Comments
Transcript
REGOLAMENTO ISTITUTO - Nereto-Sant`Omero
ISTITUTO COMPRENSIVO NERETO – SANT’OMERO- TORANO Infanzia – Primaria – Secondaria I grado Presidenza tel. 0861- 806957 – Centralino tel. 0861-806954 Fax 806958 Via V. Veneto, 32 – 64015 Nereto (TE) C. M. TEIC826003 e-mail [email protected] REGOLAMENTO D’ISTITUTO INTRODUZIONE Il Consiglio d’Istituto è definito e regolato dal punto di vista legislativo dal Testo Unico delle disposizioni riguardanti la scuola al momento vigenti, approvato con Decreto Legislativo 297/1994 (che riporta quelle dei vecchi Decreti Delegati del 1974); altre norme sono contenute nel Regolamento relativo alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (Decreto Interministeriale n. 44/2001), nell’O. M. n. 215/91, sulle elezioni degli Organi Collegiali e in altre norme riguardanti il loro funzionamento. In un prossimo futuro interverrà certamente una revisione delle norme suddette, in particolare per quanto riguarda la struttura e il funzionamento del Consiglio d’Istituto, allo scopo di integrarle e di coordinarle con quelle relative all’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) e alla Dirigenza scolastica (Decreto Legislativo 165/2001). Infatti, appare necessario evitare conflitti di competenze e, al contrario, armonizzare le funzioni del Dirigente Scolastico – quelle di “garante primario” e quindi di responsabile della gestione della scuola e dei risultati ottenuti – con quelle degli Organi Collegiali a livello d’Istituto (in particolare del Consiglio 1 d’Istituto e del Collegio dei docenti); tra l’altro, ora è disposto (v. art. 14 del DPR 275/1999, cioè del Regolamento dell’autonomia scolastica) che il Dirigente Scolastico esercita le proprie funzioni “nel rispetto delle competenze degli organi collegiali”. La questione dovrà essere risolta a livello legislativo, in quanto oggi il Dirigente Scolastico ha competenza“attiva” in materia di“amministrazione e gestione del bilancio e dei beni, definizione e stipula dei contratti di prestazioni d’opera”; ma, d’altra parte, sono riconosciuti al Consiglio d’Istituto dei poteri “in merito all’impiego dei mezzi finanziari” (v. Regolamento di contabilità, D.I. 44/2001, sopra citato). Al momento, si ritiene che spettino al Consiglio d’Istituto (il quale è da considerare un piccolo consiglio di amministrazione) prevalenti poteri di “indirizzo” e al Dirigente Scolastico prevalenti poteri di “gestione”. Appare comunque necessaria la ricerca di un’intesa reciproca e di coesione per assicurare la migliore sinergia ed un corretto coordinamento tra i vari Organi istituzionali (Dirigente Scolastico, Consiglio d’Istituto, Collegio dei docenti) e quindi il conseguimento di risultati positivi, nell’interesse prioritario degli studenti e della loro formazione. Il Consiglio d’Istituto trae la sua forza dalla collegialità:si ritiene, infatti, che un collegio di persone possa – meglio del singolo – valutare e garantire l’interesse pubblico, condurre la propria azione seguendo i criteri della legalità e dell’imparzialità, assicurare un confronto costruttivo ed anche un controllo reciproco; infine, l’impegno di lavoro del Consiglio è sollecitato e favorito da interessi “vicini”, quelli dei genitori per i figli, dei docenti per il migliore profitto degli studenti, del Dirigente Scolastico per il buon andamento dell’Istituto. 2 STRUTTURA E FUNZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Struttura: nella scuola secondaria il Consiglio d’Istituto, popolazione scolastica superiore a 500 alunni, con una è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario),8 dei genitori, il dirigente scolastico. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Ma nel Consiglio medesimo tutti i membri hanno uguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica e al di fuori di ogni rapporto gerarchico. La Giunta esecutiva del Consiglio d’Istituto è composta da un docente, un non docente (personale ATA),da un genitore, dal Dirigente Scolastico (che la presiede) e dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi). Principali compiti e funzioni. Il Consiglio d’Istituto: elabora e adotta gli indirizzi generali per la gestione della scuola; delibera il programma finanziario annuale (già bilancio preventivo, valido dal 1° gennaio al 31 dicembre) e il conto consuntivo; stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico; tra l’altro, decide sulle iniziative (di norma proposte dal collegio dei docenti) relative agli acquisti, al rinnovo e alla conservazione dei beni necessari alla vita della scuola; determina, inoltre, le forme di eventuale autofinanziamento di essa. fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di classe, ha potere deliberante sull’organizzazione e sulla programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per 3 quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole; adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti; cura e controlla che il Programma finanziario annuale sia coerente con il suddetto Piano (POF); inoltre, decide in merito alla partecipazione dell’Istituto ad attività culturali e sportive; elabora e adotta il regolamento interno dell’Istituto, nonché il regolamento del Consiglio stesso; indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle classi e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe, all’espletamento dei servizi amministrativi (ferme restando le competenze attribuite in materia al Dirigente Scolastico e al DSGA, già “segretario” dell’Istituto); esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Ha il compito di predisporre e di proporre al Consiglio il programma finanziario dell’Istituzione scolastica – entro il 31 ottobre (art. 2 D.I. 44/2001) – per l’anno finanziario successivo (1°gennaio – 31 dicembre), accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e l’utilizzazione delle risorse, in coerenza con le indicazioni e le previsioni del Piano dell’offerta formativa, nonché i risultati della gestione in corso e quelli 4 del precedente esercizio finanziario. Il Consiglio d’Istituto dovrà deliberare il programma finanziario e la relazione entro il 15 dicembre (precedente l’anno di riferimento). Ma talvolta non è possibile rispettare tali scadenze per mancanza di dati contabili e quindi per l’incertezza delle previsioni. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO Art. 1 – Convocazione del Consiglio. Salvo che per la seduta d’insediamento, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o eventualmente ad altro membro del Consiglio da lui delegato. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o anche opportuno durante l’anno scolastico (quest’ultimo va dal 1° settembre al 31 agosto dell’anno successivo). Il Presidente ha l’obbligo di convocarlo anche quando ciò venga richiesto da un terzo dei consiglieri: la richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta allo stesso Presidente e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. Il Consiglio può essere convocato anche in seduta straordinaria. Più precisamente, l’atto di convocazione: deve essere emanato e sottoscritto dal Presidente (o da un suo delegato); deve contenere l’ordine del giorno, con gli argomenti da trattare, indicati in modo preciso ma sintetico; l’ordine del giorno (abbrev. o.d.g.) è formulato sentita la Giunta esecutiva, e può contenere anche argomenti eventualmente proposti da singoli componenti della Giunta stessa o del Consiglio; 5 deve indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione; quest’ultimo, di norma, è la sede centrale dell’Istituto; deve essere fatto recapitare – a cura dell’ufficio di Segreteria – a tutti i componenti del Consiglio d’Istituto (ai genitori anche tramite i loro figli) entro i cinque giorni precedenti la seduta ordinaria ed entro i due giorni precedenti un’ eventuale seduta straordinaria; l’omessa comunicazione della convocazione, anche ad un solo membro del Consiglio, comporta la non validità della seduta e delle deliberazioni assunte; si ritiene pertanto necessario accertare l’avvenuta ricezione delle lettere di convocazione da parte dei singoli membri. Art. 2 – L’ordine del giorno. Il Consiglio d’Istituto deve trattare gli argomenti secondo la successione con la quale sono stati iscritti all’o.d.g.; tuttavia, il Consiglio può decidere anche una diversa sequenza di trattazione. L’ordine del giorno è vincolante e quindi il Consiglio non può discutere e deliberare su argomenti non previsti nello stesso o.d.g., a meno che una richiesta in tal senso argomenti da inserire nell’o.d.g., appunto all’inizio di seduta; il Consiglio deciderà se trattarli nella seduta in corso, ovvero se rimandarli alla seduta successiva o, al limite, di non trattarli affatto. Per discutere argomenti di particolare urgenza, che non siano all’o.d.g., è indispensabile la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi per deliberare su di essi. L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente, sentita la Giunta, la quale prepara i lavori del Consiglio. Quest’ultima, tra l’altro, può programmare anche la quota di tempo da destinare alla discussione di ciascun punto all’o.d.g. È comunque opportuno che nell’o.d.g. venga inserito un numero di argomenti che 6 possano essere trattati entro i limiti di tempo di una seduta ordinaria, di norma della durata massima di tre ore. Art. 3 – La seduta del Consiglio d’Istituto. La seduta è la riunione dei componenti del Consiglio, la quale si svolge – di norma – ininterrottamente nel giorno stabilito. In caso di prolungamento della seduta oltre l’orario previsto, il Presidente, sentito il Consiglio stesso, può sospenderla e rimandarla ad uno dei giorni seguenti, ma non oltre i sei giorni successivi. La seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti in carica. Il quorum richiesto per la validità della seduta deve sussistere per tutta la durata della stessa. Ogni consigliere ha diritto di chiedere che si proceda alla verifica del numero legale. In mancanza di esso, il Presidente scioglie la seduta dopo avere accertato formalmente la mancanza del quorum richiesto; lo scioglimento formale (e quindi verbalizzato) deve essere operato anche nel caso in cui, ad inizio seduta, mancasse il numero legale. La Giunta esecutiva o lo stesso Consiglio possono chiamare a partecipare alla seduta del Consiglio, a titolo consultivo, degli esperti che intervengano per chiarire un determinato argomento all’ordine del giorno; essi non possono, però, partecipare alla votazione, anzi saranno invitati ad allontanarsi al momento del voto. Lo stesso Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, può decidere di consultare altri organi collegiali della scuola e prendere in esame eventuali proposte formulate da regolari assemblee degli studenti e dei genitori o dal Comitato dei genitori. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere – senza facoltà di parlare – gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio medesimo. Qualora la presenza del pubblico non consenta l’ordinato 7 svolgimento dei lavori, la libertà di discussione e/o di deliberazione, il Presidente può sospendere la seduta e ordinare la sua prosecuzione “a porte chiuse”, invitando il pubblico ad allontanarsi. Art. 4 – La discussione dell’ordine del giorno. Di norma, la seduta deve trattare soltanto le materie poste all’o.d.g., salvo i casi indicati nell’articolo 2. Le cosiddette “varie ed eventuali” possono essere discusse sinteticamente, ma su di esse non si può deliberare nella seduta in corso. Ogni consigliere ha diritto di intervenire su singoli argomenti indicati nell’o.d.g. per non più di tre minuti e per un massimo di tre volte. Il Presidente, a sua discrezione, può concedere maggior tempo al consigliere che ne faccia richiesta, senza ridurre, però, il tempo di altri interventi. I documenti che dovranno essere esaminati nella seduta devono essere allegati alla lettera di convocazione. In caso di difficoltà, devono comunque essere a disposizione dei consiglieri presso l’ufficio di Segreteria, almeno 24 ore prima della seduta, affinché possano essere letti ed esaminati precedentemente alla riunione. Se – nel corso della seduta – vengono presentate proposte di delibera, mozioni o risoluzioni su un argomento iscritto all’o.d.g., il Presidente può sospendere la seduta per consentire l’esame delle proposte presentate; è tenuto a sospenderla comunque se la richiesta è avanzata da almeno un terzo dei presenti. Art. 5 – La votazione. Terminata la discussione (su ogni singolo punto all’ordine del giorno), il Presidente dichiara aperta la votazione. Subito prima della votazione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i consiglieri hanno facoltà di esporre brevemente – massimo tre minuti – i motivi per cui voteranno a favore o contro la proposta 8 o quelli per i quali si asterranno. La votazione può avvenire: 1. per alzata di mano; 2. per appello nominale, con registrazione dei nomi dei singoli consiglieri e del rispettivo voto; 3. per scheda segreta: quest’ultima modalità di voto è obbligatoria quando si faccia questione di persone; il Presidente nominerà due scrutatori perché lo aiutino nelle operazioni di voto. Ogni consigliere ha diritto di chiedere la votazione per appello nominale, con registrazione dei nomi. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (50% più uno – v art. 37, comma 2, del T.U., D. L.vo 297/1994), salvo che disposizioni speciali prevedano diversamente. I voti degli astenuti, pur concorrendo alla formazione del numero legale, non sono presi in considerazione per la maggioranza richiesta per la deliberazione (gli astenuti vanno equiparati ai voti eventualmentenulli, quindi non validi); ovviamente, anche dei consiglieri che si allontanassero temporaneamente al momento della votazione non si tiene conto, pur se la loro temporanea assenza non incide sulla consistenza del numero legale (chiamato anche “quorum costitutivo”). In caso di parità, prevale il voto del Presidente. I consiglieri della rappresentanza degli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non possono votare per delibere che riguardino questioni finanziarie, comprese le spese per l’acquisto di attrezzature e di materiale didattico e di libri. 9 Art. 6 – La deliberazione. Il testo della delibera (quello verbalizzato) è costituito da una premessa e dalla parte “precettiva” del provvedimento. La premessa deve contenere l’intestazione (“Il Consiglio d’Istituto del,,) una sintetica presentazione della questione, il numero dei votanti, quello dei voti validi, dei voti a favore e di quelli contrari e astenuti, un richiamo alle norme (es. sulla competenza del Consiglio circa l’oggetto della delibera), ad eventuali pareri, proposte e richieste; la parte precettiva o “dispositivo” della delibera deve specificare chiaramente il provvedimento approvato e può indicare anche tempi e modi di attuazione. La delibera deve essere sottoscritta dal Presidente e dal segretario del Consiglio d’Istituto. Le delibere vanno pubblicate all’albo dell’Istituto (non l’intero verbale della seduta). Le delibere del Consiglio sono atti amministrativi definitivi contro i quali è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (entro 60 giorni), In caso di ricorso , l’efficacia della delibera si intende sospesa fino al pronunciamento del T.A.R., salvo che il Consiglio decida a maggioranza di mantenere temporaneamente valida la delibera in questione. Art. 7 – Il verbale. Di ogni seduta va redatto un processo verbale a cura del segretario del Consiglio: esso costituisce un atto giuridico che, in quanto tale, non può essere compilato da consiglieri minorenni; deve dare conto esatto e obiettivo di quanto si è svolto nel corso della seduta; in esso vanno riportati tutti i dati significativi: data, ora e luogo della riunione, il nominativo di chi assume la presidenza e di chi svolge le funzioni di segretario, i nominativi dei presenti e degli assenti (questi ultimi se giustificati o no – si intendono giustificati coloro che hanno comunicato 10 preventivamente l’assenza), l’avvenuta verifica del numero legale, il riassunto della discussione, i risultati delle votazioni effettuate, i testi delle delibere approvate; su richiesta di singoli consiglieri, devono essere trascritti i testi delle loro dichiarazioni, dettate o consegnate al segretario. Il verbale va sottoscritto dal segretario e dal Presidente e depositato nell’Ufficio di segreteria dell’Istituto entro e non oltre 10 giorni dalla seduta e comunque prima di quella successiva. Ciascun consigliere può prenderne visione e chiedere eventuali variazioni; le richieste di variazione sono redatte, se possibile, per iscritto. Il verbale deve essere letto e approvato nella seduta successiva; le eventuali variazioni richieste, se approvate, modificano il testo del verbale oggetto di approvazione. In caso di urgenza, il verbale può essere letto e approvato al termine della seduta in cui si è discusso e deliberato. Art. 8 – Pubblicità degli atti. Sono pubblicate all’albo dell’Istituto scolastico le copie delle delibere del Consiglio e le lettere di convocazione di quest’ultimo (con l’ordine del giorno e la data e l’ora della convocazione). Non sono pubblicati all’albo i verbali delle sedute. La pubblicazione delle convocazioni e delle delibere sul sito web ufficiale della scuola equivale alla pubblicazione all’albo senza peraltro sostituirla. Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), a disposizione dei membri del Consiglio. Questi possono richiederne la fotocopia. Il personale scolastico (docente e ATA) e i rappresentanti dei genitori hanno diritto di prendere visione degli atti del Consiglio, ma non durante l’orario delle lezioni antimeridiane. 11 Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente possono avere accesso agli atti del Consiglio ed averne copia solo se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della Legge 241/1990 (la cosiddetta legge sulla trasparenza). I consiglieri non possono consegnare atti del Consiglio a persone che, invece, non hanno diritto di accedere ad essi. Art. 9 - La prima seduta del Consiglio d’Istituto: è convocata dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla nomina degli eletti, per l’insediamento del Consiglio medesimo, per l’elezione del Presidente e della Giunta esecutiva del Consiglio e per eventuali decisioni urgenti da prendere. Art. 10 – L’elezione del Presidente: il Presidente è eletto, con votazione segreta, tra i membri del Consiglio d’Istituto rappresentanti dei genitori. All’elezione partecipano tutti i componenti del consiglio d’Istituto. Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Qualora alla prima votazione non sia stata raggiunta la maggioranza assoluta, dalla seconda votazione in poi è sufficiente quella relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti a favore di uno dei membri rappresentanti dei genitori. Art. 11 – L’elezione del Vice Presidente: il Consiglio può decidere di eleggere anche un Vice Presidente. In assenza del Presidente, il Vice assume tutte le attribuzioni previste per il Presidente stesso (v. art. 12). 12 Anche il Vice Presidente deve essere eletto con votazione segreta tra i membri del Consiglio rappresentanti dei genitori; per l’elezione si usano le stesse modalità previste per quella del Presidente (v. art. 10). Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal genitore consigliere più anziano (d’età). Art. 12 – Le attribuzioni del Presidente Tra il Presidente e i membri del Consiglio non intercorre alcun rapporto di gerarchia. Il Presidente: 1. convoca e presiede il Consiglio d’Istituto; adotta tutti i provvedimenti necessari per un regolare e ordinato svolgimento dei lavori; 2. assume le iniziative necessarie per assicurare una gestione corretta e democratica dell’Istituto e la migliore realizzazione dei compiti del Consiglio; 3. affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad uno dei membri del Consiglio stesso; 4. controlla e autentica con la propria firma i verbali delle sedute redatti dal Segretario del Consiglio in un apposito registro a pagine numerate; 5. nelle sedute pubbliche dà opportuni avvertimenti per assicurare un sereno svolgimento di esse e può ordinare l’allontanamento dall’auditorio di chiunque sia causa di turbativa e di disordine. Art. 13 – Il Segretario del Consiglio d’Istituto e le sue attribuzioni 13 La designazione del Segretario del Consiglio è di competenza specifica e personale del Presidente. Questi, tenuto conto della periodicità delle sedute e della eventuale gravosità dell’incarico, può designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio ovvero per periodi più brevi o per ogni singola seduta. Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e predispone i testi delle delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte, oltre che dal Segretario , anche dal Presidente. Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle lettere di convocazione del Consiglio, la scrittura informatica o le copie delle deliberazioni, debbono essere svolte dal personale dell’ufficio di segreteria dell’Istituto. Il Consiglio d’Istituto può stabilire un eventuale compenso per il Consigliere che assume le funzioni di Segretario del Consiglio. Art. 14 – La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni La designazione dei membri della Giunta (un docente, un genitore, un rappresentante del personale ATA ) avviene a maggioranza relativa dei voti. Della Giunta sono membri di diritto il DSGA e il Dirigente Scolastico, il quale ultimo la presiede. La Giunta esecutiva (la quale si riunisce anche per preparare i lavori del Consiglio e quindi precedentemente alla riunione di esso) è convocata dal Dirigente Scolastico, con l’indicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della seduta. Più precisamente, la Giunta Esecutiva: 1. prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, fermo restando il diritto d’iniziativa del Consiglio medesimo; 14 2. cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio d’Istituto; 3. predispone il programma finanziario annuale; 4. adotta, su proposta del consiglio di classe, i provvedimenti disciplinari più gravi a carico degli studenti (quelli previsti dalle norme). Gli atti della Giunta esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d’Istituto. Art. 15 – Durata e scioglimento del Consiglio d’Istituto Il Consiglio dura in carica tre anni. Il Consiglio può essere sciolto dal Dirigente dall’Ufficio Scolastico Provinciale (ex Provveditorato agli Studi) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio. Art. 16 – Le elezioni suppletive Nei seguenti casi si fa ricorso ad elezioni suppletive nel corso della normale durata del Consiglio: per surrogare membri – cessati per qualsiasi motivo – nel caso di esaurimento della lista di provenienza (cioè se non ci fossero candidati votati e non eletti nella lista stessa); nel caso in cui mancasse una o più componenti del Consiglio (es. componente personale ATA), la qual cosa comporterebbe una composizione anomala di esso; nel caso di dimissioni di tutti i membri elettivi del Consiglio. Le elezioni suppletive devono essere indette dal Dirigente Scolastico entro 15 giorni dall’accertamento formale della circostanza che le ha rese necessarie. Art. 17 – Proroga dei poteri del Consiglio d’Istituto 15 Al termine della durata ordinaria del Consiglio (tre anni), fino a quando non è insediato il nuovo Consiglio resta in carica quello precedente. I rappresentanti delle varie componenti (es. genitori, studenti), purché non abbiano perso i requisiti di eleggibilità (es. se i figli non frequentano più questa scuola) – e in tal caso vanno surrogati con i primi candidati non eletti nella lista di provenienza – continuano a far parte del Consiglio fino all’insediamento dei nuovi eletti. Art, 18 – Assenze, decadenza, surroga, dimissioni di singoli consiglieri. I consiglieri che si assentano, senza giustificati motivi, per tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica e vengono surrogati con la procedura descritta nel comma successivo. I consiglieri che nel corso della “legislatura” del Consiglio perdono i requisiti per far parte del Consiglio (es. per trasferimento di uno studente) sono dichiarati decaduti e vengono sostituiti dai primi non eletti delle rispettive liste, che siano ovviamente in possesso dei suddetti requisiti. In caso di esaurimento delle stesse liste, si procede alle elezioni suppletive di cui all’art. 16. Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un consigliere nella seduta successiva all’accertamento della situazione che l’ha determinata, mediante apposita delibera, che è immediatamente esecutiva. Subito dopo il Consiglio deve individuare il candidato che dovrà subentrare ed accertarne il possesso dei requisiti. Al Dirigente Scolastico spetta emettere l’atto formale di nomina. Le dimissioni possono essere presentate dal consigliere che, nel corso del mandato, o anche se appena eletto, non intenda più far parte del Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto; la forma orale è 16 ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione da parte del Consiglio. Infatti, Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del consigliere dimissionario. La decisione finale è formalizzata con apposita delibera del Consiglio d’Istituto. Il consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, assumere di nuovo la carica di consigliere. DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI Lo studente partecipa attivamente ed in forma responsabile alla vita della scuola.Ha diritto di essere informato sugli atti di organizzazione della scuola, di programmazione e definizione degli obiettivi formativi. Ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva che favorisca il processo di autovalutazione. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. La scuola si impegna a creare le migliori condizioni per favorire forme di apprendimento sempre più responsabili, recuperare situazioni di deprivazioni culturale, promuovere la piena formazione del futuro cittadino.Lo studente si impegna nelle esercitazioni, a scuola e a casa, in termini continui e d inderogabili. 