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GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI

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GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI
GESTIONE RIFIUTI:
REGISTRI, FORMULARI E SISTRI
MODULO C
CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI
E ADDETTI SPP EX D.LGS. 195/03
LANCENIGO (TV), 9 DICEMBRE 2014
Inquadramento normativo in materia di gestione dei rifiuti
La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dalla parte IV (artt. 177-266) del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.
e i. (recepimento del c.d. «Decreto Ronchi» del 1997)
Tale disciplina è ispirata ai principi di:
Precauzione
Prevenzione
Proporzionalità
Responsabilizzazione
Cooperazione
La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente
gerarchia:
prevenzione;
preparazione per il riutilizzo;
riciclaggio;
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
smaltimento.
di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano
rifiuti.
2 divieti alla base della normativa in tema di rifiuti:
1. Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul/nel suolo e/o nelle acque superficiali e
sotterranee (art. 192);
2. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e/o categorie diverse di rifiuti
pericolosi tra loro (art. 187).
Soggetti obbligati vs adempimenti ambientali (rifiuti)
FIR
Registro C/S
• Produttori di rifiuti
• Trasportatori
MUD
• Recuperatori/smaltitori
• Rottamatori/Frantumatori/Demolitori
SISTRI
• Consorzi
• Intermediari
Albo Gestori
Ambientali
Responsabilità della gestione dei rifiuti
(Art. 188) Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento,
oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le
operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti,
in conformità agli articoli 177 e 179.
produttore iniziale o altro detentore
non iscritto a SISTRI
conserva la responsabilità per l’intera catena di
trattamento
produttore iniziale o altro detentore
iscritto a SISTRI
la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è
limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita
da SISTRI
soggetti non iscritti a SISTRI che, ai
sensi dell’ art. 212, c. 8, raccolgono e
trasportano i propri rifiuti non
pericolosi
è esclusa:
a) in caso convenzione per il conferimento di rifiuti
al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle
attività di recupero o di smaltimento, a condizione
che il produttore sia in possesso del formulario
controfirmato e datato in arrivo dal destinatario
entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore
Sanzioni – Registri, FIR, MUD, SISTRI
• art. 258 commi 1, 2 e 3
del D.Lgs. n. 152/2006 e
successive modificazioni
• art. 258 comma 5 del
D.Lgs. n. 152/2006 e
successive modificazioni
• art. 258 commi 5-bis e
5-ter del D.Lgs. n.
152/2006 e successive
modificazioni
• art. 258 comma 4 del
D.Lgs. n. 152/2006 e
successive modificazioni
REGISTRI
C/S
FIR
MUD
SISTRI
•
Fino al 31 dicembre
2014 le sanzioni di cui agli
artt. 260-bis e 260-ter del
D.Lgs. n. 152/2006 e
successive modificazioni,
non si applicano.
Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni
RIFIUTO: «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia
l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 183)
classificazione secondo l'origine
rifiuti urbani
rifiuti speciali
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per
qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree
cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b), c) ed e).
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i
rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto
disposto dall'articolo 184-bis;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i
fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e
dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni
classificazione secondo le caratteristiche di pericolosità
rifiuti pericolosi
Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I.
L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D (Codici CER) include i rifiuti pericolosi e
tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei
valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per
quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi.
rifiuti non pericolosi
Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione
della Commissione 2000/532/CE del 3
maggio 2000.
L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo
«tossico»
«molto tossico»
«nocivo»,
è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della
«corrosivo»
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e
«irritante»
successive modifiche e integrazioni, (classificazione,
«cancerogeno»
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose)
«tossico per la riproduzione»
«mutageno»
«ecotossico»
Rifiuti – Caratteristiche di pericolo (Allegato I)
H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e
agli attriti più del dinitrobenzene;
H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano
una forte reazione esotermica;
H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a
contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a
bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a
contatto con l'aria a pressione normale, o
che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose;
H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o
pari a 55 °C;
H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le
mucose può provocare una reazione infiammatoria;
H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute di gravità limitata;
H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte;
Rifiuti – Caratteristiche di pericolo (Allegato I)
H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il
cancro o aumentarne l’incidenza;
H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione
distruttiva;
H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come
cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi;
H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza;
H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza;
H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico;
H13 «Sensibilizzanti» : sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una
reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti
nefasti caratteristici;
H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti
ambientali.
