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INDAGINI FINANZIARIE - Scuola di Formazione IPSOA

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INDAGINI FINANZIARIE - Scuola di Formazione IPSOA
INDAGINI
FINANZIARIE
- APPROFONDIMENTI-
Informazioni acquisibili
Tutte le informazioni relative ai flussi finanziari, disponibilità di
qualsiasi genere, titoli e valori riconducibili ai contribuenti
monitorati.
Rapporti e servizi: tutti i rapporti di carattere continuativo
esercitabili dagli intermediari e i servizi dai medesimi offerti
continuativamente al cliente.
Operazioni: tutte le attività svolte dagli intermediari che non
hanno carattere di continuatività e che si risolvono in una
singola transazione di rilevanza contabile, riconducibili ad un
rapporto o extra-conto.
Informazioni circa intestazione beni, strumenti finanziari e
partecipazioni, detenute da società fiduciarie.
Finalità perseguite dalla Legge
311/2004
–
–
–
Snellimento delle procedure al fine di facilitare il ricorso
allo strumento delle indagini bancarie e di comprimerne i
tempi tecnici
Aumento dell’efficacia dei controlli in esame, soprattutto
nei confronti della categoria dei professionisti (lavoratori
autonomi)
Razionalizzazione dell’impianto normativo alla luce delle
ristrutturazioni dell’Amministrazione finanziaria e del
Corpo della Guardia di Finanza nonché del sistema
creditizio
Principali novità rispetto al
sistema previgente
Carattere procedimentale delle novelle introdotte e
conseguente applicabilità anche per annualità
antecedenti al 2005.
Espressa estensione dell’ambito applicativo delle
norme anche ai rapporti “fuori conto” (ad es.
acquisto/vendita valuta estera, movimentazioni di
denaro alla cassa, negoziazioni allo sportello di
assegni, richiesta bonifico senza addebito in conto
ecc.).
Prima della modifica normativa, la Circolare 10 maggio 1996, n. 116 del Min. Fin.
precisava che le banche erano tenute a non trasmettere le operazioni bancarie che
non rientrassero nella tipologia dei conti, ivi compresi i c.d. conti transitori (cioè
quelli creati internamente dalla banca per finalità organizzatorie interne) ed i
servizi accessori (ex: cassette di sicurezza).
“Ampliamento” della deroga al
segreto
Estensione dell'accesso non solo ai conti
bancari,
ma
a
"qualsiasi
rapporto
intrattenuto od operazione effettuata, ivi
compresi i servizi prestati
con i loro
clienti nonché alle garanzie prestate da
terzi”
A decorrere dal 1°gennaio 2005 non può essere negata la
conoscenza di alcuna operazione o rapporto, a
prescindere dalle modalità di regolamentazione e, cioè,
se transitata o meno sui conti.
“Ampliamento” della deroga al
segreto
La norma di fatto consente di superare tutte le limitazioni
oggettive all’esercizio del potere di indagine bancaria che
sono state via via ritagliate dalla prassi e dalla
giurisprudenza, in favore di una generale accessibilità
da parte degli organi verificatori ed accertatori di ogni
genere di informazione tra il contribuente ed le imprese
bancarie e finanziarie
Passaggio dalla nozione di
ACCERTAMENTI BANCARI
a quella di
ACCERTAMENTI FINANZIARI
Altri soggetti destinatari delle
richieste
Le richieste di acquisizione dei rapporti intrattenuti e delle
operazioni effettuate possono ora essere inoltrate anche:
-
agli intermediari finanziari;
-
alle
imprese
di
investimento
ed agli organismi
di
investimento collettivo del risparmio;
-
alle società di gestione del risparmio;
-
alle società fiduciarie.
A queste ultime è possibile richiedere, altresì, le generalità dei soggetti per
conto dei quali hanno detenuto o amministrato beni, strumenti
finanziari, partecipazioni.
Modalità di attuazione
Le disposizioni attuative del nuovo sistema di posta elettronica
certificata, che dal 1°settembre 2006 deve essere utilizzato
per l’invio delle richieste d’indagine finanziaria, sono
contenute nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate datato 22 dicembre 2005, parzialmente
integrato e modificato con provvedimenti del 24 febbraio e
28 aprile 2006.
In
ordine alle nuove modalità esecutive delle indagini
finanziarie, il Comando Generale della Guardia di Finanza
ha fornito istruzioni operative con Circolare n. 165860/06 in
data 30.8.2006 e l’Agenzia delle Entrate ha emanato la
Circolare n. 32/E datata 19 ottobre 2006.
