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contratto spiegato di conto corrente

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contratto spiegato di conto corrente
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
Parte Introduttiva al Contratto Spiegato
CLAUSOLE CONTRATTUALI: sono le singole pattuizioni che, riunite insieme, formano il regolamento contrattuale. Sono
predisposte dall'operatore economico (ad esempio, la Banca) che poi le utilizza nei suoi rapporti con i propri Clienti i quali,
sottoscrivendo il contratto aderiscono ad un accordo le cui regole sono state prestabilite dall'operatore economico. L’ABI, nella sua
attività di consulenza alle banche, suggerisce clausole che costituiscono una traccia priva di ogni valore vincolante o di
raccomandazione. Ciascuna Banca può avvalersi o meno di tali suggerimenti apportando tutte le modifiche che riterrà opportune.
Questa attività è quindi in linea con la legge n. 287/1990 sulla libertà di concorrenza nel mercato.
I rapporti della Banca con il Cliente sono disciplinati dal contratto, e tutto ciò che il contratto non prevede è disciplinato dalla legge e
dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile.
Le principali norme che regolano i rapporti tra Banca e Clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico
delle leggi Bancarie e creditizie (D.lgs.1/9/93 n.385); codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003): disciplina
volta a contrastare il riciclaggio (legge 197/91); disciplina sanzionatoria in materia di assegni Bancari (L 386/90).
Per quanto riguarda gli usi, va ricordato che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano ad essi per determinare: tassi di interesse,
prezzi e spese.
La possibilità che gli usi vengano richiamati dalle clausole del contratto è pertanto limitata.
Art. 1 - Il titolare del conto è tenuto a depositare sui moduli
predisposti da “nome banca” . (in seguito denominata soltanto
Banca) atti all'identificazione, anche ai sensi dell'art.2 della
Legge 197/91 e del relativo decreto di attuazione del 19 dicembre
1991 e successive modifiche ed integrazioni, la propria firma e
quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti
d'affari con la Banca precisando per iscritto i limiti eventuali
delle facoltà loro accordate in relazione anche all’attività posta in
essere per via telematica.
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone
autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime non
saranno opponibili alla Banca, finché questa non abbia ricevuto la
relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e
comunque non prima del 15° giorno lavorativo successivo alla
data di ricevimento della comunicazione; ciò anche quando dette
revoche, modifiche o rinunce siano state depositate e pubblicate
ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non
sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia
avuto notizia legalmente certa.
In caso di conti intestati a due o più persone resta inteso che:
a)se nel cartellino firme è prevista la firma separata degli
intestatari, gli stessi potranno fare, separatamente l'uno dall'altro,
operazioni di prelievo e, in genere, qualsiasi atto di disposizione.
Pertanto sarà sufficiente la firma di uno solo di essi, ciascuno dei
quali dovrà dalla Banca essere considerato come creditore o
debitore solidale verso di essa ai sensi degli articoli 1292, 1296 e
1854 1Cod.Civ.;
a)se nel cartellino firme è prevista la firma congiunta degli
intestatari non si potrà disporre né parzialmente né
totalmente delle somme depositate sul conto se non col
consenso scritto o contro ricevuta a firma collettiva degli
1
DELL'ARTICOLO 1 COMMA 1
I Clienti vanno identificati, anche ai sensi della disciplina volta a
contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali
(legge 197/1991). Tale disciplina prevede norme tese a
contrastare le pratiche di riciclaggio, vietando l’effettuazione di
operazioni di trasferimento di ammontare rilevante con strumenti
anonimi e assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso
l’identificazione della Clientela e la registrazione dei dati in
appositi archivi.
I Clienti, inoltre, devono depositare la propria firma (il c.d.
specimen), alla quale va fatto riferimento per accertare la
autenticità delle sottoscrizioni che saranno presentare alla Banca.
Il Cliente può designare, unicamente in forma scritta, persone
autorizzate ad operare con la Banca per suo conto.
L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse
ad esempio:
?? emissione di assegni Bancari;
?? versamento di somme o titoli;
?? prelievo di somme;
?? disposizioni a favore di terzo;
?? deleghe di pagamento o riscossione;
?? altre
DELL'ARTICOLO 1 COMMA 2
Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e
modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la
rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la Banca deve
essere tempestivamente informata con comunicazione scritta.
Decorsi un certo numero di giorni (il termine va stabilito in ogni
contratto e, nel contratto oggetto di esame è pari a 15) dalla
ricezione della comunicazione di variazione da parte della Banca,
quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto
Articolo 1292 Codice Civile: L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno
può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto
di chiedere l’adempimento dell’intera obbligazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.
Articolo 1296 Codice Civile: : Il debitore ha la scelt a di pagare all’uno o all’altro dei creditori in solido, quando non è stato prevenuto da uno di essi
con domanda giudiziale.
Articolo 1854 Codice Civile: Nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche
separatamente, gli intestatari sono creditori o debitori in solido dei saldi in conto.
1
data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
consenso scritto o contro ricevuta a firma collettiva degli
intestatari medesimi. Tuttavia, sia nei casi di firma separata
che congiunta, basterà la firma di un solo degli intestatari
per la custodia e per l’uso degli assegni in tal modo
consegnati. I limiti di cui sopra si applicano anche per tutta
l’operatività telematica. Per le disposizioni impartite per via
telematica si applica quanto disposto dagli allegati relativi
quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto
incarichi su disposizione o a vantaggio del soggetto non più
autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e
comunicata. Le variazioni, anche se rese di pubblica conoscenza
(contenute in un atto o documento proveniente da una pubblica
autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede
pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o
altro), hanno effetto soltanto se comunicate in modo idoneo alla
Banca (ad esempio con lettera raccomandata).
DELL'ARTICOLO 1 COMMA 3
Se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatari possono
decidere di compiere le operazioni separatamente, cioé ognuno
da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare da
questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o
viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione
scritta alla Banca.
OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o
“solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una
medesima prestazione e il creditore (cioè la Banca) può chiedere
l'adempimento totale, e non solo parziale, ad un solo dei debitori.
Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente)
adempie tutta l'obbligazione, gli altri condebitori non devono più
nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha
adempiuto la quota di loro spettanza.
Art. 2 - L'invio di lettere e di estratti conto, le eventuali notifiche
e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca
saranno fatti al Correntista con pieno effetto all'ultimo indirizzo
comunicato per iscritto da tutti gli intestatari, intendendosi per
tale anche l’indirizzo di posta elettronica comunicato per iscritto
da tutti gli intestatari e/o all’indirizzo di posta elettronica
comunicatoci sotto responsabilità del Cliente.
Se gli intestatari del rapporto con la Banca sono più di uno, la
Banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli
estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla
possono eccepire. E' possibile, però, chiedere alla Banca che le
comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad
alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la
Banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di
produzione e di spedizione) sono a carico dei Clienti.
Art. 2 bis Fatto salvo quanto previsto nel sopra riportato art. 2, il
Correntista elegge domicilio, ai fini delle comunicazioni di cui
all’articolo 9 bis L. 386/90 “Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni Bancari”, presso l’ultimo indirizzo comunicato per
iscritto da tutti gli intestatari.
