ricorso Accetta - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
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ricorso Accetta - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
A Ts or: STUDIO LEGALE OISIO >w. Con J L ud. 2 7 - i o - i s ^ w . inumino Jl^oisio TRIBU N ALE DI M ESSINA ^ . v Sr?* O f - SEZ. LA V ORO R IC O R SO EX ART.700 C.P.C. ^ . ;r- Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti ___ 1 2 2 1 -1 , • ai sensi dell’art, 151 c.p.c. /// La Sig.ra G iuseppina A C C ETT A {c.f. CCTGPP78L54A638V), nata il 14.07.1978 a Barcellona P.G. (ME), e residente in Terme Vigliatore (ME), via II Stretto Maceo n.3, rap p .ta e difesa, giusta procura spillata al p resente atto, ex art.83, terzo com m a, c.p.c., in m aniera congiunta e disgiunta dalPAvv. P ietro A LO ISIO del Foro di Barcellona P.G. (c.f. LSAPTR82S06A638Y p.e.c. pielToaloisiofSjpec.giuffre.it - fax 0909797755) e d all’Avv. A ntonino A LO ISIO del Foro di Barcellona P.G. (c.f. LSANNN80A28A638R - p.e.c. [email protected] — fax 0909702141) e con q u est’ultim o elett.te dom .ta in M essina, via S anta B arb ara n.6, presso lo studio dell’Avv. Salvatore VERSACI. (parte ricorrente) A m bito T erritoriale di M essina - Ufficio V ili (c.f 80005000833), quale sede periferica del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., via U berto Bonino n.3; - M inistero dell’Istruzione, dell’U niversità e della Ricerca, in pers. del legale rapp.te p.t. (c.f. 80185250588), elettivam ente dom iciliato ex lege presso l’A vvocatura D istrettuale dello Stato di M essina, sita in via Dei Mille, Isol. 221, n.65; c nei confronti Di tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria - scuola prim aria, predisposta ed emessa d all’Ufficio Scolastico Provinciale di M essina in d ata 18.08.2015, giusto Decreto n.l0126 del 18.08.2015, occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della ricorrente Sig.ra A ccetta G iuseppina (posizione n.l61). (parti resistenti) per l’annullam ento e/o la rettifica della grad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale — scuola prim aria (Provincia di M essina - anno scolastico 2015/2016), predisposta ed emessa d all’Ufficio Scolastico Provinciale di M essina in d ata 18.08.2015, giusto D ecreto n.l0126 del 18.08.2015. Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 Firmato Da: ALOISiO PIETRO - Ufficio Scolastico Regionale p er la Sicilia Dir. G enerale C.S.A. Provinciale di M essina — Emesso Da: ARU0APEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69a36c4bb1c73f9 C ontro STUDIO LEGALE \J S L 0 I S I 0 Aw,A«tomito,^Ìbisio Si Premette In Fatto La Sig.ra Accetta Giuseppina è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola primaria attualmente titolare presso l’Istituto Comprensivo “Casati” di Mugglò (MB) a partire dal 1.09.2012 ed in precedenza dal 01.09.2011 al 3L08.2012 (anno scolastico 2011/2012) presso il 3° Circolo Parini di Cinisello Balsamo (MI). La stessa odierna ricorrente, prima di essere immessa nel ruolo, svolgeva nel c.d. pre - ruolo specifico servizio con annesso punteggio, riconoscibile ai sensi dell'art. 485 del D. L.vo n. 297 del 6.4.94 e che ai fini di una migliore cognizione si riporta schematicamente. D IR ITTO RET. ANNO SCOL. N O TE DI DAL AL SCUOLA ESTIVA (SI Q U A LIFIC A NO) (NOTA 4B) 2003/2004 18/09/03 02/03/04 I.C. via Prati - Desio POSTO COMUNE 2003/2004 03/03/04 05/03/04 I.C.’' A. Moro” - Seregno 2003/2004 2003/2004 08/03/04 15/03/04 13/03/04 22/03/04 I.C.” POSTO COMUNE A. Moro” - POSTO Seregno COMUNE I.C. via Agnesi - Desio POSTO COMUNE 2003/2004 23/03/04 27/03/04 I.C. via Agnesi ~ Desio POSTO COMUNE 2003/2004 29/03/04 ^03/04/04 I.C. via Agnesi - Desio POSTO COMUNE 2003/2004 15/04/04 05/06/04 I.C.” A. Moro” - Seregno + I.C. “Piola” - posto di lingua inglese Giussano 2004/2005 23/09/04 01/12/04 I.C. via Agnesi - Desio POSTO COMUNE 2004/2005 02/12/04 30/06/05 I.C. “Piola” - Giussano posto 12 h comune + 12 Si riceve dalle ore 16.30 a De ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE I ilLO rSIO Avp. Antonino .^Ibisio h sostegno minorati psicofìsici. 2005/2006 22/09/05 LC.’Tolstoj” - Desio 30/06/06 posto di lingua inglese 2006/2007 2007/2008 13/09/2006 07/09/2007 30/06/07 30/06/08 I Circolo “Dante" - POSTO Lissone COMUNE I. C. “Casati” - Muggiò POSTO COMUNE 04/09/2009 30/06/09 30/06/10 I. C. “A. Moro” - POSTO Varedo COMUNE 1. C. “Casati” - Muggiò POSTO COMUNE 2010/2011 01/09/2010 30/06/11 I. C. “Casati” - Muggiò POSTO COMUNE Con il trascorrere inesorabile degli anni, tuttavia, nel tempo ed in maniera rilevante a partire dal 2009, la Sig.ra Accetta ha iniziato ad accusare gravi disturbi fisici determinati dal non corretto funzionamento del proprio apparato respiratorio, acciarate dalla certificazione del 13.08.2010 rilasciata dal P.O. “Barone Ignazio Romeo” di Patti a firma del Dott. Pippo Spatola, Dirigente medico U. O. lungodegenza e responsabile deirambulatorio di pneumologia, nella quale si evince, a seguito dell’avvenuto espletamento di esami specialistici (spirometria - rx torace), che la ricorrente è affetta da una forma di bronchite asmatica cronica. Patologia, quella descritta, la cui persistenza ha determinato ulteriori disfunzioni. Si riceve dalle ore 1630 alle ore 1930 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338-6056899 NG CA 3 Serial#; 2tdafecf0c64adf9a69O86o4bb1c78f9 2009/2010 01/09/2008 Firmato Da: ALOISIO PIETRO Emesso Da; ARUBAPEC S.PA 2008/2009 A STUDIO LEGALE I L1I.OTSIO Aw.^Xntottmo^&àio In tal senso appare inequivocabile l’attestazione medica del 18.07.2014 ad opera della Dott.ssa Francesca Pichilli, pneumologa, il cui contenuto si riporta integralmente: "Si certifica che Accetta Giuseppina, nata il 14.07.1978 in Barcellona P.G. (ME) e residente in Terme Vigliatore (ME) via II Stretto Maceo n.3 è affetta da rinite cronica, asma bronchiale estrinseca, pertanto necessita di terapia termale (inai. —insufflazioni - aer.) in Terme Vigliatore presso le Terme Parco Augusto”, così come il verbale redatto a seguito di conferente visita in data 25.11.2014 dalla Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità di Barcellona P.G. (ME), laddove la Sig.ra Accetta è risultata affetta da una bronchite cronica e da una lombalgia cronica, con una conseguente riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 40%. La sussistenza delle descritte patologie, e la necessità della somministrazione di cure continuative a carattere termale in Terme Vigliatore (ME), e cioè nel luogo di residenza del proprio coniuge Sig. Pittalà Nino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 17.12.1977, giusto matrimonio contratto in data 14.02.2013 (condizione di per sé già sufficiente), ha fatto si che la ricorrente avanzasse specifica domanda al fine di ottenere per l’anno scolastico 2014/2015 l’inserimento nella graduatoria deU’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all’ambito di appartenenza (scuoia primaria) con la precedenza prevista dalPart.S Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. E la fondatezza dell’inoltrata istanza trovava pieno riscontro nella successiva graduatoria emanata dairU fficio Scolastico Provinciale di Messina (medesimo odierno resistente) in data 26.08.2014, laddove alla docente Accetta veniva attribuita la posizione n.I3, stante il riconosciuto diritto alla precedenza, sì come disciplinato dal C.C.N.L.. Il medesimo diritto alla precedenza veniva tra l’altro riconosciuto pochi mesi dopo anche dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, il