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CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA

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CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA DELLA
CRITERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CUSTODIA
DELLA SCUOLA MEDIA
E PULIZIA DEGLI SPAZI ANNESSI
INDICE
Art. 1
Alloggi di servizio - Custode
Art. 2
Conferimento di mansioni di custode
Art. 3
Gestione procedura - Assegnazione
Art. 4
Alloggio di custodia
Art. 5
Assegnazione alloggio
Art. 6
Esecuzione di opere nell'alloggio
Art. 7
Conservazione del patrimonio immobiliare
Art. 8
Oneri del custode e dell’Amministrazione
Art. 9
Mansioni del custode
Art. 10
Sostituzione del custode
Art. 11
Chiavi di servizio
Art. 12
Revoca – Cessazione del diritto d’uso dell’alloggio
Art. 13
Procedura coattiva per il rilascio dell'alloggio
1
Art. 1 - ALLOGGIO DI SERVIZIO – CUSTODE
1. Sono definiti "alloggio di servizio" della scuola media statale “Bernardino Luini” i locali
residenziali ubicati nell’immobile di proprietà dell'Amministrazione Comunale sito in Via B.
Luini, 2 destinato alle attività della scuola media ovvero destinato, in orari extrascolastici, ad altri
usi pubblici per i quali il Comune deve mettere a disposizione l’immobile per altre
Amministrazioni Pubbliche, Enti privati, Associazioni ecc. per lo svolgimento di diverse attività
di interesse pubblico.
2. Si definisce custode il dipendente pubblico o la persona ritirata dal lavoro che gode di
trattamento di pensione incaricata, con atto ufficiale dell’Amministrazione Comunale, di prestare
le propria opera per la custodia dell’edificio indicato al comma 1. Il dipendente pubblico non
dovrà aver ricevuto note di demerito e/o sanzioni disciplinari nello svolgimento delle proprie
mansioni presso l’Ente di appartenenza.
3. La Giunta Comunale, con apposito atto di indirizzo, stabilisce i criteri e i requisiti per
l’individuazione del personale cui affidare le mansioni di custodia e l’assegnazione dell’alloggio
di servizio.
Art. 2 - CONFERIMENTO DI MANSIONI DI CUSTODE
1. Le mansioni di custodia dello stabile comunale vengono, di regola, assegnate, con le modalità
di cui al successivo articolo 3, a dipendenti pubblici o persone ritirate dal lavoro in possesso di
specifici requisiti. Requisito indispensabile è comunque l’avere all’interno del nucleo familiare
almeno un’altra persona maggiorenne che, in caso di indisponibilità od impossibilità del
dipendente, ad esempio per causa di prestazione lavorativa presso l’Ente di appartenenza, possa
garantire la indispensabile continuità della prestazione.
2. Ai fini di cui al comma 1 le mansioni di custodia degli edifici comunali, vengono, di norma,
conferite ai dipendenti del Comune, ascritti alla categoria B o equipollenti se dipendenti di altra
Amministrazione Pubblica.
3. Viene adottato come parametro di preferenza per l’assegnazione l’equivalenza, la similarità o
la riconducibilità delle mansioni proprie del profilo cui è ascritto il dipendente a quella da
svolgere in costanza di incarico, ivi comprese quelle afferenti l’esecuzione di opere all’interno
dello stabile assegnato in uso.
Art. 3 - GESTIONE PROCEDURA – ASSEGNAZIONE
1. Il Responsabile del Servizio alla Persona-U.R.P., con proprio avviso, in cui dovranno essere
specificati i requisiti richiesti e le mansioni da svolgere, dichiara aperti i termini per la
presentazione delle domande da parte degli interessati.
2. Il procedimento amministrativo inerente l’avviso e la graduatoria per l'affidamento della
custodia della scuola media, della palestra e degli spazi esterni annessi, sarà seguito, predisposto
e gestito dal Servizio alla Persona - U.R.P., con l’ausilio dei vari Servizi comunali investiti di fasi
del procedimento in virtù di specifiche competenze tecniche (es. predisposizione planimetrie,
analisi e verifica canoni, ecc.).
