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Ruolo e Funzioni del Presidio della Qualità ed interazione con gli
Ruolo e Funzioni del Presidio della Qualità ed
interazione con gli altri attori dell’Ateneo
Prof. Nicola Cavallo
(3 maggio 2013)
_______________________________________________________________________________________________________
Ruolo e Funzioni del PQA
1
Sommario
Premessa
Parte prima – Generalità
Pregresso normativo
Assicurazione della Qualità di Ateneo
Nucleo di Valutazione (NdV)
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP)
Strutture: Strutture Primarie (Dipartimenti e Scuole)
Strutture: Corsi di Studio
Presidio della Qualità di Ateneo (sintesi della proposta ANVUR)
Considerazioni generali
Parte seconda - Proposta
Considerazioni specifiche relative al nostro ateneo
Proposta di costituzione del Presidio della Qualità di Ateneo
Compiti e Funzioni
Composizione
Azioni specifiche nella formazione e nella ricerca
Parte terza - Normativa e Documenti di riferimento
Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544
Art. 3 - I requisiti per la assicurazione della qualità
Allegato A (v. art. 3)
Allegato D (v. art. 11)
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera r
Legge n. 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g
Legge n. 240/2010, art. 5, comma 3
D.M. 22 settembre 2010 n. 17
Art. 4 - Requisiti per la assicurazione della qualità
Allegato A (v. art. 4)
D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19
3 3 3 4 6 6 7 7 7 8 10 10 10 10 12 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 15 16 D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19, Art. 2, comma 1
D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19, Art. 4, comma 1-2
D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19, Art. 14
16 16 16 Documento ANVUR (versione gennaio 2013)
17 C.3. - Il Presidio della Qualità di Ateneo
C.5. - AQ della ricerca
F.2. - Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari
E.1. - Relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna.
Allegato I – Composizione e Requisiti per il Presidio della Qualità
D.M. 30 gennaio 2013 n. 47
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
Acronimi
17 18 18 22 24 24 24 25 _______________________________________________________________________________________________________
Ruolo e Funzioni del PQA
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Premessa
Scopo del presente documento è quello di avviare un confronto sulla costituzione del Sistema di
Valutazione della Qualità dell’Università degli Studi della Basilicata, così come stabilito dall’art. 38 dello
Statuto dell’Ateneo della Basilicata.
In particolare si discutono le basi per la costituzione del Presidio di qualità (PQA) dell’Università degli
Studi della Basilicata a seguito degli incontri organizzati in sede CRUI, dei seminari informativi organizzati
dall’ANVUR, così come da incontri informali all’interno dell’ateneo.
Durante il primo incontro del Coordinamento dei Presidii delle Qualità (CONPAQ), organizzato dalla
CRUI il 20 marzo 2013, sono stati ampiamente discussi, assieme ai responsabili dei Presidi della Qualità di
molti atenei, alcuni aspetti relativi alla composizione e ai compiti del PQA (secondo quanto previsto dai
recenti documenti ministeriali), all’interazione con altri organi, quali ad esempio il Nucleo di Valutazione
(che rappresenta l’organo di interfaccia con ANVUR e MIUR e, come tale, valutatore ex-post delle attività
svolte dal PQA), ed alle condizioni di incompatibilità dei componenti del PQA stesso.
Particolare attenzione è stata posta al ruolo politico e operativo nei confronti dell’ateneo; il PQA, infatti,
deve assumere un ruolo prevalentemente tecnico, ma che ha dirette conseguenze sulle strategie politiche
adottate dagli organi di governance dell’Ateneo; il PQA deve garantire l’implementazione e il controllo del
Sistema della Qualità per quanto riguarda sia la didattica che la ricerca, un volta che sia fissata la politica per
la qualità da parte degli Organi di Governance; non deve, ovviamente, essere dimenticato il fondamentale
ruolo di indirizzo per le procedure di miglioramento della qualità.
Parte prima – Generalità
Pregresso normativo
L’art. 3 del Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007, n. 544 (Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e
di laurea magistrale …) stabiliva che le Università dovessero predisporre l’offerta formativa assicurando
adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia, livelli che dovevano essere verificati dal Nucleo di
Valutazione di Ateneo in base ad indicatori definiti dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema
Universitario (CNVSU). Tra gli indicatori di efficienza (allegato A del D.M.) figurava la necessità di un
sistema di qualità attraverso la costituzione di un “Presidio, volto ad assicurare la qualità dei processi
formativi, riconosciuto dal CNVSU”. Era già implicito, quindi, il riconoscimento del Presidio della Qualità da
parte di chi avrebbe dovuto (CNVSU) sorvegliare il processo di miglioramento della qualità degli atenei.
Vale la pena di ricordare, come chiaramente si evince dalla definizione, che il Presidio non è un organo
dell’ateneo ma bensì una struttura organizzativa operativa che si sviluppa a vari livelli con una dipendenza
funzionale fra le varie unità.
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 fornisce (Art. 2, comma 1, lettera r) le attribuzioni al Nucleo di
Valutazione:

funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli
indicatori individuati dalle Commissioni Paritetiche docenti-studenti,

funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti,

funzione di verifica della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei
contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e

attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del
personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative
proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale.
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La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 definisce (Art. 2, comma 2, lettera g), inoltre, le competenze alle
Commissioni Paritetiche docenti-studenti:

attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica

attività di monitoraggio dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei
ricercatori;

individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;

formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio.
La Legge 30 dicembre 2010, n. 240 istituisce (Art. 5, comma 3), infine, il potenziamento del sistema di
autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi
dei propri Nuclei di Valutazione e dei contributi provenienti dalle Commissioni Paritetiche.
Il Decreto Ministeriale 22 settembre 2010, n. 17, riprende (Art. 4 ed allegato A) i requisiti già ascritti
nel D.M. 544/2007 sostituendo alla dicitura “riconosciuto dal CNVSU” quella “riconosciuto dall’ANVUR”.
Il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, riprende (Art. 2, comma 1) la necessità del potenziamento
del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività didattiche.
Il Documento ANVUR “Autovalutazione, Valutazione e Accreditamento del Sistema Universitario
Italiano” del 9 gennaio 2013 considera, rispetto al D.Lgs. 19/2012, estremamente importante l’instaurarsi di
un meccanismo di Autovalutazione e Riesame, che diventano priorità assolute per l’Accreditamento (iniziale
e periodico) che per la Valutazione esterna. Nel documento il ruolo, la composizione, i compiti e le funzioni
dei Presidi di Qualità vengono definitivamente chiariti.
Nel Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013, n. 47, infine, si ribadisce (art. 9, comma 1, lettera e) che
“nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o già
svolte dal presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti o, relativamente alle
università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni previste dall’articolo 13 del
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.”
Assicurazione della Qualità di Ateneo
L’Assicurazione della Qualità presuppone una serie di elementi:

l’impegno della Governance d’ateneo e l’integrazione della pianificazione,

l’adozione di un Modello di Riferimento e la predisposizione di un Sistema di Gestione (di cui
l’Assicurazione della Qualità è parte),

la messa a disposizione di risorse adeguate (prima di tutte quelle umane),

la progettazione e la gestione dei processi sotto AQ (Assicurazione della Qualità),

il monitoraggio, l’autovalutazione e la valutazione interna,

il miglioramento della qualità.
Il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo coinvolge tutto il personale docente, ricercatore e
amministrativo. Nel sistema di valutazione, strettamente correlato alla valutazione del raggiungimento degli
obiettivi di qualità e, quindi, al perseguimento del continuo miglioramento della qualità, sono presenti
soprattutto tre attori (due quali sono organi previsti dalla Legge 240/2010):