H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un
prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.
Rifiuti – Operazioni di Recupero
Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile,
sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione
o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
Operazione di recupero
R1
Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
R2
Rigenerazione/recupero di solventi
R3
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di
compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4
Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6
Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7
Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento
R8
Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9
Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10
Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R11
Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12
Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13
Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il
deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Rifiuti – Operazioni di Smaltimento
Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza
secondaria il recupero di sostanze o di energia.
Operazione di smaltimento
D1
Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica)
D2
Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli)
D3
Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4
Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc…)
D5
Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
dall’ambiente).
D6
Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D7
Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8
Trattamento biologico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti
elencati da D1 a D12
D9
Trattamento fisico-chimico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da
D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc…)
D10
Incenerimento a terra
D11
Incenerimento in mare (Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali)
D12
Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).
D13
Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12. [In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le
operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, inclusi: pretrattamento, cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione,
essiccazione, triturazione, condizionamento o separazione prima di una delle operazioni da D1 a D12]
D14
Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.
D15
Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono
prodotti).
Rifiuti – Elenco dei rifiuti CER (Allegato D)
I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a 6 cifre per ogni singolo
rifiuto e i corrispondenti codici a 4 e a 2 cifre per i rispettivi capitoli.
20 capitoli (o classi) dell’elenco
107 fonti che generano il rifiuto
(sottoclassi o sottocapitoli)
839 codici rifiuto
Sì
Rifiuto da catalogare
Appartiene ad una delle
famiglie dei capitoli da 01 a
12 o da 17 a 20?
Sì
È possibile attribuirgli un
codice (ad esclusione dei
codici
99?
Sì
Sì
CODICE
No
No
Appartiene ad una delle
famiglie dei capitoli 13, 14 e
15?
È possibile attribuirgli un
codice appropriato?
Sì
No
No
È possibile attribuirgli un
codice appropriato del
capitolo 16?
Prendere in considerazione il codice
99 preceduto dalle cifre del capitolo
che corrisponde all'attività identificata
No
Rifiuti – Elenco dei rifiuti CER (Allegato D)
La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando il competente codice CER, ai sensi
della decisione 2000/532/CE.
La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.
codice CER pericoloso «assoluto»
è pericoloso senza alcuna ulteriore
specificazione. Le proprietà di
pericolo, definite da H1 ad H15,
possedute dal rifiuto, devono
essere determinate al fine di
procedere alla sua gestione.
codice CER non pericoloso «assoluto»
è non pericoloso senza ulteriore
specificazione.
con codici CER speculari, uno
pericoloso ed uno non pericoloso
per stabilire se il rifiuto è
pericoloso/non pericoloso debbono
essere determinate le proprietà di
pericolo che esso possiede.
REGISTRO DI CARICO
SCARICO RIFIUTI
Art. 190 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.
DM n. 148/1998
Registri di carico scarico rifiuti: soggetti obbligati
1.
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
2.
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi i rifiuti da
lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali;
3.
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da
potabilizzazione e altri trattamenti delle acque (attività di recupero e
smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri
trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi)
4.
detentori di rifiuti (enti e imprese) che raccolgono e trasportano rifiuti o che
effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento,
recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori
5.
in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti
speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale
o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (SISTRI)
6.
intermediari e commercianti di rifiuti
Registri di carico scarico rifiuti: soggetti esclusi
enti e imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dalla
data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema;
attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non
pericolosi effettuate da enti e imprese produttori iniziali.
