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Le nuova classificazione dei rifiuti industriali

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Le nuova classificazione dei rifiuti industriali
Le nuova classificazione dei
rifiuti industriali
6 Marzo 2015
CONFINDUSTRIA RAVENNA
Servizio QSAE
• Il primo step della corretta gestione dei rifiuti concerne la
loro esatta classificazione.
• Infatti, la gestione illecita dei rifiuti avviene, in primo luogo,
operandone artatamente una errata classificazione e,
quindi, codifica.
• in quanto, a seconda della categoria in cui sono classificati, i
rifiuti potranno essere gestiti da determinati impianti di
trattamento ed a determinati costi.
• Appare chiaro, pertanto, quanto sia cruciale il momento
della classificazione del rifiuto.
• Tale obbligo, incombe sul produttore del rifiuto in quanto
questo è l’unico soggetto che conosce sia la natura che
l’origine del rifiuto.
• In pratica, tuttavia, tale onere viene spesso indebitamente
delegato ad altri, quale il trasportatore che prende in carico i
rifiuti, oppure il gestore dell’impianto di destinazione dei
rifiuti.
• Tale delega in fatto, oltre ad essere contra legem, non esime il
produttore dalla responsabilità della gestione del rifiuto
(gestione comprensiva di classificazione); ne consegue il
concorso nella responsabilità nel caso di effettuazione di reati.
• La classificazione dei rifiuti è indispensabile e fondamentale in quanto si
ripercuote su tutte le fasi successive di gestione rifiuti che vanno
dall’archiviazione dei documenti amministrativi (registri di carico/scarico
e formulari) al controllo del deposito, del trasporto e dello smaltimento.
• la classificazione dei rifiuti come pericolosi o meno dipende in primo
luogo dal come sono individuati e descritti nell’elenco di cui all’Allegato D:
l’attribuzione del codice è anche presupposto e condizione per la
classificazione.
• L’assegnazione del codice CER ad un rifiuto rispetta una procedura
precisa che deve essere sempre applicata con molta attenzione,
rispettando la sequenza operativa prevista e individuata dal D. lgs.
152/2006.
• Un’errata attribuzione del codice, pertanto, può determinare
un conseguente errore di classificazione. Non sempre la
ricerca del codice appropriato è un’operazione agevole.
• La non corretta attribuzione del codice CER di per sé non è
direttamente sanzionata, nemmeno nei casi in cui da tale
errore consegua anche un’errata classificazione.
• L’errata codifica, però, può automaticamente condurre alla
commissione di altre violazioni per le quali, invece, sono
previste delle sanzioni.
Stato dell’arte della normativa europea e
nazionale in materia di classificazione rifiuti
• Legge 116/2014
normativa italiana
• Decisione 2014/955 UE
• Regolamento UE 1357/2014
norme europee
La normativa attualmente
vigente in Italia
Il codice ambientale (Dlgs 152/2006 s.m.i.)
Art. 184 – classificazione dei rifiuti
Le modifiche all’allegato D
Le modifiche all’allegato D
Le modifiche all’allegato D
In Sostanza sono 3 i punti chiave:
• Viene confermata come prima cosa, la totale responsabilità
della classificazione /caratterizzazione dei rifiuti, a carico
esclusivo del Produttore. (era già prevista anche prima, ma
non era dichiarato così esplicitamente).
• Viene indicato in modo univoco il processo da utilizzare per
l’attribuzione del codice cer.
• Viene messa in evidenza l’obbligatorietà della
classificazione del rifiuto prima di essere allontanato dal
luogo di produzione.
Art. 13 comma 5 legge 116/2014
X i Codici CER «A SPECCHIO»
… altrimenti …
Commenti e criticità
• Rigidità applicativa della disposizione normativa da parte dei laboratori
analitici con conseguente applicazione del principio di precauzione
(prendendo in riferimento i composti peggiori) e classificazione del rifiuto
come pericoloso. Tale principio potrebbe per assurdo portare ad una
riclassificazione anche dei rifiuti già classificati come pericolosi.
• Possibili ricadute rilevanti in termini operativi e di continuità per il
conseguente smaltimento di quantità significative di rifiuti speciali sul
territorio nazionale.
• Difficoltà di applicare coerentemente la nuova norma, in quanto per
alcune categorie (H1, H2, H9, H12, H13 e H15) non sono previste le soglie
di attribuzione.
• Discrepanza con la normativa europea. I nuovi criteri non sono
contemplati in alcun provvedimento comunitario. Pertanto si potrebbe
presentare il caso in cui un rifiuto potrebbe risultare non pericolosi ai sensi
della dec. 2000/532 e pericoloso a seguito dell’applicazione delle nuove
disposizioni normative.
criticità
• Riclassificazione dei rifiuti con codice specchio?
• Revisione delle omologhe e dei contratti con i gestori degli
impianti?