2
L’articolo 9 bis della legge 386/90 prescrive che il trattario
(beneficiario dell’assegno), in caso di mancato pagamento di un
assegno per difetto di provvista, debba rendere edotto il traente
(emittente dell’assegno) delle gravi conseguenze derivanti dal
suo illecito comportamento e della possibilità di scongiurare tali
conseguenze effettuando il pagamento tardivo del titolo. A tal
fine, la comunicazione precisa che decorsi 60 giorni dalla
scadenza del termine di presentazione del titolo, il nominativo del
traente sarà iscritto nell’archivio informatico e che, da tale data,
gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con
tale comunicazione, la Banca invita il Cliente a restituire alla
scadenza dello stesso termine, e sempre che non abbia effettuato
il pagamento, tutti i moduli di assegno in possesso alle banche e
agli uffici postali da cui li ha ricevuti. La comunicazione va
effettuata dalla Banca entro il decimo giorno dalla presentazione
al pagamento del titolo, presso il domicilio eletto dal Cliente
mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo di cui sia certa
la data di spedizione e di ricevimento. Onde agevolare l’invio del
preavviso di revoca, l’art. 9 prescrive che all’atto della stipula
delle convenzioni di assegno, il Cliente elegga domicilio ai fini
delle comunicazioni previste dall’articolo 9 bis, ponendo a carico
del Cliente l’onere di comunicare ogni eventuale variazione del
data agg. 22/4/2004
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
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del Cliente l’onere di comunicare ogni eventuale variazione del
domicilio eletto presentata direttamente alla Banca.
Art. 3 Le disposizioni con assegni sul conto presso la Banca
si effettuano, salvo diverso accordo, mediante l'uso di
moduli per assegni forniti dalla Banca. Il Cliente è tenuto a
rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 124 della legge
assegni 2.
In caso di pluralità di conti, la Banca non è tenuta al
pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità
insufficiente, indipendentemente dalla eventuale presenza di
fondi su altri conti di pertinenza dello stesso Cliente.
Il Correntista è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di
assegni ed i relativi moduli di richiesta. Il Correntista non è
responsabile di ogni dannosa conseguenza che risulti
dall’uso abusivo od illecito dei predetti moduli qualora abbia
dato comunicazione scritta alla Banca della perdita o
sottrazione degli stessi.
In caso di prelievi a mezzo carta Bancomat, in conformità
alle condizioni che regolano detto servizio, la Banca qualora per effetto
di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute
insufficienti - non provvederà al pagamento degli eventuali
assegni che ad essa pervenissero per il pagamento, ancorché
emessi in data anteriore a quella del prelievo ed ancorché del
prelievo stesso la Banca abbia notizia successivamente al
ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma
prima dell'addebito in conto.
In caso di disposizioni impartite per via telematica dal Correntista
(es. mediante utilizzo di home-banking, internet-banking, phonebanking linea diretta, remote-banking, SMS, etc. ...) la Banca si
riserva la facoltà di non dar corso alle predette disposizioni in
presenza di assegni pervenuti ad essa per il pagamento e/o di
disposizioni Bancomat qualora le disponibilità si presentino
insufficienti ovvero, quando indipendentemente dalle predette
operazioni, il conto non presenti la necessaria capienza ancorché
vi sia la presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso
Correntista.
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1
ASSEGNO BANCARIO:
E’ un titolo di credito pagabile "a vista" e non è un mezzo per
concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è
che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un
biglietto-modulo già stampato che la Banca consegna al
Correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).
Il Cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non
essere interdetto dall'emissione di assegni.
I DATI DELL’ASSEGNO BANCARIO:
Per svolgere la sua funzione di pagamento l’assegno deve
contenere alcuni dati.
I principali, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di
assegno Bancario; il nome della Banca presso la quale il traente
ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il
luogo di pagamento e le coordinate Bancarie.
Altri dati devono essere indicati da chi emette l’assegno e sono:
la data e
Luogo di emissione (cioè il luogo ove l’assegno è dato in
pagamento); l’importo in cifre ed in lettere (la somma per la
quale l’assegno è emesso); il nome del titolare del credito
(beneficiario o prenditore); la firma del Correntista che ha titolo
ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario
sarà lo stesso Correntista.
GIRATA:
è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario
ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul
titolo è riportata la clausola “non trasferibile”. In questo caso,
infatti, l’assegno è pagabile solo al beneficiario.
La girata può essere “piena” se il beneficiario, oltre a porre la sua
firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l’assegno,
oppure “in bianco” quando il beneficiario pone semplicemente la
sua firma.
AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:
la convenzione di assegno è l'accordo con cui la Banca autorizza
il Correntista all’emissione degli assegni, impegnandosi a pagare,
purché sul conto ci sia la disponibilità, la somma indicata
sull’assegno al beneficiario o al successivo giratario, che lo
presenta per l'incasso.
L’autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall’inizio,
se la Banca non l’ha mai concessa (ad esempio, assegno emesso
su conto corrente di altro soggetto). L’autorizzazione può venire
meno su revoca della Banca a causa del recesso dalla
convenzione d’assegno o più in generale dal conto corrente,
ovvero qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di
fondi nel momento in cui è presentato per il pagamento e non
viene “regolarizzato” nei successivi 60 giorni. In quest’ultimo
caso il Correntista è iscritto nella Centrale d’Allarme
InterBancaria (CAI), istituita con decreto legislativo n. 507/1999.
Da questo momento, il Cliente è interdetto all’emissione di
2
Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n.1736 (come modificato dall’art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):
"All'atto del rilascio di moduli di assegno Bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto
dall’emissione di assegni.
Il richiedente che dichiari il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni".
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data agg. 22/4/2004
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Da questo momento, il Cliente è interdetto all’emissione di
assegni, sia bancari sia postali, e deve restituire immediatamente
tutti i libretti in suo possesso e nessuna Banca o ufficio postale
può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso
il termine di 6 mesi dall’iscrizione nella CAI.
Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce
reato punibile con la reclusione.
Nel caso in cui il Cliente sia intestatario di più conti, se viene
posto all’incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c’è
disponibilità, la Banca non è tenuta al pagamento anche qualora il
Correntista abbia disponibilità sugli altri conti.
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 2
Il Correntista si impegna a custodire con ogni cura gli assegni ed
i relativi moduli di richiesta. Se tali moduli vengono rubati o
smarriti il Cliente, per evitare rischi deve tempestivamente
comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo
alla Banca l’indicazione dei dati identificativi degli assegni. La
Banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il
pagamento dei titoli smarriti o rubati. Se sono stati rubati o
smarriti assegni già emessi dal Correntista, la Banca fornisce le
informazioni essenziali (anche con cartelli, avvisi, ecc.) circa le
procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da
illeciti utilizzi degli assegni rubati.
DENUNCIA:
si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio
nel caso di furto del titolo.
SEQUESTRO:
per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o
rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre
incaricare un avvocato).
AMMORTAMENTO:
per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o
distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile")
occorre che il titolo perda completamente efficacia. Ciò avviene
attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del
Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso
dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto
entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,
consente al beneficiario di ottenerne il pagamento.
4
DELL'ARTICOLO 3 COMMA 3
EMISSIONE:
attraverso l'emissione dell'assegno, il Correntista (traente)
incarica la sua Banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo
(beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se
l’importo dell’assegno supera i 12.500 € l’assegno deve essere
emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: “non
trasferibile”. Tale clausola consente l’incasso esclusivamente al
beneficiario.
Una volta che l’assegno è stato integralmente compilato e firmato
dal Correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario:
esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido.
PRESENTAZIONE:
è il momento in cui il beneficiario presenta l’assegno
chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a
fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il
pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare
ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato.
data agg. 22/4/2004
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ad esistere finché l'assegno non sia stato effettivamente pagato.
La Banca presso cui il Correntista ha il conto, paga gli assegni
solo in presenza di sufficiente disponibilità, salvo che ci sia un
affidamento.
ACCREDITO:
è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la
presentazione all'incasso. Sul conto del Correntista che è
beneficiario dell'assegno avviene un’annotazione "a credito".
ADDEBITO:
è il momento in cui sul conto del Correntista che ha emesso
l’assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma.
Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta
Bancomat/PagoBancomat
compiuti
dal
Correntista
successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto
corrente sufficiente disponibilità al momento della presentazione
la Banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data
precedente a quella dei prelievi con la carta. Se la Banca riceve
notizia di prelievi o
pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno
per il pagamento, ma prima dell’effettivo addebito in conto, non
pagherà l’assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la
disponibilità sul conto.
