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UN PROBLEMA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI

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UN PROBLEMA AMBIENTALE: LA GESTIONE DEI RIFIUTI
O.R.G.S.
“IL RUOLO DEL GEOLOGO NELLA GESTIONE DELLE
TERRE E ROCCE DA SCAVO”
Partinico
Real Cantina Borbonica
12 Settembre 2014
“Terre e Rocce da Scavo nel regime dei rifiuti
Utilizzo degli Aggregati Riciclati”
Dott. Geol. Donatella Virga
Responsabile Tecnico Impianto di Recupero Rifiuti
Azienda Acri s.r.l.
Sede: SS 118 km 3+500 - 90036 Misilmeri (PA)
Normativa Nazionale
Terre e rocce da scavo
Parte IV, Titolo I, D.Lgs 152/06 e s.m.i
RIFIUTI
Esclusioni dalla parte IV D.lgs 152/06:
•
•
Art. 184 bis Regime Sottoprodotti - D.Lgs 161/2012 - Decreto del Fare convertito in Legge
98/2012.
Art.185 D.Lgs 152/06 e s.m.i.:
1.c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività
di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato;
2.d ) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs 30 maggio 2008, n. 117.
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Definizione di Rifiuto
Ai sensi dell’art. 183 comma 1 lett. a) del D.Lgs 152/06
Si intende per Rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il produttore si disfi o
abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.”
Produttore di rifiuti: il soggetto la cui attività produce rifiuti o chiunque
effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno
modificato la natura o la composizione di detti rifiuti.
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PARTINICO 12.09.2014
Classificazione dei Rifiuti
Art. 7 D.Lgs 152/06
RIFIUTI
In base all’origine
URBANI
Art.184 comma 2
SPECIALI
Art.184 comma 3
In base alla pericolosità
PERICOLOSI
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
NON
PERICOLOSI
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Rifiuti Pericolosi*
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PARTINICO 12.09.2014
All. I Caratteristiche di pericolo
• Caratteristiche di pericolo per le quali è fissato il valore limite:
─ H3A Facilmente infiammabile
─ H3B Infiammabile
─ H4 Irritante
─ H5 Nocivo
─ H6 Tossico
─ H7 Cancerogeno
─ H8 Corrosivo
─ H10 Teratogeno
─ H11 Mutageno
• Caratteristiche di pericolo per le quali non sono ancora stabiliti i limiti:
−H1 Esplosivo
−H2 Comburente
−H9 Infettivo
−H12 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido,
sprigionano un gas tossico o molto tossico
−H13 Sensibilizzanti
−H14 Ecotossico
−H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad
un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate.
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PARTINICO 12.09.2014
Attribuzione del Codice CER
L’Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER)
che identifica i rifiuti con un CODICE DI 6 CIFRE.
“Obbligo del produttore di identificare in maniera corretta il codice relativo ai
propri rifiuti, per le opportune operazioni di smaltimento o recupero”.
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PARTINICO 12.09.2014
All. D Capitoli dell’Elenco
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, silvicoltura, caccia e pesca, trattamento e
preparazione di alimenti
Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
Rifiuti dei processi chimici inorganici
Rifiuti dei processi chimici organici
Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per
stampa
Rifiuti dell'industria fotografica
Rifiuti provenienti da processi termici
Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non
derivino direttamente da trattamento terapeutico)
Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione
dell’acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché
dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata
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PARTINICO 12.09.2014
Attribuzione dei Codice Cer
Esempio Codice CER 17 05 04
PRIMI
DUE NUMERI
SECONDI
DUE NUMERI
17
05
Categoria
Processo
produttivo che
genera il rifiuto
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TERZI
DUE NUMERI
04
Identificano il
singolo rifiuto
PARTINICO 12.09.2014
Attribuzione dei Codice Cer
TERRE E ROCCE DA SCAVO
CODICE CER
17 05 03* terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
17 05 04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
I rifiuti pericolosi sono contrassegnati con un asterisco «*» nell'Allegato D.
