L`imposizione dei premi e delle vincite in Italia, con particolare
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L`imposizione dei premi e delle vincite in Italia, con particolare
Diritto tributario italiano L’imposizione dei premi e delle vincite in Italia, con particolare riguardo alle imposte sui redditi Claudia Limbiati Tax Consultant PwC Tax & Legal Services (TLS), Milano Quanto è tassata la fortuna? 1. Premessa Nell’attuale periodo di incertezza politica ed economica, sempre più persone sfidano la sorte affidandosi all’industria della fortuna: lotto, enalotto, gratta e vinci e scommesse. Soltanto nel primo semestre del 2011 l’intero mercato dei giochi ha fatto registrare una crescita del 21.45% rispetto allo stesso periodo del 2010, con un guadagno per l’Erario di 5 miliardi di euro[1]. Considerata la rilevanza in termini economici e l’attualità dell’argomento, scopo del presente lavoro è quello di illustrare il trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette, dei redditi derivanti da premi e vincite conseguiti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di imprese, arti o professioni. Il legislatore disciplina specificamente i concorsi e le manifestazioni a premio con il Decreto del Presidente della Repubblica (di seguito D.P.R.) del 26 ottobre 2001, n. 430 [2]. Tale Regolamento, rubricato “Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali”, definisce le modalità e le condizioni alle quali ci si deve attenere per l’organizzazione di una manifestazione a premio. Il summenzionato Regolamento riconduce le manifestazioni a premio alla fattispecie della promessa di premio al pubblico di cui all’articolo 1989 e seguenti del Codice civile[3] e distingue tre categorie di manifestazioni a premio: (i) le operazioni a premio, che prevedono l’erogazione di un premio previa dimostrazione dell’acquisto o della vendita di un determinato quantitativo di prodotti o servizi; (ii) i concorsi a premio, in cui il premio viene consegnato in base alla sorte o all’abilità del concorrente; nonché (iii) i concorsi misti, che comprendono le caratteristiche delle due manifestazioni precedenti. I soggetti destinatari delle manifestazioni a premio possono essere non solo i consumatori finali, ma anche i rivenditori, gli intermediari, i concessionari, i collaboratori e i lavoratori dipendenti. 2. Il trattamento ai fini delle imposte dirette Per quanto attiene alla disciplina fiscale, è opportuno evidenziare che i premi e le vincite, se conseguiti da un consumatore finale, rientrano nella categoria dei redditi diversi. L’articolo 67, comma 1, lettera d), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi [di seguito TUIR]), infatti, dispone che sono redditi diversi “le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giochi e delle scommesse organizzati per il pubblico e i premi derivanti da prove di abilità o dalla sorte nonché quelli attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali”. A tal riguardo, appare opportuno evidenziare che il summenzionato articolo 67 del TUIR, non fa alcun riferimento alle vincite derivanti da operazioni a premio; pertanto, si ritiene che le stesse non siano comprese nella categoria dei redditi diversi[4]. Sulla base di quanto affermato, si può sostenere che le vincite conseguite attraverso operazioni a premio, non rientrando in alcuna delle categorie di reddito di cui all’articolo 6 del TUIR, assumono rilevanza reddituale esclusivamente nell’ipotesi in cui le stesse vengano percepite nell’esercizio di un’attività di impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente. 2.1. Le modalità di tassazione L’articolo 30 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600[5] , così come modificato dall’articolo 19, comma 2, della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449, prevede che i premi derivanti da operazioni a premio assegnati a soggetti per i quali gli stessi assumono rilevanza reddituale ai sensi dell’articolo 6 del TUIR, gli altri premi (diversi da quelli su titoli) e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, quelli derivanti da concorsi a premio, da pronostici e scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche o private o dai sostituti d’imposta di cui all’articolo 23 dello stesso D.P.R. n. 600/1973[6] , siano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa, ad eccezione dei casi in cui altre disposizioni già prevedano l’applicazione di ritenute alla fonte. Dall’analisi della disposizione emerge, innanzitutto, che i premi derivanti da operazioni a premio sono assoggettati alla ritenuta di cui all’articolo 30 in esame solo nell’ipotesi in cui gli stessi siano riconducibili ad una delle categorie reddituali indi- 9 10 Novità fiscali / n.1 / gennaio 2013 cate all’articolo 6 del