Attualmente le disposizioni operative sono contenute nella
circolare n. 1/2008.
Modifiche apportate con le ultime
manovre
Rivisitazione dello strumento istruttorio con il D.L. 98/2011
- Sotto il profilo soggettivo, estensione delle indagini
finanziarie alle società ed enti di assicurazione;
- Sotto il profilo oggettivo, dalla limitazione della
conoscibilità delle garanzie prestate al contribuente
unicamente da terzi, si è estesa l’accessibilità anche alle
garanzie prestate dagli intermediari finanziari e alla
generalità dei soggetti con i quali gli intermediari
finanziari abbiano intrattenuto rapporti;
- Accesso presso gli intermediari finanziari: dal concetto di
rilevazioni ad a quello di ispezioni.
Novità decreto Monti
LA NUOVA VERSIONE DEL DECRETO MONTI – art. 11 D.L.
201/2011
Dal 1°gennaio 2012 gli operatori finanziari sono obbligati a
comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria le
movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui
all’art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, ed ogni
informazione
necessaria ai fini dei controlli fiscali,
nonché l’importo delle operazioni finanziarie indicate
nella suddetta disposizione.
I dati comunicati sono archiviati nell’apposita sezione
dell’anagrafe tributaria prevista dall’ all’art.7, comma 6,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, e successive modificazioni
Novità decreto Monti
COME AVVERA’ LO SCAMBIO
ARTICOLO 11 DEL D.L. 201/2011
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari,
il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite
le modalità di comunicazione di cui al comma 2,
estendendo l’obbligo di comunicazione anche ad ulteriori
informazioni relative ai rapporti strettamente necessarie
ai fini dei controlli fiscali.
Il provvedimento deve altresì prevedere adeguate misure di sicurezza,
di natura tecnico-organizzativa per la trasmissione dei dati e per la
loro conservazione che non può superare i termini massimi di
decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui
redditi.
Novità decreto Monti
UTILIZZO DEI DATI
ARTICOLO 11 DEL D.L. 201/2011
I dati ottenuti,grazie agli articoli precedentemente citati,
vengono, inoltre, utilizzati dall’Agenzia delle entrate per
elaborare con procedure centralizzate, secondo i criteri
individuati con provvedimento del Direttore della
medesima, specifiche liste selettive di contribuenti e
maggior rischio di evasione
La rilevanza delle indagini finanziarie ai
fini istruttori
Le indagini finanziarie assumono rilevanza
fondamentale nella strategia della Guardia di
Finanza di contrasto alle frodi e ai fenomeni
illeciti in genere in quanto consentono di:
– contrastare la criminalità economica sotto il
profilo patrimoniale;
–
individuare i canali di riciclaggio e tracciare i
flussi finanziari allo scopo di risalire agli effettivi
beneficiari delle frodi;
–
acquisire elementi
evasioni fiscali.
di
prova
di
consistenti
La rilevanza delle indagini finanziarie ai
fini istruttori
L’efficacia dello strumento investigativo è stata nel
tempo accresciuta
–
dal punto di vista normativo mediante
• l’ampliamento dell’ambito soggettivo ed oggettivo delle indagini
finanziarie ai fini fiscali;
• l’introduzione di strumenti presuntivi di accertamento basati
sulle risultanze delle indagini finanziarie;
–
dal punto di vista tecnico mediante
• la previsione di un canale telematico per l’inoltro delle richieste e
l’invio delle risposte da e verso gli intermediari;
• la semplificazione dei processi di lavoro per effetto dell’utilizzo
dell’Archivio dei rapporti.
Deroghe al segreto bancario
La Guardia di Finanza può eseguire indagini finanziarie
nell’ambito delle attività:
– di polizia giudiziaria (art. 248, secondo comma C.P.P.);
– di contrasto all’evasione fiscale (art. 32 D.P.R. 600/1973, art.
51 D.P.R. 633/1972, art. 53-bis D.P.R. 131/1986) e alle frodi
nel settore delle accise (art. 18, terzo comma D.Lgs.
504/1995);
– antiriciclaggio e antiterrorismo (art. 8, quarto comma, D.Lgs.
231/2007 e art. 11 D.Lgs. 109/2007);
– a tutela del risparmio (art. 22 Legge 262/2005 e D.Lgs.