I rifiuti non pericolosi sono distinti in quanto "diverso" da quello pericoloso
("voce a specchio").
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PARTINICO 12.09.2014
Adempimenti amministrativi
REGISTRO DI
CARICO E SCARICO
Produttore
SISTRI
MUD
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Trasmissione agli
enti preposti
PARTINICO 12.09.2014
Registro di carico e scarico
Art. 190 D.Lgs 152/06
Articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, d.lgs. n. 205 del 2010
Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:
(comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
•
gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese
produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni industriali, da
lavorazioni artigianali di cui all’art.184 comma 3 lett. c) e d) e di rifiuti speciali non pericolosi da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184;.
•
gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano
operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi
produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa
della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il
successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i
commercianti di rifiuti.
1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico:
(comma così sostituito dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a)
gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2,
lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
b)
le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e
imprese produttori iniziali.
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PARTINICO 12.09.2014
SISTRI
Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI:
•enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
•enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo
professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.
•enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
•nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.
Dal 3 marzo 2014 è stata avviata l’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
•i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
•gli enti e le imprese che trasportano i rifiuti da loro stessi prodotti, iscritti all’Albo
nazionale dei gestori ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 8, d.lgs. n. 152/2006,
nonché i soggetti che effettuano il trasporto dei propri rifiuti, iscritti all’Albo nazionale
dei gestori ambientali in categoria 5;
•i Comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani del territorio della Regione
Campania.
Regime transitorio e sanzioni.
Sino al 31 dicembre 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al
SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Registro di carico e scarico
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Registro di carico e scarico
1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle
caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse
attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono
essere effettuate:
(comma introdotto dall'art. 11, comma 12-bis, legge n. 125 del 2013)
a)
per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione
e dallo scarico;
b)
per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro
dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da
detta attività;
c)
per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni
lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento;
d)
per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio
dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione.
2.
I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o,
nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati
con i formulari di identificazione di cui all’articolo 193, comma 1, relativi al trasporto
dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), trasmessa dall’impianto di
destinazione dei rifiuti stessi, sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima
registrazione.
M.U.D.
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PARTINICO 12.09.2014
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – M.U.D.
Art. 189 D.Lgs 152/06
Comunicazione rifiuti speciali al Catasto dei Rifiuti:
•
•
•
•
•
•
Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto
di rifiuti
Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento
dei rifiuti
Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di
affari annuo superiore a Euro 8.000
Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e
sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione
e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue
e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall'articolo 184
comma 3 lettere c), d) e g))
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PARTINICO 12.09.2014
Gestione Rifiuti
Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i
Scavo
Campionamento
e analisi di laboratorio
Recupero
Deposito
Temporaneo
Raccolta
Trasporto
Smaltimento
Il Geologo?
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PARTINICO 12.09.2014
Scavo
Prima della fase di scavo il geologo deve
quantificare la quantità di terra e roccia da
conferire presso gli impianti autorizzati.
Contattare il laboratorio per le analisi (test
di cessione) e programmare le successive
attività di smaltimento e/o recupero.
Dopo lo scavo assicurarsi che il deposito
temporaneo allestito sia a norma.
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PARTINICO 12.09.2014
Deposito Temporaneo
Art. 183 D.Lgs 152/06
bb)"deposito temporaneo":
il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli
stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
1.i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e
successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che
regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti
conformemente al suddetto regolamento;
2.i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento
secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30
metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
3.il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme
che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
4.devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle
sostanze pericolose;
5.per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono
fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.
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PARTINICO 12.09.2014
Il Trasporto
Trasporto in conto proprio
Il trasporto di propri rifiuti pericolosi può essere effettuato con mezzi nella piena
disponibilità dell'impresa o ente, previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali secondo la
procedura semplificata di cui all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 solo se:
• il quantitativo di rifiuti trasportati non è superiore ai 30 kg o litri al giorno;
• tale attività comporta l'obbligo di iscrizione al SISTRI [come produttore e
trasportatore di propri rifiuti] e l'installazione delle black box sui mezzi.
