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REGOLAMENTO ISTITUTO - Nereto-Sant`Omero

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REGOLAMENTO ISTITUTO - Nereto-Sant`Omero
ISTITUTO COMPRENSIVO NERETO – SANT’OMERO- TORANO
Infanzia – Primaria – Secondaria I grado
Presidenza tel. 0861- 806957 – Centralino tel. 0861-806954 Fax 806958
Via V. Veneto, 32 – 64015 Nereto (TE)
C. M. TEIC826003 e-mail [email protected]
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
INTRODUZIONE
Il Consiglio d’Istituto è definito e regolato dal punto di vista legislativo dal
Testo Unico delle disposizioni riguardanti la scuola al momento vigenti,
approvato con Decreto Legislativo 297/1994 (che riporta quelle dei vecchi
Decreti Delegati del 1974); altre norme sono contenute nel Regolamento
relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche
(Decreto Interministeriale n. 44/2001), nell’O. M. n. 215/91, sulle elezioni
degli Organi Collegiali e in altre norme riguardanti il loro funzionamento.
In un prossimo futuro interverrà certamente una revisione delle norme
suddette, in particolare per quanto riguarda la struttura e il funzionamento
del Consiglio d’Istituto, allo scopo di integrarle e di coordinarle con quelle
relative all’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e alla Dirigenza
scolastica (Decreto Legislativo 165/2001). Infatti, appare necessario
evitare conflitti di competenze e, al contrario, armonizzare le funzioni
del Dirigente Scolastico – quelle di “garante primario” e quindi di
responsabile della gestione della scuola e dei risultati ottenuti – con quelle
degli Organi Collegiali a livello d’Istituto (in particolare del Consiglio
1
d’Istituto e del Collegio dei docenti); tra l’altro, ora è disposto (v. art. 14
del DPR 275/1999, cioè del Regolamento dell’autonomia scolastica) che il
Dirigente Scolastico esercita le proprie funzioni “nel rispetto delle
competenze degli organi collegiali”.
La questione dovrà essere risolta a livello legislativo, in quanto oggi il
Dirigente Scolastico ha competenza“attiva” in materia di“amministrazione
e gestione del bilancio e dei beni, definizione e stipula dei contratti di
prestazioni d’opera”; ma, d’altra parte, sono riconosciuti al Consiglio
d’Istituto dei poteri “in merito all’impiego dei mezzi finanziari” (v.
Regolamento di contabilità, D.I. 44/2001, sopra citato).
Al momento, si ritiene che spettino al Consiglio d’Istituto (il quale è da
considerare un piccolo consiglio di amministrazione) prevalenti poteri di
“indirizzo” e al Dirigente Scolastico prevalenti poteri di “gestione”.
Appare comunque necessaria la ricerca di un’intesa reciproca e di coesione
per assicurare la migliore sinergia ed un corretto coordinamento tra i vari
Organi istituzionali (Dirigente Scolastico, Consiglio d’Istituto, Collegio
dei docenti) e quindi il conseguimento di risultati positivi, nell’interesse
prioritario degli studenti e della loro formazione.
Il Consiglio d’Istituto trae la sua forza dalla collegialità:si ritiene, infatti,
che un collegio di persone possa – meglio del singolo – valutare e
garantire l’interesse pubblico, condurre la propria azione seguendo i criteri
della legalità e dell’imparzialità, assicurare un confronto costruttivo ed
anche un controllo reciproco; infine, l’impegno di lavoro del Consiglio è
sollecitato e favorito da interessi “vicini”, quelli dei genitori per i figli,
dei docenti per il migliore profitto degli studenti, del Dirigente Scolastico
per il buon andamento dell’Istituto.
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STRUTTURA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Struttura: nella scuola secondaria il Consiglio d’Istituto,
popolazione scolastica superiore a 500 alunni,
con una
è costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale
ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario),8 dei genitori, il dirigente
scolastico. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri,
eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Ma nel Consiglio
medesimo tutti i membri hanno uguali poteri e si trovano su un piano di
eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico.
La Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto è composta da un docente, un
non docente (personale ATA),da un genitore, dal Dirigente Scolastico (che
la presiede) e dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).
Principali compiti e funzioni.
Il Consiglio d’Istituto:
elabora e adotta gli indirizzi generali per la gestione della scuola;
delibera il programma finanziario annuale (già bilancio preventivo, valido
dal 1° gennaio al 31 dicembre) e il conto consuntivo; stabilisce come
impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e
didattico; tra l’altro, decide sulle iniziative (di norma proposte dal collegio
dei docenti) relative agli acquisti, al rinnovo e alla conservazione dei beni
necessari alla vita della scuola; determina, inoltre, le forme di eventuale
autofinanziamento di essa.
fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe,
ha potere deliberante sull’organizzazione e sulla programmazione della
vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per
3
quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica
attribuisce alle singole scuole;
adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti;
cura e controlla che il Programma finanziario annuale sia coerente con il
suddetto Piano (POF); inoltre, decide in merito alla partecipazione
dell’Istituto ad attività culturali e sportive;
elabora e adotta il regolamento interno dell’Istituto, nonché il regolamento
del Consiglio stesso;
indica
i
criteri
generali
relativi
alla
formazione
delle
classi,
all’assegnazione dei docenti alle classi e al coordinamento organizzativo
dei consigli di classe, all’espletamento dei servizi amministrativi (ferme
restando le competenze attribuite in materia al Dirigente Scolastico e al
DSGA, già “segretario” dell’Istituto);
esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo
dell’Istituto.
La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo
restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione
delle relative delibere. Ha il compito di predisporre e di proporre al
Consiglio il programma finanziario dell’Istituzione scolastica – entro il 31
ottobre (art. 2 D.I. 44/2001) – per l’anno finanziario successivo (1°gennaio
– 31 dicembre), accompagnato da una apposita relazione e dal parere di
regolarità contabile del collegio dei revisori.
Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzazione
delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano
dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli
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del precedente esercizio finanziario. Il Consiglio d’Istituto dovrà
deliberare il programma finanziario e la relazione entro il 15 dicembre
(precedente l’anno di riferimento). Ma talvolta non è possibile rispettare
tali scadenze per mancanza di dati contabili e quindi per l’incertezza delle
previsioni.
