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STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE POLITICO

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STATUTO DELL`ASSOCIAZIONE POLITICO
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE POLITICO-CULTURALE “Veglie Domani”
Titolo I
Costituzione e scopi
Art. 1 COSTITUZIONE
È costituita un'Associazione politico-culturale denominata “Veglie Domani”. L’Associazione ha sede in
Veglie alla via Mazzini. L’associazione ha durata triennale prorogabile tacitamente per successivi tre anni e
consecutivamente di tre anni in tre anni. L’associazione ha un logo di riferimento costituito da una cerchio
uomo stilizzato con le braccia aperte tese verso l’alto di colore azzurro; tra le braccia vi è un ovale di colore
arancione rappresentante la testa.
L’eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non
richiederà formale variazione del presente Statuto.
L’associazione intende operare principalmente nel territorio del Comune di Veglie e della Provincia di
Lecce.
Art. 2 PRINCIPI E NATURA
L’idea dell’Associazione nasce dall’esigenza di dare vita ad uno spazio politico e socio-culturale che faciliti
il contatto e la partecipazione dei cittadini, aperto alle proposte, rispettoso delle idee, capace di valorizzare
competenze ed esperienze, nella prospettiva di formalizzare un percorso costruttivo all’impegno nella vita
politica e socio-culturale del nostro territorio.
L’Associazione Veglie Domani è un soggetto territoriale autonomo, rivolto ai cittadini che hanno interesse a
partecipare al confronto politico, culturale e sociale con i soggetti attivi a livello provinciale e regionale,
aventi principi affini.
Veglie Domani intende essere un progetto legato al territorio e alla comunità, svincolato dalle forme della
gestione tradizionale della politica, ma aperto al dialogo e al confronto con i cittadini e i soggetti politici
aventi affinità programmatiche.
Onestà, confronto, accoglienza e trasparenza sono i valori fondanti dell’Associazione.
I principi generali cui si ispira e si uniforma la vita dell’Associazione sono l’uguaglianza dei diritti di tutti i
soci, il loro diritto alle garanzie democratiche, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
L'attività associativa è realizzata essenzialmente attraverso l'impegno volontario e gratuito dei soci.
L’Associazione è aconfessionale e non persegue scopi di lucro.
Art. 3 SCOPI E FINALITÀ
L’Associazione Veglie Domani ritiene che il compito della politica sia duplice: quello di dare risposta ai
bisogni delle persone e della società e quello di immaginare e costruire il futuro.
A tal fine, l’Associazione promuove:
•
la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e all’impegno civile collettivo e democratico,
come garantito dalla Costituzione Italiana;
•
l’idea che la collaborazione, gli scambi, i rapporti sociali e la solidarietà, possano svilupparsi in
maniera libera, volontaria e spontanea.
•
l’ascolto delle problematiche, dei quesiti e delle domande poste dalla cittadinanza e dalle categorie
sociali di Veglie e del territorio circostante.
•
la costituzione di gruppi di lavoro tematici per studiare, comprendere e proporre proposte serie e
attuabili alle richieste provenienti dalla società vegliese e del territorio circostante;
•
la periodica organizzazione di incontri pubblici, di iniziative pubbliche private, percorsi di formazione
politica, confronti tra individui opinione provenienza ed estrazione, al fine apportare al dibattito
pubblico il contributo delle idee di cui si fa portatrice; tali attività sono svolte dall’Associazione in
modo determinante e prevalente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite fornite dai
propri aderenti.
•
Il confronto democratico in tutti i consessi, sia degli associati che dei cittadini.
In tale ottica gli associati, eletti in qualsivoglia organismo e/o ente pubblico, partecipano, quale dovere
associativo, agli incontri dell'Associazione al fine di relazionare e condividere ciò che accade negli enti dei
quali fanno parte, tenendo quindi ben vivo il contatto e il confronto con gli organi associativi ed i singoli
associati.
L’Associazione può esercitare occasionali attività commerciali e/o produttive marginali, necessarie o utili al
fine del perseguimento dei propri scopi e finalità.
L’Associazione può svolgere le proprie attività anche attraverso sedi o sezioni locali. La nascita e l’attività di
tali sedi locali, dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non potrà comunque svolgersi in contrasto
col presente Statuto e con i principi, l’attività e le deliberazioni dell’Associazione.
