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UN PROBLEMA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI
O.R.G.S. “IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO” Partinico Real Cantina Borbonica 12 Settembre 2014 “Terre e Rocce da Scavo nel regime dei rifiuti Utilizzo degli Aggregati Riciclati” Dott. Geol. Donatella Virga Responsabile Tecnico Impianto di Recupero Rifiuti Azienda Acri s.r.l. Sede: SS 118 km 3+500 - 90036 Misilmeri (PA) Normativa Nazionale Terre e rocce da scavo Parte IV, Titolo I, D.Lgs 152/06 e s.m.i RIFIUTI Esclusioni dalla parte IV D.lgs 152/06: • • Art. 184 bis Regime Sottoprodotti - D.Lgs 161/2012 - Decreto del Fare convertito in Legge 98/2012. Art.185 D.Lgs 152/06 e s.m.i.: 1.c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato; 2.d ) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Definizione di Rifiuto Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/06 Si intende per Rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.” Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Classificazione dei Rifiuti Art. 7 D.Lgs 152/06 RIFIUTI In base all’origine URBANI Art.184 comma 2 SPECIALI Art.184 comma 3 In base alla pericolosità PERICOLOSI TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga NON PERICOLOSI PARTINICO 12.09.2014 Rifiuti Pericolosi* TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 All. I Caratteristiche di pericolo • Caratteristiche di pericolo per le quali è fissato il valore limite: ─ H3A Facilmente infiammabile ─ H3B Infiammabile ─ H4 Irritante ─ H5 Nocivo ─ H6 Tossico ─ H7 Cancerogeno ─ H8 Corrosivo ─ H10 Teratogeno ─ H11 Mutageno • Caratteristiche di pericolo per le quali non sono ancora stabiliti i limiti: −H1 Esplosivo −H2 Comburente −H9 Infettivo −H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico −H13 Sensibilizzanti −H14 Ecotossico −H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Attribuzione del Codice CER L’Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) che identifica i rifiuti con un CODICE DI 6 CIFRE. “Obbligo del produttore di identificare in maniera corretta il codice relativo ai propri rifiuti, per le opportune operazioni di smaltimento o recupero”. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 All. D Capitoli dell’Elenco 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone Rifiuti dei processi chimici inorganici Rifiuti dei processi chimici organici Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa Rifiuti dell'industria fotografica Rifiuti provenienti da processi termici Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12) Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08) Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti) Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati) Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico) Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Attribuzione dei Codice Cer Esempio Codice CER 17 05 04 PRIMI DUE NUMERI SECONDI DUE NUMERI 17 05 Categoria Processo produttivo che genera il rifiuto TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga TERZI DUE NUMERI 04 Identificano il singolo rifiuto PARTINICO 12.09.2014 Attribuzione dei Codice Cer TERRE E ROCCE DA SCAVO CODICE CER 17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose 17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco «*» nell'Allegato D. I rifiuti non pericolosi sono distinti in quanto "diverso" da quello pericoloso ("voce a specchio"). TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Adempimenti amministrativi REGISTRO DI CARICO E SCARICO Produttore SISTRI MUD TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga Trasmissione agli enti preposti PARTINICO 12.09.2014 Registro di carico e scarico Art. 190 D.Lgs 152/06 Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010 Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: (comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013) • gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali di cui all’art.184 comma 3 lett. c) e d) e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;. • gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: (comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013) a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 SISTRI Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI: •enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi. •enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale. •enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi; •nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi. Dal 3 marzo 2014 è stata avviata l’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: •i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; •gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006, nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale dei gestori ambientali in categoria 5; •i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione Campania. Regime transitorio e sanzioni. Sino al 31 dicembre 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Registro di carico e scarico TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Registro di carico e scarico 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: (comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013) a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione. 2. I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione. M.U.D. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – M.U.D. Art. 189 D.Lgs 152/06 Comunicazione rifiuti speciali al Catasto dei Rifiuti: • • • • • • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000 Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)) TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Gestione Rifiuti Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i Scavo Campionamento e analisi di laboratorio Recupero Deposito Temporaneo Raccolta Trasporto Smaltimento Il Geologo? TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Scavo Prima della fase di scavo il geologo deve quantificare la quantità di terra e roccia da conferire presso gli impianti autorizzati. Contattare il laboratorio per le analisi (test di cessione) e programmare le successive attività di smaltimento e/o recupero. Dopo lo scavo assicurarsi che il deposito temporaneo allestito sia a norma. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Deposito Temporaneo Art. 183 D.Lgs 152/06 bb)"deposito temporaneo": il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni: 1.i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento; 2.i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 3.il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 4.devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 5.per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Il Trasporto Trasporto in conto proprio Il trasporto di propri rifiuti pericolosi può essere effettuato con mezzi nella piena disponibilità dell'impresa o ente, previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo la procedura semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 solo se: • il quantitativo di rifiuti trasportati non è superiore ai 30 kg o litri al giorno; • tale attività comporta l'obbligo di iscrizione al SISTRI [come produttore e trasportatore di propri rifiuti] e l'installazione delle black box sui mezzi. Trasporto in conto terzi Il trasporto può essere affidato a ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte all'Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 -5 di cui