• Aumento dei costi per il trasporto (a seguito di classificazione
ADR) e lo smaltimento?
esempi di codici specchio
categoria
cer
descrizione
CODICE 17
170107 – 170106*
Miscuglio cemento, mattoni, ceramica
170302 – 170301*
Miscele bituminose
170411 – 170410*
Cavi
170504 – 170503*
Terre e rocce
170604 – 170603*- 170601*
Materiali isolanti
170904 – 170901*-170902*170903*
Rifiuti misti attività di costruzione e
demolizione
esempi di codici specchio
categoria
cer
descrizione
CODICE 16
160214 – 160213*-160209*
Apparecchiature fuori uso
160216-160215*
Componenti rimossi da
apparecchiature fuori uso
categoria
cer
descrizione
CODICE 15
150203-150202*
Assorbenti, stracci, materiali filtranti …
sanzioni
SE CONSIDERIAMO:
fornitura di false indicazioni sulla natura, composizione e caratteristiche chimicofisiche dei rifiuti o uso di un certificato falso (o inesistente),
• L’art. 258 c.4 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con:
• Sanzione amministrativa pecuniaria da 1600€ a
9300€
• Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni (codice
penale art. 483).
Chiunque attesta falsamente
al pubblico ufficiale, in un
atto pubblico , fatti dei quali
l'atto è destinato a provare la
verità , è punito con la
reclusione fino a due anni.
• Il D.Lgs 231 con:
Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote. (Il valore di una quota è a
discrezione del giudice e può andare da un minimo di € 258,00 ad un massimo
di € 1.549,00). Quindi la sanzione minima è di € 38.700,00 (la massima non la
si calcola nemmeno perché comunque è sufficiente per determinare il
fallimento di buona parte delle aziende).
sanzioni
Se è stata sbagliata la classificazione/caratterizzazione del rifiuto, si potrebbe
aver affidato il rifiuto a Trasportatori e/o Smaltitori non autorizzati. Quindi…
Si potrebbe configurare anche il reato di Gestione illecita di rifiuti.
L’art 256, c.1 del D.Lgs 152/2006 lo punisce con
Sanzione Penale dell’arresto fino a 2 anni e sanz. amministrativa fino
a 26.000 €
Il D.Lgs 231 con
Sanzione pecuniaria che va da 150 a 250 quote.
(cioè da € 38.700 a € 387.250,00).
Sempre che non si sia incorso anche nel reato di inquinamento
ambientale, per smaltimento in sito non appropriato, e in questo caso i
costi potrebbero essere veramente incalcolabili.
Le novità dall’Europa
I nuovi provvedimenti
Entrata in vigore
Perché queste novità?
Il regolamento CLP
Il regolamento CLP
Cosa cambierà dal 1° giugno – le principali novità
introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE
• Vengono ridenominate le caratteristiche di pericolo sostituendo
l’attuale sigla H con HP (Hazardous Property) per evitare possibili
confusioni con i nuovi codici delle indicazioni di pericolo del CLP.
• Quasi tutte le definizioni delle caratteristiche di pericolo subiscono
variazioni più o meno rilevanti per garantire un allineamento con le
nuove definizioni contenute nel CLP (per. Es. H5 e H6, H12 e H15,
H4)
• Abrogazione dell’allegato III della direttiva 98/2008/CE, relativo alle
caratteristiche di pericolo. Attualmente vigente nel nostro
ordinamento con l’allegato I della parte IV del DLgs 152/2006.
Cosa cambierà dal 1° giugno – le principali novità
introdotte dal Regolamento 1357/2014/UE
• Sono riportati, distinti per ciascuna HP, i nuovi limiti concentrazione
ed i criteri per l’attribuzione della relativa classe di pericolo.
• Cambiano i metodi di prova: si devo utilizzare i metodi di prova
descritti nel Reg. 440/2008
• Sparisce la differenza tra «facilmente infiammabile
infiammabile», che vengono accorpati nella caratteristica HP3.
ed
• Il punto di infiammabilità dell’HP3 passa da 60°C a 55°C (sono
quindi infiammabili, per es. il liquidi con punto di infiammabilità <
60°C).
Considerazioni e criticità
• Alcune caratteristiche di pericolo prevedono limiti più alti; le
sommatorie si modificano; sono introdotti valori soglia sotto i
quali la sostanza non entra nella sommatoria -> possibile
declassamento del rifiuto.
• Adeguamenti delle autorizzazioni e delle procedure di
gestione
Sull’H14
Sulla caratteristica «ECOTOSSICO»
Sulla caratteristica «ECOTOSSICO»
• A livello nazionale c’è da chiedersi che sorte
avranno la Legge 28/2012 e la Legge
116/2014. emergono diversi profili di
incompatibilità con le nuove disposizioni
europee
Cosa cambierà dal 1° giugno – le principali novità
introdotte dal Decisione 955/2014/UE
• Sostituzione dell’allegato alla decisione 2000/532/CE (elenco
europeo dei rifiuti) con quello riportato nella nuova decisione.
• Abrogazione dell’art. 2 della decisione 2000/532/CE, recepito
in Italia nell’introduzione (punto3.4) dell’Allegato D della parte
IV del DLgs 152/2006. i cui vengono riportati il valori limite di
concentrazione per l’attribuzione delle caratteristiche di
pericolo da H3 a H8, H10 e H11.
contatti
Confindustria Ravenna
Servizio QSAE
• Davide Ceccato
mail: [email protected]
tel. 0544 210419
• Monica Gigli
mail: [email protected]
tel. 0544 210426
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