Art. 4 MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
Possono essere soci dell'Associazione, oltre ai soci fondatori, tutti coloro che si impegnano a rispettare il
presente statuto e siano valutati idonei dal Consiglio Direttivo. I soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari
e Sostenitori.
Diventano soci dell’associazione coloro che, avendone fatto domanda ed impegnandosi a contribuire al
raggiungimento degli scopi dell’associazione, siano ammessi dal Consiglio Direttivo e versino, all’atto
dell’iscrizione, la quota stabilita annualmente.
Art. 5 TIPOLOGIA DI SOCI E CRITERI DI AMMISSIONE
Sono soci Fondatori coloro che hanno concorso alla costituzione dell’Associazione, indicati come tali
nell’atto costitutivo dell’Associazione e ne sono membri permanenti, sostenendone le attività tramite il
versamento della quota associativa stabilita annualmente.
Sono Soci Ordinari, indipendentemente dalla loro residenza, tutti coloro (persone fisiche) che aderiscono
all'Associazione nel corso della sua esistenza, impegnandosi a contribuire al raggiungimento degli scopi, a
partecipare alla vita associativa e al lavoro dei gruppi, sostenendone le attività tramite il versamento della
quota associativa stabilita annualmente.
Sono soci Sostenitori, indipendentemente dalla loro residenza, le persone fisiche e/o le persone giuridiche
che aderiscono all’Associazione impegnandosi a contribuire al raggiungimento degli scopi, a partecipare
alla vita associativa e al lavoro dei gruppi. I soci sostenitori aderiscono corrispondendo la relativa quota
associativa e ulteriori donazioni (pecuniarie e/o fisiche, e/o intellettuali) ma, pur potendo partecipare
all’Assemblea e al lavoro dei gruppi, non hanno diritto di voto attivo e passivo. La tessera di socio
sostenitore decade automaticamente al termine dell’esercizio in corso e deve essere rinnovata previo
pagamento della quota associativa per l’anno seguente.
I soci fondatori e ordinari, che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.
In particolare, tali soci, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli
eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.
Al fine di aderire all'Associazione, in qualità di socio ordinario o sostenitore, occorre avanzare domanda di
adesione scritta, firmata e sottoscritta da un socio (fondatore o ordinario) indirizzata al Presidente. In tale
domanda, deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme del presente
statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio
Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro
venti giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l’interessato può proporre appello in
Assemblea.
Art. 6 QUOTA ASSOCIATIVA
Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.
Art. 7 PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E DIRITTO DI RECESSO
La qualità di socio si perde per: decesso, recesso, decadenza in seguito al mancato pagamento della quota
annuale ed esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione. In caso
di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi e\o al patrimonio dell’Associazione e in ogni
altro caso in cui il socio svolga attività in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione, il
Consiglio Direttivo, dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: Richiamo, diffida, espulsione
dall’Associazione.
Ogni socio può in ogni momento esercitare il diritto di recesso tramite comunicazione scritta al Consiglio
Direttivo; tale diritto, ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio
Direttivo riceve la relativa notifica.
L’esclusione di un socio fondatore è deliberata dall’Assemblea ordinaria, su proposta del Consiglio
Direttivo, con le modalità previste dall’art. 11, e sostituito secondo le modalità previste dall’art. 15.
Il socio receduto, escluso o deceduto, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 8 ESERCIZIO DEI DIRITTI
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota
associativa. E’ garantita l’uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività
del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Titolo II
Organi dell'associazione
Art. 9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente.
L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a
criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
Art. 10 ASSEMBLEA
L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti
dall'Associazione, ed in particolare con il versamento delle quote associative, possono partecipare
all'Assemblea generale. i
E’ garantita l’osservanza del principio del voto singolo.
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
consuntivo.
Essa inoltre provvede a:
•
eleggere gli organi sociali;
•
su richiesta del Consiglio Direttivo, delibera l’esclusione dei soci fondatori e la loro sostituzione
•
delineare il programma delle attività sociali;
•
deliberare sulle modifiche del presente statuto;
•
approvare gli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
•
deliberare sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita
dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
•
deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza
dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve pervenire, per iscritto, ai soci almeno 5 giorni prima della data dell'Assemblea, e
deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da
discutere. L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la
prima convocazione.
Art. 11 DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, deliberazioni
dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In
seconda convocazione le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.
Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.
Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda un quinto dei presenti all’Assemblea o più soci
presenti.
L'Assemblea
straordinaria
delibera
sulle
modifiche
dello
Statuto
e
sull'eventuale
scioglimento
dell'Associazione.
In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e
delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la
presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di
almeno tre quarti degli associati.
Art. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri eletti dall'Assemblea
ordinaria. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per la durata di tre anni ed è rieleggibile.
Durante il primo anno di vita il Consiglio Direttivo è formato da soci fondatori.
Ciascun socio (ordinario e fondatore) ha diritto, dal secondo anno, a presentare la propria candidatura a far
parte del Direttivo, comunicandola per iscritto al presidente in carica fino a 7 giorni prima dell’assemblea
convocata per la nomina del Consiglio Direttivo. Possono far parte del direttivo esclusivamente i soci
fondatori ed i soci ordinari.
Art. 13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
•
la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute
dall'Assemblea;
•
la nomina, al suo interno, del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario;
•
ammettere o respingere la richiesta di adesione di nuovi soci ordinari o sostenitori;
•
provvedere alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo (mediante cooptazione o delegando
la scelta all’Assemblea)
•
la redazione annuale del bilancio consuntivo.
•
verificare, all'inizio di ogni anno sociale, i requisiti di permanenza di ciascun socio provvedendo
secondo i casi.
La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i
limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Art.14 CONVOCAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga necessario oppure ne sia
fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
La convocazione è fatta mediante lettera, fax o posta elettronica e contiene l’indicazione del luogo del
giorno e ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito qualora siano presenti tutti i suoi membri anche in
assenza delle suddette formalità di convocazione.
Art.15 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.
In caso di decadenza di un consigliere (per decesso, dimissione o sostituzione) prima della scadenza del
mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione o delegandone la scelta
all’Assemblea ordinaria mediante votazione a scrutinio segreto. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a
mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere
rinnovato.
Art.16 PRESIDENTE
Il Presidente, eletto direttamente dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di
fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea,
provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno
tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.
Il Presidente rimane in carica tre anni (eccetto la nomina relativa al primo anno di vita dell’Associazione) e
può essere rieletto, sarà considerato decaduto in caso di elezione a incarichi istituzionali.
Art.17 GRUPPI DI LAVORO
I responsabili dei gruppi di lavoro sono due per gruppo e vengono nominati dal Consiglio Direttivo e
fungono da raccordo tra il consiglio direttivo, il Presidente e i gruppi di lavoro stessi: informano
sull’avanzamento dei lavori il Consiglio Direttivo e/o il Presidente e riportano le indicazioni da seguire degli
stessi ai gruppi di lavoro.
I responsabili dei gruppi di lavoro, sono individuati in base alle proprie competenze, capacità personali e
professionali e/o alle proprie preferenze.
I responsabili dei gruppi di lavoro, godono di autonomia decisionale nell’organizzazione dei gruppi, ma non
di autonomia decisionale di indirizzo degli stessi che spetta al Consiglio Direttivo e/o al Presidente, previo
resoconto dei responsabili stessi.
I responsabili possono essere destituiti e sostituiti se a richiederlo è la maggioranza dei partecipanti al
gruppo di riferimento o il Consiglio Direttivo
I gruppi di lavoro vengono varati su libera iniziativa del Consiglio Direttivo o dagli stessi gruppi su richiesta
di almeno 10 soci.
Titolo III
Patrimonio sociale
Art. 18 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi e da ogni altra elargizione,
in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni,
eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione.
Il patrimonio è, altresì, costituito dalle entrate derivanti da attività economiche eventualmente realizzate in
conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.
Art. 19 ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato
dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere
depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la
sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.
Titolo IV
Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali
Art. 20 NORME FINALI E GENERALI
In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con
finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Particolari norme per il funzionamento e l'esecuzione del presente statuto possono essere eventualmente
disposte con regolamenti interni a cura del Consiglio Direttivo.
Art. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E NORMA DI RINVIO
Ogni controversia che dovesse sorgere tra gli associati, anche tra gli aventi qualunque carica o incarico,
sarà deferita a un Collegio Arbitrale composto da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle Parti e
il terzo dagli stessi membri, se d'accordo, o dal Presidente del Tribunale di Lecce.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le norme
del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
Veglie (LE), lì, ___________________
Nomi e Firme dei soci fondatori
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