...

Sentenza N. 128/2014 REPUBBLICA ITALIANA In

by user

on
Category: Documents
9

views

Report

Comments

Transcript

Sentenza N. 128/2014 REPUBBLICA ITALIANA In
Sentenza N. 128/2014
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale Regionale dell’Umbria
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Avoli
Presidente
Dott. Fulvio Maria Longavita
Consigliere
Dott.ssa Acheropita Mondera
Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità promosso dalla locale Procura regionale nei
confronti dei Sigg.ri SELVETTI Argentina, C. F. SLV RNT 51E70
F457A, nata a Montecastrilli (TR) il 30 maggio 1951 e residente ad Avigliano Umbro (TR) in Corso Roma n. 112; PERNAZZA Carla, C. F. PRN
CRL 56M70 A266S, nata ad Amelia (TR)il 30 agosto 1956 eresidente ad
Avigliano Umbro (TR)in Voc. Petrara Avigliano n. 12, CONTENTI Fernando, C. F. CNT FNN 71A29 L188U, nato a Todi (PG) il 29 gennaio 1971
e residente a Baschi (TR)in Via D. Fontanile n. 9, Località Collelu,
FRASCONI Alfredo, C. F. FRS LRD 55A14 F457Z, nato a Montecastrilli
(TR) il 14 gennaio 1955 e residente ad Avigliano Umbro (TR) in Via S.
Egidio Avigliano n. 17; MANCINI Renzo, C. F. MNC RNZ 50E01 F457A,
nato a Montecastrilli (TR) il 1° maggio 1950 e residente ad Avigliano Umbro (TR) in Voc. Cerreta Avigliano n. 4 e BURCHI Danilo, C. F. BRC
DNL 74L18 L117A, nato a Terni il 18 luglio 1974 e residente ad Avigliano
Umbro (TR) in Via G. Amendola Avigliano n. 18, rappresentati e difesi
dall’Avv.to Antonio Bartolini.
Visto l’atto introduttivo del giudizio, iscritto al n. 11966 del registro di Segreteria, e tutti gli altri atti e documenti della causa.
Uditi, alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014, con l’assistenza del Segretario, dott.ssa Catia De Angelis, il relatore, nella persona del Cons. Acheropita Mondera, il P.M., nella persona del Vice Procuratore generale, dott. Pasquale Principato e l’Avv.to Antonio Bartolini per i convenuti.
Svolgimento del processo
1) - Con atto di citazione del 29 novembre 2012, la Procura regionale ha
convenuto in giudizio alcuni amministratori e funzionari del Comune di
Avigliano Umbro e, precisamente, i Sigg.riSelvetti Argentina (Responsabile
Finanziario), Pernazza Carla (Sindaco), Contenti Fernando (Assessore), Frasconi Alfredo (Assessore), Mancini Renzo (Assessore) e Burchi Danilo (Assessore), per ivi sentirli condannare al pagamento della somma complessiva
di€ 115.974,57, di cui € 25.809,96 ciascuno a carico dei Sigg.riSelvetti Argentina, Pernazza Carla e Frasconi Alfredo, € 12.734,71 a carico del Sig.
Contenti Fernando, € 17.314,15 a carico del Sig. Mancini Renzo ed €
8.495,82 a carico del Sig. Burchi Danilo, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in quanto ritenuti responsabili di un danno
erariale subito dal Comune di Avigliano Umbro, in conseguenza della stipula e rinegoziazione di alcuni contratti di finanza derivata.
1.1) - Dall’atto introduttivo del giudizio, si evince che i fatti per i quali i
predetti sono stati convenuti sono i seguenti.