Il Nucleo di Valutazione (NdV)

Le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (CP)
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
Il Presidio della Qualità (PQA)
La collaborazione tra questi è essenziale per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, fermo restando
che:

la responsabilità complessiva dell’Assicurazione della Qualità (AQ) è attribuita al Rettore
(attraverso la predisposizione e l’adozione, da parte dell’Ateneo e di tutti i soggetti coinvolti, del
Documento di Politica per la Qualità),

la responsabilità della Qualità della Ricerca è attribuita ai Direttori delle Strutture Primarie
(Dipartimenti e Scuole),

la responsabilità della Qualità della Formazione è attribuita ai responsabili di Corso di Studio
(CdS),

la responsabilità della Qualità dell’Azione Amministrativa è attribuita al Direttore Generale.
L’attuazione della Politica per la Qualità (assicurazione e miglioramento) prevede, su proposta del
Rettore e decisione degli Organi di Governance (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione) le
seguenti fasi:

Definizione della struttura per l’AQ di Ateneo,

Organizzazione delle attività per l’AQ di Ateneo

Verifica delle attività per l’AQ di Ateneo

Funzionamento di un Presidio della Qualità
Lo schema generale del Sistema di Assicurazione della Qualità è mostrato nella figura seguente:
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Nucleo di Valutazione (NdV)
Compiti e Funzioni
Il NdV svolge un’attività annuale di indirizzo, di sorveglianza e di audit interno, nel cui ambito controlla
il buon funzionamento del sistema di AQ di Ateneo, i cui strumenti sono stati progettati e organizzati dal
PQA sulla base della Politica per la Qualità definita dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
Esso deve

accertare se l’organizzazione e l’attività documentata dal PQA siano strutturate in modo efficace a
mettere in atto l’AQ nelle singole articolazioni interne (CdS, strutture raccordo, Dipartimenti e
Scuole) e nell’Ateneo in termini di formazione e ricerca;

accertare se gli organi di Governo dei CdS e dell’Ateneo tengano conto dell’Attività del PQA e
delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica Docenti-Studenti nella
Relazione Annuale in termini di formazione.
Transizione
Nella fase iniziale di costituzione dei PQA si chiede ai NdV di:

trasferire le funzioni di AQ, eventualmente già svolte, verso i nascenti PQA,

garantire una funzione maieutica di progettazione del sistema AQ di Ateneo in stretta
collaborazione con gli organi centrali.
Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CP)
Compiti e Funzioni
La Commissione Paritetica Docenti-Studenti esprime la propria valutazione e formulazione di proposte di
miglioramento che confluiscono in una Relazione Annuale da accludere alla SUA-CdS da inviare sia al PQA
sia al NdV.
Composizione
La complessità e l’innovatività delle funzioni e dei compiti attribuiti dalle norme vigenti alle CP
suggeriscono che nella loro composizione siano presenti competenze di auto-valutazione del sistema e che
agli studenti sia fornita una adeguata formazione

La CP è composta da docenti e studenti in numero uguale e la numerosità va proporzionata al
numero di CdS che afferiscono alla struttura di riferimento (Dipartimento/Scuola e/o struttura di
raccordo), in maniera tale che tutti i CdS vi siano rappresentati;

E’ necessario inoltre che sia chiaramente identificato il Responsabile della CP.
Procedure e indicazioni operative
La CP esprime la propria valutazione e formulazione di proposte di miglioramento in una Relazione
Annuale da accludere alla SUA-CdS e da inviare sia al PQA, sia al NdV.
Per redigere la Relazione Annuale la CP deve avere a disposizione una serie di dati, alcuni di origine
interna, altri di natura secondaria:

scheda SUA-CdS dell’anno accademico appena concluso,

dati di ingresso, percorso/uscita degli studenti,
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
risultati dei questionari studenti e laureati,

relazione Annuale dei NdV.
Strutture: Strutture Primarie (Dipartimenti e Scuole)
Si occupano della AQ della Formazione e della Ricerca.
Attività:

Definizione obiettivi di ricerca da perseguire.

Individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi.

Verifica del grado effettivo di raggiungimento degli obiettivi.
Requisiti:

Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD) Viene elaborata e approvata dal
Consiglio di Dipartimento e deve essere pubblicata entro il 31 dicembre.

Attività di un Presidio di Qualità a cui spetta la sorveglianza sul buon andamento delle Attività di
Ricerca e di Formazione.
Strutture: Corsi di Studio
I Consigli di Corso di Studio sono le strutture cui competono la progettazione e la realizzazione il corso di
studio.
L’AQ della Formazione viene portata avanti sistematicamente dalla struttura che progetta e realizza i CdS.
Attività:

Definizione degli obiettivi da raggiungere (SUA-CdS).

Individuazione e messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi (SUACdS).

Uso di modalità (credibili e sistematiche) di verifica del loro effettivo raggiungimento (Rapporto
di Riesame).
Requisiti:

Scheda Unica Annuale del CdS (SUA-CdS) in cui ogni CdS raccoglie le informazioni sulla propria
attività, consultabile in rete informatica.

Attività di un Presidio della Qualità a cui spetta la sorveglianza sul buon andamento delle attività
di formazione.
Presidio della Qualità di Ateneo (sintesi della proposta ANVUR)
Il Presidio della Qualità di Ateneo (PQA), secondo il documento AVA dell’ANVUR del 9 gennaio 2013,
è istituito e organizzato in modo proporzionato alla numerosità e complessità delle attività formative e di
ricerca dell’Ateneo:

Supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l’Ateneo;

Definizione di strumenti comuni per l’AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione;

Supporto ai CdS e ai loro Referenti e ai Direttori di Struttura Primaria per attività comuni.
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Ruolo e Funzioni del PQA
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Il PQA deve incorporare responsabilità istituzionali e funzioni tecnico-amministrative; per entrambe sono
richieste specifiche competenze.
La maggior parte dei compiti determina impegni operativi di non trascurabile portata. L’AQ non potrà
quindi raggiungere i propri obiettivi se il Presidio non disporrà di una composizione e di un apparato
qualitativamente e quantitativamente adeguati.
Il PQA deve quindi incorporare una componente istituzionale di elevato profilo a cui sia conferita la piena
responsabilità di allineare le procedure a tutela della qualità con le deliberazioni degli organi di governo
dell’Ateneo; ad essa deve essere associata una componente tecnico-amministrativa in grado sostenere
tecnicamente le procedure operative di AQ di Ateneo.
Entrambe le componenti sono indispensabili in modo da permettere riflessioni sullo sviluppo della AQ di
Ateneo e sovraintendere alla correttezza, alla completezza e alla puntualità delle sue procedure operative.
Nel PQA quindi devono essere presenti:

un Presidente, scelto tra i PO dell’Ateneo e che risponde del proprio operato direttamente al
Rettore, da cui viene nominato, in grado di interagire con autorevolezza e con piena competenza
con l’ANVUR, il MIUR e le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) di composizione
nazionale e internazionale; data la centralità dei processi di AQ per le attività formative e di
ricerca, il Presidente deve poter operare in piena sintonia con gli organi di governo dell’Ateneo;