Art. 4 Salva espressa istruzione contraria, resta convenuto che
tutti i bonifici e le rimesse, disposti da terzi a favore del
Correntista, gli saranno accreditati in conto corrente. La Banca
mette a disposizione del Cliente l’importo del bonifico entro il
giorno lavorativo Bancario successivo a quello in cui l’importo
stesso è accreditato sul conto del medesimo. La Banca esegue
l’ordine di bonifico impartito dal Correntista entro il quinto
giorno lavorativo Bancario successivo alla data di accettazione
dell’ordine di bonifico.
Relativamente alle sole operazioni di bonifico transfrontaliero, in
caso di mancato rispetto del termine sopra riportato, la Banca si
impegna a corrispondere un indennizzo nella misura stabilità
dall’art. 4, commi 3 e 6, del D.Lgs 253/2000. La Banca non
risponde dell’inosservanza degli obblighi prevista dal D.Lgs
253/200, in presenza di cause di forza maggiore. Rimangono
salvi gli altri diritti dei Clienti e degli enti che hanno partecipato
alla esecuzione del bonifico transfronatliero a norma dell’art. 4
comma 7 del D.Lgs 253/2000.
L'importo degli assegni Bancari e circolari è accreditato con
riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena
decorsi i termini indicati nel documento di sintesi e nel
foglio informativo. La Banca potrà prorogare detti termini
solo in presenza di cause di forza maggiore - ivi compresi gli
scioperi del personale - verificatesi presso la Banca
medesima e/o presso corrispondenti, anche non Bancari. Di
tale proroga la Banca dà pronta notizia alla Clientela, anche
mediante comunicazioni impersonali (cartelli, moduli
prestampati, ecc.).
3
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1
BONIFICO:
ordine di pagamento con il quale il Correntista dà istruzioni alla
Banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una
somma a favore di un terzo indicandone le coordinate Bancarie.
Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata
indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta
denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel
pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta
indicazione resta a carico del Correntista. In relazione a ciò, in
presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento
proveniente da una corrispondente estera, la Banca può
addebitare al suo Correntista gli importi richiesti fornendo copia
della richiesta di rimborso.
BONIFICO TRANSFRONTALIERO:
l'operazione effettuata, su incarico di un ordinante, da un ente
insediato in uno Stato membro dell'Unione europea, al fine di
mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario
presso un ente insediato in un altro Stato membro; l'ordinante e il
beneficiario di un'operazione di bonifico transfrontaliero possono
coincidere.
TEMPI DI ESECUZIONE E INDENNIZZO:
La Banca dell'ordinante risponde dell'esecuzione del bonifico
transfrontaliero nel termine convenuto con l'ordinante o, in
assenza di tale termine, entro il quinto giorno lavorativo Bancario
successivo alla data di accettazione dell'ordine di bonifico
transfrontaliero. Quando l'importo del bonifico transfrontaliero
non è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario nei
concordati, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la
Art. 1829, cod. civ.:
"Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con clausola <salvo
incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto
reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni
contro il debitore".
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data agg. 22/4/2004
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
La valuta applicata all'accreditamento determina unicamente
la decorrenza degli interessi senza conferire al Cliente alcun
diritto circa la disponibilità dell'importo.
Qualora tuttavia la Banca consentisse al Cliente di utilizzare
anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che
siano decorsi i termini di cui al precedente comma 2 ed
ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli
interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe
concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini,
la Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi
momento l'importo dei titoli accreditati.
In caso di mancato incasso, la Banca si riserva tutti i diritti
ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. 3,
nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto. Decorsi i
termini di cui al precedente comma 2, resta inteso comunque
che la Banca trattaria - nel caso di assegni Bancari - o la
Banca emittente - nel caso di assegni circolari - mantiene il
diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente
nei confronti del Cliente per il recupero dell'importo dei
titoli indebitamente pagati.
L’importo di assegni diversi da quelli indicati nel precedente
comma 2 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti,
ricevute e documenti similari e accreditato con riserva di
verifica e salvo buon fine non è disponibile prima che la
Banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso e che
dell’avvenuto incasso ne abbia avuto conoscenza la
Succursale
accreditante.
La
valuta
applicata
all'accreditamento determina unicamente la decorrenza degli
interessi senza conferire al Cliente alcun diritto circa la
disponibilità dell’importo; qualora tuttavia la Banca
consentisse al Correntista di disporre, in tutto o in parte, di
tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché
sull’importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non
comporterà affidamento di analoghe concessioni per il
futuro. La Banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi
momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della
verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia
consentito al Cliente di utilizzare anticipatamente l'importo
medesimo. In caso di mancato incasso, la Banca si riserva
tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829
cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi
momento, l'addebito in conto.
concordati, l'ente dell'ordinante indennizza quest'ultimo. Se la
mancata esecuzione del bonifico nei termini è imputabile a un
ente intermediario, quest'ultimo indennizza l'ente dell'ordinante.
L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma
corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del
bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere
dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico
transfrontaliero è accreditato sul conto dell'ente del beneficiario.
Nel caso in cui l'ente dell'ordinante dimostri che il mancato
rispetto dei termini è imputabile all'ordinante non è dovuto alcun
indennizzo.
L'ente del beneficiario mette a disposizione di quest'ultimo
l'importo del bonifico transfrontaliero nel termine convenuto con
il beneficiario o, in assenza di tale termine, entro il giorno
lavorativo Bancario successivo a quello in cui l'importo stesso è
accreditato sul conto del medesimo ente.
Quando l'importo del bonifico transfrontaliero non è messo a
disposizione del beneficiario nei termini suddetti, l'ente del
beneficiario indennizza il beneficiario.
L'indennizzo previsto consiste nel pagamento di una somma
corrispondente all'interesse legale calcolato sull'importo del
bonifico transfrontaliero per il periodo compreso tra lo scadere
dei termini e la data nella quale l'importo del bonifico
transfrontaliero è messo a disposizione del beneficiario. Nel caso
in cui l'ente del beneficiario dimostri che il mancato rispetto dei
termini è imputabile al beneficiario, non è dovuto alcun
indennizzo.
Tali disposizioni non pregiudicano gli altri diritti dei Clienti e
degli enti che hanno partecipato all'esecuzione del bonifico
transfrontaliero.
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 2
BANCA NEGOZIATRICE:
è la Banca incaricata dal portatore dell’assegno di curarne
l’incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente.
BANCA TRATTARIA:
è lo sportello della Banca ove è radicato il conto corrente sul
quale il Correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al
pagamento del
6
titolo.
ASSEGNO CIRCOLARE:
viene emesso dalla Banca a favore di una soggetto determinato
per somme delle quali la Banca ha già la disponibilità.
VERSAMENTO DI ASSEGNI:
il Cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore,
se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in
assenza della clausola "non trasferibile") può versarli sul conto
corrente incaricando la sua Banca di curarne l’incasso.
Il Correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà
utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese
disponibili (ogni contratto, attraverso il rimando ai moduli
allegati, prevede quale è il termine entro cui l'importo
dell'assegno versato sarà disponibile sul conto).
Per questo si dice che l'assegno viene accreditato "salvo buon
fine".
SALVO BUON FINE:
è una clausola che indica che il Correntista acquista la
disponibilità della somma solo dopo che il titolo è stato
effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un
data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un
assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai
moduli allegati). I termini possono essere più lunghi di quelli
fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore
che ne impediscono il rispetto e delle quali i Clienti devono
essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali
(danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali,
ecc....).
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 3
VALUTA:
indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi
(a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal
contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso).
