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ricorso Accetta - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina

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ricorso Accetta - Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina
A
Ts or:
STUDIO LEGALE
OISIO
>w.
Con J
L
ud.
2 7 - i o - i s
^ w . inumino Jl^oisio
TRIBU N ALE DI M ESSINA
^ . v Sr?* O f -
SEZ. LA V ORO
R IC O R SO EX ART.700 C.P.C.
^
.
;r-
Con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei litisconsorti
___
1 2 2 1 -1
,
•
ai sensi dell’art, 151 c.p.c.
///
La Sig.ra G iuseppina A C C ETT A {c.f. CCTGPP78L54A638V), nata il 14.07.1978 a Barcellona
P.G. (ME), e residente in Terme Vigliatore (ME), via II Stretto Maceo n.3, rap p .ta e difesa, giusta
procura spillata al p resente atto, ex art.83, terzo com m a, c.p.c., in m aniera congiunta e
disgiunta dalPAvv. P ietro A LO ISIO del Foro di Barcellona P.G. (c.f. LSAPTR82S06A638Y p.e.c. pielToaloisiofSjpec.giuffre.it - fax 0909797755) e d all’Avv. A ntonino A LO ISIO del Foro di
Barcellona P.G. (c.f. LSANNN80A28A638R -
p.e.c. [email protected] — fax
0909702141) e con q u est’ultim o elett.te dom .ta in M essina, via S anta B arb ara n.6, presso lo
studio dell’Avv. Salvatore VERSACI.
(parte ricorrente)
A m bito T erritoriale di M essina - Ufficio V ili (c.f 80005000833), quale sede periferica del
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., via
U berto Bonino n.3;
- M inistero dell’Istruzione, dell’U niversità e della Ricerca, in pers. del legale rapp.te p.t. (c.f.
80185250588), elettivam ente dom iciliato ex lege presso l’A vvocatura D istrettuale dello Stato
di M essina, sita in via Dei Mille, Isol. 221, n.65;
c nei confronti
Di tutti i docenti inseriti nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria - scuola prim aria,
predisposta ed emessa d all’Ufficio Scolastico Provinciale di M essina in d ata 18.08.2015, giusto
Decreto n.l0126 del 18.08.2015, occupanti una posizione antecedente rispetto a quella della
ricorrente Sig.ra A ccetta G iuseppina (posizione n.l61).
(parti resistenti)
per l’annullam ento e/o la rettifica
della grad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale — scuola prim aria
(Provincia di M essina - anno scolastico 2015/2016), predisposta ed emessa d all’Ufficio
Scolastico Provinciale di M essina in d ata 18.08.2015, giusto D ecreto n.l0126 del 18.08.2015.
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899
Firmato Da: ALOISiO PIETRO
- Ufficio Scolastico Regionale p er la Sicilia Dir. G enerale C.S.A. Provinciale di M essina —
Emesso Da: ARU0APEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69a36c4bb1c73f9
C ontro
STUDIO LEGALE
\J S L 0 I S I 0
Aw,A«tomito,^Ìbisio
Si Premette
In Fatto
La Sig.ra Accetta Giuseppina è docente con contratto a tempo indeterminato di scuola
primaria attualmente titolare presso l’Istituto Comprensivo “Casati” di Mugglò (MB) a partire dal
1.09.2012 ed in precedenza dal 01.09.2011 al 3L08.2012 (anno scolastico 2011/2012) presso il 3°
Circolo Parini di Cinisello Balsamo (MI).
La stessa odierna ricorrente, prima di essere immessa nel ruolo, svolgeva nel c.d. pre - ruolo
specifico servizio con annesso punteggio, riconoscibile ai sensi dell'art. 485 del D. L.vo n. 297 del
6.4.94 e che ai fini di una migliore cognizione si riporta schematicamente.
D IR ITTO
RET.
ANNO
SCOL.
N O TE DI
DAL
AL
SCUOLA
ESTIVA (SI
Q U A LIFIC A
NO) (NOTA
4B)
2003/2004
18/09/03
02/03/04
I.C. via Prati - Desio
POSTO
COMUNE
2003/2004
03/03/04
05/03/04
I.C.’'
A.
Moro”
-
Seregno
2003/2004
2003/2004
08/03/04
15/03/04
13/03/04
22/03/04
I.C.”
POSTO
COMUNE
A.
Moro”
-
POSTO
Seregno
COMUNE
I.C. via Agnesi - Desio
POSTO
COMUNE
2003/2004
23/03/04
27/03/04
I.C. via Agnesi ~ Desio
POSTO
COMUNE
2003/2004
29/03/04
^03/04/04
I.C. via Agnesi - Desio
POSTO
COMUNE
2003/2004
15/04/04
05/06/04
I.C.”
A.
Moro”
-
Seregno + I.C. “Piola” -
posto
di
lingua inglese
Giussano
2004/2005
23/09/04
01/12/04
I.C. via Agnesi - Desio
POSTO
COMUNE
2004/2005
02/12/04
30/06/05
I.C. “Piola” - Giussano
posto 12 h
comune + 12
Si riceve dalle ore 16.30 a De ore 19.30
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899
STUDIO LEGALE
I ilLO rSIO
Avp. Antonino .^Ibisio
h sostegno
minorati
psicofìsici.
2005/2006
22/09/05
LC.’Tolstoj” - Desio
30/06/06
posto
di
lingua inglese
2006/2007
2007/2008
13/09/2006
07/09/2007
30/06/07
30/06/08
I
Circolo
“Dante"
-
POSTO
Lissone
COMUNE
I. C. “Casati” - Muggiò
POSTO
COMUNE
04/09/2009
30/06/09
30/06/10
I.
C.
“A.
Moro”
-
POSTO
Varedo
COMUNE
1. C. “Casati” - Muggiò
POSTO
COMUNE
2010/2011
01/09/2010
30/06/11
I. C. “Casati” - Muggiò
POSTO
COMUNE
Con il trascorrere inesorabile degli anni, tuttavia, nel tempo ed in maniera rilevante a partire
dal 2009, la Sig.ra Accetta ha iniziato ad accusare gravi disturbi fisici determinati dal non corretto
funzionamento del proprio apparato respiratorio, acciarate dalla certificazione del 13.08.2010
rilasciata dal P.O. “Barone Ignazio Romeo” di Patti a firma del Dott. Pippo Spatola, Dirigente
medico U. O. lungodegenza e responsabile deirambulatorio di pneumologia, nella quale si evince, a
seguito dell’avvenuto espletamento di esami specialistici (spirometria - rx torace), che la ricorrente
è affetta da una forma di bronchite asmatica cronica.
Patologia, quella descritta, la cui persistenza ha determinato ulteriori disfunzioni.
Si riceve dalle ore 1630 alle ore 1930
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338-6056899
NG CA 3 Serial#; 2tdafecf0c64adf9a69O86o4bb1c78f9
2009/2010
01/09/2008
Firmato Da: ALOISIO PIETRO Emesso Da; ARUBAPEC S.PA
2008/2009
A
STUDIO LEGALE
I L1I.OTSIO
Aw.^Xntottmo^&àio
In tal senso appare inequivocabile l’attestazione medica del 18.07.2014 ad opera della
Dott.ssa Francesca Pichilli, pneumologa, il cui contenuto si riporta integralmente: "Si certifica che
Accetta Giuseppina, nata il 14.07.1978 in Barcellona P.G. (ME) e residente in Terme Vigliatore
(ME) via II Stretto Maceo n.3 è affetta da rinite cronica, asma bronchiale estrinseca, pertanto
necessita di terapia termale (inai. —insufflazioni - aer.) in Terme Vigliatore presso le Terme Parco
Augusto”, così come il verbale redatto a seguito di conferente visita in data 25.11.2014 dalla
Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile, delle condizioni visive e della
sordità di Barcellona P.G. (ME), laddove la Sig.ra Accetta è risultata affetta da una bronchite
cronica e da una lombalgia cronica, con una conseguente riduzione permanente della capacità
lavorativa pari al 40%.