17 Lo studente si impegna a prestare attenzione alle correzioni dell’insegnante, consapevole che, rispetto ad una prova sbagliata, più importante del giudizio sintetico sono le annotazioni fatte dal docente. Lo studente si impegna a prestare la massima attenzione durante le lezioni. Gli alunni devono raggiungere il più rapidamente possibile, ma senza correre, le aule scolastiche in cui devono svolgere le loro attività. Al termine delle lezioni, l’uscita delle scolaresche avviene per piano e nel massimo ordine; ai docenti interessati resta l’obbligo di espletare compiti di vigilanza fino alla porta d’ingresso della Scuola. Su richiesta motivata della famiglia, e solo per casi particolari, l’alunno può entrare a scuola dopo l’inizio delle lezioni ovvero uscire prima del termine delle stesse. Sia nell’uno che nell’altro caso, l’autorizzazione sarà rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. La scuola non potrà accedere a richieste del genere, se a farle saranno persone diverse dai genitori, tranne che in casi gravi e comprovati motivi. Tuttavia, la persona incaricata di accompagnare o prelevare l’alunno/a dovrà essere personalmente conosciuta dal Dirigente Scolastico o dal suo delegato. Durante l’intervallo è fatto divieto uscire dalla classe, tranne che per il plesso di Torano Nuovo la cui ricreazione si svolge nell’atrio. La ricreazione è fissata in 10 minuti ed avverrà sotto la vigilanza del docente della 2°ora.Durante la ricreazione gli alunni affluiranno ai bagni uno alla volta ed a tutti è fatto obbligo di rimanere sul piano ove è ubicata l’aula. Durante le ore di lezione gli alunni assumeranno forme corrette nello stare seduti, secondo i suggerimenti dei docenti, onde prevenire forme di paramorfismi. Dovranno restare in aula, al proprio posto, anche in assenza dei docenti. L’uscita dall’aula deve essere sempre autorizzata. 18 Gli alunni eviteranno forme di abbigliamento che mal si conciliano con la dignità della Scuola e con il decoro personale. Massimo rispetto dovranno avere gli alunni nei riguardi delle suppellettili scolastiche, dei beni patrimoniali della scuola e dei beni di tutti gli altri che operano all’interno della scuola. Eventuali atti di vandalismo saranno puniti severamente e i danni al patrimonio della scuola e dei singoli saranno a carico dei singoli responsabili; in caso di mancata identificazione degli stessi, dell’intera classe. Si consiglia di lasciare a casa oggetti di valore, denaro non necessario e qualsiasi altro materiale che possa arrecare disturbo allo svolgimento delle attività scolastiche. Ognuno è tenuto a custodire con attenzione i propri effetti personali. È fatto divieto di portare a scuola coltelli, forbici ed altri oggetti che possono essere di pregiudizio all’incolumità fisica degli stessi, qualora non espressamente richiesti dai docenti per esigenze didattiche. E’ vietato l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica .e chi ne possiede uno deve tenerlo spento. Contravvenire a quanto indicato ne comporta il sequestro temporaneo e la restituzione dello stesso ai genitori. È fatto divieto di aggirarsi, durante le lezioni, per i locali della scuola, sporcare le pareti delle aule e dei bagni, abbandonare per terra rifiuti di qualsiasi natura; lo stesso dicasi per lo spazio antistante la struttura scolastica. È inoltre proibito fare uso in classe di gomma da masticare. Gli alunni devono comportarsi educatamente con tutto il personale della scuola. Devono prestare massima attenzione durante le lezioni e, volendo chiedere spiegazioni al docente, devono prenotarsi con alzata di mano e 19 attendere l’autorizzazione ad intervenire. Devono, inoltre, alzarsi in piedi all’entrata e all’uscita dall’aula del docente o di altro personale. Durante le pause di lezione o negli spostamenti da un luogo all’altro dell’istituto, non bisogna correre, schiamazzare, giocare, fare scherzi pericolosi per sé e per gli altri, gettare oggetti fuori dalle finestre. È assolutamente vietato usare espressioni volgari, bestemmie, prese in giro, minacce e ricatti.…….. Gli alunni che giungono a scuola in ritardo rispetto all’orario stabilito, possono essere ammessi in aula con decisione del docente della prima ora. In casi di ripetuti ritardi, questi saranno segnalati al Dirigente Scolastico. Il ritardo deve essere comunque giustificato. La presenza degli alunni nella scuola Primaria e Secondaria di 1°grado è obbligatoria, oltre che alle lezioni, per tutte le attività (ricerche culturali, lavoro di gruppo, viaggi di integrazione culturale, visite guidate) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici. Assenze per motivi di famiglia: L’alunno giustificherà l’assenza (con firma deposta dal genitore o di chi ne fa le veci nei primi giorni di scuola, in presenza del docente di Classe e/o Collaboratore del D.S., sul giornale di classe e sul diario dell’alunno) con il docente della prima ora. Assenze per motivi di salute: Le assenze fino a quattro giorni devono essere giustificate dal genitore; dal quinto giorno in poi la Scuola dovrà acquisire la prescritta certificazione medica. Per le assenze dovute a malattie infettive, dovrà essere seguita la procedura prevista dalla normativa vigente, e comunque la certificazione esibita 20 dovrà garantire l’avvenuta guarigione e la capacità dell’alunno di essere riammesso in classe. Le assenze collettive sono da considerarsi assenze ingiustificate, fatta eccezione per la Scuola dell’Infanzia e per gli alunni del 1°ciclo della Scuola primaria. Pertanto, essi saranno riammessi in classe solo se accompagnati dai loro genitori o da chi ne fa le veci, per informazioni e chiarimenti sull’assenza e sulla condotta dell’alunno. L’assenza collettiva risulterà ingiustificata sempre dopo che la scuola avrà contattato la famiglia, entro il sabato successivo al verificarsi dell’evento. SANZIONI DISCIPLINARI Il compito preminente della scuola è educare e formare e non punire e a questo principio si ispira qualsiasi azione disciplinare. I provvedimenti disciplinari hanno valenza educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Gli alunni non possono essere mandati fuori dall’aula qualora assumessero comportamenti indisciplinati. La responsabilità disciplinare è personale. Può configurarsi in forma collettiva qualora non emergano, pur in presenza di fatti gravi, responsabilità personali. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Sono da ritenersi MANCANZE disciplinari 21 quei comportamenti che integrano violazioni dell'art. 3 del D.P.R. 24.06.1998 n° 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" di seguito riportato: Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere rispetto nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correntemente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità nella vita della scuola. Tutti quei comportamenti che comunque impediscano il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Visto e richiamato l'art. 4 D.P.R. 249/98, si individuano le seguenti sanzioni disciplinari: 22 Ammonizione privata o in classe (per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per assenze ingiustificate), in questo secondo caso con o senza annotazione sul registro. Annotazione sul registro con comunicazione alla famiglia. Dopo plurime annotazioni sul registro, allontanamento delle lezioni per reiterata violazione ai doveri scolastici. Sospensioni delle lezioni, da parte del Consiglio di Classe, per un periodo non superiore ai cinque giorni Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, da parte del Consiglio di Classe, per fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola, per offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, per offesa alla morale, oltraggio all'Istituto e al corpo insegnante. La stessa sanzione sarà adottata in caso di commissione di reati o pericolo per l'incolumità delle persone (comma 9) Sanzioni Visto e richiamato l'art. 4 D.P.R. 249/98,e il successivo D:P:R: 235/2007, nell’attuazione delle sanzioni occorrerà ispirarsi al principio di gradualità e di corresponsabilità dei genitori ( patto educativo) poiché , la legge attribuisce ai genitori in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt.147, 155, 317 bis c.c.). Si individuano le seguenti sanzioni disciplinari: SANZIONI DIVERSE DALL’ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA (D. P. R.249/98 Art.4 comma 1) A ) Richiamo verbale del docente,privatamente al singolo alunno o in classe per mancanze ai doveri scolastici, per negligenza abituale , per 23 assenze ingiustificate. Per quest’ultimo caso le assenze vanno annotate sul registro. B) le note sul registro devono essere inflitte solo per gravi inflazioni e vanno assolutamente vietate le note collettive. C le note vanno riportate sul registro e sottoscritte dal docente che provvederà anche a darne comunicazione alla famiglia. SANZIONI CHE TEMPORANEO COMPORTANO DELLO STUDENTE L’ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’ SCOLASTICA PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 15 GIORNI (D P R 249/98 ART.4 comma 8) D ) dopo diverse annotazioni sul registro( TRE ), per reiterate violazioni ai doveri scolastici,il Consiglio di Classe valuterà quail provvedimenti adottare (sospensione con obbligo di frequenza o altro). E) sospensione dalle lezioni, da parte del Consiglio di Classe, per un periodo non superiore ai cinque giorni per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per offesa al decoro personale, alla religione, alle istituzioni, per offesa alla morale, oltraggio all’Istituto e al corpo insegnante. F ) Sospensione delle lezioni fino a 15 giorni, da parte del Consiglio di Classe, con il parere del Consiglio d’Istituto in caso di commissione di reati o pericolo per l’incolumità delle persone ( d p r 249/98 art 4 com 9). G ) Qualsiasi provvedimento ,prima di essere reso esecutivo, deve essere sempre comunicato prima alla famiglia o a chi ne fa le veci. Impugnazione Avverso i provvedimenti, con i quali sono state irrogate sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla 24 comunicazione della loro erogazione , all’organo di garanzia dell’istituto, costituito da Dirigente Scolastico, Prof.ssa De Gregoriis, Presidente del Consiglio d’Istituto. L’organo di garanzia dovrà’ esprimersi nei successivi dieci giorni (art 5 comma 1) Qualora il comitato di garanzia nn decide entro tale termine , la sanzione non potrà che ritenersi confermata. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI SCUOLA DELL’INFANZIA: Si formeranno le sezioni in rapporto agli anni di nascita secondo i seguenti criteri: Equità numerica delle sezioni; Inserimento equo degli alunni in situazione di handicap e degli alunni gemelli (previo accordo con i genitori) CRITERI per l’AMMISSIONE Residenti nel Condizione di disabilità (C.M.n.363 del 22.12.94) Comune Situazione di disagio accertato Lavoro di entrambi i genitori Fratelli (anche nella scuola elementare attigua) Ultimo anno di scuola dell’Infanzia Anzianità in lista di attesa Ordine di iscrizione, se dopo i termini 25 Residenti fuori Condizioni di disabilità Comune (a condizione che non modifichi la precedenza dei residenti) Disagio accertato Lavoro di entrambi i genitori Fratelli Ultimo anno Anzianità in lista d’attesa Ordine di iscrizione, se dopo i termini Nati nel periodo 1 gennaio – 30 aprile successivo, nei limiti e alle condizioni di cui alla C.M. relativa alle iscrizioni (fornitura dei servizi strumentali aggiuntivi da parte del Comune) A parità di condizione si procede per estrazione SCUOLA PRIMARIA Per le classi prime si procede alla formazione di gruppi eterogenei di alunni, predisposti dalla Commissione Continuità Scuola dell’Infanzia – Primaria sulla base delle osservazioni sistematiche e dei risultati espressi nelle schede di valutazione tenendo conto dei seguenti criteri: livelli di apprendimento (eterogenei); livelli di socializzazione con particolare riguardo alla presenza di alunni in situazione di disabilità e di disogni educativi speciali; equilibrio tra i sessi. In presenza di alunni gemelli si preferisce l’assegnazione a classi diverse, salvo parere contrario e motivato della famiglia. 