TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I
by user
Comments
Transcript
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I
TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE 31 Art. 303 TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE (I) (II) (III) (IV) (Art. 303 c.p.p.) art. 303, co. 1, lett . b) art. 303, co. 1, lett. b-bis) art. 303, co. 1 , lett. c) Dalla data di emissione del provvedimento che dispone il giudizio, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado Dalla data di emissione dellÕordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna ex art. 442 c.p.p. Dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia, alla pronuncia della sentenza di condanna in grado dÕappello PENA EDITTALE TERMINI PENA EDITTALE TERMINI PENA EDITTALE TERMINI PENA TERMINI IRROGATA Pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni Pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni (con esclusione dei delitti ex art. 407, comma 2 , lett. a), c.p.p.) 3 mesi [1] Pena della reclusione non superiore nel massimo a 6 anni Pena della reclusione superiore nel massimo a 6 anni ma non superiore nel massimo a 20 anni 6 mesi [1][4] Pena della 4 mesi [1] Pena della reclusione non superiore a 3 anni 9 mesi [1] 1 anno [2][4] 8 mesi [1] Pena della reclusione superiore a 3 anni ma non superiore a 10 anni 1 anno [2] 1 anno [3] Pena della reclusione superiore a 10 anni o ergastolo 1 anno e 6 mesi [3] 6 mesi [2] Pena della 1 anno [3] reclusione superiore nel massimo a 6 anni per i delitti previsti dallÕart. 407, lett. a), c.p.p. Pena della 1 anno [4] reclusione non inferiore nel massimo a 20 anni o ergastolo [1] Proroga massima di 45 giorni ex art. 305 c.p.p. [2] Proroga massima di 3 mesi ex art. 305 c.p.p. [3] Proroga massima di 6 mesi ex art. 305 c.p.p. [4] Proroga massima di 6 mesi ex art. 305 c.p.p. Pena della reclusione superiore nel massimo a 20 anni o ergastolo reclusione non superiore nel massimo a 6 anni Pena della reclusione superiore nel massimo a 20 anni salvo quanto previsto nel numero 1 Pena della 1 anno reclusione e 6 mesi [3] [4] superiore nel massimo a 20 anni o ergastolo [1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art. 305, [1] Salva proroga ex art. comma 1, c.p.p. 305, comma 1, c.p.p. comma 1, c.p.p. [2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art. 305, [2] Salva proroga ex art. comma 1, c.p.p. 305, comma 1, c.p.p. comma 1, c.p.p. [3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art. 305, [3] Salva proroga ex art. comma 1, c.p.p. 305, comma 1, c.p.p. comma 1, c.p.p. [4] Il termine • aumentabile, per i reati di cui allÕart. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., fino a 6 mesi; lÕaumento, per˜, va imputato ai termini indicati nel n. 3-bis) dellÕart. 303, comma 1, lett. b), c.p.p. (continua) SCHEMI E TABELLE art. 303, co. 1, lett. a) DallÕinizio dellÕesecuzione della custodia cautelare (art. 297) alla data di emissione del provvedimento che dispone il giudizio o della ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dellÕart. 438 c.p.p. ovvero alla pronuncia della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti Art. 303 (segue) art. 303, comma 1, lett. d) art. 303, comma 2 art. 303, comma 3 Dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello, o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia alla pronuncia della sentenza irrevocabile di condanna, salve le ipotesi di cui alla lett. b) numero 3-bis Termini che si applicano se vi • stata condanna in primo e in secondo grado (anche a pene diverse) o se lÕimpugnazione • stata proposta esclusivamente dal p.m. Termini di durata massima della custodia cautelare in caso di regressione o rinvio ad altro giudice Termini di durata massima della custodia cautelare in caso di ripristino dopo evasione TERMINI TERMINI TERMINI TERMINI 9 mesi 2 anni 1 anno 4 anni 1 anno e 6 mesi 6 anni (I) 32 TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE Stessi termini previsti dallÕart. 303, comma 1, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento art. 303, comma 4 Termini di durata complessiva della custodia cautelare considerate anche le proroghe previste dallÕart. 305 (IV) PENA EDITTALE Pena della Stessi termini reclusione non previsti dallÕart. superiore nel 303, comma 1, relativamente a massimo a 6 anni ciascuno stato e Pena della grado del reclusione procedimento, superiore nel ma la durata massimo a6 complessiva anni ma non (considerate ansuperiore nel che le proroghe massimo a 20 ex art. 305) non anni pu˜ superare i termini di cui Pena della allÕart. 303, reclusione comma 4 superiore nel (tenendo conto massimo a 20 anche della anni o ergastolo custodia subita prima dellÕevasione) TERMINI 2 anni 4 anni 6 anni Qualora la custodia cautelare in carcere sia stata disposta per esigenze probatorie di cui all’art. 274, comma 1, lett. a), la durata non può superare i 30 giorni, salva la proroga dei termini per non più di due volte ed entro il limite complessivo di 90 giorni (art. 301). Questa regola non vale per i reati previsti dall’art. 407, comma 2, lett. a) , nn. 1-6 e per quelli che richiedono indagini complesse o all’estero: in tali casi i termini per la custodia cautelare in carcere per esigenze probatorie sono quelli previsti dall’art. 303. (II) I termini previsti dall’art. 303, comma 1, sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione. Si vedano, altresì, l’art. 1, commi 4 e 5, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652. (III) A norma dell’art. 23, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, sul processo penale a carico di imputati minorenni, i termini previsti dall’art. 303 sono ridotti della metà per i reati commessi da minori degli anni 18 e dei due terzi per quelli commessi da minori di anni 16. (IV) I termini di durata massima di cui all’art. 303, comma 4, possono essere superati nell’ipotesi di sospensione di cui allÕart. 304. Resta comunque fermo il limite di cui allÕart. 304, comma 6 c.p.p.