all'art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 . CATEGORIA Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi Il Geologo ? Responsabile Tecnico cat. e/f CLASSI a)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate b)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate c)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate d)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate e)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate f)quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Il Formulario di Identificazione Rifiuti – F.I.R. Art. 193 D.Lgs 152/06 Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da vidimarsi prima dell'uso. La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di Commercio. Il formulario costituisce il documento di trasporto dei rifiuti. Esso deve essere redatto in n.4 copie: • 1a copia produttore/detentore • 2a copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario) • 3a copia destinatario • 4a copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario) La 4a copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore, dopo il conferimento del rifiuto TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Il Formulario di Identificazione Rifiuti – F.I.R. Produttore o Detentore Destinatario Trasportatore FIR Denominazione e Codice Cer Recupero - Smaltimento Mezzo di Trasporto Conferimento Rifiuto TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Smaltimento Allegato B Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica). D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli). D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali). D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.). D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente). D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione. D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino. D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12. D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) D10 Incenerimento a terra. D11 Incenerimento in mare. (1) D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2) D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Recupero Allegato C Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia(4) R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)(5) R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche(6) R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7) R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Recupero R5 / R10 Il Recupero offre due importanti opportunità: 1) Il risparmio di risorse naturali attraverso l'utilizzo di aggregati riciclati in alternativa ai materiali tradizionali. 2) La riduzione delle quote destinate allo smaltimento in discarica attuando una scelta più sostenibile. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Recupero Allegato 5 D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. n. 186/2006 7.31-bis Tipologia : terre e rocce di scavo [170504]. 7.31-bis.1 Provenienza : attività di scavo. 7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto : materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31-bis.3 Attività di recupero : a)industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Recupero presso impianto ACRI Impianto di recupero rifiuti non pericolosi, autorizzato dalla Provincia Regionale di Palermo, ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs. 152/2006 e sm.i. Responsabile Tecnico: Dott. Geol. Donatella Virga ACRI SRL Sede legale S.S. 118 Km 3+500, 90036 MISILMERI (PALERMO) www.acrisrl.com / [email protected] Tel: [+39) 091.8725448//493 / fax (+39) 091.8726744 / cell (+39) 335.8483643 TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Attività R5 - Formazione di Rilevati e sottofondi stradali Consiste in operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica in impianto di frantumazione previa selezione e separazione delle frazioni indesiderate. MPS / END OF WAST Materie prime secondarie costituite da inerti di natura lapidea a granulometria idonea, ben selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell’allegato 3 del D.M 186/06. Riciclato 0/4 Riciclato 0/20 Riciclato 0/30 TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga Riciclato 0/70 PARTINICO 12.09.2014 Aggregati Riciclati Possibili utilizzi degli aggregati riciclati (Circolare n.5205/05) A1 - Corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile (All.C1) A2 - Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali civili e industriali (All.C2) A3 - Strati di fondazioni delle infrastrutture di trasporto e piazzali civili e industriali (All.C3). A4 - Recuperi ambientali, riempimenti e colmate (All.C4) A5 - Strati accessori aventi funzioni antingelo, anticapillare, drenanti, ecc. (All.C5) A6 - Confezionamento calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo norma UNI8520-2. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Aggregati Riciclati Caratteristiche prestazionali (Circolare n.5205/05) Gli aggregati riciclati per essere utilizzati devono avere caratteristiche prestazionali equiparabili a quelle degli aggregati naturali in conformità all’allegato C della Circ. 5205/05. E’ necessario pertanto eseguire delle prove geotecniche ai sensi della UNIEN 13242/08. Le principali prove eseguite sono: 1. Composizione delle miscele contenenti aggregati di riciclo (UNI EN 13285) 2. Requisiti granulometrici (UNI EN 933 – 1) 3. Equivalente in sabbia (UNI EN 933 – 8) 4. Resistenza alla frammentazione con prova “Los Angeles” (UNI EN 1097 – 2) 5. Indice di forma (UNI EN 933 – 4) 6. Indice di appiattimento (UNI EN 933 – 3) 7. Indice di portanza CBR (CNR UNI 10009) 8. Resistenza al gelo e disgelo (UNI EN 1367-1) TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Aggregati Riciclati Limiti di accettabilità (Circolare n.5205/05) I materiali riciclati per essere utilizzati devono inoltre preventivamente essere compresi in un apposito Repertorio presso il Ministero dell'Ambiente a cui le aziende produttrici devono fare richiesta. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Attività di R5 – Aggregati Riciclati Impone le Amministrazioni pubbliche all'utilizzo per i lavori stradali e ambientali, di materiale proveniente da attività di riciclo per una quota pari ad almeno il 30% del fabbisogno. Diventa indispensabile la caratterizzazione geotecnica degli “aggregati riciclati” ed il ruolo del Geologo nella gestione dell’attività di riciclo. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 Conclusione Il Ruolo del Geologo nella gestione delle Terre e Rocce da scavo • Quantificazione dei rifiuti e gestione delle operazioni di smaltimento/recupero; • Ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell’impresa di trasporti iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; • Consulenze in ambito di gestione rifiuti ai produttori: Registro di carico e scarico / MUD / Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali / Sistri; • Ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico dell’Impianto di Recupero: gestione e caratterizzazione degli inerti riciclati. TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga PARTINICO 12.09.2014 GRAZIE PER L’ATTENZIONE Vi aspettiamo domani per la visita all’impianto ACRI www.acrisrl.com TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga ACRI SRL Sede legale S.S. 118 Km 3+500, 90036 MISILMERI (PALERMO) www.acrisrl.com / [email protected] Tel: [+39) 091.8725448//493 / fax (+39) 091.8726744 / cell (+39) 335.8483643 PARTINICO 12.09.2014