2
Nel periodo 2001 – 2005, il Comune di Avigliano Umbro ha deciso di procedere alla attivazione di un’operazione finanziaria riguardante la stipula di
tre contratti derivati con la Banca B.N.L. e, precisamente:
il contratto INTEREST RATE “Cap” n. 106479, sottoscritto in data
7 dicembre 2001 dal Rag. Selvetti Argentina (Responsabile Finanziario del
Comune), in base alla delibera della Giunta Comunale n. 156 del 6 dicembre
2001, con scadenza 31 dicembre 2021, su di un capitale nozionale e/o sottostante pari ad € 1.169.042,00 e per il quale la B.N.L. ha pagato al Comune
un up front di € 17.050,00;
il contratto IRS IN & OUT n. 214872, sottoscritto in data 20 maggio
2004 dal Rag. Selvetti Argentina (Responsabile Finanziario del Comune), in
base alla delibera della Giunta Comunale n. 71 del 18 maggio 2004, con
scadenza 31 dicembre 2023, su di un capitale nozionale e/o sottostante pari
ad€ 1.694.826,89 e per il quale la B.N.L. ha pagato al Comune un up front
di € 24.400,00;
il contratto IRS PURPLE “Collar” n. 1510847, sottoscritto in data 27
settembre 2005 dal Rag. Selvetti Argentina (Responsabile Finanziario del
Comune), in base alla delibera della Giunta Comunale n. 111 del 26 settembre 2005, con scadenza 31 dicembre 2023, su di un capitale nozionale e/o
sottostante pari ad€ 1.558.940,05 e per il quale la B.N.L. non ha pagato al
Comune alcun up front.
La Procura ha precisato che il contratto n. 214872 è una rinegoziazione del
contratto n. 106479 e che il contratto n. 1510847 costituisce una rinegoziazione del contratto n.214872 (pag. 10 della citazione).
Tutti i contratti sono stati estinti anticipatamente.
3
Con delibera n. 41 del 22 maggio 2008 e n. 79 del 25 agosto 2008, la Giunta
Comunale (composta da soggetti diversi dai convenuti) ha deliberato di conferire alla società IFA CONSULTING s.r.l. ed allo studio Legale Fadel&Polati di Verona l’incarico di effettuare una “diligence contrattuale, legale, tecnico-finanziaria, qualitativa e quantitativa su tutte le operazioni di
IRS stipulate dall’Ente”.
In esecuzione di tale incarico, la società IFA CONSULTING s.r.l. ha prodotto una relazione, da cui sono emerse delle criticità per il Comune di Avigliano Umbro, conseguenti, in particolare, alla presenza di “costi impliciti”,
quantificati in € 113.062,12 e qualificati dalla Procura quale “mancata entrata” per le casse comunali (pag. 5 dell’atto di citazione).
In data 9 agosto 2010, il Comune ha risolto anticipatamente il contratto n.
1510847, corrispondendo alla Banca B.N.L. la somma di € 15.000,00.
Dalla predetta attività di stipula e di rinegoziazione, secondo la prospettazione attorea, è derivato un danno per l’Ente Locale, quantificato nella
somma di € 115.974,57, di cui € 113.062,12 a titolo di costi impliciti ed €
2.912,45, “derivante dal saldo complessivo degli oneri sostenuti dal Comune di Avigliano Umbro per la gestione finanziaria dei contratti swapp sottoscritti, costituiti dai flussi finanziari pagati ed incassati, nonché dal pagamento della consulenza effettuata dall’IFA CONSULTING s.r.l. e dal pagamento delmark to market di € 15.000,00, per l’estinzione anticipata, avvenuta in data 09.08.2010, del contratto di swapp n. 1510847 del
27.09.2005”.
La Procura, nell’atto di citazione, dopo aver esposto la illegittimità
dei predetti contratti finanziari, in quanto ritenuti non aventi funzione di co4
pertura di un sottostante debito bensì funzione speculativa (in violazione di
quanto disposto a riguardo dal D.M. n. 389 del 2003), ha individuato e quantificato il danno nella misura sopra indicata.
La responsabilità del danno in questione è ascrivibile, secondo la
Procura, al Sindaco (Pernazza Carla) ed agli Assessori (Contenti Fernando,
Frasconi Alfredo, Mancini Renzo e Burchi Danilo), per aver espresso voto
favorevole all’adozione delle delibere della Giunta Comunale relative alla
stipula dei contratti in questione.
Oltre alla responsabilità dei Membri della Giunta Comunale, la Procura ha
ravvisato anche un coinvolgimento del Responsabile Finanziario dell’Ente
(Selvetti Argentina), per aver proceduto alla stipula, per conto del Comune,
dei contratti in esame, dichiarando di essere “operatore qualificato”, senza
avere in realtà alcuna competenza in materia di strumenti finanziari.
