433 - conversioni di patenti di guida rilasciate da stati extra ue
by user
Comments
Transcript
433 - conversioni di patenti di guida rilasciate da stati extra ue
433 - CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE Goffredo dott. Felice - funzionario amministrativo DTT Protospataro dott. Giandomenico - funzionario di Polizia stradale Lo scritto riflette esclusivamente le opinioni dell'Autore e non impegna in alcun modo l'Ente di cui egli sia dipendente Sommario: 433.0 QUADRO GENERALE 433.1 DOMANDA DI CONVERSIONE 433.2 CONVERSIONE DI PATENTE ESTERA OTTENUTA DA PRECEDENTE CONVERSIONE DI PATENTE ITALIANA 433.3 CONTROLLO DI AUTENTICITÀ 433.4 CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ 433.4.1 Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili 433.4.2 Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili solo per alcune categorie di cittadini 433.4.3 Stati extracomunitari per i quali è sospesa la conversione della patente non sussistendo le condizioni di reciprocità 433.5 SANZIONI 433.6 COMPENDIO OPERATIVO 433.6.1 Procedura per la conversione della patente 433.6.2 Procedura per la conversione di patente estera ottenuta da conversione di patente italiana 433.7 I FAC-SIMILE 433.7.1 Modulo da allegare alla domanda di conversione di patente rilasciata da Stato extracomunitario 433.0 QUADRO GENERALE I titolari di patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari (57) possono convertire la propria patente in patente italiana a condizione che: • la patente estera sia in corso di validità; • la patente estera sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia (1); • il conducente sia in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dagli artt. 119 e 120 CDS; • esista reciprocità di trattamento tra Italia e Stato estero (allo scopo vengono stipulati appositi accordi bilaterali); • venga presentata domanda entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. 433.1 DOMANDA DI CONVERSIONE Se la domanda di conversione è stata presentata in tempo utile, ossia entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, il conducente, nelle more del rilascio del documento di guida italiano, può condurre veicoli in Italia o all'estero con la propria patente: pertanto, ove possibile, la patente estera non deve essere ritirata all'atto della presentazione dell'istanza di conversione, ma lasciata al conducente, che dovrà esibirla unitamente all'apposita ricevuta rilasciata dall'UMC (82). La patente estera in originale sarà ritirata all'atto della consegna del documento italiano, ottenuto per conversione, per essere poi restituita allo Stato che l'aveva emessa. In assenza della patente estera, perché, ad esempio, smarrita o sottratta nel frattempo, il documento italiano non potrà essere rilasciato. La conversione della patente extracomunitaria in modello comunitario deve essere indicata sul modello stesso anche ad ogni rinnovo o duplicazione successiva (70). 433.2 CONVERSIONE DI PATENTE ESTERA OTTENUTA DA PRECEDENTE CONVERSIONE DI PATENTE ITALIANA La conversione di patente estera, rilasciata per conversione di patente italiana, è sempre ammissibile anche se con lo Stato extracomunitario non sussista reciprocità di trattamento (v. inPratica 433.4) in quanto tale conversione è ammessa in virtù della precedente idoneità conseguita in Italia. In ogni caso la nuova patente dovrà essere della medesima categoria del precedente documento di guida italiano (1). L'UMC, oltre alle previste procedure di rito: • • • verifica, prima dell'emissione del nuovo documento di guida, l'effettiva esistenza della precedente patente italiana presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ovvero, se ricorre il caso, presso la prefettura-UTG competente; inserisce nel sistema informatico l'annotazione: "per conversione di patente estera derivante da patente italiana"; ritira la patente italiana rimasta eventualmente in possesso del conducente (in quanto non ritirata a suo tempo dal paese estero e quindi non restituita allo stato italiano) ed emette il relativo provvedimento di revoca ai sensi dell'art. 130 CDS (6). 433.3 CONTROLLO DI AUTENTICITÀ Le svariate tipologie di formato delle patenti estere ("a libretto", "a carta di credito", ecc.) e la non omogeneità dei dati in esse contenuti rendono spesso necessaria la verifica di autenticità del documento di guida (7). Oltre al controllo a vista della patente con l'ordinaria diligenza, il funzionario addetto non è in grado di effettuarne altri, non essendo normalmente a conoscenza delle eventuali caratteristiche di sicurezza del supporto (cartaceo o plastico) del documento, della congruità degli estremi numerici riportati, del significato di annotazioni apposte a penna o mediante timbro, dell'autenticità di sigilli e firme delle autorità rilascianti; oltretutto, spesso possono presentarsi patenti redatte in caratteri non latini, e la traduzione, che va allegata, a volte non è sufficiente a chiarire ogni dubbio (8). Oltre alle manomissioni che può presentare un documento comunque originale, non va ovviamente scartata l'eventualità che la patente sia del tutto apocrifa: è un sospetto che può rivelarsi fondato nel caso in cui il cittadino di uno Stato con cui non esistono le condizioni di reciprocità presenti (per la conversione) una patente rilasciata da uno Stato con il quale viceversa tali condizioni sussistono (9). Per quanto precede, qualora sorgano dubbi sull'autenticità del documento di guida presentato, l'UMC dovrà trasmetterlo per la conferma direttamente all'Autorità diplomatica del paese che lo ha rilasciato (e non alla Polizia), attendendo l'esito dell'accertamento. In caso di mancata risposta o di ricezione negata, non viene dato corso alla conversione (10). 433.4 CONDIZIONE DI RECIPROCITÀ Il requisito della reciprocità (3) riduce notevolmente il numero degli Stati extracomunitari di cui è possibile convertire le patenti (81). L'accertamento di tale requisito avviene oggi solo a seguito sottoscrizione di uno specifico accordo bilaterale fra l'Italia e altro Stato extracomunitario (2). In ogni caso vengono diramate specifiche circolari (4) per cui, qualora non esistano espresse comunicazioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici deve ritenersi che la patente non sia convertibile (48). Si rammenta che non necessita tale accordo di reciprocità per Islanda, Liechtenstein e Norvegia in quanto aderenti all'accordo SEE (Spazio economico europeo) per i quali si applicano le condizioni previste per gli Stati comunitari (v. inPratica 432). La nuova classificazione delle patenti C e D derivante dal recepimento della direttiva comunitaria 2000/56/CE, a seguito della quale la patente di categoria D non consente più di condurre i veicoli per la cui guida è richiesta la patente di categoria C, si applica solo agli Accordi per la conversione reciproca delle patenti di guida stipulati a decorrere dall'1.10.2004, data di entrata in vigore del nuovo regime. Nel caso gli Accordi siano stati stipulati prima di tale data, le tabelle di equipollenza andranno applicate tenendo presente la normativa previgente: qualora pertanto sia previsto il rilascio per conversione di una patente italiana di categoria D, sarà emesso un documento di guida di categoria C+D (65). 433.4.1 Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili Tutti i dati indicati nella tabella che segue sono desunti dalle circolari via via emanate dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; in essa sono elencati, in ordine alfabetico, gli Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili e sono completate da: • tabelle di equipollenza, qualora ufficializzate dallo stesso Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici; • indirizzo delle rappresentanze diplomatiche o consolari in Italia dei vari Stati alle quali gli stessi uffici invieranno le patenti estere una volta convertite. STATO ESTERO TABELLE DI EQUIPOLLENZA INDIRIZZO AUTORITÀ PER CAT. PATENTI CAT. PATENTI RESTITUZIONE PATENTI ESTERE ITALIANE ALBANIA Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 27.10.2008 (38) ALBANIA ITALIA Ministero dei Lavori Pubblici, A A Trasporti e Telecomunicazione B B Direzione Generale dei Servizi C C di Trasporto Stradale D C+D Via Irfan Tomini - Tirana E E fax n. 0035542238175 0035542238138 ALGERIA (REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E POPOLARE) Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 24.10.2000 (73) Ambasciata di Algeria Sezione Consolare Via Barnaba Oriani n. 26 00197 ROMA (74) tel. 06.8083436 Consolato di Algeria Via S. Lucia n. 15 80132 NAPOLI (75) tel. 081 7643515 fax 081 7643924 ARGENTINA Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 17.7.2003 (71) A1 A1 Sezione Consolare della A2 - Repubblica Argentina in Roma A3 A Via Veneto, 7 B1 B 00187 ROMA (31) B2 [*] B tel. 06 42870023 - 06 42016021 C - fax 06 483586 D1 - Consolato Generale della D2 D Repubblica Argentina in Milano E1 CE Corso Venezia, 9 E2 - 20121 MILANO (32) Tel. 02 77729420/29/30 fax 02 77729444 [*] convertibile solo se il conducente ha compiuto il 18° anno di età. Possono essere convertite solo le patenti non provvisorie ed in corso di validità rilasciate prima dell'acquisizione della residenza in Italia da parte del titolare. Non si possono convertire le patenti argentine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. Alla domanda di conversione deve essere sempre allegata la documentazione, anche in unico atto, riportante la traduzione, l'attestazione di autenticità e la certificazione di validità rilasciata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari argentine in Italia. Qualora la patente argentina riporti una categoria non prevista dalla tabella di equipollenza, il conducente dovrà presentare un'attestazione, rilasciata dalla competente Autorità diplomatica argentina in Italia, riportante l'indicazione dei veicoli conducibili con tale categoria. È possibile che il conducente che richiede la conversione sia in possesso di due documenti di guida argentini (che devono essere entrambi ritirati), poiché in caso di estensione alla categoria superiore viene emessa in Argentina una patente di guida aggiuntiva a quella già posseduta. Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia, con riferimento alla data di rilascio della patente argentina. COREA DEL SUD (REPUBBLICA DI COREA) Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 15.2.2002 (79) Ambasciata della Repubblica TIPO I Patenti per grandi veicoli D Patenti per veicoli comuni B di Corea Patenti per piccoli veicoli A1 Via Barnaba Oriani, 30 Patenti per veicoli speciali A-B-E 00197 ROMA tel. 06 8078158 TIPO II Patenti per veicoli comuni B Patenti per piccoli veicoli A Patenti per motocicli A1 CROAZIA Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (2) (11) (83) Ambasciata della Repubblica A A B B di Croazia (Sezione Consolare) C C Via L. Bodio, 74 D D 00191 ROMA (12) tel. 06 36298439 Consolato generale della E E F Non conv. Repubblica di Croazia G Non conv. Via Dante, 9 H Non conv. 20123 MILANO (13) tel. 02 8051772 Consolato generale della Repubblica di Croazia Piazza Goldoni, 9 34122 TRIESTE (14) tel. 040 773968 fax 040 773959 Sono convertibili solo le patenti di guida recanti la sigla "HR", poiché quelle con la sigla "YU", rilasciate nella Repubblica di Croazia, e quelle con la sigla CRO erano valide fino al 3.1.1996 (15). EL SALVADOR Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 11.12.2008 (84) El Salvador Italia Ambasciata di El Salvador Juvenil V --- Via G. Castellini, 13 - 00197 Roma Juvenil M --- 00197 Roma Motocicletta A tel. 068076605 - fax 068079726 Particular --- Circoscrizione: tutto il territorio Liviana B della Repubblica Italiana, Liviana B eccetto la Lombardia Liviana B Consolato Generale di Milano Pesada B Via Monte Nero n. 11 - 20135 Milano Pesada T B tel. 0255017890 - fax 0287395600 Circoscrizione: Lombardia FILIPPINE Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 28.7.2006 (16) Ambasciata delle Filippine Sezione Consolare (17) Viale delle Medaglie d'Oro, 112-114 00136 ROMA tel. 06 39746621 fax 06 39889274 Consolato generale delle Filippine (18) Via Stromboli, 1 20144 MILANO tel. 02 8051400 fax 02 878797 GIAPPONE Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 29.9.2003 (33) High class large-sized motor vehicle Veicolo a motore di grandi dimensioni, categoria alta High class medium-sized motor vehicle Veicolo a motore di medie dimensioni, categoria alta B Consolato generale del Giappone (34) B Via Cesare Mangili, 2/4 20121 MILANO tel. 02 6241141 fax 02 6597201 High class ordinary motor vehicle B Ambasciata del Giappone (35) Veicolo a motore ordinario, categoria alta Via Quintino Sella, 60 00187 ROMA tel. 06 487991 fax 06 4873316 High class large-sized special motor vehicle --- Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni, categoria alta Basic class large-sized motor vehicle B Veicolo a motore di grandi dimensioni, categoria di base Basic class medium-sized motor vehicle B Veicolo a motore di medie dimensioni, categoria di base Basic class ordinary motor vehicle B Veicolo a motore ordinario, categoria di base Basic class large-sized special motor vehicle --- Veicolo a motore speciale di grandi dimensioni; categoria di base Large-sized two-wheeled vehicle A Veicolo a motore a due ruote di grandi dimensioni Ordinary two-wheeled vehicle A1 Veicolo a motore ordinario a due ruote Small-sized special motor vehicle --- Veicolo a motore speciale di piccolo dimensioni Moped --- Ciclomotore Tow license --- Patente per rimorchio LIBANO Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 6.12.2000 (76) Consolato generale del Libano Via Larga 26 20122 MILANO (77) tel. 02 8061341 fax 02 72000468 Ambasciata del Libano Via Giacomo Carissimi 38 00198 ROMA (78) tel. 06 8537211 MACEDONIA Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 15.7.1997 (20) (83) A A Ufficio consolare presso B B l'Ambasciata dell'ex C C Repubblica Jugoslava di D D Macedonia E E via Bruxelles, 73/75 00198 ROMA tel. 06 8411470 Per i neopatentati restano valide le limitazioni previste dalle norme vigenti in Italia con riferimento alla data di rilascio della patente di cui si chiede la conversione. Non è consentita la conversione di patenti macedoni conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia. MAROCCO Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 26.11.1991 (21) (83) Consolato generale del J A1 A A Regno del Marocco (23) B B via Ponte Seveso, 25 C - 20125 MILANO D - tel. 02 67073413 B-C C fax 02 67073414 B-C-D D Consolato generale del E E Regno del Marocco F A-B speciale [*] Via Monte Autore, 4 [*] da valutare caso per caso. 00141 ROMA tel. 06 87180279-0309-0613 fax 06 87181294 Consolato del Regno del Marocco Via del Carrozzaio, 3/B 40138 BOLOGNA (22) tel. 051 531199 - 538763 fax 051 531863 Consolato del Regno del Marocco (72) Via Belfiore, 27 10129 TORINO tel. 011 6506482 fax 011 6596065 Non si possono convertire, oltre alle patenti scadute di validità, le autorizzazioni o patenti internazionali e le patenti provvisorie (24). La patente conseguita in via provvisoria prima dell'acquisizione da parte del titolare della residenza in Italia, ma divenuta valida in via permanente dopo la data di acquisizione di detta residenza, può essere accettata ai fini della conversione, ma la nuova patente italiana emessa dovrà essere oggetto di provvedimento di revisione ai sensi dell'art. 128 del CDS (85). Le patenti di categoria C e D possono essere conseguite in Marocco anche da parte di chi non sia già titolare di pat. B ed hanno validità biennale, che viene confermata a seguito di accertamento medico (25). Per la cat. E si fa riferimento alla casistica relativa alla categoria di cui essa è estensione (26). Non è consentita la conversione di patente marocchina rilasciata successivamente all'acquisizione della residenza in Italia (27). Il Ministero degli Affari Esteri ha reso noto che le Autorità marocchine hanno precisato che le patenti di guida marocchine di categoria C e D non abilitano alla guida dei veicoli della categoria B, per la quale occorre sostenere uno specifico esame. Dalla nuova tabella si rileva che non potranno essere convertite, in equipollenti documenti italiani, quelle patenti marocchine valide per le sole categorie C e D e non convalidate, con il prescritto timbro rettangolare "permanent", anche per la categoria B (80). MOLDOVA Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 27.11.2003 (68) Patenti di guida moldave redatte su modello Ambasciata della Repubblica rilasciato dall’1.11.1995 al 31.12.2010 di Moldova (67) Repubblica di Moldova Repubblica italiana via Montebello, 8 A A 00185 ROMA B B tel. 06 47824400 C - fax 06 47881092 B+C B+C Consolato Generale D B+C+D della Repubblica di Moldova E E [*] Via Antonio Canova, 30/32 F - 40138 Bologna H - Competenza territoriale: Emilia Romagna, Patenti di guida moldave redatte su modello Friuli Venezia Giulia, Liguria, rilasciato dopo il 7.10.2008 Lombardia, Piemonte, Toscana, Repubblica di Moldova Repubblica italiana Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, A1 A1 Veneto A2 A1 A A B1 - B B C1 B C B+C D1 B D B+D BE BE C1E BE CE BE+CE D1E BE DE BE+DE F - H - I - [*] Verrà normalmente convertita in abbinamento alle categorie B, C, D possedute. PRINCIPATO DI MONACO Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (2) Consolato del Principato di Monaco Via Panama, 68 00197 ROMA tel. 06 85301398 fax 06 85301405 SAN MARINO (REPUBBLICA DI SAN MARINO) Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 5.5.2006 (63) Segreteria di Stato ai Trasporti Ufficio Registro Automezzi Via delle Carrare, 42 47890 SAN MARINO Repubblica di San Marino Certificato idoneità Certificato idoneità guida ciclomotori guida ciclomotori A1 A1 A A B1 -- B (conseguita prima dell'1.6.1989) A + B B (conseguita dall'1.6.1989 in poi) B C1 B C C D1 B D C+D E E CAP tipo B CAP tipo KB [1] CAP tipo D CAP tipo KD [1] _____ [1] In sede di conversione, l'originale del certificato di abilitazione professionale sarà restituito al titolare; l'UMC ne tratterrà agli atti una fotocopia. SVIZZERA Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (2) Consolato della Svizzera Via Barnaba Oriani, 61 00197 ROMA tel. 06 809571 fax 06 8080871 TAIWAN Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 19.12.2002 (49) A1 Non conv. Ufficio di rappresentanza di A2 A Taipei in Italia B B viale Liegi, 17 (86) C C 00198 ROMA D [*] D tel. 06 98262812 E D+E fax 06 98262806 [*] Convertibile solo se il conducente ha compiuto 21 anni. In considerazione del fatto che le patenti di guida taiwanesi non sono redatte in caratteri latini, gli UMC ne dovranno sempre richiedere la traduzione. Sul documento di guida le date sono riportate secondo lo schema: ANNO - MESE - GIORNO. In particolare, per individuare l'anno corrispondente al nostro calendario, occorre aggiungere 1911 all'anno indicato sulla patente taiwanese. Le patenti rilasciate con validità provvisoria possono essere convertite solo se divenute valide in via permanente prima dell'acquisto della residenza in Italia da parte del titolare. Sono fatte salve particolari situazioni relative ai conducenti disabili. TUNISIA Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 7.5.2004 (66) A1 A1 Ambasciata di Tunisia A A via Asmara, 7 B B 00199 ROMA C C D D E E H - D1 B D1+ Permis de Place B+kb Non si possono convertire patenti tunisine conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia oppure ottenute in sostituzione di altra patente estera non convertibile in Italia. Se la patente tunisina presentata per la conversione è redatta sul vecchio modello, scritto soltanto in lingua araba, è necessaria la traduzione. I nuovi modelli di patente tunisina sono invece compilati in francese ed arabo. Qualora dall'esame dei dati contenuti nella patente tunisina sorgano dubbi sull'esatta data del primo rilascio, l'interessato che volesse dimostrare che la sua patente di guida è stata rilasciata da più di tre anni potrà presentare un'attestazione della competente rappresentanza diplomatica indicante la data di conseguimento dell'abilitazione. La categoria D tunisina può essere convertita in patente italiana valida per le categorie C e D, poiché l'accordo bilaterale è stato stipulato prima dell'entrata in vigore della nuova normativa comunitaria sul rilascio della cat. D. Il Permis de Place ("permesso da piazza") tunisino è di colore giallo, ha validità permanente ed è scritto in arabo: è pertanto necessario chiederne la traduzione ufficiale. TURCHIA Ammissibilità conversione a seguito avvenuto accertamento da parte del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (2) A1 Non conv. Consolato della Turchia (30) A1+A2 A via Palestro, 28 A2 00185 ROMA A B B tel. 06 4941526 CC E D DB, DC, DE E K Non conv. F Non conv. G Non conv. H Da esaminare per singoli casi Le patenti turche di ogni categoria hanno validità permanente, salvo nei casi in cui nel documento, alla voce "protesi e apparecchi", sono indicati obblighi di controlli medici. Nella sezione "numero del documento" si riporta il numero della patente precedente (in caso di duplicato) e la data del rilascio; nella sezione "data del rilascio" si riporta la data in cui è stato rilasciato il duplicato. La cat. K è una patente provvisoria. La cat. H corrisponde alla patente speciale italiana: sarà dunque possibile il rilascio di tale patente seguendo la prassi prevista dalla normativa italiana vigente in materia (30). URUGUAY Ammissibilità conversione a seguito Accordo bilaterale 13.11.2009 (28) A B Sezione Consolare dell'Ambasciata di Roma 1A B Via Vittorio Veneto, 183 - 00187 Roma 1B B tel. 06 4821776 - fax 06 4823695 2A B Consolato Generale di Milano B B Piazza A. Diaz, 6 - 20123 Milano C B tel. 02 8056786 - fax 02 86464977 2B B [Le due Rappresentanze indicate non operano 2C B secondo una competenza territoriale e pertanto 2Ea B possono rilasciare le certificazioni D C indistintamente per tutta Italia] E B 2D B F B 2Eb B G1 --3A --G2 A1 3B A1 G3 A H C 433.4.2 Stati extracomunitari le cui patenti sono convertibili solo per alcune categorie di cittadini CANADA Personale diplomatico e consolare. CILE Diplomatici e loro familiari (36). STATI UNITI Personale diplomatico e consolare e loro familiari (37). ZAMBIA Cittadini in missione governativa e loro familiari. 