Comments
Transcript
GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI
GESTIONE RIFIUTI: REGISTRI, FORMULARI E SISTRI MODULO C CORSO DI FORMAZIONE RESPONSABILI E ADDETTI SPP EX D.LGS. 195/03 LANCENIGO (TV), 9 DICEMBRE 2014 Inquadramento normativo in materia di gestione dei rifiuti La gestione dei rifiuti in Italia è regolamentata dalla parte IV (artt. 177-266) del D.Lgs. N. 152/2006 e s.m. e i. (recepimento del c.d. «Decreto Ronchi» del 1997) Tale disciplina è ispirata ai principi di: Precauzione Prevenzione Proporzionalità Responsabilizzazione Cooperazione La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; smaltimento. di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo di beni da cui originano rifiuti. 2 divieti alla base della normativa in tema di rifiuti: 1. Divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul/nel suolo e/o nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192); 2. Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi e/o categorie diverse di rifiuti pericolosi tra loro (art. 187). Soggetti obbligati vs adempimenti ambientali (rifiuti) FIR Registro C/S • Produttori di rifiuti • Trasportatori MUD • Recuperatori/smaltitori • Rottamatori/Frantumatori/Demolitori SISTRI • Consorzi • Intermediari Albo Gestori Ambientali Responsabilità della gestione dei rifiuti (Art. 188) Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. produttore iniziale o altro detentore non iscritto a SISTRI conserva la responsabilità per l’intera catena di trattamento produttore iniziale o altro detentore iscritto a SISTRI la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita da SISTRI soggetti non iscritti a SISTRI che, ai sensi dell’ art. 212, c. 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa: a) in caso convenzione per il conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta; b) in caso di conferimento a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro 3 mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore Sanzioni – Registri, FIR, MUD, SISTRI • art. 258 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni • art. 258 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni • art. 258 commi 5-bis e 5-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni • art. 258 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni REGISTRI C/S FIR MUD SISTRI • Fino al 31 dicembre 2014 le sanzioni di cui agli artt. 260-bis e 260-ter del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni, non si applicano. Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni RIFIUTO: «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi» (art. 183) classificazione secondo l'origine rifiuti urbani rifiuti speciali a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e). a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; Rifiuti - Definizione, criterio di identificazione ed esclusioni classificazione secondo le caratteristiche di pericolosità rifiuti pericolosi Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’allegato I. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D (Codici CER) include i rifiuti pericolosi e tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. rifiuti non pericolosi Elenco dei rifiuti istituito dalla Decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» «molto tossico» «nocivo», è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, della «corrosivo» direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967 e «irritante» successive modifiche e integrazioni, (classificazione, «cancerogeno» all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose) «tossico per la riproduzione» «mutageno» «ecotossico» Rifiuti – Caratteristiche di pericolo (Allegato I) H1 «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; H2 «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; H3-A «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o - che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; H3-B «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C; H4 «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; H5 «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; H6 «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; Rifiuti – Caratteristiche di pericolo (Allegato I) H7 «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza; H8 «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; H9 «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; H10 «Tossico per la riproduzione»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; H11 «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza; H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 «Sensibilizzanti» : sostanze o preparati che per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici; H14 «Ecotossico»: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. H15 Rifiuti suscettibili, dopo l’eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate. Rifiuti – Operazioni di Recupero Qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Operazione di recupero R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l’inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Rifiuti – Operazioni di Smaltimento Qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. Operazione di smaltimento D1 Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica) D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli) D3 Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali) D4 Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc…) D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente). D6 Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino D8 Trattamento biologico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12 D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc…) D10 Incenerimento a terra D11 Incenerimento in mare (Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali) D12 Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera). D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D12. [In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti allo smaltimento, inclusi: pretrattamento, cernita, frammentazione, compattazione, pellettizzazione, essiccazione, triturazione, condizionamento o separazione prima di una delle operazioni da D1 a D12] D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13. D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti). Rifiuti – Elenco dei rifiuti CER (Allegato D) I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a 6 cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a 4 e a 2 cifre per i rispettivi capitoli. 20 capitoli (o classi) dell’elenco 107 fonti che generano il rifiuto (sottoclassi o sottocapitoli) 839 codici rifiuto Sì Rifiuto da catalogare Appartiene ad una delle famiglie dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20? Sì È possibile attribuirgli un codice (ad esclusione dei codici 99? Sì Sì CODICE No No Appartiene ad una delle famiglie dei capitoli 13, 14 e 15? È possibile attribuirgli un codice appropriato? Sì No No È possibile attribuirgli un codice appropriato del capitolo 16? Prendere in considerazione il codice 99 preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata No Rifiuti – Elenco dei rifiuti CER (Allegato D) La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando il competente codice CER, ai sensi della decisione 2000/532/CE. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. codice CER pericoloso «assoluto» è pericoloso senza alcuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione. codice CER non pericoloso «assoluto» è non pericoloso senza ulteriore specificazione. con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso per stabilire se il rifiuto è pericoloso/non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede. REGISTRO DI CARICO SCARICO RIFIUTI Art. 190 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. DM n. 148/1998 Registri di carico scarico rifiuti: soggetti obbligati 1. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi 2. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi i rifiuti da lavorazioni industriali e da lavorazioni artigianali; 3. enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque (attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi) 4. detentori di rifiuti (enti e imprese) che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori 5. in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (SISTRI) 6. intermediari e commercianti di rifiuti Registri di carico scarico rifiuti: soggetti esclusi enti e imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate da enti e imprese produttori iniziali. Registri C/S rifiuti: modelli e modalità Il registro di carico e scarico e composto da fogli numerati e vidimati Dalla Camera di Commercio e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C Descrizione tecnica al DM n. 148/98 I registri di carico e scarico tenuti mediante strumenti informatici devono utilizzare carta a modulo continuo. I produttori di rifiuti non pericolosi hanno la facoltà di adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabili: a) registri IVA di acquisto e vendite; b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e s.m.; c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge. a condizione che… Registri C/S rifiuti: modelli e modalità a condizione che… siano numerati e vidimati, siano integrati dal formulario, le annotazioni rispettino le cadenze stabilite, soddisfino le modalità indicate nell'allegato C del DM e contengano i seguenti elementi: data di produzione o di presa in carico e di scarico del rifiuto, il numero progressivo della registrazione e la data in cui il movimento viene effettuato; caratteristiche del rifiuto; quantità dei rifiuti prodotti all'interno dell'unita locale o presi in carico; eventuale ulteriore descrizione del rifiuto; numero del formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti presi in carico o avviati ad operazioni di recupero o di smaltimento; eventuale intermediario o commerciante di cui ci si avvale. Registri C/S rifiuti: modelli e modalità Le imprese che: PRODUCONO RECUPERANO SMALTISCONO TRASPORTANO RIFIUTI EFFETTUANO ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE/ COMMERCIO CON DETENZIONE DI RIFIUTI devono tenere il registro di cui all’Allegato A. Registri C/S rifiuti: modello A Attenzione! Alla voce "TIPO DI ATTIVITÀ": indicare la categoria di attività e la descrizione generale del tipo di trattamento effettuato sul rifiuto: separazione, trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, inertizzazione, ecc...; Alla voce "CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO": i numeri e le lettere riportati in corrispondenza delle possibili caratteristiche dei rifiuti devono essere utilizzati in sede di annotazione di un'operazione di C/S sul registro per individuare le caratteristiche proprie del rifiuto cui l'annotazione si riferisce. (solo per le imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento) Registri C/S rifiuti: modello A Scarico Carico del .............. n. ................ Formulario n. ................ del .............. Rif. operaz. di carico n. ....……… Nelle operazioni di S è possibile fare riferimento alla Σ di più carichi Il numero progressivo C/S fa riferimento all’anno solare di riferimento Caratteristiche del rifiuto: a) CER ...................... b) Descrizione ........... c) Stato fisico ............ d) Classi di pericolosità ................................... e) Rifiuto dest. a ( ) smaltimento ( ) recupero Quantità: Kg ................ Litri ................ Metri cubi ................ Stato fisico del rifiuto: 1. Solitamente Solido pulverulento; 2. Solido si tratta del non pulverulento; 3. Fangoso p. stimato palabile; 4. Liquido Le classi di pericolosità vanno indicate solo nel caso di rifiuti pericolosi Il codice di attività relativo alla destinazione del rifiuto va indicato solo per le registrazioni di S Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: .............................................. ----------------------------------Intermediario/Comm. Denominazione .................... Sede ..................................... C.F.: ..................................... Iscrizione Albo N. ............... Il luogo di produzione e l'attività di provenienza dei rifiuti (vano indicati solo dai soggetti che effettuano attività di manutenzione a reti diffuse sul territorio e tengono i registri presso Unità centralizzate o di coordinamento A n n o t a z i o n i Registri C/S rifiuti: modello A Scarico Carico del .............. n. ................ Formulario n. ................ del .............. Rif. operaz. di carico n. ....……… Caratteristiche del rifiuto: a) CER ...................... b) Descrizione ........... c) Stato fisico ............ d) Classi di pericolosità ................................... e) Rifiuto dest. a ( ) smaltimento ( ) recupero Quantità: Kg ................ Litri ................ Metri cubi ................ Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto: .............................................. ----------------------------------Intermediario/Comm. Denominazione .................... Sede ..................................... C.F.: ..................................... Iscrizione Albo N. ............... A n n o t a z i o n i Nel campo annotazioni possono essere riportate tutte le informazioni utili per risalire a determinate problematiche riscontrate nelle operazioni relative ai C/S peso verificato a destino, parziale accettazione carico, smarrimento copie formulario, ecc… Registri C/S rifiuti: vidimazione I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di Commercio territorialmente competenti. Sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. La vidimazione è soggetta al pagamento di un diritto di segreteria pari a 25,00 €/registro Registri C/S rifiuti: vidimazione I registri di carico e scarico vidimati dall'Agenzia delle Entrate (Rif. 2008) Secondo l'orientamento assunto dalla Provincia di Treviso ed alla nota del 12/02/08 diramata dalla Regione del Veneto, si informa che i registri attualmente in uso alle aziende, vidimati dall'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati fino al loro esaurimento. Tempi di annotazione per enti e imprese produttori iniziali 10 dalla produzione e dallo scarico Registri C/S rifiuti: luogo di conservazione i registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, Modalità di conservazione Devono essere integrati con i formulari di identificazione, relativi al trasporto dei rifiuti, o con la copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) trasmessa dall’impianto di destinazione dei rifiuti stessi Tempi di conservazione Sono conservati per 5 anni dalla data dell’ultima registrazione. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta. Registro C/S- Sanzioni Tipologia Sanzione amm. pecuniaria omissione tenuta registro o in modo incompleto 2.600 € ÷ 15.500 € I produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all’obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all’ art. 1, comma 1, della L.25 gennaio 2006, n. 29, e all’ art. 6, comma 1 del DM 17 dicembre 2009 15.500 € ÷ 93.000 € ULA < 15 1.040 € ÷ 6.200 € Se le indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute 260 € ÷ 1.550 € Sanzione penale X 19 10 2014 5 08 01 21* Residui di vernici o di sverniciatori 100 solido H4 e H 5 X 28 11 2014 6 08 03 08 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro liquido 1.000 ____ X 23 10 2014 1 ABC866634/14 23 10 2014 08 01 21* Residui di vernici o di sverniciatori Peso verificato a destino: 57 kg 50 solido H4 e H 5 5 X D15 ? Dove si trova l’errore X 19 10 2014 5 08 01 21* Residui di vernici o di sverniciatori 100 solido H4 e H 5 X 2310 2014 1 ABC866634/14 23 10 2014 08 01 21* Residui di vernici o di sverniciatori solido 1.000 5 X X 28 11 2014 6 D15 08 03 08 Rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro liquido 50 H4 e H 5 ____ ? Dove si trova l’errore Registri di carico scarico rifiuti Altri errori frequenti nella compilazione del Registro C/S compilazione a matita utilizzo di registro non vidimato cambio di unità locale ed utilizzo di un registro già vidimato errata compilazione di uno o più campi …. … FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTI Art. 193 D.Lgs. 152/2006 e s.m. e i. DM n. 145/1998 Formulario di identificazione rifiuti (FIR) È il documento che «accompagna» il rifiuto nel tragitto produttore – destinatario finale Il formulario deve essere emesso, da apposito bollettario a ricalco conforme sostanzialmente al modello riportato negli allegati A e B, dal produttore, o dal detentore dei rifiuti o dal soggetto che effettua il trasporto. Qualora siano utilizzati strumenti informatici i formulari devono essere stampati su carta a modulo continuo a ricalco. Il formulario è stampato su carta idonea a garantire che le indicazioni figuranti su una delle facciate non pregiudichino la leggibilità delle indicazioni apposte sull'altra facciata e deve essere compilato secondo le modalità indicate nell'allegato C. Durante il trasporto devono essere rispettate le norme vigenti che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi nonché le norme tecniche che disciplinano le attività di trasporto dei rifiuti. FIR: soggetti non iscritti a SISTRI Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI i rifiuti devono essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare (almeno): nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del destinatario. In ordine alla definizione del modello e dei contenuti del FIR, si applica il DM n. 145/98. FIR: numerazione I formulari di identificazione devono essere numerati progressivamente anche con l'adozione di prefissi alfabetici di serie e sono predisposti dalle tipografie autorizzate dal Ministero delle finanze. Gli estremi dell'autorizzazione alle tipografie devono essere indicati su ciascuno dei predetti stampati, unitamente ai dati identificativi della tipografia. La fattura di acquisto dei formulari, dalla quale devono risultare gli estremi seriali e numerici degli stessi, deve essere registrata sul registro IVA-acquisti prima dell'utilizzo del formulario. FIR: relazione con il registro carico scarico I formulari di identificazione costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti. A tal fine gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto, ed il numero progressivo del registro di carico e scarico relativo alla predetta annotazione deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi. FIR: vidimazione e conservazione I formulari di identificazione devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di Commercio, o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti e devono essere annotati sul registro Iva acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione tributaria. Tempi di conservazione Le copie del formulario devono essere conservate per 5 anni. Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta. FIR: struttura e compilazione Il formulario di identificazione deve essere redatto in 4 esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmate dal trasportatore che in tal modo dà atto di aver ricevuto i rifiuti. • 1 copia del formulario deve rimanere presso il produttore e • le altre 3, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite 1 dal destinatario e 2 dal trasportatore, che provvede a trasmetterne 1 al predetto produttore dei rifiuti. Formulario rifiuti (FIR): soggetti obbligati enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al SISTRI non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di 30 kg o di 30 litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all’ articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di 4 volte l’anno non eccedenti i 30 kg o 30 litri al giorno e, comunque, i 100 kg o 100 litri l’anno. 1 2 3 4 5 In alto a destra sono indicati: i prefissi alfabetici di serie, il numero progressivo, la data di emissione di ogni singolo formulario. [1] dati identificativi del produttore o detentore che effettua la spedizione dei rifiuti (più l’eventuale n. iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti). [2] dati relativi all'impresa che effettua le operazioni di recupero o smaltimento (più l’eventuale n. iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti). [3] dati relativi alla impresa che effettua il trasporto dei rifiuti e il n. iscrizione all’Albo delle imprese che effettuano attività di gestione rifiuti. Qualora si tratti di trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato direttamente dal produttore dei rifiuti stessi i predetti dati dovranno essere sostituiti da apposita dichiarazione. [4] caratteristiche del rifiuto: (1. Solido pulverulento; 2. Solido non pulverulento; 3. Fangoso palabile; 4. Liquido) [5] indicazione se il rifiuto è destinato ad operazioni R o D; nel caso in cui il rifiuto sia destinato allo smaltimento in discarica, le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, necessarie per lo smaltimento in discarica. [6] la quantità di rifiuti trasportati espressa in kg. o in litri (in partenza o da verificare a destino) [7] percorso dei rifiuti