La sussistenza delle descritte patologie, e la necessità della somministrazione di cure
continuative a carattere termale in Terme Vigliatore (ME), e cioè nel luogo di residenza del proprio
coniuge Sig. Pittalà Nino, nato a Barcellona P.G. (ME) il 17.12.1977, giusto matrimonio contratto
in data 14.02.2013 (condizione di per sé già sufficiente), ha fatto si che la ricorrente avanzasse
specifica domanda al fine di ottenere per l’anno scolastico 2014/2015 l’inserimento nella
graduatoria deU’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all’ambito di appartenenza
(scuoia primaria) con la precedenza prevista dalPart.S Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A.
E la fondatezza dell’inoltrata istanza trovava pieno riscontro nella successiva graduatoria
emanata dairU fficio Scolastico Provinciale di Messina (medesimo odierno resistente) in data
26.08.2014, laddove alla docente Accetta veniva attribuita la posizione n.I3, stante il riconosciuto
diritto alla precedenza, sì come disciplinato dal C.C.N.L..
Il medesimo diritto alla precedenza veniva tra l’altro riconosciuto pochi mesi dopo anche
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano, il quale con nota del 09.04.2015, in merito alla
domanda di trasferimento per la tipologia posto comune formulata dalla ricorrente per la Provincia
di Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, comunicava alla stessa istante che ai fini
della necessaria valutazione della richiesta inoltrata sarebbero stati presi in considerazione, quali
parametri sui quali determinare la successiva graduatoria, sia il ricongiungimento al familiare nel
Comune di Terme Vigliatore (ME) che la precedenza per cure a carattere continuativo.
Tuttavia circa un mese prima, e precisamente in data 12.03.2015, la Sig.ra Accetta aveva
rinnovato anche per l’anno scolastico 2015/2016 la richiesta di inserimento nella graduatoria
deJl’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all’ambito di appartenenza (scuola
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090,970.21.41 cell. 338,6056899
STUDIO LEGALE
I lAl.OTSIO
Aw.Jltttcmm)Jt£aìao
primaria), ed al fine di ottenere ancora vma volta la precedenza spettantile provvedeva a depositare
in copia conforme airoriginale presso l’UfFicio Scolastico Provinciale competente tutta la
documentazione necessaria (aggiornata anche in relazione all’avvenuta riduzione permanente della
capacità lavorativa) al fine dell’attribuzione della corretta posizione in graduatoria, e più nel
dettaglio: a) certificato attestante la necessità di cure continuative a carattere termale, b) certificato
attestante la patologia sofferta, c) esito spirometria, d) verbale INPS, e) autocertificazione attestante
il ricongiungimento al coniuge.
Nonostante la domanda di assegnazione adeguatamente documentata e quindi attestante la
piena legittimità delle richieste avanzate dalla Sig.ra Accetta, l’Ufficio Scolastico Provinciale di
Messina, il medesimo che l’anno precedente aveva riconosciuto con atti ufficiali il diritto alla
precedenza della ricorrente, pubblicava in data 04.08.2015 la graduatoria temporanea delle
assegnazioni provvisorie per la scuola primaria Ambito Territoriale della Provincia di Messina
escludendo l’odierna ricorrente per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 7 del C.C.N.I.,
Avverso tale esclusione la docente Accetta promuoveva conferente e tempestivo reclamo,
chiedendo, previa nuova allegazione della già prodotta certificazione medica (per come sopra
richiamata) oltre aH’autocertificazione attestante il ricongiungimento al coniuge, la rettifica nella
graduatoria definitiva, con il reintegro dell’istante e il riconoscimento alla medesima della
precedenza prevista dall’art.8, 1“ comma III.
Ma in data 18.08.2015 l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina pubblicava la graduatoria
definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia
di Messina nella quale è stata attribuita alla docente Accetta la posizione n.161, poiché in maniera
illegittima, oltre che erronea ed in macroscopica violazione della normativa in materia, non le è
stata riconosciuta la precedenza spettantile di diritto.
Il tutto, si ribadisce, a dispetto dei titoli, delle qualifiche e delle condizioni posseduti dalla
Sig.ra Accetta. Inoltre l’erronea formazione della graduatoria, che oggi si impugna e contesta, con
conseguente violazione dei diritti deH’odiema ricorrente, ed in particolare della posizione a lei
spettantile, oltre che rispondente alle proprie esigenze ed alle legittime aspettative, sì come
proceduralmente stabilito dalla normativa vigente, cui è giunta l’ufficio preposto, sono da
considerarsi frutto di determinazioni che parte resistente ben avrebbe potuto rettificare già in
autotutela, soprattutto a seguito del reclamo tempestivamente presentato dalla docente in
conseguenza dell’emanazione della graduatoria provvisoria.
Si riceve dalle ore 1630 alle ore 1930
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 celi. 338.6056899
STUDIO LEGALE
I LSlOLSIO
A w . Antonino .^ùnsio
Così tuttavia non è stato, e cioè, nonostante vi fossero i presupposti sia in fatto clie in diritto,
la sopra indicata docente occupa, airinterno delia riciiiamata graduatoria per l’a.s. 2015/2016 una
posizione non rispondente a quella spettantile, da ritenersi del tutto illegittima.
La Sig.ra Accetta, stante l’evidente lesione del proprio diritto al posto con correlato diritto
alla carriera, è pervenuta quindi nella determinazione di ricorrere all’A.G.O. per i seguenti motivi in
Diritto
Prima di affrontare i motivi di doglianza avverso il Decreto dell’U.S.P, di Messina del
18.08.2015 prot. n.10126, relativo all’emanazione della graduatoria definitiva di assegnazione
provvisoria interprovinciale - scuola primaria per l’a.s. 2015/2016, e quindi le ragioni fondanti la
legittimità deH’inoltrato ricorso, in via del tutto prelim inare appare conducente rimarcare la
giurisdizione delTadito Tribunale, sezione lavoro, dato l’odierno oggetto del contendere, inerente il
rapporto privatizzato alle dipendenze della pubblica amministrazione, per come introdotto dal D,
Lgs, n. 165/01.
Nel caso di specie infatti si verte neH’ambito della formazione e successivo scorrimento
delle graduatorie previste aU’interno del settore scolastico, ed in particolare nella corretta
tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato.
D’altronde il diritto al lavoro costituisce un bene fondamentale e come tale inaffievolibile, in
quanto naturale esplicazione delle proprie inclinazioni, connesso intimamente alla persona nella sua
funzione di contributo al progresso materiale e spirituale della società ex art, 4 Cost..
In tema di giurisdizione, pertanto, come sancito dail'ormai copiosa giurisprudenza in merito
il Giudice Amministrativo è giudice del provvedimento ed il Giudice Ordinario è giudice dell’atto
di gestione: in tal senso, occorre veritlcare “quale pretesa” (quale petitum), nel caso specifico,
venga introdotta nel giudizio per approvare quale sia la situazione giuridica soggettiva che si
assume lesa. L'art. 63 del D.lgs. nr. 165 del 2001. parlando di “atti amministrativi presupposti/di
organizzazione", afferma che: “sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro,
tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di
cui aH’art, 1.2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le
controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi
dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto,
comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questioni atti amministrativi presupposti.