Trasporto in conto terzi
Il trasporto può essere affidato a ditte autorizzate al trasporto in conto terzi iscritte
all'Albo Gestori Ambientali alle categorie 4 -5 di cui all'art. 212, comma 5, del
D.Lgs. 152/2006 .
CATEGORIA
Categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non
pericolosi
Categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi
Il Geologo ?
Responsabile Tecnico cat. e/f
CLASSI
a)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
a 200.000 tonnellate
b)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate
c)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate
d)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate
e)quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale
a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate
f)quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000
tonnellate
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PARTINICO 12.09.2014
Il Formulario di Identificazione Rifiuti – F.I.R.
Art. 193 D.Lgs 152/06
Con il D.M. 145/98 è stato definito un modello uniforme di formulario da vidimarsi prima
dell'uso.
La vidimazione deve essere effettuata gratuitamente dalle Camere di Commercio.
Il formulario costituisce il documento di trasporto dei rifiuti.
Esso deve essere redatto in n.4 copie:
•
1a copia produttore/detentore
•
2a copia trasportatore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)
•
3a copia destinatario
•
4a copia produttore/detentore (controfirmata e datata in arrivo dal destinatario)
La 4a copia deve essere trasmessa al produttore/detentore dal trasportatore, dopo il
conferimento del rifiuto
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PARTINICO 12.09.2014
Il Formulario di Identificazione Rifiuti – F.I.R.
Produttore o Detentore
Destinatario
Trasportatore
FIR
Denominazione e Codice Cer
Recupero - Smaltimento
Mezzo di Trasporto
Conferimento Rifiuto
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Smaltimento
Allegato B
Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i
D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).
D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie
geologiche naturali).
D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati,
ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente).
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione.
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei
punti da D1 a D12.
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia
origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti
da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra.
D11 Incenerimento in mare. (1)
D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.(2)
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Recupero
Allegato C
Parte IV D.Lgs 152/06 e s.m.i
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia(4)
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le
operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)(5)
R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche(6)
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11(7)
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti
da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti).
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Recupero R5 / R10
Il Recupero offre due importanti opportunità:
1) Il risparmio di risorse naturali attraverso l'utilizzo di aggregati riciclati in
alternativa ai materiali tradizionali.
2) La riduzione delle quote destinate allo smaltimento in discarica attuando
una scelta più sostenibile.
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Recupero
Allegato 5 D.M. 5 febbraio 1998 così come modificato dal D.M. n. 186/2006
7.31-bis Tipologia : terre e rocce di scavo [170504].
7.31-bis.1 Provenienza : attività di scavo.
7.31-bis.2 Caratteristiche del rifiuto : materiale inerte vario costituito da terra con presenza
di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31-bis.3 Attività di recupero :
a)industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di
cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero e' subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in
allegato 3 al presente decreto) [R5].
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Recupero presso impianto ACRI
Impianto di recupero rifiuti non pericolosi,
autorizzato dalla Provincia Regionale di Palermo,
ai sensi degli artt. 214 e 216 D. Lgs. 152/2006 e sm.i.
Responsabile Tecnico: Dott. Geol. Donatella Virga
ACRI SRL
Sede legale S.S. 118 Km 3+500, 90036 MISILMERI (PALERMO)
www.acrisrl.com / [email protected]
Tel: [+39) 091.8725448//493 / fax (+39) 091.8726744 / cell (+39) 335.8483643
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Attività R5 - Formazione di Rilevati e sottofondi stradali
Consiste in operazioni di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica in impianto di
frantumazione previa selezione e separazione delle frazioni indesiderate.