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Art. 1 – Convocazione del Consiglio. Salvo che per la seduta
d’insediamento, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al
Presidente del Consiglio o eventualmente ad altro membro del Consiglio
da lui delegato.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga
necessario o anche opportuno durante l’anno scolastico (quest’ultimo va
dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo). Il Presidente ha
l’obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei
consiglieri: la richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati –
deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di
cui si chiede la trattazione. Il Consiglio può essere convocato anche in
seduta straordinaria.
Più precisamente, l’atto di convocazione:
deve essere emanato e sottoscritto dal Presidente (o da un suo delegato);
deve contenere l’ordine del giorno, con gli argomenti da trattare,
indicati in modo preciso ma sintetico;
l’ordine del giorno (abbrev. o.d.g.) è formulato sentita la Giunta esecutiva,
e può contenere anche argomenti eventualmente proposti da singoli
componenti della Giunta stessa o del Consiglio;
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deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; quest’ultimo, di
norma, è la sede centrale dell’Istituto;
deve essere fatto recapitare – a cura dell’ufficio di Segreteria – a tutti i
componenti del Consiglio d’Istituto (ai genitori anche tramite i loro figli)
entro i cinque giorni precedenti la seduta ordinaria ed entro i due giorni
precedenti un’ eventuale seduta straordinaria;
l’omessa comunicazione della convocazione, anche ad un solo membro
del Consiglio, comporta la non validità della seduta e delle deliberazioni
assunte; si ritiene pertanto necessario accertare l’avvenuta ricezione delle
lettere di convocazione da parte dei singoli membri.
Art. 2 – L’ordine del giorno. Il Consiglio d’Istituto deve trattare gli
argomenti secondo la successione con la quale sono stati iscritti all’o.d.g.;
tuttavia, il Consiglio può decidere anche una diversa sequenza di
trattazione. L’ordine del giorno è vincolante e quindi il Consiglio non può
discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso o.d.g., a meno
che una richiesta in tal senso argomenti da inserire nell’o.d.g., appunto
all’inizio di seduta; il Consiglio deciderà se trattarli nella seduta in corso,
ovvero se rimandarli alla seduta successiva o, al limite, di non trattarli
affatto. Per discutere argomenti di particolare urgenza, che non siano
all’o.d.g., è indispensabile la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi per deliberare su di essi. L’ordine del giorno è predisposto dal
Presidente, sentita la Giunta, la quale prepara i lavori del Consiglio.
Quest’ultima, tra l’altro, può programmare anche la quota di tempo da
destinare alla discussione di ciascun punto all’o.d.g.
È comunque
opportuno che nell’o.d.g. venga inserito un numero di argomenti che
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possano essere trattati entro i limiti di tempo di una seduta ordinaria, di
norma della durata massima di tre ore.
Art. 3 – La seduta del Consiglio d’Istituto. La seduta è la riunione dei
componenti del Consiglio, la quale si svolge – di norma –
ininterrottamente nel giorno stabilito. In caso di prolungamento della
seduta oltre l’orario previsto, il Presidente, sentito il Consiglio stesso, può
sospenderla e rimandarla ad uno dei giorni seguenti, ma non oltre i sei
giorni successivi.
La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica.
Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la
durata della stessa. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che si proceda
alla verifica del numero legale. In mancanza di esso, il Presidente scioglie
la seduta dopo avere accertato formalmente la mancanza del quorum
richiesto; lo scioglimento formale (e quindi verbalizzato) deve essere
operato anche nel caso in cui, ad inizio seduta, mancasse il numero legale.
La Giunta esecutiva o lo stesso Consiglio possono chiamare a partecipare
alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, degli esperti che intervengano
per chiarire un determinato argomento all’ordine del giorno; essi non
possono, però, partecipare alla votazione, anzi saranno invitati ad
allontanarsi al momento del voto. Lo stesso Consiglio, prima di deliberare
su importanti questioni, può decidere di consultare altri organi collegiali
della scuola e prendere in esame eventuali proposte formulate da regolari
assemblee degli studenti e dei genitori o dal Comitato dei genitori.
Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere – senza facoltà di
parlare – gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio
medesimo. Qualora la presenza del pubblico non consenta l’ordinato
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svolgimento dei lavori, la libertà di discussione e/o di deliberazione, il
Presidente può sospendere la seduta e ordinare la sua prosecuzione “a
porte chiuse”, invitando il pubblico ad allontanarsi.
Art. 4 – La discussione dell’ordine del giorno. Di norma, la seduta deve
trattare soltanto le materie poste all’o.d.g., salvo i casi indicati nell’articolo
2. Le cosiddette “varie ed eventuali” possono essere discusse
sinteticamente, ma su di esse non si può deliberare nella seduta in corso.
Ogni consigliere ha diritto di intervenire su singoli argomenti indicati
nell’o.d.g. per non più di tre minuti e per un massimo di tre volte. Il
Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al consigliere
che ne faccia richiesta, senza ridurre, però, il tempo di altri interventi.
I documenti che dovranno essere esaminati nella seduta devono essere
allegati alla lettera di convocazione.
In caso di difficoltà, devono comunque essere a disposizione dei
consiglieri presso l’ufficio di Segreteria, almeno 24 ore prima della seduta,
affinché possano essere letti ed esaminati precedentemente alla riunione.
Se – nel corso della seduta – vengono presentate proposte di delibera,
mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all’o.d.g., il Presidente può
sospendere la seduta per consentire l’esame delle proposte presentate; è
tenuto a sospenderla comunque se la richiesta è avanzata da almeno un
terzo dei presenti.
Art. 5 – La votazione. Terminata la discussione (su ogni singolo punto
all’ordine del giorno), il Presidente dichiara aperta la votazione.
Subito prima della votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto,
con
le quali i consiglieri hanno facoltà di esporre brevemente – massimo
tre minuti – i motivi per cui voteranno a favore o contro la proposta
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o quelli per i quali si asterranno.