58/1998 -T.U.F. );
–
antimafia (art. 2-bis, comma 6, Legge 575/1965 e art. 25 Legge
646/1982) confluiti nell’art 19 D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159, Codice
delle Leggi Antimafia.
–
in tema di cause di separazione (art. 5, comma 9, Legge 898/1970).
D.Lgs. 68/2001 – Attività GdF
A mente del D.Lgs. 68/2001, sono demandati alla
Guardia di Finanza compiti di pevenzione, ricerca e
repressione delle violazioni in materia di:
-
-
imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e
ogni altro tributo, di tipo erariale o locale;
diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonche' uscite
del bilancio dell'Unione europea;
ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o
di diversa natura, di spettanza erariale o locale;
attivita' di gestione svolte da soggetti privati in regime
concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la
potesta' amministrativa d'imposizione;
risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del
bilancio pubblico nonche' di programmi pubblici di spesa;
D.Lgs. 68/2001 – Attività GdF
(2)
entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della
previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale
pubblica;
̶
demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale
netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione;
̶
valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed
esteri, nonchè movimentazioni finanziarie e di capitali;
̶
mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la
sollecitazione del pubblico risparmio;
̶
diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa
industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento
economico;
̶
ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'UE.
Nell’espletamento di detti compiti i militari del Corpo di avvalgono delle
facoltà previste dagli artt. 32 e 33 del DPR 600/73, artt. 51 e 52 del
DPR 633/72.
̶
Ambito di applicazione della
procedura telematica
La procedura operativa telematica trova applicazione nel
caso di indagini finanziarie eseguite in ambito fiscale
ed effettuate mediante l’utilizzo dei richiamati poteri
di polizia tributaria.
Per le indagini bancarie eseguite:
– mediante i poteri di polizia giudiziaria, ancorché finalizzate
all’accertamento di reati tributari,
– in occasione di indagini di polizia valutaria
– per gli accertamenti disposti dal Giudice Civile nelle cause
di separazione;
il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 ha previsto l’estensione di tale
procedura, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Procedura di richiesta della copia
dei conti
L’iter procedurale degli accertamenti bancari si compone
di due fasi:
–la prima, interna all’organo procedente, che si sostanzia
nella richiesta di autorizzazione al Comandante Regionale
e nel provvedimento autorizzativo di quest’ultimo;
–la seconda, a rilevanza esterna, che prima dell’entrata in
vigore della Legge 311/2004 prevedeva la notifica
dell’autorizzazione all’istituto di credito o all’Ente Poste,
consiste nell’invio in forma telematica della richiesta e
relativa risposta da parte degli intermediari.
Procedura interna

Le indagini finanziarie possono essere attivate ogni qualvolta ciò
risulti utile, opportuno e consigliabile per poter giungere all’esatta
ricostruzione della posizione fiscale dei contribuenti oggetto di
attività ispettiva.

Di fatto, le richieste vengono normalmente avanzate durante
l’attività di verifica e, comunque, quando siano funzionali e/o
necessarie al maggior approfondimento delle indagini.

Ciò comporta una preventiva valutazione dei Comandanti dei Reparti
procedenti che, sulla base dei parametri dettati dalla comune
esperienza operativa, avvieranno tale procedura in relazione alla
maggiore remuneratività ispettiva conseguibile.
Particolare rilevanza assumono le “motivazioni” a supporto della stessa, cioè le
ragioni che fanno ritenere utile e proficua l’esecuzione dell’indagine finanziaria.
CASISTICA (circ.1/2008)
–
–
–
–
–
–
–
Contribuente che risulta evasore totale o paratotale;
Mancata istituzione delle scritture contabili o inattendibilità delle
stesse;
Emissione o utilizzo di fatture per operazioni inesistenti o
commissione delle “frodi carosello”;
Evidenza di una capacità contributiva in contrasto con i redditi
dichiarati, anche sulla base di rilevazioni concernenti il tipo e la
natura dell’impresa o dell’attività professionale esercitata e la
consistenza
del
patrimonio
economico-finanziario
del
contribuente;
Sussistenza delle condizioni contemplate dalla vigente
normativa per l’espletamento dell’accertamento induttivo;
Accertamento di ripetute omissioni nella registrazione di
operazioni attive;
Rilevanti elementi di evasione desunti da indagini penali o da
controlli antiriciclaggio
Procedura Interna
Natura dell’
dell’autorizzazione – Attribuzioni del
Comandante Regionale


L’autorizzazione non costituisce atto dovuto, ma riveste la
duplice funzione di atto legittimante l’uso dello strumento
istruttorio degli accertamenti bancari e di atto di controllo del
corretto loro utilizzo. La dottrina più recente, considerando
l’autorizzazione come un vero e proprio atto provvedimentale,
ne ammette l’immediata impugnabilità. La prassi e la
giurisprudenza, invece, la escludono in ragione della sua natura
endo–procedimentale.