26 Il sorteggio delle sezioni viene effettuato alla presenza del Dirigente Scolastico, dei Docenti di Scuola Primaria, dei Rappresentanti dei genitori e dai Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado. L’inserimento di alunni in classi parallele avviene tenuto conto della loro consistenza numerica, della presenza di alunni in situazione di handicap e/o in difficoltà di comportamento e/o di apprendimento, come da criteri di cui al precedente punto 1. SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO La costituzione del gruppo classe si ha in base alla scelta effettuata dai genitori all’atto d’iscrizione del Tempo Scuola proposto dalla Scuola Secondaria di 1° grado. In caso di più iscritti allo stesso modulo, la Commissione per la formazione delle classi prime della Scuola Secondaria di 1° grado (nominata all’uopo in seno al Collegio dei Docenti), procede alla formazione di gruppi eterogenei: sulla base delle osservazioni sistematiche; sui risultati espressi dalle schede; - su specifiche osservazioni verbalizzate negli incontri di continuità Scuola Primaria – Scuola Secondaria di 1° grado Tali gruppi saranno estratti a sorte per l’assegnazione alle sezioni. Il sorteggio si svolgerà in presenza dei Docenti di Scuola Elementare, dei rappresentanti dei genitori e dei Docenti di Scuola Secondaria di 1° grado . Se la richiesta di iscrizione allo stesso modulo risulterà in eccedenza per la costituzione della classe, ma non sufficiente a formarne un’altra dello stesso tipo, per rispettare il limite degli alunni per classe previsto per 27 legge, saranno riconvocati i genitori affinché qualcuno revochi l’opzione. Se la situazione risulterà invariata, si procederà al sorteggio. Gli alunni ripetenti verranno interpellati di nuovo per confermare o cambiare il modulo scolastico che intendono frequentare. In caso di più fratelli si terrà conto della possibilità di utilizzo di testi comuni, inserendo il nuovo arrivato nello stesso corso del primo, sempre su richiesta dell’interessato e sempre che tale richiesta non alteri l’equilibrio numerico delle classi. Si accolgono le richieste di inserimento nella medesima classe da parte di alunni provenienti dalla stessa località. STRUTTURA e CRITERI dell’ORARIO SCOLASTICO L'orario di entrata e di uscita nei vari segmenti scolastici è determinato dalla disponibilità dei mezzi di trasporto offerti dalle rispettive amministrazioni comunali. Orario delle lezioni anno scolastico 2013/14 SCUOLA INFANZIA NERETO TORANO SANT'OMERO GARRUFO POGGIO MORELLO Ingresso 08:00 08:00 08:00 08:00 08:00 Uscita 16:00 16:00 17:00 17:00 17:00 Dal lunedì al venerdì 12:30 12:50 12:30 12:30 Dal lunedì al sabato Mattina SCUOLA PRIMARIA NERETO TORANO SANT'OMERO GARRUFO SANT'OMERO GARRUFO 08:00 08:20 08:00 08:00 Pomeriggio Ingresso 15:00 15:00 28 Uscita 18:00 18:00 Tutti i martedì Mattina SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Ingresso Uscita NERETO 08:15 13:15 TORANO 08:20 13:20 SANT'OMERO 08:30 13:30 Dal lunedì al sabato Pomegiggio NERETO 15:15 18:15 lunedì e giovedì CENTRO IDA Tenendo conto dell’utenza costituita maggiormente da adulti lavoratori, le attività si svolgono in orario serale dalle 18.30 alle 22.30.dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 9.30 alle 13.30. Agli utenti dei corsi di Licenza media e di alfabetizzazione in lingua italiana, viene offerta la possibilità di recuperare le lezioni perse in orario antimeridiano da concordare con i docenti. CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL'ORARIO DELLE LEZIONI In base alle proposte del Collegio dei Docenti, nel rispetto dei criteri indicati dal Consiglio d'Istituto e nei limiti degli accordi con altre scuole per i Docenti in comune. Equa distribuzione delle attività e delle discipline nell'arco della giornata e della settimana; Due ore consecutive per verifiche e attività tecnico-pratiche nell'ultima classe della SC. PRIMARIA , per tutte le classi della Secondaria di 1° grado e per la lingua straniera nell'ultimo anno; 29 Distribuzione delle attività di laboratorio negli orari pomeridiani , per ridurre il carico di impegno a casa dell’alunno. LE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INS/TO DELLA RELIGIONE Consultazione della famiglia secondo i criteri espressi nei principi fondamentali della “Carta dei Servizi Scolastici”; Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza personale del docente della classe con completamento orario e/o inserimento dell’alunno in un altro ambito disciplinare; FORMAZIONE DI GRUPPI MOBILI per interventi didattici personalizzati di Lingua Italiana e di Scienze Matematiche, in base ai bisogni omogenei di apprendimento, per due ore settimanali per classi aperte orizzontali per l’intero a. s. FORMAZIONE DI GRUPPI di 15/20 alunni per attività di laboratori facoltativi ed opzionali verticali per tre ore settimanali per l’intero a. s. ai fini della motivazione e dell’orientamento(progetto agli atti) DIDATTICA E METODOLOGIA SPERIMENTALE di integrazione del gruppo classe con presenza di alunni portatori diversamente abili e degli alunni stranieri. Interventi intensivi per alfabetizzazione degli alunni stranieri, specie nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di 1°grado (utilizzo delle ore a disposizione degli insegnanti). METODI (prevalentemente consigliati secondo i settori) Ricerca-azione; cooperativo; induttivo-deduttivo; ludico; interattivo; problem solving; brainstorming; dialoghi; conversazioni; discussioni; dibattiti; interviste; lavori guidati: individualizzati e di gruppo; indagini 30 dirette sull'ambiente; laboratorio; cineforum e proiezioni; animazioni in classe; giochi psicologici, di abilità e di simulazione. CRITERI PER l’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI L’assegnazione è prerogativa del dirigente Scolastico che terrà conto dei seguenti fattori: continuità didattica, stabilità, competenze. In caso di più richieste di passaggio dal tn al tp si terrà conto dell’anzianità di servizio e delle motivazioni scritte . Criteri per la nomina dei docenti delle funzioni strumentali Criteri: Professionalità documentata Esperienza riconosciuta Titoli culturali anzianità di servizio. CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI I presenti criteri, modificati da quelli già deliberati ed adottati negli anni scolastici precedenti, dagli ex istituti comprensivi, sono stati proposti dal Collegio dei docenti nella seduta unitaria del 28.06.2013 e deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 06.09.2013. Essi troveranno applicazione a partire dall’anno anno scolastico 2013/14 e avranno valore fino a quando il Consiglio di Istituto non riterrà opportuno modificarli. Di seguito si riporta la verbalizzazione adottata nella suddetta seduta IL CONSIGLIO D’ISTITUTO • RICHIAMATE le finalità educative relative alla formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, delle classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado, che sono la creazione di unità di 31 aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze e conoscenze, attraverso modalità organizzative flessibili, indicate nel Piano dell’Offerta Formativa. • ACCERTATO che i criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi generali: ETEROGENEITA’ all’interno di ciascuna classe/sezione e OMOGENEITA’ fra le classi/sezioni parallele; • VISTI il Decreto Legislativo n. 297/94, artt. 101 e 102, il Decreto