un dirigente, con specifiche competenze nel settore della valutazione, referente, assieme al
Presidente, delle attività del PQA verso tutti gli organi e le articolazioni interni all’Ateneo;

una componente tecnico-amministrativa competente e in numerosità adeguata a sostenere
l’organizzazione e le procedure di AQ di Ateneo

altri docenti in numero limitato a esigenze operative e comunque dotati di piene specifiche
competenze; le modalità della loro designazione, l’eventuale articolazione in gruppi operativi
distinti e le modalità di funzionamento saranno determinate da ogni Ateneo in relazione alle
proprie caratteristiche organizzative.
Ci si attende tuttavia che, data la funzione di supervisione tipica del Presidio, di esso non facciano parte né
i Responsabili dei CdS né i Direttori di Dipartimento e Scuola.
Analogamente la funzione di Presidente del PQA è incompatibile con ogni altra carica istituzionale
dell’Ateneo (per esempio Presidente o componete NdV, delegato alla didattica o ricerca, ecc …).
Risulta ovvio che la funzione del Presidio della Qualità, puramente tecnica e operativa, richiede che i
componenti non siano scelti con metodi “rappresentativi” delle differenti aree disciplinari e/o strutture
primarie ma solo in funzione della reale competenza in materia così come del reale impegno nella
responsabilità assunta nei confronti dell’ateneo.
Considerazioni generali
Vale la pena di riportare, in forma sintetica, alcune considerazioni generali sugli aspetti generali del
Documento ANVUR (seconda versione di gennaio 2013) anche in relazione alle implicazioni sul
funzionamento delle università in tema di assicurazione della qualità.
La prima considerazione riguarda l’opportunità che gli atenei interpretino le novità in materia di
accreditamento (che viene concesso in base all’esistenza di un processo di autovalutazione e miglioramento
della qualità) come occasione di vero sviluppo e innovazione del sistema universitario italiano, anche nella
prioritaria fase di programmazione. Gli atenei dovrebbero, infatti, comprendere la necessità di intraprendere
decisioni strategiche e promuovere al proprio interno azioni di politica generale volte a favorire
l'implementazione e lo sviluppo della qualità e del suo continuo miglioramento, in modo del tutto autonomo
(come sottolineato nel documento ANVUR), determinando l’organizzazione interna con questo fine.
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È, inoltre, auspicabile che l’intera componente accademica (professori, ricercatori e personale tecnicoamministrativo) abbia piena consapevolezza del ruolo e delle responsabilità che deve assumere senza
commettere l’errore di considerare, come potrebbe risultare facile, che il tutto sia costituito da una serie di
puri ed asettici adempimenti (formali e di dubbia utilità). Prova ne è la mancanza di sicurezza che
l’accreditamento possa essere concesso; ciò dovrebbe indurre una reale consapevolezza dell’impegno e degli
sforzi necessari.
Senza avere la pretesa di discutere nel “merito” e nel “metodo” quanto stabilito dalla normativa relativa,
ne tanto meno nella stringente “cronologia degli eventi” in fase di prima applicazione, che assieme
all’adeguamento alla Legge 240/2010 sta ponendo agli atenei pesanti condizionamenti e limiti, occorre
puntualizzare l’importanza dell’organizzazione interna in termini di miglioramento della qualità.
L’istituzione del Presidio della Qualità di Ateneo, pur nella centralità dei Corso di Studio e delle Strutture
Primarie, per quanto attiene rispettivamente alla didattica ed alla ricerca, è uno dei passi essenziali. Ed è sulla
base di queste considerazioni che si propone quanto segue.
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Parte seconda - Proposta
Considerazioni specifiche relative al nostro ateneo
Lo Statuto dell’Ateneo della Basilicata (D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 ai sensi della Legge 30 dicembre
2012 n.240, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie generale, n. 105 del 7 maggio
2012, Supplemento ordinario n. 93) ha normato quanto segue:
[…]
Art. 38 - Sistema di valutazione della qualità
1. Al fine di assicurare il presidio sulla qualità e sul miglioramento continuo della didattica e della
ricerca, l'Università si dota di un Sistema di valutazione della qualità per la definizione e
l'applicazione di metodologie finalizzate al monitoraggio della realizzazione degli obiettivi
strategici triennali, tradotti in piani annuali e conseguenti compiti specifici assegnati alle singole
strutture, nel rispetto dei decreti ministeriali emanati in attuazione dell'art. 5, comma 1, della
legge 240/2010.
2. Concorrono al Sistema di valutazione della qualità tutti i soggetti, organi e strutture che, ai sensi
del presente Statuto, hanno responsabilità in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del
sistema universitario, ivi compresi il Nucleo di valutazione, le Commissioni paritetiche docentistudenti e i Consigli delle strutture primarie.
3. Tutte le strutture e tutti i centri di cui al presente Titolo sono soggetti a valutazione annuale da
parte del Sistema di valutazione della qualità.
4. L'articolazione del Sistema di valutazione della qualità è definita dal Senato accademico.
[…]
Risulta chiaro, dalla lettura dell’Art. 38, che l’Ateneo deve dotarsi di un Sistema di Valutazione che sia
formato dal Sistema di Assicurazione della Qualità (il cui scopo è quello di fornire le necessarie garanzie ai
portatori d’interesse e ottenere l’accreditamento dei corsi di studio e dell’ateneo stesso) e da un Sistema di
Valutazione Interna della Qualità (auto-Valutazione) necessario a perseguire il miglioramento continuo.
Proposta di costituzione del Presidio della Qualità di Ateneo
Descriviamo, quindi, l’organizzazione ed il funzionamento del Presidio della Qualità di Ateneo.
Compiti e Funzioni
Il Presidio della Qualità ha i seguenti compiti:
1. Diffusione e promozione della cultura della qualità e del suo continuo miglioramento, attraverso lo
sviluppo dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi forniti dalla Strutture Primarie,
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attraverso idonee azioni di coordinamento, gestione e promozione di attività, anche attraverso
l’organizzazione di corsi specifici di formazione ed eventi sul tema della qualità.
-
Il Presidio della Qualità opera in piena autonomia nella definizione di tutte le azioni di
diffusione e promozione della cultura della qualità, attraverso la sensibilizzazione del
personale interno ai ruoli dell’ateneo (docente, ricercatore, tecnico-amministrativo) ed esterno
(studenti coinvolti a vario titolo negli organi e nelle commissioni, parti interessate) attraverso
corsi e/o seminari specifici.
-
Il Presidio della Qualità attua le politiche di ateneo in tema della Qualità e del suo
miglioramento anche attraverso lo sviluppo dell’organizzazione dei rapporti (con le
Commissioni Paritetiche docenti-studenti, con i gruppi di autovalutazione della didattica dei
CdS, con i gruppi per il Riesame, con i Referenti per i CdS, con i Coordinatori dei CdS, con i
Direttori di Struttura Primaria, con i Responsabili della Qualità delle Strutture Primarie e con
quanti coinvolti – direttamente o indirettamente – con il Sistema della Qualità)
2. Promozione, attraverso tutte le metodologie e gli strumenti ritenuti idonei, di standard di qualità
nell’ambito delle attività formative, e formulazione di relative proposte agli organi di governo
dell’ateneo, per la necessaria approvazione,
-
Il Presidio della Qualità definisce e propone metodologie e strumenti di monitoraggio ed autovalutazione atti a rendere più adeguate e coerenti le misurazioni alla base del Riesame,
3. Definizione, proposizione ed aggiornamento del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) di
Ateneo nonché di strumenti comuni per il perseguimento della stessa,
4. Supervisione e monitoraggio dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di Ateneo.
-
Il Presidio della Qualità svolge continuamente azioni di monitoraggio delle performance di
tutte le funzioni ed i processi legati al perseguimento della qualità e del suo miglioramento,
individuando punti di forza ed aree di criticità nonché proponendo azioni correttive.
5. Esercitare compiti di riferimento e supporto ai Corsi di Studio, alle Strutture Primarie ed agli uffici
interessati nei settori della formazione, della ricerca e nel supporto agli studenti per le attività comuni.
-
Il Presidio della Qualità svolge continuamente azioni di supporto ai referenti delle Strutture
Primarie e delle Strutture di Contesto – direttamente o indirettamente – legate alla formazione,
alla ricerca ed alla gestione amministrativa
6. Supporto agli organi di governo per gli interventi in materia di qualità.
-
Il Presidio della Qualità fornisce il necessario supporto - in termini di azioni, pareri, dati e
relazioni specifiche – al Rettore, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione ed ai
Prorettori con deleghe specifiche legate alla formazione ed alla ricerca.
7. Collaborazione con il Nucleo di Valutazione, per tutte le attività comuni, e con le Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti per la didattica ed il diritto allo studio, nel monitoraggio delle attività
pertinenti.
-
Il Presidio della Qualità fornisce il necessario supporto, per quanto concerne, al Nucleo di
Valutazione dell’Ateneo ed alle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti.
8. Riferimento per L’ANVUR
-
Il Presidio della Qualità, attraverso il proprio Presidente, costituisce per quanto di competenza
elemento di riferimento nei rapporti con l’ANVUR e con il Ministero dell’Università.
-
Il Presidio della Qualità, attraverso il proprio Presidente, è tenuto a mantenere i contatti con le
Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) dell’ANVUR durante le visite in loco per
l'Accreditamento Periodico della AQ Istituzionale.
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Ruolo e Funzioni del PQA
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Composizione
Il Presidio della Qualità è costituito da quattro componenti (si prevede che, per ovvi motivi legati ai
compiti ed alle funzioni, essi siano interni all’ateneo):
a) Dal Rettore o suo Prorettore delegato, con funzioni di Presidente;
b) Un componente - professore o ricercatore - con specifiche competenze nell’assicurazione della qualità
nel settore della didattica, designato dal Senato Accademico;
c) Un componente - professore o ricercatore - con specifiche competenze nell’assicurazione della qualità
nel settore della ricerca, designato dal Senato Accademico;
d) Un’unità di personale tecnico-amministrativo con specifiche competenze nel settore della valutazione
nel settore della didattica e della ricerca;
I componenti del Presidio della Qualità sono nominati con decreto del Rettore e durano in carica per un
triennio, fatte salve le scadenze di mandato.
L'Ateneo non corrisponde ai componenti del Presidio della Qualità alcuna indennità di funzione né alcun
gettone di presenza.
Azioni specifiche nella formazione e nella ricerca
Nell’area delle attività formative, il PQA ha la responsabilità dell’AQ di Ateneo e attraverso i Docenti
Referenti assicura l’adozione del sistema di AQ in tutti i CdS dell’Ateneo con particolare riferimento alla
SUA-CdS, al Rapporto di Riesame e ai flussi informativi con il Nucleo di Valutazione e le Commissioni
Paritetiche Docenti-Studenti.
Il PQA può inoltre promuovere e realizzare procedure e indicazioni in altri settori delle attività formative:
come i corsi di master e di educazione permanente e ricorrente (Life Long Learning).
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità

organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di
ciascun Corso di Studio dell'Ateneo,

sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità
a quanto programmato e dichiarato al livello di Ateneo,

organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati,

regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio,

valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze,

assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti.
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità

organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di
ciascun Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca) e

sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità
a quanto programmato e dichiarato al livello di Ateneo,

assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.
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Ruolo e Funzioni del PQA
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Parte terza - Normativa e Documenti di riferimento
Decreto Ministeriale 31 ottobre 2007 n. 544
Definizione dei requisiti dei corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti alle classi ridefinite con i
DD.MM. 16 marzo 2007, delle condizioni e criteri per il loro inserimento nella Banca dati dell'offerta
formativa e dei requisiti qualificanti per i corsi di studio attivati sia per le classi di cui al D.M. 3 novembre
1999, n. 509 e sia per le classi di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270
Art. 3 - I requisiti per la assicurazione della qualità
1. Le Università predispongono annualmente la propria offerta formativa assicurando livelli di qualità,
efficienza ed efficacia dei corsi di studio.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei
predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, sulla base di quanto indicato nel doc. 7/07 del
CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.
Allegato A (v. art. 3)
In relazione a quanto previsto all’art. 3 del presente decreto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
che assicurano alle Università livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio, si fa riferimento
agli indicatori appresso indicati.
Indicatori di efficienza:
•
l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo per
docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
•
l’efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo
quanto indicato all’art. 6;
•
il sistema qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei
processi formativi, riconosciuto dal CNVSU;
•
la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei,
attraverso il tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti
acquisiti per studente e la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.
Indicatori di efficacia:
•
gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell’art.
6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
•
il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
•
il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate nel doc.
3/04 del CNVSU;
•
la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e
laureati a 1, 3 e 5 anni.
Allegato D (v. art. 11)
In relazione a quanto previsto dall’art. 11 del presente decreto, viene definito in possesso dei requisiti
qualificanti il corso di studio - attivato dall’Ateneo (nelle classi individuate sia ai sensi del D.M. n. 509/1999
sia ai sensi del D.M. n. 270/2004), - che soddisfa almeno 5 dei 7 requisiti di seguito indicati:
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Ruolo e Funzioni del PQA
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1. il numero medio di CFU acquisiti nell’anno di riferimento da ciascuno studente1 è superiore al
valore mediano nazionale dei corsi della stessa classe;
2. la percentuale di insegnamenti coperti con docenza di ruolo, espressa dai relativi CFU acquisibili
dagli studenti è superiore al valore mediano nazionale relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti
in relazione a quanto previsto dal Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
3. la percentuale degli insegnamenti in cui viene rilevato il parere degli studenti è superiore al valore
mediano nazionale, relativo ai raggruppamenti di facoltà definiti in relazione a quanto previsto dal
Sub. Allegato A.2.) del D.M. n. 362/2007;
4. sono state previste procedure per la verifica dei requisiti richiesti per l'ammissione degli studenti ai
corsi di studio, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sono state
predisposte attività formative propedeutiche e di recupero per eventuali obblighi formativi;
5. è previsto un sistema di valutazione della qualità delle attività svolte, diverso dalla sola raccolta
delle opinioni degli studenti frequentanti;
6. sono state predisposte specifiche modalità organizzative della didattica per studenti iscritti parttime, in quanto impegnati in attività lavorative;
7. è disponibile almeno un tutor per ogni 30 studenti immatricolati6 ai corsi dei gruppi A e B
dell’allegato B, un tutor per ogni 60 studenti immatricolati negli altri gruppi, di cui alle tabelle 8, 9
e 10.
Inoltre, è necessario che:
•
per i corsi di laurea, il rapporto tra docenti equivalenti2 e il totale dei docenti di ruolo impegnati
negli insegnamenti attivati negli stessi sia non inferiore a 0,8.
•
per i corsi di laurea magistrale, le pubblicazioni scientifiche di almeno 3 docenti attivi in tali corsi
negli ultimi 5 anni, corrispondano a parametri definiti, in relazione alla specificità delle varie
aree, dal CIVR.
1 - convertiti in “full-time equivalent” (FTE), considerando, con valori omogenei, sia i soggetti iscritti
con un impegno di 60 crediti all’anno sia quelli con un impegno inferiore, che saranno pesati in
proporzione.
2 - Al fine del calcolo del docente equivalente, viene assegnato peso 1 al professore ordinario, peso 0,7 al
professore associato, peso 0,5 al ricercatore.
Legge 30 dicembre 2010, n. 240
Legge n. 240/2010, art. 2, comma 1, lettera r
r) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta
didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al
comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai
dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di
insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, delle
funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di
valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con
modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
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Ruolo e Funzioni del PQA
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Legge n. 240/2010, art. 2, comma 2, lettera g
•
g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero
e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docentistudenti,
– competente
• a svolgere attività di monitoraggio dell’offerta formativa e della qualità della didattica
• nonché dell’attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
• ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse;
• a formulare pareri sull’attivazione e la soppressione di corsi di studio.
Legge n. 240/2010, art. 5, comma 3
•
3. - Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene
ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e
criteri direttivi:
– introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio universitari di
cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti
ex ante dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti
didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca,
nonché di sostenibilità economico-finanziaria;
– introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti ex
ante, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica
e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;
– potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie
attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei
contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);
– definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in
coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida
adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea
dell'istruzione superiore;
– previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati
di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario
delle università allo scopo annualmente predeterminate;
D.M. 22 settembre 2010 n. 17
Art. 4 - Requisiti per la assicurazione della qualità
1. Le Università statali e non statali predispongono annualmente la propria offerta formativa
assicurando livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio.
2. Per i fini di cui al comma 1, i Nuclei di valutazione procedono alla verifica della sussistenza dei
predetti livelli di qualità, utilizzando gli indicatori definiti, in prima applicazione, sulla base di
quanto indicato nel doc. 7/07 del CNVSU, nell'Allegato A al presente decreto, che costituisce
parte integrante dello stesso.
Allegato A (v. art. 4)
In relazione a quanto previsto all’art. 4 del presente decreto, ai fini della verifica del possesso dei requisiti
che assicurano alle Università livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi di studio, si fa riferimento
agli indicatori appresso indicati.
Indicatori di efficienza:
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a. l’efficienza nell’utilizzo del personale docente, valutando l’impegno medio annuo effettivo per
docente e il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente;
b. l’efficienza in termini di numero di studenti iscritti e frequentanti il corso di studio, secondo quanto
indicato all’art. 7;
c. il sistema di qualità, attraverso l’adozione di un presidio d’Ateneo, volto ad assicurare la qualità dei
processi formativi, riconosciuto dall’ANVUR;
d. la regolarità dei percorsi formativi, misurata, con riferimento a corsi di studio omogenei, attraverso il
tasso di abbandono tra primo e secondo anno, il numero medio annuo di crediti acquisiti per studente e
la percentuale annua di laureati nei tempi previsti dal corso di studio.
Indicatori di efficacia:
a. gli strumenti di verifica della preparazione ai fini degli accessi ai corsi di studio, ai sensi dell’art. 6,
commi 1 e 2, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
b. il livello di soddisfazione degli studenti nei riguardi dei singoli insegnamenti, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
c. il livello di soddisfazione dei laureandi sul corso di studio, secondo le modalità indicate, in prima
applicazione, nel doc. 3/04 del CNVSU;
d. la percentuale di impiego dopo il conseguimento del titolo, attraverso il rapporto tra occupati e
laureati a 1, 3 e 5 anni.
D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19
D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19, Art. 2, comma 1
1. … il presente decreto disciplina:
 l'introduzione di un sistema di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio universitari;
 l'introduzione di un sistema di valutazione e di assicurazione della qualità, dell'efficienza e
dell'efficacia della didattica …;
 il potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle attività
didattiche … delle università.
D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19, Art. 4, comma 1-2
1. Il sistema nazionale di valutazione, assicurazione della qualità e accreditamento delle università
opera in coerenza con gli standard e le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'area
europea dell'istruzione superiore e si articola in:
 un sistema di valutazione interna attivato in ciascuna università;
 un sistema di valutazione esterna delle università;
 un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio delle università.
2. In tutti i processi della valutazione è assicurato il confronto tra le risultanze della valutazione
interna e quelle della valutazione esterna.
D.Lgs. 27 gennaio 2012, n.19, Art. 14

Il MIUR destina una percentuale dell’FFO da ripartire in base ai risultati conseguiti dagli atenei
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Ruolo e Funzioni del PQA
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
A tal fine l’ANVUR redige una relazione annuale su:
o Il grado di rispondenza delle università ai criteri e agli indicatori ANVUR
o Il grado di coerenza tra la programmazione di Ateneo e le Linee di indirizzo ministeriali
o Il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici programmati da ciascun Ateneo e
oggetto dell’autovalutazione

Il MIUR seleziona gli Atenei che hanno ottenuto i migliori risultati ed attribuisce l’incentivo in
ordine decrescente a partire dall’Ateneo che ha conseguito il più alto grado di raggiungimento
degli obiettivi.
Documento ANVUR (versione gennaio 2013)
Rispetto al D.Lgs. 19/2012 l’ANVUR considera estremamente importante l’instaurarsi di un meccanismo
di Autovalutazione e Riesame, che diventano priorità assolute per l’Accreditamento (iniziale e periodico) che
per la Valutazione esterna.
Il ruolo dei Presidi di Qualità viene definitivamente chiarito
C.3. - Il Presidio della Qualità di Ateneo
Il Presidio della Qualità di Ateneo - istituito ed organizzato in modo proporzionato alla numerosità e alla
complessità delle attività formative e di ricerca dell'Ateneo e assume un ruolo centrale nell'AQ di Ateneo
attraverso:

la supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di AQ di tutto l'Ateneo

la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative ai fini della loro applicazione

il supporto ai Corsi di Studio e ai loro Referenti e ai Direttori di Dipartimento per le attività
comuni.
La composizione del Presidio della Qualità e i compiti previsti sono indicati nell'Allegato I.
C.3.1. - Il Presidio della Qualità e le attività formative
Nell'ambito delle attività formative, il Presidio della Qualità

organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di
ciascun Corso di Studio dell'Ateneo,

sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche in conformità
a quanto programmato e dichiarato,

organizza e monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati,

regola e verifica le attività periodiche di Riesame dei Corsi di Studio,

valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze,

assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione e la Commissione
Paritetica Docenti-Studenti.
C.3.2. - Il Presidio della Qualità e le attività di ricerca
Nell'ambito delle attività di ricerca, il Presidio della Qualità

verifica il continuo aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-RD di ciascun
_______________________________________________________________________________________________________
Ruolo e Funzioni del PQA
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Dipartimento (o di altre articolazioni interne di organizzazione della ricerca) e

sovraintende al regolare svolgimento delle procedure di AQ per le attività di ricerca in conformità
a quanto programmato e dichiarato,