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Barcellona P.O. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899
Firmato Da; ALOISIO
di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo alTassunzione, la giurisdizione del giudice ordinario a
PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 2fdafecf8c64adf9a690a6o4bb1c78f9
attribuzione di punteggi, precedenze e posizioni in graduatoria a favore della ricorrente, che implica
STUDIO LEGALE
\J S L 0 J S I0
Aw.AntomtioAiòisio
Ebbene, dairart. 63 del Decreto si deduce che le controversie concernenti gli “atti di
organizzazione” deil’Amministrazione rientrano nella giurisdizione del G.O. (con ammessa
disapplicazione!) in tutti i casi in cui costituiscono provvedimenti presupposti di atti di gestione del
rapporto di lavoro del pubblico dipendente. Più specificatamente, il potere di disapplicazione,
previsto dall’art. 63 del Decreto, presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui
incìde il provvedimento amministrativo (e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la
consistenza di diritto soggettivo solo dopo la rimozione del provvedimento!). Secondo il Decreto,
per radicare un potere di conoscenza, da parte del G.O., del provvedimento amministrativo di
macro-organizzazione, deve rilevare non soltanto il rapporto di presupposizione ma anche il
rapporto di rilevanza, cioè di influenza del provvedimento sull’assetto del rapporto di lavoro. L’art.
63 in questione ha, quindi, inteso concentrare, seppure in via non esclusiva, nel giudice civile il
potere di cognizione degli atti amministrativi di organizzazione-presupposizione.
Sul punto non può che riportarsi il principio sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, con sentenza n . l l del 12.07.2011, secondo cui il riparto di giurisdizione in materia di
accertamento della giusta posizione degli insegnanti nelle graduatorie che li riguardano (e si versa
in siffatta ipotesi) va deciso in favore della tesi della giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò che rileva ai fini del riparto, infatti, è la situazione giuridica protetta, ma anche la natura
della attività esercitata dall’amministrazione e l’assenza o meno di una procedura concorsuale in
senso stretto.
Nel caso specifico si discute in tema di accertamento di diritti di docenti già iscritti (quale è
la Sig.ra Accetta), e deve escludersi la configurabilità di una procedura concorsuale, ai sensi
dell’art. 63, d.Igs. n. 165 del 2001 attribuita alla cognizione del giudice amministrativo, per
l’assenza nella fattispecie di un bando, di una procedura di valutazione e di una approvazione finale
di graduatoria che individui i vincitori. Si tratta, invece, si ribadisce, di inserimento in graduatoria di
coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione
a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che sì rendono vìa via
disponibili, essendo esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni
discrezionali.
In buona sostanza, sì tratta di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già
avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego.
Nel caso di specie, oltretutto, poiché risulta essere coinvolto il c.d. diritto all’assunzione, la
giurisdizione del giudice ordinario risulta ancora piìi incisiva: “Sono di competenza della
Si riceve dalle ore 16JO alle ore 19.30
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899
STUDIO LEGALE
\L \L 0 I S I 0
Avv..^nbmino,^{insio
giurisdizione ordinaria le controversie inerenti il diritto al l’assunzione” {ex multis Cass., SS. UU.,
01.08.2012, n.l3796).
In ogni caso, al fine di fugìire ogni dubbio, ad abundantiam qui di seguito si riportano
ulteriori massime attestanti precedenti giurisprudenziali a sostegno della esplicata tesi, dalle quali
possono trarsi i principi sopra enucleati:
- Consiglio di Stato, Sez. V I, n. 5794 del 24.11.2014 "In presenza di graduatorie permanenti ad
esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di
inserim ento in g rad u ato ria di coloro che sono in possesso di determ inati requisiti, anche sulla
base della pregressa partecipazione a concorsi, in una g rad u ato ria p reo rd in a ta al conferim ento
d i posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni
tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del
T.a.r. Lazio, Roma, sez. Ill-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).
- Cassazione Civile a Sezioni Unite, O rd in an za n. 16756 del 23.7.2014 "In tema di graduatorie
permanenti del personale della scuola, con riferim ento alle controversie prom osse p er
l'accertam ento del d iritto al collocam ento in g rad u ato ria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n.
297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione
Firmato Da: ALOISIO PIETRO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adt9ae9086o4bb1cr8f9
determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del dlgs. 30
marzo 2001, n. 165), di fro n te alle quali sono confìgurabili d iritti soggettivi, avendo la pretesa
ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale
assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali V art. 63
del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto
trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una
graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili.
(Regola
giurisdizione)";
~ TA R Lazio, R om a, Sez. H I Bis, n. 4337 del 19.4.2014 "Non è ricompresa nella nozione di
concorso ai sensi delVart. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica
dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall’inserim ento in apposite grad u ato rie
perm anenti (oggi ad esaurim ento) dei docenti che sono in possesso di determ inati requisiti
(anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è p reo rd in a ta al conferim ento delle
cattedre che si rendono m ano a m ano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura
di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori
dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte
ai quali sono configurabili soltanto d iritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tel & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899
H
STUDIO LEGALE
\_L\LOISIO
Aw.
O rd in ario sulle controversie concernenti l’inserimento e la collocazione in graduatoria degli
insegnanti che aspirano all’assunzione. ”
- Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013 "Esulano dalla giurisdizione del giudice
amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il
coretto inserim ento nelle g rad u ato rie ad esaurim ento p e r il conferim ento d'incariclii a tempo
determ inato ed indeterm inato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola
(personale ATA). A l di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come
situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita
poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali
(riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)".
Et de hoc satis.
- Illegittim ità del D ecreto n.l0126 del 18.08.2015 emesso d a ll’Uffìcio Scolastico Regionale per
la Sicilia Dir. G enerale C.S.A. Provinciale di M essina relativo alla g rad u ato ria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria p er l’anno scolastico 2015/2016,
poiclié posto In palese violazione della norm ativa vigente in m ateria. Violazione p er omessa
osservanza d e ira rt,2 1 octies della legge 7 agosto 1990 n.241, con ss. mm. ed ii., per
l’em anazione di un provvedim ento am m inistrativo posto in palese violazione di legge e viziato
d a eccesso di potere sotto il profilo del travisam ento dei fatti e degli a tti am m inistrativi e per
evidente d isp arità di trattam en to . E rra ta interpretazione, applicazione ed operatività del
C.C.N.L. scuola.
Premesso quanto sopra, il provvedimento assunto dalla P.A. (graduatoria definitiva delle
assegnazioni provvisorie per la scuola primaria Ambito Territoriale della Provincia di Messina),
avverso la quale si muovono le censure che qui di seguito si provvederà minuziosamente ad
elencare, è da ritenersi irrimediabilmente viziato, radicalmente illegittimo ed infondato per i motivi
e le considerazioni, che samnno riportati e specificati, e pertanto meritevole di annullamento e/o
rettifica tenendo in considerazione la corretta valutazione di titoli e diritti dei soggetti inseriti nella
graduatoria impugnata (specius Sig.ra Accetta Giuseppina).
Anzitutto occorre evidenziare che ai sensi e per gli effetti del dettato normativo contenuto
neirart.21 octies della legge 7 agosto 1990 n.241, modificata dalla legge 11 febbraio 2005 n .l5, sì
dispone che “è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o
viziato da eccesso di potere o da incompetenza. Non è annullabile il provvedimento adottato in
violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del
provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19J0
Barcellona P.G. (ME) -Vìa S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090,970.21.41 cell. 338.6056899
STUDIO LEGALE
I lAI.OJSIO
A w . JlnUminoAloisv)
quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per
mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l ’amministrazione dimostri in
giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato ",
Per quanto riguarda il procedimento de quo, in particolare, risulta utile prelim inarm ente
chiarire che sia la dottrina che ia giurisprudenza ormai unanimi ritengono che a questo tema, e più
in generale con riferimento aU’emanazìone delle graduatorie scolastiche, quale estrinsecazione del
potere della p.a., non è applicabile il criterio della tendenziale irrilevanza dei vizi formali e
procedurali, posto, infatti, che le garanzie fornite al destinatario del medesimo sono irrinunciabili, in
quanto attengono ad una forma particolare di diritto di difesa correlato ad aspetti cristallizzati di
diritto soggettivo. Ne consegue, in tal maniera, che il procedimento deve osservare ed eseguire
inevitabilmente le sue regole e il provvedimento parimenti, senza che sia possibile, a posteriori,
avanti il giudice, un intervento deirAmministrazione che dimostri che il provvedimento non
sarebbe stato comunque diverso quand’anche le regole fossero state seguite.