quale con nota del 09.04.2015, in merito alla domanda di trasferimento per la tipologia posto comune formulata dalla ricorrente per la Provincia di Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, comunicava alla stessa istante che ai fini della necessaria valutazione della richiesta inoltrata sarebbero stati presi in considerazione, quali parametri sui quali determinare la successiva graduatoria, sia il ricongiungimento al familiare nel Comune di Terme Vigliatore (ME) che la precedenza per cure a carattere continuativo. Tuttavia circa un mese prima, e precisamente in data 12.03.2015, la Sig.ra Accetta aveva rinnovato anche per l’anno scolastico 2015/2016 la richiesta di inserimento nella graduatoria deJl’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all’ambito di appartenenza (scuola Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090,970.21.41 cell. 338,6056899 STUDIO LEGALE I lAl.OTSIO Aw.Jltttcmm)Jt£aìao primaria), ed al fine di ottenere ancora vma volta la precedenza spettantile provvedeva a depositare in copia conforme airoriginale presso l’UfFicio Scolastico Provinciale competente tutta la documentazione necessaria (aggiornata anche in relazione all’avvenuta riduzione permanente della capacità lavorativa) al fine dell’attribuzione della corretta posizione in graduatoria, e più nel dettaglio: a) certificato attestante la necessità di cure continuative a carattere termale, b) certificato attestante la patologia sofferta, c) esito spirometria, d) verbale INPS, e) autocertificazione attestante il ricongiungimento al coniuge. Nonostante la domanda di assegnazione adeguatamente documentata e quindi attestante la piena legittimità delle richieste avanzate dalla Sig.ra Accetta, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, il medesimo che l’anno precedente aveva riconosciuto con atti ufficiali il diritto alla precedenza della ricorrente, pubblicava in data 04.08.2015 la graduatoria temporanea delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria Ambito Territoriale della Provincia di Messina escludendo l’odierna ricorrente per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 7 del C.C.N.I., Avverso tale esclusione la docente Accetta promuoveva conferente e tempestivo reclamo, chiedendo, previa nuova allegazione della già prodotta certificazione medica (per come sopra richiamata) oltre aH’autocertificazione attestante il ricongiungimento al coniuge, la rettifica nella graduatoria definitiva, con il reintegro dell’istante e il riconoscimento alla medesima della precedenza prevista dall’art.8, 1“ comma III. Ma in data 18.08.2015 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina pubblicava la graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia di Messina nella quale è stata attribuita alla docente Accetta la posizione n.161, poiché in maniera illegittima, oltre che erronea ed in macroscopica violazione della normativa in materia, non le è stata riconosciuta la precedenza spettantile di diritto. Il tutto, si ribadisce, a dispetto dei titoli, delle qualifiche e delle condizioni posseduti dalla Sig.ra Accetta. Inoltre l’erronea formazione della graduatoria, che oggi si impugna e contesta, con conseguente violazione dei diritti deH’odiema ricorrente, ed in particolare della posizione a lei spettantile, oltre che rispondente alle proprie esigenze ed alle legittime aspettative, sì come proceduralmente stabilito dalla normativa vigente, cui è giunta l’ufficio preposto, sono da considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente ben avrebbe potuto rettificare già in autotutela, soprattutto a seguito del reclamo tempestivamente presentato dalla docente in conseguenza dell’emanazione della graduatoria provvisoria. Si riceve dalle ore 1630 alle ore 1930 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 celi. 338.6056899 STUDIO LEGALE I LSlOLSIO A w . Antonino .^ùnsio Così tuttavia non è stato, e cioè, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto clie in diritto, la sopra indicata docente occupa, airinterno delia riciiiamata graduatoria per l’a.s. 2015/2016 una posizione non rispondente a quella spettantile, da ritenersi del tutto illegittima. La Sig.ra Accetta, stante l’evidente lesione del proprio diritto al posto con correlato diritto alla carriera, è pervenuta quindi nella determinazione di ricorrere all’A.G.O. per i seguenti motivi in Diritto Prima di affrontare i motivi di doglianza avverso il Decreto dell’U.S.P, di Messina del 18.08.2015 prot. n.10126, relativo all’emanazione della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per l’a.s. 2015/2016, e quindi le ragioni fondanti la legittimità deH’inoltrato ricorso, in via del tutto prelim inare appare conducente rimarcare la giurisdizione delTadito Tribunale, sezione lavoro, dato l’odierno oggetto del contendere, inerente il rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, per come introdotto dal D, Lgs, n. 165/01. Nel caso di specie infatti si verte neH’ambito della formazione e successivo scorrimento delle graduatorie previste aU’interno del settore scolastico, ed in particolare nella corretta tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato. D’altronde il diritto al lavoro costituisce un bene fondamentale e come tale inaffievolibile, in quanto naturale esplicazione delle proprie inclinazioni, connesso intimamente alla persona nella sua funzione di contributo al progresso materiale e spirituale della società ex art, 4 Cost.. In tema di giurisdizione, pertanto, come sancito dail'ormai copiosa giurisprudenza in merito il Giudice Amministrativo è giudice del provvedimento ed il Giudice Ordinario è giudice dell’atto di gestione: in tal senso, occorre veritlcare “quale pretesa” (quale petitum), nel caso specifico, venga introdotta nel giudizio per approvare quale sia la situazione giuridica soggettiva che si assume lesa. L'art. 63 del D.lgs. nr. 165 del 2001. parlando di “atti amministrativi presupposti/di organizzazione", afferma che: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui aH’art, 1.2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questioni atti amministrativi presupposti. Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.O. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 Firmato Da; ALOISIO di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo alTassunzione, la giurisdizione del giudice ordinario a PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 2fdafecf8c64adf9a690a6o4bb1c78f9 attribuzione di punteggi, precedenze e posizioni in graduatoria a favore della ricorrente, che implica STUDIO LEGALE \J S L 0 J S I0 Aw.AntomtioAiòisio Ebbene, dairart. 