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Parere svolto dall`avv. Luca D`Apollo
Parere di diritto civile n. 2 Consegna assegno circolare in sostituzione di pagamento in denaro (estratto dal volume Pareri di diritto civile e penale, Altalex edizioni, 2008 a cura di D’Apollo- Venditti) Tizia è debitrice di una somma di danaro nei confronti di Caio e Mevia. Non avendo disponibilità immediata di denaro contante propone ai creditori la possibilità di pagare con un assegno circolare. La soluzione non viene accettata: Caio e Mevia ritengono che l’assegno non sia un mezzo di pagamento e peraltro non ci sarebbe certezza nei tempi del pagamento. Il candidato, assunte le vesti di legale della sig. Tizia, delinei brevemente le caratteristiche delle obbligazioni pecuniarie ed illustri la tematica afferente l'efficacia estintiva del pagamento dei debiti pecuniari mediante assegno circolare. (Caso tratto da Cassazione, SS. UU., 18 dicembre 2007, n. 26617) La questione proposta si incentra sulla tematica delle obbligazioni pecuniarie ed in particolare sul se l’assegno circolare sia un mezzo di pagamento e se abbia efficacia estintiva rispetto ad un debito pecuniario. Per risolvere tali quesiti è necessario una breve analisi delle obbligazioni pecuniarie: esse si caratterizzano come debiti di valuta, in quanto il debitore sin dal sorgere dall’obbligazione dovrà adempiere pagando una determinata somma di danaro (ex art. 1277 c.c.). Le obbligazioni pecuniarie sottostanno al principio nominalistico, secondo cui l’assolvimento dell’obbligazione avviene con il pagamento della moneta avente corso legale nello Stato, nella quantità originariamente stabilita. Nelle obbligazioni accanto al debito di valuta si distingue il debito di valore: in tale ipotesi il debitore si libera dal proprio debito pagando una somma di danaro corrispondente al valore di un altro debito. Tipica ipotesi è quella dell’obbligazione risarcitoria: il debito del danneggiante consiste nel risarcire il danno al danneggiato. Solo a seguito della quantificazione del danno da parte del giudice tale debito, originariamente di valore, si trasforma nel pagamento di una somma di danaro (debito di valuta). Caratteristica centrale delle obbligazioni pecuniarie, pertanto, è che il danaro è mezzo di pagamento e strumento di valutazione dell’obbligazione. Il mondo degli affari ha individuato altri strumenti di pagamento diversi dal danaro: si pensi ai titoli di credito, alle carte di credito, ai bancomat, ecc. Anche se corrispondenti a logiche commerciali differenti, le suddette ipotesi sono caratterizzate dalla funzione di pagamento riconosciuta dall’ordinamento giuridico. Per convenzione pertanto un assegno equivale al quantum di danaro ivi indicato. Orbene bisogna valutare se la richiesta fatta dal debitore di adempiere la propria prestazione con assegno circolare piuttosto che con la consegna del denaro contante sia idonea ad estinguere l’obbligazione originaria. Allo stesso tempo dovrà valutarsi la possibilità del creditore di rifiutare tale modalità di pagamento. L’art. 1197 c.c. stabilisce che il debitore non può liberarsi eseguendo una prestazione diversa da quella dovuta, anche se di valore uguale o maggiore; tale regola può essere superata solo con il consenso del creditore. In questo caso l’obbligazione si estingue quando la diversa prestazione è eseguita. Orbene la giurisprudenza nell’ipotesi di invio di assegni circolari o bancari da parte del debitore obbligato al pagamento di somme di denaro ritiene sia configurabile una datio in solutum o più precisamente una proposta di datio pro solvendo, la cui efficacia liberatoria dipende dal preventivo assenso del creditore. Si sostiene pacificamente che il consenso del creditore può aversi in varie forme: sia in maniera espressa che con comportamento concludente. Nel caso di accettazione dell’assegno o della sua riscossione o messa all’incasso l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria è da ritenere accettata con riserva, quanto al definitivo effetto liberatorio, dell'esito della condizione "salvo buon fine" o "salvo incasso". La prestazione è formalmente diversa da quella originariamente dovuta; tuttavia l’effetto liberatorio è sostanzialmente identico: la differenza consiste nel tempo dell’adempimento. Mentre nell’ipotesi di pagamento con denaro contante l’adempimento si sostanzia nel momento della traditio, nel caso di pagamento con assegno si dovrà attendere la buona riuscita dell’incasso. Una parte della giurisprudenza ritenere che il creditore possa rifiutarsi di accettare l’assegno circolare in adempimento di precedente debito pecuniario. Si afferma, infatti, che il dato letterale dell'art. 1277, comma 1, c.c. comporta che i debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale; sebbene l'assegno sia bancario che circolare costituisca mezzo di pagamento, la consegna o trasmissione di esso si intende fatta "pro solvendo" e non "pro soluto" con esclusione dell'immediato effetto estintivo del debito. Pertanto l'invio di assegno circolare in luogo della somma di denaro configura violazione sia degli artt. 1277 e 1197 c.c. (rappresentando una "datio pro solvendo" in assenza di consenso del creditore) che dell'art. 1182 c.c. (secondo il quale l'obbligazione avente ad oggetto denaro deve essere