433.4.3 Stati extracomunitari per i quali è sospesa la conversione della patente non sussistendo le condizioni di reciprocità Nella tabella che segue sono indicati gli Stati per i quali la conversione di patenti, in un primo tempo ammessa, è stata poi sospesa a seguito accertamenti da parte delle autorità diplomatiche italiane della inesistenza delle condizioni di reciprocità. Nelle note sono indicati gli estremi delle circolari DTT che hanno comunicato tale sospensione. ANTILLE OLANDESI (58) ARABIA SAUDITA (69) BANGLADESH (40) BIRMANIA (41) BRASILE (42) BOSNIA-ERZEGOVINA (43) CAMERUN (44) CINA (45) COLOMBIA (39) COSTA RICA (42) CUBA (42) EMIRATI ARABI UNITI (69) ETIOPIA (46) GABON (44) GHANA (47) HAITI (42) HONDURAS (42) INDIA (46) IRAN (69) JUGOSLAVIA (43) ISOLE MAURITIUS (69) ISRAELE (69) LIBIA (69) MACAO (19) MADAGASCAR (44) MALAYSIA (69) NICARAGUA (42) NIGERIA (50) OMAN (69) PAKISTAN (51) PANAMA (42) PARAGUAY (52) PERÙ (40) REPUBBLICA ARABA D'EGITTO (53) SIERRA LEONE (46) SINGAPORE (54) SIRIA (69) SRI-LANKA (29) SUD AFRICA (40) SUDAN (69) TANZANIA (55) THAILANDIA (56) VIETNAM (69) ZAIRE (44) 433.5 SANZIONI Il sistema sanzionatorio previsto dall'art. 136 CDS, applicabile solo nei confronti di conducenti con patenti rilasciate da Stati extracomunitari (57), è articolato in relazione all'avvenuto compimento dell'anno dall'acquisizione della residenza in Italia e alla validità della patente estera e dell’eventuale altro documento abilitativo estero, qualora prescritto, ed è costruito con un sistema di rinvii alle sanzioni previste, secondo i casi, dagli artt. 116 o 126 CDS (61) (62): • circolazione entro l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera o altro documento abilitativo estero scaduto (art. 136 c. 7): si applicano le sanzioni previste dall’art 126 c. 7 per guida con patente italiana scaduta; • circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera o altro documento abilitativo estero valido (art. 136 c. 7): si applicano le sanzioni previste dall’art 126 c. 7 per guida con patente italiana scaduta; • circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera scaduta (art. 136 c. 6): si applicano le sanzioni previste dall’art. 116 cc. 13 e 18 per guida senza patente; • circolazione oltre l'anno dall'acquisizione della residenza in Italia con patente estera valida ma con certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente o altro prescritto documento abilitativo estero scaduto di validità (art. 136 c. 6 bis): si applicano le sanzioni previste dall’art. 116 cc. 15 e 17 per guida senza CAP o CQC. 433 - CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE 433.6 COMPENDIO OPERATIVO 433.6.1 Procedura per la conversione della patente Per la conversione della patente occorre presentare all’UMC: B(*) Domanda sul modello TT 2112 da presentare all’UMC. B0 Attestazioni dei versamenti su conto corrente postale degli importi relativi alla tariffa 1.6 (v. inPratica 022). B1 Certificato medico in bollo (v. inPratica 024), rilasciato in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda. Il certificato deve essere rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 119, c. 2, CDS. B2 Due fotografie formato tessera, uguali e di data recente, firmate sul retro. B3 Patente estera in originale e fotocopia. B4 Traduzione della patente estera, qualora non conforme al modello previsto dagli accordi di Ginevra e attestazione di autenticità. La traduzione può essere effettuata da: • rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente; • rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata dalla prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica) (60); • traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio (59). B5 Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445 contenente i dati relativi alla patente estera, all'acquisizione della residenza in Italia, all'eventuale possesso di precedente patente italiana (v. inPratica 433.7.1). 433.6.2 Procedura per la conversione di patente estera ottenuta da conversione di patente italiana Per tale procedura occorre presentare all’UMC (5): B(*) Domanda sul modello TT 2112. B0 Attestazioni del versamento su c/c postale degli importi relativi alla tariffa 1.6 (v. inPratica 022). B1 Certificato medico in bollo (v. inPratica 024) rilasciato da uno dei sanitari indicati nell'art. 119, c. 2, CDS in data non anteriore a sei mesi dalla presentazione della domanda. B2 Due fotografie formato tessera uguali e di data recente, firmate sul retro. B3 Patente estera in originale e fotocopia. B4 Traduzione della patente estera, qualora non conforme al modello previsto dagli accordi di Ginevra e attestazione di autenticità. La traduzione può essere effettuata da: • rappresentanza diplomatica italiana nel paese che ha rilasciato la patente; • rappresentanza diplomatica in Italia del paese che ha rilasciato la patente (la firma deve essere legalizzata dalla prefettura-UTG competente per territorio ove ha sede la rappresentanza diplomatica) (60); • traduttore ufficiale abilitato o anche qualsiasi cittadino italiano o straniero che si assuma la responsabilità di effettuare una traduzione asseverata mediante giuramento davanti ad un cancelliere giudiziario o ad un notaio (59). B5 Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi dell'art. 47 DPR 28.12.2000, n. 445 (che ha sostituito la legge 4.1.1968, n. 15), contenente i dati relativi alla patente estera, all'acquisizione della residenza in Italia, all'espressa dichiarazione del richiedente che la patente estera è stata ottenuta a seguito di conversione di patente italiana (v. inPratica 433.7.1). 433.7 I FAC-SIMILE 433.7.1 Modulo da allegare alla domanda di conversione di patente rilasciata da Stato extracomunitario Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445) Il sottoscritto .............................................................................. nato a ................ il ....................... e residente a ................................... Via ..................................... al fine di ottenere la conversione della patente estera in patente italiana dichiara • che la patente estera di cat. ............ n. ................... che intende convertire è stata rilasciata dallo Stato ....................................... in data ................... ed è valida fino al ...........................; • di aver acquisito la normale residenza in Italia in data .............................. nel comune di ..............................................................; [ ] che la patente estera è stata ottenuta a seguito di conversione di patente italiana [*]; [ ] di non essere in possesso di alcuna patente italiana in quanto mai conseguita [*]; [ ] di non essere in possesso di alcuna patente italiana in quanto consegnata all'autorità estera per la conversione [*]; [ ] di essere in possesso della patente italiana di cat. .......... n. ............................. rilasciata dalla prefettura/MCTC di .......................... in data .................. [*]; [*] barrare con una X le voci ricorrenti. Consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445 in cui incorre chi effettua dichiarazioni mendaci od omissive, il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto corrisponde al vero. .......................................... .................................................. luogo e data firma 433 - CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE __________ (*) Le procedure sono così contraddistinte: A procedure di richieste preventive, redatte in bollo, funzionali ad operazioni di tipo B; B operazioni in materia di motorizzazione con applicazione delle tariffe previste dalla legge n. 870/1986 (B = domanda; B0 = tariffa legge n. 870/1986 con indicazione del codice; B1 e seguenti = documenti); C titoli autorizzativi e/o documentazione integrativa della carta di circolazione (C = domanda; C0 = tariffa legge n. 870/1986 con indicazione del codice; C1 e seguenti = documenti); D formalità di competenza del PRA (D = domanda; D0 = emolumenti, IPT e bolli; D1 e seguenti = documenti). (1) Ai sensi dell'art. 136 CDS, presupposto per la conversione di una patente di guida estera è che il richiedente ne sia titolare prima dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia (v. circolare MCTC 3.12.1996, prot. n. 6992/4639). Parimenti non è consentita la conversione di patente estera di categoria superiore presentata da un conducente già in possesso di patente italiana, qualora questi abbia conservato la residenza in Italia in modo continuativo: l'estensione alla categoria superiore è in questo caso ottenibile solo per esame (v. circolare MCTC 27.9.1996 n. 125/96). Con circolare DTT 4.1.2000, prot. n. A1/2000/MOT, è stato disciplinato il rilascio della patente italiana a chi già ne fosse in possesso ed ora è titolare di patente extracomunitaria di Stato con il quale non esista specifico accordo. Con circolare DTTSIS 22.1.2004, prot. n. 4870/M341, è stato chiarito che è invece possibile convertire le patenti extracomunitarie, duplicate o rinnovate nello Stato che ha emesso il documento, nel periodo in cui il titolare era già residente in Italia purché conseguite quando il conducente era ancora residente nello stato di rilascio del documento. (2) V. circolare MCTC 23.1.1992 n. 10/92. In fase di prima applicazione della nuova norma, la MCTC forniva i primi elenchi degli stati esteri con cui esisteva reciprocità di trattamento in materia di conversione delle patenti di guida, consentendo altresì che, ove mancasse un esplicito accordo, fosse sufficiente la presentazione di una dichiarazione rilasciata dall'ambasciata in Italia del paese estero, attestante l'esistenza delle condizioni di reciprocità. Successivamente, la MCTC, constatata l'estrema varietà della normativa per l'acquisizione della patente esistente nei vari Stati, con circolare MCTC 21.8.1992 n. 134/92 ha sancito che la conversione della patente extracomunitaria in patente italiana possa avvenire esclusivamente a seguito stipula