Spetta al Comandante Regionale effettuare un controllo sia di
legittimità che di merito sull’istanza avanzata dal Comandante
del Reparto operante. Il Comandante Regionale deve
approntare separati provvedimenti di autorizzazione per ogni
singolo soggetto interessato dal controllo, nel caso in cui la
richiesta riguardi cumulativamente più nominativi.
Caso particolare: indagini finanziarie da e per
l’estero
Le informazioni bancarie possono, al pari di altri dati
fiscalmente rilevanti, essere oggetto di scambio di informazioni
tra Amministrazioni finanziarie di diversi paesi.
Per le richieste provenienti dall’estero deve essere seguita in
toto la procedura prevista per lo sviluppo delle indagini
finanziarie nel territorio nazionale.
Per le richieste verso l’estero, basate su attività ispettive in
corso sul territorio nazionale, non è necessario il preventivo
rilascio dell’autorizzazione.
Circolare 42/E del 2009 dell’Agenzia delle Entrate: confluiscono
nell’Archivio dei Rapporti Finanziari anche i rapporti intrattenuti
e le operazioni effettuate presso le strutture operative estere
delle banche e degli altri intermediari residenti in Italia (art. 7,
comma 6, DPR 605/1973): finalità controllo del rispetto delle
disposizioni sul c.d. “Monitoraggio fiscale”.




Diritto d’
d’accesso agli atti amministrativi –
l’autorizzazione del Comandante Regionale

̶
Principi generali in tema di accesso ai documenti delle verifiche fiscali:
Adempimenti preliminari volti a verificare che:
̶
̶
̶
̶
̶

il richiedente sia titolare di un interesse ad accedere all’atto, diretto concreto ed attuale,
collegato al documento al quale è volto l’accesso;
La richiesta sia ammissibile in quanto motivata e diretta all’esame di atti posti alla base
di attività ispettive per le quali l’A.E. abbia già emanato e notificato l’avviso di
accertamento (cfr. Consiglio di Stato, sent. n.5144/2008);
L’atto non rientri tra quelli oggettivamente sottratti al diritto di accesso ai sensi del D.M.
n.603/1996, anche sulla base di un processo valutativo dell’Amministrazione.
Onere di trasmettere la richiesta di accesso all’Agenzia delle Entrate
competente, dandone notizia all’interessato
Diretto riscontro a cura del reparto della GdF che ha formato l’atto
qualora questo non sia nella disponibilità dell’A.E..
Il consiglio di Stato, con la sentenza n. 925/2011, ha ritenuto
accessibile, nella fase successiva all’emissione dell’avviso di
accertamento, il provvedimento di autorizzazione del Comandante
regionale.
AUTORIZZAZIONE ALLE INDAGINI
FINANZIARIE
Circolare 32/E/2006

“L’autorizzazione, quale atto preparatorio allo svolgimento della
fase endoprocedimentale dell’istruttoria, non assume rilevanza
esterna, autonoma ai fini della sua immediata impugnabilità in
quanto non immediatamente, né certamente lesiva sotto il profilo
tributario della posizione giuridica del contribuente interessato
che non ha ancora subito o potrebbe addirittura non subire alcun
atto impositivo”.
CONSIGLIO DI STATO - SENTENZE n.264 del
19.04.1995 e n.982 del 26.09.1995
–
–
–
L’autorizzazione si inserisce all’apice di un sub-procedimento interno, il
quale, attraverso le determinazioni del competente ufficio finanziario,
sfocerà nell’avviso di accertamento in rettifica, il quale costituisce
provvedimento impugnabile: solo in tale momento il contribuente potrà
ottenere copia anche dell’autorizzazione all’accesso ai dati bancari e
potrà così verificare la legittimità ed, eventualmente, sindacare l’atto di
accertamento;
L’impedimento all’accesso stabilito dal legislatore per atti non è
assoluto, ma solo temporaneo, in quanto esiste una sorta di rinvio al
termine del provvedimento tributario, con un’impugnabilità non diretta,
ma derivata attraverso il ricorso avverso l’avviso di accertamento.