TUIR; in caso contrario, gli stessi non si qualificano come reddito e, di conseguenza, non viene operata alcuna ritenuta. Considerando che, come già detto, le vincite derivanti da operazioni a premio sono escluse dalla categoria dei redditi diversi, nella pratica la ritenuta su tali vincite non trova applicazione qualora i premi siano rivolti al consumatore finale. Dall’altro lato, invece, i premi delle operazioni a premio costituiscono reddito e, come tale assoggettati a tassazione secondo le modalità di cui si dirà nel prosieguo, nell’ipotesi in cui gli stessi siano percepiti nell’esercizio di un’attività di impresa, di lavoro autonomo o di lavoro dipendente. L’articolo 30 in esame, al comma 2, indica l’aliquota della ritenuta di imposta, la quale varia a seconda della tipologia dei premi e delle vincite: ◆ ◆ ◆ 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza; 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radiotelevisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull’abilità o sull’alea; 25% in tutti gli altri casi. L’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973, inoltre, precisa che la ritenuta di imposta non si applica nel caso in cui i premi derivanti da operazioni a premio attribuiti dal sostituto di imposta abbiano un valore complessivo non superiore a 25.82 euro. Appare opportuno evidenziare che il limite previsto dal legislatore opera esclusivamente per i premi derivanti da operazioni a premio e non per quelli dei concorsi a premio, i quali sono assoggettati a ritenuta anche se il loro valore è inferiore a 25.82 euro[7]. possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore”. Come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la Risoluzione del 26 marzo 2004, n. 54/E, i criteri per la determinazione del valore normale si devono riferire al beneficiario del premio e, al contrario, non assume alcuna rilevanza il prezzo o corrispettivo mediamente praticato al promotore della manifestazione. La Circolare n. 32/E del 12 aprile 2002, inoltre, ha chiarito che il valore normale deve essere considerato al netto dell’IVA [9]. L’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 specifica che il sostituto di imposta ha la facoltà di rivalsa nei confronti del vincitore, in relazione alla ritenuta alla fonte che esso applica. Nella pratica molto spesso accade che, per ragioni di immagine, il promotore non eserciti tale facoltà e, di conseguenza, sostenga interamente il costo della ritenuta, il quale costituisce un onere indeducibile ai sensi dell’articolo 99, comma 1, del TUIR[10]. In ogni caso, qualora il promotore eserciti la rivalsa e i premi siano costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, al beneficiario viene riconosciuta la possibilità di chiedere un premio di valore inferiore, differente rispetto a quello originario, per un importo pari all’imposta gravante sul premio originario, con conguaglio in denaro delle eventuali differenze[11]. Nell’ipotesi in cui i premi e le vincite vengano erogati da un soggetto che non è sostituto di imposta, il contribuente deve adempiere ai propri obblighi dichiarativi. In particolare, il percettore è tenuto ad indicare le proprie vincite nel rigo RL del Modello Unico – Persone fisiche. Con riferimento a ciò, occorre precisare che i redditi diversi sono tassati secondo il principio di cassa; per tale ragione, i premi e le vincite concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente nel periodo di imposta in cui vengono percepiti. L’articolo 69, comma 1, del TUIR, inoltre, dispone che i redditi di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 67, costituiscono redditi per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta, senza possibilità di effettuare alcuna deduzione delle spese sostenute per la loro produzione. L’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 141/E del 30 dicembre 2010, ha precisato che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 67, comma 1, lettera d) anche le vincite realizzate accedendo via internet ad un casinò on-line che non ha sede in Italia. In questo caso, il fatto che i redditi vengano erogati da un soggetto non residente senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, richiede che il beneficiario dichiari la vincita in dichiarazione. La base imponibile della ritenuta di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973 è data dal valore normale dei premi determinato secondo le disposizioni di cui all’articolo 9 del TUIR[8]. Secondo il comma 3 del summenzionato articolo 9 del TUIR, per valore normale si intende “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto A tal riguardo occorre evidenziare che non rientrano nella disciplina di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973 i premi attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali[12] , elencati anch’essi fra i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera d). Conseguentemente, il percettore ha l’obbligo di dichiarare il valore complessivo degli stessi nella propria dichiarazione di redditi. L’articolo 30, commi da 4 a 7, prevede che la ritenuta sia compresa, rispettivamente (i) nel prelievo operato dallo Stato sulle Novità fiscali / n.1 / gennaio 2013 vincite e sui premi del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, (ii) nell’imposta unica prevista per le vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Coni e dall’Unire, (iii) nei diritti erariali dovuti a norma di legge sulle scommesse al totalizzatore ed al libro e (iv) nell’imposta sugli spettacoli per le vincite delle case da gioco autorizzate. 25-bis del D.P.R. n. 600/1973; ovvero, ancora, alle vincite corrisposte a lavoratori autonomi, per i quali opera l’articolo 25 del D.P.R. n. 600/1973. Al verificarsi delle summenzionate ipotesi, i premi si considerano conseguiti nell’esercizio dell’attività lavorativa e il loro valore normale concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. 2.2. Alcune questioni particolari L’articolo 30, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 precisa che, qualora tra chi eroga il premio e il beneficiario vi sia un rapporto che prevede l’applicazione di altre ritenute alla fonte, prevale la tassazione ordinaria secondo l’aliquota e le modalità prescritte per la tipologia di reddito nella quale rientra la vincita erogata e la ritenuta in esame non opera. È il caso, ad esempio, dei premi erogati ai lavoratori dipendenti. Infatti, qualora i premi siano corrisposti in relazione al rapporto di lavoro, ai sensi degli articoli 49 e 51 del TUIR, gli stessi concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Conseguentemente, tali vincite vengono assoggettate alla ritenuta a titolo di acconto con aliquota relativa allo scaglione di reddito di appartenenza, secondo le modalità indicate dall’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. Nell’ipotesi in cui i premi assegnati siano beni in natura o servizi, il loro valore deve essere determinato conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 9 del TUIR e gli stessi non concorrono a formare il reddito se il loro importo non supera, nel periodo di imposta, 258.23 euro. Si qualificano come redditi di lavoro dipendente, se percepiti in relazione alla prestazione lavorativa, anche i premi derivanti da manifestazioni a premio organizzate da soggetti diversi dal datore di lavoro. Sul punto, infatti, la Circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997 ha chiarito che costituiscono redditi di lavoro dipendente le somme e i valori “che siano in qualche modo riconducibili al rapporto di lavoro, anche se non provenienti direttamente dal datore di lavoro”, indicando a titolo esemplificativo proprio i “premi percepiti per operazioni a premio organizzate dal datore di lavoro o da altri per suo conto”. Per di più, l’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973 obbliga ad applicare la ritenuta in tutti i casi in cui vengano corrisposte somme o valori qualificabili come redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51 del TUIR, a prescindere dal fatto che i percipienti siano propri lavoratori dipendenti. Sull’argomento, la Risoluzione n. 101/E del 27 luglio 2005 ha precisato che i premi erogati da una società promotrice di un’operazione a premio ai dipendenti dei propri concessionari in base al raggiungimento di un predeterminato quantitativo di vendite sono riconducibili fra i redditi di lavoro dipendente e, come tali, devono essere assoggettati dalla società stessa alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto di cui all’articolo 23 del D.P.R. n. 600/1973. Non si applica la ritenuta sui premi e sulle vincite di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973 nemmeno ai premi corrisposti a commissionari, agenti, intermediari, rappresentanti di commercio e procacciatori di affari, i quali sono assoggettati a ritenuta alla fonte con obbligo di rivalsa prevista dall’articolo 3. Brevi cenni sull’imposizione indiretta Il legislatore con la Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto l’abrogazione dell’imposta di lotteria[13] e, in sostituzione, ha previsto un regime di indetraibilità dell’IVA assolta sull’acquisto o l’importazione dei beni e servizi utilizzati nelle manifestazioni a premio[14]. Allo stesso tempo, l’articolo 19, comma 8, della già citata Legge n. 449/1997 ha fissato l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IVA pari al 20% del valore di acquisto del bene o servizio messo in palio, nell’ipotesi in cui lo stesso non sia stato assoggettato ad IVA[15] al