di specifico accordo. Tuttavia, successive circolari contengono la generica espressione "Esaminata la documentazione trasmessa a questo ufficio, per tramite del Ministero degli affari esteri, dall'Ambasciata di ...... in Italia e verificata la sussistenza di tutte le condizioni tecniche e giuridiche, per cui ricorrono le condizioni di reciprocità richieste dalla normativa vigente, si può dar luogo alla conversione, senza esami, delle patenti ...., in analoghi documenti di guida italiani, in conformità alla tabella di equipollenza allegata alla presente circolare" per cui la condizione di reciprocità è stata accertata dal DTT, forse attraverso l'esame della normativa interna dei singoli Stati, per: • CILE, limitatamente ai diplomatici e loro familiari (v. circolare 22.11.1993, n. 222/93); • TURCHIA (v. circolare MCTC 10.2.1994 n. 13/94), • CROAZIA (v. circolare MCTC 8.7.1994, prot. n. 5316/4639 E - DC. IV n. B082), • SRI LANKA (v. circolare MCTC 28.10.1994, prot. n. 8498/4639 E - DC. IV n. B102), • STATI UNITI D'AMERICA, limitatamente al personale diplomatico (v. circolare MCTC 25.6.1997, prot. n. 2661-2235/4639 E - DC. IV n. B070). Nelle circolari ministeriali che si susseguono sull'argomento sono elencati altri Stati le cui patenti sono dichiarate convertibili ancorché non si faccia cenno di come sia stata accertata la condizione di reciprocità: • PRINCIPATO DI MONACO, • SVIZZERA, • CANADA, limitatamente al personale diplomatico e consolare, • ZAMBIA, limitatamente ai cittadini in missione governativa e loro familiari. (3) L'esistenza della condizione di reciprocità ha riflessi anche sulla disciplina delle patenti comunitarie. Infatti, in deroga al principio generale dell'equiparazione di diritto delle patenti comunitarie, l'art. 9, c. 6, DM 30.9.2003 n. 40T che recepisce la direttiva 2000/56/CE del 14.9.2000, consente, per le patenti comunitarie acquisite per conversione da patenti extracomunitarie, la verifica del requisito del trattamento di reciprocità con lo Stato che ha originariamente rilasciato la patente (v. circolare DTT 21.5.1999 n. 30/99, paragrafo 6). (4) V. circolare MCTC 21.8.1992 n. 134/92 e le successive emesse via via che veniva accertata tale carenza di reciprocità: quindi può dirsi che sostanzialmente dall'1.7.2001 sia consentita la conversione delle patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari con i quali solo di recente sia stato stipulato un accordo di reciprocità. Il DTT, infatti, ha eseguito una rigorosa cernita su tutti gli Stati che in un primo tempo erano stati inclusi fra quelli le cui patenti potevano essere convertite: tali analisi hanno portato alla conferma di alcuni Stati e alla esclusione di altri. (5) V. circolare DTT 4.1.2000, prot. n. A1/2000/MOT. (6) V. inoltre, in quanto applicabili, le prescrizioni della circolare MCTC 21.11.1990 n. 180/90. (7) Sebbene il problema sia particolarmente avvertito per le patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari, nei casi dubbi è necessario verificare l'autenticità anche delle patenti comunitarie (si vedano, ad esempio, le disposizioni espressamente impartite con circolare MCTC 22.4.1986 n. 77/86 e con circolare MCTC 7.4.1998 n. 36/98). (8) La prassi evidenzia, ad esempio, imprecisioni nella traslitterazione in alfabeto latino dei dati anagrafici che risultano sovente discordanti o incompleti rispetto a quelli contenuti in altri documenti in possesso del richiedente la conversione (carta d'identità, permesso di soggiorno). (9) V. circolare MCTC 25.3.1993 n. 63/93. (10) Si ritiene errata la procedura di taluni uffici, che trasmettono il documento agli organi di PS con richiesta di confermarne la genuinità, poiché la sola che possiede gli strumenti per dirimere ogni dubbio sull'integrità ed originalità dello stesso, è l'autorità che lo ha emesso. Si deve peraltro osservare che in taluni casi la procedura di verifica dell'autenticità incontra scarsa collaborazione da parte delle Autorità diplomatiche, le quali impiegano tempi molto lunghi per l'evasione delle richieste, mentre il controllo stesso del documento risulta a volte effettuato in maniera molto superficiale. V. circolare MCTC 12.8.1993 n. 152/93; v. anche circolare 10.3.2004, prot. n. 559/M340#@F# con la quale è stato stigmatizzato che la richiesta di informazioni alle competenti autorità diplomatiche va formulata solo qualora sorgano dubbi sull'autenticità e la validità del documento da convertire. Tale principio, dettato espressamente per la fattispecie di conversione delle patenti rumene, si ritiene applicabile anche alla procedura di conversione di patenti di altri Stati. (11) V. circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639 E - DC IV, n. B062 contenente anche gli indirizzi delle autorità diplomatico-consolari, con l'indicazione delle rispettive competenze territoriali, alle quali vanno restituite le patenti croate convertite in Italia. (12) Competenza territoriale per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (v. circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639 E - DC. IV, n. B062). (13) Competenza territoriale per Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Val d'Aosta, Lombardia (v. circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639 E - DC. IV, n. B062). (14) Competenza territoriale per Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto (v. circolare MCTC 21.5.1997, prot. n. 1667/4639 E - DC. IV, n. B062). (15) V. circolare MCTC 8.7.1994, prot. n. 5316/4639 E - DC. IV, n. B082. (16) Con circolare MCTC 20.4.1998, prot. n. 2299-3044/4639 E - DC. IV, n. B053, erano stati comunicati gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche, con l'indicazione delle rispettive competenze territoriali, alle quali vanno restituite le patenti filippine convertite in Italia e con circolare 13.4.2006, prot. n. 2166/M340 era stata prevista la sospensione della conversione delle patenti superiori. La conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica delle Filippine è regolata dall'Accordo 28.7.2006. V. circolare 16.11.2006, prot. n. 52601/23.18.01, contenente le tabelle di equipollenza e i fac-simile delle patenti attualmente rilasciate nella Repubblica delle Filippine con relative traduzioni e un modello di certificazione consolare. (17) Competenza territoriale per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna (v. circolare DTT 16.11.2006, prot. n. 52601/23.18.01). (18) Competenza territoriale per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Veneto, Liguria, Emilia Romagna (v. circolare DTT 16.11.2006, prot. n. 52601/23.18.01 e circolare DTT 22.3.2007, prot. n. 27607/23.18.01). (19) L'isola di Macao, fino al 19.12.1999, era sotto amministrazione del Portogallo, per cui, alle patenti rilasciate fino a tale data, si applicano le norme comunitarie in materia. Successivamente a tale data le patenti sono da considerare rilasciate da Stato extracomunitario senza accordo e pertanto non convertibili (v. circolare 31.10.2006, prot. n. 47822/23.18.07). (20) Si vedano circolare MCTC 15.1.1998 n. 7/98, che contiene il fac simile della patente attualmente rilasciata nella Repubblica di Macedonia e di quella precedente, tuttora in vigore, e la circolare MCTC 11.12.1998 n. 118/98, recante le tabelle di equipollenza aggiornate. (21) V. circolare MCTC 14.1.1992 n. 5/92, contenente anche il testo dell'Accordo. (22) Competenza territoriale per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Marche (v. circolare 20.4.1999, prot. n. 1686/4639 E - MOT B036). (23) Con circolare MCTC 20.4.1998, prot. n. 2299-3044/4639 E - DC. IV, n. B053 vengono comunicati gli indirizzi delle rappresentanze diplomatiche alle quali restituire le patenti marocchine convertite in Italia. Successivamente vengono comunicate le competenze territoriali di due Consolati: • Consolato di Torino per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (v. circolare DTT 2.7.2001, prot. n. 489/M340); • Consolato di Bologna per Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Veneto, Marche (v. circolare 20.4.1999, prot. n. 1686/4639 E MOT B036); per cui si può desumere che: • Consolato di Milano dovrebbe essere per Lombardia; • Consolato di Roma dovrebbe essere per Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia. (24) Le patenti delle categorie A e B vengono infatti rilasciate in Marocco con validità provvisoria di un anno: decorso tale periodo, se il titolare non è incorso in violazioni, viene loro conferita validità permanente, mediante apposizione di un timbro rettangolare. V. circolare MCTC 5.10.1992, n. 162/92, punto A). (25) V. circolare MCTC 5.10.1992, n. 162/92, punto B). (26) V. circolare MCTC 5.10.1992, n. 162/92, punto C). (27) V. circolare MCTC 3.12.1996, prot. n. 6992/4639 E - DC. IV. (28) La conversione delle patenti di guida dell'Uruguay è regolata dall'accordo internazionale bilaterale 13.11.2009, entrato in vigore il 12.12.2009 e avente validità quinquennale. V. circolare Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 4.12.2009, prot. n. 104946/23.18.01, con la quale sono state impartite le istruzioni operative. In particolare, la circolare reca in allegato il facsimile del certificato di validità e autenticità rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari uruguaiane presenti sul territorio italiano che, in aggiunta alla documentazione di rito, deve sempre corredare la domanda di conversione: tale certificato, che deve essere richiesto a cura dell'utente, si rende necessario in quanto in Uruguay le Intendenze municipali rilasciano le patenti avvalendosi di differenti modelli. Alle medesime rappresentanze diplomatico-consolari uruguaiane gli UMC potranno rivolgere specifici quesiti qualora sia necessario avere chiarimenti in merito al certificato di validità e autenticità, prima di effettuare la conversione della patente. Nel caso di patente rilasciata con validità provvisoria, la conversione può essere effettuata solo se il documento di guida è divenuto valido in via permanente dopo l'acquisizione della residenza in Italia. (29) V. circolare DTNSIS 2.4.2009, prot. n. 33284. (30) V. circolare MCTC 10.2.1994 n. 13/94, contenente anche la tabella di equipollenza, i fac-simile delle patenti turche e le copie di timbri e sigilli che vi sono apposti. (31) Competente per le regioni Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia (v. circolare DTTSIS 16.2.2004, prot. n. 543/M340). (32) Competente per le regioni Piemonte, Val d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Sardegna (v. circolare DTTSIS 16.2.2004, prot. n. 543/M340). (33) La conversione delle patenti rilasciate dal Giappone è regolata dall'accordo 29.9.2003, entrato in vigore il 29.10.2003. Con circolare DTTSIS 20.10.2003 prot. n. 3991/M340 sono state impartite le istruzioni operative. In