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operazioni di sconto -pro solvendo- a medio termine a tasso

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operazioni di sconto -pro solvendo- a medio termine a tasso
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.93.20 – OPERAZIONI DI SCONTO “PRO SOLVENDO”A MEDIO TERMINE A TASSO DI MERCATO
AGGIORNAMENTO AL 24/09/2015
OPERAZIONI DI SCONTO “PRO SOLVENDO” A MEDIO TERMINE A TASSO DI MERCATO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Banca Popolare dell’Emilia Romagna società cooperativa
Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena
Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333
Indirizzo email [email protected] / sito internet www.bper .it
Numero di iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia 4932
Codice Fiscale, Partita IVA, e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360
Gruppo bancario Banca Popolare dell’Emilia Romagna – 5387.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e
societarie
Aderente all’Arbitro Bancario Finanziario
La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d’Italia
CHE COS’E’ LO SCONTO A MEDIO TERMINE A TASSO DI MERCATO
Lo sconto è il contratto con il quale la Banca, previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente l’importo di un credito verso
terzi non ancora scaduto, mediante la cessione del credito stesso.
Presupposto dello sconto è l’esistenza di un credito verso terzi non scaduto del cliente cedente.
Funzione peculiare dell’operazione è quella di consentire al cliente la realizzazione anticipata del credito mediante cessione di
esso ovvero mediante trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso è incorporato.
Oggetto dello sconto a medio termine a tasso di mercato possono essere crediti cartolari (effetti cartacei) vantati da imprese a
fronte di dilazioni concesse ad imprese clienti.
L’operazione può avere esclusivamente natura “pro solvendo” (vale a dire con garanzia del soggetto cedente).
La durata massima dell’operazione è pari a 60 mesi.
Per poter procedere all’operazione di sconto è necessario che vi sia una preventiva delibera di affidamento di pari importo.
Gli affidamenti si suddividono in:
- castelletto rotativo, nell’ambito del quale è possibile effettuare più presentazioni sempre che il totale utilizzato (calcolato
come somma degli importi di effetti in essere) non superi il totale accordato;
- affidamento singolo, concesso “una tantum” per una singola presentazione di effetti.
Tra i principali rischi dell’operazione di sconto “pro solvendo” vanno tenuti presente:
- possibilità di restituire le somme anticipate dalla Banca, qualora il credito oggetto dello sconto non venga onorato;
- impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi, essendo l’operazione regolata a tasso fisso.
Caratteristiche specifiche del servizio di Sconto “pro solvendo” a medio termine a tasso di mercato
A chi è rivolto
All’impresa che voglia farsi anticipare un credito riconducile ad effetti
cambiari derivanti da dilazioni concesse ad imprese clienti.
Cosa fare per attivarlo
Occorre rivolgersi presso una qualsiasi filiale della Banca (in particolare
quella presso la quale si intrattiene il rapporto di conto corrente).
A chi rivolgersi per ulteriori informazioni
Direttamente in filiale al direttore o all’addetto fidi.
OPERAZIONI DI SCONTO “PRO SOLVENDO”A MEDIO TERMINE A TASSO DI MERCATO – PAGINA 1 DI 5
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - FOGLIO INFORMATIVO (D. LGS. 385/93 ART. 116)
SEZIONE 1.93.20 – OPERAZIONI DI SCONTO “PRO SOLVENDO”A MEDIO TERMINE A TASSO DI MERCATO
AGGIORNAMENTO AL 24/09/2015
CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUÒ COSTARE L’OPERAZIONE DI SCONTO “PRO SOLVENDO”
A MEDIO TERMINE A TASSO DI MERCATO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
7,95% (*)
(*) TAEG calcolato sulla base di Euro 100.000.00, per la durata di 60 mesi, con rimborso in n. 57 rate mensili, al tasso
nominale di sconto del 6,50%, tenendo conto di Euro 250,00 per imposta sostitutiva, Euro 300,00 per spese di
istruttoria, Euro 3,00 per incasso di ogni singolo effetto, Euro 5,00 per presentazione distinta, Euro 0,90 annuali per
l’invio dell’informativa periodica.
