...

La legge "Salva Suicidi" - Associazione Consumatori

by user

on
Category: Documents
34

views

Report

Comments

Transcript

La legge "Salva Suicidi" - Associazione Consumatori
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
La legge "Salva Suicidi"
Legge n. 3 del 2012
UN NUOVO START-UP DELLA FAMIGLIA
Se sei un commerciante, un artigiano, un piccolo imprenditore oppure un
semplice C ittadino imossibilitato a far fronte ai tuoi debiti, esiste oggi
una soluzione rappresentata dalla legge n. 3 del 2012 detta anche legge –
“Salva Suicidi”.
La legge n° 3 del 2012 ha previsto per i Cittadini in difficoltà economiche
e prossimi al “FALLIMENTO FAMILIARE “ di ricorrere al Tribunale del luogo
presso cui risiedono al fine di attivare una procedura che consenta una via di
uscita dal debito , il c.d. “sovraindebitamento”.
Detta procedura prevede, in primo luogo, che il Tribunale nomini un esperto
contabile che assista il Cittadino in crisi economica nella predisposizione di
un piano di rientro che soddisfi almeno il 60% dei propri creditori.
( regola solo per gli imprenditori e non per la Famiglia.
A tali fini, l’esperto terrà conto dei debiti complessivi del cittadino
“sovraindebitato” e del patrimonio detenuto da quest’ultimo, da utilizzare
per il raggiungimento dell’adesione della maggioranza dei creditori.
La descritta soluzione è adoperabile anche nelle ipotesi, più frequenti nella
quotidianità, di debiti conseguenti a mutui accesi con banche garantite da
ipoteca, nonché di debiti nei confronti di Equitalia. In entrambi i casi sarà
possibile raggiungere un accordo sia con le banche sia con Equitalia
mediante una rateizzazione dei pagamenti che consente ai suddetti Istituti
di ottenere il pagamento dei propri crediti in tempi più rapidi, e con modalità
meno costose rispetto all’attivazione di una procedura espropriativa.
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
Al riguardo si veda la recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del
15 settembre 2014 , che ci vede davvero protagonisti !!!
e che ha
approvato uno dei primi “Piani del consumatore” in Italia, consentendo ad
una impiegata in cassa integrazione, di risolvere definitivamente una
situazione debitoria complessa. Il debito di 86mila euro nei confronti di
Equitalia è stato così ridotto a 11mila euro ( -87% ), un importo individuato in
base alle attuali possibilità economiche della debitrice.
Peraltro, il cittadino che ricorre alla procedura di sovraindebitamento,
dal momento dell’attivazione della procedura e sino alla conclusione
dell’accordo con i propri creditori, beneficia di una sospensione delle
procedure esecutive in corso nei suoi confornti e, altresì, di un divieto
di proporne di nuove ai suoi danni.
L’associazione Avvocato in Famiglia garantisce anonimato e
consulenza in tempi brevissimi.
Non riesci più a
pagare i tuoi debiti?
Non disperarti… risolvi !!!
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
Se rientri in uno dei casi previsti, i tuoi debiti
potranno essere estinti per legge!
• Hai debiti con banche/finanziarie?
• Sei vittima di usura/anatocismo?
• I creditori ti perseguitano?
• Gli esattori ti stanno alle costole?
Lo stress e l'ansia sono la regola?
"Se la tua condizione economica, per validi
motivi legati alla perdita del lavoro, al
sovraindebitamento o a prestiti illegittimi, non
corrisponde più a quella del momento in cui hai
stipulato il prestito, è possibile ottenere la
sospensione dei pagamenti e/o chiudere con un
Saldo e Stralcio fino all'80% dell'ammontare del
debito, saldando il rimanente 20% in piccole rate"
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
ECCO IL METODO ALTERNATIVO
ALLA LEGGE N° 3 DEL 2012
La nostra soluzione
Attraverso accordi con Professionisti legali ma non solo la nostra struttura tecnica,
procederà nel tuo esclusivo interesse a:
• analizzare la tua situazione patrimoniale e debitoria, per quantificare le tue
effettive esposizioni rapportandole alle garanzie eventualmente concesse
(ipoteche, pegni su titoli, fidejussioni);
• studiare la strategia più vantaggiosa da applicare al tuo caso;
• rappresentarti nei rapporti e nelle trattative con i creditori;
• impostare la tua pratica di ripianamento dei debiti, curando l’iter di raccolta di
dati e documentazione;
• provvedere alla stesura e presentazione al Giudice competente dell’istanza con
cui chiedere la nomina dell’apposito Organismo o Professionista che ti dovrà
assistere fino alla conclusione della procedura di composizione della crisi da
eccessivo indebitamento.