La votazione può avvenire:
1. per alzata di mano;
2. per appello nominale, con registrazione dei nomi dei singoli consiglieri
e del rispettivo voto;
3. per scheda segreta: quest’ultima modalità di voto è obbligatoria quando
si faccia questione di persone; il Presidente nominerà due scrutatori perché
lo aiutino nelle operazioni di voto. Ogni consigliere ha diritto di chiedere
la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi (50% più uno – v art. 37, comma 2, del T.U., D. L.vo 297/1994),
salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. I voti degli
astenuti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, non sono
presi in considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione
(gli astenuti vanno equiparati ai voti eventualmentenulli, quindi non
validi); ovviamente, anche dei consiglieri che si allontanassero
temporaneamente al momento della votazione non si tiene conto, pur se la
loro temporanea assenza non incide sulla consistenza del numero legale
(chiamato anche “quorum costitutivo”). In caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
I consiglieri della rappresentanza degli studenti che non abbiano raggiunto
la maggiore età non possono votare per delibere che riguardino questioni
finanziarie, comprese le spese per l’acquisto di attrezzature e
di materiale didattico e di libri.
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Art. 6 – La deliberazione. Il testo della delibera (quello verbalizzato) è
costituito da una premessa e dalla parte “precettiva” del provvedimento.
La premessa deve contenere l’intestazione (“Il Consiglio d’Istituto del,,)
una sintetica presentazione della questione, il numero dei votanti, quello
dei voti validi, dei voti a favore e di quelli contrari e astenuti, un richiamo
alle norme (es. sulla competenza del Consiglio circa l’oggetto della
delibera), ad eventuali pareri, proposte e richieste; la parte precettiva o
“dispositivo” della delibera deve specificare chiaramente il provvedimento
approvato e può indicare anche tempi e modi di attuazione. La delibera
deve essere sottoscritta dal Presidente e dal segretario del Consiglio
d’Istituto. Le delibere vanno pubblicate all’albo dell’Istituto (non l’intero
verbale della seduta).
Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è
ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
(entro 60 giorni), In caso di ricorso , l’efficacia della delibera si intende
sospesa fino al pronunciamento del T.A.R., salvo che il Consiglio decida a
maggioranza di mantenere temporaneamente valida la delibera in
questione.
Art. 7 – Il verbale. Di ogni seduta va redatto un processo verbale a cura del
segretario del Consiglio: esso costituisce un atto giuridico che, in quanto
tale, non può essere compilato da consiglieri minorenni; deve dare
conto esatto e obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; in esso
vanno riportati tutti i dati significativi: data, ora e luogo della riunione, il
nominativo di chi assume la presidenza e di chi svolge le funzioni di
segretario, i nominativi dei presenti e degli assenti (questi ultimi se
giustificati o no – si intendono giustificati coloro che hanno comunicato
10
preventivamente l’assenza), l’avvenuta verifica del numero legale, il
riassunto della discussione, i risultati delle votazioni effettuate, i testi delle
delibere approvate; su richiesta di singoli consiglieri, devono essere
trascritti i testi delle loro dichiarazioni, dettate o consegnate al segretario.
Il verbale va sottoscritto dal segretario e dal Presidente e depositato
nell’Ufficio di segreteria dell’Istituto entro e non oltre 10 giorni dalla
seduta e comunque prima di quella successiva.
Ciascun consigliere può prenderne visione e chiedere eventuali variazioni;
le richieste di variazione sono redatte, se possibile, per iscritto.
Il verbale deve essere letto e approvato nella seduta successiva; le
eventuali variazioni richieste, se approvate, modificano il testo del verbale
oggetto di approvazione. In caso di urgenza, il verbale può essere letto e
approvato al termine della seduta in cui si è discusso e deliberato.
Art. 8 – Pubblicità degli atti. Sono pubblicate all’albo dell’Istituto
scolastico le copie delle delibere del Consiglio e le lettere di convocazione
di quest’ultimo (con l’ordine del giorno e la data e l’ora della
convocazione). Non sono pubblicati all’albo i verbali delle sedute. La
pubblicazione delle convocazioni e delle delibere sul sito web ufficiale
della scuola equivale alla pubblicazione all’albo senza peraltro sostituirla.
Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), a disposizione dei membri
del Consiglio. Questi possono richiederne la fotocopia.
Il personale scolastico (docente e ATA) e i rappresentanti dei genitori
hanno diritto di prendere visione degli atti del Consiglio, ma non durante
l’orario delle lezioni antimeridiane.
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Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente
possono avere accesso agli atti del Consiglio ed averne copia solo se in
possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi
della Legge 241/1990 (la cosiddetta legge sulla trasparenza).
I consiglieri non possono consegnare atti del Consiglio a persone che,
invece, non hanno diritto di accedere ad essi.
Art. 9 - La prima seduta del Consiglio d’Istituto:
è convocata dal
Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla nomina degli eletti, per
l’insediamento del Consiglio medesimo, per l’elezione del Presidente e
della Giunta esecutiva del Consiglio e per eventuali decisioni urgenti da
prendere.
Art. 10 – L’elezione del Presidente: il Presidente è eletto, con votazione
segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori.
All’elezione partecipano tutti i componenti del consiglio d’Istituto.
Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del
Consiglio.
Qualora alla prima votazione non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, dalla seconda votazione in poi è sufficiente quella relativa dei
votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al
raggiungimento della maggioranza dei voti a favore di uno dei membri
rappresentanti dei genitori.
Art. 11 – L’elezione del Vice Presidente: il Consiglio può decidere di
eleggere anche un Vice Presidente. In assenza del Presidente, il Vice
assume tutte le attribuzioni previste per il Presidente stesso (v. art. 12).
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Anche il Vice Presidente deve essere eletto con votazione segreta tra i
membri del Consiglio rappresentanti dei genitori; per l’elezione si usano le
stesse modalità previste per quella del Presidente (v. art. 10).
Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova
elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto.
In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del
Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal genitore consigliere più
anziano (d’età).
Art. 12 – Le attribuzioni del Presidente
Tra il Presidente e i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di
gerarchia.