L’atto autorizzativo è strumentale al procedimento tributario ed il
contribuente trova la possibilità di difesa contro l’atto conclusivo
dell’accertamento, avvalendosi della possibilità dell’impugnativa
qualora tale atto sia affetto da vizi propri ed in tale sede il contribuente
potrà conoscere anche gli atti preparatori – cfr. altresì Sent. Cass.
n.1023/2007
ESECUZIONE DELLE
INDAGINI FINANZIARIE
Utilizzazione dei dati

–
–
–
–
Dalla lettura del dettato normativo (artt. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n.
600/73 e 51, comma 2, n. 2 del D.P.R. n. 633/72) l’esecuzione degli
accertamenti bancari si fonda essenzialmente sulle seguenti fasi:
ANALISI DEI DATI ACQUISITI e predisposizione di un elenco di
movimentazioni da approfondire;
IL CONTRADDITORIO con il contribuente ispezionato il quale deve essere
invitato a comparire di persona, o per mezzo di rappresentanti, per fornire
dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento. Causa di possibile
esclusione tecnica può essere l’imminente decadenza dei termini di
accertamento; Il contraddittorio non è obbligatorio ai fini dell’operatività
delle presunzioni, anche se auspicato – Sent. Cass. n.2821/2008 e
n.2752/2009;
LA CONTESTAZIONE effettuata sulla base di dati ed elementi risultanti dai
rapporti e dalle operazioni per le quali il contribuente non fornisca idoneo
giustificativo;
LA REDAZIONE DI UN APPOSITO VERBALE controfirmato dal
contribuente o da un suo rappresentante, dal quale risultino le richieste
fatte e le risposte ricevute.
Utilizzazione dei dati -
contradditorio
Al contribuente va concesso un lasso temporale non inferiore a
15 giorni, prorogabile non oltre i 60 giorni in casi di
particolare complessità, necessari per acquisire gli elementi
di prova indispensabili per soddisfare le richieste dei militari
operanti, in assenza dei quali:
Prelevamenti
non giustificati
Versamenti non
giustificati
Art. 32 D.P.R.
600/73
Ricavi o compensi
non dichiarati
Ricavi o compensi
non dichiarati
Art. 51, 2° comma
nr. 2, D.P.R.
633/72*
Operazioni
passive non
autofatturate
Operazioni attive
non fatturate
*Alla base imponibile si applica l’aliquota con cui il contribuente prevalentemente effettua le operazioni.
Utilizzazione e valenza dei dati
I dati acquisiti con il particolare mezzo istruttorio delle Indagini
finanziarie hanno valenza autonoma e non necessitano di
ulteriori riscontri, come l’effettuazione di controlli di coerenza
esterna – Sent. Corte Cass. n.21695/2010.
La norma prevede, infatti, espressamente che i dati e gli elementi
attinenti ai rapporti e alle operazioni acquisiti dall'ufficio sono posti a
base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli da 38
a 41, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito imponibile o che non hanno rilevanza allo
stesso fine. Alle stesse condizioni sono anche posti come ricavi o
compensi a base delle stesse rettifiche e accertamenti, se il
contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non
risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi
nell'ambito dei predetti rapporti e operazioni.
La normativa rappresenta, in un certo senso, un vincolo alla
discrezionalità dell’A.F..
Utilizzazione dei dati – procedura
operativa
In sede di chiusura della verifica, mediante la
stesura del relativo p.v. di constatazione
definitivo, verrà sinteticamente, ma
esaustivamente delineato il procedimento logicodeduttivo eseguito per lo sviluppo dell’indagine
bancaria, riportando i risultati conseguiti.
ULTERIORI
APPROFONDIMENTI
Tutela della privacy nelle
indagini finanziarie
Il Comandante del Reparto abilita unicamente i militari
verificatori che dovranno analizzare i dati comunicati
dagli intermediari con l’applicativo.
Al termine dell’attività ispettiva, i profili dei militari vengono
disabilitati. I dati informatici estratti per l’analisi vengono
raccolti in un’unica cartella che deve essere crittografata
dal Comandante del reparto. La documentazione estratta
deve essere compendiata in un plico chiuso da inserirsi
nel fascicolo del contribuente.