63 del Decreto si deduce che le controversie concernenti gli “atti di organizzazione” deil’Amministrazione rientrano nella giurisdizione del G.O. (con ammessa disapplicazione!) in tutti i casi in cui costituiscono provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Più specificatamente, il potere di disapplicazione, previsto dall’art. 63 del Decreto, presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incìde il provvedimento amministrativo (e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo dopo la rimozione del provvedimento!). Secondo il Decreto, per radicare un potere di conoscenza, da parte del G.O., del provvedimento amministrativo di macro-organizzazione, deve rilevare non soltanto il rapporto di presupposizione ma anche il rapporto di rilevanza, cioè di influenza del provvedimento sull’assetto del rapporto di lavoro. L’art. 63 in questione ha, quindi, inteso concentrare, seppure in via non esclusiva, nel giudice civile il potere di cognizione degli atti amministrativi di organizzazione-presupposizione. Sul punto non può che riportarsi il principio sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n . l l del 12.07.2011, secondo cui il riparto di giurisdizione in materia di accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano (e si versa in siffatta ipotesi) va deciso in favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario. Ciò che rileva ai fini del riparto, infatti, è la situazione giuridica protetta, ma anche la natura della attività esercitata dall’amministrazione e l’assenza o meno di una procedura concorsuale in senso stretto. Nel caso specifico si discute in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti (quale è la Sig.ra Accetta), e deve escludersi la configurabilità di una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 63, d.Igs. n. 165 del 2001 attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, per l’assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale di graduatoria che individui i vincitori. Si tratta, invece, si ribadisce, di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che sì rendono vìa via disponibili, essendo esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali. In buona sostanza, sì tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Nel caso di specie, oltretutto, poiché risulta essere coinvolto il c.d. diritto all’assunzione, la giurisdizione del giudice ordinario risulta ancora piìi incisiva: “Sono di competenza della Si riceve dalle ore 16JO alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE \L \L 0 I S I 0 Avv..^nbmino,^{insio giurisdizione ordinaria le controversie inerenti il diritto al l’assunzione” {ex multis Cass., SS. UU., 01.08.2012, n.l3796). In ogni caso, al fine di fugìire ogni dubbio, ad abundantiam qui di seguito si riportano ulteriori massime attestanti precedenti giurisprudenziali a sostegno della esplicata tesi, dalle quali possono trarsi i principi sopra enucleati: - Consiglio di Stato, Sez. V I, n. 5794 del 24.11.2014 "In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserim ento in g rad u ato ria di coloro che sono in possesso di determ inati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una g rad u ato ria p reo rd in a ta al conferim ento d i posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. Ill-bis, 23 aprile 2014, n. 4414). - Cassazione Civile a Sezioni Unite, O rd in an za n. 16756 del 23.7.2014 "In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferim ento alle controversie prom osse p er l'accertam ento del d iritto al collocam ento in g rad u ato ria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione Firmato Da: ALOISIO PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adt9ae9086o4bb1cr8f9 determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del dlgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fro n te alle quali sono confìgurabili d iritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali V art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)"; ~ TA R Lazio, R om a, Sez. H I Bis, n. 4337 del 19.4.2014 "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi delVart. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall’inserim ento in apposite grad u ato rie perm anenti (oggi ad esaurim ento) dei docenti che sono in possesso di determ inati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è p reo rd in a ta al conferim ento delle cattedre che si rendono m ano a m ano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto d iritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 H STUDIO LEGALE \_L\LOISIO Aw. O rd in ario sulle controversie concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all’assunzione. ” - Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il coretto inserim ento nelle g rad u ato rie ad esaurim ento p e r il conferim ento d'incariclii a tempo determ inato ed indeterm inato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). A l di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)". Et de hoc satis. - Illegittim ità del D ecreto n.l0126 del 18.08.2015 emesso d a ll’Uffìcio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. G enerale C.S.A. Provinciale di M essina relativo alla g rad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria p er l’anno scolastico 2015/2016, poiclié posto In palese violazione della norm ativa vigente in m ateria. Violazione p er omessa osservanza d e ira rt,2 1 octies della legge 7 agosto 1990 n.241, con ss. mm. ed ii., per l’em anazione di un provvedim ento am m inistrativo posto in palese violazione di legge e viziato d a eccesso di potere sotto il profilo del travisam ento dei fatti e degli a tti am m inistrativi e per evidente d isp arità di trattam en to . E rra ta interpretazione, applicazione ed operatività del C.C.N.L. scuola. Premesso quanto sopra, il provvedimento assunto dalla P.A. (graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria Ambito Territoriale della Provincia di Messina), avverso la quale si muovono le censure che qui di seguito si provvederà minuziosamente ad elencare, è da ritenersi irrimediabilmente viziato, radicalmente illegittimo ed infondato per i motivi e le considerazioni, che samnno riportati e specificati, e pertanto meritevole di annullamento e/o rettifica tenendo in considerazione la corretta valutazione di titoli e diritti dei soggetti inseriti nella graduatoria impugnata (specius Sig.ra Accetta Giuseppina). Anzitutto occorre evidenziare che ai sensi e per gli effetti del dettato normativo contenuto neirart.21 octies della legge 7 agosto 1990 n.241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n .l5, sì dispone che “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19J0 Barcellona P.G. (ME) -Vìa S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090,970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE I lAI.OJSIO A w . JlnUminoAloisv) quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l ’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ", Per quanto riguarda il procedimento de quo, in particolare, risulta utile prelim inarm ente chiarire che sia la dottrina che ia giurisprudenza ormai unanimi ritengono che a questo tema, e più in generale con riferimento aU’emanazìone delle graduatorie scolastiche, quale estrinsecazione del potere della p.a., non è applicabile il criterio della tendenziale irrilevanza dei vizi formali e procedurali, posto, infatti, che le garanzie fornite al destinatario del medesimo sono irrinunciabili, in quanto attengono ad una forma particolare di diritto di difesa correlato ad aspetti cristallizzati di diritto soggettivo. Ne consegue, in tal maniera, che il procedimento deve osservare ed eseguire inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori, avanti il giudice, un intervento deirAmministrazione che dimostri che il provvedimento non sarebbe stato comunque diverso quand’anche le regole fossero state seguite. Orbene, in virtìj di ciò che è stato sopra enucleato, necessita, al fine di poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente e comunque le finalità ad esse sottese, seppur in maniera schematica, analizzare l'attuale disciplina del sistema di reclutamento dei docenti con le modalità delle assegnazioni provvisorie. Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, così come di quello educativo ed A.T.A., secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali de! comparto scuola, sono prioritariamente dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa - per il personale appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente spettante ai sensi delTart. IO comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione Regionale competente, contestualmente alTadozione del provvedimento di utilizzazione e assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio di ruolo. Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.O. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE I lALOISIO Aw. AntoninoAùrisio Proprio ne! citato e tutt’ora vigente C.C.N.L. 29 novembre 2007 sono stati fìssati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale (art. 10), definendo, lo stesso C.C.N.L., al capo 11 - Relazioni sindacali, artt. 3,4,5 e 6, le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli ambiti territoriali della stessa. Nei dettaglio il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2014/15 è stato oggetto di revisione, giusto accordo del 13.05.2015, che tuttavia, pur sostituendo il C.C.N.L concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed A.T.A. sottoscritto in data 11.09.2014, non ha modificato le parti che disciplinano specificatamente le precedenze (art.8), il cui mancato riconoscimento ha determinato l’attivazione della presente procedura. In particolare il menzionato art.8 recita quanto segue: “Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria L Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono C.C.N.L 23.2.2015. Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di cui a ll’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.L. L PERSONALE CON GRA VI M O TIVI D I SALUTE a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120); b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82); IL PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIM I NOVE A N N I RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO D I PRECEDENTE TITOLARITÀ c) Personale docente che, a partire dall'a. s, 2007/2008 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d ’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l'istanza del docente giù appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno). Sì riceve dalle ore 16.30 alle o re 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.4) celi. 338.6056899 Emesso Da; ARUBAPEC all'art. 9 del presente C.C.N.L, in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia,previste dal S.P.A. NG CA 3 Serial#; 2fdafecf8c64adf9a69086c4bb1c78ra di cui Firmato Da; ALOISIO PIETRO funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenzaoperativa STUDIO LEGALE \ lSLOISIO A w . Antonino Jl&àsio IH. PERSONALE CON DISABILITA* E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE d) Personale docente con disabilità di cui alVart 21 della legge n. 104/92, richiamato datl'art 601 del D.L.VO n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato; f) Personale docente appartenente alle categorie previste dai comma 6 dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato daU'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso; - coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. — solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l ’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. h) Personale docente destinatario delVart. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. In relazione ai punti g ed h: Si riceve dalle ore 16JO alle ore 19JO Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 Firmato Da: ALOISIO PIETRO g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia; Emesso Da; /WìUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafect8c64adf9a69O06c4bb1c78f9 IV. ASSISTENZA STUDIO LEGALE \ lX l OISIO A w . AntoninoAloisio - la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui a ll’art. 9 del C.C.N.l. 23.2.2015, (in particolare i punti a, b) e dalVart. 4 dell’O.M. 4 del 24.2,2015. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data. - la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile” purché sia certificata l'esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l'inizio deiranno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o 1 ’as.'iegnazione provvisoria. - La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l ’intero comune (o distretto sub provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall 'assistito. i) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell ’anno in cui si effettua il movimento. V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO j) personale di cui a ll’art. 2 comma 1 lettera c). VL PERSONALE CONIUGE D I M ILITA RE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all ’ art. 1 7 della L. n. 266 del 28.1. J 999 e dell ’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni. Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 Firmato Da: ALOISIO PIETRO comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda 1’assegnazione Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#-. 2fdafecfac64adf9a69086c4bb1c7af9 comunale) del domicilio dell‘assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub STUDIO LEGALE I A Z .O / 5 /O A w . AntoninoAtoisio l) A i fin i del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.l81 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza. VIL PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AM M IN ISTRAZIO N I D EG LI E N T I LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l ’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria VIIL PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO A L TERMINE D E LL’ASPETTATIVA SIND ACALE D I CUI AL C X M Q . SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998 (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie) m) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provìncia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.”. Ora, dal carattere generale dell’articolo che attribuisce una peculiare priorità in graduatoria a coloro che risultano essere meritevoli di una particolare tutela, andando alla fattispecie appare opportuno ribadire che, secondo la normativa vigente, deve essere destinatario del c.d. diritto di precedenza il personale docente (non necessariamente disabile) che necessita per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo e che quindi ha diritto di usufruire della precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Per quanto già narrato nella parte in fatto, al momento in cui la Sig.ra Accetta ha promosso conferente domanda entro il termine e nelle modalità contemplate dalla legge, la stessa risultava affetta (e lo è tutt’ora) da rinite cronica, asma bronchiale estrinseca, oltre che da lombalgia cronica. Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE I U l OÌSIO A w . Antonino^[oisio patologie che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa della ricorrente e che necessitano soprattutto di cure continuative (nello specifico a carattere termale in Terme Vigliatore (ME), e cioè tra l’altro nel luogo di residenza del proprio coniuge Sig. Pittala Antonino) al fine di attenuare la relativa sintomatologia. Pertanto la docente Accetta, in ossequio al dettato normativo vigente, e sulla scorta delle patologie delle quali risulta affetta, sempre suffragate da certificazioni debitamente prodotte sia con la presentazione della domanda volta ad ottenere per l’anno scolastico 2015/2016 rinserim ento nella graduatoria deH’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione alFambito di appartenenza (scuola primaria) che successivamente in allegato con la proposizione del reclamo amministrativo avverso l’emanazione della graduatoria provvisoria, risulta possedere tutte le caratteristiche al fine di ottenere Ì1 godimento di un diritto di precedenza. E tale aspettativa risulta ancora più legittima e fondata se rapportata ai precedenti univoci ai quali sono pervenuti sia l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (il medesimo che ha emesso l’odierna graduatoria impugnata) con riferimento alla domanda di inserimento nella graduatoria dell’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all’ambito di appartenenza (scuola medesime documentazioni (anzi ad onor del vero alla domanda di inserimento nella graduatoria dell’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2015/2016 è stata persino allegata ulteriore certificazione!). In buona sostanza, pur nella persistenza p er un verso delle medesime condizioni che avevano comportato per l’istante il riconoscimento solo l’anno prima del diritto di precedenza e per altro verso nella vigenza dell’identico testo normativo sicuramente molto chiaro e che non si presta ad interpretazioni difformi e/o contrarie sì da permettere un margine di discrezionalità tale da pervenire a risultanze diverse da quelle che avevano già condotto al riconoscimento del menzionato diritto, l’Ufficio Scolastico di Messina ha adottato un provvedimento in palese violazione della normativa applicabile al caso di specie, oltre che contrastante con altro atto dallo stesso emanato. Anche per tale aspetto, quindi, il provvedimento oggi impugnato risulta essere abnorme, ingiusto ed illegittimo, oltre che lesivo dei diritti propri della ricorrente, laddove viola le disposizioni normativamente imposte e sancite da! conferente CCNL, il quale funzionalmente rappresenta l’attività di regolamentazione normativa finalizzata a produrre regole certe procedimentaiizzate all’interno di un comparto lavorativo vincolanti sia per gli stipulanti che per gli iscritti, tant’è che si deve fare ricorso alia normativa statale ove venga rilevata una lacuna normativa Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (M E) -V ia S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 PIETRO sempre per la Provincia di Messina. Il tutto nella sussistenza delle medesime patologie e delle Firmato Da: ALOISIO delta inoltrata domanda di trasferimento per la tipologia posto comune da parte della Sig.ra Accetta Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69Q86c4bb1c78f9 primaria) per Tanno scolastico 2014/2015, che l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano a seguito STUDIO LEGALE \ I S l OISW nella contrattazione collettiva (La Pubblica Istruzione - Giufìrè Editore, p.307) e quindi dettando la disciplina rappresenta un fonte normativa integrativa ed efficace della legge (il C.C.N.L. dal punto di vista meramente oggettivo si caratterizza non solo per l’originaria funzione normativa, ma anche per una funzione obbligatoria, che si esprime nell’instaurazione di rapporti che vincolano direttamente le parti collettive), e sotto diverso profilo contrasta, appare utile ribadirlo ancora una volta, con altro precedente provvedimento emesso dal medesimo Ufficio Scolastico Provinciale di esplicito riconoscimento del diritto di precedenza dell’insegnante Accetta, nella continuità dei medesimi requisiti presupposti aH’emanazione del provvedimento impugnato. Graduatoria che addirittura in una prima fase, per come già sottolineato, non aveva nemmeno previsto l’inserimento della ricorrente, la quale era stata esclusa, ad opera deirU fficio Scolastico Provinciale di Messina, dalle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale delta Provincia di Messina per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 7 del C.C.N.L.. Medesimo Ufficio che poi, a seguito del promosso reclamo da parte della Sig.ra Accetta, ha in qualche modo corretto il tiro riconoscendo all’istante quanto meno il ricongiungimento al coniuge, ma in maniera ancora una volta inspiegabile non il diritto alla precedenza previsto dairart.8, 1° comma IIL Risultano pertanto in maniera oltremodo eloquente i vizi di legittimità dell’atto amministrativo oggi impugnato, il quale si caratterizza per un evidente eccesso di potere, nella sua accezione tipica di cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione e nella deviazione del medesimo potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona fede o la diligenza, oltre che nella totale assenza del rispetto del c.d. buon andamento della p.a., stante la mancata applicazione del principio di imparzialità dell’azione pubblica implicante la realizzazione dei diritti individuali di ogni singolo cittadino e la loro connessa tutela. Inoltre risulta configurabile nel caso di specie una disparità di trattamento da parte della Pubblica Amministrazione nei confronti deH’odierna ricorrente, in considerazione del fatto che con tale espressione si suole fare riferimento a quelle ipotesi in cui l’Amministrazione applica misure diverse in situazioni uguali senza alcuna legittima giustificazione (Corso G., L’attività amministrativa, Torino, 1999), laddove a fronte di due identiche istanze per l’ammissione nella chiesta graduatoria con il riconoscimento dell’avanzata precedenza, la p.a. ha illegittimamente operato in maniera diametralmente opposta. In definitiva ci si trova di fronte ad una normativa estremamente chiara sia nelle sue forme che nel contenuto, violata dairU fficio Scolastico Provinciale in maniera palese e ripetuta, oltretutto nella certezza da parte deli’odierna ricorrente che i propri requisiti fossero idonei all’ottenimetito Si riceve dalle ore 16J0 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE \L \L 0 I S I 0 Aw._^ntcnino,^£3Ìsw del diritto dovuto, come avvenuto anche Tanno precedente, così da ingenerare nel destinatario il legittimo affidamento derivante dal comportamento fino ad ora seguito d airu .S .P , di Messina (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8529, id. sez IV, 27 novembre 2010, n.8291). Diretta conseguenza di tale ingiusto ed abnorme provvedimento é il mancato riconoscimento alia docente Accetta della corretta posizione in graduatoria, e pertanto appare certo che Fattuale ubicazione al n .ió l non le consentirà di ottenere durante il presente anno scolastico l'assegnazione provvisoria legittimamente richiesta, dato il ben più ridotto numero di posti vacanti. Qualora invece fosse stata attribuita alla ricorrente la conferente posizione con la dovuta precedenza, la medesima sarebbe rientrata certamente nel previsto scorrimento della graduatoria e quindi avrebbe occupato una cattedra che le avrebbe permesso di usufruire delle cure termali necessarie per il proprio stato di salute in Terme Vigliatore (ME). Tale aspetto risulta essenziale in quanto la mancata attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili nel richiesto ambito territoriale detenninerà un grave nocumento per la docente Accetta, costretta così ad occupare una cattedra presso l’Istituto Comprensivo “Casati’' di Muggiò (MB), lì dove cioè (anche considerando tutto il circondario) non esistono strutture specializzate in grado di Tutto ciò risulta inaccettabile, dato che il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trova il suo fondamento nell'art. 32, primo comma, della Costituzione, che esplicitamente enuncia il diritto primario alla tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo, rientrante