Registri C/S rifiuti: modelli e modalità
Il registro di carico e scarico e composto da fogli numerati e
vidimati Dalla Camera di Commercio e deve essere
compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C Descrizione tecnica al DM n. 148/98
I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti
informatici devono utilizzare carta a modulo continuo.
I produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del
registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili:
a) registri IVA di acquisto e vendite;
b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
a condizione che…
Registri C/S rifiuti: modelli e modalità
a condizione che…
siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario, le annotazioni rispettino le
cadenze stabilite, soddisfino le modalità indicate nell'allegato C del DM e contengano i
seguenti elementi:
data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della
registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato;
caratteristiche del rifiuto;
quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita locale o presi in carico;
eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad
operazioni di recupero o di smaltimento;
eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale.
Registri C/S rifiuti: modelli e modalità
Le imprese che:
PRODUCONO
RECUPERANO
SMALTISCONO
TRASPORTANO RIFIUTI
EFFETTUANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE/
COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI
devono tenere il registro di cui all’Allegato A.
Registri C/S rifiuti: modello A
Attenzione! Alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ": indicare la
categoria di attività e la descrizione generale del tipo di
trattamento effettuato sul rifiuto: separazione,
trattamento chimico-fisico, trattamento biologico,
inertizzazione, ecc...;
Alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": i numeri e le
lettere riportati in corrispondenza delle possibili
caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di
annotazione di un'operazione di C/S sul registro per
individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui
l'annotazione si riferisce.
(solo per le imprese che effettuano operazioni
di recupero o di smaltimento)
Registri C/S rifiuti: modello A
Scarico
Carico
del ..............
n. ................
Formulario
n. ................
del ..............
Rif. operaz. di
carico
n. ....………
Nelle operazioni
di S è possibile
fare riferimento
alla Σ di più
carichi
Il numero
progressivo C/S
fa riferimento
all’anno solare di
riferimento
Caratteristiche del
rifiuto:
a) CER ......................
b) Descrizione ...........
c) Stato fisico ............
d) Classi di pericolosità
...................................
e) Rifiuto dest. a
( ) smaltimento
( ) recupero
Quantità:
Kg
................
Litri
................
Metri cubi
................
Stato fisico del rifiuto: 1.
Solitamente
Solido pulverulento; 2. Solido si tratta del
non pulverulento; 3. Fangoso p. stimato
palabile; 4. Liquido
Le classi di pericolosità vanno
indicate solo nel caso di rifiuti
pericolosi
Il codice di attività relativo alla
destinazione del rifiuto va
indicato solo per le
registrazioni di S
Luogo di produzione e attività
di provenienza del rifiuto:
..............................................
----------------------------------Intermediario/Comm.
Denominazione ....................
Sede .....................................
C.F.: .....................................
Iscrizione Albo N. ...............
Il luogo di produzione e l'attività di
provenienza dei rifiuti (vano indicati
solo dai soggetti che effettuano attività
di manutenzione a reti diffuse sul
territorio e tengono i registri presso
Unità centralizzate o di coordinamento
A
n
n
o
t
a
z
i
o
n
i
Registri C/S rifiuti: modello A
Scarico
Carico
del ..............
n. ................
Formulario
n. ................
del ..............
Rif. operaz. di
carico
n. ....………
Caratteristiche del
rifiuto:
a) CER ......................
b) Descrizione ...........
c) Stato fisico ............
d) Classi di pericolosità
...................................
e) Rifiuto dest. a
( ) smaltimento
( ) recupero
Quantità:
Kg
................
Litri
................
Metri cubi
................
Luogo di produzione e attività
di provenienza del rifiuto:
..............................................
----------------------------------Intermediario/Comm.
Denominazione ....................
Sede .....................................
C.F.: .....................................
Iscrizione Albo N. ...............
A
n
n
o
t
a
z
i
o
n
i
Nel campo annotazioni possono essere riportate tutte le informazioni utili per risalire a
determinate problematiche riscontrate nelle operazioni relative ai C/S
peso verificato a destino,
parziale accettazione carico,
smarrimento copie formulario,
ecc…
Registri C/S rifiuti: vidimazione
I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente
competenti.