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 4
La Banca può, volta per volta, consentire al Correntista di
utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La
Banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon
fine, può addebitare l’importo precedentemente accreditato sul
conto del Cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li
aveva emessi. In caso di mancanza o insufficienza di fondi, la
Banca che ha consentito al Cliente di utilizzare le somme non
ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del
Cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 5
Decorsi i termini per la disponibilità, la Banca (trattaria nel
caso di assegni Bancari) o emittente (nel caso di assegni
circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei
confronti del suo Cliente per il rimborso, qualora le somme
siano state pagate indebitamente.
DELL'ARTICOLO 4 COMMA 6
Anche quando il Correntista versa sul conto corrente altri ordini
di pagamento diversi dall'assegno Bancario o circolare (vaglia
postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate
non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del
buon fine o la Banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo
pagamento da parte del debitore.
TITOLO:
significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un
diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma).
Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno
Bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca
d'Italia, assegno di corrispondenza
Art. 5 La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso
il Correntista, presente o futuro, anche se non liquido ed
esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno
e di diritto di ritenzione e conseguente realizzo su tutti i titoli
o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e
per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che
pervengano ad essa
4
DELL'ARTICOLO 5 COMMA 1
La Banca si garantisce da eventuali inadempienze del Cliente
facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa
detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o
di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del Cliente che
la Banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a
custodia, altri conti correnti, altre
Art. 1186, cod. civ.:
"Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto
insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse".
7
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CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
successivamente.
In particolare, le cessioni di credito e le garanzie
pignoratizie, a qualsiasi titolo fatte valere o costituite a
favore della Banca, stanno a garantire con l’intero valore
anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se
non liquido ed esigibile, della Banca medesima, verso la
stessa persona.
Quando esistono tra la Banca ed il Correntista più rapporti o
più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito,
ancorché intrattenuti presso Succursali italiane ed estere, ha
luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo
effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art.
1186 cod. civ. 4, o al prodursi di eventi che incidano
negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o
economica del Correntista, in modo tale da porre in pericolo
il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha
altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i
crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed
esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di
preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta
compensazione - contro la cui attuazione non potrà in nessun
caso eccepirsi la convenzione di assegno - la Banca darà
pronta comunicazione al Correntista.
Se il conto è intestato a più persone, la Banca ha facoltà di
valersi dei diritti suddetti, sino a concorrenza dell'intero
credito risultante dal saldo del conto, anche nei confronti di
conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei
cointestatari.
attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in Banca
all’atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche
quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del Cliente.
Se il Cliente effettua a favore della Banca una cessione di credito
oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali
garanzie coprono anche ogni altro debito del Cliente verso la
Banca, anche se non scaduto o non esattamente quantificabile.
PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può
avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore
detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un
documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il
realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con
preferenza sugli altri creditori.
RITENZIONE: è la facoltà della Banca di trattenere titoli e valori
del Cliente finché questo non adempie le sue obbligazioni. I
diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti
presenti del Cliente verso la Banca, ma anche quelli che
potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già
diversamente garantiti).
CONTO CORRENTE: è il mezzo attraverso il quale sono
registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o
più soggetti (Correntista/i).
Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca
in un contratto e sottoscritte dall’intestatario/i, all’atto
dell’apertura del conto corrente.
SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto, la
Banca invia al Correntista l'estratto conto con l’elencazione di
tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l’indicazione del
saldo alla data.
Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul
conto. Il saldo è passivo, o debitore, se in assenza di somme
disponibili sul conto, la Banca ha anticipato delle somme al
Cliente (utilizzo del conto con affidamento).
La Banca ha un credito verso il Cliente quando concede un
prestito.
CREDITO LIQUIDO: credito determinato nel suo ammontare
(es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base
alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);
CREDITO ESIGIBILE: credito del quale si può pretendere
l'adempimento (in quanto è scaduto il termine).
8
DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2
Quando la Banca ha un credito verso il Cliente che sia
determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul
conto corrente (o altro deposito) che il Cliente ha aperto presso la
stessa Banca (qualunque sia l’agenzia, la filiale o la dipendenza)
c’è disponibilità –o in ogni caso la Banca detiene delle somme
del Cliente- le norme di legge consentono alla Banca di
soddisfarsi da sola incamerando le somme che le sono dovute. In
tal modo il credito della Banca si estingue, in tutto o in parte.
La Banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur
se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto
(esigibile), qualora il Cliente (non consumatore) venga a trovarsi
in una situazione di insolvenza. Tale insolvenza può essere
determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da
inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla
Banca, dall’aver determinato, per sua volontà, la diminuzione
data agg. 22/4/2004
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
Banca, dall’aver determinato, per sua volontà, la diminuzione
delle garanzie che aveva dato alla Banca (es. vendita di un
immobile di proprietà) o dal non aver prestato le garanzie che
aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).
DELL'ARTICOLO 5 COMMA 4
Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è
cointestato, la Banca si può compensare sino alla soddisfazione
dell’intero suo credito, nei confronti dei conti e delle attività
attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari.
COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti
vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui
coesistono e per importi corrispondenti.
COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la Banca ed il Cliente
attraverso questa clausola contrattuale si accordano
preventivamente affinché, in determinate circostanze, la
compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i
requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.
INSOLVENZA: situazione di dissesto economico; difficoltà
economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali
situazioni la Banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi
momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le
somme (o altre attività) che detiene per conto del Cliente. Ma
deve darne immediata comunicazione al Cliente. Se prima di
ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il
Cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la
disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per
mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il
Cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla Banca.
CONSUMATORE: una persona che agisce per scopi non
riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente
svolta;
Art. 6 Le aperture di credito che la Banca ritenesse
eventualmente di concedere al Correntista sono soggette alle
seguenti statuizioni:
a) il Correntista può utilizzare in una o più volte la somma
messagli a disposizione e può, con successivi versamenti,
ripristinare la sua disponibilità;
b) Se l’apertura di credito è a tempo determinato, il Correntista
è tenuto ad eseguire alla scadenza il pagamento di quanto da
lui dovuto, per capitali, interessi, spese, imposte, tasse ed
ogni altro accessorio, anche senza un’espressa richiesta della
5
DELL’ARTICOLO 6
APERTURA DI CREDITO : l’apertura di credito è un contratto
Bancario tipico, disciplinato dagli articoli 1842 5 e seguenti del
codice civile, con il quale la Banca è tenuta a mettere a
disposizione del Correntista una certa somma di denaro, per un
dato periodo di tempo o a tempo indeterminato, con diritto del
Correntista di ritirare o meno, in tutto o in parte, le somme poste
a sua disposizione, e di procedere successivamente con piena
libertà a prelievi e versamenti in conto corrente, sempre nei limiti
di quanto la Banca gli ha accordato.
Articolo 1842 c.c. “L’apertura di credito Bancario è il contratto con il quale la Banca si obbliga a tenere a disposizione dell’altra parte una somma di
denaro per un dato periodo di tempo o a tempo indeterminato.
Articolo 1843 c.c. “Se non è convenuto altrimenti, l’accreditato può utilizzare in più volte il credito, secondo le forme di uso, e può con successivi
versamenti ripristinare la sua disponibilità. Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della Banca dove è
costituito il rapporto.
Articolo 1844 c.c. “Se per l’apertura di credito è data una garanzia reale o personale, questa non si estingue prima della fine del rapporto per il solo
fatto che l’accreditato cessa di essere debitore della Banca. Se la garanzia diviene insufficiente, la Banca può chiedere un supplemento di garanzia o la
sostituzione del garante. Se l’accreditato non ottempera alla richiesta, la Banca può ridurre il credito proporzionalmente al diminuito valore della
garanzia o recedere dal contratto”.
Articolo 1845 c.c. “Salvo patto contrario, la Banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso
sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la Banca deve concedere un termine di almeno 15 giorni per la restituzione delle somme
utilizzate e dei relativi accessori. Se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso
nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o in mancanza in quello di 15 giorni.