fra quelli inviolabili della persona ed oggetto, pertanto, di incondizionata protezione (ex multis Cass., sez, lav., 18.06.2012, n.9969) ed oggi appare irrimediabilmente conculcato da un provvedimento radicalmente nullo ed illegittimo, adottato in totale spregio della normativa vigente ed applicabile in materia. Da ultimo risulta opportuno rilevare come allo stato, in assenza di alcuna documentazione utile che possa comprovare e dettagliatamente specificare le modalità di riconoscimento e di posizionamento oltre che di punteggio e soprattutto ia tipologia di precedenza riconosciuta aH’interno della graduatoria per ogni singolo docente che precede la Sig.ra Accetta, al fine di indicare già sin d ’ora a Codesta A .G ,0. adita la corretta posizione da attribuire alla ricorrente in virtù della legittima precedenza richiesta, si come prevista dal C.C.N.L., la medesima ricorrente possiede quale unico termine di confronto la tipologia di precedenze attribuite dallo stesso Ufficio Scolastico per l’a.s. 2014/2015, nella cui relativa graduatoria la docente Accetta ha occupato la posizione n. 13, mentre il n .l4 è stato occupato dalla Sig.ra Ciccia Eloisa. Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S, Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338,6056899 Firmato Da; ALOISIO PIETRO Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 2fdafecf8c64adf9a69086c4bb1c78f9 curare ia patologia della medesima. STUDIO LEGALE \ l\LOISIO Aw. ^taomnoAdnsio N ell’odierna impugnata graduatoria la medesima docente Cìccia Eloisa occupa il n.l7, quindi in via presuntiva il riconoscimento della legittima precedenza potrebbe/dovrebbe comportare l’attribuzione proprio di tale posizione a favore della Sig.ra Accetta (già idonea ed utile al fine di occupare uno dei posti vacanti). Ma si ribadisce tale ragionamento risulta in un certo senso astratto in quanto la ricorrente non possiede gii incartamenti relativi alle candidate che la precedono, e che solo la P.A. potrà versare in giudizio al fine di appurare l’effettiva posizione da riconoscere a favore della docente Accetta, dato che tra l’altro l’art.S del C.C.N.I. statuisce delle priorità anche al l'interno delle patologie per le quali deve riconoscersi la precedenza in graduatoria. Pertanto, sin d ’ora, si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare l’acquisizione di tutta la documentazione afferente Ìl personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria per la Provincia di Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta. - Sussistenza del fum us boni iuris e del periculum in m ora. controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell’azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dalTUfficio Scolastico Provinciale di Messina a danno della docente Accetta. Con riferimento al periculum in mora, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro, all’assunzione ed alla corrispondente retribuzione, sì come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch’essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica delia irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione. Oitretutto nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti si riverberano ancora oggi e che comporteranno ancora un più grave nocumento alla ricorrente, rappresentato dalla mancata attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili nel richiesto ambito territoriale che costringerà la docente Accetta così ad occupare una cattedra presso l’Istituto Comprensivo “Casati” di Muggiò (MB), lì dove cioè (anche considerando tutto il circondario) non esistono strutture Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) - Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 PIETRO integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una Firmato Da: ALOISIO enucleazione delle formulate eccezioni e sol che si considerino le argomentazioni facenti parte Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69O36c4t>b1c70f9 Il presente ricorso appare munito del sufficiente fu m u s, come si evince nell’articolata STUDIO LEGALE A J S l OISIO A w , Jlntotttno ACoisio specializzate in grado di curare la patologia della medesima, con un certo peggioramento delle proprie condizioni fisiche. Ne deriva di conseguenza la sussistenza delia c.d, “imminenza ed attualità” del pregiudizio, laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità, e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79). E’ pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili. In ipotesi appare estremamente evidente che Futilizzo di un graduatoria illegittima al fine di determinare nell’anno scolastico 2015/2016 le assegnazioni provvisorie del personale docente determinerà, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, alla quale verrà sottratto ingiustamente ed illegittimamente la propria cattedra, sì come spettantile sulla scorta dei diritti e dei titoli posseduti. Quindi nel caso in cui una attività, anche preliminare o preparatoria, sia specifica ed inequivocabilmente diretta a violare il diritto, essa fornisce legittimo fondamento alla reazione del titolare di quel diritto rendendone giustificato il timore deiTimminente pregiudizio e di conseguenza l’attivazione del rimedio giurisdizionale. La docente Accetta, in definitiva, ha diritto, mediante adozione di un provvedimento d ’urgenza ex artt.700 e 669 bis c.p.c., all’immediato annullamento e/o rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria, per la Provincia di Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, predisposta ed emessa dalTUfficio Scolastico Provinciale di Messina in data 18.08.2015, giusto Decreto n. 10126 del 18,08.2015, a mezzo della quale alla Sig.ra Accetta è stata a ttrib u ita erroneam ente ed in evidente e macroscopica violazione della norm ativa in m ateria, una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l’illegittimo m ancato riconoscimento del beneficio della precedenza contem plato e previsto nel C.C.N.L.. Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente Accetta Giuseppina, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata R IC O R R E Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (M E) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE I £\L 0IS J0 A w , A tfto i^A b isio Alla S.V. lll.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria: 1) In via principale - con decreto inaudita altera parte - riconoscere, accertare e d ich iarare il diritto della Sig.ra A ccetta ad usufruire, stante le gravi patologie dì cui è affetta, del d iritto di precedenza contem plato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art.8 , p e r coloro che necessitano d i cure a carattere continuativo, e p erta n to o rd in are l’im m ediata revoca della g rad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria (Provincia d i M essina - anno scolastico 2015/2016), p redisposta ed em essa d all’Ufiicio Scolastico Provinciale di M essina in d ata 18.08.2015, giusto D ecreto n,10126 del 18.08.2015, a mezzo della q uale alla Sig.ra Accetta è stata a ttrib u ita erro n eam en te ed in evidente e m acroscopica violazione della norm ativa in m ateria, una posizione non rispondente a quella sp ettan te in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante IMllegittimo m ancato riconoscim ento del d iritto di precedenza, sì come previsto e contem plato dal C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art.8 , e quindi disporre la rettifica della m edesim a g rad u ato ria disponendo