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SORVEGLIANZA SANITARIA - Istituto Ambiente Europa

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SORVEGLIANZA SANITARIA - Istituto Ambiente Europa
LA SORVEGLIANZA
SANITARIA DEGLI ESPOSTI A
CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI
Roberto Moccaldi
Milano – 10 marzo 2008
CNR – Roma
AIRM
Conoscenze sugli effetti biologici
Aspetti normativi ed operativi
1.Su quali lavoratori
2.Per quali effetti
3.Che tipo di sorveglianza
QUALI LAVORATORI ?
Direttiva 2004/40/CE
Prescrizione minime di sicurezza e di salute relative
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici)
Recepimento: entro 30 aprile 2008
Art. 8
“Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce
di qualunque effetto negativo per la salute
imputabile all’esposizione a campi elettromagnetici,
un’adeguata sorveglianza sanitaria è effettuata a
norma dell’art. 14 della direttiva 89/391/CEE”.
“In ogni caso, ove venisse rilevata un’esposizione
superiore ai valori limite, i lavoratori in questione
devono potersi sottoporre ad un controllo medico, in
conformità del diritto e della prassi nazionale ….”.
“Testo unico” Articolo 185
Sorveglianza sanitaria (Agenti fisici)
1.
La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici
viene svolta secondo i principi generali di cui all’articolo 41, ed è
effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti
ai rispettivi Capi del presente Titolo sulla base dei risultati della
valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro
per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore
un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi
lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel
rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede
a:
a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i
rischi;
c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle
misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;
Articolo 211
Sorveglianza sanitaria (CEM)
1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente,
di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore
decisa dal medico competente con particolare riguardo ai
lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui
all’articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L’organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico
competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo
182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i
lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione
superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208,
comma 2.
Il superamento dei valori limite non
significa induzione di effetti avversi
(idonei fattori di sicurezza)
Esposizioni inferiori ai valori limite
per i lavoratori ma
superiori ai limiti ICNIRP per la
popolazione generale non escludono la
possibilità di effetti avversi
per la salute dei lavoratori esposti
(“Lavoratori particolarmente sensibili” )
SORVEGLIANZA SANITARIA
In funzione delle condizioni presenti
nei singoli ambienti di lavoro può
essere valutata l’opportunità di
sottoporre a sorveglianza i lavoratori
esposti a livelli di campo
compresi tra
i limiti per i lavoratori ed i limiti per
la popolazione generale
WHO - Environmental Health Criteria
No. 137:
“La sorveglianza medica dei lavoratori
dovrebbe essere applicata se, nel
normale corso dell’attività lavorativa,
questi potrebbero essere esposti a
intensità di campo a radiofrequenze che
potrebbe eccedere significativamente i
limiti per la popolazione generale”
CEM
Misure
Sorveglianza
ambientali e Sanitaria
organizzative
Effetti
diretti
Sorveglianza
Sanitaria
Effetti
indiretti
Soglia
effetti acuti
Limiti
lavoratori
Limiti
popolazione
Livelli superiori a
quelli medi in modo
significativo
Livelli medi
ambienti di vita
Articolo 212
Linee guida
1. Il Ministero della Salute, avvalendosi degli
organi tecnico-scientifici del Servizio Sanitario
Nazionale, sentita la Conferenza Permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, entro due anni
dall'entrata in vigore del presente decreto,
elabora le linee guida per l'applicazione del
presente Capo nello specifico settore
dell'utilizzo in ambito sanitario delle
attrezzature di Risonanza Magnetica.
Normativa ancora vigente
Obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori che
operano all’interno delle zone
ad accesso controllato dei presidi di risonanza
magnetica in ambito sanitario
D.M. 29 novembre 1985
D.M. 2 agosto 1991
D.M. 3 agosto 1993
D.P.R. 8 agosto 1994 n. 542
Altri spunti normativi
D.P.R. 336/94, voce 51): malattie causate
da ….. laser e onde elettromagnetiche,
con le loro conseguenze dirette
D.lgs 151/01, allegato C: radiazioni non
ionizzanti incluse tra gli agenti fisici che
possono comportare lesioni del feto
D.M. 27 aprile 2004: tra le malattie la cui
origine lavorativa è considerata di elevata
probabilità sono incluse opacità del cristallino e
infertilità maschile temporanea in relazione alla
voce: radiofrequenze, microonde
QUALI EFFETTI ?
Ambito “di competenza”
Direttiva 2004/40/CE
•Rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine
conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione
di correnti indotte e dall'assorbimento di energia,
nonché da correnti di contatto.
•Non riguarda gli effetti a lungo termine, inclusi
eventuali effetti cancerogeni, per cui mancano dati
scientifici conclusivi che comprovino un nesso di
causalità.