3. Esperita la procedura di cui al comma 1, il Responsabile del Servizio alla Persona - U.R.P.
provvede con apposito provvedimento all’attribuzione dell’incarico e all’assegnazione
dell’alloggio.
2
Art. 4 - ALLOGGIO DI CUSTODIA
1. L’Amministrazione deve garantire al custode l’alloggio gratuito e idoneo rispetto alla
composizione del nucleo famigliare - che non dovrà comunque essere composto da più di quattro
persone.
2. Oltre all’assegnazione dell’uso gratuito dell’alloggio nessun compenso viene riconosciuto
all’incaricato per prestazioni connesse al servizio di custodia di cui all’art. 1. La persona
incaricata della custodia, all’atto del conferimento dell’incarico e della concessione in uso
gratuito dell’alloggio, si dichiara ampiamente remunerata con il bene dato in uso per tutte le
prestazioni da svolgere in relazione all’incarico di custodia.
Art. 5 - ASSEGNAZIONE ALLOGGIO
1. L’Amministrazione, con apposito provvedimento di cui all’art. 3, concede in uso all'incaricato
l'alloggio di custodia con divieto di subconcessione o cessione in uso (anche parziale) a qualsiasi
titolo. L’assegnazione ha luogo in forma e a carattere precario sino al 31 dicembre 2008;
dopodiché l’incaricato, previo giudizio favorevole da parte del Responsabile del Servizio
competente, consegue l’assegnazione definitiva a carattere annuale (cioè con validità
temporalmente limitata all’anno finanziario di riferimento), rinnovabile di anno in anno, previa
espressione di conforme giudizio da parte del nominato Responsabile. L'utilizzo dell'alloggio
s'intende limitato esclusivamente ai componenti il nucleo familiare (marito, moglie e figli),
nonché ad eventuali conviventi purché iscritti nello stato di famiglia del titolare della custodia.
Non può essere concessa ospitalità a carattere permanente a persone che siano estranee
all’originale nucleo familiare.
2. La concessione non costituisce, in nessun caso, diritto acquisito, né dà luogo a risarcimento di
sorta qualora venga revocata nei casi di cui all’art. 12 del presente Regolamento.
3. L'assegnazione dell'alloggio sarà fatta constare con apposito verbale di consegna, redatto alla
presenza anche del Responsabile dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato.
4. Sia al custode che ai suoi familiari è fatto divieto di esercitare nell'edificio da custodire
qualsiasi tipo di commercio od altra attività lavorativa; è fatto altresì divieto ai familiari
conviventi di assumere decisioni od iniziative circa le incombenze o le modalità del servizio di
custodia; inoltre è fatto divieto sia al titolare della custodia che ai familiari conviventi di ospitare
nell'alloggio animali che possano arrecare danni a persone e cose. Eventuali deroghe potranno
essere concesse solamente previa adozione di apposita determinazione, assunti i pareri del caso.
Art. 6 - ESECUZIONE DI OPERE NELL'ALLOGGIO
1. Il custode non ha facoltà di eseguire o far eseguire alcuna opera sia all'interno che all'esterno
dell'alloggio a lui assegnato senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Comunale o suo delegato.
2. Nessun compenso sarà attribuito all'assegnatario per opere eseguite dallo stesso, restando
comunque a suo carico tutto ciò che attiene ad interventi di manutenzione ordinaria.
3. L’Amministrazione si riserva di disporre visite mirate a verificare lo stato di conservazione e
d'uso dei locali assegnati; inoltre sia all'atto della concessione che dell'interruzione dell'incarico
di custodia, l’ufficio tecnico comunale, tramite propri incaricati, si riserva di verificare lo stato
dei locali, accertando eventuali responsabilità dell'assegnatario, procederà all’immediata richiesta
di risarcimento.