Sono numerati, vidimati e
gestiti con le procedure e le
modalità
fissate
dalla
normativa sui registri IVA.
Gli obblighi connessi alla
tenuta dei registri di carico
e scarico si intendono
correttamente adempiuti
anche qualora sia utilizzata
carta
formato
A4,
regolarmente numerata.
La vidimazione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria pari a 25,00 €/registro
Registri C/S rifiuti: vidimazione
I registri di carico e scarico vidimati dall'Agenzia delle Entrate (Rif. 2008)
Secondo l'orientamento assunto dalla Provincia di Treviso ed alla nota del
12/02/08 diramata dalla Regione del Veneto, si informa che i registri attualmente
in uso alle aziende, vidimati dall'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati
fino al loro esaurimento.
Tempi di annotazione
per enti e imprese produttori
iniziali
10
dalla produzione e dallo
scarico
Registri C/S rifiuti: luogo di conservazione
i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione
o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione,
Modalità di conservazione
Devono essere integrati con i formulari di identificazione, relativi al trasporto
dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità
dei rifiuti (SISTRI) trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi
Tempi di conservazione
Sono conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione.
Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
Registro C/S- Sanzioni
Tipologia
Sanzione amm. pecuniaria
omissione tenuta registro o in modo incompleto
2.600 € ÷ 15.500 €
I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione
di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta
del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’ art. 1,
comma 1, della L.25 gennaio 2006, n. 29, e all’ art. 6, comma 1 del
DM 17 dicembre 2009
15.500 € ÷ 93.000 €
ULA < 15 1.040 € ÷ 6.200 €
Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i
dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e
scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e
nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di
ricostruire le informazioni dovute
260 € ÷ 1.550 €
Sanzione penale
X
19 10 2014
5
08 01 21*
Residui di vernici o di sverniciatori
100
solido
H4 e H 5
X
28 11 2014
6
08 03 08
Rifiuti liquidi acquosi contenenti
inchiostro
liquido
1.000
____
X
23 10 2014
1
ABC866634/14
23 10 2014
08 01 21*
Residui di vernici o di sverniciatori
Peso verificato
a destino: 57 kg
50
solido
H4 e H 5
5
X
D15
?
Dove si trova l’errore
X
19 10 2014
5
08 01 21*
Residui di vernici o di sverniciatori
100
solido
H4 e H 5
X
2310 2014
1
ABC866634/14
23 10 2014
08 01 21*
Residui di vernici o di sverniciatori
solido
1.000
5
X
X
28 11 2014
6
D15
08 03 08
Rifiuti liquidi acquosi contenenti
inchiostro
liquido
50
H4 e H 5
____
?
Dove si trova l’errore
Registri di carico scarico rifiuti
Altri errori frequenti nella compilazione del Registro C/S
compilazione a matita
utilizzo di registro non vidimato
cambio di unità locale ed utilizzo di un registro già vidimato
errata compilazione di uno o più campi
….
…
FORMULARIO DI
IDENTIFICAZIONE RIFIUTI
Art. 193 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i.
DM n. 145/1998
Formulario di identificazione rifiuti (FIR)
È il documento che «accompagna» il rifiuto nel tragitto produttore – destinatario finale
Il formulario deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme
sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal
detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto.
Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere
stampati su carta a modulo continuo a ricalco.
Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti
su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte
sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate
nell'allegato C.
Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano
l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che
disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti.
FIR: soggetti non iscritti a SISTRI
Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non
sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI i rifiuti
devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare (almeno):
nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;
origine, tipologia e quantità del rifiuto;
impianto di destinazione;
data e percorso dell'istradamento;
nome ed indirizzo del destinatario.
In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del FIR, si applica il DM n. 145/98.
FIR: numerazione
I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente anche
con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie
autorizzate dal Ministero delle finanze.
Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei
predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia.
La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali
e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima
dell'utilizzo del formulario.