Benefici immediati collegati all’avvio delle procedure
• sospensione di tutte le azioni esecutive e delle procedure di recupero intraprese
nei tuoi confronti e divieto di inizio di nuove;
• sospensione di un anno del pagamento delle rate di mutui (c.d. moratoria).
Benefici finali al buon esito delle procedure:
• esdebitazione, cioè liberazione da tutti i debiti residui nei confronti dei creditori
non soddisfatti (c.d. principio del “nuovo start”);
•
cancellazione del proprio nominativo dalla CRIF e dai sistemi di
informazione finanziaria, con la possibilità di accedere nuovamente al credito.
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
La procedura in pillole
Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento
LA LEGGE
Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, Capo II – Sezione I, come integrata e modificata con
Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 (modifiche entrate in vigore il 18 gennaio 2013)
Grazie a questa Legge i consumatori e tutti i soggetti “non-fallibili” hanno a
disposizione una nuova procedura per agevolare il risanamento delle propria
condizione debitoria, ovvero di sovraindebitamento, godendo di una decurtazione dei
debiti e soprattutto della c.d. esdebitazione.
COS’È IL SOVRAINDEBITAMENTO
E’ la situazione che si crea quando c’è un perdurante squilibrio economico tra le
obbligazioni assunte (cioè i pagamenti da effettuare) ed il proprio patrimonio
liquidabile: quando cioè ci si trova nella definitiva impossibilità di far fronte ai propri
impegni pur godendo di un reddito o di un patrimonio (ad es. immobili o titoli).
QUALI SONO LE PROCEDURE
Le nuove procedure introdotte dalla Legge 3/2012 sono:
A) l’accordo con i creditori per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti, sulla base di un piano proposto dal debitore;
B) il piano del consumatore, che tende al medesimo risultato senza necessità di
preventivo accordo con i creditori.
C) la liquidazione del patrimonio del debitore, che invece rappresenta la terza
procedura prevista dalla legge ed alla quale si ricorre in caso di insuccesso delle
prime due ovvero in caso di volontà del debitore di liquidare direttamente per intero
tutto il suo patrimonio.
CHI PUO’ RICORRERE ALLE PROCEDURE
Tutte le procedure riguardano i debitori non soggetti al fallimento (che è regolato dal
Regio Decreto 16/03/1942 n.267, c.d. legge fallimentare): quindi i c.d. piccoli
imprenditori, i professionisti, gli artigiani, i privati in genere, ecc.
Il piano è riservato ai soli “consumatori” (che sono tutte le persone fisiche che
risultano gravate da debiti che non sono derivanti da attività di impresa o
professione).
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
Possono ricorrere alla proposta di accordo di ristrutturazione tutti gli imprenditori
che, pur esercitando un’attività commerciale, possano dimostrare il possesso
contemporaneo dei seguenti requisiti:
– avere avuto, nei tre esercizi antecedenti o dall’inizio della attività, un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 per
ciascun anno;
– avere realizzato, nei medesimi esercizi, ricavi lordi per un ammontare complessivo
non superiore ad euro 200.000 per ciascun anno;
– avere un ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore ad euro
500.000.
COME SI SVOLGE LA PROCEDURA
Il debitore deve presentare un’istanza al Presidente del Tribunale per la nomina di un
Ente o Professionista abilitato (denominato Organismo di Composizione della Crisi),
che cura la proposta di accordo o il piano di rientro del debito.
L’accordo richiede il voto favorevole dei creditori rappresentanti almeno il 60% dei
crediti, infatti la procedura tende al raggiungimento di un accordo con i creditori, che
si esprimeranno a maggioranza (ma attenzione, il silenzio vale come accettazione); il
debitore viene ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a
determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di
accordo.
Analogo scopo ha la procedura relativa al piano del consumatore, con la differenza
che in questo caso non è necessario l’accordo con i creditori, in quanto il piano può
essere omologato (cioè reso efficace nei confronti di tutti) sulla base della sola
valutazione del Tribunale.
Con entrambe le procedure la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
creditori può avvenire in qualsiasi modo, anche con la cessione di eventuali propri
crediti futuri. In ogni caso il debitore deve indicare come intende ristrutturare i debiti
e soddisfare i crediti, con scadenze e modalità di pagamento, precisando per quali