particolare, poiché le patenti giapponesi non sono compilate in caratteri latini, occorre sempre richiederne la traduzione ufficiale da allegare alla domanda di conversione, ponendo attenzione alle date riportate sulla patente di guida giapponese, che non seguono il calendario italiano: qualora la traduzione non abbia già effettuato la trasposizione delle date secondo il calendario italiano, si dovrà operare applicando i criteri indicati nella suddetta circolare. La documentazione di rito per la domanda di conversione dovrà inoltre essere integrata con il modulo bilingue, il cui fac-simile è allegato all'accordo 29.9.2003, contenente la dichiarazione dell'interessato che la patente giapponese è stata ottenuta per esame o per conversione. Con circolare del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 17.11.2009 prot. n. 687/23.18.08 è stata trasmessa la nuova tabella di equipollenza, che annulla e sostituisce la precedente, e il fac-simile del nuovo modello di patente giapponese, completo delle indicazioni necessarie alla sua lettura con particolare riferimento al calcolo delle date. Restano comunque convertibili anche le patenti redatte sul precedente modello. Secondo i principi generali che regolano la conversione di patente: • non è possibile convertire la patente giapponese se è stata conseguita dopo l'acquisizione della residenza in Italia; • le limitazioni previste in Italia per i neopatentati saranno applicate tenendo conto della data di primo rilascio della patente giapponese da convertire; • non si possono convertire le patenti giapponesi ottenute in sostituzione di altra patente straniera non convertibile in Italia. (34) Competente per le regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna (v. circolare DTTSIS 20.10.2003, prot. n. 3991/M340). (35) Competente per le regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna (v. circolare DTTSIS 20.10.2003, prot. n. 3991/M340). (36) V. circolare 22.11.1993 n. 222/93, per quanto riguarda l'estensione della convertibilità ai familiari del personale diplomatico. (37) V. circolare MCTC 25.6.1997, prot. n. 2661-2235/4639E - DC IV n. B070, per quanto riguarda l'estensione della convertibilità ai familiari del personale diplomatico. (38) La conversione delle patenti albanesi è regolata dall'Accordo 27.10.2008, entrato in vigore il 15.8.2009 ed avente validità quinquennale. Si vedano, per le procedure operative, le circolari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 29.7.2009 prot. n. 75579/23.18.01 e 29.10.2009 prot. n. 93881. La prima reca in allegato i fac simile, corredati di traduzione, delle patenti albanesi valide ai fini della conversione, uno in formato card e l'altro in formato cartaceo: quest'ultimo modello è convertibile limitatamente alle patenti rilasciate dal 1° novembre 1999 e soltanto per il periodo di un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ossia fino al 15.8.2010; le patenti redatte su supporto cartaceo dovranno essere sempre accompagnate dal Certificato di autenticità e validità rilasciato dalla competente Autorità albanese, il cui modello è allegato all'Accordo. Per le patenti di tipo card la richiesta, e la successiva acquisizione, di notizie circa la validità e l'autenticità dei documenti di guida albanesi da convertire avverrà mediante lo scambio diretto di informazioni tra Autorità, senza la collaborazione delle Rappresentanze diplomatiche, in lingua italiana, utilizzando, a tal fine, i modelli di Attestazione anch'essi allegati all'Accordo: per questo modello di patenti si dovrà richiedere il Certificato di autenticità e validità solo in presenza di casi particolarmente complessi. Al momento della presentazione della domanda di conversione, la patente albanese non deve essere ritirata, ma va lasciata al conducente, acquisendone fotocopia: ciò consentirà al richiedente la conversione, ove ne ricorra il caso, di esibire la patente all'Autorità albanese, al fine di ottenere il rilascio del Certificato di autenticità e validità. È possibile effettuare la conversione senza esami solo per i titolari di patente albanese residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Se l'acquisto della residenza è avvenuto da più di quattro anni, l’UMC dove disporre la revisione, ai sensi dell’art. 128 CDS, per presunta inidoneità tecnica alla guida. A tal fine la domanda di conversione deve essere accolta e, previa acquisizione della presa di conoscenza della situazione da parte dell’interessato, mediante firma in calce ad apposita dicitura (il cui fac-simile è riportato nella circolare della Direzione generale per la motorizzazione 28.5.2010 prot. n. 0047905/23.18.01, che detta disposizioni in merito), la patente italiana ottenuta in conversione deve essere consegnata al richiedente, contemporaneamente alla notifica del provvedimento di revisione. Precedentemente all'Accordo 27.10.2008, con circolare MCTC 8.7.1994, prot. n. 5499/4639 E - DC. IV n. B081 era stata consentita la conversione delle patenti albanesi e con successiva circolare MCTC 23.11.1994, prot. n. 9536/4639 - DC IV n. B/114 ne era stata sospesa l'applicazione. Con file avviso n. 52 dell'1.9.2009 sono stati comunicati i nuovi numeri di fax cui indirizzare le richieste in caso di dubbi sull'autenticità e la validità delle patenti di guida albanesi. (39) V. circolare MCTC 4.11.1997 n. 116/97. (40) V. circolare MCTC 16.9.1997 n. 91/97. (41) V. circolare MCTC 20.7.1995, prot. n. 4907/4639 E - DC. IV n. B043. (42) V. circolare DTT 12.5.1999 n. 26/99. (43) V. circolare MCTC 24.7.1996 n. 108/96, che ha sospeso la convertibilità delle patenti rilasciate dalla ex Jugoslavia e dagli Stati ad essa succeduti, in mancanza di specifici Accordi di reciprocità che l'Italia dovrà stipulare con ciascuno di essi (tali Accordi sono al momento vigenti con Croazia, Slovenia, Macedonia). (44) V. circolare MCTC 7.5.1997 n. 46/97. (45) V. circolare MCTC 8.3.1996, prot. n. 1359/4639 E - DC IV, n. B005. (46) V. circolare MCTC 11.12.1996 n. 155/96. In precedenza la circolare MCTC 5.10.1992 n. 164/92 aveva previsto che, prima di procedere alla conversione, fosse richiesta l'attestazione di autenticità della patente all'Ambasciata dell'Etiopia a Roma. (47) V. circolare MCTC 7.2.1997 n. 8/97. (48) Successivamente all'entrata in vigore dell'accordo di reciprocità, è consentita la richiesta di conversione presentata dal titolare di patente estera di categoria superiore a quella ottenuta per esame in Italia, nel periodo in cui la patente posseduta non era convertibile, purché la stessa sia in corso di validità e sia stata conseguita prima dell'acquisizione della residenza in Italia. Se, tuttavia, fondati dubbi facciano ritenere che il richiedente non abbia guidato veicoli di categoria superiore per più di tre anni, dovrà essere disposto l'esame di revisione della patente italiana ottenuta in conversione. V. circolare DTTSIS 6.11.2002, prot. n. 3500/M341. (49) La conversione delle patenti di guida rilasciate a Taiwan è regolata dal DM 19.12.2002, emanato dall'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri, entrato in vigore il 2.1.2003. Si vedano anche le disposizioni applicative impartite con circolare 19.12.2002, prot. n. 4246/M340, recante in allegato il fac-simile della patente attualmente rilasciata a Taiwan, completo della relativa traduzione. (50) V. circolare MCTC 31.5.1995, prot. n. 3962/4639 E - DC IV, n. B037. (51) V. circolare MCTC 19.6.1996 n. 89/96. (52) V. circolare MCTC 8.5.1996 n. 61/96. In precedenza la circolare MCTC 21.10.1993 n. 194/93 aveva previsto che, prima di procedere alla conversione, fosse richiesta l'attestazione di autenticità della patente all'Ambasciata del Paraguay a Roma. (53) V. circolare MCTC 12.2.1998 n. 19/98. In precedenza la circolare MCTC 12.1.1998, prot. n. 8873/4639E - DC IV, n. B004 e prima ancora con circolare 17.3.1989, n. 45/89 aveva previsto che, prima di procedere alla conversione, fosse richiesta l'attestazione di autenticità della patente al Consolato generale della Repubblica Araba d'Egitto in Roma o in Milano. (54) V. circolare MCTC 18.12.1998 n. 121/98. (55) V. circolare MCTC 10.8.1995, prot. n. 5186/4639 E - DC IV, n. B047. (56) V. circolare MCTC 28.9.1999 n. 50/99. (57) La disciplina dettata dall'art. 136 CDS si applica solo alle patenti rilasciate dagli Stati extracomunitari: non è legittima l'applicazione, in particolare del comma 7, ai cittadini comunitari che, avendo acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, non hanno fatto "riconoscere" nè convertire la propria patente. Tali conducenti hanno, difatti, il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purché ovviamente in corso di validità. La direttiva 91/439/CEE infatti non prevede l'obbligo di conversione delle patenti comunitarie; anche il solo obbligo del "riconoscimento", attraverso un procedimento amministrativo, previsto dalle circolari ministeriali è stato ritenuto non conforme alla normativa comunitaria ed in tal senso all'Italia è stato notificato un parere motivato da parte della Commissione europea che l'ha invitata all'osservanza della direttiva 91/439/CEE (v. circolare DTT 28.5.1999 n. 31/99). (58) Con circolare DTT 26.1.2001, prot. n. 23/4639 C, il DTT, abrogando la precedente circolare 5.6.2000, prot. n. A18/2000/MOT ha reso noto che il Ministero degli affari esteri ha comunicato che la direttiva 91/439/CEE non può essere applicata a tali patenti che perciò non possono più essere convertite in patenti italiane. (59) Per traduttori ufficiali debbono intendersi non solo stranieri (o italiani) abilitati in via generale dagli ordinamenti giuridici di taluni Stati esteri a rilasciare traduzioni ufficiali di testi formati in idiomi diversi dalla lingua ufficiale dello Stato in cui tali testi sono formati ma anche tutti coloro che, particolarmente competenti in lingue straniere, sono in grado di procedere ad una fedele versione del testo originario fornendo ad essa il crisma dell'ufficialità in forza di una preesistente abilitazione o anche mediante successive procedure (v. circolare MCTC 13.6.1979 n. 47/79 e circolare MCTC 12.11.1981 n. 125/81). (60) V. art. 33, c. 4, DPR 28.12.2000 n. 445. (61) Il cittadino titolare di patente extracomunitaria di fatto può guidare in Italia col proprio documento fino a quando non decida di conseguirvi la residenza; conseguitala, può continuare a condurre veicoli con la propria patente ancora per un anno. In questo caso lo straniero titolare di un documento di guida convertibile, trascorso più di un anno dal giorno di acquisizione della residenza in Italia, pur guidando con documenti in corso di validità, è soggetto alle sanzioni previste per chi guida con patente italiana scaduta (art. 126, c. 7, CDS) perché non si è attivato per ottenere la conversione del titolo nel