1.2) -La citazione dà atto dell’emissione dell’invito a dedurre e della presentazione di deduzioni scritte, da parte dei presunti responsabili (pag. 15 della
citazione).
2) – Costituitosi nell’interesse dei Sigg.riSelvetti Argentina, Pernazza Carla,
Contenti Fernando, Frasconi Alfredo, Mancini Renzo, e Burchi Danilo, con
memoria depositata il 30 gennaio 2014, l’Avv.to Antonio Bartolini ha chiesto il rigetto della domanda attrice.
3) – Il difensore ha avversato la pretesa attorea con le seguenti argomentazioni:
a) non si è in presenza di antigiuridicità della condotta, in quanto i responsabili del Comune di Alviano Umbro hanno agito legittimamente, tenuto conto
del quadro normativo dell’epoca, in particolare del decreto del Ministero del
5
Tesoro n. 389 del 1 dicembre 2003 e della circolare esplicativa n. 128 del 3
giugno 2004, che “consentivano ilricorso a determinate tipologie negoziali,
tra cui quelle oggetto della presente controversia” (pag. 11 delle memorie);
b) il presunto danno erariale, contestato dalla Procura quale “mancata entrata” per la presenza di “costi impliciti”, non corrisponde ad una perdita concreta ed attuale, in quanto è basato su di un calcolo attualizzato di flussi finanziari ipotetici.
I convenuti hanno anche depositato una C.T.P. del 26 novembre 2013, ad
opera del prof. Loris Nadotti, in cui si afferma l’impossibilità di determinare
i c.d. “costi impliciti”, stante la mancanza di prezzi ufficiali di mercato, cui
riferire gli eventuali costi stessi.
In ogni caso il flusso di cassa si è rivelato positivo per l’Ente, in misura di €
15.428,45 e, quindi, pur considerando il costo dell’estinzione, pari ad €
15.000,00, l’operazione finanziaria si è conclusa in sostanziale parità tra entrate ed uscite (pag. 14 delle memorie);
c) manca la grave colpevolezza, considerato che i costi impliciti, in
quanto “occulti”, non erano conosciuti o conoscibili dai soggetti convenuti
in giudizio e, comunque, il compimento di tali operazioni ha trovato
l’avvallo del Segretario Comunale e del Revisore contabile (pag. 6e 16 delle
memorie).
4) - Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2014, il P.M. ed il difensore dei convenuti hanno ribadito le loro posizioni, concludendo in conformità.
Motivi della decisione
5) –In primis, il Collegio, tenuto conto che i convenuti si sono costi6
tuiti con una memoria congiunta, a mezzo dello stesso avvocato (Bartolini),
e che nelledifese sono presenti sia amministratori che funzionari del Comune di Avigliano Umbro, ritiene di dover esaminare la questione, rilevabile
d’ufficio, dell’esistenza di un reciproco conflitto di interessi tra i soggetti citati in giudizio.
Sul punto, la Corte di Cassazione, secondo un consolidato orientamento, ha precisato che “la costituzione in giudizio di più parti per mezzo di
uno stesso procuratore, cui sia stato conferito il mandato con un unico atto
da tutte sottoscritto, è valida solo quando fra le medesime parti non vi sia
un conflitto di interessi” (Cass. Civ. Sez. III, sentenza n. 8842 del 2004).
La sussistenza di un siffatto conflitto costituisce un limite intrinseco
al conferimento della procura, da parte di più soggetti allo stesso avvocato
che, in tale situazione, è impossibilitato “a svolgere contemporaneamente
attività difensive per conto di portatori di pretese collidenti” (Cass. Civ.
Sez. II, n. 21350 del 2005).
Ancor più recentemente la Suprema Corte ha affermato che “nel caso
in cui tra due o più parti sussista conflittodi interessi (tanto attuale, quanto
virtuale), è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno
stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, e
ciò anche in ipotesi di "simultaneusprocessus", dato che il difensore non
può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti
portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di
difesa ed il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti” (Cass. Sez. III, n. 15.884 del 2013).