elementi l’accordo o il piano risulta fattibile (cioè realizzabile). E’ possibile
prevedere l’intervento di terzi che offrano garanzie, previo loro consenso scritto.
Dopo il deposito della richiesta, si avvia un procedimento che deve verificare se
sussistono le condizioni per l’omologazione (cioè il provvedimento che rende
vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
Con la presentazione del piano del consumatore si ha la convocazione dei creditori
per la loro audizione, ma non per la raccolta di un voto o consenso come avviene
nell’ipotesi della proposta di accordo.
Il giudice omologa il piano, a prescindere dal consenso dei creditori, quando:
– verifica che sia assicurato il pagamento dei crediti che devono essere
necessariamente soddisfatti (impignorabili, alimenti, imposte e tasse, ecc.);
– esclude che il consumatore abbia assunto dei debiti senza la ragionevole prospettiva
di potervi adempiere;
– esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio
sovraindebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato
alle proprie capacità patrimoniali.
Durante le procedure il giudice sospende ogni azione esecutiva (ad es.
pignoramento) sui beni del debitore.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare
delle contestazioni circa la convenienza dell’accordo o del piano. In tal caso il
giudice provvede all’ omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la
contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in
misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell’intero
patrimonio del debitore.
L’IPOTESI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
Qualora non sia possibile ricorrere all’accordo con i creditori oppure al piano del
consumatore, che permettono un certo margine di scelta su quali e quanti beni cedere,
è possibile chiedere volontariamente la liquidazione di tutto il proprio patrimonio (ad
eccezione di alcuni beni che sono impignorabili). L’intero patrimonio, qualunque sia
il suo valore, viene così messo a disposizione dei creditori liberando il debitore da
tutti i suoi impegni ed obbligazioni.
Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti a procedure concorsuali
diverse, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o
all’accordo con i creditori (condizioni che invece non permettono di accedere alle
altre due procedure).
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
La procedura di liquidazione, oltre che volontaria, può essere disposta dal Tribunale
nei seguenti casi:
– quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze
previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche ed agli
enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria
– nel caso in cui durante la procedura risultino compiuti atti diretti a frodare le
ragioni dei creditori
– quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo, ovvero
sottratta o dissimulata una parte rilevante dell’attivo ovvero siano state dolosamente
simulate attività inesistenti
– quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall’accordo o dal piano, le
garanzie promesse non vengono costituite o l’esecuzione dell’accordo o del piano
diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso.
I VANTAGGI PER IL DEBITORE: L’ESDEBITAZIONE
Con l’esecuzione dell’accordo con i creditori, del piano del consumatore o della
procedura di liquidazione, il consumatore risulta esdebitato, ovvero ottiene il
beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori, anche se non
soddisfatti o soddisfatti in parte.
Una volta terminata con successo la procedura, il debitore sarà quindi sollevato da
ogni debito ancora non onorato: avrà quindi davanti a sé una “fresh start” o nuovo
inizio
Non cedete alla prepotenza dei creditori, non cedete alla frase “ è tutto finito “
RIALZATE LA TESTA… RIPARTITE A TESTA ALTA . LA CRISI
ECONOMICA DEL PAESE NON E’ COLPA VOSTRA MA VI CI SIETE
TROVATI COINVOLTI.
ORA CHE SAPETE DELL’ESISTENZA DI QUESTA LEGGE……. SIETE
PREGATI DI TRASMETTERE AD AMICI E PARENTI TALE
OPPORTUNITA’ .
L’ASSOCIAZIONE AVVOCATO IN FAMIGLIA VI AIUTA AD
USUFRUIRNE .
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Associ
atori
m
e Cons
ion
u
az
AVVOCATO IN FAMIGLIA
RIFERIMENTI UTILI
ufficio legale :
[email protected]
informazioni :
[email protected]
trasmissione documenti:
[email protected]
ASSOCIAZIONE CONSUMATORI AVVOCATO IN FAMIGLIA
Via Carnia 35 - 21100 Varese N. VERDE 800 134 008
Tel. +39 0332 1563.491 Fax +39 0332 1563.492
[email protected] www.associazioneaif.it
Fly UP