assicura il corretto flusso informativo da e verso il Nucleo di Valutazione.
C.4.1. - AQ della formazione nei Corsi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale
a ciclo unico
La struttura che progetta e realizza il Corso di Studio realizza sistematicamente l'AQ della formazione nei
Corsi di Studio del I e del II ciclo. Essa richiede:

la definizione degli obiettivi da raggiungere

l'individuazione e la messa in opera delle azioni che permettono di raggiungere gli obiettivi

l'uso di modalità credibili di verifica del loro effettivo raggiungimento.
A questo scopo gli organi di governo della sede universitaria devono mettere in atto, sotto il controllo del
Presidio della Qualità, un sistema di AQ di Ateneo capace di promuovere, guidare, sorvegliare e verificare
efficacemente le attività dei singoli Corsi di Studio.
Requisiti di sistema per l'AQ della formazione sono:
a) l'adozione di una Scheda Unica Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS), consultabile in rete
informatica, in cui ogni Corso di Studio raccoglie le informazioni sulle proprie attività, da usare
per la comunicazione con i portatori di interesse e per tutte le attività di Auto-Valutazione,
Riesame, valutazioni esterne;
b) l'attività di un Presidio della Qualità (come richiesto dal DM 22 settembre 2010 n. 17), a cui spetta
la sorveglianza sul buon andamento delle attività di formazione e lo svolgimento di tutte le attività
necessarie a tal fine (vedi sezione C.3.1).
C.5. - AQ della ricerca
Analogamente a quanto previsto per la formazione, l'AQ della ricerca ha il fine di tenere sotto controllo le
condizioni di svolgimento delle attività di ricerca, ovvero di stabilire gli obiettivi di ricerca da perseguire, di
mettere in atto quanto occorre per conseguirli, rimuovendo - ovunque possibile - eventuali ostacoli, di
osservare il regolare svolgimento delle attività previste e di verificare il grado di effettivo raggiungi mento
degli obiettivi.
Requisiti di sistema per l'AQ della ricerca sono:

la Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale (SUA-RD)

l'attività di un Presidio della Qualità (vedi sezione C.3.2.).
F.2. - Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari
F.2.1. Premessa
La valutazione esterna per l'Accreditamento Periodico concentra la propria attenzione sulla qualità dei
Corsi di Studio e ha come scopo principale la verifica della qualità della formazione messa a disposizione
degli studenti.
La valutazione esterna, finalizzata all'Accreditamento Periodico della Sede, razionalizza e rende più
sostenibile il successivo esame della qualità di ciascun Corso di Studio: dove il sistema di AQ dell'Ateneo
funziona in modo adeguato è infatti ragionevole attendersi che la qualità dei singoli Corsi di Studio sia tenuta
_______________________________________________________________________________________________________
Ruolo e Funzioni del PQA
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sotto controllo.
Per ogni sede l'Ateneo garantisce l'efficacia del sistema di AQ, e per ogni Corso di Studio garantisce
l'efficacia della formazione effettivamente messa a disposizione degli studenti e l'attenzione al miglioramento
continuo, documentata da azioni concrete di programmazione per il conseguimento di risultati di sempre
maggior valore (quality enhancement).
Per i corsi di studio erogati a distanza l'accreditamento periodico verificherà il possesso di ulteriori
requisiti identificati nella sezione F.2.3.6.
F.2.2. - Le procedure per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio
A partire dall'A.A. 2013-2014, tutte le Sedi e i Corsi di Studio che hanno dimostrato il possesso dei
requisiti di Accreditamento Iniziale secondo le modalità indicate alla sezione F.1., dovranno predisporsi per
la verifica dei requisiti per l'Accreditamento Periodico che, assieme ai Requisiti per l'AQ (sezione F.2.3.1F.2.3.5), ai sensi dell'art.9, comma 1 del D.Lgs. 19/2012, includono anche quelli dell'Accreditamento
Iniziale.
L'ANVUR programmerà, a partire dal 1 ottobre 2013, le visite in loco per l'Accreditamento Periodico
della AQ Istituzionale e di un campione dei Corsi di Studio per ogni ateneo (Accreditamento Periodico delle
Sedi e dei Corsi di Studio universitari) operate da Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV).
L'Accreditamento Periodico pienamente positivo o soddisfacente avrà la durata di tre anni per i Corsi di
Studio e di cinque per le Sedi universitarie. Il periodo di validità dell'Accreditamento Periodico condizionato
varierà in relazione ai fattori che lo hanno determinato (vedi sezione F.2.3.) e verrà definito sulla base delle
risultanze della relazione della CEV.
Oltre ai Corsi di Studio visitati all'interno delle procedure di Accreditamento Istituzionale Periodico,
l'ANVUR programmerà annualmente visite a Corsi di Studio scelti a campione da parte di Commissioni di
Esperti della Valutazione allo scopo di verificare la presenza o la permanenza dei requisiti di Accreditamento
e dell'efficacia ed efficienza del sistema di AQ (Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio). Le procedure
e le modalità del campionamento verranno identificate con delibere specifiche dell'ANVUR.
A partire dall'AA. 2013-2014, in ogni anno accademico:
a. le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti redigeranno la Relazione Annuale con proposte al
Nucleo di Valutazione interna entro il31 dicembre;
b. i Nuclei di Valutazione interna svolgeranno attività di verifica del processo di AQ della Sede e dei
Corsi di Studio (auditing interno) e presenteranno i risultati di tale attività con la loro Relazione
Annuale da trasmettere all'ANVUR e al MIUR entro il 30 dell'anno successivo;
c. la SUA-CdS per 1'A,A, successivo dovrà essere presentata entro i termini previsti e dovrà essere
corredata dal Rapporto Annuale di Riesame per 1'A,A, precedente e dalla Relazione Annuale della
Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
Le procedure e i metodi seguiti dalle Commissioni di Esperti della Valutazione per le visite in loco
verranno rese note in specifiche delibere dell'ANVUR.
F.2.3. - Requisiti per l'Accreditamento Periodico delle Sedi e dei Corsi di Studio universitari
Come descritto in premessa (sezione F.2.1.), la valutazione esterna per l'Accreditamento Periodico
concentrerà la propria attività sulla verifica del sistema di AQ di Ateneo (AQ Istituzionale) e, a campione o
sulla base di evidenze di criticità, sui Corsi di Studio.
L'AQ Istituzionale è effettiva quando gli organi di governo di un Ateneo garantiscono, tramite azioni
concrete e documentate, che i Corsi di Studio predispongono e mettono in pratica azioni sistematiche e
credibili atte a dimostrare che:
_______________________________________________________________________________________________________
Ruolo e Funzioni del PQA
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
ogni persona coinvolta nelle attività formative svolge i suoi compiti in modo competente e
tempestivo;

l'apprendimento degli studenti è sostenuto con attenzione ed efficacia;