4. Al momento della cessazione dell'incarico di custodia sarà redatto apposito verbale di
riconsegna dell'alloggio.
3
Art. 7 - CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
1. Il custode ha l'obbligo di comunicare immediatamente all’ufficio tecnico comunale tutti quegli
eventi che possano arrecare danno agli immobili di proprietà comunale affidati alla sua custodia,
avendo cura di segnalare anche gli eventuali responsabili.
2. Nessun oggetto od attrezzatura di proprietà dell’Amministrazione può essere portato all'esterno
degli edifici comunali sia da parte del custode che di terzi, senza la preventiva autorizzazione del
Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 8 - ONERI DEL CUSTODE E DELL’AMMINISTRAZIONE
1. Sono a carico dell’assegnatario, custode dell’alloggio, il pagamento dei consumi del telefono
(eventualmente installato) nonché della tassa relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Sono a carico dell’Amministrazione i consumi di gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento.
2. Sono inoltre a carico del custode le riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da
deterioramenti prodotti dall'uso dell’alloggio, di cui si riporta elencazione esemplificativa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
riparazioni di tratti di intonaco rotto;
tinteggiatura delle pareti e soffitti degli ambienti;
riparazione dei rivestimenti (piccoli tratti) delle pareti (manomessi o rotti);
riparazione di pavimenti (piccoli tratti, manomessi o rotti);
piccole riparazioni di porte e di finestre, loro tinteggiatura, sostituzione eventuale di serrature,
maniglie, bocchette e chiavi, ed inoltre riparazioni degli avvolgibili, delle cinghie, e dei
congegni di manovra;
riparazioni di guasti agli impianti elettrici comprese eventuali sostituzioni di interruttori,
prese di corrente, suonerie, ecc.;
riparazioni o sostituzioni di parti deteriorate di scaldabagni in genere, anche se installati dal
Comune;
sostituzioni di sanitari in genere (acquai, lavabi, vaschette WC, manicotti, tavolette, piatti,
docce, vasche da bagno, bidet, ecc.) deteriorati o rotti per cause che non siano da imputarsi a
vetustà;
riparazioni o sostituzioni di rubinetteria, valvole, ecc. inerenti agli sbocchi d'acqua,
regolazione o piccole riparazioni alle cassette di scarico WC;
sostituzione di tratti di tubatura (raccordo in piombo) dal sanitario al bastardino delle colonne
di scarico, se manomesso dall'inquilino;
disotturazione di colonne di scarico in genere, sia nei tratti verticali che orizzontali risultate
ingombre da corpi estranei;
pulizia delle condutture del gas interne all'alloggio;
sostituzione di coppe, portelle di aerazione od ispezione boccaioli rotti o mancanti;
tutte le riparazioni e le sostituzioni inerenti alle tubature, valvole, caldaie e corpi di
riscaldamento autonomo.
3. Per quanto riguarda l’uso del telefono, l'assegnatario della custodia, se interessato, provvederà
a stipulare direttamente con la Società erogatrice il contratto di fornitura, nonché a pagare i
canoni e i consumi conseguenti all’uso dell’impianto stesso.
4. L’Amministrazione Comunale assume a proprio carico la polizza assicurativa sull’immobile a
garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi, mentre resta a carico del custode
l’onere dell’assicurazione a copertura degli infortuni che possano accadere durante
l’espletamento del servizio a sé ed ai propri famigliari, sollevando integralmente
l’Amministrazione comunale da qualsivoglia responsabilità.