Il Presidente:
1. convoca e presiede il Consiglio d’Istituto; adotta tutti i provvedimenti
necessari per un regolare e ordinato svolgimento dei lavori;
2. assume le iniziative necessarie per assicurare una gestione corretta e
democratica dell’Istituto e la migliore realizzazione dei compiti del
Consiglio;
3. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad uno dei membri del
Consiglio stesso;
4. controlla e autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti
dal Segretario del Consiglio in un apposito registro a pagine numerate;
5. nelle sedute pubbliche dà opportuni avvertimenti per assicurare un
sereno svolgimento di esse e può ordinare l’allontanamento dall’auditorio
di chiunque sia causa di turbativa e di disordine.
Art. 13 – Il Segretario del Consiglio d’Istituto e le sue attribuzioni
13
La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e
personale del Presidente.
Questi, tenuto conto della periodicità delle sedute e della eventuale
gravosità dell’incarico, può designare il Segretario per l’intera durata del
Consiglio ovvero per periodi più brevi o per ogni singola seduta.
Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone i testi
delle delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere
sono sottoscritte, oltre che dal Segretario , anche dal Presidente.
Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e
l’invio delle lettere di convocazione del Consiglio, la scrittura informatica
o le copie delle deliberazioni, debbono essere svolte dal personale
dell’ufficio di segreteria dell’Istituto.
Il Consiglio d’Istituto può stabilire un eventuale compenso per il
Consigliere che assume le funzioni di Segretario del Consiglio.
Art. 14 – La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni
La designazione dei membri della Giunta (un docente, un genitore, un
rappresentante del personale ATA ) avviene a maggioranza relativa dei
voti. Della Giunta sono membri di diritto il DSGA e il Dirigente
Scolastico, il quale ultimo la presiede.
La Giunta esecutiva (la quale si riunisce anche per preparare i lavori del
Consiglio e quindi precedentemente alla riunione di esso) è convocata dal
Dirigente Scolastico, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della
data, dell’ora e del luogo della seduta.
Più precisamente, la Giunta Esecutiva:
1. prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto
d’iniziativa del Consiglio medesimo;
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2. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto;
3. predispone il programma finanziario annuale;
4. adotta, su proposta del consiglio di classe, i provvedimenti disciplinari
più gravi a carico degli studenti
(quelli previsti dalle norme).
Gli atti della Giunta esecutiva sono consultabili esclusivamente dai
membri del Consiglio d’Istituto.
Art. 15 – Durata e scioglimento del Consiglio d’Istituto
Il Consiglio dura in carica tre anni. Il Consiglio può essere sciolto dal
Dirigente dall’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli
Studi) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato
funzionamento del Consiglio.
Art. 16 – Le elezioni suppletive
Nei seguenti casi si fa ricorso ad elezioni suppletive nel corso della
normale durata del Consiglio:
per surrogare membri – cessati per qualsiasi motivo – nel caso di
esaurimento della lista di provenienza
(cioè se non ci fossero candidati votati e non eletti nella lista stessa);
nel caso in cui mancasse una o più componenti del Consiglio (es.
componente
personale
ATA),
la
qual
cosa
comporterebbe
una
composizione anomala di esso;
nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio.
Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico
entro 15 giorni dall’accertamento formale della circostanza che le ha rese
necessarie.
Art. 17 – Proroga dei poteri del Consiglio d’Istituto
15
Al termine della durata ordinaria del Consiglio (tre anni), fino a quando
non è insediato il nuovo Consiglio resta in carica quello precedente.
I rappresentanti delle varie componenti (es. genitori, studenti), purché non
abbiano perso i requisiti di eleggibilità (es. se i figli non frequentano più
questa scuola) – e in tal caso vanno surrogati con i primi candidati non
eletti nella lista di provenienza – continuano a far parte del Consiglio fino
all’insediamento dei nuovi eletti.
Art, 18 – Assenze, decadenza, surroga, dimissioni di singoli consiglieri.
I consiglieri che si assentano, senza giustificati motivi, per tre sedute
consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con la
procedura descritta nel comma successivo.
I consiglieri che nel corso della “legislatura” del Consiglio perdono i
requisiti per far parte del Consiglio (es. per trasferimento di uno studente)
sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai primi non eletti delle
rispettive liste, che siano ovviamente in possesso dei suddetti requisiti. In
caso di esaurimento delle stesse liste, si procede alle elezioni suppletive di
cui all’art. 16.
Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un consigliere nella
seduta successiva all’accertamento della situazione che l’ha determinata,
mediante apposita delibera, che è immediatamente esecutiva. Subito
dopo il Consiglio deve individuare il candidato che dovrà subentrare ed
accertarne il possesso dei requisiti.
Al Dirigente Scolastico spetta emettere l’atto formale di nomina.
Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere che, nel corso del
mandato, o anche se appena eletto, non intenda più far parte del Consiglio.
Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è
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ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e,
quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento
della loro accettazione da parte del Consiglio. Infatti, Il Consiglio può
accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la
volontà irrevocabile del consigliere dimissionario. La decisione finale è
formalizzata con apposita delibera del Consiglio d’Istituto. Il consigliere
dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi,
assumere di nuovo la carica di consigliere.
DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI
Lo studente partecipa attivamente ed in forma responsabile alla vita della
scuola.Ha diritto di essere informato sugli atti di organizzazione della
scuola, di programmazione e definizione degli obiettivi formativi.
Ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che favorisca il
processo di autovalutazione.
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce
iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e
alla realizzazione di attività interculturali.
La scuola si impegna a creare le migliori condizioni per favorire forme di
apprendimento
sempre più
responsabili, recuperare situazioni
di
deprivazioni culturale, promuovere la piena formazione del futuro
cittadino.Lo studente si impegna nelle esercitazioni, a scuola e a casa, in
termini continui e d inderogabili.
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Lo
studente
si
impegna
a
prestare
attenzione
alle
correzioni
dell’insegnante, consapevole che, rispetto ad una prova sbagliata, più
importante del giudizio sintetico sono le annotazioni fatte dal docente.
Lo studente si impegna a prestare la massima attenzione durante le lezioni.
Gli alunni devono raggiungere il più rapidamente possibile, ma senza
correre, le aule scolastiche in cui devono svolgere le loro attività.
Al termine delle lezioni, l’uscita delle scolaresche avviene per piano e nel
massimo ordine; ai docenti interessati resta l’obbligo di espletare compiti
di vigilanza fino alla porta d’ingresso della Scuola.