tutte le attività tecniche e amministrative sono adeguatamente organizzate.
La valutazione esterna per l'Accreditamento Periodico è quindi indirizzata a:
a. accertare la rispondenza delle Sedi e dei Corsi di Studio ai requisiti per l'Accreditamento Iniziale
(sezione F.1.3.);
b. verificare il soddisfacimento dei Requisiti per l'AQ (sezione F.2.3.1.¬F.2.3.4.) come requisiti per
l'Accreditamento Periodico delle Sedi;
c. verificare, a campione, il soddisfacimento del Requisito per l'AQ dei Corsi di Studio (sezione
F.2.3.5.) come requisito per l'Accreditamento Periodico dei Corsi di Studio;
d. accertare la rispondenza delle Sedi e dei Corsi di Studio agli ulteriori indicatori di Accreditamento
Periodico (sezioni F.2.3.6 e F.2.4.)
La mancata rispondenza delle Sedi agli indicatori di cui alla sezione F.1.3. comporta la revoca
dell'Accreditamento della Sede e le relative conseguenze ai sensi del D.Lgs. 19/2012, art. 7, commi 7 e 8.
La mancata rispondenza di un Corso di Studio agli indicatori di cui alla sezione F.1.3 comporta la revoca
dell'Accreditamento del Corso di Studio e le relative conseguenze ai sensi del D.Lgs. 19/2012, art. 8, commi
9 e 10.
Una volta verificati i requisiti di Accreditamento, il giudizio sui Requisiti per l'AQ sarà formulato a
quattro livelli:
1. pienamente positivo (livello 1) che consegue a:

piena soddisfazione dei requisiti per l'Accreditamento Iniziale;

piena soddisfazione dei Requisiti 1-5 (sezioni F.2.3.1- F.2.3.5);

piena soddisfazione dei requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a distanza
2. soddisfacente (livello 2) che consegue a:

piena soddisfazione dei requisiti per l'Accreditamento Iniziale;

soddisfazione al livello soglia dei Requisiti 1-5 (sezioni F.2.3.1¬F.2.3.5);

soddisfazione a livello soglia dei requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a
distanza
3. con riserve (livello 3) che consegue a:

piena soddisfazione dei requisiti per l'Accreditamento Iniziale;

riserve sui Requisiti 1-5 (sezioni F.2.3.1- F.2.3.5);

riserve sui requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a distanza
4. insoddisfacente (livello 4) che consegue a:

alla mancanza di uno o più requisiti per l'Accreditamento Iniziale e/o

criticità importanti sui Requisiti 1-5 (sezione F.2.3.1- F.2.3.5)

criticità importanti sui requisiti di cui alla sezione F.2.3.6. per i corsi erogati a distanza.
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Il livello 1 (pienamente positivo) e 2 (soddisfacente) attestano una realizzazione rispettivamente piena o
soddisfacente di un sistema di AQ Istituzionale con verifica nei Corsi di Studio selezionati a campione e
comportano lo stato di Accreditamento Periodico di livello 1 (pienamente positivo) o di Accreditamento
Periodico di livello 2 (soddisfacente).
Il livello 3 (con riserve) comporta lo stato di Accreditamento Periodico condizionato nel tempo. Sulla base
della circostanziata formulazione delle riserve da parte dei valutatori viene stabilito un termine, non inferiore
ad un anno, per un'ulteriore verifica del superamento delle riserve segnalate. Nel caso in cui la verifica avesse
esito negativo verrà revocato l'Accreditamento. Se le riserve formulate non superate interessano i Requisiti
per l'AQ 1-4 (sezione F.2.3.1.-F.2.3.4.) verrà revocato l'Accreditamento alla Sede. Se le riserve formulate
non superate interessano il Requisito per l'AQ 5 (sezione F.2.3.5.) e ai requisiti previsti per i corsi di studio
erogati a distanza (sezione F.2.3.6), verrà revocato l'Accreditamento al Corso di Studio.
Il livello 4 (insoddisfacente) relativo ai Requisiti per l'AQ da 1 a 4 (sezioni F.2.3.1.-F.2.3.4.) comporta la
revoca dell'Accreditamento all'Ateneo con le conseguenze di cui al D.Lgs. 19/2012, art.7, commi 7 e 8. Il
livello insoddisfacente relativo al Requisito per l'AQ 5 (sezione F.2.3.5.) e ai requisiti previsti per i corsi di
studio erogati a distanza (sezione F.2.3.6), comporta la revoca dell'Accreditamento al Corso di Studio.
F.2.3.1. - Requisito per l'AQ 1 - L'Ateneo stabilisce, dichiara ed effettivamente persegue adeguate politiche
volte a realizzare la propria visione della qualità della formazione (se non è presente viene revocato
l'Accreditamento alla Sede).
Devono essere presenti:

una formulazione chiara di obiettivi concreti rapportati alla disponibilità di risorse umane e
materiali tali da garantire il raggiungimento dei risultati, documentati in modo sistematico e
comprensibile al pubblico;

la formulazione degli obiettivi di apprendimento previsti e dei requisiti generali per la verifica
degli obiettivi di apprendimento raggiunti dagli studenti e la verifica della correlazione tra gli
obiettivi formativi e destini professionali degli studenti

un piano di reclutamento degli studenti e di progettazione correlata alla loro caratteristiche
(studenti lavoratori, fuori sede, ecc)

un elenco dettagliato di metodi e risorse per la formazione (personale docente e di supporto,
infrastrutture e attrezzature, requisiti nazionali e internazionali - ove applicabili - di natura
accademica e professionale, relazioni tra insegnamento e ricerca, requisiti organizzativi)