Orbene, in virtìj di ciò che è stato sopra enucleato, necessita, al fine di poter meglio
approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente e
comunque le finalità ad esse sottese, seppur in maniera schematica, analizzare l'attuale disciplina
del sistema di reclutamento dei docenti con le modalità delle assegnazioni provvisorie.
Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, così come di quello
educativo ed A.T.A., secondo le disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali de!
comparto scuola, sono prioritariamente dirette a realizzare il reimpiego qualificato di tutto il
personale in soprannumero o in esubero, e la piena realizzazione degli obiettivi formativi e
curriculari previsti per ciascun ordine di scuola, assicurando la continuità didattica e la
valorizzazione delle competenze professionali, tenuto conto delle esigenze e disponibilità dei
docenti interessati. A tal fine è valorizzata, tra l’altro, la possibilità di utilizzazione in altri
insegnamenti e per il potenziamento delle attività dell'offerta formativa - per il personale
appartenente a ruoli e classi di concorso in esubero - tenendo conto dei titoli di studio e/o
professionali posseduti, con l’attribuzione del maggior trattamento economico eventualmente
spettante ai sensi delTart. IO comma 10 del C.C.N.L. 29.11.2007; in quest’ultimo caso la Direzione
Regionale competente, contestualmente alTadozione del provvedimento di utilizzazione e
assegnazione provvisoria, stipulerà con il personale interessato un contratto di lavoro integrativo per
il nuovo temporaneo trattamento retributivo corrispondente a quello spettante in caso di passaggio
di ruolo.
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30
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STUDIO LEGALE
I lALOISIO
Aw. AntoninoAùrisio
Proprio ne! citato e tutt’ora vigente C.C.N.L. 29 novembre 2007 sono stati fìssati i principi
generali sulla mobilità territoriale e professionale, ivi comprese le utilizzazioni e assegnazioni
provvisorie del personale (art. 10), definendo, lo stesso C.C.N.L., al capo 11 - Relazioni sindacali,
artt. 3,4,5 e 6, le materie di competenza della contrattazione integrativa di secondo livello e gli
ambiti territoriali della stessa.
Nei dettaglio il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a. per l’anno scolastico 2014/15 è
stato oggetto di revisione, giusto accordo del 13.05.2015, che tuttavia, pur sostituendo il C.C.N.L
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
A.T.A. sottoscritto in data 11.09.2014, non ha modificato le parti che disciplinano specificatamente
le precedenze (art.8), il cui mancato riconoscimento ha determinato l’attivazione della presente
procedura.
In particolare il menzionato art.8 recita quanto segue:
“Precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria
L Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono
C.C.N.L 23.2.2015.
Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir
meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di
presentazione delle domande di cui a ll’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.L.
L PERSONALE CON GRA VI M O TIVI D I SALUTE
a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);
b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);
IL PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIM I NOVE A N N I RICHIEDENTE
IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO D I PRECEDENTE TITOLARITÀ
c) Personale docente che, a partire dall'a. s, 2007/2008 e/o successivi, chiede il rientro nella
scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero
d ’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e
che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di
concorrenza prevale l'istanza del docente giù appartenente alla stessa tipologia di posto (posto
comune, classe di concorso, posto sostegno).
Sì riceve dalle ore 16.30 alle o re 19.30
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.4) celi. 338.6056899
Emesso Da; ARUBAPEC
all'art. 9 del presente C.C.N.L, in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia,previste dal
S.P.A. NG CA 3 Serial#; 2fdafecf8c64adf9a69086c4bb1c78ra
di cui
Firmato Da; ALOISIO PIETRO
funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenzaoperativa
STUDIO LEGALE
\ lSLOISIO
A w . Antonino Jl&àsio
IH. PERSONALE CON DISABILITA* E PERSONALE
CHE HA
BISOGNO DI
PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE
d) Personale docente con disabilità di cui alVart 21 della legge n. 104/92, richiamato datl'art
601 del D.L.VO n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950,
n. 648;
e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di
particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto
alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali
preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;
f) Personale docente appartenente alle categorie previste dai comma 6 dell'art. 33 della legge n.
104/92, richiamato daU'art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale
precedenza solo nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione
che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più
istituzioni scolastiche comprese in esso;
- coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in
situazione di gravità.
— solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione
di referente unico, deriva dalla circostanza - documentata con autodichiarazione - che il coniuge o
eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l ’assistenza al genitore con disabilità in
situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
h) Personale docente destinatario delVart. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia
unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il
coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola
condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con
disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza - documentata con
autodichiarazione - che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l'assistenza
al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.
In relazione ai punti g ed h:
Si riceve dalle ore 16JO alle ore 19JO
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Firmato Da: ALOISIO PIETRO
g) Personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia;
Emesso Da; /WìUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafect8c64adf9a69O06c4bb1c78f9
IV. ASSISTENZA
STUDIO LEGALE
\ lX l OISIO
A w . AntoninoAloisio
- la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui a ll’art. 9 del C.C.N.l.
23.2.2015, (in particolare i punti a, b) e dalVart. 4 dell’O.M. 4 del 24.2,2015. La condizione di
esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza
al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione
della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.
- la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza
sia il coniuge o il genitore ovvero l'unico parente o affine e che convive con il soggetto con
disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della
disabilità dichiari il soggetto con disabilità "rivedibile” purché sia certificata l'esigenza di
assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del
riconoscimento travalichi l'inizio deiranno scolastico per il quale viene disposta l'utilizzazione o
1 ’as.'iegnazione provvisoria.
- La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l ’intero comune (o distretto sub
provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall 'assistito.
i) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre
anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
dell ’anno in cui si effettua il movimento.
V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI
RUOLO
j) personale di cui a ll’art. 2 comma 1 lettera c).
VL PERSONALE CONIUGE D I M ILITA RE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente
alla fase delle assegnazioni provvisorie)
k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica
sicurezza e del personale di cui all ’ art. 1 7 della L. n. 266 del 28.1. J 999 e dell ’art. 2 della L. n. 86
del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30
Barcellona P.G. (ME) -Via S. Giovanni n. 85, cap 98051-tei & fax 090.970.21.41 cell. 338.6056899
Firmato Da: ALOISIO PIETRO
comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda 1’assegnazione
Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#-. 2fdafecfac64adf9a69086c4bb1c7af9
comunale) del domicilio dell‘assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub­
STUDIO LEGALE
I A Z .O / 5 /O
A w . AntoninoAtoisio
l) A i fin i del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà
previsto l'impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione,
tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI - n.l81 del 19.2.1994. La
destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non
esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di
concorso di appartenenza. VIL PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE
AM M IN ISTRAZIO N I D EG LI E N T I LOCALI (limitatamente alla fase delle assegnazioni
provvisorie) l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti
locali a norma dell'art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante
l ’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la
sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta
sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al
momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di
assegnazione provvisoria VIIL PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO A L TERMINE
D E LL’ASPETTATIVA SIND ACALE D I CUI AL C X M Q . SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)
m) Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q.
sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie
interprovinciali per la provìncia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da
almeno tre anni.
Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato
mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.”.
Ora, dal carattere generale dell’articolo che attribuisce una peculiare priorità in graduatoria a
coloro che risultano essere meritevoli di una particolare tutela, andando alla fattispecie appare
opportuno ribadire che, secondo la normativa vigente, deve essere destinatario del c.d. diritto di
precedenza il personale docente (non necessariamente disabile) che necessita per gravi patologie di
particolari cure a carattere continuativo e che quindi ha diritto di usufruire della precedenza per tutte
le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al
comune in cui esista un centro di cura specializzato.