trasportati (se diverso dal più breve). [8] l'indicazione se il rifiuto è o non è soggetto alle norme sul trasporto ADR/RID [9] firma per l'assunzione della responsabilità delle informazioni riportate nel FIR. [10] cognome e nome del conducente, l'identificativo del mezzo di trasporto, la data e l'ora di partenza [11] accettazione o meno del carico di rifiuti, la quantità di rifiuti ricevuta, la data, l'ora e la firma. Verifica a destino del rifiuto Gli automezzi che trasportano rifiuti, arrivati all’impianto finale, vengono sottoposti a procedure di accettazione prima della collocazione dei rifiuti nell’area di scarico. Durante questa fase si provvede a: controllo visivo del rifiuto per verificarne la conformità fisica, Il rifiuto, oggetto del conferimento, deve ovviamente risultare conforme, pesatura fisicamente e chimicamente, alle analisi effettuate e ad eventuali controllo dei documenti di accompagnamento. schede descrittive che il mittente abbia fornito. Cosa può accadere durante l’ispezione del carico (cosiddetta “omologa”)? Quando vengono osservate irregolarità o difformità da quanto dichiarato dal produttore, l’impianto finale può/deve decidere di non accettare il carico (parzialmente o per intero), l'automezzo ritorna indietro dal produttore iniziale del rifiuto. Il destinatario finale compila la sezione del formulario nella quale sono previste e possibili, tre condizioni: accettato per intero accettato per seguente quantità (Kg o litri):_________ respinto per le seguenti motivazioni:__________ Verifica a destino del rifiuto Cosa deve fare il gestore dell’impianto finale in caso di respingimento del rifiuto? La copia del formulario, relativa al rifiuto respinto, deve essere trattenuta costituendo la prova dell'avvenuto diniego. Salvo il caso in cui il carico sia respinto per intero, il gestore dell’impianto deve precisare la quantità di rifiuti ricevuta, corredata da data, ora e firma. Qualora il carico o parte di esso sia respinto, il gestore dell’impianto deve specificare con esattezza nel formulario il motivo del parziale o totale rifiuto. Le annotazioni a carico del trasportatore dei rifiuti Ai sensi della circolare Ambiente/Industria del 4.8.1998: "nel caso in cui il trasportatore sia costretto a cambiare destinatario, ad esempio perché quello previsto è impossibilitato a ricevere il rifiuto, il nuovo percorso e il nuovo destinatario, nonché i motivi della variazione, devono essere riportati nell'apposito spazio del formulario riservato alle annotazioni". Inoltre il trasportatore deve registrare almeno entro 10 giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto, il movimento effettuato. Cosa deve fare il produttore iniziale del rifiuto? preoccuparsi di prendere possesso dal trasportatore della copia del formulario di propria spettanza con l'indicazione "respinto". conservare la prima copia del formulario insieme all'ultima. provvedere a registrare il carico di rifiuti non accettato, sul registro di carico/scarico, come nuova operazione di carico, indicando nelle annotazioni che trattasi dei rifiuti respinti dall’impianto di destinazione. L’impianto finale è obbligato ad informare il produttore? In alcuni casi la Provincia rilascia un’autorizzazione all’impianto finale prescrivendo l’obbligo di dare comunicazione scritta, anche entro 24 ore, alle autorità competenti nel caso venga respinto un carico di rifiuti. FIR- Sanzioni Tipologia Sanzione amm. pecuniaria trasporto di rifiuti non pericolosi senza il formulario o indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti 1.600 € ÷ 9.300 € se le Indicazioni sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri 260 € ÷ 1.550 € Sanzione penale Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto SISTEMA DI TRACCIABILITA’ DEI RIFIUTI D.Lgs. n. 152/2006 SISTRI – Soggetti obbligati enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta; enti e imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti dalle attività di demolizione/costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali, da attività di servizio e da attività sanitarie; enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio; enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania; enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura (D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4) con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta SISTRI – Determinazione dei soggetti obbligati Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere specificate le categorie di soggetti obbligati ad iscriversi a SITRI e sono individuate, nell'ambito degli enti o imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, ulteriori categorie di soggetti a cui è necessario estendere il sistema di tracciabilità dei rifiuti. 