In materia, la giurisprudenza contabile è in linea con l’orientamento
7
della Corte di Cassazione (per tutte, Sezione III Giurisdizionale Centrale
d’Appello n. 156 del 28 febbraio 2012; n. 798 del 6 dicembre 2012 e n. 605
del 20 settembre 2013).
Nel caso di specie, il conflitto, con riferimento in particolare alla posizione degli amministratori rispetto a quella del Responsabilepro tempore
del Servizio Finanziario dell’Ente (Selvetti Argentina), non è solo “virtuale”
ma concreto ed è rilevabile dagli atti del processo.
Per esempio, nella delibera n. 71 del 18 maggio 2004, con cui è stata
disposta la sottoscrizione del contratto “IRS IN& OUT” n. 214872, si premette che tale decisione è stata adottata dopo aver “acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile interessato” (Selvetti
Argentina).
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte dei conti, la colpevolezza degli organi politici, che hanno posto in essere provvedimenti ritenuti forieri di danno, può non assurgere a gravità perseguibile, nel caso in
cui gli stessi abbiano adottato le contestate decisioni sulla base del parere di
un organo tecnico.
Tenuto conto che la Rag. Selvetti Argentina, Responsabile del Settore Finanziario, si è costituita congiuntamente ai Membri della Giunta Comunale (Pernazza Carla, Contenti Fernando, Frasconi Alfredo, Mancini
Renzo e Burchi Danilo), con unica memoria del medesimo difensore (Antonio Bartolini), il conflitto di interessi tra i convenuti appare evidente e reale
e ciò comporta – per pacifica e risalente giurisprudenza - la nullità della costituzione in giudizio e la conseguente contumacia dei convenuti (v., chiarissima, in proposito Cass. Sez. III. N. 2779 del 1968).
8
6) – Rilevato d’ufficio il conflitto di interessi, si procede all’esame della
contestazione attorea.
In disparte ogni valutazione sulla reale esistenza di costi impliciti e sulla
quantificazione degli stessi, il Collegio ritiene di dover valutarein primisla
gravità della condotta dei convenuti, cui la Procura ha contestato una grave
negligenza nella sottoscrizione e rinegoziazione dei contratti swapp, tale da
non rendersi conto proprio dei costi impliciti sottostanti, occultati dalla Banca.
Sul punto, il Collegio giudica necessario inquadrare la vicenda (sottoscrizione erinegoziazione di contratti swapp, dannosi per l’Ente locale, in quanto stipulati in presenza di costi impliciti), nel contesto fattuale in cui la stessa è nata e si è sviluppata.
Negli anni 2000-2005, molti Comuni italiani, di piccole, medie e grandi dimensioni, hanno stipulato dei contratti derivati, a copertura di posizioni debitorie sottostanti, di norma con la Cassa Depositi e Prestiti, con la finalità
di garantirsi contro l’oscillazione dei tassidi interessi.
E’ notorio che tali strumenti finanziari sono particolarmente complessi e richiedono specialistiche conoscenze, come riconosciuto dalla stessa Procura
che, a pag. 46-47 dell’atto di citazione, afferma: “appare utile evidenziare,
come il dott. Renato Loiero, nella rivista elettronica di Diritto Pubblico,
dell’Economia e Scienze dell’Amministrazione per il Centro Ricerca sulle
Amministrazioni Pubbliche, ha rilevato che, al fine di poter valutare
l’equità dei prodotti derivati, per i quali non esiste un prezzo di mercato,
occorre essere in grado di stimarne un valore e, quindi, aver frequentato dei
corsi di dottorato o, almeno, dei master in matematica o finanza quantitati9
va, ma soprattutto, avere esperienza nelle sale trading delle più rilevanti
banche internazionali. In Italia, infatti, solo pochi consulenti finanziari indipendenti sono in grado di eseguire determinati calcoli finanziari e sempre
con l’ausilio di software il cui acquisto risulta enormemente elevato”.
Una tale professionalità specialistica non è richiedibile néagli amministratori
e néal Responsabile Finanziario (Rag. Selvetti Argentina) di Avigliano Umbro, un piccolo Comune di modestissime dimensioni (2.500 abitanti).
Solo una professionalità altamente specialistica avrebbe consentito di rilevare l’esistenza di “costi impliciti o occulti”, ma essa non è pretendibile da
soggetti eiusdemconditionis e professionis, rispetto agli amministratori e
funzionari del Comune di Avigliano Umbro.
