...

LE GARANZIE DI ESECUZIONE. IL PERFORMANCE BOND

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

LE GARANZIE DI ESECUZIONE. IL PERFORMANCE BOND
LE GARANZIE DI ESECUZIONE.
IL PERFORMANCE BOND
1
LE GARANZIE DI ESECUZIONE.
IL PERFORMANCE BOND
Le disposizioni del titolo VI, parte II, del
regolamento, ai sensi di quanto previsto dal
suo art. 2, comma 1, si applicano anche ai
lavori relativi alle infrastrutture strategiche
ed insediamenti produttivi «in quanto non
derogate dalla disciplina dettata nella parte II,
titolo III, capo IV, del codice».
2
LE GARANZIE DI ESECUZIONE.
IL PERFORMANCE BOND
Viceversa, negli appalti di lavori riconducibili ai
cd. settori speciali - gas, energia termica ed
elettricita`; acqua; servizi di trasporto; servizi
postali; prospezione ed estrazione di petrolio,
gas, carbone e altri combustibili; porti e aeroporti
- le disposizioni in esame, poiche´ non figurano
nell’elenco di cui all’art. 339, comma 1, del
regolamento, potranno trovare applicazione, ai
sensi del comma 2 dell’articolo precitato,
soltanto sulla base di «apposita previsione
contrattuale dandone preventiva comunicazione
nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito a
presentare offerta».
3
LE GARANZIE DI ESECUZIONE.
IL PERFORMANCE BOND
Tale puntualizzazione fa eco a quella dell’art.
206, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 secondo
cui «nel rispetto del principio di
proporzionalita`, gli Enti aggiudicatori possono
applicare altre disposizioni della parte II, alla
cui osservanza non sono obbligati in base al
presente articolo, indicandolo nell’avviso con
cui si indice la gara, ovvero, nelle procedure in
cui manchi l’avviso con cui si indice la gara,
nell’invito a presentare un’offerta».
4
LE GARANZIE DI ESECUZIONE.
IL PERFORMANCE BOND
Le disposizioni del titolo VI, parte II, conoscono
un’applicazione limitata anche al di fuori dell’ambito
dei lavori. In particolare, gli artt. 127 e 128 relativi,
rispettivamente, ai «requisiti dei fideiussori» e alle
«garanzie di raggruppamenti» si applicano tanto agli
appalti di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria nei settori ordinari per effetto del
richiamo contenuto nell’art. 268 del regolamento
quanto, nei limiti di compatibilita`, agli appalti di altri
servizi e di forniture nei medesimi settori per effetto
del richiamo contenuto nell’art. 298, comma 4, del
regolamento.
5
LE GARANZIE DI ESECUZIONE.
IL PERFORMANCE BOND
Costituisce, invece, un’evidente incongruenza,
frutto di probabile dimenticanza, l’omessa
previsione dell’applicabilita` dell’art. 124, commi
1 e 2, del regolamento relativo alla fideiussione a
garanzia dell’anticipazione anche all’esecuzione
di servizi e forniture in relazione alla quale tanto
l’art. 297 quanto l’art. 307, comma 4, del
regolamento ammettono la possibilita` di
anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 140 del
regolamento
medesimo,
in
tal
caso
«intendendosi i riferimenti ai lavori, ivi contenuti,
riferiti alle prestazioni si servizi e di forniture».
6
LE GARANZIE DI ESECUZIONE.
IL PERFORMANCE BOND
Infine, per effetto delle disposizioni transitorie
contenute nell’art. 357 del regolamento, la disciplina
contenuta nel capo I (garanzie) si applichera` ai
contratti i cui bandi o, in caso di contratti senza
pubblicazione di bandi o avvisi, i cui inviti a presentare
le offerte seguiranno la data di entrata in vigore del
regolamento mentre quella contenuta nel capo II
(sistema di garanzia globale di esecuzione) si
applichera`, con gli stessi criteri, soltanto dopo il
decorso di un anno dalla predetta entrata in vigore.
7
LE GARANZIE DI ESECUZIONE
• Cauzione definitiva (art. 123)
• Fideiussione a garanzia dell’anticipazione e
dei saldi (art. 124)
• Polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi
(art. 125)
• Polizza
di
assicurazione
indennitaria
decennale (art. 126)
• Garanzie di raggruppamenti temporanei (art.
128)
8
IL PERFORMANCE BOND
La garanzia globale di esecuzione (art. 129) e` un
sistema inteso ad associare alla semplice garanzia
fideiussoria di buon adempimento (che comporta, per
il garante, un onere di pagare le previste somme
richieste dal committente che si duole per il mancato o
inesatto adempimento dell’esecutore) una più vasta
garanzia di fare, che obbliga il garante a far conseguire
alla stazione appaltante o al soggetto aggiudicatore
non giò il recupero degli oneri per il mancato o
inesatto adempimento, ma l’oggetto stesso della
prestazione contrattuale ». Ne consegue che tale
strumento di garanzia, mirando (anche) al
conseguimento del bene oggetto della prestazione
dovuta si configura quale mezzo di adempimento in
natura.
9
IL PERFORMANCE BOND
Il ricorso alla garanzia globale e` previsto per gli appalti
di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di
ammontare a base d’asta superiore a 75 milioni di
euro, per gli affidamenti a contraente generale di
qualunque ammontare - ipotesi, questa, non
contemplata nell’art. 129, comma 3, del D.Lgs. n.
163/2006 - e per gli appalti di sola esecuzione di
ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di
euro. Ma mentre nelle prime due ipotesi la
presentazione della garanzia si connota come
obbligatoria, anche a prescindere dalla sua omessa
previsione nella lex specialis, nella terza ipotesi e`
invece condizionata ad una sua esplicita richiesta da
parte del «bando» o dell’«avviso di gara».
10
IL PERFORMANCE BOND
• Appalti di progettazione esecutiva
esecuzione di lavori
• Concessioni di lavori pubblici
ed
11
IL PERFORMANCE BOND
AMBITO SOGGETTIVO
Possono avvalersi della garanzia globale i soggetti di cui
all’art. 32, comma 1, lett. a), b), c), del D.Lgs. n. 163/2006
ossia, nell’ordine, le amministrazioni aggiudicatrici, i
concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni
aggiudicatrici in relazione agli appalti aggiudicati a terzi e le
societa` con capitale pubblico, anche non maggioritario, che
non sono organismi di diritto pubblico e che hanno ad oggetto
della loro attivita` la realizzazione di lavori o di opere non
destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza.
Anche gli enti aggiudicatori dei settori speciali possono
ricorrere al sistema di garanzia globale purche´ ne sia data sempre e non soltanto per gli appalti di sola esecuzione di
ammontare a base d’asta superiore a 100 milioni di euro
secondo il regime dei lavori ‘‘ordinari’’ - «preventiva
comunicazione nell’avviso con cui si indice la gara o nell’invito
a presentare offerta».
12
IL PERFORMANCE BOND
• La garanzia di cui all’art. 113 del regolamento
(cauzione definitiva)
• Garanzia di subentro
13
Fly UP