I dati acquisiti permangono in un apposito data-base
gestito da SOGEI SpA, anche dopo la chiusura
dell’attività.
Utilizzo dei dati finanziari acquisiti in
altri contesti e/o in forza di potestà
diverse da quella tributaria
AMBITO PROCEDIMENTO PENALE
Pacifico l’ingresso nell’accertamento fiscale delle risultanze finanziarie
emerse in sede penale, in forza dell’art. 33, comma 3, D.R.P.
600/1973 e dell’art. 63, comma 1, D.P.R. 633/1972.
Corte Costituzionale con ordinanza n.33 del 14 febbraio 2002 ha
dichiarato inammissibili le censure effettuate dalle sentenze di
merito volte ad escludere l’effetto delle presunzioni legali operati su
dati acquisiti in ambito penale.
La valorizzazione nei confronti di un soggetto diverso da quello nei cui
confronti sono stati acquisiti, opera nel campo delle presunzioni
semplici. Indicazioni operative, tuttavia, sono tese a promuovere
l’avvio di una separata attività ispettiva.
Utilizzo dei dati finanziari acquisiti in
altri contesti e/o in forza di potestà
diverse da quella tributaria
AMBITO POLIZIA VALUTARIA
Accertamenti bancari in ambito polizia valutaria vengono
effettuati senza alcuna autorizzazione di organi sovraordinati.
Sentenza Suprema Corte n. 8766/2009 aveva stabilito
l’esclusione dell’utilizzabilità, non risolvendo tuttavia, alcune
problematiche anche alla luce della sentenza della Corte
Costituzionale n. 51/1992.
I dati acquisiti con i poteri di polizia valutaria sono soggetti al
segreto d’ufficio a mente dell’art. 9 della D.Lgs. 231/2007,
fatti salvi i casi di comunicazione previsti dalla normativa
vigente: art. 36, comma 6, del medesimo decreto prevede
l’utilizzabilità ai fini fiscali.
Utilizzo dei dati finanziari acquisiti in
altri contesti e/o in forza di potestà
diverse da quella tributaria
DOCUMENTAZIONE BANCARIA ACQUISITA IN SEDE DI
ACCESSO.
Non risulta applicabile la presunzione legale iuris tantum
prevista dagli artt. 32 e 51.
I dati acquisiti possono essere utilizzati quali presunzioni
semplici o semplicissime nell’ambito di processi di
ricostruzione della posizione fiscale del contribuente.
Nell’ambito dell’attività ispettiva potranno comunque
contribuire a motivare la richiesta di indagini finanziarie
da inoltrare al Comandante Regionale
ESTENSIONE DELLE INDAGINI A
POSIZIONI DI TERZI SOGGETTI
RISPETTO AL CONTRIBUENTE
ISPEZIONATO
Estensione delle indagini a terzi
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che le indagini
finanziarie possono essere estese:
–
–
–
al coniuge del contribuente, sulla base della mera
sussistenza del rapporto familiare;
agli altri congiunti del contribuente, purchè sia dimostrata
l’ingerenza degli stessi nell’attività aziendale o che
l’intestazione a terzi sia fittizia;
ai soci, amministratori di società di persone e a ristretta
base azionaria, quando risulti provata, anche tramite
presunzioni, la sostanziale riferibilità dei conti alle società
da ispezionare o sottoposta a verifica.
Sul punto, vgs da ultimo Corte di Cassazione, sentenza n. 17387 del 23
luglio 2010 che, in proposito, ha richiesto l’esistenza di presunzioni
tali da ricondurre all’impresa i rapporti intestati a terzi.
Estensione delle indagini a terzi
DPR 600/73, art. 37, comma 3:
“In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al
contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia
dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta
persona.”
La Corte di cassazione, nella sentenza 21454/2009, ha precisato che
"in sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al
contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia
dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e
concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore. In forza di tali
disposizioni deve ritenersi che l'acquisizione dagli istituti di credito di
copia dei conti bancari intrattenuti con il contribuente e l'utilizzazione
dei dati da questi risultanti ai fini delle rettifiche e degli accertamenti
non possono ritenersi limitate, in caso di società di capitali, ai conti
formalmente intestati alla società, ma riguardano anche quelli
intestati ai soci e agli amministratori"
POSIZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 32/E/2006
Applicabilità delle indagini finanziarie anche relativamente ai
rapporti intestati ed alle operazioni effettuate esclusivamente
da soggetti terzi a condizione che l’ufficio accettatore
dimostri che la titolarità dei rapporti, come delle operazioni,
è fittizia o superata in relazione alle circostanze del caso
concreto, dalla sostanziale imputabilità al contribuente
medesimo delle posizioni creditorie e debitorie rilevate dalla
documentazione bancaria acquisita.
