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SORVEGLIANZA SANITARIA - Istituto Ambiente Europa
LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ESPOSTI A CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI Roberto Moccaldi Milano – 10 marzo 2008 CNR – Roma AIRM Conoscenze sugli effetti biologici Aspetti normativi ed operativi 1.Su quali lavoratori 2.Per quali effetti 3.Che tipo di sorveglianza QUALI LAVORATORI ? Direttiva 2004/40/CE Prescrizione minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) Recepimento: entro 30 aprile 2008 Art. 8 “Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all’esposizione a campi elettromagnetici, un’adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a norma dell’art. 14 della direttiva 89/391/CEE”. “In ogni caso, ove venisse rilevata un’esposizione superiore ai valori limite, i lavoratori in questione devono potersi sottoporre ad un controllo medico, in conformità del diritto e della prassi nazionale ….”. “Testo unico” Articolo 185 Sorveglianza sanitaria (Agenti fisici) 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; Articolo 211 Sorveglianza sanitaria (CEM) 1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente. 2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2. Il superamento dei valori limite non significa induzione di effetti avversi (idonei fattori di sicurezza) Esposizioni inferiori ai valori limite per i lavoratori ma superiori ai limiti ICNIRP per la popolazione generale non escludono la possibilità di effetti avversi per la salute dei lavoratori esposti (“Lavoratori particolarmente sensibili” ) SORVEGLIANZA SANITARIA In funzione delle condizioni presenti nei singoli ambienti di lavoro può essere valutata l’opportunità di sottoporre a sorveglianza i lavoratori esposti a livelli di campo compresi tra i limiti per i lavoratori ed i limiti per la popolazione generale WHO - Environmental Health Criteria No. 137: “La sorveglianza medica dei lavoratori dovrebbe essere applicata se, nel normale corso dell’attività lavorativa, questi potrebbero essere esposti a intensità di campo a radiofrequenze che potrebbe eccedere significativamente i limiti per la popolazione generale” CEM Misure Sorveglianza ambientali e Sanitaria organizzative Effetti diretti Sorveglianza Sanitaria Effetti indiretti Soglia effetti acuti Limiti lavoratori Limiti popolazione Livelli superiori a quelli medi in modo significativo Livelli medi ambienti di vita Articolo 212 Linee guida 1. Il Ministero della Salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio Sanitario Nazionale, sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente Capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di Risonanza Magnetica. Normativa ancora vigente Obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori che operano all’interno delle zone ad accesso controllato dei presidi di risonanza magnetica in ambito sanitario D.M. 29 novembre 1985 D.M. 2 agosto 1991 D.M. 3 agosto 1993 D.P.R. 8 agosto 1994 n. 542 Altri spunti normativi D.P.R. 336/94, voce 51): malattie causate da ….. laser e onde elettromagnetiche, con le loro conseguenze dirette D.lgs 151/01, allegato C: radiazioni non ionizzanti incluse tra gli agenti fisici che possono comportare lesioni del feto D.M. 27 aprile 2004: tra le malattie la cui origine lavorativa è considerata di elevata probabilità sono incluse opacità del cristallino e infertilità maschile temporanea in relazione alla voce: radiofrequenze, microonde QUALI EFFETTI ? Ambito “di competenza” Direttiva 2004/40/CE •Rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, nonché da correnti di contatto. •Non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi eventuali effetti cancerogeni, per cui mancano dati scientifici conclusivi che comprovino un nesso di causalità. •Lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di adottare disposizioni più favorevoli per la protezione dei lavoratori Campo di applicazione “Testo unico” art.206 1. …….Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto. 2. Il presente Capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione. Ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici occorre distinguere tra: effetti diretti effetti indiretti Effetti diretti * Interazione diretta campo-tessuto Meccanismi: deposizione di energia, induzione di corrente, effetto magnetoidrodinamico etc. Soglie: elevate * Esclusi possibile effetti a lungo termine o a bassi livelli di campo Effetti diretti Stimolazione dei tessuti nervosi e muscolari elettricamente eccitabili Si tratta di effetti a soglia : perché si verifichi la stimolazione, la densità di corrente elettrica (J) deve essere maggiore di un determinato valore dipendente dalla frequenza. Questa circostanza permette di fissare dei limiti di esposizione (a 50 Hz = 10 mA/m2) finalizzati alla totale prevenzione di questi effetti. Fibrillazione ventricolare: Stimolazione dei nervi periferici J > 1000 mA/m2 (a 50 Hz) J > 100 mA/m2 (a 50 Hz) Effetti termici Effetti diretti Effetti a soglia : affinché la temperatura dei tessuti costituenti il corpo umano aumenti significativamente, il calore generato per assorbimento di energia elettromagnetica deve essere tale che il sistema termoregolatore non riesca a smaltirlo efficientemente. Studi sperimentali su animali mostrano effetti sul comportamento per SAR > 4W/kg. Un SAR di 4W/kg corrisponde a valori della densità di corrente di circa 30 A/m2, molto superiori alla soglia per la fibrillazione ventricolare alle frequenze ELF. Per questo motivo gli effetti termici sono rilevanti solo alle radiofrequenze. Effetti indiretti Interazione del campo con: - dispositivi impiantati recanti parti elettriche o elettroniche (es. pacemaker) - impianti recanti parti ferromagnetiche (es. protesi con parti metalliche) Meccanismi: interferenza elettromagnetica, effetto magnetomeccanico Soglie: anche significativamente inferiori ai valori limite (a volte non molto superiori ai normali campi ambientali) Direttiva 2004/40 Valutazione del rischio Il datore di lavoro deve considerare anche la possibilità di effetti indiretti per la salute, quali: • interferenze con attrezzature e dispositivi medici elettronici; • rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici per campi magnetici statici; • innesco di dispositivi elettro-esplosivi; • incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili. “Testo unico” - Valutazione del rischio 4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi: ………………….. c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; d) qualsiasi effetto indiretto quale: 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati); 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT; 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; Quindi, in caso di soggetti portatori di pace-maker o altri dispositivi medici impiantati, la protezione dagli effetti di interferenza elettromagnetica assume carattere prioritario rispetto alla protezione dagli effetti acuti poiché, come chiarito nel preambolo della Direttiva 2004/40, l'aderenza ai valori limite di esposizione e ai correlati valori di azione non evita necessariamente effetti sul funzionamento di tali dispositivi. Per questi lavoratori, quindi, dovrebbe essere previsto un controllo specifico anche per esposizioni al di sotto dei valori limite, e più in generale, la individuazione dei lavoratori a maggior rischio necessiterebbe di un controllo su tutti i lavoratori esposti. QUALE SORVEGLIANZA ? CAMPI ELETTROMAGNETICI E SORVEGLIANZA SANITARIA: CONSIDERAZIONI GENERALI Sorveglianza sanitaria: misura complementare alle misure impiantistiche, igienico-ambientali ed organizzative volte ad abbattere l’esposizione SORVEGLIANZA SANITARIA Valutazione dello stato di salute dei lavoratori in relazione ai rischi connessi al lavoro Codificazione internazionale di finalità, principi e modalità della sorveglianza sanitaria Technical and ethical guidelines for workers’ health surveillance (ILO, 1998) International code of ethics for occupational health professionals (ICOH, 2002) Finalità: di tipo preventivo, a livello individuale e collettivo A livello individuale: rilevazione di anomalie a livello preclinico e clinico prevenzione ulteriore deterioramento stato di salute del lavoratore valutazione dell’idoneità ad una mansione particolare (giudizio di idoneità) Collettivamente: Valutazione di efficacia delle misure di prevenzione Limitazione degli infortuni e malattie professionali Utilizzo per studi di epidemiologia