4
Art. 9 - MANSIONI DEL CUSTODE
1. Alla persona cui vengono assegnate le mansioni di custodia dell’edificio comunale (ovvero ai
suoi familiari) è richiesto di provvedere, per l’intero arco settimanale (sette giorni su sette) e nella
fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24, alle seguenti prestazioni, la cui elencazione è
riportata in modo esemplificativo e non costituisce comunque indicazione esaustiva:
a) all'apertura e chiusura nelle ore stabilite dal calendario scolastico dell'edificio affidatogli e dei
cancelli della scuola, nonché ad una continua ed attenta sorveglianza su chiunque entri od esca
dall'edificio e nell’area circostante in orario scolastico ed extrascolastico;
b) all'ispezione, dopo l'orario di chiusura dell'edificio, dei locali affidati in custodia. Nel corso
dell'ispezione il custode deve provvedere a spegnere le luci e gli interruttori di forza motrice, a
chiudere le finestre in tutti i locali, nonché a spegnere gli interruttori di macchine ad
alimentazione elettrica nei singoli uffici e ad attivare i sistemi d’allarme, qualora non vi abbia
provveduto il personale dell’Istituto scolastico comprensivo;
c) alla pulizia giornaliera delle scale di accesso all’edificio, di tutti i viali e l’area esterna nonché
la scala di accesso all’abitazione del custode, utilizzando materiali ed attrezzature di sua
proprietà, provvedendo altresì allo svuotamento dei cestini ed alla pulizia delle aiuole, dei viali e
area esterna all’edificio, dei campi sportivi annessi all’edificio da carta e rifiuti eventualmente
abbandonati. Resta a discrezione dell’Amministrazione Comunale procedere ad eventuali
interventi straordinari;
d) alla manutenzione del prato antistante l’immobile e del viale recante in via Luini;
e) alla spalatura della neve sulla scala antistante l'edificio nonché dai passaggi esterni, oltre allo
spargimento di sale, sabbia, ecc., con l'eventuale collaborazione di altro personale comunale;
f) a fornire indicazioni a chi deve accedere all'edificio per le diverse necessità;
g) a sorvegliare circa il regolare funzionamento ed utilizzo dei servizi comuni quali:
illuminazione, impianti idrici, riscaldamento ed a provvedere all’eventuale richiesta del pronto
intervento, segnalando tempestivamente e per iscritto i guasti riscontrati all’ufficio tecnico
comunale;
h) aprire e chiudere gli ingressi dell’edificio in coincidenza dell’inizio e del termine delle attività,
delle riunioni fissate nell’aula magna o di ogni altra attività che si svolga all’interno dell’edificio;
i) accendere, regolare e spegnere il riscaldamento dell’edificio nel rispetto dei tempi e delle
modalità previste dalla legge;
l) assicurare la vigilanza sulle strutture e sulle attrezzature compresa la custodia notturna e
festiva;
m) assicurare il corretto utilizzo degli arredi e delle attrezzature da parte degli utenti esterni ai
quali sia stato concesso l’uso di uno o più locali della struttura da parte del Comune;
n) intervenire, qualora non sussistano le condizioni per un regolare svolgimento delle attività,
facendo presente la precaria situazione ai responsabili;
o) segnalare eventuali inconvenienti o danni, irregolarità o violazioni delle norme che regolano la
concessione dei locali e l’uso delle attrezzature da parte degli utenti;
p) assicurare la manutenzione ordinaria delle strutture e degli arredi dell’edificio che non richieda
opera specializzata;
q) esporre le bandiere per le ricorrenze che verranno di volta in volta comunicate, ai sensi
dell’art. 10 del DPR 7.4.2000, n. 121.
5
2. Il custode è tenuto inoltre a consentire l'accesso all’edificio da lui custodito agli
Amministratori, Funzionari Comunali e ditte esterne, preventivamente autorizzate, che, per
ragioni di servizio, hanno motivo di accedere all'edificio.
Art. 10 - SOSTITUZIONE DEL CUSTODE
1. Durante le assenze del custode dovute a qualunque causa, in ogni caso sempre
preventivamente segnalate per iscritto, le mansioni di custodia, tutte incluse, vengono svolte da
personale di famiglia maggiorenne, ovvero, quando ciò non sia possibile, da altra persona
preventivamente segnalata per iscritto, che abbia ottenuto l’approvazione dell’Amministrazione.