FIR: relazione con il registro carico scarico
I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei
registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.
A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere
riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza
all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero
progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta
annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il
trasporto dei rifiuti stessi.
FIR: vidimazione e conservazione
I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati
dagli uffici dell'Agenzia delle entrate
o dalle Camere di Commercio,
o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono
essere annotati sul registro Iva acquisti.
La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad
alcun diritto o imposizione tributaria.
Tempi di conservazione
Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni.
Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in
qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.
FIR: struttura e compilazione
Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari,
compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e
controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver
ricevuto i rifiuti.
• 1 copia del formulario deve rimanere presso il produttore e
• le altre 3, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono
acquisite 1 dal destinatario e 2 dal trasportatore, che provvede a
trasmetterne 1 al predetto produttore dei rifiuti.
Formulario rifiuti (FIR): soggetti obbligati
enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non
aderiscono volontariamente al SISTRI
non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei
rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di
30 kg o di 30 litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai
centri di raccolta di cui all’ articolo 183, comma 1, lett. mm).
Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente
per non più di 4 volte l’anno non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100
kg o 100 litri l’anno.
1
2
3
4
5
In alto a destra sono indicati: i prefissi alfabetici di serie, il
numero progressivo, la data di emissione di ogni singolo
formulario.
[1] dati identificativi del produttore o detentore che effettua la
spedizione dei rifiuti (più l’eventuale n. iscrizione all’Albo delle
imprese che effettuano attività di gestione rifiuti).
[2] dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di
recupero o smaltimento (più l’eventuale n. iscrizione all’Albo
delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti).
[3] dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti e
il n. iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano attività di
gestione rifiuti.
Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato
direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati
dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione.
[4] caratteristiche del rifiuto: (1. Solido pulverulento; 2.
Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido)
[5] indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni R o D; nel
caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica,
le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, necessarie per lo
smaltimento in discarica.
[6] la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in
partenza o da verificare a destino)
[7] percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve).
[8] l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul
trasporto ADR/RID
[9] firma per l'assunzione della responsabilità delle
informazioni riportate nel FIR.
[10] cognome e nome del conducente, l'identificativo del
mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza
[11] accettazione o meno del carico di rifiuti, la quantità di
rifiuti ricevuta, la data, l'ora e la firma.
Verifica a destino del rifiuto
Gli automezzi che trasportano rifiuti, arrivati all’impianto finale, vengono sottoposti a
procedure di accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell’area di scarico.
Durante questa fase si provvede a:
controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità fisica, Il rifiuto, oggetto del conferimento,
deve ovviamente risultare conforme,
pesatura
fisicamente e chimicamente, alle
analisi effettuate e ad eventuali
controllo dei documenti di accompagnamento.
schede descrittive che il mittente
abbia fornito.
Cosa può accadere durante l’ispezione del carico (cosiddetta “omologa”)?
Quando vengono osservate irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore,
l’impianto finale può/deve decidere di non accettare il carico (parzialmente o per intero),
l'automezzo ritorna indietro dal produttore iniziale del rifiuto.
Il destinatario finale compila la sezione del formulario nella quale sono previste e
possibili, tre condizioni:
accettato per intero
accettato per seguente quantità (Kg o litri):_________
respinto per le seguenti motivazioni:__________
Verifica a destino del rifiuto
Cosa deve fare il gestore dell’impianto finale in caso di respingimento del rifiuto?
La copia del formulario, relativa al rifiuto respinto, deve essere trattenuta costituendo la prova dell'avvenuto
diniego.
Salvo il caso in cui il carico sia respinto per intero, il gestore dell’impianto deve precisare la quantità di rifiuti
ricevuta, corredata da data, ora e firma.
Qualora il carico o parte di esso sia respinto, il gestore dell’impianto deve specificare con esattezza nel formulario
il motivo del parziale o totale rifiuto.