termine prescritto. Per contro, un siffatto obbligo è inesigibile dal cittadino extracomunitario di uno Stato per i cui titoli non è prevista l'operatività del meccanismo della conversione. In tale caso, perciò, il documento che esibisce non rappresenta un titolo autorizzativo per la guida in Italia e l'unico adempimento che può essere ragionevolmente imposto allo straniero titolare di patente non convertibile è rappresentato dal conseguimento di un nuovo titolo di abilitazione alla guida (circolare Ministero dell'interno 12.11.2007, prot. n. M/2413/9). Da ciò consegue che, in tali casi, non ricorre la violazione dell'art. 136 CDS perché egli non ha omesso la conversione ma quella di guida senza patente di cui all'art. 116 c. 13. Al riguardo va evidenziato come la maggior parte della giurisprudenza ritenga che la guida di veicolo con patente di guida non convertibile, oltre un anno dalla residenza in Italia, pur in corso di validità, configuri l'illecito di cui all'art. 116, c. 13, CDS. (62) Il comma 6 bis dell’art. 136 CDS, con la previsione della sanzione per chi, trascorso più di un anno dell’acquisizione della residenza in Italia, guida con patente estera valida, ma con CAP, CQC o altro prescritto documento abilitativo estero scaduto, è stato introdotto dalla legge 29.7.2010 n. 120, che ha nel contempo modificato il comma 6. (63) Nelle circolari ministeriali che si sono succedute nel tempo le patenti rilasciate dalla Repubblica di San Marino sono sempre state indicate fra quelle convertibili, forse alla luce del Convenzione di amicizia e di buon vicinato sottoscritta il 31.3.1939 e ratificata con legge 6.6.1939 n. 1320. Con l'accordo 5.5.2005 si è formalizzata tale procedura. Con circolare DTT 22.3.2007, prot. n. 27612/23.18.01 sono state impartite le istruzioni per la conversione delle patenti di guida rilasciate a San Marino in documenti italiani: al fine di agevolare le operazioni di conversione, detta circolare riporta in allegato i fac-simile dei tre modelli di patenti di guida, del certificato di abilitazione professionale e del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori rilasciati a San Marino. (64) Tenere presente quanto specificato nel paragrafo inerente l'aspetto sanzionatorio dei veicoli con targa non italiana oppure EE. (65) V. circolare DTT 20.10.2005, prot. n. 5152/M341. (66) La conversione delle patenti di guida tunisine è regolata dall'accordo internazionale bilaterale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di conversione di patenti di guida, firmato il 7.5.2004 ed entrato in vigore il 27.3.2005. L'accordo riporta in allegato le tabelle di equipollenza tra patenti tunisine ed italiane ed i fac-simile delle patenti tunisine e del "Permis de Place". Istruzioni applicative sono state dettate dal DTT con circolare 10.3.2005, prot n. 1274/M340. (67) Disposizioni applicative in merito alla conversione delle patenti moldove sono state impartite con circolare DTT 2.11.2004 prot. n. 4586/M340, In particolare, prima di procedere alla conversione, occorre accertare che l'età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria di patente richiesta. Può altresì verificarsi che la data di rilascio indicata sulla patente moldova si riferisca all'emissione di un duplicato e non al conseguimento dell'abilitazione: in tal caso, qualora tra data di rilascio e richiesta di conversione non siano ancora trascorsi tre anni, il richiedente potrà presentare un'attestazione rilasciata dall'Ambasciata Moldova in cui sia indicata l'effettiva data di conseguimento dell'abilitazione. Con circolare DGM 1.9.2011 prot. n. 24705/23.18.01 sono state fornite le istruzioni operative a seguito dell’aggiornamento, con decorrenza dal 12.9.2011, delle tabelle di equipollenza e dell’elenco dei modelli di patenti di guida italiane e moldove allegati all’Accordo 27.11.2003. Il nuovo elenco di modelli di patenti di guida individua non più uno ma due modelli di patenti moldove da riconoscere ai fini della conversione in Italia, pertanto gli UMC possono accettare richieste di conversione di patenti di guida moldave redatte sia sul modello già convertibile, approvato con decisione governativa 20.11.1995, sia sul modello approvato con decisione governativa 7.10.2008. Con circolare DGM 13.10.2011 prot. n. 29015/23.18.01 è stato precisato che, a decorrere dal 5.9.2011, in caso di emissione di patente moldava per conversione e non per esami, nella colonna 12 della patente stessa viene indicato il codice 70, seguito dalla sigla dello Stato di primo rilascio, anche in caso di duplicato. Pertanto, per le patenti emesse prima di tale data, non risultando possibile conoscere dalla lettura delle stesse se derivino da conversione di altro documento estero non convertibile in Italia, l’UMC dovrà richiedere all'interessato di produrre, unitamente alla domanda di conversione e alla documentazione di rito, la specifica attestazione da cui risulti se la patente moldava da convertire è stata rilasciata per esami nella Repubblica di Moldova, ovvero se è stata invece rilasciata per conversione, con l'indicazione dello Stato che ha emesso la patente originaria per esami. Tale attestazione potrà essere rilasciata, oltre che dall'Ambasciata moldava, anche dal Consolato generale avente sede a Bologna, con le competenze territoriali specificate nella circolare 4.12.2009 prot. n. 104949/23.18.08. Resta comunque sempre confermata, la possibilità di richiedere un'attestazione per altre motivazioni, qualora sorgano dubbi sulla patente da convertire. (68) La conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica di Moldova è regolata dall'accordo 27.11.2003, entrato in vigore il 23.7.2004, aggiornato, con decorrenza dal 12.9.2011, nelle tabelle di equipollenza e nell'elenco dei modelli di patenti di guida italiane e moldove. (69) V. circolare DTT 1.6.2001, prot. n. 489/M340. (70) V. art. 9, c. 6, DM 30.9.2003 n. 40T e precedentemente art. 8, c. 6, direttiva 91/439/CEE che escludono l'automatismo dell'equiparazione alle corrispondenti patenti di guida italiane, per cui resta salva la facoltà della richiesta del trattamento di reciprocità con lo Stato extracomunitario che ha rilasciato l'originaria patente. (71) La conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica argentina è regolata dall'accordo internazionale bilaterale 17.7.2003, entrato in vigore il 17.2.2004, recante in allegato la tabella di equipollenza tra le categorie di patenti argentine ed italiane. Sebbene dalla suddetta data sia possibile accogliere le domande di conversione di patenti argentine, la procedura per il rilascio della corrispondente patente italiana sarà tuttavia attivata dopo la ricezione da parte del DTTSIS della comunicazione ufficiale del Ministero degli affari esteri. V. anche circolare DTTSIS 16.2.2004, prot. n. 543/M340. Ulteriori istruzioni sono state fornite con circolare DTTSIS 31.5.2004, prot. n. 21112303/M340. (72) Competenza territoriale per Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (v. circolare DTT 2.7.2001, prot. n. 489/M340). (73) La conversione delle patenti algerine è regolata dall'accordo 24.10.2000 entrato in vigore il 3.6.2001. V. anche circolare DTT 30.7.2001, prot. n. 1291/M340. (74) Limitatamente al Lazio (v. circolare DTT 30.7.2001, prot. n. 1291/M340). (75) Per tutte le regioni ad esclusione del Lazio (v. circolare DTT 30.7.2001, prot. n. 1291/M340). (76) La conversione delle patenti libanesi è regolata dall'accordo 6.12.2000 entrato in vigore il 9.6.2001. V. anche circolare DTT 30.7.2001, prot. n. 1284/M340. Alla domanda di conversione dovrà sempre essere allegata un'attestazione di validità e di autenticità della patente libanese da convertire (v. nota DTT 22.2.2006, prot. n. 948/M341). (77) Per le regioni Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto (v. circolare DTT 30.7.2001, prot. n. 1284/M340). (78) Per tutte le regioni ad esclusione di Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Veneto (v. circolare DTT 30.7.2001, prot. n. 1284/M340). (79) La conversione delle patenti rilasciate dalla Repubblica di Corea è regolata dall'accordo 15.2.2002 entrato in vigore il 4.5.2002. V. circolare DTTSIS 23.4.2002 prot. n. 1539/M340, con la quale sono state impartite le istruzioni operative. Con circolare Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 10.12.2009, prot. n. 0106345, è stato trasmesso il nuovo modello di patente, corredato della relativa traduzione, precisando che non è più possibile accettare richieste di conversione di patente coreana compilate su modelli diversi da quello allegato: pertanto non sono più validi i fac-simile di patente precedentemente inviati con la circolare 23.4.2002. Poiché dalla lettura del documento di guida coreano non si rileva né la data di primo rilascio dell'abilitazione né se la medesima abilitazione derivi da precedente conversione estera, la traduzione della patente coreana, che deve essere sempre allegata alla richiesta di conversione, dovrà contenere la seguente dicitura: "Data di primo conseguimento …………….. La patente deriva (*) / non deriva (*) da conversione di altra patente estera rilasciata da ............................ (*) Barrare il caso che non ricorre.". In assenza di tali indicazioni la domanda di conversione non sarà accettata. (80) V. circolare DTTSIS 25.9.2002, prot. n. 1497/M340. (81) Tale requisito era stato introdotto dall'art. 15 legge 18.3.1988 n. 111, che inseriva l'art. 98 bis nel Codice della strada del 1959. (82) Il principio, espressamente richiamato dalla circolare del Dipartimento trasporti, navigazione e sistemi informativi e statistici 29.7.2009 prot. n. 75579/23.18.01 a proposito della conversione delle patenti di guida albanesi, è applicabile alla generalità dei casi. (83) Con circolare 16.9.2009, prot. n. 367, la Direzione generale per la motorizzazione ha precisato che, nelle more di eventuali ulteriori comunicazioni da parte dell'amministrazione, potranno essere accettate solo le conversioni delle patenti di guida redatte sui modelli individuati negli Accordi in vigore. (84) La conversione delle patenti di guida di El Salvador è regolata dall'Accordo 11.12.2008, entrato in vigore il 19.9.2009 e avente validità quinquennale. V. circolare Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici statistici 21.9.2009, prot. n. 435/23.18.01, con la quale sono state impartite le istruzioni operative. La circolare reca in allegato il fac simile delle patenti salvadoregne valide ai fini della conversione, con relativa traduzione dell'Ambasciata di El Salvador. Alla domanda di conversione, oltre alla documentazione di rito, deve sempre essere allegato il Certificato delle patenti di guida salvadoregne, corredato dalla relativa traduzione. Tale certificazione, richiesta direttamente dall'utente alla Rappresentanza