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
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ogni altro accessorio, anche senza un’espressa richiesta della
Banca,
La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento,
anche con comunicazione verbale, dall’apertura di credito,
ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o
di sospenderla; la richiesta del pagamento di quanto dovuto
sarà dato al Correntista, con lettera raccomandata e con un
preavviso non inferiore a 5 giorni. Qualora il Correntista
rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art. 1469-bis,
comma 2, Cod. Civ., la Banca ha la facoltà di recedere
dall’apertura di credito a tempo indeterminato secondo le
modalità sopra indicate; nel caso di apertura di credito a
tempo determinato la Banca ha la facoltà di recedere o di
ridurre l’affidamento con effetto immediato al ricorrere di
una giusta causa. Per il pagamento di quanto dovuto sarà
dato al Correntista, con lettera raccomandata, un preavviso
di 5 giorni a decorrere dalla data di ricezione di detta
comunicazione. Analoga facoltà di recesso ha il Correntista,
con effetto di chiusura dell’operazione, mediante pagamento
di quanto dovuto;
In ogni caso il recesso ha l’effetto di sospendere
immediatamente l’utilizzo del credito concesso;
Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca
ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la
comunicazione del recesso non comportano il ripristino
dell’apertura di credito neppure per l’importo delle
disposizioni eseguite. L’eventuale scoperto consentito oltre
il limite dell’apertura di credito non comporta l’aumento di
tale limite;
Le norme sub c) e d) si applicano ad ogni altro credito o
sovvenzione comunque e sotto qualsiasi forma concessa
dalla Banca al Correntista;
L’importo degli assegni, cambiali, documenti e/o altri titoli
che la Banca ritenesse di accreditare sul conto del Cliente
non si intendono disponibili per il Cliente fino a quando non
è pervenuto alla Banca avviso s(o altra notizia certa che gli
stessi sono stati onorati dai debitori ed è pertanto in facoltà
della Banca permettere di volta in volta il prelievo delle
somme portate da titoli e/o documenti prima che la stessa sia
a conoscenza dell’esito; verificandosi il recesso previsto al
punto c) di questo articolo saranno computati a debito
del conto gli importi degli assegni, cambiali e/o altri titoli
e/o documenti a suo tempo accreditati in conto e dei quali
sia ancora ignoto l’esito. Gli assegni, titoli e/o documenti
saranno comunque trattenuti dalla Banca per l’esercizio
delle azioni verso gli eventuali coobbligati e riconsegnati al
Cliente dopo che questi avrà rimborsato alla Banca
l’importo di tali titoli e ogni altro suo debito.
di quanto la Banca gli ha accordato.
L’obbligo di restituire le somme anticipate non sorge con il loro
utilizzo, ma con la chiusura del rapporto, sicché i versamenti del
Correntista nel conto non hanno natura di restituzione, ma si
limitano a ripristinare la disponibilità originaria.
Le eventuali garanzie concesse dal Cliente non si estinguono
volta a volta, con la restituzione delle somme utilizzate e
rimangono, fin quando il rapporto non sia estinto, ad assistere il
credito della Banca anche per successivi prelievi.
Art. 7.Gli interessi – in misura fissa o indicizzata – sono
riconosciuti al Correntista o dallo stesso corrisposti nella misura
pattuita e indicata nel presente modulo. Qualora l’interesse sia
indicizzato, la modifica sfavorevole al Correntista derivante dalla
modifica del parametro pattuito non è soggetta all’obbligo di
comunicazione ai sensi del successivo art. 16.
I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o
creditore, vengono chiusi contabilmente con identica periodicità,
pattuita ed indicata nel presente modulo, portando in conto, con
valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le
commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali. Il saldo
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 2
La Banca, che effettua sul conto del Correntista operazioni di
"addebito" e di "accredito", provvede alla chiusura periodica del
conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al
momento della chiusura periodica la Banca effettua il calcolo
degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le
trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi
secondo le stesse modalità.
c)
d)
e)
f)
g)
h)
LO SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO: se l’apertura di
credito è a tempo determinato, il contratto si scioglie alla
scadenza del termine. Non è previsto che si debba dare alcun
preavviso. Alla scadenza del termine, il Correntista è tenuto alla
immediata restituzione delle somme utilizzate, anche senza una
espressa richiesta della Banca. Allo scioglimento del rapporto,
per qualunque motivo avvenga, consegue la immediata
sospensione della utilizzazione del credito.
IL RECESSO: E’ necessario operare una distinzione tra apertura
di credito a termine da quella a tempo indeterminato. Se il
rapporto è a tempo indeterminato, la Banca può recedere in
qualsiasi momento. Il recesso può essere esercitato anche dalla
apertura di credito a termine, ma se il Correntista è un
consumatore la Banca può recedere senza preavviso solo in
presenza di una giusta causa. Il Correntista avrà cinque giorni di
tempo per il pagamento di quanto dovuto.
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 3
10
data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
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commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali. Il saldo
risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi
secondo le medesime modalità.
Sul saldo dei conti debitori venuto a cessare per qualsiasi
motivo ed anche quando il debito venga ad essere
rappresentato da effetti cambiari, sono dovuti interessi, che
non producono a loro volta interessi, dalla data di chiusura
del conto fino alla data di estinzione del debito, secondo la
misura pattuita nel presente modulo.
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto
del Correntista con la valuta stabilita nel presente modulo;
nel caso di assegni postdatati, la valuta è quella della data di
pagamento ai sensi dell’articolo 31 legge assegni.
Salvo diverso accordo, e fermo restando quanto disposto
nell’articolo precedente per l’ipotesi di apertura di credito o
sovvenzione, ad ognuna delle parti è sempre riservato il
diritto di esigere l’immediato pagamento di tutto quanto sia
comunque dovuto, nonché di recedere, in qualsiasi
momento, con il preavviso di un giorno, dal contratto di
conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno.
Tutte le obbligazioni del Correntista verso la Banca, ed in
particolare quelle dipendenti da eventuali concessioni di
fido, si intendono assunte in via indivisibile anche per i suoi
aventi causa a qualsiasi titolo.
Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla
somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano
gli interessi nella misura concordata nel contratto. Su questi
interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 4
Gli assegni pagati dalla Banca vengono addebitati sul conto del
Cliente con la valuta stabilita dal contratto. In caso di assegni
postdatati, la valuta applicata è quella della data di pagamento
(articolo 31 legge assegni)
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 5
Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di
credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto
di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto.
La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla
convenzione di assegno è accordata sia alla Banca che al
Correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e
pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne
comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del
preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione
d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di
conto corrente.
DELL'ARTICOLO 7 COMMA 6
Per i debiti del Cliente (dei Clienti in caso di cointestazione)
verso la Banca, in particolare per concessione di fido, sono
chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale
(es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi
soci di una società di persone).
INDIVISIBILITA': consente alla Banca, in caso di morte di un
condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero
pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in
tante quote quanti sono gli eredi.
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data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Art. 8 L’invio degli estratti conto, ad ogni chiusura, sarà
effettuato dalla Banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di
chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all’art.
1713 cod. civ. 6.
Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti
conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un
reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno
senz’altro approvati dal Correntista, con pieno effetto
riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formare le
risultanze del conto.
Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o
duplicazioni di partite, il Correntista può esigere la rettifica
di tali errori od omissioni nonché l’accreditamento con pari
valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro
il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di
ricevimento dell’estratto conto; siffatta rettifica od
accreditamento è fatta senza spese per il Cliente. Entro il
medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data
di invio dell’estratto, la Banca può ripetere quanto dovuto
per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.
Gli estratti conto ottenuti per via telematica non hanno
valore legale se non confermati da quelli emessi secondo le
disposizioni del presente articolo e da quanto disposto negli
allegati relativi alla gestione del conto per via telematica.
Contratto Spiegato
DELL'ARTICOLO 8 COMMA 2
Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che
la Banca invia periodicamente al Correntista con le annotazioni
dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato
nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento,
salvo che il Correntista non inoltri alla Banca un reclamo scritto.