Su richiesta motivata della famiglia, e solo per casi particolari, l’alunno
può entrare a scuola dopo l’inizio delle lezioni ovvero uscire prima del
termine delle stesse. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’autorizzazione sarà
rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La scuola non
potrà accedere a richieste del genere, se a farle saranno persone diverse dai
genitori, tranne che in casi gravi e comprovati motivi. Tuttavia, la persona
incaricata di accompagnare o prelevare l’alunno/a dovrà essere
personalmente conosciuta dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato.
Durante l’intervallo è fatto divieto uscire dalla classe, tranne che per il
plesso di Torano Nuovo la cui ricreazione si svolge nell’atrio. La
ricreazione è fissata in 10 minuti ed avverrà sotto la vigilanza del docente
della 2°ora.Durante la ricreazione gli alunni affluiranno ai bagni uno alla
volta ed a tutti è fatto obbligo di rimanere sul piano ove è ubicata l’aula.
Durante le ore di lezione gli alunni assumeranno forme corrette nello stare
seduti, secondo i suggerimenti dei docenti, onde prevenire forme di
paramorfismi. Dovranno restare in aula, al proprio posto, anche in assenza
dei docenti. L’uscita dall’aula deve essere sempre autorizzata.
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Gli alunni eviteranno forme di abbigliamento che mal si conciliano con la
dignità della Scuola e con il decoro personale.
Massimo rispetto dovranno avere gli alunni nei riguardi delle suppellettili
scolastiche, dei beni patrimoniali della scuola e dei beni di tutti gli altri che
operano all’interno della scuola. Eventuali atti di vandalismo saranno
puniti severamente e i danni al patrimonio della scuola e dei singoli
saranno a carico dei singoli responsabili; in caso di mancata
identificazione degli stessi, dell’intera classe.
Si consiglia di lasciare a casa oggetti di valore, denaro non necessario e
qualsiasi altro materiale che possa arrecare disturbo allo svolgimento delle
attività scolastiche. Ognuno è tenuto a custodire con attenzione i propri
effetti personali.
È fatto divieto di portare a scuola coltelli, forbici ed altri oggetti che
possono essere di pregiudizio all’incolumità fisica degli stessi, qualora non
espressamente richiesti dai docenti per esigenze didattiche.
E’ vietato l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici
durante l’attività didattica .e chi ne possiede uno deve tenerlo spento.
Contravvenire a quanto indicato ne comporta il sequestro temporaneo e la
restituzione dello stesso ai genitori.
È fatto divieto di aggirarsi, durante le lezioni, per i locali della scuola,
sporcare le pareti delle aule e dei bagni, abbandonare per terra rifiuti di
qualsiasi natura; lo stesso dicasi per lo spazio antistante la struttura
scolastica. È inoltre proibito fare uso in classe di gomma da masticare.
Gli alunni devono comportarsi educatamente con tutto il personale della
scuola. Devono prestare massima attenzione durante le lezioni e, volendo
chiedere spiegazioni al docente, devono prenotarsi con alzata di mano e
19
attendere l’autorizzazione ad intervenire. Devono, inoltre, alzarsi in piedi
all’entrata e all’uscita dall’aula del docente o di altro personale.
Durante le pause di lezione o negli spostamenti da un luogo all’altro
dell’istituto, non bisogna correre, schiamazzare, giocare, fare scherzi
pericolosi per sé e per gli altri, gettare oggetti fuori dalle finestre.
È assolutamente vietato usare espressioni volgari, bestemmie, prese in
giro, minacce e ricatti.……..
Gli alunni che giungono a scuola in ritardo rispetto all’orario stabilito,
possono essere ammessi in aula con decisione del docente della prima ora.
In casi di ripetuti ritardi, questi saranno segnalati al Dirigente Scolastico. Il
ritardo deve essere comunque giustificato.
La presenza degli alunni nella scuola Primaria e Secondaria di 1°grado è
obbligatoria, oltre che alle lezioni, per tutte le attività (ricerche culturali,
lavoro di gruppo, viaggi di integrazione culturale, visite guidate) che
vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.
Assenze per motivi di famiglia:
L’alunno giustificherà l’assenza (con firma deposta dal genitore o di chi ne
fa le veci nei primi giorni di scuola, in presenza del docente di Classe e/o
Collaboratore del D.S., sul giornale di classe e sul diario dell’alunno) con
il docente della prima ora.
Assenze per motivi di salute:
Le assenze fino a quattro giorni devono essere giustificate dal genitore; dal
quinto giorno in poi la Scuola dovrà acquisire la prescritta certificazione
medica.
Per le assenze dovute a malattie infettive, dovrà essere seguita la procedura
prevista dalla normativa vigente, e comunque la certificazione esibita
20
dovrà garantire l’avvenuta guarigione e la capacità dell’alunno di essere
riammesso in classe.
Le assenze collettive sono da considerarsi assenze ingiustificate, fatta
eccezione per la Scuola dell’Infanzia e per gli alunni del 1°ciclo della
Scuola primaria. Pertanto, essi saranno riammessi in classe solo se
accompagnati dai loro genitori o da chi ne fa le veci, per informazioni e
chiarimenti sull’assenza e sulla condotta dell’alunno. L’assenza collettiva
risulterà ingiustificata sempre dopo che la scuola avrà contattato la
famiglia, entro il sabato successivo al verificarsi dell’evento.
SANZIONI DISCIPLINARI
Il compito preminente della scuola è educare e formare e non punire e
a questo principio si ispira qualsiasi azione disciplinare.
I provvedimenti disciplinari hanno valenza educativa e mirano al
rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti
all’interno della comunità scolastica.
Gli alunni non possono essere mandati fuori dall’aula qualora assumessero
comportamenti indisciplinati.
La responsabilità disciplinare è personale.
Può configurarsi in forma collettiva qualora non emergano, pur in presenza
di fatti gravi, responsabilità personali.
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato
prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
Sono da ritenersi MANCANZE disciplinari
21
quei comportamenti che integrano violazioni dell'art. 3 del D.P.R.
24.06.1998 n° 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e
degli studenti della scuola secondaria" di seguito riportato:
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto nei confronti del Capo d'Istituto,
dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni.