diplomatico-consolare di El Salvador, deve recare in calce la "postilla" ai sensi della Convenzione dell'Aja 5.10.1961; la traduzione del certificato deve essere invece legalizzata in prefettura. Non possono essere rilasciate patenti italiane delle categorie C, D, E per conversione di documenti di guida salvadoregni. È possibile effettuare la conversione senza esami solo per i titolari di patente salvadoregna residenti in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda. Se l'acquisto della residenza è avvenuto da più di quattro anni, l’UMC dove disporre la revisione, ai sensi dell’art. 128 CDS, per presunta inidoneità tecnica alla guida. A tal fine la domanda di conversione deve essere accolta e, previa acquisizione della presa di conoscenza della situazione da parte dell’interessato, mediante firma in calce ad apposita dicitura (il cui fac simile è riportato nella circolare della Direzione generale per la motorizzazione 28.5.2010 prot. n. 0047905/23.18.01, che detta disposizioni in merito), la patente italiana ottenuta in conversione deve essere consegnata al richiedente, contemporaneamente alla notifica del provvedimento di revisione. (85) V. circolare Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 22.10.2009 prot. n. 91487. Il provvedimento di revisione dovrà essere opportunamente motivato, in ragione dei dubbi che possono sorgere sulla persistenza dell'idoneità alla guida da parte del conducente, considerato che la sua residenza in Italia durante parte del periodo di provvisorietà della patente potrebbe non avere consentito alla competente autorità marocchina di effettuare, con completezza di elementi, la prescritta valutazione al fine di decidere sul rilascio o meno della patente permanente. L'UMC dovrà perciò informare preventivamente il richiedente della procedura di revisione, ritirandone firma in calce ad una dicitura del tipo "La patente italiana sarà soggetta ad esami di revisione ai sensi dell'art. 128 del CDS", da riportare sulla stessa richiesta di conversione. (86) V. circolare Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 13.10.2010 prot. n. 82224/23.18.01. 433 - CONVERSIONI DI PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA STATI EXTRA UE Disposizioni, giurisprudenza e bibliografia collegate: • circolare 13.10.2010, n. 82224/23.18.01 (DTT) "Taiwan. Comunicazione nuovo indirizzo dell'Ufficio di Rappresentanza di Taipei in Italia"; • circolare 12.8.2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 (Ministero dell'interno) "Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". - Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010"; • legge 29.7.2010, n. 120 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale"; • circolare 28.5.2010, n. 0047905/23.18.01 (DTT) "Conversione di patenti di guida rilasciate in Albania e in altri Stati extracomunitari"; • circolare 21.4.2010, n. 35172/23.18.01 (DTT) "GIAPPONE. Conversione patenti di guida"; • lettera ministeriale 18.1.2010, n. 4034/23.18.08 (DTT) "Conversione patenti di guida albanesi ritirate ai sensi dell'art. 136 del C.d.S."; • circolare 16.12.2009, n. 0108301/23.18.08 (DTT) "Slovenia. Facsimile patente di guida"; • circolare 10.12.2009, n. 0106345 (DTT) "Conversione di patenti di guida. REPUBBLICA DI COREA"; • circolare 4.12.2009, n. 104946/23.18.01 (DTT) "Conversione di patenti di guida. URUGUAY"; • circolare 4.12.2009, n. 104949 (DTT) "Moldova. Indirizzi Rappresentanze diplomatiche"; • circolare 17.11.2009, n. 687/23.18.08 (DTT) "GIAPPONE. Conversioni patenti di guida"; • accordo bilaterale 13.11.2009 "Accordo tra la Repubblica Italiana e l'Uruguay in materia di patenti di guida"; • circolare 29.10.2009, n. 93881 (DTT) "Conversione di patenti di guida. ALBANIA"; • circolare 22.10.2009, n. 91487 (DTT) "Conversioni patenti di guida rilasciate in Marocco"; • circolare 21.9.2009, n. 435/23.18.01 (DTT) "Conversione di patenti di guida. EL SALVADOR"; • circolare 16.9.2009, n. 367 (DTT) "Nuovi modelli di patente di guida rilasciati in Macedonia, Marocco, Croazia e Giappone"; • circolare 1.9.2009, n. File avviso n. 52/2009 (DTT) "Nuovi riferimenti autorità albanesi"; • circolare 29.7.2009, n. 75579/23.18.01 (DTT) "Conversione di patenti di guida. ALBANIA"; • circolare 2.4.2009, n. 33284 (DTT) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in Sri Lanka"; • circolare 9.3.2009, n. 23638 (DTT) "Rappresentanze diplomatiche del Marocco"; • circolare 9.3.2009, n. 23653/08.03 (DTT) "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e di cittadine tunisine"; • accordo bilaterale 11.12.2008 "Nota verbale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di El Salvador sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida"; • circolare 28.11.2008, n. 16 (Ministero dell'interno) "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine"; • accordo bilaterale 27.10.2008 "Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania in materia di conversione di patenti di guida"; • circolare 11.12.2007, n. 300/A/1/29353/111/84/1 (Ministero dell'interno) "Articolo 136 Codice della Strada"; • circolare 22.3.2007, n. 27607/23.18.01 (DTT) "Conversione patenti di guida filippine. Nuovo indirizzo del Consolato Generale con sede a Milano"; • circolare 16.11.2006, n. 52601/23.18.01 (DTT) "Conversione di patenti di guida filippine"; • circolare 31.10.2006, n. 47822/23.18.07 (DTT) "Patenti di guida rilasciate a Macao"; • sentenza 16.10.2006, n. 22113 (Corte di Cassazione) "Guida con patente estera"; • accordo bilaterale 28.7.2006 "Memorandum di intesa tra iI Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine in materia di conversione di patenti di guida"; • circolare 20.6.2006, n. 2278/M340 (DTT) "Conversione delle patenti di guida rilasciate in Jersey e Guernsey. Sospensione"; • circolare 13.4.2006, n. 2166/M340 (DTT) "Rilascio di categorie superiori per conversione di patenti filippine. Sospensione"; • circolare 12.4.2006, n. G/UE/GB (Ministro degli affari esteri) "Patenti di guida rilasciate dalle competenti autorità di Jersey, Guernsey e dell'Isola di Man"; • circolare 22.2.2006, n. 948/M341 (DTT) "Verifica della autenticità e della validità delle patenti libanesi"; • accordo bilaterale 12.7.2005, n. 1895 "Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria per la reciproca conversione delle patenti di guida, con allegati 1, 2 e 3"; • accordo bilaterale 5.5.2005 "Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sulla reciproca conversione delle patenti di guida, con allegati (Entrata in vigore: 20 febbraio 2006)"; • circolare 2.11.2004, n. 4586/M340 (DTT) "Conversione di patenti di guida. Moldova"; • circolare 31.5.2004, n. 2111-2303/M340 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida. Argentina"; • accordo bilaterale 7.5.2004 "accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina in materia di conversione di patenti di guida"; • circolare 19.2.2004, n. 570/M340 - File avviso n. 14/2004 (DTTSIS) "Conversione patenti di guida. Argentina"; • circolare 16.2.2004, n. 543/M340 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida. Argentina"; • circolare 22.1.2004, n. 4870/M341 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida extracomunitarie, duplicate o rinnovate dopo l'acquisizione della residenza del titolare in Italia"; • accordo bilaterale 27.11.2003 "tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla conversione delle patenti di guida"; • circolare 20.10.2003, n. 3991/M340 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida. Giappone"; • avviso 8.10.2003, n. 34 (DTTSIS) "Indicazione data rilascio patente originaria nelle conversioni - ndr"; • accordo bilaterale 29.9.2003 "(Accordo tra il Governo del Giappone e il Governo della Repubblica italiana sulla conversione delle patenti di guida) ndr"; • accordo bilaterale 17.7.2003 "tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Argentina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione delle patenti di guida"; • DM 19.12.2002 (Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) "(Conversione di patenti di guida. TAIWAN - n.d.r.)"; • circolare 19.12.2002, n. 4246 / M340 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida. Taiwan"; • circolare 25.11.2002, n. 3816/M340 (DTTSIS) "Indirizzo della Rappresentanza diplomatica dello Sri Lanka"; • circolare 6.11.2002, n. 3500/M341 (DTTSIS) "Conversione patenti di guida estere intestate a conducenti già in possesso di patente italiana ottenuta per esami"; • circolare 25.9.2002, n. 1497/M340 (DTTSIS) "Conversione patenti di guida marocchine"; • accordo bilaterale 17.6.2002, n. 065/3498 "(Accordo tra il Governo della Romania e il Governo della Repubblica italiana sulla conversione delle patenti di guida) ndr"; • circolare 23.4.2002, n. 1539/M340 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida. Repubblica di Corea"; • accordo bilaterale 15.2.2002 "(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea sulla conversione delle patenti di guida) ndr"; • circolare 30.7.2001, n. 1284/M340 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida. Repubblica del Libano"; • circolare 30.7.2001, n. 1291/M340 (DTTSIS) "Conversione di patenti di guida. Repubblica Algerina democratica e popolare"; • ordinanza 17.7.2001, n. 260 (Corte Costituzionale) "Patente: conversione di documenti rilasciati da stati esteri"; • circolare 2.7.2001, n. 489/M340 (DTTSIS) "Rappresentanza diplomatica del Regno del Marocco"; • circolare 1.6.2001, n. 489/M340 (DTT) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate da alcuni Stati extracomunitari"; • legge 22.3.2001, n. 85 "Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada"; • circolare 6.3.2001, n. 371/4639E (DTT) "Conversione di patenti marocchine"; • circolare 26.1.2001, n. 23/4639 C (DTT) "Patenti di guida rilasciate nelle Antille Olandesi. Conversione"; • accordo bilaterale 6.12.2000 "Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Libanese in materia di conversione di patenti di guida"; • accordo bilaterale 24.10.2000 "Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Algerina Democratica e Popolare sulla conversione delle patenti di guida"; • circolare 13.10.2000, n. 5710/4639C (DTT) "Conversione delle patenti di guida rilasciate nelle Isole di Turks e Caicos"; • circolare 31.8.2000, n. 2161/4639 E (DTT) "Indirizzi delle Rappresentanze diplomatiche tunisine"; • ordinanza 22.3.2000, n. 76 (Corte Costituzionale) "Patente: conversione di documenti rilasciati da stati esteri"; • circolare 4.1.2000, n. A1/2000/MOT (DTT) "Conversione di patenti rilasciate da uno Stato extracomunitario ottenute a seguito di conversione di patente italiana"; • circolare 28.9.1999, n. 50/99 (DTT) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in Thailandia"; • circolare 12.5.1999, n. 26/99 (DTT) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in Brasile, Costa Rica, Cuba, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama"; • circolare 20.4.1999, n. 1686/4639 E - MOT B036 (DTT) "Regno del Marocco. Rappresentanze diplomatiche"; • circolare 18.12.1998, n. 121/98 (DTT) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate a Singapore"; • circolare 11.12.1998, n. 118/98 (DTT) "Conversione di patenti di guida. Repubblica di Macedonia"; • circolare 11.11.1998, n. 6809-7503/4639 E (DTT) "Quesito relativo allo snellimento dell'attività amministrativa"; • circolare 29.5.1998, n. 45 (Ministero dell'interno) "Restituzione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri ritirate o sospese dalle autorità italiane. Rappresentanze diplomatiche della Repubblica delle Filippine e del Regno del Marocco"; • circolare 20.4.1998, n. 2299-3044/4639 E - D.C. IV n. B053 (MCTC) "Restituzione patenti estere convertite in Italia. Filippine-Marocco"; • circolare 12.2.1998, n. 19/98 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Araba D'Egitto"; • circolare 15.1.1998, n. 7/98 (MCTC) "Conversione di patenti di guida. Repubblica di Macedonia"; • circolare 4.11.1997, n. 116/97 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in Colombia e Algeria"; • circolare 16.9.1997, n. 91/97 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in: Bangladesh - Perù - Sud Africa"; • accordo bilaterale 15.7.1997 "(Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e la Repubblica di Macedonia sulla conversione delle patenti di guida) ndr"; • sentenza TAR 1.7.1997, n. 1070 (TAR) "Patente: conversione di documenti rilasciati da stati esteri"; • circolare 25.6.1997, n. 2661-2235/4639 E - D.C. IV n. B070 (MCTC) "Conversioni patenti estere per il personale diplomatico"; • circolare 21.5.1997, n. 1667/4639 E - D.C. IV n. B062 (MCTC) "Restituzione patenti estere convertite in Italia. Indirizzi delle autorità diplomatico-consolari. Coazia"; • circolare 7.5.1997, n. 46/97 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in Camerun - Gabon - Madagascar Zaire"; • circolare 7.2.1997, n. 8/97 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in Ghana"; • circolare 11.12.1996, n. 155/96 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate in: Sierra Leone - India ed Etiopia"; • avviso di rettifica 11.12.1996 (Ministro dei trasporti) "Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, riguardante: "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 284 del 4 dicembre 1996)"; • lettera ministeriale 3.12.1996, n. 6992/4639 E (MCTC) "Conversione patente marocchina"; • circolare 27.9.1996, n. 125/96 (MCTC) "Conversione di patenti estere in equipollenti patenti italiane da parte di conducenti già in possesso di documento di guida italiano"; • DPR 16.9.1996, n. 610 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada."; • circolare 24.7.1996, n. 108/96 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida rilasciate dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia (ex Jugoslavia)."; • circolare 19.6.1996, n. 89/96 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida pakistane"; • circolare 8.5.1996, n. 61/96 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida paraguayane"; • circolare 8.3.1996, n. 1359/4639 E - D.C. IV n. B005 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida cinesi"; • legge 5.1.1996, n. 11 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, recante interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"; • circolare 3.1.1996, n. 9300/4639 E - D.C. IV n. B001 (MCTC) "Restituzione patenti estere convertite in Italia. Indirizzi delle autorità competenti"; • DL coord. legge conv. 25.11.1995, n. 501 "Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto"; • circolare 28.9.1995, n. 7916/4639 E (MCTC) "Restituzione patenti estere convertite in Italia. Indirizzi autorità competenti"; • circolare 10.8.1995, n. 5186/4639 E - D.C. IV n. B047 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida tanzaniane"; • circolare 20.7.1995, n. 4907/4639 E - D.C. IV n. B043 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida birmane"; • circolare 18.7.1995, n. 11/95 (Ministero dell'interno) "D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575. "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli". Aggiornamento della patente di guida per cambio di residenza o di abitazione"; • circolare 17.7.1995, n. 5637/4639 E (MCTC) "Conversioni patenti croate. Rappresentanze diplomatiche"; • circolare 31.5.1995, n. 531/MPS (MCTC) "Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575: regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida dei veicoli. Differimento dell'entrata in vigore"; • circolare 31.5.1995, n. 3962/4639 E - D.C. IV n. B037 (MCTC) "Sospensione della conversione delle patenti di guida nigeriane"; • circolare 28.10.1994, n. 8498/4639 E - D.C. IV n. B102 (MCTC) "Conversione patenti rilasciate nello Sri Lanka"; • circolare 29.8.1994, n. 5946/4639E (MCTC) "Conversione patenti jugoslavie"; • circolare 8.7.1994, n. 5316/4639 E (MCTC) "Conversione patenti croazia"; • DPR 19.4.1994, n. 575 "Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli"; • circolare 10.2.1994, n. 13/94 (MCTC) "Conversione patenti turche"; • circolare 22.11.1993, n. 222/93 (MCTC) "Aggiornamento della circolare n. 134/92 - "; • circolare 21.10.1993, n. 195/93 (MCTC) "Richiesta conversione di patenti rilasciate da vari Stati, intestate a cittadini senegalesi - "; • circolare 15.10.1993, n. 185/93 (MCTC) "Circolare D.G. n. 122/90 - D.C. IV n. A052/90 del 15 settembre 1990"; • decreto legislativo 10.9.1993, n. 360 "Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285"; • circolare 12.8.1993, n. 152/93 (MCTC) "Conversione di patenti di guida rilasciate da un'Autorità estera - "; • comunicato 13.2.1993 (Ministero di grazia e giustizia) "Comunicato relativo al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, riguardante: "Nuovo codice della strada". (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 74 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 114 del 18 maggio 1992)"; • DPR 16.12.1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada": - art. 408 "Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento"; - .Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.; • circolare 5.10.1992, n. 162/92 (MCTC) "Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed il regno del Marocco."; • circolare 21.8.1992, n. 134/92 (MCTC) "Conversione di patenti di guida rilasciate da Stati esteri: condizioni di reciprocità"; • DLG 30.04.1992, n. 285 "Nuovo Codice della strada": - art. 136 "Conversioni di patenti di guida rilasciate da Stati esteri e da Stati della Comunità europea"; - .Nuovo codice della strada; • comunicato 18.2.1992 (Ministero degli affari esteri) "Entrata in vigore nei rapporti tra Italia, Danimarca e Francia della convenzione sulla soppressione della legalizzazione degli atti negli Stati membri delle Comunità europee, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987"; • circolare 14.1.1992, n. 5/92 (MCTC) "Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia ed il Regno del Marocco art. 98-bis del Codice della strada (conversione patenti)."; • accordo bilaterale 26.11.1991 "Accordo sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida tra l'Italia e il Marocco art. 98-bis del Codice della strada (conversione patenti) (n.d.r.)."; • legge 13.6.1991, n. 190 "Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale."; • circolare 21.11.1990, n. 180/90 (MCTC) "Conversione di patenti estere ottenute per conversione di patente italiana."; • sentenza TAR 10.4.1989, n. 207 (TAR) "Patente: requisiti morali"; • circolare 28.3.1989, n. 49/89 (MCTC) "Conversione patente di guida"; • lettera ministeriale 10.3.1988, n. 711/4319 (MCTC) "Legalizzazione di atti prodotti in Paesi aderenti alla Convenzione de l'Aja"; • lettera ministeriale 4.12.1987, n. 1296 (52) 11 (MCTC) "Requisiti fisici del personale addetto a ferrovie in concessione o in gestione commissariale governativa, a tramvie urbane ed extraurbane ed impianti assimilabili nonché a filovie ed autolinee urbane ed extraurbane"; • sentenza 29.10.1986, n. 11934 (Corte di Cassazione) "Guida in Italia con patente estera da parte di cittadino italiano"; • sentenza TAR 1.7.1986, n. 175 (TAR) "Patente: conversione di documenti rilasciati da stati esteri"; • circolare 20.2.1984, n. 277 (52) 11 (MCTC) "Requisiti fisici del personale addetto a ferrovie, a tramvie urbane ed extraurbane ed impianti assimilabili, nonché a filovie ed autolinee urbane ed extraurbane"; • lettera ministeriale 13.6.1983, n. 1648/4630 (MCTC) "Denuncia di smarrimento della patente di guida"; • circolare 12.11.1981, n. 125/81 (MCTC) "Traduzioni in lingua italiana di atti e documenti esteri concernenti i veicoli e i conducenti"; • lettera ministeriale 6.10.1981, n. 2112/4632 (MCTC) "Conversioni di patenti per familiari di militari ed impiegati civili USA/NATO."; • circolare 15.12.1980, n. 20685/92500 (Presidenza del Consiglio dei ministri) "Traduzioni di atti formati all'estero ed attestazione della loro conformità all'originale - Art. 17 della legge 11 maggio 1971, n. 390. Questioni interpretative"; • lettera ministeriale 12.11.1979, n. 101/RE/79 (Ministero di grazia e giustizia) "Traduzioni in lingua italiana di atti e documenti esteri concernenti i veicoli ed i conducenti"; • circolare 13.6.1979, n. 47/79 (MCTC) "Traduzioni in lingua italiana di atti e documenti esteri concernenti i veicoli e i conducenti."; • sentenza 27.4.1973, n. 121 (Corte di Cassazione) "Patente: conversione di documenti rilasciati da stati esteri"; • sentenza 20.2.1970 (Corte di Cassazione) "Guida in Italia con patente estera da parte di cittadino italiano"; • circ. ACI 7.7.1967, n. 60/377 (Automobile Club d'Italia) "Autentica e legalizzazione - Funzioni e poteri consolari"; • DM 25.1.1950, n. 724-BIS (Ministro dei trasporti) "Disposizioni per l'ammissione agli esami di abilitazione alla guida di automotrici e dei locomotori elettrici in servizio sulle ferrovie concesse e sulle tramvie extraurbane e per i servizi del movimento."; • DM 25.1.1950, n. 724 (Ministro dei trasporti) "Disposizioni per la abilitazione alla guida delle automotrici e dei locomotori elettrici in servizio sulle ferrovie concesse e sulla tramvie extraurbane."; • Bandini dott. Claudio e Goffredo dott. Felice "La patente di guida (4 volumi aggiornabili)", EGAF EDIZIONI srl - Forlì - inizio 1989; • Comune di Milano "Documenti esteri", Edizione fuori commercio stampata per conto dell'autore - 1999; • "iter conducente", EGAF EDIZIONI srl - Forlì; • Abrugiati dott. Anton Aldo "Il rilascio e la duplicazione della patente di guida (DPR 19 aprile 1994, n. 575)", L'EDITRICE DELL'AUTOMOBILE Roma.