DELL'ARTICOLO 8 COMMA 3
Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a
debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il
Cliente o la Banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni
dalla data di ricevimento dell'estratto conto.
Art. 9 Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre
un anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro
250, la Banca cessa di corrispondere gli interessi, di
addebitare le spese di gestione del conto corrente.
Qualora, poi, il conto non abbia avuto movimento da oltre un
anno e presenti un saldo creditore non superiore a euro
2.500, la Banca cessa di inviare l’estratto conto.
Art. 10 Per i conti correnti in valuta estera e le cessioni di
cambio a consegna la Banca si assume unicamente, con
espresso esonero da ogni maggiore o diversa obbligazione,
l’impegno di mettere a disposizione del Correntista (a di lui
richiesta od a scadenza) crediti verso Banca nel Paese dove
la valuta stessa ha corso legale o, a scelta della Banca,
assegni sulle Banche medesime.
In caso di apertura di un conto corrente denominato in valuta
diversa dall’euro, la clausola precisa che qualora non sia
possibile, per cause oggettive ed esterne alla Banca, restituire i
depositi al Correntista nella medesima valuta, la Banca, al fine di
adempiere all’obbligo restitutorio, vi adempie attraverso
meccanismi diversi, mettendo a disposizione del Correntista, a di
lui richiesta, crediti verso Banche che si trovino nei Paesi ove la
valuta ha corso legale oppure assegni sulle Banche medesime
Art. 11 In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti
d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di
effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora,
successivamente al pagamento, venga comunque contestata
la regolarità formale di detti titoli o l’autenticità e la
completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il
cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a
rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della
DELL'ARTICOLO 11 COMMA 1
L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono
essere pagati dal traente al possessore che li presenta per
l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un
Correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche
degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di
garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al
pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità
6
Art. 1713, cod. civ.:
"Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato.
La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in
cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave".
12
data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della
Banca nel caso che alla Banca stessa pervenisse analoga
domanda dal suo corrispondente o dal trattario.
Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e
prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale
scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi
del titolo di credito.
Per i bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America , le Banche
statunitensi danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere
il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario
esplicitata in chiaro. Pertanto, qualsiasi inconveniente o danno
che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato
dalla inesatta indicazione del codice da parte del Correntista
resterà a completo carico dello stesso. Sarà inoltre facoltà della
Banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle
banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste
risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata
esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del
predetto codice.
pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità
formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di
girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla Banca estera
che ha pagato per conto del Cliente, colui che ha girato il titolo è
tenuto a rimborsare la somma.
Art. 12 Quando il conto è intestato a più persone, le
comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto
vanno fatti dalla Banca ad
DELL'ARTICOLO 12 COMMA 2 La Banca assume incarichi
solo dal Cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto
contrattuale. Ma il
uno solo dei cointestatari all’ultimo indirizzo da questi
indicato per iscritto e sono operanti a tutti gli effetti anche
nei confronti degli altri.
Cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti
della
Banca, purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione
(che la Banca conserva) e consenta alla Banca di identificare tali
soggetti (delega ad operare).
Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari
dovranno essere nominate per iscritto da tutti, anche nel caso
che il conto sia intestato a più persone con facoltà, per le
medesime, di compiere operazioni anche separatamente. Per
le disposizioni impartite per via telematica, si applica quanto
disposto dall’allegato relativo al servizio telematico.
La revoca delle facoltà di rappresentanza potrà essere fatta
che da uno solo dei cointestatari, mentre la modifica delle
facoltà dovrà essere fatta da tutti. Uguale effetto estintivo
delle facoltà di rappresentanza consegue dalla morte do dalla
incapacità sopravvenuta di uno solo dei contestatari.
Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche,
modifiche e rinunce vale quanto stabilito al secondo comma
dell’articolo 1.
Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza
avranno effetto anche se relative soltanto da uno dei
cointestatari,. In ogni caso, però, si applica quanto disposto
al terzo comma dell’art. 1.
Art. 13 Quando il conto è intestato a più persone con facoltà
per le medesime di compiere operazioni anche
separatamente, le disposizioni sul conto potranno essere
effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena
liberazione della Banca anche nei confronti degli altri
cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere
modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite
per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari. Per le
disposizioni impartite in via telematica si applica quanto
7
DELL’ARTICOLO 11 COMMA 2 si rimanda alle
spiegazioni indicate all’ articolo 4 comma 1
DELL'ARTICOLO 13 COMMA 1
Se il rapporto con la Banca è cointestato, i cointestatari possono
decidere di compiere le operazioni separatamente, cioé ognuno
da solo ma con effetto su tutti. E' sempre possibile passare da
questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o
viceversa, purché venga data da tutti apposita comunicazione
scritta alla Banca.
Articolo 190 c.c. “I creditori personali possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito,
quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti”.
13
data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
disposizioni impartite in via telematica si applica quanto
disposto dall’allegato relativo.
In ogni caso, delle eventuali esposizioni che si venissero a
creare, per qualsiasi ragione, sul conto stesso, anche per atto
o fatto di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti
della Banca tutti i cointestatari in solido fra loro. Nel caso di
conto corrente intestato a due coniugi in deroga all’art. 190
cod.civ. 7, la Banca è espressamente autorizzata ad agire in
via principale, anziché sussidiaria, e per l’intero suo credito,
sui beni personali di ciascuno dei coniugi cointestatari.
DELL’ARTICOLO 13 COMMA 2
OBBLIGAZIONI SOLIDALI: l'obbligazione è "in solido” o
“solidale" quando ci sono più debitori che devono eseguire una
medesima prestazione. In forza del vincolo di solidarietà il
creditore (cioè la Banca) può chiedere l'adempimento totale, e
non solo parziale, ad un solo dei debitori. Se uno solo dei debitori
(volontariamente o coattivamente) adempie tutta l'obbligazione,
gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma
possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota
di loro spettanza.
Art. 14 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di
agire di uno dei cointestatari del conto di cui all’articolo
precedente, ciascuno degli altri cointestatari conserva il
diritto di disporre separatamente sul rapporto. Analogamente
lo conservano gli eredi del cointestatario, che sono pero'
tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante
dell’interdetto o inabilitato.
Nei casi di cui al precedente comma, però, la Banca deve
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali
eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da
uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo
con lettera raccomandata.
DELL'ARTICOLO 14
Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del
rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme
gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la
capacità di agire, può compiere atti di disposizione,
separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale
rappresentante dell’incapace.
Quando sia venuto meno uno dei cointestatari (per morte o per
perdita di capacità di agire) ciascuno degli aventi diritto si può
opporre alla facoltà di disposizione separata del rapporto. In
questo caso la Banca deve pretendere che ogni incarico sia
disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale
rappresentante dell'incapace.
Art. 15 Il pagamento degli assegni emessi dal Correntista, in
caso di cessazione della relativa facoltà di disposizione è
regolato come segue:
a) In caso di recesso, da parte del Correntista o dalla
Banca, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente
convenzione di assegno, la Banca non è tenuta ad
onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella
in cui il recesso è divenuto a norma del quinto comma
dell’art. 7;
b) In caso di recesso, da parte della Banca, dalla apertura
di credito, il Correntista è tenuto a costituire
immediatamente i fondi necessari per il pagamento
degli assegni emessi prima del ricevimento della
comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il
termine di presentazione;
c) La Banca, quando intenda avvalersi della
compensazione tra crediti non liquidi ed esigibili, non è
tenuta ad onorare gli
d) assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla
ricezione, da parte di quest’ultimo, della comunicazione
relativa alla volontà di avvalersi della compensazione,
nei limiti in cui sia venuta meno la disponibilità
esistente nel conto.
