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Formazione “minima” sulla sicurezza di lavoratori, Rspp

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Formazione “minima” sulla sicurezza di lavoratori, Rspp
Marzo 2012
ConfartigianatoNews - III
Corsi Obbligatori
C’e’ tempo fino al 31 dicembre 2012
Formazione “minima” sulla sicurezza
di lavoratori, Rspp, dirigenti e preposti
L
o scorso 21 dicembre la Conferenza Stato Regioni ha siglato un
accordo in cui é precisata l’articolazione “minima” del percorso
formativo che ciascun Datore di lavoro deve garantire ai propri dipendenti, ai dirigenti ed ai preposti.
In merito alla formazione dei lavoratori, in particolare, è importante sottolineare gli aspetti definiti dall’accordo.
Requisiti dei docenti
I docenti devono possedere esperienza documentata almeno triennale
nel campo della sicurezza sul lavoro.
Organizzazione, contenuti, durata dei corsi di formazione
La durata ed i contenuti dei corsi di formazione dei lavoratori dovranno
essere differenziati in base all’attività svolta ed ai livelli di rischio. A livello organizzativo dovrà essere individuato un soggetto responsabile del
progetto formativo.
Sulla base del Codice Ateco 2002 – 2007 (del macrosettore ATECO di
appartenenza) le attività lavorative sono classificate dall’accordo come
segue:
- Classe di rischio BASSO (es: alberghi, ristoranti, servizi domestici, attività ricreative – culturali e sportive).
- Classe di rischio MEDIO (es. pubblica amministrazione, assistenza sociale non residenziale, agricoltura).
- Classe di rischio ALTO (es. costruzioni, industria tessile, sanità, industria
della gomma e della plastica, lavorazione metalli, lavorazione legno).
- La durata MINIMA dei corsi di formazione dei lavoratori viene così stabilita:
Livello di rischio
BASSO
MEDIO
ALTO
Durata minima del corso
8 ore così suddivise
4 ore di formazione generale + 4 ore
di formazione specifica
12 ore così suddivise
4 ore di formazione generale + 8 ore
di formazione specifica
16 ore così suddivise
4 ore di formazione generale + 12 ore
di formazione specifica
Indipendentemente dal livello di rischio é previsto un aggiornamento
minimo pari a 6 ore, da svolgersi con periodicità quinquennale. La formazione già impartita in Azienda deve essere adeguata ai contenuti
dell’accordo in oggetto entro il 31 dicembre 2012. La stessa conferenza ha inoltre modificato la formazione necessaria per lo svolgimento
diretto da parte del Datore di lavoro dei compiti di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione. Sempre sulla base del Codice
Ateco 2002 - 2007 (del macrosettore Ateco di appartenenza) le attività lavorative sono classificate sui tre livelli di rischio Basso, Medio e Alto in base ai quali sono definiti i percorsi formativi la cui durata è così
stabilita:
Livello di rischio
BASSO
MEDIO
ALTO
Durata minima del corso
16 ore
32 ore
48 ore
Come operare: la risposta di Confartigianato e Assistudio
Alla luce di quanto descritto, è necessario che ciascuna Azienda provveda rapidamente a verificare, eventualmente con il supporto di specialisti, i propri bisogni formativi definendo in tal modo un programma formativo adeguato ai requisiti di Legge.
In ogni caso, Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, in collaborazione con Assistudio, sta approntando un programma di corsi (a cominciare da quelli relativi alle 4 ore di formazione generale), che avranno luogo
presso le sedi di Lodi e di Codogno e che sarà divulgato alle imprese associate nei prossimi giorni.
Per maggiori informazioni: Alberto Ciusani (0377 – 41541 oppure a.ciusani@confartigianato .lodi.it) o Laura Meazzi (0377 – 41541 oppure
[email protected])
IMMAGINATO,
il quotidiano
Sn
c
E’ importante precisare che nella “Durata minima” del corso non sono
comprese le ore dedicate a tutte quelle operazioni che richiedono un addestramento quali, ad esempio: uso dei carrelli elevatori,
formazione antincendio /di primo soccorso, movimentazione manuale
dei carichi etc.
Per i preposti sono previste ulteriori azioni formative che consentano loro di esercitare un’efficace azione di controllo.
Adeguamento della formazione già impartita ed aggiornamento
periodico
Progettazione e
realizzazione
Documentazione attestante l’avvenuta formazione
Al termine del corso, a patto che sia documentata la presenza ad almeno
il 90% delle ore di formazione previste, viene rilasciato attestato di formazione. Per i preposti è richiesto anche il “superamento” di una prova
di valutazione finale.
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