l’attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione congrua rispetto ai titoli posseduti e/o com unque co n d an n are Fam m inistrazione convenuta ad em an are tu tti gli atti ritenuti necessari a consentire Tinserim ento della Sig.ra Accetta, con la co rretta posizione, all’interno della grad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria (Provincia di M essina - an n o scolastico 2015/2016); 2) disporre contestualm ente al decreto inaudita altera parte la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito; 3) In subordine, fissare l’udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre l’assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e d ic h iarare il diritto della Sig.ra A ccetta ad u sufruire, stante le gravi patologie di cui è affetta, del d iritto di precedenza contem plato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a .ta ., all’art.S, p er coloro che necessitano di cure a carattere continuativo, e p ertan to provvedere aH’im m ediata revoca della g rad u ato ria della grad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuota p rim aria (Provincia di M essina - anno scolastico 2015/2016), predisposta ed em essa d all’Uffìcio Scolastico Provinciale di M essina in d ata 18.08.2015, giusto D ecreto n .l0126 del 18.08.2015, a Sì riceve dalle ore 1630 alle ore 1930 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21,41 cell. 338-6056899 STUDIO LEGALE I LXLOISIO ^ w . JlntoninoAloisio mezzo della quale alla Sig.ra Accetta è stata attrib u ita erroneam ente ed in evidente e m acroscopica violazione della norm ativa in m ateria, una posizione non rispondente a quella spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l’illegittimo m ancato riconoscim ento del diritto di precedenza, sì come previsto e contem plato dal C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art.8 , e quindi disporre la rettifica della m edesim a g rad u ato ria disponendo l’attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione congrua rispetto ai titoli posseduti, e/o com unque condannare l’am m inistrazione convenuta ad em anare tu tti gli atti riten u ti necessari a consentire l’inserim ento della Sig.ra Accetta, con la corretta posizione, all’interno della g rad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria (Provincia di Messina - anno scolastico 2015/2016); 4) C ondannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti. In via istru tto ria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt.210 e scuola primaria per la Provincia di Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente (n .l6 I). L a ricorrente evidenzia che le dom ande sopra form ulate vengono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcim ento danni in form a specifica. Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni. Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione, in Gli Avvocati Antonino Aloisio e Pietro Aloisio dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative 0909702141/0909797755 al presente ed procedimento agli rispettivamente ai nn. indirizzi [email protected]/[email protected]. Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.4 1 cell. 338.6056899 di fax p.e.c, Firmato Da; ALOISIO PIETRO istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69086c4t>b1c7ef9 421 c.p.c., l’acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive STUDIO LEGALE \L lL O ISIO ^ w . Antomtw .^ioùio /Il Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è allo stato indeterminabile e che il reddito familiare della ricorrente non supera il limite previsto da! D.P.R. 115/2002 (6 34.107,72), con ss. mm. ed ii,, come da allegata autocertificazione, e, pertanto, nessun contributo deve essere versato. Barcellona P.G. 21.09.2015 (Avv, Antonino ALOISIO) (Avv. Pietro ALOISIO) /// ISTANZA PE R LA D ETER M IN A ZIO N E D ELLE M ODALITÀ D ELLA N O TIFIC A ZIO N E NEI C O N FR O N TI DEI LITISC O N SO R TI (EX ART. 151 C.P.C.) assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria, predisposta ed emessa dall’Ufficio Scolastico Provinciale di M essina in data 18,08.2015, giusto D ecreto n .I0 l2 6 del 18.08.2015 ed il contestuale accertamento del diritto della rico rren te ai co rretto posizionam ento in grad u ato ria con il riconoscim ento del diritto di precedenza, sì come prevista dal C.C.N.I., in relazione all’Ambito Territoriale della Provincia di Messina; - che la ricorrente Sig.ra Accetta Giuseppina occupa attualmente all’interno della graduatoria definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia di Messina, la posizione n. 16 i ; - che ciò implica la legittimazione passiva di tutti i soggetti che occupano una posizione precedente rispetto a quella della ricorrente, dato che in caso di accoglimento delle domande promosse gli stessi verrebbero preceduti dalla docente Accetta; - che ai fini delPintegrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere notificato ai docenti potenzialm ente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualm ente Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051 -tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 Emesso Da; ARUBAPEC - che il ricorso ha per oggetto p er l ’annullam ento e/o la rettifica della g rad u ato ria definitiva di PIETRO PREM ESSO Firmato Da: ALOISIO spillata al presente ricorso presente ricorso, S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69086c4bb1c78f9 I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura STUDIO LEGALE \LXLOISIO AntoninoAloùio inseriti nelle g rad u ato ria che occupano un posto antecedente risp etto a quello della SIg.ra Accetta; RILEV A TO - che la notìfica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi o rd in ari sarebbe impossibile in ragione dell’elevato num ero dei d estin atari (ben 161); - che l’efTicacia della trad izio n ale notificazione p er pubblici proclam i è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [.. - che la pubblicazione sulla G.U. ap p are com unque oltrem odo onerosa p er la ricorrente; - che già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n, 205 aveva previsto la facoltà, p er il G iudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, com presi quelli p e r via telem atica o telefax, ai sensi dell’a rt. 151 c.p.c,; - che il T A R Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale form a di notifica diversa e altern ativ a rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclam i prevista d all’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito intern et del ram o di am m inistrazione interessata al procedim ento su cui si controverte; - che anche i T rib u n ali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che “[...] l ’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a form e alternative di notifica nei term ini stessi indicati dalla p arte ricorrente; applicando p ertan to l ’a rt. 151 c.p.c, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l ’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell ’ordinanza stessa nell 'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R); R ILEV A TO , IN FIN E, - che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in vìa o rd in a ria dal Giudice A m m inistrativo nonché dal G iudice O rd in ario in tu tte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda. Si riceve dalle ore 16J0 alle ore 19.30 Barcellona P.O. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 9805 l-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 STUDIO LEGALE I lALOISIO ^w.Jhamdno,^toiào all’uopo, il sito del MtUR airindirizzo; http://www.istruzione. itAveb/ministero/procIami/proclamiJ 2. Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati FANNO ISTANZA Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notifìcazione con m odalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi d ell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., e pertanto V OGLIA A U T O R IZ ZA R E LA N O TIFIC A ZIO N E D EL R IC O R SO - nei confronti di tu tti i docenti attualm ente inseriti nella g rad u ato ria definitiva delle assegnazioni provvisorie p e r la scuola p rim aria - A m bito T errito riale della Provincia di M essina p er Panno scolastico 2015/2016, che occupano una posizione antecedente rispetto a quella della rico rre n te (n.l61), attrav erso la pubblicazione sul sito w eb istituzionale dell’Ufficio Scolastico Regionale p er la Sicilia D ir. G enerale C.S.A. Provinciale di M essina Ambito T errito riale di M essina —Ufficio V ili rw'ww.istruzionemessina.itì. a cui lo stesso Ufficio dell’udienza; b) nome della rico rren te e indicazione dell'am m inistrazione intim ata; c) sunto dei motivi del ricorso; d) indicazione dei controinteressati, genericam ente individuati come “tu tti i docenti attualm ente inseriti nella g rad u ato ria definitiva delle assegnazioni provvisorie p er la scuola prim aria - A m bito T errito ria le della Provìncia di M essina p er l’anno scolastico 2015/2016, che occupano u n a posizione antecedente rispetto a quella della rico rren te Sig.ra Accetta G iuseppina (n .l6 1 )” ; e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza. (Avv. Antonino ALOISIO) (Avv. Pietro ALOISIO) Si riceve dalle ore I6J0 alle ore 19J0 Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 9805!-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899 PIETRO a) au to rità giudiziaria innanzi alla quale si procede, num ero di registro del ricorso e d ata Firmato Da: ALOISIO m edesim a rico rren te, dei seguenti dati: Emesso Da: ARUBAPÉC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafBcf8c64adf9a69086c4bb1c78f9 Scolastico do v rà provvedere nel m om ento in cui ne riceverà la notifica ad opera della n PROCURA SPKriALK La Sig.ra Giuseppina ACCETTA (c.f. CCTGPP78L54A638V), nata il 14.07.1978 a Firmato Da: ALOISIO PIETRO Emesso Da; ARUBAPEC S.PA . NG CA 3 Serial#: B ar^ llon a P.G. (M E), e residente in Terme Vigliatore (M E), via II Stretto M aceo n, elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso il recapito dei propri dirensori dichiara di delegare a rappresentarla e difenderla nel procedimento ex art. 700 c.p.c. per l'annullamento e/o la rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria, predisposta ed emessa dairUfTicio Scolastico Provinciale di M elin a in data 18.08.2015, giusto Droreto n.lOI26 del 18.08.2015, comprese le attività jmìtminari e stragiudiziali, quali l’accesso a documenti e atti conservati da P.P. A.A., le fasi di riassunzione, esecuzione ed opposizione, negli atti preliminari deli’esecuzione, con facoltà e potere di sostituire la parte ai sensi e per gli effètti di cui all’art. 183 e 420 c.p.c., di transigere, rinunciare agli atti e quietanzare, di nominare colleghi domiciliatari, di farsi sostituire in udienza, di chiamare in causa terzi, di formulare domande riconvenzionali, di intervenire e resistere ad interventi, con facoltà espressa di proporre querela di falso, l’Aw.to Antonino Aloisio e l’avv. Pietro Aloisio, entrìimbi iscritti all'Ordine degli avvocati di Barcellona P.G, tutti elettivamente domiciliati in Messina alla via Santa Barbara n. 6 presso e nello studio deH’aw . Salvatore Versaci. Dichiara di essere stato informato ai sensi del D.Igs. 196/2003 e di autorizzare i mandatari al trattamento dei dati, nei limiti e per le fmalità inerenti al presente mandato. Dichiara, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefìci fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto. Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 18116/2015 de! 25/09/2015 RGn. 4937/2015 TRIBU N A LE O RDIN A RIO DI M ESSINA SEZIO N E LAVORO R.G. n. 4937/2015 Il Giudice del Lavoro, Dott. Alberto Pavan, letto il ricorso ai sensi deH’art. 700 c.p.c., ritenuto che non sussistano i presupposti per la pronuncia del decreto ai sensi dell’art. 669 sexies, 11 comma, c.p.c. FISSA per la comparizione delle parti l’udienza del 27/10/2015, ad ore 13:15, disponendo che copia del ricorso e del presente decreto sia notificato entro il 09/10/2015. Visto l’art. 151 c.p.c., autoriz2a parte ricorrente alla notifica a tutti i docenti inseriti nella graduatoria, mediante pubblicazione sul sito web deirUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia www.istruzionemessina.it. Messina, lì 25/09/2015 Il Giudice del Lavoro Dott. Alberto Pavan A w . Pie Via Quafinuxk). 90051 BARCt fECpittroal CodkcRtcak: t Pmita IV ■ . A loU i<? d , 0909797''^ h A p.g .(M- fRKÈQfiAfej 4, 57 5» W9 ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ I sottoscritti Avv.ti Antonino ALOISIO del Foro di Barcellona P.G. (c.f. LSANNN80A28A638R - p.e.c. antoninoaloisio@ pec.giuffre.it - fax 0909702141) e Pietro ALOISIO del Foro di Barcellona P.G. ( c f . LSAPTR82S06A638Y - tel . e fax 090-9797755 - [email protected]'re.it'>. nella loro qualità di difensori della Sig.ra Giuseppina ACCETTA (c.f. CCTGPP78L54A638V), nata il 14.07.1978 a Barcellona P.G. (M E), e residente in Terme Vigliatore (M E), via II Stretto M aceo n.3, dichiarano ex art.l6 bis, comma 9 bis, L.221/2012, come introdotto dal DJL. 90/2014 e convertito con L.114/2014, che le presenti copie cartacee del ricorso ex art.700 c.px. nel procedimento R.G. n4937/2015 incardinato presso il Tribunale dì Messina - sezione lavoro, del mandato giusta procura spillata al predetto ricorso, ex art.83, terzo comma, c.p.c. e del decreto di fissazione udienza e comparizione parti del 25.092015 a firma del Giudice del Lavoro designato Dott. Alberto PAVAN, estratte tramite consultazione remota del fascicolo informatico, sono conformi agli originali depositati nello stesso per un totale di n.26 pagine complessive (di cui n.24 per il ricorso ex art.700 c.p.c., n .l per la procura, e n .l per il decreto di fissazione udienza e comparizione parti). Barcellona P.G. 28.09.2015 (Avv. A w onino ALOi; ilO) (Avv. H e t r o A J ^ I O ) 4 gisiaep*^^ oitntep*^_Ì '!, RELATA DI NOTIFICAZIONE A richiesta come in atti degli Avv.ti Antonino e Pietro Aloisio, difensori per procura della Sig.ra Accetta Giuseppina, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina ho notificato il presente atto airUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C ^.A . Provinciale di Messina - Ambito Territoriale di Messina - Ufficio V ili (c,f. 80005000833), quale sede periferica del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Messina, vìa Uberto Bonino n mediante consegna di copia confonne a mani di • all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Messina Ambito Territoriale di Messina - Ufficio V ili (cf. 80005000833), quale sede periferica del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Messina, via Uberto Bonino n.3, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, sita in via Dei Mille, Isol. 221, n.65, mediante consegna di copia conforme a mani di - al Ministero dell’Istruzione, deH’Università e della Ricerca, in pers. del legale rapp.te p.t. (c.f. 80185250588), elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, sita in vìa Dei Mille, Isol. 221, n.6S, mediante consegna di copia conforme a mani di