Nel caso, invece, in cui la Banca comunichi il recesso dalla
apertura di credito ai sensi dell’articolo 6 lettera c), la
compensazione si intende operata al momento stesso della
ricezione della comunicazione di recesso da parte del
Correntista, il quale è tenuto a costituire immediatamente i
fondi necessari per il pagamento degli assegni emessi prima
del ricevimento della comunicazione di recesso, e dei quali
non sia spirato ancora il termine di presentazione, sul conto o
sui conti a debito dei quali la compensazione si è verificata e
nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti
DELL'ARTICOLO 15 LETTERA A)
Se il Correntista o la Banca hanno chiuso il conto, dandone
previa comunicazione, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni
emessi con data successiva alla data in cui, decorso il termine di
preavviso, il recesso è operante.
DELL'ARTICOLO 15 LETTERA B)
Qualora la Banca eserciti il recesso dalla apertura di credito, se il
Cliente ha emesso prima di essere informato del recesso un
assegno Bancario, il Cliente deve provvedere a versare la somma
necessaria per consentire alla Banca il pagamento dell’assegno.
DELL'ARTICOLO 15 LETTERA C) si rimanda alle
spiegazioni indicate nell’articolo 5
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data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
nei limiti in cui la disponibilità del conto o dei conti
medesimi sia venuta meno per effetto della compensazione
stessa.
Analogo obbligo fa carico al Correntista in ogni caso in cui
si verifiche la compensazione di legge tra crediti liquidi ed
esigibili.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel
caso di conti cointestati a più persone.
Art. 16 La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare le
condizioni economiche applicate ai rapporti in conto
corrente, che, in caso di variazioni sfavorevoli al Correntista,
saranno allo stesso rese note mediante apposita
comunicazione, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118
e 161, comma 2, del Decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione 8. In caso di
variazioni sfavorevoli di tipo generalizzato, la Banca ne può
dare comunicazione al Correntista in forma impersonale
mediante l’inserzione di appositi avvisi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante
esposizione di appositi avvisi nelle succursali della Banca. In
ogni caso, tali variazioni sono comunque comunicate al
Correntista alla prima occasione utile. Entro 15 giorni dal
ricevimento
della
comunicazione
ovvero
dalla
pubblicazione, il Correntista ha diritto di recedere dal
contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione
del
rapporto,
l'applicazione
delle
condizioni
precedentemente praticate.
La Banca si riserva altresì la facoltà di modificare, qualora
sussista un giustificato motivo, in qualsiasi momento, le
norme che regolano il rapporto di conto corrente, disciplinate
dal presente modulo,
8
DELL'ARTICOLO 16 COMMA 1
Il rapporto Banca-Cliente è un rapporto di durata e le condizioni
economiche e le condizioni giuridiche possono mutare nel corso
del rapporto ad iniziativa della Banca. Le modifiche economiche
sono consentite, e non sono inefficaci se la Banca informa il
Cliente delle variazioni per lui sfavorevoli. Il Cliente, se non
soddisfatto, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto
entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, ottenendo
l'applicazione delle precedenti condizioni e senza penalità per
l’esercizio del recesso. La comunicazione della variazione delle
condizioni economiche sfavorevoli al Cliente può essere
effettuata dalla Banca non solo con una comunicazione scritta
diretta, ma anche in modo impersonale mediante la pubblicazione
di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, quando si tratta di
variazione generalizzata. In quest’ultimo caso le variazioni sono
comunque comunicate al Cliente, mediante il “documento di
sintesi”, alla prima occasione utile con la comunicazione
periodica o con quella riguardante specifiche operazioni.
Analogamente, la Banca può modificare le condizioni giuridica
dandone notizia al Cliente: anche in questo caso, il Cliente può
recedere se non
Art. 118, D.Lgs. n. 385/1993:
"Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli
sono comunicat e al Cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi
del comma 1, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione
delle condizioni precedentemente prat icate".
Quanto alle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia , è previsto che: “ L’intermediario comunica per iscritto presso il domicilio indicato dal
Cliente le variazioni unilaterali apportate alle clausole del contratto, qualora sfavorevoli al Cliente medesimo. L’intermediario utilizza un
documento di sintesi,che aggiorna quello unito al contratto, ai sensi della Sezione II, paragrafo 8 delle presenti disposizioni, nel quale, anche
mediante opportuno accorgimenti grafici sono chiaramente poste in evidenza le variazioni intervenute nelle singole condizioni economiche
e/o contrattuali. Il documento è datato e progressivamente numerato. Esso contiene l’avvertenza che la comunicazione è effettuata ai sensi
dell’art. 118 del TU Bancario e l’indicazione del termine per l’esercizio del diritto di recesso. variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo
generalizzato, come previsto dalla delibera CICR del 4 marzo 2003, possono essere in modo impersonale, mediante l’inserzione di appositi
avvisi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Al fine di garantire l’effettiva conoscenza delle variazioni, queste ultime sono rese
note anche mediante esposizione di appositi avvisi nei locali aperti al pubblico, con l’indicazione degli estremi della pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ovvero con l’avvertenza che l’avviso è in corso di pubblicazione. Le variazioni sono comunque
comunicate individualmente al Cliente alla prima occasione utile, mediante il documento di sintesi, nell’ambito delle comunicazioni
periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche (ad esempio, comunicazioni relative alla effettuazione di bonifici o alla compravendita
titoli). Le variazioni unilaterali sfavorevoli al Cliente – apportate al singolo rapporto ovvero generalizzate – non possono avere effetto
anteriore a quello della loro comunicazione al Cliente stesso ovvero, per quelle generalizzate, della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicazione, il Cliente ha diritto di recedere dal contratto
senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Per i rapporti in
cui non sia possibile l’individuazione del Cliente, le banche adempiono all’obbligo di comunicazione mediante esposizione di appositi avvisi
nei locali aperti al pubblico.Non rientrano in tale fattispecie i libretti di risparmio alportatore, per i quali nessuna comunicazione è dovuta, ad
eccezione di quelle inerenti alle variazioni generalizzate da pubblicizzare mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Le variazione contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente paragrafo sono inefficaci ” (cfr. Istruzioni
di vigilanza, aggiornamento del 25 luglio 2003, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 191 del 25 luglio 2003).
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data agg. 22/4/2004
CONTRATTO SPIEGATO DI CONTO CORRENTE
Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
dal presente modulo,
soddisfatto delle nuove clausole.
mediante lettera semplice oppure mediante avviso esposto
nei locali della Banca aperti al pubblico, con preavviso di
sette giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata. Le
modifiche si intenderanno accettate dal Correntista qualora
questi non abbia comunicato alla Banca il proprio recesso a
mezzo di lettera raccomandata entro il termine di decorrenza.
Nella sua attività la Banca deve adottare strumenti di pubblicità
delle operazioni e dei servizi offerti e delle relative condizioni
contrattuali.
I principali sono:
?? l’avviso contenente le “principali norme di trasparenza”, atto
a richiamare l’attenzione dei Clienti sui diritti e sugli
strumenti di tutela previsti a loro favore;
??
il foglio informativo, contenente informazioni analitiche
sulla Banca e su: tassi, spese, oneri e altre condizioni
contrattuali
nonché
sui
principali
rischi
tipici
dell’operazione o del servizio;
??
la copia completa dello schema di contratto che può essere
richiesta dal Cliente prima della conclusione del contratto;
??
il “documento di sintesi” delle principali condizioni
contrattuali, unito al testo del contratto.
Art. 17 Salvo quanto disposto dall’articolo 8, secondo e terzo
comma, in ordine alla approvazione degli estratti conto, per
eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con
la Banca, il Correntista può rivolgersi all’ufficio reclami
della stessa e,
ove ne ricorrano i presupposti,
all’Ombudsman Bancario.