Gli uffici devono acquisire la prova effettiva, anche mediante
presunzioni gravi, precise e concordanti, che si sia realizzato il possesso
di redditi per interposta persona e che detti redditi siano da imputare
all’interponente anche se formalmente risultano dichiarati dall’interposto
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA
6/10/2011, n.20449
Devono ritenersi legittime le indagini bancarie estese ai
congiunti del contribuente persona fisica, ovvero a quelli degli
amministratori della società contribuente, in quanto sia il
D.P.R. n.600, art.32, n.7, riguardo alle imposte sui redditi, che
il D.P.R. n.633, art.51, riguardo all’ IVA, autorizzano l’ufficio
finanziario a procedere all’accertamento fiscale anche
attraverso l’indagine sui conti correnti bancari formalmente
intestati a terzi, ma che si ha motivo di ritenere connessi ed
inerenti al reddito del contribuente, ipotesi, questa, ravvisabile
nel rapporto familiare, sufficiente a giustificare, salvo prova
contraria, la riferibilità al medesimo accertato delle operazioni
su conti correnti bancari degli indicati soggetti, come nella
specie; in particolare quando si tratti di movimentazioni
bancarie cospicue senza che gli amministratori o i terzi
diano valida giustificazione di tali operazioni.
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA
21/1/2009, n.1452
–
–
L’amministrazione finanziaria comunicava al contribuente di aver
accertato dei proventi complessivi di importo superiore per l’anno in
contestazione, sulla scorta della verifica svolta dalla G.d.F. nei riguardi
della stessa società e dei movimenti sui conti correnti intrattenuti con
istituti di credito dal socio e amministratore unico della società, dal
padre, anch’egli socio e già co-amministratore, e dalla madre, pure
socia.
Il fisco può acquisire dati , notizie e documenti di carattere specifico
relativi a conti terzi, sulla base di elementi indiziari tra i quali può
assumere rilievo decisivo la mancata risposta del contribuente
alla richiesta di chiarimenti rivoltagli dall’Ufficio in ordine ai
medesimi conti e senza che l’utilizzabilità dei dati dagli stessi risultanti
trovi ostacolo nel divieto di doppia presunzione, attenendo
quest’ultimo alla correlazione tra una presunzione semplice ed un’altra
presunzione semplice e non già al rapporto con una presunzione
legale.
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA
24/8/2007, n. 18013
La Corte sostiene che per poter ricondurre le operazioni
bancarie dei terzi al soggetto verificato occorre che l’Ufficio
sia in grado di fornire la prova della riferibilità al
contribuente dei conti dei soggetti terzi; al riguardo potrà
applicarsi il meccanismo della presunzione legale relativa di
cui agli artt. 32, c.1, e 51 c.2, potendo l’Ufficio avvalersi
dell’inversione dell’onere della prova. Il Supremo Consesso
ritiene che l’Ufficio si possa avvalere di presunzioni semplici
per dimostrare l’intestazione fittizia dei conti,
ricadendo sul contribuente l’onere di produrre prove
contrarie.
Nel caso di specie la presunzione di riconducibilità delle
movimentazioni dei terzi alla società è stata desunta nel
rifiuto dei soci di fornire spiegazioni in sede di verifica su
talune operazioni registrare nei propri conti correnti.
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA n.
19362/2008
L’acquisizione dei dati dai conti correnti da parte degli uffici preposti
ai controlli al fine di reperire i dati per operare rettifiche e
accertamenti, non possono limitarsi ai conti formalmente intestati alla
società nel caso di società di capitali, ma riguardano anche quelli
intestati ai soci o procuratori qualora l’A.F. provi, anche tramite
presunzioni, la natura fittizia delle intestazioni o la riferibilità dei dati
all’attività sociale. La sentenza riguarda un contribuente quale
amministratore delegato e socio all’85% di una società a ristretta
base azionaria ove, la restante parte del capitale, è nelle mani del
coniuge e dei genitori.