Per quanto già narrato nella parte in fatto, al momento in cui la Sig.ra Accetta ha promosso
conferente domanda entro il termine e nelle modalità contemplate dalla legge, la stessa risultava
affetta (e lo è tutt’ora) da rinite cronica, asma bronchiale estrinseca, oltre che da lombalgia cronica.
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STUDIO LEGALE
I U
l OÌSIO
A w . Antonino^[oisio
patologie che comportano una riduzione permanente della capacità lavorativa della ricorrente e che
necessitano soprattutto di cure continuative (nello specifico a carattere termale in Terme Vigliatore
(ME), e cioè tra l’altro nel luogo di residenza del proprio coniuge Sig. Pittala Antonino) al fine di
attenuare la relativa sintomatologia.
Pertanto la docente Accetta, in ossequio al dettato normativo vigente, e sulla scorta delle
patologie delle quali risulta affetta, sempre suffragate da certificazioni debitamente prodotte sia con
la presentazione della domanda volta ad ottenere per l’anno scolastico 2015/2016 rinserim ento
nella graduatoria deH’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione alFambito di
appartenenza (scuola primaria) che successivamente in allegato con la proposizione del reclamo
amministrativo avverso l’emanazione della graduatoria provvisoria, risulta possedere tutte le
caratteristiche al fine di ottenere Ì1 godimento di un diritto di precedenza.
E tale aspettativa risulta ancora più legittima e fondata se rapportata ai precedenti univoci ai
quali sono pervenuti sia l’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina (il medesimo che ha emesso
l’odierna graduatoria impugnata) con riferimento alla domanda di inserimento nella graduatoria
dell’assegnazione provvisoria interprovinciale in relazione all’ambito di appartenenza (scuola
medesime documentazioni (anzi ad onor del vero alla domanda di inserimento nella graduatoria
dell’assegnazione provvisoria per l’a.s. 2015/2016 è stata persino allegata ulteriore certificazione!).
In buona sostanza, pur nella persistenza p er un verso delle medesime condizioni che
avevano comportato per l’istante il riconoscimento solo l’anno prima del diritto di precedenza e per
altro verso nella vigenza dell’identico testo normativo sicuramente molto chiaro e che non si presta
ad interpretazioni difformi e/o contrarie sì da permettere un margine di discrezionalità tale da
pervenire a risultanze diverse da quelle che avevano già condotto al riconoscimento del menzionato
diritto, l’Ufficio Scolastico di Messina ha adottato un provvedimento in palese violazione della
normativa applicabile al caso di specie, oltre che contrastante con altro atto dallo stesso emanato.
Anche per tale aspetto, quindi, il provvedimento oggi impugnato risulta essere abnorme,
ingiusto ed illegittimo, oltre che lesivo dei diritti propri della ricorrente, laddove viola le
disposizioni normativamente imposte e sancite da! conferente CCNL, il quale funzionalmente
rappresenta
l’attività
di
regolamentazione
normativa
finalizzata
a
produrre
regole
certe
procedimentaiizzate all’interno di un comparto lavorativo vincolanti sia per gli stipulanti che per gli
iscritti, tant’è che si deve fare ricorso alia normativa statale ove venga rilevata una lacuna normativa
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PIETRO
sempre per la Provincia di Messina. Il tutto nella sussistenza delle medesime patologie e delle
Firmato Da: ALOISIO
delta inoltrata domanda di trasferimento per la tipologia posto comune da parte della Sig.ra Accetta
Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69Q86c4bb1c78f9
primaria) per Tanno scolastico 2014/2015, che l’Ufficio Scolastico Provinciale di Milano a seguito
STUDIO LEGALE
\ I S l OISW
nella contrattazione collettiva (La Pubblica Istruzione - Giufìrè Editore, p.307) e quindi dettando la
disciplina rappresenta un fonte normativa integrativa ed efficace della legge (il C.C.N.L. dal punto
di vista meramente oggettivo si caratterizza non solo per l’originaria funzione normativa, ma anche
per una funzione obbligatoria, che si esprime nell’instaurazione di rapporti che vincolano
direttamente le parti collettive), e sotto diverso profilo contrasta, appare utile ribadirlo ancora una
volta, con altro precedente provvedimento emesso dal medesimo Ufficio Scolastico Provinciale di
esplicito riconoscimento del diritto di precedenza dell’insegnante Accetta, nella continuità dei
medesimi requisiti presupposti aH’emanazione del provvedimento impugnato.
Graduatoria che addirittura in una prima fase, per come già sottolineato, non aveva
nemmeno previsto l’inserimento della ricorrente, la quale era stata esclusa, ad opera deirU fficio
Scolastico Provinciale di Messina, dalle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito
Territoriale delta Provincia di Messina per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 7 del C.C.N.L..
Medesimo Ufficio che poi, a seguito del promosso reclamo da parte della Sig.ra Accetta, ha in
qualche modo corretto il tiro riconoscendo all’istante quanto meno il ricongiungimento al coniuge,
ma in maniera ancora una volta inspiegabile non il diritto alla precedenza previsto dairart.8, 1°
comma IIL
Risultano pertanto
in maniera oltremodo eloquente i vizi di legittimità dell’atto
amministrativo oggi impugnato, il quale si caratterizza per un evidente eccesso di potere, nella sua
accezione tipica di cattivo uso del potere da parte della Pubblica amministrazione e nella deviazione
del medesimo potere da quei principi generali stabiliti dal legislatore, come la correttezza, la buona
fede o la diligenza, oltre che nella totale assenza del rispetto del c.d. buon andamento della p.a.,
stante la mancata applicazione del principio di imparzialità dell’azione pubblica implicante la
realizzazione dei diritti individuali di ogni singolo cittadino e la loro connessa tutela. Inoltre risulta
configurabile nel caso di specie
una disparità di trattamento da parte della Pubblica
Amministrazione nei confronti deH’odierna ricorrente, in considerazione del fatto che con tale
espressione si suole fare riferimento a quelle ipotesi in cui l’Amministrazione applica misure
diverse in situazioni uguali senza alcuna legittima giustificazione (Corso G., L’attività
amministrativa, Torino, 1999), laddove a fronte di due identiche istanze per l’ammissione nella
chiesta graduatoria con il riconoscimento dell’avanzata precedenza, la p.a. ha illegittimamente
operato in maniera diametralmente opposta.
In definitiva ci si trova di fronte ad una normativa estremamente chiara sia nelle sue forme
che nel contenuto, violata dairU fficio Scolastico Provinciale in maniera palese e ripetuta, oltretutto
nella certezza da parte deli’odierna ricorrente che i propri requisiti fossero idonei all’ottenimetito
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\L \L 0 I S I 0
Aw._^ntcnino,^£3Ìsw
del diritto dovuto, come avvenuto anche Tanno precedente, così da ingenerare nel destinatario il
legittimo affidamento derivante dal comportamento fino ad ora seguito d airu .S .P , di Messina (ex
multis Consiglio Stato, sez. IV, 21 dicembre 2009, n. 8529, id. sez IV, 27 novembre 2010, n.8291).
Diretta conseguenza di tale ingiusto ed abnorme provvedimento é il mancato riconoscimento
alia docente Accetta della corretta posizione in graduatoria, e pertanto appare certo che Fattuale
ubicazione al n .ió l non le consentirà di ottenere durante il presente anno scolastico l'assegnazione
provvisoria legittimamente richiesta, dato il ben più ridotto numero di posti vacanti.
Qualora invece fosse stata attribuita alla ricorrente la conferente posizione con la dovuta
precedenza, la medesima sarebbe rientrata certamente nel previsto scorrimento della graduatoria e
quindi avrebbe occupato una cattedra che le avrebbe permesso di usufruire delle cure termali
necessarie per il proprio stato di salute in Terme Vigliatore (ME).
