la carta d`identita` - Comune di Castelnuovo di Porto
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la carta d`identita` - Comune di Castelnuovo di Porto
LA CARTA DI IDENTITA’ I cittadini residenti, i non residenti ma temporaneamente dimoranti nel Comune e i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE del Comune di Castelnuovo di Porto, per richiedere la carta d'identità devono presentarsi personalmente, nei giorni di apertura al pubblico, allo sportello dei Servizi Demografici, presso la sede centrale sita in Via Flaminia 15/A o presso la Delegazione Comunale sita in Piazza Santa Lucia 2. La carta d’identità, salvo imprevisti, viene rilasciata immediatamente Anche per i minori è necessaria la presenza allo sportello. I cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE possono richiedere la carta di identità anche al Consolato competente. Anche i cittadini stranieri residenti in Italia possono ottenere, con le stesse modalità dei cittadini italiani residenti, una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio. Per cittadini stranieri non residenti in Italia, non è previsto il rilascio della carta d'identità La carta d'identità, deve riportare la firma del titolare che abbia compiuto i dodici anni, salvo i casi di impossibilità a firmare. VALIDITA’ Dal 14 maggio 2011 la carta d'identità può essere rilasciata anche ai minori di 15 anni, ma ha una validità differenziata a seconda dell'età del minore: ETA’ da 0 a 3 anni da 3 a 18 anni VALIDITA’ 3 anni 5 anni La validità della carta d'identità per i maggiorenni è stata portata a 10 anni dal Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 ed il rinnovo può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza. Si ricorda che, così come previsto dalla Circolare del ministero dell'Interno n. 8 del 26/06/2008, "nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno 2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo un timbro di proroga. Tale timbro verrà apposto dal Comune di residenza o di dimora anche se questi ultimi non sono quelli che hanno emesso la carta d'identità. L'art. 7 del D.L. n. 5/2012 convertito in Legge n. 35/2012 fissa nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identità prevedendo che vengano rilasciati o rinnovati con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. Tale disposizione non si applica alle carte d'identità per le quali è richiesta la proroga di validità. Per i cittadini residenti o iscritti nell'AIRE di Castelnuovo di Porto il timbro viene apposto in tempo reale, per i cittadini residenti in altro comune o iscritti nell'AIRE di altro comune i tempi dipendono dal periodo occorrente per chiedere il rilascio del nulla osta al Comune di residenza. La richiesta di apposizione della proroga può essere presentata anche da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario. RILASCIO DI CARTA D’IDENTITA’ VALIDA PER L’ESPATRIO PER MAGGIORENNI DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - tre fotografie recenti – indicativamente non anteriori ai sei mesi -a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); Se il soggetto indossa occhiali gli occhi devono essere visibili nitidamente. La foto deve mostrare solo il soggetto su fondo bianco, non devono essere visibili oggetti o altri soggetti. Le foto devono essere stampate in formato tessera su carta fotografica, non devono essere utilizzate foto ottenute attraverso sistemi di stampa elettronica su carta termica in quanto possono essere soggette a deterioramento; - altro documento di identità valido o in mancanza la presenza di due persone munite di documento di identità valido che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato più un’ulteriore foto; - la dichiarazione, firmata allo sportello, di non trovarsi nelle condizioni che, per legge, impediscono il rilascio del passaporto; - la carta d’identità scaduta nel caso di rinnovo (dopo 10 anni) che può essere richiesto a partire dal 180° giorno precedente la scadenza; - la carta di identità deteriorata in caso di sostituzione; - denuncia di furto o smarrimento rilasciata dalla Polizia di Stato o dai Carabinieri, in caso di smarrimento o furto. RILASCIO CARTA D’IDENTITA’ PER MINORENNI Dal 26 giugno 2012 i minori che viaggiano devono avere ciascuno il proprio documento di viaggio individuale e quindi non possono essere iscritti sul passaporto dei genitori. DOCUMENTAZIONE NECESSARIA - tre fotografie recenti – indicativamente non anteriori ai sei mesi -a mezzo busto, a CAPO SCOPERTO (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purché i tratti del viso siano ben visibili); Se il soggetto indossa occhiali gli occhi devono essere visibili nitidamente. La foto deve mostrare solo il soggetto su fondo bianco, non devono essere visibili oggetti o altri soggetti. Le foto devono essere stampate in formato tessera su carta fotografica, non devono essere utilizzate foto ottenute attraverso sistemi di stampa elettronica su carta termica in quanto possono essere soggette a deterioramento; - un documento valido di riconoscimento (in mancanza, occorre la presenza di due persone maggiorenni – anche gli stessi genitori - munite di un documento di identità valido, che dichiarino di conoscere personalmente l’interessato) più un’ ulteriore foto; Se la carta d'identità deve essere valida per l’espatrio, è inoltre necessario l’assenso di entrambi i genitori, che devono firmare un modulo, anche separatamente, presso l'ufficio comunale. Nel caso in cui non ci fosse il consenso di entrambi i genitori, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Si ricorda che per il minore di 14 anni, l'uso della carta d'identità ai fini dell'espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi accompagnato da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci, ai quali potrà essere richiesto di dimostrare la propria qualità di genitore o tutore (mediante, ad esempio, un estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità). Se il minore viaggia non accompagnato dai genitori, fino a 14 anni è necessario che sia affidato ad altro adulto con specifico atto di assenso sottoscritto da entrambi i genitori presso la Questura competente. Vedi la sezione "Dichiarazione di accompagno" dal sito della Polizia di Stato. Ai sensi dell'art. 40 D.L. 1/2012 convertito in Legge 27/2012 la carta d'identità valida per l'espatrio rilasciata ai minori di quattordici anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. Tale indicazione può essere aggiunta anche sul documento già rilasciato. VALIDITA’ PER L’ESPATRIO La carta di identità valida per l’espatrio consente di recarsi nei paesi dell'Unione Europea, nei paesi che aderiscono all'area Schengen (Islanda, Norvegia e Svizzera) e in altri paesi che lo consentono. L'elenco più aggiornato di tali paesi è il seguente: Albania, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto*, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco*, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia*, Turchia* e Ungheria. *Solo nel caso di viaggi turistici organizzati. Visitando il sito “Viaggiare sicuri”, a cura del Ministero Affari Esteri, si possono visualizzare informazioni utili sul Paese che si intende visitare e il titolo di viaggio necessario. COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO Il rilascio della carta d'identità è soggetto (in tutti i casi) al pagamento dei diritti comunali (diritto fisso e diritti di segreteria) di € 5,42 mentre, in caso di duplicato, il costo è di € 10,58.