INDAGINI FINANZIARIE E
ACCERTAMENTO SINTETICO
Accertamento Sintetico e Indagini
finanziarie
Le indagini finanziarie sono uno strumento istruttorio a supporto
dell’accertamento in generale: art. 32, primo comma, n.2), del d.P.R. n. 600
del 1973. Il richiamo effettuato agli articoli 38 e successivi è da intendersi
che i dati acquisiti con le indagini finanziarie possono essere legittimamente
utilizzati in ogni metodologia di accertamento adottato.
PRINCIPIO: Il contribuente deve dimostrare “che ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza
allo stesso fine”. Gli elementi e i dati finanziari acquisiti hanno una intrinseca
attitudine probatoria che il contribuente può neutralizzare soltanto con la
prova della loro non rilevanza ai fini fiscali; questo principio deve essere
calato nella realtà dell’accertamento sintetico.
DOMANDA: E’ configurabile una presunzione legale in termini di valenza
reddituale anche nell’ambito di una metodologia di accertamento, quale è il
sintetico, che prescinde dalla presenza di scritture contabili?
Accertamento Sintetico e Indagini
finanziarie
L’orientamento della consolidata giurisprudenza della Cassazione è
sostanzialmente negativo: in tema di accertamento sintetico, l’onere della
prova circa la dimostrazione tra il nesso dell’esistenza (nel quantum e nel
quando) dell’elemento finanziario e la capacità contributiva spetta in capo
all’Amministrazione.
L’assolvimento dell’onere probatorio avviene, pertanto, secondo il
procedimento ordinario in base all’id quod plerumque accidit e che
diversamente la pretesa non risulterà fondata qualora la presunzione
operata dall’Amministrazione finanziaria non risulta di per sé munita di una
sufficiente forza probante, per la totale carenza del requisito della precisione
di cui tutte le presunzioni, a pena di inammissibilità, devono essere provviste
(vgs. Cass. 17/03/2006, n. 5991).
Secondo gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali maggioritari, ai fini del
sintetico non è configurabile alcuna presunzione ex ante: spetta
all’Amministrazione l’onere di dimostrare il valore reddituale del dato
finanziario, sulla base anche di presunzioni semplici.
Accertamento Sintetico e Indagini
finanziarie
L’analiticità delle indagini finanziarie e la natura induttiva dell’accertamento sintetico
non sono, tuttavia, necessariamente alternative: l’unione dei due strumenti consente di
ottenere una ricostruzione del reddito più verosimile.
Le indagini finanziarie possono divenire uno strumento particolarmente efficace ai fini
del sintetico in tutti quei casi nei quali il contribuente non sia in grado di giustificare
adeguatamente l’esistenza del fatto certo finanziario oggetto di accertamento.
Ai fini della ricostruzione della capacità reddituale, sono necessariamente da analizzare i
contratti di private banking, l’acquisto di quote di hedge funds o la stipula di contratti
fiduciari avente ad oggetto una gestione patrimoniale: questi servizi, infatti, vengono
acquistati da soggetti con un profilo finanziario elevato.
Altro tema di analisi sono i finanziamenti e i connessi approfondimenti che gli istituti di
credito effettuano preliminarmente alla loro concessione. Gli affidamenti e finanziamenti
sono infatti commisurati alla capacità di rimborso del capitale del soggetto richiedente,
basata su elementi reddituali e patrimoniali dichiarati dallo stesso o rilevati dall’Istituto
di credito.
Accertamento Sintetico e Indagini
finanziarie
L’analisi finanziaria del contribuente richiesta ai fini del sintetico è, però, più
complessa in confronto a quanto avviene solitamente in sede di
accertamento analitico, dato che per sua natura il riscontro con le scritture
contabili riguarda principalmente i rapporti, in primo luogo i conti correnti,
che generano flussi finanziari in entrata e in uscita.
Il quid pluris delle indagini finanziarie consiste nel fornire gravità, precisione
e concordanza agli indici da considerare ai fini del redditometro.
Tale mezzo istruttorio si rivela ancor più efficace in tutti i casi di
INTERPOSIZIONE FITTIZIA, nei quali l’intestatario formale del bene non sia il
soggetto che effettivamente ha sostenuto la spesa per l’acquisto del bene
e/o per il suo mantenimento.
Accertamento Sintetico e Indagini
finanziarie
NUOVE (?) PROSPETTIVE
Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19692 del 27 settembre 2011.
- La presunzione che assiste le indagine finanziarie
non è applicabile soltanto ai soggetti
esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo,
ma anche a qualsiasi altro contribuente,
lavoratori dipendenti inclusi. -
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