Le annotazioni a carico del trasportatore dei rifiuti
Ai sensi della circolare Ambiente/Industria del 4.8.1998: "nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare
destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo
destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle
annotazioni". Inoltre il trasportatore deve registrare almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto,
il movimento effettuato.
Cosa deve fare il produttore iniziale del rifiuto?
preoccuparsi di prendere possesso dal trasportatore della copia del formulario di propria spettanza con
l'indicazione "respinto".
conservare la prima copia del formulario insieme all'ultima.
provvedere a registrare il carico di rifiuti non accettato, sul registro di carico/scarico, come nuova operazione di
carico, indicando nelle annotazioni che trattasi dei rifiuti respinti dall’impianto di destinazione.
L’impianto finale è obbligato ad informare il produttore?
In alcuni casi la Provincia rilascia un’autorizzazione all’impianto finale prescrivendo l’obbligo di dare comunicazione
scritta, anche entro 24 ore, alle autorità competenti nel caso venga respinto un carico di rifiuti.
FIR- Sanzioni
Tipologia
Sanzione amm. pecuniaria
trasporto di rifiuti non pericolosi senza il
formulario o indicano nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti sono puniti
1.600 € ÷ 9.300 €
se le Indicazioni sono formalmente incomplete
o inesatte ma contengono tutti gli elementi per
ricostruire le informazioni dovute per legge,
nonché nei casi di mancato invio alle autorità
competenti e di mancata conservazione dei
registri
260 € ÷ 1.550 €
Sanzione penale
Si applica la pena di cui all'articolo
483 del codice penale a chi,
nella predisposizione di un certificato
di analisi di rifiuti, fornisce false
indicazioni sulla natura,
sulla composizione e sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi fa uso di un
certificato falso durante il trasporto
SISTEMA DI TRACCIABILITA’
DEI RIFIUTI
D.Lgs. n. 152/2006
SISTRI – Soggetti obbligati
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con
più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di
cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di
raccolta;
enti e imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle
attività di demolizione/costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, da lavorazioni
industriali, artigianali, commerciali, da attività di servizio e da attività sanitarie;
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio;
enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani
nella regione Campania;
enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e
acquacoltura (D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4) con più di dieci dipendenti, ad esclusione,
indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale
«imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti
organizzati di raccolta
SISTRI – Determinazione dei soggetti obbligati
Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
possono essere specificate le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SITRI e sono
individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti,
ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei
rifiuti.
2009
Rifiuti pericolosi e
non pericolosi
No limite
dipendenti
2013
Rifiuti pericolosi
No limite
dipendenti
2014
Rifiuti pericolosi
> 10 dipendenti
(Istituti scolastici: considerare
tutto il personale docente)
SISTRI – Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti
I soggetti che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti non sono tenuti
ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché dei
formulari di identificazione dei rifiuti.
Quale documento sostituisce quindi Registro C/S e FIR?
Registro cronologico del SISTRI
Copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI
Registro Cronologico (*)
Il Registro Cronologico sostituisce il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art. 190 del
D.Lgs. 152/2006 (con le stesse modalità di tenuta).
PRODUTTORI: 1 registro per ogni unita locale iscritta al SISTRI o per ogni unità operativa
iscritta;
TRASPORTATORI: 1 registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese
di trasporto di cui all’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06, uno per ogni unita locale
iscritta;
GESTORI: 1 registro per ogni unità locale o operazione di recupero/smaltimento.
ALTRE CATEGORIE: 1 registro per ogni attività iscritta nell’unità locale.
Gli utenti hanno l’obbligo di salvare una copia dei file del registro cronologico
sul computer, al fine di renderlo disponibile all’autorità competente in sede di
controllo.
(*) Mediante l’utilizzo della applicazione «Gestione Azienda» è possibile modificare la descrizione del Registro Cronologico
assegnando identificativi personalizzati. Tale funzionalità consente infatti di rinominare i registri cronologici al fine di renderli
immediatamente individuabili nella consultazione/compilazione delle registrazioni cronologiche di ogni singolo registro in base
alle esigenze operative.