Dagli atti del giudizio, emerge che la ragione che ha indotto i responsabili
dell’Ente a procedere alla stipula di tali contratti, nonostante la mancanza di
conoscenze così complesse, risiede nel rapporto fiduciario tra costoro e la
Banca B.N.L., che ha prospettato tali operazioni illustrandole come vantaggiose per il Comune.
La credibilità all’epoca dell’Istituto bancario e la circostanza che tanti altri
Comuni umbri avevano aderito ad analoga proposta della B.N.L., ha contribuito ad infondere nei convenuti piena fiducianella Banca contraente.
Per quanto attiene alla circostanza che la Rag. Selvetti ha sottoscritto tali
contratti, dichiarando di essere “operatore qualificato”, nonostante la stessa
nel verbale di audizione redatto dalla Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia
Tributaria di Terni(all.28 della relazione della G.d.F. del 6 ottobre 2011)
avesse dichiarato di non avere alcuna competenza in materia di derivati, merita richiamare quanto osservato sul punto dalla stessa Procura, nell’atto in10
troduttivo del giudizio: “bisogna considerare che, nella maggioranza dei
casi, non si tratta di una dichiarazione il cui contenuto è oggetto di negoziazione fra le parti, ma di un modello predisposto dall’intermediario finanziario di cui il legale rappresentante della società/ente locale, si limita a
prendere atto, firmandolo. ...In ogni caso, è altamente probabile che, nella
prassi, almeno in alcune occasioni, l’autocertificazione venga sottoscritta
senza sapere esattamente quali siano i suoi reali effetti giuridici” (pag. 44
dell’atto di citazione).
Le predette affermazioni, rese dalla stessa Procura attrice, attenuano la gravità della colpa del Responsabile Finanziario, rendendo non perseguibile tale condotta.
Inoltre, nel caso di specie, l’operazione di finanza derivata ha avuto
l’avvallo del Segretario Comunale ed il parere favorevole del Revisore dei
conti, soggetti non convenuti in giudizio.
Come emerge dalla documentazione prodotta dalla Procura attrice,
ed in particolare dagli atti allegati alle deduzioni presentate dagli interessati,
a seguito della notifica dell’invito a dedurre, due importanti figure,
all’interno del Comune (Segretario Comunale e Revisore contabile), hanno
preso parte attiva alla operazione di finanza derivata.
Per quanto attiene al Segretario Comunale, dott.ssa Stefanangeli, la
stessa è stata destinataria di una mail, in data 17 maggio 2004, da parte del
dott. Lanfranco Forlucci, funzionario della Banca B.N.L., con cui detto funzionario ha esposto le condizioni proposte dall’Istituto di credito all’Ente
(allegato n. 6 delle deduzioni difensive depositate dalla Procura).
11
Considerato che non risulta da alcun atto che il predetto Segretario abbia
manifestazione criticità sulla operazione in questione, ne consegue che tale
avvallo indubbiamente ha corroborato la convinzione degli amministratori e
del Responsabile Finanziario circa la convenienza e vantaggiosità della sottoscrizione degli swapp.
Per quanto attiene al Revisore deiconti, dott.ssa Caterina Brescia, si osserva
che la stessa, nella relazione resa in merito alle variazioni del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 del Comune di Avigliano Umbro, ha
espresso parere favorevole alla operazione riguardante i derivati (allegato n.
2 delle deduzioni difensive depositate dalla Procura) e, ciò, ha ulteriormente
indotto i convenuti a ritenere legittima edutile la stipula dei contrati in questione.
In una situazione analoga, relativa alla sottoscrizione di contratti
swapp da parte del Comune di Polino, con la stessa Banca B.N.L. e con modalità speculari, questa Sezione ha assolto funzionari ed amministratori, osservando che in quel caso (come in questo) “affinché lo sfavorevole (per il
Comune) effetto finanziario emergesse, è stato necessario l’intervento di un
soggetto (la società di consulenza) dotato di peculiare adeguatezza tecnica
e culturale, così che la condotta deiconvenuti non può ritenersi affetta da
“colpa grave”, proprio in derivazione della formazione di una decisione su
basi istruttorie incomplete e tali per ragioni non riferibili ai convenuti stessi” (sentenza n. del 44 del 2012 della Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per l’Umbria).
