiti, opera nel campo delle presunzioni semplici. Indicazioni operative, tuttavia, sono tese a promuovere l’avvio di una separata attività ispettiva. Utilizzo dei dati finanziari acquisiti in altri contesti e/o in forza di potestà diverse da quella tributaria AMBITO POLIZIA VALUTARIA Accertamenti bancari in ambito polizia valutaria vengono effettuati senza alcuna autorizzazione di organi sovraordinati. Sentenza Suprema Corte n. 8766/2009 aveva stabilito l’esclusione dell’utilizzabilità, non risolvendo tuttavia, alcune problematiche anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 51/1992. I dati acquisiti con i poteri di polizia valutaria sono soggetti al segreto d’ufficio a mente dell’art. 9 della D.Lgs. 231/2007, fatti salvi i casi di comunicazione previsti dalla normativa vigente: art. 36, comma 6, del medesimo decreto prevede l’utilizzabilità ai fini fiscali. Utilizzo dei dati finanziari acquisiti in altri contesti e/o in forza di potestà diverse da quella tributaria DOCUMENTAZIONE BANCARIA ACQUISITA IN SEDE DI ACCESSO. Non risulta applicabile la presunzione legale iuris tantum prevista dagli artt. 32 e 51. I dati acquisiti possono essere utilizzati quali presunzioni semplici o semplicissime nell’ambito di processi di ricostruzione della posizione fiscale del contribuente. Nell’ambito dell’attività ispettiva potranno comunque contribuire a motivare la richiesta di indagini finanziarie da inoltrare al Comandante Regionale ESTENSIONE DELLE INDAGINI A POSIZIONI DI TERZI SOGGETTI RISPETTO AL CONTRIBUENTE ISPEZIONATO Estensione delle indagini a terzi La Corte di Cassazione ha riconosciuto che le indagini finanziarie possono essere estese: – – – al coniuge del contribuente, sulla base della mera sussistenza del rapporto familiare; agli altri congiunti del contribuente, purchè sia dimostrata l’ingerenza degli stessi nell’attività aziendale o che l’intestazione a terzi sia fittizia; ai soci, amministratori di società di persone e a ristretta base azionaria, quando risulti provata, anche tramite presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti alle società da ispezionare o sottoposta a verifica. Sul punto, vgs da ultimo Corte di Cassazione, sentenza n. 17387 del 23 luglio 2010 che, in proposito, ha richiesto l’esistenza di presunzioni tali da ricondurre all’impresa i rapporti intestati a terzi. Estensione delle indagini a terzi DPR 600/73, art. 37, comma 3: “In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona.” La Corte di cassazione, nella sentenza 21454/2009, ha precisato che "in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore. In forza di tali disposizioni deve ritenersi che l'acquisizione dagli istituti di credito di copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione dei dati da questi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli intestati ai soci e agli amministratori" POSIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 32/E/2006 Applicabilità delle indagini finanziarie anche relativamente ai rapporti intestati ed alle operazioni effettuate esclusivamente da soggetti terzi a condizione che l’ufficio accettatore dimostri che la titolarità dei rapporti, come delle operazioni, è fittizia o superata in relazione alle circostanze del caso concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla documentazione bancaria acquisita. Gli uffici devono acquisire la prova effettiva, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, che si sia realizzato il possesso di redditi per interposta persona e che detti redditi siano da imputare all’interponente anche se formalmente risultano dichiarati dall’interposto CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 6/10/2011, n.20449 Devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli amministratori della società contribuente, in quanto sia il D.P.R. n.600, art.32, n.7, riguardo alle imposte sui redditi, che il D.P.R. n.633, art.51, riguardo all’ IVA, autorizzano l’ufficio finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche attraverso l’indagine sui conti correnti bancari formalmente intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al medesimo accertato delle operazioni su conti correnti bancari degli indicati soggetti, come nella specie; in particolare quando si tratti di movimentazioni bancarie cospicue senza che gli amministratori o i terzi diano valida giustificazione di tali operazioni. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 21/1/2009, n.1452 – – L’amministrazione finanziaria comunicava al contribuente di aver accertato dei proventi complessivi di importo superiore per l’anno in contestazione, sulla scorta della verifica svolta dalla G.d.F. nei riguardi della stessa società e dei movimenti sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito dal socio e amministratore unico della società, dal padre, anch’egli socio e già co-amministratore, e dalla madre, pure socia. Il fisco può acquisire dati , notizie e documenti di carattere specifico relativi a conti terzi, sulla base di elementi indiziari tra i quali può assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai medesimi conti e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra presunzione semplice e non già al rapporto con una presunzione legale. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 24/8/2007, n. 18013 La Corte sostiene che per poter ricondurre le operazioni bancarie dei terzi al soggetto verificato occorre che l’Ufficio sia in grado di fornire la prova della riferibilità al contribuente dei conti dei soggetti terzi; al riguardo potrà applicarsi il meccanismo della presunzione legale relativa di cui agli artt. 32, c.1, e 51 c.2, potendo l’Ufficio avvalersi dell’inversione dell’onere della prova. Il Supremo Consesso ritiene che l’Ufficio si possa avvalere di presunzioni semplici per dimostrare l’intestazione fittizia dei conti, ricadendo sul contribuente l’onere di produrre prove contrarie. Nel caso di specie la presunzione di riconducibilità delle movimentazioni dei terzi alla società è stata desunta nel rifiuto dei soci di fornire spiegazioni in sede di verifica su talune operazioni registrare nei propri conti correnti. CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA n. 19362/2008 L’acquisizione dei dati dai conti correnti da parte degli uffici preposti ai controlli al fine di reperire i dati per operare rettifiche e accertamenti, non possono limitarsi ai conti formalmente intestati alla società nel caso di società di capitali, ma riguardano anche quelli intestati ai soci o procuratori qualora l’A.F. provi, anche tramite presunzioni, la natura fittizia delle intestazioni o la riferibilità dei dati all’attività sociale. La sentenza riguarda un contribuente quale amministratore delegato e socio all’85% di una società a ristretta base azionaria ove, la restante parte del capitale, è nelle mani del coniuge e dei genitori. INDAGINI FINANZIARIE E ACCERTAMENTO SINTETICO Accertamento Sintetico e Indagini finanziarie Le indagini finanziarie sono uno strumento istruttorio a supporto dell’accertamento in generale: art. 32, primo comma, n.2), del d.P.R. n. 600 del 1973. Il richiamo effettuato agli articoli 38 e successivi è da intendersi che i dati acquisiti con le indagini finanziarie possono essere legittimamente utilizzati in ogni metodologia di accertamento adottato. PRINCIPIO: Il contribuente deve dimostrare “che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine”. Gli elementi e i dati finanziari acquisiti hanno una intrinseca attitudine probatoria che il contribuente può neutralizzare soltanto con la prova della loro non rilevanza ai fini fiscali; questo principio deve essere calato nella realtà dell’accertamento sintetico. DOMANDA: E’ configurabile una presunzione legale in termini di valenza reddituale anche nell’ambito di una metodologia di accertamento, quale è il sintetico, che prescinde dalla presenza di scritture contabili? Accertamento Sintetico e Indagini finanziarie L’orientamento della consolidata giurisprudenza della Cassazione è sostanzialmente negativo: in tema di accertamento sintetico, l’onere della prova circa la dimostrazione tra il nesso dell’esistenza (nel quantum e nel quando) dell’elemento finanziario e la capacità contributiva spetta in capo all’Amministrazione. L’assolvimento dell’onere probatorio avviene, pertanto, secondo il procedimento ordinario in base all’id quod plerumque accidit e che diversamente la pretesa non risulterà fondata qualora la presunzione operata dall’Amministrazione finanziaria non risulta di per sé munita di una sufficiente forza probante, per la totale carenza del requisito della precisione di cui tutte le presunzioni, a pena di inammissibilità, devono essere provviste (vgs. Cass. 17/03/2006, n. 5991). Secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali maggioritari, ai fini del sintetico non è configurabile alcuna presunzione ex ante: spetta all’Amministrazione l’onere di dimostrare il valore reddituale del dato finanziario, sulla base anche di presunzioni semplici. Accertamento Sintetico e Indagini finanziarie L’analiticità delle indagini finanziarie e la natura induttiva dell’accertamento sintetico non sono, tuttavia, necessariamente alternative: l’unione dei due strumenti consente di ottenere una ricostruzione del reddito più verosimile. Le indagini finanziarie possono divenire uno strumento particolarmente efficace ai fini del sintetico in tutti quei casi nei quali il contribuente non sia in grado di giustificare adeguatamente l’esistenza del fatto certo finanziario oggetto di accertamento. Ai fini della ricostruzione della capacità reddituale, sono necessariamente da analizzare i contratti di private banking, l’acquisto di quote di hedge funds o la stipula di contratti fiduciari avente ad oggetto una gestione patrimoniale: questi servizi, infatti, vengono acquistati da soggetti con un profilo finanziario elevato. Altro tema di analisi sono i finanziamenti e i connessi approfondimenti che gli istituti di credito effettuano preliminarmente alla loro concessione. Gli affidamenti e finanziamenti sono infatti commisurati alla capacità di rimborso del capitale del soggetto richiedente, basata su elementi reddituali e patrimoniali dichiarati dallo stesso o rilevati dall’Istituto di credito. Accertamento Sintetico e Indagini finanziarie L’analisi finanziaria del contribuente richiesta ai fini del sintetico è, però, più complessa in confronto a quanto avviene solitamente in sede di accertamento analitico, dato che per sua natura il riscontro con le scritture contabili riguarda principalmente i rapporti, in primo luogo i conti correnti, che generano flussi finanziari in entrata e in uscita. Il quid pluris delle indagini finanziarie consiste nel fornire gravità, precisione e concordanza agli indici da considerare ai fini del redditometro. Tale mezzo istruttorio si rivela ancor più efficace in tutti i casi di INTERPOSIZIONE FITTIZIA, nei quali l’intestatario formale del bene non sia il soggetto che effettivamente ha sostenuto la spesa per l’acquisto del bene e/o per il suo mantenimento. Accertamento Sintetico e Indagini finanziarie NUOVE (?) PROSPETTIVE Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011. - La presunzione che assiste le indagine finanziarie non è applicabile soltanto ai soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo, ma anche a qualsiasi altro contribuente, lavoratori dipendenti inclusi. -