Area Movimentazione
L’Area Movimentazione sostituisce il formulario di identificazione rifiuti
previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Compilazione e firma
elettronica di quest’area, da parte di Produttore, Trasportatore, Gestore
consentono di annotare:
1. il movimento di scarico sul registro del produttore/detentore del
rifiuto,
2. i movimenti di carico e scarico sui registri cronologici di intermediari,
consorzi e trasportatori
3. i movimenti di carico sul registro cronologico del gestore
dell’impianto di recupero o smaltimento;
e produrre la stampa della Scheda Area Movimentazione compilata dal
produttore/detentore e dal trasportatore che accompagnerà il rifiuto in
fase di trasporto sostituendo il FIR
SISTRI – Conservazione della documentazione
Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI sono resi disponibili
all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta.
Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI sono conservate in
formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno 3 anni dalla rispettiva
data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti (salvo eccezioni).
Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica sono conservate in formato elettronico a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha
rilasciato l'autorizzazione.
Per gli impianti di discarica, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine
della fase di gestione post operativa della discarica.
SISTRI - Sanzioni
Tipologia
Omissione di iscrizione al SISTRI entro i termini
previsti
Omissione pagamento contributo iscrizione SISTRI
Omissione compilazione registro cronologico e/o Area
movimentazione SISTRI secondo i tempi, le procedure
e le modalità stabilite, fornisce informazioni
incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno
qualunque dei dispositivi tecnologici accessori
Sanzione amministrativa pecuniaria
2.600 ÷ 15.500 €
Per rifiuti pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €
2.600 ÷ 15.500 €
Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €
Nel caso in cui ULA < 15 1.040 ÷ 6.500 €
Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte
non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti
260 ÷ 1.550 €
Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €
+ sanzione amm. accessoria della sospensione 1 mese ÷ 1
anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è
imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di
amministratore.
Nel caso in cui ULA < 15 2.070 ÷ 12.400 € per rif. pericolosi
soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori
obblighi su di loro incombenti ai sensi del SISTRI
2.600 ÷ 15.500 €
Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 €
SISTRI - Sanzioni
Tipologia
Sanzione
amministrativa
pecuniaria
predisposizione o utilizzo (in fase di trasporto) di un
certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del
sistema SISTRI con false indicazioni sulla natura, sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche
dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati
da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
omissione accompagno con la copia cartacea della
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE durante il
trasporto dei rifiuti e, ove necessario, con la copia del
certificato analitico che identifica le caratteristiche dei
rifiuti
accompagnamento di rifiuti con una copia cartacea
della scheda SISTRI - AREA Movimentazione
fraudolentemente alterata
Sanzione penale
pena di cui all’articolo 483 c.p.
1.600 ÷ 9.300 €
Se non pregiudicano la
tracciabilità dei rifiuti 260 ÷
1.550 €
pena di cui all’articolo 483 c.p.
in caso di trasporto di rifiuti
pericolosi
combinato disposto degli
articoli 477 e 482 del codice
penale. La pena è aumentata
fino ad un terzo nel caso di
rifiuti pericolosi.
SISTRI – Formulario trasporto
ALTRE NORME AMBIENTALI
CONNESSE A REGISTRO C/S E FIR
MUD
Cenni al Catasto Rifiuti MUD-SISTRI (L. 70/94 + DPCM)
Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti
tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e delle informazioni presentate nel Modello
Unico di Dichiarazione, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti.
Banca dati utilizzata per:
statistiche
controlli
sanzioni
MUD - Sanzioni
Tipologia
Comunicazione incompleta o inesatta
Il sindaco del Comune che effettui la
comunicazione in modo incompleto o inesatto
Sanzione amm. pecuniaria
2.600 € ÷ 15.500 €
se la comunicazione è
effettuata entro il
sessantesimo giorno dalla
scadenza del termine di
legge stabilito: 26 € ÷ 160 €
Sanzione penale
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