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Le nuova classificazione dei rifiuti industriali
Le nuova classificazione dei rifiuti industriali 6 Marzo 2015 CONFINDUSTRIA RAVENNA Servizio QSAE • Il primo step della corretta gestione dei rifiuti concerne la loro esatta classificazione. • Infatti, la gestione illecita dei rifiuti avviene, in primo luogo, operandone artatamente una errata classificazione e, quindi, codifica. • in quanto, a seconda della categoria in cui sono classificati, i rifiuti potranno essere gestiti da determinati impianti di trattamento ed a determinati costi. • Appare chiaro, pertanto, quanto sia cruciale il momento della classificazione del rifiuto. • Tale obbligo, incombe sul produttore del rifiuto in quanto questo è l’unico soggetto che conosce sia la natura che l’origine del rifiuto. • In pratica, tuttavia, tale onere viene spesso indebitamente delegato ad altri, quale il trasportatore che prende in carico i rifiuti, oppure il gestore dell’impianto di destinazione dei rifiuti. • Tale delega in fatto, oltre ad essere contra legem, non esime il produttore dalla responsabilità della gestione del rifiuto (gestione comprensiva di classificazione); ne consegue il concorso nella responsabilità nel caso di effettuazione di reati. • La classificazione dei rifiuti è indispensabile e fondamentale in quanto si ripercuote su tutte le fasi successive di gestione rifiuti che vanno dall’archiviazione dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico e formulari) al controllo del deposito, del trasporto e dello smaltimento. • la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende in primo luogo dal come sono individuati e descritti nell’elenco di cui all’Allegato D: l’attribuzione del codice è anche presupposto e condizione per la classificazione. • L’assegnazione del codice CER ad un rifiuto rispetta una procedura precisa che deve essere sempre applicata con molta attenzione, rispettando la sequenza operativa prevista e individuata dal D. lgs. 152/2006. • Un’errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare un conseguente errore di classificazione. Non sempre la ricerca del codice appropriato è un’operazione agevole. • La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è direttamente sanzionata, nemmeno nei casi in cui da tale errore consegua anche un’errata classificazione. • L’errata codifica, però, può automaticamente condurre alla commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono previste delle sanzioni. Stato dell’arte della normativa europea e nazionale in materia di classificazione rifiuti • Legge 116/2014 normativa italiana • Decisione 2014/955 UE • Regolamento UE 1357/2014 norme europee La normativa attualmente vigente in Italia Il codice ambientale (Dlgs 152/2006 s.m.i.) Art. 184 – classificazione dei rifiuti Le modifiche all’allegato D Le modifiche all’allegato D Le modifiche all’allegato D In Sostanza sono 3 i punti chiave: • Viene confermata come prima cosa, la totale responsabilità della classificazione /caratterizzazione dei rifiuti, a carico esclusivo del Produttore. (era già prevista anche prima, ma non era dichiarato così esplicitamente). • Viene indicato in modo univoco il processo da utilizzare per l’attribuzione del codice cer. • Viene messa in evidenza l’obbligatorietà della classificazione del rifiuto prima di essere allontanato dal luogo di produzione. Art. 13 comma 5 legge 116/2014 X i Codici CER «A SPECCHIO» … altrimenti … Commenti e criticità • Rigidità applicativa della disposizione normativa da parte dei laboratori analitici con conseguente applicazione del principio di precauzione (prendendo in riferimento i composti peggiori) e classificazione del rifiuto come pericoloso. Tale principio potrebbe per assurdo portare ad una riclassificazione anche dei rifiuti già classificati come pericolosi. • Possibili ricadute rilevanti in termini operativi e di continuità per il conseguente smaltimento di quantità significative di rifiuti speciali sul territorio nazionale. • Difficoltà di applicare coerentemente la nuova norma, in quanto per alcune categorie (H1, H2, H9, H12, H13 e H15) non sono previste le soglie di attribuzione. • Discrepanza con la normativa europea. I nuovi criteri non sono contemplati in alcun provvedimento comunitario. Pertanto si potrebbe presentare il caso in cui un rifiuto potrebbe risultare non pericolosi ai sensi della dec. 2000/532 e pericoloso a seguito dell’applicazione delle nuove disposizioni normative. criticità • Riclassificazione dei rifiuti con codice specchio? • Revisione delle omologhe e dei contratti con i gestori degli