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con
i principi di cui all'art. 1.
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correntemente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità nella
vita della scuola.
Tutti quei comportamenti che comunque impediscano il corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Visto e richiamato l'art. 4 D.P.R. 249/98, si individuano le seguenti
sanzioni disciplinari:
22
Ammonizione privata o in classe (per mancanze ai doveri scolastici, per
negligenza abituale, per assenze ingiustificate), in questo secondo caso con
o senza annotazione sul registro.
Annotazione sul registro con comunicazione alla famiglia.
Dopo plurime annotazioni sul registro, allontanamento delle lezioni per
reiterata violazione ai doveri scolastici.
Sospensioni delle lezioni, da parte del Consiglio di Classe, per un periodo
non superiore ai cinque giorni
Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, da parte del Consiglio di Classe,
per fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola, per offesa al
decoro personale, alla religione, alle istituzioni, per offesa alla morale,
oltraggio all'Istituto e al corpo insegnante. La stessa sanzione sarà adottata
in caso di commissione di reati o pericolo per l'incolumità delle persone
(comma 9)
Sanzioni
Visto e richiamato l'art. 4 D.P.R. 249/98,e il successivo D:P:R: 235/2007,
nell’attuazione delle sanzioni occorrerà ispirarsi al principio di gradualità e
di corresponsabilità dei genitori ( patto educativo) poiché , la legge
attribuisce ai genitori in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost.,
artt.147, 155, 317 bis c.c.).
Si individuano le seguenti sanzioni disciplinari:
SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO
DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (D. P. R.249/98 Art.4 comma 1)
A ) Richiamo verbale del docente,privatamente al singolo alunno o in
classe per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale , per
23
assenze ingiustificate. Per quest’ultimo caso le assenze vanno annotate sul
registro.
B) le note sul registro devono essere inflitte solo per gravi inflazioni e
vanno assolutamente vietate le note collettive.
C le note vanno riportate sul registro e sottoscritte dal docente che
provvederà anche a darne comunicazione alla famiglia.
SANZIONI
CHE
TEMPORANEO
COMPORTANO
DELLO
STUDENTE
L’ALLONTANAMENTO
DALLA
COMUNITA’
SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI
(D P R 249/98 ART.4 comma 8)
D ) dopo diverse annotazioni sul registro( TRE ), per reiterate violazioni ai
doveri scolastici,il Consiglio di Classe valuterà quail provvedimenti
adottare (sospensione con obbligo di frequenza o altro).
E) sospensione dalle lezioni, da parte del Consiglio di Classe, per un
periodo non superiore ai cinque giorni per fatti che turbino il regolare
andamento della scuola, per offesa al decoro personale, alla religione, alle
istituzioni, per offesa alla morale, oltraggio all’Istituto e al corpo
insegnante.
F ) Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, da parte del Consiglio di
Classe, con il parere del Consiglio d’Istituto in caso di commissione di
reati o pericolo per l’incolumità delle persone ( d p r 249/98 art 4 com 9).
G ) Qualsiasi provvedimento ,prima di essere reso esecutivo, deve essere
sempre comunicato prima alla famiglia o a chi ne fa le veci.
Impugnazione
Avverso i provvedimenti, con i quali sono state irrogate sanzioni
disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla
24
comunicazione della loro erogazione , all’organo di garanzia dell’istituto,
costituito da Dirigente Scolastico, Prof.ssa De Gregoriis, Presidente del
Consiglio d’Istituto.
L’organo di garanzia dovrà’ esprimersi nei successivi dieci giorni (art 5
comma 1)
Qualora il comitato di garanzia nn decide entro tale termine , la sanzione
non potrà che ritenersi confermata.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
SCUOLA DELL’INFANZIA:
Si formeranno le sezioni in rapporto agli anni di nascita secondo i seguenti
criteri:
Equità numerica delle sezioni;
Inserimento equo degli alunni in situazione di handicap e degli alunni
gemelli (previo accordo con i genitori)
CRITERI per l’AMMISSIONE
Residenti nel
Condizione di disabilità (C.M.n.363 del 22.12.94)
Comune
Situazione di disagio accertato
Lavoro di entrambi i genitori
Fratelli (anche nella scuola elementare attigua)
Ultimo anno di scuola dell’Infanzia
Anzianità in lista di attesa
Ordine di iscrizione, se dopo i termini
25
Residenti fuori Condizioni di disabilità
Comune
(a condizione che non
modifichi la precedenza dei residenti)
Disagio accertato
Lavoro di entrambi i genitori
Fratelli
Ultimo anno
Anzianità in lista d’attesa
Ordine di iscrizione, se dopo i termini
Nati nel periodo 1 gennaio – 30 aprile successivo, nei limiti e alle
condizioni di cui alla C.M. relativa alle iscrizioni (fornitura dei servizi
strumentali aggiuntivi da parte del Comune)
A parità di condizione si procede per estrazione
SCUOLA PRIMARIA
Per le classi prime si procede alla formazione di gruppi eterogenei di
alunni, predisposti dalla Commissione Continuità Scuola dell’Infanzia –
Primaria sulla base delle osservazioni sistematiche e dei risultati espressi
nelle schede di valutazione tenendo conto dei seguenti criteri:
livelli di apprendimento (eterogenei);
livelli di socializzazione con particolare riguardo alla presenza di alunni in
situazione di disabilità e di disogni educativi speciali;
equilibrio tra i sessi.
In presenza di alunni gemelli si preferisce l’assegnazione a classi
diverse, salvo parere contrario e motivato della famiglia.
26
Il sorteggio delle sezioni viene effettuato alla presenza del Dirigente
Scolastico, dei Docenti di Scuola Primaria, dei Rappresentanti dei genitori
e dai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado.
L’inserimento di alunni in classi parallele avviene tenuto conto della loro
consistenza numerica, della presenza di alunni in situazione di handicap
e/o in difficoltà di comportamento e/o di apprendimento, come da criteri di
cui al precedente punto 1.
SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO
La costituzione del gruppo classe si ha in base alla scelta effettuata dai
genitori all’atto d’iscrizione del Tempo Scuola proposto dalla Scuola
Secondaria di 1° grado.