Ministeriale n. 331/98 e il Decreto Ministeriale n. 141/99; • Ascoltato il dibattito in merito DELIBERA ALL’UNANIMITA’ di voti espressi dai consiglieri predetti con votazione palese di FISSARE i sottoelencati criteri per la formazione delle sezioni della Scuola dell’infanzia e delle classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Nereto – Sant’Omero A) CRITERI GENERALI COMUNI 1. INSERIMENTO NELLE SEZIONI DEGLI ALUNNI CON DISABILITA’ e/o con certificazione di DSA • 1.1. Il Dirigente scolastico inserirà gli alunni nelle classi/sezioni tenendo presenti i seguenti criteri: o Equa ripartizione di alunni con disabilità fra le classi o Equa ripartizione di alunni con certificazione DSA fra le classi o Rispetto, possibilmente, del numero degli alunni per classe previsto dal D.M. 81/2009 o Opportunità, sentito il parere dell’equipe socio-psico-pedagogica, di rendere disomogeneo il numero degli alunni tra le sezioni a favore di 32 quella in cui è inserito l'alunno con disabilità e/o con DSA e/o con difficoltà di comportamento; 2. INSERIMENTO NELLE CLASSI DEGLI ALUNNI EXTRACOMUNITARI. • 1.1. I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi, per il tramite dell’apposita commissione accoglienza, l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a. dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno. . • 1.2. In mancanza di documentazione scolastica il dirigente scolastico procede, all’iscrizione con riserva, chiedendo ai genitori o affidatari una dichiarazione attestante gli studi compiuti nel paese d’origine (C.M. n. 5/1994) 33 • 1.3. Il dirigente scolastico procede all’iscrizione con riserva anche dei minori privi di permesso di soggiorno (C.M. n. 5/1994) B) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE SEZIONI Scuola dell’I N F A N Z I A 1. INSERIMENTO DEGLI ALUNNI ISCRITTI AL 1° ANNO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA NELLE SEZIONI • 1.1 Nella scuola dell’infanzia le sezioni sono di norma omogenee. • 1.2 Nella formazione delle sezioni si terranno globalmente presenti i seguenti criteri: equa ripartizione per o numero; o sesso; o alunni con disabilità individuate dai competenti servizi ASL; o alunni anticipatari. • 1.3 Le sezioni rimarranno quelle fissate dal Dirigente Scolastico all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti. • 1.4 Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle sezioni ritenute più idonee dal Dirigente Scolastico. 34 C) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI Scuola Primaria 1. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME NEI PLESSI IN CUI SONO PREVISTE PIÙ SEZIONI • 1.1. I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: o Eterogeneità all'interno di ciascuna classe o L’omogeneità tra le classi parallele. o L’equilibrio del numero alunni/alunne. o L’equa distribuzione di alunni con certificazioni di disabilità e/o DSA o BES • 1.2. Nella formazione dei raggruppamenti iniziali si terranno globalmente presenti pertanto i seguenti criteri: o sesso; o indicazioni dei profili in uscita, delle docenti della scuola dell’infanzia (apprendimento - comportamento - situazione di famiglia, ecc…). o Equa ripartizione di alunni con disabilità fra le classi o Equa ripartizione di alunni con certificazione DSA fra le classi o Rispetto, possibilmente, del numero degli alunni per classe previsto dal D.M. 81 35 o Opportunità, sentito il parere dell’equipe socio-psico-pedagogica, di rendere disomogeneo il numero degli alunni tra le sezioni a favore di quella in cui è inserito l'alunno con disabilità e/o con DSA e/o con difficoltà di comportamento Il Dirigente Scolastico potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie, avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolastico entro la prima decade del mese di settembre. Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti. Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dal Dirigente scolastico. D) CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI Scuola Secondaria 1. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO • 1.1. Le classi sono unità di aggregazione degli alunni, aperte alla socializzazione e allo scambio delle diverse esperienze; andranno perciò 36 favorite le modalità organizzative espressione di libertà progettuale coerenti con gli obiettivi generali e specifici dei vari ordini di scuola (art. 5 c. 1 Regolamento sull’autonomia 275/99). • 1.2. I criteri mirano a raggiungere i seguenti obiettivi: o L'eterogeneità all'interno di ciascuna classe o L'omogeneità tra le sezioni parallele. o L’equilibrio del numero alunni/alunne. o L’equa distribuzione di alunni con certificazioni di disabilità e/o DSA o BES. • 1.3. Nella formazione dei gruppi classe si terranno globalmente presenti le seguenti variabili: o sesso; o specifiche indicazioni dei docenti della primaria in particolare per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o comportamento; • 1.4 Per la formazione delle classi si utilizzeranno anche: o I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno) o Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria. Il DS potrà apporre alcune modifiche, una volta valutate le motivate e gravi richieste delle famiglie avendo cura di salvaguardare comunque i criteri sopra indicati. Le classi definitive saranno affisse all’Albo dal Dirigente Scolastico di norma, entro la prima decade di settembre. 37 Le classi rimarranno quelle fissate dal Dirigente scolastico all’inizio del corso di studio, salvo motivata proposta da parte dei docenti. Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono inseriti nelle classi ritenute più idonee dal Dirigente scolastico. ( Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 6 settembre 2013) INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 2. CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO CON CORSI A TEMPO PROLUNGATO Qualora vi fosse un'eccedenza di richieste per il tempo prolungato si procederà ad una convocazione dei genitori interessati e se in tale sede non ci saranno trasferimenti “volontari”, si procederà con l'applicazione dei seguenti criteri d'accoglienza in ordine prioritario: 1. Alunno/a residente nel Comune di appartenenza della scuola; 2. Ricongiungimento con fratelli e/o sorelle in classi con lo stesso modulo orario nello stesso plesso in cui si richiede l'iscrizione e nell'anno scolastico di riferimento; 3. Entrambi i genitori che lavorano anche nei pomeriggi, previa presentazione documentazione. (Documento approvato dal Consiglio di Istituto in data 19 novembre 2013) 38