adempiuta al domicilio del creditore) in quanto comporta la sostituzione del domicilio del creditore con la sede dell'istituto bancario presso cui è riscuotibile l'assegno. Proprio tali ultime conseguenze, secondo parte degli interpreti, renderebbero legittimo il rifiuto del creditore di accettare l’assegno: infatti l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria diverrebbe più farraginosa e onerosa per il creditore. Si afferma d’altra parte che l’art. 1175 c.c. impone al creditore di agire secondo le regole della correttezza, e a ciò deve aggiungersi il disposto dell’art. 1227 c.c. che impone ai paciscenti un obbligo di collaborazione al fine di non aggravare le conseguenze dell’inadempimento della controparte. Tali norme delineano una regola generale che trova fonte nel principio di buona fede e nel divieto di abuso del diritto: il comportamento del creditore che rifiuta il pagamento con assegno, senza una particolare ragione (quale ad. es. il fatto che il suo debitore sia stato protestato), sarà contrario a buona fede (in tal senso Cass., 16.2.1998, n. 1351; Cass. 7.7.2003, n. 10695). La possibilità di pagare con assegno sottende un’ulteriore problematica: se il creditore rifiuta il pagamento potrà, infatti, configurarsi nei suoi riguardi la mora credendi. Diversamente se il creditore può legittimamente rifiutare il pagamento con assegno sarà il debitore a trovarsi in mora. La questione è stata rimessa di recente alle decisioni delle Sezioni Unite. Il supremo Collegio ha affermato che l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria è inteso non come atto materiale di consegna della moneta contante, bensì come prestazione diretta all'estinzione del debito, nella quale le parti debbono collaborare osservando un comportamento da valutare per il creditore secondo la regola della correttezza e per il debitore secondo la regola della diligenza. Ove avvenga con mezzi diversi, l'adempimento si può considerare efficace e liberatorio solo quando realizza i medesimi effetti del pagamento per contanti e, cioè, quando pone il creditore nelle condizioni di disporre liberamente della somma di denaro, senza che rilevi se la disponibilità sia riconducibile ad un rapporto di credito verso una banca presso la quale la somma sia stata accreditata (Cassazione, Sezioni Unite Civili, 18 dicembre 2007, n. 26617). La corte si sofferma sull’interpretazione dell’art. 1277 c.c.; si afferma che l'espressione "moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento" significa che i mezzi monetari impiegati si debbono riferire al sistema valutario nazionale, senza che se ne possa indurre alcuna definizione della fattispecie del pagamento solutorio. Pertanto la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro. Con questa interpretazione dell'art. 1277 risultano ammissibili altri sistemi di pagamento, purché garantiscano al creditore il medesimo effetto del pagamento per contanti e, cioè, forniscano la disponibilità della somma di denaro dovuta. Tale effetto è sicuramente prodotto dall'assegno circolare essendo prevista un’apposita provvista di denaro; pertanto tramite l'intermediazione di una banca si realizza il trasferimento della somma di denaro con la messa a disposizione del creditore. Il rischio di convertibilità e, cioè, l'eventualità che per qualsiasi ragione la banca non sia in grado di assicurare la conversione dell'assegno in moneta legale rimane a carico del debitore, il quale si libera solo con il buon fine dell'operazione. La raggiunta conclusione non trova ostacolo nell'art. 1182 c.c. sul luogo dell'adempimento. Vale in proposito considerare che l'obbligazione pecuniaria non sia assimilabile all'obbligazione di dare cose fungibili, sicché non risulta perfettamente adattabile lo schema di tale tipo di obbligazione, mentre assume rilevanza l'interesse del creditore alla giuridica disponibilità della somma invece che al possesso dei pezzi monetari. Secondo le Sezioni Unite il concetto di domicilio del creditore non coincide con il suo domicilio anagrafico soggettivamente riconducibile alla persona fisica, ma deve essere oggettivizzato e può individuarsi nella sede (filiale, agenzia o altro) della banca presso la quale il creditore ha un conto. Il principio di diritto affermato dalle SU è che “nelle obbligazioni pecuniarie, il cui importo sia inferiore a 12.500 euro o per le quali non sia imposta per legge una diversa modalità di pagamento, il debitore ha facoltà di pagare, a sua scelta, in moneta avente corso legale nello Stato o mediante consegna di assegno circolare; nel primo caso il creditore non può rifiutare il pagamento, come, invece, può nel secondo solo per giustificato motivo da valutare secondo la regola della correttezza e della buona fede oggettiva; l'estinzione dell'obbligazione con l'effetto liberatorio del debitore si verifica nel primo caso con la consegna della moneta e nel secondo quando il creditore acquista concretamente la disponibilità giuridica della somma di denaro, ricadendo sul debitore il rischio dell'inconvertibilità dell'assegno”. In conclusione la condotta dei creditori è contraria al principio di buona fede in quanto il rifiuto di accettare il pagamento con assegno è ingiustificato. (Luca D’Apollo) Riferime nti normativi Codice civile Artt. 1175;1277; 119 ; 1182; 1227;