Tale aspetto risulta essenziale in quanto la mancata attribuzione di una cattedra fra quelle
disponibili nel richiesto ambito territoriale detenninerà un grave nocumento per la docente Accetta,
costretta così ad occupare una cattedra presso l’Istituto Comprensivo “Casati’' di Muggiò (MB), lì
dove cioè (anche considerando tutto il circondario) non esistono strutture specializzate in grado di
Tutto ciò risulta inaccettabile, dato che il diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria trova il
suo fondamento nell'art. 32, primo comma, della Costituzione, che esplicitamente enuncia il diritto
primario alla tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo, rientrante fra quelli
inviolabili della persona ed oggetto, pertanto, di incondizionata protezione (ex multis Cass., sez,
lav., 18.06.2012, n.9969) ed oggi appare irrimediabilmente conculcato da un provvedimento
radicalmente nullo ed illegittimo, adottato in totale spregio della normativa vigente ed applicabile in
materia.
Da ultimo risulta opportuno rilevare come allo stato, in assenza di alcuna documentazione
utile che possa comprovare e dettagliatamente specificare le modalità di riconoscimento e di
posizionamento oltre che di punteggio e soprattutto ia tipologia di precedenza riconosciuta
aH’interno della graduatoria per ogni singolo docente che precede la Sig.ra Accetta, al fine di
indicare già sin d ’ora a Codesta A .G ,0. adita la corretta posizione da attribuire alla ricorrente in
virtù della legittima precedenza richiesta, si come prevista dal C.C.N.L., la medesima ricorrente
possiede quale unico termine di confronto la tipologia di precedenze attribuite dallo stesso Ufficio
Scolastico per l’a.s. 2014/2015, nella cui relativa graduatoria la docente Accetta ha occupato la
posizione n. 13, mentre il n .l4 è stato occupato dalla Sig.ra Ciccia Eloisa.
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Firmato Da; ALOISIO PIETRO Emesso Da; ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#; 2fdafecf8c64adf9a69086c4bb1c78f9
curare ia patologia della medesima.
STUDIO LEGALE
\ l\LOISIO
Aw. ^taomnoAdnsio
N ell’odierna impugnata graduatoria la medesima docente Cìccia Eloisa occupa il n.l7,
quindi in via presuntiva il riconoscimento della legittima precedenza potrebbe/dovrebbe comportare
l’attribuzione proprio di tale posizione a favore della Sig.ra Accetta (già idonea ed utile al fine di
occupare uno dei posti vacanti).
Ma si ribadisce tale ragionamento risulta in un certo senso astratto in quanto la ricorrente
non possiede gii incartamenti relativi alle candidate che la precedono, e che solo la P.A. potrà
versare in giudizio al fine di appurare l’effettiva posizione da riconoscere a favore della docente
Accetta, dato che tra l’altro l’art.S del C.C.N.I. statuisce delle priorità anche al l'interno delle
patologie per le quali deve riconoscersi la precedenza in graduatoria.
Pertanto, sin d ’ora, si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare l’acquisizione
di tutta la documentazione afferente Ìl personale docente e le rispettive istanze di inserimento nella
graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale -
scuola primaria per la
Provincia di Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, e quindi di tutte le eventuali
certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta.
- Sussistenza del fum us boni iuris e del periculum in m ora.
controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la
fondatezza dell’azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dalTUfficio
Scolastico Provinciale di Messina a danno della docente Accetta.
Con riferimento al periculum in mora, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al
lavoro, all’assunzione ed alla corrispondente retribuzione, sì come tutelato dalla nostra Carta
Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo
sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch’essi
corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica delia irreparabilità in termini
monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.
Oitretutto nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti si riverberano
ancora oggi e che comporteranno ancora un più grave nocumento alla ricorrente, rappresentato dalla
mancata attribuzione di una cattedra fra quelle disponibili nel richiesto ambito territoriale che
costringerà la docente Accetta così ad occupare una cattedra presso l’Istituto Comprensivo “Casati”
di Muggiò (MB), lì dove cioè (anche considerando tutto il circondario) non esistono strutture
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PIETRO
integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una
Firmato Da: ALOISIO
enucleazione delle formulate eccezioni e sol che si considerino le argomentazioni facenti parte
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Il presente ricorso appare munito del sufficiente fu m u s, come si evince nell’articolata
STUDIO LEGALE A J S l OISIO
A w , Jlntotttno ACoisio
specializzate in grado di curare la patologia della medesima, con un certo peggioramento delle
proprie condizioni fisiche.
Ne deriva di conseguenza la sussistenza delia c.d, “imminenza ed attualità” del pregiudizio,
laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di
remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità, e l'iter, il quale conduce a detto evento,
appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano
1955, 79).
E’ pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c. sia per evitare il
prodursi di un evento lesivo, sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già
verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi,
ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del
risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale
impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili.
In ipotesi appare estremamente evidente che Futilizzo di un graduatoria illegittima al fine di
determinare nell’anno scolastico 2015/2016 le assegnazioni provvisorie del personale docente
determinerà, con estrema certezza, un pregiudizio irreparabile per la ricorrente, alla quale verrà
sottratto ingiustamente ed illegittimamente la propria cattedra, sì come spettantile sulla scorta dei
diritti e dei titoli posseduti.
Quindi nel caso in cui una attività, anche preliminare o preparatoria, sia specifica ed
inequivocabilmente diretta a violare il diritto, essa fornisce legittimo fondamento alla reazione del
titolare di quel diritto rendendone giustificato il timore deiTimminente pregiudizio e di conseguenza
l’attivazione del rimedio giurisdizionale.
La docente Accetta, in definitiva, ha diritto, mediante adozione di un provvedimento
d ’urgenza ex artt.700 e 669 bis c.p.c., all’immediato annullamento e/o rettifica della graduatoria
definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola primaria, per la Provincia di
Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, predisposta ed emessa dalTUfficio Scolastico
Provinciale di Messina in data 18.08.2015, giusto Decreto n. 10126 del 18,08.2015, a mezzo della
quale alla Sig.ra Accetta è stata a ttrib u ita erroneam ente ed in evidente e macroscopica
violazione della norm ativa in m ateria, una posizione non rispondente a quella spettante in
ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l’illegittimo m ancato
riconoscimento del beneficio della precedenza contem plato e previsto nel C.C.N.L..
Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la docente Accetta Giuseppina, come sopra
rappresentata, difesa e domiciliata
R IC O R R E
Si riceve dalle ore 16.30 alle ore 19.30
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STUDIO LEGALE
I £\L 0IS J0
A w , A tfto i^A b isio
Alla S.V. lll.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, ed
ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni
istanza, deduzione ed eccezione contraria:
1) In via principale - con decreto inaudita altera parte - riconoscere, accertare e d ich iarare il
diritto della Sig.ra A ccetta ad usufruire, stante le gravi patologie dì cui è affetta, del d iritto di
precedenza contem plato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art.8 , p e r coloro che necessitano d i cure a
carattere continuativo, e p erta n to o rd in are l’im m ediata revoca della g rad u ato ria definitiva di
assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria (Provincia d i M essina - anno
scolastico 2015/2016), p redisposta ed em essa d all’Ufiicio Scolastico Provinciale di M essina in
d ata 18.08.2015, giusto D ecreto n,10126 del 18.08.2015, a mezzo della q uale alla Sig.ra Accetta
è stata a ttrib u ita erro n eam en te ed in evidente e m acroscopica violazione della norm ativa in
m ateria, una posizione non rispondente a quella sp ettan te in ossequio ai titoli ed alle
qualifiche dalla stessa posseduti, stante IMllegittimo m ancato riconoscim ento del d iritto di
precedenza, sì come previsto e contem plato dal C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le
assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed a.t.a., all’art.8 , e quindi disporre
la rettifica della m edesim a g rad u ato ria disponendo l’attribuzione a favore della ricorrente
della precedenza richiesta e quindi la posizione congrua rispetto ai titoli posseduti e/o
com unque co n d an n are Fam m inistrazione convenuta ad em an are tu tti gli atti ritenuti
necessari a consentire Tinserim ento della Sig.ra Accetta, con la co rretta posizione, all’interno
della grad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale - scuola p rim aria
(Provincia di M essina - an n o scolastico 2015/2016);
2) disporre contestualm ente al decreto inaudita altera parte la fissazione di un termine entro il
quale proporre domanda giudiziale di merito;
3) In subordine, fissare l’udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disporre
l’assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari, riconoscere, accertare e d ic h iarare il diritto
della Sig.ra A ccetta ad u sufruire, stante le gravi patologie di cui è affetta, del d iritto di
precedenza contem plato nel C.C.N.I. concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie
del personale docente, educativo ed a .ta ., all’art.S, p er coloro che necessitano di cure a
carattere continuativo, e p ertan to provvedere aH’im m ediata revoca della g rad u ato ria della
grad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale -
scuota p rim aria
(Provincia di M essina - anno scolastico 2015/2016), predisposta ed em essa d all’Uffìcio
Scolastico Provinciale di M essina in d ata 18.08.2015, giusto D ecreto n .l0126 del 18.08.2015, a
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STUDIO LEGALE
I LXLOISIO
^ w . JlntoninoAloisio
mezzo della quale alla Sig.ra Accetta è stata attrib u ita erroneam ente ed in evidente e
m acroscopica violazione della norm ativa in m ateria, una posizione non rispondente a quella
spettante in ossequio ai titoli ed alle qualifiche dalla stessa posseduti, stante l’illegittimo
m ancato riconoscim ento del diritto di precedenza, sì come previsto e contem plato dal C.C.N.I.
concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed
a.t.a., all’art.8 , e quindi disporre la rettifica della m edesim a g rad u ato ria disponendo
l’attribuzione a favore della ricorrente della precedenza richiesta e quindi la posizione
congrua rispetto ai titoli posseduti, e/o com unque condannare l’am m inistrazione convenuta
ad em anare tu tti gli atti riten u ti necessari a consentire l’inserim ento della Sig.ra Accetta, con
la corretta posizione, all’interno della g rad u ato ria definitiva di assegnazione provvisoria
interprovinciale - scuola p rim aria (Provincia di Messina - anno scolastico 2015/2016);
4) C ondannare in ogni caso le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli
onorari della presente procedura. Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni
subiti.
In via istru tto ria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt.210 e
scuola primaria per la Provincia di Messina in relazione all’anno scolastico 2015/2016, e quindi di
tutte le eventuali certificazioni prodotte attestanti la natura della precedenza richiesta in relazione a
coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente (n .l6 I).
L a ricorrente evidenzia che le dom ande sopra form ulate vengono proposte, IN SUBORDINE,
a titolo di risarcim ento danni in form a specifica.
Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere
il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle
Amministrazioni.
Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di produzione,
in
Gli Avvocati Antonino Aloisio e Pietro Aloisio dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le
notificazioni
relative
0909702141/0909797755
al
presente
ed
procedimento
agli
rispettivamente
ai
nn.
indirizzi
[email protected]/[email protected].
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di
fax
p.e.c,
Firmato Da; ALOISIO PIETRO
istanze di inserimento nella graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria interprovinciale -
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421 c.p.c., l’acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive
STUDIO LEGALE
\L lL O ISIO
^ w . Antomtw .^ioùio
/Il
Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è allo stato
indeterminabile e che il reddito familiare della ricorrente non supera il limite previsto da! D.P.R.
115/2002 (6 34.107,72), con ss. mm. ed ii,, come da allegata autocertificazione, e, pertanto, nessun
contributo deve essere versato.
Barcellona P.G. 21.09.2015
(Avv, Antonino ALOISIO)
(Avv. Pietro ALOISIO)
///
ISTANZA PE R LA D ETER M IN A ZIO N E D ELLE M ODALITÀ D ELLA N O TIFIC A ZIO N E
NEI C O N FR O N TI DEI LITISC O N SO R TI
(EX ART. 151 C.P.C.)
assegnazione
provvisoria
interprovinciale -
scuola
p rim aria,
predisposta
ed
emessa
dall’Ufficio Scolastico Provinciale di M essina in data 18,08.2015, giusto D ecreto n .I0 l2 6 del
18.08.2015 ed il contestuale accertamento del diritto della rico rren te ai co rretto posizionam ento
in grad u ato ria con il riconoscim ento del diritto di precedenza, sì come prevista dal C.C.N.I.,
in relazione all’Ambito Territoriale della Provincia di Messina;
- che la ricorrente Sig.ra Accetta Giuseppina occupa attualmente all’interno della graduatoria
definitiva delle assegnazioni provvisorie per la scuola primaria - Ambito Territoriale della Provincia
di Messina, la posizione n. 16 i ;
- che ciò implica la legittimazione passiva di tutti i soggetti che occupano una posizione precedente
rispetto a quella della ricorrente, dato che in caso di accoglimento delle domande promosse gli
stessi verrebbero preceduti dalla docente Accetta;
- che ai fini delPintegrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso ut supra deve essere
notificato ai docenti potenzialm ente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualm ente
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- che il ricorso ha per oggetto p er l ’annullam ento e/o la rettifica della g rad u ato ria definitiva di
PIETRO
PREM ESSO
Firmato Da: ALOISIO
spillata al presente ricorso presente ricorso,
S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafecf8c64adf9a69086c4bb1c78f9
I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura
STUDIO LEGALE
\LXLOISIO
AntoninoAloùio
inseriti nelle g rad u ato ria che occupano un posto antecedente risp etto a quello della SIg.ra
Accetta;
RILEV A TO
- che la notìfica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi o rd in ari
sarebbe impossibile in ragione dell’elevato num ero dei d estin atari (ben 161);
- che l’efTicacia della trad izio n ale notificazione p er pubblici proclam i è stata più volte messa
in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta
Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106,
Non pare possa ragionevolmente
invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di
prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale,
nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [..
- che la pubblicazione sulla G.U. ap p are com unque oltrem odo onerosa p er la ricorrente;
- che già l’art. 12 della L. 21 luglio 2000, n, 205 aveva previsto la facoltà, p er il G iudice adito, di
autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, com presi quelli p e r via telem atica o
telefax, ai sensi dell’a rt. 151 c.p.c,;
- che il T A R Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale form a di notifica diversa e altern ativ a rispetto alla tradizionale notificazione per
pubblici proclam i prevista d all’art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale
sul sito intern et del ram o di am m inistrazione interessata al procedim ento su cui si
controverte;
- che anche i T rib u n ali del lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a
quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente
che “[...] l ’urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso
(...) giustificano il ricorso a form e alternative di notifica nei term ini stessi indicati dalla p arte
ricorrente; applicando p ertan to l ’a rt. 151 c.p.c, autorizza la ricorrente alla chiamata in causa
dei soggetti individuati con l ’ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e
dell ’ordinanza stessa nell 'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e
dell’Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n.
3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R);
R ILEV A TO , IN FIN E,
- che tale forma di notifica continua a essere utilizzata in vìa o rd in a ria dal Giudice
A m m inistrativo nonché dal G iudice O rd in ario in tu tte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda.
Si riceve dalle ore 16J0 alle ore 19.30
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STUDIO LEGALE
I lALOISIO
^w.Jhamdno,^toiào
all’uopo,
il
sito
del
MtUR
airindirizzo;
http://www.istruzione. itAveb/ministero/procIami/proclamiJ 2.
Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati
FANNO ISTANZA
Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notifìcazione con m odalità diverse da
quelle stabilito dalla Legge, ai sensi d ell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per
pubblici proclami mediante l’inserimento in G.U., e pertanto
V OGLIA
A U T O R IZ ZA R E LA N O TIFIC A ZIO N E D EL R IC O R SO
- nei confronti di tu tti i docenti attualm ente inseriti nella g rad u ato ria definitiva delle
assegnazioni provvisorie p e r la scuola p rim aria - A m bito T errito riale della Provincia di
M essina p er Panno scolastico 2015/2016, che occupano una posizione antecedente rispetto a
quella della rico rre n te (n.l61), attrav erso la pubblicazione sul sito w eb istituzionale
dell’Ufficio Scolastico Regionale p er la Sicilia D ir. G enerale C.S.A. Provinciale di M essina Ambito T errito riale di M essina —Ufficio V ili rw'ww.istruzionemessina.itì. a cui lo stesso Ufficio
dell’udienza;
b) nome della rico rren te e indicazione dell'am m inistrazione intim ata;
c) sunto dei motivi del ricorso;
d) indicazione dei controinteressati, genericam ente individuati come “tu tti i docenti
attualm ente inseriti nella g rad u ato ria definitiva delle assegnazioni provvisorie p er la scuola
prim aria - A m bito T errito ria le della Provìncia di M essina p er l’anno scolastico 2015/2016, che
occupano u n a posizione antecedente rispetto a quella della rico rren te Sig.ra Accetta
G iuseppina (n .l6 1 )” ;
e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell’udienza.
(Avv. Antonino ALOISIO)
(Avv. Pietro ALOISIO)
Si riceve dalle ore I6J0 alle ore 19J0
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PIETRO
a) au to rità giudiziaria innanzi alla quale si procede, num ero di registro del ricorso e d ata
Firmato Da: ALOISIO
m edesim a rico rren te, dei seguenti dati:
Emesso Da: ARUBAPÉC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 2fdafBcf8c64adf9a69086c4bb1c78f9
Scolastico do v rà provvedere nel m om ento in cui ne riceverà la notifica ad opera della
n
PROCURA SPKriALK
La Sig.ra Giuseppina ACCETTA (c.f. CCTGPP78L54A638V), nata il 14.07.1978 a
Firmato Da: ALOISIO PIETRO
Emesso Da; ARUBAPEC
S.PA . NG CA 3 Serial#:
B ar^ llon a P.G. (M E), e residente in Terme Vigliatore (M E), via II Stretto M aceo n,
elettivamente domiciliata per il presente procedimento presso il recapito dei propri dirensori
dichiara di delegare a rappresentarla e difenderla nel procedimento ex art. 700 c.p.c. per
l'annullamento e/o la rettifica della graduatoria definitiva di assegnazione provvisoria
interprovinciale - scuola primaria, predisposta ed emessa dairUfTicio Scolastico Provinciale di
M elin a in data 18.08.2015, giusto Droreto n.lOI26 del 18.08.2015, comprese le attività
jmìtminari e stragiudiziali, quali l’accesso a documenti e atti conservati da P.P. A.A., le fasi di
riassunzione, esecuzione ed opposizione, negli atti preliminari deli’esecuzione, con facoltà e
potere di sostituire la parte ai sensi e per gli effètti di cui all’art. 183 e 420 c.p.c., di transigere,
rinunciare agli atti e quietanzare, di nominare colleghi domiciliatari, di farsi sostituire in udienza,
di chiamare in causa terzi, di formulare domande riconvenzionali, di intervenire e resistere ad
interventi, con facoltà espressa di proporre querela di falso, l’Aw.to Antonino Aloisio e l’avv.
Pietro Aloisio, entrìimbi iscritti all'Ordine degli avvocati di Barcellona P.G, tutti elettivamente
domiciliati in Messina alla via Santa Barbara n. 6 presso e nello studio deH’aw . Salvatore
Versaci.
Dichiara di essere stato informato ai sensi del D.Igs. 196/2003 e di autorizzare i mandatari al
trattamento dei dati, nei limiti e per le fmalità inerenti al presente mandato.
Dichiara, altresì, di essere stato informato ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010
della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefìci fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.
Fissazione udienza comparizione parti n. cronol. 18116/2015 de! 25/09/2015
RGn. 4937/2015
TRIBU N A LE O RDIN A RIO DI M ESSINA
SEZIO N E LAVORO
R.G. n. 4937/2015
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alberto Pavan,
letto il ricorso ai sensi deH’art. 700 c.p.c.,
ritenuto che non sussistano i presupposti per la pronuncia del decreto ai sensi dell’art. 669 sexies, 11 comma,
c.p.c.
FISSA
per la comparizione delle parti l’udienza del 27/10/2015, ad ore 13:15, disponendo che copia del ricorso e del
presente decreto sia notificato entro il 09/10/2015.
Visto l’art. 151 c.p.c., autoriz2a parte ricorrente alla notifica a tutti i docenti inseriti nella graduatoria,
mediante
pubblicazione
sul
sito
web
deirUfficio
Scolastico
Regionale
per
la
Sicilia
www.istruzionemessina.it.
Messina, lì 25/09/2015
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan
A w . Pie
Via Quafinuxk).
90051 BARCt
fECpittroal
CodkcRtcak: t
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h A p.g .(M-
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
I
sottoscritti
Avv.ti
Antonino ALOISIO del Foro di Barcellona P.G. (c.f.
LSANNN80A28A638R - p.e.c. antoninoaloisio@ pec.giuffre.it - fax 0909702141) e
Pietro ALOISIO del Foro di Barcellona P.G. ( c f . LSAPTR82S06A638Y - tel . e fax
090-9797755 - [email protected]'re.it'>. nella loro qualità di difensori della Sig.ra
Giuseppina ACCETTA (c.f. CCTGPP78L54A638V), nata il 14.07.1978 a Barcellona
P.G. (M E), e residente in Terme Vigliatore (M E), via II Stretto M aceo n.3, dichiarano ex
art.l6 bis, comma 9 bis, L.221/2012, come introdotto dal DJL. 90/2014 e convertito
con L.114/2014, che le presenti copie cartacee del ricorso ex art.700 c.px. nel
procedimento R.G. n4937/2015 incardinato presso il Tribunale dì Messina - sezione
lavoro, del mandato giusta procura spillata al predetto ricorso, ex art.83, terzo
comma, c.p.c. e del decreto di fissazione udienza e comparizione parti del 25.092015
a firma del Giudice del Lavoro designato Dott. Alberto PAVAN, estratte tramite
consultazione remota del fascicolo informatico, sono conformi agli originali
depositati nello stesso per un totale di n.26 pagine complessive (di cui n.24 per il
ricorso ex art.700 c.p.c., n .l per la procura, e n .l per il decreto di fissazione udienza e
comparizione parti).
Barcellona P.G. 28.09.2015
(Avv. A w onino ALOi; ilO)
(Avv. H e t r o A J ^ I O )
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RELATA DI NOTIFICAZIONE
A richiesta come in atti degli Avv.ti Antonino e Pietro Aloisio, difensori per procura della Sig.ra
Accetta Giuseppina, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso la Corte di Appello di Messina ho
notificato il presente atto airUfficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C ^.A .
Provinciale di Messina - Ambito Territoriale di Messina - Ufficio V ili (c,f. 80005000833),
quale sede periferica del Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona
del legale rapp.te p.t., con sede in Messina, vìa Uberto Bonino n
mediante consegna di
copia confonne a mani di
• all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Dir. Generale C.S.A. Provinciale di Messina Ambito Territoriale di Messina - Ufficio V ili (cf. 80005000833), quale sede periferica del
Ministero dell’Istruzione, della Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., con
sede in Messina, via Uberto Bonino n.3, presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina, sita in via Dei Mille, Isol. 221, n.65, mediante consegna di copia conforme a mani di
- al Ministero dell’Istruzione, deH’Università e della Ricerca, in pers. del legale rapp.te p.t.
(c.f. 80185250588), elettivamente domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Messina, sita in vìa Dei Mille, Isol. 221, n.6S, mediante consegna di copia conforme a
mani di
Fly UP