•Lascia agli Stati membri la facoltà di mantenere o di
adottare disposizioni più favorevoli per la protezione
dei lavoratori
Campo di applicazione
“Testo unico” art.206
1. …….Le disposizioni riguardano la protezione
dai rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve
termine conosciuti nel corpo umano derivanti
dalla circolazione di correnti indotte e
dall'assorbimento di energia, e da correnti di
contatto.
2. Il presente Capo non riguarda la protezione
da eventuali effetti a lungo termine e i rischi
risultanti dal contatto con i conduttori in
tensione.
Ai fini della sorveglianza sanitaria dei
lavoratori esposti a campi elettromagnetici
occorre distinguere tra:
effetti diretti
effetti indiretti
Effetti diretti *
Interazione diretta campo-tessuto
Meccanismi: deposizione di energia,
induzione di corrente, effetto
magnetoidrodinamico etc.
Soglie: elevate
* Esclusi possibile effetti a lungo termine o a
bassi livelli di campo
Effetti diretti
Stimolazione dei tessuti nervosi e muscolari
elettricamente eccitabili
Si tratta di effetti a soglia : perché si verifichi la
stimolazione, la densità di corrente elettrica (J)
deve essere maggiore di un determinato valore
dipendente dalla frequenza.
Questa circostanza permette di fissare dei limiti di
esposizione (a 50 Hz = 10 mA/m2) finalizzati alla
totale prevenzione di questi effetti.
Fibrillazione ventricolare:
Stimolazione dei nervi periferici
J > 1000 mA/m2 (a 50 Hz)
J > 100 mA/m2 (a 50 Hz)
Effetti termici
Effetti diretti
Effetti a soglia : affinché la temperatura dei tessuti
costituenti il corpo umano aumenti significativamente,
il calore generato per assorbimento di energia
elettromagnetica deve essere tale che il sistema
termoregolatore non riesca a smaltirlo
efficientemente.
Studi sperimentali su animali mostrano effetti sul
comportamento per SAR > 4W/kg.
Un SAR di 4W/kg corrisponde a valori della densità di
corrente di circa 30 A/m2, molto superiori alla soglia
per la fibrillazione ventricolare alle frequenze ELF.
Per questo motivo gli effetti termici sono rilevanti solo
alle radiofrequenze.
Effetti indiretti
Interazione del campo con:
- dispositivi impiantati recanti parti elettriche
o elettroniche (es. pacemaker)
- impianti recanti parti ferromagnetiche
(es. protesi con parti metalliche)
Meccanismi: interferenza elettromagnetica, effetto
magnetomeccanico
Soglie: anche significativamente inferiori ai valori
limite (a volte non molto superiori ai normali campi
ambientali)
Direttiva 2004/40
Valutazione del rischio
Il datore di lavoro deve considerare anche
la possibilità di effetti indiretti per la
salute, quali:
• interferenze con attrezzature e
dispositivi medici elettronici;
• rischio propulsivo di oggetti
ferromagnetici per campi magnetici statici;
• innesco di dispositivi elettro-esplosivi;
• incendi ed esplosioni dovuti all'accensione
di materiali infiammabili.
“Testo unico” - Valutazione del rischio
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo
181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai
seguenti elementi:
…………………..
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi
impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi
magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3
mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali
infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
correnti di contatto o scariche elettriche;
Quindi, in caso di soggetti portatori di pace-maker o
altri dispositivi medici impiantati, la protezione dagli
effetti di interferenza elettromagnetica assume
carattere prioritario rispetto alla protezione dagli
effetti acuti poiché, come chiarito nel preambolo
della Direttiva 2004/40, l'aderenza ai valori limite di
esposizione e ai correlati valori di azione non evita
necessariamente effetti sul funzionamento di tali
dispositivi. Per questi lavoratori, quindi, dovrebbe
essere previsto un controllo specifico anche per
esposizioni al di sotto dei valori limite, e più in
generale, la individuazione dei lavoratori a maggior
rischio necessiterebbe di un controllo su tutti i
lavoratori esposti.
QUALE
SORVEGLIANZA ?
CAMPI ELETTROMAGNETICI E SORVEGLIANZA
SANITARIA: CONSIDERAZIONI GENERALI
Sorveglianza sanitaria:
misura complementare alle misure
impiantistiche, igienico-ambientali ed
organizzative volte ad abbattere
l’esposizione
SORVEGLIANZA SANITARIA
Valutazione dello stato di salute dei lavoratori
in relazione ai rischi connessi al lavoro
Codificazione internazionale di finalità, principi
e modalità della sorveglianza sanitaria
Technical and ethical
guidelines
for workers’ health
surveillance
(ILO, 1998)
International code
of ethics for
occupational
health professionals
(ICOH, 2002)
Finalità: di tipo preventivo,
a livello individuale e collettivo
A livello individuale:
rilevazione di anomalie a livello preclinico e
clinico
prevenzione ulteriore deterioramento stato
di salute del lavoratore
valutazione dell’idoneità ad una mansione
particolare (giudizio di idoneità)
Collettivamente:
Valutazione di efficacia delle misure di
prevenzione
Limitazione degli infortuni e malattie
professionali
Utilizzo per studi di epidemiologia
occupazionale
Rilevazione stato di salute di popolazioni
lavorative
Consolidamento approcci sicuri per il
mantenimento dello stato di salute
SORVEGLIANZA SANITARIA
Finalità
La sorveglianza sanitaria rappresenta
uno strumento che concorre ad
aggiornare la valutazione dei rischi
(art.185 t.u.)