TASSI
Tasso nominale di sconto
Giorni banca
6,50% anticipato
10
Tasso di mora
Tasso nominale di sconto maggiorato di
3,00 punti, fermo restando il rispetto
della soglia usura
SPESE E COMMISSIONI
Imposta sostitutiva
Spese di istruttoria per singola operazione
Commissione di incasso effetti
Commissione di presentazione distinta
Commissione per richiamo effetti
Commissione per invio sollecito di pagamento
Commissione per estinzione anticipata
0,25%, calcolata sul netto ricavo
0,30%, calcolata sul netto ricavo
€ 3,00 per effetto
€ 5,00
€ 20,00 per effetto
€ 10,00
1,00%, calcolata sull’importo facciale
degli effetti pagati in via anticipata
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (cartacee)
€ 0,90
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line (ove sia stato € 0,00
attivato il servizio)
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), può essere consultato in
filiale e sul sito internet www.bper.it/trasparenza.
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AGGIORNAMENTO AL 24/09/2015
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e senza spese di chiusura, dandone comunicazione per iscritto
alla Banca, con effetto dalla data di ricezione della medesima comunicazione.
L’operazione di sconto potrà essere risolta dalla Banca, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., verificandosi anche una sola
delle seguenti ipotesi:
a. qualora il debitore ceduto dovesse lasciare impagato o protestare uno qualsiasi degli effetti oppure dovesse
essere dichiarato fallito o ammesso ad altra procedura concorsuale;
b. nel caso di una qualsiasi inadempienza, da parte del cedente, degli obblighi contrattualmente assunti;
c. nell’eventualità che nei confronti del cedente o contro il debitore ceduto venissero emessi decreti ingiuntivi o
sentenze comportanti il pagamento di somme o promossi procedimenti esecutivi, conservativi, cautelari o
venissero elevati protesti di qualsiasi natura.
In caso di risoluzione il cedente si impegna a ritirare, entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Banca, tutti gli effetti
cambiari non ancora pagati.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Il recesso dal contratto provoca la chiusura del rapporto, che dovrà avvenire entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla
data di efficacia del recesso. Nell’eventualità che, al momento della chiusura del rapporto vi siano effetti non ancora scaduti o
lotti ancora da accreditare, i tempi nei quali la chiusura stessa sarà effettuata potranno subire una dilazione.
Reclami
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via San Carlo 8/20, Modena, che
risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
L’Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale in tre Collegi:
Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna, Friuli-Venezia
Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Veneto.
Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Telefono: 02 724241
Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Sardegna,
Toscana, Umbria, oppure in uno Stato estero.
Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Telefono: 06 47921
Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia.
Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Telefono: 081 797511
Conciliazione
Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di
raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all’intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è
possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con
sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54 .
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AGGIORNAMENTO AL 24/09/2015
LEGENDA
Banca domiciliataria
Banca presentatrice
Cessione di credito
Cessione pro solvendo
Effetti cartacei
Giorni banca
Insoluto
Richieste di esito
Pagato
Sconto
Tasso nominale di sconto
Banca del debitore presso la quale è possibile effettuare il pagamento.
Banca del creditore presso la quale vengono presentati i titoli per l’incasso.
Contratto con il quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un
credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).
Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la
conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il
pagamento.
Le tipologie di effetti cartacei attualmente esistenti sono:
pagherò cambiari e tratte.
Sono i giorni da sommare alla durata di ciascun effetto ai fini del conteggio degli interessi
Effetto per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della
banca domiciliataria di impagato.
Richieste di esito su effetti inviati all’incasso.
Effetto per il quale la banca presentatrice ha ricevuto la comunicazione da parte della
banca domiciliataria di pagamento effettuato.
Contratto mediante il quale la banca anticipa al Cliente l’importo di un credito verso terzi
non ancora scaduto, salvo buon fine, previa detrazione dal suo importo nominale
dell’interesse anticipato calcolato fino alla scadenza (artt. 1858, 1859 e 1860 Codice civile).
Tasso che il cliente paga alla banca sulle operazioni di sconto.
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SEZIONE 1.93.20 – OPERAZIONI DI SCONTO “PRO SOLVENDO”A MEDIO TERMINE A TASSO DI MERCATO
AGGIORNAMENTO AL 24/09/2015
Prodotto offerto fuori sede
Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente
Indirizzo
Telefono
Qualifica
(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell’iscrizione)
Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa
all’accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF). e alla Tabella Tassi Effettivi
Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.
Data _____________
Firma per avvenuta ricezione
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