occupazionale Rilevazione stato di salute di popolazioni lavorative Consolidamento approcci sicuri per il mantenimento dello stato di salute SORVEGLIANZA SANITARIA Finalità La sorveglianza sanitaria rappresenta uno strumento che concorre ad aggiornare la valutazione dei rischi (art.185 t.u.) Seguendo nel tempo la salute dei lavoratori è infatti possibile registrare eventuali fenomeni che possono modificare le precedenti valutazioni Visite mediche Accertamenti complementari • • • • Preventiva Periodica Su richiesta del lavoratore Per cambio mansione Strumentali Di laboratorio Periodicità annuale o maggiore in funzione dei livelli di esposizione SORVEGLIANZA SANITARIA (ELF) Effetti sanitari diretti Protocollo di base (da ripetere in occasione degli accertamenti periodici): anamnesi, esame obiettivo, esame obiettivo di laboratorio, ECG Effetti sanitari indiretti Accertamento dello stato di portatore di stimolatore cardiaco e altri dispositivi impiantati con componenti elettroniche (per EMI), cruciale ai fini del giudizio di idoneità Soglia: basse (decine di µT) Categorie lavorative interessate: lavoratori “elettrici”: addetti a linee ad alta tensione, in centrali elettriche, sottostazioni etc. SORVEGLIANZA SANITARIA (RF) Effetti sanitari diretti Protocollo di base (da ripetere in occasione degli accertamenti periodici): anamnesi, esame obiettivo, esame obiettivo di laboratorio, ECG Cautela nella esposizione della lavoratrice gestante a mansioni che espongono a RF a livelli ai limiti di esposizione per i lavoratori SORVEGLIANZA SANITARIA (RF) Effetti sanitari indiretti Accertamento dello stato di portatore di stimolatore cardiaco e altri dispositivi impiantati con componenti elettroniche (per EMI), cruciale ai fini del giudizio di idoneità Soglia: basse Categorie lavorative interessate: •Trattamenti industriali mediante RF di materiali quali metalli, plastica, legno (riscaldamento a induzione, saldatura etc.) •Applicazioni sanitarie: marconiterapia, radarterapia •Svolgimento mansioni in stretta prossimità di sistemi emittenti (radio e televisione) •Svolgimento mansioni in stretta prossimità di radar •funzionanti SORVEGLIANZA SANITARIA (Campi magnetici statici): Effetti sanitari diretti Protocollo di base (da ripetere in occasione degli accertamenti periodici): anamnesi, esame obiettivo, esame obiettivo di laboratorio, ECG Effetti sanitari indiretti Accertamento dello stato di portatore di stimolatore cardiaco e altri dispositivi impiantati con componenti elettroniche (per EMI), cruciale ai fini del giudizio di idoneità Soglia: basse (decine di µT) Categorie lavorative interessate: Apparecchiature per elettrolisi, alimentazione in corrente continua, elettromagneti industriali, acceleratori di particelle, confinamento magnetico del plasma, levitazione magnetica etc SORVEGLIANZA SANITARIA (Campi Magnetici Statici) Accertamento in fase di visita preventiva (sovrapponibile al questionario preliminare all’esecuzione di esame RM previsto per il paziente) dello stato di portatore di protesi metalliche, clips e altri impianti sensibili all’azione magnetomeccanica del campo statico (condizione di inidoneità) SORVEGLIANZA SANITARIA (Risonanza Magnetica) NORMATIVA ANCORA VIGENTE Controllo medico almeno annuale dei lavoratori operanti in zona ad accesso controllato RM Condizioni di inidoneità: • stato di portatore di dispositivi ferromagnetici o elettronici impiantati • stato di gravidanza SORVEGLIANZA SANITARIA (RM) Accertamento in fase di visita preventiva (sovrapponibile al questionario preliminare all’esecuzione di esame RM previsto per il paziente) dello stato di portatore di stimolatore cardiaco e altri dispositivi impiantati con componenti elettroniche, protesi metalliche, clips e altri impianti sensibili all’azione del campo statico (condizione di inidoneità) Anamnesi ed esame obiettivo integrabili da: • • esame obiettivo di laboratorio ECG da ripetere in fase di visita periodica OSSERVAZIONI (RM) Stato di gravidanza: attualmente assenza di elementi che controindichino l’esposizione della lavoratrice gestante al campo magnetico statico (Kanal et al., 1993) Stato di portatore del tratto falcemico: escludibile dalle condizioni di non idoneità (Brody et al., 1988; Santini et al., 1993)