Nel comportamento tenuto dalla Banca (qui valutato con esclusivo riguardo
agli effetti prodotti sul convincimento dei convenuti), si ravvisa unacarenza
12
istruttoria in quanto, nello svolgimento del delicato compito di advisor, la
stessa ha consigliato al Comune l’acquisto di alcuni prodotti finanziari,
omettendo di fornire ai Responsabili importanti elementi conoscitivi, determinanti ai fini divalutare la convenienza della operazione.
Del resto, come ricordato, all’epoca non si palesava, per il Comune di Avigliano Umbro, analogamente a quanto accaduto pertanti altri Comuni umbri,
alcun motivo per dubitare della correttezza dell’operato della Banca e della
veridicità di quanto dalla stessa illustrato, in merito alla convenienza economica dell’operazione per l’Amministrazione comunale.
Da quanto sopra descritto, emerge la mancanza dell’elemento soggettivo
della colpa grave nella condotta dei soggetti citati.
6.1) –Relativamente alla seconda posta di danno, pari ad € 2.912,45,
consistente nella spesa sostenuta per il pagamento della consulenza affidata
alla IFA CONSULTING s.r.l., nonché neldifferenziale tra scambi dei flussi e
mark to market alla data di estinzione del contratto rinegoziato n. 1510847,
indipendentemente dalle osservazioni esposte sul punto dalla memoria difensiva, che non possono essere prese in considerazione, stante la nullità
dell’atto per rilevato conflitto di interessi, si osserva quanto segue.
Il pagamento, da parte dell’Ente, della somma di€ 15.000,00, dovuta
dal Comune quale costo dell’operazione di estinzione anticipata, calcolata
sul mark to market alla data del 9 agosto 2008, deriva dalla decisione assunta dal Consiglio Comunale pro tempore(composto da amministratori diversi
dai convenuti ), con la deliberazione n. 33 del 28 giugno 2010, di estinguere
anticipatamente il contratto rinegoziato, la cui scadenza negoziale era fissata
il 31 dicembre 2023.
13
Premesso che la scelta di estinguere anticipatamente un contratto derivato, al fine di evitare ad un Comune maggiori costi futuri, non costituisce
di per sé una condotta censurabile (necessitando, a tal fine, del coefficiente
psicologico della colpa grave, oltre che di un effettivo nocumento patrimoniale), è da considerare che la Procura attrice, nel caso, ha contestato tutte le
voci di danno dedotte in giudizio(mancata entrata da “costi impliciti”, costo
della risoluzione e spesa per la consulenza ) ai componenti della Giunta
(Pernazza, Contenti, Frasconi, Mancini, Burchi), per aver deliberato la contrazione dei contratti swapp ed al Responsabile finanziario del Comune
(Selvetti), per aver stipulato i contratti di che trattasi.
Tale essendo l’addebito, il Collegio ritiene che la decisione di estinguere anticipatamente il contratto interrompa il nesso causale tra la condotta
censurata ed il danno, che – con ogni evidenza – promana non già nella sottoscrizione e rinegoziazione dei contratti, bensì dall’adozione della citata delibera di estinzione anticipata del rapporto negoziale,adottata da soggetti diversi dai convenuti, con decisione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 giugno 2010.
Alla stregua delle esposte considerazioni, i convenuti vanno esenti da
responsabilità, in parte qua, per carenza del nesso eziologico tra la condotta
addebitata (per il Sindaco e gli Assessori, la decisione di stipulare e rinegoziare gli swapp, e per il Responsabile finanziario, la materiale sottoscrizione
degli stessi) ed il danno derivante dal costo della estinzione anticipata del
contratto n. 1510847.
6.2) – Infine, occorre valutare il danno relativo alla consulenza affidata alla società IFA Consulting s.r.l., pari ad
14
€ 2.484,00 (di cui € 184,00,
a titolo di acconto, liquidati con mandato n. 203 del 12 febbraio 2009 ed €
2.300,00, a titolo di saldo fattura n. 234 del 2008, liquidato con mandato n.
204 del 12 febbraio 2009).