In caso di più iscritti allo stesso modulo, la Commissione per la
formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado
(nominata all’uopo in seno al Collegio dei Docenti), procede alla
formazione di gruppi eterogenei:
sulla base delle osservazioni sistematiche;
sui risultati espressi dalle schede;
- su specifiche osservazioni verbalizzate negli
incontri di continuità
Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado
Tali gruppi saranno estratti a sorte per l’assegnazione alle sezioni.
Il sorteggio si svolgerà in presenza dei Docenti di Scuola Elementare, dei
rappresentanti dei genitori e dei Docenti di Scuola Secondaria di 1° grado .
Se la richiesta di iscrizione allo stesso modulo risulterà in eccedenza per la
costituzione della classe, ma non sufficiente a formarne un’altra dello
stesso tipo, per rispettare il limite degli alunni per classe previsto per
27
legge, saranno riconvocati i genitori affinché qualcuno revochi l’opzione.
Se la situazione risulterà invariata, si procederà al sorteggio.
Gli alunni ripetenti verranno interpellati di nuovo per confermare o
cambiare il modulo scolastico che intendono frequentare.
In caso di più fratelli si terrà conto della possibilità di utilizzo di testi
comuni, inserendo il nuovo arrivato nello stesso corso del primo, sempre
su richiesta dell’interessato e sempre
che tale richiesta non alteri
l’equilibrio numerico delle classi.
Si accolgono le richieste di inserimento nella medesima classe da parte di
alunni provenienti dalla stessa località.
STRUTTURA e CRITERI dell’ORARIO SCOLASTICO
L'orario di entrata e di uscita nei vari segmenti scolastici è determinato
dalla disponibilità dei mezzi di trasporto offerti dalle rispettive
amministrazioni comunali.
Orario delle lezioni anno scolastico 2013/14
SCUOLA INFANZIA
NERETO
TORANO
SANT'OMERO
GARRUFO
POGGIO MORELLO
Ingresso
08:00
08:00
08:00
08:00
08:00
Uscita
16:00
16:00
17:00
17:00
17:00
Dal lunedì al venerdì
12:30
12:50
12:30
12:30
Dal lunedì al sabato
Mattina
SCUOLA
PRIMARIA
NERETO
TORANO
SANT'OMERO
GARRUFO
SANT'OMERO
GARRUFO
08:00
08:20
08:00
08:00
Pomeriggio
Ingresso
15:00
15:00
28
Uscita
18:00
18:00
Tutti i martedì
Mattina
SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO
Ingresso
Uscita
NERETO
08:15
13:15
TORANO
08:20
13:20
SANT'OMERO
08:30
13:30
Dal lunedì al sabato
Pomegiggio
NERETO
15:15
18:15
lunedì e giovedì
CENTRO IDA
Tenendo conto dell’utenza costituita maggiormente da adulti lavoratori, le
attività si svolgono in orario serale dalle 18.30 alle 22.30.dal lunedì al
venerdì e il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30. Agli utenti dei corsi di
Licenza media e di alfabetizzazione in lingua italiana, viene offerta la
possibilità di recuperare le lezioni perse in orario antimeridiano da
concordare con i docenti.
CRITERI
PER
LA
FORMULAZIONE
DELL'ORARIO
DELLE
LEZIONI
In base alle proposte del Collegio dei Docenti, nel rispetto dei criteri
indicati dal Consiglio d'Istituto e nei limiti degli accordi con altre scuole
per i Docenti in comune.
Equa distribuzione delle attività e delle discipline nell'arco della giornata e
della settimana;
Due ore consecutive per verifiche e attività tecnico-pratiche nell'ultima
classe della SC. PRIMARIA , per tutte le classi della Secondaria di 1°
grado e per la lingua straniera nell'ultimo anno;
29
Distribuzione delle attività di laboratorio negli orari pomeridiani , per
ridurre il carico di impegno a casa dell’alunno.
LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INS/TO DELLA RELIGIONE
Consultazione della famiglia secondo i criteri espressi nei principi
fondamentali della “Carta dei Servizi Scolastici”;
Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza personale del
docente della classe
con completamento orario e/o inserimento
dell’alunno in un altro ambito disciplinare;
FORMAZIONE
DI
GRUPPI
MOBILI
per
interventi
didattici
personalizzati di Lingua Italiana e di Scienze Matematiche, in base ai
bisogni omogenei di apprendimento, per due ore settimanali per classi
aperte orizzontali per l’intero a. s.
FORMAZIONE DI GRUPPI di 15/20 alunni per attività di laboratori
facoltativi ed opzionali verticali per tre ore settimanali per l’intero a. s. ai
fini della motivazione e dell’orientamento(progetto agli atti)
DIDATTICA E METODOLOGIA SPERIMENTALE di integrazione del
gruppo classe con presenza di alunni portatori diversamente abili e degli
alunni stranieri.
Interventi intensivi per alfabetizzazione degli alunni stranieri, specie nella
Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1°grado (utilizzo delle ore a
disposizione degli insegnanti).
METODI (prevalentemente consigliati secondo i settori)
Ricerca-azione; cooperativo; induttivo-deduttivo; ludico; interattivo;
problem solving; brainstorming; dialoghi; conversazioni; discussioni;
dibattiti; interviste; lavori guidati: individualizzati e di gruppo; indagini
30
dirette sull'ambiente; laboratorio; cineforum e proiezioni; animazioni in
classe; giochi psicologici, di abilità e di simulazione.
CRITERI PER l’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
L’assegnazione è prerogativa del dirigente Scolastico che terrà conto dei
seguenti fattori:
continuità didattica, stabilità, competenze.
In caso di più richieste di passaggio
dal tn al tp si terrà conto
dell’anzianità di servizio e delle motivazioni scritte .
Criteri per la nomina dei docenti delle funzioni strumentali
Criteri: Professionalità documentata
Esperienza riconosciuta
Titoli culturali anzianità di servizio.
CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
I presenti criteri, modificati da quelli già deliberati ed adottati negli anni
scolastici precedenti, dagli ex istituti comprensivi, sono stati proposti dal
Collegio dei docenti nella seduta unitaria del 28.06.2013 e deliberati dal
Consiglio di Istituto nella seduta del 06.09.2013. Essi troveranno
applicazione a partire dall’anno anno scolastico 2013/14 e avranno valore
fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli.