momento dell’acquisto da parte del promotore della manifestazione. L’indetraibilità dell’IVA sostenuta sui beni o servizi assegnati nelle manifestazioni a premio non si estende anche ai beni e servizi funzionali allo svolgimento della manifestazione stessa. A tal proposito, infatti, l’articolo 5 della Legge del 18 febbraio 1999, n. 28 ha chiarito che le parole “beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio” devono intendersi riferite esclusivamente ai premi messi in palio dai soggetti promotori in occasione delle manifestazioni medesime. La successiva assegnazione dei premi ai vincitori della manifestazione da parte del promotore costituisce un’operazione fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera m), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 11 12 Novità fiscali / n.1 / gennaio 2013 Elenco delle fonti fotografiche: http://www.mondofinanzablog.com/wp-content/uploads/2009/06/ giochi-de28099azzardo-il-superenalotto-vincite-giocate-e-tassazioneedit.jpg?9f281a [21.01.2013] http://www.adnkronos.com/IGN/Assets/Imgs/Sedi/tabaccaio_giochi-400x300.jpg [21.01.2013] [1] Si veda Il Sole 24 ore, 1. ottobre 2011, pagina 60. [2] Tale Regolamento sostituisce la precedente disciplina di cui al Titolo V del Regio Decreto Legge (di seguito R.D.L.) del 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella Legge del 5 giugno 1939, n. 973. [3] L’articolo 1 del D.P.R. n. 430/2001 definisce le manifestazioni a premio come “i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, consistenti in promesse di premi al pubblico dirette a favorire, nel territorio dello Stato, la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne o marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi, aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. Per le obbligazioni assunte nei confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice civile”. [4] In tal senso anche Cotroneo M., Manifestazioni a premio: luci ed ombre in attesa della semplificazione, in: Il Fisco n. 9/2001, pagina 3545. [5] Rubricato “ritenuta sui premi e sulle vincite”. [6] Il summenzionato articolo 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 indica quali sostituti di imposta: (i) gli enti e le società di cui all’articolo 73, comma 1, del TUIR; (ii) le società e associazioni di cui all’articolo 5 del TUIR; (iii) le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR; (iv) le imprese agricole; (v) le persone fisiche che esercitano arti e professioni; (vi) il curatore fallimentare, il commissario liquidatore e il condominio. [7] Sul punto si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 31 dicembre 1997, n. 335/E e la Risoluzione del 31 marzo 2008, n. 119/E. [8] Si veda la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 69/E del 7 marzo 1997, nella quale si può leggere che la base imponibile “è costituita dal valore normale complessivo dei premi assegnati, determinato ai sensi dell’art. 9 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”. [9] Sul punto, già la nota n. 294928 del 26 settembre 1986 aveva precisato che la base imponibile per l’applicazione dell’IVA sulla cessione del premio da parte del fornitore al promotore della manifestazione, rappresenta anche la base imponibile della ritenuta alla fonte di cui all’articolo 30 del D.P.R. n. 600/1973. La Corte di Cassazione n. 3671 del 29 aprile 1997, al riguardo, aveva affermato che “un prelievo fiscale non può costituire in tutto o in parte base imponibile per un nuovo prelievo di analoga natura”. [10] All’articolo 99, comma 1, del TUIR si può leggere: “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione”. [11] Articolo 30, comma 4, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. [12] Come precisato dall’Amministrazione finan- ziaria con la Risoluzione n. 8/1251 del 28 ottobre 1976. [13] Il comma 3 della summenzionata Legge n. 449/1997 ha prescritto l’abrogazione della tassa di lotteria fissata dal previgente R.D.L. del 19 ottobre 1938, n. 1933, il quale agli articoli 45 e 49, prevedeva, rispettivamente, una tassa di lotteria fissa e proporzionale per i concorsi a premio e per le operazioni a premio. [14] L’articolo 19, comma 1, della Legge del 27 dicembre 1997, n. 449 ha modificato l’articolo 19, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 disponendo che “in nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a premio”. [15] Conformemente a quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria nella Circolare n. 89/E del 24 marzo 1998, nella nozione di “operazioni non imponibili” per le quali si deve applicare l’imposta sostitutiva, è necessario comprendere tutte quelle operazioni che “per qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore aggiunto e quindi anche quelle non rilevanti o esenti”.