DELL’ART.ICOLO 17
Nel caso in cui sorga una contestazione con la Banca, un accordo
interBancario, in vigore dal 15/4/93, consente al Cliente di poter
accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie,
alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario. Il Cliente deve
dapprima rivolgersi all'ufficio reclami della Banca. In caso di
inerzia o di risposta negativa dell'ufficio reclami, il Cliente che
sia un consumatore, può presentare entro un anno (che decorre
dall’inizio della contestazione all'ufficio reclami) un ricorso
scritto all'Ombudsman Bancario (che è un organo collegiale
composto da 5 membri). Le controversie trattate dall'Ombudsman
sono quelle con valore non superiore ai 10.000,00 € ed il
procedimento è senza spese per il consumatore. Una procedura
analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici
trasfrontalieri (per importi non superiori a 50.000,00 €).
Art. 18 . E’ in facoltà della Banca assumere o meno
specifichi
incarichi del Correntista, dando comunque allo stesso
comunicazione dell’eventuale rifiuto.
In assenza di particolari istruzioni del Correntista, le
modalità di esecuzione degli incarichi assunti sono
determinate dalla Banca tenendo conto della natura degli
stessi e delle procedure più idoee nell’ambito della propria
organizzazione.
In relazione agli incarichi assunti, la Banca, oltre alla facoltà
ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. 9, è comunque
autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod.
civ. 10, a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un
proprio corrispondente anche non Bancario.
DELL'ARTICOLO 18 COMMA 1
9
La Banca esegue gli incarichi che formano oggetto del contratto
concluso con il Cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo
che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito
darne comunicazione al Cliente.
DELL'ARTICOLO 18 COMMA 2 La Banca si impegna ad
eseguire gli incarichi che il Cliente le affida in modo tale che
siano rispettati gli interessi del Cliente. La Banca, in assenza di
particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del Cliente
decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre
tenendo conto degli interessi del Correntista.
Art. 1856, cod. civ.:
"La Banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal Correntista o da altro Cliente.
Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della Banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra Banca o un suo
corrispondente".
10
Art. 1717, cod. civ.:
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data agg. 22/4/2004
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
Il Correntista ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373
cod. civ. 11, l'incarico conferito alla Banca finché l'incarico
stesso non
ARTICOLO 18 COMMA 3 La Banca può delegare ad altri
l'esecuzione dell'incarico che il Cliente le ha affidato (altre
banche oppure società che svolgono dei servizi), ma il Cliente
non deve trarre alcun pregiudizio da tale sostituzione. Il Cliente,
in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del
delegato ma la Banca resta responsabile per le istruzioni date al
sostituto, e per l’eventuale incauta scelta del sostituto.
DELL'ARTICOLO 18 COMMA 4
Il Cliente può revocare l'incarico affidato, purché la Banca
non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.
abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con
le modalità dell'esecuzione medesima.
Art.19 I fidi non utilizzati per 90 giorni consecutivi rimarranno
automaticamente annullati. La Banca però, si riserva , caso per
caso, la facoltà di mantenere in vigore i fidi non utilizzati per un
periodo superiore a 90 giorni sempre che alla stessa non sia
pervenuta rinuncia degli interessati, espressa per lettera
raccomandata.
Art. 20. Le spese e gli oneri fiscali, inerenti a detti rapporti e
all’uso della presente sono a carico del Correntista.
Art. 21 Nel caso di esplicita richiesta da parte del
Correntista, il presente deposito di conto corrente, pur
rimanendo a tutti gli effetti nominativo sarà sotto la
responsabilità del Correntista stesso, contraddistinto
sull’estratto contro e sulla corrispondenza ai fini della
segretezza, solo da un numero assegnato dalla Banca con
omissione della intestazione. L’invio della corrispondenza e
degli estratti conto sarà effettuato all’indirizzo segnato in
calce alla presente.
Art. 22 Il Correntista dichiara di essere al corrente che la Banca
ha stipulato, per conto della Clientela, un'assicurazione infortuni
a fronte della quale le persone fisiche e ditte individuali titolari di
conti correnti, libretti di risparmio e conti titoli in euro presso la
Banca sono assicurate in caso di infortunio che abbia come
conseguenza il decesso o l'invalidità permanente del titolare nella
percentuale indicata.
Egli dà il proprio consenso al contratto assicurativo dei cui
contenuti e delle cui limitazioni si dichiara edotto a norma del 2°
"Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la
natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.
Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.
11
Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.
Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario".
Art. 1373, cod. civ.:
"Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un
principio di esecuzione.
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Qualora sia stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prest azione è eseguita.
E' salvo in ogni caso il patto contrario".
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data agg. 22/4/2004
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
Contratto Spiegato
contenuti e delle cui limitazioni si dichiara edotto a norma del 2°
comma dell'art.1919 Cod.Civ. 12ed autorizza la Banca ad
addebitare in conto il relativo.
Art. 23. Relativamente ai moduli di assegno espressi in euro il
Correntista può emettere assegni, oltre che in euro, in valuta
estera; in questo caso, si impegna a sostituire l’indicazione “euro”
esistente sul modulo, con quella della valuta in cui emette
l’assegno e a porre accanto alla somma da
pagarsi scritta in lettere, la propria sottoscrizione a convalida
delle modificazioni effettuate. Gli assegni saranno addebitati in
conto previa conversione della vakluta in euro al cambio corrente
alla dta di eseciione della disposizione rilevato sulla piazza di
Milano.
Art. 24 Il Correntista dichiara di essere a conoscenza che la
Banca eroga servizi informativi di comunicazione di dati relativi
ai rapporti di conto corrente al medesimo intestati e/o cointestati
usufruibili via sms mediante qualsiasi apparecchio telefonico
adatto alla ricezione di messaggi di testo.
Il servizio costituisce prestazione accessoria
al servizio
principale di conto corrente ed è strumentale al medesimo per
consentire un miglior utilizzo dello stesso e cesserà, pertanto, in
caso di recesso dal contratto di conto corrente.
L'attivazione di eventuali servizi resi successivamente disponibili
dalla Banca, o la disdetta di quelli attivati in sede di richiesta
iniziale, potrà avvenire anche mediante l'impiego di tecniche di
comunicazione a distanza, seguendo scrupolosamente le
istruzioni a tal proposito fornite dalla Banca.
I servizi sms attualmente disponibili descritti nel foglio
informativo analitico, costituente parte integrante e sostanziale
del presente contratto, saranno attivati alle condizioni ivi
previste.A tal fine il Cliente si impegna, rimossa sin d'ora ogni
eccezione, a corrispondere alla Banca i corrispettivi richiesti e
comunicati per la prestazione dei servizi con addebito sul conto
con riferimento al quale il servizio viene fornito.
Numero di utenza telefonica.....................................
??Sì, desidero essere abilitato
??No, non desidero essere abilitato
Art. 25 Per ogni controversia che potesse sorgere tra il
Correntista e la Banca in dipendenza del rapporto regolamentato
nel presente contratto, il foro competente è esclusivamente quello
di “città ove presente la sede legale della Banca”. Qualora il
Correntista rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.
1469 bis comma 2 del codice civile, il foro esclusivamente
competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del
consumatore.
12
Foro competente: L'individuazione del foro competente, ossia
della sede giudiziaria cui rivolgersi in caso di controversia, viene
effettuata in base alle norme del codice di Procedura Civile, salvo
che tale individuazione avvenga in base ad una norma
contrattuale. Tuttavia, nel caso in cui il Correntista rivesta la
qualifica di consumatore, in conformità a quanto disposto
dall’articolo 1469 bis del codice civile, la sede del foro
competente è quella di residenza o domicilio elettivo del Cliente.
Articolo 1919 c.c “L’assicurazione può essere stipulata sulla vita propria o su quella di un terzo. L’assicurazione contratta per il caso di morte di un
terzo non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per
iscritto”
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data agg. 22/4/2004
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Condizioni e Norme che regolano il conto Corrente
(contratto di conto corrente)
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data agg. 22/4/2004
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