MPS / END OF WAST
Materie prime secondarie costituite da inerti di natura lapidea a granulometria idonea,
ben selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto
nell’allegato 3 del D.M 186/06.
Riciclato 0/4
Riciclato 0/20
Riciclato 0/30
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
Riciclato 0/70
PARTINICO 12.09.2014
Aggregati Riciclati
Possibili utilizzi degli aggregati riciclati (Circolare n.5205/05)
A1 - Corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile (All.C1)
A2 - Sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, piazzali civili e industriali (All.C2)
A3 - Strati di fondazioni delle infrastrutture di trasporto e piazzali civili e industriali
(All.C3).
A4 - Recuperi ambientali, riempimenti e colmate (All.C4)
A5 - Strati accessori aventi funzioni antingelo, anticapillare, drenanti, ecc. (All.C5)
A6 - Confezionamento calcestruzzi con classe di resistenza Rck 15 Mpa, secondo
norma UNI8520-2.
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Aggregati Riciclati
Caratteristiche prestazionali (Circolare n.5205/05)
Gli aggregati riciclati per essere utilizzati devono avere caratteristiche prestazionali
equiparabili a quelle degli aggregati naturali in conformità all’allegato C della Circ. 5205/05.
E’ necessario pertanto eseguire delle prove geotecniche ai sensi della UNIEN 13242/08.
Le principali prove eseguite sono:
1. Composizione delle miscele contenenti aggregati di riciclo (UNI EN 13285)
2. Requisiti granulometrici (UNI EN 933 – 1)
3. Equivalente in sabbia (UNI EN 933 – 8)
4. Resistenza alla frammentazione con prova “Los Angeles” (UNI EN 1097 – 2)
5. Indice di forma (UNI EN 933 – 4)
6. Indice di appiattimento (UNI EN 933 – 3)
7. Indice di portanza CBR (CNR UNI 10009)
8. Resistenza al gelo e disgelo (UNI EN 1367-1)
TERRE E ROCCE DA SCAVO NEL REGIME DEI RIFIUTI – Dott. Geol. Donatella Virga
PARTINICO 12.09.2014
Aggregati Riciclati
Limiti di accettabilità (Circolare n.5205/05)
I materiali riciclati per essere utilizzati devono inoltre preventivamente essere compresi in un apposito
Repertorio presso il Ministero dell'Ambiente a cui le aziende produttrici devono fare richiesta.
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PARTINICO 12.09.2014
Attività di R5 – Aggregati Riciclati
Impone le Amministrazioni pubbliche all'utilizzo per i lavori stradali e
ambientali, di materiale proveniente da attività di riciclo per una quota
pari ad almeno il 30% del fabbisogno.
Diventa indispensabile la caratterizzazione geotecnica degli “aggregati
riciclati” ed il ruolo del Geologo nella gestione dell’attività di riciclo.
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PARTINICO 12.09.2014
Conclusione
Il Ruolo del Geologo
nella gestione delle Terre e Rocce da scavo
•
Quantificazione dei rifiuti e gestione delle operazioni di smaltimento/recupero;
•
Ricoprire il ruolo di responsabile tecnico dell’impresa di trasporti iscritta all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali;
•
Consulenze in ambito di gestione rifiuti ai produttori: Registro di carico e scarico /
MUD / Iscrizione all’Albo Gestori Ambientali / Sistri;
•
Ricoprire il ruolo di Responsabile Tecnico dell’Impianto di Recupero: gestione e
caratterizzazione degli inerti riciclati.
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PARTINICO 12.09.2014
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Vi aspettiamo domani per la visita all’impianto ACRI
www.acrisrl.com
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ACRI SRL
Sede legale S.S. 118 Km 3+500, 90036 MISILMERI (PALERMO)
www.acrisrl.com / [email protected]
Tel: [+39) 091.8725448//493 / fax (+39) 091.8726744 / cell (+39) 335.8483643
PARTINICO 12.09.2014
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