Seguendo nel tempo la salute dei
lavoratori è infatti possibile registrare
eventuali fenomeni che possono
modificare le precedenti valutazioni
Visite mediche
Accertamenti
complementari
•
•
•
•
Preventiva
Periodica
Su richiesta del lavoratore
Per cambio mansione
Strumentali
Di laboratorio
Periodicità annuale o maggiore in
funzione dei livelli di esposizione
SORVEGLIANZA SANITARIA
(ELF)
Effetti sanitari diretti
Protocollo di base (da ripetere in occasione degli
accertamenti periodici):
anamnesi, esame obiettivo, esame obiettivo di
laboratorio, ECG
Effetti sanitari indiretti
Accertamento dello stato di portatore di stimolatore
cardiaco e altri dispositivi impiantati con componenti
elettroniche (per EMI), cruciale ai fini del giudizio di
idoneità
Soglia: basse (decine di µT)
Categorie lavorative interessate: lavoratori “elettrici”: addetti a
linee ad alta tensione, in centrali elettriche, sottostazioni etc.
SORVEGLIANZA SANITARIA
(RF)
Effetti sanitari diretti
Protocollo di base (da ripetere in occasione degli
accertamenti periodici):
anamnesi, esame obiettivo, esame obiettivo di
laboratorio, ECG
Cautela nella esposizione della lavoratrice gestante
a mansioni che espongono a RF a livelli ai limiti di
esposizione per i lavoratori
SORVEGLIANZA SANITARIA
(RF)
Effetti sanitari indiretti
Accertamento dello stato di portatore di stimolatore
cardiaco e altri dispositivi impiantati con componenti
elettroniche (per EMI), cruciale ai fini del giudizio di
idoneità
Soglia: basse
Categorie lavorative interessate:
•Trattamenti industriali mediante RF di materiali quali metalli, plastica,
legno (riscaldamento a induzione, saldatura etc.)
•Applicazioni sanitarie: marconiterapia, radarterapia
•Svolgimento mansioni in stretta prossimità di sistemi emittenti (radio e
televisione)
•Svolgimento mansioni in stretta prossimità di radar
•funzionanti
SORVEGLIANZA SANITARIA
(Campi magnetici statici):
Effetti sanitari diretti
Protocollo di base (da ripetere in occasione degli
accertamenti periodici):
anamnesi, esame obiettivo, esame obiettivo di
laboratorio, ECG
Effetti sanitari indiretti
Accertamento dello stato di portatore di stimolatore
cardiaco e altri dispositivi impiantati con componenti
elettroniche (per EMI), cruciale ai fini del giudizio di
idoneità
Soglia: basse (decine di µT)
Categorie lavorative interessate: Apparecchiature per elettrolisi,
alimentazione in corrente continua, elettromagneti industriali,
acceleratori di particelle, confinamento magnetico del plasma,
levitazione magnetica etc
SORVEGLIANZA SANITARIA
(Campi Magnetici Statici)
Accertamento in fase di visita preventiva
(sovrapponibile al questionario preliminare
all’esecuzione di esame RM previsto per il
paziente) dello stato di portatore di protesi
metalliche, clips e altri impianti sensibili
all’azione magnetomeccanica del campo statico
(condizione di inidoneità)
SORVEGLIANZA SANITARIA
(Risonanza Magnetica)
NORMATIVA ANCORA VIGENTE
Controllo medico almeno annuale dei
lavoratori operanti in zona ad accesso
controllato RM
Condizioni di inidoneità:
•
stato di portatore di dispositivi
ferromagnetici o elettronici impiantati
•
stato di gravidanza
SORVEGLIANZA SANITARIA (RM)
Accertamento in fase di visita preventiva
(sovrapponibile al questionario preliminare all’esecuzione
di esame RM previsto per il paziente) dello stato di
portatore di stimolatore cardiaco e altri dispositivi
impiantati con componenti elettroniche, protesi
metalliche, clips e altri impianti sensibili all’azione del
campo statico (condizione di inidoneità)
Anamnesi ed esame obiettivo integrabili da:
•
•
esame obiettivo di laboratorio
ECG
da ripetere in fase di visita periodica
OSSERVAZIONI (RM)
Stato di gravidanza: attualmente assenza
di elementi che controindichino
l’esposizione della lavoratrice gestante al
campo magnetico statico (Kanal et al.,
1993)
Stato di portatore del tratto falcemico:
escludibile dalle condizioni di non idoneità
(Brody et al., 1988; Santini et al., 1993)
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