Di seguito si riporta la verbalizzazione adottata nella suddetta seduta
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
•
RICHIAMATE le finalità educative relative alla formazione delle
sezioni della Scuola dell’Infanzia, delle classi della Scuola Primaria e
della Scuola Secondaria di primo grado, che sono la creazione di unità di
31
aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle
diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative
flessibili, indicate nel Piano dell’Offerta Formativa.
•
ACCERTATO che i criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi
generali: ETEROGENEITA’ all’interno di ciascuna classe/sezione e
OMOGENEITA’ fra le classi/sezioni parallele;
•
VISTI il Decreto Legislativo n. 297/94, artt. 101 e 102, il Decreto
Ministeriale n. 331/98 e il Decreto Ministeriale n. 141/99;
•
Ascoltato il dibattito in merito
DELIBERA
ALL’UNANIMITA’ di voti espressi dai consiglieri predetti con votazione
palese di FISSARE i sottoelencati criteri per la formazione delle sezioni
della Scuola dell’infanzia e delle classi della Scuola Primaria e Secondaria
di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Nereto – Sant’Omero
A)
CRITERI GENERALI COMUNI
1.
INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI CON
DISABILITA’ e/o con certificazione di DSA
•
1.1.
Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nelle classi/sezioni
tenendo presenti i seguenti criteri:
o
Equa ripartizione di alunni con disabilità fra le classi
o
Equa ripartizione di alunni con certificazione DSA fra le classi
o
Rispetto, possibilmente, del numero degli alunni per classe previsto
dal D.M. 81/2009
o
Opportunità, sentito il parere dell’equipe socio-psico-pedagogica, di
rendere
disomogeneo il numero degli alunni tra le sezioni a favore di
32
quella in cui è inserito l'alunno con disabilità
e/o con DSA e/o con
difficoltà di comportamento;
2.
INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI
EXTRACOMUNITARI.
•
1.1.
I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono
iscritti alla classe corrispondente all’età
anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi, per il tramite
dell’apposita commissione
accoglienza,
l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto:
a.
dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno,
che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o
superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;
b.
dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
dell’alunno;
c.
del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di
provenienza;
d.
del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno.
.
•
1.2.
In mancanza di documentazione scolastica il dirigente
scolastico procede, all’iscrizione con
riserva, chiedendo ai genitori o affidatari una dichiarazione
attestante gli studi compiuti nel paese
d’origine (C.M. n. 5/1994)
33
•
1.3.
Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche
dei minori privi di permesso di
soggiorno (C.M. n. 5/1994)
B) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI
Scuola dell’I N F A N Z I A
1. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA NELLE SEZIONI
•
1.1 Nella scuola dell’infanzia le sezioni sono di norma omogenee.
•
1.2 Nella formazione delle sezioni si terranno globalmente presenti i
seguenti criteri:
equa ripartizione per
o
numero;
o
sesso;
o
alunni con disabilità individuate dai competenti servizi ASL;
o
alunni anticipatari.
•
1.3 Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico
all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti.
•
1.4 Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle
sezioni ritenute più idonee dal Dirigente Scolastico.
34
C) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Scuola Primaria
1.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NEI
PLESSI IN CUI SONO PREVISTE PIÙ SEZIONI
•
1.1.
I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
o
Eterogeneità all'interno di ciascuna classe
o
L’omogeneità tra le classi parallele.
o
L’equilibrio del numero alunni/alunne.
o
L’equa distribuzione di alunni con certificazioni di disabilità e/o
DSA o BES
•
1.2.
Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno
globalmente presenti pertanto i seguenti
criteri:
o
sesso;
o
indicazioni dei profili in uscita, delle docenti della scuola
dell’infanzia (apprendimento - comportamento - situazione di famiglia,
ecc…).
o
Equa ripartizione di alunni con disabilità fra le classi
o
Equa ripartizione di alunni con certificazione DSA fra le classi
o
Rispetto, possibilmente, del numero degli alunni per classe previsto
dal D.M. 81
35
o
Opportunità, sentito il parere dell’equipe socio-psico-pedagogica, di
rendere disomogeneo il numero degli alunni tra le sezioni a favore di
quella in cui è inserito l'alunno con disabilità
e/o con DSA e/o con
difficoltà di comportamento
Il Dirigente Scolastico potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate
le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare
comunque i criteri sopra indicati.
Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolastico entro
la prima decade del mese di settembre.
Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del
corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti.
Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi
ritenute più idonee dal Dirigente scolastico.
D) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Scuola Secondaria
1.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO
•
1.1.
Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla
socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno perciò
36
favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale
coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5
c. 1 Regolamento sull’autonomia 275/99).
•
1.2. I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:
o
L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe
o
L'omogeneità tra le sezioni parallele.
o
L’equilibrio del numero alunni/alunne.
o
L’equa distribuzione di alunni con certificazioni di disabilità e/o
DSA o BES.
•
1.3.
Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente
presenti le seguenti variabili:
o
sesso;
o
specifiche indicazioni dei docenti della primaria in particolare per gli
alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento;
•
1.4
Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche:
o
I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno)
o
Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria.
Il DS potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e
gravi richieste delle famiglie avendo cura di salvaguardare comunque i
criteri sopra indicati.
Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolastico di
norma, entro la prima decade di settembre.
37
Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del
corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti.
Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi
ritenute più idonee dal Dirigente scolastico.
( Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 settembre 2013)
INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
2.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO CON CORSI A
TEMPO PROLUNGATO
Qualora vi fosse un'eccedenza di richieste per il tempo prolungato si
procederà ad una convocazione dei genitori interessati e se in tale sede non
ci saranno trasferimenti “volontari”, si procederà con l'applicazione dei
seguenti criteri d'accoglienza in ordine prioritario:
1. Alunno/a residente nel Comune di appartenenza della scuola;
2. Ricongiungimento con fratelli e/o sorelle in classi con lo stesso
modulo orario nello stesso plesso in cui si richiede l'iscrizione e
nell'anno scolastico di riferimento;
3. Entrambi i genitori che lavorano anche nei pomeriggi, previa
presentazione documentazione.
(Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 novembre 2013)
38
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