2009 Rifiuti pericolosi e non pericolosi No limite dipendenti 2013 Rifiuti pericolosi No limite dipendenti 2014 Rifiuti pericolosi > 10 dipendenti (Istituti scolastici: considerare tutto il personale docente) SISTRI – Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti I soggetti che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti non sono tenuti ad adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico, nonché dei formulari di identificazione dei rifiuti. Quale documento sostituisce quindi Registro C/S e FIR? Registro cronologico del SISTRI Copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI Registro Cronologico (*) Il Registro Cronologico sostituisce il Registro di Carico e Scarico previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 (con le stesse modalità di tenuta). PRODUTTORI: 1 registro per ogni unita locale iscritta al SISTRI o per ogni unità operativa iscritta; TRASPORTATORI: 1 registro per la sede legale dell’impresa e, limitatamente alle imprese di trasporto di cui all’art. 212 comma 5 del D.Lgs. 152/06, uno per ogni unita locale iscritta; GESTORI: 1 registro per ogni unità locale o operazione di recupero/smaltimento. ALTRE CATEGORIE: 1 registro per ogni attività iscritta nell’unità locale. Gli utenti hanno l’obbligo di salvare una copia dei file del registro cronologico sul computer, al fine di renderlo disponibile all’autorità competente in sede di controllo. (*) Mediante l’utilizzo della applicazione «Gestione Azienda» è possibile modificare la descrizione del Registro Cronologico assegnando identificativi personalizzati. Tale funzionalità consente infatti di rinominare i registri cronologici al fine di renderli immediatamente individuabili nella consultazione/compilazione delle registrazioni cronologiche di ogni singolo registro in base alle esigenze operative. Area Movimentazione L’Area Movimentazione sostituisce il formulario di identificazione rifiuti previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 152/2006. Compilazione e firma elettronica di quest’area, da parte di Produttore, Trasportatore, Gestore consentono di annotare: 1. il movimento di scarico sul registro del produttore/detentore del rifiuto, 2. i movimenti di carico e scarico sui registri cronologici di intermediari, consorzi e trasportatori 3. i movimenti di carico sul registro cronologico del gestore dell’impianto di recupero o smaltimento; e produrre la stampa della Scheda Area Movimentazione compilata dal produttore/detentore e dal trasportatore che accompagnerà il rifiuto in fase di trasporto sostituendo il FIR SISTRI – Conservazione della documentazione Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi momento ne faccia richiesta. Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto obbligato per almeno 3 anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti (salvo eccezioni). Il registro cronologico e le schede di movimentazione del SISTRI relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica sono conservate in formato elettronico a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione. Per gli impianti di discarica, il registro cronologico deve essere conservato fino al termine della fase di gestione post operativa della discarica. SISTRI - Sanzioni Tipologia Omissione di iscrizione al SISTRI entro i termini previsti Omissione pagamento contributo iscrizione SISTRI Omissione compilazione registro cronologico e/o Area movimentazione SISTRI secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite, fornisce informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori Sanzione amministrativa pecuniaria 2.600 ÷ 15.500 € Per rifiuti pericolosi 15.500 ÷ 93.000 € 2.600 ÷ 15.500 € Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 € Nel caso in cui ULA < 15 1.040 ÷ 6.500 € Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti 260 ÷ 1.550 € Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 € + sanzione amm. accessoria della sospensione 1 mese ÷ 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l’infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso in cui ULA < 15 2.070 ÷ 12.400 € per rif. pericolosi soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del SISTRI 2.600 ÷ 15.500 € Per rif. pericolosi 15.500 ÷ 93.000 € SISTRI - Sanzioni Tipologia Sanzione amministrativa pecuniaria predisposizione o utilizzo (in fase di trasporto) di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell’ambito del sistema SISTRI con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. omissione accompagno con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE durante il trasporto dei rifiuti e, ove necessario, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti accompagnamento di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata Sanzione penale pena di cui all’articolo 483 c.p. 1.600 ÷ 9.300 € Se non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti 260 ÷ 1.550 € pena di cui all’articolo 483 c.p. in caso di trasporto di rifiuti pericolosi combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. SISTRI – Formulario trasporto ALTRE NORME AMBIENTALI CONNESSE A REGISTRO C/S E FIR MUD Cenni al Catasto Rifiuti MUD-SISTRI (L. 70/94 + DPCM) Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato dei dati acquisiti tramite il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e delle informazioni presentate nel Modello Unico di Dichiarazione, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti. Banca dati utilizzata per: statistiche controlli sanzioni MUD - Sanzioni Tipologia Comunicazione incompleta o inesatta Il sindaco del Comune che effettui la comunicazione in modo incompleto o inesatto Sanzione amm. pecuniaria 2.600 € ÷ 15.500 € se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine di legge stabilito: 26 € ÷ 160 € Sanzione penale