Fermo restando anche per questa pretesa attorea quanto già esposto
al paragrafo 6.1), come ricordato, tale affidamento è stato deciso, con ladelibera della Giunta Comunale n. 41 del 22 maggio 2008 e n. 79 del 25 agosto
2008, in considerazione dell’esigenza di avvalersi dell’assistenza di un soggetto indipendente e professionalmente competente nel settore dei contratti
derivati, in assenza di conoscenze specialistiche interne al Comune relative
agliswapp.
In merito a questa posta di danno, oltre a valere le medesime considerazioni espresse in punto di nesso causale (la decisione deriva dalle citate
delibere n. 41 e 79 del 2008 e non dalla condotta relativa alla stipula e rinegoziazione dei contratti nel periodo 2001– 2005), in quanto la relativa condotta è stata posta in essere da amministratori diversi dai convenuti, il Collegio ritiene che tale spesa non sia inutile e dannosa per l’Ente, in quanto
trattasi di affidamento di un incarico a terzi che appare necessario, e perciò
giustificato, dalla mancanza di professionalità presenti all’interno, oltre che
dalla congruità del suo importo.
Del resto, l’assenza di competenze interne all’Ente evidenzia una
certa contraddittorietà nell’atto di citazione: da una parte, infatti,la Procura
considera danno l’aver chiesto una consulenza qualificata ad un soggetto
esterno esperto della materia, per poter adottare con ponderazione ogni decisione in merito al perdurare del rapporto negoziale sui derivati e, dall’altra
ravvisa nella condotta della Giunta e del Responsabile finanziario un com15
portamento difforme dalla sana gestione finanziaria,proprio per aver proceduto alla stipula dei contratti senza avere le necessarie competenze, cui
avrebbero potuto sopperire magari con una stima redatta da soggetto specializzato diverso da quello proponente.
Seguendo il percorso argomentativo della Procura attrice, per il quale
sarebbe stato necessario approfondire la materia dei derivati nella fase della
stipuladei relativi contratti, deve dirsi che correttamente è stato disposto un
simile approfondimento nella fase della risoluzione anticipata del rapporto
negoziale in essere, attesa la mancanza – anche in questa fase – di qualificate professionalità proprie dell’Ente, non contestata dalla Procura medesima.
Da ciò consegue l’assoluzione dei convenuti anche per tale parte di danno,
stante l’assenza di antigiuridicità della condotta, la piena giustificazione della spesa sostenuta e la mancanza di nesso causale, in quanto tale incarico è
stato deciso da soggetti diversi (Chianella Giuseppe, Cerquaglia Zefferino,
Agostini Emanuela, Massacesi Bernardino e Mecarelli Cesare) dai convenuti in giudizio.
7) - Dato l’esito del giudizio, non è luogo alla pronuncia sulle spese
di giustizia.
8) -Non spetta il rimborso delle spese legali al difensore dei convenuti ex art.3, comma 2-bis, del d.l. n. 543/1996, convertito in legge n.
639/1996, autenticamente interpretato dall’art. 10-bis, comma 10, del d.l.
n.203/2005, convertito in legge n. 248/2005, nel testo modificato dal comma
30-quinquies dell’art. 17 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009,
in ragionedella rilevata nullità dei relativi atti processuali, posti in essere in
conflitto di interesse (v. precedente paragrafo 5);
16
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
Sezione Giurisdizionale dell’Umbria
ASSOLVE
dalla domanda attrice i Sig.ri Selvetti Argentina, Pernazza Carla, Contenti Fernando, Frasconi Alfredo, Mancini Renzo e Burchi Danilo per mancanza di colpa grave, relativamente ai “costi impliciti” e per mancanza di antigiuridicità della condotta, nonché del nesso causale, per il danno da risoluzione anticipata del contratto n. 1510847 ed affidamento della consulenza
alla IFA CONSULTING s.r.l..
Così deciso in Perugia, nellacamera di consiglio del 20 febbraio 2014
– 25 novembre 2014.
L’Estensore
Il Presidente
f.toAcheropita Mondera
f.to Alberto Avoli
Depositata in Segreteria il 12 dicembre 2014
Il funzionario responsabile di cancelleria
f.toMarika Masciotti
17
Fly UP