2. In ogni caso, il custode, o suo familiare, dovrà essere sempre reperibile nell'alloggio, sia per
garantire la custodia dello stabile, che per svolgere tutti quegli adempimenti aventi carattere di
imprevedibilità quali ad esempio ritiro materiale per conto dell'Amministrazione, rispondere al
citofono, garantire l'accesso per tecnici gas, luce, telefono, addetti alla manutenzione.
Art. 11 - CHIAVI DI SERVIZIO
1. Il custode è responsabile della tenuta delle chiavi di accesso all’edificio assegnatogli in
custodia. Le chiavi devono essere munite di un apposito talloncino su cui deve essere riportato il
numero della chiave e l'indicazione dei locali cui queste si riferiscono. Tutte le chiavi devono
essere conservate ordinatamente in un’apposita bacheca. Il custode ha libero accesso a tutti i
locali di cui possiede le chiavi.
Art. 12 - REVOCA - CESSAZIONE DEL DIRITTO D'USO DELL'ALLOGGIO
1. La cessazione del diritto d'uso dell'alloggio di servizio ha luogo, con provvedimento del
Responsabile del Servizio alla Persona - U.R.P. quando:
a) il custode nominato non occupa, per sua colpa, l'alloggio assegnato entro 60 (sessanta) giorni
dalla data di assegnazione;
b) il Responsabile del Servizio alla Persona - U.R.P dispone la revoca dell'atto di concessione,
per motivate ragioni, con apposito provvedimento;
c) l’incaricato della custodia cessa, per qualsivoglia motivo o causa, dal rapporto d'impiego con
l'Amministrazione Pubblica di appartenenza;
d) viene stabilita una destinazione diversa dei locali adibiti ad alloggio, ovvero una diversa forma
di gestione del servizio di custodia (e dell’assegnazione in uso dell’alloggio di custodia);
e) hanno luogo inadempimenti da parte del custode alle prescrizioni stabilite nel presente
regolamento e da regolamenti speciali che disciplinano le varie attività comunali;
f) il dipendente, nell’espletamento delle mansioni di custodia, contravvenga ai doveri assunti o
provochi disagio o danno all’Amministrazione Comunale o a privati cittadini o commetta reati di
natura dolosa o colposa;
2. In caso di inadempienza grave, comportante pregiudizio del servizio che ha sede nello stabile
di cui il dipendente assicura la custodia, il Responsabile del Servizio alla Persona - U.R.P. può
disporre la sospensione immediata dell’incarico conferito ancor prima dell’adozione dei
provvedimenti di revoca della concessione.
6
3. In caso di rinuncia alle mansioni di custodia, l’incaricato dovrà continuare a svolgere le
mansioni di custode sino al momento in cui verranno conferite le mansioni ad altro assegnatario;
in pari data dovrà lasciare libero l'alloggio. In caso di decesso del dipendente il termine è stabilito
in 6 mesi per i conviventi a carico dello stesso al momento della morte.
4. In caso di revoca dell'incarico delle mansioni di custode e dell'assegnazione dell'alloggio, lo
stesso dovrà essere lasciato libero da persone e cose entro 3 mesi dalla notifica dell'atto di revoca.
5. In nessun caso l’Amministrazione sarà tenuta a fornire altra soluzione abitativa che deve essere
a cura e responsabilità esclusiva dell’interessato.
6. Per il periodo intercorrente fra la data di cessazione del diritto all'alloggio di custodia e la data
di effettiva riconsegna di questo, sarà richiesta all'interessato un'indennità di occupazione che
verrà quantificata dal Servizio Finanziario - Tributi.
Art. 13 - PROCEDURA COATTIVA PER IL RILASCIO DELL'ALLOGGIO
1. Il Servizio alla Persona - U.R.P., dopo aver ufficialmente comunicato in forma scritta
all'interessato la prossima decadenza alla titolarità della custodia, avuta conoscenza che l'alloggio
non è stato rilasciato entro i termini temporali previsti e preventivamente comunicati a vario
titolo anche da altri Settori, inizierà la procedura amministrativa di rilascio coatto dell'alloggio.
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