regolari autovalutazioni periodiche (rapporti di Riesame) dei processi adottati e dei risultati
ottenuti.
F.2.3.2. - Requisito per l'AQ 2 - L'Ateneo sa in che misura le proprie politiche sono effettivamente realizzate
dai Corsi di Studio (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).
Esiste un sistema di valutazione interna controllato dal Presidio della Qualità che fornisce all'istituzione
dati aggregati atti ad orientare le politiche.
Viene verificata con regolarità la qualità dei programmi di formazione messi in atto dai Corsi di Studio
tenendo conto di tutti i portatori di interesse (studenti, docenti, personale di supporto, ex allievi e
rappresentanti del mondo del lavoro ).
Viene tenuta sotto controllo la qualità complessiva dei risultati della formazione.
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Ruolo e Funzioni del PQA
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F.2.3.3. - Requisito per l'AQ 3 - L'Ateneo chiede ai Corsi di Studio di praticare il miglioramento continuo
della qualità, puntando verso risultati di sempre maggior valore (se non è presente viene revocato
l'Accreditamento alla Sede).
Tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili, l'Ateneo attraverso i Presidi della Qualità orienta i
Corsi di Studio al bilanciamento tra una AQ che si limiti a soddisfare requisiti predeterminati e un impegno
verso il miglioramento continuo inteso come la capacità di porsi obiettivi formativi aggiornati ed allineati ai
migliori esempi nazionali o internazionali.
F.2.3.4. - Requisito per l'AQ 4 - L'Ateneo possiede un'effettiva organizzazione con poteri di decisione e di
sorveglianza sulla qualità dei Corsi di Studio, della formazione da loro messa a disposizione degli studenti e
della ricerca (se non è presente viene revocato l'Accreditamento alla Sede).
Il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti effettuano una adeguata e
documentata attività annuale di controllo e di indirizzo dell'AQ da cui risultano pareri, raccomandazioni e
indicazioni nei confronti del Presidio della Qualità e degli organi di governo dell'Ateneo. Il Presidio della
Qualità e gli organi di governo dell'Ateneo sono a conoscenza dei pareri, delle raccomandazioni e delle
indicazioni che il Nucleo di Valutazione e le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti producono e sulla
base di esse mettono in atto adeguate misure migliorati ve.
Esiste un'organizzazione che definisce criteri per compiti, obiettivi, autorità e responsabilità a cui i Corsi
di Studio si uniformano.
Essa prevede la partecipazione di docenti, studenti e personale di supporto, e dimostra l'efficacia della sua
presenza attraverso la documentazione di come analizza i rapporti di Riesame dei Corsi di Studio e di come
tiene conto delle raccomandazioni provenienti da docenti, studenti e personale di supporto ai Corsi di Studio.
F.2.3.5. - Requisito per l'AQ 5 – Il sistema di AQ è effettivamente applicato ed efficacemente ed è
efficacemente in funzione nei Corsi di Studio visitati a campione presso l'ateneo (se non è presente viene
revocato l'Accreditamento al Corso di Studio).
Con delibere specifiche dell'ANVUR verranno identificati i punti critici di controllo, le precise modalità
di verifica dei Requisiti per l'AQ 1-5 e criteri e procedure dell'allocazione degli Atenei nei quattro livelli. Il
requisito di AQ 5 deve includere l'effettiva adozione del diploma supplement secondo quanto indicato dalle
linee guida vigenti.
E.1. - Relazione annuale del Nucleo di Valutazione interna.
Il Nucleo di Valutazione interna svolge un'attività annuale di sorveglianza e di indirizzo volta a:
a) valutare l'efficacia complessiva della gestione in AQ della didattica e della ricerca;
b) accertare se l'organizzazione e l'attività documentata del Presidio della Qualità siano strutturate in
modo efficace a mettere in atto l'AQ nelle singole articolazioni interne (Corsi di Studi, Strutture di
raccordo, Dipartimenti) e nell'Ateneo nel suo complesso;
c) accertare se l'organizzazione dell'Ateneo e delle sue articolazioni interne (Corso di Studio,
Strutture di raccordo, Dipartimenti,) attraverso le proprie azioni concrete, opportunamente
documentate, dimostri che quanto previsto e programmato dai Corsi di Studio e dai Dipartimenti è
effettivamente tenuto sotto controllo in modo sistematico e documentato cioè compiendo tutte le
azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi e verificarne il grado di raggiungimento;
d) accertare la persistenza dei requisiti quantitativi e qualitativi per l'Accreditamento Iniziale e
Periodico dei Corsi di Studio e delle Sedi;
e) accertare se gli organi di governo dei Corsi di Studio e dell'Ateneo tengano conto dell'attività del
Presidio della Qualità e delle valutazioni e delle proposte avanzate dalla Commissione Paritetica
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Ruolo e Funzioni del PQA
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Docenti-Studenti nella Relazione Annuale;
f) verificare che i Rapporti di Riesame delle attività di formazione siano redatti in modo corretto e
utilizzati per identificare e rimuovere tutti gli ostacoli al buon andamento delle attività di
formazione;
g) formulare raccomandazioni volte a migliorare la qualità dell'attività didattica e di ricerca
dell'Ateneo.
Le schede della Relazione Annuale del Nucleo di Valutazione sono contenute nell'Allegato VI.
La Relazione Annuale viene trasmessa al MIUR e all'ANVUR entro il 30 aprile di ogni anno, unitamente
agli indirizzi informatici e alle password per l'accesso ai documenti di cui agli Allegati II, III, IV e V.
E.1.3.9. - Requisiti per l'Assicurazione di Qualità

Presenza documentata di un sistema di Assicurazione della Qualità per la sede (indicatore di Sede)
e per il Corso di Studio (indicatore di Corso di Studio)
o Ciascuna Sede e ciascun Corso di Studio devono dimostrare la presenza del sistema di AQ.

Presenza di un Presidio di Qualità di Ateneo (indicatore di Sede e di Corso di Studio)
o In ogni Ateneo e ai fini della AQ dei Corsi di Studio e della ricerca dipartimentale dovrà
essere presente un Presidio della Qualità - o una struttura con le stesse finalità - la cui
complessità organizzativa sarà valutata sulla base della complessità dell'Ateneo.

Rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati (indicatore di Corso di Studio)
o Per ogni Corso di Studio dovranno essere somministrate, secondo le modalità previste
dall'ANVUR, le schede di rilevazione dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei
laureati sulle attività di formazione e relativi servizi, riportate negli Allegati IX e IX bis al
presente documento.

Compilazione della Scheda Unica Annuale dei Corsi dei Studio (indicatore di Corso di Studio)
o Ogni Corso di Studio dovrà debitamente compilare la SUA-CdS entro i termini stabiliti.

Redazione del Rapporto di Riesame (indicatore di Corso di Studio)
o Ogni Corso di Studio dovrà redigere e deliberare annualmente il Rapporto Annuale di
Riesame entro i termini stabiliti.
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Ruolo e Funzioni del PQA
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Allegato I – Composizione e Requisiti per il Presidio della Qualità
Quadro
Informazioni
Composizione del Presidio della Qualità
A – Composizione, organizzazione Qualificazione dei suoi membri
e funzione del Presidio
Funzioni e deleghe del Presidio
Organizzazione e Articolazioni del Presidio nell’Ateneo
Organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni
contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di Studio dell’Ateneo
Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per
le attività didattiche
B – Funzione nelle attività
Organizzazione e verifica dell’attività del Riesame dei Corsi di Studio
formative
Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di
Valutazione e le Commissioni Paritetiche docenti-studenti
Valutazione dell’efficacia degli interventi di miglioramento e delle loro
effettive conseguenze
Organizzazione e verifica dell’aggiornamento delle informazioni
contenute nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell’Ateneo
C – Funzione nelle attività di
Organizzazione e verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per
ricerca
le attività di ricerca
Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di
Valutazione
D.M. 30 gennaio 2013 n. 47
“Decreto autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e
valutazione periodica”
Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali
1. Per l’A.A. 2013/14:
a) la scadenza del 31 gennaio relativa alla presentazione delle proposte di modifiche degli
ordinamenti didattici è prorogata al 4 marzo 2013;
b) le informazioni presenti nella banca dati RAD alla data di entrata in vigore del presente decreto
transitano automaticamente nella scheda SUA – CdS;
c) i corsi che al 4 marzo 2013 risultano istituiti, se non attivati nell'A.A. 2013-14, sono da ritenersi
estinti;
d) i corsi di laurea ad accesso programmato nazionale che prevedono una prova d’accesso con
scadenze anticipate rispetto ai termini previsti per la chiusura della scheda SUA-CdS, ottengono
l’accreditamento iniziale sulla base del soddisfacimento dei soli requisiti di docenza di cui
all’allegato A;
e) nella sua relazione il NdV riferisce sulle attività di assicurazione di qualità in fase di definizione o
già svolte dal presidio di qualità di ateneo e dalle commissioni paritetiche studenti-docenti o,
relativamente alle università non statali, dagli organismi che svolgono le medesime funzioni
previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19.
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Ruolo e Funzioni del PQA
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Acronimi
ANVUR
AQ
CdS
CIVR
CNVSU
CONPAQ
CRUI
CP
MIUR
NdV
PQA
SUA-CdS
SUA-RD
Agenzia di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca
Assicurazione della Qualità
Corso di Studio
Comitato di Indirizzo per la Valutazione della Ricerca
Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario
Coordinamento dei Presidii delle Qualità
Conferenza dei Rettori della Università Italiane
Commissione Paritetica docenti-studenti
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Nucleo di Valutazione
Presidio della Qualità di Ateneo
Scheda Unica Annuale del Corso di Studio
Scheda Unica Annuale della Ricerca Dipartimentale
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Ruolo e Funzioni del PQA
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