impianti? • Aumento dei costi per il trasporto (a seguito di classificazione ADR) e lo smaltimento? esempi di codici specchio categoria cer descrizione CODICE 17 170107 – 170106* Miscuglio cemento, mattoni, ceramica 170302 – 170301* Miscele bituminose 170411 – 170410* Cavi 170504 – 170503* Terre e rocce 170604 – 170603*- 170601* Materiali isolanti 170904 – 170901*-170902*170903* Rifiuti misti attività di costruzione e demolizione esempi di codici specchio categoria cer descrizione CODICE 16 160214 – 160213*-160209* Apparecchiature fuori uso 160216-160215* Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso categoria cer descrizione CODICE 15 150203-150202* Assorbenti, stracci, materiali filtranti … sanzioni SE CONSIDERIAMO: fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente), • L’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con: • Sanzione amministrativa pecuniaria da 1600€ a 9300€ • Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni (codice penale art. 483). Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico , fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità , è punito con la reclusione fino a due anni. • Il D.Lgs 231 con: Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 (la massima non la si calcola nemmeno perché comunque è sufficiente per determinare il fallimento di buona parte delle aziende). sanzioni Se è stata sbagliata la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, si potrebbe aver affidato il rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati. Quindi… Si potrebbe configurare anche il reato di Gestione illecita di rifiuti. L’art 256, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni e sanz. amministrativa fino a 26.000 € Il D.Lgs 231 con Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (cioè da € 38.700 a € 387.250,00). Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i costi potrebbero essere veramente incalcolabili. Le novità dall’Europa I nuovi provvedimenti Entrata in vigore Perché queste novità? Il regolamento CLP Il regolamento CLP Cosa cambierà dal 1° giugno – le principali novità introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE • Vengono ridenominate le caratteristiche di pericolo sostituendo l’attuale sigla H con HP (Hazardous Property) per evitare possibili confusioni con i nuovi codici delle indicazioni di pericolo del CLP. • Quasi tutte le definizioni delle caratteristiche di pericolo subiscono variazioni più o meno rilevanti per garantire un allineamento con le nuove definizioni contenute nel CLP (per. Es. H5 e H6, H12 e H15, H4) • Abrogazione dell’allegato III della direttiva 98/2008/CE, relativo alle caratteristiche di pericolo. Attualmente vigente nel nostro ordinamento con l’allegato I della parte IV del DLgs 152/2006. Cosa cambierà dal 1° giugno – le principali novità introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE • Sono riportati, distinti per ciascuna HP, i nuovi limiti concentrazione ed i criteri per l’attribuzione della relativa classe di pericolo. • Cambiano i metodi di prova: si devo utilizzare i metodi di prova descritti nel Reg. 440/2008 • Sparisce la differenza tra «facilmente infiammabile infiammabile», che vengono accorpati nella caratteristica HP3. ed • Il punto di infiammabilità dell’HP3 passa da 60°C a 55°C (sono quindi infiammabili, per es. il liquidi con punto di infiammabilità < 60°C). Considerazioni e criticità • Alcune caratteristiche di pericolo prevedono limiti più alti; le sommatorie si modificano; sono introdotti valori soglia sotto i quali la sostanza non entra nella sommatoria -> possibile declassamento del rifiuto. • Adeguamenti delle autorizzazioni e delle procedure di gestione Sull’H14 Sulla caratteristica «ECOTOSSICO» Sulla caratteristica «ECOTOSSICO» • A livello nazionale c’è da chiedersi che sorte avranno la Legge 28/2012 e la Legge 116/2014. emergono diversi profili di incompatibilità con le nuove disposizioni europee Cosa cambierà dal 1° giugno – le principali novità introdotte dal Decisione 955/2014/UE • Sostituzione dell’allegato alla decisione 2000/532/CE (elenco europeo dei rifiuti) con quello riportato nella nuova decisione. • Abrogazione dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE, recepito in Italia nell’introduzione (punto3.4) dell’Allegato D della parte IV del DLgs 152/2006. i cui vengono riportati il valori limite di concentrazione per l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo da H3 a H8, H10 e H11. contatti Confindustria Ravenna Servizio QSAE • Davide Ceccato mail: [email protected] tel. 0544 210419 • Monica Gigli mail: [email protected] tel. 0544 210426